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studiomazzei
analisi e pianificazione finanziaria


    La Direttiva MiFID in Italia
mazzei
analisi e pianificazione finanziaria
iscrizione Albo Unico Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari • Delibera Consob n. 10349 del 4/12/1996
________________________________________________________________________________________________

La direttiva Mifid, introduzione

In questa breve guida si cerca di delineare un quadro di sintesi sulla nuova
normativa, sulle tempistiche di avvenuto recepimento in Italia e sulle principali
novità.
La legislazione sul risparmio sta vivendo un’intensa fase di riforma destinata a segnare
profondamente la disciplina e le regole dei mercati finanziari. L’entrata in vigore dal 1°
novembre 2007 della cd. Direttiva MiFID, ovvero di una serie di importanti provvedimenti
legislativi, finalizzati ad apportare interventi correttivi alla c.d. legge sul risparmio (legge 28
dicembre 2005, n. 262), costituisce la cornice, in ambito comunitario, entro cui il legislatore
italiano è stato chiamato ad implementare in Italia la normativa in materia di mercati finanziari
e servizi di investimento che dovrà disciplinare il rapporto tra gli operatori del settore
finanziario (Banche, Sim, Società di Gestione del Risparmio) e i risparmiatori.
C’ è chi ha parlato di “tsunami di regole” (le norme sono 169 in totale, condensate in 102
pagine) o di “alluvione legislativa” che si riverserà sugli intermediari finanziari, le società di
gestione dei mercati regolamentati ed i singoli investitori.
Se da una lato gli intermediari sono chiamati a una diligente applicazione della normativa, gli
investitori italiani sono invece chiamati ad una vera e propria svolta culturale.
La direttiva MIFID, infatti, rafforza ed amplia il “principio di graduazione della tutela”,
secondo cui le regole di tutela degli investitori sono direttamente correlate e proporzionate a:
        caratteristiche dei clienti;
        tipologie di servizi di investimento prestati dall’intermediario.
Tale ultimo aspetto dovrà essere opportunamente considerato dagli investitori italiani. Il
recepimento della Direttiva MIFID comporterà infatti anche per gli investitori italiani la
necessità di approfondire i cambiamenti per poter correttamente scegliere il servizio di
investimento più appropriato alle proprie esigenze.
Sul punto, peraltro, non vi è spazio per incertezze: la crescita del sistema finanziario italiano
passa anche attraverso una maggiore consapevolezza da parte degli investitori dei rischi legati
alle operazioni di investimento che gli stessi investitori, se opportunamente informati, sono
chiamati a misurare ed accettare.
Lo Studio Mazzei, nel corso dei suoi quasi 25 anni di attività, ha vissuto in prima persona i
diversi mutamenti sia a livello normativo che di scelte e di comportamenti che sono intervenuti
nel corso del tempo da parte degli investitori.
L’evoluzione normativa che si è succeduta nel corso di questi ultimi trent’anni, ha modificato
profondamente i comportamenti sia degli operatori finanziari che dei risparmiatori.
E’ infatti con la legge n. 77 del 23 marzo 1983 e con la conseguente entrata in vigore della
legge istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare che si avvia un processo normativo
teso a disciplinare un fenomeno che, di fatto aveva avuto la sua prima, timida apparizione nel
nostro Paese (attraverso i fondi atipici e quelli di diritto lussemburghese) e favorì l’accesso ai
mercati finanziari di larghe masse di risparmiatori.
Successivamente, prima con la legge n. 1 del 02/01/1991 che istituì una nuova figura di
intermediario, quella delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e la creazione dell’Albo
Unico Nazionale dei Promotori Finanziari che ancora oggi regolamenta l’attività di quegli
operatori professionali, definiti fino ad allora “Agenti in servizi finanziari” e, in seguito, con
tutta l’intensa produzione normativa che si è succeduta per tutti gli anni ’90 fino ai giorni
nostri, anche i rapporti tra Intermediari e investitori si sono evoluti, anche se non sempre
caratterizzati    da     elementi       di     chiarezza    e     di     tutela      dei    clienti.
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                                                                                                     Pag. 2/6
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L’entrata in vigore quindi della recente normativa MiFID, rappresenta per lo Studio Mazzei e
per i clienti la naturale evoluzione di un rapporto professionale da sempre improntato alla
trasparenza e alla chiarezza delle informazioni, di cui questa breve guida alla normativa ne
costituisce un ulteriore esempio.
Spetta a Voi clienti quindi il compito di esternare i dubbi e le incertezze che man mano
sorgeranno, a me invece quello spesso grato di riuscire eventualmente a guidarvi nella
conoscenza delle tematiche e dei meccanismi che regolano un corretto rapporto tra Istituzioni
finanziarie e investitori.
Con rinnovata stima e augurio di reciproca collaborazione.



