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Sede Legale ed Operativa:
Corso Umberto I, 381 80138 – Napoli
Tel. 0815635606 Fax 08119302695 - 081202227
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P. IVA e Cod. Fisc. 04356871212
Capitale sociale: € 1.825.000,00 i.v.
Iscr. n.° 35105 ex art. 106 T.U.B. elenco Banca d’Italia -
IVASS n.° 000135915 sez. E – REA NA-692357
NEWS&Finance
Think different
Pensa differente lo slogan
proposto questo dalla Società per
lanciare il XIV numero del
Magazine "NEWS&Finance". Lo
slogan vuole simboleggiare e
rappresentare l'idea comune
operante nell'organizzazione
societaria. Da mesi la Direzione
Societaria incoraggia i collaboratori
societari e la rete commerciale alla
realizzazione delle attività per il
raggiungimento degli obiettivi
prefissati. Idee innovative,
strategie commerciali, azioni di
riconoscimento, sono solo parte
delle metodologie in atto.
Le performance non possono
essere osservate solo da un punto
di vista economico-finanziario.
Infatti alcuni aspetti strategici
importanti come la qualità del
prodotto, del servizio, la rapidità
della consegna, il time to market,
la customer satisfaction,
rappresentano il “modus
operandi” della società per una
solida affermazione sul mercato.
Think different!
Newspaper Cap.Ital.Fin S.p.A. Anno II Numero 2Napoli, Ottobre 2015
La Fedeltà che ti premia! Nuova iniziativa della
CapitalFin SpA
Ai nastri di partenza l’operazione Capitalfin SpA "La Fedeltà che ti
premia!" che riconosce l'operato realizzato dagli agenti nello sviluppo
della produzione societaria.
La promozione, da uno studio effettuato a campione dall'Area
Commerciale, ha stimolato sin dall’inizio le agenzie tali da predisporre ed
organizzare, da parte di alcune, azioni congiunte di marketing e
comunicazione per fidelizzare i clienti che già hanno avuto l’occasione di
sperimentare la professionalità offerta. La metodologia CapitalFin nasce
in relazione ad un mercato fortemente cambiato, molto più selettivo e
meritocratico, dove il Cliente non è più semplice "figura tramite" tra
Agente ed Intermediario, ma unità centrale su cui vengono fondati servizi
ed attività finalizzati all'operazione di finanziamento. La metodologia,
pertanto, qualifica la relazione tra Cliente ed Agente trasformando
valutazione, acquisizione ed erogazione in veri e propri processi condivisi,
con la partecipazione attiva del Cliente. In più, con tale metodologia, si
rende il rapporto tra Cliente ed Agente "continuativo" e non
semplicemente collegato all' operazione finanziaria del momento.
Concretamente, la nuova iniziativa aiuterà gli Agenti a:
 Rendere tangibile e percepita l'attività di intermediazione al
Cliente
 Valorizzare la figura professionale dell'Agente
 qualificare la clientela attraverso lo sviluppo incarico di ricerca
 avere sempre strumenti operativi innovativi e riconosciuti
rendere continuativi i rapporti con i Clienti ...continua
continua dalla prima pagina
In questa maniera l'Agenzia
potrà così ottenere
 PIÙ CLIENTI
 PIÙ PROFESSIONALITÀ
PERCEPITA
 PIÙ FIDELIZZAZIONE
 PIÙ PASSAPAROLA
La Società diffonderà nelle
prossime settimane, secondo
i consueti canali informativi,
tutte le informazioni e
istruzioni per l'applicazione
della nuova iniziativa.
Capitalfin: “Nuovo incontro con gli esponenti del mondo finanziario per
affrontare gli aspetti futuri del settore creditizio”
Con riguardo alla riforma del Testo unico bancario Capitalfin intende “estendere” il suo sviluppo
commerciale potenziando da un lato l’ormai solido rapporto con i suoi collaboratori attraverso un efficace
controllo e supporto della rete vendita e consolidando maggiormente i rapporti con i propri partner
bancari, operando con la medesima
professionalità, affidabilità e correttezza che
l’hanno contraddistinta fin dal suo
insediamento. Ma in particolare intende
accrescere la propria rete aziendale puntando
sul coinvolgimento di nuovi operatori del
settore creditizio. In quest’ottica di crescita
aziendale e miglioramento professionale e
organizzativo del settore creditizio, la società
sta organizzando un nuovo convegno che si
svolgerà nei prossimi mesi nell’area milanese.
Data e luogo dell’incontro saranno resi noti a
breve a tutta la rete commerciale, comunicati
sui maggiori portali di news finanziarie
invitando curiosi ed interessati alla
partecipazione all'evento.
CapitalFin pronta a lanciare il nuovo sito.
La Società ha avviato la procedura di innovazione del sito per venire sempre più incontro alle esigenze di
mercato e dei consumatori.
La Società intende promuovere uno spazio completamente rinnovato nella grafica e, soprattutto, più
semplice da navigare.
Al suo interno sarà possibile scoprire tante novità:
 l'interattivo accesso all’area riservata con funzionalità e sicurezza aggiornate;
 un apposito box interamente dedicato all’assistenza clienti;
 il contatto diretto con l'agente di riferimento per fissare un appuntamento;
 contenuti multimediali sempre nuovi ed aggiornati;
Il nuovo sito internet, completamente rivisto dal punto di vista grafico sarà ancora più intuitivo. La nuova
piattaforma, basata su una tecnologia all’avanguardia, conferma l’orientamento al mondo digital di
CapItalFin SpA. «Il sito web precedente ha dato buoni risultati, ma abbiamo ritenuto fosse ormai tempo di
creare qualcosa di nuovo e ancora più innovativo. Renderemo ancora più facile e piacevole la navigazione,
creando un sito su misura delle necessità degli agenti, collaboratori, Clienti e di tutti gli Stakeholders
interessati – commenta Fabio Ciafrone, Uff. Supporto Tecnico della CapitalFin SpA – Ancora più libertà nel
personalizzare le operazioni di finanziamento, maggiore facilità e velocità di utilizzo del sito, nuovi prodotti
e la sicurezza di avere accanto a sé un marchio
affidale, versatile e competitivo».
L’avvio del nuovo sito internet coinciderà con
l'obiettivo di realizzare nel breve periodo l'
adeguamento delle tecnologie societarie
nonché l’affidabilità del sistema dei controlli
interni e del sistema informativo (ICT audit),
garantendo ed elevando la sicurezza del
sistema informatico e la riservatezza dei dati.
La speranza e l’aspettativa per il futuro
consistono nella realizzazione di una
organizzazione sinergica e coordinata che
consenti all’azienda di conseguire una solida
stabilità che possa portare a un
miglioramento ed una crescita costante e
duratura.
Cap.Ital.Fin. s.p.a. alla “conquista” della Sicilia
Che la Cap.Ital.Fin. S.p.A. fosse in forte fase di espansione è una notizia ampiamente trapelata nei mesi scorsi sui
canali finanziari dedicati. Aumento del capitale sociale, ingresso di un istituto bancario nel proprio pacchetto
azionario, incremento della forza lavoro sia nel reparto commerciale sia nel back-office, massiva campagna di
reclutamento agenti finanche un’attenzione sempre maggiore al marchio e all’immagine della società hanno già dato
grandi soddisfazioni all’azienda. Ma ciò non è abbastanza: analizzando i dati Assofin dell’anno 2014, la regione Sicilia
è la prima in Italia per produzione di cessioni del quinto, e la Cap.Ital.Fin. S.p.A. è sempre attenta alle sue strategie
aziendali.
...continua
Già da diversi mesi, infatti, la società era alla ricerca di un valido elemento a cui affidare lo sviluppo
commerciale della regione più “calda” d’Italia, e la ricerca ha finalmente avuto fine.
Nell'ottica di crescita e sviluppo commerciale, la Capitalfin ha disposto l'apertura di un terzo ufficio di back-
office nella Regione Sicilia, pur avendo di recente avviato un ufficio nella zona di Palermo. L'intento della
società è quello di rendere più ambizioso questo progetto e di procedere entro quest'anno all'apertura di
un'unica agenzia che
faccia fronte a tutte le
richieste e le esigenze
provenienti dal territorio
siciliano.
La Cap.Ital.Fin mira
dunque a realizzare nel
breve periodo l'atteso
"Quantum Leap" che le
permetterà oltremodo di
confermare la differenza
che la contraddistingue
dagli altri operatori del
Settore.
OAM NEWS
Disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l’esercizio
delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione
creditizia - COMUNICAZIONE n. 7/15 (fonte OAM MAGAZINE ottobre 2015)
L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 7
settembre 2005, n. 209 (c.d.
