Al Signor Sindaco

                                                                                                   Gioia del Colle

   I sotto elencati cittadini, residenti nel Comune di Gioia del Colle,



                                                   premesso



- che il Sindaco di Gioia del Colle, in data 24 ottobre 2012, ha emesso l’ordinanza n.102 con la quale si
ordina il divieto di circolazione dei veicoli a motore, nei giorni di domenica e festivi, in numerose vie e
piazze;

- che l’ordinanza reca come motivazione “agevolare l’abitudine di passeggiare a piedi nelle zone centrali del
centro abitato… per recepire le istanze di diverse associazioni per restituire alcune aree urbane a forma di
mobilità sostenibile…”;

- che, nella parte motiva, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del codice della strada;



                                                    ritenuto



-che le citate motivazioni, con tutto il rispetto davvero singolari, violano, invece, l’art.6, comma 4, lettera
a) (“ L’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art.5, comma 3: a) disporre, per il tempo
strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi
di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio
stradale o ad esigenze di carattere tecnico”; e 7, comma 1, lettera b) (“ limitare la circolazione di tutte o
alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela
del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei
lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente, il Ministro per i problemi delle
aree urbane e il Ministro per i beni culturali e ambientali ”) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285;

- che, quindi, sembrerebbe lecito affermare che la richiamata ordinanza n.102/2012 appare illegittima, per
eccesso di potere-falsa ed erronea applicazione di legge;



                                                  considerato
- che le esigenze manifestate da alcune associazioni sono meritevoli, tuttavia, di rispetto e considerazione,
ancorché prive degli opportuni riscontri oggettivi che ne certifichino la condivisione da parte della
maggioranza dei cittadini e che, nel contempo, non si possono ignorare anche le esigenze degli esercenti
attività commerciali;

- che la contemperanza di tali esigenze andrebbe verificata attraverso forme di partecipazione democratica
in vista di scelte operate in nome della collettività;



                              tutto ciò premesso, ritenuto e considerato

                                                 chiedono



    1- La revoca della citata ordinanza sindacale n.102/2012, per quanto in premessa;
    2- L’indizione di un referendum popolare, ex art. 67 dello Statuto Comunale, che preveda la
       limitazione, tuttavia, dei periodi di chiusura (1 giugno-30 settembre) e gli orari ( 9-13.30).



Gioia del Colle, 16 novembre 2012



                                                  In fede

                                                Il Presidente

                                            (Vito Antonio VINCI)

Revoca ordinanza traffico

  • 1.
    Al Signor Sindaco Gioia del Colle I sotto elencati cittadini, residenti nel Comune di Gioia del Colle, premesso - che il Sindaco di Gioia del Colle, in data 24 ottobre 2012, ha emesso l’ordinanza n.102 con la quale si ordina il divieto di circolazione dei veicoli a motore, nei giorni di domenica e festivi, in numerose vie e piazze; - che l’ordinanza reca come motivazione “agevolare l’abitudine di passeggiare a piedi nelle zone centrali del centro abitato… per recepire le istanze di diverse associazioni per restituire alcune aree urbane a forma di mobilità sostenibile…”; - che, nella parte motiva, si fa riferimento alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del codice della strada; ritenuto -che le citate motivazioni, con tutto il rispetto davvero singolari, violano, invece, l’art.6, comma 4, lettera a) (“ L’Ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art.5, comma 3: a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti ed improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico”; e 7, comma 1, lettera b) (“ limitare la circolazione di tutte o alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro dei lavori pubblici, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell’ambiente, il Ministro per i problemi delle aree urbane e il Ministro per i beni culturali e ambientali ”) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285; - che, quindi, sembrerebbe lecito affermare che la richiamata ordinanza n.102/2012 appare illegittima, per eccesso di potere-falsa ed erronea applicazione di legge; considerato
  • 2.
    - che leesigenze manifestate da alcune associazioni sono meritevoli, tuttavia, di rispetto e considerazione, ancorché prive degli opportuni riscontri oggettivi che ne certifichino la condivisione da parte della maggioranza dei cittadini e che, nel contempo, non si possono ignorare anche le esigenze degli esercenti attività commerciali; - che la contemperanza di tali esigenze andrebbe verificata attraverso forme di partecipazione democratica in vista di scelte operate in nome della collettività; tutto ciò premesso, ritenuto e considerato chiedono 1- La revoca della citata ordinanza sindacale n.102/2012, per quanto in premessa; 2- L’indizione di un referendum popolare, ex art. 67 dello Statuto Comunale, che preveda la limitazione, tuttavia, dei periodi di chiusura (1 giugno-30 settembre) e gli orari ( 9-13.30). Gioia del Colle, 16 novembre 2012 In fede Il Presidente (Vito Antonio VINCI)