Una breve introduzione ad Elsa Morante, vita e opere
CUMES 2013 - Lezione 2 Borsato
1. LEZIONE N. 2
LA TUTELA DEI BAMBINI NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
Dott.ssa Alessandra D. Borsato - Università degli Studi di Milano-Bicocca
2. SCHEMA LEZIONE
LA TUTELA DEI BAMBINI NEL
DIRITTO INTERNAZIONALE
Diritto internazionale
Tutela internazionale dei diritti umani
Convenzione sui diritti dei bambini (CRC)
Responsabilità penale internazionale per
violazione dei diritti dei bambini
4. DIRITTO INTERNAZIONALE
“ Superiorem non reconoscentes“
DUE TIPI DI NORME
- Generali (Consuetudini e Ius Cogens)
- Particolari (Trattati o Convenzioni)
Valore vincolante
Diff. con Dichiarazioni, che non hanno
valore vincolante
Sovranità internazionale <-> Giurisdizione domestica
5. DIRITTO INTERNAZIONALE
NORMA CONSUETUDINARIA
EFFICACIA
- ERGA OMNES ( Persistent objector ?)
2 ELEMENTI
- DIURNITAS
- OPINIO IURIS SIVE NECESSITATIS
6. DIRITTO INTERNAZIONALE
CONVENZIONE (= CRC)
EFFICACIA
- SOLO TRA GLI STATI PARTE
- “DECISA DAGLI STATI PARTE”
ELEMENTI CARATTERIZZANTI
- FORMA
- OGGETTO E SCOPO (art. 51)
7. DIRITTO INTERNAZIONALE
CONVENZIONE (= CRC)
PUO’:
- AVERE PORTATA UNIVERSALE (art. 46-48)
- PREVEDERE UNA CLAUSOLA DI
GIURISDIZIONE OBBLIGATORIA
- ”ESSERE LIMITATA“ (art. 1-40)
- ESSERE EMENDATA (art. 50), RESA
INVALIDA O ESTINTA
- ESSERE INTERPRETATA (art. 2, 3 e 24 )
9. DIRITTO INTERNAZIONALE
RAPPORTO TRA NORME
- GERARCHIA?
- CODIFICAZIONE DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE (art. 31, par. 1)
- INFLUENZA TRA NORME (art. 31-40)
- EVENTUALE CONTRASTO?
10. DIRITTO INTERNAZIONALE
IN CASO DI VIOLAZIONE DI UNA NORMA
- RESPONSABILITA’ DELLO STATO
- RESPONSABILITA’ DELL’INDIVIDUO
- RUOLO DELLE NAZIONI UNITE
11. DIRITTO INTERNAZIONALE
“ Superiorem non reconoscentes“
ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI
- Dopo I-GM, Società delle Nazioni
- Dopo II-GM, Nazioni Unite
FINE COMUNE DEGLI STATI
Mantenimento della pace e sicurezza int.,
ma non solo:
sviluppo economico e sociale, protezione
dell’ambiente, tutela dei diritti dell’uomo e
responsabilità internazionale dell’uomo
12. DIRITTO INTERNAZIONALE
“ Superiorem non reconoscentes“
E’ IL DIRITTO INTERNAZIONALE CHE HA
CREATO LE NAZIONI UNITE; NON VICEVERSA
LE NAZIONI UNITE POSSONO
INFLUENZARE (E HANNO INFLUENZATO) LO
SVILUPPO PROGRESSIVO DEL DIRITTO
INTERNAZIONALE
13. DIRITTO INTERNAZIONALE
Tutela dei diritti umani
Art. 1, par. 3:
promuovere e
incoraggiare il
rispetto dei diritti
dell’uomo e delle
libertà fondamentali
per tutti senza
distinzione di razza,
di sesso, di lingua o
di religione.