“Codice delle Assicurazioni
Private”), definisce per agenti di
assicurazione iscritti nella
Sezione “A” del Registro Unico
degli Intermediari assicurativi e
riassicurativi (di seguito, “RUI”
ovvero “Registro”), coloro che,
“in qualità di intermediari (…)
agiscono in nome e per conto di
una o più imprese di
assicurazione o di
riassicurazione”; diversamente,
per mediatori di assicurazione o
di riassicurazione (c.d. “broker”)
coloro che “in qualità di
intermediari” iscritti nella
Sezione “B” del RUI, “agiscono su
incarico del cliente e senza
poteri di rappresentanza” delle
imprese assicurative o
riassicurative. Tale norma
prevede, inoltre, che gli
intermediari sopra descritti
possano avvalersi per l’attività di
intermediazione svolta “fuori
sede”, di soggetti iscritti nella
Sezione “E” dello
stesso Registro,
“quali i dipendenti, i
collaboratori, i
produttori e gli altri
incaricati degli
intermediari”
medesimi. Questi
ultimi, in particolare,
operano come
addetti all’intermediazione che,
in qualità di dipendenti,
collaboratori, produttori e altri
incaricati degli intermediari
iscritti nelle Sezioni di cui alle
lettere A, B e D, svolgono
l’attività di intermediazione al di
fuori dei locali dove
l’intermediario opera.
LINK: COMUNICAZIONE n. 7/15
OAM: Novità importanti per agenti in attività
finanziaria e mediatori creditizi
fonte Notiziario Finanziario News
L’attuazione della Direttiva 2014/17/UE, nota come Direttiva MCD (Mortage Credit Directive), è
l’occasione per l’ulteriore modifica dell’articolato regime giuridico degli intermediari del credito.
Secondo quanto contenuto nella relazione al Disegno di legge di delegazione, europea del 2015, con il
recepimento della Direttiva MCD, in particolare, si potrebbero apportare modifiche volte a superare
problemi emersi in sede di applicazione di tale disciplina. Tali modifiche riguarderanno: gli agenti in attività
finanziaria, per il profilo del cd. “monomandato per prodotto”; i mediatori creditizi e l’individuazione del
cd. mediatore creditizio “indipendente”; gli agenti assicurativi e i promotori finanziari, in relazione alla
distribuzione di prodotti bancari e servizi di pagamento; il riconoscimento della cd. segnalazione.
In merito a quest’ultimo punto, il legislatore europeo sembra aver intrapreso una strada di senso
essenzialmente inverso rispetto a quella nazionale portata dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i. L’auspicio è che la
direzione intrapresa sia quella della chiarezza e semplificazione dell’articolato regime esistente.
A nemmeno tre anni dall’entrata in vigore effettiva del D.Lgs. 141/2010 che, inter alia, ha introdotto nel
Testo Unico Bancario (T.u.B.) il titolo VI bis dedicato alla disciplina di agenti in attività finanziaria e
mediatori creditizi, e a pochi mesi di distanza dall’emanazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche
alle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e in particolare
dell’introduzione della sezione VIII dedicata ai mediatori creditizi, l’articolato regime giuridico dei cd.
intermediari del credito è nuovamente in procinto di essere modificato.
L’occasione è costituita dal recepimento e attuazione in Italia della Direttiva 2014/17/UE in merito ai
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, meglio nota come Direttiva MCD
(Mortage Credit Directive).
Per il recepimento e l’attuazione della MCD è già stata conferita delega al Governo dall’art. 1, 1° co. Legge
114/2015 (Legge di delegazione europea del 2014), mentre i princìpi e i criteri direttivi specifici per
l’esercizio della delega legislativa sono contenuti nell’art. 12 del Disegno di Legge di delegazione europea
del 2015 approvato, solo in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri. Non stupisce e anzi appare logico che
l’occasione dell’ulteriore modifica della disciplina degli intermediari del credito sia costituita
dall’attuazione della Direttiva MCD; come noto, infatti, anche il D.Lgs. 141/2010 ha dato attuazione ad una
Direttiva Europea e precisamente a quella relativa ai contratti di credito ai consumatori (Direttiva
2008/48/CE), cui la Direttiva MCD è complementare. Inoltre, molte disposizioni della Direttiva MCD sono
dedicate o riferite agli intermediari del credito (capo 11 – articoli 29-34), così che una modifica della
disciplina di quelli appare non solo logica ma anche necessaria. Infatti, si legge nel Considerando n. 14 “[…]
Gli Stati membri hanno l’obbligo di recepire le disposizioni della presente direttiva che disciplinano
l’attività di persone operanti in qualità di intermediario del credito, quale definita dalla direttiva stessa”.
Piuttosto desta qualche perplessità che due provvedimenti di identica matrice, vicini nel tempo e nello
spazio, rectius nell’ambito di applicazione (i contratti di credito ai consumatori in generale e i contratti di
credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali), rechino una definizione diversa di intermediari
del credito, escludendo la Direttiva MCD da tale ambito i soggetti che “presentano semplicemente”
direttamente o indirettamente un consumatore a un creditore o ad un intermediario del credito.
Quanto, invece, ai soggetti inclusi nella definizione di intermediario del credito, nella relazione al Disegno
di legge di delegazione europea del 2015 si legge: “gli intermediari del credito previsti dall’articolo 4 della
Direttiva MCD vanno ricondotti alle figure professionali dell’agente in attività finanziaria di cui all’art. 128
quater T.U.B. […], ovvero del mediatore creditizio di cui all’art. 128 sexies del T.u.B.”, per cui “si rendono
necessari solo limitati interventi di modifica”.
Dato lo stato precoce, rectius in nuce, dell’attuazione della Direttiva, è troppo presto per effettuare una
verifica della coerenza tra la delega e la Direttiva, né, a maggior ragione, si pongono problemi di verifica di
un eventuale eccesso di delega. Si può quindi concentrare l’attuazione sulla direzione presunta del futuro
intervento del legislatore, quale si può intuire per l’appunto dalla delega e fare alcune chiose critiche alla
disciplina attuale. Tanto più che si legge nella relazione già citata
che “cogliendo l’occasione del recepimento della Direttiva MCD, si potrebbero apportare alla legislazione
vigente talune modifiche per superare problemi emersi in sede di applicazione della disciplina”.
Tali modifiche riguarderanno, in estrema sintesi:
1. gli agenti in attività finanziaria, per il profilo del cd. “monomandato per prodotto”;
2. i mediatori creditizi e l’individuazione del cd. mediatore creditizio “indipendente”;
3. gli agenti assicurativi e i promotori finanziari, in relazione alla distribuzione di prodotti bancari e
servizi di pagamento.
4. il riconoscimento della cd. segnalazione.
Non presenta particolari problemi ermeneutici la delega relativa agli agenti in attività finanziaria
(punto 1): il disegno di legge delega stabilisce che siano apportate modifiche per “prevedere, con riguardo
alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla MCD, deroghe ai mandati conferibili agli agenti in attività
finanziaria ai sensi dell’art. 128 quater T.u.B.” (art. 12, 1° co. lett. e) n. 2). Detto in altri termini, se il testo
del Disegno di legge delega dovesse rimanere quello virgolettato, non sussisterà l’obbligo di
“monomandato” per gli agenti in attività finanziaria, in relazione al
prodotto “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”.
Se è quindi chiaro il risultato finale della delega, non se ne comprende la limitazione al solo prodotto
contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la cui disciplina costituirà deroga al
regime stabilito dall’art. 128 quater T.u.B.. Se infatti, come si legge nella relazione, il plurimandato origina
dal fatto che gli agenti italiani saranno soggetti alla concorrenza degli agenti di altri Stati Europei, nei quali
non sussistono limitazioni al numero di mandati conferibili, perché non cogliere l’occasione di prevedere il
plurimandato per tutti i servizi bancari?
Maggiori perplessità desta invece la figura del “mediatore creditizio indipendente” cui, stando al disegno
di legge delega, verrà riservata la prestazione “in via esclusiva” dei servizi di consulenza indipendente.
Premesso che servizi di consulenza sono definiti nella Direttiva MCD “le raccomandazioni personalizzate
fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono
un’attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito” (art.
4 n. 21), mentre l’indipendenza deriva da a) l’aver gli intermediari del credito preso in considerazione un
numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato e b) non essere gli
intermediari del credito remunerati per tali servizi da uno o più creditori (art. 22 par. 4), il legislatore
nazionale individua il solo mediatore creditizio, nell’ambito degli intermediari del credito, quale soggetto
deputato allo svolgimento di tale attività.
Nel far ciò il legislatore dimostra di considerare “indipendente” sinonimo di “non convenzionato”, ovvero
di soggetto non legato a un creditore da un accordo di distribuzione di prodotti creditizi o, nel caso
specifico, da un accordo di consulenza relativa a prodotti creditizi. Peraltro tale concetto non è nuovo nella
normativa speciale essendo espressamente previsto anche nell’aggiornata disciplina di trasparenza delle
operazioni e dei servizi bancari e finanziari (sez. VIII – par 1); ivi allo stato di mediatore non convenzionato
conseguono una serie di obblighi aggiuntivi di comunicazione al cliente e al finanziatore.
