3926 Settembre 2015
www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com
Periodico settimanale / Anno XXII / n. 39
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma
Guida
al DirittoSettimanale di documentazione giuridica
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decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132.
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In questo numero
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 3
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Nuovo Senato: un
“restyling” poco efficace
» PAG 14
PROCEDIMENTO CIVILE
Con l’introduzione dell’Adr
la mediazione amplia i
confini e la composizione
stragiudiziale vale anche
per i consumatori
» PAG 32
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione civile
» PAG 78
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione penale
» PAG 90
3926 Settembre 2015
Sommario
PRIMO PIANO » PAG 9
EDITORIALE
FAMIGLIA E FILIAZIONE
LE UNIONI CIVILI
Quei diritti “matrimoniali” attribuiti
a singhiozzo
di Gianfranco Dosi
» PAG 10
LEGISLAZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE NOVITÀ
Nuovo Senato: un “restyling” poco
efficace
di Giulio M. Salerno
» PAG 14
L’ANALISI DEL DDL BOSCHI
Un collegamento con l’Italicum che
lascia perplessi
di Giulio M. Salerno
» PAG 20
GIURISPRUDENZA
LA SETTIMANA NELLE CORTI
IL QUADRO DELLE DECISIONI
Infortunio in itinere solo se è
presente occasione di lavoro
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 26
CIVILE » PAG 31
LEGISLAZIONE
PROCEDIMENTO CIVILE
IL TESTO DEL DLGS 130/2015
Con l’introduzione dell’Adr la
mediazione amplia i confini e la
composizione stragiudiziale vale
anche per i consumatori
Decreto legislativo 6 agosto 2015
n. 130
» PAG 32
LE NOVITÀ
Con il nuovo istituto “stretta di
mano” e soluzione bonaria
di Marco Marinaro
» PAG 51
DEFINIZIONI
L’accordo raggiunto non è già
predefinito: c’è l’intesa multi-step
di Marco Marinaro
» PAG 53
I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE
I nuovi organismi avranno un sito
web per dare informazioni
di Marco Marinaro
» PAG 56
Sommario
4 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI
Requisiti richiesti: trasparenza,
efficacia, equità e libertà
di Marco Marinaro
» PAG 61
LA PROCEDURA
La proposta “mediata” non è
aggiudicativa ma solo facilitativa
di Marco Marinaro
» PAG 64
LE INCOMPATIBILITÀ
I conciliatori devono ricevere un
incarico di almeno tre anni
di Marco Marinaro
» PAG 66
AUTORITÀ E CONTROLLI
L’autorità competente divulga
l’elenco degli organismi
di Marco Marinaro
» PAG 68
LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI
Chiarezza su tariffe e persone fisiche
che dirimono le liti
di Marco Marinaro
» PAG 69
I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR
Coordinamento, indirizzo e bilancio
affidati al Mise
di Marco Marinaro
» PAG 70
I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO
Obbligo di adesione degli
intermediari alla Camera Consob
di Marco Marinaro
» PAG 72
LA FATTIBILITÀ ECONOMICA
Riforma a costo zero senza
previsione di oneri finanziari
di Marco Marinaro
» PAG 75
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione civile
di Mario Finocchiaro e Mario
Piselli
» PAG 78
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Giovanni Sacchetti
» PAG 88
PENALE » PAG 89
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione penale
di Giuseppe Amato
» PAG 90
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 94
AMMINISTRATIVO » PAG 95
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Le massime dei giudici
amministrativi
di Loredana D’Itri
» PAG 96
COMUNITARIO » PAG 97
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Corte di giustizia:
la rassegna delle massime
di Maria Adele Cerizza
» PAG 98
Indice Analitico
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 5
LEGISLAZIONE
Procedimento civile
Attuazione della direttiva 2013/11/Ue
sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce
(direttiva sull'ADR per i consumatori).
(Decreto legislativo 6 agosto 2015 n.
130)
» PAG. 32
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
Contratto
Inadempimento - Fornitura di materiali -
Scadenza delle fatture - Mancato
pagamento del prezzo - Azione
giudiziale del creditore - Presupposti -
Prova del suo diritto e del termine di
scadenza - Mera allegazione
dell'inadempimento - Sufficienza -
Obblighi del debitore - Individuazione -
Fattispecie.
(Cc, articolo 1460)
» PAG. 88
Contratto agrario
Prelazione e riscatto - Da parte del
proprietario del terreno confinante -
Necessità della contiguità fisica e
materiale - Sussiste.
(Cc, articoli 817, 922 e 939)
» PAG. 78
Criminalità
Misure di prevenzione - Confisca -
Diritti reale di garanzia - Costituiti in
epoca anteriore - Rapporti.
(Legge 31 maggio 1965 n. 575,
articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater)
» PAG. 78
Diritto d'autore
Marchi e brevetti - Contraffazione
marchi - Prodotti appartenenti allo
stesso genere - Necessità - Tabella
allegata al regio decreto n. 949 del
1942 - Carattere tassativo - Esclusione -
Fattispecie.
(Regio decreto 21 giugno 1942 n. 949,
articolo 1; legge 10 aprile 1954 n. 129)
» PAG. 78
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato - Ordine
pubblico - Italiano - Nozione -
Identificazione - Limiti - Astreinte -
Contrasto con l'ordine pubblico –
Esclusione.
(Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo
797; legge 31 maggio 1995 n. 218)
» PAG. 79
Diritto internazionale italiano - Ordine
pubblico - Italiano - Nozione -
Identificazione - Principi cardine
dell'ordinamento giuridico.
(Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo
797; legge 31 maggio 1995 n. 218)
» PAG. 80
Diritto internazionale privato - Sentenze
straniere - Stati della Comunità Europea
- Esecutività - Conseguenze - Ricorso in
opposizione - Necessità.
(Regolamento comunitario 22
dicembre 2000 n. 44, articoli 38, 39,
41 e 43)
» PAG. 80
Esecuzione civile
Opposizione - A precetto - Somma
chiesta nel precetto ma non dovuta -
Proposta oltre i cinque giorni dalla
notifica - Ammissibilità.
(Cpc, articoli 615, 617 e 618)
» PAG. 80
Espropriazioni
Indennità - Determinazione - Aree con
destinazione a usi collettivi - Aspetti
conformativi - Condizioni.
(Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333,
convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo
5-bis)
» PAG. 81
Indennità - Determinazione - Articolo 5-
bis del decreto legge n. 333 del 1992 -
Incostituzionalità - Disciplina di cui alla
legge n. 244 del 2007 - Applicabilità ai
giudizi in corso - Esclusione -
Conseguenze.
(Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
decreto legge 11 luglio 1992 n. 333,
convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo
5-bis; Dpr 8 giugno 2001 n. 327,
articolo 37; legge 24 dicembre 2007
n. 244, articolo 2)
» PAG. 81
Indennità - Determinazione - Elementi
incidenti sulla concreta liquidazione del
credito - Violazione da parte del giudice
del merito - Violazione di legge -
Esclusione - Apprezzamento di fatto -
Conseguenze – Fattispecie.
(Cpc, articoli 115, 116, 360 e 366;
legge 25 giugno 1865 n. 2359)
» PAG. 82
Indennità - Determinazione - Interventi
di riforma economico sociale -
Riduzione del 25% della indennità - In
caso di realizzazione di un piano di
edilizia economica e popolare -
Esclusione.
(Legge 24 dicembre 2007 n. 244,
articolo 2)
» PAG. 82
Fallimento
Azione revocatoria - Rinuncia non
perfezionata – Sopravvenuta carenza
d'interesse - Intervento dell'assuntrice
del fallimento - Inammissibilità.
(Rd 267/1942, articolo 67)
» PAG. 82
Impugnazioni
Impugnazioni civili - Appello - Appello
in genere - Nuove produzioni
documentali - Giudizi instaurati dopo il
30 aprile 1995 - Regime applicabile.
Indice Analitico
6 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
(Cpc, articolo 345; legge 26 novembre
1990 n. 353)
» PAG. 82
Impugnazioni civili - Appello - Appello
in genere - Procedimento - Memoria di
replica - Contenuto – Limiti.
(Cpc, articolo 189)
» PAG. 83
Impugnazioni civili - Appello - Domanda
nuova - Inammissibilità - Rilevabilità ex
officio - Accettazione del
contraddittorio - Irrilevanza.
(Cpc, articoli 112, 345 e 360)
» PAG. 83
Impugnazioni civili - Opposizione di
terzo - Ordinaria - Pregiudizio del terzo
- Identificazione.
(Cpc, articolo 404)
» PAG. 83
Revocazione - Sentenza della corte di
cassazione - Contrasto di giudicati -
Esclusione - Regime anteriore al decreto
legislativo n. 40 del 2006.
(Cpc, articoli 391-bis, 391-ter e 395;
decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.
40)
» PAG. 83
Locazioni
Immobili - A uso abitativo - Riduzione o
diminuzione del godimento del bene -
Possibilità per il conduttore di astenersi
dal versare il canone o di ridurlo -
Esclusione - Sospensione
dell'adempimento dell'obbligazione del
conduttore - Legittimità - Presupposti -
Completa mancanza di
controprestazione da parte del locatore
- Necessità.
(Cc, articolo 1571)
» PAG. 88
Immobili - Canone - Tolleranza del
locatore nel ricevere il pagamento -
Effettuato con bonifico bancario -
Limiti.
(Cc, articoli 1182, 1197 e 2697)
» PAG. 84
Immobili - Innovazioni non consentite al
conduttore - Risoluzione per
inadempimento - Ammissibilità.
(Cc, articoli 1453, 1455, 1456 e 1587)
» PAG. 84
Notificazioni
Civili - Notificazioni civili in genere -
Procuratore che eserciti il suo ministero
fuori dalla circoscrizione del tribunale
cui è assegnato - Omessa elezione di
domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio
- Notificazioni - Luogo - Nella
cancelleria - Conseguenze.
(Cpc, articoli 83, 170, 285, 325, 326 e
330; regio decreto 22 gennaio 1934 n.
37, articolo 82; legge 24 febbraio
1997 n. 27, articoli 1 e 6)
» PAG. 84
Possesso
Possesso in genere - Possesso ad
usucapionem - Condizioni – Limiti.
(Cc, articoli 1140, 1158 e 1165)
» PAG. 84
Prescrizione
Termine - Fatto dannoso previsto come
reato - Estinzione del reato per causa
diversa dalla prescrizione o sentenza
irrevocabile nel giudizio penale -
Conseguenze.
(Cc, articolo 2947; Cp, articolo 595)
» PAG. 84
Procedimento civile
Giudicato civile - Giudicato interno -
Omessa impugnazione di alcuni capi -
Ratio decidendi - Rilevanza.
(Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 e
329)
» PAG. 85
Intervento in causa di terzi - Adesivo
dipendente - Poteri dell'interveniente -
Impugnazione autonoma - In assenza
della impugnazione della parte adiuvata
- Esclusione.
(Cpc, articoli 105 e 339)
» PAG. 85
Intervento in causa di terzi - Iussu
iudicis - Valutazione discrezionale del
giudice del merito - Insindacabilità in
cassazione.
(Cpc, articoli 107 e 360)
» PAG. 85
Notificazione – Morte della parte
contumace - Impugnazioni – Notifica
agli eredi – Necessità.
(Cpc., articoli 102, 110, 291 e 300)
» PAG. 79
Professionisti
Responsabilità professionale - Diritto
del cliente al risarcimento del danno -
Termine di prescrizione - Decorrenza -
Dal momento in cui la condotta del
professionista ha determinato l'evento
dannoso - Esclusione - Decorrenza da
quando la produzione del danno si
manifesta all'esterno - Sussistenza.
(Cc, articolo 2236)
» PAG. 88
Proprietà
Azioni di difesa - Distanze - Muro
comune - Utilizzazione – Limiti.
(Cc, articoli 907 e 1102)
» PAG. 85
Azioni di difesa - Proprietà in genere -
Diritto reale autodeterminato -
Conseguenze - Titolo di acquisto -
Rilevanza - Limiti.
(Cc, articoli 832 e 948; Cpc, articoli
163, 164 e 345)
» PAG. 86
Prova civile
Prova documentale - Produzione nuovi
documenti - Regime anteriore alla
novella del 2005 - Anteriormente alla
ordinanza di ammissione delle prove -
Ammissibilità.
(Cpc, articolo 184; decreto legge 14
marzo 2005 n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio
2005 n. 80)
» PAG. 86
Pubblico ministero
Pubblico ministero in genere -
Intervento nel giudizio civile -
Integrazione del contraddittorio -
Giudizio di appello - Notificazione al Pm
presso il giudice a quo - Necessità -
Limiti.
(Cpc, articoli 69, 70, 71, 72, 221 e 331)
» PAG. 86
Responsabilità e risarcimento
Danno – Alla persona – Non
Indice Analitico
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 7
patrimoniale – Liquidazione in caso di
danno permanente e di invalidità
temporanea – Ammissibilità.
(Cc, articoli 1223, 2056 e 2059)
» PAG. 81
Danno - Concorso del fatto colposo del
creditore o del danneggiato - Articolo
1227, comma 2, del Cc.
(Cc, articolo 1227)
» PAG. 86
Danno - Criteri equitativi - Poteri del
giudice del merito - Incensurabilità in
cassazione.
(Cc, articolo 1226; Cpc, articolo 360)
» PAG. 86
Danno - Risarcimento - Denuncia di
reato - Responsabilità per danni a carico
del denunciante - Esclusione - Limiti.
(Cc, articolo 2043)
» PAG. 87
Danno - Risarcimento - Domanda
proposta nei confronti di soggetto non
imputato nel processo penale -
Presupposti.
(Cc, articolo 2947)
» PAG. 87
Responsabilità patrimoniale
Conservazione della garanzia
patrimoniale - Azione revocatoria -
Diminuzione del patrimonio del
fideiussore - Conseguenze.
(Cc, articolo 2901)
» PAG. 87
Servitù
Acquisto - Mancata trascrizione
dell'atto costitutivo - Effetti -
Inopponibilità agli aventi causa del
proprietario del fondo servente -
Sussiste.
(Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1375,
1376 e 2643)
» PAG. 87
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza -Trattamento
sanzionatorio - Sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità -
Incompatibilità con il beneficio della
sospensione condizionale della pena -
Conseguenze - Richiesta dell'imputato -
Rinuncia implicita alla sospensione
condizionale della pena - Sussistenza -
Ragioni.
(Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285, articolo 186, comma 9-bis; Cp,
articolo 163)
» PAG. 90
Editoria
Stampa - Giornalista - Segreto
professionale - Perquisizione e
sequestro - Limiti.
(Cpp, articoli 200, comma 3, 247,
253 e 256)
» PAG. 90
Fisco
Reati fiscali - Prova per presunzione -
Utilizzabilità - Limiti - Differenze in
materia cautelare e ai fini del giudizio di
merito.
(Cpp, articolo 187 e 273; Dpr 29
settembre 1973 n. 600, articolo 39;
decreto legislativo 10 marzo 2000 n.
74)
» PAG. 92
Giudice
Poteri del giudice - Potere discrezionale
del giudice nell'applicazione della pena -
Diniego delle circostanze attenuanti
generiche - Parametri di riferimento -
Motivazione.
(Cp, articoli 62-bis, 132 e 133)
» PAG. 92
Misure cautelari
Personali - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa -
Contenuto - Determinatezza - Necessità
- Fattispecie.
(Cpp, articolo 282-ter)
» PAG. 91
Reali - Sequestro di un sistema
informatico o telematico – Condizioni
–Fattispecie.
(Cpp, articoli 247, comma 1-bis, 275,
e 352, comma 1-bis)
» PAG. 93
Prova penale
Sequestro penale - Sequestro probatorio
- Copie dei documenti cartacei e
informatici sequestrati - Interesse
all'impugnazione - Condizioni.
(Cpp, articoli 258 e 324)
» PAG. 93
Reato
Reati contro la fede pubblica -
Differenze tra le fattispecie criminose di
false dichiarazioni rese dal prevenuto -
Fattispecie delittuose - False
dichiarazioni - Recepite o meno in un
atto pubblico - Falsa attestazione del
proprio stato - Falsa attestazione di
altre qualità - Riproduzione in un atto
fidefacente - Trattamento sanzionatorio
più grave - Altra ipotesi - Sufficiente la
sola falsa attestazione - Fattispecie.
(Cp, articolo 495 e 496)
» PAG. 94
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Evasione dagli arresti
domiciliari - Stato di necessità -
Presupposti - Imminenza di una
situazione di grave pericolo alla persona
- Pericolo attuale - Non altrimenti
evitabile - Evasione dagli arresti
domiciliari - Fattispecie – Difetto dei
presupposti - Condotta non scriminata.
(Cp, articoli 54 e 385)
» PAG. 94
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Atti e provvedimenti amministrativi
Annullamento - Annullamento d'ufficio
di un provvedimento illegittimo -
Derivazione di ingiustificati oneri per
l'erario - Intervento in autotutela -
Specifica motivazione - Necessità -
Esclusione - Ripristino della legalità
violata - Sufficienza.
» PAG. 96
Concorsi ed esami
Concorso pubblico - Prova scritta -
Attribuzione del voto numerico da parte
della commissione - Giudizio tecnico
discrezionale - Legittimità -
Sindacabilità del giudizio - Solo in caso
di manifesta illogicità ed erroneità -
Sussistenza.
» PAG. 96
Edilizia e urbanistica
Indice Analitico
8 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Vincoli urbanistici - Intervento di nuova
costruzione - Mancata alterazione dei
volumi - Area sottoposta a vincolo
paesaggistico - Ordine di demolizione -
Legittimità - Motivi.
» PAG. 96
Immigrazione e stranieri
Permesso di soggiorno - Istanza di
rinnovo - Intervenuta condanna penale
dello straniero per ricettazione -
Assenza di un giudizio di pericolosità
sociale - Motivo ostativo al rinnovo -
Esclusione - Tipologie di reato -
Elencazione tassativa - Sussistenza.
» PAG. 96
DIRITTO COMUNITARIO
Consumatore
Tutela dei consumatori - Ambito di
applicazione - Lenti a contatto colorate
con effetti estetici e non graduate -
Indicazione sulla confezione che
designa il prodotto di cui trattasi come
prodotto cosmetico - Irrilevanza.
(Regolamento Ce n. 1223/2009)
» PAG. 98
Giurisdizione
Mandato di arresto europeo - Obbligo
di eseguire il mandato d'arresto
europeo - Decisione sulla consegna -
Termini e modalità della decisione di
esecuzione - Conseguenze del
superamento dei termini.
(Decisione quadro 2002/584/Gai)
» PAG. 98
Imposte indirette
Iva - Nozione di prestazione di servizi -
Contratto di abbonamento per la
fornitura di servizi di consulenza - Fatto
generatore dell'imposta - Necessità
della prova della prestazione effettiva
dei servizi - Esigibilità dell'imposta.
(Direttiva 2006/112/Ce, articoli 24,
paragrafo 1, 25, lettera b), 62,
paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1)
» PAG. 98
Primo Piano
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 9
EDITORIALE
FAMIGLIA E FILIAZIONE
LE UNIONI CIVILI
Quei diritti “matrimoniali”
attribuiti a singhiozzo
di Gianfranco Dosi
» PAG 10
LEGISLAZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE NOVITÀ
Nuovo Senato: un “restyling”
poco efficace
di Giulio M. Salerno
» PAG 14
L’ANALISI DEL DDL BOSCHI
Un collegamento con l’Italicum
che lascia perplessi
di Giulio M. Salerno
» PAG 20
GIURISPRUDENZA
LA SETTIMANA NELLE CORTI
IL QUADRO DELLE DECISIONI
Infortunio in itinere solo se è
presente occasione di lavoro
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 26
Editoriale FAMIGLIA E FILIAZIONE
10 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Quei diritti
“matrimoniali”
attribuiti a singhiozzo
le unioni civili
Gianfranco Dosi
Presidente dell’Osservatorio nazionale
sul diritto di famiglia
I
l dibattito sui progetti di legge sulle unioni civili all’esame del
Parlamento si è arricchito in questi anni con diverse prese di
posizione della giurisprudenza costituzionale e internazionale. Al di là
delle diverse sensibilità sul tema, tutte legittime, è il caso di mettere a
fuoco le novità contenute nel testo in discussione alla Commissione
giustizia del Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (atto Senato
n. 197).
Come si è detto il testo unificato è una rielaborazione del contenuto
normativo recato dai disegni di legge originari. Prevede due parti ben
distinte: una sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l’altra sulle
convivenze di fatto.
Il primo titolo disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso
che si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato
civile e alla presenza di due testimoni. Sono cause impeditive per la
costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso la
sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone
dello stesso sesso; la minore età, l’interdizione per infermità di mente;
altre ipotesi impeditive previste nel codice civile. Le parti possono
stabilire il cognome dell’unione civile.
All’articolo 2 si prevede che non può contrarre matrimonio chi è
vincolato da una unione di stato civile, mentre l’articolo 3 estende alle
unioni civili tra persone dello stesso sesso le norme fondamentali che
presiedono alla tutela del matrimonio (articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148,
342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile) e altre disposizioni.
L’articolo 4 estende i diritti successori previsti dal codice civile a tutela
delle relazioni matrimoniali, mentre l’articolo 5 prevede la possibilità
dell’adozione limitatamente alla sola ipotesi prevista nell’articolo 44 della
legge 183/1983 e cioè dell’adozione del figlio del partner.
L’articolo 6 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso le
norme sulla separazione e sul divorzio, ivi comprese quelle che
consentono di procedervi attraverso accordi di negoziazione o
direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile.
Per la regolamentazione concreta viene prevista nell’articolo 7 una
delega al Governo.
Il secondo titolo del testo unificato si occupa della disciplina della
convivenza di fatto intendendo con l’espressione conviventi di fatto «le
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca
LA VERSIONE DIGITALE
In anteprima sul web il numero della
settimana all’indirizzo
www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il testo unificato sulla
«Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle
convivenze» (atto Senato n. 197),
in discussione alla Commissione
giustizia del Senato, è una
rielaborazione del contenuto
normativo recato dai disegni di
legge originari. Prevede due parti
ben distinte: una sulle unioni
civili tra persone dello stesso
sesso e l'altra sulle convivenze di
fatto. L’analisi delle due discipline
normative evidenzia, secondo il
Presidente dell’osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia,
Gianfranco Dosi, molti lati
positivi ma anche alcune
«imbarazzanti conclusioni».
Editoriale / Famiglia e filiazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 11
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela
affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (articolo 8).
Quindi anche tra persone dello stesso sesso che non intendono costituire
una unione civile registrata.
I conviventi di fatto – afferma l’articolo 9 - hanno gli stessi diritti
spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e, in
caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza nonché di accesso alle informazioni personali. Infine ciascun
convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con
poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di
morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
L’articolo 10 si occupa del diritto di abitazione e dei casi di successione
nel contratto di locazione prevedendo che, fatta sempre salva
naturalmente l’assegnazione dell’abitazione effettuata in sede di
separazione dal giudice, in caso di morte del proprietario della casa di
comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di
abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Il
diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto.
L’articolo 11 prevede l’inserimento dei conviventi di fatto nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Gli obblighi di mantenimento o alimentare sono previsti nell’articolo 12
dove si prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto, ove
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente
ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento
per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza,
mentre ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma,
del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti
per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
I diritti nell’impresa familiare vengono estesi al convivente di fatto
dall’articolo 13 che introduce un apposito articolo 230-ter nel codice
civile.
L’articolo 14 estende alla convivenza di fatto le norme di tutela in
materia di interdizione e amministrazione di sostegno, mentre l’articolo
15 prevede la possibilità del risarcimento del danno in seguito a fatto
illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di
convivenza.
Per gli aspetti patrimoniali si prevede all’articolo 16 la possibilità di
stipula di un apposito contratto di convivenza, cioè di un accordo con cui
i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro
vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto è redatto in
forma scritta, a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica e
ai fini dell’opponibilità ai terzi viene iscritto a cura del notaio rogante.
Può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro
professionale o casalingo e il regime patrimoniale della comunione dei
beni. Non può essere sottoposto a termine o condizione a pena di nullità
Le unioni civili
tra persone dello stesso sesso
si costituiscono
con dichiarazione davanti
all’ufficiale di stato civile
Editoriale / Famiglia e filiazione
12 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Cause di nullità sono anche previste nell’articolo 17, mentre l’articolo 18
prevede la possibilità di risoluzione del contratto di convivenza per
accordo delle parti; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un
convivente e altra persona; morte di uno dei contraenti.
Ai fini delle norme di diritto internazionale privato i contratti di
convivenza vengono poi sostanzialmente equiparati al matrimonio
dall’articolo 19 del testo unificato.
La famiglia di fatto (automatica in caso di convivenza stabile e senza
previsione di registrazione) acquisirà così una disciplina giuridica molto
chiara, soprattutto con riferimento alle obbligazioni reciproche di
carattere solidaristico e patrimoniale (mantenimento, alimenti, impresa
familiare). Tutti diritti, è interessante notare, che scattano
indipendentemente dalla volontà dei conviventi che non hanno
possibilità di escluderli. Un passaggio molto delicato della nuova
disciplina: convivere stabilmente equivale a contrarre matrimonio per
quanto attiene ai diritti fondamentali della solidarietà personale. Rimane
fermo, naturalmente, il principio della libertà contrattuale che consentirà
con specifici “contratti di convivenza” (articolo 16 del testo unificato) la
possibilità di tarare su misura i confini patrimoniali di questa solidarietà.
È esclusa l’estensione ai conviventi di fatto della disciplina legale
successoria, che rimane garantita alla sola famiglia matrimoniale e alle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e affidata, per i conviventi, allo
strumento testamentario.
Si comprende, però, come le questioni più problematiche non sono
certamente quelle relative al riconoscimento dei diritti alle famiglie di
fatto – ormai ampiamente anche riconosciuti dalla giurisprudenza - ma
quelle relative alla possibilità di assicurare alle persone dello stesso sesso
l’accesso al matrimonio. Questa ipotesi – come si è visto - viene esclusa
dal testo unificato che prevede invece la possibilità di garantire
sostanzialmente gli stessi diritti dei coniugi ad apposite «unioni civili
registrate tra persone dello stesso sesso».
Qui la prudenza lessicale nasconde l’imbarazzo di una scelta radicale
che il testo unificato non intende imporre. I diritti dei partner dell’unione
civile registrata tra persone dello stesso sesso sono gli stessi
sostanzialmente del matrimonio.
Con l’ulteriore imbarazzante conclusione che il nuovo sistema
normativo potrà assicurare diritti “matrimoniali” alle persone dello stesso
sesso, ma non a persone di sesso diverso. I conviventi di fatto
eterosessuali non potranno accedere alla tutela matrimoniale se non
contraendo matrimonio!
Tra i diritti esclusi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso vi è
quello all’adozione piena di minori. Come si è visto il testo unificato
estende alle unioni civili solo il diritto all’adozione da parte di un partner
del figlio dell’altro partner (articolo 44 della legge 184/1983).
Come si sa nel settembre 2015 il Parlamento europeo, approvando un
Rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, ha
ricordato che molti Paesi hanno già adottato varie forme di garanzia di
diritti a tutela delle convivenze di fatto (coabitazione, unioni civili,
registrazione come matrimonio) e in sede di discussione in Commissione
Il tema più problematico
è quello sulla possibilità
di assicurare alle persone
dello stesso sesso
l'accesso al matrimonio
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Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 13
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Giustizia in Senato è stato ricordato che Cassazione civile, sezione I, 6
giugno 2013 n. 14329 ha osservato che, pur essendo l’ordinamento
italiano tuttora caratterizzato dall’assenza di norme che attribuiscano
riconoscimento giuridico alle famiglie di fatto e alle coppie formate da
persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni è stato
affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 138 del 2010) oltre che
dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso
Schalk e Kopf).
Alla luce dei principi richiamati in queste pronunce – e con riferimento
al problema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - in queste
pronunce si ricorda che la scelta di estendere il modello matrimoniale
anche a unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore
ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della
Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della Cedu in ordine
all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni
eterosessuali (Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cedu caso citato).
L’articolo 12, da leggersi anche alla luce dell’articolo 8 della Carta dei
diritti dell’Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da
quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro
apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che
possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio
(Cedu sentenza 24 giugno 2010). Il carattere dell'eterosessualità non
costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico né interno
(Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cassazione n. 4184 del 2012) né
internazionale (Cedu sentenza Schalk e Kopf).
Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha
ricordato come l’articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione
sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità,
semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo
della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione
del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso
sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di
matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento
all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della
duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati
tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma
anche dell'evoluzione della società e dei costumi.
La relatrice Cirinnà ha ricordato più volte come il testo unificato fonda
le sue ragioni giustificatrici proprio nell’articolo 2 della Costituzione e
non nell’articolo 29. •
Non c’è vincolo costituzionale
o proveniente dalla Cedu
sull’esclusiva applicabilità
del modello matrimoniale
alle unioni eterosessuali
Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
14 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Nuovo Senato:
un “restyling”
poco efficacele novità
Giulio M. Salerno
D
opo la prima
approvazione da parte del
Senato e le successive
modifiche apportate dalla Camera
della deputati, il disegno di legge
costituzionale sul «Superamento
del bicameralismo paritario e
revisione del Titolo V della
Costituzione» (atto Camera 2613-A
e abbinati) è tornato - sempre in
prima lettura - al Senato, ove si
potrà tornare a discutere soltanto
di quanto è stato modificato da
Montecitorio rispetto al primo
testo approvato da Palazzo
Madama.
I delicati temi
oggetto di discussione
Su tale questione si è aperta una
discussione di ordine procedurale
che finisce per investire profili
contenutistici di particolare
importanza. Infatti, si tratta anche
di aspetti non secondari della
riforma costituzionale, come, in
particolare, le modalità di elezione
dei componenti del Senato stesso
così come previsto dall’articolo 2
del Ddl costituzionale modificato
dalla Camera sulla base di un
emendamento peraltro proposto
dallo stesso Governo. Altre
modifiche concernono poi il
procedimento legislativo o ancora
la ripartizione delle competenze
tra Stato e Regioni, così come
l’attribuzione della competenza
preventiva alla Corte
costituzionale in materia di legge
elettorale. Tutti temi di non poco
rilievo, anche dal punto di vista
politico, e sui quali si giuocherà in
definitiva il destino della riforma.
L’iter procedurale
e i possibili esiti
Se anche il Senato darà il suo voto
favorevole sul testo modificato
dalla Camera, o se comunque
apporterà soltanto lievi
modifiche, il percorso successivo
sarà piuttosto rapido. In sostanza,
fatta sempre salva l’eventualità di
un rapidissimo passaggio alla
Camera se il Senato apportasse
lievi modifiche, si dovranno poi
attendere i due voti in seconda
lettura da parte di entrambi i rami
del Parlamento. E se, come
sembra oggi probabile, in queste
due approvazioni finali - in cui è
escluso ogni possibile ulteriore
emendamento - il testo sarà
approvato a maggioranza
assoluta, ma non con i due terzi,
si dovrà poi attendere il termine
di tre mesi per la richiesta del
referendum costituzionale ai sensi
dell’articolo 138 della Costituzione,
e, come sembra allo stato
altrettanto probabile, il successivo
svolgimento del referendum.
Lo stesso Esecutivo - anche con
esplicite dichiarazioni del
Presidente del Consiglio - ha già
preso espressamente in
considerazione l’ipotesi del
referendum popolare, e, per
quanto sia discutibile
l’opportunità che sin da adesso si
sventoli l’arma referendaria a
sostegno della riforma soltanto
approvata in prima lettura da una
Assemblea, nulla impedisce che la
prospettiva della consultazione
popolare sia posta sullo sfondo di
un procedimento ancora ricco di
insidie politiche. In ogni caso, se
tutto poi dovesse andare nel senso
più favorevole alle istanze
riformistiche rappresentate
dall’Esecutivo oggi in carica, la
tempistica necessaria vedrebbe il
procedimento di riforma
costituzionale concludersi non
prima della metà del prossimo
anno. Dunque, è per questo
motivo che sin da questi giorni
cominciano a muoversi le prime
avvisaglie di una campagna
referendaria “a lunga gittata”, che
sarà destinata poi a concentrarsi
probabilmente nell’autunno del
Un dibattito “polarizzato”,
temi molto sensibili,
tempi stretti:
si riuscirà a trovare
una soluzione equilibrata?
Disegno di legge sul superamento del
bicameralismo paritario e revisione
Titolo V della Costituzione
Atto Senato n. 1429-B - Fonte delle
infografiche: «Il Sole-24Ore» del
Lunedì
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 15
2016 nel conclusivo appello al
popolo sulla decisione ultima a
favore o contro la riforma.
In altri termini, salvo incidenti
di percorso sempre possibili, il
testo su cui è altamente probabile
che si avvii la discussione pubblica
è quello adesso risultante
dall’approvazione da parte della
Camera dei deputati. Infatti, se il
Senato introducesse sostanziosi
correttivi, alla Camera si
riaprirebbe “il vaso di pandora”
delle opzioni ancora sul tavolo, e il
Governo ben difficilmente avrebbe
la forza per mantenere unito il
frastagliato schieramento di forze
- interne ed esterne alla sua stessa
maggioranza - che sinora hanno
consentito di mantenere in vita
questo percorso di riforma. •
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Lo deve chiedere un terzo dei componenti
della Camera o del Senato
La Consulta si pronuncia entro 30 giorni.
Fino a quel momento la promulgazione
della legge resta sospesa
Il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un determinato disegno di legge
La richiesta deve essere votata a maggioranza assoluta
La Camera deve procedere all'esame del disegno di legge indicato dal Senato e deve pronunciarsi entro sei mesi
I regolamenti di Camera e Senato stabiliscono procedure abbreviate per i disegni di legge dichiarati urgenti
I regolamenti possono, inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalità l’esame
e l'approvazione dei disegni di legge è demandato alle commissioni
Il disegno di legge è comunque assegnato all'aula se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione chiedono che sia discusso o votato dall’aula o che sia sottoposto
alla sua approvazione con sole dichiarazioni di voto
I DECRETI LEGGE
L’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge è disposto dal Senato entro 30 giorni
dalla loro presentazione alla Camera. Le proposte di modifica possono essere deliberate dal Senato entro 10 giorni
dalla data di trasmissione del Ddl di conversione
LA FIDUCIA
Il Governo deve avere la fiducia della Camera. Entro 10 giorni dalla formazione il Governo
si presenta davanti alla Camera per ottenerne la fiducia
AMNISTIA E INDULTO
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi della Camera
in ogni suo articolo e nella votazione finale
Sono sempre esaminati e votati dall'aula i disegni di legge costituzionali e in materia elettorale, quelli di delega,
di conversione di decreti legge, di ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi
Le leggi sull’elezione dei deputati e senatori possono essere sottoposte,
prima della promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale
Legislazione / Pubblica amministrazione
16 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / LE MATERIE PARTICOLARI
DISEGNI DI LEGGE SU:
IN TUTTI QUESTI CASI
LEGGE DI BILANCIO
Ordinamento di Roma capitale
Governo del territorio statale
Per disciplinare forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di immigrazione, ordine e sicurezza pubblica,
tutela dei beni culturali
Materie di competenza regionale qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica
o l'interesse nazionale
Principi che regolano la possibilità per le regioni di concludere accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni ad altri Stati
Principi generali per l’attribuzione di un patrimonio proprio a comuni, città metropolitane e regioni
Per l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante
Per la destinazione di risorse aggiuntive a favore di comuni, città metropolitane e regioni per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali
e per favorire l’esercizio dei diritti della persona
Forme e termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Ue
Sistema nazionale di protezione civile
Procedure per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di comuni, città metropolitane e regioni
per il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari o per grave pericolo dell’incolumità
e la sicurezza pubblica o per assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica
Per l’individuazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per il finanziamento
delle funzioni pubbliche di comuni, città metropolitane e regioni
Principi e procedure che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono seguire per partecipare,
nelle materie di loro competenza, alle decisioni sugli atti normativi della Ue e sulla loro attuazione
Distacco da una regione di comuni che ne facciano richiesta e assegnazione ad un'altra regione
Leggi di bilancio e criteri per assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito delle Pa
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la Camera può non tener conto delle proposte del Senato solo se nella votazione
finale del disegno di legge si pronuncia a maggioranza assoluta
La legge annuale sul bilancio
e sul rendiconto annuale
è approvata dalla Camera
e trasmessa al Senato,
che la deve esaminare e può proporre
modifiche entro 15 giorni
Le modifiche decise
sulle materie “particolari”
(vedi elenco a fianco)
devono essere deliberate
dal Senato
a maggioranza assoluta
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 17
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/1
La legge, nel testo modificato
dal Senato, ritorna alla Camera,
che si deve pronunciare
in via definitiva accettando
o meno le proposte dei senatori.
Per approvare la legge basta
la maggioranza semplice sia
nella prima che nell’eventuale
seconda lettura
Il Senato non chiede
di esaminare la legge
Il Senato chiede
di esaminare la legge
ITER NORMALE
Solo la Camera approva la legge,
prima articolo per articolo
e poi con votazione finale
Una volta approvata,
la Camera trasmette la legge al Senato
La legge può essere
promulgata
Il Senato ha 30 giorni
per proporre modifiche
per le quali basta
la maggioranza semplice.
Il regolamento del Senato
stabilisce le modalità
di esame dei Ddl
L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
(DDL) INIZIA ALLA CAMERA
Il Senato ha 10 giorni
per chiedere, su richiesta
di un terzo dei senatori,
di esaminare le leggi ricevute
10
giorni
30
giorni
Legislazione / Pubblica amministrazione
18 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/2
Scaduti i 60 giorni il testo
proposto o accolto dal Governo
viene, su richiesta dell’Esecutivo,
votato articolo per articolo
e poi nel suo insieme
In questo caso, i termini
assegnati al Senato per chiedere
di esaminare il Ddl
si dimezzano a 5 giorni
ITER CON PRIORITÀ
L’Esecutivo può chiedere
alla Camera che un disegno
di legge (tranne quelli per i quali
resta il bicameralismo perfetto
e gli altri per la cui approvazione
è richiesta una maggioranza
speciale) indicato come
essenziale per l’attuazione
del programma di Governo,
sia iscritto con priorità
all'ordine del giorno
e votato entro 60 giorni
La legge può essere
promulgata
La Camera vota
entro 60 giorni:
si segue l’iter
normale
(vedi a fianco)
La Camera non vota
entro 60 giorni
L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
(DDL) INIZIA ALLA CAMERA
60
giorni
60
giorni
5
giorni
Il Senato non chiede
di esaminare il Ddl
Il Senato non chiede
di esaminare il Ddl
Il Senato non
apporta modifiche
Il Senato
apporta modifiche
Il Senato chiede di esaminare
il Ddl: il tempo a disposizione
per proporre modifiche
non è di 30 giorni ma
di 15 (tempi dimezzati)
La legge, nel testo modificato dal
Senato, ritorna alla Camera, che
si deve pronunciare in via
definitiva accettando o meno le
proposte dei senatori. Per
approvare definitivamente la
legge basta la maggioranza
semplice
15
giorni
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 19
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / DOVE RESTA IL BICAMERALISMO PERFETTO
DEVONO ESSERE APPROVATI DALLA CAMERA E DAL SENATO
Il disegno di legge può essere presentato
alla Camera o al Senato.
Il testo è esaminato prima in commissione
e poi dall’aula, che l’approva
articolo per articolo
e con votazione finale
Disegni di legge di revisione
costituzionale
Leggi di attuazione
delle disposizioni costituzionali
in materia di tutela delle
minoranze linguistiche
Leggi contenenti
i principi fondamentali
per l’elezione, l’ineleggibilità,
l’incompatibilità, la durata
e le retribuzioni delle giunte
e dei consigli regionali
Leggi di attuazione
delle normative relative
all’elezione, il governo
e le funzioni dei comuni
(comprese le forme
associative di questi ultimi)
e delle città metropolitane
Leggi
costituzionali
Leggi
che ratificano
i trattati relativi
all'appartenenza
dell'Italia
all'Unione europea
Leggi in materia
di referendum popolare
Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
20 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Un collegamento
con l’Italicum
che lascia perplessil’analisi del ddl boschi
Giulio M. Salerno
È
il momento di esaminare
nel dettaglio il progetto di
legge costituzionale di
revisione del bicameralismo. A tal
proposito, dunque, prendendo a
riferimento come testo base quello
risultante dal voto del 10 marzo
della Camera dei deputati, alcune
considerazioni preliminari
possono essere già formulate circa
il senso complessivo e i contenuti
essenziali della riforma
costituzionale in corso di
approvazione.
L’impianto della riforma
e il confronto con il progetto
del centro-destra
Innanzitutto, la prima
osservazione riguarda la
prospettiva assunta: essa
conferma quell'idea di “grande
riforma” di sistema che già era alla
base della riforma proposta dal
centro-destra nel corso della
legislatura guidata dai governi
Berlusconi II e III dal 2001 al 2006,
e poi bocciata nel referendum del
giugno 2006 (legge costituzionale
pubblicata sulla “Gazzetta
Ufficiale” n. 269 del 2006). Anche
in quella occasione, la proposta di
riforma toccava il bicameralismo
paritario, il procedimento di
formazione delle leggi, l’assetto
del Titolo V e la Corte
costituzionale; in più, si
interveniva direttamente anche su
aspetti relativi al Governo, al
Presidente della Repubblica, alla
magistratura, e alla revisione della
Costituzione. In questo caso, non
si intende intervenire direttamente
sulla forma di governo - se non in
relazione alla riconduzione del
rapporto di fiducia alla sola
Camera dei deputati -, né sui
poteri del Capo dello Stato, che
rimangono pressoché inalterati
(salvo, soprattutto, il fatto che il
potere di scioglimento sarà
limitato alla sola Camera dei
deputati, e che egli avrà come
supplente il Presidente di
quest’ultima Assemblea), né
sull’ordine giudiziario. Ma nel
contempo si introducono correttivi
che incidono sulle funzioni e sulla
posizione del Governo in
Parlamento - a partire dalla
decretazione d’urgenza sino al
voto “a data certa” - e dunque sui
rapporti tra i due organi
costituzionali che danno vita
all’indirizzo politico, così come si
modificano le disposizioni relative
all’elezione del Capo dello Stato. Si
toccano tuttavia altri temi di
rilievo costituzionale che non
erano oggetto della riforma del
2005, ad esempio eliminando il
Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro, ovvero sopprimendo
le Province, o ancora introducendo
una nuova competenza per la
Corte costituzionale in materia di
leggi elettorali.
L’analisi dell’impianto
del Ddl Boschi
Ciò che appare evidente, quindi, è
la tesi di fondo del progetto: il
sistema istituzionale appare
inefficiente, sia negli elementi di
vertice, che nella articolazione
territoriale, e pertanto appare
necessaria una riforma che, nel
medesimo tempo, offra le risposte
necessarie per affrontare su
molteplici versanti le
problematicità più significative. A
differenza di quanto provato dal
centro-destra nel 2005, però, vi è
una differenza di approccio: non
Per saperne di più
www.senato.it
Rispetto all’ampia riforma proposta dal centro-destra e bocciata con il
referendum del 2006 non si è intervenuto direttamente sulla forma di
governo - se non in relazione alla riconduzione del rapporto di fiducia alla
sola Camera dei deputati -, né sui poteri del Capo dello Stato, che
rimangono pressoché inalterati.
Disegno di legge sul superamento del
bicameralismo paritario e revisione
Titolo V della Costituzione
Atto Senato n. 1429-B
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 21
conferimento di fiducia e di
controllo sull’operato del Governo:
il Senato perde entrambe queste
funzioni, sicché non solo il sistema
di checks and balances offerto
dall’attuale sistema costituzionale
ne risulta irrimediabilmente
inciso, ma soprattutto la
“governabilità” - intesa non tanto
come garanzia di stabilità del
governo, ma come garanzia della
solo non viene coinvolta in alcun
modo la disciplina della
magistratura - tema che
evidentemente non viene
considerato degno di attenzione in
questa riforma di sistema, quasi
dunque che non si tratti di un
problema che debba essere
affrontato per assicurare il buon
funzionamento del sistema
istituzionale -, ma soprattutto si
intende intervenire sulla forma di
governo parlamentare in modo
indiretto, cioè per lo più mediante
la cancellazione del Senato dal
circuito dell’indirizzo politico, la
rimodulazione dei poteri
emergenziali del Governo, lo
“spacchettamento” del
procedimento legislativo e
l’introduzione di qualcosa di
simile al “voto bloccato”.
Il collegamento con l’Italicum
e il risultato complessivo
Che quanto appena detto definisca
il senso effettivo della riforma dal
punto di vista dell’assetto dei
poteri pubblici, appare ancor più
evidente se si coglie appieno il
collegamento strutturale tra
questa riforma costituzionale e la
riforma elettorale parimenti in
corso di approvazione. La
determinazione dell’Esecutivo
rimessa sostanzialmente al voto
popolare nel solo momento
dell’elezione della Camera, e la
conseguente posizione di
supremazia assunta dal Governo
“eletto” nei confronti del
Parlamento diventa chiaro nel
momento in cui con la riforma
costituzionale si stabilisce che
l’elettività diretta si riduce alla sola
Camera dei deputati, e con la
riforma elettorale si prevede che
l’elezione della stessa Camera dei
deputati si traduce
nell’approvazione popolare dei
candidati offerti dalla lista che
riceve o più del 40% dei voti
oppure vincente in sede di
ballottaggio. Viene così nel
medesimo tempo fortemente
ridotto il ruolo del Presidente della
Repubblica nel momento della
nomina del Presidente del
Consiglio, e drasticamente limitato
il ruolo del Parlamento in sede di
TITOLO V: UNA BUONA RISCRITTURA
Da ultimo, qualche parola va dedicata sulla riscrittura del Titolo V, la parte
probabilmente meglio riuscita della riforma. Qui, una buona parte dei
problemi sollevati dalla riforma del 2001 sono stati opportunamente
affrontati e risolti.
Il “peso” del compromesso - In alcuni casi, purtroppo, si è preferito limitarsi
a una soluzione di compromesso, soprattutto quando si è inteso dare allo
Stato la sola competenza legislativa esclusiva sulle «disposizioni generali e
comuni» in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare,
istruzione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, turismo, e
governo del territorio, oltre che con riferimento alle «disposizioni di
principio» sulle forme associative dei Comuni. Non si comprende bene,
anche se probabilmente questo sarà l’esito probabile, se l’attribuzione di
questa competenza legislativa sui principi generali e comuni implicherà non
solo la conseguente competenza regolamentare dello Stato - come sembra
indiscutibile, così facendo cessare quella giurisprudenza che ha “salvato”,
ricorrendo al principio della cedevolezza, i regolamenti statali nelle materie di
competenza legislativa regionale e nel contempo di interesse unitario - ma
anche la competenza statale di determinare la titolarità delle relative funzioni
amministrative ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e
dunque anche il possibile esercizio diretto da parte delle amministrazioni
dello Stato.
La mancanza di disposizioni transitorie - Se così sarà, però, come al solito
nulla si dice circa le modalità del passaggio delle funzioni e del relativo
personale, oltre, qualora ancora vi fossero, delle risorse collegate. Per questo
aspetto, la mancanza di opportune disposizioni transitorie avvicina allora
questa riforma a quella del 2001, fatta salva la presenza di una norma sulla
continuità dell’efficacia della leggi regionali già adottate nelle materie che
ritornano alla competenza statale. Infatti, come allora il decentramento,
stavolta il riaccentramento delle competenze potrà facilmente incontrare
inevitabili ritardi e produrre consistenti disfunzioni nell’erogazione dei servizi
pubblici e nell’organizzazione del personale, in quanto occorrerà escogitare di
volta in volta le relative procedure di trasferimento in assenza di apposite
disposizioni costituzionali capaci di vincolare preventivamente gli attori
istituzionali a vario titolo coinvolti. (G.M.S.)
Legislazione / Pubblica amministrazione
22 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
confrontarsi con un Presidente del
Consiglio forte sia di una
legittimazione popolare “quasi-
diretta”, sia di una consistente
maggioranza parlamentare
(peraltro, in una sola Assemblea)
sottoposta al condizionamento
dovuta alla capacità del Premier -
che sarà anche capo del partito di
maggioranza relativa - di
condizionarne decisivamente la
rielezione.
Democrazia diretta
e le innovazioni deboli
Anche sul versante della
democrazia diretta, le novità
appaiono abbastanza deboli: da un
lato nulla si dice sui limiti di
ammissibilità del referendum
abrogativo, che nella pratica
consentono alla Corte
costituzionale di bloccare con
ampia discrezionalità qualunque
richiesta referendaria abbia riflessi
sulle entrate e sulle spese
pubbliche; dall’altro lato, si
introduce la “doppia maggioranza”
richiesta per il successo delle
consultazioni abrogative,
mantenendo quella che è oggi
condizionata dalla partecipazione
della maggioranza degli aventi
diritto al voto, e aggiungendo
quella - si badi bene, variabile -
della maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni della Camera dei
deputati, qualora la richiesta
provenga da ottocentomila
elettori.
Ma, così disponendo, non solo si
produce un’inevitabile
“confusione” sull’esito di ciascuna
consultazione - anche nell’ambito
della stessa tornata referendaria -
che finirà per rendere ancora più
oscuro e incomprensibile ai
cittadini il significato dell’istituto
referendario; ma si dà luogo anche
sua prevalenza rispetto alle
Assemblee parlamentari - diventa
un fattore dipendente e
condizionato in via esclusiva dalla
capacità di controllo sulle
candidature presentate al
momento dell’elezione alla
Camera dei deputati.
Ciò considerato, quali garanzie
si introducono per evitare che la
riduzione dei fattori di
bilanciamento all’interno della
forma di governo parlamentare -
sia sul versante del Capo dello
Stato che su quello delle
Assemblee - non si traduca in una
perdita secca di democraticità del
sistema?
La questione aperta
delle garanzie democratiche
Anche a prima vista, qualcosa si
dice, ad esempio, sulle «garanzie
dei diritti delle minoranze
parlamentari» o sullo «statuto
delle opposizioni» (solo alla
Camera, però), ma da un lato si
rinvia ai regolamenti parlamentari,
dall’altro quanto prescritto non
appare sufficiente. Nessuna parola
innovativa viene spesa sulla
disciplina dei partiti, e quanto si
dice, ad esempio, sul dovere dei
parlamentari di partecipare ai
lavori, oppure sulle indennità
riservate ai soli deputati, va nel
senso favorevole alle generiche e
populistiche critiche che
dominano la discussione sul ceto
parlamentare: il vero punto di
snodo - e di equilibrio - del
sistema fondato sulla
rappresentanza parlamentare sarà
la legge elettorale della Camera,
ma su questo punto nulla si dice
né sulle garanzie da introdurre
nelle procedure di presentazione
delle candidature, né, tanto meno,
sui principi cui dovranno ispirarsi
le normative elettorali, salvo
introdurre il giudizio preventivo -
ed eventuale - di costituzionalità
su richiesta di un quarto dei
componenti della Camera o un
terzo di quelli del Senato. Ma su
quale sarà il parametro di giudizio
della Corte costituzionale nulla si
dice, e l’esperienza recentissima
insegna che la “democraticità” di
un sistema elettorale è giudizio
suscettibile di valutazioni assai
flessibili. Sicché rimettere alla
Corte costituzionale il giudizio
sullo snodo essenziale della futura
forma di governo, senza
predeterminare in alcun modo i
criteri di valutazione, appare al più
una scommessa rimessa al buon
senso dei componenti dell’organo
di giustizia costituzionale.
Elezione Capo dello Stato:
la distorsione delle maggioranze
Anche le più alte maggioranze
richieste per l’elezione del Capo
dello Stato (dal quarto scrutinio la
maggioranza dei tre quinti dei
componenti del collegio elettivo, e
dal settimo quella dei tre quinti dei
votanti), in realtà, finirebbero per
indebolirne ancora più il profilo,
in quanto la necessaria ricerca di
una personalità di compromesso
tra gli schieramenti ben
difficilmente potrebbe condurre
all’individuazione di figure dotate
dell’autorevolezza necessaria per
Quali bilanciamenti
si introducono
per evitare una perdita
secca di democraticità
del sistema?
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 23
la definizione: il Senato sarà
composto da 74 consiglieri
regionali eletti «con metodo
proporzionale» dai Consigli
regionali e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, e
da 21 sindaci, uno per ciascuna
Regione e Provincia autonoma,
sempre eletti dai predetti Consigli,
oltre a cinque senatori nominati
dal Presidente della Repubblica
a una differenziazione così
rilevante da implicare
un’ingiustificata discriminazione
tra i soggetti richiedenti: chi si
dimostrerà più coinvolgente nel
momento iniziale della raccolta
delle sottoscrizioni popolari, sarà
favorito durante la campagna
referendaria, potendo per lo più
disinteressarsi della fascia di
popolazione indifferente al
problema sollevato; chi non sarà
riuscito a superare la soglia più
alta, sarà tenuto a uno sforzo di
propaganda assai più elevato, in
quanto dovrà senz’altro superare,
come primo scoglio, il quorum
partecipativo del 50% degli aventi
diritto al voto.
Al referendum abrogativo, poi,
si aggiunge, ma soltanto con una
norma meramente promozionale
e dunque di non immediata
efficacia, la possibilità che una
futura legge costituzionale
inserisca ulteriori forme di
referendum popolari
«propositivi e d’indirizzo,
nonché di altre forme di
consultazione, anche delle
formazioni sociali». È alquanto
curioso che nel momento in cui
si riformulano incisivamente
tanti articoli della Costituzione,
anche modificando alcuni aspetti
della disciplina sul principale
strumento di democrazia diretta
(oltre, come è chiaro, al
referendum costituzionale), ci si
limiti a promettere - con una
disposizione giuridicamente
inutile - che una futura legge
costituzionale potrà introdurre
altre forme di consultazioni
popolari. A voler essere
prudenti, può dirsi che si tratta
soltanto di buone intenzioni; a
voler essere maliziosi, di pie
illusioni.
Le innovazioni
al sistema bicamerale
Riguardo, poi, alle novità
introdotte nel sistema bicamerale,
qualche appunto non può essere
trascurato. Dopo tante discussioni,
si è giunti alla configurazione di
una seconda Camera che dovrebbe
essere rappresentativa, si dice,
«delle istituzioni territoriali». Ma,
in realtà, l’esito non è coerente con
PAESI CHE VAI CAMERE CHE TROVI
PAESI POPOLAZIONE SISTEMA PARL.RE
GERMANIA 80.523.746 bicamerale
FRANCIA 65.633.194 bicamerale
REGNO UNITO 63.896.071 bicamerale
ITALIA 59.685.227 bicamerale
SPAGNA 46.704.308 bicamerale
POLONIA 38.533.299 bicamerale
ROMANIA 20.020.074 bicamerale
PAESI BASSI 16.779.575 bicamerale
BELGIO 11.161.642 bicamerale
GRECIA 11.062.508 monocamerale
REPUBBLICA CECA 10.516.125 bicamerale
PORTOGALLO 10.487.289 monocamerale
UNGHERIA 9.908.798 monocamerale
SVEZIA 9.555.893 monocamerale
AUSTRIA 8.451.860 bicamerale
BULGARIA 7.284.552 monocamerale
DANIMARCA 5.602.628 monocamerale
FINLANDIA 5.426.674 monocamerale
SLOVACCHIA 5.410.836 monocamerale
IRLANDA 4.591.087 bicamerale
CROAZIA 4.262.140 monocamerale
LITUANIA 2.971.905 monocamerale
SLOVENIA 2.058.821 bicamerale
LETTONIA 2.023.825 monocamerale
ESTONIA 1.324.814 monocamerale
CIPRO 865.878 monocamerale
LUSSEMBURGO 537.039 monocamerale
MALTA 421.364 monocamerale
Fonte: Eurostat
Legislazione / Pubblica amministrazione
24 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Gli elettori della quasi totalità
dei senatori elettivi saranno i soli
consiglieri regionali (e delle
Province autonome), mentre gli
eleggibili saranno gli stessi
consiglieri regionali (e delle
Province autonome) e tutti i
sindaci. Si tratterà di personale
politico che continuerà a svolgere
le sue funzioni originarie e che nel
contempo sarà protetto delle
guarentigie proprie dei
parlamentari.
Non si comprende poi se nel
Senato vi saranno Commissioni
composte «in modo da
rispecchiare la proporzione tra i
gruppi», dato che questa
precisazione è venuta meno sia
con riferimento alle Commissioni
in sede deliberante, che con
riguardo alle Commissioni di
inchiesta. Nella futura
Costituzione la composizione del
Senato sarà di origine politica -
dato che i senatori verranno eletti
da organi rappresentativi
«secondo il metodo
proporzionale» - ma non avrà un
funzionamento secondo una
logica politica?
La stessa ripartizione della
funzione legislativa tra le due
Assemblee, dopo tanto discutere,
appare ancora farraginosa e
probabilmente foriera di
interpretazioni contraddittorie e
dunque di un possibile
L’incrocio tra legge elettorale
e voluto predominio
dell’Esecutivo
determina un forte controllo
della rappresentanza
contenzioso.
Inoltre, se il raggio di azione
del Senato è stato delimitato,
essenzialmente, alle leggi
costituzionali, quelle sulle
minoranze linguistiche, i
referendum, gli enti territoriali
e le Regioni, e l’Unione europea,
il meccanismo di ripartizione
fondato sull’indicazione di
materie definite o secondo
oggetti di intervento o con
riferimento a specifiche
disposizioni costituzionali,
condurrà a inevitabili conflitti,
la cui risoluzione non sembra
potrà concludersi con l’intesa
tra i Presidenti delle Camere.
Non è previsto cosa accadrà se
non troveranno l’intesa; si
arricchiranno così ulteriormente i
compiti della Corte costituzionale?
Sarebbe stata preferibile la
strada di un semplice
meccanismo di richiamo da
parte del Senato, con successiva
decisione finale da parte della
Camera. La distribuzione della
funzione legislativa per materie,
che tanti problemi ha
determinato nei rapporti tra
Stato e Regione, rischia di
riprodurre le medesime difficoltà
nei rapporti tra Camera e
Senato. Forse, il processo di
convergenza degli apparati
amministrativi e gestionali -
previsto dalle disposizioni
transitorie e finali come
«integrazione funzionale delle
amministrazioni parlamentari,
mediante servizi comuni,
impiego coordinato di risorse
umane e strumentali e ogni altra
forma di collaborazione» - potrà
ridurre in concreto qualche
problema, ma non potrà certo
evitare i conflitti sui temi politici
di maggiore rilevanza. •
per soli sette anni e non
rinominabili. Dunque, oltre
all’inspiegabile presenza dei
senatori a tempo di nomina
presidenziale di cui non si vede
proprio la ragione all’interno di un
organo collegiale che rappresenti
le autonomie territoriali, solo le
Regioni indicheranno i senatori;
ciò non spetterà né ai Comuni, né
alla Città metropolitane, né a
Roma Capitale, ovvero alle altre
«istituzioni territoriali»
espressamente indicate nella
Costituzione a seguito della
riforma stessa, dato che le
Province saranno pretermesse dal
testo costituzionale, pur
sopravvivendo in modo
dissimulato in una disposizione
transitoria e finale come «enti di
area vasta» di incerta collocazione
nel futuro ordinamento
repubblicano delle autonomie
territoriali.
Taluno sta già sostenendo che la
soppressione del suffragio diretto
per il Senato comporti la
violazione di un principio
supremo dell’ordinamento
costituzionale, quello della
derivazione degli organi
rappresentativi dal voto popolare
ai sensi dell’articolo 1 della
Costituzione, anche perché da noi,
a differenza di quanto previsto ad
esempio in Francia mancherebbe
qualunque riferimento esplicito al
«suffragio indiretto». A nostro
avviso, si tratta di una tesi su cui
riflettere, potendosi esporre la
riforma al rischio di un’eventuale
impugnativa innanzi alla Corte
costituzionale, e in ogni caso
indicativa dell’effettiva
irresolutezza che ha condotto alla
soluzione adottata: chi sarà
davvero rappresentato dal Senato
e nel Senato?
Giurisprudenza LA SETTIMANA NELLE CORTI
26 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Infortunio in itinere
solo se è presente
occasione di lavoro
il quadro delle decisioni
Andrea Alberto Moramarco
D
iritto del lavoro in primo
piano in questa settimana.
Da una parte spicca la
sentenza con cui le sezioni Unite
hanno affermato che non può
essere indennizzato l’infortunio in
itinere se manca il collegamento
diretto con «l’occasione di
lavoro»; dall’altra da notare è la
decisione della Corte di giustizia
Ue che ha chiarito che gli
spostamenti effettuati dal
lavoratore tra il suo domicilio e il
primo o l’ultimo cliente rientrano
nel tempo lavorato.
Prededuzione anche per prestazioni
precedenti al fallimento
Sempre in ambito civile si
segnalano, in tema di adozioni, la
decisione della Corte sulla
legittimità della dichiarazione di
adottabilità dei minori anche
quando sussista un legame
affettivo tra genitori e figli, se il
percorso di riabilitazione non
abbia portato ai risultati sperati in
ordine al recupero delle capacità
genitoriali. In tema di privacy, la
Corte ha poi stabilito che tra i dati
personali relativi a persone
decedute ai quali hanno diritto di
accesso gli eredi non rientrano
quelli identificativi di terze
persone, come i beneficiari della
polizza assicurativa sulla vita
stipulata dal de cuius.Inoltre, in
materia fallimentare, si sottolinea
la sentenza con la quale i giudici
di legittimità hanno affermato che
sono da ammettere al beneficio
della prededuzione non solo gli
onorari per le attività svolte dopo
l’apertura della procedura
concorsuale, ma anche quelli per
prestazioni precedenti, purché
funzionali agli interessi
dell’azienda.
Interruzione prescrizione
di ¼ per frodi Iva contraria
al diritto europeo
In ambito penale è di notevole
importanza un’altra sentenza
della Corte di giustizia Ue, che ha
affermato la contrarietà
all’articolo 325 Tfue della
normativa italiana in materia di
atti interruttivi della prescrizione
per procedimenti penali
riguardanti frodi gravi in materia
di Iva, laddove prevede che l’atto
interruttivo comporti il
prolungamento di solo un quarto
della sua durata iniziale.
Si segnalano poi diversi
interventi della Cassazione. Si
parte con la decisione con la quale
la Corte ha affermato che
nell’ipotesi di acquisto di
immobile per successione a causa
di morte, l’ordine di demolizione
del manufatto abusivo, disposto
con la sentenza di condanna per
reato edilizio, conserva la sua
efficacia nei confronti dell’erede
del condannato. Da notare anche
la sentenza per la quale il
licenziamento e la limitazione
della libertà personale
dell’obbligato al mantenimento
non evitano la condanna per
violazione degli obblighi di
assistenza familiare se tali eventi
sono sopravvenuti alle violazioni.
In materia processuale, si
segnalano, poi, la sentenza con
cui i giudici di legittimità hanno
stabilito che la richiesta di
sostituzione della pena con i
lavori di pubblica utilità non può
essere respinta solo per la sua
incompatibilità con la
sospensione condizionale della
pena precedentemente concessa
all’imputato, dovendosi
quest’ultimo beneficio ritenere
tacitamente rinunciato. E, ancora,
la decisione della Corte secondo
cui se con l’aggravante specifica
del reato la pena supera il limite
massimo previsto dalla legge per
la concessione del beneficio della
messa alla prova, il giudice deve
negare la concessione del
beneficio alternativo alla
detenzione.
Il procedimento non si blocca
per l’assenza del parere tecnico
Per il diritto amministrativo si
segnalano l’ordinanza del Tar del
Veneto che ha confermato il
provvedimento con cui il Comune
Giurisprudenza / La settimana nelle corti
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 27
LE SENTENZE IN PILLOLE
DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
INFORTUNI SUL LAVORO -
Corte di cassazione - Sezioni
Unite civili - Sentenza 7
settembre 2015 n. 17685
In tema di infortunio in itinere, affinché si possa dar luogo al risarcimento, il
collegamento con “l’occasione di lavoro” deve essere diretto, non marginale e
non basato su una semplice circostanza di tempo e luogo. Pertanto, per la
configurazione dell’infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta
sia collegata in qualche modo all’attività lavorativa, ovvero che inerisca a essa o
sia almeno occasionata dal suo esercizio. Le sezioni Unite hanno in questo
modo risolto un conflitto interpretativo esistente all’interno della stessa Corte
escludendo, nel caso di specie, l’indennizzabilità dell’infortunio di una donna che
era stata uccisa dal convivente mentre si recava al lavoro. I giudici hanno
osservato che un tale rischio si riferisce alla vita personale del soggetto
interessato ed è privo di qualsiasi collegamento con l’adempimento della
prestazione lavorativa.
