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Sicurezza dei dati e delle
informazioni all’epoca del cloud
Le norme
________________________
15°Meeting nazionale ACEF
Bologna, 30 ottobre 2015
Claudia Cevenini
La nuvola informatica
Insieme di tecnologie che permettono di memorizzare,
archiviare, elaborare, trasmettere grandi quantità di dati
mediante l'uso di risorse hardware e software
distribuite e virtualizzate in rete.
I dati sono trattati da fornitori di servizi cloud e sono
conservati presso le loro server farm, in Italia o
all’estero.
Dati e servizi sono erogati via Internet e accessibili
da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone), su
richiesta dell’utente.
Quale disciplina giuridica?
Se sono trattati dati personali in cloud, occorre capire
quali regole si debbano applicare.
Il Codice privacy italiano (D.Lgs. 196/03) si applica a:
- soggetti stabiliti nello Stato, anche se i dati sono
detenuti all’estero;
- soggetti stabiliti fuori dalla UE se utilizzano
strumenti ubicati nel territorio dello Stato.
Il Titolare italiano sarà quindi soggetto agli obblighi e
alle responsabilità del Codice ovunque si trovino i dati
la cui gestione è stata affidata in outsourcing al cloud
provider.
Evoluzione normativa
E’ in discussione un Regolamento europeo sulla
protezione dei dati personali, che sarà direttamente
applicabile negli Stati Membri (Regolamento Generale
sulla protezione dei dati).
I principi fondamentali resteranno gli stessi ma alcune
regole cambieranno, per adeguare la normativa
all’evoluzione tecnologica (la Direttiva UE risale al
1995).
La proposta di Regolamento è disponibile on-line:
http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/ALL/?uri=CELEX:52012PC0011
Ambito di applicazione: cosa cambia
La bozza di Regolamento europeo prevede un diverso
«Campo di applicazione territoriale»:
Il Regolamento si applica ai soggetti extra-UE che
trattano dati di residenti nell’Unione se il trattamento
riguarda:
- l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti
residenti, o
- il controllo del loro comportamento.
Ruoli e responsabilità
Impresa o professionista che tratta dati personali
agisce come Titolare: decide finalità e modalità del
trattamento, gli strumenti utilizzati, oltre al profilo della
sicurezza.
Il Titolare che tratta dati personali in cloud deve designare
il cloud provider come Responsabile del trattamento.
Il Titolare ha l'obbligo di impartire istruzioni scritte
analitiche al Responsabile.
Il Responsabile è tenuto ad attenersi alle disposizioni del
Titolare. E’ preposto dal Titolare al trattamento di dati
personali; non agisce di iniziativa propria ma opera sotto
la direzione e la vigilanza del Titolare.
Minacce per la sicurezza dei dati
Cloud – aumento dell'uso di Internet e applicazioni
remote, condivisione dei dati, uso di ambienti di
collaborazione.
Rischi – accesso non consentito ai dati, sottrazione,
distruzione, modifica non autorizzata, trattamento non
conforme alle finalità, ecc.
Minacce interne – intenzionali o casuali. Importante
adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza,
istruire adeguatamente gli incaricati del trattamento.
Minacce esterne – accesso abusivo e altri possibili
reati informatici, spionaggio industriale.
Rischi per il Titolare 1/2
Diminuzione del controllo sui propri dati e sui
trattamenti gestiti dal provider.
Aumento di esposizione dei dati critici, dovuto alle
caratteristiche di condivisione del cloud.
Aumento dell'utilizzo di reti pubbliche per l'accesso alle
risorse remote.
Rischi per il Titolare 2/2
Il cloud provider potrebbe accedere a dati personali
dell'utente o di cui l'utente è Titolare.
Luogo di memorizzazione dei dati non può essere
definito a priori e può variare per esigenze operative
(es. trasferimento di dati all'estero).
Il cloud provider può avvalersi a sua volta dei servizi
cloud di un altro provider (es. un provider SaaS può
avvalersi di un provider IaaS) = catena di cloud.
10
Sicurezza dei dati e dei sistemi 1/2
Disciplinare tecnico in materia di misure MINIME
di sicurezza (Allegato B al Codice)
I titolari del trattamento, nel rispetto degli obblighi
generali di sicurezza, devono adottare le misure
minime di sicurezza previste dalla legge.
Es: Sistema di autenticazione informatica; profili di
autorizzazione; antivirus; aggiornamento periodico dei
programmi; backup, ecc.
