Cannova gianfranco tangenti e rifiuti la regione nel processo grande assente (7)Pino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Cannova gianfranco tangenti e rifiuti la regione nel processo grande assente ...Pino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Cannova gianfranco tangenti e rifiuti la regione nel processo grande assente (7)Pino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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Cannova gianfranco tangenti e rifiuti la regione nel processo grande assente ...Pino Ciampolillo
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Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
GE_: meines Klagen entsprechend bewisener STRAFTAT in Procura Generale Corte di Cassazione della Repubblica Costituzione Italia. Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo
A1360 Ord.Ing.PG_I_1995
09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Cannova gianfranco tangenti e rifiuti la regione nel processo grande assente ...Pino Ciampolillo
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Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
L'esimente, che nell’ elaborazione costante di dottrina e giurisprudenza, si realizza relativamente all'esercizio di un diritto (ovvero all'adempimento di un dovere), quando il diritto di cronaca o quello di critica sia conforme ai seguenti limiti:
- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
http://tutelaariaregionesicilia.blogspot.it/2014/01/audizione-assessore-lo-bello-dr-capilli.html
Bortoletti, merito, valutazione, trasparenza, forumpa, padova, 19 ottobre 2009Maurizio Bortoletti
Non pare strano, così, che del merito si continui a parlare da tempo, a volte con grande enfasi per sottolinearne l'importanza decisiva per il futuro del Paese, senza approdare ad alcun risultato concreto: molto semplicemente, del merito si diffida perché il reclutamento e la promozione dei più capaci introdurrebbero un intollerabile elemento di imprevedibilità nel sistema ed è un attentato al diritto di cooptazione. Insomma, di quel sistema - ricordando Paolo Mancini in "Elogio della lottizzazione" - che è come una sorella gemella, ma assai più appetibile, della proverbiale "sora camilla": nessuno la vuole, però ognuno se la piglia, sempre nel buio e nel silenzio, con gli esclusi che denunciano l'altrui lottizzazione, guardandosi bene dall'ammettere che se avessero buscato anche loro qualche posto di potere non sarebbe stata lottizzazione ma esercizio di pluralismo.
Intervento in occasione della Winter School organizzata dalla Provincia di Firenze e da Telefono Azzurro su: "La condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia nell’era digitale, Operatori e Docenti a confronto su metodologie e processi formativi" (Firenze, 18 gennaio, 2014)
This study assessed the effects of mandatory stay-at-home and business closure orders (more restrictive NPIs or mrNPIs) on reducing the spread of COVID-19, compared to less restrictive NPIs. The researchers analyzed case growth data from subnational regions in 10 countries, and compared regions that implemented mrNPIs to Sweden and South Korea, which only implemented less restrictive NPIs. They found that while NPIs overall were associated with reduced case growth, after accounting for less restrictive policies and epidemic dynamics, there was no clear or significant additional beneficial effect of mrNPIs on case growth in any country. The results did not provide evidence that mrNPIs had sizable effects on reducing COVID
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GE_: meines Klagen entsprechend bewisener STRAFTAT in Procura Generale Corte di Cassazione della Repubblica Costituzione Italia. Dott(2°).Ing.Arch.giovanni Colombo
A1360 Ord.Ing.PG_I_1995
09171 Arch.kammer B_de_2003_2011
Cannova gianfranco tangenti e rifiuti la regione nel processo grande assente ...Pino Ciampolillo
IN DIRITTO
Il convenuto Giuseppe Ciampolillo con gli scritti (blog) a lui riferibili non ha prodotto alcuna lesione alla reputazione ed all’ immagine del ricorrente Anzà Salvatore.
Egli ha esercitato il diritto di critica riconosciuto dall’ ordinamento giuridico e pertanto non deve alcun risarcimento per l’ obbligazione extracontrattuale da illecito civile come chiede il ricorrente le cui domande vanno per ciò rigettate mentre lo stesso Anzà va condannato al rimborso delle spese giudiziali a favore del Ciampolillo.
