SlideShare a Scribd company logo
1 of 51
Download to read offline
IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO
ALLA LUCE DEL D.L. N. 83/2015:
CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'
COMO, 29 GENNAIO 2016
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
POTERI DI AUTENTICA DELL AVVOCATO'
E NOTIFICHE VIA PEC
AVV. EDOARDO FERRARO
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
PARTE PRIMA
EXCURSUS NORMATIVO
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 83 C.P.C.
PROCURA ALLE LITI
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi
deve essere munito di procura [...].
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce,
o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la
procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che
si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in
via telematica.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 250 C.P.C.
INTIMAZIONE TESTIMONI
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza può essere effettuata dal
difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica
certificata o a mezzo telefax. (5)
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia
dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e
l'avviso di ricevimento.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 518 C.P.C.
PIGNORAMENTO MOBILIARE
[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo
e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo
precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere
al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 521 BIS C.P.C.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento
perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma
(COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,
del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di
trascrizione. La conformità di tali copie è attestata
dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 543 C.P.C.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo
esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 557 C.P.C.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni
della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo
comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore
deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se
prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità
all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono
estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed
attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti
nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...]
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 16 DECIES D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale, quando depositano con modalità
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in
copia conforme attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità
equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del
provvedimento.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad
una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente
essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia
cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche
tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di
conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura
civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 3 BIS L. 53/94
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su
supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ndr:
oggi la regola tecnica è l'art. 16 undecies comma 3 D.L. 83/15). La notifica
si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 9 L. 53/94
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio
di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta
di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/2011
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una
copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma
dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in
formato PDF e contiene una sintetica descrizione del
documento di cui si sta attestando la conformità nonché il
relativo nome del file. Il documento informatico contenente
l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie
l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata
secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 19 TER C. 2,3,6 D.M. 44/2011
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le
regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come
allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del
documento informatico contenente l'attestazione, nonché del
documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml
di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi
dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al
primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione [...]
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche
riferirsi a più documenti informatici.
PARTE SECONDA
COSA DOBBIAMO O POSSIAMO
AUTENTICARE?
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
CASI
ESPLICITI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROCURA ALLE LITI
Modalità di autentica ad hoc della copia scansionata della
procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore.
INTIMAZIONE AI TESTIMONI
Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o
sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento
separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome
del file (poi firmato digitalmente).
ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI
Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e
pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o
su un documento separato con breve descrizione degli atti e
indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).
CASI
ESPLICITI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ATTI (NON ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC
Originale cartaceo: autentica della copia scansionata
dell'atto nella relata di notifica con breve descrizione
dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata
digitalmente).
Originale copia informatica: autentica della copia
informatica estratta da fascicolo telematico o da
comunicazione di cancelleria nella relata di notifica con
breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file
(poi firmata digitalmente).
CASI IMPLICITI
- FACOLTA -'
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi
telematici per notifica
Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri
provvedimenti del giudice per notifica.
Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze,
ricorsi, ecc.).
Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per
alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è
sufficiente).
CASI IMPLICITI
- OBBLIGO -
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12
Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di
iscrizione a ruolo telematica).
Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP.
Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei
decreti ingiuntivi.
Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o
costituzione in giudizio in appello.
MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA CARTACEA
Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto
stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di
autentica.
La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro,
o stampandola formula sul foglio pinzato.
MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA CARTACEA
Alcuni esempi di formula possono essere:
Per una sentenza estratta dal fascicolo telematico
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta
che la suestesa copia cartacea della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di Xxxxxxxxx, è
conforme all'atto presente nel fascicolo telematico R.G. xxx/xxxx da cui è stata estratta.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per un decreto ingiuntivo non esecutivo estratto dal fascicolo telematico
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta
che le suestese copie cartacee del ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. xxx/xxxx e del decreto
ingiuntivo n. xxx/xxxx emesso dal Tribunale di Xxxxxxxxx, sono conformi agli atti presenti nel
predetto fascicolo telematico da cui sono state estratte.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore
di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico
la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF
creato.
Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la
maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per
inserire direttamente nella scansione l'attestazione di
conformità.
Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si
firmerà digitalmente.
MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA NELLA COPIA STESSA
Alcuni esempi di formula possono essere:
Per l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva mobiliare
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 518 c.p.c. e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che la
presente copia informatica della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di Xxxxxxxxx, (ovvero del
precetto notificato in data xx/xx/xxxx, ovvero del verbale di pignoramento del xx/xx/xxxx) è conforme
all'originale cartaceo in mio possesso.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato Digitalmente
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per il deposito di un atto di citazione notificato a mezzo UNEP o a mezzo posta
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che le
presente copia informatica dell'atto di citazione notificato il xx/xx/xxxx a mezzo UNEP (o “in proprio, a
mezzo posta”) alla società Xxxxxxxxxxxx S.p.A. è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato Digitalmente
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto
informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti
inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare
digitalmente.
Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre
2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono
una breve descrizione dell'atto e il nome del file.
Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata
di notifica.
MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO
Alcuni esempi di formula possono essere:
COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO
(ad esempio sentenza con formula esecutiva)
Io sottoscritto Avv. _________________, con studio in ________________, C.F. ___ ___ _____ _____, procuratore di
___________________________, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che
la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio “della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di
xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G.”] denominata [NOME FILE _______________.pdf] è conforme
all'originale cartaceo [o alla copia conforme cartacea] da cui è stato estratto.
Luogo e data.
Firma
COPIA INFORMATICA DI ATTO ESTRATTO DAL FASCICOLO INFORMATICO
(ad esempio sentenza ad uso appello o per decorso del termine breve)
Io sottoscritto Avv. _________________, con studio in ________________, C.F. ___ ___ _____ _____, procuratore di
___________________________, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che
la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio “della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di
xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G.”], denominata [NOME FILE _______________.pdf], è conforme
al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.
Luogo e data.
Firma
PARTE TERZA
LE NOTIFICHE VIA PEC
BREVE RIPASSO E RELATE DI NOTIFICA
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
REQUISITI PER LE
NOTIFICHE VIA PEC
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata
dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più
richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici
elenchi (nel nostro caso il Reg.Ind.E.).
La procura alle liti (previa o contestuale).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici
elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
ABROGATO
ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC
1. DOCUMENTI INFORMATICI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Documenti Informatici (Art. 21 CAD):
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati
informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici.
Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via
telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma.
Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne il
download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC
2. COPIE DA ATTO CARTACEO
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Copie informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (art. 22 CAD):
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e
quindi come indicato dal provvedimento del responsabile
DGSIA del 30.12.2015) inserendo la dichiarazione di
conformità all'originale nella relazione di notifica.
I TIPI DI FIRMA DIGITALE
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una
busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede
aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata
muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al
PDF).
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con
indicazione “signed”.
Va posta attenzione sulla firma “grafica”, che rischia di cancellare
parte dell'atto, alterandolo.
PROCURA ALLE LITI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si
notifica una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della
controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà
considerare come apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente
copia informatica per immagine della procura sottoscritta su
supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta,
che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma digitale
dall’avvocato (doppia autentica)
LA RELATA DI NOTIFICA
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a
quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di
atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
LA RELATA DI NOTIFICA
CONTENUTO MINIMO
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati
di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA
AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA
DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle
liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto ______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale
domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)]
all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA
ALTERNATIVA]
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più
dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito
http://www.indicepa.gov.it).
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti).
LA RELATA DI NOTIFICA
CONTENUTO EVENTUALE 1
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al
procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI
AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA –
SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].
ATTESTO (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16
undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME FILE], è copia per immagine su
supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
LA RELATA DI NOTIFICA
CONTENUTO EVENTUALE 2
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO
TELEMATICO
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art.
16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il
provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato,
denominato [NOME FILE] è copia informatica conforme
all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al
procedimento in RG __________ del Tribunale di
__________ da cui è stata estratta.
LA QUESTIONE
MARCHE DA BOLLO
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio
non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e
l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.
ABROGATO
DAL DL 90/14
IL MESSAGGIO PEC
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o
anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e
quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e
procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione
delle ricevute.
LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO
LA NOTIFICA A BUON FINE
Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed
attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della
PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LE TRE TIPOLOGIE DI
RICEVUTE DI CONSEGNA
Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in
allegato soltanto i dati di certificazione del gestore
certificato del destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE NON
VANNO BENE
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA CONSERVAZIONE
DELLE RICEVUTE DI CONSEGNA
La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la
verifica successiva della regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROVA DELLA NOTIFICA
- TELEMATICA -
La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore,
solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata
dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal
notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere
“esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato con
un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il
D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati
(all'atto notificato o ad una nota di deposito).
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -
La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici,
è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa
alla firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.
53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad
autenticare la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON
SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA FORMULA DI AUTENTICA
Va apposta su ciascun documento stampato
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o
CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6
comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19
dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL
NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
IL REGISTRO DELLE NOTIFICHE
IN PROPRIO
La notifica in proprio a mezzo PEC
NON
VA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
QUANDO SI PERFEZIONA
LA NOTIFICA?
La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR
68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2
DPR 68/2005
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene:
notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
HO RICEVUTO UNA NOTIFICA:
COME LEGGO GLI ALLEGATI?
In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono
aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la
lettura del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il
programma di firma digitale, come per i file firmati in CadES.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
I VANTAGGI RISPETTO ALLA
NOTIFICA ORDINARIA
La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute)
I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di
atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia
scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una)
Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o
dismesse)
Immediata certezza di esito positivo o negativo
Niente code in posta o all'UNEP
Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le
21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo)
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
UTILITA : TRASCRIZIONE DELLA'
CITAZIONE NOTIFICATA VIA PEC
Articolo 6 Legge 53/94
L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni
di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
Articolo 9 Legge 53/94
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su
supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi
allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta
la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 16 undecies D.L. 179/2012
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione,
dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
GRAZIE PER L ATTENZIONE'
KEEP
CALM
&
TRUST
IN PCT
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro

More Related Content

What's hot

Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Edoardo Ferraro
 
Profili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematicoProfili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematicoEdoardo Ferraro
 
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteEdoardo Ferraro
 
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematicopaolo.lessio
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoBrevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaAndrea Rossetti
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECAlberto Vigani
 
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Edoardo Ferraro
 
Il titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematicoIl titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematicoEdoardo Ferraro
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeEdoardo Ferraro
 
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Edoardo Ferraro
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15Edoardo Ferraro
 
PCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confrontoPCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confrontoEdoardo Ferraro
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECEdoardo Ferraro
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECFrancesco Minazzi
 
Lo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematicheLo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematicheEdoardo Ferraro
 
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 Giorgio Galbiati
 
Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021Edoardo Ferraro
 

What's hot (20)

Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
 
Profili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematicoProfili del processo esecutivo telematico
Profili del processo esecutivo telematico
 
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso Breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arteLe notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
Le notifiche via PEC - Lo stato dell'arte
 
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
04 Paolo Lessio, Processo civile telematico
 
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiLe notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Le notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo TelematicoBrevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico
 
Cesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematicaCesare Del Moro, La procura telematica
Cesare Del Moro, La procura telematica
 
Corso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PECCorso breve sulle notifiche via PEC
Corso breve sulle notifiche via PEC
 
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
Il deposito degli atti introduttivi e le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni ...
 
Il titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematicoIl titolo esecutivo telematico
Il titolo esecutivo telematico
 
Processo Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le NormeProcesso Penale Telematico - Le Norme
Processo Penale Telematico - Le Norme
 
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
Poteri di autentica dell'avvocato - Torino 22.06.17
 
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15Il deposito degli atti introduttivi   como 20.11.15
Il deposito degli atti introduttivi como 20.11.15
 
PCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confrontoPCT PAT e PTT a confronto
PCT PAT e PTT a confronto
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PECProcesso Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Le notifiche via PEC
 
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PECLa normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
La normativa del Processo Civile Telematico: deposito e notifiche via PEC
 
Lo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematicheLo Smart working & le udienze telematiche
Lo Smart working & le udienze telematiche
 
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014 PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
PCT, avvocato domiciliatario e parametri ex DM 55/2014
 
Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021Processo penale telematico - 19.02.2021
Processo penale telematico - 19.02.2021
 

Similar to Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16

Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli AttiProcesso Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli AttiEdoardo Ferraro
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...Edoardo Ferraro
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Edoardo Ferraro
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiEdoardo Ferraro
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1Edoardo Ferraro
 
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16Edoardo Ferraro
 
Il deposito telematico dei CTU
Il deposito telematico dei CTUIl deposito telematico dei CTU
Il deposito telematico dei CTUFrancesco Minazzi
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...MARIANNA VALLETTA
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)Edoardo Ferraro
 