11
Sicurezza dei dati e dei sistemi 2/2
Misure c.d. IDONEE
Nel custodire e controllare i dati devono essere adottate
idonee e preventive misure di sicurezza per
ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita
(anche accidentale) dei dati, accesso non
autorizzato, trattamento non consentito o non
conforme agli scopi.
Nel predisporre le misure di sicurezza occorre tenere
conto di: progresso tecnico, natura dei dati,
caratteristiche del trattamento.
Cosa fare?
Gestione delle identità e dei ruoli (Titolare,
Responsabile, Incaricati), definizione di privilegi e
autorizzazioni.
Attenzione alle utenze admin: è necessario operare in
conformità alle prescrizioni del Garante sugli
amministratori di sistema.
Gestione del contratto – verificare che il contratto
garantisca la conformità effettiva alle norme vigenti.
Contratti di cloud - Legge applicabile
Perdita di controllo fisico – controllo indiretto mediante
gli strumenti conferiti all'utente dal contratto.
Tale controllo risulta più difficile se la legge applicabile
al contratto o il foro competente è straniero.
Importante sapere se un eventuale provvedimento del
giudice (italiano o straniero) verrà eseguito in tempi
rapidi.
Occorre verificare che il cloud provider indichi in quale
Paese si trovano i data center che ospitano i dati.
Contratti di cloud - Misure di
sicurezza 1/3
Occorre verificare che il cloud provider si impegni a
rispettare le misure di sicurezza previste dal Codice
Privacy.
Non sono sufficienti generiche clausole in cui si
impegna a operare in conformità alla normativa
vigente.
Opportuno avvalersi di fornitori che indichino
dettagliatamente le misure adottate per garantire
sicurezza, riservatezza e integrità dei dati.
Contratti di cloud - Misure di
sicurezza 2/3
Se il provider è extra-UE potrebbe non essere
assoggettato al Codice privacy (lo sarebbe solo in caso
di utilizzo di strumenti localizzati in Italia).
Se l'utente Titolare del trattamento è un’impresa o
professionista con sede in Italia sarà invece in ogni
caso tenuto a rispettare il Codice privacy: dovrà
tutelarsi mediante il contratto.
L'utente dovrà esigere dal provider garanzie
contrattuali che garantiscano che il servizio fornito e i
trattamenti di dati personali nella nuvola siano
compatibili con il Codice privacy.
Contratti di cloud - Misure di
sicurezza 3/3
Allegato B Misure “minime” di sicurezza: si può
prevedere il rilascio di una dichiarazione liberatoria sul
rispetto della normativa da parte del fornitore/provider.
Il provider sarà tenuto a garantire il rispetto del Codice
privacy solo se soggetto alla legge italiana.
In caso contrario, il Titolare può cercare di ottenere
tale garanzia come impegno contrattuale.
Catene di cloud
Dal punto di vista legale, contrattuale e di gestione dei
rischi occorre valutare l'aspetto della catena di fornitori
(es. provider che si avvale dei servizi di altro provider in
cloud).
L'utente potrebbe anche non sapere che il suo fornitore
di servizi si appoggia ad altro fornitore in cloud e quindi
usare servizi cloud – con tutte le conseguenti
problematiche legali – a sua insaputa.
Il Codice privacy non prevede che un Responsabile del
trattamento possa designare un altro Responsabile. Il
Titolare/cliente dovrebbe vincolare il provider ad
appoggiarsi a fornitori che accettino di essere designati
a loro volta come Responsabili direttamente dal Titolare.
Contratti di cloud - Luogo del
trattamento dei dati
Importante che sia individuato il luogo di trattamento
dei dati.
I dati potrebbero trovarsi in Italia, nella UE o in paesi
extra-UE.
Nel caso di trasferimento di dati verso altri paesi
UE non si pongono particolari problemi, in quanto la
circolazione è libera.
Nel caso di trasferimento dei dati extra UE, occorre
verificare che siano rispettate le regole per il corretto
trasferimento di dati extra UE previste dal
Codice privacy.
19
Trasferimento di dati all’estero 1/3
All’interno della UE
Il Codice non può essere applicato in modo da
limitare la libera circolazione di dati
personali all’interno dell’Unione Europea.
Possono essere adottati provvedimenti se il
trasferimento di dati all’estero ha lo scopo di
eludere le disposizioni del Codice.