La condotta di questi non integra il delitto di diffamazione (art. 595 cod. pen.), sol perché i suoi scritti contengono dubbi e perplessità sulla correttezza professionale del dr. Anzà. Sovviene in ogni caso la generale causa di giustificazione di cui all'art. 51 cod. pen., sub specie di esercizio del diritto di critica, preordinato ad ottenere il controllo di eventuali violazioni delle regole deontologiche. [Cass. pen., Sez. V, 05/07/2010, n. 33994]-
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- verità del fatto narrato;
- pertinenza (intesa quale obbiettivo interesse del fatto per la pubblica opinione)
- e continenza, ovvero correttezza del suo riferimento.
Anche se l'esercizio del diritto di critica trova un limite preciso nell'inammissibilità degli attacchi puramente personali, intesi esclusivamente a colpire la sfera privata dell'offeso e che possono sfociare, quindi, nell'ingiuria, la contumelia e la lesione della reputazione, dal concetto di critica esula, comunque, il requisito dell'obbiettività e della serenità (confacenti invece al diritto di cronaca, come meglio innanzi) in quanto attività essenzialmente valutativa, frutto, quindi, di una lettura personale degli eventi e molto spesso indirizzata a manifestare, con passione e coinvolgimento, un dissenso. Nell'esercizio del diritto di critica, pertanto, è logicamente ammissibile un'intrinseca valenza aggressiva nei confronti del destinatario che dia luogo anche ad una compressione del diritto alla reputazione dello stesso.
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Bortoletti, merito, valutazione, trasparenza, forumpa, padova, 19 ottobre 2009Maurizio Bortoletti
Non pare strano, così, che del merito si continui a parlare da tempo, a volte con grande enfasi per sottolinearne l'importanza decisiva per il futuro del Paese, senza approdare ad alcun risultato concreto: molto semplicemente, del merito si diffida perché il reclutamento e la promozione dei più capaci introdurrebbero un intollerabile elemento di imprevedibilità nel sistema ed è un attentato al diritto di cooptazione. Insomma, di quel sistema - ricordando Paolo Mancini in "Elogio della lottizzazione" - che è come una sorella gemella, ma assai più appetibile, della proverbiale "sora camilla": nessuno la vuole, però ognuno se la piglia, sempre nel buio e nel silenzio, con gli esclusi che denunciano l'altrui lottizzazione, guardandosi bene dall'ammettere che se avessero buscato anche loro qualche posto di potere non sarebbe stata lottizzazione ma esercizio di pluralismo.
Intervento in occasione della Winter School organizzata dalla Provincia di Firenze e da Telefono Azzurro su: "La condizione dell’Infanzia e dell’Adolescenza in Italia nell’era digitale, Operatori e Docenti a confronto su metodologie e processi formativi" (Firenze, 18 gennaio, 2014)
This study assessed the effects of mandatory stay-at-home and business closure orders (more restrictive NPIs or mrNPIs) on reducing the spread of COVID-19, compared to less restrictive NPIs. The researchers analyzed case growth data from subnational regions in 10 countries, and compared regions that implemented mrNPIs to Sweden and South Korea, which only implemented less restrictive NPIs. They found that while NPIs overall were associated with reduced case growth, after accounting for less restrictive policies and epidemic dynamics, there was no clear or significant additional beneficial effect of mrNPIs on case growth in any country. The results did not provide evidence that mrNPIs had sizable effects on reducing COVID
Early Hydroxychloroquine but not Chloroquine use reduces ICU admission in COV...La Verità
1) An observational study of 1064 COVID-19 patients in Dutch hospitals found that early treatment with hydroxychloroquine (HCQ) on the first day of admission was associated with a 53% reduced risk of transfer to the intensive care unit (ICU) for mechanical ventilation, compared to untreated patients.
2) No significant effect was found of HCQ or chloroquine (CQ) treatment on mortality for patients on the COVID-19 ward.
3) The protective effect against ICU transfer was seen for HCQ but not for CQ, indicating these drugs cannot be considered interchangeable for COVID-19 treatment.