Brevi cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi cenni sul Processo Amministrativo TelematicoBrevi cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi cenni sul Processo Amministrativo TelematicoEdoardo Ferraro
 
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIFDeposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIFSimone Aliprandi
 
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale
 
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010marco scialdone
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Francesco Posati
 

Similar to Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16 (17)

Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli AttiProcesso Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
Processo Telematico e Tecniche di Redazione degli Atti
 
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
Processo Civile Telematico e Notifiche a mezzo PEC - Poteri di autentica dell...
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
Processo Amministrativo Telematico - Teoria - Dpcm 40/16 e DL 168/16
 
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli AvvocatiCorso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
Corso breve sulle Notifiche a mezzo PEC degli Avvocati
 
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
Processo Amministrativo Telematico - Teoria, Tecnica e Pratica - Parte 1
 
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16
Le iscrizioni a ruolo nelle esecuzioni - Cittadella 18.03.16
 
Il deposito telematico dei CTU
Il deposito telematico dei CTUIl deposito telematico dei CTU
Il deposito telematico dei CTU
 
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
Avv. Nicola Gargano: Il processo telematico - Business Cappuccino del 18 otto...
 
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
Brevi Cenni sul Processo Amministrativo Telematico (con giurisprudenza)
 
Il Processo Tributario Telematico (PTT)
Il Processo Tributario Telematico (PTT)Il Processo Tributario Telematico (PTT)
Il Processo Tributario Telematico (PTT)
 
02.segue.contrattidigitali
02.segue.contrattidigitali02.segue.contrattidigitali
02.segue.contrattidigitali
 
Brevi cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi cenni sul Processo Amministrativo TelematicoBrevi cenni sul Processo Amministrativo Telematico
Brevi cenni sul Processo Amministrativo Telematico
 
Vademecum istanza liquidazione gratuito patrocinio presentate in udienza (CO...
Vademecum istanza liquidazione  gratuito patrocinio presentate in udienza (CO...Vademecum istanza liquidazione  gratuito patrocinio presentate in udienza (CO...
Vademecum istanza liquidazione gratuito patrocinio presentate in udienza (CO...
 
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIFDeposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
Deposito telematico presso la Cassazione: il vademecum della FIIF
 
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...
Fatturare Digitale 2018 - Proteggere e custodire le Fatture Elettroniche: la ...
 
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
La digitalizzazione (urgente) della giustizia - Convegno 14 Gennaio 2010
 
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
Tecnica, Procedura e Giurisprudenza del Processo Amministrativo Telematico - ...
 

More from Edoardo Ferraro

Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamentoPillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamentoEdoardo Ferraro
 
Pillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza SanitariaPillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza SanitariaEdoardo Ferraro
 
Pillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - AssistenzaPillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - AssistenzaEdoardo Ferraro
 
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenzialeI numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenzialeEdoardo Ferraro
 
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzionePillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzioneEdoardo Ferraro
 
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...Edoardo Ferraro
 
Il nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli attiIl nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli attiEdoardo Ferraro
 
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...Edoardo Ferraro
 
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo CompensoAvvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo CompensoEdoardo Ferraro
 
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forenseAvvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forenseEdoardo Ferraro
 
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...Edoardo Ferraro
 
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscrittiConoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscrittiEdoardo Ferraro
 
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei datiGDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei datiEdoardo Ferraro
 
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeLe Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeEdoardo Ferraro
 
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza ForenseCorso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza ForenseEdoardo Ferraro
 
Pubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliPubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliEdoardo Ferraro
 
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativiIl Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativiEdoardo Ferraro
 
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàVademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàEdoardo Ferraro
 

More from Edoardo Ferraro (20)

Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamentoPillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
Pillole di Cassa Forense - Modi di pagamento
 
Pillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza SanitariaPillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
Pillole di Cassa Forense - Polizza Sanitaria
 
Pillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - AssistenzaPillole di Cassa Forense - Assistenza
Pillole di Cassa Forense - Assistenza
 
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenzialeI numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
I numeri della Cassa - Evoluzione dello strumento previdenziale
 
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La ContribuzionePillole di Cassa Forense - La Contribuzione
Pillole di Cassa Forense - La Contribuzione
 
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
Tecniche di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprude...
 
Il nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli attiIl nuovo regolamento sulla redazione degli atti
Il nuovo regolamento sulla redazione degli atti
 
Conoscere Cassa Forense
Conoscere Cassa ForenseConoscere Cassa Forense
Conoscere Cassa Forense
 
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
La riforma della previdenza forense tra necessità e opportunità - I numeri de...
 