Infortunio in itinere
legato almeno
all'«occasione di lavoro»
Giovanni Negri
Quotidiano del diritto
8 settembre 2015
ADOZIONI - Corte di
cassazione – Sezione I civile –
Sentenza 7 settembre 2015
n. 17711
È legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori disposta dal
tribunale nel caso in cui sussista un forte legame affettivo tra figli e genitori
qualora questi ultimi si siano sottoposti a un percorso di riabilitazione i cui
risultati circa la possibilità di recupero delle loro capacità genitoriali siano
comunque incerti o possano arrivare in tempi non compatibili con la
salvaguardia del benessere dei piccoli e la prevenzione di ulteriori pregiudizi. Per
la Cassazione, «lo stato di adottabilità non implica necessariamente un rifiuto
intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere
anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente
dagl'intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano
sviluppo psico-fisico».
Genitori
tossicodipendenti, figli
adottabili anche in
presenza di un legame
affettivo
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
8 settembre 2015
PRIVACY – Corte di
Cassazione – Sezione I civile
– Sentenza 8 settembre 2015
n. 17790
«In tema di trattamenti dei dati personali, tra i dati concernenti persone
decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo
comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone,
quali sono i beneficiari della polizza stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli
riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo». Con questo principio di diritto
la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ordinato alla
compagnia di assicurazione di rivelare agli eredi del contraente di una polizza,
poi defunto, il nome del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita
stipulata dal de cuius. Nel caso di specie, l’erede aveva chiesto alla compagnia di
assicurazione di sapere chi fosse il beneficiario della polizza stipulata dal
defunto, con l’obiettivo di impugnare il contratto per incapacità di intendere e di
volere del contraente. Ma qui non c’è la necessità di sapere il nome del
beneficiario della polizza, essendo sufficiente che l’erede convenga in giudizio la
compagnia di assicurazione.
Non va svelato agli eredi
il beneficiario della
polizza
Angelo Busani
Quotidiano del diritto
9 settembre 2015
FALLIMENTO – Corte di
cassazione – Sezione I civile –
Sentenza 10 settembre 2015
n. 17907
I crediti professionali degli avvocati sono prededucibili nel fallimento non
solo per i casi di attività svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale,
ma anche per quelle poste in essere in precedenza, qualora l'opera prestata
riguardi il tentativo di risanamento dell'azienda o di prevenzione della
dissoluzione della stessa. Lo ha stabilito la Cassazione che ha cassato la
decisione dei giudici di merito ricordando che «l'articolo 111, secondo
comma, legge fallimentare, allo scopo di incentivare il ricorso alle
procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della
prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario
collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale». Sarà
compito dei giudici verificare «analiticamente, per ciascuna delle
prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente
destinate all'ammissione alla procedura».
Avvocati, crediti
professionali
prededucibili se
funzionali all'impresa
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
di Venezia aveva annullato una
Scia presentata per una
manifestazione artistica,
nell’ambito della quale però era
stato creato un luogo destinato a
servizi di culto; e la sentenza del
Tar del Lazio che ha bacchettato
la pubblica amministrazione per
aver di fatto procrastinato
all’infinito un procedimento
amministrativo autorizzativo per
via della mancata ricostituzione
del comitato tecnico deputato ad
emanare un parere sulla richiesta
del privato. •
Giurisprudenza / La settimana nelle corti
28 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
ESECUZIONE PENALE - Corte
di cassazione – Sezione IV
penale – Sentenza 7
settembre 2015 n. 36059
La richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non può
essere respinta solo per il fatto che essa è da ritenersi incompatibile con la
sospensione condizionale della pena concessa all’imputato. Lo ha stabilito la
Cassazione fissando dunque la regola che in simili ipotesi il beneficio della
sospensione condizionale della pena deve intendersi tacitamente rinunciato da
parte dell’imputato.
La sospensione
condizionale non
preclude la domanda del
lavoro di pubblica utilità
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
8 settembre 2015
IMMOBILI ABUSIVI - Corte di
cassazione - Sezione III
penale - Sentenza 9
settembre 2015 n. 36383
Nell'ipotesi di acquisto di immobile per successione a causa di morte,
l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di
condanna per reato edilizio, non si estingue con la morte del reo
sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, ma conserva la sua efficacia
nei confronti dell'erede del condannato, non avendo natura penale ma di
sanzione amministrativa accessoria. Lo ha affermato la Cassazione che ha
altresì chiarito che l’interesse paesaggistico o urbanistico prevale rispetto a
quello privatistico alla conservazione del manufatto, passando in secondo
piano l'aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della
stessa.
Immobile abusivo,
l'ordine di demolizione si
trasmette all'erede
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
10 settembre 2015
PENA - Corte di cassazione,
Sezione VI penale - Sentenza
10 settembre 2015 n. 36687
Se con l'aggravante specifica del reato la pena supera il limite massimo
previsto dalla legge per la concessione del beneficio della messa alla
prova, il giudice deve negare la concessione del beneficio alternativo alla
detenzione. Cambia idea dunque la Cassazione che solo con la sentenza
6453/2015 aveva invece affermato che l’unico riferimento per la
concessione della messa alla prova doveva essere la pena prevista per la
fattispecie base a prescindere «dal rilievo che nel caso concreto potrebbe
assumere la contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad
effetto speciale». Per la Corte, la tesi che prevede la considerazione
dell’aumento di pena previsto con le aggravanti specifiche discende dal
principio di sistematicità definito dagli articoli 4, 278, 379 e 550 del Cpp.
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un cittadino
extracomunitario imputato di «lesioni aggravate commesse al fine di
eseguire il delitto di resistenza aggravata». L’aggravante in questione ha
fatto lievitare la pena a 4 anni e 6 mesi, superando il tetto fissato dalla
legge per la concessione della messa alla prova.
L'effetto aggravante può
impedire la messa alla
prova
Giovanni Negri
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
REATI CONTRO LA
FAMIGLIA - Corte di
cassazione - Sezione VI
penale - Sentenza 10
settembre 2015 n. 36669
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è configurabile il
reato di cui all’articolo 570, comma 2, per il coniuge obbligato a versare
l’assegno di mantenimento il quale successivamente a tali violazioni sia stato
licenziato e sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale.
Per la Corte, in tal caso non ricorrono le condizioni per configurare
validamente l'esimente dell'impossibilità assoluta di fare fronte al pagamento
dell'assegno.
Il licenziamento
successivo non esonera
dal “mantenimento”
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
DIRITTO AMMINISTRATIVO
SCIA - Tar Veneto -
Ordinanza 28 agosto 2015
n. 346
«È legittimo il provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha vietato
la prosecuzione dell’attività espositiva consistente in un allestimento
riproducente una moschea nell’ambito della manifestazione “Biennale Arte”
all’interno dell’ex chiesa della Misericordia, atteso che risulta sussistente
l’inadempimento alle prescrizioni imposte dal Comune di Venezia in
relazione alla Scia presentata, consistente in un allestimento riproducente
una moschea, laddove invece gli accessi locali effettuati hanno acclarato un
uso anche religioso dello spazio espositivo de quo (significativo appare, per
esempio l’utilizzo in concreto del lavatoio per le abluzioni)». Questa è la
massima dell’ordinanza del Tar del veneto che ha confermato il
provvedimento con cui il Comune del capoluogo veneto aveva annullato la
Scia, in quanto lo strumento di semplificazione amministrativa era stato
impropriamente utilizzato sull’incerto confine tra esposizione d’arte e
destinazione a servizi di culto.
Non basta la Scia se l'ex
chiesa diventa moschea
Guglielmo Saporito
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
Giurisprudenza / La settimana nelle corti
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 29
DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - Tar
Lazio - Sentenza 5 agosto
2015 N. 10647
La pubblica amministrazione non può nascondersi dietro la mancata
ricostituzione dell'organismo tecnico incaricato di rilasciare un parere per
procrastinare indefinitamente la conclusione di un procedimento autorizzativo.
Questa è l’importante affermazione fatta dal Tar del Lazio che ha accolto il
ricorso di una società operante nel settore della ricerca che attendeva da oltre 2
anni la risposta del Miur circa l’autorizzazione al rilascio di titoli di alta
formazione in campo musicale. Per il Tar la mancata rinnovazione
dell’organismo tecnico «non può andare a discapito della parte che ha
correttamente avviato il procedimento amministrativo […] e che ha una
legittima aspettativa di vedere concludere il procedimento in tempi ragionevoli».
Il mancato rinnovo del
“Comitato tecnico” non
giustifica l’inerzia della
Pa
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
IVA Corte di giustizia Ue -
Sentenza 8 settembre 2015
Causa C-105/14
La normativa nazionale italiana in materia di prescrizione del reato che nel testo
degli articoli 160 e 161 del Cp, così come modificati dalla legge 251/2005,
prevede che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali
riguardanti frodi gravi in materia di Iva comporti il prolungamento del termine di
prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale pregiudica gli obblighi
imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2 Tfue. E ciò perché tale
impianto normativo impedisce di «infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea», nonché finisce col prevedere «per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di
prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea». Ed è compito del giudice nazionale
dare piena efficacia a tale disposizione del Trattato disapplicando le relative
disposizioni nazionali. Questo è quanto detto dai giudici di Lussemburgo a
soluzione della questione sollevata dal tribunale di Cuneo che, in relazione a un
caso di frode Iva, aveva ritenuto che la necessità di indagini complesse e i tempi
delle successive fasi di giudizio avrebbero portato con quasi assoluta certezza al
risultato di non irrogare la pena.
Frodi Iva, la Corte Ue
boccia l'aumento troppo
esiguo della prescrizione
Giovanni Negri
Una responsabilità in più
per i nostri tribunali
Raffaele Rizzardi
Disapplicazione senza
danni gravi
Marina Castellaneta
Quotidiano del diritto
9 settembre 2015
LAVORO - Corte di Giustizia
Ue - Sentenza 10 settembre
2015 Causa C-266/14
Nel caso in cui i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale,
rientra nella nozione di orario di lavoro «il tempo di spostamento che tali
lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i
luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di
lavoro». Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue sostenendo che escludere tale
tempo dall’orario di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo della direttiva
2003/88/Ce in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La controversia era
sorta in virtù della decisione di una società spagnola che, a seguito di un
processo di riorganizzazione societaria, aveva spostato tutti i dipendenti nella
sede principale e considerato lo spostamento domicilio-cliente come periodo di
riposo. Ciò però si pone in contrasto con la normativa comunitaria che definisce
l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il dipendente sia a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o funzioni.
Cgue: gli spostamenti da
e verso casa rientrano
nell'orario di lavoro
Francesco Machina Grifeo
Se l'azienda chiude la
sede locale, il viaggio
casa-cliente è orario di
lavoro
Marina Castellaneta
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
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Civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 31
LEGISLAZIONE
PROCEDIMENTO CIVILE
IL TESTO DEL DLGS 130/2015
Con l’introduzione dell’Adr la
mediazione amplia i confini e la
composizione stragiudiziale vale
anche per i consumatori
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
» PAG 32
LE NOVITÀ
Con il nuovo istituto “stretta di
mano” e soluzione bonaria
di Marco Marinaro
» PAG 51
DEFINIZIONI
L’accordo raggiunto non è già
predefinito: c’è l’intesa multi-step
di Marco Marinaro
» PAG 53
I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE
I nuovi organismi avranno un sito
web per dare informazioni
di Marco Marinaro
» PAG 56
LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI
Requisiti richiesti: trasparenza,
efficacia, equità e libertà
di Marco Marinaro
» PAG 61
LA PROCEDURA
La proposta “mediata” non è
aggiudicativa ma solo facilitativa
di Marco Marinaro
» PAG 64
LE INCOMPATIBILITÀ
I conciliatori devono ricevere un
incarico di almeno tre anni
di Marco Marinaro
» PAG 66
AUTORITÀ E CONTROLLI
L’autorità competente divulga
l’elenco degli organismi
di Marco Marinaro
» PAG 68
LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI
Chiarezza su tariffe e persone fisiche
che dirimono le liti
di Marco Marinaro
» PAG 69
I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR
Coordinamento, indirizzo e bilancio
affidati al Mise
di Marco Marinaro
» PAG 70
I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO
Obbligo di adesione degli
intermediari alla Camera Consob
di Marco Marinaro
» PAG 72
LA FATTIBILITÀ ECONOMICA
Riforma a costo zero senza
previsione di oneri finanziari
di Marco Marinaro
» PAG 75
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione civile
di Mario Finocchiaro e Mario Piselli
» PAG 78
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Giovanni Sacchetti
» PAG 88
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
32 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamen-
to (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sul-
l’ADR per i consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme ge-
nerali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at-
tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione euro-
pea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l’articolo 8,
che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepi-
mento della direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc-
cessive modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Ca-
Con l’introduzione dell’Adr
la mediazione amplia i confini
e la composizione stragiudiziale
vale anche per i consumatori
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”
del 19 agosto 2015 n. 191
il testo del dlgs 130/2015
Attuazione della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull’ADR per i
consumatori)
mera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mini-
stri dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori
1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con
l’articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TI-
TOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE».
2. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo 1
, è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di appli-
cazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui all’articolo 3,
1. L'articolo 141 del Dlgs
206/2005 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), sostituito
dal presente provvedimento, era
il seguente:
(Composizione extragiudiziale
delle controversie)
1. Nei rapporti tra consumatore
e professionista, le parti possono
avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di
consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro
della giustizia, con decreto di
natura non regolamentare, detta
le disposizioni per la formazione
dell'elenco degli organi di
composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di
consumo che si conformano ai
principi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del
30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi
responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo, e della
raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione, del 4 aprile
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 33
comma 1, lettera a) 2
;
b) "professionista": il soggetto, di cui all’articolo 3, com-
ma 1, lettera c);
c) "contratto di vendita": il contratto di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera e) 3
;
d) "contratto di servizi": il contratto di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera f);
e) "controversia nazionale": una controversia relativa
ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di
vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumato-
re, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso
Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il
professionista;
f) "controversia transfrontaliera": una controversia relati-
va ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di
vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore,
quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro
dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il pro-
fessionista;
g) "procedura ADR": una procedura di risoluzione extra-
giudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al
presente titolo ed eseguita da un organismo ADRAlternative
Dispute Resolution;
h) "organismo ADR": qualsiasi organismo, a prescindere
dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che
offre la risoluzione di una controversia attraverso una proce-
dura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-decies;
i) "autorità competente": le autorità indicate dall’articolo
141-octies;
l) "domanda": la domanda presentata all’organismo per
avviare la procedura ADR;
m) "servizi non economici di interesse generale": i servizi
di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi so-
no prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispet-
tivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto
delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera
stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di
attività;
b) se si tratta di una società o di un’altra persona giuri-
dica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche,
presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o
la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsi-
asi altra sede.
2001, concernente i principi
applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano
alla risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di
consumo. Il Ministero dello
sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia,
comunica alla Commissione
europea gli organismi di cui al
predetto elenco ed assicura,
altresì, gli ulteriori adempimenti
connessi all'attuazione della
risoluzione del Consiglio
dell'Unione europea del 25 maggio
2000, 2000/C 155/01, relativa ad
una rete comunitaria di organi
nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano
organi di composizione
extragiudiziale delle controversie
ai sensi del comma 2 quelli
costituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, dalle camere di
commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le
clausole inserite nei contratti dei
consumatori aventi ad oggetto il
ricorso ad organi che si
conformano alle disposizioni di
cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere
privato in nessun caso del diritto
di adire il giudice competente
qualunque sia l'esito della
procedura di composizione
extragiudiziale.
2. L'articolo 3 del Dlgs
206/2005 è il seguente:
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice, ove
non diversamente previsto, si
intende per:
a) consumatore o utente: la
persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale
eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori
e degli utenti: le formazioni
sociali che abbiano per scopo
statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona
fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero
un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 103, comma
1, lettera d), e nell'articolo 115,
comma 2-bis, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o
un suo intermediario, nonché
l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona
fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il
bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 18, comma 1,
lettera c), e nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto
destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di
servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso
disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attività
commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo; tale definizione
non si applica ai prodotti usati,
forniti come pezzi d'antiquariato,
o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purché il
fornitore ne informi per iscritto la
persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto
legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori.
3. L'articolo 45 del Dlgs
206/2005 è il seguente:
(Definizioni)
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV
del presente capo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona
fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto,
di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c);
c) «bene»: qualsiasi bene mobile
materiale ad esclusione dei beni
oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità
giudiziarie; rientrano fra i beni
oggetto della presente direttiva
l'acqua, il gas e l'elettricità,
quando sono messi in vendita in
un volume delimitato o in
quantità determinata;
d) «beni prodotti secondo le
indicazioni del consumatore»:
qualsiasi bene non prefabbricato
prodotto in base a una scelta o
decisione individuale del
consumatore;
Legislazione / Procedimento civile
34 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
3. Ai fini del presente titolo, l’organismo ADR si considera
stabilito:
a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svol-
ge le attività ADR;
b) se è gestito da una persona giuridica o da un’associa-
zione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in
cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o
giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale;
c) se è gestito da un’autorità o da un altro ente pubblico,
nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la pro-
pria sede.
4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle
procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la ri-
soluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali
e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e
stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organi-
smo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di
agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli or-
ganismi di mediazione per la trattazione degli affari in mate-
ria di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo
16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 4
,
e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi
tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), pre-
via la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità
della propria organizzazione e delle proprie procedure alle
prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al pre-
sente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, pre-
viste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo ADR adotta una
decisione.
5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altre-
sì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all’articolo
141-ter.
e) «contratto di vendita»:
qualsiasi contratto in base al
quale il professionista trasferisce o
si impegna a trasferire la
proprietà di beni al consumatore e
il consumatore ne paga o si
impegna a pagarne il prezzo,
inclusi i contratti che hanno come
oggetto sia beni che servizi;
f) «contratto di servizi»:
qualsiasi contratto diverso da un
contratto di vendita in base al
quale il professionista fornisce o si
impegna a fornire un servizio al
consumatore e il consumatore
paga o si impegna a pagarne il
prezzo;
g) «contratto a distanza»:
qualsiasi contratto concluso tra il
professionista e il consumatore nel
quadro di un regime organizzato
di vendita o di prestazione di
servizi a distanza senza la
presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore,
mediante l'uso esclusivo di uno o
più mezzi di comunicazione a
distanza fino alla conclusione del
contratto, compresa la conclusione
del contratto stesso;
h) «contratto negoziato fuori dei
locali commerciali»: qualsiasi
contratto tra il professionista e il
consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e
simultanea del professionista e del
consumatore, in un luogo diverso
dai locali del professionista;
2) per cui è stata fatta un'offerta
da parte del consumatore, nelle
stesse circostanze di cui al
numero 1;
3) concluso nei locali del
professionista o mediante
qualsiasi mezzo di comunicazione
a distanza immediatamente dopo
che il consumatore è stato
avvicinato personalmente e
singolarmente in un luogo diverso
dai locali del professionista, alla
presenza fisica e simultanea del
professionista e del consumatore;
oppure;
4) concluso durante un viaggio
promozionale organizzato dal
professionista e avente lo scopo o
l'effetto di promuovere e vendere
beni o servizi al consumatore;
i) «locali commerciali»:
1) qualsiasi locale immobile
adibito alla vendita al dettaglio in
cui il professionista esercita la sua
attività su base permanente;
oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito
alla vendita al dettaglio in cui il
professionista esercita la propria
attività a carattere abituale;
l) «supporto durevole»: ogni
strumento che permetta al
consumatore o al professionista di
conservare le informazioni che gli
sono personalmente indirizzate in
modo da potervi accedere in
futuro per un periodo di tempo
adeguato alle finalità cui esse
sono destinate e che permetta la
riproduzione identica delle
informazioni memorizzate;
m) «contenuto digitale»: i dati
prodotti e forniti in formato
digitale;
n) «servizio finanziario»:
qualsiasi servizio di natura
bancaria, creditizia, assicurativa,
servizi pensionistici individuali,
di investimento o di pagamento;
o) «asta pubblica»: metodo di
vendita in cui beni o servizi sono
offerti dal professionista ai
consumatori che partecipano o cui
è data la possibilità di partecipare
all'asta di persona, mediante una
trasparente procedura competitiva
di offerte gestita da una casa
d'aste e in cui l'aggiudicatario è
vincolato all'acquisto dei beni o
servizi;
p) «garanzia»: qualsiasi
impegno di un professionista o di
un produttore (il «garante»),
assunto nei confronti del
consumatore, in aggiunta agli
obblighi di legge in merito alla
garanzia di conformità, di
rimborsare il prezzo pagato,
sostituire, riparare, o intervenire
altrimenti sul bene, qualora esso
non corrisponda alle
caratteristiche, o a qualsiasi altro
requisito non relativo alla
conformità, enunciati nella
dichiarazione di garanzia o nella
relativa pubblicità disponibile al
momento o prima della
conclusione del contratto;
q) «contratto accessorio»: un
contratto mediante il quale il
consumatore acquista beni o
servizi connessi a un contratto a
distanza o negoziato fuori dei
locali commerciali e in cui tali
beni o servizi sono forniti dal
professionista o da un terzo in
base ad un accordo tra il terzo e il
professionista.
4. L'articolo 16 del Dlgs
28/2010 (Attuazione dell'articolo
60 della legge 18 giugno 2009, n.
69, in materia di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali)
è il seguente:
(Organismi di mediazione e
registro. Elenco dei formatori )
1. Gli enti pubblici o privati, che
diano garanzie di serietà ed
efficienza, sono abilitati a
costituire organismi deputati, su
istanza della parte interessata, a
gestire il procedimento di
mediazione nelle materie di cui
all'articolo 2 del presente decreto.
Gli organismi devono essere
iscritti nel registro.
2. La formazione del registro e
la sua revisione, l'iscrizione, la
sospensione e la cancellazione
degli iscritti, l'istituzione di
separate sezioni del registro per la
trattazione degli affari che
richiedono specifiche competenze
anche in materia di consumo e
internazionali, nonché la
determinazione delle indennità
spettanti agli organismi sono
disciplinati con appositi decreti
del Ministro della giustizia, di
concerto, relativamente alla
materia del consumo, con il
Ministro dello sviluppo economico.
Fino all'adozione di tali decreti si
applicano, in quanto compatibili,
le disposizioni dei decreti del
Ministro della giustizia 23 luglio
2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n.
223. A tali disposizioni si
conformano, sino alla medesima
data, gli organismi di
composizione extragiudiziale
previsti dall'articolo 141 del codice
del consumo, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
3. L'organismo, unitamente alla
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 35
6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono
l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale
delle controversie:
a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28 5
, che disciplina i casi di condizione di procedibili-
tà con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazio-
ne delle controversie civili e commerciali;
b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n.
domanda di iscrizione nel
registro, deposita presso il
Ministero della giustizia il proprio
regolamento di procedura e il
codice etico, comunicando ogni
successiva variazione. Nel
regolamento devono essere
previste, fermo quanto stabilito
dal presente decreto, le procedure
telematiche eventualmente
utilizzate dall'organismo, in modo
da garantire la sicurezza delle
comunicazioni e il rispetto della
riservatezza dei dati. Al
regolamento devono essere
allegate le tabelle delle indennità
spettanti agli organismi costituiti
da enti privati, proposte per
l'approvazione a norma
dell'articolo 17. Ai fini
dell'iscrizione nel registro il
Ministero della giustizia valuta
l'idoneità del regolamento.
4. La vigilanza sul registro è
esercitata dal Ministero della
giustizia e, con riferimento alla
sezione per la trattazione degli
affari in materia di consumo di
cui al comma 2, anche dal
Ministero dello sviluppo
economico.
4-bis. Gli avvocati iscritti
all'albo sono di diritto mediatori.
Gli avvocati iscritti ad organismi
di mediazione devono essere
adeguatamente formati in
materia di mediazione e
mantenere la propria
preparazione con percorsi di
aggiornamento teorico-pratici a
ciò finalizzati, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 55-
bis del codice deontologico forense.
Dall'attuazione della presente
disposizione non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
5. Presso il Ministero della
giustizia è istituito, con decreto
ministeriale, l'elenco dei formatori
per la mediazione. Il decreto
stabilisce i criteri per l'iscrizione,
la sospensione e la cancellazione
degli iscritti, nonché per lo
svolgimento dell'attività di
formazione, in modo da garantire
elevati livelli di formazione dei
mediatori. Con lo stesso decreto, è
stabilita la data a decorrere dalla
quale la partecipazione all'attività
di formazione di cui al presente
comma costituisce per il
mediatore requisito di
qualificazione professionale.
6. L'istituzione e la tenuta del
registro e dell'elenco dei formatori
avvengono nell'ambito delle
risorse umane, finanziarie e
strumentali già esistenti, e
disponibili a legislazione vigente,
presso il Ministero della giustizia
e il Ministero dello sviluppo
economico, per la parte di
rispettiva competenza, e,
comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
5. L'articolo 5 del Dlgs
28/2010, come modificato dal
presente provvedimento, è il
seguente:
(Condizione di procedibilità e
rapporti con il processo)
1. Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa ad una
controversia in materia di
condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e
natanti, da responsabilità medica
e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di
pubblicità, contratti assicurativi,
bancari e finanziari, è tenuto
preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero il
procedimento di conciliazione
previsto dal decreto legislativo 8
ottobre 2007, n. 179, ovvero il
procedimento istituito in
attuazione dell'articolo 128-bis del
testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia di cui al
decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive
modificazioni, per le materie ivi
regolate. L'esperimento del
procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della
domanda giudiziale.
L'improcedibilità deve essere
eccepita dal convenuto, a pena di
decadenza, o rilevata d'ufficio dal
giudice, non oltre la prima
udienza. Il giudice ove rilevi che la
mediazione è già iniziata, ma non
si è conclusa, fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo
stesso modo provvede quando la
mediazione non è stata esperita,
assegnando contestualmente alle
parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della
domanda di mediazione. Il
presente comma non si applica
alle azioni previste dagli articoli
37, 140 e 140-bis del codice del
consumo di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni.
1-bis. Chi intende esercitare in
giudizio un'azione relativa a una
controversia in materia di
condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e
sanitaria e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari,
è tenuto, assistito dall'avvocato,
preliminarmente a esperire il
procedimento di mediazione ai
sensi del presente decreto ovvero i
procedimenti previsti dal decreto
legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e
dai rispettivi regolamenti di
attuazione ovvero il procedimento
istituito in attuazione dell'articolo
128-bis del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia di
cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, per le
materie ivi regolate. L'esperimento
del procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della
domanda giudiziale. La presente
disposizione ha efficacia per i
quattro anni successivi alla data
della sua entrata in vigore. Al
termine di due anni dalla
medesima data di entrata in
vigore è attivato su iniziativa del
Ministero della giustizia il
monitoraggio degli esiti di tale
sperimentazione. L'improcedibilità
deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o
rilevata d'ufficio dal giudice, non
oltre la prima udienza. Il giudice
ove rilevi che la mediazione è già
iniziata, ma non si è conclusa,
fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui
all'articolo 6. Allo stesso modo
provvede quando la mediazione
non è stata esperita, assegnando
contestualmente alle parti il
termine di quindici giorni per la
presentazione della domanda di
mediazione. Il presente comma
non si applica alle azioni previste
dagli articoli 37, 140 e 140-bis del
codice del consumo di cui al
decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive
modificazioni.
2. Fermo quanto previsto dal
comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, il
giudice, anche in sede di giudizio
di appello, valutata la natura
della causa, lo stato dell'istruzione
e il comportamento delle parti,
può disporre l'esperimento del
procedimento di mediazione; in
tal caso, l'esperimento del
procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della
domanda giudiziale anche in sede
di appello. Il provvedimento di cui
al periodo precedente è adottato
prima dell'udienza di precisazione
delle conclusioni ovvero, quando
tale udienza non è prevista prima
della discussione della causa. Il
giudice fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di
cui all'articolo 6 e, quando la
mediazione non è già stata
avviata, assegna contestualmente
alle parti il termine di quindici
giorni per la presentazione della
domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del
procedimento di mediazione è
condizione di procedibilità della
domanda giudiziale la condizione
si considera avverata se il primo
incontro dinanzi al mediatore si
conclude senza l'accordo.
3. Lo svolgimento della
mediazione non preclude in ogni
caso la concessione dei
provvedimenti urgenti e cautelari,
né la trascrizione della domanda
giudiziale.
4. I commi 1-bis e 2 non si
applicano:
a) nei procedimenti per
ingiunzione, inclusa l'opposizione,
fino alla pronuncia sulle istanze
di concessione e sospensione della
provvisoria esecuzione;
Legislazione / Procedimento civile
36 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
249 6
, che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione
nel settore delle comunicazioni elettroniche;
c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novem-
bre 1995, n. 481 7
, che prevede il tentativo obbligatorio di con-
ciliazione nelle materie di competenza dell’Autorità per l’ener-
gia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svol-
gimento sono regolamentate dall’Autorità per l’energia elettri-
ca, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti.
7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autori-
tà per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca
d’Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa
e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi com-
prese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del
professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del
presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i re-
quisiti delle disposizioni di cui al presente titolo.
8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei recla-
mi dei consumatori gestiti dal professionista;
b) ai servizi non economici d’interesse generale;
c) alle controversie fra professionisti;
d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professio-
nista;
e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composi-
zione della controversia nel corso di un procedimento giudi-
ziario riguardante la controversia stessa;
f) alle procedure avviate da un professionista nei con-
fronti di un consumatore;
g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professio-
nisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o rista-
bilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la som-
ministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici;
b) nei procedimenti per
convalida di licenza o sfratto, fino
al mutamento del rito di cui
all'articolo 667 del codice di
procedura civile;
c) nei procedimenti di
consulenza tecnica preventiva ai
fini della composizione della lite,
di cui all'articolo 696-bis del
codice di procedura civile;
d) nei procedimenti possessori,
fino alla pronuncia dei
provvedimenti di cui all'articolo
703, terzo comma, del codice di
procedura civile;
e) nei procedimenti di
opposizione o incidentali di
cognizione relativi all'esecuzione
forzata;
f) nei procedimenti in camera di
consiglio;
g) nell'azione civile esercitata
nel processo penale.
5. Fermo quanto previsto dal
comma 1-bis e salvo quanto
disposto dai commi 3 e 4, se il
contratto, lo statuto ovvero l'atto
costitutivo dell'ente prevedono
una clausola di mediazione o
conciliazione e il tentativo non
risulta esperito, il giudice o
l'arbitro, su eccezione di parte,
proposta nella prima difesa,
assegna alle parti il termine di
quindici giorni per la
presentazione della domanda di
mediazione e fissa la successiva
udienza dopo la scadenza del
termine di cui all'articolo 6. Allo
stesso modo il giudice o l'arbitro
fissa la successiva udienza
quando la mediazione o il
tentativo di conciliazione sono
iniziati, ma non conclusi. La
domanda è presentata davanti
all'organismo indicato dalla
clausola, se iscritto nel registro,
ovvero, in mancanza, davanti ad
un altro organismo iscritto, fermo
il rispetto del criterio di cui
all'articolo 4, comma 1. In ogni
caso, le parti possono concordare,
successivamente al contratto o
allo statuto o all'atto costitutivo,
l'individuazione di un diverso
organismo iscritto.
6. Dal momento della
comunicazione alle altre parti, la
domanda di mediazione produce
sulla prescrizione gli effetti della
domanda giudiziale. Dalla stessa
data, la domanda di mediazione
impedisce altresì la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo
fallisce la domanda giudiziale
deve essere proposta entro il
medesimo termine di decadenza,
decorrente dal deposito del verbale
di cui all'articolo 11 presso la
segreteria dell'organismo.
6. L'articolo 1 della legge
249/1997 (Istituzione
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni e norme sui
sistemi delle telecomunicazioni e
radiotelevisivo) è il seguente:
( Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni)
1. È istituita l'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni, di
seguito denominata «Autorità», la
quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
omissis
11. L'Autorità disciplina con
propri provvedimenti le modalità
per la soluzione non
giurisdizionale delle controversie
che possono insorgere fra utenti o
categorie di utenti ed un soggetto
autorizzato o destinatario di
licenze oppure tra soggetti
autorizzati o destinatari di licenze
tra loro. Per le predette
controversie, individuate con
provvedimenti dell'Autorità, non
può proporsi ricorso in sede
giurisdizionale fino a che non sia
stato esperito un tentativo
obbligatorio di conciliazione da
ultimare entro trenta giorni dalla
proposizione dell'istanza
all'Autorità. A tal fine, i termini
per agire in sede giurisdizionale
sono sospesi fino alla scadenza del
termine per la conclusione del
procedimento di conciliazione.
omissis
7. L'articolo 2 delle legge
481/1995 (Norme per la
concorrenza e la regolazione dei
servizi di pubblica utilità.
Istituzione delle Autorità di
regolazione dei servizi di pubblica
utilità) è il seguente:
(Istituzione delle Autorità per i
servizi di pubblica utilità)
1. Sono istituite le Autorità di
regolazione di servizi di pubblica
utilità, competenti,
rispettivamente, per l'energia
elettrica, il gas ed il sistema idrico
e per le telecomunicazioni. Tenuto
conto del quadro complessivo del
sistema delle comunicazioni,
all'Autorità per le
telecomunicazioni potranno essere
attribuite competenze su altri
aspetti di tale sistema .
omissis
24. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più
regolamenti emanati ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono
definiti:
a) le procedure relative alle
attività svolte dalle Autorità
idonee a garantire agli interessati
la piena conoscenza degli atti
istruttori, il contraddittorio, in
forma scritta e orale, e la
verbalizzazione;
b) i criteri, le condizioni, i
termini e le modalità per
l'esperimento di procedure di
conciliazione o di arbitrato in
contraddittorio presso le Autorità
nei casi di controversie insorte tra
utenti e soggetti esercenti il
servizio, prevedendo altresì i casi
in cui tali procedure di
conciliazione o di arbitrato
possano essere rimesse in prima
istanza alle commissioni arbitrali
e conciliative istituite presso le
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, lettera a),
della legge 29 dicembre 1993, n.
580 . Fino alla scadenza del
termine fissato per la
presentazione delle istanze di
conciliazione o di deferimento
agli arbitri, sono sospesi i termini
per il ricorso in sede
giurisdizionale che, se proposto, è
improcedibile. Il verbale di
conciliazione o la decisione
arbitrale costituiscono titolo
esecutivo.
omissis
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 37
h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di for-
mazione continua.
9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il
funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell’ambi-
to delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in
cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e
considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori
e sia degli interessi dei professionisti.
10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso
del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito
della procedura di composizione extragiudiziale.».
3. Dopo l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i se-
guenti:
«Art. 141-bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi
ADR). - 1. È fatto obbligo agli organismi ADR di:
a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle
parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzio-
namento della procedura ADR e che consenta ai consumatori
di presentare la domanda e la documentazione di supporto
necessaria in via telematica;
b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle
stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto
durevole, così come definito dall’articolo 45, comma 1, let-
tera l) 8
;
c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabi-
le, di presentare la domanda anche in modalità diverse da
quella telematica;
d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per
via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali;
e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle tran-
sfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento
(UE) n. 524/2013 9
, anche attraverso il ricorso a reti di organi-
smi ADR;
f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il
trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle rego-
le di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e succes-
sive modificazioni 10
.
2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni
contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni
delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdur-
re norme procedurali che consentano loro di rifiutare il tratta-
mento di una determinata controversia per i seguenti motivi:
a) il consumatore non ha tentato di contattare il profes-
sionista interessato per discutere il proprio reclamo né cerca-
to, come primo passo, di risolvere la questione direttamente
con il professionista;
b) la controversia è futile o temeraria;
c) la controversia è in corso di esame o è già stata esami-
nata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizio-
nale;
d) il valore della controversia è inferiore o superiore a
una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuo-
cere in modo significativo all’accesso del consumatore al trat-
tamento dei reclami;
e) il consumatore non ha presentato la domanda all’orga-
nismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non de-
ve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore
ha presentato il reclamo al professionista;
f) il trattamento di questo tipo di controversia rischiereb-
be di nuocere significativamente all’efficace funzionamento
dell’organismo ADR.
3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali,
un organismo ADR non è in grado di prendere in considera-
zione una controversia che gli è stata presentata, tale organi-
smo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione moti-
vata delle ragioni della sua decisione di non prendere in con-
siderazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevi-
mento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali
non devono nuocere in modo significativo all’accesso da parte
dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di con-
troversie transfrontaliere.
4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garan-
tire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione
delle controversie siano:
a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in
materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controver-
sie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del
diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione;
b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garan-
tire l’indipendenza dell’attività da svolgere, non potendo esse-
re sostituito o revocato nell’incarico senza una giusta causa;
c) non soggette ad istruzioni dell’una o dell’altra delle
parti o dei loro rappresentanti;
d) retribuite indipendentemente dall’esito della proce-
dura.
8. Si veda la nota 3.
9. «Regolamento del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativo
alla risoluzione delle controversie
online dei consumatori e che
modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (regolamento
sull'ODR per i consumatori)»,
pubblicato sulla «Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea" 18
giugno 2013 n. L 165.
10. «Codice in materia di
protezione dei dati personali»,
pubblicato sul Supplemento
ordinario alla «Gazzetta
Ufficiale" del 29 luglio 2003 n.
174.
Legislazione / Procedimento civile
38 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
11. L'articolo 137 del Dlgs
206/2005,come modificato dal
presente provvedimento, è il
seguente:
(Elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti
rappresentative a livello
nazionale)
1. Presso il Ministero dello
sviluppo economico è istituito
l'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti
rappresentative a livello
nazionale.
2. L'iscrizione nell'elenco è
subordinata al possesso, da
comprovare con la presentazione
di documentazione conforme alle
prescrizioni e alle procedure
stabilite con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, dei
seguenti requisiti:
a) avvenuta costituzione, per
atto pubblico o per scrittura
privata autenticata, da almeno tre
anni e possesso di uno statuto che
sancisca un ordinamento a base
democratica e preveda come scopo
esclusivo la tutela dei consumatori
e degli utenti, senza fine di lucro;
b) tenuta di un elenco degli
iscritti, aggiornato annualmente
con l'indicazione delle quote
versate direttamente
all'associazione per gli scopi
statutari;
c) numero di iscritti non
inferiore allo 0,5 per mille della
popolazione nazionale e presenza
sul territorio di almeno cinque
regioni o province autonome, con
un numero di iscritti non inferiore
allo 0,2 per mille degli abitanti di
ciascuna di esse, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione
con le modalità di cui agli articoli
46 e seguenti del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di
documentazione amministrativa,
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445;
d) elaborazione di un bilancio
annuale delle entrate e delle uscite
con indicazione delle quote
versate dagli associati e tenuta dei
libri contabili, conformemente alle
norme vigenti in materia di
contabilità delle associazioni non
riconosciute;
e) svolgimento di un'attività
continuativa nei tre anni
precedenti;
f) non avere i suoi
rappresentanti legali subito
alcuna condanna, passata in
giudicato, in relazione all'attività
dell'associazione medesima, e non
rivestire i medesimi
rappresentanti la qualifica di
imprenditori o di amministratori
di imprese di produzione e servizi
in qualsiasi forma costituite, per
gli stessi settori in cui opera
l'associazione.
3. Alle associazioni dei
consumatori e degli utenti è
preclusa ogni attività di
promozione o pubblicità
commerciale avente per oggetto
beni o servizi prodotti da terzi ed
ogni connessione di interessi con
imprese di produzione o di
distribuzione.
4. Il Ministero dello sviluppo
economico provvede annualmente
all'aggiornamento dell'elenco.
5. All'elenco di cui al presente
articolo possono iscriversi anche le
associazioni dei consumatori e
degli utenti operanti
esclusivamente nei territori ove
risiedono minoranze linguistiche
costituzionalmente riconosciute, in
possesso dei requisiti di cui al
comma 2, lettere a), b), d), e) e f),
nonché con un numero di iscritti
non inferiore allo 0,5 per mille
degli abitanti della regione o
provincia autonoma di
riferimento, da certificare con
dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorietà resa dal legale
rappresentante dell'associazione
con le modalità di cui agli articoli
46 e seguenti del citato testo unico,
di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000.
6. Il Ministero dello sviluppo
5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della
risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamen-
te all’organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l’in-
tera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipenden-
za e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con
l’una o l’altra delle parti della controversia che sono chiamate
a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte del-
le prestazioni o del funzionamento della procedura medesima,
l’organismo ADR deve:
a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la
conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in
mancanza
b) garantire che la persona fisica interessata si astenga
dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle
parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR
competente a trattare la controversia; o in mancanza
c) consentire alla persona fisica interessata di continuare
a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state in-
formate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non
hanno sollevato obiezioni.
6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi
momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall’ar-
ticolo 141-quater, comma 5, lettera a).
7. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, qualora l’organismo
ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano uni-
camente le lettere b) e c) del medesimo comma.
8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR
siano assunte o retribuite esclusivamente da un’organizzazio-
ne professionale o da un’associazione di imprese di cui il pro-
fessionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del
presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse ab-
biano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite
che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente
comma non si applica qualora le persone fisiche interessate
facciano parte di un organismo collegiale composto da un nu-
mero uguale di rappresentanti dell’organizzazione professio-
nale e dell’associazione di imprese da cui sono assunte o retri-
buite e di una o più associazioni dei consumatori e degli uten-
ti di cui all’articolo 137 11
.
9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fi-
siche incaricate della risoluzione delle controversie fanno
parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia
composto da un numero uguale di rappresentanti degli inte-
ressi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei
professionisti.
10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del
presente articolo, provvedono alla formazione delle persone
fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle contro-
versie, le autorità competenti provvedono a monitorare i pro-
grammi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base al-
le informazioni comunicate loro ai sensi dell’articolo 141-no-
nies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono
essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti,
di cui all’articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 39
economico comunica alla
Commissione europea l'elenco di
cui al comma 1, comprensivo
anche degli enti di cui all'articolo
139, comma 2, nonché i relativi
aggiornamenti al fine
dell'iscrizione nell'elenco degli enti
legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori istituito
presso la stessa Commissione
europea.
12. Si veda la nota 4.
13. Si veda la nota 11.
materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e
6 dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 12
.
Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le procedure svolte
dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche
incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o
retribuite esclusivamente dal professionista o da un’organiz-
zazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il
professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai
sensi del presente Codice, se, oltre all’osservanza delle dispo-
sizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori
requisiti specifici di indipendenza e trasparenza:
a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle con-
troversie devono far parte di una commissione paritetica com-
posta da un numero uguale di rappresentanti delle associazio-
ni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137 13
, e di
rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito
di una procedura trasparente;
b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle con-
troversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per
garantire l’indipendenza della loro azione;
c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, di non avere
alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’orga-
nizzazione professionale o un’associazione di imprese di cui il
professionista sia membro, per l’intera durata dell’incarico e
per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del pro-
prio incarico nell’organismo ADR, né di avere contributi finan-
ziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi eroga-
ti dal professionista o dall’organizzazione professionale o dal-
l’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale
parziale rimborso all’associazione dei consumatori per gli
oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumato-
re nella procedura ADR, devono essere erogati in modo tra-
sparente, informandone l’autorità competente o secondo le
procedure dalla stessa stabilite;
d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del profes-
sionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al
momento di conferimento dell’incarico, di non avere alcun
rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazio-
ne professionale o un’associazione di imprese di cui il profes-
sionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti
dalla cessazione del proprio incarico nell’organismo ADR;
e) l’organismo di risoluzione delle controversie, ove non
abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o
all’organizzazione professionale o all’associazione di imprese
di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficien-
te autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di
collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve
essere chiaramente separato dagli organismi operativi del
professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie
sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per
lo svolgimento dei suoi compiti.
2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusiva-
mente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di
intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un nu-
mero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consuma-
tori e degli utenti, di cui all’articolo 137, nonché quelle discipli-
nate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi
pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo
sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato-
città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013.
Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equità e libertà). - 1. È
fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al
pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e
in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle
finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni
chiare e facilmente comprensibili riguardanti:
a) le modalità di contatto, l’indirizzo postale e quello di
posta elettronica;
b) il proprio inserimento nell’elenco di cui all’articolo
141-decies, secondo comma;
c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i cri-
teri seguiti per il conferimento dell’incarico nonché per la loro
successiva designazione e la durata del loro incarico;
d) la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza delle
persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano
assunte o retribuite esclusivamente dal professionista;
e) l’eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che
agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
f) il settore di competenza specifica, incluso, eventual-
mente, il limite di valore di competenza;
g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione
stragiudiziale della controversia per la quale l’organismo di
ADR è stato iscritto e i motivi per cui l’organismo ADR può ri-
fiutare di trattare una determinata controversia ai sensi del-
l’articolo 141-bis, comma 2;
h) le lingue nelle quali possono essere presentati i recla-
Legislazione / Procedimento civile
40 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
mi all’organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura
ADR;
i) se l’organismo ADR risolve le controversie in base a di-
sposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di con-
dotta o altri tipi di regole;
l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare
prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di riso-
luzione della controversia mediante negoziazione diretta con
il professionista;
m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla pro-
cedura;
n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere,
comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine
della procedura;
o) la durata media della procedura ADR;
p) l’effetto giuridico dell’esito della procedura ADR;
q) l’esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmen-
te previsti dalle norme vigenti.
2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili
al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su ri-
chiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle
finalità di trasparenza, le relazioni annuali d’attività. Tali rela-
zioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che tran-
sfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni:
a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie
cui si riferiscono;
b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici
delle controversie tra consumatori e professionisti; tali infor-
mazioni possono essere accompagnate, se del caso, da racco-
mandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche ana-
loghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad
agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi;
c) la percentuale di controversie che l’organismo ADR ha
rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo
per i rifiuti di cui all’articolo 141-bis, comma 2;
d) nel caso di procedure di cui dell’articolo 141-ter, le
quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consuma-
tore e a favore del professionista, e di controversie risolte con
una composizione amichevole;
e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e,
se noti, i motivi della loro interruzione;
f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle con-
troversie;
g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle pro-
cedure ADR;
h) l’eventuale cooperazione con organismi ADR all’inter-
no di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle
controversie transfrontaliere.
3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni:
a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offli-
ne per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione;
b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo
di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle par-
ti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di es-
sere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della
procedura;
c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consu-
matori;
d) l’organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle
parti comunicazione dell’avvio della procedura relativa alla
controversia non appena riceve il fascicolo completo della do-
manda;
e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla
data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da
parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolar-
mente complesse, l’organismo ADR può, a sua discrezione,
prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le
parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo ter-
mine di conclusione della procedura.
4. Nell’ambito delle procedure ADR deve essere garantito
altresì che:
a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tem-
po ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dal-
l’organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i
fatti presentati dall’altra parte, salvo che la parte non abbia
espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riserva-
ti, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da
esperti e di poter esprimere osservazioni in merito;
b) le parti siano informate del fatto che non sono obbliga-
te a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono
chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o as-
sistite da terzi in qualsiasi fase della procedura;
c) alle parti sia notificato l’esito della procedura ADR per
iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione
dei motivi sui quali è fondato.
5. Nell’ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la contro-
versia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garanti-
scono che:
a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedu-
ra in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale dirit-
to prima dell’avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto
l’obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la
facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al
consumatore;
b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a
una soluzione proposta, siano informate del fatto che:
1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione
proposta o meno;
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 41
2) la partecipazione alla procedura non preclude la
possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale
procedimento giudiziario;
3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal ri-
sultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un or-
gano giurisdizionale che applichi norme giuridiche;
c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a
una soluzione proposta, siano informate dell’effetto giuridico
che da ciò consegue;
d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o
acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un
periodo di riflessione ragionevole.
Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di
prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di ricevimento da parte
dell’organismo ADR, la relativa domanda produce sulla pre-
scrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data,
la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta.
2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescri-
zione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data
della comunicazione alle parti della mancata definizione della
controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza
legale.
3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e
alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui
l’Italia è parte.
Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1.
I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricor-
rere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie
sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi
ultimi in merito all’organismo o agli organismi competenti per
risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali infor-
mazioni includono l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR
pertinente o degli organismi ADR pertinenti.
2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite
in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito
web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali
applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il
professionista ed il consumatore.
3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controver-
sia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispet-
tivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente
dal consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce al
consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se
intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la
controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su suppor-
to cartaceo o su altro supporto durevole.
4. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative al-
l’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso ex-
tragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi.
5. Con riferimento all’accesso dei consumatori alle contro-
versie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa
di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale del-
la rete europea per i consumatori (ECCNET) per essere assisti-
ti nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato
membro ed è competente a trattare la loro controversia tran-
sfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche
come punto di contatto ODR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo
1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 21 maggio 2013 14
, relativo alla risoluzione
delle controversie online dei consumatori.
6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale
della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere di-
sponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al
sito della Commissione europea, e laddove possibile su sup-
porto durevole nei propri locali, l’elenco degli organismi ADR
elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo
14. L'articolo 7 del
Regolamento (CE) 524/2013 è il
seguente:
(Rete di punti di contatto ODR)
1. Ogni Stato membro designa
un punto di contatto ODR e
comunica il suo nome e le
modalità di contatto alla
Commissione. Gli Stati membri
possono conferire la responsabilità
per i punti di contatto ODR ai loro
centri della rete di Centri europei
dei consumatori, alle associazioni
dei consumatori o a qualsiasi
altro organismo. Ogni punto di
contatto ODR dispone di almeno
due assistenti ODR.
2. I punti di contatto ODR
forniscono assistenza per la
risoluzione delle controversie
riguardanti reclami presentati
mediante la piattaforma ODR,
eseguendo le funzioni seguenti:
a) se richiesto, agevolano la
comunicazione tra le parti e
l'organismo ADR competente, il
che può comprendere in
particolare:
i) l'assistenza per la
presentazione del reclamo e, se del
caso, dei documenti pertinenti;
ii) la trasmissione alle parti e
agli organismi ADR di
informazioni generali sui diritti
dei consumatori relativi ai
contratti di vendita e di servizi,
che si applicano nello Stato
membro del punto di contatto
ODR che dispone dell'assistente
ODR in questione;
iii) la trasmissione di
informazioni sul funzionamento
della piattaforma ODR;
iv) la trasmissione alle parti di
spiegazioni sulle norme
procedurali applicate dagli
organismi ADR individuati;
v) la trasmissione alla parte
ricorrente di informazioni sugli
altri mezzi di ricorso se una
controversia non può essere
risolta tramite la piattaforma
ODR;
b) presentano ogni due anni, in
base alle esperienze pratiche
raccolte nell'esecuzione delle loro
funzioni, una relazione di attività
alla Commissione e agli Stati
membri.
3. Il punto di contatto ODR non
è obbligato a svolgere le funzioni
elencate al paragrafo 2 nel caso di
controversie in cui le parti
risiedono abitualmente nello
stesso Stato membro.
4. In deroga al paragrafo 3, gli
Stati membri possono decidere,
tenendo conto di circostanze
nazionali, che il punto di contatto
ODR svolga una o più funzioni
elencate al paragrafo 2 nel caso di
controversie in cui le parti
risiedono abitualmente nello
stesso Stato membro.
5. La Commissione istituisce
una rete di punti di contatto
(«rete di punti di contatto ODR»)
che consente la cooperazione tra
punti di contatto e contribuisce
all'esecuzione delle funzioni
Legislazione / Procedimento civile
42 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 15
, sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori.
7. L’elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a
disposizione delle associazioni di consumatori e delle associa-
zioni di categoria di professionisti che possono renderlo di-
sponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro mo-
do esse ritengano appropriato.
8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è
assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità
di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le
controversie contemplate dal presente titolo.
9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei
consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137 16
, e le orga-
nizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli or-
ganismi e delle procedure ADR e a promuovere l’adozione del-
l’ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organi-
smi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le infor-
mazioni relative agli organismi ADR competenti quando
ricevono i reclami dai consumatori.
Art. 141-septies (Cooperazione). - 1. Le autorità competenti
assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risolu-
zione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi
con gli altri Stati membri dell’Unione europea delle migliori
prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie
transfrontaliere e nazionali.
2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola
la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un deter-
minato settore, le autorità competenti incoraggiano ad asso-
ciarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controver-
sie di tale settore.
3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra
organismi ADR e autorità nazionali preposte all’attuazione de-
gli atti giuridici dell’Unione sulla tutela dei consumatori. Tale
cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di infor-
mazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei
confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente pre-
sentato reclami. È incluso anche lo scambio di valutazioni tec-
niche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità
nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il tratta-
mento di singole controversie.
4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai
elencate al paragrafo 2.
6. La Commissione convoca
almeno due volte l'anno una
riunione dei membri della rete di
punti di contatto ODR in modo da
consentire uno scambio delle
migliori pratiche e una discussione
di eventuali problematiche
ricorrenti nel funzionamento della
piattaforma ODR.
7. La Commissione adotta
mediante atti di esecuzione le
regole concernenti le modalità di
cooperazione tra i punti di
contatto ODR. Detti atti di
esecuzione sono adottati secondo
la procedura d'esame di cui
all'articolo 16, paragrafo 3.
15. L'articolo 20 della
Direttiva 2013/11/UE (Diretiva
del Parlamento Europeo e del
Consiglio sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei
consumatori, che modifica il
regolamento (CE) n. 2006/2004 e
la direttiva 2009/22/CE -
Direttiva sull'ADR per i
consumatori) è il seguente:
(Ruolo delle autorità competenti
e della Commissione)
1. Ogni autorità competente
valuta, in particolare sulla base
delle informazioni ricevute a
norma dell'articolo 19, paragrafo
1, se gli organismi di risoluzione
delle controversie a essa notificati
si possono considerare organismi
ADR che rientrano nell'ambito
d'applicazione della presente
direttiva e che rispettano i
requisiti di qualità di cui al capo
II e alle disposizioni nazionali di
attuazione, incluse le disposizioni
nazionali che fissano requisiti più
rigorosi di quelli della presente
direttiva, conformemente al diritto
dell'Unione.
2. Ogni autorità competente,
sulla base della valutazione di cui
al paragrafo 1, fa un elenco di
tutti gli organismi ADR che le
sono stati notificati e che
soddisfano le condizioni di cui al
paragrafo 1.
Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di
contatto e i siti internet degli
organismi ADR di cui al primo
comma;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui
possono essere presentati i reclami
e in cui è svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie
contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di
controversie trattati da ciascun
organismo ADR;
f) se del caso, l'esigenza della
presenza fisica delle parti o dei
loro rappresentanti, compresa una
dichiarazione dell'organismo ADR
relativa alla possibilità di svolgere
la procedura ADR in forma orale o
scritta;
g) la natura vincolante o non
vincolante dell'esito della
procedura; e
h) i motivi per cui un organismo
ADR può rifiutare il trattamento
di una determinata controversia a
norma dell'articolo 5, paragrafo 4.
Ogni autorità competente
notifica l'elenco di cui al primo
comma del presente paragrafo alla
Commissione. Qualora siano
notificate all'autorità competente
delle modifiche a norma
dell'articolo 19, paragrafo 1,
secondo comma, detto elenco è
aggiornato senza indugio e le
informazioni pertinenti sono
trasmesse alla Commissione.
Se un organismo di risoluzione
delle controversie inserito in
elenco come organismo ADR ai
sensi della presente direttiva non
soddisfa più i requisiti di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente
interessata lo contatta per
segnalargli tale non conformità e
invitarlo a ovviarvi
immediatamente. Se allo scadere
di un termine di tre mesi
l'organismo di risoluzione delle
controversie continua a non
soddisfare i requisiti di cui al
paragrafo 1, l'autorità competente
sopprime l'organismo in questione
dall'elenco di cui al primo comma
del presente paragrafo. Detto
elenco è aggiornato senza indugio
e le informazioni pertinenti sono
trasmesse alla Commissione.
3. Se uno Stato membro ha
designato più di un'autorità
competente, l'elenco e gli
aggiornamenti di cui al paragrafo
2 sono trasmessi alla
Commissione mediante il punto di
contatto unico di cui all'articolo
18, paragrafo 1. Detto elenco e
detti aggiornamenti si riferiscono
a tutti gli organismi ADR stabiliti
in quello Stato membro.
4. La Commissione elabora un
elenco degli organismi ADR che le
sono notificati a norma del
paragrafo 2 e lo aggiorna qualora
le siano notificate modifiche. La
Commissione mette a disposizione
del pubblico tale elenco e i suoi
aggiornamenti sul suo sito web e
su un supporto durevole. La
Commissione trasmette detto
elenco e i relativi aggiornamenti
alle autorità competenti e agli
Stati membri. Se uno Stato
membro ha designato un punto di
contatto unico conformemente
all'articolo 18, paragrafo 1, la
Commissione trasmette detto
elenco e i relativi aggiornamenti
al punto di contatto unico.
omissis
16. Si veda la nota 11.
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 43
17. Si veda la nota 10.
18. Si veda la nota 4.
19. L'articolo 1 della legge
216/1974 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 8
aprile 1974, n. 95, recante
disposizioni relative al mercato
mobiliare ed al trattamento fiscale
dei titoli azionari) è il seguente:
1. È convertito in legge il
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 ,
recante disposizioni relative al
mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei titoli
azionari, nel seguente testo:
omissis
20. L'articolo 2 del Dlgs
179/2007 (Istituzione di
procedure di conciliazione e di
arbitrato, sistema di indennizzo e
fondo di garanzia per i
risparmiatori e gli investitori in
attuazione dell'articolo 27, commi
1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n.
262), come modificato dal
presente provvedimento, è il
seguente:
(Camera di conciliazione e
arbitrato)
1. È istituita una Camera di
conciliazione e arbitrato presso la
Consob per l'amministrazione, in
conformità al presente decreto, dei
procedimenti di conciliazione e di
arbitrato promossi per la
risoluzione di controversie insorte
tra gli investitori e gli
intermediari per la violazione da
parte di questi degli obblighi di
informazione, correttezza e
trasparenza previsti nei rapporti
contrattuali con gli investitori.
2. La Camera di conciliazione e
arbitrato svolge la propria
attività, avvalendosi di strutture e
risorse individuate dalla Consob.
3. La Camera di conciliazione e
arbitrato istituisce un elenco di
conciliatori e arbitri, scelti tra
persone di comprovata
imparzialità, indipendenza,
professionalità e onorabilità.
4. La Camera di conciliazione e
arbitrato può avvalersi di
organismi di conciliazione iscritti
nel registro previsto dall'articolo
38, comma 2, del decreto
legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e
successive modificazioni.
L'organismo di conciliazione
applica il regolamento di
procedura e le indennità di cui
all'articolo 4.
5. La Consob definisce con
regolamento, sentita la Banca
d'Italia:
a) l'organizzazione della
Camera di conciliazione e
arbitrato;
b) le modalità di nomina dei
componenti dell'elenco dei
conciliatori e degli arbitri,
prevedendo anche forme di
consultazione delle associazioni
dei consumatori e degli utenti di
cui all'articolo 137 del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e delle categorie interessate, e
perseguendo la presenza paritaria
di donne e uomini;
c) i requisiti di imparzialità,
indipendenza, professionalità e
onorabilità dei componenti dell'elenco
dei conciliatori e degli arbitri;
d) la periodicità
dell'aggiornamento dell'elenco dei
conciliatori e degli arbitri;
e) le altre funzioni attribuite
alla Camera di conciliazione e
arbitrato;
f) le norme per i procedimenti di
conciliazione e di arbitrato;
g) le altre norme di attuazione
del presente capo.
5-bis. I soggetti nei cui confronti la
CONSOB esercita la propria attività
di vigilanza, da individuarsi con il
regolamento di cui al comma 5-ter,
devono aderire a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle
controversie con gli investitori
diversi dai clienti professionali di
cui all'articolo 6, commi 2-quinquies
e 2-sexies di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58. In caso di
mancata adesione, alle società e agli
enti si applicano le sanzioni di cui
all'articolo 190, comma 1 del citato
decreto legislativo n. 58 del 1998 e
alle persone fisiche di cui all'articolo
18-bis del predetto decreto legislativo
n. 58 del 1998 si applicano le
sanzioni di cui all'articolo 190-ter
del medesimo decreto legislativo.
5-ter. La CONSOB determina,
con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle
procedure e dei requisiti di cui
alla parte V, titolo II-bis del
decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206, e successive
modificazioni, i criteri di
svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie di
cui al comma 5-bis nonché i
criteri di composizione dell'organo
decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialità dello
stesso e la rappresentatività dei
soggetti interessati. Alla copertura
delle relative spese di
funzionamento si provvede, senza
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, ai sensi
dell'articolo 9, comma 2.
21. L'articolo 40 della legge
724/1994 (Misure di
razionalizzazione della finanza
pubblica) è il seguente:
(Sistema di finanziamento
CONSOB)
1. Nel quadro dell'attivazione
di un processo di revisione
dell'assetto istituzionale della
Commissione nazionale per le
società e la borsa (CONSOB), ai
fini del proprio
autofinanziamento la CONSOB
segnala al Ministro del tesoro
entro il 31 luglio di ciascun
anno, a decorrere dal 1995, il
fabbisogno finanziario per
l'esercizio successivo, nonché la
previsione delle entrate,
realizzabili nello stesso
esercizio, per effetto
dell'applicazione delle
contribuzioni di cui al comma 3.
2. abrogato
3. Entro il limite del
fabbisogno finanziario di cui al
comma 1, la CONSOB determina
in ciascun anno l'ammontare
delle contribuzioni dovute dai
soggetti sottoposti alla sua
vigilanza. Nella determinazione
delle predette contribuzioni la
CONSOB adotta criteri di
parametrazione che tengono
conto dei costi derivanti dal
complesso delle attività svolte
relativamente a ciascuna
categoria di soggetti.
omissis
22. Si veda la nota 7.
commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla
protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196. 17
5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto pro-
fessionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di
cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto
d’ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti
dalla normativa vigente.
Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico). -
1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies
e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti:
a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero
dello sviluppo economico, con riferimento al registro de-
gli organismi di mediazione relativo alla materia del con-
sumo, di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legi-
slativo 4 marzo 2010, n. 28 18
;
b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CON-
SOB), di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 19
,
con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto le-
gislativo 8 ottobre 2007, n. 179 20
, e dei regolamenti attuativi,
e con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 40, comma
3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive
modificazioni 21
, nonché dei soggetti che si avvalgono delle
procedure medesime;
c) Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico
(AEEGSI), di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n.
481 22
, per il settore di competenza;
d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
(AGCOM), di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
Legislazione / Procedimento civile
44 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
23. Si veda la nota 6.
24. L'articolo 128-bis del Dlgs
385/1993 (Testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia) è
il seguente:
(Risoluzione delle controversie)
1. I soggetti di cui all'articolo 115
aderiscono a sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle
controversie con la clientela.
2. Con deliberazione del CICR,
su proposta della Banca d'Italia,
sono determinati i criteri di
svolgimento delle procedure di
risoluzione delle controversie e di
composizione dell'organo
decidente, in modo che risulti
assicurata l'imparzialità dello
stesso e la rappresentatività dei
soggetti interessati. Le procedure
devono in ogni caso assicurare la
rapidità, l'economicità della
soluzione delle controversie e
l'effettività della tutela.
3. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 5, comma 1,
del decreto legislativo 4 marzo
2010, n. 28, le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 non pregiudicano
per il cliente il ricorso a ogni altro
mezzo di tutela previsto
dall'ordinamento.
3-bis. La Banca d'Italia, quando
riceve un reclamo da parte della
clientela dei soggetti di cui al
comma 1, indica al reclamante la
possibilità di adire i sistemi
previsti dal presente articolo.
25. La lettera g) del comma 2
dell'articolo 2 della legge
580/1993 (Riordinamento delle
camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura) è la
seguente:
2. Le camere di commercio,
singolarmente o in forma
associata, svolgono in particolare
le funzioni e i compiti relativi a:
g) costituzione di commissioni
arbitrali e conciliative per la
risoluzione delle controversie tra
imprese e tra imprese e
consumatori e utenti;
249 23
, per il settore di competenza;
e) Banca d’Italia, con riferimento ai sistemi di risolu-
zione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi
dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 24
;
f) altre autorità amministrative indipendenti, di regola-
zione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure
ADR secondo le proprie competenze;
g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento
alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter relative
ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità
indipendenti di regolazione non applicano o non adottano
specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi
di conciliazione istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lette-
ra g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 25
, limi-
tatamente alle controversie tra consumatori e professionisti,
non rientranti nell’elenco di cui alla lettera a).
