Il Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il Codice di comportamento del proprio personale; un provvedimento particolarmente innovativo che dovrebbe garantire la “morale pubblica”, prima ancora della “fede pubblica”. Dopo aver letto il documento, restiamo fortemente scettici su entrambe.
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestion...Simone Chiarelli
Lezione n. 03 - Ordinamento della Polizia Municipale e Locale (2): La gestione del servizio di Polizia nell’ambito della disciplina regionale, organi, competenze ed attribuzioni; le funzioni ausiliarie e le competenze del Sindaco
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Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta a...Simone Chiarelli
Lezione n. 08 (2 ore) - Simulazione di prova scritta con domande a risposta aperta (prima prova dei concorsi): redazione guidata di prova d’esame mediante la compilazione, individuazione dei contenuti essenziali e dello schema/traccia da seguire (parte 2)
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Accesso Civico - Dlgs 33/2013 - la mia presentazione al DAE 2013 - TAR Lazio ...Francesco Paolo Micozzi
Le mie slide al DAE2013, per il convegno tenutosi al TAR Lazio il 12 dicembre 2013 in materia di trasparenza, accesso civico, opendata e whistleblowing
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
La cassazione sdogana i dirigenti illegittimiPaolo Soro
Con una serie di tre decisioni quanto meno discutibili, la Cassazione Tributaria sdogana gli atti sottoscritti dai dirigenti dichiarati illegittimi dalla Consulta e batte ogni record di velocità nel provvedere al deposito delle sentenze.
Il divieto di accettare doni, regali e utilità. Una regola che viene da lonta...Massimo Di Rienzo
Slides presentate nell'ambito del webinar:
"L’approccio valoriale. La formazione come misura per la prevenzione della corruzione"
13 ottobre 2014 - FormezPA
link: http://eventipa.formez.it/node/26915
Trust soggetto a imposta di registro in misura fissaPaolo Soro
Il trust è soggetto a imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione dichiara l’assoggettamento del trust alle imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa (quanto meno nel periodo di vigenza della L. 383/2001), e, soprattutto, afferma taluni ulteriori principi fondamentali di diritto che, gran parte della giurisprudenza (e non solo quella di merito) sembrava non avere ancora per nulla compreso.
Azioni di promozione attiva della domiciliarità per le persone non autosufficienti mediante l’introduzione dei modelli innovativi nella gestione dei servizi
Pensieri sotto l’ombrellone: escapologia fiscale
Italiani, siate allegri: è arrivato il mago che vi svela i suoi segreti per riuscire, finalmente, a non pagare le tasse. C’è solo un piccolissimo, insignificante dettaglio da considerare: estote parati (anche voi, come fece lui) a fare un viaggetto in quel di Panama.
Lavoratori migranti: non tutti i mali vengono per nuocere?
La questione dei migranti è attualmente al primo posto fra le priorità che le forze politiche italiane e comunitarie devono affrontare e risolvere. I cittadini attendono risposte concrete con riferimento a una situazione che si va facendo ogni giorno più ardua, a partire dalle problematiche concernenti la pacifica convivenza di popoli così differenti fra loro, nel continente con la più alta densità mondiale.
America first
Trump conferma l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo mondiale sul clima. Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta e quali sono le implicazioni per il mondo del lavoro.
Aspetti critici del Patent Box
La mancata armonizzazione internazionale della normativa sul Patent Box e talune criticità presenti nelle disposizioni nazionali, creano non pochi problemi di carattere pratico. Per contro, sono proprio le lacune esistenti che possono, in determinati casi, prospettare talune buone opportunità internazionali d’investimento.
Il Flexible Benefit
Le aziende metalmeccaniche, a partire dal 1° giugno 2017, devono mettere a disposizione una serie di buoni spesa per il welfare dei dipendenti e dei loro familiari.
