Poteri di autentica dell'avvocato e notifiche via pec - Como 29.01.16
1. IL NUOVO PROCESSO CIVILE TELEMATICO
ALLA LUCE DEL D.L. N. 83/2015:
CASI PRATICI E NOVITA GIURISPRUDENZIALI'
COMO, 29 GENNAIO 2016
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
2. POTERI DI AUTENTICA DELL AVVOCATO'
E NOTIFICHE VIA PEC
AVV. EDOARDO FERRARO
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
4. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 83 C.P.C.
PROCURA ALLE LITI
Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi
deve essere munito di procura [...].
La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio
separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce,
o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e
congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici,
individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la
procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che
si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia
informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della
normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in
via telematica.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
5. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 250 C.P.C.
INTIMAZIONE TESTIMONI
L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti
private a comparire in udienza può essere effettuata dal
difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica
certificata o a mezzo telefax. (5)
Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera
raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia
dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e
l'avviso di ricevimento.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
6. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 518 C.P.C.
PIGNORAMENTO MOBILIARE
[VI] Compiute le operazioni, l’ufficiale giudiziario consegna
senza ritardo al creditore il processo verbale, il titolo esecutivo
e il precetto. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi degli atti di cui al periodo
precedente, entro quindici giorni dalla consegna. Il cancelliere
al momento del deposito forma il fascicolo dell’esecuzione. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
7. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 521 BIS C.P.C.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
PIGNORAMENTO AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’atto di pignoramento
perché proceda alla trascrizione nei pubblici registri. Entro
trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma
(COMUNICAZIONE DA IVG), il creditore deve depositare nella
cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione la nota
di iscrizione a ruolo, con copie conformi del titolo esecutivo,
del precetto, dell’atto di pignoramento e della nota di
trascrizione. La conformità di tali copie è attestata
dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo.
8. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 543 C.P.C.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
PIGNORAMENTO PRESSO TERZI
[V] Eseguita l’ultima notificazione, l’ufficiale giudiziario
consegna senza ritardo al creditore l’originale dell’atto di
citazione. Il creditore deve depositare nella cancelleria del
tribunale competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a
ruolo, con copie conformi dell’atto di citazione, del titolo
esecutivo e del precetto, entro trenta giorni dalla consegna. La
conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore
ai soli fini del presente articolo. Il cancelliere al momento del
deposito forma il fascicolo dell’esecuzione.
9. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 557 C.P.C.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
[II] Il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale
competente per l’esecuzione la nota di iscrizione a ruolo, con
copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell’atto di
pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni
della consegna dell’atto di pignoramento. La conformità di tali
copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del
presente articolo. Nell’ipotesi di cui all’articolo 555, ultimo
comma (TRASCRIZIONE A CURA DEL CREDITORE), il creditore
deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal
conservatore dei registri immobiliari.
10. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIE DI ATTI IN FASCICOLO TELEMATICO
Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli
ausiliari del giudice nonché dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei
fascicoli informatici o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche dei
procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se
prive della firma digitale del cancelliere di attestazione di conformità
all'originale. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il
professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono
estrarre con modalità telematiche duplicati, copie analogiche o
informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed
attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti
nel fascicolo informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per
immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di
conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. [...]
11. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 16 DECIES D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
POTERE DI CERTIFICAZIONE DI ATTI E PROVVEDIMENTI
1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, il
consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il
commissario giudiziale, quando depositano con modalità
telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un
atto processuale di parte o di un provvedimento del giudice
formato su supporto analogico e detenuto in originale o in
copia conforme attestano la conformità della copia al
predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità
equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del
provvedimento.
12. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 16 UNDECIES D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
MODALITÀ DI ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente
sezione, dal codice di procedura civile, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad
una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o
su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica,
l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente
essere apposta su un documento informatico separato e l'individuazione della copia
cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche
tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del
Ministero della giustizia. Se la copia informatica è destinata alla notifica,
l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di
conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura
civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni
effetto.
13. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 3 BIS L. 53/94
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA CARTACEA DA NOTIFICARE VIA PEC
1. La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta
elettronica certificata all’indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può
essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica
certificata del notificante risultante da pubblici elenchi.