2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto
di contatto unico con la Commissione europea.
3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimen-
to delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavo-
lo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da
un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Mini-
stero dello sviluppo economico è attribuito il compito di con-
vocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di
definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di
vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali
di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell’indennità do-
vuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai compo-
nenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non
spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolu-
mento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle autorità
competenti da parte degli organismi di risoluzione delle contro-
versie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che
intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del pre-
sente titolo e inseriti in elenco conformemente all’articolo 141-
decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla
rispettiva autorità competente, indicando:
a) il loro nome o denominazione, le informazioni di con-
tatto e l’indirizzo del sito web;
b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanzia-
mento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incari-
cate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzio-
ne, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro;
c) le proprie norme procedurali;
d) le loro tariffe, se del caso;
e) la durata media delle procedure di risoluzione delle
controversie;
f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i
reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle
controversie;
g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati me-
diante la procedura di risoluzione delle controversie;
h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle con-
troversie può rifiutare il trattamento di una determinata con-
troversia a norma dell’articolo 141-bis, comma 2;
i) una dichiarazione motivata dell’organismo di possede-
re o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nel-
l’ambito d’applicazione della presente direttiva, e di rispettare
o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo.
2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del
comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano
senza indugio l’autorità competente in merito a tali modifiche.
3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai
quali si svolgono le procedure di cui all’articolo 141-ter, oltre a
comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì tra-
smettere le informazioni necessarie a valutare la loro confor-
mità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di tra-
sparenza di cui al comma 1 dell’articolo 141-ter.
4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elen-
co, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla
rispettiva autorità competente informazioni concernenti:
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 45
26. L'articolo 139 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), come
a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie
alle quali si riferiscono;
b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte
prima di raggiungere il risultato;
c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle con-
troversie ricevute;
d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle pro-
cedure ADR;
e) eventuali problematiche sistematiche o significative
che si verificano di frequente e causano controversie tra con-
sumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al ri-
guardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul
modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro;
f) se del caso, una valutazione dell’efficacia della loro co-
operazione all’interno di reti di organismi ADR che agevolano
la risoluzione delle controversie transfrontaliere;
g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche
incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all’articolo
141-bis, comma 4, lettera a);
h) la valutazione dell’efficacia della procedura ADR offer-
ta dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla.
Art. 141-decies (Ruolo delle autorità competenti). - 1. Presso
ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con
decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l’elenco de-
gli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali
e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del
presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna
autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione
e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, impar-
zialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non one-
rosità, per il consumatore, del servizio.
2. Ogni autorità competente provvede all’iscrizione, alla so-
spensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco
nonché sui singoli organismi ADR.
3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri prov-
vedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione
degli organismi ADR. Tale elenco comprende:
a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet de-
gli organismi ADR di cui al comma 1;
b) le loro tariffe, se del caso;
c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i
reclami e in cui è svolta la procedura ADR;
d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR;
e) i settori e le categorie di controversie trattati da cia-
scun organismo ADR;
f) se del caso, l’esigenza della presenza fisica delle parti o
dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell’orga-
nismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura
ADR in forma orale o scritta;
g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il
trattamento di una determinata controversia a norma dell’ar-
ticolo 141-bis, comma 2.
4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al
comma 1, l’autorità competente interessata lo contatta per se-
gnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediata-
mente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l’organismo
ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l’au-
torità competente cancella l’organismo dall’elenco di cui al com-
ma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni
pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico
quale punto di contatto unico con la Commissione europea.
5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l’elenco
di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al
Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto
unico con la Commissione europea.
6. L’elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 rela-
tivi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica
italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministe-
ro dello sviluppo economico quale punto di contatto unico.
7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pub-
blico l’elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla
Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo
economico quale punto di contatto unico, fornendo sul pro-
prio sito internet un link al pertinente sito internet della Com-
missione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a
disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un sup-
porto durevole.
8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro an-
ni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di con-
tatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti,
pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione
sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR
stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare,
tale relazione:
a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR;
b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche,
che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le
controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso;
c) elabora raccomandazioni su come migliorare l’efficacia e
l’efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.».
4. All’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 set-
tembre 2005, n. 206, e successive modificazioni 26
, alla fine
Legislazione / Procedimento civile
46 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
modificato dal presente
provvedimento, è il seguente:
(Legittimazione ad agire)
1. Le associazioni dei
consumatori e degli utenti inserite
nell'elenco di cui all'articolo 137
sono legittimate ad agire, ai sensi
dell'articolo 140, a tutela degli
interessi collettivi dei consumatori
e degli utenti. Oltre a quanto
disposto dall'articolo 2, le dette
associazioni sono legittimate ad
agire nelle ipotesi di violazione
degli interessi collettivi dei
consumatori contemplati nelle
materie disciplinate dal presente
codice, nonché dalle seguenti
disposizioni legislative:
a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e
successive modificazioni, ivi
comprese quelle di cui al testo
unico della radiotelevisione, di cui
al decreto legislativo 31 luglio
2005, n. 177, e legge 30 aprile
1998, n. 122, concernenti
l'esercizio delle attività televisive;
b) decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 541, come
modificato dal decreto legislativo
18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14
ottobre 1999, n. 362, concernente
la pubblicità dei medicinali per
uso umano;
b-bis) decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59, recante
attuazione della direttiva
2006/123/CE relativa ai servizi
nel mercato interno;
b-ter) regolamento (UE) n.
524/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio
2013, sulla risoluzione delle
controversie online per i
consumatori (regolamento
sull'ODR per i consumatori).
2. Gli organismi pubblici
indipendenti nazionali e le
organizzazioni riconosciuti in
altro Stato dell'Unione europea ed
inseriti nell'elenco degli enti
legittimati a proporre azioni
inibitorie a tutela degli interessi
collettivi dei consumatori,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee, possono
agire, ai sensi del presente articolo
e secondo le modalità di cui
all'articolo 140, nei confronti di
atti o comportamenti lesivi per i
consumatori del proprio Paese,
posti in essere in tutto o in parte
sul territorio dello Stato.
27. Si veda la nota 9.
28. Il comma 1 dell'articolo 10
del Dlgs 206/2005, come
modificato dal presente
provvedimento, è il seguente:
1. Con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto
con il Ministro per le politiche
comunitarie e con il Ministro della
giustizia, sentito il parere della
Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, sono
adottate le norme di attuazione
dell'articolo 6, al fine di
assicurare, per i prodotti
provenienti da Paesi dell'Unione
europea, una applicazione
compatibile con i principi del
diritto comunitario, precisando le
categorie di prodotti o le modalità
di presentazione per le quali non è
obbligatorio riportare le indicazioni
di cui al comma 1, lettere a) e b),
dell'articolo 6. Tali disposizioni di
attuazione disciplinano inoltre i
casi in cui sarà consentito riportare
in lingua originaria alcuni dati
contenuti nelle indicazioni di cui
all'articolo 6.
Il comma 2 dell'articolo 16 del
Dlgs 206/2005, come
modificato dal presente
provvedimento, è il seguente:
2. Il Ministro dello sviluppo
economico, con proprio decreto,
può aggiornare l'elenco delle
esenzioni di cui al comma 1,
nonché indicare espressamente
prodotti o categorie di prodotti
non alimentari ai quali non si
applicano le predette esenzioni.
I commi 1 e 2 dell'articolo 106
del Dlgs 206/2005, come
modificati dal presente
provvedimento, sono i seguenti:
1. I Ministeri dello sviluppo,
della salute, del lavoro e delle
politiche sociali, dell'interno,
dell'economia e delle finanze, delle
infrastrutture e trasporti, nonché
le altre amministrazioni pubbliche
di volta in volta competenti per
materia alla effettuazione dei
controlli di cui all'articolo 107,
provvedono, nell'ambito delle
ordinarie disponibilità di bilancio
e secondo le rispettive competenze,
alla realizzazione di un sistema di
scambio rapido di informazioni
mediante un adeguato supporto
informativo operante in via
telematica, anche attraverso il
Sistema pubblico di connettività,
in conformità alle prescrizioni
stabilite in sede comunitaria che
consenta anche l'archiviazione e
la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento
dei controlli previsti dall'articolo 107
sono stabiliti in una apposita
conferenza di servizi fra i
competenti uffici dei Ministeri e
delle amministrazioni di cui al
comma 1, convocata almeno due
volte l'anno dal Ministro dello
sviluppo economico; alla conferenza
partecipano anche il Ministro della
giustizia e le altre amministrazioni
di cui al comma 1 di volta in volta
competenti per materia.
Il comma 1 dell'articolo 107
del Dlgs 2006/2005, come
modificato dal presente
provvedimento, è il seguente:
1. Le amministrazioni di cui
all'articolo 106, comma 1,
controllano che i prodotti immessi
sul mercato siano sicuri. Il
Ministero dello sviluppo
economico comunica alla
Commissione europea l'elenco
delle amministrazioni di cui al
periodo che precede, nonché degli
uffici e degli organi di cui esse si
avvalgono, aggiornato
annualmente su indicazione delle
amministrazioni stesse.
I commi 1, 3, 4 e 5
dell'articolo 110 del Dlgs
206/2005, come modificati dal
presente provvedimento, sono i
seguenti:
1. Il Ministero dello sviluppo
economico notifica alla
Commissione europea, precisando
le ragioni che li hanno motivati, i
provvedimenti di cui all'articolo
107, commi 2, lettere b), c), d), e) e
f), e 3, nonché eventuali modifiche
e revoche, fatta salva l'eventuale
normativa comunitaria specifica
vigente sulla procedura di
notifica.
3. Se il provvedimento adottato
riguarda un rischio che si ritiene
limitato al territorio nazionale, il
Ministero dello sviluppo
economico procede, anche su
richiesta delle altre
amministrazioni competenti, alla
notifica alla Commissione europea
qualora il provvedimento
contenga informazioni suscettibili
di presentare un interesse, quanto
alla sicurezza dei prodotti, per gli
altri Stati membri, in particolare
se tale provvedimento risponde ad
un rischio nuovo, non ancora
segnalato in altre notifiche.
4. Ai fini degli adempimenti di
cui al comma 1, i provvedimenti
adottati dalle amministrazioni
competenti di cui all'articolo 106
devono essere comunicati
tempestivamente al Ministero
dello sviluppo economico; analoga
comunicazione deve essere data a
cura delle cancellerie ovvero delle
segreterie degli organi
giurisdizionali, relativamente ai
provvedimenti, sia a carattere
provvisorio, sia a carattere
definitivo, emanati dagli stessi
nell'ambito degli interventi di
competenza.
5. Il Ministero dello sviluppo
economico comunica
all'amministrazione competente le
decisioni eventualmente adottate
dalla Commissione europea
relativamente a prodotti che
presentano un rischio grave per la
salute e la sicurezza dei
consumatori in diversi Stati
membri e che quindi necessitano,
entro un termine di venti giorni,
dell'adozione di provvedimenti
idonei. E' fatto salvo il rispetto del
termine eventualmente inferiore
previsto nella decisione della
Commissione europea.
I commi 1 e 2 dell'articolo 136
del Dlgs 206/2005, come
della lettera b) e della lettera b-bis), il punto è sostituito dal
punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la se-
guente:
«b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 27
, sulla risoluzione
delle controversie online per i consumatori (regolamento sul-
l’ODR per i consumatori).».
5. All’articolo 10, comma 1, all’articolo 16, comma 2, al-
l’articolo 106, commi 1 e 2, all’articolo 107, comma 1, al-
l’articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all’articolo 136, commi 1 e
2, primo e secondo periodo, all’articolo 137, commi 1, 2, 4
e 6, e all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni 28
, le
parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle se-
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 47
modificati dal presente
provvedimento, sono i seguenti:
1. È istituito presso il Ministero
dello sviluppo economico il
Consiglio nazionale dei
consumatori e degli utenti, di
seguito denominato: «Consiglio».
2. Il Consiglio, che si avvale, per
le proprie iniziative, della
struttura e del personale del
Ministero dello sviluppo
economico, è composto dai
rappresentanti delle associazioni
dei consumatori e degli utenti
inserite nell'elenco di cui
all'articolo 137 e da un
rappresentante designato dalla
Conferenza di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281 ed è presieduto dal Ministro
dello sviluppo economico o da un
suo delegato. Il Consiglio è
nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro
dello sviluppo economico, e dura
in carica tre anni.
Per l'articolo 137 si veda la
nota 11.
Il comma 7 dell'articolo 140
del Dlgs 206/2005, come
modificato dal presente
provvedimento, è il seguente:
7. Con il provvedimento che
definisce il giudizio di cui al
comma 1 il giudice fissa un
termine per l'adempimento degli
obblighi stabiliti e, anche su
domanda della parte che ha agito
in giudizio, dispone, in caso di
inadempimento, il pagamento di
una somma di denaro da 516 euro
a 1.032 euro, per ogni
inadempimento ovvero giorno di
ritardo rapportati alla gravità del
fatto. In caso di inadempimento
degli obblighi risultanti dal
verbale di conciliazione di cui al
comma 3 le parti possono adire il
tribunale con procedimento in
camera di consiglio affinché,
accertato l'inadempimento,
disponga il pagamento delle dette
somme di denaro. Tali somme di
denaro sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere
riassegnate con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze al fondo da istituire
nell'ambito di apposita unità
previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero dello
sviluppo economico, per
finanziare iniziative a vantaggio
dei consumatori.
29. L'articolo 66 del Dlgs
66/2005, come modificato dal
presente provvedimento, è il
seguente:
(Tutela amministrativa e
giurisdizionale)
1. Al fine di garantire il rispetto
delle disposizioni contenute nelle
Sezioni da I a IV del presente
Capo da parte degli operatori,
trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli 27,
139, 140, 140-bis, 141 e 144 del
presente Codice.
2. L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato,
d'ufficio o su istanza di ogni
soggetto o organizzazione che ne
abbia interesse, accerta le
violazioni delle norme di cui alle
Sezioni da I a IV del presente
Capo nonché dell'articolo 141-
sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce
la continuazione e ne elimina gli
effetti.
3. In materia di accertamento e
sanzione delle violazioni, si
applica l'articolo 27, commi da 2 a
15, del presente Codice.
4. L'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato svolge
le funzioni di autorità competente
ai sensi dell'articolo 3, lettera c),
del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, nelle materie di cui
alle Sezioni da I a IV del presente
Capo.
5. È comunque fatta salva la
giurisdizione del giudice
ordinario. E' altresì fatta salva la
possibilità di promuovere la
risoluzione extragiudiziale delle
controversie inerenti al rapporto
di consumo, nelle materie di cui
alle sezioni da I a IV del presente
capo, mediante il ricorso alle
procedure di cui alla parte V,
titolo II-bis, del presente codice.
30. Si veda la nota 29.
31. Le sezioni da I, II, III e IV
del Capo I del Titolo II del Dlgs
206/2005 riguardano,
rispettivamente: le informazioni
precontrattuali per i
consumatori nei contratti diversi
dai contratti a distanza o
negoziati fuori dei locali
commerciali; le informazioni
precontrattuali per il
consumatore e diritto di recesso
nei contratti a distanza e nei
contratti negoziati fuori dei
locali commerciali; gli altri
diritti del consumatore; e le
disposizioni generali.
32. L'articolo 66-quater del
Dlgs 206/2005, come
modificato dal presente
provvedimento, è il seguente:
(Informazione e ricorso
extragiudiziale)
1. Le comunicazioni e i
documenti relativi ai contratti
negoziati fuori dai locali
commerciali e ai contratti a
distanza, ivi compresi i moduli, i
formulari, le note d'ordine, la
pubblicità o le comunicazioni sui
siti Internet, devono contenere un
riferimento al presente Capo.
2. L'operatore può adottare
appositi codici di condotta,
secondo le modalità di cui
all'articolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle
controversie sorte dall'esatta
applicazione dei contratti
disciplinati dalle disposizioni delle
sezioni da I a IV del presente capo
è possibile ricorrere alle procedure
di risoluzione extragiudiziale delle
controversie, di cui alla parte V,
titolo II-bis, del presente codice.
33. L'articolo 33 del Dlgs
206/2005, come modificato dal
presente provvedimento, è il
seguente:
(Clausole vessatorie nel
contratto tra professionista e
consumatore)
1. Nel contratto concluso tra il
consumatore ed il professionista si
considerano vessatorie le clausole
che, malgrado la buona fede,
determinano a carico del
consumatore un significativo
squilibrio dei diritti e degli
obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino
a prova contraria le clausole che
hanno per oggetto, o per effetto,
di:
a) escludere o limitare la
responsabilità del
professionista in caso di morte
o danno alla persona del
consumatore, risultante da un
fatto o da un'omissione del
professionista;
b) escludere o limitare le azioni
o i diritti del consumatore nei
confronti del professionista o di
un'altra parte in caso di
inadempimento totale o parziale o
di adempimento inesatto da parte
del professionista;
c) escludere o limitare
l'opportunità da parte del
guenti: «dello sviluppo economico».
6. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 29
, al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima
della virgola, sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo
141-sexies, commi 1, 2 e 3».
7. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206 30
, il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordi-
nario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la riso-
luzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto
di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del pre-
sente capo 31
, mediante il ricorso alle procedure di cui alla
parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
8. All’articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre
2005, n. 206 32
, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta ap-
plicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle se-
zioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle pro-
cedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui
alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.».
9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante
Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 33, comma 2 33
, dopo la lettera v) sono ag-
giunte le seguenti:
Legislazione / Procedimento civile
48 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
consumatore della compensazione
di un debito nei confronti del
professionista con un credito
vantato nei confronti di
quest'ultimo;
d) prevedere un impegno
definitivo del consumatore mentre
l'esecuzione della prestazione del
professionista è subordinata ad
una condizione il cui
adempimento dipende unicamente
dalla sua volontà;
e) consentire al professionista di
trattenere una somma di denaro
versata dal consumatore se
quest'ultimo non conclude il
contratto o recede da esso, senza
prevedere il diritto del
consumatore di esigere dal
professionista il doppio della
somma corrisposta se è
quest'ultimo a non concludere il
contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in
caso di inadempimento o di
ritardo nell'adempimento, il
pagamento di una somma di
denaro a titolo di risarcimento,
clausola penale o altro titolo
equivalente d'importo
manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo
professionista e non anche al
consumatore la facoltà di recedere
dal contratto, nonché consentire al
professionista di trattenere anche
solo in parte la somma versata dal
consumatore a titolo di
corrispettivo per prestazioni non
ancora adempiute, quando sia il
professionista a recedere dal
contratto;
h) consentire al professionista di
recedere da contratti a tempo
indeterminato senza un
ragionevole preavviso, tranne nel
caso di giusta causa;
i) stabilire un termine
eccessivamente anticipato rispetto
alla scadenza del contratto per
comunicare la disdetta al fine di
evitare la tacita proroga o
rinnovazione;
l) prevedere l'estensione
dell'adesione del consumatore a
clausole che non ha avuto la
possibilità di conoscere prima
della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista
di modificare unilateralmente le
clausole del contratto, ovvero le
caratteristiche del prodotto o del
servizio da fornire, senza un
giustificato motivo indicato nel
contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni
o dei servizi sia determinato al
momento della consegna o della
prestazione;
o) consentire al professionista di
aumentare il prezzo del bene o del
servizio senza che il consumatore
possa recedere se il prezzo finale è
eccessivamente elevato rispetto a
quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il
potere di accertare la conformità
del bene venduto o del servizio
prestato a quello previsto nel
contratto o conferirgli il diritto
esclusivo d'interpretare una
clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilità del
professionista rispetto alle
obbligazioni derivanti dai
contratti stipulati in suo nome dai
mandatari o subordinare
l'adempimento delle suddette
obbligazioni al rispetto di
particolari formalità;
r) limitare o escludere
l'opponibilità dell'eccezione
d'inadempimento da parte del
consumatore;
s) consentire al professionista di
sostituire a sè un terzo nei
rapporti derivanti dal contratto,
anche nel caso di preventivo
consenso del consumatore,
qualora risulti diminuita la tutela
dei diritti di quest'ultimo;
t) sancire a carico del
consumatore decadenze,
limitazioni della facoltà di
opporre eccezioni, deroghe alla
competenza dell'autorità
giudiziaria, limitazioni
all'adduzione di prove, inversioni
o modificazioni dell'onere della
prova, restrizioni alla libertà
contrattuale nei rapporti con i
terzi;
u) stabilire come sede del foro
competente sulle controversie
località diversa da quella di
residenza o domicilio elettivo del
consumatore;
v) prevedere l'alienazione di un
diritto o l'assunzione di un
obbligo come subordinati ad una
condizione sospensiva dipendente
dalla mera volontà del
professionista a fronte di
un'obbligazione immediatamente
efficace del consumatore. E' fatto
salvo il disposto dell'articolo 1355
del codice civile;
v-bis) imporre al consumatore
che voglia accedere ad una
procedura di risoluzione
extragiudiziale delle controversie
prevista dal titolo II-bis della
parte V, di rivolgersi
esclusivamente ad un'unica
tipologia di organismi ADR o ad
un unico organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente
difficile per il consumatore
l'esperimento della procedura di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie prevista dal titolo II-
bis della parte V.
3. Se il contratto ha ad oggetto
la prestazione di servizi finanziari
a tempo indeterminato il
professionista può, in deroga alle
lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un
giustificato motivo, senza
preavviso, dandone immediata
comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista
un giustificato motivo, le
condizioni del contratto,
preavvisando entro un congruo
termine il consumatore, che ha
diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto
la prestazione di servizi finanziari
il professionista può modificare,
senza preavviso, sempreché vi sia
un giustificato motivo in deroga
alle lettere n) e o) del comma 2, il
tasso di interesse o l'importo di
qualunque altro onere relativo
alla prestazione finanziaria
originariamente convenuti,
dandone immediata
comunicazione al consumatore
che ha diritto di recedere dal
contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del
comma 2 non si applicano ai
contratti aventi ad oggetto valori
mobiliari, strumenti finanziari ed
altri prodotti o servizi il cui
prezzo è collegato alle fluttuazioni
di un corso e di un indice di borsa
o di un tasso di mercato
finanziario non controllato dal
professionista, nonché la
compravendita di valuta estera, di
assegni di viaggio o di vaglia
postali internazionali emessi in
valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2
non si applicano alle clausole di
indicizzazione dei prezzi, ove
consentite dalla legge, a
condizione che le modalità di
variazione siano espressamente
descritte.
34. Si veda la nota 20.
35. I commi 2-quinquies e 2-
sexies dell'articolo 6 del Dlgs
58/1998 (Testo unico delle
disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, ai
«v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad
una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie
prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusiva-
mente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico
organismo ADR;
v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore
l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale
delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.».
ART. 1-BIS
Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione
di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indenniz-
zo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in
attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicem-
bre 2005, n. 262
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ot-
tobre 2007, n. 179 34
, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la
propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento
di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai
clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e
2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 35
.
In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applica-
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 49
sensi degli articoli 8 e 21 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52), sono
i seguenti:
2-quinquies. La Consob, sentita la
Banca d'Italia, individua con
regolamento i clienti professionali
privati nonché i criteri di
identificazione dei soggetti privati
che su richiesta possono essere
trattati come clienti professionali e
la relativa procedura di richiesta.
2-sexies. Il Ministro
dell'economia e delle finanze,
sentite la Banca d'Italia e la
Consob, individua con
regolamento i clienti professionali
pubblici nonché i criteri di
identificazione dei soggetti
pubblici che su richiesta possono
essere trattati come clienti
professionali e la relativa
procedura di richiesta.
36. Il comma 1 dell'articolo
190 del Dlgs 58/1998 è il
seguente:
1. Nei confronti dei soggetti
abilitati, dei depositari e dei
soggetti ai quali sono state
esternalizzate funzioni operative
essenziali o importanti si applica
la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro trentamila
fino al dieci per cento del
fatturato, per la mancata
osservanza degli articoli 6, 7,
commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1-
ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22,
24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e
2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3,
30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2,
5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma
4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35-
decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37,
commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4
e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter,
comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41-
bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1,
3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9,
44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46,
commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi
3 e 4, 65, 79-bis, 187-novies,
ovvero le disposizioni generali o
particolari emanate dalla Banca
d'Italia o dalla Consob in base ai
medesimi articoli. La stessa
sanzione si applica nei confronti
di società o enti in caso
inosservanza delle disposizioni
dell'articolo 18, comma 2, e
dell'articolo 32-quater, commi 1 e
3, ovvero in caso di esercizio
dell'attività di gestore di portale in
assenza dell'iscrizione nel registro
di cui all'articolo 50-quinquies.
37. L'articolo 18-bis del Dlgs
58/1998 è il seguente:
(Consulenti finanziari )
1. La riserva di attività di cui
all'articolo 18 non pregiudica la
possibilità per le persone fisiche,
in possesso dei requisiti di
professionalità, onorabilità,
indipendenza e patrimoniali
stabiliti con regolamento adottato
dal Ministro dell'economia e delle
finanze, sentite la Banca d'Italia e
la Consob, ed iscritte nell'albo di
cui al comma 2, di prestare la
consulenza in materia di
investimenti, senza detenere
somme di denaro o strumenti
finanziari di pertinenza dei
clienti. I requisiti di
professionalità per l'iscrizione
nell'albo sono accertati sulla base
di rigorosi criteri valutativi che
tengano conto della pregressa
esperienza professionale,
validamente documentata, ovvero
sulla base di prove valutative.
2. È istituito l'albo delle persone
fisiche, consulenti finanziari, alla
cui tenuta, in conformità alle
disposizioni emanate ai sensi del
comma 7, provvede un organismo
composto da un presidente e quattro
membri, di cui due in
rappresentanza degli iscritti che li
designano secondo le modalità
fissate nello statuto dell'organismo,
nominati tutti con decreto del
Ministro dell'economia e delle
finanze. I membri dell'organismo
sono individuati tra persone di
comprovate professionalità e
competenza in materie finanziarie,
giuridiche ed economiche.
3. L'organismo di cui al comma
2 ha personalità giuridica ed è
dotato di autonomia
organizzativa e finanziaria.
4. L'organismo cura la redazione
del proprio statuto che contiene le
regole sul funzionamento e
sull'assetto organizzativo interno,
nel rispetto dei principi e criteri
determinati dalla Consob con il
regolamento adottato ai sensi del
comma 7 e dal Ministro
dell'economia e delle finanze con
il regolamento adottato ai sensi
del comma 1. Lo statuto deve
essere trasmesso al Ministro
dell'economia e delle finanze per
la successiva approvazione, sentite
la Banca d'Italia e la Consob, e
pubblicazione.
omissis
38. L'articolo 190-ter del Dlgs
58/1998 è il seguente:
(Altre violazioni in tema di
attività riservate)
1. Si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria da
euro cinquemila fino a cinque
milioni di euro:
a) in caso di esercizio
dell'attività di consulente
finanziario o di promotore
finanziario in assenza
dell'iscrizione negli albi prevista,
rispettivamente, agli articoli 18-
bis e 31;
b) ai membri dell'organismo dei
consulenti finanziari in caso di
inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 18-bis e di
quelle emanate in base ad esso;
c) ai membri dell'organismo dei
promotori finanziari in caso di
inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 31 e di quelle
emanate in base ad esso;
d) alle persone fisiche, in caso di
inosservanza dell'articolo 32-
quater, commi 1 e 3, ovvero in
caso di esercizio dell'attività di
gestore di portale in assenza
dell'iscrizione nel registro di cui
all'articolo 50-quinquies.
2. Si applica l'articolo 188,
commi 2 e 2-bis.
39. L'articolo 9 del Dlgs
179/2007 è il seguente:
(Norme finali)
1. La Consob emana i
regolamenti previsti dal presente
decreto entro dodici mesi dalla
data di entrata in vigore del
decreto medesimo.
2. Dall'attuazione del presente
decreto non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica. La Consob
provvede alla copertura delle
spese di amministrazione delle
procedure di conciliazione ed
arbitrato di cui al capo I con le
risorse di cui all'articolo 40,
comma 3, della legge 23 dicembre
1994, n. 724, e successive
modificazioni, oltre che con gli
importi posti a carico degli
utenti delle procedure medesime.
40. Si veda la nota 5.
41. Si veda la nota 9.
no le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1 del citato decre-
to legislativo n. 58 del 1998 36
e alle persone fisiche di cui al-
l’articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del
1998 37
si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190-ter del
medesimo decreto legislativo 38
.
5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel
rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla
parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle
procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis
nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo
che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresenta-
tività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese
di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2. 39
».
2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 mar-
zo 2010, n. 28 40
, le parole: «il procedimento di conciliazione
previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previ-
sti» e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai
rispettivi regolamenti di attuazione».
ART. 2
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l’attuazio-
ne del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 maggio 2013 41
, relativo alla risoluzione
Legislazione / Procedimento civile
50 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
delle controversie online dei consumatori, si applicano a de-
correre dal 9 gennaio 2016.
2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla
Commissione europea alla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi
cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati:
a) il nome e le informazioni di contatto dell’organismo di
cui all’articolo 141-sexies, comma 5, del codice;
b) le autorità competenti, incluso il punto unico di con-
tatto, di cui all’articolo 141-octies del codice;
c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto
legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto in-
terno adottate nel settore disciplinato dal presente decreto
legislativo.
3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di
contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9
gennaio 2016 il primo elenco di cui all’articolo 141-decies,
comma 5, del codice.
ART. 3
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli
adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse uma-
ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inse-
rito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbli-
ca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare
Guida
al Diritto
Settimanale di documentazione giuridica
Direttore Responsabile Roberto Napoletano
Vicedirettore Agostino Palomba
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Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 51
Con il nuovo istituto
“stretta di mano”
e soluzione bonaria
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
le novità
Marco Marinaro
V
olontarietà, rapidità, effi-
cacia, economicità, equità
e trasparenza sono le pa-
role chiave per leggere la nuova
normativa in materia di Adr (Al-
ternative Dispute Resolution) per i
consumatori approvata dal Go-
verno in attuazione della Diretti-
va europea n. 11/2013.
Risoluzione extragiudiziale
delle controversie
Il 3 settembre 2015 è entrato in
vigore il decreto legislativo 6
agosto 2015 n. 130 (pubblicato
sulla “Gazzetta Ufficiale” 19 ago-
sto 2015 n. 190) il quale contiene
la regolamentazione delle proce-
dure volontarie di risoluzione ex-
tragiudiziale delle controversie,
anche in via telematica, nazionali
e transfrontaliere, tra consuma-
tori e professionisti residenti e
stabiliti nell’Unione europea at-
traverso l’intervento di un orga-
nismo Adr che propone una solu-
zione o riunisce le parti al fine di
agevolare una soluzione amiche-
vole. Entra, quindi, anche nel les-
sico legislativo italiano per la pri-
ma volta l’acronimo di origine
anglosassone Adr ormai global-
mente adottato per individuare
quei procedimenti stragiudiziali
di composizione delle liti civili
diversi dal processo. Il decreto
trova fonte nella legge delega che
è contenuta nell’articolo 8 della
legge 154/2014 (legge di delega-
zione europea 2013 - secondo se-
mestre) che, nel fissare i princìpi
e i criteri direttivi ai quali il Go-
verno avrebbe dovuto attenersi,
invero si limita (al primo comma)
a esercitare due opzioni previste
dalla Direttiva e con specifico ri-
ferimento al riconoscimento e al-
la disciplina delle cosiddette ne-
goziazioni paritetiche (si veda in-
fra), prevedendo poi la clausola
di invarianza finanziaria (al se-
condo comma).
Modifiche al codice
del consumo
La tecnica legislativa adottata dal
legislatore delegato è quella della
novella in quanto la nuova nor-
mativa viene introdotta integran-
do e modificando il Codice del
consumo (decreto legislativo n.
206/2005): più precisamente,
con l’articolo 1, commi 1-3, del
Dlgs 130/2015, l’articolo 141 viene
sostituito e vengono inseriti altri
nove articoli (dall’articolo 141-bis
all’articolo 141-decies).
Accanto agli «organismi di me-
diazione» fanno ingresso nell’or-
dinamento anche gli «organismi
ADR» i quali proporranno la riso-
luzione delle liti consumeristiche
attraverso una procedura Adr e a
tal fine dovranno essere iscritti
negli appositi elenchi istituiti
presso ciascuna Autorità compe-
tente per le diverse materie. Le
Autorità individuate sono il mini-
stero della Giustizia, unitamente
al ministero dello Sviluppo eco-
nomico, per la mediazione in
materia di consumo, la Consob
per le controversie insorte tra in-
vestitori e intermediari per la
violazione da parte di questi de-
gli obblighi di informazione, cor-
rettezza e trasparenza, l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas, il si-
stema idrico (Aeegsi), l’Autorità
per le garanzie nelle comunica-
zioni (Agcom) e la Banca d’Italia
per i rispettivi settori di compe-
tenza.
Il ministero dello Sviluppo eco-
nomico è designato quale unico
punto di contatto con la Com-
missione europea e al fine di de-
finire uniformità di indirizzo nel
compimento delle funzioni delle
Autorità competenti è istituito
Con l’entrata in vigore del Dlgs 130/2015 diventa pienamente operativa la
regolamentazione extragiudiziale delle controversie, anche in via
telematica, nazionali e transfrontaliere tra consumatori. Grazie a un
organismo Adr (Alternative dispute resolution) sarà così possibile trovare
una soluzione amichevole alle controversie in materia.
Legislazione / Procedimento civile
52 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
presso lo stesso Ministero un ta-
volo di coordinamento e di indi-
rizzo.
Procedure spedite
e poco onerose
I princìpi fondamentali cui do-
vranno uniformarsi tutti i sistemi
di Adr sono quelli tesi a rendere
tali procedure di risoluzione al-
ternativa delle controversie «in-
dipendenti, imparziali, traspa-
renti, efficaci, rapide ed eque». Si
prevede per questi procedimenti
una durata massima di 90 giorni
e dovranno essere gratuiti o di-
sponibili a costi minimi per i
consumatori.
Un punto nodale del decreto
prevede che le parti potranno
partecipare alle procedure Adr
senza obbligo di assistenza legale
(e tale norma riguarda anche la
mediazione nel medesimo ambi-
to di rapporti consumeristici).
Inoltre, le parti dovranno essere
informate del fatto che non sono
obbligate a ricorrere a un avvoca-
to o consulente legale, ma che
possono chiedere un parere indi-
pendente o essere rappresentate
o assistite da terzi in qualsiasi fa-
se della procedura.
Vengono anche disciplinate le
negoziazioni paritetiche derivanti
dai protocolli di intesa stipulati
tra le associazioni dei consuma-
tori e le imprese o loro associa-
zioni le quali, nate dall’esperien-
za italiana, sono state riconosciu-
te come best practice dal Parla-
mento europeo.
Una novità particolarmente si-
gnificativa riguarda la Consob
che potrà istituire un sistema Adr
sul modello dell’Arbitro bancario
finanziario (istituito nel 2009
presso la Banca d’Italia) il cui
successo ne ha agevolato la circo-
lazione. Un procedimento di tipo
decisorio con un collegio compo-
sto in maniera tale da assicurare
l’imparzialità e al tempo stesso la
rappresentatività delle parti, al
quale i professionisti dovranno
aderire assicurando così l’efficace
funzionamento del sistema.
L’articolato è ampio e si muove
in buona parte sulle orme della
Direttiva da recepire.
Attesa per l’emanazione
del regolamento ad hoc
Per una lettura completa e ap-
profondita della nuova disciplina
sarà necessario attendere l’ema-
nazione delle disposizioni rego-
lamentari affidate alla stesura
delle diverse autorità competenti,
ma è possibile tracciare sin d’ora
un primo quadro di riferimento
che allarga l’orizzonte sinora no-
to, proponendo un sistema di
“dispute resolution” complemen-
tare alla giurisdizione ordinaria.
L’obiettivo è chiaramente quello
di offrire un panorama di percor-
si che il consumatore possa uti-
lizzare a sua scelta per risolvere
le liti in maniera rapida ed eco-
nomica senza dover necessaria-
mente ricorrere al giudice statale.
Non si utilizzano meccanismi
preventivi obbligatori generaliz-
zati (come è accaduto per la me-
diazione), ma pur lasciando libe-
ro il consumatore, si prevedono
obblighi di adesione a carico dei
professionisti che dovrebbero
consentire un efficiente funzio-
namento delle procedure (indi-
rettamente sollecitando i consu-
matori a percorrere questi itine-
rari alternativi per la loro effi-
cienza ed efficacia oltre che per
la loro economicità). •
Obiettivo primario
è quello di consentire
al consumatore di risolvere
le liti in maniera
rapida ed economica
NEL “MIRINO” LA TUTELA DEL CONSUMATORE
1. Le “direttrici” del decreto legislativo
L’obiettivo principale dell’intervento, realizzato modificando il Codice del
consumo e inserendo nello stesso un apposito titolo, è l'eliminazione degli
ostacoli al corretto svolgimento del mercato europeo, innalzando, da un lato,
il livello di protezione di consumatori e, dall’altro, superare la tradizionale
riluttanza delle impresa a effettuare operazioni commerciali transfrontaliere.
2. Benefici dello strumento e scarsa diffusione nella Penisola
Nonostante i molteplici e dimostrati benefici in termini di risparmio
economico e di tempo, le procedure di Adr in Italia sono ancora poco
utilizzate e conosciute. Basti pensare che, secondo un recente studio del
Parlamento europeo, a cinque anni dall’adozione della direttiva 2008/52/Ce,
in Italia la mediazione su base volontaria supera poco le 10.000 richieste
annue.
Fonte: Atto Senato n. 165, Relazione tecnica allo schema di Dlgs
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 53
L’accordo raggiunto
non è già predefinito:
c’è l’intesa multi-step
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
definizioni
e ambito di applicazione
Marco Marinaro
A
l fine di inquadrare cor-
rettamente la nuova disci-
plina contenuta nel Dlgs
130/2015 occorre verificare le re-
gole che ne definiscono l’ambito
di applicazione e i limiti connes-
si. Ciò assume un rilievo partico-
lare in quanto interviene in un
contesto normativo nel quale ri-
sultano vigenti altre procedure
Adr alla quale necessariamente
occorre coordinarsi per la rico-
struzione di un quadro unitario
e coerente. Il riferimento è chia-
ramente alla mediazione delle
controversie civili e commerciali
e, per quanto attiene alle Autori-
tà indipendenti, in particolare al-
l’Arbitro bancario finanziario
presso la Banca d’Italia.
Controversia nazionale
e transfrontaliera
Definizioni e ambito applicativo
sono individuati nei 10 commi del
novellato articolo 141, che apre il
Titolo II-bis («Risoluzione extra-
giudiziale delle controversie»): le
prime definizioni, quelle di «con-
sumatore», «professionista»,
«contratto di vendita», «contratto
di servizi» e anche «autorità com-
petente», sono effettuate per rela-
tionem, in quanto il legislatore si
limita a rinviare alle specifiche
norme di riferimento ove sono
contenute le definizioni. Si indica-
no poi le definizioni di «contro-
versia nazionale» e «controversia
transfrontaliera» facendo riferi-
mento alla circostanza di fatto che
vede rispettivamente residenti le
parti, il consumatore e il profes-
sionista, nei medesimi ovvero in
diversi Stati membri dell’Unione
europea.
Il concetto di domanda
Le altre definizioni («procedura
ADR» e «organismo ADR») sanci-
scono l’ingresso nel lessico legi-
slativo italiano dell’acronimo an-
glosassone «ADR»; infatti, se la
procedura Adr è «una procedura
di risoluzione extragiudiziale del-
le controversie conforme ai requi-
siti di cui al presente titolo ed
eseguita da un organismo Adr-Al-
ternative Dispute Resolution», l’or-
ganismo Adr è «qualsiasi organi-
smo, a prescindere dalla sua de-
nominazione, istituito su base
permanente, che offre la risolu-
zione di una controversia attra-
verso una procedura Adr ed è
iscritto nell'elenco di cui all'artico-
lo 141-decies». Di conseguenza per
«domanda» si intende «la do-
manda presentata all'organismo
per avviare la procedura ADR».
L’innovazione è di notevole ri-
lievo sistematico in quanto con-
sente la ricostruzione de jure
condito di un vero e proprio si-
stema di ADR, cioè di un sistema
complesso di procedure che con-
dividono quale minima unità ef-
fettuale la soluzione stragiudi-
ziale delle controversie. Viene
dunque a compimento, anche dal
punto di vista normativo, un
percorso culturale che d’ora in-
nanzi sarà oggetto di studio qua-
le diritto positivo.
Nell’ultima definizione il legi-
slatore chiarisce l’ambito dei «ser-
vizi economici di interesse gene-
rale» (trattasi di quei servizi di in-
teresse generale «che non sono
prestati a fini economici, a pre-
scindere dalla forma giuridica sot-
to la quale tali servizi sono presta-
ti, e, in particolare i servizi presta-
ti, senza corrispettivo economico,
da pubbliche amministrazioni o
per conto delle stesse») al fine di
escluderli poi dall’alveo di applica-
zione della nuova disciplina (com-
ma 8, lettera b).
Ribadito il principio fondamen-
La nuova disciplina sembra presupporre l’esistenza di organismi
specializzati in materia di consumo. È quindi decisamente importante
comprendere se gli organismi (generalisti) che annoverano tra i mediatori
iscritti anche mediatori esperti in materia di controversie di consumo
possano essere operativi anche su questo nuovo fronte.
Legislazione / Procedimento civile
54 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
tale in base al quale «il consuma-
tore non può essere privato in
nessun caso del diritto di adire il
giudice competente qualunque sia
l’esito della procedura di composi-
zione extragiudiziale» (comma
10), è possibile definire l’ambito di
applicazione delle nuove norme
anche al fine di evitare dubbi in-
terpretativi in relazione ai proce-
dimenti previgenti (in particolare
alla mediazione di cui al Dlgs
28/2010, ma anche – ad esempio
– all’Arbitro bancario finanziario).
E infatti, in ossequio a quanto
stabilito dalla Direttiva in recepi-
mento, la nuova normativa si ap-
plica alle «procedure volontarie di
composizione extragiudiziale per
la risoluzione, anche in via tele-
matica, delle controversie nazio-
nali e transfrontaliere, tra consu-
matori e professionisti residenti e
stabiliti nell'Unione europea … e,
in particolare, agli organismi di
mediazione per la trattazione de-
gli affari in materia di consumo»
di cui al Dlgs 28/2010 (comma 4),
«alle procedure di conciliazione
paritetica» (comma 5), e si applica
anche alle eventuali procedure
che – conformandosi ai princìpi,
procedure e requisiti ivi fissati –
sono svolte nei settori di compe-
tenza dell’Autorità per l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico
(Aeegsi), della Banca d'Italia, della
Commissione nazionale per la so-
cietà e la borsa (Consob) e
dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom), ivi com-
prese quelle che prevedono la
partecipazione obbligatoria del
professionista e quelle in cui l'or-
ganismo ADR adotta una decisio-
ne (commi 4 e 7).
L’ultimo riferimento è chiara-
mente rivolto al sistema Abf della
Banca d’Italia (già in funzione dal-
l’ottobre del 2009 per le liti in ma-
teria bancaria) e a quelli che even-
tualmente potranno a esso fare ri-
ferimento secondo quanto previ-
sto dalla disciplina in commento
(si veda infra) il quale prevede una
soluzione della controversia me-
diante una “decisione” non vinco-
lante.
Sul punto la Direttiva europea
consentiva agli Stati membri di
stabilire se gli organismi Adr po-
tessero avere «la facoltà di impor-
re una soluzione» (articolo 2,
comma 4, della direttiva 11/2013) e
il legislatore italiano delegato ha
ritenuto di prevedere soltanto
procedure «nell'ambito delle quali
l'organismo Adr propone una so-
luzione o riunisce le parti al fine
di agevolare una soluzione ami-
chevole» (comma 4).
Le negoziazioni
paritetiche
Si segnala l’estensione dell’ambito
di vigenza anche alle cosiddette
negoziazioni paritetiche. La legge
delega, infatti, aveva ritenuto di
consentire la possibilità di consi-
derare procedure Adr anche quelle
che si svolgono presso organismi
in cui le persone fisiche incaricate
della risoluzione delle liti sono as-
sunte o retribuite esclusivamente
dal professionista, purché siano
rispettati specifici requisiti di indi-
pendenza e trasparenza (articolo
8, comma 1, della legge 154/2014).
Il riferimento è proprio alla nego-
ziazione paritetica (in relazione alla
mediazione si veda l’articolo 2,
comma 2, del Dlgs 28/2010) che
quale best practice riconosciuta al-
l’Italia in sede europea (Risoluzione
del 25 ottobre 2011 del Parlamento
europeo) trova anch’essa riconosci-
mento e regolamentazione legisla-
tiva per la prima volta, dopo 25 an-
ni di esperienza maturata dalle as-
sociazioni dei consumatori.
La tipologia dei sistemi Adr re-
golamentati quindi espunge dal
suo ambito soltanto quei procedi-
menti nei quali la soluzione è im-
posta alle parti (si pensi all’arbi-
trato rituale), essendo invece di-
retta a disciplinare sistemi me-
diante i quali la lite si risolve
mediante un accordo, accordo al
quale si può pervenire sia attra-
verso percorsi propriamente faci-
litativi sia aggiudicativi, senza
escludere quelli intermedi e multi-
step. Peraltro proprio la Direttiva
chiarisce come le procedure Adr
possano anche consistere in una
«combinazione di due o più pro-
cedure di questo tipo» (Cons. 21).
In questo contesto la mediazio-
ne finalizzata alla conciliazione di
cui al Dlgs 28/2010 si colloca a
pieno titolo nell’ambito della vi-
genza della nuova normativa in
quanto la stessa ha natura facilita-
tiva e consente anche la formula-
zione di una proposta conciliativa.
Il legislatore peraltro ha previsto
espressamente che le nuove nor-
me si debbano applicare anche
«agli organismi di mediazione per
la trattazione degli affari in mate-
ria di consumo» iscritti nella rela-
tiva sezione speciale (articolo 16,
commi 2 e 4, del Dlgs 28/2010),
previa verifica della sussistenza
dei requisiti e della conformità
Esplicito il rinvio
a regole già cristallizzate
e operative come quelle
previste dal sistema Abf
della Banca d’Italia
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 55
della propria organizzazione e
delle proprie procedure alle nuove
prescrizioni (comma 4).
Al riguardo occorre rilevare che
se pur il Dlgs 28/2010 abbia previ-
sto «l'istituzione di separate sezio-
ni del registro per la trattazione
degli affari che richiedono specifi-
che competenze anche in materia
di consumo» (articolo 16, comma
2), in fase regolamentare il mini-
stero della Giustizia ha istituito -
sia per gli enti pubblici sia per
quelli privati - una sezione speci-
fica destinata a contenere l’«elen-
co dei mediatori esperti nella ma-
teria dei rapporti di consumo» e
non un elenco di organismi per la
trattazione delle liti consumeristi-
che (articolo 3, comma 3, del Dm
180/2010).
Da individuare i mediatori esperti
solo nel consumo
Infatti, la nuova disciplina sembra
presupporre l’esistenza di organi-
smi specializzati in materia di
consumo ai quali applicare la rela-
tiva normativa, mentre attual-
mente esistono organismi (gene-
ralisti) che annoverano tra i me-
diatori iscritti anche mediatori
esperti in materia di controversie
di consumo. Occorrerà dunque un
coordinamento della normativa
secondaria per la mediazione con
quella dei procedimenti Adr per il
consumo, al fine di chiarire l’am-
bito di operatività delle norme del
Dlgs 130/2015 per gli organismi di
mediazione già iscritti nel registro
di cui al Dlgs 28/2010.
Il legislatore poi – prima di
chiarire quale sia il perimetro del-
le norme in esame – inserisce una
clausola di salvezza con riguardo
alle disposizioni normative già vi-
genti che prevedono l’obbligato-
rietà di procedure conciliative. La
norma appare utile allo scopo di
evitare dubbi circa la compatibilità
di tali norme previgenti con la
nuova regolamentazione, in quan-
to le stesse non costituiscono un
ostacolo al diritto intangibile delle
parti di accedere alla tutela giudi-
ziaria considerato che le stesse si
limitano a differire l’azione per un
tempo ragionevole allo svolgi-
mento del percorso di Adr (com-
ma 6).
Il riferimento è alla mediazione
obbligatoria (articolo 5, comma 1-
bis, del Dlgs 28/2010), alla conci-
liazione obbligatoria in materia di
comunicazioni elettroniche (arti-
colo 1, comma 11, della legge
249/1997) e, infine, alla concilia-
zione obbligatoria nelle materie di
competenza dell’Aeggsi (articolo 2,
comma 24, lettera b, della legge
481/1995, che tuttavia necessitava
per la vigenza di un regolamento
attuativo mai adottato).
Proprio in relazione a quest’ulti-
ma ipotesi (che più precisamente
prevede la possibilità di istituire
sistemi conciliativi o arbitrali) si ri-
leva che la stessa è stata inserita in
accoglimento delle osservazioni
formulate dalle commissioni par-
lamentari, al chiaro scopo di rialli-
neare, in una prospettiva di omo-
geneità e di completezza di siste-
ma, la disciplina dell’Aeggsi con
quella delle altre Autorità (Agcom,
Banca d’Italia e Consob, per que-
st’ultima come modificata proprio
con il Dlgs 130/2015; si veda infra).
Le disposizioni in commento
non precludono il funzionamento
di eventuali organismi Adr istituiti
nell'ambito delle Autorità e negli
ambiti sottratti alle stesse, e in cui
i funzionari pubblici sono incari-
cati delle controversie e conside-
rati rappresentanti sia degli inte-
ressi dei consumatori e sia degli
interessi dei professionisti (com-
ma 9). In tali ipotesi, non risulte-
ranno necessari i più severi requi-
siti di imparzialità e indipendenza
previsti dalla Direttiva e dal decre-
to attuativo.
Limiti di applicazione
del nuovo Dlgs
Il Dlgs 130/2015 non si applica a
una serie disomogenea di casi e in
particolare alle procedure di recla-
mo dei consumatori gestiti dal
professionista, ai servizi non eco-
nomici d'interesse generale, alle
controversie fra professionisti;
non si applica altresì alla negozia-
zione diretta tra consumatore e
professionista (e, quindi, anche al-
la negoziazione assistita dagli av-
vocati), ai tentativi di conciliazione
giudiziale per la composizione
della controversia nel corso di un
procedimento giudiziario riguar-
dante la controversia stessa, alle
procedure avviate da un profes-
sionista nei confronti di un consu-
matore, e infine ai servizi di assi-
stenza sanitaria, prestati da pro-
fessionisti sanitari a pazienti, al fi-
ne di valutare, mantenere o
ristabilire il loro stato di salute,
compresa la prescrizione, la som-
ministrazione e la fornitura di
medicinali e dispositivi medici, e
agli organismi pubblici di istruzio-
ne superiore o di formazione con-
tinua (comma 8). •
La nuova disciplina
ha dei limiti applicativi
non riguardando controversie
tra professionisti o procedure
di conciliazione giudiziale
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
56 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
I nuovi organismi
avranno un sito web
per dare informazioni
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
i requisiti per la costituzione
Marco Marinaro
N
el disegnare le regole dei
procedimenti di Adr sia il
legislatore europeo sia
quello italiano hanno dovuto det-
tare norme che potessero essere
in grado di adeguarsi alle diverse
realtà esistenti nei vari Stati mem-
bri e che, comunque, potessero
consentire di sviluppare anche
nuove procedure adeguate alle di-
verse esigenze delle variegate liti
dei consumatori (nazionali e tran-
snazionali).
Facoltà e requisiti
degli organismi Adr
Per questo motivo non sono state
codificate regole procedurali, ma
sono stati individuati nei 10 commi
dell’articolo 141-bis gli obblighi, le
facoltà e i requisiti degli organismi
Adr, norma che assume, quindi, un
ruolo cardine nella lettura del nuo-
vo articolato legislativo.
Per quanto attiene agli obblighi
da rispettare per l’iscrizione e la
permanenza nell’elenco degli or-
ganismi abilitati (comma 1), al fine
di consentire un semplice accesso
e la massima trasparenza possibi-
le a tutela del consumatore, è pre-
visto che gli organismi debbano
mantenere un sito web aggiornato
che fornisca alle parti le informa-
zioni relative al funzionamento
della procedura Adr e che consen-
ta ai consumatori di presentare la
domanda e la documentazione di
supporto necessaria in via telema-
tica; a richiesta delle parti le infor-
mazioni devono essere messe a
disposizione anche su un suppor-
to durevole. Gli organismi devono
consentire al consumatore la pos-
sibilità, ove applicabile, di presen-
tare la domanda anche in modali-
tà diversa da quella telematica,
consentendo altresì lo scambio di
informazioni tra le parti per via
elettronica o, se applicabile, attra-
verso i servizi postali (garantendo
il rispetto del Codice privacy nel
trattamento dei dati personali).
Obbligo di accettare controversie
nazionali e transfrontaliere
Ciascun organismo Adr è obbliga-
to ad accettare sia le controversie
nazionali sia quelle transfrontalie-
re, comprese le controversie og-
getto del Regolamento Ue n.
524/2013 (relativo alla risoluzione
delle controversie online dei con-
sumatori), anche attraverso il ri-
corso a reti di organismi Adr (si
pensi, in materia bancaria, alla
“Rete Fin.Net” che viene fatta sal-
va e incoraggiata dalla stessa Di-
rettiva).
Viene prevista poi la possibilità
per gli organismi Adr di rifiutare il
trattamento di una determinata li-
te (comma 2). In conformità con
quanto previsto sia pur in via op-
zionale dalla Direttiva n. 11/2013 il
legislatore delegato ha disposto
che - salve le diverse prescrizioni
contenute in altre norme applica-
bili ovvero nelle deliberazioni del-
le autorità di regolazione di setto-
re – gli organismi possono man-
tenere e introdurre norme proce-
durali che consentano tale
possibilità sussistendo taluni spe-
cifici motivi.
Elementi ostativi
a intraprendere la procedura
In particolare, le sei ragioni indivi-
duate possono ricondursi in parte
(ed equamente) a una natura pro-
cedurale e, per l’altra, a una sostan-
ziale. I primi motivi sono i seguen-
ti: il consumatore non ha tentato di
contattare il professionista interes-
sato per discutere il proprio recla-
mo né cercato, come primo passo,
di risolvere la questione diretta-
mente con il professionista (il pre-
ventivo reclamo al professionista
Per consentire l’accesso e la massima trasparenza possibile a tutela del
consumatore, è previsto che gli organismi debbano mantenere un sito
online aggiornato che fornisca alle parti le informazioni relative al
funzionamento della procedura Adr e che consenta ai consumatori di
presentare per via telematica la domanda e la documentazione di supporto.
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 57
può dunque essere previsto quale
condizione di procedibilità per l’av-
vio della procedura Adr); la contro-
versia è in corso di esame o è già
stata esaminata da un altro organi-
smo Adr o da un organo giurisdi-
zionale (ciò al fine di evitare una
inopportuna sovrapposizione di si-
stemi compositivi e soprattutto tra
procedimenti Adr e processo ordi-
nario); infine, il consumatore non
ha presentato la domanda all'orga-
nismo Adr entro un limite di tempo
prestabilito, che non deve essere
inferiore a un anno dalla data in cui
il consumatore ha presentato il re-
clamo al professionista (vi è infatti
l’esigenza che la trattazione della li-
te dopo il reclamo possa svolgersi
in tempi ragionevoli evitando che
la situazione resti in sospeso pro-
traendosi sine die; peraltro i proce-
dimenti di Adr possono essere av-
viati soltanto dal consumatore e
non dal professionista). Tutti questi
limiti che appaiono utili a un mi-
gliore funzionamento delle proce-
dure Adr sono stati peraltro già
sperimentati nella materia bancaria
presso l’Abf le cui disposizioni re-
golamentari contengono una disci-
plina che è già conforme a quanto
previsto dal decreto (comma 2).
Limitazioni di carattere sostanziale
Sicuramente innovative sono, in-
vece, le limitazioni di carattere so-
stanziale che potranno essere in-
serite nei regolamenti degli orga-
nismi Adr per rifiutare la tratta-
zione delle controversie. In primo
luogo, ciò sarà possibile quando la
lite è futile o temeraria, ma anche
quando il suo valore è inferiore o
superiore a una soglia monetaria
prestabilita a un livello tale da non
nuocere in modo significativo
all'accesso del consumatore al
trattamento dei reclami; infine,
quando il trattamento di questo
tipo di controversia rischierebbe
di nuocere significativamente
all'efficace funzionamento dell'or-
ganismo Adr (comma 2).
Per cogliere il senso di queste
limitazioni – che suscitano non
pochi dubbi – occorre chiarire che
qualora l’organismo Adr dovesse
inserire le stesse nel proprio rego-
lamento, dovrà fornire a entrambe
le parti «una spiegazione motivata
delle ragioni della sua decisione di
non prendere in considerazione la
controversia entro ventuno giorni
dal ricevimento del fascicolo della
domanda». In ogni caso, dette
norme procedurali «non devono
nuocere in modo significativo
all'accesso da parte dei consuma-
tori alle procedure Adr, compreso
il caso di controversie transfronta-
liere» (comma 3). Per evitare am-
biguità, si è preferito il termine
“21 giorni” in luogo di quello indi-
cato nella Direttiva di “tre setti-
mane” in quanto i termini ivi pre-
visti sono tutti di calendario.
La difficoltà di valutare
l’inutilità o la temerarietà
La questione tuttavia appare
estremamente delicata e forse
avrebbe meritato dal legislatore
una diversa attenzione. Invero, tra
i “considerando” della Direttiva in
recepimento è chiarito che le pos-
sibili limitazioni potrebbero esse-
re poste «conformemente al dirit-
to dello Stato membro in cui sono
stabiliti» e con l’obiettivo di assi-
curare che gli organismi possano
«operare efficacemente» e non
devono ostacolare «in modo si-
gnificativo l'accesso dei consuma-
tori alle procedure ADR» (Cons.
25). Ciò significa che una prelimi-
nare valutazione in termini di “fu-
tilità” o “temerarietà” non trova
riscontro nel sistema delle fonti e
nemmeno nel contesto culturale
italiano in base al quale tale valu-
tazione costituisce un posterius del
procedimento e non certo un
prius. Il meccanismo precognitivo
per tale limitazione apparirebbe
eccessivamente discrezionale tin-
gendosi dei colori dell’arbitrarietà
con ciò indebolendo il ruolo degli
organismi Adr.
Egualmente si potrebbe dire in
merito alla previsione di una so-
glia monetaria. In questo caso, la
preventiva individuazione dareb-
be quanto meno chiarezza e tra-
sparenza alla scelta dell’organi-
smo, ma occorre tener presente
che l’accesso alla giustizia non
può nel sistema italiano trovare
discriminanti fondate sulla soglia
monetaria. Senza considerare
che spesso il quantum viene de-
terminato nel suo ammontare
preciso soltanto all’esito del pro-
cedimento.
Non ultima la considerazione
che trova fonte nella Direttiva e
che non trova corrispondenza nel
decreto di recepimento circa la
sorte di quelle controversie ad
esempio rifiutate perché di valore
modesto (più precisamente, infe-
riori a una soglia monetaria pre-
determinata) e che per tale ragio-
ne rischiano di non trovare sbocco
in alcuna procedura Adr. Al ri-
guardo la Direttiva precisa che pur
Gli organismi Adr
potranno rifiutare di trattare
la controversia
se il valore economico
sarà estremamente basso
Legislazione / Procedimento civile
58 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
se gli Stati membri «non dovreb-
bero essere tenuti ad assicurare
che il consumatore possa presen-
tare il suo reclamo presso un altro
organismo ADR», in tali situazio-
ni, «si dovrebbe considerare che
gli Stati membri abbiano ottempe-
rato ai propri obblighi di garantire
la copertura totale degli organismi
ADR» (Cons. 25).
E di tale “copertura totale” non
vi è traccia nel Dlgs 130/2015.
L’articolo 141-bis contiene poi due
norme fondamentali che attengo-
no al ruolo delle «persone fisiche
incaricate della risoluzione delle
controversie”. Vengono individua-
ti infatti i requisiti di competenza,
indipendenza e imparzialità che
devono essere regolamentati e ga-
rantiti dagli organismi Adr. Questi
soggetti (siano essi mediatori, ar-
bitri, conciliatori e altri) devono
essere in possesso delle «cono-
scenze e delle competenze in ma-
teria di risoluzione alternativa o
giudiziale delle controversie dei
consumatori, inclusa una com-
prensione generale del diritto
provvedendo, se del caso, alla loro
formazione»; la norma è estrema-
mente generale in quanto sulla
scorta di quanto analogamente
previsto dalla Direttiva la stessa
copre una pluralità di procedi-
menti rispetto ai quali le compe-
tenze potranno essere specificate
e adeguate alle diverse esigenze.
Resta fermo il rispetto dei canoni
generali che includono tra gli stessi
una “comprensione generale del
diritto” con ciò ponendo fine a un
ampio dibattito (sviluppato con
specifico riguardo alla professiona-
lità del mediatore) circa la necessità
o meno di affidare a un professio-
nista legale tali strumenti di Adr. La
norma infatti richiede conoscenze
giuridiche di carattere generale suf-
ficienti a comprendere le inevitabili
implicazioni giuridiche della lite
«senza dover necessariamente es-
sere professionisti legali qualificati»
(Cons. 36). Quanto alla formazione,
il legislatore effettua una scelta ben
diversa da quella operata a suo
tempo per la mediazione in rela-
zione alla quale ha creato un siste-
ma autonomo ad hoc.
La formazione del personale
per i procedimenti di Adr
Per i procedimenti di Adr in mate-
ria consumeristica la formazione
delle persone incaricate viene affi-
data alle autorità competenti (sul-
le quali si veda infra) e agli stessi
organismi ADR. I programmi per
la formazione possono essere pro-
mossi ed eseguiti dalle autorità
competenti e, se gli organismi
ADR provvedono direttamente alla
formazione, le autorità sono chia-
mate a monitorare i relativi pro-
grammi. Restano ferme tuttavia le
disposizioni in materia di forma-
zione dei mediatori di cui ai com-
mi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del
Dlgs 28/2010 (comma 10). Ciò si-
gnifica che si codifica un doppio
binario per la formazione delle
persone incaricate degli Adr: il
primo è quello già noto per i me-
diatori (tenendo presente che per
gli avvocati-mediatori le regole
sono state modificate in esito al
riconoscimento della qualifica di
mediatori di diritto) e l’altro è
quello per tutti gli altri soggetti
che saranno incaricati delle proce-
dure di Adr nel quale è agevole
immaginare confluiranno una
pluralità di percorsi adeguati alle
diverse tipologie di Adr e di pro-
fessionalità coinvolte sulla base di
quanto sarà definito dalle autorità
competenti anche sulla base delle
proposte formative degli organi-
smi Adr che riterranno di pro-
muovere attività formative.
I requisiti indispensabili
di indipendenza e imparzialità
Quanto poi ai requisiti di indi-
pendenza e imparzialità il legi-
slatore ha previsto che le persone
incaricate dei procedimenti Adr
debbano essere nominate per un
incarico di durata sufficiente a
garantire l'indipendenza dell'atti-
vità da svolgere, non potendo es-
sere sostituite o revocate nell'in-
carico senza una giusta causa
(attualmente nel sistema Abf la
durata dell’incarico dei membri
dei Collegi è triennale, per i pre-
sidenti è quinquennale, rinnova-
bile soltanto per un secondo
mandato) e non devono essere
soggette a istruzioni dell'una o
dell'altra delle parti o dei loro
rappresentanti (comma 4).
La retribuzione
spetta qualunque sia l’esito
Particolare interesse assume poi la
disposizione che prevede che i
soggetti debbano essere retribuiti
indipendentemente dall'esito della
procedura. Quest’ultimo principio
ha una valenza particolare in
quanto non soltanto afferma l’esi-
genza di evitare ‘incentivi’ con-
nessi all’esito del procedimento
(per la mediazione è previsto un
sistema di incentivi di questo tipo
per gli organismi), ma ribadisce
Viene richiesta
una preparazione specifica
più mirata rispetto a quella
prevista nella generica
materia della mediazione
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 59
che il mediatore, il conciliatore,
l’arbitro, debbano essere retribuiti
in quanto prestatori d’opera intel-
lettuale e ciò a prescindere dal fat-
to che il sistema di Adr per i con-
sumatori (come si vedrà infra) do-
vrà essere offerto gratuitamente o
reso disponibile a costi minimi
per i consumatori (comma 4).