L’ipotesi di accordo di rinnovo del CCNL per le aziende metalmeccaniche e dell’installazione di impianti, datata 26.11.2016, ha varato un nuovo istituto contrattuale che prevede dei particolari contributi economici a favore dei lavoratori: il flexible benefit.
Lavoro dipendente svolto allestero da cittadini italianiPaolo Soro
Lavoro dipendente svolto all’estero da cittadini italiani
In questo periodo, i contribuenti sono come al solito alle prese con la compilazione della dichiarazione dei redditi e l’eventuale conseguente pagamento delle imposte. Non per tutti, però, la situazione appare chiara.
Ogni anno aumenta sempre di più il numero dei cittadini italiani che si reca all’estero per lavorare alle dipendenze di un datore di lavoro locale, ma, da un punto di vista prettamente fiscale, resta residente in patria. Orbene, per tali soggetti, spesso non è affatto facile comprendere quali siano gli adempimenti cui devono provvedere e, in generale, quali eventuali obblighi abbiano nei confronti del Fisco nazionale.
Dubai, IVA al via!
Il Ministero delle Finanze degli EAU pubblica le FAQ, confermando per il prossimo 1° gennaio il Via! alla nuova normativa emiratina in materia d’IVA.
Continua la campagna informativa del Governo degli Emirati Arabi Uniti in vista dell’introduzione dell’IVA, prevista per il 1° gennaio 2018: il portale istituzionale del Ministero delle Finanze emiratino, al riguardo, ha pubblicato le risposte ai primi quesiti.
Mamma, ho perso l’aereo!
L’Alitalia al redde rationem.
Nella simpatica commedia americana, record d’incassi al botteghino, il piccolo Macaulay Carson è un passeggero che perde l’aereo per ben due volte. Gli autori, nonostante il successo ottenuto in entrambe le occasioni, hanno ritenuto che non sarebbe stato più credibile fargli mancare il volo anche in una terza circostanza.
In Italia, invece, per la terza volta nel giro di nove anni (2008 – 2013 – 2017), il personale dell’Alitalia (e non solo) “perde l’aereo”.
Stabile organizzazione occulta, work in progress
Il Senato è al lavoro per cercare di regolamentare le Stabili Organizzazioni Occulte in Italia delle OTT. Occorre, però, capire l’utilità concreta di una normativa in conflitto con le disposizioni delle Convenzioni internazionali che, in caso di conflitto, prevalgono rispetto alla legge nazionale.
TTIP e TPP: Mettiamo un po’ d’ordine
Il Transatlantic Trade and Investment Partnership e il Trans Pacific Partnership hanno in comune solo una cosa: il fatto che sono entrambi due accordi di collaborazione (partnership) concernenti gli scambi commerciali internazionali… o forse c’è dell’altro?
Voluntary Disclosure Bis
La Voluntary Disclosure Bis (chiamata in gergo, Voluntary Disclosure 2.0) proposta dal governo consente, ora, la regolarizzazione anche di contanti e valori al portatore conservati in Italia.
Tra le misure contenute nel testo del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 (in vigore dal 24.10.2016), collegato alla Legge di Bilancio 2017, coordinato con la Legge di conversione 1° dicembre 2016, n. 225, pubblicata nella GU n. 282 del 02.12.2016 – Supplemento Ordinario n. 53, troviamo inserita anche la nuova procedura di Voluntary Disclosure (VD), letteralmente: rivelazione volontaria.
L’Unione fa la forza
La crisi che ha pesantemente colpito l’Europa nel 2008 non sembra ancora vedere un’effettiva ripresa generale. Il motivo, a nostro avviso, risiede nell’assenza di una reale unità di intenti all’interno dell’UE.
Framework fiscali internazionali
Senza andare a ipotizzare chissà quali complesse operazioni di fusione inversa transfrontaliera, analizziamo, di seguito, semplici strutture intra-UE ed extra-UE, sotto l’ottica della PMI che intende internazionalizzarsi.