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo CompensoAvvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
Avvocatura Anno 2023 - Il Rapporto Censis e l'Equo Compenso
 
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forenseAvvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
Avvocato Starter Pack - Cassa e Previdenza forense
 
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
La disabilità nell'esercizio della professione forense - Gli strumenti welfar...
 
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscrittiConoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
Conoscere Cassa Forense - Corso breve per neo-iscritti
 
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei datiGDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
GDPR per psicologi, l'importanza della gestione dei dati
 
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenzialeLe Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
Le Istituzioni Forense - Riforma previdenziale
 
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza ForenseCorso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
Corso Breve per Praticanti AIGA - Previdenza Forense
 
Pubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliPubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legali
 
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativiIl Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
Il Congresso Forense e gli Organismi rappresentativi
 
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternitàVademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
Vademecum Cassa Forense - Giovani avvocati e maternità
 
I numeri della Cassa
I numeri della CassaI numeri della Cassa
I numeri della Cassa
 

Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16

  • 1. IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO ALLA LUCE DEL D.L. N. 83/2015: CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI' COMO, 29 GENNAIO 2016 Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Como Sezione di Padova Sezione di Milano
  • 2. POTERI DI AUTENTICA DELL AVVOCATO' E NOTIFICHE VIA PEC AVV. EDOARDO FERRARO Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Como Sezione di Padova Sezione di Milano
  • 3. PARTE PRIMA EXCURSUS NORMATIVO Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Como Sezione di Padova Sezione di Milano
  • 4. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 83 C.P.C. PROCURA ALLE LITI Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura [...]. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 5. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 250 C.P.C. INTIMAZIONE TESTIMONI L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax. (5) Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 6. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 518 C.P.C. PIGNORAMENTO MOBILIARE [VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 7. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 521 BIS C.P.C. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI [V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma (COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
  • 8. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 543 C.P.C. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro PIGNORAMENTO PRESSO TERZI [V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
  • 9. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 557 C.P.C. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro PIGNORAMENTO IMMOBILIARE [II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari.
  • 10. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...]
  • 11. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 16 DECIES D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento.
  • 12. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima. 2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico. 3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione. 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
  • 13. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 3 BIS L. 53/94 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC 1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. 2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ndr: oggi la regola tecnica è l'art. 16 undecies comma 3 D.L. 83/15). La notifica si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.
  • 14. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 9 L. 53/94 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
  • 15. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/2011 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12 1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in formato PDF e contiene una sintetica descrizione del documento di cui si sta attestando la conformità nonché il relativo nome del file. Il documento informatico contenente l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
  • 16. EXCURSUS NORMATIVO: ART. 19 TER C. 2,3,6 D.M. 44/2011 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12 2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del documento informatico contenente l'attestazione, nonché del documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml di cui all'art. 12, comma 1, lettera e. 3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione [...] 6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche riferirsi a più documenti informatici.
  • 17. PARTE SECONDA COSA DOBBIAMO O POSSIAMO AUTENTICARE? Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Como Sezione di Padova Sezione di Milano
  • 18. CASI ESPLICITI MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro LA PROCURA ALLE LITI Modalità di autentica ad hoc della copia scansionata della procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore. INTIMAZIONE AI TESTIMONI Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmato digitalmente). ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento separato con breve descrizione degli atti e indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).
  • 19. CASI ESPLICITI MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro ATTI (NON ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC Originale cartaceo: autentica della copia scansionata dell'atto nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente). Originale copia informatica: autentica della copia informatica estratta da fascicolo telematico o da comunicazione di cancelleria nella relata di notifica con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata digitalmente).
  • 20. CASI IMPLICITI - FACOLTA -' MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12 Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi telematici per notifica Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri provvedimenti del giudice per notifica. Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze, ricorsi, ecc.). Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello. Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è sufficiente).
  • 21. CASI IMPLICITI - OBBLIGO - MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12 Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di iscrizione a ruolo telematica). Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP. Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei decreti ingiuntivi. Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o costituzione in giudizio in appello.