Tale disposizione che ribadisce
un principio cardine in quanto si
ricollega anche alla indipendenza
e alla imparzialità delle persone
incaricate degli Adr, si applica an-
che alla mediazione (sicuramente
nelle controversie in materia di
consumo) e mina la legittimità
della norma che prevede l’aumen-
to dell’indennità di mediazione in
caso di successo della stessa (arti-
colo 16, comma 4, lettera b, del
Dm 180/2010). Infatti, diviene dif-
ficile giustificare tale opzione per
l’organismo di mediazione se la
possibilità di aumento è vietata
per il mediatore (che altro non è
che il prestatore d’opera intellet-
tuale dell’organismo per lo svolgi-
mento della procedura di media-
zione). L’incremento dell’indenni-
tà e/o della retribuzione dei sog-
getti che svolgono attività di Adr
(inclusa la mediazione) non può
essere ritenuta ammissibile in
quanto contrastante con l’esigen-
za di indipendenza degli stessi
che non possono subire condizio-
namenti - sia pur indiretti - nella
prestazione della loro attività in-
tellettuale con riguardo ai possibili
esiti del procedimento.
Risorse di bilancio
inadeguate come garanzia
Peraltro, con una norma ad hoc è
stato anche stabilito che qualora le
persone fisiche incaricate della pro-
cedura Adr siano assunte o retribu-
ite esclusivamente da un'organiz-
zazione professionale o da un'asso-
ciazione di imprese di cui il profes-
sionista è membro, è assicurato
che, oltre ai requisiti generali, «esse
abbiano a loro disposizione risorse
di bilancio distinte e apposite che
siano sufficienti ad assolvere i loro
compiti» (comma 8).
Ciò significa che la remunera-
zione dei soggetti incaricati dei
procedimenti Adr, oltre che la du-
rata del loro incarico, assume un
rilievo non soltanto quale diritto
dei medesimi a una adeguata re-
tribuzione, ma altresì quale neces-
sario presidio alla loro indipen-
denza che non deve trovare con-
dizionamenti.
D’altronde in materia di me-
diazione quando il legislatore ha
ritenuto (probabilmente in ma-
niera non conforme ai princìpi
costituzionali) di gravare gli or-
ganismi dello svolgimento di at-
tività non remunerate (si pensi al
cosiddetto “primo incontro” ex
articolo 8, comma 1, e alla parte-
cipazione dei non abbienti alla
procedura di mediazione obbli-
gatoria ex articolo 17, comma 5,
del Dlgs 28/2010) ha posto tali
oneri a loro carico quali costi di
gestione dell’attività e non certo
quali costi da scaricare sul singo-
lo mediatore, che – come si è vi-
sto, anche con la nuova discipli-
na – ha diritto alla retribuzione
per l’attività svolta.
Obbligo di comunicare
tutte le irregolarità
In relazione poi alla indipendenza
e imparzialità, con specifico ri-
guardo alle singole procedure, il
legislatore – sulle orme della Di-
rettiva – detta le regole generali
utili a garantire tali princìpi fon-
damentali. E infatti è fatto obbligo
alle persone fisiche incaricate del-
la risoluzione delle liti, «di comu-
nicare tempestivamente all'orga-
nismo Adr tutte le circostanze,
emerse durante l'intera procedura
Adr, idonee ad incidere sulla loro
indipendenza e imparzialità o ca-
paci di generare conflitti di inte-
ressi con l'una o l'altra delle parti
della controversia che sono chia-
mate a risolvere» (comma 5).
Nelle ipotesi in cui l’organismo
Adr sia costituito in forma colle-
giale, viene previsto che il collegio
debba essere composto da un nu-
mero uguale di rappresentanti de-
gli interessi dei consumatori e di
rappresentanti degli interessi dei
professionisti (comma 9).
Attraverso un preciso obbligo di
disclosure viene affrontato e risol-
to il problema per l’eventuale sus-
sistenza di conflitti di interesse,
questione che è attualmente am-
piamente dibattuta in materia di
mediazione in relazione all’artico-
lo 14-bis del Dm 180/2010 e alla
circolare interpretativa del mini-
stero della Giustizia del 14 luglio
2015 (attualmente sub judice in
esito all’impugnazione proposta
dinanzi al Tar Lazio dinanzi al
quale l’udienza di discussione sarà
chiamata il 7 ottobre 2015).
La parte ha il diritto
di ritirarsi dalla procedura Adr
Qualora dovessero verificarsi si-
tuazioni che possano incidere sul-
la imparzialità e/o sull’indipen-
Le persone incaricate
comunicano agli organi
di controllo le irregolarità
o i conflitti di interesse
con l’una o l’altra parte
Legislazione / Procedimento civile
60 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
denza delle persone incaricate
della procedura o possano genera-
re conflitti di interessi tali che le
parti non siano soddisfatte delle
prestazioni o del funzionamento
della procedura medesima, l'orga-
nismo Adr deve sostituire la per-
sona fisica interessata, la quale
potrà invece continuare a condur-
re la procedura «solo se le parti,
dopo essere state informate delle
circostanze e del loro diritto di
opporsi, non hanno sollevato
obiezioni» (comma 5). Resta fer-
mo il diritto delle parti «di ritirarsi
in qualsiasi momento dalla proce-
dura ADR» (comma 6), salve le
ipotesi in cui vi è l’obbligo del
professionista di aderire al proce-
dimento, in quanto in questi casi
la facoltà di ritirarsi spetta soltan-
to al consumatore.
Il contenuto della circolare
del ministero della Giustizia
La scelta adottata dal legislatore in
attuazione della Direttiva europea
appare sicuramente quella più
adeguata ai sistemi di Adr anche
quando gli stessi hanno una natu-
ra “aggiudicativa” sia pur “non
vincolante”.
Appare quindi ancor più opina-
bile la linea interpretativa adottata
dal ministero della Giustizia con la
circolare del 14 luglio 2015 sopra
citata in quanto il legislatore dele-
gato indica princìpi similari a
quelli adottati sin dal 2004 con il
Codice europeo di condotta per i
mediatori (predisposto da 83 di-
verse organizzazioni di mediatori
e conciliatori appartenenti a 16
Paesi).
In quel Codice l’indipendenza e
l’imparzialità del mediatore ven-
gono assicurate attraverso un
meccanismo di trasparenza che
appare sicuramente più coerente e
funzionale al contesto negoziale
nel quale si inserisce la mediazio-
ne (pur quando è connessa al pro-
cesso attraverso la previsione di
condizione di procedibilità). È
previsto infatti che «Qualora esi-
stano circostanze che possano (o
possano sembrare) intaccare l'in-
dipendenza del mediatore o deter-
minare un conflitto di interessi, il
mediatore deve informarne le
parti prima di agire o di prosegui-
re la propria opera» (articolo 2).
L’articolo 141-bis, comma 5, del
Dlgs 130/2015 mette in crisi quin-
di il sistema approntato dalla nor-
mativa secondaria in materia di
mediazione (articolo 14-bis, del
Dlgs 180/2010) posto che, come si
è già detto, questa disciplina è de-
stinata a regolamentare anche le
procedure di mediazione nelle liti
di consumo (anche se diviene
davvero difficile, se non impossi-
bile e comunque inopportuno cre-
are regimi differenti per la media-
zione in base alla diversa materia
oggetto di lite).
Gli effetti della procedura
sui termini di prescrizione
Quanto agli effetti della procedura
Adr sui termini di prescrizione e
decadenza, viene dettata una di-
sciplina specifica al fine di tutelare
il consumatore che intenda proce-
dere mediante un sistema ADR
per la risoluzione di una lite; in-
fatti, era necessario prevedere in
attuazione della Direttiva europea
che la domanda fosse idonea a in-
terrompere il termine di prescri-
zione e a impedire la decadenza
(articolo 141-quinquies).
E così, è stato stabilito che
dalla data di ricevimento da par-
te dell'organismo Adr, la relativa
domanda produce sulla prescri-
zione gli effetti della domanda
giudiziale.
Dalla stessa data, la domanda
impedisce altresì la decadenza per
una sola volta (comma 1). Nel caso
di mancato successo della proce-
dura Adr, i termini di prescrizione
e decadenza iniziano a decorrere
nuovamente dalla data della co-
municazione alle parti della man-
cata definizione della controversia
con modalità che abbiano valore
di conoscenza legale (comma 2).
Le differenze con la mediazione
Occorre rilevare che anche in rela-
zione a questi aspetti la disciplina
diverge da quella prevista per la
mediazione.
E infatti gli effetti della doman-
da di mediazione si producono dal
momento della comunicazione al-
le altre parti e i termini riprendo-
no a decorrere dal deposito del
verbale di mancata conciliazione
presso la segreteria dell'organi-
smo (articolo 6, comma 5, Dlgs
28/2010). Le differenze appaiono
ictu oculi di notevole rilievo e an-
che in questo caso emerge una di-
stonia in grado di creare confusio-
ne posto che anche le mediazioni
delle liti di consumo saranno as-
soggettate alla nuova disciplina.
Vi è poi una clausola di salvezza
per le disposizioni relative alla
prescrizione alla decadenza conte-
nute negli accordi internazionali
di cui l'Italia è parte (comma 3). •
In caso di circostanze
che possano generare
imparzialità
il mediatore deve informare
le parti prima di agire
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 61
Requisiti richiesti:
trasparenza, efficacia,
equità e libertà
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
la costituzione degli organismi
Marco Marinaro
A
l fine di completare il
complesso quadro degli
obblighi posti a carico de-
gli organismi Adr e anche delle
regole cui devono attenersi le pro-
cedure dagli stessi amministrate,
occorre fare riferimento all’artico-
lo 141-quater il quale individua i
princìpi da attuare indicandoli
nella rubrica: trasparenza, effica-
cia, equità e libertà. Nei primi due
commi sono contenuti gli obblighi
informativi necessari a dare la
massima trasparenza all’attività
dell’organismo. E, infatti, sul sito
web (ma anche su supporto dure-
vole a richiesta e in qualsiasi altra
modalità utile allo scopo) devono
essere rese disponibili «informa-
zioni chiare e facilmente com-
prensibili» (comma 1).
Ulteriori regole
a cui attenersi
In particolare, occorre che siano
indicate le modalità di contatto,
l’inserimento nell’elenco degli or-
ganismi abilitati, l’eventuale ap-
partenenza a reti di organismi Adr
che agevolano la risoluzione delle
controversie transfrontaliere, il
settore di competenza specifica,
incluso, eventualmente, il limite di
valore di competenza, le norme
che disciplinano la procedura di
risoluzione stragiudiziale della
controversia per la quale l'organi-
smo di Adr è stato iscritto e i mo-
tivi per cui l’organismo Adr può
rifiutare di trattare una determi-
nata controversia. Ma devono al-
tresì essere indicate le persone fi-
siche incaricate della procedura
Adr, i criteri seguiti per il conferi-
mento dell’incarico nonché per la
loro successiva designazione e la
durata del loro incarico, ma anche
la competenza, l’imparzialità e
l’indipendenza delle stesse qualo-
ra siano assunte o retribuite
esclusivamente dal professionista;
le lingue nelle quali possono esse-
re presentati i reclami all’organi-
smo Adr e secondo le quali si
svolge la procedura Adr.
E infine, occorre che sia preci-
sato se l’organismo Adr risolve le
controversie in base a disposizioni
giuridiche, considerazioni di equi-
tà, codici di condotta o altri tipi di
regole; eventuali attività che le
parti sono tenute a rispettare pri-
ma di avviare la procedura Adr,
incluso il tentativo di risoluzione
della controversia mediante nego-
ziazione diretta con il professioni-
sta; la possibilità o meno per le
parti di ritirarsi dalla procedura e
gli eventuali costi che le stesse do-
vranno sostenere, comprese le
norme sulla ripartizione delle spe-
se al termine della procedura; la
durata media della procedura Adr
e l’effetto giuridico dell’esito della
stessa; l’esecutività della decisione
Adr, nei casi eventualmente previ-
sti dalle norme vigenti.
Obblighi di trasparenza indi-
spensabili per consentire una ade-
guata informazione del consuma-
tore che intende avvalersi del siste-
ma Adr. In tal senso, sono previsti
ulteriori obblighi a carico degli or-
ganismi perché possa essere valu-
tata la loro attività (comma 2).
Gli obblighi corrono
anche sui siti web
Più precisamente sui siti web de-
gli organismi, ma anche su sup-
porto durevole a richiesta e in
qualsiasi altra modalità utile allo
scopo, deve essere resa disponibi-
le una relazione annuale che deve
contenere una serie di informa-
zioni essenziali di tipo prevalente-
mente statistico: il numero di do-
mande ricevute e le tipologie di
controversie cui si riferiscono; la
percentuale di controversie che
I nuovi istituti dovranno operare necessariamente all’insegna della
trasparenza, efficacia, equità e libertà. Inoltre, sarà loro compito, indicare
le modalità di contatto, l’inserimento nell’elenco degli organismi abilitati
nonché il settore di competenza specifica. Occorre, poi, conservare una
relazione annuale con informazioni di tipo prevalentemente statistico.
Legislazione / Procedimento civile
62 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
l’organismo Adr ha rifiutato di
trattare e la quota in percentuale
dei tipi di motivo per i rifiuti; nel
caso di negoziazioni paritetiche, le
quote percentuali di soluzioni
proposte a favore del consumato-
re e a favore del professionista, e
di controversie risolte con una
composizione amichevole; la quo-
ta percentuale delle procedure Adr
interrotte e, se noti, i motivi della
loro interruzione; il tempo medio
necessario per la risoluzione delle
controversie; la percentuale di ri-
spetto, se nota, degli esiti delle
procedure Adr; l’eventuale coope-
razione con organismi Adr all’in-
terno di reti di organismi Adr che
agevolano la risoluzione delle
controversie transfrontaliere.
I contenuti della relazione
di ciascun organismo dell’Adr
Ma la relazione annuale di ciascun
organismo Adr apre ad analisi che
non si limitano a mere elencazio-
ni statistiche; e infatti in essa si
devono indicare le eventuali cause
sistematiche o significative gene-
ratrici delle controversie tra con-
sumatori e professionisti e tali in-
formazioni possono essere ac-
compagnate, se del caso, da racco-
mandazioni idonee a evitare o
risolvere problematiche analoghe
in futuro, a migliorare le norme
dei professionisti e ad agevolare
lo scambio di informazioni e di
migliori prassi. Una prospettiva di
notevole interesse che sollecita gli
organismi a una attività non me-
ramente burocratica e ammini-
strativa, ma che attraverso l’anali-
si dei dati riesce a cogliere ele-
menti utili per la soluzione di pro-
blematiche ricorrenti con
raccomandazioni idonee ad age-
volare l’affermazione di buone
prassi.
Le cinque regole
a cui attenersi
Con riguardo alle procedure Adr il
legislatore detta una serie di pre-
scrizioni che devono essere rispet-
tate a prescindere dalla natura del-
le stesse (siano esse di tipo facili-
tativo o aggiudicativo). Cinque so-
no i punti cardine indicati nella
norma (comma 3): in primo luogo
le procedure devono essere dispo-
nibili e facilmente accessibili onli-
ne e offline per entrambe le parti, a
prescindere dalla loro ubicazione;
devono poi essere gratuite o di-
sponibili a costi minimi per i con-
sumatori (ciò significa da un lato
che per il professionista il costo
può essere diverso e, dall’altro, che
la retribuzione delle persone inca-
ricate del procedimento Adr non
potrà essere parametrato al costo
sopportato dal consumatore, che
come si è visto accederà gratuita-
mente o quasi alla procedura).
E ancora, l’organismo Adr che
ha ricevuto una domanda deve
dare alle parti comunicazione del-
l’avvio della procedura relativa al-
la controversia non appena riceve
il fascicolo completo della do-
manda; inoltre, la procedura deve
concludersi entro il termine di 90
giorni dalla data di ricevimento
del fascicolo completo della do-
manda da parte dell’organismo
Adr (in caso di liti particolarmen-
te complesse, l’organismo può, a
sua discrezione, prorogare il ter-
mine fino a un massimo di 90
giorni e le parti devono essere in-
formate di tale proroga e del nuo-
vo termine di conclusione della
procedura).
Si deve rilevare come il dies a
quo sia stato individuato con ri-
guardo al “fascicolo completo”
della domanda, con ciò intenden-
do «tutta la documentazione per-
tinente relativa alla controversia»
(come indicato al Cons. 40 della
Direttiva).
Partecipazione delle parti
senza obbligo del legale
Resta infine la prescrizione che
più di tutte richiama l’attenzione
degli operatori in quanto le proce-
dure Adr «devono consentire la
partecipazione alle parti senza ob-
bligo di assistenza legale»; è fatto
sempre salvo (ovviamente) il dirit-
to delle parti di ricorrere al parere
di un soggetto indipendente o di
essere rappresentate o assistite da
terzi in qualsiasi fase della proce-
dura; la norma che recepisce una
precisa indicazione della Direttiva
(sarà utile ricordare che sin dalla
Raccomandazione n. 2001/310/
CE veniva escluso l’obbligo del-
l’assistenza da parte del professio-
nista legale). È noto il dibattito
che ha animato nel recente passa-
to la mancata previsione dell’ob-
bligo dell’assistenza legale in me-
diazione nel testo originario del
Dlgs 28/2010, poi sopitosi con la
sua introduzione in seguito alla
riforma del 2013. Ebbene la nor-
ma di cui all’articolo 141-quater
crea di fatto un doppio binario in
base alla tipologia di controversie
da trattare in mediazione: infatti,
nella materia del consumo (ex Dl-
gs 130/2015) l’assistenza dell’av-
vocato non è obbligatoria, diver-
Le procedure Adr
devono garantire
la partecipazione alle parti
senza obbligo
di assistenza legale
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 63
samente da quanto previsto per le
altre materie (ex Dlgs 28/2010).
La tutela da garantire
alle parti interessate
Una diversità di disciplina della
quale diviene estremamente ar-
duo individuare una differente ra-
tio che possa giustificarla sotto il
profilo costituzionale. D’altronde
se la ratio dell’assistenza obbliga-
toria potrebbe individuarsi nel-
l’esigenza di tutelare le parti in un
procedimento che richiede com-
petenze tecnico-giuridiche, non si
comprende come proprio in quel-
le liti ove vi è una strutturale
asimmetria tra le parti (consuma-
tore/professionista) che richiede-
rebbe una assistenza per il consu-
matore, la Direttiva imponga una
soluzione che esclude tale obbligo.
L’affermazione di questo princi-
pio in materia di procedure Adr per
i consumatori anche di tipo aggiu-
dicativo e che possono condurre a
decisioni (pur non vincolanti) fon-
date norme di diritto, rende quanto
meno dubbia la fondatezza costitu-
zionale di tale situazione, che ap-
pare del tutto distonica.
Senza considerare che il legisla-
tore ha dovuto precisare nella
nuova normativa (essendo una di-
sposizione prevista espressamen-
te dalla Direttiva) che nell’ambito
delle procedure Adr deve essere
garantito che le parti siano infor-
mate del fatto che non sono obbli-
gate a ricorrere a un avvocato o
consulente legale, ma possono
chiedere un parere indipendente o
essere rappresentate o assistite da
terzi in qualsiasi fase della proce-
dura (comma 4, lettera b).
La possibilità di ottenere
risposte rapide dall’Adr
Deve essere altresì garantito che
le parti abbiano la possibilità,
entro un periodo di tempo ra-
gionevole di esprimere la loro
opinione, di ottenere dall’orga-
nismo Adr le argomentazioni, le
prove, i documenti e i fatti pre-
sentati dall’altra parte (salvo che
la parte non abbia espressamen-
te richiesto che gli stessi debba-
no restare riservati), le eventuali
dichiarazioni rilasciate e opinio-
ni espresse da esperti e di poter
esprimere osservazioni in meri-
to; infine, deve garantirsi alle
parti la notifica dell’esito della
procedura su un supporto dure-
vole con la comunicazione dei
motivi posti a suo fondamento
(comma 4). Una specifica atten-
zione viene riservata dal legisla-
tore alle procedure Adr volte a
risolvere la controversia me-
diante la formulazione di una
proposta. In questo caso, pur se
proporre una soluzione non crea
un vincolo per le parti, gli orga-
nismi Adr devono fornire ulte-
riori garanzie (comma 5).
Le parti hanno diritto
di ritirarsi in ogni momento
Nelle procedure indicate è previ-
sto quindi che le parti possano ri-
tirarsi in qualsiasi momento (salvi
i casi in cui è previsto l’obbligo del
professionista di aderire alla pro-
cedura per cui la facoltà di ritirarsi
spetta al solo consumatore) e che
di tale diritto siano informate pri-
ma dell’avvio della procedura.
Inoltre le parti, prima di accet-
tare o meno o di dare seguito a
una soluzione proposta, devono
essere informate del fatto che
hanno la scelta in tal senso e che
la partecipazione alla procedura
non preclude la possibilità di chie-
dere un risarcimento attraverso
un normale procedimento giudi-
ziario, ma anche che la soluzione
proposta potrebbe essere diversa
dal risultato che potrebbe essere
ottenuto con la decisione di un
organo giurisdizionale che appli-
chi norme giuridiche; infine, le
parti, prima di accettare o meno o
di dare seguito a una soluzione
proposta, siano informate dell’ef-
fetto giuridico che da ciò conse-
gue e che, comunque, prima di ac-
cogliere una soluzione proposta o
acconsentire a una soluzione ami-
chevole, dispongano di un periodo
di riflessione ragionevole. Si è già
precisato che, in base a quanto
espressamente disposto dall’arti-
colo 141, comma 4, queste nuove
regole si applicano anche agli or-
ganismi di mediazione per la trat-
tazione degli affari in materia di
consumo. A ben vedere l’articolo
141-quater pone principi che appa-
iono di valenza generale nei siste-
mi di Adr e che, quindi, difficil-
mente possono ritenersi limitati
alle sole controversie di consumo
e dovrebbero essere estese – sia
pur in via di interpretazione
estensiva - anche alla mediazione
tout court. Diversamente opinando
verrebbe a crearsi anche una ulte-
riore ingiustificata divaricazione
di disciplina tra la mediazione or-
dinaria e quella consumeristica
nei casi in cui il mediatore formuli
la proposta conciliativa (articolo
11, del Dlgs 28/2010). •
Ai contraenti
deve essere garantito,
entro un periodo di tempo
ragionevole,
di esprimere la loro opinione
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
64 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
La proposta “mediata”
non è aggiudicativa
ma solo facilitativa
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
la procedura
Marco Marinaro
L
a direttiva n. 11/2013 nel ri-
levare che «le procedure
ADR sono molto diverse
nell'Unione e all'interno degli
Stati membri» le distingue e le
classifica precisando che esse
«possono prendere la forma di
procedure in cui l'organismo
Adr riunisce le parti allo scopo
di facilitare una soluzione ami-
chevole, di procedure in cui tale
organismo Adr propone una so-
luzione o di procedure in cui lo
stesso organismo Adr impone
una soluzione». Inoltre, le pro-
cedure Adr «possono anche
consistere in una combinazione
di due o più procedure di que-
sto tipo» (Cons. 21). Occorre
dunque una riflessione utile a
precisare il campo di indagine
evitando equivoci interpretavi
che possono sorgere in partico-
lare dalla lettura dell’articolo
141-quater.
Gli equivoci da evitare
per non sbagliare
Il legislatore europeo nel prendere
atto delle procedure Adr esistenti,
ne traccia i confini rimarcandone
così gli elementi caratterizzanti
necessari a evitare fraintendimen-
ti: da un lato vi sono i procedi-
menti nei quali l’organismo riuni-
sce le parti allo scopo di facilitare
una soluzione amichevole (è l’ipo-
tesi della mediazione e di tutti gli
strumenti tipicamente conciliativi)
e, dall’altro, quei percorsi nei qua-
li la soluzione viene infine adotta-
ta sempre in via negoziale, ma
sulla base di una proposta dell’or-
ganismo (si pensi all’Abf che “de-
cide” la controversia e sono poi le
parti ad aderire eventualmente al-
la decisione resa dal Collegio); poi
ci sono quelle procedure nelle
quali l’organismo impone la solu-
zione (è l’ipotesi dell’arbitrato di
cui al codice di rito), ma – come si
è detto, per scelta del legislatore
delegato – sono rimaste fuori dal-
l’alveo della normativa di recepi-
mento. La distinzione è ben chia-
ra e il confine tra le due diverse
modalità compositive attiene al
ruolo dell’organismo, che nel pri-
mo caso è puramente facilitativo
mentre nel secondo diviene pro-
positivo (si potrebbe dire utiliz-
zando le categorie teoriche note,
di tipo “valutativo”). E come il
percorso facilitativo è in sé neutro
rispetto ai modelli ai quali ispirar-
si nella relativa attività, anche
quello che perviene a una propo-
sta è del tutto anodino se non si
individuano i parametri di tale at-
tività valutativa.
La possibile combinazione
di più tipologie compositive
Di notevole importanza appare il
rilievo della possibile combinazio-
ne di due o più tipologie composi-
tive. E infatti non potrà sfuggire
come il Dlgs 28/2010 preveda un
procedimento (eventualmente)
multi-step; infatti, se la mediazio-
ne è sempre attività volta a riunire
le parti per facilitare un accordo
amichevole, non è escluso che al-
l’esito dell’iter facilitativo con esito
negativo il mediatore o le parti
congiuntamente possano avviare
la fase (cosiddetta valutativa) che
conduce alla proposta conciliativa.
La dottrina più attenta ha avuto
modo di precisare come la propo-
sta del mediatore debba essere
sempre di tipo “facilitativo” della
soluzione amichevole al fine di un
possibile accordo che soddisfi gli
interessi e i bisogni delle parti.
Quindi una proposta che si ispiri
ai criteri che sono quelli del perse-
guimento della soluzione amiche-
vole quale naturale epilogo dell’in-
tero percorso mediativo.
La proposta del mediatore non deve avere un valore aggiudicativo ma
serve esclusivamente a facilitare la scelta delle parti. In particolare la
funzione è quella di segnare il percorso degli interessi e dei bisogni per il
conseguimento di una soluzione condivisa in quanto soddisfacente e
conveniente. La vincolatività deve essere sempre oggetto di accordo.
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 65
Non quindi una proposta di tipo
“aggiudicativo” ispirata - ad esem-
pio - a norme giuridiche con l’ap-
plicazione del diritto. Sul punto
appare utile ricordare che in tale
direzione si legge il chiarimento
utilmente operato con la riforma
del 2013 con la modifica dell’arti-
colo 1, comma 1, lettera a, del Dlgs
28/2010 consentendo di sciogliere
ogni eventuale dubbio circa il sen-
so della proposta in mediazione
rispetto all’attività facilitativa volta
al perseguimento dell’accordo
amichevole (infatti, la mediazione
è in base alla norma richiamata
«l'attività, comunque denominata,
svolta da un terzo imparziale e fi-
nalizzata ad assistere due o più
soggetti nella ricerca di un accor-
do amichevole per la composizio-
ne di una controversia, anche con
formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa»).
No ha vincolo definitivo
la proposta del mediatore
La proposta del mediatore non ha
e non deve avere dunque una va-
lenza aggiudicativa, ma sempre
facilitativa dovendo seguire (in ba-
se anche a diversi “modelli”) il
percorso degli interessi e dei biso-
gni per il raggiungimento di una
soluzione condivisa perché soddi-
sfacente e conveniente. La propo-
sta di tipo aggiudicativo (che si at-
tua in procedimenti diversi dalla
mediazione) invece può seguire
diverse regole al fine di pervenire
a una soluzione enucleata dal ter-
zo alla quale le parti possono ade-
rire facendola propria. La vincola-
tività sarà sempre di fonte nego-
ziale, ma il contenuto di quel ne-
gozio deriverà dalla proposta di
un diverso soggetto.
Per cui occorre tenere presente
che tra i sistemi Adr di tipo valu-
tativo, quelli nei quali viene for-
mulata una proposta di soluzione
della lite, non vi è omogeneità e,
quindi, non possono essere assi-
milati restando quale minimo co-
mune denominatore soltanto l’esi-
stenza di una proposta. Tra questi
infatti la proposta può avere sia
una valenza meramente facilitati-
va di carattere mediativo, sia può
assumere una valenza tipicamente
decisoria (cosiddetta aggiudicati-
va) pur non essendo infine vinco-
lante per le parti.
Decisioni secondo
le norme ed equità
Diviene quindi estremamente rile-
vante la disposizione in base alla
quale l’organismo Adr deve preci-
sare se le controversie vengono ri-
solte «in base a disposizioni giuri-
diche, considerazioni di equità,
codici di condotta o altri tipi di re-
gole». Un’esigenza ineludibile di
trasparenza che per i sistemi valu-
tativi appare indispensabile e per
quelli facilitativi appare sicura-
mente opportuna. Per questi ulti-
mi tuttavia il mediatore che riuni-
sca le parti per facilitare la solu-
zione negoziale (anche eventual-
mente con la formulazione di una
proposta conciliativa) deve rende-
re chiare le “regole” o meglio i
“modelli” di riferimento adottati
per l’attività mediativa. Peraltro, il
decreto in commento ha posto be-
ne in luce come un sistema di tipo
aggiudicativo e, quindi, una “pro-
posta” che segua ad esempio le re-
gole del diritto necessiti di una
struttura procedimentale e norme
diverse da quelle della mediazione
(si pensi al procedimento Abf già
vigente e alle regole che ne disci-
plinano il contraddittorio, alla
competenza delle persone incari-
cate della decisione e altro).
La tutela
del contraddittorio
Anzi, appare evidente come il legi-
slatore delegato, nel solco della
Direttiva recepita, sembri dedicar-
si prevalentemente a disciplinare
procedimenti di tipo “aggiudicati-
vo” in quanto emerge la preoccu-
pazione della tutela del contrad-
dittorio, delineandosi per lo più
una struttura tendenzialmente di
tipo contenzioso. Ciò deriva non
da una preferenza per l’una o l’al-
tra procedura, ma dipende dalla
palese necessità di dettare regole
in grado di coprire tutte le possi-
bili tipologie di Adr. Nel nuovo si-
stema tracciato con il recepimento
della Direttiva n. 11/2013 il consu-
matore che intenda risolvere una
lite attraverso una procedura Adr
deve essere informato che può
scegliere procedure puramente fa-
cilitative e procedure di tipo valu-
tativo (e che tra queste la proposta
può avere diversa natura e conse-
guenze), oltre che miste. Deve
inoltre essere informato dei criteri
in base ai quali l’organismo risolve
la controversia.
Una scelta di trasparenza fon-
damentale in quanto il panorama
è destinato a divenire ampio e po-
liedrico e sarà indispensabile of-
frire un quadro di riferimento
sempre estremamente chiaro e
puntuale. •
Va precisato
se le controversie
vengono risolte
su disposizioni giuridiche,
secondo equità o altre regole
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
66 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
I conciliatori devono
ricevere un incarico
di almeno tre anni
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
le incompatibilità
Marco Marinaro
C
ome si è avuto modo già
di rilevare, vengono di-
sciplinate per la prima
volta le cosiddette negoziazioni
paritetiche. Nate dall’esperienza
delle associazioni dei consuma-
tori e riconosciute quale best
practice italiana dal Parlamento
europeo, le negoziazioni parite-
tiche trovano regolamentazione
nell’articolo 141-ter in esito alla
opzione operata dalla legge de-
lega (articolo 8, comma 1, della
legge 154/2014) con riferimento
a quanto consentito dalla Diret-
tiva (articolo 6, paragrafo 3)
La conformità
delle procedure
In sintesi, queste procedure
«sono considerate procedure
ADR» se oltre a essere confor-
mi alle norme cui sono assog-
gettate tutte le altre procedure
disciplinate dal decreto, sono
conformi a ulteriori e specifici
requisiti di indipendenza e tra-
sparenza. Tale esigenza deriva
dalla particolare struttura di ta-
li procedure che sono svolte di-
nanzi a organismi Adr «in cui
parte delle persone fisiche in-
caricate della risoluzione delle
controversie sono assunte o re-
tribuite esclusivamente dal
professionista o da un'organiz-
zazione professionale o da
un'associazione di imprese di
cui il professionista è membro»
(comma 1). Occorreva dunque
individuare specifiche regole
cui conformare questi procedi-
menti per garantire un elevato
standard di indipendenza e tra-
sparenza. E allora in primo
luogo le persone incaricate del-
la procedura (noti come “conci-
liatori”, meglio sarebbe definir-
li “negoziatori”), che devono ri-
cevere un incarico di almeno
tre anni, devono far parte di
una commissione paritetica
composta da un numero uguale
di rappresentanti delle associa-
zioni dei consumatori e degli
utenti e di rappresentanti del
professionista, e sono nomina-
te a seguito di una procedura
trasparente.
I limiti previsti
per il designato dell’Adr
Il rappresentante designato dalle
Associazioni di categoria non
può avere alcun rapporto lavo-
rativo con il professionista, con
un'organizzazione professionale
o un'associazione di imprese di
cui il professionista sia membro,
per l'intera durata dell'incarico e
per un periodo di tre anni de-
correnti dalla cessazione del
proprio incarico nell'organismo
Adr, né può avere contributi fi-
nanziari diretti da parte degli
stessi (gli eventuali contributi
erogati dal professionista o
dall'organizzazione professiona-
le o dall'associazione di imprese
di cui il professionista fa parte,
quale parziale rimborso all'asso-
ciazione dei consumatori per gli
oneri sostenuti per prestare as-
sistenza gratuita al consumatore
nella procedura Adr, devono es-
sere erogati in modo trasparen-
te, informandone l'autorità com-
petente o secondo le procedure
dalla stessa stabilite).
Quando scatta
il dovere di astensione
Quanto al rappresentante desi-
gnato dal professionista, se tale
rapporto lavorativo non era già
in corso al momento di conferi-
mento dell'incarico, di non avere
alcun rapporto lavorativo con il
professionista, con un'organiz-
zazione professionale o un'asso-
Tra i requisiti è previsto che i negoziatori facciano parte di una
commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti
delle associazioni dei consumatori e di rappresentanti del professionista.
Quello designato dalle associazioni, inoltre, non può aver alcun rapporto
lavorativo con il professionista e un’associazione di imprese.
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 67
ciazione di imprese di cui il pro-
fessionista sia membro, per un
periodo di tre anni decorrenti
dalla cessazione del proprio in-
carico nell'organismo Adr. In re-
lazione poi all’organismo, ove lo
stesso non abbia distinta sog-
gettività giuridica rispetto al
professionista o all'organizza-
zione professionale o all'associa-
zione di imprese di cui il profes-
sionista fa parte, deve essere do-
tato di sufficiente autonomia e
di un organo paritetico di garan-
zia privo di collegamenti gerar-
chici o funzionali con il profes-
sionista, deve essere chiaramen-
te separato dagli organismi ope-
rativi del professionista e avere
a sua disposizione risorse finan-
ziarie sufficienti, distinte dal bi-
lancio generale del professioni-
sta, per lo svolgimento dei suoi
compiti.
Procedure:
regole e limiti
Si precisa infine che possono es-
sere annoverate tra le negozia-
zioni paritetiche (conformi ai re-
quisiti di cui al comma 1 dell’ar-
ticolo 141-ter) quelle procedure
disciplinate da protocolli di inte-
sa stipulati tra i professionisti o
loro associazioni e un numero
non inferiore a un terzo delle
associazioni dei consumatori e
degli utenti, di cui all'articolo 137
Codice del consumo, nonché
quelle disciplinate da protocolli
di intesa stipulati nel settore dei
servizi pubblici locali (secondo i
criteri a tal fine indicati nell'ac-
cordo sancito in sede di Confe-
renza unificata Stato-regioni e
Stato-città e autonomie locali
del 26 settembre 2013).
Si tratta, come è evidente, di
una notevole affermazione delle
Associazioni di categoria che
hanno ottenuto prima in sede
comunitaria e poi in sede nazio-
nale il riconoscimento di un per-
corso lungo venticinque anni.
Con la normativa in materia di
mediazione invece il legislatore
si era limitato a precisare che il
Dlgs 28/2010 «non preclude le
negoziazioni volontarie e parite-
tiche relative alle controversie
civili e commerciali» (articolo 2,
comma 2, del Dlgs 28/2010) e
solo in sede regolamentare si
era quanto meno prevista la
possibilità «di utilizzare i risul-
tati delle negoziazioni pariteti-
che basate su protocolli di intesa
tra le associazioni riconosciute
ai sensi dell'articolo 137 del Co-
dice del consumo e le imprese, o
loro associazioni, e aventi per
oggetto la medesima controver-
sia» (articolo 7, comma 2, lettera
c, del Dm 180/2010).
Al consumatore
la scelta finale
Con l’articolo 141-ter le negozia-
zioni paritetiche entrano a pieno
titolo tra le procedure Adr rego-
lamentate, e le norme adottate a
tutela della indipendenza e tra-
sparenza delle stesse costitui-
scono il viatico per un nuovo
rinnovato vigore in un sistema
poliedrico nel quale è rimessa al
consumatore la scelta del proce-
dimento più adeguato. •
Le negoziazioni paritetiche
entrano a pieno titolo
tra le procedure Adr.
Al consumatore la scelta
del procedimento più adatto
COME L’ESECUTIVO INTENDE REALIZZARE GLI OBIETTIVI
Per superare la tradizionale riluttanza delle imprese a effettuare operazioni
commerciali transfrontaliere la normativa contenuta nel Dlgs 130/2015
intende realizzare i seguenti obiettivi:
> introduzione di procedure facili, efficaci, rapide e a basso costo per
risolvere stragiudizialmente le controversie nazionali e trasfrontaliere
derivanti da contratti di vendita o di servizi;
> il potenziamento di alcune procedure di Adr già esistenti e la possibilità di
istituirne altre, specie in quei settori in cui l’esigenza di aumento di tutela è
maggiormente avvertita;
> la riduzione del ricorso all’autorità giudiziaria;
> garantire che i consumatori ricevano informazioni sulla Adr competente a
trattare la loro controversia, in particolare nelle situazione transfrontaliere;
> garantire che i consumatori e le imprese siano a conoscenza delle
informazioni generali relative agli organismi/Adr e al loro impiego;
> garantire che gli organismi di Adr offrano un servizio di qualità, imparziale
e trasparente per consumatori e imprese;
> garantire che gli organismi di Adr siano completamente monitorati;
> garantire la risoluzione delle controversie online (Odr) per le transazioni
transfrontaliere mediante l’iscrizione di Odr nazionali notificate alla
piattaforma europea.
Fonte: Atto Senato n. 165, Relazione tecnica allo schema di Dlgs
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
68 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
L’autorità competente
divulga l’elenco
degli organismi
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
autorità e controlli
Marco Marinaro
P
er i professionisti che si
sono impegnati a ricorre-
re a uno o più organismi
Adr per risolvere le liti insorte
con i consumatori sono previsti
specifici obblighi informativi al-
lo scopo di consentire a questi
ultimi di individuare rapida-
mente quali tra gli organismi
Adr siano competenti.
Le norme sono contenute nei
primi tre commi dell’articolo
141-sexies.
Indicazione dell’indirizzo
dell’organismo Adr
Dette informazioni (tra le quali
vi deve essere l’indirizzo web
dell’organismo o degli organi-
smi Adr pertinenti) devono es-
sere fornite in modo chiaro,
comprensibile e facilmente ac-
cessibile sul sito web del profes-
sionista, ove esista, e nelle con-
dizioni generali applicabili al
contratto di vendita o di servizi
stipulato tra il professionista e il
consumatore.
Nei casi in cui la controversia
non si risolva in esito al recla-
mo presentato direttamente dal
consumatore al professionista,
quest'ultimo deve fornire al
consumatore – su supporto
cartaceo o su altro supporto
durevole - le informazioni di
cui sopra precisando se intenda
avvalersi dei pertinenti organi-
smi Adr per risolvere la contro-
versia stessa. Con riguardo alle
controversie transfrontaliere
viene poi individuato per le
funzioni di assistenza il Centro
nazionale della rete europea
per i consumatori (ECC-NET),
che è stato designato anche co-
me punto di contatto ODR (ai
sensi dell'articolo 7, paragrafo
1, del Regolamento UE n.
524/2013, relativo alla risolu-
zione delle controversie online
dei consumatori) (comma 5).
Infine, gli ultimi commi del-
l’articolo 141-sexies (dal 6 al 9)
prevedono una serie di obblighi
volti a garantire la più estesa tu-
tela del consumatore e la diffu-
sione delle procedure Adr, di-
sponendo specificamente la più
ampia diffusione dell’elenco nel
quale sono iscritti gli organismi
Adr abilitati in base al decreto.
Un ruolo particolare viene affi-
dato alle autorità competenti (si
veda infra) che non solo devono
assicurare la pubblicazione delle
informazioni sulle modalità di
accesso dei consumatori alle
procedure Adr sul loro sito isti-
tuzionale, ma sono chiamate a
incoraggiare le associazioni dei
consumatori e degli utenti e le
organizzazioni professionali a
diffondere la conoscenza degli
organismi e delle procedure Adr
e a promuovere l'adozione
dell'Adr da parte di professioni-
sti e consumatori.
Il nuovo istituto
in chiave deflativa
E invero tutti questi obblighi as-
sumono un peculiare rilievo in
quanto il nuovo sistema di Adr
per i consumatori non fonda le
sue potenzialità operative (an-
che in chiave deflativa) su mec-
canismi processuali obbligatori
(come per la mediazione, la
condizione di procedibilità in
talune materie indicate nell’arti-
colo 5, comma 1-bis, del Dlgs
28/2010), bensì su un più com-
plesso e articolato schema di
obblighi che da un lato dovreb-
bero indurre il consumatore a
utilizzare gli Adr e, dall’altro,
dovrebbero sollecitare i profes-
sionisti a partecipare attivamen-
te agli stessi. •
Sono previsti specifici obblighi pubblicitari a carico delle competenti
autorità. Queste devono provvedere non solo alla pubblicazione delle
informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure Adr
sul loro sito istituzionale, ma sono chiamate anche a incoraggiare le
associazioni dei consumatori a diffondere la conoscenza degli organismi.
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 69
Chiarezza su tariffe
e persone fisiche
che dirimono le liti
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
la trasparenza degli organismi
Marco Marinaro
L
e procedure di Adr sono di tipo
amministrato e quindi lo svolgi-
mento delle stesse è affidato ad
appositi organismi che al fine di ope-
rare devono possedere una serie di re-
quisiti fissati dalla nuova normativa e
che saranno poi specificati ulterior-
mente in sede attuativa delle singole
autorità competenti per i diversi ambi-
ti di competenza.
Requisiti e modalità di accesso
negli elenchi
È l’articolo 141-nonies che indica i re-
quisiti e le modalità di iscrizione negli
elenchi degli organismi Adr istituiti
presso ciascuna autorità competente.
La domanda di iscrizione in uno o più
elenchi degli organismi Adr deve esse-
re presentata presso la specifica auto-
rità competente. La norma elenca le
informazioni che a tal fine sono neces-
sarie in sede di iscrizione e che devono
essere tenute costantemente aggiorna-
te in caso di variazione. Oltre alle
“norme procedurali” e alle “tariffe”,
ciascun organismo deve indicare le in-
formazioni sulla “struttura” e sul “fi-
nanziamento”, incluse quelle sulle
persone fisiche incaricate della risolu-
zione delle controversie, sulla loro re-
tribuzione, sul loro mandato e sul loro
datore di lavoro. Si attua così un siste-
ma trasparente ben diverso da quello
analogo per la mediazione in quanto
non soltanto si ribadisce l’esigenza di
una retribuzione per mediatori e/o ar-
bitri, ma occorre che siano resi traspa-
renti i criteri di determinazione della
stessa (commi 1 e 2). Saranno poi i re-
golamenti attuativi di ciascuna autori-
tà competente (coordinati dal tavolo
unico presso il Mise) a definire le rego-
le cui attenersi per rendere operative
tali prescrizioni.
Ulteriori elementi
di indipendenza e trasparenza
Per gli organismi Adr che svolgeranno
negoziazioni paritetiche, oltre ai requi-
siti di base, dovranno essere comuni-
cate le ulteriori informazioni necessa-
rie a valutare la conformità agli speci-
fici requisiti di indipendenza e traspa-
renza elencati nell’articolo 141-ter,
comma 1 (comma 3). Ulteriori obblighi
vengono posti poi a carico degli orga-
nismi Adr con decorrenza dal secondo
anno di iscrizione nel relativo elenco.
E invero, con cadenza biennale, gli or-
ganismi devono trasmettere all’autori-
tà competente una serie di dati stati-
stici (numero delle domande e tipolo-
gia delle liti; quota percentuale dei
procedimenti interrotti prima di per-
venire al risultato, tempo medio delle
procedure e loro esiti), ma anche in-
formazioni e valutazioni utili al mi-
glioramento del sistema.
Novità rispetto
alla classica mediazione
Si tratta di una importante novità ri-
spetto al sistema burocratico operante
per la mediazione in quanto per gli or-
ganismi Adr (a differenza di quelli per
la mediazione) devono essere segnala-
te «eventuali problematiche sistemati-
che o significative che si verificano di
frequente e causano controversie tra
consumatori e professionisti» potendo
al riguardo indicare «raccomandazioni
sul modo di evitare o risolvere proble-
matiche analoghe in futuro»; possono
inoltre trasmettere «una valutazione
dell'efficacia della loro cooperazione
all'interno di reti di organismi Adr che
agevolano la risoluzione delle contro-
versie transfrontaliere»; e ancora, «se
prevista, la formazione fornita alle
persone fisiche incaricate delle risolu-
zioni delle controversie», e infine, «la
valutazione dell'efficacia della proce-
dura ADR offerta dall'organismo e di
eventuali modi per migliorarla» (com-
ma 4).
Un sistema dunque nel quale gli or-
ganismi Adr non sono meri gestori di
un servizio, ma cooperano con le auto-
rità competenti al miglioramento delle
prassi e dei procedimenti di Adr. •
È richiesta estrema trasparenza sulle tariffe applicate, sulle persone
fisiche chiamate a risolvere le controversie, sulla loro retribuzione sul loro
mandato e sul datore di lavoro. In questo modo si genera un sistema
improntato alla trasparenza ancora più rigoroso rispetto a quello richiesto
per i mediatori e gli arbitri.
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
70 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Coordinamento,
indirizzo e bilancio
affidati al Mise
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
i controlli sul sistema adr
Marco Marinaro
A
l fine di svolgere tutte le
funzioni relative all’am-
ministrazione e alla vigi-
lanza degli organismi Adr il legi-
slatore ha optato per un sistema
affidato a una pluralità di autori-
tà competenti. Non vi è stata in-
fatti una centralizzazione di tale
attività presso il ministero della
Giustizia e/o del ministero della
Sviluppo economico, ma si è pre-
ferito allargare e settorializzare
per competenze tutte le attività
connesse agli organismi Adr.
Tale scelta, che crea una serie
di microcosmi organizzativi (sul-
la cui effettiva utilità si pone
qualche perplessità), è incentrata
sull’idea che le Autorità indipen-
denti non debbano soltanto svol-
gere procedure di Adr, ma deb-
bano assumere altresì il ruolo di
“autorità competenti” (comma 1).
Regole di accredito
per le procedure Adr
Infatti, il sistema organizzativo è
incentrato sulle seguenti autori-
tà: il ministero della Giustizia
unitamente al ministero dello
Sviluppo economico, con riferi-
mento al registro degli organi-
smi di mediazione relativo alla
materia del consumo (conforme-
mente a quanto già previsto dal
Dlgs 28/2010 per la mediazione),
nel senso che gli organismi di
mediazione che vorranno svolge-
re mediazioni in materia di con-
sumo dovranno essere accredita-
te secondo le modalità che sa-
ranno fissate ad hoc in applica-
zione delle nuove regole; la
Commissione nazionale per le
società e la borsa (Consob), l’Au-
torità per l'energia elettrica, il
gas e il sistema idrico (Aeegsi),
l’Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni (Agcom), la Banca
d'Italia, altre autorità ammini-
strative indipendenti, di regola-
zione di specifici settori, ove di-
sciplinino specifiche procedure
Adr secondo le proprie compe-
tenze.
Per le negoziazioni paritetiche
relative ai settori non regola-
mentati o per i quali le relative
autorità non applicano o non
adottano specifiche disposizioni,
ma anche con riguardo agli or-
ganismi di conciliazione istituiti
presso le Camere di Commercio,
limitatamente alle controversie
tra consumatori e professionisti,
che non rientrano tra gli organi-
smi di mediazione ex Dlgs
28/2010, l’autorità competente è
il ministero dello Sviluppo eco-
nomico che è designato anche
quale «punto di contatto unico
con la Commissione europea»
(comma 2).
Istituito un tavolo
di coordinamento
L’istituzione di una pluralità di
autorità competenti per gli Adr
ha reso necessaria poi la creazio-
ne di un «tavolo di coordina-
mento e di indirizzo» presso il
ministero dello Sviluppo econo-
mico al fine di definire l’unifor-
mità di indirizzo nel compimen-
to delle funzioni da parte delle
diverse autorità. Esigenza indi-
spensabile al corretto funziona-
mento dell’intero sistema Adr,
questo tavolo è composto da un
rappresentante per ciascuna au-
torità competente (al quale non
spetta alcun compenso, gettone
o emolumento), mentre al Mise è
riservato il compito di convoca-
zione e di raccordo; più precisa-
mente il “tavolo” è chiamato a
definire gli indirizzi relativi
all'attività di iscrizione e di vigi-
lanza, nonché ai criteri generali
di trasparenza e imparzialità, e
È previsto un tavolo di coordinamento e di indirizzo presso il ministero
dello Sviluppo economico al fine di definire l’uniformità di indirizzo nel
compimento delle funzioni da parte delle diverse autorità. Parteciperanno
un rappresentante per ciascuna autorità competente mentre al Mise è
riservato il compito di convocazione e di raccordo.
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 71
alla misura dell'indennità dovuta
per il servizio prestato dagli or-
ganismi Adr (comma 3). La disci-
plina normativa delle autorità
competenti si completa con l’in-
dividuazione del ruolo delle stes-
se a opera dell’articolo 141-decies.
I due elenchi
degli organismi Adr
In primo luogo, viene istituito
presso ogni autorità competente
– rispettivamente con decreto
ministeriale o con provvedimenti
interni - l'elenco degli organismi
Adr deputati a gestire le contro-
versie nazionali e transfrontalie-
re di cui al decreto in commento.
Viene rimessa a ciascuna delle
autorità la regolamentazione del
procedimento per l’iscrizione, la
verifica del rispetto dei requisiti
di stabilità, efficienza, imparzia-
lità, nonché il rispetto del princi-
pio di tendenziale non onerosità
del servizio per il consumatore
(comma 1). Ogni autorità, sulla
base delle regole che saranno fis-
sate, è chiamata a provvedere al-
la tenuta di tali elenchi provve-
dendo all’iscrizione, alla sospen-
sione e alla cancellazione degli
iscritti, svolgendo altresì attività
di vigilanza sull’elenco e sui sin-
goli organismi Adr (comma 2).
Si apre dunque una nuova fa-
se destinata alla concreta istitu-
zione e regolamentazione degli
“elenchi”, auspicando che al ta-
volo di coordinamento delle di-
verse autorità possano essere
individuate soluzioni omogenee
utili a rendere chiaro e com-
prensibile il quadro che si an-
drà attuare. La norma fissa poi
i requisiti che ciascun elenco
deve contenere riproponendo
sostanzialmente i requisiti che
gli organismi devono possedere
per l’iscrizione di cui all’art.
141-nonies, comma 1. In partico-
lare devono essere indicati i
settori e le categorie di contro-
versie trattati da ciascun orga-
nismo (comma 3).
I requisiti richiesti
e da mantenere
I requisiti richiesti agli organi-
smi in fase di iscrizione devono
permanere al fine di consentire
lo svolgimento dell’attività. Al
venir meno di uno o più requi-
siti l'autorità competente inte-
ressata deve contattare l’organi-
smo al fine di segnalargli tale
non conformità con contestuale
invito a ovviarvi immediata-
mente e, comunque, entro tre
mesi. Persistendo tale situazio-
ne di non conformità allo sca-
dere del termine l'autorità ne
dispone la cancellazione
dall'elenco (comma 4). Gli elen-
chi tenuti dalle diverse autorità
competenti e i relativi aggiorna-
menti devono essere comunicati
al ministero dello Sviluppo eco-
nomico quale punto di contatto
unico con la Commissione eu-
ropea (commi 5 e 6). Ogni elen-
co consolidato degli organismi
Adr deve essere messo a dispo-
sizione del pubblico da ciascuna
autorità competente sul proprio
sito web, ma anche su supporto
durevole (comma 7).
La pubblicazione della relazione
sul funzionamento degli organismi
Infine, è stato previsto che en-
tro il 9 luglio 2018 e, successi-
vamente, ogni quattro anni, il
ministero dello Sviluppo eco-
nomico, quale punto di contat-
to unico, con il contributo delle
altre autorità competenti, prov-
veda a pubblicare e a trasmet-
tere alla Commissione europea
una relazione sullo sviluppo e
sul funzionamento di tutti gli
organismi Adr stabiliti, identi-
ficando le migliori prassi, evi-
denziando le insufficienze –
comprovate da statistiche – che
ostacolano il funzionamento
degli organismi Adr ed elabo-
rando raccomandazioni per il
miglioramento dell’efficacia e
dell’efficienza degli stessi
(comma 8).
Autorità competenti
e controversie transfrontaliere
E un ulteriore compito viene af-
fidato dal legislatore alle autorità
competenti. In base all’articolo
141-septies le stesse sono chiama-
te ad assicurare la cooperazione
tra gli organismi Adr nella riso-
luzione delle controversie tran-
sfrontaliere e i regolari scambi
con gli altri Stati membri
dell'Unione europea delle miglio-
ri prassi per quanto concerne la
risoluzione delle liti transfronta-
liere e nazionali (comma 1).
Le autorità competenti inoltre
incoraggiano l’adesione degli or-
ganismi a eventuali reti europee
di organismi Adr nei diversi set-
tori. Incoraggiano altresì la coo-
perazione tra organismi e autori-
tà nazionali preposte all'attua-
zione degli atti giuridici
dell'Unione sulla tutela dei con-
sumatori (commi 2 e 3). •
Il ministero dovrà pubblicare
e inviare alla Commissione Ue
una relazione
sul lfunzionamento
degli organismi
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
72 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Obbligo di adesione
degli intermediari
alla Camera Consob
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
i controlli nel settore
societario
Marco Marinaro
S
i apre un nuovo percor-
so di Adr presso la Con-
sob. E invero una delle
innovazioni di maggior inte-
resse attiene alla modifica del-
l’articolo 2 del Dlgs 179/2007
(che istituisce e disciplina la
Camera di conciliazione e ar-
bitrato presso Consob) a opera
dell’articolo 1-bis del Dlgs
130/2015, che introduce dopo
il comma 5 dell’articolo 2 i
commi 5-bis e 5-ter.
Un sistema simile
a quello Abf di Bankitalia
Con le nuove norme viene pre-
vista la possibilità per la Ca-
mera Consob - nelle materie di
competenza - di avviare un si-
stema di Adr similare a quello
Abf della Banca d’Italia. La
norma è stata inserita su ri-
chiesta convergente delle
Commissioni parlamentari di
Camera e Senato proprio per
consentire l’allineamento della
disciplina primaria relativa al-
la Consob con quella della
Banca d’Italia. Più precisamen-
te si stabilisce che i soggetti
nei cui confronti la Consob
esercita l’attività di vigilanza
debbono aderire a sistemi di
Adr quando la lite sorge con
investitori diversi dai clienti
professionali; a tal fine si pre-
vede una sanzione ammini-
strativa pecuniaria in caso di
mancata adesione (analoga-
mente a quanto previsto per la
materia bancaria con il siste-
ma Abf). Viene quindi attribui-
to alla Consob un potere di re-
golamentazione della procedu-
ra e della composizione del-
l’organo decidente in modo
che sia assicurata l’imparziali-
tà dello stesso e la rappresen-
tatività dei soggetti interessati.
Restano ferme le procedure
già originariamente previste di
conciliazione e di arbitrato e
amministrate dalla Camera co-
stituita ad hoc presso la Con-
sob. Ma la differenza sostan-
ziale è costituita proprio dal-
l’obbligo di adesione posto a
carico dei soggetti vigilati e la
composizione dell’organo de-
cidente improntata a impar-
zialità e rappresentatività sul
modello Abf.
Novità in materia
di mediazione
Un intervento poi finalizzato
a un necessario coordina-
mento della normativa vi-
gente viene apportato anche
in materia di mediazione. E
invero ai fini dell’esperi-
mento della condizione di
procedibilità per le liti deri-
vanti da contratti bancari e
finanziari l’articolo 5, com-
ma 1-bis, del Dlgs 28/2010
prevedeva quale percorso al-
ternativo il sistema Adr della
Banca d’Italia (Abf) e la con-
ciliazione Consob. Con una
variazione chirurgica della
norma indicata si rende sin
d’ora alternativa alla media-
zione ai fini della procedibi-
lità della domanda giudiziale
non solo la procedura di
conciliazione, ma anche
quella di tipo arbitrale che
dovrà essere ora apposita-
mente regolamentata (arti-
colo 1-bis, comma 2, del Dlgs
130/2015).
L’assenza dell’obbligo
di adesione degli intermediari
La novità legislativa appare di
notevole interesse in quanto
sinora la Camera di concilia-
zione e arbitrato Consob non
Per le liti derivanti da contratti bancari prima si prevedeva quale percorso
alternativo il sistema Adr della Banca d’Italia e la conciliazione Consob.
Con una variazione chirurgica si rende sin d’ora alternativa alla
mediazione non solo la procedura di conciliazione, ma anche quella di tipo
arbitrale che dovrà essere ora appositamente regolamentata.
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 73
ha conseguito risultati signifi-
cativi rispetto al sistema Abf
della Banca d’Italia proprio
perché ha scontato principal-
mente la mancanza di un ob-
bligo di adesione a carico degli
intermediari. Tale scelta legi-
slativa sancisce indirettamente
il successo dell’Arbitro banca-
rio finanziario che diviene così
un modello di Adr pronto a
circolare in altri settori vigilati
ove il ruolo dell’Autorità divie-
ne il cardine per la sua effi-
cienza ed efficacia (si pensi
anche all’Ivass per il settore
assicurativo ove un sistema
adeguato di Adr potrebbe con-
sentire esiti rapidi ed efficaci,
contribuendo a consolidare
buone prassi).
La Consob
e il nuovo regime
E mentre la Banca d’Italia è
al lavoro per aggiornare le
disposizioni regolamentari
dell’Abf alla luce dell’espe-
rienza acquisita e per alcuni
adeguamenti alla normativa
sopravvenuta, la Consob ha
avviato la redazione del re-
golamento del nuovo sistema
di Adr che è ragionevole pre-
sumere troverà sostanziali
similitudini con quello Abf in
considerazione dell’esperien-
za e dei risultati maturati in
sei anni di attività. •
I SETTORI SU CUI IMPATTA LA DISCIPLINA
Per una maggiore informazione sull’attuale situazione su cui l’intervento regolatorio va a incidere, si riportano di seguito alcuni dati
esemplificativi. In generale, per quanto riguarda le conciliazioni paritetiche si riportano i seguenti dati recentemente elaborati e diffusi da
Consumer’s forum, concernenti la distribuzione totale delle domande di conciliazione nei diversi settori, comparate dal 2009 al 2013:
SETTORI DOMANDE DI
CONCILIAZIONE
PERVENUTE NEL 2009
DOMANDE DI
CONCILIAZIONE
PERVENUTE NEL 2010
DOMANDE DI
CONCILIAZIONE
PERVENUTE NEL 2011
DOMANDE DI
CONCILIAZIONE
PERVENUTE NEL 2012
DOMANDE DI
CONCILIAZIONE
PERVENUTE NEL 2013
Telecomunicazioni 16.249 11.750 12.097 12.038 13.106
Servizi
bancari/finanziari
11.414 6.289 356 405 245
Servizi postali
(per disservizi di uffici
postali)
863 917 836 1.340 879
- - 418 21 -
Energia e Gas 787 2.051 2.680 2.876 2.930
Servizi idrici - - - - 321
Mobilità/trasporti 385 499 508 946 914
Particolarmente interessante è anche il dato dei risultati di tali procedure di conciliazioni paritetiche che, dal medesimo studio, risulta che, con
riferimento al 2012 erano pari a: 82% conciliate, il 6% non conciliate, il 7% quelle dichiarate improcedibili e infine il 5% le annullate. La
percentuale delle domande conciliate suddivise per singoli settori oggetto dell’indagine è la seguente: l’86 nel settore delle telecomunicazioni, il
57% nel settore dell’energia, il 41% nel settore bancario & finanziario, il 65% nei servizi postali, il 74% nel settore dei trasporti e mobilità, ed il
60% nei servizi idrici.
Per quanto riguarda il settore idrico, per esempio, in cui l’assoggettamento alla competenza regolatoria di un’autorità indipendente è più
recente, l’Autorità per l’energia elettrica, gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha avviato da poco un’indagine conoscitiva finalizzata a verificare lo
stato di attuazione della previsione di procedure stragiudiziali di risoluzione della attuale diffusione ed effettiva disponibilità e conoscibilità.
Dall’indagine è emerso che 76 gestori (sui 227 che hanno risposto all’indagine complessiva e che servono il 70% della popolazione) hanno
messo a disposizione dei propri utenti (proporzionalmente pari a circa il 23% della popolazione) almeno una procedura di risoluzione
alternativa delle controversie fra quelle indicate nella specifica scheda sulle Adr (conciliazione paritetica, commissione mista conciliativa,
mediazione Cciaa o altri organismi ex d.lgs. 28/10, altra procedura).
Dai dati trasmessi, emerge inoltre che nel 2012 sono pervenute, complessivamente, quasi 1.300 richieste di attivazione di procedure di
risoluzione alternativa delle controversie, con una percentuale di accordi pari a circa il 63% delle richieste ricevute. Nel 2013, invece, il totale
complessivo delle domande di conciliazione ha fatto registrare un incremento, rispetto all’anno precedente, di circa il 68% per un totale di
2.186 richieste; il tasso di accordi su tali richieste è diminuito, attestandosi al 39%.
Per quanto riguarda, infine, la previsione da parte dei gestori di almeno un canale di informazione – sito web o altro – riguardante la
disponibilità di procedure di risoluzione alternativa delle controversie, a vantaggio dei propri utenti, è emerso che circa i due terzi dei predetti
76 gestori ha predisposto una informazione sulle Adr, adottando il canale web e/o altri canali.
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 75
Riforma a costo zero
senza previsione
di oneri finanziari
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale"
del 19 agosto 2015 n. 191
la fattibilità economica
Marco Marinaro
A
l fine di armonizzare il
testo consolidato del Co-
dice del consumo con le
modifiche apportate dalla novel-
la, nei commi dal 4 al 9 dell’arti-
colo 1 del Dlgs 130/2015, sono
previste ulteriori modifiche e in-
tegrazioni.
Violazione degli interessi
collettivi dei consumatori
Si segnala in primo luogo la mo-
difica di cui al comma 4 che inci-
de sull’articolo 139, comma 1
(lettera b-ter), del Codice del
consumo integrando - in tema di
azioni inibitorie - l’ipotesi di vio-
lazione degli interessi collettivi
dei consumatori anche nelle ma-
terie di cui al Regolamento Ue n.
524/2013 sulla risoluzione delle
controversie online per i consu-
matori (Odr per i consumatori).
Un’altra interessante modifica è
quella che incide sull’articolo 66,
comma 2, del Codice del consu-
mo che è volta a prevedere san-
zioni effettive, proporzionate e
dissuasive a carico dei professio-
nisti e degli organismi Adr che
violano gli obblighi informativi
posti a loro carico.
Poteri sanzionatori
all’autorità garante
A tal fine, il legislatore ha ritenu-
to coerente l’attribuzione di tali
poteri sanzionatori all’Autorità
Garante della concorrenza e del
mercato in quanto la stessa già
svolge funzioni per la trasparen-
za delle relazioni commerciali
tra i consumatori e i professioni-
sti anche per l’esercizio dei diritti
contrattuali connessi ai rapporti
di consumo. Tuttavia, tale scelta
è stata effettuata soltanto con ri-
ferimento agli obblighi di cui al-
l’articolo 141-sexies, commi 1-3,
rientranti nelle generali compe-
tenze sanzionatorie proprie del-
l’Agcm. Con riguardo invece agli
articoli 141-bis, 141-quater e 141-
nonies si è ritenuto che una simi-
le scelta avrebbe potuto conflig-
gere con le competenze di altre
autorità; pertanto, per la viola-
zione degli altri obblighi infor-
mativi resta ferma la sanzione
della sospensione o della revoca
dell’iscrizione nell’elenco degli
organismi ADR (comma 6).