Pianificazione fiscale internazionale
L’internazionalizzazione delle PMI, specie oggigiorno, si sviluppa obbligatoriamente attraverso un’attenta attività di pianificazione tributaria e previdenziale (prima ancora che economica e finanziaria), rispettosa dei principi concernenti l’abuso del diritto e l’elusione fiscale.
Pianificazione fiscale etica
E’ possibile sviluppare un’attività di pianificazione fiscale internazionale etica (che sia cioè improntata su condivisibili precetti morali)? A modesto parere di chi scrive, assolutamente sì! E, in questo contributi, si cercherà di fornirne adeguata dimostrazione logica.
Il Gruppo IVA
La Legge denominata “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019”, appena entrata in vigore, ha introdotto una nuova figura fiscale denominata “Gruppo IVA”, mediante l’inserimento del “Titolo V-bis Gruppo IVA” nel D.P.R 633/72.
Il distacco in italia di dipendenti stranieriPaolo Soro
Il distacco in Italia di dipendenti stranieri
Vediamo come cambiano le procedure del distacco in Italia di dipendenti stranieri, alla luce della normativa 2016 e della recentissima circolare interpretativa (N. 1/2017) dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Di seguito si riporta una panoramica relativa ai più eclatanti casi di pianificazione fiscale aggressiva che hanno trovato spazio nelle principali testate giornalistiche mondiali, cercando di comprendere qual è il reale livello di elusione che i grossi gruppi multinazionali arrivano a conseguire.
La mappa internazionale del lavoro
Intrappolati nella nostra quotidianità, lastricata da innumerevoli ed estenuanti adempimenti, siamo spesso costretti a rubare preziosi momenti alle famiglie (e al più che meritato riposo domenicale), per immergerci obtorto collo nello studio delle numerose novità legislative, che oramai scandiscono la vita dei commercialisti con lo stesso ineluttabile alternarsi del giorno alla notte. Così facendo, però, dimentichiamo che abbiamo altresì il dovere di ritagliarci un minimo di tempo da dedicare a un aspetto fondamentale della nostra formazione professionale: ovverossia, l’analisi del mercato nazionale e internazionale in cui operiamo.
1. Il Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia delle Entrate ha recentemente approvato il Codice di comportamento del proprio
personale; un provvedimento particolarmente innovativo che dovrebbe garantire la “morale
pubblica”, prima ancora della “fede pubblica”. Dopo aver letto il documento, restiamo fortemente
scettici su entrambe.
Il 16 settembre 2015, è stato varato il Codice di comportamento del personale dell’Agenzia delle
Entrate: diamogli insieme un’occhiata.
Come riporta il provvedimento di approvazione, “l’art. 54, comma 5, del decreto legislativo n.
165/2001, come modificato dall’art.1, comma 44, della legge 6 novembre 2012, n. 190, impone a
tutte le amministrazioni di adottare, con procedura aperta alla partecipazione e previo parere
obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, un codice di comportamento che
integri e specifichi il codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013, n.
62).”
Dal 2001 al 2015, non si può dire che l’iter non si sia dimostrato particolarmente lungo e faticoso,
ma ciò che conta è essere finalmente arrivati a stabilire un regolamento, “finalizzato ad assicurare
i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta nei rapporti intercorrenti tra i
dipendenti dell’Agenzia e in quelli che si instaurano tra questi ultimi e i soggetti esterni”, nonché
“garantire indipendenza e autonomia tecnica del personale dell’Agenzia, fermi restando i doveri e
le tutele stabilite dalle disposizioni costituzionali, legislative, comunitarie, contrattuali e di
settore.”
Ci piace sottolineare il termine “costituzionali”, avuto riguardo alle precisazioni che,
successivamente, con dovizia di particolari, il Codice fa nell’identificare coloro che debbono essere
qualificati come dirigenti. Il periodo pare, infatti, particolarmente appropriato, con le prime
decisioni della Corte di Cassazione, sull’onda del contenzioso scatenato dalla Consulta (37/2015) e
dal Consiglio di Stato (4641/2015).