  • 22. MODALITA DI AUTENTICA' ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA CARTACEA Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di autentica. La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro, o stampandola formula sul foglio pinzato.
  • 23. MODALITA DI AUTENTICA' ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA CARTACEA Alcuni esempi di formula possono essere: Per una sentenza estratta dal fascicolo telematico Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta che la suestesa copia cartacea della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di Xxxxxxxxx, è conforme all'atto presente nel fascicolo telematico R.G. xxx/xxxx da cui è stata estratta. Xxxxxx, li xx/xx/xxxx Firmato Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Per un decreto ingiuntivo non esecutivo estratto dal fascicolo telematico Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta che le suestese copie cartacee del ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. xxx/xxxx e del decreto ingiuntivo n. xxx/xxxx emesso dal Tribunale di Xxxxxxxxx, sono conformi agli atti presenti nel predetto fascicolo telematico da cui sono state estratte. Xxxxxx, li xx/xx/xxxx Firmato Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
  • 24. MODALITA DI AUTENTICA' ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF creato. Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per inserire direttamente nella scansione l'attestazione di conformità. Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si firmerà digitalmente.
  • 25. MODALITA DI AUTENTICA' ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA NELLA COPIA STESSA Alcuni esempi di formula possono essere: Per l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva mobiliare Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 518 c.p.c. e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che la presente copia informatica della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di Xxxxxxxxx, (ovvero del precetto notificato in data xx/xx/xxxx, ovvero del verbale di pignoramento del xx/xx/xxxx) è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Xxxxxx, li xx/xx/xxxx Firmato Digitalmente Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx Per il deposito di un atto di citazione notificato a mezzo UNEP o a mezzo posta Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che le presente copia informatica dell'atto di citazione notificato il xx/xx/xxxx a mezzo UNEP (o “in proprio, a mezzo posta”) alla società Xxxxxxxxxxxx S.p.A. è conforme all'originale cartaceo in mio possesso. Xxxxxx, li xx/xx/xxxx Firmato Digitalmente Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
  • 26. MODALITA DI AUTENTICA' ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO Una volta creata la copia informatica in formato PDF (scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare digitalmente. Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre 2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono una breve descrizione dell'atto e il nome del file. Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata di notifica.
  • 27. MODALITA DI AUTENTICA' ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO Alcuni esempi di formula possono essere: COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO (ad esempio sentenza con formula esecutiva) Io sottoscritto Avv. _________________, con studio in ________________, C.F. ___ ___ _____ _____, procuratore di ___________________________, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio “della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G.”] denominata [NOME FILE _______________.pdf] è conforme all'originale cartaceo [o alla copia conforme cartacea] da cui è stato estratto. Luogo e data. Firma COPIA INFORMATICA DI ATTO ESTRATTO DAL FASCICOLO INFORMATICO (ad esempio sentenza ad uso appello o per decorso del termine breve) Io sottoscritto Avv. _________________, con studio in ________________, C.F. ___ ___ _____ _____, procuratore di ___________________________, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio “della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G.”], denominata [NOME FILE _______________.pdf], è conforme al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta. Luogo e data. Firma
  • 28. PARTE TERZA LE NOTIFICHE VIA PEC BREVE RIPASSO E RELATE DI NOTIFICA Movimento Forense Dipartimento Giustizia Telematica Movimento Forense Sezione di Como Sezione di Padova Sezione di Milano
  • 29. REQUISITI PER LE NOTIFICHE VIA PEC MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014. Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici elenchi (nel nostro caso il Reg.Ind.E.). La procura alle liti (previa o contestuale). Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici elenchi. Un dispositivo di firma digitale valido. ABROGATO
  • 30. ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC 1. DOCUMENTI INFORMATICI MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro Documenti Informatici (Art. 21 CAD): Atti creati direttamente in forma elettronica. Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici. Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà: predisporlo con il programma di videoscrittura. convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via telematica). firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma. Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne il download dai sistemi del Ministero della Giustizia. il duplicato informatico non necessiterà di autentica. la copia informatica dovrà essere autenticata.
  • 31. ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC 2. COPIE DA ATTO CARTACEO MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro Copie informatiche di atti originariamente formati su supporto analogico (art. 22 CAD): Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi. Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà: scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”. Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e quindi come indicato dal provvedimento del responsabile DGSIA del 30.12.2015) inserendo la dichiarazione di conformità all'originale nella relazione di notifica.
  • 32. I TIPI DI FIRMA DIGITALE MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m). Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al PDF). Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con indicazione “signed”. Va posta attenzione sulla firma “grafica”, che rischia di cancellare parte dell'atto, alterandolo.
  • 33. PROCURA ALLE LITI MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti. Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si notifica una sentenza. Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà considerare come apposta in calce a tale atto. La Procura potrà essere: un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente copia informatica per immagine della procura sottoscritta su supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta, che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma digitale dall’avvocato (doppia autentica)
  • 34. LA RELATA DI NOTIFICA MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente. NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei. Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a quello di una normale relata). Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori secondo le circostanze, come: indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice, sezione e ruolo), se già incardinato. attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti estratte dal fascicolo telematico.
