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I Webinar di Formez PA
Di cosa parleremo 1)  Nuovo CAD  e siti web delle PA 2)   Linee guida per i siti web della PA  2011 3)  Razionalizzazione dei contenuti 4)  Riduzione dei siti web delle PA  5)  Qualità dei siti web delle PA 6)  Metodi per la rilevazione della qualità dei siti web 7)   Radar Web PA : una metodologia di valutazione
Nuovo CAD: siti web della PA e servizi in rete Principi generali art.   5  Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche art.   7  Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’’utenza art.   9  Partecipazione democratica elettronica Dati delle PA art. 53  Caratteristiche dei siti art.   54  Contenuto dei siti delle PA art.   57  Moduli e formulari Servizi in rete art.   63  Organizzazione e finalità dei servizi in rete art.   64  Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA
Siti web e trasparenza della PA sito istituzionale principale strumento di trasparenza Definizione di trasparenza Accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Principio di trasparenza assicurare circolazione delle informazioni
Caratteristiche dei siti Accessibilità Usabilità Reperibilità  Completezza di informazione Chiarezza di linguaggio Affidabilità Semplicità dì consultazione Qualità Omogeneità Interoperabilità http://lau.csi.it/risorse/prototipo.shtml
art. 53. Caratteristiche dei siti 1.  Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54. 2.  Il CNIPA [oggi DigitPA] svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3.  Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
Partecipazione dei cittadini Le PA devono favorire l’uso delle nuove tecnologie per:  1)  promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico 2)  facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi
art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1.  Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Contenuti dei siti web delle PA Definisce quali  contenuti  devono necessariamente essere presenti nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio: organigramma, elenco delle tipologie di procedimento svolte, elenco di tutti i bandi di gara, ecc.) Il nuovo CAD impone di pubblicare nei propri siti web anche:  - un indirizzo di  PEC  a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta - i  bandi di concorso - elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, assieme a  moduli e formulari  validi ad ogni effetto di legge  (*) (*)  Le PA non possono richiedere l’uso di moduli non pubblicati sul proprio sito e, in caso di mancata pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di tali moduli
art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1/3 1.  I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a)  l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b)  l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c)  le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d)  l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 2/3 e)  le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f)  l’elenco di tutti i bandi di gara; g)  l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima. g-bis)  i bandi di concorso. 1-bis.  Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. 2  Abrogato 2-bis  Abrogato
art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 3/3 2-ter.  Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. 2-quater.  Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano. 3.  I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.  4.  Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito.  4-bis.  La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.
art. 57. Moduli e formulari 1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2.  Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili..
Qualità dei servizi in rete della PA Le PA devono:  1)  provvedere alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi 2)  sviluppare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 3)  analizzare le esigenze dei cittadini e delle imprese (grado di soddisfazione)
art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza 1.  Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2.  Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.
Finalità dei servizi in rete  Le PA devono: 1)  individuare le modalità di erogazione in base a criteri di  valutazione  di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di non discriminazione 2)  progettare e realizzare i servizi in rete avendo come obiettivo la  soddisfazione  delle esigenze degli utenti 3)  garantire la  completezza  del procedimento, la  certificazione  dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente 4)  collaborare per l’ integrazione  dei procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese 5)  rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di  cooperazione
art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete 1.  Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. 2.  Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente, A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis. 3.  Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Strumenti di accesso e di identificazione digitale Le PA possono consentire l’accesso ai servizi online mediante: 1)  Carta di Identità Elettronica ( CIE ) 2)  Carta Nazionale dei Servizi ( CNS ) 3) strumenti diversi  di identificazione certa del soggetto richiedente 4)  posta elettronica certificata ( PEC )
art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1.  La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica. 2.  Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3.  Abrogato
Pagamenti elettronici Per rendere i pagamenti più semplici, veloci e tracciabili, le PA devono consentire i pagamenti per mezzo delle tecnologie digitali (carte di credito, debito o prepagate) su tutto il territorio nazionale Vengono definite le modalità con cui garantire ai privati l’effettuazione dei pagamenti, lasciando alle PA centrali la facoltà di individuare un prestatore di servizi di pagamento a cui spetterà riversare le somme ricevute al tesoriere dell’ente Tali operazioni vanno registrate in un apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione indicante il pagamento eseguito e la relativa causale Nota:  Le operazioni di pagamento sopra descritte, i tempi di decorrenza della nuova disciplina e l’insieme dei rapporti tra amministrazione e prestatore dei servizi saranno oggetto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo CAD, di specificazione in un decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dei ministri competenti per materia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze
art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche 1.  Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2.  Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate. 3.  Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio. 4.  Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.