14. DIRITTO INTERNAZIONALE
Tutela dei diritti umani dopo la II GM
Convenzione per la prevenzione e repressione del crimine di
Genocidio (1948)
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo (1948)
Patto sui diritti civili e politici e Patto sui diritti economici,
sociali e culturali (1966)
Convenzione contro la discriminazione della donna (1979)
Convenzione contro la tortura (1985)
Convenzione sui diritti del bambino (1989)
15. DIRITTO INTERNAZIONALE
Tutela dei diritti umani – ambito regionale
- Convenzione Europea sui diritti dell’Uomo
(1950)
- Convenzione Interamericana sui diritti
dell’Uomo (1969)
- Carta Africana dei diritti dell’uomo e dei
popoli (1981)
- Dichiarazione dell’Islam sui diritti
dell’Uomo (1981)
17. DIRITTO INTERNAZIONALE
Tutela dei bambini e dei loro diritti
PREAMBOLO CARTA NAZIONI UNITE
preservare le future generazioni dal
flagello della guerra, che per due
volte ha portato indicibili sofferenze
all’umanità
1) Mantenimento della pace
2) Convenzioni ad hoc – CRC (1989)
18. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI BAMBINI
• Il bambino viene
identificato come:
bambo, infante,
minore
Percorso tutela internazionale:
in senso negativo no soggettività giuridica
in ambito lavorativo
madre – famiglia
19. NELL’ANTICHITA’
• Nella Grecia antica (sia quella Ateniese che quella
Spartana) i bambini erano poco importanti e dovevano
affiancarsi agli adulti per poterli imitare e raggiungerli
celermente .
• Nella Roma antica i bambini erano di proprietà del
capofamiglia (che ne deteneva lo jus vitae ac necis), ne
assumevano lo status e ne seguivano le sorti.
• Fino alla metà del secolo scorso, i bambini imparavano
a svolgere lo stesso mestiere del padre. Il concetto
romanistico di famiglia e di bambino restarono attuali in
Italia ed in Europa fino a tutti gli anni sessanta
20. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI MINORI
- PERCORSO -
• Tutela in ambito lavorativo Perché?
• Industrializzazione
• Ore lavorative
• Maggior produzione o tutela del bambino?
21. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI MINORI
- PERCORSO -
• La prima convenzione internazionale che prevede la tutela
di alcuni diritti dei bambini venne aperta alla ratifica nel
1919 (Convenzione n.5 ILO)
età minima di ammissione dei bambini al lavoro
nelle industrie; è seguita da altre due convenzioni (del 1920)
rispettivamente per i lavori marittimi e dell’agricoltura
22. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA INTERNAZIONALE DEI MINORI
- PERCORSO -
• Il Comitato Internazionale della Croce Rossa (CICR) fondò
a Ginevra l’Unione internazionale per il soccorso
dell’infanzia. Successivamente adottò la Dichiarazione dei
diritti dell’infanzia, la prima dichiarazione di diritto
umanitario adottata da un organismo internazionale e che
precede di ben 24 anni quella dei diritti dell’Uomo. E’ la
prima dichiarazione contenente un elenco di diritti del
bambino
• Viene adottata e fatta propria dalla Società delle Nazioni
nella V assemblea (1924)
23. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEL 1924
Tratta soprattutto del benessere dei bambini e non dei
loro diritti
Non è una raccolta organica di diritti (occorrerà aspettare il
1948) ma una elencazione di principi più morali (o di diritto
naturale) che giuridici.
Fu ispirata da una delle prime organizzazioni di tutela dei
minori, che nacque in Inghilterra in quegli anni, fondata da una
maestra di scuola (Eglantyne Jebb ) con l’aiuto della Croce
Rossa Internazionale: Save the Children
Nacque come Carta delle associazione e fu adottata dalla
Società delle Nazioni a Ginevra su pressione della Gran
Bretagna
Con lo scoppio della II guerra mondiale fu utilizzata per la
tutela dei minori in pericolo; purtroppo con scarsissimi risultati.
24. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEL 1924
I 5 principi su cui si basa sono:
1. I bambini devono essere protetti nello sviluppo materiale e
spirituale;
2. I bambini vanno sfamati, curati, aiutati nel bisogno,
recuperati quando fanno reati, protetti quando orfani o soli;
3. Devono essere aiutati per primi in momenti di pericolo;
4. Devono essere protetti dallo sfruttamento e posti in
posizione di ottenere i mezzi di sostentamento;
5. Devono essere coscienti che i propri talenti devono essere
posti al servizio del prossimo.
garantire i bisogni di prima necessità; priorità al bambino
ferito; evitare che sia costretto a lavorare in età prematura
rispetto alle sue condizioni psicofisiche; formazione e
crescita culturale sulla base del principio di solidarietà.
25. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA DEL 1959
Dopo la II guerra mondiale: già nel 1946 iniziò la discussione,
all’interno della Commissione Sociale del Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni Unite per la
predisposizione di una nuova carta per i diritti del bambino.
La discussione partì dalla volontà del superamento totale
della Carta di Ginevra e per delineare una nuova concezione
del benessere dei bambini
Nel 1948 la Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo
stabilì alcuni principi a favore dei bambini, statuendo circa:
la protezione che devono avere tutti i bambini siano essi
nati nel matrimonio o fuori dal matrimonio (art. 25); il
diritto per ogni bambino all’istruzione e il diritto dei genitori
di scegliere il genere di istruzione dei figli (art. 26)
26. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA DEL 1959
La prima versione della Dichiarazione fu pronta in poco
tempo: nel 1949 ben 21 nazioni inviarono i commenti
definitivi al Segretario Generale delle Nazioni Unite; solo
nel 1959 la Commissione per i diritti umani trasmise al
C.E.S. la verione definitiva, che fu adottata (senza
astensioni) il 20 novembre 1959
Negli stessi anni iniziarono a sorgere
istituzioni e organizzazioni internazionali
per la tutela dei diritti dei bambini,
come l’UNICEF
(Ris. 57 dell’ 11 dicembre 1946).
27. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA DEL 1959
1.tutti i diritti devono essere riconosciuti a tutti i
bambini, senza che siano possibili
discriminazioni di alcun tipo
2.speciale protezione del bambino e riconoscimento
del suo superiore interesse
3.diritto al nome e alla nazionalità sin dalla nascita
4.diritto alla sicurezza sociale (casa, svago…) e
alla salute
5.diritto alla cura quando portatore di inabilità
28. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA DEL 1959
6. Diritto all’affetto e alla vita in famiglia
7. Diritto all’educazione
8. Diritto ad essere preferito nelle eventuali
situazioni
di bisogno
9. Protezione da trascuratezze, crudeltà e
sfruttamento
10. Protezione da ogni forma di discriminazione
29. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA DICHIARAZIONE DEI DIRITTI
DELL’INFANZIA DEL 1959
CRITICHE
• Più organica e completa della precedente, ma non raccolta di diritti e
doveri ancora una dichiarazione di principi;
• Molte delle nazioni che la firmarono non ne tramutarono i principi in
norme giuridiche;
• Cause: emergenze derivanti dalla guerra fredda, sviluppo
economico, sanità…
• Il bambino era ancora visto come pura parte dell’ambiente
familiare che lo circondava e che si faceva interprete delle sue
esigenze (madre)
Occorrerà attendere la rivoluzione femminile (anni ’70) per avere
il distacco di madre e figlio e la focalizzazione dei loro specifici diritti
30. DIRITTO INTERNAZIONALE
TUTELA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
POST 1959
• Mancanza di uno strumento giuridico che rendesse
vincolanti per gli Stati i diritti dei bambini e che nel
contempo affrontasse in maniera organica la questione
dell’ultimo soggetto rimasto senza norme internazionali di
tutela ( Madre e famiglia)
• Era sempre più necessario riconoscere il bambino come
soggetto portatore di tutti i diritti umani (civili, politici,
economici, sociali, culturali) già riconosciuti per gli adulti
In realtà le convenzioni già adottate in materia
di diritti umani non escludevano i bambini dalla
loro fruizione, ma non prevedevano forme di
tutela specifica per loro
31. DIRITTO INTERNAZIONALE
TUTELA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
POST 1959
Problema principale: i bambini non avevano ancora
una loro reale soggettività giuridica
Nel 1979 viene formalizzata una proposta polacca di
revisione organica della dichiarazione del 1959
LAVORI PREPARATORI apposito gruppo di lavoro
presso la commissione per i diritti umani delle NU al
quale sono chiamati a partecipare, oltre ai
rappresentanti degli stati, anche i rappresentanti di
UNHCR, ILO, UNICEF, WHO e numerose ONG di livello
internazionale
32. DIRITTO INTERNAZIONALE
CONVENZIONE SUI DIRITTI DEL BAMBINO
(1989)
Prima e unica Convenzione ad hoc
Tutela dei diritti politici, economici, sociali e culturali.