Se non che nel nostro sistema giuridico in generale e anche nella disciplina speciale dei mediatori creditizi
l’indipendenza ha, per costante dottrina e giurisprudenza, un diverso significato e costituisce caratteristica
essenziale della mediazione, anche creditizia, che la differenzia rispetto all’agenzia, anche in attività
finanziaria. L’indipendenza è immanente alla mediazione, ben potendo sussistere, secondo l’autorità di
Vigilanza (cf. Provvedimento B.I. del 9 settembre 2002 e Comunicato B.I. sull’offerta fuori sede in
Bollettino Vigilanza n. 12/2015), anche in caso di un incarico di una delle parti e di compenso pagato
solamente da essa (cd. mediazione atipica e unilaterale). Estremizzando dalla lettura della delega e della
relazione di accompagnamento una domanda sorge spontanea: chi è il mediatore (creditizio) non
indipendente? Non si tratta di un problema terminologico, si tratta piuttosto di tentare un non semplice
coordinamento tra disciplina speciale ed i princìpi generali anche di diritto del lavoro, sovente trascurati a
scapito della logica e della coerenza normativa.
In merito al terzo punto (promotori finanziari e agenti assicurativi che distribuiscono prodotti bancari), il
disegno di legge delega è talmente ampio che non è possibile capire quale strada intraprenderà il
legislatore delegato. Si può solo dare atto dei numerosi problemi posti dalla disciplina attuale e
riconducibili al fatto che sono attualmente previsti differenti regimi autorizzativi, previdenziali e di
formazione per soggetti che svolgono la medesima attività.
Emblematico è il caso degli agenti in attività finanziaria che, oltre a promuovere e concludere contratti
relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma possono svolgere attività di agenzia di
assicurazione previa iscrizione nel RUI (art. 17 comma 4 bis D.Lgs. 141/2010), mentre gli agenti assicurativi
regolarmente iscritti al RUI possono promuovere e “collocare” contratti relativi alla concessione di
finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari senza che tale
attività integri agenzia in attività finanziaria (art. 12 D.Lgs. 141/2010) e quindi senza essere iscritti OAM e
con esclusione dell’applicazione della relativa disciplina speciale.
Da ultimo alcune brevi considerazioni merita la cd. segnalazione. Personalmente ho sempre ritenuto che la
cd. segnalazione dovesse trovare nell’ambito delle attività di distribuzione di prodotti bancari e finanziari
uno spazio nullo o al più molto limitato. Ciò sulla scorta di una serie di considerazioni attinenti a riserva
dell’attività a favore di tali soggetti, contenuto dell’attività di promozione o collocamento nei confronti del
pubblico, assenza di una disciplina del cd. procacciatore d’affari. Sono consapevole che la mia è una tesi
minoritaria, tanto più che le autorità di vigilanza nel tempo hanno viceversa riconosciuto tale possibilità (si
veda per il settore finanziario la Comunicazione Consob n. 2049119 sui c.d. segnalatori di pregi, nonché
per il settore creditizio la nota MEF 21/12/2012).
La Direttiva MCD sembra sdoganare definitivamente tale concetto, facendovene riferimento sin dalla
definizione di intermediari del credito già citata, per escluderne l’ambito di applicazione della relativa
disciplina. Si legge nel Considerando n. 74 “Le persone che presentano o rinviano semplicemente un
consumatore a un creditore o a un intermediario del credito a titolo accessorio nell’esercizio della loro
attività professionale, ad esempio segnalando l’esistenza di un particolare creditore o intermediario del
credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza
ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella conclusione del
contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente
direttiva”.
In merito si osserva che il legislatore europeo sembra aver intrapreso una strada di senso essenzialmente
inverso rispetto a quella nazionale portata dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i.; si legge infatti nella nota MEF del
21/12/2012 che segnalatori possono essere solo coloro che sono iscritti negli elenchi OAM (quindi solo
agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi). Viceversa la Direttiva MCD esclude l’applicazione della
Direttiva (e del relativo regime di abilitazione) ai soggetti che segnalano a un cliente l’esistenza di un
creditore o di un intermediario del credito. Inoltre, la Direttiva MCD sembra aprire la strada anche ai
segnalatori degli intermediari del credito. Previsione questa in contrasto con l’attuale disciplina nazionale
che, a vantaggio della trasparenza del sistema e della tutela del cliente, prevede che i collaboratori di
agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (che entrano in contatto con il pubblico) siano legati a tali
soggetti da un incarico conferito di agenzia ai sensi dell’art. 1742 c.c. (art. 17, co. 4 octies D.Lgs. 141/2010).
In senso contrario, si evidenzia però che la Direttiva MCD sembra ricollegare l’esclusione dal proprio
ambito di applicazione della sola attività di segnalazione svolta a titolo accessorio nell’ambito di un’attività
professionale disciplinata da disposizioni di legge o codici di deontologia es. notai e avvocati
(Considerando n. 74 e art. 29 paragrafo 8). Diversamente il Legislatore delegato sembra scindere le due
figure di segnalatori facendo riferimento, da un lato, ad attività di mera presentazione o rinvio di un
consumatore a un creditore o un intermediario del credito e, dall’altro, ad attività di segnalazione svolte a
titolo accessorio nell’ambito di altra attività professionale. Nuovamente la strada è aperta e l’auspicio di
chi scrive è che la direzione sia quella della chiarezza e semplificazione dell’articolato regime esistente.
Cessione quinto pensioni aggiornamento tassi.
Fonte sito Inps 06/10/2015
Con decreto del 24 settembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato i tassi effettivi gl
obali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi della legge n. 108 del
1996, recante disposizioni in materia di usura, rilevati
dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° ottobre 31 dicembre 2015.
Ne consegue che i tassi applicati nel periodo 1° ottobre 31 dice
mbre 2015 per i prestiti contro cessione del quinto dello stipend
io e della pensione sono stati modificati.
Nel Messaggio n. 6083 del 2 ottobre 2015 sono contenuti i tassi
aggiornati in vigore per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2015.
Pensioni, corsa a opzione donna: 36mila lavoratrici in lizza
Pensioni: oltre 36mila lavoratrici che maturano i requisiti
quest’anno potrebbero accedere al ritiro anticipato.
Nonostante taglio del 30% Fonte blitzquotidiano.it
Con l’estensione di opzione donna “l’Inps stima che ci saranno altre 36mila lavoratrici interessate”,
aveva dichiarato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, spiegando che la misura inserita in legge di
Stabilità “consente di maturare i requisiti (attualmente 35 anni di contributi e 57 o 58 anni e tre mesi
di età, ndr) anche per il 2015″ con decorrenza quindi dal 2016. Lo conferma la relazione tecnica della
Legge di Stabilità, ne riferisce oggi sul Sole 24 Ore ; Matteo Prioschi che segnala “la fuga verso la
pensione delle lavoratrici che possono”. Soprattutto considerando che corrono verso il ritiro
anticipato nonostante: a) il calcolo solo contributivo invece del misto che taglia l’assegno di un buon
30%, b) dal 2004, anno di introduzione di questo regime sperimentale, al 2014, solo 27980 pensioni
sono state erogate con il calcolo completamente contributivo.
“In molti casi è la pensione della disperazione, non è questo il modello di flessibilità di cui vogliamo
parlare”, secondo Morena Piccinini, presidente di Inca (il patronato della Cgil). “La sceglie – spiega –
chi ha perso il lavoro 6-7 anni prima
della pensione e si trova tutte le
porte chiuse, per questo accetta una
pensione ridotta fino al 30%, perché
non ha altre prospettive di
organizzazione della vita e del
lavoro”. Del resto la “fuga” si spiega
con un incremento consistente dei
requisiti minimi necessari per la
pensione di vecchiaia nel settore
privato, quale effetto combinato
delle riforme previdenziali e dell’adeguamento alla speranza di vita. I numeri riguardanti gli anni
scorsi testimoniano che l’attrattività per l’opzione donna è cresciuta di pari passo con l’incremento
dell’età minima (o dei contributi) per accedere alla pensione. In particolare dal 2012, quando per
effetto della riforma previdenziale Monti-Fornero di fine 2011, è stata cancellata la pensione di
anzianità. Il prossimo anno ci sarà un ulteriore scalino per le donne del settore privato: i 63 anni e 9
mesi necessari ora alle lavoratrici dipendenti nel 2016 diventeranno 65 anni e 7 mesi, mentre per le
autonome si passerà da 64 anni e 9 mesi a 66 anni e 1 mese. (Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore).
Tre nuovi servizi sul canale mobile App "INPS
servizi mobile" Apple/Android e sito m.inps.it
fonte Sito INPS.IT
Sono stati aggiunti tre nuovi servizi sul canale mobile,
sia nell'app "INPS servizi mobile" che sul sito m.inps.it.