L’articolo 1 stabilisce che le disposizioni si applicano al personale di ruolo dell’Agenzia, compresi i
dirigenti di prima e seconda fascia, al personale organicamente appartenente ad altre
amministrazioni in posizione di assegnazione temporanea a qualsiasi titolo presso le strutture
dell’Agenzia (e fin qui nulla di strano), nonché, in quanto compatibili, a tutti i collaboratori e
consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, indicati sul sito internet dell’Agenzia, e ai
collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore
dell'amministrazione. Questa seconda fattispecie ci riesce più difficile da immaginare nella pratica.
Al di là del fatto che non si capisce quale valore normativo possa esplicare il regolamento interno
di un ente nei confronti di soggetti esterni all’ente stesso, che tipo di sanzione potrebbe mai
essere prevista per scoraggiare l’eventuale inosservanza del Codice da parte di tali soggetti
esterni?
Ebbene, il comma successivo prescrive che le violazioni dei soggetti “terzi” potranno determinare,
secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali o dagli atti di conferimento
dell’incarico, la risoluzione del rapporto, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento qualora da
dette violazioni derivino danni all’Agenzia. In pratica, dunque, il Codice non prevede alcuna
2. penalità particolare, ma si limita a rinviare a quanto eventualmente già specificatamente indicato
nei singoli incarichi conferiti.
Una previsione, insomma, tanto inutile quanto superflua. D’altronde (per restare in tema), non si
può dire che gli estensori del documento in questione siano stati particolarmente avari nel lesinare
ovvietà (che però fanno volume e contribuiscono a dare maggior “corpo” al Codice).
Articolo 2
1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina e onore e
conforma la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione
amministrativa. Il dipendente svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo
l'interesse pubblico senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare e impronta il
proprio comportamento al rispetto dei principi etici universalmente riconosciuti. [Ci
sarebbe da capire quali siano questi “principi etici universalmente riconosciuti”,
proposizione che sottintende una nozione di morale oggettiva, ben lungi dall’essere quella
relativa a una specifica nazione. Ma comprendiamo la foga dell’estensore, il quale si è forse
lasciato prendere la mano nel parlare di argomenti aventi una portata che –
evidentemente – va ben oltre quelle che sono le sue nozioni in materia].
2. Il dipendente rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità,
obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e
imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
Tutte previsioni che non abbisognano certo di essere imposte da un regolamento: è già così.
Articolo 3
1. Il dipendente dell’Agenzia in nessun caso chiede o sollecita per sé o per altri, regali o altre
utilità, neanche di modico valore.
2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore,
per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri e non ne accetta la promessa da soggetti
che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui
confronti è o sta per essere chiamato a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio
ricoperto.
3. Il dipendente non accetta per sé o per altri regali o altre utilità, salvo quelli d’uso di modico
valore, effettuati occasionalmente nell’ambito delle normali relazioni di cortesia o di
consuetudine.
4. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o
indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore o effettuati
nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di consuetudine. Il dipendente non offre,
direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli
d'uso di modico valore o effettuati nell’ambito di normali relazioni di cortesia o di
consuetudine.
Anche al riguardo, se non erriamo, esiste già il Codice Penale che interviene a dovere.
Gli articoli 5, 6 e 7, poi, prevedono i vari obblighi di comunicazione attinenti a personali interessi
finanziari ed eventuali conflitti di interessi, nulla aggiungendo rispetto a una norma contrattuale
già esistente per tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione.
3. Dopo di che, troviamo una serie di altre disposizioni che, o ripetono i concetti già
precedentemente espressi, o si limitano a ricordare altre leggi vigenti in materia di riservatezza,
rapporti di lavoro, risparmio energetico, tutela dell’ambiente, uso di beni e computer dell’ufficio et
similia.