  • 35. LA RELATA DI NOTIFICA CONTENUTO MINIMO MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro RELAZIONE DI NOTIFICA Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto ______________] NOTIFICO l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)] all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA ALTERNATIVA] dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO]. dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito http://pst.giustizia.it/PST/). dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito http://www.indicepa.gov.it). dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti).
  • 36. LA RELATA DI NOTIFICA CONTENUTO EVENTUALE 1 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro DICHIARO che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA – SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO]. ATTESTO (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO) ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato [NOME FILE], è copia per immagine su supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
  • 37. LA RELATA DI NOTIFICA CONTENUTO EVENTUALE 2 MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO TELEMATICO ATTESTO ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art. 16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato, denominato [NOME FILE] è copia informatica conforme all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al procedimento in RG __________ del Tribunale di __________ da cui è stata estratta.
  • 38. LA QUESTIONE MARCHE DA BOLLO MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio non era stato abolito per le notifiche via PEC. Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo precedente si provvede mediante sistemi telematici.” Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono. Si ritiene, comunque, che: se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed annullata sulla stampata della relata. in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria. ABROGATO DAL DL 90/14
  • 39. IL MESSAGGIO PEC MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE). Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in relata. Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e procura. Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”. Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione delle ricevute.
  • 40. LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO LA NOTIFICA A BUON FINE Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute: quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore della nostra PEC) quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 41. LE TRE TIPOLOGIE DI RICEVUTE DI CONSEGNA Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati. Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash. Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in allegato soltanto i dati di certificazione del gestore certificato del destinatario del messaggio. Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC. QUESTE NON VANNO BENE MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 42. LA CONSERVAZIONE DELLE RICEVUTE DI CONSEGNA La conservazione della ricevuta, intesa come documento informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la verifica successiva della regolarità del procedimento. NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in entrata del “client” di posta o webmail SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare. Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da conservare in luogo sicuro. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 43. LA PROVA DELLA NOTIFICA - TELEMATICA - La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore, solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal notificante. Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere “esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G.. Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato con un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo). Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati (all'atto notificato o ad una nota di deposito). MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 44. LA PROVA DELLA NOTIFICA - CARTACEA - La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici, è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa alla firma digitale del gestore del servizio. L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L. 53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad autenticare la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”. A tal fine sarà necessario stampare: il messaggio di PEC di invio della notificazione tutti gli atti allegati la ricevuta di accettazione la ricevuta di avvenuta consegna MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 45. LA FORMULA DI AUTENTICA Va apposta su ciascun documento stampato La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o CDA). L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula: “Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6 comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19 dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]” MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 46. IL REGISTRO DELLE NOTIFICHE IN PROPRIO La notifica in proprio a mezzo PEC NON VA INSERITA NEL REGISTRO CRONOLOGICO Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito: “Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata” Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 47. QUANDO SI PERFEZIONA LA NOTIFICA? La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94): 1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR 68/2005 2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2 DPR 68/2005 Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene: notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata? PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 48. HO RICEVUTO UNA NOTIFICA: COME LEGGO GLI ALLEGATI? In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m): I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità. Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la lettura del file PDF firmato. Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati. In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf): Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader. Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il programma di firma digitale, come per i file firmati in CadES. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 49. I VANTAGGI RISPETTO ALLA NOTIFICA ORDINARIA La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute) I costi: non vi è più alcun costo di notifica. Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una) Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o dismesse) Immediata certezza di esito positivo o negativo Niente code in posta o all'UNEP Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le 21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo) MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 50. UTILITA : TRASCRIZIONE DELLA' CITAZIONE NOTIFICATA VIA PEC Articolo 6 Legge 53/94 L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto. Articolo 9 Legge 53/94 1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Art. 16 undecies D.L. 179/2012 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro
  • 51. GRAZIE PER L ATTENZIONE' KEEP CALM & TRUST IN PCT MovimentoForense Avv.EdoardoFerraro