1.“Stato domanda”: il servizio permette di visualizzare l
o stato di lavorazione di una richiesta inviata all’Istituto,
fornendo all’ingresso il codice fiscale e un identificativo
della pratica ( numero Domus o numero Protocollo);
2.“Stato pagamenti”: il servizio permette di visualizzare
il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a favo
re dell’utente a fronte di una prestazione dovuta;
3.“Cedolino pensione gestione privata”: il servizio cons
ente la visualizzazione del cedolino della pensione gesti
one privata.
Inoltre è stato inserita una nuova funzionalità nel serviz
io di "INPS risponde" e cioè la possibilità di inserire richi
este tramite autenticazione con PIN e la possibilità di attivare un sollecito. "App INPS servizi mobile":
Versione per iPhone
Versione per Android
Sicurezza dei dati: come scegliere la password più
sicura
di Giovanni Ziccardi - Professore Associato di Informatica Giuridica presso la facoltà di
Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano - Fonte IPSOA
Autenticazione, autorizzazione e password sono concetti e regole fondamentali che il
professionista deve conoscere ed utilizzare per salvaguardare l’accesso sicuro ai dati ed evitare
la sottrazione di informazioni. Ogni sistema che si utilizza deve avere una prima barriera di
autenticazione che deve domandare il nome dell’utente e una password: questo è il primo,
essenziale adempimento di sicurezza. Quali sono i requisiti essenziali per scegliere la password
più sicura? Quali sono i principi base per impostare un sistema di autenticazione efficace? Sin
dalle prime azioni degli hacker nordamericani a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, il
nome utente e la password erano visti, e
sono visti tutt’oggi, come il primo, chiaro
obiettivo da conquistare per chi voglia
entrare in possesso di dati altrui. Oggi tutti i
servizi che si utilizzano – l’accesso al
computer o al telefono, l’ingresso nei social
network o nella posta personale,
l’attivazione del sistema di home banking –
prevedono un procedimento che la legge, e anche il mondo tecnico, definisce di
“autenticazione”, ossia il sistema “autentica” un nome utente (user id) cui associa una parola
chiave (password). Se nome utente e password coincidono, per il sistema tutto è corretto e
lascia così “entrare” l’utente, il quale può iniziare a operare.
Come funziona il sistema di autenticazione
La prima considerazione, banale ma non troppo, è che un sistema di autenticazione come quello
appena descritto, che si basa solamente su nome utente e password, pone il 99% della sicurezza
sul secondo elemento, ossia la password, visto che il primo è di solito conosciuto o, comunque,
facilmente conoscibile. Ciò significa che, come primo step, la password ci deve essere. Deve
essere presente e impostata. Tutti coloro, quindi, che non hanno previsto una barriera di
autenticazione sul proprio computer o telefono (perché magari vi è il login automatico, o perché
non è stato impostato il PIN, o perché il sistema operativo è talmente datato che non prevedeva
una maschera di autenticazione) stanno violando le più elementari norme di sicurezza, oltre che
di legge. Ogni sistema che si utilizza deve avere,
subito all’accensione, una prima barriera di
autenticazione, e detta barriera deve domandare,
per permettere l’ingresso nel sistema, il nome
dell’utente e una password. Questo è il primo,
essenziale adempimento di sicurezza.
Creare una password sicura: i requisiti essenziali
Una volta impostato il sistema di autenticazione,
occorre concentrarsi sulla password, dal momento
che, si è detto, tutta la sicurezza grava su questo
elemento. La password per essere sicura deve essere in possesso dicinque requisiti: deve essere
lunga, deve essere complessa da indovinare, deve essere cambiata di frequente e non deve mai
essere annotata su supporti facilmente visibili. Infine, occorrerebbe diversificare le password
almeno per i servizi più importanti. Ma andiamo con ordine, e analizziamo i singoli punti.
Una password lunga significa una password resistente a tentativi automatici di indovinarla,
spesso effettuati con programmi che provano tutte le combinazioni di caratteri esistenti. Più la
password sarà lunga, più sarà il tempo necessario per violarla. Una buona lunghezza della
password, oggi, è attorno ai sedici caratteri.
Password difficile da indovinare riguarda, invece, il merito della stessa. Una password difficile da
indovinare è una password che non solo non si riferisca a elementi riconducibili a noi (nome del
cane, del gatto, della squadra del cuore) ma anche che non sia contenuta in un dizionario, che
non abbia senso compiuto, che contenga simboli e numeri poco comuni. Più la password è
lontana dal nostro mondo, da un senso compiuto, da una sequenza di caratteri banali, più è
sicura.
Il cambiamento frequente della password è il terzo requisito di sicurezza. Serve a garantirci nel
caso qualcuno sia entrato in possesso e sia venuto a conoscenza della nostra password.
Purtroppo, infatti, non sempre l’utente può essere in grado di capire se qualcuno, magari molto
accorto, stia accedendo ai suoi dati o alla sua posta con la password corretta. Il cambiamento
ogni tre mesi, ad esempio, permette di fugare quel dubbio e i relativi pericoli. La password non
dovrebbe mai essere scritta o annotata su foglietti, post-it, quaderni o altri supporti che un
soggetto curioso possa vedere. Dovrebbe essere sufficientemente complessa da garantire i livelli
di sicurezza di cui si è detto poco sopra, ma sufficientemente facile da ricordare per permetterne
un’agevole memorizzazione.
Infine, la password andrebbe diversificata almeno per tre tipi di servizi: una password da
utilizzare per i servizi meno importanti (iscrizione a mailing list, accesso ai social), una password
per i servizi più importanti (posta personale, accesso al computer) e una per i servizi critici (sito
di home banking, accesso a dati sanitari, etc). Avere tre password diverse che, in un certo senso,
dividono gli accessi ai nostri dati in compartimenti stagni a seconda della loro importanza, ci
tutela molto: nel caso di perdita di una password, non sono influenzati gli altri dati e la loro
conoscenza.
Tecniche di attacco: il phishing
Il metodo più utilizzato oggi
per carpire le password altrui è il
phishing, una tecnica che consiste
nell’inviare una e-mail (o un link) a
un soggetto confidando nel fatto
che il suo livello di attenzione sia
debole, o che la sua ingenuità sia
alta, e comunichi lui stesso le sue
credenziali, magari attraverso le
pagine di un sito che sembra in
tutto e per tutto uguale a quello del
suo provider o della sua banca. Il
segreto per non cadere in
trappola è dinon rispondere, partendo dalla premessa che nessuno, oggi, ci domanderà mai le
nostre credenziali per e-mail, anche se la e-mail apparentemente è corretta e sembra provenire
veramente da chi afferma di essere il mittente.
Autorizzazione per l’accesso ai dati
Il concetto di autorizzazione, anch’esso fondamentale, si genera invece nel momento in cui un
soggetto si è autenticato regolarmente. Si tratta di un metodo molto importante per garantire
sicurezza e privacy tra gli utenti di uno stesso sistema. In poche parole, un soggetto, una volta
entrato in un sistema, viene autorizzato dall’amministratore a vedere solo le parti di quel
sistema, e i dati, che servono per l’espletamento delle sue mansioni. Non può venire a
conoscenza, quindi, di dati del sistema che non lo riguardano perché, ad esempio, sono visibili
solo a colleghi con diverse mansioni. Questa sorta di “privacy orizzontale” diventa fondamentale
in luoghi di lavoro con molti soggetti che utilizzano computer o, anche, quando ci sono diversi
soggetti che utilizzano uno stesso computer. Anche in questo caso, come per il firewall, il
sistema si basa su regole che vengono stabilite dall’amministratore di sistema. Si pensi
all’account di una segretaria che non può vedere, una volta impostati i suoi limiti di
autorizzazione, i documenti del titolare dello studio o dell’amministratore delegato.
Caro Collaboratore,
la Cap.Ital.Fin. S.p.A. da sempre riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un
fattore di successo e sviluppo di un'impresa sia costituito proprio del contributo professionale
delle persone che vi operano.
Difatti l'intera gestione dell'azienda è improntata al rispetto della personalità e
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Dal prossimo numero abbiamo una sorpresa riservata per TE! Abbiamo deciso di riservare
e dedicare una sezione del Magazine alle iniziative, analisi e considerazioni di tutti i
Collaboratori della CapitalFin SpA. L'occasione è di grande impatto, per l'alta visibilità e come
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Attraverso questo periodico vogliamo tenerti informato su tutte le novità che interessano il
mondo del credito e della finanza, potrai inoltre confrontarti con obiettivi osservabili e
misurabili e condividere risultati alla cui realizzazione hai contribuito anche Tu!