                                                                                                  Luigi Mazzei




                                                                                                                                                     Pag. 3/6
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iscrizione Albo Unico Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari • Delibera Consob n. 10349 del 4/12/1996
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Normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive)
Cosa è e cosa cambia nei rapporti tra Investitore e Intermediario
Le origini della normativa
A far data dal 1° novembre 2007, sono in vigore in Italia le previsioni di cui alle direttive
europee 2004/39/CE del 21 aprile 2004 – MiFID – e 2006/73/CE.
Tali Direttive sono state recepite in Italia con decreto n. 164/2007 e completato con
l’emanazione dei regolamenti CONSOB e del regolamento congiunto Consob/Banca
d’Italia.

Obiettivi della Direttiva
Assicurare un mercato finanziario integrato ed omogeneo nei principi che lo ispirano e nei
comportamenti che lo caratterizzano, eliminando le differenze oggi esistenti tra i diversi
Paesi aderenti all’Unione Europea.
La nuova disciplina estende inoltre la nozione di “strumenti finanziari” e di “servizi di
investimento”, ricomprendendo, fra l’altro, in questi ultimi, il servizio di “consulenza in
materia di investimenti”
Si prevede inoltre che i Clienti ricevano dagli Intermediari tutte le informazioni
necessarie perché possano prendere decisioni in materia di investimenti in modo
consapevole; a tal fine, i medesimi Intermediari forniranno ai propri clienti, in modo ancor
più trasparente e dettagliato, informazioni riguardanti, fra l’altro:
    o i propri dati societari;
    o i servizi di investimento prestati;
    o le principali regole di comportamento del Promotore Finanziario nei confronti dei
       clienti o dei potenziali clienti;
    o i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento;
    o i compensi e le commissioni versate e/o percepite in relazione alla prestazione dei
       medesimi (cd. “incentivi”), oltre che le comunicazioni pubblicitarie e promozionali.

MiFID – domande e risposte
Con l’intento di offrire alcuni chiarimenti, elenchiamo qui di seguito alcune domande e
risposte di carattere generale che possono meglio aiutare nella comprensione delle
principali novità introdotte dalla suddetta normativa.

1) Sono stato incluso nella categoria "Cliente Retail": cosa significa?
Il Cliente Retail (o al Dettaglio) è quello verso il quale la Direttiva MiFID prevede i maggiori
livelli di tutela e, di conseguenza, verso il quale sono previsti i maggiori obblighi in capo
agli intermediari.
La normativa MiFID prevede infatti una proporzionalità inversa su tre livelli tra
professionalità del Cliente e adempimenti richiesti agli intermediari in relazione a obblighi,
regole di condotta e responsabilità a cui devono attenersi.

________________________________________________________________________________________________
c/o Sol&Fin Sim Spa                                                                cod. fisc. mzzlgu58m19i954 i
20123 Milano • Via Dogana, 3                                                               part. Iva 11738290151
                                                                                                          Pag. 4/6
tel. 0 2 . 4 7 9 5 . 0 6 0 9 fax 0 2 . 4 0 3 2 . 0 1 4 9                   e-mail: studiomazzei@gmail.com
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           "Clienti Retail (o al Dettaglio)": sono gli Investitori a cui assicurare maggior tutela
           in base alla loro relativa minore professionalità.
           "Clienti Professionali": sono i clienti per i quali, in base alle loro caratteristiche
           peculiari, si può presumere che posseggano le conoscenze ed esperienze
           necessarie per prendere autonomamente le proprie decisioni in materia di
           investimenti e valutare correttamente i rischi assunti.
           "Controparti Qualificate": sottoinsieme dei Clienti Professionali,                                                                      indicati
           direttamente dalla normativa per i quali non è previsto alcuna tipo di tutela.

2) Posso richiedere una variazione di classificazione?
Il Cliente viene classificato in base a quanto indicato direttamente dalla normativa, è però
prevista la possibilità di richiedere una modifica di classificazione.
Tale modifica avviene in modo semplice nel momento in cui il Cliente richieda una maggior
tutela (es. richiesta di passaggio da Cliente Professionale a Cliente Retail).
Nel caso in cui richieda una minore tutela (es. richiesta di passaggio da Cliente Retail a
Cliente Professionale), tale passaggio è subordinato ad un iter complesso e ad una
valutazione oggettiva sull’effettiva "professionalità" del Cliente secondo criteri
esplicitamente previsti dal regolamento attuativo Consob del 29 Ottobre 2007.