2. Quando l’atto da notificarsi non consiste in un documento informatico,
l’avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell’atto formato su
supporto analogico, attestandone la conformità all’originale a norma
dell’articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (ndr:
oggi la regola tecnica è l'art. 16 undecies comma 3 D.L. 83/15). La notifica
si esegue mediante allegazione dell’atto da notificarsi al messaggio di posta
elettronica certificata.
14. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 9 L. 53/94
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
DEPOSITO CARTACEO DELLA NOTIFICA VIA PEC
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità
telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis,
l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio
di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta
di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la
conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005,
n. 82.
1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della
notificazione e non sia possibile fornirla con modalità
telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.
15. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 19 TER C. 1 D.M. 44/2011
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
1. Quando si deve procedere ad attestare la conformità di una
copia informatica, anche per immagine, ai sensi del terzo comma
dell'art. 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n.
212, l'attestazione è inserita in un documento informatico in
formato PDF e contiene una sintetica descrizione del
documento di cui si sta attestando la conformità nonché il
relativo nome del file. Il documento informatico contenente
l'attestazione è sottoscritto dal soggetto che compie
l'attestazione con firma digitale o firma elettronica qualificata
secondo quanto previsto all'art. 12, comma 2.
16. EXCURSUS NORMATIVO:
ART. 19 TER C. 2,3,6 D.M. 44/2011
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
MODALITÀ DI AUTENTICA EX ART. 16 UNDECIES C. 3 D.L. 179/12
2. Se la copia informatica è destinata ad essere depositata secondo le
regole tecniche previste dall'art. 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009,
n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24,
il documento informatico contenente l'attestazione è inserito come
allegato nella "busta telematica" di cui all'art. 14; i dati identificativi del
documento informatico contenente l'attestazione, nonché del
documento cui essa si riferisce, sono anche inseriti nel file DatiAtto.xml
di cui all'art. 12, comma 1, lettera e.
3. Se la copia informatica è destinata ad essere notificata ai sensi
dell'art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, gli elementi indicati al
primo comma, sono inseriti nella relazione di notificazione [...]
6. L'attestazione di conformità di cui ai commi precedenti può anche
riferirsi a più documenti informatici.
17. PARTE SECONDA
COSA DOBBIAMO O POSSIAMO
AUTENTICARE?
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
18. CASI
ESPLICITI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
LA PROCURA ALLE LITI
Modalità di autentica ad hoc della copia scansionata della
procura cartacea firmata dal cliente e autenticata dal difensore.
INTIMAZIONE AI TESTIMONI
Autentica della copia scansionata della raccomandata A.R. o
sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o su un documento
separato con breve descrizione dell'atto e indicazione del nome
del file (poi firmato digitalmente).
ISCRIZIONI A RUOLO NELLE ESECUZIONI
Autentica della copia scansionata di titolo, precetto e
pignoramento, o sulla copia stessa (poi firmata digitalmente), o
su un documento separato con breve descrizione degli atti e
indicazione dei nomi dei files (poi firmato digitalmente).
19. CASI
ESPLICITI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ATTI (NON ORIGINALI) DA NOTIFICARE VIA PEC
Originale cartaceo: autentica della copia scansionata
dell'atto nella relata di notifica con breve descrizione
dell'atto e indicazione del nome del file (poi firmata
digitalmente).
Originale copia informatica: autentica della copia
informatica estratta da fascicolo telematico o da
comunicazione di cancelleria nella relata di notifica con
breve descrizione dell'atto e indicazione del nome del file
(poi firmata digitalmente).
20. CASI IMPLICITI
- FACOLTA -'
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ATTI DI CUI ALL'ART. 16 BIS C. 9 BIS D.L. 179/12
Copie informatiche o analogiche di decreti ingiuntivi
telematici per notifica
Copie informatiche o analogiche di sentenze o altri
provvedimenti del giudice per notifica.
Copie informatiche o analogiche di nostri atti (istanze,
ricorsi, ecc.).
Copie informatiche o analogiche di sentenze ad uso appello.
Copie di titoli ad uso iscrizione o trascrizione (anche se per
alcuni conservatori RR.II. l'autentica dell'avvocato non è
sufficiente).