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  • 1. Sede Legale ed Operativa: Corso Umberto I, 381 80138 – Napoli Tel. 0815635606 Fax 08119302695 - 081202227 info@capitalfinspa.it | capitalfinspa@postecert.it P. IVA e Cod. Fisc. 04356871212 Capitale sociale: € 1.825.000,00 i.v. Iscr. n.° 35105 ex art. 106 T.U.B. elenco Banca d’Italia - IVASS n.° 000135915 sez. E – REA NA-692357 NEWS&Finance Think different Pensa differente lo slogan proposto questo dalla Società per lanciare il XIV numero del Magazine "NEWS&Finance". Lo slogan vuole simboleggiare e rappresentare l'idea comune operante nell'organizzazione societaria. Da mesi la Direzione Societaria incoraggia i collaboratori societari e la rete commerciale alla realizzazione delle attività per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Idee innovative, strategie commerciali, azioni di riconoscimento, sono solo parte delle metodologie in atto. Le performance non possono essere osservate solo da un punto di vista economico-finanziario. Infatti alcuni aspetti strategici importanti come la qualità del prodotto, del servizio, la rapidità della consegna, il time to market, la customer satisfaction, rappresentano il “modus operandi” della società per una solida affermazione sul mercato. Think different! Newspaper Cap.Ital.Fin S.p.A. Anno II Numero 2Napoli, Ottobre 2015 La Fedeltà che ti premia! Nuova iniziativa della CapitalFin SpA Ai nastri di partenza l’operazione Capitalfin SpA "La Fedeltà che ti premia!" che riconosce l'operato realizzato dagli agenti nello sviluppo della produzione societaria. La promozione, da uno studio effettuato a campione dall'Area Commerciale, ha stimolato sin dall’inizio le agenzie tali da predisporre ed organizzare, da parte di alcune, azioni congiunte di marketing e comunicazione per fidelizzare i clienti che già hanno avuto l’occasione di sperimentare la professionalità offerta. La metodologia CapitalFin nasce in relazione ad un mercato fortemente cambiato, molto più selettivo e meritocratico, dove il Cliente non è più semplice "figura tramite" tra Agente ed Intermediario, ma unità centrale su cui vengono fondati servizi ed attività finalizzati all'operazione di finanziamento. La metodologia, pertanto, qualifica la relazione tra Cliente ed Agente trasformando valutazione, acquisizione ed erogazione in veri e propri processi condivisi, con la partecipazione attiva del Cliente. In più, con tale metodologia, si rende il rapporto tra Cliente ed Agente "continuativo" e non semplicemente collegato all' operazione finanziaria del momento. Concretamente, la nuova iniziativa aiuterà gli Agenti a:  Rendere tangibile e percepita l'attività di intermediazione al Cliente  Valorizzare la figura professionale dell'Agente  qualificare la clientela attraverso lo sviluppo incarico di ricerca  avere sempre strumenti operativi innovativi e riconosciuti rendere continuativi i rapporti con i Clienti ...continua
  • 2. continua dalla prima pagina In questa maniera l'Agenzia potrà così ottenere  PIÙ CLIENTI  PIÙ PROFESSIONALITÀ PERCEPITA  PIÙ FIDELIZZAZIONE  PIÙ PASSAPAROLA La Società diffonderà nelle prossime settimane, secondo i consueti canali informativi, tutte le informazioni e istruzioni per l'applicazione della nuova iniziativa. Capitalfin: “Nuovo incontro con gli esponenti del mondo finanziario per affrontare gli aspetti futuri del settore creditizio” Con riguardo alla riforma del Testo unico bancario Capitalfin intende “estendere” il suo sviluppo commerciale potenziando da un lato l’ormai solido rapporto con i suoi collaboratori attraverso un efficace controllo e supporto della rete vendita e consolidando maggiormente i rapporti con i propri partner bancari, operando con la medesima professionalità, affidabilità e correttezza che l’hanno contraddistinta fin dal suo insediamento. Ma in particolare intende accrescere la propria rete aziendale puntando sul coinvolgimento di nuovi operatori del settore creditizio. In quest’ottica di crescita aziendale e miglioramento professionale e organizzativo del settore creditizio, la società sta organizzando un nuovo convegno che si svolgerà nei prossimi mesi nell’area milanese. Data e luogo dell’incontro saranno resi noti a breve a tutta la rete commerciale, comunicati sui maggiori portali di news finanziarie invitando curiosi ed interessati alla partecipazione all'evento.
  • 3. CapitalFin pronta a lanciare il nuovo sito. La Società ha avviato la procedura di innovazione del sito per venire sempre più incontro alle esigenze di mercato e dei consumatori. La Società intende promuovere uno spazio completamente rinnovato nella grafica e, soprattutto, più semplice da navigare. Al suo interno sarà possibile scoprire tante novità:  l'interattivo accesso all’area riservata con funzionalità e sicurezza aggiornate;  un apposito box interamente dedicato all’assistenza clienti;  il contatto diretto con l'agente di riferimento per fissare un appuntamento;  contenuti multimediali sempre nuovi ed aggiornati; Il nuovo sito internet, completamente rivisto dal punto di vista grafico sarà ancora più intuitivo. La nuova piattaforma, basata su una tecnologia all’avanguardia, conferma l’orientamento al mondo digital di CapItalFin SpA. «Il sito web precedente ha dato buoni risultati, ma abbiamo ritenuto fosse ormai tempo di creare qualcosa di nuovo e ancora più innovativo. Renderemo ancora più facile e piacevole la navigazione, creando un sito su misura delle necessità degli agenti, collaboratori, Clienti e di tutti gli Stakeholders interessati – commenta Fabio Ciafrone, Uff. Supporto Tecnico della CapitalFin SpA – Ancora più libertà nel personalizzare le operazioni di finanziamento, maggiore facilità e velocità di utilizzo del sito, nuovi prodotti e la sicurezza di avere accanto a sé un marchio affidale, versatile e competitivo». L’avvio del nuovo sito internet coinciderà con l'obiettivo di realizzare nel breve periodo l' adeguamento delle tecnologie societarie nonché l’affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema informativo (ICT audit), garantendo ed elevando la sicurezza del sistema informatico e la riservatezza dei dati. La speranza e l’aspettativa per il futuro consistono nella realizzazione di una organizzazione sinergica e coordinata che consenti all’azienda di conseguire una solida stabilità che possa portare a un miglioramento ed una crescita costante e duratura. Cap.Ital.Fin. s.p.a. alla “conquista” della Sicilia Che la Cap.Ital.Fin. S.p.A. fosse in forte fase di espansione è una notizia ampiamente trapelata nei mesi scorsi sui canali finanziari dedicati. Aumento del capitale sociale, ingresso di un istituto bancario nel proprio pacchetto azionario, incremento della forza lavoro sia nel reparto commerciale sia nel back-office, massiva campagna di reclutamento agenti finanche un’attenzione sempre maggiore al marchio e all’immagine della società hanno già dato grandi soddisfazioni all’azienda. Ma ciò non è abbastanza: analizzando i dati Assofin dell’anno 2014, la regione Sicilia è la prima in Italia per produzione di cessioni del quinto, e la Cap.Ital.Fin. S.p.A. è sempre attenta alle sue strategie aziendali. ...continua
  • 4. Già da diversi mesi, infatti, la società era alla ricerca di un valido elemento a cui affidare lo sviluppo commerciale della regione più “calda” d’Italia, e la ricerca ha finalmente avuto fine. Nell'ottica di crescita e sviluppo commerciale, la Capitalfin ha disposto l'apertura di un terzo ufficio di back- office nella Regione Sicilia, pur avendo di recente avviato un ufficio nella zona di Palermo. L'intento della società è quello di rendere più ambizioso questo progetto e di procedere entro quest'anno all'apertura di un'unica agenzia che faccia fronte a tutte le richieste e le esigenze provenienti dal territorio siciliano. La Cap.Ital.Fin mira dunque a realizzare nel breve periodo l'atteso "Quantum Leap" che le permetterà oltremodo di confermare la differenza che la contraddistingue dagli altri operatori del Settore. OAM NEWS Disposizioni normative in materia di incompatibilità tra l’esercizio delle attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia - COMUNICAZIONE n. 7/15 (fonte OAM MAGAZINE ottobre 2015) L’art. 109, comma 2, del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (c.d. “Codice delle Assicurazioni Private”), definisce per agenti di assicurazione iscritti nella Sezione “A” del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (di seguito, “RUI” ovvero “Registro”), coloro che, “in qualità di intermediari (…) agiscono in nome e per conto di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione”; diversamente, per mediatori di assicurazione o di riassicurazione (c.d. “broker”) coloro che “in qualità di intermediari” iscritti nella Sezione “B” del RUI, “agiscono su incarico del cliente e senza poteri di rappresentanza” delle imprese assicurative o riassicurative. Tale norma prevede, inoltre, che gli intermediari sopra descritti possano avvalersi per l’attività di intermediazione svolta “fuori sede”, di soggetti iscritti nella Sezione “E” dello stesso Registro, “quali i dipendenti, i collaboratori, i produttori e gli altri incaricati degli intermediari” medesimi. Questi ultimi, in particolare, operano come addetti all’intermediazione che, in qualità di dipendenti, collaboratori, produttori e altri incaricati degli intermediari iscritti nelle Sezioni di cui alle lettere A, B e D, svolgono l’attività di intermediazione al di fuori dei locali dove l’intermediario opera. LINK: COMUNICAZIONE n. 7/15