3) Cos'è la "Best Execution"?
Per "Best Execution" si intende l'obbligo in carico agli Intermediari di garantire il miglior
risultato possibile per il Cliente. Ciò che deve essere preso in considerazione, al fine di
stabilire quale sia il miglior risultato possibile per il Cliente, è il "corrispettivo totale", inteso
come un insieme di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento.
Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, il Negoziatore è tenuto ad
eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni e si deve considerare che abbia soddisfatto in tal
modo gli obblighi di Best Execution.

4) Perché sono incoraggiato dall’Intermediario a compilare il “Questionario di
profilazione”?
Al fine di poter valutare l’operatività degli investitori secondo le regole stabilite dalla
normativa, gli Intermediari dovranno aver prima richiesto ai propri Clienti una serie di
informazioni riguardanti la propria conoscenza ed esperienza nel settore di investimento
rilevante in base al tipo specifico di prodotto o servizio, per la valutazione di
“appropriatezza” e, per la valutazione di “adeguatezza”, anche quelle riguardanti la loro
situazione finanziaria e i loro obiettivi di investimento.
La normativa prevede, peraltro, che gli intermediari non possano prestare al cliente i
servizi di “consulenza in materia di investimenti” e la “gestione di portafogli” nel caso in cui
non abbiano ottenuto le informazioni sopra indicate, necessarie per esprimere il giudizio di
“adeguatezza”.
5) Cos'è l'"Appropriatezza"?
Con il termine “appropriatezza” si indica la valutazione attraverso la quale si individua se il
Cliente possiede il livello di conoscenze ed esperienze necessario per comprendere i
rischi connessi all'operazione che si sta ponendo in essere.


                                                                                                                                                     Pag. 5/6
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Le Imprese di investimento non sono tenute a compiere la valutazione di appropriatezza
quando prestano il servizio di ricezione e trasmissione ordini con la modalità di "Mera
ricezione/esecuzione di ordini (Execution Only)".

6) Cosa comporta la "non appropriatezza"?
La “non appropriatezza” di un'operazione verrà semplicemente segnalata al Cliente, senza
che da ciò ne derivi un blocco o impedimento a eseguire l'operazione, la quale verrà
eseguita sotto la responsabilità del Cliente stesso.

7) Cos'è l'"Adeguatezza"?
Con il termine “adeguatezza” si indica la verifica con cui l’Intermediario accerta che ogni
operazione sia coerente con le conoscenze e le esperienze in materia di investimenti,
obiettivi di investimento e situazione finanziaria del Cliente.

8) Cosa comporta la "non adeguatezza"?
La “non adeguatezza” di un'operazione comporterà una segnalazione dell’Intermediario
che di fatto impedisce a questi lo svolgimento dei servizi di Consulenza e di collocamento
delle Gestioni di Portafoglio.

9) Cosa si intende per "Conflitto di interesse"?
Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli Intermediari devono adottare
ogni misura ragionevole per identificare i “Conflitti di interesse” che potrebbero insorgere
con gli investitori e a gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi
dei clienti medesimi. Nel caso in cui tali misure non risultassero sufficienti per assicurare,
con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere all’interesse del cliente possa essere
evitato, gli Intermediari sono obbligati a informare il Cliente, prima di agire per suo
conto, della natura generale e/o delle fonti del conflitto.

10) Cosa succede nel mio rapporto con l’Intermediario dopo il periodo transitorio
che scade il 30 giugno 2008?
Alla luce delle importanti novità introdotte dalla normativa MiFID, si impongono alcuni
mutamenti che comportano alcune modifiche, sia a livello operativo che contrattuale.
La normativa ha previsto che dalla sua data di entrata in vigore – 1° Novembre 2007
– ci fosse un regime transitorio con termine ultimo al 30 giugno 2008, al fine di
consentire un ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa con riferimento
all’aggiornamento dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della stessa e ai citati
obblighi informativi.
La mancata compilazione dei documenti di aggiornamento, così come richiesti dalla
normativa, comporta il blocco da parte dell’Intermediario all’inoltro di qualsiasi
ordine e/o istruzioni impartiti dal Cliente fintanto che non sottoscrive la nuova
documentazione precontrattuale e contrattuale.