Le  Linee guida  intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per:  1)  razionalizzare i propri contenuti on line 2)  ridurre i siti web pubblici obsoleti   3)  migliorare quelli attivi Le Linee guida per i siti web della PA (ed. 2011)
Struttura delle Linee guida
Vademecum di approfondimento
1. Destinatari delle Linee guida e normativa di riferimento definisce i destinatari delle Linee guida e illustra i riferimenti normativi più rilevanti
Destinatari delle Linee guida Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165   art.1, comma 2 - Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300   Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa
Responsabile del procedimento di pubblicazione La Direttiva n. 8/2009 introduce la figura del  responsabile del procedimento di pubblicazione  dei contenuti http://www.nomesito.gov.it/responsabile nome sito Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti  Mario Rossi Dirigente responsabile Settore Comunicazione [email_address] Tel 06/060567 Curriculum Vitae Il responsabile è chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. Nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Note legali  |  Privacy  |  Contatti  |  Responsabile PPC
Normativa di riferimento 1)  Principi dell'amministrazione digitale  2)  Accessibilità 3)  Trasparenza e partecipazione 4)  Privacy 5)  Qualità del web  6)  Comunicazione pubblica  7)  Normativa regionale
2. Analisi e identificazione degli interventi da realizzare identifica i possibili interventi da realizzare sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici 2.1. Tipologia dei siti web della PA e livelli d’interattività 2.2. Tipologie di intervento da realizzare
1)  Accertata utilit à 2)  Semplificazione dell'interazione tra PA e cittadino 3)  Trasparenza dell'azione amministrativa 4)  Facile reperibilit à  e fruibilit à  dei contenuti 5)  Costante aggiornamento Caratteristiche dei siti web della PA I siti web delle PA devono concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione e offrire un canale permanente di dialogo
Siti istituzionali presentare una istituzione pubblica descrivendone l'organizzazione, i compiti, ecc. Tipologia dei siti web della PA Siti tematici presentare un progetto o un evento, erogare un servizio,  promuovere una nuova iniziativa di policy, comunicare con specifici target, focalizzare un’area di interesse  www.lavoro.gov.it www.cliclavoro.gov.it
Livelli di interattività  Livello Obiettivo primario Servizi offerti Livello 1  Informazione Informazioni sul procedimento amministrativo e sulle modalità di espletamento Livello 2 Interazione a una via Moduli per la richiesta dell’atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali Livello 3 Interazione a due vie L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall’utente Livello 4  Transazione L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente on line Livello 5 Personalizzazione  L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse, riceve informazioni che gli sono inviate preventivamente
Obiettivi primari dei siti web della PA  Tipologia Obiettivo primario Contenuti caratterizzanti Interazione Istituzionale Informare gli utenti Chi siamo, dove siamo, attività istituzionali, organigramma, normativa, documentazione, concorsi, gare e appalti, ecc. Dal 1°al 3° Erogare servizi Servizi informativi, modulistica, servizi di interazione con l’utente, servizi transattivi Dal 1°al 5° Tematico Presentare un progetto/iniziativa Interviste, interventi, sala stampa, comunicati stampa, speciali, approfondimenti, ecc. Dal 1°al 3° Gestire una community Forum, Wiki, social navigation, ecc. Dal 3°al 5° Erogare servizi Servizi informativi, modulistica, servizi di interazione con l’utente, servizi transattivi Dal 1°al 5° Formare Documenti formativi, corsi on line , folksonomie Dal 3°al 5°
Obiettivi: 1)  razionalizzare le informazioni 2)  ridurne i costi di gestione 3)  offrire un servizio migliore Tipologie di intervento da realizzare Siti istituzionali - revisione dei contenuti - eventuale cancellazione di pagine obsolete Siti tematici - revisione dei contenuti - eventuale dismissione del sito
Analisi dell’intervento da realizzare L'analisi comprende tre fasi fondamentali: 1)  definizione della mappa di tutti i siti dell’ente 2)  valutazione preliminare 3)  individuazione dello scenario di riferimento
Individuazione dello scenario di riferimento Raccolta delle informazioni + Valutazione preliminare Caso A - sito da mantenere Il sito non richiede interventi di riduzione Caso B - sito da razionalizzare Il sito non risponde positivamente alla valutazione, ma sussistono le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione Caso C - sito da dismettere Non sussistono le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione    deve essere dismesso Caso D - sito da realizzare Delineare una procedura standardizzata che identifichi le azioni da intraprendere (cfr.  Appendici  delle  Linee guida )
3. Criteri d'indirizzo per la razionalizzazione dei contenuti e per la riduzione dei siti web delle PA illustra il processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti 3.1. Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B) 3.2. Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
1) Contenuti:  Controllare e aggiornare periodicamente i contenuti soggetti a obsolescenza 2) Validità:  Evidenziare elementi informativi relativi alla effettiva validit à  del singolo contenuto 3) Data di pubblicazione:  Evidenziare la data di pubblicazione sulla singola pagina, sezione del sito, banca dati 4) Accessi:  Monitorare gli accessi e verificare la rispondenza dei contenuti/servizi alle aspettative degli utenti 5) Architettura dell’informazione:  Valutare la necessit à  di una revisione del nome di dominio e della architettura dell'informazione Razionalizzazione dei contenuti (Caso B) ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
1)  Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati 2)  Identificare i collegamenti chiave del sito web 3)  Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere più essere pubblicati on line 4)  Migrare i contenuti da conservare on line  Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
4. Criteri di indirizzo e strumenti  per garantire la qualità dei siti web della pubblica amministrazione propone criteri di indirizzo per il miglioramento della qualità dei propri siti web 4.1. Iscrizione al dominio “.gov.it” 4.2. Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA 4.3. Aggiornamento e visibilità dei contenuti online 4.4. Accessibilità e usabilità 4.5. Accesso ai servizi on line 4.6. Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) 4.7. Policy 4.8. Dati per il monitoraggio
La qualità dei siti web delle PA dipende da:  1)  la riconoscibilit à  della natura pubblica del sito 2)  la chiara identificazione dell'amministrazione che lo gestisce 3)  Il rispetto di alcuni requisiti minimi La qualità dei siti web della pubblica amministrazione
Le PA sono tenute a  iscrivere al dominio gov.it  tutti i siti che intendono mantenere attivi (Direttiva 8/2009) I nomi dei  siti istituzionali  sono assegnati in analogia con quanto stabilito per il dominio .it I  siti tematici  devono preferibilmente risiedere all'interno del dominio istituzionale dell'Ente Iscrizione al dominio ".gov.it"
Contenuti minimi Aggiungere alle pagine web  meta-dati  che ne descrivano il contenuto Utilizzare lo Standard  Dublin Core La Tabella 5 schematizza  i contenuti che  devono essere presenti sui siti istituzionali, collegandoli alle norme di riferimento e segnalando alla voce “Indicazioni di reperibilità” i principali suggerimenti operativi per ciascuna voce
Contenuti minimi della sezione  Trasparenza, valutazione e merito  Per l’organizzazione della Sezione  Trasparenza, valutazione e merito  si rimanda alla Delibera CiVIT n.105/2010
Contenuti minimi dei siti istituzionali Trasparenza, valutazione e merito Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata Pubblicazioni e messaggi di informazione e di comunicazione Bandi di gara e di concorso, bilanci Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione Pubblicità legale Appendice “Contenuti minimi dei siti istituzionali” Fornisce anche alcune raccomandazioni sulla pubblicazione di indirizzi dei centri di contatto (vedo: MiaPA) e Domande & Risposte (vedi: Linea Amica)
Contenuti minimi dei siti tematici Deve essere presente la pagina  Informazioni sul sito  che contenga i seguenti contenuti: Amministrazioni responsabili:  indicazione delle Amministrazioni, una o più, che hanno realizzato il sito e che lo gestiscono, aggiornandolo Finalità del sito:  sintetica descrizione delle finalità del sito con il riferimento alle norme,  ai protocolli d’intesa, al progetto o all’iniziativa che ne hanno determinato o reso opportuna la realizzazione Frequenza di aggiornamento dei contenuti descrizione dei motivi, delle modalità e dei tempi previsti per l’aggiornamento dei contenuti Periodo di validità del sito:  segnalazione della data eventualmente prevista per la chiusura del sito Informativa sulla privacy
Aggiornamento dei contenuti  Attributi di validità di un contenuto: Permanente:  il contenuto in s é  non  è  soggetto ad obsolescenza (es. sezione  La nostra storia  del sito INPS) Collegata:  il contenuto  è  collegato ad un evento che ne determina la necessit à  di aggiornamento (es.  Organigramma ) A termine:  il contenuto ha una scadenza che ne determina l'eliminazione o lo spostamento in un archivio (es. un avviso, una notizia, ecc.).