Use of hydroxychloroquine in hospitalised COVID-19 patients is associated wit...La Verità
This study analyzed data from 3,451 COVID-19 patients hospitalized in Italy between February and May 2020 to investigate the relationship between hydroxychloroquine (HCQ) therapy and in-hospital mortality. The study found that 76.3% of patients received HCQ. After adjusting for patient characteristics, HCQ use was associated with a 30% lower risk of death compared to no HCQ use. The protective effect of HCQ appeared stronger in patients with elevated C-reactive protein levels at admission. Within the limitations of an observational study, the data do not discourage HCQ use for hospitalized COVID-19 patients while awaiting results from randomized controlled trials.
Low-dose hydroxychloroquine therapy and mortality in hospitalised patients wi...La Verità
This study analyzed data from a nationwide surveillance of 8075 COVID-19 patients hospitalized in Belgium to compare in-hospital mortality between those treated with low-dose hydroxychloroquine (HCQ) monotherapy (2400 mg total over 5 days) and supportive care only. The HCQ-treated group had lower mortality (17.7% vs 27.1%). In a statistical analysis adjusting for demographic and clinical factors, HCQ treatment was independently associated with lower mortality compared to supportive care alone. Subgroup analyses found reduced mortality with HCQ for patients diagnosed both within 5 days and over 5 days from symptom onset.
Treatment with hydroxychloroquine, azithromycin, and combination in patients ...La Verità
This study examined the association between hydroxychloroquine treatment and in-hospital mortality among 2541 COVID-19 patients. When controlling for risk factors, treatment with hydroxychloroquine alone and in combination with azithromycin was associated with a reduction in mortality. Hydroxychloroquine alone showed a 66% reduction in mortality risk and hydroxychloroquine plus azithromycin showed a 71% reduction compared to no treatment. However, prospective randomized trials are still needed to further examine the impact of these drug regimens.
Le chat tra Luca Palamara e Stefano PizzaLa Verità
- Luca discusses with Stefano Pizza about a colleague who continues to speak badly about Stefano to prosecutors and others and defend her friend who was charged.
- Stefano wants to inform the chief prosecutor Marcello Viola about the situation. Luca agrees they need to intervene.
- Luca tells Stefano to have those who wrote reports about the colleague submit them to the chief prosecutor, Viola, and others rather than just sending them to Luca. Stefano agrees to talk to Luca first before submitting anything.
Le chat tra Luca Palamara e Luciana SangiovanniLa Verità
This WhatsApp chat log details communications between 4 participants from July 2017 to October 2017. The chat discusses legal matters and includes updates on court dates and decisions. Photos were also shared. Communication was in Italian and involved checking in, providing updates, and coordinating next steps.
Le chat tra Luca Palamara e Bruno FascianaLa Verità
This WhatsApp chat log discusses negotiations between Bruno Fasciana and LP over the upcoming election for the Italian National Association of Magistrates (CSM). Bruno pushes for delaying the vote and breaking from Catania, saying others support this. LP says they want to avoid coming out as losers and will call Bruno in 5 minutes to discuss further.
Le chat tra Luca Palamara e Baldovino De SensiLa Verità
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- LP messages one of the participants to discuss the issues further and plans to contact them the next day around 11am.
Le chat tra Luca Palamara e Maria Vittoria De SimoneLa Verità
This document contains a chat log between LP and Maria Vittoria De Simone between July 2017 and September 2017. They discuss meeting up to talk about agromafie and LP reminds Maria that he will call her before traveling to Moscow. LP confirms they will see each other at an event in Castellaneta on Friday.
