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Il Mobbing
Familiare e
Risarcimento
Avv. Iacopo Savi
Roma, 7 nov. 2014
"MANIPOLAZIONE EMOTIVA E VIOLENZA
PSICOLOGICA - RICONOSCERLA PER
DIFENDERSI”
• Dinamiche relazionali conflittuali
• Azioni e strategie manipolatorie
• Finalizzate alla delegittimazione
• Esclusione dai processi decisionali della famiglia
Mobbing Familiare
• Leading case Sentenza 21 feb 2000 Corte di Appello di
Torino.
«In tema di separazione personale dei coniugi, è rilevante, ai
fini dell’addebitabilità della separazione, il comportamento
pubblico del coniuge che si riveli ingiurioso ed offensivo, nei
confronti dell’altro coniuge, in relazione alle regole di
riservatezza e soprattutto in riferimento ai doveri di fedeltà,
correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio. Tale condotta è
ancora più grave se accompagnata dalle insistenti pressioni
“mobbing” con cui il coniuge stesso invita reiteratamente l’altro
ad andarsene di casa» (C.d.A. Torino, 21.2.2000).
Condotte
• “comportamenti del marito erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner:
additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come
compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni
negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola
non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe
voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed
espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa”
• "il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con
comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del
rapporto coniugale ferì la moglie nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che
lei aveva della propria vita”
• “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione
reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo
parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai
internazionalmente noto come mobbing - con cui invitava reiteratamente la moglie ad
andarsene”
M. Coniugale / M. Genitoriale
• Tre gli elementi distintivi:
• 1) la situazione contingente in cui i soggetti si trovano,
• 2) la loro posizione nell’ambito familiare;
• 3) la finalità della condotta messa in atto.
Mobbing Coniugale
• Mobbing orizzontale: sabotaggi
e scarsa collaborazione.
• Si manifesta nell’ambito del
rapporto di coniugio dove le
parti si trovano in una posizione,
ancorché solo formalmente,
paritaria.
• far prendere al coniuge decisioni
che in altre situazioni non
avrebbe preso mettendo in
discussione il suo ruolo (e la
permanenza) in famiglia.
• Apprezzamenti offensivi in
pubblico
• Atteggiamenti di disistima
• Provocazioni continue e
sistematiche
• Tentativi di sminuire il ruolo in
famiglia
• Coinvolgimento continuo di terzi
nelle liti familiari
• Esclusione dalle decisioni
Mobbing genitoriale
• Mobbing Verticale: posto in essere in
presenza di squilibri di "autorità"
• Si manifesta presenta in quelle
situazioni caratterizzate dal venir
meno dell’equilibrio familiare in
presenza di procedimenti di
separazione o divorzio.
• In queste il soggetto agente può
sfruttare una posizione di superiorità
derivante, indirettamente, dai
provvedimenti assunti
• Le condotte sono preordinate ad
impedire all’altro genitore l’esercizio
della propria genitorialità.
• Sabotaggi continui nella
frequentazione dei figli
• Emarginazione dai processi
decisionali
• Campagne denigratorie
nell'ambiente sociale
• Interruzione nella
corresponsione degli assegni di
mantenimento
• Campagne denigratorie con i figli
La nozione di mobbing in materia
familiare è utile in campo sociologico,
ma in ambito giuridico assume un rilievo
meramente descrittivo, in quanto non
scalfisce il principio che l'addebito della
separazione richiede pur sempre la
rigorosa prova sia del compimento da
parte del coniuge di specifici atti
consapevolmente contrari ai doveri del
matrimonio sia del nesso di causalità tra
gli stessi atti e il determinarsi
dell'intollerabilità della convivenza o del
grave pregiudizio per i figli.