21. CASI IMPLICITI
- OBBLIGO -
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
ATTI DI CUI ALL'ART. 16 DECIES D.L. 179/12
Atto di citazione notificato a mezzo posta o UNEP (in caso di
iscrizione a ruolo telematica).
Atto di citazione di terzo notificato a mezzo posta o UNEP.
Istanza ex art. 647 c.p.c. per il decreto di esecutorietà dei
decreti ingiuntivi.
Fascicolo di primo grado in caso di iscrizione a ruolo o
costituzione in giudizio in appello.
22. MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA CARTACEA
Si stampa l'atto scaricato dal fascicolo telematico e, sull'atto
stesso o su foglio pinzato allo stesso, si appone la formula di
autentica.
La formula può essere scritta a mano, aggiunta con un timbro,
o stampandola formula sul foglio pinzato.
23. MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.1 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA CARTACEA
Alcuni esempi di formula possono essere:
Per una sentenza estratta dal fascicolo telematico
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta
che la suestesa copia cartacea della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di Xxxxxxxxx, è
conforme all'atto presente nel fascicolo telematico R.G. xxx/xxxx da cui è stata estratta.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per un decreto ingiuntivo non esecutivo estratto dal fascicolo telematico
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 bis comma 9 bis e 16 undecies del D.L. 179/2012, si attesta
che le suestese copie cartacee del ricorso per ingiunzione di pagamento R.G. xxx/xxxx e del decreto
ingiuntivo n. xxx/xxxx emesso dal Tribunale di Xxxxxxxxx, sono conformi agli atti presenti nel
predetto fascicolo telematico da cui sono state estratte.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
24. MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SULLA COPIA STESSA
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà ad aprirla con un lettore
di file PDF ed inserire direttamente nel documento informatico
la formula di autentica tramite modifica diretta del file PDF
creato.
Per farlo, si può usare Adobe Reader (il programma che la
maggior parte delle persone usa per aprire i file PDF), per
inserire direttamente nella scansione l'attestazione di
conformità.
Una volta inserita l'attestazione, si salverà il file ottenuto e si
firmerà digitalmente.
25. MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.2 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA NELLA COPIA STESSA
Alcuni esempi di formula possono essere:
Per l'iscrizione a ruolo di una procedura esecutiva mobiliare
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 518 c.p.c. e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che la
presente copia informatica della sentenza n. xxx/xxxx emessa dal Tribunale di Xxxxxxxxx, (ovvero del
precetto notificato in data xx/xx/xxxx, ovvero del verbale di pignoramento del xx/xx/xxxx) è conforme
all'originale cartaceo in mio possesso.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato Digitalmente
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
Per il deposito di un atto di citazione notificato a mezzo UNEP o a mezzo posta
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 16 decies e 16 undecies del D.L. 179/2012, attesto che le
presente copia informatica dell'atto di citazione notificato il xx/xx/xxxx a mezzo UNEP (o “in proprio, a
mezzo posta”) alla società Xxxxxxxxxxxx S.p.A. è conforme all'originale cartaceo in mio possesso.
Xxxxxx, li xx/xx/xxxx
Firmato Digitalmente
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxxx
26. MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO
Una volta creata la copia informatica in formato PDF
(scaricandola dal fascicolo telematico o scansionando un
documento originale cartaceo) si dovrà creare un ulteriore atto
informatico contenente la formula di autentica, con riferimenti
inequivoci all'atto da autenticare, che sarà poi da firmare
digitalmente.
Secondo il provvedimento del Resp. DGSIA del 28 dicembre
2015 (pubblicato in GU il 7 gennaio 2016), tali riferimenti sono
una breve descrizione dell'atto e il nome del file.
Nel caso di notifica via PEC, la formula è da apporsi sulla relata
di notifica.
27. MODALITA DI AUTENTICA'
ART. 16 UNDECIES C.3 D.L. 179/12
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
COPIA INFORMATICA CON AUTENTICA SU ATTO SEPARATO
Alcuni esempi di formula possono essere:
COPIA INFORMATICA DI ORIGINALE CARTACEO
(ad esempio sentenza con formula esecutiva)
Io sottoscritto Avv. _________________, con studio in ________________, C.F. ___ ___ _____ _____, procuratore di
___________________________, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che
la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio “della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di
xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G.”] denominata [NOME FILE _______________.pdf] è conforme
all'originale cartaceo [o alla copia conforme cartacea] da cui è stato estratto.