Visibilità dei contenuti  Le PA sono tenute ad informare gli utenti dell'esistenza dei loro siti web: nella modulistica nei comunicati pubblicitari stampa, radiofonici e televisivi nella carta intestata e nei biglietti da visita nella firma istituzionale delle e-mail nei documenti a circolazione esterna nelle pubblicazioni cartacee di ogni tipo
Requisiti per l'accessibilità  La Legge 4/2004 prevede l' obbligo per tutti i siti delle amministrazioni pubbliche di essere accessibili  ai disabili La finalità della Legge è di  garantire ai disabili il diritto di accesso  a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi della Pubblica Amministrazione Revisione requisiti tecnici L’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 è in via di revisione per permettere un adeguamento della normativa italiana alle evoluzioni degli strumenti tecnologici e delle regolamentazioni internazionali intervenute dalla sua pubblicazione Attualmente la proposta di adeguamento è stata notificata alla  Commissione europea  e potrà essere adottata al termine del periodo di statu quo previsto (settembre 2011)
Breve cronologia sull’accessibilità dei siti web maggio 1999 WCAG 1.0 dicembre 2009 WCAG 2.0 in italiano gennaio 2004 Legge 4/2004 luglio 2005 DM 8 luglio 2005 aprile 2008 DM 30 aprile 2008 dicembre 2008 WCAG 2.0 ?? Nuovi  requisiti tecnici aprile  2010 Proposta revisione requisiti tecnici marzo 2005 DPR 30 marzo 2005
Proposta di revisione dei requisiti tecnici 1. Percepibile 2. Utilizzabile 3. Comprensibile 4. Robusto 1. Alternative testuali 2. Contenuti audio/video e animazioni 3. Adattabile 4. Distinguibile 5. Accessibile da tastiera 6. Adeguata disponibilità di tempo 7. Crisi epilettiche 8. Navigabile 9. Leggibile 10. Prevedibile 11. Assistenza nell’inserimento di dati 12. Compatibile Principi Requisiti Punti di controllo 1.1 2.1 - 2.4 3.1 - 3.3 4.1 - 4.5 5.1 - 5.2 6.1 - 6.2 7.1 8.1 - 8.7 9.1 - 9.2 10.1 - 10.4 11.1 - 11.4 12.1 - 12.2
I siti web della PA devono contenere  informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti , qualsiasi sia la loro competenza informatica o abilità fisica Indirizzi sul design e usabilità  Per essere usabile un sito deve: - essere adeguato ai bisogni e alle aspettative di specifici utenti che lo utilizzano in specifici contesti d'uso - risultare facile da capire, da imparare, da usare ed essere gradevole - consentire di eseguire le specifiche attività lavorative in maniera corretta, veloce e con soddisfazione - generare pochi errori non critici
Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS)  Un CMS (content management system) permette di  costruire e aggiornare un sito dinamico   (intranet, community, e-commerce...) Esistono CMS specializzati, cioè appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti (un blog, un forum, ecc.) e CMS generici che consentono la pubblicazione di diversi tipi di contenuti I CMS consentono di definire utenti, gruppi e diritti in modo da poter permettere una distribuzione del lavoro tra più persone
CMS: Strumenti di back end e servizi di front end Back end     organizzare la produzione dei contenuti front end     fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito Strumenti di back end Controllo degli accessi Gestione del layout grafico Statistiche accesso utenti Workflow di pubblicazione Monitoraggio dei contenuti Search Engine Optimization Servizi di front end RSS Moduli web (form) Multilingua Contenuti per il mobile Tassonomia
Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in merito a: - le caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo - le modalit à  di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti Policy   Policy Deve essere costantemente disponibile un link nel piè di pagina del sito Distinguere due tipi di contenuti: - “Note” o “Note legali” - “Privacy” o “Protezione dei dati personali” “ Note legali”: - Copyright - Utilizzo del sito - Accesso a siti esterni collegati - Download “ Privacy” Modalità di gestione del sito (vedi “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Tipi di dati trattati: - Dati di navigazione - Dati forniti volontariamente dall'utente - Cookies - Diritti degli interessati
Ogni PA deve organizzare la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito e i contenuti pi ù  graditi I dati minimi da misurare sono: - visitatori unici - sessioni utente - pagine viste Tali dati, riferiti all’ultimo anno, devono essere forniti al momento dell’iscrizione del sito al dominio “.gov.it” Dati per il monitoraggio  Rendere disponibili mensilmente i dati nella sezione www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio
5. Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica 5.1. Classificazione e semantica 5.2. Formati aperti 5.3. Contenuti aperti
risorsa strategica da un punto di vista sociale, politico, economico e culturale I dati come risorsa strategica La diffusione di queste informazioni può: - favorire la crescita economica, la ricerca, l'innovazione, la competitività - incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla PA
Un esempio italiano di Open Data: MiaPA MiaPA  utilizza la rubrica della PA realizzata da  Formez PA  per geolocalizzare gli uffici della pubblica amministrazione
Il portale dati.gov.it
Alcune App della PA
Apps4Italy
Migliorare la reperibilità dei contenuti - promuovere una organizzazione dei contenuti condivisa anche con altre amministrazioni - utilizzare lo standard di metadati  Dublin Core - organizzare i contenuti secondo un’architettura dell’informazione che consenta la loro presentazione in ordine di rilevanza e pertinenza  - rendere disponibile un motore di ricerca interno - coltivare una politica di accesso aperto ai documenti prodotti  - facilitare l'accesso ai contenuti prevedendo un’area “Documentazione” Classificazione e semantica  I sistemi di classificazione devono individuare in modo omogeneo gli attributi che descrivono una risorsa (metadati) e i valori che gli attributi possono assumere (vocabolari)
Nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati si deve: - evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti - assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati - evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato - utilizzare standard che siano certificati e diffusi Formati aperti  Formati raccomandati HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet PDF con marcatura (ISO/IEC 32000-1:2008) XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati ODF e OOXML per documenti di testo PNG per le immagini OGG per i file audio Theora per file video Epub per libri
Nella divulgazione dei dati e dei contenuti prodotti, si deve considerare l'eventuale rilascio attraverso licenze che ne favoriscano la diffusione e ne incoraggino il riutilizzo Contenuti aperti  Italian Open Data Licence (IODL) Licenza con cui si raccomanda di rilasciare i dati delle pubbliche amministrazioni in formato aperto Sviluppata nell'ambito del progetto  MiaPA   e progettata in maniera specifica per i dataset della PA Attribuzione Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera Non uso commerciale Non sono consentiti usi commerciali dell'opera Non opere derivate Non sono consentite elaborazioni dell'opera Condividi allo stesso modo Si può modificare l'opera, ma deve essere rilasciata secondo le stesse condizioni scelte dall'autore originale
6. Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei siti web della PA illustra orientamenti e principi generali sulla valutazione da parte degli utenti, le rilevazioni di qualità, il confronto e l'interazione dei cittadini 6.1. Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online 6.2. Indici di qualità e benchmarking 6.3. Partecipazione e web 2.0
Valutazione degli utenti  La PA deve adottare sistemi di valutazione dei servizi per monitorare la qualit à  percepita e la soddisfazione degli utenti Si raccomanda di: - attivare modalità di raccolta delle segnalazioni dei cittadini - adottare sistemi di rilevazione della  customer satisfaction - utilizzare i dati raccolti per attivare processi di miglioramento dei servizi erogati
Indici di qualità e benchmarking  Misurare la qualit à  di un sito permette di effettuare opportune scelte strategiche e operative utili nella pianificazione, progettazione e valutazione L'utilizzo di una metodologia comune consente il confronto e l'individuazione dei punti di forza e di debolezza
Partecipazione Per i siti web delle PA è prioritario dotarsi di strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti ( e-Participation ) Gli strumenti di e-Participation devono garantire: - la semplificazione della partecipazione al processo decisionale - l'introduzione di spazi che consentano l'interazione tra il cittadino e l'amministrazione - l'adozione di soluzioni adeguate a tutelare la privacy e la protezione dei dati dei cittadini
Web 2.0
Web 2.0 Il coinvolgimento dei cittadini ha come precondizione l'adozione dell'approccio web 2.0 per la comunicazione e condivisione delle risorse on line I social media possono essere considerati dalle pubblica amministrazione come canali di  broadcasting  ad alto potenziale di audience
La fine (definitiva) del broadcasting “ My page” Filtri cognitivi Fonte: Giacomo Mason (http://www.intranetmanagement.it/)
Web 2.0 Fonte: Giacomo Mason (http://www.intranetmanagement.it/) UGC Folksonomie Filtering SaS Relazioni Auto Publishing Collaboration Social sharing Youtube Slideshare Flickr … Tag Tagclouds Rss My page API aperte Ajax Social networks Yahoo answers Blog Wikipedia Google docs Yahoo gruppi Forum Delicious Last FM Anobii …
Strumenti del Web 2.0 Pubblicazione di immagini Pubblicazione di video Localizzazione Presentazioni Informazioni in tempo reale Social network
Esempi di PA 2.0 Comune di Torino Regione Puglia Comune di Venezia
Opera rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia  http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it   Grazie! Gianluca Affinito [email_address]   http://www.innovatoripa.it/users/gianluca-affinito   Formez PA http://www.formez.it   http://elearning.formez.it

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Nuovo cad e siti web della pa

  • 1. I Webinar di Formez PA
  • 2. Di cosa parleremo 1) Nuovo CAD e siti web delle PA 2) Linee guida per i siti web della PA 2011 3) Razionalizzazione dei contenuti 4) Riduzione dei siti web delle PA 5) Qualità dei siti web delle PA 6) Metodi per la rilevazione della qualità dei siti web 7) Radar Web PA : una metodologia di valutazione
  • 3. Nuovo CAD: siti web della PA e servizi in rete Principi generali art. 5 Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche art. 7 Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’’utenza art. 9 Partecipazione democratica elettronica Dati delle PA art. 53 Caratteristiche dei siti art. 54 Contenuto dei siti delle PA art. 57 Moduli e formulari Servizi in rete art. 63 Organizzazione e finalità dei servizi in rete art. 64 Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle PA
  • 4. Siti web e trasparenza della PA sito istituzionale principale strumento di trasparenza Definizione di trasparenza Accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità (art. 11 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150) Principio di trasparenza assicurare circolazione delle informazioni
  • 5. Caratteristiche dei siti Accessibilità Usabilità Reperibilità Completezza di informazione Chiarezza di linguaggio Affidabilità Semplicità dì consultazione Qualità Omogeneità Interoperabilità http://lau.csi.it/risorse/prototipo.shtml
  • 6. art. 53. Caratteristiche dei siti 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all’articolo 54. 2. Il CNIPA [oggi DigitPA] svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
  • 7. Partecipazione dei cittadini Le PA devono favorire l’uso delle nuove tecnologie per: 1) promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini al processo democratico 2) facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi
  • 8. art. 9. Partecipazione democratica elettronica 1. Le pubbliche amministrazioni favoriscono ogni forma di uso delle nuove tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche residenti all’estero, al processo democratico e per facilitare l’esercizio dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
  • 9. Contenuti dei siti web delle PA Definisce quali contenuti devono necessariamente essere presenti nei siti web delle Pubbliche Amministrazioni (ad esempio: organigramma, elenco delle tipologie di procedimento svolte, elenco di tutti i bandi di gara, ecc.) Il nuovo CAD impone di pubblicare nei propri siti web anche: - un indirizzo di PEC a cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta - i bandi di concorso - elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, assieme a moduli e formulari validi ad ogni effetto di legge (*) (*) Le PA non possono richiedere l’uso di moduli non pubblicati sul proprio sito e, in caso di mancata pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza di tali moduli
  • 10. art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 1/3 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l’organigramma, l’articolazione degli uffici, le attribuzioni e l’organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell’ordinamento giuridico riferibile all’attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l’elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l’elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
  • 11. art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 2/3 e) le pubblicazioni di cui all’articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l’elenco di tutti i bandi di gara; g) l’elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l’attivazione medesima. g-bis) i bandi di concorso. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni centrali comunicano in via telematica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica i dati di cui alle lettere b), c), g) e g-bis) del comma 1, secondo i criteri e le modalità di trasmissione e aggiornamento individuati con circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione. I dati di cui al periodo precedente sono pubblicati sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica. La mancata comunicazione o aggiornamento dei dati è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti. 2 Abrogato 2-bis Abrogato
  • 12. art. 54. Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni 3/3 2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. 2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall’ordinamento.