Ritornando a quanto anticipato, risulta particolarmente interessante l’articolo 15 che identifica
minuziosamente i dirigenti dell’Agenzia: questa, sì, una novità degna di menzione che, come
anzidetto, casca proprio a fagiolo. Non vi tediamo riportando il testo in questa inconferente sede,
ma vi consigliamo di leggerlo e raffrontarlo con le motivazioni delle già famigerate sentenze della
Cassazione, datate appena 9 novembre 2015.
La direttrice Orlandi aveva parlato di importanti novità: l’istituzione di una sorta di indirizzo mail
riservato, attraverso il quale i dipendenti possono denunciare i colleghi che non si attengono al
Codice (ma sarebbe più corretto dire, semplicemente, che violano le leggi in vigore): “Il
dipendente segnala, altresì, le condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza” – precetto già
previsto nel D.Lgs. 165/2001 e, dunque, non certo dovuto all’attuale direttrice – a cui viene
aggiunta la criptica frase “anche tenendo conto delle indicazioni operative formulate
dall’Agenzia”. Tutte qui le importanti novità?
Dulcis in fundo, arriviamo agli unici due articoli che – almeno in teoria – dovrebbero essere quelli
più rilevanti:
- Art. 18: Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice;
- Art. 19: Attività vietate in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Ebbene, il primo dei due articoli, dopo un’inconsistente serie di ammonimenti, conclude con un
laconico (e, tanto per cambiare, ovvio): “Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai
regolamenti e dai contratti collettivi”.
Ma va? E questo po’-po’ di Codice a che serve, ragioni di mera propaganda a parte?
L’articolo 19, infine, è davvero illuminante e sta facendo letteralmente “tremare” tutti quei
funzionari che si stanno accasando a frotte presso i maggiori studi legali e tributari, o negli uffici di
grosse società internazionali; una specie di Intifada amministrativa, con enormi ripercussioni in
tutta l’Amministrazione Finanziaria, i cui vertici le stanno tentando tutte nel vano tentativo di
bloccare l’exit-agency:
1. Ai sensi dell’art. 63, quarto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a coloro che sono
appartenuti all'amministrazione finanziaria, ancorché iscritti in un albo professionale o
nell'elenco previsto dal terzo comma dello stesso articolo, è vietato, per due anni dalla
data di cessazione del rapporto d'impiego, di esercitare funzioni di assistenza e di
rappresentanza presso gli uffici finanziari e davanti le commissioni tributarie.
2. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, i dipendenti che, negli
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, dello stesso decreto, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi
conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto
4. ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche
amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi
eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
Primo: determinare la nullità di un contratto privatistico resta lettera morta se le parti firmatarie
hanno interesse a dargli comunque attuazione.
Secondo: i soggetti privati che assumono i funzionari in questione, certo non hanno di che
“contrattare” con l’Amministrazione (ammesso e non concesso che quest’ultima acquisisca prova
di tali rapporti).
Detto ciò, l’articolo non fa altro che ripetere le previsioni stabilite da due norme di legge già
esistenti e – come a tutti noto – in genere inosservate, senza che le violazioni avessero di fatto mai
prodotto alcun tipo di conseguenza pratica.
In conclusione, ci sembra che il Codice nulla dica e nulla preveda in più rispetto a quanto già
espressamente disposto dalle vigenti leggi; ergo, restiamo fortemente scettici sulla sua utilità, o
sul fatto che possa in qualche maniera apportare dei miglioramenti all’attuale situazione.
Come accade spesso, in Italia, anziché preoccuparsi di ingarbugliare una situazione legislativa già di
partenza per nulla chiara, con l’unico intento di acquisire consensi personali e conquistare
preziose “poltrone”, sarebbe sufficiente limitarsi solamente a rispettare (e far rispettare) le norme
esistenti, posto che: compiere il proprio dovere morale e osservare le regole sono (questi sì) gli
unici principi etici universalmente riconosciuti – Kant docet…