Luogo e data.
Firma
COPIA INFORMATICA DI ATTO ESTRATTO DAL FASCICOLO INFORMATICO
(ad esempio sentenza ad uso appello o per decorso del termine breve)
Io sottoscritto Avv. _________________, con studio in ________________, C.F. ___ ___ _____ _____, procuratore di
___________________________, attesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/2012, che
la copia informatica della [DESCRIZIONE BREVE DELL'ATTO - ad esempio “della sentenza n. xxx/xxxx del Tribunale di
xxxxxxxx, emessa nel procedimento n. xxx/xxxx R.G.”], denominata [NOME FILE _______________.pdf], è conforme
al documento informatico presente nel fascicolo telematico da cui è stata estratta.
Luogo e data.
Firma
28. PARTE TERZA
LE NOTIFICHE VIA PEC
BREVE RIPASSO E RELATE DI NOTIFICA
Movimento Forense
Dipartimento Giustizia Telematica
Movimento Forense
Sezione di Como
Sezione di Padova
Sezione di Milano
29. REQUISITI PER LE
NOTIFICHE VIA PEC
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'autorizzazione alla notifica degli atti in proprio, rilasciata
dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza NON è più
richiesta ai sensi dell'art. 46 DL 90/2014.
Un indirizzo PEC (del notificante) che risulti da pubblici
elenchi (nel nostro caso il Reg.Ind.E.).
La procura alle liti (previa o contestuale).
Un indirizzo PEC (del destinatario) tratto da pubblici
elenchi.
Un dispositivo di firma digitale valido.
ABROGATO
30. ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC
1. DOCUMENTI INFORMATICI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Documenti Informatici (Art. 21 CAD):
Atti creati direttamente in forma elettronica.
Atti degli avvocati (come gli atti di citazione o i precetti), i duplicati
informatici o le copie informatiche estratte dai fascicoli telematici.
Per predisporre il nostro atto in forma elettronica si dovrà:
predisporlo con il programma di videoscrittura.
convertirlo in formato .pdf (come si fa per l'atto da depositare in via
telematica).
firmarlo digitalmente con il token USB ed apposito software di firma.
Per gli atti estratti dai fascicoli telematici sarà sufficiente effettuarne il
download dai sistemi del Ministero della Giustizia.
il duplicato informatico non necessiterà di autentica.
la copia informatica dovrà essere autenticata.
31. ATTI DA NOTIFICARE VIA PEC
2. COPIE DA ATTO CARTACEO
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Copie informatiche di atti originariamente formati su
supporto analogico (art. 22 CAD):
Scannerizzazione di atti di carta provenienti da terzi.
Per notificare un atto cartaceo altrui si dovrà:
scannerizzarlo in un unico file .pdf “immagine”.
Autenticarlo ex art. 16 undecies comma 3 D.L. 179/12 (e
quindi come indicato dal provvedimento del responsabile
DGSIA del 30.12.2015) inserendo la dichiarazione di
conformità all'originale nella relazione di notifica.
32. I TIPI DI FIRMA DIGITALE
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Inizialmente era possibile solo col sistema CAdES, che crea una
busta crittografata “attorno” all'atto, che viene codificato e vede
aggiunta l'estensione .p7m dopo il .pdf (ad esempio la relata firmata
muta da relata.pdf a relata.pdf.p7m).
Con le specifiche tecniche del 16.04.14 (art. 12 – 19 bis), è
consentita anche la firma col protocollo PAdES (o “firma aggiunta al
PDF).
Il vantaggio è dato dal fatto che il file resta un PDF leggibile, con
indicazione “signed”.
Va posta attenzione sulla firma “grafica”, che rischia di cancellare
parte dell'atto, alterandolo.
33. PROCURA ALLE LITI
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Potrebbe essere necessario allegare la Procura alle liti.
Ovviamente NON va allegata nel caso sia “in atti”, ad esempio se si
notifica una sentenza.
