1. N. 00332/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00112/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 112 del 2012, proposto da:
Comune di Buia, rappresentato e difeso dall'avv. Ino Pupulin, con
domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R. in Trieste,
piazza Unita' D'Italia 7;
contro
Poste Italiane S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv.ti Saverio
Sebastiani e Marco Filippetto, con domicilio eletto presso il primo in
Trieste, Poste Italiane, piazza Vittorio Veneto 1;
per l'annullamento
dei provvedimenti con i quali Poste Italiane spa ha disposto la
chiusura dal 23 gennaio 2012 degli uffici postali di Urbignacco e di
Madonna di Buja, comunicati al Comune di Buja con note 9.1.2012 e
17.1.2012 del direttore della filiale di Udine di Poste Italiane spa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Poste Italiane S.p.A.;
2. Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2015 il dott.
Umberto Zuballi e uditi per le parti i difensori come specificato nel
verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il Comune ricorrente, impugna con il presente ricorso i
provvedimenti con i quali le Poste italiane spa, con note del 9
gennaio 2012 e del 17 gennaio 2012 del direttore della filiale di
Udine, hanno disposto la chiusura dal 23 gennaio 2012 degli uffici
postali ubicati in due località del Comune medesimo.
Dopo aver evidenziato come le Poste italiane spa conservano la
natura di organismo pubblico ed agiscono per finalità pubblicistiche,
per cui gli atti emanati da loro vanno considerati atti amministrativi,
osserva come la questione della soppressione degli uffici postali era
d’attualità da un certo periodo di tempo. La decisione delle poste
italiane si è formalizzata con i due atti impugnati.
A sostegno deduce i seguenti motivi di ricorso:
1. Difetto di motivazione e violazione degli articoli 3 e 10 della legge
241 del 1990. Il Comune aveva proposto il mantenimento di tutti gli
uffici frazionali sia pure con apertura alternata, ma le poste italiane
non hanno nemmeno preso in considerazione le sue ragioni né hanno
spiegato i motivi per i quali la proposta non poteva essere accolta.
2. Illogicità e travisamento dei fatti; con la chiusura dei due uffici
l’intera parte nord del territorio comunale si trova sprovvista di uffici
postali con una grande penalizzazione per i cittadini. Bisognava farsi
carico della particolare realtà territoriale della zona. Con la
3. soppressione dei due uffici postali peraltro non si è nemmeno
provveduto a potenziare l’unico ufficio postale rimasto nel
capoluogo.
3 Difetto d’istruttoria e sviamento dalla causa tipica, violazione
dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 261 del 1999. Non è stata
svolta un’adeguata istruttoria né si è spiegato il motivo di interesse
pubblico di una decisione che nel caso concreto danneggia la
collettività.
4. Anche la decorrenza della soppressione degli uffici risulta affetta
in via derivata dagli stessi vizi degli atti impugnati.
Si è costituita in giudizio le Poste italiane S.p.A. che eccepisce
l’inammissibilità del ricorso per carenza d’interesse, in quanto il
Comune non avrebbe uno specifico interesse e non subirebbe una
lesione concreta e attuale dal provvedimento impugnato.
Altra inammissibilità deriverebbe dalla mancata impugnativa degli
atti presupposti, in particolare del piano annuale degli interventi di
razionalizzazione della rete postale. Gli atti impugnati sono
meramente attuativi delle decisioni già assunte. Inoltre sulla
questione eccepisce l’incompetenza del Tar per il Friuli Venezia
Giulia a favore del Tar del Lazio Roma.
Altro profilo di inammissibilità riguarda il difetto di giurisdizione in
quanto le poste italiane spa sono soggetto di diritto privato e la sfera
dell’organizzazione dei suoi uffici e dei suoi servizi appartiene alla
sua autonomia privata.
Sempre in via pregiudiziale eccepisce la carenza d’interesse del
comune in quanto il provvedimento di chiusura dell’ufficio non ha
inciso sui paradigmi organizzativi fissati dal decreto del 7 ottobre
2008.
4. Le poste contestano poi anche nel merito il ricorso concludendo per il
suo rigetto.
In successiva memoria di replica il Comune ricorrente osserva come
non sono in discussione i criteri stabiliti ma la loro concreta
applicazione tramite gli atti impugnati. Quanto alla giurisdizione essa
spetta al giudice amministrativo sulla base dell’articolo 133 comma
primo del codice del processo amministrativo.
Inoltre, di fronte a situazioni particolari legate alla conformazione
geografica dell’area i criteri dell’economicità non possono essere
assunti a dato assoluto e anche le distanze vanno valutate con estrema
attenzione, rifuggendo da qualsiasi automatismo. In sostanza la
riduzione di uffici postali non può seguire una logica meramente
economica. Insiste sulle sue conclusioni.