  • 13. art. 57. Moduli e formulari 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l’elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà. 2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l’uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La mancata pubblicazione è altresì rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili..
  • 14. Qualità dei servizi in rete della PA Le PA devono: 1) provvedere alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi 2) sviluppare l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione 3) analizzare le esigenze dei cittadini e delle imprese (grado di soddisfazione)
  • 15. art. 7. Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell’utenza 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, sulla base di una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese, anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione degli utenti. 2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione pubblica e al Ministro delegato per l’innovazione e le tecnologie una relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell’utenza.
  • 16. Finalità dei servizi in rete Le PA devono: 1) individuare le modalità di erogazione in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di non discriminazione 2) progettare e realizzare i servizi in rete avendo come obiettivo la soddisfazione delle esigenze degli utenti 3) garantire la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente 4) collaborare per l’ integrazione dei procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese 5) rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione
  • 17. art. 63. Organizzazione e finalità dei servizi in rete 1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell’utenza, la frequenza dell’uso e l’eventuale destinazione all’utilizzazione da parte di categorie in situazioni di disagio. 2. Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici progettano e realizzano i servizi in rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione dell’esito e l’accertamento del grado di soddisfazione dell’utente, A tal fine, sono tenuti ad adottare strumenti idonei alla rilevazione immediata, continua e sicura del giudizio degli utenti, in conformità alle regole tecniche da emanare ai sensi dell’articolo 71. Per le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici regionali e locali le regole tecniche sono adottate previo parere della Commissione permanente per l’innovazione tecnologica nelle regioni e negli enti locali di cui all’articolo 14, comma 3-bis. 3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
  • 18. Strumenti di accesso e di identificazione digitale Le PA possono consentire l’accesso ai servizi online mediante: 1) Carta di Identità Elettronica ( CIE ) 2) Carta Nazionale dei Servizi ( CNS ) 3) strumenti diversi di identificazione certa del soggetto richiedente 4) posta elettronica certificata ( PEC )
  • 19. art. 64. Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni 1. La carta d’identità elettronica e la carta nazionale dei servizi costituiscono strumenti per l’accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l’identificazione informatica. 2. Le pubbliche amministrazioni possono consentire l’accesso ai servizi in rete da esse erogati che richiedono l’identificazione informatica anche con strumenti diversi dalla carta d’identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, purché tali strumenti consentano l’individuazione del soggetto che richiede il servizio. L’accesso con carta d’identità elettronica e carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni. 3. Abrogato
  • 20. Pagamenti elettronici Per rendere i pagamenti più semplici, veloci e tracciabili, le PA devono consentire i pagamenti per mezzo delle tecnologie digitali (carte di credito, debito o prepagate) su tutto il territorio nazionale Vengono definite le modalità con cui garantire ai privati l’effettuazione dei pagamenti, lasciando alle PA centrali la facoltà di individuare un prestatore di servizi di pagamento a cui spetterà riversare le somme ricevute al tesoriere dell’ente Tali operazioni vanno registrate in un apposito sistema informatico a disposizione dell’amministrazione indicante il pagamento eseguito e la relativa causale Nota: Le operazioni di pagamento sopra descritte, i tempi di decorrenza della nuova disciplina e l’insieme dei rapporti tra amministrazione e prestatore dei servizi saranno oggetto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del nuovo CAD, di specificazione in un decreto del ministro per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e dei ministri competenti per materia, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze
  • 21. art. 5. Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche 1. Le pubbliche amministrazioni consentono, sul territorio nazionale, l’effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, fatte salve le attività di riscossione dei tributi regolate da specifiche normative, con l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. 2. Le pubbliche amministrazioni centrali possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso l’utilizzo di carte di debito, di credito o prepagate e di ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile. Il prestatore dei servizi di pagamento che riceve l’importo dell’operazione di pagamento, effettua il riversamento dell’importo trasferito al tesoriere dell’ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell’amministrazione, il pagamento eseguito e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d’entrata oppure le contabilità speciali interessate. 3. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ed i Ministri competenti per materia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito DigitPA sono individuate le operazioni di pagamento interessate dai commi 1 e 2, i tempi da cui decorre la disposizione di cui al comma 1, le relative modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l’interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, nonché il modello di convenzione che il prestatore di servizi di pagamento deve sottoscrivere per effettuare il servizio. 4. Le regioni, anche per quanto concerne i propri enti e le amministrazioni del Servizio sanitario nazionale, e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti al principio di cui al comma 1.
