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Decreto internazionalizzazione
Novità nei rapporti con l’estero
Treviso, 11 dicembre 2015
Trasferimento della sede fiscale da e verso l’Italia
L’importanza del tema
• Mobilità d’impresa attua libertà comunitarie:
• Libertà di stabilimento;
• Libera circolazione dei capitali;
• …
• Artt. 49 e ss. TFUE
• Decreto internazionalizzazione: Art. 11 e 12
incidono sulla mobilità inbound e outbound:
• OUT: neutralizzazione fiscale del fatto-trasferimento
(almeno in linea tendenziale);
• IN: ricerca del matching fra i valori degli asset coinvolti.
2
La cornice comunitaria
• Articolo 49 TFUE:
• … le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di
uno Stato membro nel territorio di un altro Stato
membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì
alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o
filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti
sul territorio di un altro Stato.
• Articolo 54 TFUE:
• Le società costituite conformemente alla legislazione di
uno Stato membro e aventi la sede sociale,
l'amministrazione centrale o il centro di attività principale
all'interno dell'Unione, sono equiparate … alle persone
fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri.
3
Conseguenze fiscali …
• Apparentemente, la mobilità fra ordinamenti non
dovrebbe costituire autonomo presupposto
impositivo;
• Né per quanto riguarda tributi ad hoc;
• Né per quanto riguarda ipotesi di realizzo nell’ambito
della tassazione sul reddito;
• Non è (subito stato) così:
• Caso C-371/10 del 27 settembre 1988, Daily Mail;
• Personalità giuridica come concessione dell’ordinamento
di riferimento … e che da esso dipende.
4
Segue …
• Due profili da ricordare:
• Daily Mail (27 settembre 1988, C-371/10):
• Il diritto UE non può impedire a uno stato membro di
considerare estinta una società che si traferisce in un
altro paese dell’Unione (e di trarre da ciò conseguenze
fiscali;
• Cartesio (16 dicembre 2008, C-210/06):
• Questo potere sovrano riguarda solo il mantenimento
dello status di società nel paese di origine, e non si
estende alla possibilità di applicare indiscriminatamente
exit taxes.
5
Cosa significa mobilità
«da» e «per» ?
• Art. 25, l. 218 del 31 maggio 1995 (Diritto
internazionale privato);
1. Le società … sono disciplinate dalla legge dello Stato nel
cui territorio è stato perfezionato il procedimento di
costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la
sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in
Italia si trova l’oggetto principale di tali enti.
2. …
3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le
fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia
soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di
detti Stati interessati.
6
Quali sono le conseguenze
?
• Applicazione del principio di «continuità giuridica»
per la società trasferita all’estero:
• Può essere dichiarata fallita da un Tribunale Italiano
(che conserva giurisdizione);
• Cass. 1508 del 24 gennaio 2014 (nel caso
incidentalmente si accertava però la fittizietà del
trasferimento all’estero);
• Non decorre l’annualità (ex art. 10, co. 1 L. fall) per
la declaratoria dall’atto del trasferimento (perché la
società non cessa).
7
… e dal punto di vista
fiscale ?
• La cancellazione da registro delle imprese (per il
trasferimento) non ha efficacia estintiva dell’ente
(art. 2495 Cod. civ.);
• Ne deriva:
1. Possibilità di notificare l’atto impositivo al legale
rappresentante della società «divenuta» estera
(disciplina art. 60 Dpr 600/73) (Cass. 6388 del 19 marzo
2014);
2. Nessun effetto successorio dei soci e quindi nessuna
necessità di rispettare il litisconsorzio necessario
integrando i contraddittorio da parte
dell’Amministrazione finanziaria (Cass. SS.UU. 6070 e
6071 del 12 marzo 2013).
8
Le «tre stagioni» del 166
• Art. 166 TUIR, norma di riferimento per la mobilità
«in uscita» delle imprese:
1. La formulazione originaria nel TU 917/86;
2. La formulazione derivata dopo le modifiche dell’art. 91,
co. 1 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1;
• Influsso della nuova giurisprudenza comunitaria, e in particolare
del precedente della Corte del 29 novembre 2011, C-371/10
National Grid Indus BV;
3. L’attuale formulazione vigente dopo le modifiche
dell’art. 11 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto
internazionalizzazione).
9
La «prima stagione»
• Mobilità outbound come fenomeno plusvalente:
realizzo a valore normale delle plusvalenze maturate
e non realizzate, al momento del trasferimento;
1. Applicazione dell’art. 9 TUIR nella determinazione del
valore normale;
2. Salvaguardia della stabile organizzazione sul territorio
dello Stato;
3. Conseguenze sulla mobilità:
A. Costosa;
B. Incerta negli esiti.
10
Qual era la logica ?