  • 5. OAM: Novità importanti per agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi fonte Notiziario Finanziario News L’attuazione della Direttiva 2014/17/UE, nota come Direttiva MCD (Mortage Credit Directive), è l’occasione per l’ulteriore modifica dell’articolato regime giuridico degli intermediari del credito. Secondo quanto contenuto nella relazione al Disegno di legge di delegazione, europea del 2015, con il recepimento della Direttiva MCD, in particolare, si potrebbero apportare modifiche volte a superare problemi emersi in sede di applicazione di tale disciplina. Tali modifiche riguarderanno: gli agenti in attività finanziaria, per il profilo del cd. “monomandato per prodotto”; i mediatori creditizi e l’individuazione del cd. mediatore creditizio “indipendente”; gli agenti assicurativi e i promotori finanziari, in relazione alla distribuzione di prodotti bancari e servizi di pagamento; il riconoscimento della cd. segnalazione. In merito a quest’ultimo punto, il legislatore europeo sembra aver intrapreso una strada di senso essenzialmente inverso rispetto a quella nazionale portata dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i. L’auspicio è che la direzione intrapresa sia quella della chiarezza e semplificazione dell’articolato regime esistente. A nemmeno tre anni dall’entrata in vigore effettiva del D.Lgs. 141/2010 che, inter alia, ha introdotto nel Testo Unico Bancario (T.u.B.) il titolo VI bis dedicato alla disciplina di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, e a pochi mesi di distanza dall’emanazione da parte della Banca d’Italia delle modifiche alle disposizioni di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e in particolare dell’introduzione della sezione VIII dedicata ai mediatori creditizi, l’articolato regime giuridico dei cd. intermediari del credito è nuovamente in procinto di essere modificato. L’occasione è costituita dal recepimento e attuazione in Italia della Direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, meglio nota come Direttiva MCD (Mortage Credit Directive). Per il recepimento e l’attuazione della MCD è già stata conferita delega al Governo dall’art. 1, 1° co. Legge 114/2015 (Legge di delegazione europea del 2014), mentre i princìpi e i criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega legislativa sono contenuti nell’art. 12 del Disegno di Legge di delegazione europea del 2015 approvato, solo in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri. Non stupisce e anzi appare logico che l’occasione dell’ulteriore modifica della disciplina degli intermediari del credito sia costituita dall’attuazione della Direttiva MCD; come noto, infatti, anche il D.Lgs. 141/2010 ha dato attuazione ad una Direttiva Europea e precisamente a quella relativa ai contratti di credito ai consumatori (Direttiva 2008/48/CE), cui la Direttiva MCD è complementare. Inoltre, molte disposizioni della Direttiva MCD sono dedicate o riferite agli intermediari del credito (capo 11 – articoli 29-34), così che una modifica della disciplina di quelli appare non solo logica ma anche necessaria. Infatti, si legge nel Considerando n. 14 “[…] Gli Stati membri hanno l’obbligo di recepire le disposizioni della presente direttiva che disciplinano l’attività di persone operanti in qualità di intermediario del credito, quale definita dalla direttiva stessa”. Piuttosto desta qualche perplessità che due provvedimenti di identica matrice, vicini nel tempo e nello spazio, rectius nell’ambito di applicazione (i contratti di credito ai consumatori in generale e i contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali), rechino una definizione diversa di intermediari del credito, escludendo la Direttiva MCD da tale ambito i soggetti che “presentano semplicemente” direttamente o indirettamente un consumatore a un creditore o ad un intermediario del credito. Quanto, invece, ai soggetti inclusi nella definizione di intermediario del credito, nella relazione al Disegno di legge di delegazione europea del 2015 si legge: “gli intermediari del credito previsti dall’articolo 4 della Direttiva MCD vanno ricondotti alle figure professionali dell’agente in attività finanziaria di cui all’art. 128
  • 6. quater T.U.B. […], ovvero del mediatore creditizio di cui all’art. 128 sexies del T.u.B.”, per cui “si rendono necessari solo limitati interventi di modifica”. Dato lo stato precoce, rectius in nuce, dell’attuazione della Direttiva, è troppo presto per effettuare una verifica della coerenza tra la delega e la Direttiva, né, a maggior ragione, si pongono problemi di verifica di un eventuale eccesso di delega. Si può quindi concentrare l’attuazione sulla direzione presunta del futuro intervento del legislatore, quale si può intuire per l’appunto dalla delega e fare alcune chiose critiche alla disciplina attuale. Tanto più che si legge nella relazione già citata che “cogliendo l’occasione del recepimento della Direttiva MCD, si potrebbero apportare alla legislazione vigente talune modifiche per superare problemi emersi in sede di applicazione della disciplina”. Tali modifiche riguarderanno, in estrema sintesi: 1. gli agenti in attività finanziaria, per il profilo del cd. “monomandato per prodotto”; 2. i mediatori creditizi e l’individuazione del cd. mediatore creditizio “indipendente”; 3. gli agenti assicurativi e i promotori finanziari, in relazione alla distribuzione di prodotti bancari e servizi di pagamento. 4. il riconoscimento della cd. segnalazione. Non presenta particolari problemi ermeneutici la delega relativa agli agenti in attività finanziaria (punto 1): il disegno di legge delega stabilisce che siano apportate modifiche per “prevedere, con riguardo alle forme di credito ipotecario disciplinate dalla MCD, deroghe ai mandati conferibili agli agenti in attività finanziaria ai sensi dell’art. 128 quater T.u.B.” (art. 12, 1° co. lett. e) n. 2). Detto in altri termini, se il testo del Disegno di legge delega dovesse rimanere quello virgolettato, non sussisterà l’obbligo di “monomandato” per gli agenti in attività finanziaria, in relazione al prodotto “contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali”. Se è quindi chiaro il risultato finale della delega, non se ne comprende la limitazione al solo prodotto contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali, la cui disciplina costituirà deroga al regime stabilito dall’art. 128 quater T.u.B.. Se infatti, come si legge nella relazione, il plurimandato origina dal fatto che gli agenti italiani saranno soggetti alla concorrenza degli agenti di altri Stati Europei, nei quali non sussistono limitazioni al numero di mandati conferibili, perché non cogliere l’occasione di prevedere il plurimandato per tutti i servizi bancari? Maggiori perplessità desta invece la figura del “mediatore creditizio indipendente” cui, stando al disegno di legge delega, verrà riservata la prestazione “in via esclusiva” dei servizi di consulenza indipendente. Premesso che servizi di consulenza sono definiti nella Direttiva MCD “le raccomandazioni personalizzate fornite a un consumatore in merito a una o più operazioni relative a contratti di credito, che costituiscono un’attività separata rispetto alla concessione del credito e alle attività di intermediazione del credito” (art. 4 n. 21), mentre l’indipendenza deriva da a) l’aver gli intermediari del credito preso in considerazione un numero sufficientemente ampio di contratti di credito disponibili sul mercato e b) non essere gli intermediari del credito remunerati per tali servizi da uno o più creditori (art. 22 par. 4), il legislatore nazionale individua il solo mediatore creditizio, nell’ambito degli intermediari del credito, quale soggetto deputato allo svolgimento di tale attività. Nel far ciò il legislatore dimostra di considerare “indipendente” sinonimo di “non convenzionato”, ovvero di soggetto non legato a un creditore da un accordo di distribuzione di prodotti creditizi o, nel caso specifico, da un accordo di consulenza relativa a prodotti creditizi. Peraltro tale concetto non è nuovo nella normativa speciale essendo espressamente previsto anche nell’aggiornata disciplina di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari (sez. VIII – par 1); ivi allo stato di mediatore non convenzionato conseguono una serie di obblighi aggiuntivi di comunicazione al cliente e al finanziatore. Se non che nel nostro sistema giuridico in generale e anche nella disciplina speciale dei mediatori creditizi l’indipendenza ha, per costante dottrina e giurisprudenza, un diverso significato e costituisce caratteristica essenziale della mediazione, anche creditizia, che la differenzia rispetto all’agenzia, anche in attività