20
Trasferimento di dati all’estero 2/3
Verso Paesi terzi (=extra UE) il trasferimento di dati,
anche temporaneo, è possibile se:
- consenso espresso dell’interessato (manifestato per
iscritto se dati sensibili);
- t. necessario per eseguire obblighi di un contratto
di cui è parte l’interessato, adempiere a richieste
dell’interessato, per concludere o eseguire un
contratto a favore dell’interessato;
- t. necessario per salvaguardia di un interesse
pubblico individuato per legge o regolamento;
- t. necessario per salvaguardia della vita o
incolumità fisica di un terzo;
21
Trasferimento di dati all’estero 3/3
- t. necessario per investigazioni difensive o per
tutelare un diritto in giudizio;
- t. effettuato in seguito a richiesta di accesso a
documenti amministrativi o di estrazione di dati
da pubblichi elenchi, registri, ecc. conoscibili da
chiunque;
- t. necessario per scopi storici, statistici o
scientifici;
- t. riguarda dati di persone giuridiche, enti o
associazioni.
Inoltre, t. è possibile con l’autorizzazione del Garante
sulla base di adeguate garanzie per i diritti
dell'interessato.
22
Trasferimenti extra UE vietati
Tranne nei casi consentiti di cui agli artt. 43 e 44, il
trasferimento anche temporaneo fuori dal territorio
dello Stato, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, di
dati personali verso un Paese extra UE è vietato
quando l'ordinamento del Paese di destinazione o
di transito dei dati non assicura un adeguato
livello di tutela delle persone.
Sono valutate anche le modalità di trasferimento e dei
trattamenti previsti, le finalità, la natura dei dati e le
misure di sicurezza adottate.
23
US-EU Safe Harbor
Si trattava di un procedimento che le società
statunitensi potevano seguire per essere conformi alla
normativa europea sulla protezione dei dati personali.
Lo US Department of Commerce aveva sviluppato tale
procedimento in collaborazione con l’Unione Europea e
la Commissione europea, che lo avevano dichiarato
conforme alla normativa UE sulla protezione dei dati
personali.
Grazie al SH, era possibile trasferire dati personali verso
le imprese statunitensi che vi avevano aderito, in quanto
si riteneva garantisse un adeguato livello di tutela.
Il SH è stato recentemente giudicato illegittimo.
24
Cosa è successo e cosa significa?
Il 6 ottobre la Corte di Giustizia dell’Unione
europea ha emesso una sentenza che stabilisce un
principio rilevante per il cloud, nel caso i server siano
ubicati negli USA: gli Stati Uniti non offrono un
adeguato livello di tutela nella protezione dei dati
personali.
Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner.
Causa C-362/14.
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.j
sf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=re
q&docid=169195&occ=first&dir=&cid=663265
25
Dopo la sentenza
15 ottobre - Autorità Garanti europee (c.d. Art. 29): “Se
non saranno trovate soluzioni appropriate entro la fine
del gennaio 2016 le Autorità intraprenderanno ogni
azione necessaria e appropriata, incluse eventuali
iniziative coordinate di enforcement“.
26 ottobre - Vera Jourova, Commissaria UE alla
Giustizia: “Esiste un accordo di principio con gli Stati
Uniti in materia di Safe harbour, ma stiamo ancora
discutendo per fare in modo che gli impegni soddisfino
appieno le richieste della Corte”.
26
Conclusioni 1/2
Imprese e professionisti devono innanzitutto effettuare
un’attenta verifica della conformità al Codice privacy
all’interno della propria organizzazione/del proprio studio.
Particolare attenzione dovrà essere dedicata non solo ai
noti aspetti formali (informativa, consenso) ma anche alle
misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee
che è opportuno adottare in relazione ai dati personali
trattati.
Se intendono utilizzare servizi in cloud, occorre verificare
le clausole contrattuali con la massima attenzione per
comprendere se l’adesione al contratto possa comportare
rischi o responsabilità, in particolare se il cloud provider
non fornisce adeguate garanzie o se è soggetto a un
ordinamento giuridico extra-europeo.
27
Conclusioni 2/2
E’ importante che imprese e professionisti restino
costantemente aggiornati sull’evoluzione normativa
in materia di protezione dei dati personali.
Spesso la gestione della ‘privacy’ è affidata a soggetti
esterni, con competenze tecniche e non giuridiche.
Ogni impresa, ogni studio necessita di un’analisi
personalizzata e non può semplicemente affidarsi a moduli
pre-compilati e a software generici.
Grazie per l’attenzione!