Dovrà essere speciale, ovvero menzionare anche i dati della
controparte e l'instaurando procedimento cui si riferisce e si dovrà
considerare come apposta in calce a tale atto.
La Procura potrà essere:
un documento informatico sottoscritto con firma digitale dal cliente
copia informatica per immagine della procura sottoscritta su
supporto cartaceo dal cliente ed autenticata dall’avvocato su carta,
che andrà, poi, ulteriormente autenticata con firma digitale
dall’avvocato (doppia autentica)
34. LA RELATA DI NOTIFICA
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
Documento informatico (art. 3 bis L. 53/1994), preparato con
videoscrittura, convertito in formato PDF e firmato digitalmente.
NON sono consentite scannerizzazioni di documenti cartacei.
Avrà un contenuto minimo essenziale, sempre presente (simile a
quello di una normale relata).
Potrà avere ulteriori contenuti eventuali comunque obbligatori
secondo le circostanze, come:
indicazione del procedimento (con relativo Ufficio, giudice,
sezione e ruolo), se già incardinato.
attestazione di conformità se si notificano copie informatiche di
atti originariamente cartacei, e se si notificano copie di atti
estratte dal fascicolo telematico.
35. LA RELATA DI NOTIFICA
CONTENUTO MINIMO
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
RELAZIONE DI NOTIFICA
Io sottoscritto Avv. [NOME, COGNOME e C.F.] iscritto all’albo degli Avvocati presso l’Ordine degli Avvocati
di [______________], in ragione del disposto della L. 53/1994 e succ. modd., nonché in virtù
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati di [______________], giusta delibera del [DATA ED ESTREMI DELLA DELIBERA
AUTORIZZATIVA DEL CONSIGLIO DELL’ORDINE], quale difensore della [DATI DELLA PARTE DIFESA
DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della procura alle
liti che [si allega ai sensi dell’art. 83, 3° comma c.p.c.] oppure [a margine dell’atto ______________]
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale
domiciliazione presso un legale come, ad esempio, per gli atti di opposizione a decreto ingiuntivo)]
all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI DESTINAZIONE] estratto [INSERIRE IN VIA
ALTERNATIVA]
dal Registro delle Imprese di [SEDE DEL DESTINATARIO].
dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (che si potrà consultare dal sito
http://pst.giustizia.it/PST/).
dal Registro PP.AA. ricavabile anche questo dal sito sito http://pst.giustizia.it/PST/, e NON più
dall'Indice delle Amministrazioni Pubbliche (detto brevemente IndicePA o IPA, consultabile dal sito
http://www.indicepa.gov.it).
dall’INI-PEC (Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei
professionisti).
36. LA RELATA DI NOTIFICA
CONTENUTO EVENTUALE 1
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al
procedimento pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI
AL QUALE PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA –
SEZIONE – GIUDICE - RG DEL PROCEDIMENTO E ANNO].
ATTESTO (PER ATTI SCANSIONATI DA ORIGINALE CARTACEO)
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 3-bis
comma 2 e 6 comma 1 della L. 53/1994, dell'art. 22 comma 2 del
Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e succ. modd., e dell’art. 16
undecies comma 3 D.L. 179/2012, che l'atto di [DESCRIZIONE BREVE]
allegato, denominato [NOME FILE], è copia per immagine su
supporto informatico del documento analogico in mio possesso.
37. LA RELATA DI NOTIFICA
CONTENUTO EVENTUALE 2
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'AUTENTICA DI ATTI SCARICATI DAL FASCICOLO
TELEMATICO
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti dell'art. 16-bis, comma 9 bis e dell'art.
16 undecies comma 3 del D.L. 179/2012, che l'atto e/o il
provvedimento di [DESCRIZIONE BREVE] allegato,
denominato [NOME FILE] è copia informatica conforme
all'atto presente nel fascicolo telematico relativo al
procedimento in RG __________ del Tribunale di
__________ da cui è stata estratta.
38. LA QUESTIONE
MARCHE DA BOLLO
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
L'obbligo di apporre le marche da bollo alle notifiche in proprio
non era stato abolito per le notifiche via PEC.
Viene previsto però che “Quando l’atto è notificato a norma
dell’articolo 3-bis al pagamento dell’importo di cui al periodo
precedente si provvede mediante sistemi telematici.”