  • 7. finanziaria. L’indipendenza è immanente alla mediazione, ben potendo sussistere, secondo l’autorità di Vigilanza (cf. Provvedimento B.I. del 9 settembre 2002 e Comunicato B.I. sull’offerta fuori sede in Bollettino Vigilanza n. 12/2015), anche in caso di un incarico di una delle parti e di compenso pagato solamente da essa (cd. mediazione atipica e unilaterale). Estremizzando dalla lettura della delega e della relazione di accompagnamento una domanda sorge spontanea: chi è il mediatore (creditizio) non indipendente? Non si tratta di un problema terminologico, si tratta piuttosto di tentare un non semplice coordinamento tra disciplina speciale ed i princìpi generali anche di diritto del lavoro, sovente trascurati a scapito della logica e della coerenza normativa. In merito al terzo punto (promotori finanziari e agenti assicurativi che distribuiscono prodotti bancari), il disegno di legge delega è talmente ampio che non è possibile capire quale strada intraprenderà il legislatore delegato. Si può solo dare atto dei numerosi problemi posti dalla disciplina attuale e riconducibili al fatto che sono attualmente previsti differenti regimi autorizzativi, previdenziali e di formazione per soggetti che svolgono la medesima attività. Emblematico è il caso degli agenti in attività finanziaria che, oltre a promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma possono svolgere attività di agenzia di assicurazione previa iscrizione nel RUI (art. 17 comma 4 bis D.Lgs. 141/2010), mentre gli agenti assicurativi regolarmente iscritti al RUI possono promuovere e “collocare” contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma su mandato diretto di banche ed intermediari finanziari senza che tale attività integri agenzia in attività finanziaria (art. 12 D.Lgs. 141/2010) e quindi senza essere iscritti OAM e con esclusione dell’applicazione della relativa disciplina speciale. Da ultimo alcune brevi considerazioni merita la cd. segnalazione. Personalmente ho sempre ritenuto che la cd. segnalazione dovesse trovare nell’ambito delle attività di distribuzione di prodotti bancari e finanziari uno spazio nullo o al più molto limitato. Ciò sulla scorta di una serie di considerazioni attinenti a riserva dell’attività a favore di tali soggetti, contenuto dell’attività di promozione o collocamento nei confronti del pubblico, assenza di una disciplina del cd. procacciatore d’affari. Sono consapevole che la mia è una tesi minoritaria, tanto più che le autorità di vigilanza nel tempo hanno viceversa riconosciuto tale possibilità (si veda per il settore finanziario la Comunicazione Consob n. 2049119 sui c.d. segnalatori di pregi, nonché per il settore creditizio la nota MEF 21/12/2012). La Direttiva MCD sembra sdoganare definitivamente tale concetto, facendovene riferimento sin dalla definizione di intermediari del credito già citata, per escluderne l’ambito di applicazione della relativa disciplina. Si legge nel Considerando n. 74 “Le persone che presentano o rinviano semplicemente un consumatore a un creditore o a un intermediario del credito a titolo accessorio nell’esercizio della loro attività professionale, ad esempio segnalando l’esistenza di un particolare creditore o intermediario del credito al consumatore o un tipo di prodotto offerto da detto creditore o intermediario del credito senza ulteriore pubblicità né intervento nella presentazione, nell’offerta, nei preparativi o nella conclusione del contratto di credito, non dovrebbero essere considerate intermediari del credito ai sensi della presente direttiva”. In merito si osserva che il legislatore europeo sembra aver intrapreso una strada di senso essenzialmente inverso rispetto a quella nazionale portata dal D.Lgs. 141/2010 e s.m.i.; si legge infatti nella nota MEF del 21/12/2012 che segnalatori possono essere solo coloro che sono iscritti negli elenchi OAM (quindi solo agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi). Viceversa la Direttiva MCD esclude l’applicazione della Direttiva (e del relativo regime di abilitazione) ai soggetti che segnalano a un cliente l’esistenza di un creditore o di un intermediario del credito. Inoltre, la Direttiva MCD sembra aprire la strada anche ai segnalatori degli intermediari del credito. Previsione questa in contrasto con l’attuale disciplina nazionale che, a vantaggio della trasparenza del sistema e della tutela del cliente, prevede che i collaboratori di agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi (che entrano in contatto con il pubblico) siano legati a tali soggetti da un incarico conferito di agenzia ai sensi dell’art. 1742 c.c. (art. 17, co. 4 octies D.Lgs. 141/2010).
  • 8. In senso contrario, si evidenzia però che la Direttiva MCD sembra ricollegare l’esclusione dal proprio ambito di applicazione della sola attività di segnalazione svolta a titolo accessorio nell’ambito di un’attività professionale disciplinata da disposizioni di legge o codici di deontologia es. notai e avvocati (Considerando n. 74 e art. 29 paragrafo 8). Diversamente il Legislatore delegato sembra scindere le due figure di segnalatori facendo riferimento, da un lato, ad attività di mera presentazione o rinvio di un consumatore a un creditore o un intermediario del credito e, dall’altro, ad attività di segnalazione svolte a titolo accessorio nell’ambito di altra attività professionale. Nuovamente la strada è aperta e l’auspicio di chi scrive è che la direzione sia quella della chiarezza e semplificazione dell’articolato regime esistente. Cessione quinto pensioni aggiornamento tassi. Fonte sito Inps 06/10/2015 Con decreto del 24 settembre 2015, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha indicato i tassi effettivi gl obali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi della legge n. 108 del 1996, recante disposizioni in materia di usura, rilevati dalla Banca d’Italia e in vigore per il periodo di applicazione 1° ottobre 31 dicembre 2015. Ne consegue che i tassi applicati nel periodo 1° ottobre 31 dice mbre 2015 per i prestiti contro cessione del quinto dello stipend io e della pensione sono stati modificati. Nel Messaggio n. 6083 del 2 ottobre 2015 sono contenuti i tassi aggiornati in vigore per il periodo 1° ottobre 31 dicembre 2015. Pensioni, corsa a opzione donna: 36mila lavoratrici in lizza Pensioni: oltre 36mila lavoratrici che maturano i requisiti quest’anno potrebbero accedere al ritiro anticipato. Nonostante taglio del 30% Fonte blitzquotidiano.it Con l’estensione di opzione donna “l’Inps stima che ci saranno altre 36mila lavoratrici interessate”, aveva dichiarato il ministro del Lavoro Giuliano Poletti, spiegando che la misura inserita in legge di Stabilità “consente di maturare i requisiti (attualmente 35 anni di contributi e 57 o 58 anni e tre mesi di età, ndr) anche per il 2015″ con decorrenza quindi dal 2016. Lo conferma la relazione tecnica della Legge di Stabilità, ne riferisce oggi sul Sole 24 Ore ; Matteo Prioschi che segnala “la fuga verso la pensione delle lavoratrici che possono”. Soprattutto considerando che corrono verso il ritiro anticipato nonostante: a) il calcolo solo contributivo invece del misto che taglia l’assegno di un buon 30%, b) dal 2004, anno di introduzione di questo regime sperimentale, al 2014, solo 27980 pensioni sono state erogate con il calcolo completamente contributivo.