• Gettito;
• Corollario di un approccio alla «Daily Mail»:
• Detassazione della plusvalenza (solo) maturata come
«graziosa concessione» dello Stato ?
• Necessario riallineamento «in uscita» della sfasatura che
si era realizzata nel corso della vita della società ?
• Conseguenze della «logica»:
• Necessità di pianificare attentamente l’uscita della società
(operazione straordinaria ? cessione di cespiti ?);
• …
11
La «seconda stagione»
• L’incidenza di Grid Indus BV (29 novembre 2011, C-
371/10):
• Conferma Daily Mail:
• Lo Stato «outbound» conserva la sua potestà impositiva
sulle plusvalenze latenti all’atto dell’uscita;
• Supera Daily mail:
• Il contribuente deve poter beneficiare (se lo richiede) di
un differimento della tassazione fino al realizzo nel Paese
di destinazione (cd. Tax deferral);
• Centralità del fattore temporale.
12
Segue: l’adattamento
italiano
• Art. 166, co. 2 ter e seguenti:
• Introduzione del Tax Deferral per le mobilità intraUE,
IntraSEE e nei confronti di Paesi terzi con i quali esistano
procedure di collaborazione per la riscossione delle
imposte analoghe a quelle già vigenti con la Direttiva
2010/24/UE;
• Espresso (letterale !) rinvio alla sentenza Grid Indus per la
regolamentazione delle conseguenze operative;
• Ulteriore richiamo a (futuro) decreto ministeriale per la
discipline di dettaglio;
• D.M. 2 agosto 2013.
13
La «terza stagione», il decreto
internazionalizzazione
• Articolo 11, restyling della disciplina:
• Rimozione del richiamo al precedente giurisprudenziale;
• Estensione del differimento anche ai trasferimenti indotti
mediante operazioni straordinarie (art. 179, co. 6 TUIR);
• Esclusi i Paesi terzi dato il riferimento alla disciplina UE M&A …
ma restano così scoperti i Paesi terzi che ricadono ugualmente
in essa …
• Applicazione del deferral anche ai trasferimenti all’estero
di asset di appartenenza a una stabile organizzazione
italiana.
14
Cioè …
15
A a
Novità da «mettere a
sistema»
• Quali sono i beni della stabile organizzazione ?
• Decreto internazionalizzazione attribuisce rilevanza:
• Alle scritture contabili della stabile organizzazione;
• Al fondo di dotazione della stessa;
• Art. 7 del Decreto riscrive l’art. 152 (co. 2) del TUIR sulla base dei
principi OCSE;
• Non più così facile «perimetrare» la stabile organizzazione e i
beni che ala stessa afferiscono;
• Esempi in giurisprudenza: CTP Milano 1 dicembre 2010,
n. 475; CTP Milano 24 settembre 2012, n. 219.
16
La mobilità in ingresso
• Art. 166 bis TUIR, prima di esso solo interventi di
prassi o interpretativi;
• I soggetti provenienti da Paesi di cui all’art. 11, co. 4 lett.
(c) D.lgs. l. 239/96 utilizzano il valore normale ex art. 9
TUIR;
• Se provengono da altri paesi: Ruling ex art. 31 ter Dpr
600/73 per l’individuazione dei valori di ingresso, oppure:
• Il maggiore (per le attività) fra:
1. Costo d’acquisto;
2. Valore di bilancio;
3. Valore normale.
17
I «Precursori» della svolta
• Se uno Stato contraente in occasione della partenza di
una persona fisica residente … assoggetta ad
imposizione la plusvalenza derivante da una
partecipazione rilevante in una società residente dello
stesso Stato, l’altro Stato in caso di ulteriore cessione di
tale partecipazione … considererà come costo d’acquisto,
per la determinazione dell’utile di cessione,
l’ammontare che il primo Stato avrà considerato come
valore teorico della partecipazione al momento della
partenza della persona fisica.
• Il termine «partecipazione rilevante» designa una
partecipazione al capitale della società di almeno il 25
per cento.
18
Il sistema di riferimento
• Protocollo addizionale alla Convenzione contro le
doppie imposizioni Italia – Germania del 24
novembre 1992 (l. 459);
• Temi che si ritrovano ne decreto
internazionalizzazione:
• Sospensione della tassazione;
• Necessità di trattamento simmetrico;
• Riconoscimento della intrinseca inadeguatezza della
Convenzioni modellate sui principi OCSE.
19
Le criticità, le occasioni
perse …
• Restano potenziali rischi di mismatching fra due
rilevazioni del valore normale (Italia ed estero);
• Restano gli effettivi rischi di non compatibilità con il
divieto di discriminazione previsto in talune
convenzioni;
• Una «quarta stagione» del regime fiscale del
trasferimento di sede ?