Al momento, purtroppo, tali sistemi non esistono.
Si ritiene, comunque, che:
se si estrae copia cartacea, la marca possa essere apposta ed
annullata sulla stampata della relata.
in ogni caso, una irregolarità di bollo non inficia la validità e
l’efficacia dell’atto, ma espone solo alla sanzione tributaria.
ABROGATO
DAL DL 90/14
39. IL MESSAGGIO PEC
MovimentoForense
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Controllare che abbia come mittente il nostro indirizzo PEC
Reg.Ind.E. (NON CI SONO ALTERNATIVE).
Inserire l’indirizzo PEC del destinatario che abbiamo indicato in
relata.
Allegare tutti i file firmati (estensione .p7m o _signed.pdf, o
anche diversa se si utilizza un programma di firma differente), e
quindi almeno un atto e la relata, ed eventualmente altri atti e
procura.
Inserire obbligatoriamente nell’oggetto del messaggio il testo
“Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”.
Possibile inserire i nomi delle parti, per facilitare l'archiviazione
delle ricevute.
40. LE RICEVUTE DEL MESSAGGIO
LA NOTIFICA A BUON FINE
Verificato tutto ciò, possiamo spedire il messaggio ed
attendere (in caso di esito positivo) le due ricevute:
quella di ACCETTAZIONE del messaggio (emesso dal gestore
della nostra PEC)
quella di CONSEGNA, emessa e firmata dal gestore della
PEC del destinatario, che deve essere di tipo “completo”.
MovimentoForense
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41. LE TRE TIPOLOGIE DI
RICEVUTE DI CONSEGNA
Ricevuta Completa di Avvenuta Consegna: contiene i dati di
certificazione del gestore certificato del destinatario ed il
Messaggio Originale in allegato, con i suoi allegati.
Ricevuta Breve di Avvenuta Consegna: contiene in allegato i
dati di certificazione del gestore certificato del destinatario
ed il testo del messaggio originale, ma eventuali file allegati
risulteranno “sintetizzati” nei rispettivi Hash.
Ricevuta Sintetica di Avvenuta Consegna: contiene in
allegato soltanto i dati di certificazione del gestore
certificato del destinatario del messaggio.
Il tipo di ricevuta dipende dal settaggio della casella PEC.
QUESTE NON
VANNO BENE
MovimentoForense
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42. LA CONSERVAZIONE
DELLE RICEVUTE DI CONSEGNA
La conservazione della ricevuta, intesa come documento
informatico (file) è importantissima per l’uso diretto o per la
verifica successiva della regolarità del procedimento.
NON basta certamente lasciarla nella casella di posta in
entrata del “client” di posta o webmail
SI DEVE ANCHE salvarla come file autonomo sul disco fisso
Allo stesso modo è altrettanto necessario che la directory di
salvataggio sia soggetta a backup automatico regolare.
Infine, è utile archiviarle ad intervalli regolari su CD-Rom da
conservare in luogo sicuro.
MovimentoForense
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43. LA PROVA DELLA NOTIFICA
- TELEMATICA -
La prova della notifica telematica è fornita, a stretto rigore,
solo dal file della “ricevuta di CONSEGNA completa” generata
dal gestore della PEC del destinatario, e ricevuta dal
notificante.
Questa, per essere usata, deve essere salvata per poi essere
“esibita” a chi di dovere: Giudice, Cancelliere,U.G..
Il file, in formato .eml o .msg deve essere poi consegnato con
un deposito telematico, tramite la Consolle Avvocato (dopo il
D.L. 83/2015 anche unitamente all'atto introduttivo).
Le due ricevute (RAC e RdAC) andranno inserite come allegati
(all'atto notificato o ad una nota di deposito).
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44. LA PROVA DELLA NOTIFICA
- CARTACEA -
La stampata di una ricevuta di consegna, in termini informatici,
è priva di significato perché perde ogni certificazione connessa
alla firma digitale del gestore del servizio.
L’art. 9, comma 1 bis della legge notifiche in proprio (L.
53/1994), però, autorizza l’avvocato notificatore ad
autenticare la copia cartacea della notifica, “QUALORA NON
SI POSSA PROCEDERE CON IL DEPOSITO TELEMATICO”.