Questa impostazione, la quale esclude
ogni facilitazione probatoria per il
coniuge richiedente l'addebito, neppure
scalfisce (ed è anzi coerente con) il
principio secondo cui il rispetto della
dignità e della personalità dei coniugi
assurge a diritto inviolabile la cui
violazione può rilevare come fatto
generatore di responsabilità aquiliana
anche in mancanza di una pronuncia di
addebito della separazione (v. Cass. n.
13983/14).
Art. 2043 c.c.
“Qualunque fatto doloso o colposo che
cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il fatto a risarcire il
danno”.
Diritto di famiglia
Sistema chiuso a tutele tipiche
Apertura
• T. Milano 10 feb 1999: a) piena compatibilità della
disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con quella propria
del D. di Famiglia; b) doveri coniugali: vera e propria
posizione giuridica di diritto soggettivo del coniuge
ed in quanto tale meritevole di protezione
• T. Firenze 13 giu 2000: nel rapporto di coniugio i
diritti inviolabili della persona (salute, immagine,
personalità, onore) rimangono intangibili ed ogni
aggressione merita la risposta punitiva
dell'ordinamento con il risarcimento del danno
Danno endofamiliare
« la famiglia è una comunità che
si presenta come luogo di tutela
di diritti fondamentali della
persona, diritti pieni, diritti
soggettivi, inderogabili e la cui
natura non può essere messa in
discussione. Non può essere un
luogo di compressione e di
mortificazione dei diritti
fondamentali. Il rispetto della
dignità di ciascun familiare, il
rispetto della personalità sono
obblighi giuridici, non semplici
obblighi morali »
(Cass. 9801/2005).
« è stata da tempo enucleata la
nozione di illecito endofamiliare, in
virtù della quale la violazione dei
doveri familiari non trova
necessariamente sanzione solo nelle
misure tipiche previste dal diritto di
famiglia, discendendo dalla natura
giuridica degli obblighi suddetti che la
relativa violazione, ove cagioni la
lesione dei diritti costituzionalmente
protetti, possa integrare gli estremi
dell’illecito civile e dare luogo ad
un’autonoma azione volta al
risarcimento dei danni non
patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c.
» (Cass. SS.UU., 26972/2008).
Prova
• Elemento soggettivo (dolo o colpa)
• Fatto materiale (evento dannoso, condotta
agente)
• Nesso causalità
• Danno subito
Danni
• Patrimoniali: danni che hanno
un immediato riflesso sul
patrimonio.
• Danno emergente: perdita
subita
• Lucro cessante: mancato
guadagno
• Non patrimoniali: danni che non
hanno un immediato riflesso sul
patrimonio.
• Biologico: menomazione
• Morale: turbamento stato d'animo
• Esistenziale: alterazione (in
negativo) delle abitudini ed assetti
relazionali che induce a scelte di
vita diverse quanto all'espressione
e realizzazione della sua
personalità nel mondo esterno
Art. 709 ter, II c., c.p.c.
• (Articolo introdotto dalla legge 54/06, in tema di
affido condiviso)
• In caso di gravi inadempienze o di atti che
comunque arrechino pregiudizio al minore od
ostacolino il corretto svolgimento delle modalità
dell’affidamento, [...] il giudice può, anche
congiuntamente: [...] 2) disporre il risarcimento dei
danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del
minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a
carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
Natura risarcimento
Responsabilità civile: necessaria
la prova della condotta illecita,
imputabilità, del nesso di
causalità e dei danni patiti con le
problematiche evidenziate.
Punitive damages: questi
costituiscono una sorta di pena
civile volta a dissuadere e punire
chi pone in essere tali condotte
illecite, in questi casi la prova da
fornirsi è limitata alla sola
condotta ed alla sua illiceità e la
relativa quantificazione e
liquidazione dei danni è lasciata
alla libera valutazione del Giudice
(tale azione non pregiudica,
qualsiasi sia l'esito, la possibilità
di agire in via ordinaria per i il
risarcimento dei danni patiti).