• Procedure amichevoli e bilateralizzazione della
tassazione di «uscita / entrata»;
• Nuovo ruolo della Corte di giustizia e piena attuazione
del principio di libertà di stabilimento.
20
Grazie per l’attenzione
marco.greggi@unife.it
21

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I privilegi fiscali per le persone facoltose e il diritto UE
 

Il decreto internazionalizzazione - Exit taxation

  • 1. Decreto internazionalizzazione Novità nei rapporti con l’estero Treviso, 11 dicembre 2015 Trasferimento della sede fiscale da e verso l’Italia
  • 2. L’importanza del tema • Mobilità d’impresa attua libertà comunitarie: • Libertà di stabilimento; • Libera circolazione dei capitali; • … • Artt. 49 e ss. TFUE • Decreto internazionalizzazione: Art. 11 e 12 incidono sulla mobilità inbound e outbound: • OUT: neutralizzazione fiscale del fatto-trasferimento (almeno in linea tendenziale); • IN: ricerca del matching fra i valori degli asset coinvolti. 2
  • 3. La cornice comunitaria • Articolo 49 TFUE: • … le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato. • Articolo 54 TFUE: • Le società costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale all'interno dell'Unione, sono equiparate … alle persone fisiche aventi la cittadinanza degli Stati membri. 3
  • 4. Conseguenze fiscali … • Apparentemente, la mobilità fra ordinamenti non dovrebbe costituire autonomo presupposto impositivo; • Né per quanto riguarda tributi ad hoc; • Né per quanto riguarda ipotesi di realizzo nell’ambito della tassazione sul reddito; • Non è (subito stato) così: • Caso C-371/10 del 27 settembre 1988, Daily Mail; • Personalità giuridica come concessione dell’ordinamento di riferimento … e che da esso dipende. 4
  • 5. Segue … • Due profili da ricordare: • Daily Mail (27 settembre 1988, C-371/10): • Il diritto UE non può impedire a uno stato membro di considerare estinta una società che si traferisce in un altro paese dell’Unione (e di trarre da ciò conseguenze fiscali; • Cartesio (16 dicembre 2008, C-210/06): • Questo potere sovrano riguarda solo il mantenimento dello status di società nel paese di origine, e non si estende alla possibilità di applicare indiscriminatamente exit taxes. 5
  • 6. Cosa significa mobilità «da» e «per» ? • Art. 25, l. 218 del 31 maggio 1995 (Diritto internazionale privato); 1. Le società … sono disciplinate dalla legge dello Stato nel cui territorio è stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell’amministrazione è situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti. 2. … 3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati. 6
  • 7. Quali sono le conseguenze ? • Applicazione del principio di «continuità giuridica» per la società trasferita all’estero: • Può essere dichiarata fallita da un Tribunale Italiano (che conserva giurisdizione); • Cass. 1508 del 24 gennaio 2014 (nel caso incidentalmente si accertava però la fittizietà del trasferimento all’estero); • Non decorre l’annualità (ex art. 10, co. 1 L. fall) per la declaratoria dall’atto del trasferimento (perché la società non cessa). 7
  • 8. … e dal punto di vista fiscale ? • La cancellazione da registro delle imprese (per il trasferimento) non ha efficacia estintiva dell’ente (art. 2495 Cod. civ.); • Ne deriva: 1. Possibilità di notificare l’atto impositivo al legale rappresentante della società «divenuta» estera (disciplina art. 60 Dpr 600/73) (Cass. 6388 del 19 marzo 2014); 2. Nessun effetto successorio dei soci e quindi nessuna necessità di rispettare il litisconsorzio necessario integrando i contraddittorio da parte dell’Amministrazione finanziaria (Cass. SS.UU. 6070 e 6071 del 12 marzo 2013). 8
  • 9. Le «tre stagioni» del 166 • Art. 166 TUIR, norma di riferimento per la mobilità «in uscita» delle imprese: 1. La formulazione originaria nel TU 917/86; 2. La formulazione derivata dopo le modifiche dell’art. 91, co. 1 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1; • Influsso della nuova giurisprudenza comunitaria, e in particolare del precedente della Corte del 29 novembre 2011, C-371/10 National Grid Indus BV; 3. L’attuale formulazione vigente dopo le modifiche dell’art. 11 D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147 (Decreto internazionalizzazione). 9
  • 10. La «prima stagione» • Mobilità outbound come fenomeno plusvalente: realizzo a valore normale delle plusvalenze maturate e non realizzate, al momento del trasferimento; 1. Applicazione dell’art. 9 TUIR nella determinazione del valore normale; 2. Salvaguardia della stabile organizzazione sul territorio dello Stato; 3. Conseguenze sulla mobilità: A. Costosa; B. Incerta negli esiti. 10
