VANTAGGI E COSTI
TRUST
VALERIO ROSSI PRESENTA
Viene sempre più affermandosi il trust come strumento, alternativo al fondo
patrimoniale, volto a salvaguardare i beni della famiglia o dell’impresa dalle
avversità della vita: vediamo di cosa si tratta e come funziona.
Il termine Trust viene usualmente tradotto con il termine affidamento e con fiducia.
Si ha un trust quando un soggetto, che definiamo il Disponente, decide unilateralmente di spogliarsi, per un
determinato periodo di tempo, di tutti o di alcuni dei propri beni, e/o diritti, trasferendoli ad un terzo, il
Trustee, a vantaggio di taluni soggetti, i beneficiari, che possono anche essere i figli, il coniuge o i
discendenti, per il raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela dal nostro ordinamento.
Storia
Il trust trova la nascita nei paesi anglosassoni e lentamente si è evoluto in forme sempre più articolate in varie
giurisdizioni.
In Italia, l’istituto del trust non era sconosciuto. Infatti già nel 1899 la Corte di Cassazione si era posta una
problematica relativa ad un fedecommesso relativa a dei beni immobili di un cittadino inglese, situati in
Sardegna.
Attualmente il riconoscimento giuridico interno del trust scaturisce dalla ratifica, da parte del nostro Paese,
della Convenzione de L'Aja del 18 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento
[1].
La Convenzione [2] afferma che “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra
vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un
beneficiario o per un fine determinato”.
Rimandando la spiegazione di come concretamente funziona il
trust a qualche riga più avanti, possiamo anticipare che gli
elementi caratterizzanti il trust sono i seguenti:
1) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono
parte del patrimonio del trustee;
2) i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto
per conto del trustee;
3) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di
cui deve rendere conto, di
amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle
disposizioni del trust;
4) il disponente può conservare alcuni diritti e facoltà.
Come si evince quindi, la Convenzione non dà una
definizione di trust, ma evidenzia quali sono quegli
elementi e quei comportamenti minimi ed essenziali. Ma
ogni trust deve avere delle regole che disciplinano sia il
suo funzionamento, sia i doveri del trustee, sia la sua
sostituzione e così via.
Caratteristiche essenziali
La legge regolatrice
Tale riflessione, ci permette di affrontare il
tema della legge regolatrice.
La Convenzione afferma che [3] il trust è
regolato dalla legge scelta dal disponente e
qualora una legge non conosca il trust si
applica la legge con la quale ha collegamenti
più stretti, collegamenti stretti che devono
intendersi il luogo di amministrazione del trust
o l’ubicazione dei beni, o la residenza o
domicilio del trustee o, in relazione allo scopo,
il luogo ove esso deve esser realizzato.
La creazione di un
trust
In relazione alle modalità di istituzione di un trust,
esse sono molto semplici. L’unico requisito richiesto è
la forma scritta.
In Italia, la prassi è quella di far autenticare l’atto
istitutivo da un notaio o (in altri casi dove la forma è
utile che sia sorretta da una procedura più rigorosa,
come per esempio nei trust ove esistono beneficiari
che sono anche soggetti deboli) di procedere con l’atto
pubblico.
Va ricordato che una cosa è l’istituzione di un trust,
cioè l’atto che contiene le regole, la nomina del trustee
e dei beneficiari (ove già esistenti), altro è l’atto di
trasferimento in trust dei beni che serviranno al
trustee per porre in essere il programma definito e
voluto dal disponente.
I beni sono trasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e
costituiscono il fondo in trust.
- I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non
fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione (quindi non
vengono trasferiti agli eredi del trustee).
- I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del fondo in
trust.
- Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere
conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust
e le norme particolari impostegli dalla legge.
- I beni in trust sono “segregati” e dunque non sono soggetti alle pretese di:
a) creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime
patrimoniale,
matrimoniale né in quello successorio;
b) creditori del disponente, perché non fanno più parte del suo patrimonio
(salva l'ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare);
c) creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal
trustee.
COME FUNZIONA IL
TRUST
Esistono varie tipologie di beneficiari: beneficiari del reddito e
beneficiari del Fondo.
I beneficiari del reddito sono coloro i quali possono esser oggetto
di attribuzioni reddituali (ad es. l’immobile trasferito in trust
viene locato e assolte le imposte: ciò che rimane, ove così voluto
e previsto dal disponente può esser trasferito al beneficiario).
Tali beneficiari possono o meno coincidere con i beneficiari del
Fondo.
I beneficiari del Fondo sono coloro ai quali, sopraggiunto il
termine finale del trust, i beni saranno trasferiti.
Essi, a loro volta, si dividono in beneficiari vested ossia con
posizione quesite, e beneficiari contingent ossia con posizioni non
ancora quesite. Ciò sta a significare che i beneficiari vested sono
quelli già individuati nell’atto, mentre quelli contingent sono quelli
che, pur individuati, soggiacciono a una condizione sospensiva,
ad esempio devono esser vivi al termine finale del trust.