A tal fine sarà necessario stampare:
il messaggio di PEC di invio della notificazione
tutti gli atti allegati
la ricevuta di accettazione
la ricevuta di avvenuta consegna
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45. LA FORMULA DI AUTENTICA
Va apposta su ciascun documento stampato
La legge dice “ai sensi dell’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82.” (che poi sarebbe il Codice dell’Amministrazione Digitale" o
CDA).
L’Unione Lombarda degli Ordini propone la seguente formula:
“Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma 1-bis e 6
comma 1 della L. 53/1994 così come modificata dalla lettera d) del comma 1
dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, aggiunto dal comma 19
dell’art.1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e dell’art. 23 comma 1 del D.Lgs 7 marzo
2005, n. 82 e succ. .modd., si attesta la conformità della presente copia
cartacea all’originale telematico da cui è stata estratta [INDICAZIONE DEL
NOME E FIRMA DELL’AVVOCATO]”
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46. IL REGISTRO DELLE NOTIFICHE
IN PROPRIO
La notifica in proprio a mezzo PEC
NON
VA INSERITA
NEL REGISTRO CRONOLOGICO
Il nuovo testo della legge 53/94, art. 8 c. 4 bis è esplicito:
“Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle
notifiche effettuate a mezzo posta elettronica certificata”
Pur non essendovi l'obbligo, resta comunque la facoltà
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Avv.EdoardoFerraro
47. QUANDO SI PERFEZIONA
LA NOTIFICA?
La notifica si perfeziona (art. 3 bis c. 3 legge 53/94):
1) Per il NOTIFICANTE nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI ACCETTAZIONE, prevista dall'art. 6 c. 1 DPR
68/2005
2) Per il DESTINATARIO nel momento in cui viene generata la
RICEVUTA DI AVVENUTA CONSEGNA, prevista dall'art. 6 c. 2
DPR 68/2005
Problematica di caselle PEC dismesse (senza avvisare) o piene:
notifica non perfezionata o da intendersi rifiutata?
PURTROPPO DA INTENDERSI NON PERFEZIONATA.
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48. HO RICEVUTO UNA NOTIFICA:
COME LEGGO GLI ALLEGATI?
In caso di allegati firmati in CAdES (.p7m):
I programmi di firma digitale (ArubaSign, Dike, ecc.) possono
aprire il file e verificare la regolarità della firma e la validità.
Possono, inoltre, aprire la busta crittografata e consentire la
lettura del file PDF firmato.
Vi sono poi utilità online per verificare gli allegati.
In caso di allegati firmati in PAdES (*_signed.pdf):
Il file sarà apribile semplicemente da Adobe Reader.
Per la verifica della firma, anche in questo caso meglio usare il
programma di firma digitale, come per i file firmati in CadES.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
49. I VANTAGGI RISPETTO ALLA
NOTIFICA ORDINARIA
La velocità (sia nell'invio che nella ricezione delle ricevute)
I costi: non vi è più alcun costo di notifica.
Risparmio di costi di copia autentica (sia in caso di copia di
atto presente nel fascicolo telematico, sia in caso di copia
scannerizzata di originale cartaceo, di cui ne serve solo una)
Maggior percentuale di successo (salvo per caselle piene o
dismesse)
Immediata certezza di esito positivo o negativo
Niente code in posta o all'UNEP
Possibile ad ogni ora (anche se, quando viene fatta dopo le
21.00 si intende fatta alle 7.00 del giorno successivo)
MovimentoForense
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50. UTILITA : TRASCRIZIONE DELLA'
CITAZIONE NOTIFICATA VIA PEC
Articolo 6 Legge 53/94
L'avvocato o il procuratore legale, che compila la relazione o le attestazioni
di cui agli articoli 3, 3-bis e 9 o le annotazioni di cui all’articolo 5, è
considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
Articolo 9 Legge 53/94
1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche
dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su
supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi
allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta
la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi
dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
Art. 16 undecies D.L. 179/2012
3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le
attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione,
dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono
considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto.
MovimentoForense
Avv.EdoardoFerraro
51. GRAZIE PER L ATTENZIONE'
KEEP
CALM
&
TRUST
IN PCT
MovimentoForense
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