  • 11. Qual era la logica ? • Gettito; • Corollario di un approccio alla «Daily Mail»: • Detassazione della plusvalenza (solo) maturata come «graziosa concessione» dello Stato ? • Necessario riallineamento «in uscita» della sfasatura che si era realizzata nel corso della vita della società ? • Conseguenze della «logica»: • Necessità di pianificare attentamente l’uscita della società (operazione straordinaria ? cessione di cespiti ?); • … 11
  • 12. La «seconda stagione» • L’incidenza di Grid Indus BV (29 novembre 2011, C- 371/10): • Conferma Daily Mail: • Lo Stato «outbound» conserva la sua potestà impositiva sulle plusvalenze latenti all’atto dell’uscita; • Supera Daily mail: • Il contribuente deve poter beneficiare (se lo richiede) di un differimento della tassazione fino al realizzo nel Paese di destinazione (cd. Tax deferral); • Centralità del fattore temporale. 12
  • 13. Segue: l’adattamento italiano • Art. 166, co. 2 ter e seguenti: • Introduzione del Tax Deferral per le mobilità intraUE, IntraSEE e nei confronti di Paesi terzi con i quali esistano procedure di collaborazione per la riscossione delle imposte analoghe a quelle già vigenti con la Direttiva 2010/24/UE; • Espresso (letterale !) rinvio alla sentenza Grid Indus per la regolamentazione delle conseguenze operative; • Ulteriore richiamo a (futuro) decreto ministeriale per la discipline di dettaglio; • D.M. 2 agosto 2013. 13
  • 14. La «terza stagione», il decreto internazionalizzazione • Articolo 11, restyling della disciplina: • Rimozione del richiamo al precedente giurisprudenziale; • Estensione del differimento anche ai trasferimenti indotti mediante operazioni straordinarie (art. 179, co. 6 TUIR); • Esclusi i Paesi terzi dato il riferimento alla disciplina UE M&A … ma restano così scoperti i Paesi terzi che ricadono ugualmente in essa … • Applicazione del deferral anche ai trasferimenti all’estero di asset di appartenenza a una stabile organizzazione italiana. 14
  • 16. Novità da «mettere a sistema» • Quali sono i beni della stabile organizzazione ? • Decreto internazionalizzazione attribuisce rilevanza: • Alle scritture contabili della stabile organizzazione; • Al fondo di dotazione della stessa; • Art. 7 del Decreto riscrive l’art. 152 (co. 2) del TUIR sulla base dei principi OCSE; • Non più così facile «perimetrare» la stabile organizzazione e i beni che ala stessa afferiscono; • Esempi in giurisprudenza: CTP Milano 1 dicembre 2010, n. 475; CTP Milano 24 settembre 2012, n. 219. 16
  • 17. La mobilità in ingresso • Art. 166 bis TUIR, prima di esso solo interventi di prassi o interpretativi; • I soggetti provenienti da Paesi di cui all’art. 11, co. 4 lett. (c) D.lgs. l. 239/96 utilizzano il valore normale ex art. 9 TUIR; • Se provengono da altri paesi: Ruling ex art. 31 ter Dpr 600/73 per l’individuazione dei valori di ingresso, oppure: • Il maggiore (per le attività) fra: 1. Costo d’acquisto; 2. Valore di bilancio; 3. Valore normale. 17
  • 18. I «Precursori» della svolta • Se uno Stato contraente in occasione della partenza di una persona fisica residente … assoggetta ad imposizione la plusvalenza derivante da una partecipazione rilevante in una società residente dello stesso Stato, l’altro Stato in caso di ulteriore cessione di tale partecipazione … considererà come costo d’acquisto, per la determinazione dell’utile di cessione, l’ammontare che il primo Stato avrà considerato come valore teorico della partecipazione al momento della partenza della persona fisica. • Il termine «partecipazione rilevante» designa una partecipazione al capitale della società di almeno il 25 per cento. 18
  • 19. Il sistema di riferimento • Protocollo addizionale alla Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Germania del 24 novembre 1992 (l. 459); • Temi che si ritrovano ne decreto internazionalizzazione: • Sospensione della tassazione; • Necessità di trattamento simmetrico; • Riconoscimento della intrinseca inadeguatezza della Convenzioni modellate sui principi OCSE. 19
  • 20. Le criticità, le occasioni perse … • Restano potenziali rischi di mismatching fra due rilevazioni del valore normale (Italia ed estero); • Restano gli effettivi rischi di non compatibilità con il divieto di discriminazione previsto in talune convenzioni; • Una «quarta stagione» del regime fiscale del trasferimento di sede ? • Procedure amichevoli e bilateralizzazione della tassazione di «uscita / entrata»; • Nuovo ruolo della Corte di giustizia e piena attuazione del principio di libertà di stabilimento. 20