Azioni di promozione attiva della domiciliarità per le persone non autosufficienti mediante l’introduzione dei modelli innovativi nella gestione dei servizi
1. LA FONDAZIONE DIPARTECIPAZIONEProgetto strategico regionale(L.R. n. 26/2005 art. 22)IL PERCORSO DECISIONALE DEL SOGGETTO PUBBLICO 29 Giugno 2011 1 Elena Canciani
2. LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE L’ENTE PUBBLICO NON INTENDE COINVOLGERE IL PRIVATO NEL PROGETTO La Pubblica Amministrazione opera per soddisfare bisogni della collettività. Di fronte all’esigenza di realizzare un progetto o di fornire un servizio di utilità sociale, il soggetto pubblico dovrà in primo luogo domandarsi se intenda o no condividere con il privato la realizzazione del progetto stesso, non in termini di mero affidamento di un servizio, ma di effettiva partecipazione agli oneri. 2 29 Giugno 2011
3. LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE L’ENTE PUBBLICO NON INTENDE COINVOLGERE IL PRIVATO NEL PROGETTO Nel caso in cui la P.A. intenda operare sulla sola base di risorse pubbliche (il che presuppone che abbia la possibilità di reperirle), potrà scegliere tra vari modelli, ad esempio: Istituzione Azienda speciale Consorzio amministrativo Fondazione ad esclusiva partecipazione pubblica L’attore pubblico che voglia, invece, realizzare un progetto con il supporto e il contributo attivo del settore privato (partenariato pubblico-privato), dovrà prima di tutto interrogarsi sul tipo di progetto da attuare e, conseguentemente, sul “tipo” di privato da coinvolgere, con ovvie ricadute sulla scelta del modello gestionale. 3 29 Giugno 2011
4. LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ A CARATTERE COMMERCIALE Modelli misti di natura commerciale: Società mista pubblico-privata Consorzio Società consortile Associazione in partecipazione Concessione di costruzione e gestione Sponsorizzazione 4 29 Giugno 2011
5. LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ATTIVITA’ A CARATTERE NON COMMERCIALE L’ente pubblico che voglia coinvolgere il privato, potrà avvalersi per lo più di due istituti: Associazione: nella quale assumerà un ruolo paritario rispetto agli altri soci, stante il carattere democratico del modello; Fondazione di partecipazione: i cui tratti sono stati delineati ampiamente nei paragrafi che precedono. 5 29 Giugno 2011
7. LA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE ELEMENTI DI CONVENIENZA DELLA FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE La Fondazione di Partecipazione supera il modello associativo almeno su due elementi: Snellezza del processo decisionale Stabilità dello scopo 7 29 Giugno 2011
8. 29 Giugno 2011 8 Relatore: Elena Canciani E-mail: elena.canciani@welfare.fvg.it