  • 9. “In molti casi è la pensione della disperazione, non è questo il modello di flessibilità di cui vogliamo parlare”, secondo Morena Piccinini, presidente di Inca (il patronato della Cgil). “La sceglie – spiega – chi ha perso il lavoro 6-7 anni prima della pensione e si trova tutte le porte chiuse, per questo accetta una pensione ridotta fino al 30%, perché non ha altre prospettive di organizzazione della vita e del lavoro”. Del resto la “fuga” si spiega con un incremento consistente dei requisiti minimi necessari per la pensione di vecchiaia nel settore privato, quale effetto combinato delle riforme previdenziali e dell’adeguamento alla speranza di vita. I numeri riguardanti gli anni scorsi testimoniano che l’attrattività per l’opzione donna è cresciuta di pari passo con l’incremento dell’età minima (o dei contributi) per accedere alla pensione. In particolare dal 2012, quando per effetto della riforma previdenziale Monti-Fornero di fine 2011, è stata cancellata la pensione di anzianità. Il prossimo anno ci sarà un ulteriore scalino per le donne del settore privato: i 63 anni e 9 mesi necessari ora alle lavoratrici dipendenti nel 2016 diventeranno 65 anni e 7 mesi, mentre per le autonome si passerà da 64 anni e 9 mesi a 66 anni e 1 mese. (Matteo Prioschi, Il Sole 24 Ore). Tre nuovi servizi sul canale mobile App "INPS servizi mobile" Apple/Android e sito m.inps.it fonte Sito INPS.IT Sono stati aggiunti tre nuovi servizi sul canale mobile, sia nell'app "INPS servizi mobile" che sul sito m.inps.it. 1.“Stato domanda”: il servizio permette di visualizzare l o stato di lavorazione di una richiesta inviata all’Istituto, fornendo all’ingresso il codice fiscale e un identificativo della pratica ( numero Domus o numero Protocollo); 2.“Stato pagamenti”: il servizio permette di visualizzare il dettaglio di un pagamento erogato dall’Istituto a favo re dell’utente a fronte di una prestazione dovuta; 3.“Cedolino pensione gestione privata”: il servizio cons ente la visualizzazione del cedolino della pensione gesti one privata. Inoltre è stato inserita una nuova funzionalità nel serviz io di "INPS risponde" e cioè la possibilità di inserire richi este tramite autenticazione con PIN e la possibilità di attivare un sollecito. "App INPS servizi mobile": Versione per iPhone Versione per Android
  • 10. Sicurezza dei dati: come scegliere la password più sicura di Giovanni Ziccardi - Professore Associato di Informatica Giuridica presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Milano - Fonte IPSOA Autenticazione, autorizzazione e password sono concetti e regole fondamentali che il professionista deve conoscere ed utilizzare per salvaguardare l’accesso sicuro ai dati ed evitare la sottrazione di informazioni. Ogni sistema che si utilizza deve avere una prima barriera di autenticazione che deve domandare il nome dell’utente e una password: questo è il primo, essenziale adempimento di sicurezza. Quali sono i requisiti essenziali per scegliere la password più sicura? Quali sono i principi base per impostare un sistema di autenticazione efficace? Sin dalle prime azioni degli hacker nordamericani a metà degli anni Ottanta del secolo scorso, il nome utente e la password erano visti, e sono visti tutt’oggi, come il primo, chiaro obiettivo da conquistare per chi voglia entrare in possesso di dati altrui. Oggi tutti i servizi che si utilizzano – l’accesso al computer o al telefono, l’ingresso nei social network o nella posta personale, l’attivazione del sistema di home banking – prevedono un procedimento che la legge, e anche il mondo tecnico, definisce di “autenticazione”, ossia il sistema “autentica” un nome utente (user id) cui associa una parola chiave (password). Se nome utente e password coincidono, per il sistema tutto è corretto e lascia così “entrare” l’utente, il quale può iniziare a operare. Come funziona il sistema di autenticazione La prima considerazione, banale ma non troppo, è che un sistema di autenticazione come quello appena descritto, che si basa solamente su nome utente e password, pone il 99% della sicurezza sul secondo elemento, ossia la password, visto che il primo è di solito conosciuto o, comunque, facilmente conoscibile. Ciò significa che, come primo step, la password ci deve essere. Deve essere presente e impostata. Tutti coloro, quindi, che non hanno previsto una barriera di autenticazione sul proprio computer o telefono (perché magari vi è il login automatico, o perché non è stato impostato il PIN, o perché il sistema operativo è talmente datato che non prevedeva una maschera di autenticazione) stanno violando le più elementari norme di sicurezza, oltre che di legge. Ogni sistema che si utilizza deve avere, subito all’accensione, una prima barriera di autenticazione, e detta barriera deve domandare, per permettere l’ingresso nel sistema, il nome dell’utente e una password. Questo è il primo, essenziale adempimento di sicurezza. Creare una password sicura: i requisiti essenziali Una volta impostato il sistema di autenticazione, occorre concentrarsi sulla password, dal momento che, si è detto, tutta la sicurezza grava su questo
  • 11. elemento. La password per essere sicura deve essere in possesso dicinque requisiti: deve essere lunga, deve essere complessa da indovinare, deve essere cambiata di frequente e non deve mai essere annotata su supporti facilmente visibili. Infine, occorrerebbe diversificare le password almeno per i servizi più importanti. Ma andiamo con ordine, e analizziamo i singoli punti. Una password lunga significa una password resistente a tentativi automatici di indovinarla, spesso effettuati con programmi che provano tutte le combinazioni di caratteri esistenti. Più la password sarà lunga, più sarà il tempo necessario per violarla. Una buona lunghezza della password, oggi, è attorno ai sedici caratteri. Password difficile da indovinare riguarda, invece, il merito della stessa. Una password difficile da indovinare è una password che non solo non si riferisca a elementi riconducibili a noi (nome del cane, del gatto, della squadra del cuore) ma anche che non sia contenuta in un dizionario, che non abbia senso compiuto, che contenga simboli e numeri poco comuni. Più la password è lontana dal nostro mondo, da un senso compiuto, da una sequenza di caratteri banali, più è sicura. Il cambiamento frequente della password è il terzo requisito di sicurezza. Serve a garantirci nel caso qualcuno sia entrato in possesso e sia venuto a conoscenza della nostra password. Purtroppo, infatti, non sempre l’utente può essere in grado di capire se qualcuno, magari molto accorto, stia accedendo ai suoi dati o alla sua posta con la password corretta. Il cambiamento ogni tre mesi, ad esempio, permette di fugare quel dubbio e i relativi pericoli. La password non dovrebbe mai essere scritta o annotata su foglietti, post-it, quaderni o altri supporti che un soggetto curioso possa vedere. Dovrebbe essere sufficientemente complessa da garantire i livelli di sicurezza di cui si è detto poco sopra, ma sufficientemente facile da ricordare per permetterne un’agevole memorizzazione. Infine, la password andrebbe diversificata almeno per tre tipi di servizi: una password da utilizzare per i servizi meno importanti (iscrizione a mailing list, accesso ai social), una password per i servizi più importanti (posta personale, accesso al computer) e una per i servizi critici (sito di home banking, accesso a dati sanitari, etc). Avere tre password diverse che, in un certo senso, dividono gli accessi ai nostri dati in compartimenti stagni a seconda della loro importanza, ci tutela molto: nel caso di perdita di una password, non sono influenzati gli altri dati e la loro conoscenza. Tecniche di attacco: il phishing Il metodo più utilizzato oggi per carpire le password altrui è il phishing, una tecnica che consiste nell’inviare una e-mail (o un link) a un soggetto confidando nel fatto che il suo livello di attenzione sia debole, o che la sua ingenuità sia alta, e comunichi lui stesso le sue credenziali, magari attraverso le pagine di un sito che sembra in tutto e per tutto uguale a quello del suo provider o della sua banca. Il segreto per non cadere in trappola è dinon rispondere, partendo dalla premessa che nessuno, oggi, ci domanderà mai le
  • 12. nostre credenziali per e-mail, anche se la e-mail apparentemente è corretta e sembra provenire veramente da chi afferma di essere il mittente. Autorizzazione per l’accesso ai dati Il concetto di autorizzazione, anch’esso fondamentale, si genera invece nel momento in cui un soggetto si è autenticato regolarmente. Si tratta di un metodo molto importante per garantire sicurezza e privacy tra gli utenti di uno stesso sistema. In poche parole, un soggetto, una volta entrato in un sistema, viene autorizzato dall’amministratore a vedere solo le parti di quel sistema, e i dati, che servono per l’espletamento delle sue mansioni. Non può venire a conoscenza, quindi, di dati del sistema che non lo riguardano perché, ad esempio, sono visibili solo a colleghi con diverse mansioni. Questa sorta di “privacy orizzontale” diventa fondamentale in luoghi di lavoro con molti soggetti che utilizzano computer o, anche, quando ci sono diversi soggetti che utilizzano uno stesso computer. Anche in questo caso, come per il firewall, il sistema si basa su regole che vengono stabilite dall’amministratore di sistema. Si pensi all’account di una segretaria che non può vedere, una volta impostati i suoi limiti di autorizzazione, i documenti del titolare dello studio o dell’amministratore delegato.
  • 13. Caro Collaboratore, la Cap.Ital.Fin. S.p.A. da sempre riconosce la centralità delle risorse umane e ritiene che un fattore di successo e sviluppo di un'impresa sia costituito proprio del contributo professionale delle persone che vi operano. Difatti l'intera gestione dell'azienda è improntata al rispetto della personalità e professionalità di ciascun collaboratore in un quadro di lealtà e fiducia. Dal prossimo numero abbiamo una sorpresa riservata per TE! Abbiamo deciso di riservare e dedicare una sezione del Magazine alle iniziative, analisi e considerazioni di tutti i Collaboratori della CapitalFin SpA. L'occasione è di grande impatto, per l'alta visibilità e come chance di dimostrare sempre il proprio talento. Attraverso questo periodico vogliamo tenerti informato su tutte le novità che interessano il mondo del credito e della finanza, potrai inoltre confrontarti con obiettivi osservabili e misurabili e condividere risultati alla cui realizzazione hai contribuito anche Tu! Lo Staff Cap.Ital.Fin.SpA
  • 14. CAPITALFIN SPA Visitaci e seguici sui nostri Social Network clicca sulle icone F L T Y +Cap.Ital.Fin. S.p.A. Corso Umberto I 381, 80138 NAPOLI – tel: 0815635606 – fax: 08119302695 capitale sociale: € 1.825.000,00 i.v. codice fiscale e partita iva: 04356871212 Iscr. n.° 35105 ex art. 106 T.U.B. elenco Banca d’Italia IVASS n.° 000135915 sez. E – REA NA-692357