Le numerose modifiche
sulle clausole vessatorie
Un’ultima ma importante inte-
grazione al Codice del consumo
viene apportata dal comma 9 in
materia di clausole vessatorie;
all’articolo 33, comma 2, dopo la
lettera v), vengono aggiunte altre
due ipotesi, per cui ora si presu-
mono vessatorie fino a prova
contraria anche le clausole che
hanno per oggetto, o per effetto,
di «imporre al consumatore che
voglia accedere ad una procedu-
ra di risoluzione extragiudiziale
delle controversie prevista dal ti-
tolo II-bis della parte V, di rivol-
gersi esclusivamente ad un'unica
tipologia di organismi Adr o ad
un unico organismo ADR»; ov-
vero di «rendere eccessivamente
difficile per il consumatore
l'esperimento della procedura di
risoluzione extragiudiziale delle
controversie prevista dal titolo
II-bis della parte V».
Nulli i punti
di preindirizzo
Sono dunque nulle perché vessa-
torie tutte quelle clausole che
tendono a preindirizzare il con-
sumatore verso un organismo o
verso una tipologia di procedi-
mento Adr, ma anche quelle che
magari nel tentativo di eludere la
precedente regola finiscono per
La direttiva n. 11/2013 non impedisce che il finanziamento degli organismi
Adr avvenga anche mediante fondi pubblici o privati ovvero una
combinazione di entrambi, lasciando impregiudicata la possibilità per le
imprese od organizzazioni professionali o associazioni di imprese di
finanziare i nuovi organismi.
Legislazione / Procedimento civile
76 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
aggravare l’accesso del consu-
matore ai sistemi di Adr. Tra le
norme finali è stato previsto che
le disposizioni del nuovo decreto
concernenti l'attuazione del Re-
golamento Ue n. 524/2013 (Odr
per i consumatori) debbano ap-
plicarsi a decorrere dal 9 genna-
io 2016 (conformemente a quan-
to espressamente disposto dal-
l’articolo 22, comma 2, del me-
desimo Regolamento). In
assenza di disposizioni specifi-
che, l’entrata in vigore segue le
regole ordinarie. Per cui consi-
derata la pubblicazione del de-
creto nella Gazzetta Ufficiale n.
191 del 19 agosto 2015, l’entrata
in vigore è fissata per il 3 set-
tembre 2015.
Una riforma
a costo zero
Il Dlgs 130/2015 si conclude con
l’articolo 3 che contiene la clau-
sola di invarianza finanziaria. Si
tratta dunque di una ulteriore ri-
forma a costo zero posto che
dall'attuazione delle nuove di-
sposizioni non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la fi-
nanza pubblica (in conformità
con quanto disposto nella legge
delega n. 154/2014 all’articolo 8,
comma 2).
Sul punto occorre rilevare che
la Direttiva n. 11/2013 richiama
l’esigenza di forme adeguate di
finanziamento degli organismi
Adr al fine di un loro efficiente
funzionamento dovendo dispor-
re di risorse umane, materiali e
finanziarie sufficienti (Cons. 46).
E ciò appare tanto più chiaro e
ragionevole se si considera che il
servizio deve essere proposto
(almeno ai consumatori) gratui-
tamente o a costi minimi.
Invero, la Direttiva non impe-
disce che il finanziamento av-
venga mediante fondi pubblici o
privati ovvero con una combina-
zione di entrambi, lasciando im-
pregiudicata «la possibilità per le
imprese o per le organizzazioni
professionali o associazioni di
imprese di finanziare organismi
ADR» (Cons. 46).
Le risorse finanziarie
messe in gioco
In questa prospettiva, il legisla-
tore preso atto che esistono altre
forme di finanziamento già in
essere per taluni sistemi di Adr
(ad esempio per le conciliazioni
paritetiche esistono bandi con i
quali sono previsti contributi a
rimborso forfettario delle spese
per le Associazioni di categoria
che sostengono l’assistenza gra-
tuita dei consumatori nelle pro-
cedure; ovvero ai contributi di
pur minimo importo concessi
per le conciliazioni nel settore
dell’energia elettrica e il gas
nonché ai contributi concessi dal
Mise per le conciliazioni pariteti-
che in altri settori e con onere in
parte a carico delle singole im-
prese che hanno aderito ai pro-
tocolli di intesa) e considerato
che non è stato previsto dalla Di-
rettiva un vero e proprio obbligo
di finanziamento ha inserito l’in-
varianza finanziaria con la preci-
sazione che le amministrazioni
interessate provvedono agli
adempimenti previsti con le ri-
sorse umane, finanziarie e stru-
mentali previste a legislazione
vigente.
Insomma una riforma con la
quale si avviano nuovi percorsi
virtuosi che dovrebbero essere di
elevata qualità ed efficienti, ma
per i quali non sono previste
nuove risorse né per le ammini-
strazioni pubbliche coinvolte né
per gli organismi (pubblici o pri-
vati) che decideranno di cimen-
tarsi con questi nuovi servizi. •
Il legislatore ha previsto
che le amministrazioni
provvedano agli adempimenti
con risorse umane
e finanziarie
I VANTAGGI DELL’ISTITUTO
1. La crescita del mercato interno
I vantaggi collettivi netti appaiono connessi alla crescita del mercato interno
intesa come maggiore possibilità di scelta dei prodotti, maggiore competitività
dei prezzi e un aumento di livello della protezione dei consumatori e,
indirettamente, a un ricorso all’autorità giudiziaria.
2. Maggiore certezza per le imprese
In termini di vantaggi la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di
maggiore stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la
maggiore disponibilità di procedure Adr accessibili e non eccessivamente
onerose potrà risultare vantaggiosa in particolare per micro, piccole e medie
imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di competenze interne
per affrontare l’incertezza, i costi, e la durata del contenzioso in sede giudiziaria.
Fonte: Atto Senato n. 165, Relazione tecnica allo schema di Dlgs
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Giurisprudenza IL MASSIMARIO
78 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Rassegna
delle massime
della Cassazione civile
a cura di Mario Finocchiaro e Mario
Piselli
CONTRATTO AGRARIO
Prelazione e riscatto - Da parte del proprietario
del terreno confinante - Necessità della contiguità
fisica e materiale - Sussiste. (Cc, articoli 817, 922 e
939)
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore di-
retto, proprietario del terreno confinante, previsto
dall'’articolo 7 della legge 817/1971, costituisce una li-
mitazione della circolazione della proprietà agricola,
oltre che dell’autonomia negoziale, e spetta soltanto
nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente
proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e
materiale, per contatto reciproco lungo la comune li-
nea di demarcazione senza poter essere esteso alla
diversa ipotesi della cosiddetta “contiguità funziona-
le”, ossia di fondi separati ma idonei a essere accor-
pati in un’unica azienda agraria. Cosicché, ai predetti
fini, devono considerarsi non confinanti i fondi posti
ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico
transito o di una strada agraria privata, posto che il
terreno che costituisce la sede stradale, anche se può
risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi
confinanti, non resta nella proprietà individuale di
ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetto a
servitù di passaggio a favore degli altri, ma dà luogo
alla formazione di un nuovo bene oggetto di comu-
nione e goduto da tutti in base a un comune diritto
di proprietà. (M.Pis.)
¶ Sezione II, sentenza 9 giugno 20015 n. 11905 – Pres.
Bursese; Rel. Abete; Pm (conf.) Capasso; Ric. Genovesi;
Controric. Agricola Bertia corte nuova di Flisi Marina
e C. Sas
CRIMINALITÀ
Misure di prevenzione - Confisca - Diritti reale di
garanzia - Costituiti in epoca anteriore - Rapporti.
(Legge 31 maggio 1965 n. 575, articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-
quater)
Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi
dell’articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 (nei con-
fronti di un indiziato di appartenenza a consorteria
mafiosa, camorristica o similare), non può pregiudi-
care i diritti reali di garanzia costituiti sui beni og-
getto del provvedimento ablativo in epoca anteriore
all’instaurazione (del procedimento di prevenzione),
in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato
luogo al procedimento medesimo, senza che possa
farsi distinzione in punto di competenza del giudice
adito, tra giudice penale e giudice civile. L’esistenza
di diritti sulla cosa confiscata può essere fatta valere
in sede civile solo se si verificano contestualmente
due condizioni: che si tratti di diritti preesistenti al
sequestro e che il terzo rivendichi un bene del quale
il soggetto sottoposto al procedimento non poteva,
direttamente o indirettamente, disporre. In difetto
del contestuale verificarsi di entrambe queste condi-
zioni, la mancata partecipazione del terzo al procedi-
mento che ha portato alla confisca non costituisce
motivo di nullità del decreto di confisca e la rivendi-
cazione di un suo diritto di essere fatto valere dinan-
zi al giudice della esecuzione del provvedimento di
prevenzione. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8834 - Pres.
Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Sapo-
naro; Int. Comune di Fasano
DIRITTO D’AUTORE
Marchi e brevetti - Contraffazione marchi - Pro-
dotti appartenenti allo stesso genere - Necessità -
Tabella allegata al regio decreto n. 949 del 1942 -
Carattere tassativo - Esclusione - Fattispecie. (Regio
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 79
decreto 21 giugno 1942 n. 949, articolo 1; legge 10 aprile
1954 n. 129)
La tutela contro la contraffazione dei marchi è
configurabile solo tra prodotti identici o affini, cioè
appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro
intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai
bisogni che tendono a soddisfare. Tale affinità impli-
ca la comunanza di una qualità ontologica dei pro-
dotti e non la mera appartenenza a un medesimo
ambito di origine culturale o di costume. La indagine
sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è - pe-
raltro - vincolata al riscontro dalla inclusione, o me-
no, dei prodotti nella medesima classe merceologica
fra quelle elencate dalla tabella C allegata al regio de-
creto n. 949 del 1942, sostituita dalla legge n. 129 del
1954, in quanto le indicazioni di tale tabella non han-
no carattere tassativo e perseguono finalità prevalen-
temente fiscali. In particolare, la indagine sulla affi-
nità consiste nella circostanza che i beni o i prodotti
di cui si parla siano ricercati e acquistati dal pubblico
in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra
loro strettamente correlate, tali per cui la affinità
funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i
relativi settori merceologici induca il consumatore
naturalmente a ritenere che essi provengano dalla
medesima fonte produttiva, indipendentemente dal
dato meramente estrinseco costituito dalla eventuali-
tà identità dei canali di commercializzazione. (Nella
specie, in applicazione del principio che precede, la
Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice
di merito secondo cui nella regione Toscana la pro-
duzione e il commercio del vino e dell’olio sono col-
legati e nell’immaginario del consumatore un olio
commercializzato con un marchio sostanzialmente
identico a quello che contraddistingue un vino non
può non indurre al convincimento che i due prodotti
facciano capo allo stesso imprenditore). (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7414 - Pres. Ror-
dorf; Rel. Ragonesi; Pm (diff.) Corasaniti; Ric. Consor-
zio Italiano Oleifici Sociali soc. coop. a r.l.; Controric.
e ric. inc. Collegio toscano olivicoltori Ol-Ma soc. co-
op. a r.l.
DIRITTO INTERNAZIONALE
Diritto internazionale privato - Ordine pubblico -
Italiano - Nozione - Identificazione - Limiti -
Astreinte - Contrasto con l’ordine pubblico –
Esclusione. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; leg-
ge 31 maggio 1995 n. 218)
Risarcimento del danno e astreinte costituiscono
PROCEDIMENTO CIVILE
Notificazione – Morte della parte contumace - Impugna-
zioni – Notifica agli eredi – Necessità. (Cpc., articoli 102,
110, 291 e 300)
In caso di morte della parte contumace, ancorché non no-
tificata o certificata ai sensi del comma 4 dell’articolo 300
del Cpc, l’appello deve essere notificato agli eredi indipen-
dentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto,
sia dall’eventuale ignoranza, anche se incolpevole, del-
l’evento stesso da parte del soccombente.
¶ Sezione II, sentenza 6 agosto 2015 n. 16555 – Pres.
Bucciante; Rel. Manna; Pm (conf.) Celeste; Ric. Merola;
Int. Cinquegrana
NOTA
In tema di ultrattività del mandato difensivo ci sono state due
recenti pronunce delle sezioni Unite con le quali il giudice di
legittimità, pur riferendosi a situazioni diverse, ha fornito in ar-
gomento interpretazioni non sempre collimanti. Così, nella
sentenza 15295/2014, la Corte ha affermato che in caso di
morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di
procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo
evento ad opera di quest’ultimo comporta, per effetto dell’ul-
trattività del mandato, che il difensore continui a rappresenta-
re la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato. Nel-
la sentenza 6070/2013, invece, relativa all’estinzione della so-
cietà cancellata dal registro delle imprese, la Corte ha stabilito
che se l’estinzione avviene in pendenza del giudizio in cui la
società è parte, si determina l’interruzione con eventuale pro-
secuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci;
mentre nel caso in cui l’evento non sia stato constatato nei
modi di legge, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei
confronti della società, deve provenire o essere indirizzata, a
pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci. Il
principio dell’ultrattività del mandato non è ovviamente utiliz-
zabile nei confronti del contumace; in questo caso, mancando
ab origine il procuratore alla lite, riprende vigore il principio
che onera dell’identificazione della giusta parte colui che pro-
pone il gravame. (M.Pis.)
Giurisprudenza / Il massimario
80 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
misure tra loro diverse, con funzione l’uno reintegra-
tiva e l’altra coercitiva al di fuori del processo esecuti-
vo, volta a propiziare la induzione dell’adempimento.
Parimenti, il danno punitivo ha struttura e funzione
non coincidenti con l’astreinte. In particolare se la
funzione propria dell’astreinte è quella di coartare al-
l’adempimento, a tutela del creditore e dell’interesse
generale alla esecuzione dei provvedimenti giudiziari,
l’astreinte - nella specie comminata in un provvedi-
mento di un giudice belga - non contrasta con l’ordi-
ne pubblico italiano. Non si può, infatti, considerare
in contrasto con un principio fondamentale, desumi-
bile dalla Costituzione o da fonti equiparate il prov-
vedimento di condanna al pagamento di una somma
che si accresce con il protrarsi dell’inadempimento,
impartito da un giudice al fine di coazione all’adem-
pimento di un obbligo infungibile. Al contrario, la
misura comminata tutela il diritto del creditore alla
prestazione principale accertata con provvedimento
giudiziale, dunque mira ad assicurare il rispetto di
fondamentali e condivisi principi, quali il giusto pro-
cesso civile, inteso come attuazione in tempi ragione-
voli e con effettività delle situazioni di vantaggio, e il
diritto alla libera iniziativa economica. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc-
cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel-
lucci e altro; Controric. Castellucci e altri
Diritto internazionale italiano - Ordine pubblico -
Italiano - Nozione - Identificazione - Principi car-
dine dell’ordinamento giuridico. (Preleggi, articolo
31; Cpc, articolo 797; legge 31 maggio 1995 n. 218)
Il concetto di ordine pubblico italiano, cui la sen-
tenza straniera deve conformarsi per poter essere
delibata consiste nel complesso dei principi cardine
dell’ordinamento giuridico, i quali caratterizzano la
stessa struttura etico sociale della comunità naziona-
le in un determinato momento storico, conferendole
una individuata e inconfondibile fisionomia, nonché
nelle regole inderogabili, provviste dal connotato
della fondamentalità, che le distingue dal più ampio
genere delle norme imperative, immanenti ai più
importanti istituti giuridici, ivi compresi i principi
desumibili dalla Carta costituzionale, tenuto conto
del contesto europeo, internazionale e convenzionale
nel quale tali principi cardine etico giuridici sono da
collocare. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc-
cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel-
lucci e altro; Controric. Castellucci e altri
Diritto internazionale privato - Sentenze straniere
- Stati della Comunità Europea - Esecutività - Con-
seguenze - Ricorso in opposizione - Necessità. (Re-
golamento comunitario 22 dicembre 2000 n. 44, articoli
38, 39, 41 e 43)
Le decisioni emesse in uno Stato membro della
Comunità europea e ivi esecutive sono automatica-
mente riconosciute per tali anche negli altri stati
membri. La parte contro cui è chiesta la esecuzione,
peraltro, può proporre apposito ricorso, avendo co-
munque il legislatore comunitario delineato un siste-
ma incentrato sulla diretta efficacia negli Stati mem-
bri dei provvedimenti giudiziari emessi in uno di es-
si, salva la possibilità di contestazioni da parte del
potenziale esecutato, onde rileva soltanto la concreta
lesione del diritto di difesa. In particolare, il procedi-
mento delineato dal regolamento comunitario n. 44
del 2000 è un giudizio di cognizione di tipo monito-
rio, ispirato a esigenze di celerità, mirando la norma
a consentire al destinatario l’esercizio del suo diritto
a opporsi alla esecuzione. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc-
cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel-
lucci e altro; Controric. Castellucci e altri
ESECUZIONE CIVILE
Opposizione - A precetto - Somma chiesta nel precet-
to ma non dovuta - Proposta oltre i cinque giorni dal-
la notifica - Ammissibilità. (Cpc, articoli 615, 617 e 618)
In materia di esecuzione forzata, l’opposizione a
precetto con la quale la parte deduce che una tra le
somme chieste nell’atto di precetto in base al titolo
esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione al-
l’esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia
pure entro questi limiti, il diritto a procedere a ese-
cuzione forzata, adducendo che per detto credito
manca un titolo esecutivo, e perciò l’opposizione de-
ve ritenersi ammissibile anche qualora sia proposta
oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del
precetto. (M.Pis.)
¶ Sezione VI, sentenza 3 giugno 2015 n. 11494 – Pres.
Finocchiaro; Rel. Barreca; Ric. Poste Italiane spa;
Controric. Surace
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 81
ESPROPRIAZIONI
Indennità - Determinazione - Aree con destinazio-
ne a usi collettivi - Aspetti conformativi - Condi-
zioni. (Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito
con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, arti-
colo 5-bis)
In tema di determinazione dell’indennità di espro-
priazione, la destinazione a usi collettivi di determi-
nate aree assume aspetti conformativi ove sia conce-
pita, nel quadro della ripartizione generale del terri-
torio, in base a criteri predeterminati e astratti, ma
non quando sia limitata e funzionale all’interno di
una zona urbanistica omogenea a diversa destina-
zione generale, e venga, dunque, ad incidere, nel-
l’ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si
localizza la realizzazione dell’opera pubblica, assu-
mendo in tal caso portata e contenuti direttamente
ablatori ininfluenti sulla liquidazione dell’indennità.
Deriva da quanto precede, pertanto, che, ove sia ac-
certata l’inclusione del terreno espropriato in zona
omogenea edificabile prevista dal vigente strumento
urbanistico, tale accertamento è da ritenersi suffi-
ciente per attribuire al fondo il requisito della edifi-
cabilità legale, a meno che non sia dimostrato che il
bene ricada in una sottozona avente natura pubblici-
stica. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 14 aprile 2015 n. 7504 - Pres.
Nappi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di
Montemurlo; Controric. Parugiano Srl
Indennità - Determinazione - Articolo 5-bis del de-
creto legge n. 333 del 1992 - Incostituzionalità - Di-
sciplina di cui alla legge n. 244 del 2007 - Applica-
bilità ai giudizi in corso - Esclusione - Conseguen-
ze. (Legge 25 giugno 1865 n. 2359; decreto legge 11 lu-
glio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis; Dpr 8 giugno
2001 n. 327, articolo 37; legge 24 dicembre 2007 n. 244,
articolo 2)
Nella determinazione dell’indennità di espropria-
zione, a seguito della dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del de-
creto legge n. 333 del 1992 (convertito con modifica-
zioni dalla legge n. 359 del 1992) i criteri previsti dal-
l’articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007 - intro-
dotti come modifica dal Dpr n. 327 del 2001 - si ap-
plicano soltanto alle procedure espropriative
soggette al predetto testo unico - cioè quelle in cui la
dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo
la sua entrata in vigore (30 giugno 2003) - mentre
nelle procedure soggette al regime pregresso rivive
l’articolo 39 della legge n. 2359 del 1865, e va, quindi,
fatto riferimento al valore di mercato, atteso che la
norma intertemporale di cui all’articolo 2, comma
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno – Alla persona – Non patrimoniale – Liquidazione
in caso di danno permanente e di invalidità temporanea –
Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 2056 e 2059)
In tema di risarcimento del danno, così come non è con-
sentito liquidare due volte il medesimo danno non patri-
moniale, solo chiamandolo con nomi diversi, allo stesso
modo non è consentito negare il risarcimento di due dan-
ni diversi, solo perché li si chiami con nomi identici. Ne
consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non
patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata
l’esistenza di un danno permanente e di un periodo di in-
validità temporanea, deve monetizzare tanto l’uno quanto
l’altro di tali pregiudizi, avendo essi effetti e contenuto
diverso e a nulla rilevando la identità della loro natura
giuridica.
¶ Sezione III, sentenza 13 agosto 2015 n. 16788 – Pres.
Russo; Rel. Rossetti; Pm (conf.) Fresa
NOTA
Con la decisione in esame la Cassazione ha dettato dei veri e pro-
pri criteri ai quali si debbono attenere i giudici di merito nel liqui-
dare il danno biologico. Intanto, occorre dapprima individuare le
conseguenze ordinarie del pregiudizio, cioè quelle che qualunque
vittima di lesioni analoghe non potrebbe non patire; poi, le even-
tuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili,
ma si sono verificate soltanto nel caso specifico. Mentre le prime
debbono essere liquidate secondo un criterio uguale per tutti, le se-
conde, invece, con criterio ad hoc, scevro da qualsiasi automati-
smo. Inoltre, quando il giudice liquidi il danno biologico con il crite-
rio del cosiddetto a punto variabile, nel motivare la decisione non è
sufficiente il richiamo alle tabelle, ma occorre indicare sia il valore
monetario di base del punto ed il grado di invalidità permanente,
sia il coefficiente di abbattimento in relazione all’età della vittima,
sia, infine, le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o meno il ri-
sarcimento standard. (M.Pis.)
Giurisprudenza / Il massimario
82 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
90, della legge n. 244 del 2007 prevede la retroattivi-
tà della nuova disciplina di determinazione dell’in-
dennità espropriativa solo per i procedimenti espro-
priativi in corso, e non anche per i giudizi. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7417 - Pres. Nap-
pi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di Trie-
ste; Controric. Steno
Indennità - Determinazione - Elementi incidenti
sulla concreta liquidazione del credito - Violazione
da parte del giudice del merito - Violazione di leg-
ge - Esclusione - Apprezzamento di fatto - Conse-
guenze – Fattispecie. (Cpc, articoli 115, 116, 360 e 366;
legge 25 giugno 1865 n. 2359)
In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai
fini della determinazione dell’indennità di espro-
prio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla
concreta liquidazione del credito, si risolve non in
una critica a un principio di diritto, ma in un ap-
prezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile so-
lo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non
può essere proposto per la prima volta nel giudizio
di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fi-
ne, l’atto del giudizio di merito in cui la contesta-
zione sia stata tempestivamente formulata. (Nella
specie il ricorrente si lamentava che ai fini della
determinazione del valore del bene espropriato
non si fosse fatto riferimento - da parte del giudi-
ce a quo - ai piani particolareggiati, che indicava-
no un valore di euro 6,63 per volumetria effettiva
edificata, né alla necessità di un piano di recupero
e che mancava qualsiasi motivazione la individua-
zione della zona del piano regolatore relativa al-
l’immobile espropriato. In applicazione del princi-
pio di cui sopra la Suprema corte ha dichiarato
inammissibile il motivo). (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7417 - Pres. Nap-
pi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di Trie-
ste; Controric. Steno
Indennità - Determinazione - Interventi di riforma
economico sociale - Riduzione del 25% della in-
dennità - In caso di realizzazione di un piano di
edilizia economica e popolare - Esclusione. (Legge
24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2)
La realizzazione di un piano per la edilizia econo-
mica e popolare non rientra tra gli interventi di rifor-
ma economico sociale, per i quali l’articolo 2, commi
89 e 90, della legge n. 244 del 2007 prevede una ri-
duzione della indennità di espropriazione del venti-
cinque per centro, rispetto al valore venale delle aree
espropriate. Il fine di riforma economico sociale, in-
fatti, connota una particolare qualità di fini di utilità
pubblica, perseguiti in un dato momento storico e,
pertanto, è devoluto esclusivamente - non già al po-
tere discrezionale della amministrazione esproprian-
te e neppure alla interpretazione del giudice, in caso
di opposizione giudiziale alla stima della indennità -
ma al legislatore, al quale soltanto spetta di decidere
se e quando avvalersi che potere di prevedere una ri-
duzione del tipo prefigurato dalla norma. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7418 - Pres. Nap-
pi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Viscardi; Con-
troric. Soc. Cooperativa edilizia 2000 a r.l
FALLIMENTO
Azione revocatoria - Rinuncia non perfezionata –
Sopravvenuta carenza d’interesse - Intervento del-
l’assuntrice del fallimento - Inammissibilità. (Rd
267/1942, articolo 67)
Il successore a titolo particolare nel diritto contro-
verso può ben impugnare per cassazione la sentenza
di merito, entro i termini di decadenza, ma non può
intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una
espressa previsione normativa riguardante la disci-
plina di quell’autonoma fase processuale, che con-
senta al terzo la partecipazione al giudizio con facol-
tà di esplicare difese, assumendo una veste atipica
rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato
al giudizio di merito. (M.Pis.)
¶ Sezione I, sentenza 10 giugno 2015 n. 12052 - Pres.
Ceccherini; Rel. Di Virgilio; Pm (conf.) Soldi; Ric. Ban-
ca regionale europea Spa; Controric. Fallimento Stat
decorativi Srl
IMPUGNAZIONI
Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere -
Nuove produzioni documentali - Giudizi instaurati
dopo il 30 aprile 1995 - Regime applicabile. (Cpc,
articolo 345; legge 26 novembre 1990 n. 353)
Nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con
riguardo alla produzione di nuovi documenti in
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 83
grado di appello, l’articolo 345, comma 3, del Cpc
va interpretato nel senso che esso fissa sul piano
generale il principio della inammissibilità di mezzi
di prova nuovi e di quindi di nuove produzioni do-
cumentali, indicando nello stesso tempo i limiti di
tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti
che tali documenti, al pari degli altri mezzi di pro-
va, devono presentare per poter trovare ingresso
in sede di gravame (sempre che essi siano prodot-
ti, a pena di decadenza, mediante specifica indica-
zione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio
di secondo grado, a meno che la loro formazione
non sia successiva e la loro produzione non sia
stata resa necessaria in ragione dello sviluppo as-
sunto dal processo): requisiti consistenti nella di-
mostrazione che le parti non abbiano potuto pro-
porli prima per causa a esse non imputabile, ovve-
ro nel convincimento del giudice della indispensa-
bilità degli stessi per la decisione. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 7 aprile 2015 n. 6921 - Pres. Od-
do; Rel. Falaschi; Pm (conf.) Russo; Ric. Bettoni; Con-
troric. Bernorio
Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere -
Procedimento - Memoria di replica - Contenuto -
Limiti. (Cpc, articolo 189)
Con le memorie di replica in grado di appello le
parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie
e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enun-
ciate nelle comparse conclusionali, ma non esporre
questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Per-
tanto, ove sia prospettata per la prima volta una que-
stione nuova con tale atto, il giudice non può e non
deve pronunciarsi al riguardo. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc-
cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel-
lucci e altro; Controric. Castellucci e altri
Impugnazioni civili - Appello - Domanda nuova -
Inammissibilità - Rilevabilità ex officio - Accetta-
zione del contraddittorio - Irrilevanza. (Cpc, articoli
112, 345 e 360)
L’inammissibilità di domande nuove nel giudi-
zio di appello - ai sensi dell’articolo 345 del Cpc -
è posta a tutela di un interesse di natura pubbli-
cistico e - pertanto - va rilevata anche d’ufficio
anche in sede di legittimità, senza che possa
spiegare alcuna influenza l’accettazione del con-
traddittorio. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7406 - Pres. Sal-
vago; Rel. Campanile; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune
di Marano di Napoli; Controric. Covone
Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Ordi-
naria - Pregiudizio del terzo - Identificazione. (Cpc,
articolo 404)
Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla
proposizione della opposizione di terzo ordinaria,
ma solo quello che derivi dalla titolarità di una si-
tuazione incompatibile con quella accertata o
eventualmente costituita dalla sentenza impugna-
ta. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 10 aprile 2015 n. 7306 - Pres. Sal-
vago; Rel. Giancola; Pm (conf.) Velardi; Ric. Impresa
costruzioni edili Morello F. e Chiofalo G. Snc; Contro-
ric. Comune di Paceo
Revocazione - Sentenza della corte di cassazione -
Contrasto di giudicati - Esclusione - Regime ante-
riore al decreto legislativo n. 40 del 2006. (Cpc, ar-
ticoli 391-bis, 391-ter e 395; decreto legislativo 2 febbra-
io 2006 n. 40)
Avverso le sentenze di mera legittimità della
Corte di cassazione non è ammissibile la impugna-
zione per revocazione per contrasto di giudicati, ai
sensi dell’articolo 391-bis del Cpc nella sua formu-
lazione anteriore al decreto legislativo n. 40 del
2006, né in forza della sua formulazione successi-
va, secondo una scelta discrezionale del legislatore
non in contrasto con alcun principio e norma co-
stituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri di-
ritti costituzionalmente garantiti non risultano
violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti
entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la
cui stabilità rappresenta un valore costituzionale,
condivisibile anche alla luce della circostanza che
la ammissibilità di tale impugnazione sarebbe lo-
gicamente e giuridicamente incompatibile con la
natura delle sentenze di mera legittimità che dan-
no luogo solo al giudicato in senso formale e non
a quello sostanziale. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 22 aprile 2015 n. 8255 - Pres.
Bucciante; Rel. Picaroni; Pm (conf.) Patrone; Ric. Fu-
si; Controric. Prefettura di Firenze
Giurisprudenza / Il massimario
84 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
LOCAZIONI
Immobili - Canone - Tolleranza del locatore nel ri-
cevere il pagamento - Effettuato con bonifico ban-
cario - Limiti. (Cc, articoli 1182, 1197 e 2697)
La tolleranza del locatore nel ricevere il paga-
mento, anziché presso il proprio domicilio ed in
moneta avente corso legale, tramite bonifico ban-
cario, non implica di per sé, salvo prova contraria
a carico del conduttore, anche la tolleranza a rice-
vere la materiale disponibilità della somma oltre il
termine contrattualmente pattuito per il versa-
mento del canone. (M.Pis.)
¶ Sezione III, sentenza 28 maggio 2015 n. 11110 – Pres.
Russo; Rel. Stalla; Pm (conf.) Fresa; Ric. Faraldo;
Controric. Laiolo
Immobili - Innovazioni non consentite al condut-
tore - Risoluzione per inadempimento - Ammissi-
bilità. (Cc, articoli 1453, 1455, 1456 e 1587)
La sostituzione, secondo un nuovo progetto tecni-
co, di un impianto a proprio uso e consumo è di per
sé una grave violazione del rispetto della cosa altrui
che il conduttore deve avere, come pure lo è la posa
in opera di una nuova pavimentazione, che compor-
ta l’eliminazione, non autorizzata, della pavimenta-
zione scelta e voluta dal proprietario, scelta nella
quale, senza l’autorizzazione e il consenso del pro-
prietario, il conduttore non ha alcun diritto di intro-
mettersi o sovrapporsi. (M.Pis.)
¶ Sezione III, sentenza 28 maggio 2015 n. 11115 – Pres.
Russo; Rel. Rubino; Pm (conf.) Fresa; Ric. Mastroma-
rino; Int. Di Trolio
NOTIFICAZIONI
Civili - Notificazioni civili in genere - Procuratore
che eserciti il suo ministero fuori dalla circoscri-
zione del tribunale cui è assegnato - Omessa ele-
zione di domicilio nel luogo ove ha sede l’ufficio -
Notificazioni - Luogo - Nella cancelleria - Conse-
guenze. (Cpc, articoli 83, 170, 285, 325, 326 e 330; regio
decreto 22 gennaio 1934 n. 37, articolo 82; legge 24 feb-
braio 1997 n. 27, articoli 1 e 6)
Ai sensi dell’articolo 82 del regio decreto n. 37
del 1934 - non abrogato neanche per implicito da-
gli articoli 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 il procu-
ratore che eserciti il suo ministero fuori della cir-
coscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleg-
gere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel
luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il
quale è in corso il processo, intendendosi, in difet-
to, che egli abbia eletto domicilio presso la cancel-
leria della stessa autorità giudiziaria. Deriva da
quanto precede, pertanto, che tale domicilio assu-
me rilievo ai fini della notifica della sentenza per il
decorso del termine breve per l’impugnazione,
nonché per la notifica dell’atto di impugnazione,
rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della
residenza o anche l’elezione del domicilio fatta
dalla parte stessa nella procura alle liti. (M.Fin.)
¶ Sezione III, sentenza 10 aprile 2015 n. 7186 - Pres. Se-
greto; Rel. Stalla; Pm (conf.) Basile; Ric. Scarcella;
Controric. Riario Sforza
POSSESSO
Possesso in genere - Possesso ad usucapionem -
Condizioni - Limiti. (Cc, articoli 1140, 1158 e 1165)
Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è
necessaria la sussistenza di un comportamento conti-
nuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad
esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previ-
sto dalla legge, un potere corrispondente a quello del
proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un
potere di fatto, corrispondente al diritto reale possedu-
to, manifestato con il compimento puntuale di atti di
possesso conformi alla qualità e alla destinazione della
cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indi-
scussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta
alla inerzia del titolare del diritto. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8833 - Pres.
Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Vuo-
colo; Controric. Coppo
PRESCRIZIONE
Termine - Fatto dannoso previsto come reato -
Estinzione del reato per causa diversa dalla prescri-
zione o sentenza irrevocabile nel giudizio penale -
Conseguenze. (Cc, articolo 2947; Cp, articolo 595)
L’articolo 2947, comma 3, seconda parte, del Cc - il
quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla
legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 85
per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta
sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al
risarcimento si prescrive nei termini indicati dai pri-
mi due commi (cinque anni e due anni) con decorso
dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la
sentenza è divenuta irrevocabile - si riferisce, alla
stregua della sua formulazione letterale e collocazio-
ne nel complessivo contesto di detto terzo comma,
nonché della finalità di tutelare l’affidamento del
danneggiato circa la conservazione dell’azione civile
negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa
punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato
sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del
diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescri-
zione del reato sia uguale o più breve di quella fissata
per il diritto al risarcimento, resta inoperante la nor-
ma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla
prescrizione fissata dai primi due commi dell’articolo
2947 del Cc, con decorrenza dal giorno del fatto. De-
riva da quanto precede, altresì, che ai fini della appli-
cazione della eccezione al riguardo posta dall’articolo
2947, comma 3, del Cc. è necessaria la ricorrenza di
entrambi i requisiti ivi posti e, cioè, che si tratti di re-
ato e che prescrizione del reato sia più lunga di quella
prevista per l’azione civile. Laddove, invece, la pre-
scrizione prevista per il reato sia uguale (o anche in-
feriore) a quella prevista per il diritto al risarcimento
del danno, ai sensi dell’articolo 2947, comma 1, del
Cc, si applica la prescrizione di 5 anni dal fatto e non
già dalla data di estinzione del reato o dalla data in
cui la sentenza è divenuta irrevocabile. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 7 aprile 2015 n. 6921 - Pres. Od-
do; Rel. Falaschi; Pm (conf.) Russo; Ric. Bettoni; Con-
troric. Bernorio
PROCEDIMENTO CIVILE
Giudicato civile - Giudicato interno - Omessa im-
pugnazione di alcuni capi - Ratio decidendi - Rile-
vanza. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 e 329)
Il giudicato (interno), formatosi su alcuni capi per
mancata impugnazione dei medesimi, comprende sia il
decisum che la ratio decidendi, perché riguarda tutte le
premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della
pronuncia. Deriva da quanto precede, pertanto, che, di-
venuto incontestabile l’accertamento di tali premesse,
lo stesso non può più essere rimesso in discussione
con l’impugnazione degli altri capi della decisione, es-
sendo al riguardo ogni questione preclusa. (M.Fin.)
¶ Sezione II sentenza 21 aprile 2015 n. 8105 - Pres. Pic-
cialli; Rel. Proto; Pm (conf) Celeste; Ric. Lanza e altro;
Controric. Parlatore
Intervento in causa di terzi - Adesivo dipendente -
Poteri dell’interveniente - Impugnazione autonoma
- In assenza della impugnazione della parte adiuva-
ta - Esclusione. (Cpc, articoli 105 e 339)
Si ha intervento adesivo dipendente quando si in-
terloquisce sostenendo le ragioni di una parte, senza
proporre nuova domanda e senza ampliare il tema
del contendere. L’interventore adesivo dipendente,
pertanto, può aderire alla impugnazione proposta
dalla parte, ma non può proporre impugnazione au-
tonoma, se la parte adiuvata non ha proposto la sua
impugnazione (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8833 - Pres.
Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Vuo-
colo; Controric. Coppo
Intervento in causa di terzi - Iussu iudicis - Valuta-
zione discrezionale del giudice del merito - Insinda-
cabilità in cassazione. (Cpc, articoli 107 e 360)
L’intervento iussu iuicis - previsto dall’articolo 107
del Cpc - è rimesso alla valutazione discrezionale del
giudice del merito, onde nessuna doglianza è propo-
nibile in sede di legittimità circa la valutazione del
giudice di non effettuare la detta chiamata in causa
(che, peraltro, nella specie il ricorrente neppure de-
duce di avere sollecitato). (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7415 - Pres. Ror-
dorf; Rel. Ragonesi; Pm (conf.) Corasaniti; Ric. Monti-
ni dal 1848 alta moda di Montini F. &C. Sas; Contro-
ric. Tod's Spa e altro
PROPRIETÀ
Azioni di difesa - Distanze - Muro comune - Utiliz-
zazione – Limiti. (Cc, articoli 907 e 1102)
L’utilizzazione del muro comune con l’inserimento
di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclu-
sivo della porzione di uno dei comproprietari, deve
avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’articolo
1102 del Cc, e in particolare con divieto di impedire il
pari uso del diritto all’altro comproprietario, o di uti-
Giurisprudenza / Il massimario
86 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
lizzare in modo esclusivo lo spazio sovrastante del
muro stesso. (M.Fin.)
¶ Sezione II sentenza 7 aprile 2015 n. 6927 - Pres. Pic-
cialli; Rel. Nuzzo; Pm (diff.) Celeste; Ric. Ludovici;
Controric. Proietti
Azioni di difesa - Proprietà in genere - Diritto rea-
le autodeterminato - Conseguenze - Titolo di ac-
quisto - Rilevanza - Limiti. (Cc, articoli 832 e 948;
Cpc, articoli 163, 164 e 345)
La proprietà rientra nella categoria dei diritti reali di go-
dimento cosiddetti “autodeterminati”. Deriva da quanto
precede, pertanto, che (nei giudizi di revindica della stes-
sa) la causa petendi si identifica con il diritto stesso e non
con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione
non svolge alcuna funzione di specificazione della do-
manda, per cui è consentito all’attore, in appello, modifi-
care la causa petendi. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8833 - Pres.
Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Vuo-
colo; Controric. Coppo
PROVA CIVILE
Prova documentale - Produzione nuovi docu-
menti - Regime anteriore alla novella del
2005 - Anteriormente alla ordinanza di am-
missione delle prove - Ammissibilità. (Cpc, ar-
ticolo 184; decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, con-
vertito con modificazioni dalla legge 14 maggio
2005 n. 80)
Ai sensi dell’articolo 184 del Cpc nel testo anteriore
alla novella del 2005 - applicabile nella specie ratione
temporis - i documenti possono essere prodotti sino al-
l’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero sino alla
spirare del termine concesso dal giudice istruttore per
produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova.
(M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 14 aprile 2015 n. 7501 - Pres, Cec-
cherini; Rel. Di Amato; Pm (conf.) Zeno; Ric. Marr
Alisurgel Srl; Curatela del fallimento Ge.Bar.M. di Ga-
etana Buffa &C. Snc
PUBBLICO MINISTERO
Pubblico ministero in genere - Intervento nel giu-
dizio civile - Integrazione del contraddittorio -
Giudizio di appello - Notificazione al Pm presso il
giudice a quo - Necessità - Limiti. (Cpc, articoli 69,
70, 71, 72, 221 e 331)
Nei giudizi nei quali è previsto l’intervento obbligato-
rio del pubblico ministero e, quindi, la comunicazione
degli atti al suo ufficio a norma dell’articolo 71 del Cpc.,
l’esigenza, d’integrazione del contraddittorio ai sensi
dell’articolo 331 del Cpc con la notificazione dell’atto al
pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la
sentenza impugnata, sussiste solo quando si tratti di
causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto pro-
muovere, e nella quale quindi sia titolare di autonomo
diritto d’impugnazione. Nelle altre ipotesi, come quella
del procedimento instaurato con querela di falso, è suffi-
ciente l’effettuazione della suddetta comunicazione al
pubblico ministero presso il giudice della impugnazione.
(M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7408 - Pres. Sal-
vago; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Capasso; Ric. Sina-
tra; Controric. Ministero delle Infrastrutture e altri
RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO
Danno - Concorso del fatto colposo del creditore o
del danneggiato - Articolo 1227, comma 2, del Cc.
(Cc, articolo 1227)
Qualora si controverta, in causa, espressamente
degli effetti, sul richiesto risarcimento, della condotta
non diligente del creditore, detta impostazione va ri-
guardata - in applicazione del potere delibativo del
giudici di merito - come espressione della volontà di
fare riferimento alla fattispecie disciplinata dall’arti-
colo 1227, comma 2, del Cc, non essendo necessario
che venga formulata una eccezione con riferimento
esplicito alla indicata norma regolatrice. (M.Fin.)
¶ Sezione II, sentenza 22 aprile 2015 n. 8260 - Pres.
Piccialli; Rel. Bianchini; Pm (conf.) Celeste
Danno - Criteri equitativi - Poteri del giudice del
merito - Incensurabilità in cassazione. (Cc, articolo
1226; Cpc, articolo 360)
Il potere di liquidare in via equitativa il danno, ai
sensi dell’articolo 1226 del Cc, che consiste nella possi-
bilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri
equitativi per supplire alla impossibilità della prova del
danno risarcibile nel suo preciso ammontare, è suffi-
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 87
ciente che il giudice dia la indicazione di congrue, an-
che se sommarie, ragioni dl processo logico in base al
quale lo ha adottato, restando così incensurabile - in
sede di legittimità - l’esercizio di questo potere discre-
zionale. (M.Fin.)
¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7415 - Pres. Ror-
dorf; Rel. Ragonesi; Pm (conf.) Corasaniti; Ric. Monti-
ni dal 1848 alta moda di Montini F. &C. Sas; Contro-
ric. Tod's Spa e altro
Danno - Risarcimento - Denuncia di reato - Re-
sponsabilità per danni a carico del denunciante -
Esclusione - Limiti. (Cc, articolo 2043)
La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è
fonte di responsabilità per danni a carico del denun-
ciante, ai sensi dell’articolo 2043 del Cc, anche in caso
di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a
meno che essa non integri gli estremi del delitto di ca-
lunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pub-
blicistica dell’organo titolare dell’azione penale si so-
vrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole
ogni efficacia causale ed interrompendo, così, ogni
nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente su-
bito dal denunciato. Tale regola iuris è applicabile an-
che con riguardo agli effetti, eventualmente dannosi,
prodotti da esposti presentati al Consiglio dell’ordine
degli avvocati a carico di iscritti all’albo: nonostante la
diversa natura dell’azione da questo esercitata a segui-
to di tali esposti, il carattere pubblicistico di essa inter-
rompe egualmente il nesso eziologico, salvo che
l’esposto non abbia, dal suo canto, contenuto calun-
nioso. (M.Pis.)
¶ Sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11155 – Pres.
Segreto; Rel. Carleo; Pm (conf.) Basile
Danno - Risarcimento - Domanda proposta nei
confronti di soggetto non imputato nel processo
penale - Presupposti. (Cc, articolo 2947)
In tema di prescrizione del diritto al risarcimento
del danno derivante da fatto illecito, la previsione
dell’articolo 2947 del Cc si riferisce, senza alcuna di-
scriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della
pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo
all’azione civile esperibile contro la persona penal-
mente imputabile, ma anche all’azione civile diretta
contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo
di responsabilità indiretta. (M.Pis.)
¶ Sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11164 – Pres.
Segreto; Rel. Amendola; Pm (conf.) Basile
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE
Conservazione della garanzia patrimoniale - Azio-
ne revocatoria - Diminuzione del patrimonio del
fideiussore - Conseguenze. (Cc, articolo 2901)
Accertata la diminuzione del patrimonio del fi-
deiussore derivante dalla contestuale alienazione dei
suoi beni ed al conseguente pregiudizio in tal modo
subito dai creditori garantiti, è irrilevante la circo-
stanza che il creditore abbia, successivamente a tali
atti, erogato il credito al debitore principale ovvero
abbia eventualmente dimostrato disinteresse alla di-
minuzione patrimoniale intervenuta, laddove ciò che
assume valore decisivo è l’obiettiva situazione di di-
minuzione patrimoniale che sia idonea di per sé, al
momento dell’atto dispositivo, a pregiudicare il cre-
ditore, non essendo configurabile in proposito alcu-
na ipotesi di rinuncia o di decadenza dall’azione pre-
vista dall’articolo 2009 del codice civile. (M.Pis.)
¶ Sezione II, sentenza 21 maggio 2015 n. 10484 – Pres.
Piccialli; Rel. Migliucci; Pm (conf.) Celeste; Ric. Ender-
ti; Controric. Italfondiario Spa
SERVITÙ
Acquisto - Mancata trascrizione dell’atto costituti-
vo - Effetti - Inopponibilità agli aventi causa del
proprietario del fondo servente - Sussiste. (Cc, arti-
coli 1362, 1363, 1364, 1375, 1376 e 2643)
In caso di mancata trascrizione del relativo atto
costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa
a titolo particolare del proprietario del fondo serven-
te, i quali abbiano acquistato in base ad un titolo re-
golarmente trascritto e sempre che la servitù non sia
stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente
da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento
della proprietà, senza peraltro che, in quest’ultimo
caso, ai fini di detta opponibilità sia sufficiente che,
in luogo della descrizione della servitù esistente, l’at-
to di trasferimento contenga frasi generiche o di me-
ro stile, ricorrenti negli atti notarili. (M.Pis.)
¶ Sezione II, sentenza 28 luglio 2015 n. 15939 – Pres.
Piccialli; Rel. Picaroni; Pm (conf.) Del Core; Ric. Tier-
re-Impianti Tecnologici srl; Controric. Elmi
Giurisprudenza IL MASSIMARIO
88 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Rassegna
delle massime
dei giudici di merito
a cura di Giovanni Sacchetti
CONTRATTO
Inadempimento - Fornitura di materiali - Scaden-
za delle fatture - Mancato pagamento del prezzo -
Azione giudiziale del creditore - Presupposti - Pro-
va del suo diritto e del termine di scadenza - Mera
allegazione dell’inadempimento - Sufficienza - Ob-
blighi del debitore - Individuazione - Fattispecie.
(Cc, articolo 1460)
Il creditore che agisce per l’adempimento deve sol-
tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo di-
ritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi al-
la mera allegazione della circostanza dell’inadempi-
mento della controparte, mentre il debitore conve-
nuto è gravato dell’onere della prova del fatto
estintivo e/o modificativo e/o impeditivo dell’altrui
pretesa. (Nel caso in esame la debitrice non ha con-
testato che le fatture contestatele fossero relative a
forniture di materiali e/o a lavori effettivamente
consegnati e/o eseguiti dalla creditrice né ha conte-
stato i prezzi e/o i corrispettivi indicati in dette fat-
ture, ma ha solo eccepito che, in forza di accordi suc-
cessivi, la creditrice avrebbe applicato sconti o ab-
buoni con variazione in diminuzione del prezzo ori-
ginario. Pertanto con riguardo a dette fatture il
tribunale ha ritenuto che la creditrice avesse assolto
l’onere della prova a suo carico e che l’opponente,
pur essendone onerata, non avesse fornito prova de-
gli asseriti accordi sopravvenuti).
¶ Tribunale di Padova, sezione II, sentenza 11 marzo
2015 n. 759
LOCAZIONI
Immobili - A uso abitativo - Riduzione o diminu-
zione del godimento del bene - Possibilità per il
conduttore di astenersi dal versare il canone o di
ridurlo - Esclusione - Sospensione dell’adempi-
mento dell’obbligazione del conduttore - Legitti-
mità - Presupposti - Completa mancanza di con-
troprestazione da parte del locatore - Necessità.
(Cc, articolo 1571)
In materia di locazione, non è consentito al con-
duttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di
ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi
una riduzione o una diminuzione nel godimento del
bene, e ciò anche nel caso in cui tale evento sia ri-
collegabile al fatto del locatore. La sospensione totale
o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del
conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga
completamente a mancare la controprestazione da
parte del locatore, costituendo altrimenti un’altera-
zione del sinallagma contrattuale che determina uno
squilibrio tra le prestazioni delle parti.
¶ Tribunale di Cagliari, sentenza 25 marzo 2015 n. 1012
PROFESSIONISTI
Responsabilità professionale - Diritto del cliente al
risarcimento del danno - Termine di prescrizione -
Decorrenza - Dal momento in cui la condotta del
professionista ha determinato l’evento dannoso -
Esclusione - Decorrenza da quando la produzione
del danno si manifesta all’esterno - Sussistenza.
(Cc, articolo 2236)
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimen-
to del danno da responsabilità professionale inizia a
decorrere non dal momento in cui la condotta del
professionista determina l’evento dannoso, bensì da
quello in cui la produzione del danno si manifesta
all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e
riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere.
¶ Corte d'appello di Napoli, sezione III, sentenza 13
aprile 2015 n. 1668
Penale
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 89
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione penale
di Giuseppe Amato
» PAG 90
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 94
Giurisprudenza IL MASSIMARIO
90 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Rassegna
delle massime
della Cassazione penale
a cura di Giuseppe Amato
CIRCOLAZIONE STRADALE
Guida in stato di ebbrezza -Trattamento san-
zionatorio - Sostituzione della pena con il la-
voro di pubblica utilità - Incompatibilità con
il beneficio della sospensione condizionale
della pena - Conseguenze - Richiesta dell’im-
putato - Rinuncia implicita alla sospensione
condizionale della pena - Sussistenza - Ra-
gioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285,
articolo 186, comma 9-bis; Cp, articolo 163)
In tema di trattamento sanzionatorio della
contravvenzione di guida sotto l’influenza del-
l’alcool, il beneficio della sospensione condizio-
nale della pena è incompatibile con la sostitu-
zione della pena detentiva e pecuniaria inflitta
con il lavoro di pubblica utilità (articolo 186,
comma 9-bis, del codice della strada), non po-
tendosi pervenire all’applicazione di una sanzio-
ne sostitutiva a sua volta condizionalmente so-
spesa. Ciò comporta che la richiesta della pena
sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanzata
con i motivi di appello necessita della richiesta
di rinuncia al beneficio della sospensione condi-
zionale della pena eventualmente concesso in
precedenza, stante la incompatibilità tra i due
istituti: richiesta che deve intendersi implicita
nel caso in cui l’imputato introduca in appello la
richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica
utilità (da queste premesse, la Corte ha annulla-
to con rinvio la sentenza di appello che aveva
negata la sostituzione sul rilievo che era manca-
ta una esplicita rinuncia al beneficio della so-
spensione condizionale già concesso dal primo
giudice).
¶ Sezione IV,sentenza 9-14 luglio 2015 n. 29916
- Pres. Romis; Rel. Piccialli; Pm (diff.) Di Nar-
do;
EDITORIA
Stampa - Giornalista - Segreto professionale
- Perquisizione e sequestro - Limiti. (Cpp, ar-
ticoli 200, comma 3, 247, 253 e 256)
Il comma 3 dell’articolo 200 del Cpp ricono-
sce al giornalista il segreto professionale limi-
tatamente al nominativo delle persone dalle
quali ha ricevuto notizie fiduciarie, con la par-
ticolarità, rispetto alle altre categorie tutelate
da segreto, che il giudice può ordinare al gior-
nalista di indicare comunque la fonte delle no-
tizie in suo possesso laddove tali notizie siano
indispensabili per le indagini e sia necessario
accertare l’identità della fronte. Tale diritto al
segreto, con il limitato ambito in cui esso può
essere escluso, si riflette anche sulle condizioni
e i limiti che devono caratterizzare il mezzo
della perquisizione e del sequestro. Infatti, il
rispetto del principio di proporzionalità tra il
segreto professionale riconosciuto al giornali-
sta professionista a tutela della libertà di infor-
mazione e l’esigenza di assicurare l’accerta-
mento dei fatti oggetto di indagine penale, im-
pone che l’ordine di esibizione rivolto al gior-
nalista ai sensi dell’articolo 256 del Cpp, e
l’eventuale successivo provvedimento di seque-
stro probatorio, siano specificamente motivati
anche quanto alla specifica individuazione del-
la res da sottoporre a vincolo ed all’assoluta
necessità di apprendere la stessa ai fini dell’ac-
certamento della notizia di reato; con la conse-
guenza che il sequestro probatorio della me-
moria del personal computer di un giornalista
che abbia opposto il segreto professionale è
consentito soltanto ove siano ritenute l’infon-
datezza del segreto e la necessità dell’acquisi-
zione per l’indagine, ma l’attività investigativa
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 91
deve essere condotta in modo da non compro-
mettere il diritto del giornalista alla riservatez-
za della corrispondenza e delle proprie fonti.
In definitiva, anche alla luce delle stringenti
indicazioni dei principi della Cedu non può ri-
tenersi legittimo il provvedimento che dispon-
MISURE CAUTELARI
Personali - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati
dalla persona offesa - Contenuto - Determinatezza -
Necessità - Fattispecie. (Cpp, articolo 282-ter)
In tema di misure cautelari, se il giudice ritenga di disporre
il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla perso-
na offesa (articolo 282-ter del Cpp) e lo moduli guardando
ai luoghi frequentati dalla vittima, il divieto di avvicinamen-
to deve necessariamente indicare in maniera specifica e
dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l’accesso all’in-
dagato: ciò è imposto, da un lato, dall’inequivoco tenore del
dato normativo, che fa espresso riferimento a luoghi deter-
minati, e, dall’altro, dall’esigenza di tipizzazione della misu-
ra, perché solo in tal modo il provvedimento cautelare as-
sume una conformazione completa che consente il control-
lo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge
intende assicurare (nella specie, la Corte ha ravvisato una
eccessiva indeterminatezza del provvedimento, perché né il
provvedimento impositivo, né quello successivo del tribu-
nale del riesame, avevano ritenuto necessaria la specifica
indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa ri-
spetto ai quali all’indagato era fatto divieto di avvicinarsi:
per l’effetto, l’ordinanza è stata annullata con rinvio).
¶ Sezione VI, sentenza 23 giugno-6 luglio 2015 n. 28666 -
Pres. Ippolito; Rel. Paternà Raddusa; Pm (diff.) Baldi; Ric. J.
NOTA
La Cassazione interviene sulla determinatezza della misura
cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal-
la persona offesa ovvero di mantenere una determinata distan-
za da tali luoghi o dalla persona offesa prevista dall’articolo
282-ter del Cpp. Tale misura cautelare, introdotta, come è no-
to, con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla
legge 23 aprile 2009 n. 38, si rivela particolarmente utile ri-
spetto a quelle condotte, quali tipicamente gli atti persecutori
(articolo 612-bis del Cp), le cui modalità commissive compren-
dono normalmente il costante pedinamento della vittima, da
parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali questa si
trovi occasionalmente, ovvero si sostanziano nell’espressione di
atteggiamenti minacciosi o intimidatori, anche in assenza di
contatto fisico diretto con la persona offesa e pur tuttavia dalla
stessa percepibili. Secondo la Corte, il giudice, allorquando ri-
tenga di disporre la misura di cui all’articolo 282-ter del Cpp,
può modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luo-
ghi frequentati dalla vittima che prendendo, come parametro di
riferimento, direttamente quest’ultima, così imponendo all’in-
dagato di tenersi a una certa distanza dalla vittima. Anzi, i due
possibili contenuti della misura ben possono convivere all’inter-
no dello stesso provvedimento giacché si tratta pur sempre di
un’unica misura con un contenuto flessibile, da declinare a se-
conda delle esigenze del caso concreto. Peraltro, osserva il giu-
dice di legittimità, quando il provvedimento si riferisce alla per-
sona offesa, e non ai luoghi a essa frequentati, non è necessa-
rio delimitare, attraverso la indicazione di luoghi ben individua-
ti, il perimetro di operatività del divieto: in tale evenienza, la
norma privilegia la libera circolazione del soggetto passivo ga-
rantendogli il compiuto svolgimento della propria vita sociale in
condizioni di sicurezza, e conseguentemente l’indagato non
può pretendere una analitica specificazione dei luoghi di opera-
tività del divieto che, dunque, per esempio, non andrà confina-
to ai soli ambiti afferenti la sfera del lavoro e degli affetti fami-
liari propri della persona offesa. Al contrario, quando il provve-
dimento faccia anche o solo riferimento ai luoghi abitualmente
frequentati dalla persona offesa, il divieto di avvicinamento de-
ve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i
luoghi rispetto ai quali è inibito l’accesso all’indagato: ciò è im-
posto, da un lato, dall’inequivoco tenore del dato normativo,
che fa espresso riferimento a luoghi determinati, e, dall’altro,
dall’esigenza di tipizzazione della misura, perché solo in tal
modo il provvedimento cautelare assume una conformazione
completa che consente il controllo delle prescrizioni funzionali
al tipo di tutela che la legge intende assicurare. In definitiva, se
il provvedimento ha per contenuto il divieto di avvicinamento
ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, anche
se cumulato con il divieto immediatamente collegato alla per-
sona offesa, l’imposizione, avuto esclusivamente riguardo al
primo divieto, deve rispettare la connotazione legale che lo
vuole riferito a determinati luoghi, che è compito del giudice
indicare a pena di una censurabile indeterminatezza. La con-
clusione è convincente, non potendo essere concepibile una mi-
sura cautelare che si limiti a fare riferimento genericamente a
tutti i luoghi frequentati dalla vittima, giacché si tratterebbe di
un provvedimento che finirebbe con l’imporre una condotta di
non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazio-
ne finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
Giurisprudenza / Il massimario
92 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
ga l’attività di ricerca e l’eventuale sequestro di
documenti per individuare la fonte del giorna-
lista senza che sia esplicitata contestualmente
la situazione particolare che, a determinate
condizioni, consente di superare il diritto del
giornalista alla segretezza della fonte.
¶ Sezione VI, sentenza 24 febbraio-10 giugno
2015 n. 24617 - Pres. Milo; Rel. Di Stefano; Pm
(conf.) Scardaccione; Ric. Rizzo
FISCO
Reati fiscali - Prova per presunzione - Uti-
lizzabilità - Limiti - Differenze in materia
cautelare e ai fini del giudizio di merito.
(Cpp, articolo 187 e 273; Dpr 29 settembre 1973
n. 600, articolo 39; decreto legislativo 10 marzo
2000 n. 74)
In materia di reati tributari, le presunzioni
legali previste dalle norme tributarie hanno va-
lore indiziario sufficiente a integrare il fumus
commissi delicti idoneo a giustificare l’applica-
zione di una misura cautelare reale, giacché ai
fini dell’applicazione della cautela reale non
occorre che il compendio indiziario si configuri
come grave ai sensi dell’articolo 273 del Cpp,
ma è appunto sufficiente l’esistenza del fumus
in concreto. Per converso, le presunzioni legali
previste dalle norme tributarie, ai fini di una
pronuncia sul merito, pur potendo avere valore
indiziario, non possono costituire di per sé
fonte di prova della commissione del reato, as-
sumendo esclusivamente il valore di dati di
fatto, che devono essere valutati liberamente
dal giudice penale unitamente a elementi di ri-
scontro che diano certezza dell’esistenza della
condotta criminosa. Ai fini della prova del rea-
to, quindi, il giudice può fare legittimamente
ricorso agli accertamenti condotti dalla Guar-
dia di finanza o dall’ufficio finanziario, anche
ai fini della determinazione dell’ammontare
dell’imposta evasa, ma a condizione che detti
elementi, quando determinano presunzioni se-
condo la disciplina tributaria, siano assunti
non con l’efficacia di certezza legale, ma come
dati processuali oggetto di libera valutazione ai
fini probatori, e, siccome dette presunzioni
hanno il valore di un indizio, esse, per assur-
gere a dignità di prova, devono trovare ogget-
tivo riscontro o in distinti elementi di prova
ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi,
precise e concordanti.
¶ Sezione III, sentenza 23 giugno-16 luglio 2015
n. 30890 - Pres. Franco; Rel. Pezzella; Pm
(diff.) Angelillis; Ric. Cappellini e altro
GIUDICE
Poteri del giudice - Potere discrezionale del
giudice nell’applicazione della pena - Dinie-
go delle circostanze attenuanti generiche -
Parametri di riferimento - Motivazione. (Cp,
articoli 62-bis, 132 e 133)
Nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche non è necessario
che il giudice prenda in considerazione tutti gli
elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle
parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che
egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi
o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri
disattesi o superati da tale valutazione. Detto
altrimenti, ai fini della concessione o del dinie-
go delle circostanze attenuanti generiche, è
sufficiente che il giudice di merito prenda in
esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133
del Cp, quello (o quelli) che ritiene prevalente e
atto a consigliare o meno la concessione del
beneficio; e il relativo apprezzamento discre-
zionale, laddove supportato da una motivazio-
ne idonea a far emergere in misura sufficiente
il pensiero dello stesso giudice circa l’adegua-
mento della pena concreta alla gravità effettiva
del reato ed alla personalità del reo, non è cen-
surabile in sede di legittimità se congruamente
motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giu-
dice d’appello, il quale, pur non dovendo tra-
scurare le argomentazioni difensive dell’appel-
lante, non è tenuto ad un’analitica valutazione
di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli,
dedotti dalle parti, ma, in una visione globale
di ogni particolarità del caso, è sufficiente che
dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e
decisivi ai fini della concessione o del diniego,
rimanendo implicitamente disattesi e superati
tutti gli altri, pur in carenza di stretta conte-
stazione.
Giurisprudenza / Il massimario
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 93
¶ Sezione IV, sentenza 9-14 luglio 2015 n. 29916 -
Pres. Romis; Rel. Piccialli; Pm (diff.) Di Nardo;
Ric. Forma
MISURE CAUTELARI
Reali - Sequestro di un sistema informatico o
telematico - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, ar-
ticoli 247, comma 1-bis, 275, e 352, comma 1-bis)
Anche in ossequio al principio di propor-
zionalità e adeguatezza, previsto dall’arti-
colo 275 del Cpp, ma applicabile anche alle
misure cautelari reali, deve escludersi, di
norma, che possa procedersi al sequestro di
interi sistemi informatici (in cui rientra an-
che il personal computer a uso personale).
Il computer, infatti, deve essere sottoposto
a una perquisizione mirata al cui esito po-
trà sequestrarsi quanto di rilievo del suo
contenuto, non potendosi quindi ritenere
legittima, se non accompagnata da specifi-
che ragioni, una indiscriminata acquisizio-
ne dell’intero (contenuto del) sistema in-
formativo (quindi, in ipotesi del personal
computer), come del resto si desume dalla
disciplina di settore (articoli 247, comma 1-
bis , e 352, comma 1-bis, del Cpp). La rego-
la che discende dalla suindicate disposizio-
ni è quindi che, normalmente, non può
procedersi al sequestro del computer in
quanto tale, perché la legge distingue il
singolo documento informatico dalla massa
di informazioni che un sistema informati-
co/telematico è destinato a contenere. Ciò
non esclude però che, in determinate con-
dizioni, possa essere legittimamente dispo-
sto un sequestro esteso all’intero sistema,
se ciò è proporzionato alle esigenze proba-
torie o per altro motivo venga in questione
l’intero sistema (ad esempio, nel caso di
computer utilizzato per la gestione di du-
plicazione abusiva di supporti audiovisivo
o destinato all’archiviazione di materiale il-
lecito). Così come quanto detto non esclude
che, ai fini dell’individuazione del docu-
mento, possa procedersi, se necessario, al
trasferimento fisico dell’apparecchio per
poi procedere a perquisizione in luogo e
con modalità più convenienti, anche per la
necessaria disponibilità di personale tecni-
co per superare le protezioni del sistema
dagli accessi di terzi.