Le chat tra Luca Palamara e Maria Vittoria De Simone
La rettifica del Dottor Federico Maria Salmoiraghi
1. Studio Legale Di Mauro
Via G. Macrì 6 – Tel 090/6409935 fax
090/6406569- 98123 MESSINA
Sezione Legale
Avv. Marco Di Mauro
Patrocinante in Cassazione
Avv. Corrado Cocivera
Patrocinante in Cassazione
Avv. Ylenia Imbesi
Avv. Valentina Anastasi
Avv. Alessandro Bonavita
Dott.ssa Verdiana Saporito
Amministrazioni Giudiziali ed Immobiliari
Dott.ssa Florinda Guarnera
Sig.ra Agnese Saccà
Segreteria
Sig.ra Rossana Anterini
E mail: avvocato@studiolegaledimauro.com
Pec: avv.marcodimauro@pec.giuffre.it
Spett.le
La Verità redazione digitale
Via Vittor Posani 28
20124 Milano
Per mail : web@laverita.info – redazione@laverita.info
Oggetto: Vs articolo dell’11 agosto 2021 – pag. 16 “La denuncia negli USA rapporti
fra mafia e l’azienda che porta la fibra in Piemonte”.
Spett.le Redazione
Egr. Dott. Alessandro Da Rold
Scrivo la presente in nome e per conto del Dott. Federico Maria Salmoiraghi, per la
presente elettivamente domiciliato presso il mio studio, allo scopo di chiarire e chiedere
una rettifica del Vs articolo apparso sul Vs giornale, come da oggetto.
Senza entrare nel merito dell’articolo e del suo contenuto che non rientra nel mandato
a me conferito e che riguarda soggetti e società del tutto lontane dal modo di svolgere
la propria attività e professione del mio assistito, non si può non prendere le distanze
da ogni riferimento altamente lesivo della reputazione e della professionalità del Dott.
Salmoiraghi, per quanto da Voi riportato;
frutto certamente di una chiara campagna denigratoria che ha già ottenuto una pronta
risposta nelle opportune sedi non appena il fondo Muddy waters ed il Sig. Carson Block
2. Studio Legale Di Mauro
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Avv. Ylenia Imbesi
Avv. Valentina Anastasi
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Pec: avv.marcodimauro@pec.giuffre.it
hanno sotteso o meglio chiaramente accusato il mio assistito di condotte e
comportamenti di chiaro rilievo penale in totale assenza di prove e/o di procedimenti
giudiziari in corso o conclusi.
Considerando che siamo di fronte a mere illazioni, appare opportuno da parte Vs,
dare risalto alla posizione del Dott. Salmoiraghi che ha sempre svolto le proprie
attività imprenditoriali con rispetto totale della legge e della pubblica e privata
moralità.
Ma per meglio comprendere la vicenda e per correttezza di informazione è necessario
ricostruire la vicenda che coinvolge il mio assistito e che lo ha condotto, cosa che
Muddy Water omette di comunicare, a proporre da subito una azione per diffamazione
presso la UNITED STATES DISTRICT COURT - NORTHERN DISTRICT OF
CALIFORNIA che riporta il Case No: 2.21 -cv- 5556 – già in trattazione il 20.7.2021
e presentata nell’immediatezza dei fatti.
Ma la vicenda ha origini già in data 27.1.2021, quando lo scrivente riceveva un report
inviato da Muddy Waters Capital LLC di 1007 West College Avenue 304 – Santa Rosa
CA USA, ed a firma di Carson Block.
In tale report, indirizzato al sig. Fortis, Chairman della Solutions 30 SE, il suddetto
Muddy Water e Carson Block, descrivevano gravissimi fatti che collegavano il gruppo
societario con esponenti della mafia, descrivendo non solo la Solutions 30 ma tutti i
suoi partners commerciali o professionali, come degli associati a tale conserteria
mafiosa e delle vere proprie “teste di legno”, utili al riciclaggio di denaro;
in particolare si riferiva anche al mio assistito diffamandolo in maniera evidente, viste
le chiare falsità dichiarate.
In considerazione del detto report e avendo, il Dott. Salmoiraghi, sempre fondato la
sua attività sulla correttezza ed onestà, ha subito preso le distanze dalla Solutions 30
rescindendo da tutti i proficui rapporti economici, con la stessa, nella certezza della
propria estraneità da ogni rapporto con mafia e/o con organizzazioni atte a svolgere
attivita’ di carattere criminale.