Nel corso della pubblica udienza dell’8 luglio 2015 la causa è stata
introitata per la decisione.
DIRITTO
1. Oggetto del presente ricorso sono i due provvedimenti con i quali
le Poste italiane spa hanno disposto la chiusura dal 23 gennaio 2012
degli uffici postali ubicati in due località del Comune ricorrente, cioè
le note del 9 gennaio 2012 e del 17 gennaio 2012 del direttore della
filiale.
2. Corre l’obbligo di esaminare le numerose eccezioni sollevate dalla
Poste Italiane spa.
Quanto alla giurisdizione essa spetta al giudice amministrativo ex art
133 del cpa trattandosi di una controversia in materia di pubblici
servizi relativa a concessioni di pubblici servizi.
Inoltre, come noto e conformemente a una costante giurisprudenza
europea e nazionale, non rileva la forma assunta dall’ente ma la
5. finalità e l’oggetto del suo operare. Non si può dubitare che le poste
italiane ancorché formalmente una s.p.a. esercitano un servizio di
pubblico interesse e per tale ragione sono controllate dallo Stato, per
cui gli atti posti in essere da tale ente vanno considerati atti
amministrativi e quindi impugnabili dianzi al giudice amministrativo.
3. Un’altra eccezione riguarda la mancata impugnazione degli atti
presupposti, vale a dire in particolare del decreto ministeriale che ha
disposto la riorganizzazione degli uffici postali nell’intero territorio
nazionale. Anche tale eccezione non è fondata in quanto nel ricorso
non si contestano i criteri e i contenuti del decreto ministeriale, ma la
loro applicazione concreta al caso specifico, avvenuta tramite i due
provvedimenti impugnati.
4. Un’ulteriore eccezione riguarda la presunta competenza del Tar
Lazio Roma; anche tale rilievo non può essere accolto in quanto i
due provvedimenti impugnati riguardano esclusivamente il territorio
del Comune ricorrente, e quindi in base al codice del processo
amministrativo art. 13 la controversia deve essere decisa da questo
tribunale.
5. Altra eccezione riguarda l’interesse del comune; ad avviso di
questo collegio esso va ritenuto sussistente in quanto da un lato il
Comune quale espressione della collettività ha un evidente interesse a
che il servizio postale venga svolto nell’intero territorio comunale in
modo consono alle esigenze dei cittadini, e d’altro lato in quanto lo
stesso comune ha interloquito con le poste italiane, prima della
decisione impugnata in questa sede.
6. Il presente ricorso va esaminato nel merito.
Ad avviso di questo collegio risulta fondata la censura di difetto di
motivazione e d’istruttoria in relazione alla particolare
6. conformazione del territorio comunale in oggetto.
Va, infatti, osservato come in questa vicenda l’aspetto economico,
cioè l’esigenza per le poste italiane di risparmiare e quindi di ridurre
il numero degli uffici postali, se va ovviamente considerato nella sua
rilevanza in una situazione di ristrettezza economica generale,
tuttavia non può essere considerato né esclusivo né prevalente
sull’interesse pubblico allo svolgimento corretto di un servizio
universale come va considerato il servizio postale.
7. In altri termini, sulla base altresì dei principi europei di cui alla
direttiva 2008/6/CE, il dato economico ovvero quello della distanza
indicato del decreto ministeriale del 7 ottobre 2008, non possono
essere considerati né come assoluti né come di automatica
applicazione, ma vanno rapportati alla situazione geografica e
orografica di alcune zone, onde raggiungere un equilibrio e un
bilanciamento tra gli interessi degli utenti e quelli dell’azienda.
8. Nel caso in esame va poi rilevato come le poste italiane non
abbiano nemmeno preso in considerazione la proposta formulata dal
Comune di chiusura alternata dei vari uffici postali, con un’evidente
carenza d’istruttoria e di motivazione.
9. Questo tribunale non sostiene affatto che i due uffici postali in
questione non potessero legalmente essere soppressi, ma che ciò
doveva eventualmente avvenire previa comparazione dei vari
interessi, compresi quelli evidenziati dal comune nel suo ricorso, e
comunque con una congrua motivazione e non con un mero richiamo
alle disposizioni che per la loro generalità non potevano tener conto
delle specifiche concrete situazioni.
10. Quanto fin qui evidenziato risulta sufficiente per accogliere il
ricorso e annullare entrambi gli atti impugnati, laddove le spese di
7. giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo accoglie come da motivazione.
Condanna l’ente resistente al pagamento a favore del Comune
ricorrente delle spese e onorari di giudizio che liquida in euro 3000
oltre agli oneri accessori e al rimborso del contributo unificato nella
misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità
amministrativa.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 8 luglio
2015 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Manuela Sinigoi, Primo Referendario
Alessandra Tagliasacchi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/07/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)