Prova
• Le maggiori difficoltà si incontrano nel fatto che le
condotte mobbizzanti rimangono, il più delle
volte, confinate nel privato delle mura domestiche
e se pubbliche possono apparire, se
singolarmente considerate, insignificanti e
normali nell’ambito di una relazione
interpersonale.
Danni patrimoniali
Patrimoniali: spese per viaggi o
vacanze programmate a cui il
genitore abbia dovuto rinunciare
a causa degli impedimenti
frapposto dall’altro genitore.
Quelle derivanti dall’arbitrario
trasferimento del minore in altra
città.
«Il coniuge che abbia trasferito la
propria residenza, trasferendo
con sé la prole minore, così
ostacolando il corretto
svolgimento delle modalità
dell’affidamento, può essere
condannata d’ufficio al
risarcimento del danno nei
confronti del coniuge, nella
misura pari alle spese del viaggio
e di alloggio che quest’ultimo
dovrà sostenere per raggiungere
e soggiornare nella nuova
residenza della prole
minore»(Trib. Pisa 20.12.2006)
Danno biologico
• Il danno biologico quale turbamento neuropsichico: logorante angoscia per non aver
potuto assolvere ai doveri verso i figli né soddisfare i propri diritti di genitore.
• «Nella fattispecie, è certamente ravvisabile e risarcibile – a mente degli artt. 2043,
2057 e 2059 c.c., in relazione all’art. 32 Cost. – il danno permanente biologico, oltre
che morale, cagionato dal genitore affidatario al genitore non affidatario, la cui
esistenza ontologica, in termini di subìto pregiudizio alle sue preesistenti condizioni
fisio-psichiche, è provata in re ipsa e va comunque presunta ai sensi degli artt. 2727
e 2729 c.c., trattandosi di danno emergente che deriva dai prolungati turbamenti
neuro-psichici, dal dolore, dalle ansie e dalla logorante angoscia in lui prodottisi per
non avere potuto assolvere, non per sua volontà, agli stringenti doveri verso il figlio,
né soddisfare i suoi legittimi diritti di padre, con pregiudizievoli riflessi anche sulla
propria vita di relazione (nei rapporti parentali, sociali, ricreativi ecc.), menomazioni
tutte fortemente incidenti sulla salute fisio-psichica di un individuo anche in
proiezione futura e, perciò, di concreta e permanente rilevanza biologica, per
le quali, quindi può essere fatta valere l’aspettativa riparatrice» (Trib. Roma
13.6.2000).
Danno morale
• La sofferenza per non aver potuto, incolpevolmente, far fronte
ai doveri genitoriali e per non aver vissuto una relazione serena
con i figli.
• «la compromissione sofferta nella sfera dei proprio rapporti con
il figlio minore, attraverso l’interruzione di ogni apprezzabile
relazione negli ultimi dieci anni, integri la lesione di un diritto
personale costituzionalmente garantito, e rappresenti quindi un
fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non
patrimoniali sotto l’aspetto sia del danno morale soggettivo
(patema d’animo), sia dell’ulteriore pregiudizio derivante
dalla privazione della positività derivanti dal rapporto
parentale» (Trib. Monza 8.7.2004, n. 2994).
Danno esistenziale
• Il genitore “collocatario” lasciato solo nella gestione della prole si vede
compressi gli spazi del suo vivere quotidiano.
• «il totale disinteresse del padre nell’occuparsi del figlio ha fatto sì che la
madre si sia trovata da sola a sostenere tutto il peso della responsabilità,
occupandosi della gestione giornaliera del figlio, anche dal punto di vista
pratico; ciò ha inciso drasticamente sulla vita della donna, limitandone la
libertà e condizionandone ampiamente ogni scelta, lavorativa, affettiva,
sociale, e ricreativa. Infatti, dovendo dedicare tutto il proprio tempo al
figlio, essa si è vista impossibilitata non solo a reperire una nuova attività
lavorativa, ma anche a “costruirsi” una nuova vita, ad intraprendere nuove
relazioni sentimentali, amicizie e relazioni sociali in genere. È evidente
che questo sacrificio ha inciso profondamente sulla vita di relazione,
sulla serenità e sull’atteggiamento psichico della ricorrente» (Trib.