Claudia Cevenini
claudia.cevenini@studiocevenini.it

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La sicurezza dei dati e delle informazioni all'epoca del Cloud - Le norme - Claudia Cevenini

  • 1. Sicurezza dei dati e delle informazioni all’epoca del cloud Le norme ________________________ 15°Meeting nazionale ACEF Bologna, 30 ottobre 2015 Claudia Cevenini
  • 2. La nuvola informatica Insieme di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare, elaborare, trasmettere grandi quantità di dati mediante l'uso di risorse hardware e software distribuite e virtualizzate in rete. I dati sono trattati da fornitori di servizi cloud e sono conservati presso le loro server farm, in Italia o all’estero. Dati e servizi sono erogati via Internet e accessibili da qualsiasi dispositivo (pc, tablet, smartphone), su richiesta dell’utente.
  • 3. Quale disciplina giuridica? Se sono trattati dati personali in cloud, occorre capire quali regole si debbano applicare. Il Codice privacy italiano (D.Lgs. 196/03) si applica a: - soggetti stabiliti nello Stato, anche se i dati sono detenuti all’estero; - soggetti stabiliti fuori dalla UE se utilizzano strumenti ubicati nel territorio dello Stato. Il Titolare italiano sarà quindi soggetto agli obblighi e alle responsabilità del Codice ovunque si trovino i dati la cui gestione è stata affidata in outsourcing al cloud provider.
  • 4. Evoluzione normativa E’ in discussione un Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali, che sarà direttamente applicabile negli Stati Membri (Regolamento Generale sulla protezione dei dati). I principi fondamentali resteranno gli stessi ma alcune regole cambieranno, per adeguare la normativa all’evoluzione tecnologica (la Direttiva UE risale al 1995). La proposta di Regolamento è disponibile on-line: http://eur-lex.europa.eu/legal- content/IT/ALL/?uri=CELEX:52012PC0011
  • 5. Ambito di applicazione: cosa cambia La bozza di Regolamento europeo prevede un diverso «Campo di applicazione territoriale»: Il Regolamento si applica ai soggetti extra-UE che trattano dati di residenti nell’Unione se il trattamento riguarda: - l’offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti residenti, o - il controllo del loro comportamento.
  • 6. Ruoli e responsabilità Impresa o professionista che tratta dati personali agisce come Titolare: decide finalità e modalità del trattamento, gli strumenti utilizzati, oltre al profilo della sicurezza. Il Titolare che tratta dati personali in cloud deve designare il cloud provider come Responsabile del trattamento. Il Titolare ha l'obbligo di impartire istruzioni scritte analitiche al Responsabile. Il Responsabile è tenuto ad attenersi alle disposizioni del Titolare. E’ preposto dal Titolare al trattamento di dati personali; non agisce di iniziativa propria ma opera sotto la direzione e la vigilanza del Titolare.
  • 7. Minacce per la sicurezza dei dati Cloud – aumento dell'uso di Internet e applicazioni remote, condivisione dei dati, uso di ambienti di collaborazione. Rischi – accesso non consentito ai dati, sottrazione, distruzione, modifica non autorizzata, trattamento non conforme alle finalità, ecc. Minacce interne – intenzionali o casuali. Importante adottare misure tecniche e organizzative di sicurezza, istruire adeguatamente gli incaricati del trattamento. Minacce esterne – accesso abusivo e altri possibili reati informatici, spionaggio industriale.
  • 8. Rischi per il Titolare 1/2 Diminuzione del controllo sui propri dati e sui trattamenti gestiti dal provider. Aumento di esposizione dei dati critici, dovuto alle caratteristiche di condivisione del cloud. Aumento dell'utilizzo di reti pubbliche per l'accesso alle risorse remote.
  • 9. Rischi per il Titolare 2/2 Il cloud provider potrebbe accedere a dati personali dell'utente o di cui l'utente è Titolare. Luogo di memorizzazione dei dati non può essere definito a priori e può variare per esigenze operative (es. trasferimento di dati all'estero). Il cloud provider può avvalersi a sua volta dei servizi cloud di un altro provider (es. un provider SaaS può avvalersi di un provider IaaS) = catena di cloud.
  • 10. 10 Sicurezza dei dati e dei sistemi 1/2 Disciplinare tecnico in materia di misure MINIME di sicurezza (Allegato B al Codice) I titolari del trattamento, nel rispetto degli obblighi generali di sicurezza, devono adottare le misure minime di sicurezza previste dalla legge. Es: Sistema di autenticazione informatica; profili di autorizzazione; antivirus; aggiornamento periodico dei programmi; backup, ecc.
