La nascita della Costituzione italiana dopo il referendum, i grandi personaggi che la crearono, i diritti ed i doveri negli articoli 1-12 noti come principi fondamentali.
La nascita della Costituzione italiana dopo il referendum, i grandi personaggi che la crearono, i diritti ed i doveri negli articoli 1-12 noti come principi fondamentali.
Il RECUPERO della SOVRANITA’ NAZIONALE è il presupposto
indispensabile per poter riacquistare, nella piena disponibilità del potere politico e dei
futuri governi, la possibilità di qualsiasi intervento a favore della crescita economica e
delle politiche sociali. Nella situazione attuale, qualsiasi promessa sarebbe ipocrita,
in quanto, benché in aperta violazione del dettato costituzionale, i governi che ci
hanno preceduto sino ad ora hanno progressivamente ceduto tutti i relativi poteri
agli organismi europei e ad istituzioni finanziarie private e, comunque, esterne allo
Stato (BCE, FMI etc.), onde tutti i provvedimenti normativi che dal nostro governo o
dal nostro Parlamento vengono adottati in merito, sono la pura e semplice
esecuzione di dettami esterni allo Stato.
Paola Musu.
Il RECUPERO della SOVRANITA’ NAZIONALE è il presupposto
indispensabile per poter riacquistare, nella piena disponibilità del potere politico e dei
futuri governi, la possibilità di qualsiasi intervento a favore della crescita economica e
delle politiche sociali. Nella situazione attuale, qualsiasi promessa sarebbe ipocrita,
in quanto, benché in aperta violazione del dettato costituzionale, i governi che ci
hanno preceduto sino ad ora hanno progressivamente ceduto tutti i relativi poteri
agli organismi europei e ad istituzioni finanziarie private e, comunque, esterne allo
Stato (BCE, FMI etc.), onde tutti i provvedimenti normativi che dal nostro governo o
dal nostro Parlamento vengono adottati in merito, sono la pura e semplice
esecuzione di dettami esterni allo Stato.
Paola Musu.
1. Analizando y comprendiendo la Constitución Italiana
CLASE 5L - LENGUA Y CIVILIZACIÓN ESPAÑOLA (EDUCACIÓN A LA CIUDADANÍA)
2. LA REPUBBLICA RICONOSCE E
GARANTISCE I DIRITTI INVIOLABILI
DELL'UOMO, SIA COME SINGOLO, SIA
NELLE FORMAZIONI SOCIALI OVE SI
SVOLGE LA SUA PERSONALITÀ, E RICHIEDE
L'ADEMPIMENTO DEI DOVERI INDEROGABILI
DI SOLIDARIETÀ POLITICA, ECONOMICA E
SOCIALE.
ART. 2
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3. ART. 3
TUTTI I CITTADINI HANNO PARI DIGNITÀ SOCIALE [CFR. XIV] E SONO EGUALI DAVANTI ALLA LEGGE, SENZA
DISTINZIONE DI SESSO [CFR. ARTT. 29 C. 2, 37 C. 1, 48 C. 1, 51 C. 1], DI RAZZA, DI LINGUA [CFR. ART. 6], DI RELIGIONE
[CFR. ARTT. 8, 19], DI OPINIONI POLITICHE [CFR. ART. 22], DI CONDIZIONI PERSONALI E SOCIALI.
E` COMPITO DELLA REPUBBLICA RIMUOVERE GLI OSTACOLI DI ORDINE ECONOMICO E SOCIALE, CHE, LIMITANDO DI
FATTO LA LIBERTÀ E L'EGUAGLIANZA DEI CITTADINI, IMPEDISCONO IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA E
L'EFFETTIVA PARTECIPAZIONE DI TUTTI I LAVORATORI ALL'ORGANIZZAZIONE POLITICA, ECONOMICA E SOCIALE DEL
PAESE.
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4. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la
formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con
particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti
necessari a tale scopo [cfr. art. 37].
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5. ART.
37
La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse
retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono
consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.
La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e
garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.
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6. ART. 48
SONO ELETTORI TUTTI I CITTADINI, UOMINI E DONNE, CHE HANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETÀ [CFR. ARTT.
56 , 58 , 71 C. 2 , 75 CC. 1, 3 , 138 C. 2 , XIII C.1].
IL VOTO È PERSONALE ED EGUALE, LIBERO E SEGRETO. IL SUO ESERCIZIO È DOVERE CIVICO.
LA LEGGE STABILISCE REQUISITI E MODALITÀ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEI CITTADINI
RESIDENTI ALL'ESTERO E NE ASSICURA L'EFFETTIVITÀ. A TALE FINE È ISTITUITA UNA CIRCOSCRIZIONE
ESTERO PER L'ELEZIONE DELLE CAMERE, ALLA QUALE SONO ASSEGNATI SEGGI NEL NUMERO STABILITO DA
NORMA COSTITUZIONALE E SECONDO CRITERI DETERMINATI DALLA LEGGE.
IL DIRITTO DI VOTO NON PUÒ ESSERE LIMITATO SE NON PER INCAPACITÀ CIVILE O PER EFFETTO DI
SENTENZA PENALE IRREVOCABILE O NEI CASI DI INDEGNITÀ MORALE INDICATI DALLA LEGGE [CFR. ARTT. XII
C. 2 , XIII C. 1].
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7. ART. 51
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici
e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti
dalla legge [cfr. artt. 56 c. 3, 58 c. 2, 84 c. 1, 97 c. 3, 104 c. 4, 106, 135 cc.
1, 2, 6, XIII c. 1]. A tale fine la Repubblica promuove con appositi
provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive,
parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo
necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
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