Reggio Emilia 5.11.2007).
Liquidazione
• L’assenza di criteri la liquidazione in via equitativa ha comportato una generale disomogeneità dei
risarcimenti.
• Sul punto la corte territoriale capitolina ha ritenuto di utilizzare quale strumento di riferimento la
tabella indicativa delle percentuali di invalidità.
• «Prudentemente valutando, questo giudicante ritiene di utilizzare, come strumento di mero
riferimento e senza che ciò ne comporti applicazione, la Tabella indicativa delle percentuali di
invalidità approvata, per le invalidità ex art. 2 legge n. 18/1980 dal D.M. della sanità del 25 luglio
1980, e quindi (all’uopo desumendo dalla relativa fascia di percentuale delle invalidità dallo 0% al
10%) di determinare, in concreto, nella percentuale del 9% la micro-permanente invalidità di
natura fisio-psichica, di lieve entità e non incidente sulla capacità lavorativa del B.A. e di
liquidare tale suo danno biologico nella misura di L. 1.850.000 per ogni punto di invalidità, cosicché
l’ammontare del danno medesimo viene determinato e liquidato in L. 16.650.000 (punti 9 x L.
1.850.000 unitarie), tenuto anche conto che il B.A. aveva l’età di 46 anni alla data di proposizione
della domanda risarcitoria de qua, e che detto ammontare congloba in sé pure l’intervenuta
rivalutazione monetaria dalla data della domanda, per il fatto de quo, sino alla presente pronuncia.
Al predetto importo vanno aggiunte ulteriori L. 4.200.000 (pari, all’incirca, al suo 25%) a titolo di
correlativo danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., sicché la liquidazione dei
danni in favore del B. A. ammonta a complessive L. 20.850.000 + L. 4.200.000)» (Trib. Roma
13.6.2000)
Grazie per l'attenzione
j.savi@studiosavi.net

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Mobbing Familiare e risarcimento del danno

  • 1. Il Mobbing Familiare e Risarcimento Avv. Iacopo Savi Roma, 7 nov. 2014 "MANIPOLAZIONE EMOTIVA E VIOLENZA PSICOLOGICA - RICONOSCERLA PER DIFENDERSI”
  • 2. • Dinamiche relazionali conflittuali • Azioni e strategie manipolatorie • Finalizzate alla delegittimazione • Esclusione dai processi decisionali della famiglia
  • 3. Mobbing Familiare • Leading case Sentenza 21 feb 2000 Corte di Appello di Torino. «In tema di separazione personale dei coniugi, è rilevante, ai fini dell’addebitabilità della separazione, il comportamento pubblico del coniuge che si riveli ingiurioso ed offensivo, nei confronti dell’altro coniuge, in relazione alle regole di riservatezza e soprattutto in riferimento ai doveri di fedeltà, correttezza e rispetto derivanti dal matrimonio. Tale condotta è ancora più grave se accompagnata dalle insistenti pressioni “mobbing” con cui il coniuge stesso invita reiteratamente l’altro ad andarsene di casa» (C.d.A. Torino, 21.2.2000).