  • 11. 11 Sicurezza dei dati e dei sistemi 2/2 Misure c.d. IDONEE Nel custodire e controllare i dati devono essere adottate idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita (anche accidentale) dei dati, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme agli scopi. Nel predisporre le misure di sicurezza occorre tenere conto di: progresso tecnico, natura dei dati, caratteristiche del trattamento.
  • 12. Cosa fare? Gestione delle identità e dei ruoli (Titolare, Responsabile, Incaricati), definizione di privilegi e autorizzazioni. Attenzione alle utenze admin: è necessario operare in conformità alle prescrizioni del Garante sugli amministratori di sistema. Gestione del contratto – verificare che il contratto garantisca la conformità effettiva alle norme vigenti.
  • 13. Contratti di cloud - Legge applicabile Perdita di controllo fisico – controllo indiretto mediante gli strumenti conferiti all'utente dal contratto. Tale controllo risulta più difficile se la legge applicabile al contratto o il foro competente è straniero. Importante sapere se un eventuale provvedimento del giudice (italiano o straniero) verrà eseguito in tempi rapidi. Occorre verificare che il cloud provider indichi in quale Paese si trovano i data center che ospitano i dati.
  • 14. Contratti di cloud - Misure di sicurezza 1/3 Occorre verificare che il cloud provider si impegni a rispettare le misure di sicurezza previste dal Codice Privacy. Non sono sufficienti generiche clausole in cui si impegna a operare in conformità alla normativa vigente. Opportuno avvalersi di fornitori che indichino dettagliatamente le misure adottate per garantire sicurezza, riservatezza e integrità dei dati.
  • 15. Contratti di cloud - Misure di sicurezza 2/3 Se il provider è extra-UE potrebbe non essere assoggettato al Codice privacy (lo sarebbe solo in caso di utilizzo di strumenti localizzati in Italia). Se l'utente Titolare del trattamento è un’impresa o professionista con sede in Italia sarà invece in ogni caso tenuto a rispettare il Codice privacy: dovrà tutelarsi mediante il contratto. L'utente dovrà esigere dal provider garanzie contrattuali che garantiscano che il servizio fornito e i trattamenti di dati personali nella nuvola siano compatibili con il Codice privacy.
  • 16. Contratti di cloud - Misure di sicurezza 3/3 Allegato B Misure “minime” di sicurezza: si può prevedere il rilascio di una dichiarazione liberatoria sul rispetto della normativa da parte del fornitore/provider. Il provider sarà tenuto a garantire il rispetto del Codice privacy solo se soggetto alla legge italiana. In caso contrario, il Titolare può cercare di ottenere tale garanzia come impegno contrattuale.
  • 17. Catene di cloud Dal punto di vista legale, contrattuale e di gestione dei rischi occorre valutare l'aspetto della catena di fornitori (es. provider che si avvale dei servizi di altro provider in cloud). L'utente potrebbe anche non sapere che il suo fornitore di servizi si appoggia ad altro fornitore in cloud e quindi usare servizi cloud – con tutte le conseguenti problematiche legali – a sua insaputa. Il Codice privacy non prevede che un Responsabile del trattamento possa designare un altro Responsabile. Il Titolare/cliente dovrebbe vincolare il provider ad appoggiarsi a fornitori che accettino di essere designati a loro volta come Responsabili direttamente dal Titolare.
  • 18. Contratti di cloud - Luogo del trattamento dei dati Importante che sia individuato il luogo di trattamento dei dati. I dati potrebbero trovarsi in Italia, nella UE o in paesi extra-UE. Nel caso di trasferimento di dati verso altri paesi UE non si pongono particolari problemi, in quanto la circolazione è libera. Nel caso di trasferimento dei dati extra UE, occorre verificare che siano rispettate le regole per il corretto trasferimento di dati extra UE previste dal Codice privacy.
  • 19. 19 Trasferimento di dati all’estero 1/3 All’interno della UE Il Codice non può essere applicato in modo da limitare la libera circolazione di dati personali all’interno dell’Unione Europea. Possono essere adottati provvedimenti se il trasferimento di dati all’estero ha lo scopo di eludere le disposizioni del Codice.