Tali distinzioni, se non correttamente comprese, individuate e
previste nell’atto, possono creare effetti assolutamente deleteri e
contrari alla volontà del disponente.
I BENEFICIARI
QUANDO CONVIENE
CREARE UN TRUST
Applicazioni frequenti del trust si rinvengono
nel passaggio generazionale dei beni o delle
quote di aziende, della tutela dei soggetti di
deboli, nella tutela delle situazioni di fatto
quali le convivenze, nella pianificazione e
sistemazione di interessi patrimoniali e
reddituali della famiglia, oppure con funzione
di garanzia in luogo delle fidejussioni.
Va sfatata la credenza che, per fare un
trust, occorra avere grossi patrimoni: vi
sono trust che hanno valori irrisori il cui vero
cuore non è ciò che contiene, ma lo scopo che
si vuole tutelare.
COSTI
I costi si dividono in tre ambiti:
Il costo di istituzione: dipenderà dalla libera pattuizione che
si raggiunge col professionista che redige l’atto di trust.
Il costo di trasferimento dei beni: dipende dalla tipologia
dei beni e dalla tipologia del beneficiario. Se ad esempio un
genitore trasferisce in trust beni immobili a vantaggio di un
beneficiario che è il figlio, si applicheranno le norme sulla
successione e donazione (impropriamente, perché istituire un
trust non significa nominare un erede, né tantomeno porre in
essere una donazione), con una franchigia di 1 milione di euro
per ogni beneficiario, pagando solo le imposte ipocatastali pari
al 3%.
Il costo delle imposte dovute durante la vita del trust
(sempre ipotizziamo ad esempio che vi sia un immobile locato)
sono disciplinate dal testo unico sulle imposte sui redditi [5].
[1] La Convenzione de L'Aja del 18 luglio 1985 relativa alla legge
applicabile ai trust e al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in
Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1°
gennaio 1992.
[2] Art. 2.
[3] Art. 6.
[4] Art. 15.
[5] Art. 73 del dpr 917/86.
Note
Può darsi che non siete responsabili della
situazione in cui vi trovate ma lo diventerete se
non fate nulla per cambiarla!
Martin Luther King
Grazie per l’attenzione
Va l e r i o Ro s s i , fo r m at o re,
sagg ista e divu lgatore
digitale.
C o n s u l e n t e s e rv i z i f i d u c i a r i
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TRUST by Brave Consulting Advisory Group

  • 1.
  • 2.
    Viene sempre piùaffermandosi il trust come strumento, alternativo al fondo patrimoniale, volto a salvaguardare i beni della famiglia o dell’impresa dalle avversità della vita: vediamo di cosa si tratta e come funziona. Il termine Trust viene usualmente tradotto con il termine affidamento e con fiducia. Si ha un trust quando un soggetto, che definiamo il Disponente, decide unilateralmente di spogliarsi, per un determinato periodo di tempo, di tutti o di alcuni dei propri beni, e/o diritti, trasferendoli ad un terzo, il Trustee, a vantaggio di taluni soggetti, i beneficiari, che possono anche essere i figli, il coniuge o i discendenti, per il raggiungimento di uno scopo meritevole di tutela dal nostro ordinamento. Storia Il trust trova la nascita nei paesi anglosassoni e lentamente si è evoluto in forme sempre più articolate in varie giurisdizioni. In Italia, l’istituto del trust non era sconosciuto. Infatti già nel 1899 la Corte di Cassazione si era posta una problematica relativa ad un fedecommesso relativa a dei beni immobili di un cittadino inglese, situati in Sardegna. Attualmente il riconoscimento giuridico interno del trust scaturisce dalla ratifica, da parte del nostro Paese, della Convenzione de L'Aja del 18 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento [1]. La Convenzione [2] afferma che “per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona con atto tra vivi o mortis causa qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato”.
  • 3.
    Rimandando la spiegazionedi come concretamente funziona il trust a qualche riga più avanti, possiamo anticipare che gli elementi caratterizzanti il trust sono i seguenti: 1) i beni in trust costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del trustee; 2) i beni in trust sono intestati al trustee o ad altro soggetto per conto del trustee; 3) il trustee è investito del potere e onerato dell’obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del trust; 4) il disponente può conservare alcuni diritti e facoltà. Come si evince quindi, la Convenzione non dà una definizione di trust, ma evidenzia quali sono quegli elementi e quei comportamenti minimi ed essenziali. Ma ogni trust deve avere delle regole che disciplinano sia il suo funzionamento, sia i doveri del trustee, sia la sua sostituzione e così via. Caratteristiche essenziali
  • 4.
    La legge regolatrice Taleriflessione, ci permette di affrontare il tema della legge regolatrice. La Convenzione afferma che [3] il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente e qualora una legge non conosca il trust si applica la legge con la quale ha collegamenti più stretti, collegamenti stretti che devono intendersi il luogo di amministrazione del trust o l’ubicazione dei beni, o la residenza o domicilio del trustee o, in relazione allo scopo, il luogo ove esso deve esser realizzato.
  • 5.