  • 4. Condotte • “comportamenti del marito erano irriguardosi e di non riconoscimento della partner: additava ai parenti ed amici la moglie come persona rifiutata e non riconosciuta, sia come compagna che sul piano della gradevolezza estetica, esternando anche valutazioni negative sulle modeste condizioni economiche della sua famiglia d’origine, offendendola non solo in privato ma anche davanti agli amici, affermando pubblicamente che avrebbe voluto una donna diversa e assumendo nei suoi confronti atteggiamenti sprezzanti ed espulsivi, con i quali la invitava ripetutamente ed espressamente ad andarsene di casa” • "il marito curò sempre e solo il rapporto di avere, trascurando quello dell’essere e con comportamenti ingiuriosi, protrattisi e pubblicamente esternati per tutta la durata del rapporto coniugale ferì la moglie nell’autostima, nell’identità personale e nel significato che lei aveva della propria vita” • “al rifiuto, da parte del marito, di ogni cooperazione, accompagnato dalla esternazione reiterata di giudizi offensivi, ingiustamente denigratori e svalutanti nell’ambito del nucleo parentale ed amicale, nonché delle insistenti pressioni- fenomeno ormai internazionalmente noto come mobbing - con cui invitava reiteratamente la moglie ad andarsene”
  • 5. M. Coniugale / M. Genitoriale • Tre gli elementi distintivi: • 1) la situazione contingente in cui i soggetti si trovano, • 2) la loro posizione nell’ambito familiare; • 3) la finalità della condotta messa in atto.
  • 6. Mobbing Coniugale • Mobbing orizzontale: sabotaggi e scarsa collaborazione. • Si manifesta nell’ambito del rapporto di coniugio dove le parti si trovano in una posizione, ancorché solo formalmente, paritaria. • far prendere al coniuge decisioni che in altre situazioni non avrebbe preso mettendo in discussione il suo ruolo (e la permanenza) in famiglia. • Apprezzamenti offensivi in pubblico • Atteggiamenti di disistima • Provocazioni continue e sistematiche • Tentativi di sminuire il ruolo in famiglia • Coinvolgimento continuo di terzi nelle liti familiari • Esclusione dalle decisioni
  • 7. Mobbing genitoriale • Mobbing Verticale: posto in essere in presenza di squilibri di "autorità" • Si manifesta presenta in quelle situazioni caratterizzate dal venir meno dell’equilibrio familiare in presenza di procedimenti di separazione o divorzio. • In queste il soggetto agente può sfruttare una posizione di superiorità derivante, indirettamente, dai provvedimenti assunti • Le condotte sono preordinate ad impedire all’altro genitore l’esercizio della propria genitorialità. • Sabotaggi continui nella frequentazione dei figli • Emarginazione dai processi decisionali • Campagne denigratorie nell'ambiente sociale • Interruzione nella corresponsione degli assegni di mantenimento • Campagne denigratorie con i figli
  • 8. La nozione di mobbing in materia familiare è utile in campo sociologico, ma in ambito giuridico assume un rilievo meramente descrittivo, in quanto non scalfisce il principio che l'addebito della separazione richiede pur sempre la rigorosa prova sia del compimento da parte del coniuge di specifici atti consapevolmente contrari ai doveri del matrimonio sia del nesso di causalità tra gli stessi atti e il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza o del grave pregiudizio per i figli.
  • 9. Questa impostazione, la quale esclude ogni facilitazione probatoria per il coniuge richiedente l'addebito, neppure scalfisce (ed è anzi coerente con) il principio secondo cui il rispetto della dignità e della personalità dei coniugi assurge a diritto inviolabile la cui violazione può rilevare come fatto generatore di responsabilità aquiliana anche in mancanza di una pronuncia di addebito della separazione (v. Cass. n. 13983/14).
  • 10. Art. 2043 c.c. “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
  • 11. Diritto di famiglia Sistema chiuso a tutele tipiche
  • 12. Apertura • T. Milano 10 feb 1999: a) piena compatibilità della disciplina di cui all'art. 2043 c.c. con quella propria del D. di Famiglia; b) doveri coniugali: vera e propria posizione giuridica di diritto soggettivo del coniuge ed in quanto tale meritevole di protezione • T. Firenze 13 giu 2000: nel rapporto di coniugio i diritti inviolabili della persona (salute, immagine, personalità, onore) rimangono intangibili ed ogni aggressione merita la risposta punitiva dell'ordinamento con il risarcimento del danno
  • 13. Danno endofamiliare « la famiglia è una comunità che si presenta come luogo di tutela di diritti fondamentali della persona, diritti pieni, diritti soggettivi, inderogabili e la cui natura non può essere messa in discussione. Non può essere un luogo di compressione e di mortificazione dei diritti fondamentali. Il rispetto della dignità di ciascun familiare, il rispetto della personalità sono obblighi giuridici, non semplici obblighi morali » (Cass. 9801/2005). « è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare, in virtù della quale la violazione dei doveri familiari non trova necessariamente sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi suddetti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione dei diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c. » (Cass. SS.UU., 26972/2008).