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  • 2. mazzei analisi e pianificazione finanziaria iscrizione Albo Unico Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari • Delibera Consob n. 10349 del 4/12/1996 ________________________________________________________________________________________________ La direttiva Mifid, introduzione In questa breve guida si cerca di delineare un quadro di sintesi sulla nuova normativa, sulle tempistiche di avvenuto recepimento in Italia e sulle principali novità. La legislazione sul risparmio sta vivendo un’intensa fase di riforma destinata a segnare profondamente la disciplina e le regole dei mercati finanziari. L’entrata in vigore dal 1° novembre 2007 della cd. Direttiva MiFID, ovvero di una serie di importanti provvedimenti legislativi, finalizzati ad apportare interventi correttivi alla c.d. legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262), costituisce la cornice, in ambito comunitario, entro cui il legislatore italiano è stato chiamato ad implementare in Italia la normativa in materia di mercati finanziari e servizi di investimento che dovrà disciplinare il rapporto tra gli operatori del settore finanziario (Banche, Sim, Società di Gestione del Risparmio) e i risparmiatori. C’ è chi ha parlato di “tsunami di regole” (le norme sono 169 in totale, condensate in 102 pagine) o di “alluvione legislativa” che si riverserà sugli intermediari finanziari, le società di gestione dei mercati regolamentati ed i singoli investitori. Se da una lato gli intermediari sono chiamati a una diligente applicazione della normativa, gli investitori italiani sono invece chiamati ad una vera e propria svolta culturale. La direttiva MIFID, infatti, rafforza ed amplia il “principio di graduazione della tutela”, secondo cui le regole di tutela degli investitori sono direttamente correlate e proporzionate a: caratteristiche dei clienti; tipologie di servizi di investimento prestati dall’intermediario. Tale ultimo aspetto dovrà essere opportunamente considerato dagli investitori italiani. Il recepimento della Direttiva MIFID comporterà infatti anche per gli investitori italiani la necessità di approfondire i cambiamenti per poter correttamente scegliere il servizio di investimento più appropriato alle proprie esigenze. Sul punto, peraltro, non vi è spazio per incertezze: la crescita del sistema finanziario italiano passa anche attraverso una maggiore consapevolezza da parte degli investitori dei rischi legati alle operazioni di investimento che gli stessi investitori, se opportunamente informati, sono chiamati a misurare ed accettare. Lo Studio Mazzei, nel corso dei suoi quasi 25 anni di attività, ha vissuto in prima persona i diversi mutamenti sia a livello normativo che di scelte e di comportamenti che sono intervenuti nel corso del tempo da parte degli investitori. L’evoluzione normativa che si è succeduta nel corso di questi ultimi trent’anni, ha modificato profondamente i comportamenti sia degli operatori finanziari che dei risparmiatori. E’ infatti con la legge n. 77 del 23 marzo 1983 e con la conseguente entrata in vigore della legge istitutiva dei fondi comuni di investimento mobiliare che si avvia un processo normativo teso a disciplinare un fenomeno che, di fatto aveva avuto la sua prima, timida apparizione nel nostro Paese (attraverso i fondi atipici e quelli di diritto lussemburghese) e favorì l’accesso ai mercati finanziari di larghe masse di risparmiatori. Successivamente, prima con la legge n. 1 del 02/01/1991 che istituì una nuova figura di intermediario, quella delle Società di Intermediazione Mobiliare (SIM) e la creazione dell’Albo Unico Nazionale dei Promotori Finanziari che ancora oggi regolamenta l’attività di quegli operatori professionali, definiti fino ad allora “Agenti in servizi finanziari” e, in seguito, con tutta l’intensa produzione normativa che si è succeduta per tutti gli anni ’90 fino ai giorni nostri, anche i rapporti tra Intermediari e investitori si sono evoluti, anche se non sempre caratterizzati da elementi di chiarezza e di tutela dei clienti. ________________________________________________________________________________________________ part. Iva 11738290151 Pag. 2/6
  • 3. mazzei analisi e pianificazione finanziaria __________________________________________________________________________________________________________________________ L’entrata in vigore quindi della recente normativa MiFID, rappresenta per lo Studio Mazzei e per i clienti la naturale evoluzione di un rapporto professionale da sempre improntato alla trasparenza e alla chiarezza delle informazioni, di cui questa breve guida alla normativa ne costituisce un ulteriore esempio. Spetta a Voi clienti quindi il compito di esternare i dubbi e le incertezze che man mano sorgeranno, a me invece quello spesso grato di riuscire eventualmente a guidarvi nella conoscenza delle tematiche e dei meccanismi che regolano un corretto rapporto tra Istituzioni finanziarie e investitori. Con rinnovata stima e augurio di reciproca collaborazione. Luigi Mazzei Pag. 3/6