¶ Sezione VI, sentenza 24 febbraio-10 giugno
2015 n. 24617 - Pres. Milo; Rel. Di Stefano; Pm
(conf.) Scardaccione; Ric. Rizzo
PROVA PENALE
Sequestro penale - Sequestro probatorio
- Copie dei documenti cartacei e infor-
matici sequestrati - Interesse all’impu-
gnazione - Condizioni. (Cpp, articoli 258 e
324)
In tema di sequestro, la restituzione de-
gli atti originali, cartacei o digitali, previa
estrazione di copia (articolo 258 del Cpp),
comporta il venir meno del sequestro solo
laddove non permanga una perdita valuta-
bile per il titolare del bene originale, il che
si verifica in tutti quei casi in cui il valore
del documento - cartaceo o digitale - deri-
va dalla esclusione dell’accesso di altri (si
pensi, esemplificando, al sequestro di pia-
ni industriali destinati a rimanere segreti
o all’archivio di un professionista conte-
nente documenti destinati a rimanere ri-
servati). In tale situazione, infatti, il trat-
tenimento della copia non risolve il tema
del diritto alla restituzione, e sussiste
quindi un interesse alla restituzione valu-
tabile in sede di impugnazione (interesse
diverso dal mero interesse a che la cosa
oggetto del provvedimento non faccia par-
te del materiale probatorio, perché l’impu-
gnazione del provvedimento di sequestro è
mirata esclusivamente alla tutela del dirit-
to sul bene, onde, in tale evenienza, la re-
stituzione del bene, previa estrazione di
copia, non determinerebbe, di per sé, la
permanenza del diritto alla decisione sul-
l’impugnazione del provvedimento di se-
questro: si vedano sezioni Unite, 24 aprile
2008, Tchmil).
¶ Sezione VI, sentenza 24 febbraio-10 giugno
2015 n. 24617 - Pres. Milo; Rel. Di Stefano; Pm
(conf.) Scardaccione; Ric. Rizzo
Giurisprudenza IL MASSIMARIO
94 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Rassegna
delle massime
dei giudici di merito
a cura di Andrea Alberto Moramarco
REATO
Reati contro la fede pubblica - Differenze tra le
fattispecie criminose di false dichiarazioni rese
dal prevenuto - Fattispecie delittuose - False di-
chiarazioni - Recepite o meno in un atto pubbli-
co - Falsa attestazione del proprio stato - Falsa
attestazione di altre qualità - Riproduzione in
un atto fidefacente - Trattamento sanzionatorio
più grave - Altra ipotesi - Sufficiente la sola fal-
sa attestazione - Fattispecie. (Cp, articolo 495 e
496)
I reati previsti dagli articoli 495 e 496 del Cp
si distinguono sostanzialmente per la necessità
o meno che la falsa dichiarazione sia recepita o
destinata a essere recepita in un atto pubblico.
Nell’ipotesi di cui all’articolo 495 del Cp si ri-
chiamano i termini «attesta falsamente», non
presenti invece nell’ipotesi di cui all’articolo
496 del Cp, che funge da norma di chiusura.
Pertanto, se il soggetto rende dichiarazioni at-
testanti falsamente il proprio stato o altre qua-
lità della propria o altrui persona destinate a
essere riprodotte in un atto fidefacente, si ap-
plicherà l’articolo 495 del Cp, che ha un tratta-
mento sanzionatorio più grave, mentre per le
altre ipotesi in cui per la consumazione è suffi-
ciente la falsa dichiarazione si applicherà l’arti-
colo 496 del Cp. Nel caso di specie, la Corte
d’appello ha ritenuto configurabile il reato sus-
sidiario di cui all’articolo 496 di fronte all’ipote-
si in cui l’imputato, fermato ad un posto di
blocco dalla Polizia municipale, aveva declinato
false generalità non essendo in possesso della
patente di guida.
¶ Corte d'appello Taranto, sezione penale, sen-
tenza 27 aprile-4 maggio 2015 n. 526 - Pres. e
rel. Sinisi
Reati contro l’amministrazione della giustizia -
Evasione dagli arresti domiciliari - Stato di ne-
cessità - Presupposti - Imminenza di una situa-
zione di grave pericolo alla persona - Pericolo
attuale - Non altrimenti evitabile - Evasione da-
gli arresti domiciliari - Fattispecie – Difetto dei
presupposti - Condotta non scriminata. (Cp, arti-
coli 54 e 385)
La causa di giustificazione dello stato di neces-
sità di cui all’articolo 54 del Cp, presuppone l’im-
minenza di una situazione di grave pericolo alla
persona, indilazionabile e cogente, tale da non la-
sciare all’agente altra alternativa se non quella di
commettere un reato. Inoltre, ai fini dell’applica-
bilità dell’esimente, occorre che la situazione di
pericolo sia attuale, non volontariamente causata
e non altrimenti evitabile. Ciò posto, non è stata
scriminata la condotta dell’imputata, sottoposta
ad arresti domiciliari, che si era allontanata dal
luogo di esecuzione della misura restrittiva per la
pretesa necessità di recarsi in ospedale, perché
colpita da forti dolori addominali dovuti al suo
stato di gravidanza. Infatti, da un lato, la stessa
era stata trovata dagli agenti su una strada non
coincidente con quella da percorrere per recarsi in
ospedale, dall’altro, la stessa erroneamente sup-
poneva di trovarsi in uno stato di necessità tale da
abilitarla ad allontanarsi dalla sua abitazione, tra-
sgredendo così la misura impostale. Difatti, l’erro-
nea supposizione di uno stato di necessità non
può basarsi su di un mero criterio soggettivo rife-
rito al solo stato d’animo dell’agente, ma deve es-
sere sostenuta da dati di fatto concreti, tali da giu-
stificare l’erroneo convincimento di trovarsi in ta-
le situazione.
¶ Corte d'appello di Perugia, sezione penale, senten-
za 23 gennaio-13 febbraio 2015 n. 69 – Pres. e rel.
Venarucci
Amministrativo
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 95
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Le massime dei giudici
amministrativi
di Loredana D’Itri
» PAG 96
Giurisprudenza IL MASSIMARIO
96 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Le massime
dei giudici
amministrativi
a cura di Loredana D’Itri
ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI
Annullamento - Annullamento d’ufficio di un
provvedimento illegittimo - Derivazione di ingiu-
stificati oneri per l’erario - Intervento in autotu-
tela - Specifica motivazione - Necessità - Esclu-
sione - Ripristino della legalità violata - Suffi-
cienza.
Ove sia annullato d’ufficio un provvedimento il-
legittimo concernente l’inquadramento del pubblico
dipendente, dal quale siano derivati ingiustificati
oneri per l’erario, non occorre una specifica moti-
vazione circa l’interesse pubblico all’intervento in
autotutela, essendo in re ipsa l’interesse a rispar-
miare e a evitare spese non giustificate in base alla
normativa. Ciò significa che, per procedere all’an-
nullamento d’ufficio di un inquadramento illegitti-
mo, è sufficiente l’esigenza di ripristinare la legali-
tà violata.
¶ Tar Basilicata, sezione I, sentenza 10 luglio 2015 n.
426
CONCORSI ED ESAMI
Concorso pubblico - Prova scritta - Attribuzione del
voto numerico da parte della commissione - Giudizio
tecnico discrezionale - Legittimità - Sindacabilità del
giudizio - Solo in caso di manifesta illogicità ed erro-
neità - Sussistenza.
Il voto numerico attribuito dalla competente commis-
sione alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o
di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico di-
screzionale della commissione stessa e la sindacabilità di
tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare poten-
zialmente possibile solo in caso di manifesta illogicità od
erroneità.
¶ Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, sentenza 15 luglio
2015 n. 337
EDILIZIA E URBANISTICA
Vincoli urbanistici - Intervento di nuova costruzione
- Mancata alterazione dei volumi - Area sottoposta a
vincolo paesaggistico - Ordine di demolizione - Legit-
timità - Motivi.
Deve ritenersi legittimo il provvedimento dell’ammi-
nistrazione volto a ordinare la demolizione di un’opera
nel caso in cui, benché l’intervento di nuova costruzione
non avrebbe comportato alterazione dei volumi, della
superficie e della destinazione d’uso a mente dell’artico-
lo 149 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42,
l’area ricadesse in zone sottoposte a vincolo paesaggi-
stico che rappresenta un potere di verifica autonomo ri-
spetto all’esercizio del potere sulla conformità dell’ope-
ra o dell’intervento con le norme urbanistiche vigenti.
IMMIGRAZIONE E STRANIERI
Permesso di soggiorno - Istanza di rinnovo - Interve-
nuta condanna penale dello straniero per ricettazione
- Assenza di un giudizio di pericolosità sociale - Moti-
vo ostativo al rinnovo - Esclusione - Tipologie di rea-
to - Elencazione tassativa - Sussistenza.
Non può ritenersi di per sé ostativa al rinnovo del
permesso di soggiorno l’intervenuta condanna dello
straniero per il reato di cui all’articolo 648 del codice
penale quale motivo di diniego e in assenza di un giudi-
zio di pericolosità sociale che siano agganciate alla con-
dotta tenuta dall’istante, dal momento che tale fattispe-
cie delittuosa non rientra nell’elencazione tassativa del-
le tipologie di reato espressamente indicate dal legisla-
tore si sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4,
comma 3, 26, comma 7-bis e 5, comma 5, del decreto le-
gislativo del 25 luglio 1998 n. 286 che rinvia all’elenca-
zione di cui all’articolo 380 del codice di procedura pe-
nale.
¶ Tar Campania, sezione VI, sentenza 1 luglio 2015 n. 3469
Comunitario
e Internazionale
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 97
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Corte di giustizia:
la rassegna delle massime
di Maria Adele Cerizza
» PAG 98
Giurisprudenza IL MASSIMARIO
98 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Corte di giustizia:
la rassegna
delle massime
a cura di Maria Adele Cerizza
CONSUMATORE
Tutela dei consumatori - Ambito di applicazione - Lenti a
contatto colorate con effetti estetici e non graduate - Indica-
zione sulla confezione che designa il prodotto di cui trattasi
come prodotto cosmetico - Irrilevanza. (Regolamento Ce n.
1223/2009)
Il regolamento Ce n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici,
deve essere interpretato nel senso che le lenti a contatto
colorate con effetti estetici e non graduate non rientrano
nell’ambito di applicazione di tale regolamento, a onta del
fatto che la loro confezione rechi l’indicazione «accessorio
cosmetico per gli occhi, soggetto alla direttiva cosmetici».
¶ Sentenza 3 settembre 2015 - Causa C-321/14
GIURISDIZIONE
Mandato di arresto europeo - Obbligo di eseguire il man-
dato d’arresto europeo - Decisione sulla consegna - Ter-
mini e modalità della decisione di esecuzione - Conse-
guenze del superamento dei termini. (Decisione quadro
2002/584/Gai)
Gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro
2002/584/Gai relativa al mandato d’arresto europeo e alle
procedurediconsegnatraStatimembri,comemodificatadalla
decisione quadro 2009/299/Gai devono essere interpretati nel
senso che in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione per-
mane l’obbligo di adottare la decisione sull’esecuzione del
mandatod’arrestoeuropeodopolascadenzadeiterministabi-
liti dall’articolo 17. L’articolo 12 della richiamata decisione qua-
dro, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della medesi-
ma e alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non
osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricerca-
ta in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di
esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di
tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti ec-
cessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita
nella controversia oggetto del procedimento principale, circo-
stanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l’autorità
giudiziaria dell’esecuzione decide di porre fine alla custodia
della persona ricercata, è compito della medesima autorità di-
sporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale per-
sona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che que-
st’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le con-
dizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintan-
toché non venga adottata una decisione definitiva
sull’esecuzionedelmandatod’arrestoeuropeo.
¶ Sentenza 16 luglio 2015 - Causa C-237/15
IMPOSTE INDIRETTE
Iva - Nozione di prestazione di servizi - Contratto di abbona-
mento per la fornitura di servizi di consulenza - Fatto gene-
ratore dell’imposta - Necessità della prova della prestazione
effettiva dei servizi - Esigibilità dell’imposta. (Direttiva
2006/112/Ce, articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2,
63e64,paragrafo1)
L’articolo24,paragrafo1,delladirettiva2006/112/Cerelativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere
interpretatonelsensochelanozionedi«prestazionediservizi»
ricomprendeicontrattidiabbonamentoperlafornituradiser-
vizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale,
commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si
è messo a disposizione del committente per la durata del con-
tratto. Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi
diconsulenza,comequellidicuialprocedimentoprincipale,gli
articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva
2006/112devonoessereinterpretatinelsensocheilfattogene-
ratore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano
alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concor-
dato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente
haeffettivamenteusufruitodeiservizidelprestatore.
¶ Sentenza 3 settembre 2015 - Causa C-463/14
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    In questo numero Guidaal Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 3 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace » PAG 14 PROCEDIMENTO CIVILE Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori » PAG 32 IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione civile » PAG 78 IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione penale » PAG 90 3926 Settembre 2015 Sommario PRIMO PIANO » PAG 9 EDITORIALE FAMIGLIA E FILIAZIONE LE UNIONI CIVILI Quei diritti “matrimoniali” attribuiti a singhiozzo di Gianfranco Dosi » PAG 10 LEGISLAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE NOVITÀ Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace di Giulio M. Salerno » PAG 14 L’ANALISI DEL DDL BOSCHI Un collegamento con l’Italicum che lascia perplessi di Giulio M. Salerno » PAG 20 GIURISPRUDENZA LA SETTIMANA NELLE CORTI IL QUADRO DELLE DECISIONI Infortunio in itinere solo se è presente occasione di lavoro di Andrea Alberto Moramarco » PAG 26 CIVILE » PAG 31 LEGISLAZIONE PROCEDIMENTO CIVILE IL TESTO DEL DLGS 130/2015 Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 » PAG 32 LE NOVITÀ Con il nuovo istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria di Marco Marinaro » PAG 51 DEFINIZIONI L’accordo raggiunto non è già predefinito: c’è l’intesa multi-step di Marco Marinaro » PAG 53 I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE I nuovi organismi avranno un sito web per dare informazioni di Marco Marinaro » PAG 56
  • 4.
    Sommario 4 Numero 39/ 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI Requisiti richiesti: trasparenza, efficacia, equità e libertà di Marco Marinaro » PAG 61 LA PROCEDURA La proposta “mediata” non è aggiudicativa ma solo facilitativa di Marco Marinaro » PAG 64 LE INCOMPATIBILITÀ I conciliatori devono ricevere un incarico di almeno tre anni di Marco Marinaro » PAG 66 AUTORITÀ E CONTROLLI L’autorità competente divulga l’elenco degli organismi di Marco Marinaro » PAG 68 LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI Chiarezza su tariffe e persone fisiche che dirimono le liti di Marco Marinaro » PAG 69 I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR Coordinamento, indirizzo e bilancio affidati al Mise di Marco Marinaro » PAG 70 I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO Obbligo di adesione degli intermediari alla Camera Consob di Marco Marinaro » PAG 72 LA FATTIBILITÀ ECONOMICA Riforma a costo zero senza previsione di oneri finanziari di Marco Marinaro » PAG 75 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione civile di Mario Finocchiaro e Mario Piselli » PAG 78 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Giovanni Sacchetti » PAG 88 PENALE » PAG 89 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione penale di Giuseppe Amato » PAG 90 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Andrea Alberto Moramarco » PAG 94 AMMINISTRATIVO » PAG 95 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Le massime dei giudici amministrativi di Loredana D’Itri » PAG 96 COMUNITARIO » PAG 97 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Corte di giustizia: la rassegna delle massime di Maria Adele Cerizza » PAG 98
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    Indice Analitico Guida alDiritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 5 LEGISLAZIONE Procedimento civile Attuazione della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull'ADR per i consumatori). (Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130) » PAG. 32 DIRITTO E PROCEDURA CIVILE Contratto Inadempimento - Fornitura di materiali - Scadenza delle fatture - Mancato pagamento del prezzo - Azione giudiziale del creditore - Presupposti - Prova del suo diritto e del termine di scadenza - Mera allegazione dell'inadempimento - Sufficienza - Obblighi del debitore - Individuazione - Fattispecie. (Cc, articolo 1460) » PAG. 88 Contratto agrario Prelazione e riscatto - Da parte del proprietario del terreno confinante - Necessità della contiguità fisica e materiale - Sussiste. (Cc, articoli 817, 922 e 939) » PAG. 78 Criminalità Misure di prevenzione - Confisca - Diritti reale di garanzia - Costituiti in epoca anteriore - Rapporti. (Legge 31 maggio 1965 n. 575, articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater) » PAG. 78 Diritto d'autore Marchi e brevetti - Contraffazione marchi - Prodotti appartenenti allo stesso genere - Necessità - Tabella allegata al regio decreto n. 949 del 1942 - Carattere tassativo - Esclusione - Fattispecie. (Regio decreto 21 giugno 1942 n. 949, articolo 1; legge 10 aprile 1954 n. 129) » PAG. 78 Diritto internazionale Diritto internazionale privato - Ordine pubblico - Italiano - Nozione - Identificazione - Limiti - Astreinte - Contrasto con l'ordine pubblico – Esclusione. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; legge 31 maggio 1995 n. 218) » PAG. 79 Diritto internazionale italiano - Ordine pubblico - Italiano - Nozione - Identificazione - Principi cardine dell'ordinamento giuridico. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; legge 31 maggio 1995 n. 218) » PAG. 80 Diritto internazionale privato - Sentenze straniere - Stati della Comunità Europea - Esecutività - Conseguenze - Ricorso in opposizione - Necessità. (Regolamento comunitario 22 dicembre 2000 n. 44, articoli 38, 39, 41 e 43) » PAG. 80 Esecuzione civile Opposizione - A precetto - Somma chiesta nel precetto ma non dovuta - Proposta oltre i cinque giorni dalla notifica - Ammissibilità. (Cpc, articoli 615, 617 e 618) » PAG. 80 Espropriazioni Indennità - Determinazione - Aree con destinazione a usi collettivi - Aspetti conformativi - Condizioni. (Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis) » PAG. 81 Indennità - Determinazione - Articolo 5- bis del decreto legge n. 333 del 1992 - Incostituzionalità - Disciplina di cui alla legge n. 244 del 2007 - Applicabilità ai giudizi in corso - Esclusione - Conseguenze. (Legge 25 giugno 1865 n. 2359; decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis; Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 37; legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2) » PAG. 81 Indennità - Determinazione - Elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito - Violazione da parte del giudice del merito - Violazione di legge - Esclusione - Apprezzamento di fatto - Conseguenze – Fattispecie. (Cpc, articoli 115, 116, 360 e 366; legge 25 giugno 1865 n. 2359) » PAG. 82 Indennità - Determinazione - Interventi di riforma economico sociale - Riduzione del 25% della indennità - In caso di realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare - Esclusione. (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2) » PAG. 82 Fallimento Azione revocatoria - Rinuncia non perfezionata – Sopravvenuta carenza d'interesse - Intervento dell'assuntrice del fallimento - Inammissibilità. (Rd 267/1942, articolo 67) » PAG. 82 Impugnazioni Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Nuove produzioni documentali - Giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 - Regime applicabile.
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    Indice Analitico 6 Numero39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore (Cpc, articolo 345; legge 26 novembre 1990 n. 353) » PAG. 82 Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Procedimento - Memoria di replica - Contenuto – Limiti. (Cpc, articolo 189) » PAG. 83 Impugnazioni civili - Appello - Domanda nuova - Inammissibilità - Rilevabilità ex officio - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza. (Cpc, articoli 112, 345 e 360) » PAG. 83 Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Ordinaria - Pregiudizio del terzo - Identificazione. (Cpc, articolo 404) » PAG. 83 Revocazione - Sentenza della corte di cassazione - Contrasto di giudicati - Esclusione - Regime anteriore al decreto legislativo n. 40 del 2006. (Cpc, articoli 391-bis, 391-ter e 395; decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40) » PAG. 83 Locazioni Immobili - A uso abitativo - Riduzione o diminuzione del godimento del bene - Possibilità per il conduttore di astenersi dal versare il canone o di ridurlo - Esclusione - Sospensione dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore - Legittimità - Presupposti - Completa mancanza di controprestazione da parte del locatore - Necessità. (Cc, articolo 1571) » PAG. 88 Immobili - Canone - Tolleranza del locatore nel ricevere il pagamento - Effettuato con bonifico bancario - Limiti. (Cc, articoli 1182, 1197 e 2697) » PAG. 84 Immobili - Innovazioni non consentite al conduttore - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità. (Cc, articoli 1453, 1455, 1456 e 1587) » PAG. 84 Notificazioni Civili - Notificazioni civili in genere - Procuratore che eserciti il suo ministero fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Omessa elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio - Notificazioni - Luogo - Nella cancelleria - Conseguenze. (Cpc, articoli 83, 170, 285, 325, 326 e 330; regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, articolo 82; legge 24 febbraio 1997 n. 27, articoli 1 e 6) » PAG. 84 Possesso Possesso in genere - Possesso ad usucapionem - Condizioni – Limiti. (Cc, articoli 1140, 1158 e 1165) » PAG. 84 Prescrizione Termine - Fatto dannoso previsto come reato - Estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Conseguenze. (Cc, articolo 2947; Cp, articolo 595) » PAG. 84 Procedimento civile Giudicato civile - Giudicato interno - Omessa impugnazione di alcuni capi - Ratio decidendi - Rilevanza. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 e 329) » PAG. 85 Intervento in causa di terzi - Adesivo dipendente - Poteri dell'interveniente - Impugnazione autonoma - In assenza della impugnazione della parte adiuvata - Esclusione. (Cpc, articoli 105 e 339) » PAG. 85 Intervento in causa di terzi - Iussu iudicis - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione. (Cpc, articoli 107 e 360) » PAG. 85 Notificazione – Morte della parte contumace - Impugnazioni – Notifica agli eredi – Necessità. (Cpc., articoli 102, 110, 291 e 300) » PAG. 79 Professionisti Responsabilità professionale - Diritto del cliente al risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso - Esclusione - Decorrenza da quando la produzione del danno si manifesta all'esterno - Sussistenza. (Cc, articolo 2236) » PAG. 88 Proprietà Azioni di difesa - Distanze - Muro comune - Utilizzazione – Limiti. (Cc, articoli 907 e 1102) » PAG. 85 Azioni di difesa - Proprietà in genere - Diritto reale autodeterminato - Conseguenze - Titolo di acquisto - Rilevanza - Limiti. (Cc, articoli 832 e 948; Cpc, articoli 163, 164 e 345) » PAG. 86 Prova civile Prova documentale - Produzione nuovi documenti - Regime anteriore alla novella del 2005 - Anteriormente alla ordinanza di ammissione delle prove - Ammissibilità. (Cpc, articolo 184; decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) » PAG. 86 Pubblico ministero Pubblico ministero in genere - Intervento nel giudizio civile - Integrazione del contraddittorio - Giudizio di appello - Notificazione al Pm presso il giudice a quo - Necessità - Limiti. (Cpc, articoli 69, 70, 71, 72, 221 e 331) » PAG. 86 Responsabilità e risarcimento Danno – Alla persona – Non
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    Indice Analitico Guida alDiritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 7 patrimoniale – Liquidazione in caso di danno permanente e di invalidità temporanea – Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 2056 e 2059) » PAG. 81 Danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Articolo 1227, comma 2, del Cc. (Cc, articolo 1227) » PAG. 86 Danno - Criteri equitativi - Poteri del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione. (Cc, articolo 1226; Cpc, articolo 360) » PAG. 86 Danno - Risarcimento - Denuncia di reato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Limiti. (Cc, articolo 2043) » PAG. 87 Danno - Risarcimento - Domanda proposta nei confronti di soggetto non imputato nel processo penale - Presupposti. (Cc, articolo 2947) » PAG. 87 Responsabilità patrimoniale Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Diminuzione del patrimonio del fideiussore - Conseguenze. (Cc, articolo 2901) » PAG. 87 Servitù Acquisto - Mancata trascrizione dell'atto costitutivo - Effetti - Inopponibilità agli aventi causa del proprietario del fondo servente - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1375, 1376 e 2643) » PAG. 87 DIRITTO E PROCEDURA PENALE Circolazione stradale Guida in stato di ebbrezza -Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Incompatibilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena - Conseguenze - Richiesta dell'imputato - Rinuncia implicita alla sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Ragioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 9-bis; Cp, articolo 163) » PAG. 90 Editoria Stampa - Giornalista - Segreto professionale - Perquisizione e sequestro - Limiti. (Cpp, articoli 200, comma 3, 247, 253 e 256) » PAG. 90 Fisco Reati fiscali - Prova per presunzione - Utilizzabilità - Limiti - Differenze in materia cautelare e ai fini del giudizio di merito. (Cpp, articolo 187 e 273; Dpr 29 settembre 1973 n. 600, articolo 39; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74) » PAG. 92 Giudice Poteri del giudice - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Parametri di riferimento - Motivazione. (Cp, articoli 62-bis, 132 e 133) » PAG. 92 Misure cautelari Personali - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Contenuto - Determinatezza - Necessità - Fattispecie. (Cpp, articolo 282-ter) » PAG. 91 Reali - Sequestro di un sistema informatico o telematico – Condizioni –Fattispecie. (Cpp, articoli 247, comma 1-bis, 275, e 352, comma 1-bis) » PAG. 93 Prova penale Sequestro penale - Sequestro probatorio - Copie dei documenti cartacei e informatici sequestrati - Interesse all'impugnazione - Condizioni. (Cpp, articoli 258 e 324) » PAG. 93 Reato Reati contro la fede pubblica - Differenze tra le fattispecie criminose di false dichiarazioni rese dal prevenuto - Fattispecie delittuose - False dichiarazioni - Recepite o meno in un atto pubblico - Falsa attestazione del proprio stato - Falsa attestazione di altre qualità - Riproduzione in un atto fidefacente - Trattamento sanzionatorio più grave - Altra ipotesi - Sufficiente la sola falsa attestazione - Fattispecie. (Cp, articolo 495 e 496) » PAG. 94 Reati contro l'amministrazione della giustizia - Evasione dagli arresti domiciliari - Stato di necessità - Presupposti - Imminenza di una situazione di grave pericolo alla persona - Pericolo attuale - Non altrimenti evitabile - Evasione dagli arresti domiciliari - Fattispecie – Difetto dei presupposti - Condotta non scriminata. (Cp, articoli 54 e 385) » PAG. 94 DIRITTO AMMINISTRATIVO Atti e provvedimenti amministrativi Annullamento - Annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo - Derivazione di ingiustificati oneri per l'erario - Intervento in autotutela - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione - Ripristino della legalità violata - Sufficienza. » PAG. 96 Concorsi ed esami Concorso pubblico - Prova scritta - Attribuzione del voto numerico da parte della commissione - Giudizio tecnico discrezionale - Legittimità - Sindacabilità del giudizio - Solo in caso di manifesta illogicità ed erroneità - Sussistenza. » PAG. 96 Edilizia e urbanistica
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    Indice Analitico 8 Numero39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Vincoli urbanistici - Intervento di nuova costruzione - Mancata alterazione dei volumi - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Ordine di demolizione - Legittimità - Motivi. » PAG. 96 Immigrazione e stranieri Permesso di soggiorno - Istanza di rinnovo - Intervenuta condanna penale dello straniero per ricettazione - Assenza di un giudizio di pericolosità sociale - Motivo ostativo al rinnovo - Esclusione - Tipologie di reato - Elencazione tassativa - Sussistenza. » PAG. 96 DIRITTO COMUNITARIO Consumatore Tutela dei consumatori - Ambito di applicazione - Lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate - Indicazione sulla confezione che designa il prodotto di cui trattasi come prodotto cosmetico - Irrilevanza. (Regolamento Ce n. 1223/2009) » PAG. 98 Giurisdizione Mandato di arresto europeo - Obbligo di eseguire il mandato d'arresto europeo - Decisione sulla consegna - Termini e modalità della decisione di esecuzione - Conseguenze del superamento dei termini. (Decisione quadro 2002/584/Gai) » PAG. 98 Imposte indirette Iva - Nozione di prestazione di servizi - Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza - Fatto generatore dell'imposta - Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi - Esigibilità dell'imposta. (Direttiva 2006/112/Ce, articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1) » PAG. 98
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    Primo Piano Guida alDiritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 9 EDITORIALE FAMIGLIA E FILIAZIONE LE UNIONI CIVILI Quei diritti “matrimoniali” attribuiti a singhiozzo di Gianfranco Dosi » PAG 10 LEGISLAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE NOVITÀ Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace di Giulio M. Salerno » PAG 14 L’ANALISI DEL DDL BOSCHI Un collegamento con l’Italicum che lascia perplessi di Giulio M. Salerno » PAG 20 GIURISPRUDENZA LA SETTIMANA NELLE CORTI IL QUADRO DELLE DECISIONI Infortunio in itinere solo se è presente occasione di lavoro di Andrea Alberto Moramarco » PAG 26
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    Editoriale FAMIGLIA EFILIAZIONE 10 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Quei diritti “matrimoniali” attribuiti a singhiozzo le unioni civili Gianfranco Dosi Presidente dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia I l dibattito sui progetti di legge sulle unioni civili all’esame del Parlamento si è arricchito in questi anni con diverse prese di posizione della giurisprudenza costituzionale e internazionale. Al di là delle diverse sensibilità sul tema, tutte legittime, è il caso di mettere a fuoco le novità contenute nel testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (atto Senato n. 197). Come si è detto il testo unificato è una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge originari. Prevede due parti ben distinte: una sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l’altra sulle convivenze di fatto. Il primo titolo disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso che si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; la minore età, l’interdizione per infermità di mente; altre ipotesi impeditive previste nel codice civile. Le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile. All’articolo 2 si prevede che non può contrarre matrimonio chi è vincolato da una unione di stato civile, mentre l’articolo 3 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso le norme fondamentali che presiedono alla tutela del matrimonio (articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile) e altre disposizioni. L’articolo 4 estende i diritti successori previsti dal codice civile a tutela delle relazioni matrimoniali, mentre l’articolo 5 prevede la possibilità dell’adozione limitatamente alla sola ipotesi prevista nell’articolo 44 della legge 183/1983 e cioè dell’adozione del figlio del partner. L’articolo 6 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso le norme sulla separazione e sul divorzio, ivi comprese quelle che consentono di procedervi attraverso accordi di negoziazione o direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile. Per la regolamentazione concreta viene prevista nell’articolo 7 una delega al Governo. Il secondo titolo del testo unificato si occupa della disciplina della convivenza di fatto intendendo con l’espressione conviventi di fatto «le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca LA VERSIONE DIGITALE In anteprima sul web il numero della settimana all’indirizzo www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com IL TEMA DELLA SETTIMANA Il testo unificato sulla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (atto Senato n. 197), in discussione alla Commissione giustizia del Senato, è una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge originari. Prevede due parti ben distinte: una sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'altra sulle convivenze di fatto. L’analisi delle due discipline normative evidenzia, secondo il Presidente dell’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Gianfranco Dosi, molti lati positivi ma anche alcune «imbarazzanti conclusioni».
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    Editoriale / Famigliae filiazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 11 assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (articolo 8). Quindi anche tra persone dello stesso sesso che non intendono costituire una unione civile registrata. I conviventi di fatto – afferma l’articolo 9 - hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e, in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali. Infine ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. L’articolo 10 si occupa del diritto di abitazione e dei casi di successione nel contratto di locazione prevedendo che, fatta sempre salva naturalmente l’assegnazione dell’abitazione effettuata in sede di separazione dal giudice, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Il diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. L’articolo 11 prevede l’inserimento dei conviventi di fatto nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Gli obblighi di mantenimento o alimentare sono previsti nell’articolo 12 dove si prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza, mentre ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. I diritti nell’impresa familiare vengono estesi al convivente di fatto dall’articolo 13 che introduce un apposito articolo 230-ter nel codice civile. L’articolo 14 estende alla convivenza di fatto le norme di tutela in materia di interdizione e amministrazione di sostegno, mentre l’articolo 15 prevede la possibilità del risarcimento del danno in seguito a fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza. Per gli aspetti patrimoniali si prevede all’articolo 16 la possibilità di stipula di un apposito contratto di convivenza, cioè di un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica e ai fini dell’opponibilità ai terzi viene iscritto a cura del notaio rogante. Può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e il regime patrimoniale della comunione dei beni. Non può essere sottoposto a termine o condizione a pena di nullità Le unioni civili tra persone dello stesso sesso si costituiscono con dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile
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    Editoriale / Famigliae filiazione 12 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Cause di nullità sono anche previste nell’articolo 17, mentre l’articolo 18 prevede la possibilità di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; morte di uno dei contraenti. Ai fini delle norme di diritto internazionale privato i contratti di convivenza vengono poi sostanzialmente equiparati al matrimonio dall’articolo 19 del testo unificato. La famiglia di fatto (automatica in caso di convivenza stabile e senza previsione di registrazione) acquisirà così una disciplina giuridica molto chiara, soprattutto con riferimento alle obbligazioni reciproche di carattere solidaristico e patrimoniale (mantenimento, alimenti, impresa familiare). Tutti diritti, è interessante notare, che scattano indipendentemente dalla volontà dei conviventi che non hanno possibilità di escluderli. Un passaggio molto delicato della nuova disciplina: convivere stabilmente equivale a contrarre matrimonio per quanto attiene ai diritti fondamentali della solidarietà personale. Rimane fermo, naturalmente, il principio della libertà contrattuale che consentirà con specifici “contratti di convivenza” (articolo 16 del testo unificato) la possibilità di tarare su misura i confini patrimoniali di questa solidarietà. È esclusa l’estensione ai conviventi di fatto della disciplina legale successoria, che rimane garantita alla sola famiglia matrimoniale e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e affidata, per i conviventi, allo strumento testamentario. Si comprende, però, come le questioni più problematiche non sono certamente quelle relative al riconoscimento dei diritti alle famiglie di fatto – ormai ampiamente anche riconosciuti dalla giurisprudenza - ma quelle relative alla possibilità di assicurare alle persone dello stesso sesso l’accesso al matrimonio. Questa ipotesi – come si è visto - viene esclusa dal testo unificato che prevede invece la possibilità di garantire sostanzialmente gli stessi diritti dei coniugi ad apposite «unioni civili registrate tra persone dello stesso sesso». Qui la prudenza lessicale nasconde l’imbarazzo di una scelta radicale che il testo unificato non intende imporre. I diritti dei partner dell’unione civile registrata tra persone dello stesso sesso sono gli stessi sostanzialmente del matrimonio. Con l’ulteriore imbarazzante conclusione che il nuovo sistema normativo potrà assicurare diritti “matrimoniali” alle persone dello stesso sesso, ma non a persone di sesso diverso. I conviventi di fatto eterosessuali non potranno accedere alla tutela matrimoniale se non contraendo matrimonio! Tra i diritti esclusi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso vi è quello all’adozione piena di minori. Come si è visto il testo unificato estende alle unioni civili solo il diritto all’adozione da parte di un partner del figlio dell’altro partner (articolo 44 della legge 184/1983). Come si sa nel settembre 2015 il Parlamento europeo, approvando un Rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, ha ricordato che molti Paesi hanno già adottato varie forme di garanzia di diritti a tutela delle convivenze di fatto (coabitazione, unioni civili, registrazione come matrimonio) e in sede di discussione in Commissione Il tema più problematico è quello sulla possibilità di assicurare alle persone dello stesso sesso l'accesso al matrimonio
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    Editoriale / Famigliae filiazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 13 Per saperne di più www.osservatoriofamiglia.it Giustizia in Senato è stato ricordato che Cassazione civile, sezione I, 6 giugno 2013 n. 14329 ha osservato che, pur essendo l’ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall’assenza di norme che attribuiscano riconoscimento giuridico alle famiglie di fatto e alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni è stato affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 138 del 2010) oltre che dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei principi richiamati in queste pronunce – e con riferimento al problema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - in queste pronunce si ricorda che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche a unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della Cedu in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cedu caso citato). L’articolo 12, da leggersi anche alla luce dell’articolo 8 della Carta dei diritti dell’Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (Cedu sentenza 24 giugno 2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico né interno (Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cassazione n. 4184 del 2012) né internazionale (Cedu sentenza Schalk e Kopf). Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l’articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. La relatrice Cirinnà ha ricordato più volte come il testo unificato fonda le sue ragioni giustificatrici proprio nell’articolo 2 della Costituzione e non nell’articolo 29. • Non c’è vincolo costituzionale o proveniente dalla Cedu sull’esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali
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    Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Nuovo Senato: un “restyling” poco efficacele novità Giulio M. Salerno D opo la prima approvazione da parte del Senato e le successive modifiche apportate dalla Camera della deputati, il disegno di legge costituzionale sul «Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Costituzione» (atto Camera 2613-A e abbinati) è tornato - sempre in prima lettura - al Senato, ove si potrà tornare a discutere soltanto di quanto è stato modificato da Montecitorio rispetto al primo testo approvato da Palazzo Madama. I delicati temi oggetto di discussione Su tale questione si è aperta una discussione di ordine procedurale che finisce per investire profili contenutistici di particolare importanza. Infatti, si tratta anche di aspetti non secondari della riforma costituzionale, come, in particolare, le modalità di elezione dei componenti del Senato stesso così come previsto dall’articolo 2 del Ddl costituzionale modificato dalla Camera sulla base di un emendamento peraltro proposto dallo stesso Governo. Altre modifiche concernono poi il procedimento legislativo o ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, così come l’attribuzione della competenza preventiva alla Corte costituzionale in materia di legge elettorale. Tutti temi di non poco rilievo, anche dal punto di vista politico, e sui quali si giuocherà in definitiva il destino della riforma. L’iter procedurale e i possibili esiti Se anche il Senato darà il suo voto favorevole sul testo modificato dalla Camera, o se comunque apporterà soltanto lievi modifiche, il percorso successivo sarà piuttosto rapido. In sostanza, fatta sempre salva l’eventualità di un rapidissimo passaggio alla Camera se il Senato apportasse lievi modifiche, si dovranno poi attendere i due voti in seconda lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento. E se, come sembra oggi probabile, in queste due approvazioni finali - in cui è escluso ogni possibile ulteriore emendamento - il testo sarà approvato a maggioranza assoluta, ma non con i due terzi, si dovrà poi attendere il termine di tre mesi per la richiesta del referendum costituzionale ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, e, come sembra allo stato altrettanto probabile, il successivo svolgimento del referendum. Lo stesso Esecutivo - anche con esplicite dichiarazioni del Presidente del Consiglio - ha già preso espressamente in considerazione l’ipotesi del referendum popolare, e, per quanto sia discutibile l’opportunità che sin da adesso si sventoli l’arma referendaria a sostegno della riforma soltanto approvata in prima lettura da una Assemblea, nulla impedisce che la prospettiva della consultazione popolare sia posta sullo sfondo di un procedimento ancora ricco di insidie politiche. In ogni caso, se tutto poi dovesse andare nel senso più favorevole alle istanze riformistiche rappresentate dall’Esecutivo oggi in carica, la tempistica necessaria vedrebbe il procedimento di riforma costituzionale concludersi non prima della metà del prossimo anno. Dunque, è per questo motivo che sin da questi giorni cominciano a muoversi le prime avvisaglie di una campagna referendaria “a lunga gittata”, che sarà destinata poi a concentrarsi probabilmente nell’autunno del Un dibattito “polarizzato”, temi molto sensibili, tempi stretti: si riuscirà a trovare una soluzione equilibrata? Disegno di legge sul superamento del bicameralismo paritario e revisione Titolo V della Costituzione Atto Senato n. 1429-B - Fonte delle infografiche: «Il Sole-24Ore» del Lunedì
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 15 2016 nel conclusivo appello al popolo sulla decisione ultima a favore o contro la riforma. In altri termini, salvo incidenti di percorso sempre possibili, il testo su cui è altamente probabile che si avvii la discussione pubblica è quello adesso risultante dall’approvazione da parte della Camera dei deputati. Infatti, se il Senato introducesse sostanziosi correttivi, alla Camera si riaprirebbe “il vaso di pandora” delle opzioni ancora sul tavolo, e il Governo ben difficilmente avrebbe la forza per mantenere unito il frastagliato schieramento di forze - interne ed esterne alla sua stessa maggioranza - che sinora hanno consentito di mantenere in vita questo percorso di riforma. • COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO LA FORMAZIONE DELLE LEGGI Lo deve chiedere un terzo dei componenti della Camera o del Senato La Consulta si pronuncia entro 30 giorni. Fino a quel momento la promulgazione della legge resta sospesa Il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un determinato disegno di legge La richiesta deve essere votata a maggioranza assoluta La Camera deve procedere all'esame del disegno di legge indicato dal Senato e deve pronunciarsi entro sei mesi I regolamenti di Camera e Senato stabiliscono procedure abbreviate per i disegni di legge dichiarati urgenti I regolamenti possono, inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalità l’esame e l'approvazione dei disegni di legge è demandato alle commissioni Il disegno di legge è comunque assegnato all'aula se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione chiedono che sia discusso o votato dall’aula o che sia sottoposto alla sua approvazione con sole dichiarazioni di voto I DECRETI LEGGE L’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla loro presentazione alla Camera. Le proposte di modifica possono essere deliberate dal Senato entro 10 giorni dalla data di trasmissione del Ddl di conversione LA FIDUCIA Il Governo deve avere la fiducia della Camera. Entro 10 giorni dalla formazione il Governo si presenta davanti alla Camera per ottenerne la fiducia AMNISTIA E INDULTO L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi della Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale Sono sempre esaminati e votati dall'aula i disegni di legge costituzionali e in materia elettorale, quelli di delega, di conversione di decreti legge, di ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi Le leggi sull’elezione dei deputati e senatori possono essere sottoposte, prima della promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione 16 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / LE MATERIE PARTICOLARI DISEGNI DI LEGGE SU: IN TUTTI QUESTI CASI LEGGE DI BILANCIO Ordinamento di Roma capitale Governo del territorio statale Per disciplinare forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di immigrazione, ordine e sicurezza pubblica, tutela dei beni culturali Materie di competenza regionale qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o l'interesse nazionale Principi che regolano la possibilità per le regioni di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati Principi generali per l’attribuzione di un patrimonio proprio a comuni, città metropolitane e regioni Per l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante Per la destinazione di risorse aggiuntive a favore di comuni, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’esercizio dei diritti della persona Forme e termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Ue Sistema nazionale di protezione civile Procedure per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di comuni, città metropolitane e regioni per il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari o per grave pericolo dell’incolumità e la sicurezza pubblica o per assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica Per l’individuazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per il finanziamento delle funzioni pubbliche di comuni, città metropolitane e regioni Principi e procedure che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono seguire per partecipare, nelle materie di loro competenza, alle decisioni sugli atti normativi della Ue e sulla loro attuazione Distacco da una regione di comuni che ne facciano richiesta e assegnazione ad un'altra regione Leggi di bilancio e criteri per assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito delle Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 la Camera può non tener conto delle proposte del Senato solo se nella votazione finale del disegno di legge si pronuncia a maggioranza assoluta La legge annuale sul bilancio e sul rendiconto annuale è approvata dalla Camera e trasmessa al Senato, che la deve esaminare e può proporre modifiche entro 15 giorni Le modifiche decise sulle materie “particolari” (vedi elenco a fianco) devono essere deliberate dal Senato a maggioranza assoluta
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 17 COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/1 La legge, nel testo modificato dal Senato, ritorna alla Camera, che si deve pronunciare in via definitiva accettando o meno le proposte dei senatori. Per approvare la legge basta la maggioranza semplice sia nella prima che nell’eventuale seconda lettura Il Senato non chiede di esaminare la legge Il Senato chiede di esaminare la legge ITER NORMALE Solo la Camera approva la legge, prima articolo per articolo e poi con votazione finale Una volta approvata, la Camera trasmette la legge al Senato La legge può essere promulgata Il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche per le quali basta la maggioranza semplice. Il regolamento del Senato stabilisce le modalità di esame dei Ddl L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE (DDL) INIZIA ALLA CAMERA Il Senato ha 10 giorni per chiedere, su richiesta di un terzo dei senatori, di esaminare le leggi ricevute 10 giorni 30 giorni
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione 18 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/2 Scaduti i 60 giorni il testo proposto o accolto dal Governo viene, su richiesta dell’Esecutivo, votato articolo per articolo e poi nel suo insieme In questo caso, i termini assegnati al Senato per chiedere di esaminare il Ddl si dimezzano a 5 giorni ITER CON PRIORITÀ L’Esecutivo può chiedere alla Camera che un disegno di legge (tranne quelli per i quali resta il bicameralismo perfetto e gli altri per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale) indicato come essenziale per l’attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e votato entro 60 giorni La legge può essere promulgata La Camera vota entro 60 giorni: si segue l’iter normale (vedi a fianco) La Camera non vota entro 60 giorni L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE (DDL) INIZIA ALLA CAMERA 60 giorni 60 giorni 5 giorni Il Senato non chiede di esaminare il Ddl Il Senato non chiede di esaminare il Ddl Il Senato non apporta modifiche Il Senato apporta modifiche Il Senato chiede di esaminare il Ddl: il tempo a disposizione per proporre modifiche non è di 30 giorni ma di 15 (tempi dimezzati) La legge, nel testo modificato dal Senato, ritorna alla Camera, che si deve pronunciare in via definitiva accettando o meno le proposte dei senatori. Per approvare definitivamente la legge basta la maggioranza semplice 15 giorni
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 19 COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / DOVE RESTA IL BICAMERALISMO PERFETTO DEVONO ESSERE APPROVATI DALLA CAMERA E DAL SENATO Il disegno di legge può essere presentato alla Camera o al Senato. Il testo è esaminato prima in commissione e poi dall’aula, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale Disegni di legge di revisione costituzionale Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche Leggi contenenti i principi fondamentali per l’elezione, l’ineleggibilità, l’incompatibilità, la durata e le retribuzioni delle giunte e dei consigli regionali Leggi di attuazione delle normative relative all’elezione, il governo e le funzioni dei comuni (comprese le forme associative di questi ultimi) e delle città metropolitane Leggi costituzionali Leggi che ratificano i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Leggi in materia di referendum popolare
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    Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 20Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Un collegamento con l’Italicum che lascia perplessil’analisi del ddl boschi Giulio M. Salerno È il momento di esaminare nel dettaglio il progetto di legge costituzionale di revisione del bicameralismo. A tal proposito, dunque, prendendo a riferimento come testo base quello risultante dal voto del 10 marzo della Camera dei deputati, alcune considerazioni preliminari possono essere già formulate circa il senso complessivo e i contenuti essenziali della riforma costituzionale in corso di approvazione. L’impianto della riforma e il confronto con il progetto del centro-destra Innanzitutto, la prima osservazione riguarda la prospettiva assunta: essa conferma quell'idea di “grande riforma” di sistema che già era alla base della riforma proposta dal centro-destra nel corso della legislatura guidata dai governi Berlusconi II e III dal 2001 al 2006, e poi bocciata nel referendum del giugno 2006 (legge costituzionale pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 269 del 2006). Anche in quella occasione, la proposta di riforma toccava il bicameralismo paritario, il procedimento di formazione delle leggi, l’assetto del Titolo V e la Corte costituzionale; in più, si interveniva direttamente anche su aspetti relativi al Governo, al Presidente della Repubblica, alla magistratura, e alla revisione della Costituzione. In questo caso, non si intende intervenire direttamente sulla forma di governo - se non in relazione alla riconduzione del rapporto di fiducia alla sola Camera dei deputati -, né sui poteri del Capo dello Stato, che rimangono pressoché inalterati (salvo, soprattutto, il fatto che il potere di scioglimento sarà limitato alla sola Camera dei deputati, e che egli avrà come supplente il Presidente di quest’ultima Assemblea), né sull’ordine giudiziario. Ma nel contempo si introducono correttivi che incidono sulle funzioni e sulla posizione del Governo in Parlamento - a partire dalla decretazione d’urgenza sino al voto “a data certa” - e dunque sui rapporti tra i due organi costituzionali che danno vita all’indirizzo politico, così come si modificano le disposizioni relative all’elezione del Capo dello Stato. Si toccano tuttavia altri temi di rilievo costituzionale che non erano oggetto della riforma del 2005, ad esempio eliminando il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ovvero sopprimendo le Province, o ancora introducendo una nuova competenza per la Corte costituzionale in materia di leggi elettorali. L’analisi dell’impianto del Ddl Boschi Ciò che appare evidente, quindi, è la tesi di fondo del progetto: il sistema istituzionale appare inefficiente, sia negli elementi di vertice, che nella articolazione territoriale, e pertanto appare necessaria una riforma che, nel medesimo tempo, offra le risposte necessarie per affrontare su molteplici versanti le problematicità più significative. A differenza di quanto provato dal centro-destra nel 2005, però, vi è una differenza di approccio: non Per saperne di più www.senato.it Rispetto all’ampia riforma proposta dal centro-destra e bocciata con il referendum del 2006 non si è intervenuto direttamente sulla forma di governo - se non in relazione alla riconduzione del rapporto di fiducia alla sola Camera dei deputati -, né sui poteri del Capo dello Stato, che rimangono pressoché inalterati. Disegno di legge sul superamento del bicameralismo paritario e revisione Titolo V della Costituzione Atto Senato n. 1429-B
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 21 conferimento di fiducia e di controllo sull’operato del Governo: il Senato perde entrambe queste funzioni, sicché non solo il sistema di checks and balances offerto dall’attuale sistema costituzionale ne risulta irrimediabilmente inciso, ma soprattutto la “governabilità” - intesa non tanto come garanzia di stabilità del governo, ma come garanzia della solo non viene coinvolta in alcun modo la disciplina della magistratura - tema che evidentemente non viene considerato degno di attenzione in questa riforma di sistema, quasi dunque che non si tratti di un problema che debba essere affrontato per assicurare il buon funzionamento del sistema istituzionale -, ma soprattutto si intende intervenire sulla forma di governo parlamentare in modo indiretto, cioè per lo più mediante la cancellazione del Senato dal circuito dell’indirizzo politico, la rimodulazione dei poteri emergenziali del Governo, lo “spacchettamento” del procedimento legislativo e l’introduzione di qualcosa di simile al “voto bloccato”. Il collegamento con l’Italicum e il risultato complessivo Che quanto appena detto definisca il senso effettivo della riforma dal punto di vista dell’assetto dei poteri pubblici, appare ancor più evidente se si coglie appieno il collegamento strutturale tra questa riforma costituzionale e la riforma elettorale parimenti in corso di approvazione. La determinazione dell’Esecutivo rimessa sostanzialmente al voto popolare nel solo momento dell’elezione della Camera, e la conseguente posizione di supremazia assunta dal Governo “eletto” nei confronti del Parlamento diventa chiaro nel momento in cui con la riforma costituzionale si stabilisce che l’elettività diretta si riduce alla sola Camera dei deputati, e con la riforma elettorale si prevede che l’elezione della stessa Camera dei deputati si traduce nell’approvazione popolare dei candidati offerti dalla lista che riceve o più del 40% dei voti oppure vincente in sede di ballottaggio. Viene così nel medesimo tempo fortemente ridotto il ruolo del Presidente della Repubblica nel momento della nomina del Presidente del Consiglio, e drasticamente limitato il ruolo del Parlamento in sede di TITOLO V: UNA BUONA RISCRITTURA Da ultimo, qualche parola va dedicata sulla riscrittura del Titolo V, la parte probabilmente meglio riuscita della riforma. Qui, una buona parte dei problemi sollevati dalla riforma del 2001 sono stati opportunamente affrontati e risolti. Il “peso” del compromesso - In alcuni casi, purtroppo, si è preferito limitarsi a una soluzione di compromesso, soprattutto quando si è inteso dare allo Stato la sola competenza legislativa esclusiva sulle «disposizioni generali e comuni» in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, turismo, e governo del territorio, oltre che con riferimento alle «disposizioni di principio» sulle forme associative dei Comuni. Non si comprende bene, anche se probabilmente questo sarà l’esito probabile, se l’attribuzione di questa competenza legislativa sui principi generali e comuni implicherà non solo la conseguente competenza regolamentare dello Stato - come sembra indiscutibile, così facendo cessare quella giurisprudenza che ha “salvato”, ricorrendo al principio della cedevolezza, i regolamenti statali nelle materie di competenza legislativa regionale e nel contempo di interesse unitario - ma anche la competenza statale di determinare la titolarità delle relative funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e dunque anche il possibile esercizio diretto da parte delle amministrazioni dello Stato. La mancanza di disposizioni transitorie - Se così sarà, però, come al solito nulla si dice circa le modalità del passaggio delle funzioni e del relativo personale, oltre, qualora ancora vi fossero, delle risorse collegate. Per questo aspetto, la mancanza di opportune disposizioni transitorie avvicina allora questa riforma a quella del 2001, fatta salva la presenza di una norma sulla continuità dell’efficacia della leggi regionali già adottate nelle materie che ritornano alla competenza statale. Infatti, come allora il decentramento, stavolta il riaccentramento delle competenze potrà facilmente incontrare inevitabili ritardi e produrre consistenti disfunzioni nell’erogazione dei servizi pubblici e nell’organizzazione del personale, in quanto occorrerà escogitare di volta in volta le relative procedure di trasferimento in assenza di apposite disposizioni costituzionali capaci di vincolare preventivamente gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti. (G.M.S.)
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione 22 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore confrontarsi con un Presidente del Consiglio forte sia di una legittimazione popolare “quasi- diretta”, sia di una consistente maggioranza parlamentare (peraltro, in una sola Assemblea) sottoposta al condizionamento dovuta alla capacità del Premier - che sarà anche capo del partito di maggioranza relativa - di condizionarne decisivamente la rielezione. Democrazia diretta e le innovazioni deboli Anche sul versante della democrazia diretta, le novità appaiono abbastanza deboli: da un lato nulla si dice sui limiti di ammissibilità del referendum abrogativo, che nella pratica consentono alla Corte costituzionale di bloccare con ampia discrezionalità qualunque richiesta referendaria abbia riflessi sulle entrate e sulle spese pubbliche; dall’altro lato, si introduce la “doppia maggioranza” richiesta per il successo delle consultazioni abrogative, mantenendo quella che è oggi condizionata dalla partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, e aggiungendo quella - si badi bene, variabile - della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, qualora la richiesta provenga da ottocentomila elettori. Ma, così disponendo, non solo si produce un’inevitabile “confusione” sull’esito di ciascuna consultazione - anche nell’ambito della stessa tornata referendaria - che finirà per rendere ancora più oscuro e incomprensibile ai cittadini il significato dell’istituto referendario; ma si dà luogo anche sua prevalenza rispetto alle Assemblee parlamentari - diventa un fattore dipendente e condizionato in via esclusiva dalla capacità di controllo sulle candidature presentate al momento dell’elezione alla Camera dei deputati. Ciò considerato, quali garanzie si introducono per evitare che la riduzione dei fattori di bilanciamento all’interno della forma di governo parlamentare - sia sul versante del Capo dello Stato che su quello delle Assemblee - non si traduca in una perdita secca di democraticità del sistema? La questione aperta delle garanzie democratiche Anche a prima vista, qualcosa si dice, ad esempio, sulle «garanzie dei diritti delle minoranze parlamentari» o sullo «statuto delle opposizioni» (solo alla Camera, però), ma da un lato si rinvia ai regolamenti parlamentari, dall’altro quanto prescritto non appare sufficiente. Nessuna parola innovativa viene spesa sulla disciplina dei partiti, e quanto si dice, ad esempio, sul dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori, oppure sulle indennità riservate ai soli deputati, va nel senso favorevole alle generiche e populistiche critiche che dominano la discussione sul ceto parlamentare: il vero punto di snodo - e di equilibrio - del sistema fondato sulla rappresentanza parlamentare sarà la legge elettorale della Camera, ma su questo punto nulla si dice né sulle garanzie da introdurre nelle procedure di presentazione delle candidature, né, tanto meno, sui principi cui dovranno ispirarsi le normative elettorali, salvo introdurre il giudizio preventivo - ed eventuale - di costituzionalità su richiesta di un quarto dei componenti della Camera o un terzo di quelli del Senato. Ma su quale sarà il parametro di giudizio della Corte costituzionale nulla si dice, e l’esperienza recentissima insegna che la “democraticità” di un sistema elettorale è giudizio suscettibile di valutazioni assai flessibili. Sicché rimettere alla Corte costituzionale il giudizio sullo snodo essenziale della futura forma di governo, senza predeterminare in alcun modo i criteri di valutazione, appare al più una scommessa rimessa al buon senso dei componenti dell’organo di giustizia costituzionale. Elezione Capo dello Stato: la distorsione delle maggioranze Anche le più alte maggioranze richieste per l’elezione del Capo dello Stato (dal quarto scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio elettivo, e dal settimo quella dei tre quinti dei votanti), in realtà, finirebbero per indebolirne ancora più il profilo, in quanto la necessaria ricerca di una personalità di compromesso tra gli schieramenti ben difficilmente potrebbe condurre all’individuazione di figure dotate dell’autorevolezza necessaria per Quali bilanciamenti si introducono per evitare una perdita secca di democraticità del sistema?
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 23 la definizione: il Senato sarà composto da 74 consiglieri regionali eletti «con metodo proporzionale» dai Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e da 21 sindaci, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sempre eletti dai predetti Consigli, oltre a cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica a una differenziazione così rilevante da implicare un’ingiustificata discriminazione tra i soggetti richiedenti: chi si dimostrerà più coinvolgente nel momento iniziale della raccolta delle sottoscrizioni popolari, sarà favorito durante la campagna referendaria, potendo per lo più disinteressarsi della fascia di popolazione indifferente al problema sollevato; chi non sarà riuscito a superare la soglia più alta, sarà tenuto a uno sforzo di propaganda assai più elevato, in quanto dovrà senz’altro superare, come primo scoglio, il quorum partecipativo del 50% degli aventi diritto al voto. Al referendum abrogativo, poi, si aggiunge, ma soltanto con una norma meramente promozionale e dunque di non immediata efficacia, la possibilità che una futura legge costituzionale inserisca ulteriori forme di referendum popolari «propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali». È alquanto curioso che nel momento in cui si riformulano incisivamente tanti articoli della Costituzione, anche modificando alcuni aspetti della disciplina sul principale strumento di democrazia diretta (oltre, come è chiaro, al referendum costituzionale), ci si limiti a promettere - con una disposizione giuridicamente inutile - che una futura legge costituzionale potrà introdurre altre forme di consultazioni popolari. A voler essere prudenti, può dirsi che si tratta soltanto di buone intenzioni; a voler essere maliziosi, di pie illusioni. Le innovazioni al sistema bicamerale Riguardo, poi, alle novità introdotte nel sistema bicamerale, qualche appunto non può essere trascurato. Dopo tante discussioni, si è giunti alla configurazione di una seconda Camera che dovrebbe essere rappresentativa, si dice, «delle istituzioni territoriali». Ma, in realtà, l’esito non è coerente con PAESI CHE VAI CAMERE CHE TROVI PAESI POPOLAZIONE SISTEMA PARL.RE GERMANIA 80.523.746 bicamerale FRANCIA 65.633.194 bicamerale REGNO UNITO 63.896.071 bicamerale ITALIA 59.685.227 bicamerale SPAGNA 46.704.308 bicamerale POLONIA 38.533.299 bicamerale ROMANIA 20.020.074 bicamerale PAESI BASSI 16.779.575 bicamerale BELGIO 11.161.642 bicamerale GRECIA 11.062.508 monocamerale REPUBBLICA CECA 10.516.125 bicamerale PORTOGALLO 10.487.289 monocamerale UNGHERIA 9.908.798 monocamerale SVEZIA 9.555.893 monocamerale AUSTRIA 8.451.860 bicamerale BULGARIA 7.284.552 monocamerale DANIMARCA 5.602.628 monocamerale FINLANDIA 5.426.674 monocamerale SLOVACCHIA 5.410.836 monocamerale IRLANDA 4.591.087 bicamerale CROAZIA 4.262.140 monocamerale LITUANIA 2.971.905 monocamerale SLOVENIA 2.058.821 bicamerale LETTONIA 2.023.825 monocamerale ESTONIA 1.324.814 monocamerale CIPRO 865.878 monocamerale LUSSEMBURGO 537.039 monocamerale MALTA 421.364 monocamerale Fonte: Eurostat
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    Legislazione / Pubblicaamministrazione 24 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Gli elettori della quasi totalità dei senatori elettivi saranno i soli consiglieri regionali (e delle Province autonome), mentre gli eleggibili saranno gli stessi consiglieri regionali (e delle Province autonome) e tutti i sindaci. Si tratterà di personale politico che continuerà a svolgere le sue funzioni originarie e che nel contempo sarà protetto delle guarentigie proprie dei parlamentari. Non si comprende poi se nel Senato vi saranno Commissioni composte «in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi», dato che questa precisazione è venuta meno sia con riferimento alle Commissioni in sede deliberante, che con riguardo alle Commissioni di inchiesta. Nella futura Costituzione la composizione del Senato sarà di origine politica - dato che i senatori verranno eletti da organi rappresentativi «secondo il metodo proporzionale» - ma non avrà un funzionamento secondo una logica politica? La stessa ripartizione della funzione legislativa tra le due Assemblee, dopo tanto discutere, appare ancora farraginosa e probabilmente foriera di interpretazioni contraddittorie e dunque di un possibile L’incrocio tra legge elettorale e voluto predominio dell’Esecutivo determina un forte controllo della rappresentanza contenzioso. Inoltre, se il raggio di azione del Senato è stato delimitato, essenzialmente, alle leggi costituzionali, quelle sulle minoranze linguistiche, i referendum, gli enti territoriali e le Regioni, e l’Unione europea, il meccanismo di ripartizione fondato sull’indicazione di materie definite o secondo oggetti di intervento o con riferimento a specifiche disposizioni costituzionali, condurrà a inevitabili conflitti, la cui risoluzione non sembra potrà concludersi con l’intesa tra i Presidenti delle Camere. Non è previsto cosa accadrà se non troveranno l’intesa; si arricchiranno così ulteriormente i compiti della Corte costituzionale? Sarebbe stata preferibile la strada di un semplice meccanismo di richiamo da parte del Senato, con successiva decisione finale da parte della Camera. La distribuzione della funzione legislativa per materie, che tanti problemi ha determinato nei rapporti tra Stato e Regione, rischia di riprodurre le medesime difficoltà nei rapporti tra Camera e Senato. Forse, il processo di convergenza degli apparati amministrativi e gestionali - previsto dalle disposizioni transitorie e finali come «integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione» - potrà ridurre in concreto qualche problema, ma non potrà certo evitare i conflitti sui temi politici di maggiore rilevanza. • per soli sette anni e non rinominabili. Dunque, oltre all’inspiegabile presenza dei senatori a tempo di nomina presidenziale di cui non si vede proprio la ragione all’interno di un organo collegiale che rappresenti le autonomie territoriali, solo le Regioni indicheranno i senatori; ciò non spetterà né ai Comuni, né alla Città metropolitane, né a Roma Capitale, ovvero alle altre «istituzioni territoriali» espressamente indicate nella Costituzione a seguito della riforma stessa, dato che le Province saranno pretermesse dal testo costituzionale, pur sopravvivendo in modo dissimulato in una disposizione transitoria e finale come «enti di area vasta» di incerta collocazione nel futuro ordinamento repubblicano delle autonomie territoriali. Taluno sta già sostenendo che la soppressione del suffragio diretto per il Senato comporti la violazione di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, quello della derivazione degli organi rappresentativi dal voto popolare ai sensi dell’articolo 1 della Costituzione, anche perché da noi, a differenza di quanto previsto ad esempio in Francia mancherebbe qualunque riferimento esplicito al «suffragio indiretto». A nostro avviso, si tratta di una tesi su cui riflettere, potendosi esporre la riforma al rischio di un’eventuale impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, e in ogni caso indicativa dell’effettiva irresolutezza che ha condotto alla soluzione adottata: chi sarà davvero rappresentato dal Senato e nel Senato?