    La creazione diun trust In relazione alle modalità di istituzione di un trust, esse sono molto semplici. L’unico requisito richiesto è la forma scritta. In Italia, la prassi è quella di far autenticare l’atto istitutivo da un notaio o (in altri casi dove la forma è utile che sia sorretta da una procedura più rigorosa, come per esempio nei trust ove esistono beneficiari che sono anche soggetti deboli) di procedere con l’atto pubblico. Va ricordato che una cosa è l’istituzione di un trust, cioè l’atto che contiene le regole, la nomina del trustee e dei beneficiari (ove già esistenti), altro è l’atto di trasferimento in trust dei beni che serviranno al trustee per porre in essere il programma definito e voluto dal disponente.
  • 6.
    I beni sonotrasferiti dal disponente al trustee (posti sotto il suo controllo) e costituiscono il fondo in trust. - I beni in trust sono separati dal patrimonio personale del trustee e non fanno parte del suo regime patrimoniale o della sua successione (quindi non vengono trasferiti agli eredi del trustee). - I creditori personali del trustee non possono aggredire i beni del fondo in trust. - Il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge. - I beni in trust sono “segregati” e dunque non sono soggetti alle pretese di: a) creditori personali del trustee, giacché non rientrano nel suo regime patrimoniale, matrimoniale né in quello successorio; b) creditori del disponente, perché non fanno più parte del suo patrimonio (salva l'ipotesi di revocatoria ordinaria e fallimentare); c) creditori dei beneficiari sino a che costoro non ricevono tali beni dal trustee. COME FUNZIONA IL TRUST
  • 7.
    Esistono varie tipologiedi beneficiari: beneficiari del reddito e beneficiari del Fondo. I beneficiari del reddito sono coloro i quali possono esser oggetto di attribuzioni reddituali (ad es. l’immobile trasferito in trust viene locato e assolte le imposte: ciò che rimane, ove così voluto e previsto dal disponente può esser trasferito al beneficiario). Tali beneficiari possono o meno coincidere con i beneficiari del Fondo. I beneficiari del Fondo sono coloro ai quali, sopraggiunto il termine finale del trust, i beni saranno trasferiti. Essi, a loro volta, si dividono in beneficiari vested ossia con posizione quesite, e beneficiari contingent ossia con posizioni non ancora quesite. Ciò sta a significare che i beneficiari vested sono quelli già individuati nell’atto, mentre quelli contingent sono quelli che, pur individuati, soggiacciono a una condizione sospensiva, ad esempio devono esser vivi al termine finale del trust. Tali distinzioni, se non correttamente comprese, individuate e previste nell’atto, possono creare effetti assolutamente deleteri e contrari alla volontà del disponente. I BENEFICIARI
  • 8.
    QUANDO CONVIENE CREARE UNTRUST Applicazioni frequenti del trust si rinvengono nel passaggio generazionale dei beni o delle quote di aziende, della tutela dei soggetti di deboli, nella tutela delle situazioni di fatto quali le convivenze, nella pianificazione e sistemazione di interessi patrimoniali e reddituali della famiglia, oppure con funzione di garanzia in luogo delle fidejussioni. Va sfatata la credenza che, per fare un trust, occorra avere grossi patrimoni: vi sono trust che hanno valori irrisori il cui vero cuore non è ciò che contiene, ma lo scopo che si vuole tutelare.
  • 9.
    COSTI I costi sidividono in tre ambiti: Il costo di istituzione: dipenderà dalla libera pattuizione che si raggiunge col professionista che redige l’atto di trust. Il costo di trasferimento dei beni: dipende dalla tipologia dei beni e dalla tipologia del beneficiario. Se ad esempio un genitore trasferisce in trust beni immobili a vantaggio di un beneficiario che è il figlio, si applicheranno le norme sulla successione e donazione (impropriamente, perché istituire un trust non significa nominare un erede, né tantomeno porre in essere una donazione), con una franchigia di 1 milione di euro per ogni beneficiario, pagando solo le imposte ipocatastali pari al 3%. Il costo delle imposte dovute durante la vita del trust (sempre ipotizziamo ad esempio che vi sia un immobile locato) sono disciplinate dal testo unico sulle imposte sui redditi [5].
  • 10.
    [1] La Convenzionede L'Aja del 18 luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento è stata resa esecutiva in Italia con la Legge 16 ottobre 1989, n. 364 entrata in vigore il 1° gennaio 1992. [2] Art. 2. [3] Art. 6. [4] Art. 15. [5] Art. 73 del dpr 917/86. Note
  • 11.
    Può darsi chenon siete responsabili della situazione in cui vi trovate ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla! Martin Luther King
  • 12.
    Grazie per l’attenzione Val e r i o Ro s s i , fo r m at o re, sagg ista e divu lgatore digitale. C o n s u l e n t e s e rv i z i f i d u c i a r i Telegram: https://t.me/vreducationschool Whatsup: +393452349271 E-mail: valerio.rossi@braveconsulting.net Secure e-mail: vrfinanza@pm.me Web site: https://www.braveconsulting.net/