  • 4. mazzei analisi e pianificazione finanziaria iscrizione Albo Unico Nazionale dei Promotori di Servizi Finanziari • Delibera Consob n. 10349 del 4/12/1996 ________________________________________________________________________________________________ Normativa MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) Cosa è e cosa cambia nei rapporti tra Investitore e Intermediario Le origini della normativa A far data dal 1° novembre 2007, sono in vigore in Italia le previsioni di cui alle direttive europee 2004/39/CE del 21 aprile 2004 – MiFID – e 2006/73/CE. Tali Direttive sono state recepite in Italia con decreto n. 164/2007 e completato con l’emanazione dei regolamenti CONSOB e del regolamento congiunto Consob/Banca d’Italia. Obiettivi della Direttiva Assicurare un mercato finanziario integrato ed omogeneo nei principi che lo ispirano e nei comportamenti che lo caratterizzano, eliminando le differenze oggi esistenti tra i diversi Paesi aderenti all’Unione Europea. La nuova disciplina estende inoltre la nozione di “strumenti finanziari” e di “servizi di investimento”, ricomprendendo, fra l’altro, in questi ultimi, il servizio di “consulenza in materia di investimenti” Si prevede inoltre che i Clienti ricevano dagli Intermediari tutte le informazioni necessarie perché possano prendere decisioni in materia di investimenti in modo consapevole; a tal fine, i medesimi Intermediari forniranno ai propri clienti, in modo ancor più trasparente e dettagliato, informazioni riguardanti, fra l’altro: o i propri dati societari; o i servizi di investimento prestati; o le principali regole di comportamento del Promotore Finanziario nei confronti dei clienti o dei potenziali clienti; o i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi di investimento; o i compensi e le commissioni versate e/o percepite in relazione alla prestazione dei medesimi (cd. “incentivi”), oltre che le comunicazioni pubblicitarie e promozionali. MiFID – domande e risposte Con l’intento di offrire alcuni chiarimenti, elenchiamo qui di seguito alcune domande e risposte di carattere generale che possono meglio aiutare nella comprensione delle principali novità introdotte dalla suddetta normativa. 1) Sono stato incluso nella categoria "Cliente Retail": cosa significa? Il Cliente Retail (o al Dettaglio) è quello verso il quale la Direttiva MiFID prevede i maggiori livelli di tutela e, di conseguenza, verso il quale sono previsti i maggiori obblighi in capo agli intermediari. La normativa MiFID prevede infatti una proporzionalità inversa su tre livelli tra professionalità del Cliente e adempimenti richiesti agli intermediari in relazione a obblighi, regole di condotta e responsabilità a cui devono attenersi. ________________________________________________________________________________________________ c/o Sol&Fin Sim Spa cod. fisc. mzzlgu58m19i954 i 20123 Milano • Via Dogana, 3 part. Iva 11738290151 Pag. 4/6 tel. 0 2 . 4 7 9 5 . 0 6 0 9 fax 0 2 . 4 0 3 2 . 0 1 4 9 e-mail: studiomazzei@gmail.com
  • 5. mazzei analisi e pianificazione finanziaria __________________________________________________________________________________________________________________________ "Clienti Retail (o al Dettaglio)": sono gli Investitori a cui assicurare maggior tutela in base alla loro relativa minore professionalità. "Clienti Professionali": sono i clienti per i quali, in base alle loro caratteristiche peculiari, si può presumere che posseggano le conoscenze ed esperienze necessarie per prendere autonomamente le proprie decisioni in materia di investimenti e valutare correttamente i rischi assunti. "Controparti Qualificate": sottoinsieme dei Clienti Professionali, indicati direttamente dalla normativa per i quali non è previsto alcuna tipo di tutela. 2) Posso richiedere una variazione di classificazione? Il Cliente viene classificato in base a quanto indicato direttamente dalla normativa, è però prevista la possibilità di richiedere una modifica di classificazione. Tale modifica avviene in modo semplice nel momento in cui il Cliente richieda una maggior tutela (es. richiesta di passaggio da Cliente Professionale a Cliente Retail). Nel caso in cui richieda una minore tutela (es. richiesta di passaggio da Cliente Retail a Cliente Professionale), tale passaggio è subordinato ad un iter complesso e ad una valutazione oggettiva sull’effettiva "professionalità" del Cliente secondo criteri esplicitamente previsti dal regolamento attuativo Consob del 29 Ottobre 2007. 