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    Giurisprudenza LA SETTIMANANELLE CORTI 26 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Infortunio in itinere solo se è presente occasione di lavoro il quadro delle decisioni Andrea Alberto Moramarco D iritto del lavoro in primo piano in questa settimana. Da una parte spicca la sentenza con cui le sezioni Unite hanno affermato che non può essere indennizzato l’infortunio in itinere se manca il collegamento diretto con «l’occasione di lavoro»; dall’altra da notare è la decisione della Corte di giustizia Ue che ha chiarito che gli spostamenti effettuati dal lavoratore tra il suo domicilio e il primo o l’ultimo cliente rientrano nel tempo lavorato. Prededuzione anche per prestazioni precedenti al fallimento Sempre in ambito civile si segnalano, in tema di adozioni, la decisione della Corte sulla legittimità della dichiarazione di adottabilità dei minori anche quando sussista un legame affettivo tra genitori e figli, se il percorso di riabilitazione non abbia portato ai risultati sperati in ordine al recupero delle capacità genitoriali. In tema di privacy, la Corte ha poi stabilito che tra i dati personali relativi a persone decedute ai quali hanno diritto di accesso gli eredi non rientrano quelli identificativi di terze persone, come i beneficiari della polizza assicurativa sulla vita stipulata dal de cuius.Inoltre, in materia fallimentare, si sottolinea la sentenza con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che sono da ammettere al beneficio della prededuzione non solo gli onorari per le attività svolte dopo l’apertura della procedura concorsuale, ma anche quelli per prestazioni precedenti, purché funzionali agli interessi dell’azienda. Interruzione prescrizione di ¼ per frodi Iva contraria al diritto europeo In ambito penale è di notevole importanza un’altra sentenza della Corte di giustizia Ue, che ha affermato la contrarietà all’articolo 325 Tfue della normativa italiana in materia di atti interruttivi della prescrizione per procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di Iva, laddove prevede che l’atto interruttivo comporti il prolungamento di solo un quarto della sua durata iniziale. Si segnalano poi diversi interventi della Cassazione. Si parte con la decisione con la quale la Corte ha affermato che nell’ipotesi di acquisto di immobile per successione a causa di morte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato. Da notare anche la sentenza per la quale il licenziamento e la limitazione della libertà personale dell’obbligato al mantenimento non evitano la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare se tali eventi sono sopravvenuti alle violazioni. In materia processuale, si segnalano, poi, la sentenza con cui i giudici di legittimità hanno stabilito che la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non può essere respinta solo per la sua incompatibilità con la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa all’imputato, dovendosi quest’ultimo beneficio ritenere tacitamente rinunciato. E, ancora, la decisione della Corte secondo cui se con l’aggravante specifica del reato la pena supera il limite massimo previsto dalla legge per la concessione del beneficio della messa alla prova, il giudice deve negare la concessione del beneficio alternativo alla detenzione. Il procedimento non si blocca per l’assenza del parere tecnico Per il diritto amministrativo si segnalano l’ordinanza del Tar del Veneto che ha confermato il provvedimento con cui il Comune
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    Giurisprudenza / Lasettimana nelle corti Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 27 LE SENTENZE IN PILLOLE DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE DIRITTO E PROCEDURA CIVILE INFORTUNI SUL LAVORO - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 7 settembre 2015 n. 17685 In tema di infortunio in itinere, affinché si possa dar luogo al risarcimento, il collegamento con “l’occasione di lavoro” deve essere diretto, non marginale e non basato su una semplice circostanza di tempo e luogo. Pertanto, per la configurazione dell’infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta sia collegata in qualche modo all’attività lavorativa, ovvero che inerisca a essa o sia almeno occasionata dal suo esercizio. Le sezioni Unite hanno in questo modo risolto un conflitto interpretativo esistente all’interno della stessa Corte escludendo, nel caso di specie, l’indennizzabilità dell’infortunio di una donna che era stata uccisa dal convivente mentre si recava al lavoro. I giudici hanno osservato che un tale rischio si riferisce alla vita personale del soggetto interessato ed è privo di qualsiasi collegamento con l’adempimento della prestazione lavorativa. Infortunio in itinere legato almeno all'«occasione di lavoro» Giovanni Negri Quotidiano del diritto 8 settembre 2015 ADOZIONI - Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 7 settembre 2015 n. 17711 È legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori disposta dal tribunale nel caso in cui sussista un forte legame affettivo tra figli e genitori qualora questi ultimi si siano sottoposti a un percorso di riabilitazione i cui risultati circa la possibilità di recupero delle loro capacità genitoriali siano comunque incerti o possano arrivare in tempi non compatibili con la salvaguardia del benessere dei piccoli e la prevenzione di ulteriori pregiudizi. Per la Cassazione, «lo stato di adottabilità non implica necessariamente un rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagl'intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico». Genitori tossicodipendenti, figli adottabili anche in presenza di un legame affettivo Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 8 settembre 2015 PRIVACY – Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 8 settembre 2015 n. 17790 «In tema di trattamenti dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo». Con questo principio di diritto la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ordinato alla compagnia di assicurazione di rivelare agli eredi del contraente di una polizza, poi defunto, il nome del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal de cuius. Nel caso di specie, l’erede aveva chiesto alla compagnia di assicurazione di sapere chi fosse il beneficiario della polizza stipulata dal defunto, con l’obiettivo di impugnare il contratto per incapacità di intendere e di volere del contraente. Ma qui non c’è la necessità di sapere il nome del beneficiario della polizza, essendo sufficiente che l’erede convenga in giudizio la compagnia di assicurazione. Non va svelato agli eredi il beneficiario della polizza Angelo Busani Quotidiano del diritto 9 settembre 2015 FALLIMENTO – Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 10 settembre 2015 n. 17907 I crediti professionali degli avvocati sono prededucibili nel fallimento non solo per i casi di attività svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale, ma anche per quelle poste in essere in precedenza, qualora l'opera prestata riguardi il tentativo di risanamento dell'azienda o di prevenzione della dissoluzione della stessa. Lo ha stabilito la Cassazione che ha cassato la decisione dei giudici di merito ricordando che «l'articolo 111, secondo comma, legge fallimentare, allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale». Sarà compito dei giudici verificare «analiticamente, per ciascuna delle prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente destinate all'ammissione alla procedura». Avvocati, crediti professionali prededucibili se funzionali all'impresa Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 di Venezia aveva annullato una Scia presentata per una manifestazione artistica, nell’ambito della quale però era stato creato un luogo destinato a servizi di culto; e la sentenza del Tar del Lazio che ha bacchettato la pubblica amministrazione per aver di fatto procrastinato all’infinito un procedimento amministrativo autorizzativo per via della mancata ricostituzione del comitato tecnico deputato ad emanare un parere sulla richiesta del privato. •
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    Giurisprudenza / Lasettimana nelle corti 28 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE DIRITTO E PROCEDURA PENALE ESECUZIONE PENALE - Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 7 settembre 2015 n. 36059 La richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non può essere respinta solo per il fatto che essa è da ritenersi incompatibile con la sospensione condizionale della pena concessa all’imputato. Lo ha stabilito la Cassazione fissando dunque la regola che in simili ipotesi il beneficio della sospensione condizionale della pena deve intendersi tacitamente rinunciato da parte dell’imputato. La sospensione condizionale non preclude la domanda del lavoro di pubblica utilità Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 8 settembre 2015 IMMOBILI ABUSIVI - Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 9 settembre 2015 n. 36383 Nell'ipotesi di acquisto di immobile per successione a causa di morte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non si estingue con la morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, ma conserva la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria. Lo ha affermato la Cassazione che ha altresì chiarito che l’interesse paesaggistico o urbanistico prevale rispetto a quello privatistico alla conservazione del manufatto, passando in secondo piano l'aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della stessa. Immobile abusivo, l'ordine di demolizione si trasmette all'erede Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 10 settembre 2015 PENA - Corte di cassazione, Sezione VI penale - Sentenza 10 settembre 2015 n. 36687 Se con l'aggravante specifica del reato la pena supera il limite massimo previsto dalla legge per la concessione del beneficio della messa alla prova, il giudice deve negare la concessione del beneficio alternativo alla detenzione. Cambia idea dunque la Cassazione che solo con la sentenza 6453/2015 aveva invece affermato che l’unico riferimento per la concessione della messa alla prova doveva essere la pena prevista per la fattispecie base a prescindere «dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale». Per la Corte, la tesi che prevede la considerazione dell’aumento di pena previsto con le aggravanti specifiche discende dal principio di sistematicità definito dagli articoli 4, 278, 379 e 550 del Cpp. Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un cittadino extracomunitario imputato di «lesioni aggravate commesse al fine di eseguire il delitto di resistenza aggravata». L’aggravante in questione ha fatto lievitare la pena a 4 anni e 6 mesi, superando il tetto fissato dalla legge per la concessione della messa alla prova. L'effetto aggravante può impedire la messa alla prova Giovanni Negri Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 10 settembre 2015 n. 36669 In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è configurabile il reato di cui all’articolo 570, comma 2, per il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento il quale successivamente a tali violazioni sia stato licenziato e sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale. Per la Corte, in tal caso non ricorrono le condizioni per configurare validamente l'esimente dell'impossibilità assoluta di fare fronte al pagamento dell'assegno. Il licenziamento successivo non esonera dal “mantenimento” Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 DIRITTO AMMINISTRATIVO SCIA - Tar Veneto - Ordinanza 28 agosto 2015 n. 346 «È legittimo il provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha vietato la prosecuzione dell’attività espositiva consistente in un allestimento riproducente una moschea nell’ambito della manifestazione “Biennale Arte” all’interno dell’ex chiesa della Misericordia, atteso che risulta sussistente l’inadempimento alle prescrizioni imposte dal Comune di Venezia in relazione alla Scia presentata, consistente in un allestimento riproducente una moschea, laddove invece gli accessi locali effettuati hanno acclarato un uso anche religioso dello spazio espositivo de quo (significativo appare, per esempio l’utilizzo in concreto del lavatoio per le abluzioni)». Questa è la massima dell’ordinanza del Tar del veneto che ha confermato il provvedimento con cui il Comune del capoluogo veneto aveva annullato la Scia, in quanto lo strumento di semplificazione amministrativa era stato impropriamente utilizzato sull’incerto confine tra esposizione d’arte e destinazione a servizi di culto. Non basta la Scia se l'ex chiesa diventa moschea Guglielmo Saporito Quotidiano del diritto 11 settembre 2015
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    Giurisprudenza / Lasettimana nelle corti Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 29 DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Tar Lazio - Sentenza 5 agosto 2015 N. 10647 La pubblica amministrazione non può nascondersi dietro la mancata ricostituzione dell'organismo tecnico incaricato di rilasciare un parere per procrastinare indefinitamente la conclusione di un procedimento autorizzativo. Questa è l’importante affermazione fatta dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di una società operante nel settore della ricerca che attendeva da oltre 2 anni la risposta del Miur circa l’autorizzazione al rilascio di titoli di alta formazione in campo musicale. Per il Tar la mancata rinnovazione dell’organismo tecnico «non può andare a discapito della parte che ha correttamente avviato il procedimento amministrativo […] e che ha una legittima aspettativa di vedere concludere il procedimento in tempi ragionevoli». Il mancato rinnovo del “Comitato tecnico” non giustifica l’inerzia della Pa Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE IVA Corte di giustizia Ue - Sentenza 8 settembre 2015 Causa C-105/14 La normativa nazionale italiana in materia di prescrizione del reato che nel testo degli articoli 160 e 161 del Cp, così come modificati dalla legge 251/2005, prevede che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di Iva comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale pregiudica gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2 Tfue. E ciò perché tale impianto normativo impedisce di «infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea», nonché finisce col prevedere «per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea». Ed è compito del giudice nazionale dare piena efficacia a tale disposizione del Trattato disapplicando le relative disposizioni nazionali. Questo è quanto detto dai giudici di Lussemburgo a soluzione della questione sollevata dal tribunale di Cuneo che, in relazione a un caso di frode Iva, aveva ritenuto che la necessità di indagini complesse e i tempi delle successive fasi di giudizio avrebbero portato con quasi assoluta certezza al risultato di non irrogare la pena. Frodi Iva, la Corte Ue boccia l'aumento troppo esiguo della prescrizione Giovanni Negri Una responsabilità in più per i nostri tribunali Raffaele Rizzardi Disapplicazione senza danni gravi Marina Castellaneta Quotidiano del diritto 9 settembre 2015 LAVORO - Corte di Giustizia Ue - Sentenza 10 settembre 2015 Causa C-266/14 Nel caso in cui i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, rientra nella nozione di orario di lavoro «il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro». Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue sostenendo che escludere tale tempo dall’orario di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo della direttiva 2003/88/Ce in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La controversia era sorta in virtù della decisione di una società spagnola che, a seguito di un processo di riorganizzazione societaria, aveva spostato tutti i dipendenti nella sede principale e considerato lo spostamento domicilio-cliente come periodo di riposo. Ciò però si pone in contrasto con la normativa comunitaria che definisce l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o funzioni. Cgue: gli spostamenti da e verso casa rientrano nell'orario di lavoro Francesco Machina Grifeo Se l'azienda chiude la sede locale, il viaggio casa-cliente è orario di lavoro Marina Castellaneta Quotidiano del diritto 11 settembre 2015
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    Civile Guida al Diritto/ Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 31 LEGISLAZIONE PROCEDIMENTO CIVILE IL TESTO DEL DLGS 130/2015 Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 » PAG 32 LE NOVITÀ Con il nuovo istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria di Marco Marinaro » PAG 51 DEFINIZIONI L’accordo raggiunto non è già predefinito: c’è l’intesa multi-step di Marco Marinaro » PAG 53 I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE I nuovi organismi avranno un sito web per dare informazioni di Marco Marinaro » PAG 56 LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI Requisiti richiesti: trasparenza, efficacia, equità e libertà di Marco Marinaro » PAG 61 LA PROCEDURA La proposta “mediata” non è aggiudicativa ma solo facilitativa di Marco Marinaro » PAG 64 LE INCOMPATIBILITÀ I conciliatori devono ricevere un incarico di almeno tre anni di Marco Marinaro » PAG 66 AUTORITÀ E CONTROLLI L’autorità competente divulga l’elenco degli organismi di Marco Marinaro » PAG 68 LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI Chiarezza su tariffe e persone fisiche che dirimono le liti di Marco Marinaro » PAG 69 I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR Coordinamento, indirizzo e bilancio affidati al Mise di Marco Marinaro » PAG 70 I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO Obbligo di adesione degli intermediari alla Camera Consob di Marco Marinaro » PAG 72 LA FATTIBILITÀ ECONOMICA Riforma a costo zero senza previsione di oneri finanziari di Marco Marinaro » PAG 75 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione civile di Mario Finocchiaro e Mario Piselli » PAG 78 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Giovanni Sacchetti » PAG 88
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 32Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamen- to (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sul- l’ADR per i consumatori); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme ge- nerali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at- tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Go- verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione euro- pea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l’articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepi- mento della direttiva 2013/11/UE; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc- cessive modificazioni, recante il codice del consumo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mini- stri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Ca- Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 19 agosto 2015 n. 191 il testo del dlgs 130/2015 Attuazione della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull’ADR per i consumatori) mera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mini- stri dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: ART. 1 Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori 1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l’articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TI- TOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE». 2. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo 1 , è sostituito dal seguente: «Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di appli- cazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": la persona fisica, di cui all’articolo 3, 1. L'articolo 141 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), sostituito dal presente provvedimento, era il seguente: (Composizione extragiudiziale delle controversie) 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 33 comma 1, lettera a) 2 ; b) "professionista": il soggetto, di cui all’articolo 3, com- ma 1, lettera c); c) "contratto di vendita": il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) 3 ; d) "contratto di servizi": il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f); e) "controversia nazionale": una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumato- re, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il professionista; f) "controversia transfrontaliera": una controversia relati- va ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il pro- fessionista; g) "procedura ADR": una procedura di risoluzione extra- giudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADRAlternative Dispute Resolution; h) "organismo ADR": qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una proce- dura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-decies; i) "autorità competente": le autorità indicate dall’articolo 141-octies; l) "domanda": la domanda presentata all’organismo per avviare la procedura ADR; m) "servizi non economici di interesse generale": i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi so- no prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispet- tivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse. 2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito: a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività; b) se si tratta di una società o di un’altra persona giuri- dica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsi- asi altra sede. 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. 2. L'articolo 3 del Dlgs 206/2005 è il seguente: (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. 3. L'articolo 45 del Dlgs 206/2005 è il seguente: (Definizioni) 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); c) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; d) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
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    Legislazione / Procedimentocivile 34 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore 3. Ai fini del presente titolo, l’organismo ADR si considera stabilito: a) se è gestito da una persona fisica, nel luogo in cui svol- ge le attività ADR; b) se è gestito da una persona giuridica o da un’associa- zione di persone fisiche o di persone giuridiche, nel luogo in cui tale persona giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche svolge le attività ADR o ha la sua sede legale; c) se è gestito da un’autorità o da un altro ente pubblico, nel luogo in cui tale autorità o altro ente pubblico ha la pro- pria sede. 4. Le disposizioni di cui al presente titolo, si applicano alle procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la ri- soluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea, nell’ambito delle quali l’organi- smo ADR propone una soluzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amichevole e, in particolare, agli or- ganismi di mediazione per la trattazione degli affari in mate- ria di consumo iscritti nella sezione speciale di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 4 , e agli altri organismi ADR istituiti o iscritti presso gli elenchi tenuti e vigilati dalle autorità di cui al comma 1, lettera i), pre- via la verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità della propria organizzazione e delle proprie procedure alle prescrizioni del presente titolo. Le disposizioni di cui al pre- sente titolo si applicano, altresì, alle eventuali procedure, pre- viste ai sensi del comma 7, in cui l’organismo ADR adotta una decisione. 5. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano altre- sì alle procedure di conciliazione paritetica di cui all’articolo 141-ter. e) «contratto di vendita»: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietà di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi; f) «contratto di servizi»: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo; g) «contratto a distanza»: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante l'uso esclusivo di uno o più mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; h) «contratto negoziato fuori dei locali commerciali»: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore: 1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista; 2) per cui è stata fatta un'offerta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1; 3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore è stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure; 4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o l'effetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore; i) «locali commerciali»: 1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attività su base permanente; oppure; 2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attività a carattere abituale; l) «supporto durevole»: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate; m) «contenuto digitale»: i dati prodotti e forniti in formato digitale; n) «servizio finanziario»: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento; o) «asta pubblica»: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui è data la possibilità di partecipare all'asta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa d'aste e in cui l'aggiudicatario è vincolato all'acquisto dei beni o servizi; p) «garanzia»: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il «garante»), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformità, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformità, enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità disponibile al momento o prima della conclusione del contratto; q) «contratto accessorio»: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista. 4. L'articolo 16 del Dlgs 28/2010 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali) è il seguente: (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori ) 1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro. 2. La formazione del registro e la sua revisione, l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, l'istituzione di separate sezioni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi sono disciplinati con appositi decreti del Ministro della giustizia, di concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all'adozione di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi di composizione extragiudiziale previsti dall'articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 3. L'organismo, unitamente alla
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 35 6. Sono fatte salve le seguenti disposizioni che prevedono l’obbligatorietà delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie: a) articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 5 , che disciplina i casi di condizione di procedibili- tà con riferimento alla mediazione finalizzata alla conciliazio- ne delle controversie civili e commerciali; b) articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. domanda di iscrizione nel registro, deposita presso il Ministero della giustizia il proprio regolamento di procedura e il codice etico, comunicando ogni successiva variazione. Nel regolamento devono essere previste, fermo quanto stabilito dal presente decreto, le procedure telematiche eventualmente utilizzate dall'organismo, in modo da garantire la sicurezza delle comunicazioni e il rispetto della riservatezza dei dati. Al regolamento devono essere allegate le tabelle delle indennità spettanti agli organismi costituiti da enti privati, proposte per l'approvazione a norma dell'articolo 17. Ai fini dell'iscrizione nel registro il Ministero della giustizia valuta l'idoneità del regolamento. 4. La vigilanza sul registro è esercitata dal Ministero della giustizia e, con riferimento alla sezione per la trattazione degli affari in materia di consumo di cui al comma 2, anche dal Ministero dello sviluppo economico. 4-bis. Gli avvocati iscritti all'albo sono di diritto mediatori. Gli avvocati iscritti ad organismi di mediazione devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la propria preparazione con percorsi di aggiornamento teorico-pratici a ciò finalizzati, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 55- bis del codice deontologico forense. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 5. Presso il Ministero della giustizia è istituito, con decreto ministeriale, l'elenco dei formatori per la mediazione. Il decreto stabilisce i criteri per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti, nonché per lo svolgimento dell'attività di formazione, in modo da garantire elevati livelli di formazione dei mediatori. Con lo stesso decreto, è stabilita la data a decorrere dalla quale la partecipazione all'attività di formazione di cui al presente comma costituisce per il mediatore requisito di qualificazione professionale. 6. L'istituzione e la tenuta del registro e dell'elenco dei formatori avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali già esistenti, e disponibili a legislazione vigente, presso il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico, per la parte di rispettiva competenza, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 5. L'articolo 5 del Dlgs 28/2010, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo) 1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. La presente disposizione ha efficacia per i quattro anni successivi alla data della sua entrata in vigore. Al termine di due anni dalla medesima data di entrata in vigore è attivato su iniziativa del Ministero della giustizia il monitoraggio degli esiti di tale sperimentazione. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. 2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo. 3. Lo svolgimento della mediazione non preclude in ogni caso la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della domanda giudiziale. 4. I commi 1-bis e 2 non si applicano: a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
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    Legislazione / Procedimentocivile 36 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore 249 6 , che prevede il tentativo obbligatorio di conciliazione nel settore delle comunicazioni elettroniche; c) articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novem- bre 1995, n. 481 7 , che prevede il tentativo obbligatorio di con- ciliazione nelle materie di competenza dell’Autorità per l’ener- gia elettrica, il gas e il sistema idrico, e le cui modalità di svol- gimento sono regolamentate dall’Autorità per l’energia elettri- ca, il gas e il sistema idrico con propri provvedimenti. 7. Le procedure svolte nei settori di competenza dell’Autori- tà per l’energia elettrica, il gas ed il sistema idrico, della Banca d’Italia, della Commissione nazionale per la società e la borsa e dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ivi com- prese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista, sono considerate procedure ADR ai sensi del presente Codice, se rispettano i principi, le procedure e i re- quisiti delle disposizioni di cui al presente titolo. 8. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano: a) alle procedure presso sistemi di trattamento dei recla- mi dei consumatori gestiti dal professionista; b) ai servizi non economici d’interesse generale; c) alle controversie fra professionisti; d) alla negoziazione diretta tra consumatore e professio- nista; e) ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composi- zione della controversia nel corso di un procedimento giudi- ziario riguardante la controversia stessa; f) alle procedure avviate da un professionista nei con- fronti di un consumatore; g) ai servizi di assistenza sanitaria, prestati da professio- nisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o rista- bilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la som- ministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici; b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'articolo 667 del codice di procedura civile; c) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile; d) nei procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'articolo 703, terzo comma, del codice di procedura civile; e) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata; f) nei procedimenti in camera di consiglio; g) nell'azione civile esercitata nel processo penale. 5. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, se il contratto, lo statuto ovvero l'atto costitutivo dell'ente prevedono una clausola di mediazione o conciliazione e il tentativo non risulta esperito, il giudice o l'arbitro, su eccezione di parte, proposta nella prima difesa, assegna alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione e fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo il giudice o l'arbitro fissa la successiva udienza quando la mediazione o il tentativo di conciliazione sono iniziati, ma non conclusi. La domanda è presentata davanti all'organismo indicato dalla clausola, se iscritto nel registro, ovvero, in mancanza, davanti ad un altro organismo iscritto, fermo il rispetto del criterio di cui all'articolo 4, comma 1. In ogni caso, le parti possono concordare, successivamente al contratto o allo statuto o all'atto costitutivo, l'individuazione di un diverso organismo iscritto. 6. Dal momento della comunicazione alle altre parti, la domanda di mediazione produce sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria dell'organismo. 6. L'articolo 1 della legge 249/1997 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo) è il seguente: ( Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) 1. È istituita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. omissis 11. L'Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro. Per le predette controversie, individuate con provvedimenti dell'Autorità, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. A tal fine, i termini per agire in sede giurisdizionale sono sospesi fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento di conciliazione. omissis 7. L'articolo 2 delle legge 481/1995 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità) è il seguente: (Istituzione delle Autorità per i servizi di pubblica utilità) 1. Sono istituite le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti, rispettivamente, per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico e per le telecomunicazioni. Tenuto conto del quadro complessivo del sistema delle comunicazioni, all'Autorità per le telecomunicazioni potranno essere attribuite competenze su altri aspetti di tale sistema . omissis 24. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , sono definiti: a) le procedure relative alle attività svolte dalle Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione; b) i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato in contraddittorio presso le Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure di conciliazione o di arbitrato possano essere rimesse in prima istanza alle commissioni arbitrali e conciliative istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 . Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri, sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo. omissis
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 37 h) agli organismi pubblici di istruzione superiore o di for- mazione continua. 9. Le disposizioni di cui al presente titolo non precludono il funzionamento di eventuali organismi ADR istituiti nell’ambi- to delle norme e provvedimenti, di cui ai commi 7 e 8, ed in cui i funzionari pubblici sono incaricati delle controversie e considerati rappresentanti sia degli interessi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti. 10. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale.». 3. Dopo l’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono inseriti i se- guenti: «Art. 141-bis (Obblighi, facoltà e requisiti degli organismi ADR). - 1. È fatto obbligo agli organismi ADR di: a) mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti un facile accesso alle informazioni concernenti il funzio- namento della procedura ADR e che consenta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telematica; b) mettere a disposizione delle parti, su richiesta delle stesse, le informazioni di cui alla lettera a), su un supporto durevole, così come definito dall’articolo 45, comma 1, let- tera l) 8 ; c) consentire al consumatore la possibilità, ove applicabi- le, di presentare la domanda anche in modalità diverse da quella telematica; d) consentire lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attraverso i servizi postali; e) accettare sia le controversie nazionali sia quelle tran- sfrontaliere, comprese le controversie oggetto del regolamento (UE) n. 524/2013 9 , anche attraverso il ricorso a reti di organi- smi ADR; f) adottare i provvedimenti necessari a garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nel rispetto delle rego- le di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e succes- sive modificazioni 10 . 2. Gli organismi ADR possono, salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applicabili ovvero nelle deliberazioni delle autorità di regolazione di settore, mantenere e introdur- re norme procedurali che consentano loro di rifiutare il tratta- mento di una determinata controversia per i seguenti motivi: a) il consumatore non ha tentato di contattare il profes- sionista interessato per discutere il proprio reclamo né cerca- to, come primo passo, di risolvere la questione direttamente con il professionista; b) la controversia è futile o temeraria; c) la controversia è in corso di esame o è già stata esami- nata da un altro organismo ADR o da un organo giurisdizio- nale; d) il valore della controversia è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuo- cere in modo significativo all’accesso del consumatore al trat- tamento dei reclami; e) il consumatore non ha presentato la domanda all’orga- nismo ADR entro un limite di tempo prestabilito, che non de- ve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il reclamo al professionista; f) il trattamento di questo tipo di controversia rischiereb- be di nuocere significativamente all’efficace funzionamento dell’organismo ADR. 3. Qualora, conformemente alle proprie norme procedurali, un organismo ADR non è in grado di prendere in considera- zione una controversia che gli è stata presentata, tale organi- smo ADR fornisce a entrambe le parti una spiegazione moti- vata delle ragioni della sua decisione di non prendere in con- siderazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevi- mento del fascicolo della domanda. Tali norme procedurali non devono nuocere in modo significativo all’accesso da parte dei consumatori alle procedure ADR, compreso in caso di con- troversie transfrontaliere. 4. È fatto obbligo agli organismi ADR di prevedere e garan- tire che le persone fisiche da essi incaricate della risoluzione delle controversie siano: a) in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di risoluzione alternativa o giudiziale delle controver- sie dei consumatori, inclusa una comprensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione; b) nominate per un incarico di durata sufficiente a garan- tire l’indipendenza dell’attività da svolgere, non potendo esse- re sostituito o revocato nell’incarico senza una giusta causa; c) non soggette ad istruzioni dell’una o dell’altra delle parti o dei loro rappresentanti; d) retribuite indipendentemente dall’esito della proce- dura. 8. Si veda la nota 3. 9. «Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull'ODR per i consumatori)», pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea" 18 giugno 2013 n. L 165. 10. «Codice in materia di protezione dei dati personali», pubblicato sul Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale" del 29 luglio 2003 n. 174.
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    Legislazione / Procedimentocivile 38 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore 11. L'articolo 137 del Dlgs 206/2005,come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale) 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione. 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all'aggiornamento dell'elenco. 5. All'elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della regione o provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo 5. È fatto altresì obbligo alle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie, di comunicare tempestivamen- te all’organismo ADR tutte le circostanze, emerse durante l’in- tera procedura ADR, idonee ad incidere sulla loro indipenden- za e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con l’una o l’altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere. In tale ipotesi, se le parti non sono soddisfatte del- le prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l’organismo ADR deve: a) sostituire la persona fisica interessata, affidando la conduzione della procedura ADR ad altra persona fisica; o in mancanza b) garantire che la persona fisica interessata si astenga dal condurre la procedura ADR e, se possibile, proporre alle parti di presentare la controversia ad un altro organismo ADR competente a trattare la controversia; o in mancanza c) consentire alla persona fisica interessata di continuare a condurre la procedura solo se le parti, dopo essere state in- formate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni. 6. Resta fermo il diritto delle parti di ritirarsi in qualsiasi momento dalla procedura ADR, salvo quanto previsto dall’ar- ticolo 141-quater, comma 5, lettera a). 7. Nell’ipotesi prevista dal comma 5, qualora l’organismo ADR sia costituito da una sola persona fisica, si applicano uni- camente le lettere b) e c) del medesimo comma. 8. Qualora le persone fisiche incaricate della procedura ADR siano assunte o retribuite esclusivamente da un’organizzazio- ne professionale o da un’associazione di imprese di cui il pro- fessionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti del presente titolo e quelli generali di cui ai commi 4 e 9, esse ab- biano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti. Il presente comma non si applica qualora le persone fisiche interessate facciano parte di un organismo collegiale composto da un nu- mero uguale di rappresentanti dell’organizzazione professio- nale e dell’associazione di imprese da cui sono assunte o retri- buite e di una o più associazioni dei consumatori e degli uten- ti di cui all’articolo 137 11 . 9. È fatto obbligo agli organismi ADR in cui le persone fi- siche incaricate della risoluzione delle controversie fanno parte di un organismo collegiale, disporre che il collegio sia composto da un numero uguale di rappresentanti degli inte- ressi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti. 10. Se gli organismi ADR, ai fini del comma 4, lettera a), del presente articolo, provvedono alla formazione delle persone fisiche incaricate della risoluzione extragiudiziale delle contro- versie, le autorità competenti provvedono a monitorare i pro- grammi di formazione istituiti dagli organismi ADR in base al- le informazioni comunicate loro ai sensi dell’articolo 141-no- nies, comma 4, lettera g). I programmi di formazione possono essere promossi ed eseguiti dalle stesse autorità competenti, di cui all’articolo 141-octies. Restano ferme le disposizioni in
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 39 economico comunica alla Commissione europea l'elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all'articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell'iscrizione nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea. 12. Si veda la nota 4. 13. Si veda la nota 11. materia di formazione dei mediatori di cui ai commi 4-bis, 5 e 6 dell’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 12 . Art. 141-ter (Negoziazioni paritetiche). - 1. Le procedure svolte dinanzi agli organismi ADR in cui parte delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie sono assunte o retribuite esclusivamente dal professionista o da un’organiz- zazione professionale o da un’associazione di imprese di cui il professionista è membro, sono considerate procedure ADR, ai sensi del presente Codice, se, oltre all’osservanza delle dispo- sizioni di cui al presente titolo, rispettano i seguenti ulteriori requisiti specifici di indipendenza e trasparenza: a) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle con- troversie devono far parte di una commissione paritetica com- posta da un numero uguale di rappresentanti delle associazio- ni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137 13 , e di rappresentanti del professionista, e sono nominate a seguito di una procedura trasparente; b) le persone fisiche incaricate della risoluzione delle con- troversie devono ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della loro azione; c) è fatto obbligo al rappresentante delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’orga- nizzazione professionale o un’associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l’intera durata dell’incarico e per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del pro- prio incarico nell’organismo ADR, né di avere contributi finan- ziari diretti da parte degli stessi; gli eventuali contributi eroga- ti dal professionista o dall’organizzazione professionale o dal- l’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all’associazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare assistenza gratuita al consumato- re nella procedura ADR, devono essere erogati in modo tra- sparente, informandone l’autorità competente o secondo le procedure dalla stessa stabilite; d) è fatto, altresì, obbligo al rappresentante del profes- sionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferimento dell’incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un’organizzazio- ne professionale o un’associazione di imprese di cui il profes- sionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio incarico nell’organismo ADR; e) l’organismo di risoluzione delle controversie, ove non abbia distinta soggettività giuridica rispetto al professionista o all’organizzazione professionale o all’associazione di imprese di cui il professionista fa parte, deve essere dotato di sufficien- te autonomia e di un organo paritetico di garanzia privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il professionista, deve essere chiaramente separato dagli organismi operativi del professionista ed avere a sua disposizione risorse finanziarie sufficienti, distinte dal bilancio generale del professionista, per lo svolgimento dei suoi compiti. 2. Rientrano nelle procedure di cui al comma 1 esclusiva- mente le negoziazioni paritetiche disciplinate da protocolli di intesa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un nu- mero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consuma- tori e degli utenti, di cui all’articolo 137, nonché quelle discipli- nate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali secondo i criteri a tal fine indicati nell’accordo sancito in sede di Conferenza unificata Stato-regioni e Stato- città ed autonomie locali del 26 settembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 29 ottobre 2013. Art. 141-quater (Trasparenza, efficacia, equità e libertà). - 1. È fatto obbligo agli organismi ADR, di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su supporto durevole su richiesta e in qualsiasi altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, efficacia, equità e libertà, informazioni chiare e facilmente comprensibili riguardanti: a) le modalità di contatto, l’indirizzo postale e quello di posta elettronica; b) il proprio inserimento nell’elenco di cui all’articolo 141-decies, secondo comma; c) le persone fisiche incaricate della procedura ADR, i cri- teri seguiti per il conferimento dell’incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico; d) la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza delle persone fisiche incaricate della procedura ADR qualora siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista; e) l’eventuale appartenenza a reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; f) il settore di competenza specifica, incluso, eventual- mente, il limite di valore di competenza; g) le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l’organismo di ADR è stato iscritto e i motivi per cui l’organismo ADR può ri- fiutare di trattare una determinata controversia ai sensi del- l’articolo 141-bis, comma 2; h) le lingue nelle quali possono essere presentati i recla-
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    Legislazione / Procedimentocivile 40 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore mi all’organismo ADR e secondo le quali si svolge la procedura ADR; i) se l’organismo ADR risolve le controversie in base a di- sposizioni giuridiche, considerazioni di equità, codici di con- dotta o altri tipi di regole; l) eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare prima di avviare la procedura ADR, incluso il tentativo di riso- luzione della controversia mediante negoziazione diretta con il professionista; m) la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla pro- cedura; n) gli eventuali costi che le parti dovranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spese al termine della procedura; o) la durata media della procedura ADR; p) l’effetto giuridico dell’esito della procedura ADR; q) l’esecutività della decisione ADR, nei casi eventualmen- te previsti dalle norme vigenti. 2. È fatto obbligo agli organismi ADR di rendere disponibili al pubblico sui loro siti web, su un supporto durevole su ri- chiesta e in altra modalità funzionale al perseguimento delle finalità di trasparenza, le relazioni annuali d’attività. Tali rela- zioni, con riferimento alle controversie sia nazionali che tran- sfrontaliere, devono comprendere le seguenti informazioni: a) numero di reclami ricevuti e tipologie di controversie cui si riferiscono; b) eventuali cause sistematiche o significative generatrici delle controversie tra consumatori e professionisti; tali infor- mazioni possono essere accompagnate, se del caso, da racco- mandazioni idonee ad evitare o risolvere problematiche ana- loghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi; c) la percentuale di controversie che l’organismo ADR ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti di cui all’articolo 141-bis, comma 2; d) nel caso di procedure di cui dell’articolo 141-ter, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consuma- tore e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole; e) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione; f) il tempo medio necessario per la risoluzione delle con- troversie; g) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle pro- cedure ADR; h) l’eventuale cooperazione con organismi ADR all’inter- no di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere. 3. Le procedure ADR devono rispettare le seguenti prescrizioni: a) essere disponibili e facilmente accessibili online e offli- ne per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; b) consentire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale; è fatto sempre salvo il diritto delle par- ti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di es- sere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; c) essere gratuite o disponibili a costi minimi per i consu- matori; d) l’organismo ADR che ha ricevuto una domanda dà alle parti comunicazione dell’avvio della procedura relativa alla controversia non appena riceve il fascicolo completo della do- manda; e) concludersi entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della domanda da parte dell’organismo ADR; in caso di controversie particolar- mente complesse, l’organismo ADR può, a sua discrezione, prorogare il termine fino a un massimo di novanta giorni; le parti devono essere informate di tale proroga e del nuovo ter- mine di conclusione della procedura. 4. Nell’ambito delle procedure ADR deve essere garantito altresì che: a) le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tem- po ragionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dal- l’organismo ADR le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti presentati dall’altra parte, salvo che la parte non abbia espressamente richiesto che gli stessi debbano restare riserva- ti, le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinioni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in merito; b) le parti siano informate del fatto che non sono obbliga- te a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o as- sistite da terzi in qualsiasi fase della procedura; c) alle parti sia notificato l’esito della procedura ADR per iscritto o su un supporto durevole, e sia data comunicazione dei motivi sui quali è fondato. 5. Nell’ipotesi di procedure ADR volte a risolvere la contro- versia proponendo una soluzione, gli organismi ADR garanti- scono che: a) le parti abbiano la possibilità di ritirarsi dalla procedu- ra in qualsiasi momento. Le parti sono informate di tale dirit- to prima dell’avvio della procedura. Nel caso in cui è previsto l’obbligo del professionista di aderire alle procedure ADR, la facoltà di ritirarsi dalla procedura spetta esclusivamente al consumatore; b) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate del fatto che: 1) hanno la scelta se accettare o seguire la soluzione proposta o meno;
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 41 2) la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chiedere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudiziario; 3) la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal ri- sultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un or- gano giurisdizionale che applichi norme giuridiche; c) le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell’effetto giuridico che da ciò consegue; d) le parti, prima di accogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione amichevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole. Art. 141-quinquies (Effetti della procedura ADR sui termini di prescrizione e decadenza). - 1. Dalla data di ricevimento da parte dell’organismo ADR, la relativa domanda produce sulla pre- scrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta. 2. Se la procedura ADR fallisce, i relativi termini di prescri- zione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della comunicazione alle parti della mancata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale. 3. Sono fatte salve le disposizioni relative alla prescrizione e alla decadenza contenute negli accordi internazionali di cui l’Italia è parte. Art. 141-sexies (Informazioni e assistenza ai consumatori). - 1. I professionisti stabiliti in Italia che si sono impegnati a ricor- rere ad uno o più organismi ADR per risolvere le controversie sorte con i consumatori, sono obbligati ad informare questi ultimi in merito all’organismo o agli organismi competenti per risolvere le controversie sorte con i consumatori. Tali infor- mazioni includono l’indirizzo del sito web dell’organismo ADR pertinente o degli organismi ADR pertinenti. 2. Le informazioni di cui al comma 1 devono essere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente accessibile sul sito web del professionista, ove esista, e nelle condizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista ed il consumatore. 3. Nel caso in cui non sia possibile risolvere una controver- sia tra un consumatore e un professionista stabilito nel rispet- tivo territorio in seguito a un reclamo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest’ultimo fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1, precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organismi ADR per risolvere la controversia stessa. Tali informazioni sono fornite su suppor- to cartaceo o su altro supporto durevole. 4. È fatta salva l’applicazione delle disposizioni relative al- l’informazione dei consumatori sulle procedure di ricorso ex- tragiudiziale contenute in altri provvedimenti normativi. 5. Con riferimento all’accesso dei consumatori alle contro- versie transfrontaliere, salvo quanto previsto dalla normativa di settore, gli stessi possono rivolgersi al Centro nazionale del- la rete europea per i consumatori (ECCNET) per essere assisti- ti nell’accesso all’organismo ADR che opera in un altro Stato membro ed è competente a trattare la loro controversia tran- sfrontaliera. Il medesimo Centro nazionale è designato anche come punto di contatto ODR ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 14 , relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori. 6. È fatto obbligo agli organismi ADR e al Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET) di rendere di- sponibile al pubblico sui propri siti web, fornendo un link al sito della Commissione europea, e laddove possibile su sup- porto durevole nei propri locali, l’elenco degli organismi ADR elaborato e pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14. L'articolo 7 del Regolamento (CE) 524/2013 è il seguente: (Rete di punti di contatto ODR) 1. Ogni Stato membro designa un punto di contatto ODR e comunica il suo nome e le modalità di contatto alla Commissione. Gli Stati membri possono conferire la responsabilità per i punti di contatto ODR ai loro centri della rete di Centri europei dei consumatori, alle associazioni dei consumatori o a qualsiasi altro organismo. Ogni punto di contatto ODR dispone di almeno due assistenti ODR. 2. I punti di contatto ODR forniscono assistenza per la risoluzione delle controversie riguardanti reclami presentati mediante la piattaforma ODR, eseguendo le funzioni seguenti: a) se richiesto, agevolano la comunicazione tra le parti e l'organismo ADR competente, il che può comprendere in particolare: i) l'assistenza per la presentazione del reclamo e, se del caso, dei documenti pertinenti; ii) la trasmissione alle parti e agli organismi ADR di informazioni generali sui diritti dei consumatori relativi ai contratti di vendita e di servizi, che si applicano nello Stato membro del punto di contatto ODR che dispone dell'assistente ODR in questione; iii) la trasmissione di informazioni sul funzionamento della piattaforma ODR; iv) la trasmissione alle parti di spiegazioni sulle norme procedurali applicate dagli organismi ADR individuati; v) la trasmissione alla parte ricorrente di informazioni sugli altri mezzi di ricorso se una controversia non può essere risolta tramite la piattaforma ODR; b) presentano ogni due anni, in base alle esperienze pratiche raccolte nell'esecuzione delle loro funzioni, una relazione di attività alla Commissione e agli Stati membri. 3. Il punto di contatto ODR non è obbligato a svolgere le funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro. 4. In deroga al paragrafo 3, gli Stati membri possono decidere, tenendo conto di circostanze nazionali, che il punto di contatto ODR svolga una o più funzioni elencate al paragrafo 2 nel caso di controversie in cui le parti risiedono abitualmente nello stesso Stato membro. 5. La Commissione istituisce una rete di punti di contatto («rete di punti di contatto ODR») che consente la cooperazione tra punti di contatto e contribuisce all'esecuzione delle funzioni
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    Legislazione / Procedimentocivile 42 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore 20, paragrafo 4, della direttiva 2013/11/UE del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 15 , sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori. 7. L’elenco degli organismi ADR di cui al comma 6 è posto a disposizione delle associazioni di consumatori e delle associa- zioni di categoria di professionisti che possono renderlo di- sponibile al pubblico sui loro siti web o in qualsiasi altro mo- do esse ritengano appropriato. 8. Sul sito istituzionale di ciascuna autorità competente è assicurata la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure ADR per risolvere le controversie contemplate dal presente titolo. 9. Le autorità competenti incoraggiano le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all’articolo 137 16 , e le orga- nizzazioni professionali, a diffondere la conoscenza degli or- ganismi e delle procedure ADR e a promuovere l’adozione del- l’ADR da parte di professionisti e consumatori. Detti organi- smi sono altresì incoraggiati a fornire ai consumatori le infor- mazioni relative agli organismi ADR competenti quando ricevono i reclami dai consumatori. Art. 141-septies (Cooperazione). - 1. Le autorità competenti assicurano la cooperazione tra gli organismi ADR nella risolu- zione delle controversie transfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell’Unione europea delle migliori prassi per quanto concerne la risoluzione delle controversie transfrontaliere e nazionali. 2. Se esiste una rete europea di organismi ADR che agevola la risoluzione delle controversie transfrontaliere in un deter- minato settore, le autorità competenti incoraggiano ad asso- ciarsi a detta rete gli organismi ADR che trattano le controver- sie di tale settore. 3. Le autorità competenti incoraggiano la cooperazione tra organismi ADR e autorità nazionali preposte all’attuazione de- gli atti giuridici dell’Unione sulla tutela dei consumatori. Tale cooperazione comprende, in particolare, lo scambio di infor- mazioni sulle prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno ripetutamente pre- sentato reclami. È incluso anche lo scambio di valutazioni tec- niche e informazioni, se già disponibili, da parte delle autorità nazionali agli organismi ADR che ne necessitano per il tratta- mento di singole controversie. 4. La cooperazione e lo scambio di informazioni di cui ai elencate al paragrafo 2. 6. La Commissione convoca almeno due volte l'anno una riunione dei membri della rete di punti di contatto ODR in modo da consentire uno scambio delle migliori pratiche e una discussione di eventuali problematiche ricorrenti nel funzionamento della piattaforma ODR. 7. La Commissione adotta mediante atti di esecuzione le regole concernenti le modalità di cooperazione tra i punti di contatto ODR. Detti atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 16, paragrafo 3. 15. L'articolo 20 della Direttiva 2013/11/UE (Diretiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE - Direttiva sull'ADR per i consumatori) è il seguente: (Ruolo delle autorità competenti e della Commissione) 1. Ogni autorità competente valuta, in particolare sulla base delle informazioni ricevute a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, se gli organismi di risoluzione delle controversie a essa notificati si possono considerare organismi ADR che rientrano nell'ambito d'applicazione della presente direttiva e che rispettano i requisiti di qualità di cui al capo II e alle disposizioni nazionali di attuazione, incluse le disposizioni nazionali che fissano requisiti più rigorosi di quelli della presente direttiva, conformemente al diritto dell'Unione. 2. Ogni autorità competente, sulla base della valutazione di cui al paragrafo 1, fa un elenco di tutti gli organismi ADR che le sono stati notificati e che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1. Tale elenco comprende: a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet degli organismi ADR di cui al primo comma; b) le loro tariffe, se del caso; c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR; d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR; e) i settori e le categorie di controversie trattati da ciascun organismo ADR; f) se del caso, l'esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell'organismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta; g) la natura vincolante o non vincolante dell'esito della procedura; e h) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell'articolo 5, paragrafo 4. Ogni autorità competente notifica l'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo alla Commissione. Qualora siano notificate all'autorità competente delle modifiche a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione. Se un organismo di risoluzione delle controversie inserito in elenco come organismo ADR ai sensi della presente direttiva non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente interessata lo contatta per segnalargli tale non conformità e invitarlo a ovviarvi immediatamente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l'organismo di risoluzione delle controversie continua a non soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, l'autorità competente sopprime l'organismo in questione dall'elenco di cui al primo comma del presente paragrafo. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse alla Commissione. 3. Se uno Stato membro ha designato più di un'autorità competente, l'elenco e gli aggiornamenti di cui al paragrafo 2 sono trasmessi alla Commissione mediante il punto di contatto unico di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Detto elenco e detti aggiornamenti si riferiscono a tutti gli organismi ADR stabiliti in quello Stato membro. 4. La Commissione elabora un elenco degli organismi ADR che le sono notificati a norma del paragrafo 2 e lo aggiorna qualora le siano notificate modifiche. La Commissione mette a disposizione del pubblico tale elenco e i suoi aggiornamenti sul suo sito web e su un supporto durevole. La Commissione trasmette detto elenco e i relativi aggiornamenti alle autorità competenti e agli Stati membri. Se uno Stato membro ha designato un punto di contatto unico conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, la Commissione trasmette detto elenco e i relativi aggiornamenti al punto di contatto unico. omissis 16. Si veda la nota 11.
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 43 17. Si veda la nota 10. 18. Si veda la nota 4. 19. L'articolo 1 della legge 216/1974 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari) è il seguente: 1. È convertito in legge il decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95 , recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari, nel seguente testo: omissis 20. L'articolo 2 del Dlgs 179/2007 (Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della L. 28 dicembre 2005, n. 262), come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Camera di conciliazione e arbitrato) 1. È istituita una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob per l'amministrazione, in conformità al presente decreto, dei procedimenti di conciliazione e di arbitrato promossi per la risoluzione di controversie insorte tra gli investitori e gli intermediari per la violazione da parte di questi degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con gli investitori. 2. La Camera di conciliazione e arbitrato svolge la propria attività, avvalendosi di strutture e risorse individuate dalla Consob. 3. La Camera di conciliazione e arbitrato istituisce un elenco di conciliatori e arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità. 4. La Camera di conciliazione e arbitrato può avvalersi di organismi di conciliazione iscritti nel registro previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. L'organismo di conciliazione applica il regolamento di procedura e le indennità di cui all'articolo 4. 5. La Consob definisce con regolamento, sentita la Banca d'Italia: a) l'organizzazione della Camera di conciliazione e arbitrato; b) le modalità di nomina dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri, prevedendo anche forme di consultazione delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e delle categorie interessate, e perseguendo la presenza paritaria di donne e uomini; c) i requisiti di imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei componenti dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri; d) la periodicità dell'aggiornamento dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri; e) le altre funzioni attribuite alla Camera di conciliazione e arbitrato; f) le norme per i procedimenti di conciliazione e di arbitrato; g) le altre norme di attuazione del presente capo. 5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190, comma 1 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998 e alle persone fisiche di cui all'articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo. 5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 9, comma 2. 21. L'articolo 40 della legge 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: (Sistema di finanziamento CONSOB) 1. Nel quadro dell'attivazione di un processo di revisione dell'assetto istituzionale della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), ai fini del proprio autofinanziamento la CONSOB segnala al Ministro del tesoro entro il 31 luglio di ciascun anno, a decorrere dal 1995, il fabbisogno finanziario per l'esercizio successivo, nonché la previsione delle entrate, realizzabili nello stesso esercizio, per effetto dell'applicazione delle contribuzioni di cui al comma 3. 2. abrogato 3. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 1, la CONSOB determina in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti. omissis 22. Si veda la nota 7. commi 1, 2 e 3 devono avvenire nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 17 5. Sono fatte salve le disposizioni in materia di segreto pro- fessionale e commerciale applicabili alle autorità nazionali di cui al comma 3. Gli organismi ADR sono sottoposti al segreto d’ufficio e agli altri vincoli equivalenti di riservatezza previsti dalla normativa vigente. Art. 141-octies (Autorità competenti e punto di contatto unico). - 1. Per lo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli 141-nonies e 141-decies, sono designate le seguenti autorità competenti: a) Ministero della giustizia unitamente al Ministero dello sviluppo economico, con riferimento al registro de- gli organismi di mediazione relativo alla materia del con- sumo, di cui all’articolo 16, commi 2 e 4, del decreto legi- slativo 4 marzo 2010, n. 28 18 ; b) Commissione nazionale per le società e la borsa (CON- SOB), di cui all’articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 19 , con riferimento ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 2 del decreto le- gislativo 8 ottobre 2007, n. 179 20 , e dei regolamenti attuativi, e con oneri a carico delle risorse di cui all’articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni 21 , nonché dei soggetti che si avvalgono delle procedure medesime; c) Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 22 , per il settore di competenza; d) Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), di cui all’articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n.
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    Legislazione / Procedimentocivile 44 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore 23. Si veda la nota 6. 24. L'articolo 128-bis del Dlgs 385/1993 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) è il seguente: (Risoluzione delle controversie) 1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela. 2. Con deliberazione del CICR, su proposta della Banca d'Italia, sono determinati i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie e di composizione dell'organo decidente, in modo che risulti assicurata l'imparzialità dello stesso e la rappresentatività dei soggetti interessati. Le procedure devono in ogni caso assicurare la rapidità, l'economicità della soluzione delle controversie e l'effettività della tutela. 3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non pregiudicano per il cliente il ricorso a ogni altro mezzo di tutela previsto dall'ordinamento. 3-bis. La Banca d'Italia, quando riceve un reclamo da parte della clientela dei soggetti di cui al comma 1, indica al reclamante la possibilità di adire i sistemi previsti dal presente articolo. 25. La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 580/1993 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) è la seguente: 2. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, svolgono in particolare le funzioni e i compiti relativi a: g) costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori e utenti; 249 23 , per il settore di competenza; e) Banca d’Italia, con riferimento ai sistemi di risolu- zione stragiudiziale delle controversie disciplinati ai sensi dell’articolo 128-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 24 ; f) altre autorità amministrative indipendenti, di regola- zione di specifici settori, ove disciplinino specifiche procedure ADR secondo le proprie competenze; g) Ministero dello sviluppo economico, con riferimento alle negoziazioni paritetiche di cui all’articolo 141-ter relative ai settori non regolamentati o per i quali le relative autorità indipendenti di regolazione non applicano o non adottano specifiche disposizioni, nonché con riferimento agli organismi di conciliazione istituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lette- ra g) e comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 25 , limi- tatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, non rientranti nell’elenco di cui alla lettera a). 2. Il Ministero dello sviluppo economico è designato punto di contatto unico con la Commissione europea. 3. Al fine di definire uniformità di indirizzo nel compimen- to delle funzioni delle autorità competenti di cui al comma 1 è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un tavo- lo di coordinamento e di indirizzo. Lo stesso è composto da un rappresentante per ciascuna autorità competente. Al Mini- stero dello sviluppo economico è attribuito il compito di con- vocazione e di raccordo. Al tavolo sono assegnati compiti di definizione degli indirizzi relativi all’attività di iscrizione e di vigilanza delle autorità competenti, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e alla misura dell’indennità do- vuta per il servizio prestato dagli organismi ADR. Ai compo- nenti del predetto tavolo di coordinamento ed indirizzo non spetta alcun compenso, gettone di presenza o altro emolu- mento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto. Art. 141-nonies (Informazioni da trasmettere alle autorità competenti da parte degli organismi di risoluzione delle contro- versie). - 1. Gli organismi di risoluzione delle controversie che intendono essere considerati organismi ADR ai sensi del pre- sente titolo e inseriti in elenco conformemente all’articolo 141- decies, comma 2, devono presentare domanda di iscrizione alla rispettiva autorità competente, indicando: a) il loro nome o denominazione, le informazioni di con- tatto e l’indirizzo del sito web; b) informazioni sulla loro struttura e sul loro finanzia- mento, comprese le informazioni sulle persone fisiche incari- cate della risoluzione delle controversie, sulla loro retribuzio- ne, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro; c) le proprie norme procedurali; d) le loro tariffe, se del caso; e) la durata media delle procedure di risoluzione delle controversie; f) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui viene svolta la procedura di risoluzione delle controversie; g) una dichiarazione sui tipi di controversie trattati me- diante la procedura di risoluzione delle controversie; h) i motivi per cui un organismo di risoluzione delle con- troversie può rifiutare il trattamento di una determinata con- troversia a norma dell’articolo 141-bis, comma 2; i) una dichiarazione motivata dell’organismo di possede- re o meno i requisiti di un organismo ADR che rientra nel- l’ambito d’applicazione della presente direttiva, e di rispettare o meno i requisiti di qualità di cui al presente titolo. 2. Qualora le informazioni di cui alle lettere da a) ad h) del comma 1 vengano modificate, gli organismi ADR informano senza indugio l’autorità competente in merito a tali modifiche. 3. Gli organismi di risoluzione delle controversie dinanzi ai quali si svolgono le procedure di cui all’articolo 141-ter, oltre a comunicare ai requisiti di cui al comma 1, devono altresì tra- smettere le informazioni necessarie a valutare la loro confor- mità ai requisiti specifici aggiuntivi di indipendenza e di tra- sparenza di cui al comma 1 dell’articolo 141-ter. 4. A far data dal secondo anno di iscrizione al relativo elen- co, con cadenza biennale, ogni organismo ADR trasmette alla rispettiva autorità competente informazioni concernenti:
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 45 26. L'articolo 139 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), come a) il numero di reclami ricevuti ed i tipi di controversie alle quali si riferiscono; b) la quota percentuale delle procedure ADR interrotte prima di raggiungere il risultato; c) il tempo medio necessario per la risoluzione delle con- troversie ricevute; d) la percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle pro- cedure ADR; e) eventuali problematiche sistematiche o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra con- sumatori e professionisti. Le informazioni comunicate al ri- guardo possono essere accompagnate da raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro; f) se del caso, una valutazione dell’efficacia della loro co- operazione all’interno di reti di organismi ADR che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere; g) se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risoluzioni delle controversie di cui all’articolo 141-bis, comma 4, lettera a); h) la valutazione dell’efficacia della procedura ADR offer- ta dall’organismo e di eventuali modi per migliorarla. Art. 141-decies (Ruolo delle autorità competenti). - 1. Presso ciascuna autorità competente è istituito, rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni, l’elenco de- gli organismi ADR deputati a gestire le controversie nazionali e transfrontaliere che rientrano nell’ambito di applicazione del presente titolo e che rispettano i requisiti previsti. Ciascuna autorità competente definisce il procedimento per l’iscrizione e verifica il rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, impar- zialità, nonché il rispetto del principio di tendenziale non one- rosità, per il consumatore, del servizio. 2. Ogni autorità competente provvede all’iscrizione, alla so- spensione e alla cancellazione degli iscritti e vigila sull’elenco nonché sui singoli organismi ADR. 3. Ciascuna autorità competente sulla base di propri prov- vedimenti, tiene l’elenco e disciplina le modalità di iscrizione degli organismi ADR. Tale elenco comprende: a) il nome, le informazioni di contatto e i siti internet de- gli organismi ADR di cui al comma 1; b) le loro tariffe, se del caso; c) la lingua o le lingue in cui possono essere presentati i reclami e in cui è svolta la procedura ADR; d) i tipi di controversie contemplati dalla procedura ADR; e) i settori e le categorie di controversie trattati da cia- scun organismo ADR; f) se del caso, l’esigenza della presenza fisica delle parti o dei loro rappresentanti, compresa una dichiarazione dell’orga- nismo ADR relativa alla possibilità di svolgere la procedura ADR in forma orale o scritta; g) i motivi per cui un organismo ADR può rifiutare il trattamento di una determinata controversia a norma dell’ar- ticolo 141-bis, comma 2. 4. Se un organismo ADR non soddisfa più i requisiti di cui al comma 1, l’autorità competente interessata lo contatta per se- gnalargli tale non conformità, invitandolo a ovviarvi immediata- mente. Se allo scadere di un termine di tre mesi l’organismo ADR continua a non soddisfare i requisiti di cui al comma 1, l’au- torità competente cancella l’organismo dall’elenco di cui al com- ma 2. Detto elenco è aggiornato senza indugio e le informazioni pertinenti sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea. 5. Ogni autorità competente notifica senza indugio l’elenco di cui ai commi 1 e 3, e ogni suo successivo aggiornamento, al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico con la Commissione europea. 6. L’elenco e gli aggiornamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 rela- tivi agli organismi ADR stabiliti nel territorio della Repubblica italiana sono trasmessi alla Commissione europea dal Ministe- ro dello sviluppo economico quale punto di contatto unico. 7. Ogni autorità competente mette a disposizione del pub- blico l’elenco consolidato degli organismi ADR, elaborato dalla Commissione europea e notificato al Ministero dello sviluppo economico quale punto di contatto unico, fornendo sul pro- prio sito internet un link al pertinente sito internet della Com- missione europea. Inoltre, ogni autorità competente mette a disposizione del pubblico tale elenco consolidato su un sup- porto durevole. 8. Entro il 9 luglio 2018 e successivamente ogni quattro an- ni, il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di con- tatto unico, con il contributo delle altre autorità competenti, pubblica e trasmette alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi ADR stabiliti sul territorio della Repubblica italiana. In particolare, tale relazione: a) identifica le migliori prassi degli organismi ADR; b) sottolinea le insufficienze, comprovate da statistiche, che ostacolano il funzionamento degli organismi ADR per le controversie sia nazionali che transfrontaliere, se del caso; c) elabora raccomandazioni su come migliorare l’efficacia e l’efficienza del funzionamento degli organismi ADR, se del caso.». 4. All’articolo 139, comma 1, del decreto legislativo 6 set- tembre 2005, n. 206, e successive modificazioni 26 , alla fine
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    Legislazione / Procedimentocivile 46 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Legittimazione ad agire) 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 sono legittimate ad agire, ai sensi dell'articolo 140, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall'articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative: a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l'esercizio delle attività televisive; b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano; b-bis) decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno; b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sull'ODR per i consumatori). 2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell'Unione europea ed inseriti nell'elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all'articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato. 27. Si veda la nota 9. 28. Il comma 1 dell'articolo 10 del Dlgs 206/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell'articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell'Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell'articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disciplinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all'articolo 6. Il comma 2 dell'articolo 16 del Dlgs 206/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l'elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. I commi 1 e 2 dell'articolo 106 del Dlgs 206/2005, come modificati dal presente provvedimento, sono i seguenti: 1. I Ministeri dello sviluppo, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell'interno, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all'articolo 107, provvedono, nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l'archiviazione e la diffusione delle informazioni. 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall'articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l'anno dal Ministro dello sviluppo economico; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia. Il comma 1 dell'articolo 107 del Dlgs 2006/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l'elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. I commi 1, 3, 4 e 5 dell'articolo 110 del Dlgs 206/2005, come modificati dal presente provvedimento, sono i seguenti: 1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all'articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l'eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. 3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all'articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell'ambito degli interventi di competenza. 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica all'amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell'adozione di provvedimenti idonei. E' fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea. I commi 1 e 2 dell'articolo 136 del Dlgs 206/2005, come della lettera b) e della lettera b-bis), il punto è sostituito dal punto e virgola e, dopo la lettera b-bis), è aggiunta la se- guente: «b-ter) regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 27 , sulla risoluzione delle controversie online per i consumatori (regolamento sul- l’ODR per i consumatori).». 5. All’articolo 10, comma 1, all’articolo 16, comma 2, al- l’articolo 106, commi 1 e 2, all’articolo 107, comma 1, al- l’articolo 110, commi 1, 3, 4 e 5, all’articolo 136, commi 1 e 2, primo e secondo periodo, all’articolo 137, commi 1, 2, 4 e 6, e all’articolo 140, comma 7, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni 28 , le parole: «delle attività produttive» sono sostituite dalle se-
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 47 modificati dal presente provvedimento, sono i seguenti: 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell'elenco di cui all'articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni. Per l'articolo 137 si veda la nota 11. Il comma 7 dell'articolo 140 del Dlgs 206/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: 7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l'adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l'inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al fondo da istituire nell'ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. 29. L'articolo 66 del Dlgs 66/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Tutela amministrativa e giurisdizionale) 1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice. 2. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, d'ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo nonché dell'articolo 141- sexies, commi 1, 2 e 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti. 3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica l'articolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice. 4. L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autorità competente ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo. 5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario. E' altresì fatta salva la possibilità di promuovere la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. 30. Si veda la nota 29. 31. Le sezioni da I, II, III e IV del Capo I del Titolo II del Dlgs 206/2005 riguardano, rispettivamente: le informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali; le informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali; gli altri diritti del consumatore; e le disposizioni generali. 32. L'articolo 66-quater del Dlgs 206/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Informazione e ricorso extragiudiziale) 1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note d'ordine, la pubblicità o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo. 2. L'operatore può adottare appositi codici di condotta, secondo le modalità di cui all'articolo 27-bis. 3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall'esatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle sezioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice. 33. L'articolo 33 del Dlgs 206/2005, come modificato dal presente provvedimento, è il seguente: (Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore) 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un'omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un'altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) escludere o limitare l'opportunità da parte del guenti: «dello sviluppo economico». 6. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 29 , al comma 2 dopo le parole: «del presente capo», prima della virgola, sono inserite le seguenti: «nonché dell’articolo 141-sexies, commi 1, 2 e 3». 7. All’articolo 66 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 30 , il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordi- nario. È altresì fatta salva la possibilità di promuovere la riso- luzione extragiudiziale delle controversie inerenti al rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV del pre- sente capo 31 , mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.». 8. All’articolo 66-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 32 , il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per la risoluzione delle controversie sorte dall’esatta ap- plicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle se- zioni da I a IV del presente capo è possibile ricorrere alle pro- cedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie, di cui alla parte V, titolo II-bis, del presente codice.». 9. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 33, comma 2 33 , dopo la lettera v) sono ag- giunte le seguenti:
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    Legislazione / Procedimentocivile 48 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest'ultimo; d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l'esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest'ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest'ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l) prevedere l'estensione dell'adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d'interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l'adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l'opponibilità dell'eccezione d'inadempimento da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire a sè un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v) prevedere l'alienazione di un diritto o l'assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un'obbligazione immediatamente efficace del consumatore. E' fatto salvo il disposto dell'articolo 1355 del codice civile; v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR; v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II- bis della parte V. 3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l'importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. 5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. 6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. 34. Si veda la nota 20. 35. I commi 2-quinquies e 2- sexies dell'articolo 6 del Dlgs 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai «v-bis) imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V, di rivolgersi esclusiva- mente ad un’unica tipologia di organismi ADR o ad un unico organismo ADR; v-ter) rendere eccessivamente difficile per il consumatore l’esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V.». ART. 1-BIS Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 - Istituzione di procedure di conciliazione e arbitrato, sistema di indenniz- zo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicem- bre 2005, n. 262 1. Dopo il comma 5 dell’articolo 2 del decreto legislativo 8 ot- tobre 2007, n. 179 34 , sono aggiunti i seguenti: «5-bis. I soggetti nei cui confronti la CONSOB esercita la propria attività di vigilanza, da individuarsi con il regolamento di cui al comma 5-ter, devono aderire a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con gli investitori diversi dai clienti professionali di cui all’articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 35 . In caso di mancata adesione, alle società e agli enti si applica-
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 49 sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52), sono i seguenti: 2-quinquies. La Consob, sentita la Banca d'Italia, individua con regolamento i clienti professionali privati nonché i criteri di identificazione dei soggetti privati che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 2-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, individua con regolamento i clienti professionali pubblici nonché i criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e la relativa procedura di richiesta. 36. Il comma 1 dell'articolo 190 del Dlgs 58/1998 è il seguente: 1. Nei confronti dei soggetti abilitati, dei depositari e dei soggetti ai quali sono state esternalizzate funzioni operative essenziali o importanti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trentamila fino al dieci per cento del fatturato, per la mancata osservanza degli articoli 6, 7, commi 2, 2-bis e 3, 8, commi 1 e 1- ter; 9, 10, 12, 13, comma 3, 21, 22, 24, comma 1, 25, 25-bis, commi 1 e 2, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 3, 4 e 5, 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7, 32, comma 2, 33, comma 4, 35-bis, comma 6, 35-novies, 35- decies, 36, commi 2, 3 e 4, 37, commi 1, 2 e 3, 39, 40, commi 2, 4 e 5, 40-bis, comma 4, 40-ter, comma 4, 41, commi 2, 3 e 4, 41- bis; 41-ter, 41-quater; 42, commi 1, 3 e 4, 43, commi 2, 3, 4, 7, 8 e 9, 44, commi 1, 2, 3 e 5, 45, 46, commi 1, 3 e 4, 47, 48, 49, commi 3 e 4, 65, 79-bis, 187-novies, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla Consob in base ai medesimi articoli. La stessa sanzione si applica nei confronti di società o enti in caso inosservanza delle disposizioni dell'articolo 18, comma 2, e dell'articolo 32-quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies. 37. L'articolo 18-bis del Dlgs 58/1998 è il seguente: (Consulenti finanziari ) 1. La riserva di attività di cui all'articolo 18 non pregiudica la possibilità per le persone fisiche, in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, ed iscritte nell'albo di cui al comma 2, di prestare la consulenza in materia di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti. I requisiti di professionalità per l'iscrizione nell'albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative. 2. È istituito l'albo delle persone fisiche, consulenti finanziari, alla cui tenuta, in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del comma 7, provvede un organismo composto da un presidente e quattro membri, di cui due in rappresentanza degli iscritti che li designano secondo le modalità fissate nello statuto dell'organismo, nominati tutti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. I membri dell'organismo sono individuati tra persone di comprovate professionalità e competenza in materie finanziarie, giuridiche ed economiche. 3. L'organismo di cui al comma 2 ha personalità giuridica ed è dotato di autonomia organizzativa e finanziaria. 4. L'organismo cura la redazione del proprio statuto che contiene le regole sul funzionamento e sull'assetto organizzativo interno, nel rispetto dei principi e criteri determinati dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 7 e dal Ministro dell'economia e delle finanze con il regolamento adottato ai sensi del comma 1. Lo statuto deve essere trasmesso al Ministro dell'economia e delle finanze per la successiva approvazione, sentite la Banca d'Italia e la Consob, e pubblicazione. omissis 38. L'articolo 190-ter del Dlgs 58/1998 è il seguente: (Altre violazioni in tema di attività riservate) 1. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila fino a cinque milioni di euro: a) in caso di esercizio dell'attività di consulente finanziario o di promotore finanziario in assenza dell'iscrizione negli albi prevista, rispettivamente, agli articoli 18- bis e 31; b) ai membri dell'organismo dei consulenti finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 18-bis e di quelle emanate in base ad esso; c) ai membri dell'organismo dei promotori finanziari in caso di inosservanza delle disposizioni previste dall'articolo 31 e di quelle emanate in base ad esso; d) alle persone fisiche, in caso di inosservanza dell'articolo 32- quater, commi 1 e 3, ovvero in caso di esercizio dell'attività di gestore di portale in assenza dell'iscrizione nel registro di cui all'articolo 50-quinquies. 2. Si applica l'articolo 188, commi 2 e 2-bis. 39. L'articolo 9 del Dlgs 179/2007 è il seguente: (Norme finali) 1. La Consob emana i regolamenti previsti dal presente decreto entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo. 2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La Consob provvede alla copertura delle spese di amministrazione delle procedure di conciliazione ed arbitrato di cui al capo I con le risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, oltre che con gli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime. 40. Si veda la nota 5. 41. Si veda la nota 9. no le sanzioni di cui all’articolo 190, comma 1 del citato decre- to legislativo n. 58 del 1998 36 e alle persone fisiche di cui al- l’articolo 18-bis del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998 37 si applicano le sanzioni di cui all’articolo 190-ter del medesimo decreto legislativo 38 . 5-ter. La CONSOB determina, con proprio regolamento, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo II-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione delle controversie di cui al comma 5-bis nonché i criteri di composizione dell’organo decidente, in modo che risulti assicurata l’imparzialità dello stesso e la rappresenta- tività dei soggetti interessati. Alla copertura delle relative spese di funzionamento si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’articolo 9, comma 2. 39 ». 2. All’articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 mar- zo 2010, n. 28 40 , le parole: «il procedimento di conciliazione previsto» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti previ- sti» e dopo le parole: «n. 179,» sono inserite le seguenti: «e dai rispettivi regolamenti di attuazione». ART. 2 Disposizioni finali 1. Le disposizioni del presente decreto, concernenti l’attuazio- ne del regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013 41 , relativo alla risoluzione
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    Legislazione / Procedimentocivile 50 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore delle controversie online dei consumatori, si applicano a de- correre dal 9 gennaio 2016. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea alla data di entrata in vigore del pre- sente decreto e successivamente in occasione di qualsiasi cambiamento sopravvenuto in relazione a tali dati: a) il nome e le informazioni di contatto dell’organismo di cui all’articolo 141-sexies, comma 5, del codice; b) le autorità competenti, incluso il punto unico di con- tatto, di cui all’articolo 141-octies del codice; c) il testo delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo e delle altre disposizioni essenziali di diritto in- terno adottate nel settore disciplinato dal presente decreto legislativo. 3. Il Ministero dello sviluppo economico, quale punto di contatto unico, comunica alla Commissione europea entro il 9 gennaio 2016 il primo elenco di cui all’articolo 141-decies, comma 5, del codice. ART. 3 Clausola di invarianza finanziaria 1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse uma- ne, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inse- rito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubbli- ca italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare Guida al Diritto Settimanale di documentazione giuridica Direttore Responsabile Roberto Napoletano Vicedirettore Agostino Palomba Redazione Rosa Maria Attanasio (vicecaporedattore), Daniela Casciola (caposervizio), Carmine De Pascale (caposervizio), Remo Bresciani (vicecaposervizio), Simona Gatti (vicecaposervizio), Nicola Barone, Aldo Di Cagno, Roberta Giuliani, Francesco Machina Grifeo, Patrizia Maciocchi, Vittorio Nuti, Giampaolo Piagnerelli, Paola Rossi, Alessandro Vitiello. Fotografie di copertina Alberto Gottardo Sede legale e Direzione Via Monte Rosa 91, 20149 Milano. Registrazione Tribunale di Avezzano n. 117 del 27 luglio 1994. Redazione Piazza dell’Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma, Tel. 06 30226307/30226400, Fax 06 30226606 Proprietario ed Editore Il Sole 24 ORE Spa Presidente Benito Benedini Amministratore Delegato Donatella Treu Il Sole 24 ORE Spa. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione. Manoscritti e fotografie, su qualsiasi supporto veicolati, anche se non pubblicati, non si restituiscono. Servizio Clienti Periodici Piazza dell’Indipendenza 23 B/C, 00185 Roma. Tel. 02/30.300.600, Fax 06 30225400 oppure 02 30225400 Abbonamento annuale (Italia) Guida al Diritto (rivista + supplementi + versione digitale): €280,00 IVA inclusa*; Guida al Diritto (sola versione digitale) € 169,00 IVA inclusa; per conoscere le altre tipologie di abbonamento ed eventuali offerte promozionali, contatti il Servizio Clienti (Tel. 02/30.300.600; mail: servizioclienti.periodici@ilsole24ore.com). Gli abbonamenti possono essere sottoscritti con carta di credito telefonando al numero 02/30.300.600, oppure inviando la fotocopia della ricevuta del pagamento sul c.c.p. n. 31481203 via fax allo 02 oppure 06 30225406. Arretrati (numeri settimanali e dossier mensili/ bimestrali) € 18,00 comprensivi di spese di spedizione. Per richieste di arretrati e numeri singoli inviare anticipatamente l’importo seguendo le stesse modalità di cui sopra. I numeri non pervenuti possono essere richiesti collegandosi al sito www.servizioclienti.periodici.ilsole24ore.com entro due mesi dall’uscita del numero stesso. * L’importo della versione digitale è di €2,00 IVA inclusa. Pubblicità Il Sole 24 ORE S.p.A. System Direzione e amministrazione Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano - Tel. 02.3022.1 - Fax 02.3022.3214 email: segreteriadirezionesystem@ilsole24ore.com Stampa Il Sole 24 ORE Spa, Via Tiburtina Valeria (S.S. n. 5) km 68,700, 67061 Carsoli (AQ). La versione digitale di Guida al Diritto www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com Per il sito internet www.guidaaldiritto.ilsole24ore.com
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE Guidaal Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 51 Con il nuovo istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 le novità Marco Marinaro V olontarietà, rapidità, effi- cacia, economicità, equità e trasparenza sono le pa- role chiave per leggere la nuova normativa in materia di Adr (Al- ternative Dispute Resolution) per i consumatori approvata dal Go- verno in attuazione della Diretti- va europea n. 11/2013. Risoluzione extragiudiziale delle controversie Il 3 settembre 2015 è entrato in vigore il decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 (pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” 19 ago- sto 2015 n. 190) il quale contiene la regolamentazione delle proce- dure volontarie di risoluzione ex- tragiudiziale delle controversie, anche in via telematica, nazionali e transfrontaliere, tra consuma- tori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione europea at- traverso l’intervento di un orga- nismo Adr che propone una solu- zione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione amiche- vole. Entra, quindi, anche nel les- sico legislativo italiano per la pri- ma volta l’acronimo di origine anglosassone Adr ormai global- mente adottato per individuare quei procedimenti stragiudiziali di composizione delle liti civili diversi dal processo. Il decreto trova fonte nella legge delega che è contenuta nell’articolo 8 della legge 154/2014 (legge di delega- zione europea 2013 - secondo se- mestre) che, nel fissare i princìpi e i criteri direttivi ai quali il Go- verno avrebbe dovuto attenersi, invero si limita (al primo comma) a esercitare due opzioni previste dalla Direttiva e con specifico ri- ferimento al riconoscimento e al- la disciplina delle cosiddette ne- goziazioni paritetiche (si veda in- fra), prevedendo poi la clausola di invarianza finanziaria (al se- condo comma). Modifiche al codice del consumo La tecnica legislativa adottata dal legislatore delegato è quella della novella in quanto la nuova nor- mativa viene introdotta integran- do e modificando il Codice del consumo (decreto legislativo n. 206/2005): più precisamente, con l’articolo 1, commi 1-3, del Dlgs 130/2015, l’articolo 141 viene sostituito e vengono inseriti altri nove articoli (dall’articolo 141-bis all’articolo 141-decies). Accanto agli «organismi di me- diazione» fanno ingresso nell’or- dinamento anche gli «organismi ADR» i quali proporranno la riso- luzione delle liti consumeristiche attraverso una procedura Adr e a tal fine dovranno essere iscritti negli appositi elenchi istituiti presso ciascuna Autorità compe- tente per le diverse materie. Le Autorità individuate sono il mini- stero della Giustizia, unitamente al ministero dello Sviluppo eco- nomico, per la mediazione in materia di consumo, la Consob per le controversie insorte tra in- vestitori e intermediari per la violazione da parte di questi de- gli obblighi di informazione, cor- rettezza e trasparenza, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas, il si- stema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunica- zioni (Agcom) e la Banca d’Italia per i rispettivi settori di compe- tenza. Il ministero dello Sviluppo eco- nomico è designato quale unico punto di contatto con la Com- missione europea e al fine di de- finire uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni delle Autorità competenti è istituito Con l’entrata in vigore del Dlgs 130/2015 diventa pienamente operativa la regolamentazione extragiudiziale delle controversie, anche in via telematica, nazionali e transfrontaliere tra consumatori. Grazie a un organismo Adr (Alternative dispute resolution) sarà così possibile trovare una soluzione amichevole alle controversie in materia.