  • 22. Le Linee guida intendono suggerire alle pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per: 1) razionalizzare i propri contenuti on line 2) ridurre i siti web pubblici obsoleti 3) migliorare quelli attivi Le Linee guida per i siti web della PA (ed. 2011)
  • 25. 1. Destinatari delle Linee guida e normativa di riferimento definisce i destinatari delle Linee guida e illustra i riferimenti normativi più rilevanti
  • 26. Destinatari delle Linee guida Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 art.1, comma 2 - Tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 Tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della loro autonomia organizzativa
  • 27. Responsabile del procedimento di pubblicazione La Direttiva n. 8/2009 introduce la figura del responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti http://www.nomesito.gov.it/responsabile nome sito Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti Mario Rossi Dirigente responsabile Settore Comunicazione [email_address] Tel 06/060567 Curriculum Vitae Il responsabile è chiamato a raccogliere le segnalazioni inerenti la presenza di un contenuto obsoleto ovvero la non corrispondenza delle informazioni presenti sul sito a quelle contenute nei provvedimenti originali. Nel caso non sia espressamente nominato, è il vertice della struttura organizzativa dell'Amministrazione. Note legali | Privacy | Contatti | Responsabile PPC
  • 28. Normativa di riferimento 1) Principi dell'amministrazione digitale 2) Accessibilità 3) Trasparenza e partecipazione 4) Privacy 5) Qualità del web 6) Comunicazione pubblica 7) Normativa regionale
  • 29. 2. Analisi e identificazione degli interventi da realizzare identifica i possibili interventi da realizzare sulla base delle diverse tipologie di siti web pubblici 2.1. Tipologia dei siti web della PA e livelli d’interattività 2.2. Tipologie di intervento da realizzare
  • 30. 1) Accertata utilit à 2) Semplificazione dell'interazione tra PA e cittadino 3) Trasparenza dell'azione amministrativa 4) Facile reperibilit à e fruibilit à dei contenuti 5) Costante aggiornamento Caratteristiche dei siti web della PA I siti web delle PA devono concorrere ad affermare il diritto dei cittadini ad un'efficace comunicazione e offrire un canale permanente di dialogo
  • 31. Siti istituzionali presentare una istituzione pubblica descrivendone l'organizzazione, i compiti, ecc. Tipologia dei siti web della PA Siti tematici presentare un progetto o un evento, erogare un servizio, promuovere una nuova iniziativa di policy, comunicare con specifici target, focalizzare un’area di interesse www.lavoro.gov.it www.cliclavoro.gov.it
  • 32. Livelli di interattività Livello Obiettivo primario Servizi offerti Livello 1 Informazione Informazioni sul procedimento amministrativo e sulle modalità di espletamento Livello 2 Interazione a una via Moduli per la richiesta dell’atto/procedimento amministrativo di interesse che dovrà poi essere inoltrata attraverso canali tradizionali Livello 3 Interazione a due vie L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse e viene garantita on line solo la presa in carico dei dati immessi dall’utente Livello 4 Transazione L’utente può avviare l’atto/procedimento amministrativo di interesse fornendo i dati necessari ed eseguire la transazione corrispondente interamente on line Livello 5 Personalizzazione L'utente, oltre ad eseguire on line l'intero ciclo del procedimento amministrativo di interesse, riceve informazioni che gli sono inviate preventivamente
  • 33. Obiettivi primari dei siti web della PA Tipologia Obiettivo primario Contenuti caratterizzanti Interazione Istituzionale Informare gli utenti Chi siamo, dove siamo, attività istituzionali, organigramma, normativa, documentazione, concorsi, gare e appalti, ecc. Dal 1°al 3° Erogare servizi Servizi informativi, modulistica, servizi di interazione con l’utente, servizi transattivi Dal 1°al 5° Tematico Presentare un progetto/iniziativa Interviste, interventi, sala stampa, comunicati stampa, speciali, approfondimenti, ecc. Dal 1°al 3° Gestire una community Forum, Wiki, social navigation, ecc. Dal 3°al 5° Erogare servizi Servizi informativi, modulistica, servizi di interazione con l’utente, servizi transattivi Dal 1°al 5° Formare Documenti formativi, corsi on line , folksonomie Dal 3°al 5°
  • 34. Obiettivi: 1) razionalizzare le informazioni 2) ridurne i costi di gestione 3) offrire un servizio migliore Tipologie di intervento da realizzare Siti istituzionali - revisione dei contenuti - eventuale cancellazione di pagine obsolete Siti tematici - revisione dei contenuti - eventuale dismissione del sito
  • 35. Analisi dell’intervento da realizzare L'analisi comprende tre fasi fondamentali: 1) definizione della mappa di tutti i siti dell’ente 2)  valutazione preliminare 3) individuazione dello scenario di riferimento
  • 36. Individuazione dello scenario di riferimento Raccolta delle informazioni + Valutazione preliminare Caso A - sito da mantenere Il sito non richiede interventi di riduzione Caso B - sito da razionalizzare Il sito non risponde positivamente alla valutazione, ma sussistono le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione Caso C - sito da dismettere Non sussistono le condizioni che hanno portato alla sua realizzazione  deve essere dismesso Caso D - sito da realizzare Delineare una procedura standardizzata che identifichi le azioni da intraprendere (cfr. Appendici delle Linee guida )
  • 37. 3. Criteri d'indirizzo per la razionalizzazione dei contenuti e per la riduzione dei siti web delle PA illustra il processo di razionalizzazione dei contenuti e di riduzione dei siti web obsoleti 3.1. Razionalizzazione dei contenuti di un sito web pubblico (Caso B) 3.2. Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
  • 38.
  • 39. 1) Effettuare un controllo dei contenuti pubblicati 2) Identificare i collegamenti chiave del sito web 3) Identificare e gestire i contenuti che non devono più essere più essere pubblicati on line 4) Migrare i contenuti da conservare on line Riduzione dei siti web pubblici (Caso C)
  • 40. 4. Criteri di indirizzo e strumenti per garantire la qualità dei siti web della pubblica amministrazione propone criteri di indirizzo per il miglioramento della qualità dei propri siti web 4.1. Iscrizione al dominio “.gov.it” 4.2. Trasparenza e contenuti minimi dei siti web delle PA 4.3. Aggiornamento e visibilità dei contenuti online 4.4. Accessibilità e usabilità 4.5. Accesso ai servizi on line 4.6. Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) 4.7. Policy 4.8. Dati per il monitoraggio
  • 41. La qualità dei siti web delle PA dipende da: 1) la riconoscibilit à della natura pubblica del sito 2) la chiara identificazione dell'amministrazione che lo gestisce 3) Il rispetto di alcuni requisiti minimi La qualità dei siti web della pubblica amministrazione
  • 42. Le PA sono tenute a iscrivere al dominio gov.it  tutti i siti che intendono mantenere attivi (Direttiva 8/2009) I nomi dei siti istituzionali sono assegnati in analogia con quanto stabilito per il dominio .it I siti tematici devono preferibilmente risiedere all'interno del dominio istituzionale dell'Ente Iscrizione al dominio ".gov.it"
  • 43. Contenuti minimi Aggiungere alle pagine web meta-dati che ne descrivano il contenuto Utilizzare lo Standard Dublin Core La Tabella 5 schematizza i contenuti che devono essere presenti sui siti istituzionali, collegandoli alle norme di riferimento e segnalando alla voce “Indicazioni di reperibilità” i principali suggerimenti operativi per ciascuna voce
  • 44. Contenuti minimi della sezione Trasparenza, valutazione e merito Per l’organizzazione della Sezione Trasparenza, valutazione e merito si rimanda alla Delibera CiVIT n.105/2010
  • 45. Contenuti minimi dei siti istituzionali Trasparenza, valutazione e merito Caselle di posta elettronica e posta elettronica certificata Pubblicazioni e messaggi di informazione e di comunicazione Bandi di gara e di concorso, bilanci Servizi disponibili on line e servizi di futura pubblicazione Pubblicità legale Appendice “Contenuti minimi dei siti istituzionali” Fornisce anche alcune raccomandazioni sulla pubblicazione di indirizzi dei centri di contatto (vedo: MiaPA) e Domande & Risposte (vedi: Linea Amica)
  • 46. Contenuti minimi dei siti tematici Deve essere presente la pagina Informazioni sul sito che contenga i seguenti contenuti: Amministrazioni responsabili: indicazione delle Amministrazioni, una o più, che hanno realizzato il sito e che lo gestiscono, aggiornandolo Finalità del sito: sintetica descrizione delle finalità del sito con il riferimento alle norme, ai protocolli d’intesa, al progetto o all’iniziativa che ne hanno determinato o reso opportuna la realizzazione Frequenza di aggiornamento dei contenuti descrizione dei motivi, delle modalità e dei tempi previsti per l’aggiornamento dei contenuti Periodo di validità del sito: segnalazione della data eventualmente prevista per la chiusura del sito Informativa sulla privacy
  • 47. Aggiornamento dei contenuti Attributi di validità di un contenuto: Permanente: il contenuto in s é non è soggetto ad obsolescenza (es. sezione La nostra storia del sito INPS) Collegata: il contenuto è collegato ad un evento che ne determina la necessit à di aggiornamento (es. Organigramma ) A termine: il contenuto ha una scadenza che ne determina l'eliminazione o lo spostamento in un archivio (es. un avviso, una notizia, ecc.).