  • 20. 20 Trasferimento di dati all’estero 2/3 Verso Paesi terzi (=extra UE) il trasferimento di dati, anche temporaneo, è possibile se: - consenso espresso dell’interessato (manifestato per iscritto se dati sensibili); - t. necessario per eseguire obblighi di un contratto di cui è parte l’interessato, adempiere a richieste dell’interessato, per concludere o eseguire un contratto a favore dell’interessato; - t. necessario per salvaguardia di un interesse pubblico individuato per legge o regolamento; - t. necessario per salvaguardia della vita o incolumità fisica di un terzo;
  • 21. 21 Trasferimento di dati all’estero 3/3 - t. necessario per investigazioni difensive o per tutelare un diritto in giudizio; - t. effettuato in seguito a richiesta di accesso a documenti amministrativi o di estrazione di dati da pubblichi elenchi, registri, ecc. conoscibili da chiunque; - t. necessario per scopi storici, statistici o scientifici; - t. riguarda dati di persone giuridiche, enti o associazioni. Inoltre, t. è possibile con l’autorizzazione del Garante sulla base di adeguate garanzie per i diritti dell'interessato.
  • 22. 22 Trasferimenti extra UE vietati Tranne nei casi consentiti di cui agli artt. 43 e 44, il trasferimento anche temporaneo fuori dal territorio dello Stato, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, di dati personali verso un Paese extra UE è vietato quando l'ordinamento del Paese di destinazione o di transito dei dati non assicura un adeguato livello di tutela delle persone. Sono valutate anche le modalità di trasferimento e dei trattamenti previsti, le finalità, la natura dei dati e le misure di sicurezza adottate.
  • 23. 23 US-EU Safe Harbor Si trattava di un procedimento che le società statunitensi potevano seguire per essere conformi alla normativa europea sulla protezione dei dati personali. Lo US Department of Commerce aveva sviluppato tale procedimento in collaborazione con l’Unione Europea e la Commissione europea, che lo avevano dichiarato conforme alla normativa UE sulla protezione dei dati personali. Grazie al SH, era possibile trasferire dati personali verso le imprese statunitensi che vi avevano aderito, in quanto si riteneva garantisse un adeguato livello di tutela. Il SH è stato recentemente giudicato illegittimo.
  • 24. 24 Cosa è successo e cosa significa? Il 6 ottobre la Corte di Giustizia dell’Unione europea ha emesso una sentenza che stabilisce un principio rilevante per il cloud, nel caso i server siano ubicati negli USA: gli Stati Uniti non offrono un adeguato livello di tutela nella protezione dei dati personali. Maximillian Schrems vs. Data Protection Commissioner. Causa C-362/14. http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.j sf?doclang=EN&text=&pageIndex=0&part=1&mode=re q&docid=169195&occ=first&dir=&cid=663265
  • 25. 25 Dopo la sentenza 15 ottobre - Autorità Garanti europee (c.d. Art. 29): “Se non saranno trovate soluzioni appropriate entro la fine del gennaio 2016 le Autorità intraprenderanno ogni azione necessaria e appropriata, incluse eventuali iniziative coordinate di enforcement“. 26 ottobre - Vera Jourova, Commissaria UE alla Giustizia: “Esiste un accordo di principio con gli Stati Uniti in materia di Safe harbour, ma stiamo ancora discutendo per fare in modo che gli impegni soddisfino appieno le richieste della Corte”.
  • 26. 26 Conclusioni 1/2 Imprese e professionisti devono innanzitutto effettuare un’attenta verifica della conformità al Codice privacy all’interno della propria organizzazione/del proprio studio. Particolare attenzione dovrà essere dedicata non solo ai noti aspetti formali (informativa, consenso) ma anche alle misure di sicurezza tecniche e organizzative idonee che è opportuno adottare in relazione ai dati personali trattati. Se intendono utilizzare servizi in cloud, occorre verificare le clausole contrattuali con la massima attenzione per comprendere se l’adesione al contratto possa comportare rischi o responsabilità, in particolare se il cloud provider non fornisce adeguate garanzie o se è soggetto a un ordinamento giuridico extra-europeo.
  • 27. 27 Conclusioni 2/2 E’ importante che imprese e professionisti restino costantemente aggiornati sull’evoluzione normativa in materia di protezione dei dati personali. Spesso la gestione della ‘privacy’ è affidata a soggetti esterni, con competenze tecniche e non giuridiche. Ogni impresa, ogni studio necessita di un’analisi personalizzata e non può semplicemente affidarsi a moduli pre-compilati e a software generici.
  • 28. Grazie per l’attenzione! Claudia Cevenini claudia.cevenini@studiocevenini.it