  • 14. Prova • Elemento soggettivo (dolo o colpa) • Fatto materiale (evento dannoso, condotta agente) • Nesso causalità • Danno subito
  • 15. Danni • Patrimoniali: danni che hanno un immediato riflesso sul patrimonio. • Danno emergente: perdita subita • Lucro cessante: mancato guadagno • Non patrimoniali: danni che non hanno un immediato riflesso sul patrimonio. • Biologico: menomazione • Morale: turbamento stato d'animo • Esistenziale: alterazione (in negativo) delle abitudini ed assetti relazionali che induce a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno
  • 16. Art. 709 ter, II c., c.p.c. • (Articolo introdotto dalla legge 54/06, in tema di affido condiviso) • In caso di gravi inadempienze o di atti che comunque arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, [...] il giudice può, anche congiuntamente: [...] 2) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti del minore; 3) disporre il risarcimento dei danni a carico di uno dei genitori, nei confronti dell’altro.
  • 17. Natura risarcimento Responsabilità civile: necessaria la prova della condotta illecita, imputabilità, del nesso di causalità e dei danni patiti con le problematiche evidenziate. Punitive damages: questi costituiscono una sorta di pena civile volta a dissuadere e punire chi pone in essere tali condotte illecite, in questi casi la prova da fornirsi è limitata alla sola condotta ed alla sua illiceità e la relativa quantificazione e liquidazione dei danni è lasciata alla libera valutazione del Giudice (tale azione non pregiudica, qualsiasi sia l'esito, la possibilità di agire in via ordinaria per i il risarcimento dei danni patiti).
  • 18. Prova • Le maggiori difficoltà si incontrano nel fatto che le condotte mobbizzanti rimangono, il più delle volte, confinate nel privato delle mura domestiche e se pubbliche possono apparire, se singolarmente considerate, insignificanti e normali nell’ambito di una relazione interpersonale.
  • 19. Danni patrimoniali Patrimoniali: spese per viaggi o vacanze programmate a cui il genitore abbia dovuto rinunciare a causa degli impedimenti frapposto dall’altro genitore. Quelle derivanti dall’arbitrario trasferimento del minore in altra città. «Il coniuge che abbia trasferito la propria residenza, trasferendo con sé la prole minore, così ostacolando il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento, può essere condannata d’ufficio al risarcimento del danno nei confronti del coniuge, nella misura pari alle spese del viaggio e di alloggio che quest’ultimo dovrà sostenere per raggiungere e soggiornare nella nuova residenza della prole minore»(Trib. Pisa 20.12.2006)
  • 20. Danno biologico • Il danno biologico quale turbamento neuropsichico: logorante angoscia per non aver potuto assolvere ai doveri verso i figli né soddisfare i propri diritti di genitore. • «Nella fattispecie, è certamente ravvisabile e risarcibile – a mente degli artt. 2043, 2057 e 2059 c.c., in relazione all’art. 32 Cost. – il danno permanente biologico, oltre che morale, cagionato dal genitore affidatario al genitore non affidatario, la cui esistenza ontologica, in termini di subìto pregiudizio alle sue preesistenti condizioni fisio-psichiche, è provata in re ipsa e va comunque presunta ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., trattandosi di danno emergente che deriva dai prolungati turbamenti neuro-psichici, dal dolore, dalle ansie e dalla logorante angoscia in lui prodottisi per non avere potuto assolvere, non per sua volontà, agli stringenti doveri verso il figlio, né soddisfare i suoi legittimi diritti di padre, con pregiudizievoli riflessi anche sulla propria vita di relazione (nei rapporti parentali, sociali, ricreativi ecc.), menomazioni tutte fortemente incidenti sulla salute fisio-psichica di un individuo anche in proiezione futura e, perciò, di concreta e permanente rilevanza biologica, per le quali, quindi può essere fatta valere l’aspettativa riparatrice» (Trib. Roma 13.6.2000).