3. Studio Legale Di Mauro
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Pec: avv.marcodimauro@pec.giuffre.it
Deve premettersi che la Solutions 30 è una società globale impegnata nella fornitura di
servizi IT e di helpdesk a società internazionali di primario livello, fra le quali possiamo
citare VODAFONE, ORANGE, TELEKOM, TIM, HP, BNP PARIBAS e molte altre.
Le attività gestite dalle società del Dott. Salmoiraghi, anche per conto della Solutions
30, grazie all’esperienza acquisita sul campo, lo hanno condotto ad ottenere un discreto
successo professionale ed economico a livello europeo, costituendo un gruppo di
societa’ con oltre 400 dipendenti diretti.
Alcuni mesi fa il Presidente di Solutions 30 SE, Gianbeppi Fortis, Chairman della
Solutions 30, inoltrava al mio assistito, un rapporto, indicato come anonimo, ma che
effettivamente proveniva dalla Muddy Waters Capital LLC 1007 Weat College Avenue
304 Santa Rosa CA 95401 USA, e specialmente dal Sig. Carson Block, che si riferiva
alla Solutions stessa ed alle sue attività, ipotizzando rapporti con ambienti mafiosi.
Tra le varie, il report, accusava la Solutions 30 e le società collegate di facilitare attività
di riciclaggio di denaro, assumendo come responsabili, soggetti consorziati a
conserterie mafiose.
Il report vorrebbe dimostrare che la Solutions 30 ha più collegamenti con personaggi
con precedenti penali per riciclaggio di denaro, avendo effettuato molte transazioni
compatibili con il detto reato.
Ma la questione molto più grave è che tale rapporto accusa, in modo del tutto falso,
calunnioso e diffamante il Dott. Salmoiraghi, come si dimostrerà nell’azione in corso
in California.
Peculiare è che nel mese di dicembre 2020 Bloomberg ha pubblicato il rapporto sui
social media (Twitter), affermandone la paternità in capo a Muddy Waters ed a Carson
Block, e pubblicando la sostanza del rapporto che è stata vista dal almeno 180.000
follower.
In particolare Muddy Waters e Carson Block sicuramente a corto di azioni al fine di
trarre profitto, vantando una posizione di short seller sul titolo da maggio 2019,
4. Studio Legale Di Mauro
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Sezione Legale
Avv. Marco Di Mauro
Patrocinante in Cassazione
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Patrocinante in Cassazione
Avv. Ylenia Imbesi
Avv. Valentina Anastasi
Avv. Alessandro Bonavita
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Sig.ra Agnese Saccà
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Sig.ra Rossana Anterini
E mail: avvocato@studiolegaledimauro.com
Pec: avv.marcodimauro@pec.giuffre.it
intraprendevano una campagna aggressiva e infondata quanto meno in riferimento al
mio assistito ed alle sue società.
In sostanza, si impegnavano in una forma di "shakedown" pubblicando informazioni
per imprimere reazioni nel mercato, spingendo ad una speculazione sulle azioni della
Solutions 30, che hanno causato in primis una perdita di oltre 1 miliardo di
capitalizzazione della societa’.
Intorno al 27 di gennaio 2021, Muddy Waters e Carson Block hanno pubblicato una
lettera aperta, nella quale hanno diffamato in maniera diretta anche il Dott. Salmoiraghi
e per tale motivo sono stati denunciati.
Le dichiarazioni diffamatorie, in particolar modo hanno sottinteso che le società del
Dott. Salmoiraghi venivano impiegate per facilitare un programma di riciclaggio di
denaro.
Dichiarazioni apertamente false e che creano una falsa implicazione, volendo
diffamare l’onore e la rispettabilità personale e professionale del mio assistito, con
risvolti economici potenziali di particolare gravità; infatti “fake” news come quella
lanciata sul mercato da Muddy Waters e da Carson Block, oltre a generare in
continuazione rilevanti perdite di capitalizzazione, potrebbero minare la credibilita’del
gruppo creato dal Dott. Salmoiraghi che vanta rispetto e considerazione a livello
europeo da parte di player di primissimo livello come FERRERO, FALK, DXC
TECHNOLOGIES, PFIZER, CATALENT, TIM e da parte di Istituzioni italiane quali
il MIUR e la Motorizzazione Civile.