  • 48. Visibilità dei contenuti Le PA sono tenute ad informare gli utenti dell'esistenza dei loro siti web: nella modulistica nei comunicati pubblicitari stampa, radiofonici e televisivi nella carta intestata e nei biglietti da visita nella firma istituzionale delle e-mail nei documenti a circolazione esterna nelle pubblicazioni cartacee di ogni tipo
  • 49. Requisiti per l'accessibilità La Legge 4/2004 prevede l' obbligo per tutti i siti delle amministrazioni pubbliche di essere accessibili ai disabili La finalità della Legge è di garantire ai disabili il diritto di accesso a tutte le fonti di informazione ed ai relativi servizi della Pubblica Amministrazione Revisione requisiti tecnici L’Allegato A del Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 è in via di revisione per permettere un adeguamento della normativa italiana alle evoluzioni degli strumenti tecnologici e delle regolamentazioni internazionali intervenute dalla sua pubblicazione Attualmente la proposta di adeguamento è stata notificata alla Commissione europea e potrà essere adottata al termine del periodo di statu quo previsto (settembre 2011)
  • 50. Breve cronologia sull’accessibilità dei siti web maggio 1999 WCAG 1.0 dicembre 2009 WCAG 2.0 in italiano gennaio 2004 Legge 4/2004 luglio 2005 DM 8 luglio 2005 aprile 2008 DM 30 aprile 2008 dicembre 2008 WCAG 2.0 ?? Nuovi requisiti tecnici aprile 2010 Proposta revisione requisiti tecnici marzo 2005 DPR 30 marzo 2005
  • 51. Proposta di revisione dei requisiti tecnici 1. Percepibile 2. Utilizzabile 3. Comprensibile 4. Robusto 1. Alternative testuali 2. Contenuti audio/video e animazioni 3. Adattabile 4. Distinguibile 5. Accessibile da tastiera 6. Adeguata disponibilità di tempo 7. Crisi epilettiche 8. Navigabile 9. Leggibile 10. Prevedibile 11. Assistenza nell’inserimento di dati 12. Compatibile Principi Requisiti Punti di controllo 1.1 2.1 - 2.4 3.1 - 3.3 4.1 - 4.5 5.1 - 5.2 6.1 - 6.2 7.1 8.1 - 8.7 9.1 - 9.2 10.1 - 10.4 11.1 - 11.4 12.1 - 12.2
  • 52. I siti web della PA devono contenere informazioni e servizi facilmente utilizzabili da tutti , qualsiasi sia la loro competenza informatica o abilità fisica Indirizzi sul design e usabilità Per essere usabile un sito deve: - essere adeguato ai bisogni e alle aspettative di specifici utenti che lo utilizzano in specifici contesti d'uso - risultare facile da capire, da imparare, da usare ed essere gradevole - consentire di eseguire le specifiche attività lavorative in maniera corretta, veloce e con soddisfazione - generare pochi errori non critici
  • 53. Gestione automatizzata dei contenuti: il Content Management System (CMS) Un CMS (content management system) permette di costruire e aggiornare un sito dinamico (intranet, community, e-commerce...) Esistono CMS specializzati, cioè appositamente progettati per un tipo preciso di contenuti (un blog, un forum, ecc.) e CMS generici che consentono la pubblicazione di diversi tipi di contenuti I CMS consentono di definire utenti, gruppi e diritti in modo da poter permettere una distribuzione del lavoro tra più persone
  • 54. CMS: Strumenti di back end e servizi di front end Back end  organizzare la produzione dei contenuti front end  fruire dei contenuti e delle applicazioni del sito Strumenti di back end Controllo degli accessi Gestione del layout grafico Statistiche accesso utenti Workflow di pubblicazione Monitoraggio dei contenuti Search Engine Optimization Servizi di front end RSS Moduli web (form) Multilingua Contenuti per il mobile Tassonomia
  • 55. Ogni sito pubblico deve fornire ai propri utenti una informativa chiara e completa in merito a: - le caratteristiche generali dei contenuti proposti dal sito e loro corretto utilizzo - le modalit à di trattamento dei dati eventualmente resi disponibili dagli utenti Policy Policy Deve essere costantemente disponibile un link nel piè di pagina del sito Distinguere due tipi di contenuti: - “Note” o “Note legali” - “Privacy” o “Protezione dei dati personali” “ Note legali”: - Copyright - Utilizzo del sito - Accesso a siti esterni collegati - Download “ Privacy” Modalità di gestione del sito (vedi “Codice in materia di protezione dei dati personali”) Tipi di dati trattati: - Dati di navigazione - Dati forniti volontariamente dall'utente - Cookies - Diritti degli interessati
  • 56. Ogni PA deve organizzare la rilevazione di dati statistici utili a comprendere il livello di utilizzo del proprio sito e i contenuti pi ù graditi I dati minimi da misurare sono: - visitatori unici - sessioni utente - pagine viste Tali dati, riferiti all’ultimo anno, devono essere forniti al momento dell’iscrizione del sito al dominio “.gov.it” Dati per il monitoraggio Rendere disponibili mensilmente i dati nella sezione www.nomesito.gov.it/datimonitoraggio
  • 57. 5. Criteri di indirizzo e strumenti per il trattamento dei dati, della documentazione pubblica e per la loro reperibilità indica criteri e strumenti per il trattamento dei dati e della documentazione pubblica 5.1. Classificazione e semantica 5.2. Formati aperti 5.3. Contenuti aperti
  • 58. risorsa strategica da un punto di vista sociale, politico, economico e culturale I dati come risorsa strategica La diffusione di queste informazioni può: - favorire la crescita economica, la ricerca, l'innovazione, la competitività - incoraggiare la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica I dati e i contenuti prodotti e gestiti dalla PA