  • 21. Danno morale • La sofferenza per non aver potuto, incolpevolmente, far fronte ai doveri genitoriali e per non aver vissuto una relazione serena con i figli. • «la compromissione sofferta nella sfera dei proprio rapporti con il figlio minore, attraverso l’interruzione di ogni apprezzabile relazione negli ultimi dieci anni, integri la lesione di un diritto personale costituzionalmente garantito, e rappresenti quindi un fatto costitutivo del diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali sotto l’aspetto sia del danno morale soggettivo (patema d’animo), sia dell’ulteriore pregiudizio derivante dalla privazione della positività derivanti dal rapporto parentale» (Trib. Monza 8.7.2004, n. 2994).
  • 22. Danno esistenziale • Il genitore “collocatario” lasciato solo nella gestione della prole si vede compressi gli spazi del suo vivere quotidiano. • «il totale disinteresse del padre nell’occuparsi del figlio ha fatto sì che la madre si sia trovata da sola a sostenere tutto il peso della responsabilità, occupandosi della gestione giornaliera del figlio, anche dal punto di vista pratico; ciò ha inciso drasticamente sulla vita della donna, limitandone la libertà e condizionandone ampiamente ogni scelta, lavorativa, affettiva, sociale, e ricreativa. Infatti, dovendo dedicare tutto il proprio tempo al figlio, essa si è vista impossibilitata non solo a reperire una nuova attività lavorativa, ma anche a “costruirsi” una nuova vita, ad intraprendere nuove relazioni sentimentali, amicizie e relazioni sociali in genere. È evidente che questo sacrificio ha inciso profondamente sulla vita di relazione, sulla serenità e sull’atteggiamento psichico della ricorrente» (Trib. Reggio Emilia 5.11.2007).
  • 23. Liquidazione • L’assenza di criteri la liquidazione in via equitativa ha comportato una generale disomogeneità dei risarcimenti. • Sul punto la corte territoriale capitolina ha ritenuto di utilizzare quale strumento di riferimento la tabella indicativa delle percentuali di invalidità. • «Prudentemente valutando, questo giudicante ritiene di utilizzare, come strumento di mero riferimento e senza che ciò ne comporti applicazione, la Tabella indicativa delle percentuali di invalidità approvata, per le invalidità ex art. 2 legge n. 18/1980 dal D.M. della sanità del 25 luglio 1980, e quindi (all’uopo desumendo dalla relativa fascia di percentuale delle invalidità dallo 0% al 10%) di determinare, in concreto, nella percentuale del 9% la micro-permanente invalidità di natura fisio-psichica, di lieve entità e non incidente sulla capacità lavorativa del B.A. e di liquidare tale suo danno biologico nella misura di L. 1.850.000 per ogni punto di invalidità, cosicché l’ammontare del danno medesimo viene determinato e liquidato in L. 16.650.000 (punti 9 x L. 1.850.000 unitarie), tenuto anche conto che il B.A. aveva l’età di 46 anni alla data di proposizione della domanda risarcitoria de qua, e che detto ammontare congloba in sé pure l’intervenuta rivalutazione monetaria dalla data della domanda, per il fatto de quo, sino alla presente pronuncia. Al predetto importo vanno aggiunte ulteriori L. 4.200.000 (pari, all’incirca, al suo 25%) a titolo di correlativo danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 2059 c.c., sicché la liquidazione dei danni in favore del B. A. ammonta a complessive L. 20.850.000 + L. 4.200.000)» (Trib. Roma 13.6.2000)