Come già detto, attraverso le loro dichiarazioni sulle presunte attività illecite del Dott.
Salmoiraghi e delle sue società, Muddy Waters e Carson Block hanno dichiarato
pubblicamente o implicitamente che lo stesso sarebbe associato a corporazioni
criminali, impiegando ex criminali al fine di perfezionare un programma di riciclaggio
di denaro.
Come esposto in dettaglio sopra, queste affermazioni implicite di fatto sono
dimostrabilmente false e fuorvianti oltre che lesive della dignita’ del Salmoiraghi.
Muddy Waters e Block hanno pubblicato affermazioni e implicazioni selezionando e
giustapponendo affermazioni vere in modo da implicare una connessione diffamatoria
5. Studio Legale Di Mauro
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090/6406569- 98123 MESSINA
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tra di loro, nonché omettendo fatti che avrebbero dissipato le implicazioni diffamatorie
e rivelato la verità; hanno reso queste dichiarazioni o sapendo di essere false, o in
sconsiderato disprezzo della loro verità o falsità, in modo che ciascuno di loro potesse
trarre profitto. Con tali dichiarazioni chiaramente diffamatorie, tendevano a causare la
ripetizione di esse su vasta scala in modo da poterne trarre profitto, sapendo che erano
false, o in sconsiderato disprezzo della loro verità o falsità, almeno in riferimento al
Dott. Salmoiraghi.
Queste dichiarazioni implicite, di fatto hanno danneggiato e danneggeranno o
minacceranno di danneggiare in futuro le attività del mio assistito. Le accuse di
disonestà e di violazione delle leggi sul riciclaggio di denaro sono di per sé
diffamatorie, ed i danni per il Dott. Salmoiraghi riguardano anche e specialmente la
reputazione professionale e personale.
Tale condotta ha anche danneggiato le società del gruppo Salmoiraghi, il loro prestigio
e la loro posizione nel mondo degli affari; ogni attività dalla più piccola alla più grande
dipendono dal loro buon nome per attirare i clienti e per raggiungere gli scopi per i
quali sono stati creati, quindi qualsiasi pubblicazione falsa che tenderebbe a scacciare
i clienti o a contaminare il loro nome, causa di per se danni da quantificare anche in
via equitativa.
A seguito di queste false dichiarazioni, il Dott. Salmoiraghi ha perso rilevanti contratti,
in esse inclusa la rescissione di un contratto con la Soluzione 30 Italia, costando una
perdita di affari superiore a € 100.000,00. Le accuse infondate minacciano di far sì che
la comunità imprenditoriale, e in particolare le istituzioni finanziarie, evitino le società
del Dott. Salmoiraghi con pericolo di perdita dell'accesso ai servizi bancari.
Si ritiene quindi che i fatti da Voi pubblicati, senza alcuna analisi e verifica delle
affermazioni ivi contenute, siano chiaramente lesive della immagine e professionalità
del Dott. Salmoiraghi che può vantare una specchiata attività imprenditoriale fatta di
successi e di condotte lecite e lodevoli anche moralmente.
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Ritenendo che al fine di una corretta informazione e di un legittimo diritto di difesa
anche in sede editoriale, sia opportuno dare spazio a chi viene accusato senza
possibilità di controbattere,
Vi invito a voler pubblicare questa mia specifica per una completezza di informazione,
nella certezza che i giudizi si esprimano nelle aule dei Tribunali dove auspichiamo ad
una sentenza riparatoria, ma nella consapevolezza che la gogna mediatica sia una
sentenza molto più grave ed immediata.
Si porgono
Cordiali Saluti
Messina lì 11.7.2021 Avv. Marco Di Mauro