E’ stata ratificata, nel giro di pochissimi anni, da 193
Stati. Ciò ne sottolinea il suo carattere universale.
Le due nazioni che oggi non l’hanno ratificata sono
Somalia e Stati Uniti (firmata nel 1995)
ART. 1:
CHI È IL BAMBINO?
33. CONVENZIONE SUI
DIRITTI DEL BAMBINO
PRINCIPI FONDAMENTALI
• Non discriminazione (art. 2)
• Superiore interesse del bambino (art. 3)
• Diritto alla vita, sopravvivenza e sviluppo (art. 6)
• Diritto al nome, alla cittadinanza e alla propria identità
(art. 7 e art. 8)
• Dovere di ascoltare l’opinione del bambino (art. 12)
• Diritto alla salute (art. 24)
• Diritto all’educazione (art. 28 e 29)
• Diritto al gioco (art. 31)
34. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
COSA ACCADE IN CASO DI VIOLAZIONE DELLA CRC?
CHI “PUÒ” VIOLARE LA CRC?
CHI PUÒ ESSERE CONDANNATO IN CASO DI
VIOLAZIONE DELLA CRC?
LA CRC È L’UNICA CONVENZIONE CHE TUTELA IN
MODO SPECIFICO I BAMBINI?
35. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
CRC E ALTRE CONVENZIONI
1904 – 1921 – 1933 - 1949, Convenzioni tratta donne e
bambini
1919 – 1921 – 1930 - 1999, Convenzioni ILO – Tutela
Lavoro
1948, art. 2, lett. e) della Convenzione sul Genocidio
1949, IV Convenzione di Ginevra – Tutela conflitti armati
(art. 14, 17, 23, 24, 25, 38, 41, 50, 51, 68, 76, 81, 82, 89,
94, 132)
1977, I e II Protocollo addizionale alle 4 Conv. di Ginevra
del 1949 (I Protocollo: art. 77 e 78) – (II Protocollo art.
4, par. 3 e 6, par. 4)
1989, CRC
36. DIRITTO INTERNAZIONALE
LA TUTELA DEI DIRITTI DEL BAMBINO
CRC E ALTRE CONVENZIONI
1998, Statuto della Corte penale internazionale
2000, Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni
Unite contro la criminalità organizzata per prevenire, reprimere
e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini
2000, Protocollo opzionale alla Convenzione per i diritti del
bambino relativo alla vendita di minori, alla prostituzione e
pornografia infantile
2000, Protocollo opzionale alla Convenzione per i diritti del
bambino relativo al coinvolgimento dei minori nei conflitti
armati
PUNTO DI SVOLTA: Statuto della Corte penale
internazionale – Resp. penale individuale int.
37. TUTELA DEI DIRITTI DEI
BAMBINI e
RESPONSABILITÀ
“… mankind owes to the child the best it has to give”