3) Cos'è la "Best Execution"? Per "Best Execution" si intende l'obbligo in carico agli Intermediari di garantire il miglior risultato possibile per il Cliente. Ciò che deve essere preso in considerazione, al fine di stabilire quale sia il miglior risultato possibile per il Cliente, è il "corrispettivo totale", inteso come un insieme di prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento. Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal Cliente, il Negoziatore è tenuto ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni e si deve considerare che abbia soddisfatto in tal modo gli obblighi di Best Execution. 4) Perché sono incoraggiato dall’Intermediario a compilare il “Questionario di profilazione”? Al fine di poter valutare l’operatività degli investitori secondo le regole stabilite dalla normativa, gli Intermediari dovranno aver prima richiesto ai propri Clienti una serie di informazioni riguardanti la propria conoscenza ed esperienza nel settore di investimento rilevante in base al tipo specifico di prodotto o servizio, per la valutazione di “appropriatezza” e, per la valutazione di “adeguatezza”, anche quelle riguardanti la loro situazione finanziaria e i loro obiettivi di investimento. La normativa prevede, peraltro, che gli intermediari non possano prestare al cliente i servizi di “consulenza in materia di investimenti” e la “gestione di portafogli” nel caso in cui non abbiano ottenuto le informazioni sopra indicate, necessarie per esprimere il giudizio di “adeguatezza”. 5) Cos'è l'"Appropriatezza"? Con il termine “appropriatezza” si indica la valutazione attraverso la quale si individua se il Cliente possiede il livello di conoscenze ed esperienze necessario per comprendere i rischi connessi all'operazione che si sta ponendo in essere. Pag. 5/6
  • 6. mazzei analisi e pianificazione finanziaria __________________________________________________________________________________________________________________________ Le Imprese di investimento non sono tenute a compiere la valutazione di appropriatezza quando prestano il servizio di ricezione e trasmissione ordini con la modalità di "Mera ricezione/esecuzione di ordini (Execution Only)". 6) Cosa comporta la "non appropriatezza"? La “non appropriatezza” di un'operazione verrà semplicemente segnalata al Cliente, senza che da ciò ne derivi un blocco o impedimento a eseguire l'operazione, la quale verrà eseguita sotto la responsabilità del Cliente stesso. 7) Cos'è l'"Adeguatezza"? Con il termine “adeguatezza” si indica la verifica con cui l’Intermediario accerta che ogni operazione sia coerente con le conoscenze e le esperienze in materia di investimenti, obiettivi di investimento e situazione finanziaria del Cliente. 8) Cosa comporta la "non adeguatezza"? La “non adeguatezza” di un'operazione comporterà una segnalazione dell’Intermediario che di fatto impedisce a questi lo svolgimento dei servizi di Consulenza e di collocamento delle Gestioni di Portafoglio. 9) Cosa si intende per "Conflitto di interesse"? Nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli Intermediari devono adottare ogni misura ragionevole per identificare i “Conflitti di interesse” che potrebbero insorgere con gli investitori e a gestirli in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti medesimi. Nel caso in cui tali misure non risultassero sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere all’interesse del cliente possa essere evitato, gli Intermediari sono obbligati a informare il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura generale e/o delle fonti del conflitto. 10) Cosa succede nel mio rapporto con l’Intermediario dopo il periodo transitorio che scade il 30 giugno 2008? Alla luce delle importanti novità introdotte dalla normativa MiFID, si impongono alcuni mutamenti che comportano alcune modifiche, sia a livello operativo che contrattuale. La normativa ha previsto che dalla sua data di entrata in vigore – 1° Novembre 2007 – ci fosse un regime transitorio con termine ultimo al 30 giugno 2008, al fine di consentire un ordinato passaggio dalla vecchia alla nuova normativa con riferimento all’aggiornamento dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della stessa e ai citati obblighi informativi. La mancata compilazione dei documenti di aggiornamento, così come richiesti dalla normativa, comporta il blocco da parte dell’Intermediario all’inoltro di qualsiasi ordine e/o istruzioni impartiti dal Cliente fintanto che non sottoscrive la nuova documentazione precontrattuale e contrattuale.