  • 59. Un esempio italiano di Open Data: MiaPA MiaPA utilizza la rubrica della PA realizzata da Formez PA per geolocalizzare gli uffici della pubblica amministrazione
  • 63. Migliorare la reperibilità dei contenuti - promuovere una organizzazione dei contenuti condivisa anche con altre amministrazioni - utilizzare lo standard di metadati Dublin Core - organizzare i contenuti secondo un’architettura dell’informazione che consenta la loro presentazione in ordine di rilevanza e pertinenza - rendere disponibile un motore di ricerca interno - coltivare una politica di accesso aperto ai documenti prodotti - facilitare l'accesso ai contenuti prevedendo un’area “Documentazione” Classificazione e semantica I sistemi di classificazione devono individuare in modo omogeneo gli attributi che descrivono una risorsa (metadati) e i valori che gli attributi possono assumere (vocabolari)
  • 64. Nella scelta dei formati da usare per la diffusione e archiviazione dei propri dati si deve: - evitare di imporre vincoli tecnologici ed economici agli utenti - assicurare interoperabilità tra i sistemi e flessibilità nell'utilizzo dei dati - evitare vincoli nei confronti di particolari produttori, favorendo la libera concorrenza di mercato - utilizzare standard che siano certificati e diffusi Formati aperti Formati raccomandati HTML/XHTML per la pubblicazione di informazioni pubbliche su Internet PDF con marcatura (ISO/IEC 32000-1:2008) XML per la realizzazione di database di pubblico accesso ai dati ODF e OOXML per documenti di testo PNG per le immagini OGG per i file audio Theora per file video Epub per libri
  • 65. Nella divulgazione dei dati e dei contenuti prodotti, si deve considerare l'eventuale rilascio attraverso licenze che ne favoriscano la diffusione e ne incoraggino il riutilizzo Contenuti aperti Italian Open Data Licence (IODL) Licenza con cui si raccomanda di rilasciare i dati delle pubbliche amministrazioni in formato aperto Sviluppata nell'ambito del progetto MiaPA e progettata in maniera specifica per i dataset della PA Attribuzione Bisogna sempre indicare l'autore dell'opera Non uso commerciale Non sono consentiti usi commerciali dell'opera Non opere derivate Non sono consentite elaborazioni dell'opera Condividi allo stesso modo Si può modificare l'opera, ma deve essere rilasciata secondo le stesse condizioni scelte dall'autore originale
  • 66. 6. Metodi per la rilevazione e il confronto della qualità dei siti web della PA illustra orientamenti e principi generali sulla valutazione da parte degli utenti, le rilevazioni di qualità, il confronto e l'interazione dei cittadini 6.1. Valutazione degli utenti sulla qualità dei servizi online 6.2. Indici di qualità e benchmarking 6.3. Partecipazione e web 2.0
  • 67. Valutazione degli utenti La PA deve adottare sistemi di valutazione dei servizi per monitorare la qualit à percepita e la soddisfazione degli utenti Si raccomanda di: - attivare modalità di raccolta delle segnalazioni dei cittadini - adottare sistemi di rilevazione della customer satisfaction - utilizzare i dati raccolti per attivare processi di miglioramento dei servizi erogati
  • 68. Indici di qualità e benchmarking Misurare la qualit à di un sito permette di effettuare opportune scelte strategiche e operative utili nella pianificazione, progettazione e valutazione L'utilizzo di una metodologia comune consente il confronto e l'individuazione dei punti di forza e di debolezza
  • 69. Partecipazione Per i siti web delle PA è prioritario dotarsi di strumenti che aumentino la partecipazione degli utenti ( e-Participation ) Gli strumenti di e-Participation devono garantire: - la semplificazione della partecipazione al processo decisionale - l'introduzione di spazi che consentano l'interazione tra il cittadino e l'amministrazione - l'adozione di soluzioni adeguate a tutelare la privacy e la protezione dei dati dei cittadini
  • 71. Web 2.0 Il coinvolgimento dei cittadini ha come precondizione l'adozione dell'approccio web 2.0 per la comunicazione e condivisione delle risorse on line I social media possono essere considerati dalle pubblica amministrazione come canali di broadcasting ad alto potenziale di audience
  • 72. La fine (definitiva) del broadcasting “ My page” Filtri cognitivi Fonte: Giacomo Mason (http://www.intranetmanagement.it/)
  • 73. Web 2.0 Fonte: Giacomo Mason (http://www.intranetmanagement.it/) UGC Folksonomie Filtering SaS Relazioni Auto Publishing Collaboration Social sharing Youtube Slideshare Flickr … Tag Tagclouds Rss My page API aperte Ajax Social networks Yahoo answers Blog Wikipedia Google docs Yahoo gruppi Forum Delicious Last FM Anobii …
  • 74. Strumenti del Web 2.0 Pubblicazione di immagini Pubblicazione di video Localizzazione Presentazioni Informazioni in tempo reale Social network
  • 75. Esempi di PA 2.0 Comune di Torino Regione Puglia Comune di Venezia
  • 76. Opera rilasciata sotto licenza Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 Italia http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.it Grazie! Gianluca Affinito [email_address] http://www.innovatoripa.it/users/gianluca-affinito Formez PA http://www.formez.it http://elearning.formez.it