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    Legislazione / Procedimentocivile 52 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore presso lo stesso Ministero un ta- volo di coordinamento e di indi- rizzo. Procedure spedite e poco onerose I princìpi fondamentali cui do- vranno uniformarsi tutti i sistemi di Adr sono quelli tesi a rendere tali procedure di risoluzione al- ternativa delle controversie «in- dipendenti, imparziali, traspa- renti, efficaci, rapide ed eque». Si prevede per questi procedimenti una durata massima di 90 giorni e dovranno essere gratuiti o di- sponibili a costi minimi per i consumatori. Un punto nodale del decreto prevede che le parti potranno partecipare alle procedure Adr senza obbligo di assistenza legale (e tale norma riguarda anche la mediazione nel medesimo ambi- to di rapporti consumeristici). Inoltre, le parti dovranno essere informate del fatto che non sono obbligate a ricorrere a un avvoca- to o consulente legale, ma che possono chiedere un parere indi- pendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fa- se della procedura. Vengono anche disciplinate le negoziazioni paritetiche derivanti dai protocolli di intesa stipulati tra le associazioni dei consuma- tori e le imprese o loro associa- zioni le quali, nate dall’esperien- za italiana, sono state riconosciu- te come best practice dal Parla- mento europeo. Una novità particolarmente si- gnificativa riguarda la Consob che potrà istituire un sistema Adr sul modello dell’Arbitro bancario finanziario (istituito nel 2009 presso la Banca d’Italia) il cui successo ne ha agevolato la circo- lazione. Un procedimento di tipo decisorio con un collegio compo- sto in maniera tale da assicurare l’imparzialità e al tempo stesso la rappresentatività delle parti, al quale i professionisti dovranno aderire assicurando così l’efficace funzionamento del sistema. L’articolato è ampio e si muove in buona parte sulle orme della Direttiva da recepire. Attesa per l’emanazione del regolamento ad hoc Per una lettura completa e ap- profondita della nuova disciplina sarà necessario attendere l’ema- nazione delle disposizioni rego- lamentari affidate alla stesura delle diverse autorità competenti, ma è possibile tracciare sin d’ora un primo quadro di riferimento che allarga l’orizzonte sinora no- to, proponendo un sistema di “dispute resolution” complemen- tare alla giurisdizione ordinaria. L’obiettivo è chiaramente quello di offrire un panorama di percor- si che il consumatore possa uti- lizzare a sua scelta per risolvere le liti in maniera rapida ed eco- nomica senza dover necessaria- mente ricorrere al giudice statale. Non si utilizzano meccanismi preventivi obbligatori generaliz- zati (come è accaduto per la me- diazione), ma pur lasciando libe- ro il consumatore, si prevedono obblighi di adesione a carico dei professionisti che dovrebbero consentire un efficiente funzio- namento delle procedure (indi- rettamente sollecitando i consu- matori a percorrere questi itine- rari alternativi per la loro effi- cienza ed efficacia oltre che per la loro economicità). • Obiettivo primario è quello di consentire al consumatore di risolvere le liti in maniera rapida ed economica NEL “MIRINO” LA TUTELA DEL CONSUMATORE 1. Le “direttrici” del decreto legislativo L’obiettivo principale dell’intervento, realizzato modificando il Codice del consumo e inserendo nello stesso un apposito titolo, è l'eliminazione degli ostacoli al corretto svolgimento del mercato europeo, innalzando, da un lato, il livello di protezione di consumatori e, dall’altro, superare la tradizionale riluttanza delle impresa a effettuare operazioni commerciali transfrontaliere. 2. Benefici dello strumento e scarsa diffusione nella Penisola Nonostante i molteplici e dimostrati benefici in termini di risparmio economico e di tempo, le procedure di Adr in Italia sono ancora poco utilizzate e conosciute. Basti pensare che, secondo un recente studio del Parlamento europeo, a cinque anni dall’adozione della direttiva 2008/52/Ce, in Italia la mediazione su base volontaria supera poco le 10.000 richieste annue. Fonte: Atto Senato n. 165, Relazione tecnica allo schema di Dlgs
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE Guidaal Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 53 L’accordo raggiunto non è già predefinito: c’è l’intesa multi-step Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 definizioni e ambito di applicazione Marco Marinaro A l fine di inquadrare cor- rettamente la nuova disci- plina contenuta nel Dlgs 130/2015 occorre verificare le re- gole che ne definiscono l’ambito di applicazione e i limiti connes- si. Ciò assume un rilievo partico- lare in quanto interviene in un contesto normativo nel quale ri- sultano vigenti altre procedure Adr alla quale necessariamente occorre coordinarsi per la rico- struzione di un quadro unitario e coerente. Il riferimento è chia- ramente alla mediazione delle controversie civili e commerciali e, per quanto attiene alle Autori- tà indipendenti, in particolare al- l’Arbitro bancario finanziario presso la Banca d’Italia. Controversia nazionale e transfrontaliera Definizioni e ambito applicativo sono individuati nei 10 commi del novellato articolo 141, che apre il Titolo II-bis («Risoluzione extra- giudiziale delle controversie»): le prime definizioni, quelle di «con- sumatore», «professionista», «contratto di vendita», «contratto di servizi» e anche «autorità com- petente», sono effettuate per rela- tionem, in quanto il legislatore si limita a rinviare alle specifiche norme di riferimento ove sono contenute le definizioni. Si indica- no poi le definizioni di «contro- versia nazionale» e «controversia transfrontaliera» facendo riferi- mento alla circostanza di fatto che vede rispettivamente residenti le parti, il consumatore e il profes- sionista, nei medesimi ovvero in diversi Stati membri dell’Unione europea. Il concetto di domanda Le altre definizioni («procedura ADR» e «organismo ADR») sanci- scono l’ingresso nel lessico legi- slativo italiano dell’acronimo an- glosassone «ADR»; infatti, se la procedura Adr è «una procedura di risoluzione extragiudiziale del- le controversie conforme ai requi- siti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo Adr-Al- ternative Dispute Resolution», l’or- ganismo Adr è «qualsiasi organi- smo, a prescindere dalla sua de- nominazione, istituito su base permanente, che offre la risolu- zione di una controversia attra- verso una procedura Adr ed è iscritto nell'elenco di cui all'artico- lo 141-decies». Di conseguenza per «domanda» si intende «la do- manda presentata all'organismo per avviare la procedura ADR». L’innovazione è di notevole ri- lievo sistematico in quanto con- sente la ricostruzione de jure condito di un vero e proprio si- stema di ADR, cioè di un sistema complesso di procedure che con- dividono quale minima unità ef- fettuale la soluzione stragiudi- ziale delle controversie. Viene dunque a compimento, anche dal punto di vista normativo, un percorso culturale che d’ora in- nanzi sarà oggetto di studio qua- le diritto positivo. Nell’ultima definizione il legi- slatore chiarisce l’ambito dei «ser- vizi economici di interesse gene- rale» (trattasi di quei servizi di in- teresse generale «che non sono prestati a fini economici, a pre- scindere dalla forma giuridica sot- to la quale tali servizi sono presta- ti, e, in particolare i servizi presta- ti, senza corrispettivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse») al fine di escluderli poi dall’alveo di applica- zione della nuova disciplina (com- ma 8, lettera b). Ribadito il principio fondamen- La nuova disciplina sembra presupporre l’esistenza di organismi specializzati in materia di consumo. È quindi decisamente importante comprendere se gli organismi (generalisti) che annoverano tra i mediatori iscritti anche mediatori esperti in materia di controversie di consumo possano essere operativi anche su questo nuovo fronte.
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    Legislazione / Procedimentocivile 54 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore tale in base al quale «il consuma- tore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composi- zione extragiudiziale» (comma 10), è possibile definire l’ambito di applicazione delle nuove norme anche al fine di evitare dubbi in- terpretativi in relazione ai proce- dimenti previgenti (in particolare alla mediazione di cui al Dlgs 28/2010, ma anche – ad esempio – all’Arbitro bancario finanziario). E infatti, in ossequio a quanto stabilito dalla Direttiva in recepi- mento, la nuova normativa si ap- plica alle «procedure volontarie di composizione extragiudiziale per la risoluzione, anche in via tele- matica, delle controversie nazio- nali e transfrontaliere, tra consu- matori e professionisti residenti e stabiliti nell'Unione europea … e, in particolare, agli organismi di mediazione per la trattazione de- gli affari in materia di consumo» di cui al Dlgs 28/2010 (comma 4), «alle procedure di conciliazione paritetica» (comma 5), e si applica anche alle eventuali procedure che – conformandosi ai princìpi, procedure e requisiti ivi fissati – sono svolte nei settori di compe- tenza dell’Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per la so- cietà e la borsa (Consob) e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), ivi com- prese quelle che prevedono la partecipazione obbligatoria del professionista e quelle in cui l'or- ganismo ADR adotta una decisio- ne (commi 4 e 7). L’ultimo riferimento è chiara- mente rivolto al sistema Abf della Banca d’Italia (già in funzione dal- l’ottobre del 2009 per le liti in ma- teria bancaria) e a quelli che even- tualmente potranno a esso fare ri- ferimento secondo quanto previ- sto dalla disciplina in commento (si veda infra) il quale prevede una soluzione della controversia me- diante una “decisione” non vinco- lante. Sul punto la Direttiva europea consentiva agli Stati membri di stabilire se gli organismi Adr po- tessero avere «la facoltà di impor- re una soluzione» (articolo 2, comma 4, della direttiva 11/2013) e il legislatore italiano delegato ha ritenuto di prevedere soltanto procedure «nell'ambito delle quali l'organismo Adr propone una so- luzione o riunisce le parti al fine di agevolare una soluzione ami- chevole» (comma 4). Le negoziazioni paritetiche Si segnala l’estensione dell’ambito di vigenza anche alle cosiddette negoziazioni paritetiche. La legge delega, infatti, aveva ritenuto di consentire la possibilità di consi- derare procedure Adr anche quelle che si svolgono presso organismi in cui le persone fisiche incaricate della risoluzione delle liti sono as- sunte o retribuite esclusivamente dal professionista, purché siano rispettati specifici requisiti di indi- pendenza e trasparenza (articolo 8, comma 1, della legge 154/2014). Il riferimento è proprio alla nego- ziazione paritetica (in relazione alla mediazione si veda l’articolo 2, comma 2, del Dlgs 28/2010) che quale best practice riconosciuta al- l’Italia in sede europea (Risoluzione del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo) trova anch’essa riconosci- mento e regolamentazione legisla- tiva per la prima volta, dopo 25 an- ni di esperienza maturata dalle as- sociazioni dei consumatori. La tipologia dei sistemi Adr re- golamentati quindi espunge dal suo ambito soltanto quei procedi- menti nei quali la soluzione è im- posta alle parti (si pensi all’arbi- trato rituale), essendo invece di- retta a disciplinare sistemi me- diante i quali la lite si risolve mediante un accordo, accordo al quale si può pervenire sia attra- verso percorsi propriamente faci- litativi sia aggiudicativi, senza escludere quelli intermedi e multi- step. Peraltro proprio la Direttiva chiarisce come le procedure Adr possano anche consistere in una «combinazione di due o più pro- cedure di questo tipo» (Cons. 21). In questo contesto la mediazio- ne finalizzata alla conciliazione di cui al Dlgs 28/2010 si colloca a pieno titolo nell’ambito della vi- genza della nuova normativa in quanto la stessa ha natura facilita- tiva e consente anche la formula- zione di una proposta conciliativa. Il legislatore peraltro ha previsto espressamente che le nuove nor- me si debbano applicare anche «agli organismi di mediazione per la trattazione degli affari in mate- ria di consumo» iscritti nella rela- tiva sezione speciale (articolo 16, commi 2 e 4, del Dlgs 28/2010), previa verifica della sussistenza dei requisiti e della conformità Esplicito il rinvio a regole già cristallizzate e operative come quelle previste dal sistema Abf della Banca d’Italia
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 55 della propria organizzazione e delle proprie procedure alle nuove prescrizioni (comma 4). Al riguardo occorre rilevare che se pur il Dlgs 28/2010 abbia previ- sto «l'istituzione di separate sezio- ni del registro per la trattazione degli affari che richiedono specifi- che competenze anche in materia di consumo» (articolo 16, comma 2), in fase regolamentare il mini- stero della Giustizia ha istituito - sia per gli enti pubblici sia per quelli privati - una sezione speci- fica destinata a contenere l’«elen- co dei mediatori esperti nella ma- teria dei rapporti di consumo» e non un elenco di organismi per la trattazione delle liti consumeristi- che (articolo 3, comma 3, del Dm 180/2010). Da individuare i mediatori esperti solo nel consumo Infatti, la nuova disciplina sembra presupporre l’esistenza di organi- smi specializzati in materia di consumo ai quali applicare la rela- tiva normativa, mentre attual- mente esistono organismi (gene- ralisti) che annoverano tra i me- diatori iscritti anche mediatori esperti in materia di controversie di consumo. Occorrerà dunque un coordinamento della normativa secondaria per la mediazione con quella dei procedimenti Adr per il consumo, al fine di chiarire l’am- bito di operatività delle norme del Dlgs 130/2015 per gli organismi di mediazione già iscritti nel registro di cui al Dlgs 28/2010. Il legislatore poi – prima di chiarire quale sia il perimetro del- le norme in esame – inserisce una clausola di salvezza con riguardo alle disposizioni normative già vi- genti che prevedono l’obbligato- rietà di procedure conciliative. La norma appare utile allo scopo di evitare dubbi circa la compatibilità di tali norme previgenti con la nuova regolamentazione, in quan- to le stesse non costituiscono un ostacolo al diritto intangibile delle parti di accedere alla tutela giudi- ziaria considerato che le stesse si limitano a differire l’azione per un tempo ragionevole allo svolgi- mento del percorso di Adr (com- ma 6). Il riferimento è alla mediazione obbligatoria (articolo 5, comma 1- bis, del Dlgs 28/2010), alla conci- liazione obbligatoria in materia di comunicazioni elettroniche (arti- colo 1, comma 11, della legge 249/1997) e, infine, alla concilia- zione obbligatoria nelle materie di competenza dell’Aeggsi (articolo 2, comma 24, lettera b, della legge 481/1995, che tuttavia necessitava per la vigenza di un regolamento attuativo mai adottato). Proprio in relazione a quest’ulti- ma ipotesi (che più precisamente prevede la possibilità di istituire sistemi conciliativi o arbitrali) si ri- leva che la stessa è stata inserita in accoglimento delle osservazioni formulate dalle commissioni par- lamentari, al chiaro scopo di rialli- neare, in una prospettiva di omo- geneità e di completezza di siste- ma, la disciplina dell’Aeggsi con quella delle altre Autorità (Agcom, Banca d’Italia e Consob, per que- st’ultima come modificata proprio con il Dlgs 130/2015; si veda infra). Le disposizioni in commento non precludono il funzionamento di eventuali organismi Adr istituiti nell'ambito delle Autorità e negli ambiti sottratti alle stesse, e in cui i funzionari pubblici sono incari- cati delle controversie e conside- rati rappresentanti sia degli inte- ressi dei consumatori e sia degli interessi dei professionisti (com- ma 9). In tali ipotesi, non risulte- ranno necessari i più severi requi- siti di imparzialità e indipendenza previsti dalla Direttiva e dal decre- to attuativo. Limiti di applicazione del nuovo Dlgs Il Dlgs 130/2015 non si applica a una serie disomogenea di casi e in particolare alle procedure di recla- mo dei consumatori gestiti dal professionista, ai servizi non eco- nomici d'interesse generale, alle controversie fra professionisti; non si applica altresì alla negozia- zione diretta tra consumatore e professionista (e, quindi, anche al- la negoziazione assistita dagli av- vocati), ai tentativi di conciliazione giudiziale per la composizione della controversia nel corso di un procedimento giudiziario riguar- dante la controversia stessa, alle procedure avviate da un profes- sionista nei confronti di un consu- matore, e infine ai servizi di assi- stenza sanitaria, prestati da pro- fessionisti sanitari a pazienti, al fi- ne di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, compresa la prescrizione, la som- ministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, e agli organismi pubblici di istruzio- ne superiore o di formazione con- tinua (comma 8). • La nuova disciplina ha dei limiti applicativi non riguardando controversie tra professionisti o procedure di conciliazione giudiziale
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 56Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore I nuovi organismi avranno un sito web per dare informazioni Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 i requisiti per la costituzione Marco Marinaro N el disegnare le regole dei procedimenti di Adr sia il legislatore europeo sia quello italiano hanno dovuto det- tare norme che potessero essere in grado di adeguarsi alle diverse realtà esistenti nei vari Stati mem- bri e che, comunque, potessero consentire di sviluppare anche nuove procedure adeguate alle di- verse esigenze delle variegate liti dei consumatori (nazionali e tran- snazionali). Facoltà e requisiti degli organismi Adr Per questo motivo non sono state codificate regole procedurali, ma sono stati individuati nei 10 commi dell’articolo 141-bis gli obblighi, le facoltà e i requisiti degli organismi Adr, norma che assume, quindi, un ruolo cardine nella lettura del nuo- vo articolato legislativo. Per quanto attiene agli obblighi da rispettare per l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli or- ganismi abilitati (comma 1), al fine di consentire un semplice accesso e la massima trasparenza possibi- le a tutela del consumatore, è pre- visto che gli organismi debbano mantenere un sito web aggiornato che fornisca alle parti le informa- zioni relative al funzionamento della procedura Adr e che consen- ta ai consumatori di presentare la domanda e la documentazione di supporto necessaria in via telema- tica; a richiesta delle parti le infor- mazioni devono essere messe a disposizione anche su un suppor- to durevole. Gli organismi devono consentire al consumatore la pos- sibilità, ove applicabile, di presen- tare la domanda anche in modali- tà diversa da quella telematica, consentendo altresì lo scambio di informazioni tra le parti per via elettronica o, se applicabile, attra- verso i servizi postali (garantendo il rispetto del Codice privacy nel trattamento dei dati personali). Obbligo di accettare controversie nazionali e transfrontaliere Ciascun organismo Adr è obbliga- to ad accettare sia le controversie nazionali sia quelle transfrontalie- re, comprese le controversie og- getto del Regolamento Ue n. 524/2013 (relativo alla risoluzione delle controversie online dei con- sumatori), anche attraverso il ri- corso a reti di organismi Adr (si pensi, in materia bancaria, alla “Rete Fin.Net” che viene fatta sal- va e incoraggiata dalla stessa Di- rettiva). Viene prevista poi la possibilità per gli organismi Adr di rifiutare il trattamento di una determinata li- te (comma 2). In conformità con quanto previsto sia pur in via op- zionale dalla Direttiva n. 11/2013 il legislatore delegato ha disposto che - salve le diverse prescrizioni contenute in altre norme applica- bili ovvero nelle deliberazioni del- le autorità di regolazione di setto- re – gli organismi possono man- tenere e introdurre norme proce- durali che consentano tale possibilità sussistendo taluni spe- cifici motivi. Elementi ostativi a intraprendere la procedura In particolare, le sei ragioni indivi- duate possono ricondursi in parte (ed equamente) a una natura pro- cedurale e, per l’altra, a una sostan- ziale. I primi motivi sono i seguen- ti: il consumatore non ha tentato di contattare il professionista interes- sato per discutere il proprio recla- mo né cercato, come primo passo, di risolvere la questione diretta- mente con il professionista (il pre- ventivo reclamo al professionista Per consentire l’accesso e la massima trasparenza possibile a tutela del consumatore, è previsto che gli organismi debbano mantenere un sito online aggiornato che fornisca alle parti le informazioni relative al funzionamento della procedura Adr e che consenta ai consumatori di presentare per via telematica la domanda e la documentazione di supporto.
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 57 può dunque essere previsto quale condizione di procedibilità per l’av- vio della procedura Adr); la contro- versia è in corso di esame o è già stata esaminata da un altro organi- smo Adr o da un organo giurisdi- zionale (ciò al fine di evitare una inopportuna sovrapposizione di si- stemi compositivi e soprattutto tra procedimenti Adr e processo ordi- nario); infine, il consumatore non ha presentato la domanda all'orga- nismo Adr entro un limite di tempo prestabilito, che non deve essere inferiore a un anno dalla data in cui il consumatore ha presentato il re- clamo al professionista (vi è infatti l’esigenza che la trattazione della li- te dopo il reclamo possa svolgersi in tempi ragionevoli evitando che la situazione resti in sospeso pro- traendosi sine die; peraltro i proce- dimenti di Adr possono essere av- viati soltanto dal consumatore e non dal professionista). Tutti questi limiti che appaiono utili a un mi- gliore funzionamento delle proce- dure Adr sono stati peraltro già sperimentati nella materia bancaria presso l’Abf le cui disposizioni re- golamentari contengono una disci- plina che è già conforme a quanto previsto dal decreto (comma 2). Limitazioni di carattere sostanziale Sicuramente innovative sono, in- vece, le limitazioni di carattere so- stanziale che potranno essere in- serite nei regolamenti degli orga- nismi Adr per rifiutare la tratta- zione delle controversie. In primo luogo, ciò sarà possibile quando la lite è futile o temeraria, ma anche quando il suo valore è inferiore o superiore a una soglia monetaria prestabilita a un livello tale da non nuocere in modo significativo all'accesso del consumatore al trattamento dei reclami; infine, quando il trattamento di questo tipo di controversia rischierebbe di nuocere significativamente all'efficace funzionamento dell'or- ganismo Adr (comma 2). Per cogliere il senso di queste limitazioni – che suscitano non pochi dubbi – occorre chiarire che qualora l’organismo Adr dovesse inserire le stesse nel proprio rego- lamento, dovrà fornire a entrambe le parti «una spiegazione motivata delle ragioni della sua decisione di non prendere in considerazione la controversia entro ventuno giorni dal ricevimento del fascicolo della domanda». In ogni caso, dette norme procedurali «non devono nuocere in modo significativo all'accesso da parte dei consuma- tori alle procedure Adr, compreso il caso di controversie transfronta- liere» (comma 3). Per evitare am- biguità, si è preferito il termine “21 giorni” in luogo di quello indi- cato nella Direttiva di “tre setti- mane” in quanto i termini ivi pre- visti sono tutti di calendario. La difficoltà di valutare l’inutilità o la temerarietà La questione tuttavia appare estremamente delicata e forse avrebbe meritato dal legislatore una diversa attenzione. Invero, tra i “considerando” della Direttiva in recepimento è chiarito che le pos- sibili limitazioni potrebbero esse- re poste «conformemente al dirit- to dello Stato membro in cui sono stabiliti» e con l’obiettivo di assi- curare che gli organismi possano «operare efficacemente» e non devono ostacolare «in modo si- gnificativo l'accesso dei consuma- tori alle procedure ADR» (Cons. 25). Ciò significa che una prelimi- nare valutazione in termini di “fu- tilità” o “temerarietà” non trova riscontro nel sistema delle fonti e nemmeno nel contesto culturale italiano in base al quale tale valu- tazione costituisce un posterius del procedimento e non certo un prius. Il meccanismo precognitivo per tale limitazione apparirebbe eccessivamente discrezionale tin- gendosi dei colori dell’arbitrarietà con ciò indebolendo il ruolo degli organismi Adr. Egualmente si potrebbe dire in merito alla previsione di una so- glia monetaria. In questo caso, la preventiva individuazione dareb- be quanto meno chiarezza e tra- sparenza alla scelta dell’organi- smo, ma occorre tener presente che l’accesso alla giustizia non può nel sistema italiano trovare discriminanti fondate sulla soglia monetaria. Senza considerare che spesso il quantum viene de- terminato nel suo ammontare preciso soltanto all’esito del pro- cedimento. Non ultima la considerazione che trova fonte nella Direttiva e che non trova corrispondenza nel decreto di recepimento circa la sorte di quelle controversie ad esempio rifiutate perché di valore modesto (più precisamente, infe- riori a una soglia monetaria pre- determinata) e che per tale ragio- ne rischiano di non trovare sbocco in alcuna procedura Adr. Al ri- guardo la Direttiva precisa che pur Gli organismi Adr potranno rifiutare di trattare la controversia se il valore economico sarà estremamente basso
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    Legislazione / Procedimentocivile 58 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore se gli Stati membri «non dovreb- bero essere tenuti ad assicurare che il consumatore possa presen- tare il suo reclamo presso un altro organismo ADR», in tali situazio- ni, «si dovrebbe considerare che gli Stati membri abbiano ottempe- rato ai propri obblighi di garantire la copertura totale degli organismi ADR» (Cons. 25). E di tale “copertura totale” non vi è traccia nel Dlgs 130/2015. L’articolo 141-bis contiene poi due norme fondamentali che attengo- no al ruolo delle «persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie”. Vengono individua- ti infatti i requisiti di competenza, indipendenza e imparzialità che devono essere regolamentati e ga- rantiti dagli organismi Adr. Questi soggetti (siano essi mediatori, ar- bitri, conciliatori e altri) devono essere in possesso delle «cono- scenze e delle competenze in ma- teria di risoluzione alternativa o giudiziale delle controversie dei consumatori, inclusa una com- prensione generale del diritto provvedendo, se del caso, alla loro formazione»; la norma è estrema- mente generale in quanto sulla scorta di quanto analogamente previsto dalla Direttiva la stessa copre una pluralità di procedi- menti rispetto ai quali le compe- tenze potranno essere specificate e adeguate alle diverse esigenze. Resta fermo il rispetto dei canoni generali che includono tra gli stessi una “comprensione generale del diritto” con ciò ponendo fine a un ampio dibattito (sviluppato con specifico riguardo alla professiona- lità del mediatore) circa la necessità o meno di affidare a un professio- nista legale tali strumenti di Adr. La norma infatti richiede conoscenze giuridiche di carattere generale suf- ficienti a comprendere le inevitabili implicazioni giuridiche della lite «senza dover necessariamente es- sere professionisti legali qualificati» (Cons. 36). Quanto alla formazione, il legislatore effettua una scelta ben diversa da quella operata a suo tempo per la mediazione in rela- zione alla quale ha creato un siste- ma autonomo ad hoc. La formazione del personale per i procedimenti di Adr Per i procedimenti di Adr in mate- ria consumeristica la formazione delle persone incaricate viene affi- data alle autorità competenti (sul- le quali si veda infra) e agli stessi organismi ADR. I programmi per la formazione possono essere pro- mossi ed eseguiti dalle autorità competenti e, se gli organismi ADR provvedono direttamente alla formazione, le autorità sono chia- mate a monitorare i relativi pro- grammi. Restano ferme tuttavia le disposizioni in materia di forma- zione dei mediatori di cui ai com- mi 4-bis, 5 e 6 dell'articolo 16 del Dlgs 28/2010 (comma 10). Ciò si- gnifica che si codifica un doppio binario per la formazione delle persone incaricate degli Adr: il primo è quello già noto per i me- diatori (tenendo presente che per gli avvocati-mediatori le regole sono state modificate in esito al riconoscimento della qualifica di mediatori di diritto) e l’altro è quello per tutti gli altri soggetti che saranno incaricati delle proce- dure di Adr nel quale è agevole immaginare confluiranno una pluralità di percorsi adeguati alle diverse tipologie di Adr e di pro- fessionalità coinvolte sulla base di quanto sarà definito dalle autorità competenti anche sulla base delle proposte formative degli organi- smi Adr che riterranno di pro- muovere attività formative. I requisiti indispensabili di indipendenza e imparzialità Quanto poi ai requisiti di indi- pendenza e imparzialità il legi- slatore ha previsto che le persone incaricate dei procedimenti Adr debbano essere nominate per un incarico di durata sufficiente a garantire l'indipendenza dell'atti- vità da svolgere, non potendo es- sere sostituite o revocate nell'in- carico senza una giusta causa (attualmente nel sistema Abf la durata dell’incarico dei membri dei Collegi è triennale, per i pre- sidenti è quinquennale, rinnova- bile soltanto per un secondo mandato) e non devono essere soggette a istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro rappresentanti (comma 4). La retribuzione spetta qualunque sia l’esito Particolare interesse assume poi la disposizione che prevede che i soggetti debbano essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura. Quest’ultimo principio ha una valenza particolare in quanto non soltanto afferma l’esi- genza di evitare ‘incentivi’ con- nessi all’esito del procedimento (per la mediazione è previsto un sistema di incentivi di questo tipo per gli organismi), ma ribadisce Viene richiesta una preparazione specifica più mirata rispetto a quella prevista nella generica materia della mediazione
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 59 che il mediatore, il conciliatore, l’arbitro, debbano essere retribuiti in quanto prestatori d’opera intel- lettuale e ciò a prescindere dal fat- to che il sistema di Adr per i con- sumatori (come si vedrà infra) do- vrà essere offerto gratuitamente o reso disponibile a costi minimi per i consumatori (comma 4). Tale disposizione che ribadisce un principio cardine in quanto si ricollega anche alla indipendenza e alla imparzialità delle persone incaricate degli Adr, si applica an- che alla mediazione (sicuramente nelle controversie in materia di consumo) e mina la legittimità della norma che prevede l’aumen- to dell’indennità di mediazione in caso di successo della stessa (arti- colo 16, comma 4, lettera b, del Dm 180/2010). Infatti, diviene dif- ficile giustificare tale opzione per l’organismo di mediazione se la possibilità di aumento è vietata per il mediatore (che altro non è che il prestatore d’opera intellet- tuale dell’organismo per lo svolgi- mento della procedura di media- zione). L’incremento dell’indenni- tà e/o della retribuzione dei sog- getti che svolgono attività di Adr (inclusa la mediazione) non può essere ritenuta ammissibile in quanto contrastante con l’esigen- za di indipendenza degli stessi che non possono subire condizio- namenti - sia pur indiretti - nella prestazione della loro attività in- tellettuale con riguardo ai possibili esiti del procedimento. Risorse di bilancio inadeguate come garanzia Peraltro, con una norma ad hoc è stato anche stabilito che qualora le persone fisiche incaricate della pro- cedura Adr siano assunte o retribu- ite esclusivamente da un'organiz- zazione professionale o da un'asso- ciazione di imprese di cui il profes- sionista è membro, è assicurato che, oltre ai requisiti generali, «esse abbiano a loro disposizione risorse di bilancio distinte e apposite che siano sufficienti ad assolvere i loro compiti» (comma 8). Ciò significa che la remunera- zione dei soggetti incaricati dei procedimenti Adr, oltre che la du- rata del loro incarico, assume un rilievo non soltanto quale diritto dei medesimi a una adeguata re- tribuzione, ma altresì quale neces- sario presidio alla loro indipen- denza che non deve trovare con- dizionamenti. D’altronde in materia di me- diazione quando il legislatore ha ritenuto (probabilmente in ma- niera non conforme ai princìpi costituzionali) di gravare gli or- ganismi dello svolgimento di at- tività non remunerate (si pensi al cosiddetto “primo incontro” ex articolo 8, comma 1, e alla parte- cipazione dei non abbienti alla procedura di mediazione obbli- gatoria ex articolo 17, comma 5, del Dlgs 28/2010) ha posto tali oneri a loro carico quali costi di gestione dell’attività e non certo quali costi da scaricare sul singo- lo mediatore, che – come si è vi- sto, anche con la nuova discipli- na – ha diritto alla retribuzione per l’attività svolta. Obbligo di comunicare tutte le irregolarità In relazione poi alla indipendenza e imparzialità, con specifico ri- guardo alle singole procedure, il legislatore – sulle orme della Di- rettiva – detta le regole generali utili a garantire tali princìpi fon- damentali. E infatti è fatto obbligo alle persone fisiche incaricate del- la risoluzione delle liti, «di comu- nicare tempestivamente all'orga- nismo Adr tutte le circostanze, emerse durante l'intera procedura Adr, idonee ad incidere sulla loro indipendenza e imparzialità o ca- paci di generare conflitti di inte- ressi con l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chia- mate a risolvere» (comma 5). Nelle ipotesi in cui l’organismo Adr sia costituito in forma colle- giale, viene previsto che il collegio debba essere composto da un nu- mero uguale di rappresentanti de- gli interessi dei consumatori e di rappresentanti degli interessi dei professionisti (comma 9). Attraverso un preciso obbligo di disclosure viene affrontato e risol- to il problema per l’eventuale sus- sistenza di conflitti di interesse, questione che è attualmente am- piamente dibattuta in materia di mediazione in relazione all’artico- lo 14-bis del Dm 180/2010 e alla circolare interpretativa del mini- stero della Giustizia del 14 luglio 2015 (attualmente sub judice in esito all’impugnazione proposta dinanzi al Tar Lazio dinanzi al quale l’udienza di discussione sarà chiamata il 7 ottobre 2015). La parte ha il diritto di ritirarsi dalla procedura Adr Qualora dovessero verificarsi si- tuazioni che possano incidere sul- la imparzialità e/o sull’indipen- Le persone incaricate comunicano agli organi di controllo le irregolarità o i conflitti di interesse con l’una o l’altra parte
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    Legislazione / Procedimentocivile 60 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore denza delle persone incaricate della procedura o possano genera- re conflitti di interessi tali che le parti non siano soddisfatte delle prestazioni o del funzionamento della procedura medesima, l'orga- nismo Adr deve sostituire la per- sona fisica interessata, la quale potrà invece continuare a condur- re la procedura «solo se le parti, dopo essere state informate delle circostanze e del loro diritto di opporsi, non hanno sollevato obiezioni» (comma 5). Resta fer- mo il diritto delle parti «di ritirarsi in qualsiasi momento dalla proce- dura ADR» (comma 6), salve le ipotesi in cui vi è l’obbligo del professionista di aderire al proce- dimento, in quanto in questi casi la facoltà di ritirarsi spetta soltan- to al consumatore. Il contenuto della circolare del ministero della Giustizia La scelta adottata dal legislatore in attuazione della Direttiva europea appare sicuramente quella più adeguata ai sistemi di Adr anche quando gli stessi hanno una natu- ra “aggiudicativa” sia pur “non vincolante”. Appare quindi ancor più opina- bile la linea interpretativa adottata dal ministero della Giustizia con la circolare del 14 luglio 2015 sopra citata in quanto il legislatore dele- gato indica princìpi similari a quelli adottati sin dal 2004 con il Codice europeo di condotta per i mediatori (predisposto da 83 di- verse organizzazioni di mediatori e conciliatori appartenenti a 16 Paesi). In quel Codice l’indipendenza e l’imparzialità del mediatore ven- gono assicurate attraverso un meccanismo di trasparenza che appare sicuramente più coerente e funzionale al contesto negoziale nel quale si inserisce la mediazio- ne (pur quando è connessa al pro- cesso attraverso la previsione di condizione di procedibilità). È previsto infatti che «Qualora esi- stano circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'in- dipendenza del mediatore o deter- minare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti prima di agire o di prosegui- re la propria opera» (articolo 2). L’articolo 141-bis, comma 5, del Dlgs 130/2015 mette in crisi quin- di il sistema approntato dalla nor- mativa secondaria in materia di mediazione (articolo 14-bis, del Dlgs 180/2010) posto che, come si è già detto, questa disciplina è de- stinata a regolamentare anche le procedure di mediazione nelle liti di consumo (anche se diviene davvero difficile, se non impossi- bile e comunque inopportuno cre- are regimi differenti per la media- zione in base alla diversa materia oggetto di lite). Gli effetti della procedura sui termini di prescrizione Quanto agli effetti della procedura Adr sui termini di prescrizione e decadenza, viene dettata una di- sciplina specifica al fine di tutelare il consumatore che intenda proce- dere mediante un sistema ADR per la risoluzione di una lite; in- fatti, era necessario prevedere in attuazione della Direttiva europea che la domanda fosse idonea a in- terrompere il termine di prescri- zione e a impedire la decadenza (articolo 141-quinquies). E così, è stato stabilito che dalla data di ricevimento da par- te dell'organismo Adr, la relativa domanda produce sulla prescri- zione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda impedisce altresì la decadenza per una sola volta (comma 1). Nel caso di mancato successo della proce- dura Adr, i termini di prescrizione e decadenza iniziano a decorrere nuovamente dalla data della co- municazione alle parti della man- cata definizione della controversia con modalità che abbiano valore di conoscenza legale (comma 2). Le differenze con la mediazione Occorre rilevare che anche in rela- zione a questi aspetti la disciplina diverge da quella prevista per la mediazione. E infatti gli effetti della doman- da di mediazione si producono dal momento della comunicazione al- le altre parti e i termini riprendo- no a decorrere dal deposito del verbale di mancata conciliazione presso la segreteria dell'organi- smo (articolo 6, comma 5, Dlgs 28/2010). Le differenze appaiono ictu oculi di notevole rilievo e an- che in questo caso emerge una di- stonia in grado di creare confusio- ne posto che anche le mediazioni delle liti di consumo saranno as- soggettate alla nuova disciplina. Vi è poi una clausola di salvezza per le disposizioni relative alla prescrizione alla decadenza conte- nute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte (comma 3). • In caso di circostanze che possano generare imparzialità il mediatore deve informare le parti prima di agire
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE Guidaal Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 61 Requisiti richiesti: trasparenza, efficacia, equità e libertà Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 la costituzione degli organismi Marco Marinaro A l fine di completare il complesso quadro degli obblighi posti a carico de- gli organismi Adr e anche delle regole cui devono attenersi le pro- cedure dagli stessi amministrate, occorre fare riferimento all’artico- lo 141-quater il quale individua i princìpi da attuare indicandoli nella rubrica: trasparenza, effica- cia, equità e libertà. Nei primi due commi sono contenuti gli obblighi informativi necessari a dare la massima trasparenza all’attività dell’organismo. E, infatti, sul sito web (ma anche su supporto dure- vole a richiesta e in qualsiasi altra modalità utile allo scopo) devono essere rese disponibili «informa- zioni chiare e facilmente com- prensibili» (comma 1). Ulteriori regole a cui attenersi In particolare, occorre che siano indicate le modalità di contatto, l’inserimento nell’elenco degli or- ganismi abilitati, l’eventuale ap- partenenza a reti di organismi Adr che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere, il settore di competenza specifica, incluso, eventualmente, il limite di valore di competenza, le norme che disciplinano la procedura di risoluzione stragiudiziale della controversia per la quale l'organi- smo di Adr è stato iscritto e i mo- tivi per cui l’organismo Adr può rifiutare di trattare una determi- nata controversia. Ma devono al- tresì essere indicate le persone fi- siche incaricate della procedura Adr, i criteri seguiti per il conferi- mento dell’incarico nonché per la loro successiva designazione e la durata del loro incarico, ma anche la competenza, l’imparzialità e l’indipendenza delle stesse qualo- ra siano assunte o retribuite esclusivamente dal professionista; le lingue nelle quali possono esse- re presentati i reclami all’organi- smo Adr e secondo le quali si svolge la procedura Adr. E infine, occorre che sia preci- sato se l’organismo Adr risolve le controversie in base a disposizioni giuridiche, considerazioni di equi- tà, codici di condotta o altri tipi di regole; eventuali attività che le parti sono tenute a rispettare pri- ma di avviare la procedura Adr, incluso il tentativo di risoluzione della controversia mediante nego- ziazione diretta con il professioni- sta; la possibilità o meno per le parti di ritirarsi dalla procedura e gli eventuali costi che le stesse do- vranno sostenere, comprese le norme sulla ripartizione delle spe- se al termine della procedura; la durata media della procedura Adr e l’effetto giuridico dell’esito della stessa; l’esecutività della decisione Adr, nei casi eventualmente previ- sti dalle norme vigenti. Obblighi di trasparenza indi- spensabili per consentire una ade- guata informazione del consuma- tore che intende avvalersi del siste- ma Adr. In tal senso, sono previsti ulteriori obblighi a carico degli or- ganismi perché possa essere valu- tata la loro attività (comma 2). Gli obblighi corrono anche sui siti web Più precisamente sui siti web de- gli organismi, ma anche su sup- porto durevole a richiesta e in qualsiasi altra modalità utile allo scopo, deve essere resa disponibi- le una relazione annuale che deve contenere una serie di informa- zioni essenziali di tipo prevalente- mente statistico: il numero di do- mande ricevute e le tipologie di controversie cui si riferiscono; la percentuale di controversie che I nuovi istituti dovranno operare necessariamente all’insegna della trasparenza, efficacia, equità e libertà. Inoltre, sarà loro compito, indicare le modalità di contatto, l’inserimento nell’elenco degli organismi abilitati nonché il settore di competenza specifica. Occorre, poi, conservare una relazione annuale con informazioni di tipo prevalentemente statistico.
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    Legislazione / Procedimentocivile 62 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore l’organismo Adr ha rifiutato di trattare e la quota in percentuale dei tipi di motivo per i rifiuti; nel caso di negoziazioni paritetiche, le quote percentuali di soluzioni proposte a favore del consumato- re e a favore del professionista, e di controversie risolte con una composizione amichevole; la quo- ta percentuale delle procedure Adr interrotte e, se noti, i motivi della loro interruzione; il tempo medio necessario per la risoluzione delle controversie; la percentuale di ri- spetto, se nota, degli esiti delle procedure Adr; l’eventuale coope- razione con organismi Adr all’in- terno di reti di organismi Adr che agevolano la risoluzione delle controversie transfrontaliere. I contenuti della relazione di ciascun organismo dell’Adr Ma la relazione annuale di ciascun organismo Adr apre ad analisi che non si limitano a mere elencazio- ni statistiche; e infatti in essa si devono indicare le eventuali cause sistematiche o significative gene- ratrici delle controversie tra con- sumatori e professionisti e tali in- formazioni possono essere ac- compagnate, se del caso, da racco- mandazioni idonee a evitare o risolvere problematiche analoghe in futuro, a migliorare le norme dei professionisti e ad agevolare lo scambio di informazioni e di migliori prassi. Una prospettiva di notevole interesse che sollecita gli organismi a una attività non me- ramente burocratica e ammini- strativa, ma che attraverso l’anali- si dei dati riesce a cogliere ele- menti utili per la soluzione di pro- blematiche ricorrenti con raccomandazioni idonee ad age- volare l’affermazione di buone prassi. Le cinque regole a cui attenersi Con riguardo alle procedure Adr il legislatore detta una serie di pre- scrizioni che devono essere rispet- tate a prescindere dalla natura del- le stesse (siano esse di tipo facili- tativo o aggiudicativo). Cinque so- no i punti cardine indicati nella norma (comma 3): in primo luogo le procedure devono essere dispo- nibili e facilmente accessibili onli- ne e offline per entrambe le parti, a prescindere dalla loro ubicazione; devono poi essere gratuite o di- sponibili a costi minimi per i con- sumatori (ciò significa da un lato che per il professionista il costo può essere diverso e, dall’altro, che la retribuzione delle persone inca- ricate del procedimento Adr non potrà essere parametrato al costo sopportato dal consumatore, che come si è visto accederà gratuita- mente o quasi alla procedura). E ancora, l’organismo Adr che ha ricevuto una domanda deve dare alle parti comunicazione del- l’avvio della procedura relativa al- la controversia non appena riceve il fascicolo completo della do- manda; inoltre, la procedura deve concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del fascicolo completo della do- manda da parte dell’organismo Adr (in caso di liti particolarmen- te complesse, l’organismo può, a sua discrezione, prorogare il ter- mine fino a un massimo di 90 giorni e le parti devono essere in- formate di tale proroga e del nuo- vo termine di conclusione della procedura). Si deve rilevare come il dies a quo sia stato individuato con ri- guardo al “fascicolo completo” della domanda, con ciò intenden- do «tutta la documentazione per- tinente relativa alla controversia» (come indicato al Cons. 40 della Direttiva). Partecipazione delle parti senza obbligo del legale Resta infine la prescrizione che più di tutte richiama l’attenzione degli operatori in quanto le proce- dure Adr «devono consentire la partecipazione alle parti senza ob- bligo di assistenza legale»; è fatto sempre salvo (ovviamente) il dirit- to delle parti di ricorrere al parere di un soggetto indipendente o di essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della proce- dura; la norma che recepisce una precisa indicazione della Direttiva (sarà utile ricordare che sin dalla Raccomandazione n. 2001/310/ CE veniva escluso l’obbligo del- l’assistenza da parte del professio- nista legale). È noto il dibattito che ha animato nel recente passa- to la mancata previsione dell’ob- bligo dell’assistenza legale in me- diazione nel testo originario del Dlgs 28/2010, poi sopitosi con la sua introduzione in seguito alla riforma del 2013. Ebbene la nor- ma di cui all’articolo 141-quater crea di fatto un doppio binario in base alla tipologia di controversie da trattare in mediazione: infatti, nella materia del consumo (ex Dl- gs 130/2015) l’assistenza dell’av- vocato non è obbligatoria, diver- Le procedure Adr devono garantire la partecipazione alle parti senza obbligo di assistenza legale
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 63 samente da quanto previsto per le altre materie (ex Dlgs 28/2010). La tutela da garantire alle parti interessate Una diversità di disciplina della quale diviene estremamente ar- duo individuare una differente ra- tio che possa giustificarla sotto il profilo costituzionale. D’altronde se la ratio dell’assistenza obbliga- toria potrebbe individuarsi nel- l’esigenza di tutelare le parti in un procedimento che richiede com- petenze tecnico-giuridiche, non si comprende come proprio in quel- le liti ove vi è una strutturale asimmetria tra le parti (consuma- tore/professionista) che richiede- rebbe una assistenza per il consu- matore, la Direttiva imponga una soluzione che esclude tale obbligo. L’affermazione di questo princi- pio in materia di procedure Adr per i consumatori anche di tipo aggiu- dicativo e che possono condurre a decisioni (pur non vincolanti) fon- date norme di diritto, rende quanto meno dubbia la fondatezza costitu- zionale di tale situazione, che ap- pare del tutto distonica. Senza considerare che il legisla- tore ha dovuto precisare nella nuova normativa (essendo una di- sposizione prevista espressamen- te dalla Direttiva) che nell’ambito delle procedure Adr deve essere garantito che le parti siano infor- mate del fatto che non sono obbli- gate a ricorrere a un avvocato o consulente legale, ma possono chiedere un parere indipendente o essere rappresentate o assistite da terzi in qualsiasi fase della proce- dura (comma 4, lettera b). La possibilità di ottenere risposte rapide dall’Adr Deve essere altresì garantito che le parti abbiano la possibilità, entro un periodo di tempo ra- gionevole di esprimere la loro opinione, di ottenere dall’orga- nismo Adr le argomentazioni, le prove, i documenti e i fatti pre- sentati dall’altra parte (salvo che la parte non abbia espressamen- te richiesto che gli stessi debba- no restare riservati), le eventuali dichiarazioni rilasciate e opinio- ni espresse da esperti e di poter esprimere osservazioni in meri- to; infine, deve garantirsi alle parti la notifica dell’esito della procedura su un supporto dure- vole con la comunicazione dei motivi posti a suo fondamento (comma 4). Una specifica atten- zione viene riservata dal legisla- tore alle procedure Adr volte a risolvere la controversia me- diante la formulazione di una proposta. In questo caso, pur se proporre una soluzione non crea un vincolo per le parti, gli orga- nismi Adr devono fornire ulte- riori garanzie (comma 5). Le parti hanno diritto di ritirarsi in ogni momento Nelle procedure indicate è previ- sto quindi che le parti possano ri- tirarsi in qualsiasi momento (salvi i casi in cui è previsto l’obbligo del professionista di aderire alla pro- cedura per cui la facoltà di ritirarsi spetta al solo consumatore) e che di tale diritto siano informate pri- ma dell’avvio della procedura. Inoltre le parti, prima di accet- tare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, devono essere informate del fatto che hanno la scelta in tal senso e che la partecipazione alla procedura non preclude la possibilità di chie- dere un risarcimento attraverso un normale procedimento giudi- ziario, ma anche che la soluzione proposta potrebbe essere diversa dal risultato che potrebbe essere ottenuto con la decisione di un organo giurisdizionale che appli- chi norme giuridiche; infine, le parti, prima di accettare o meno o di dare seguito a una soluzione proposta, siano informate dell’ef- fetto giuridico che da ciò conse- gue e che, comunque, prima di ac- cogliere una soluzione proposta o acconsentire a una soluzione ami- chevole, dispongano di un periodo di riflessione ragionevole. Si è già precisato che, in base a quanto espressamente disposto dall’arti- colo 141, comma 4, queste nuove regole si applicano anche agli or- ganismi di mediazione per la trat- tazione degli affari in materia di consumo. A ben vedere l’articolo 141-quater pone principi che appa- iono di valenza generale nei siste- mi di Adr e che, quindi, difficil- mente possono ritenersi limitati alle sole controversie di consumo e dovrebbero essere estese – sia pur in via di interpretazione estensiva - anche alla mediazione tout court. Diversamente opinando verrebbe a crearsi anche una ulte- riore ingiustificata divaricazione di disciplina tra la mediazione or- dinaria e quella consumeristica nei casi in cui il mediatore formuli la proposta conciliativa (articolo 11, del Dlgs 28/2010). • Ai contraenti deve essere garantito, entro un periodo di tempo ragionevole, di esprimere la loro opinione
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 64Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore La proposta “mediata” non è aggiudicativa ma solo facilitativa Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 la procedura Marco Marinaro L a direttiva n. 11/2013 nel ri- levare che «le procedure ADR sono molto diverse nell'Unione e all'interno degli Stati membri» le distingue e le classifica precisando che esse «possono prendere la forma di procedure in cui l'organismo Adr riunisce le parti allo scopo di facilitare una soluzione ami- chevole, di procedure in cui tale organismo Adr propone una so- luzione o di procedure in cui lo stesso organismo Adr impone una soluzione». Inoltre, le pro- cedure Adr «possono anche consistere in una combinazione di due o più procedure di que- sto tipo» (Cons. 21). Occorre dunque una riflessione utile a precisare il campo di indagine evitando equivoci interpretavi che possono sorgere in partico- lare dalla lettura dell’articolo 141-quater. Gli equivoci da evitare per non sbagliare Il legislatore europeo nel prendere atto delle procedure Adr esistenti, ne traccia i confini rimarcandone così gli elementi caratterizzanti necessari a evitare fraintendimen- ti: da un lato vi sono i procedi- menti nei quali l’organismo riuni- sce le parti allo scopo di facilitare una soluzione amichevole (è l’ipo- tesi della mediazione e di tutti gli strumenti tipicamente conciliativi) e, dall’altro, quei percorsi nei qua- li la soluzione viene infine adotta- ta sempre in via negoziale, ma sulla base di una proposta dell’or- ganismo (si pensi all’Abf che “de- cide” la controversia e sono poi le parti ad aderire eventualmente al- la decisione resa dal Collegio); poi ci sono quelle procedure nelle quali l’organismo impone la solu- zione (è l’ipotesi dell’arbitrato di cui al codice di rito), ma – come si è detto, per scelta del legislatore delegato – sono rimaste fuori dal- l’alveo della normativa di recepi- mento. La distinzione è ben chia- ra e il confine tra le due diverse modalità compositive attiene al ruolo dell’organismo, che nel pri- mo caso è puramente facilitativo mentre nel secondo diviene pro- positivo (si potrebbe dire utiliz- zando le categorie teoriche note, di tipo “valutativo”). E come il percorso facilitativo è in sé neutro rispetto ai modelli ai quali ispirar- si nella relativa attività, anche quello che perviene a una propo- sta è del tutto anodino se non si individuano i parametri di tale at- tività valutativa. La possibile combinazione di più tipologie compositive Di notevole importanza appare il rilievo della possibile combinazio- ne di due o più tipologie composi- tive. E infatti non potrà sfuggire come il Dlgs 28/2010 preveda un procedimento (eventualmente) multi-step; infatti, se la mediazio- ne è sempre attività volta a riunire le parti per facilitare un accordo amichevole, non è escluso che al- l’esito dell’iter facilitativo con esito negativo il mediatore o le parti congiuntamente possano avviare la fase (cosiddetta valutativa) che conduce alla proposta conciliativa. La dottrina più attenta ha avuto modo di precisare come la propo- sta del mediatore debba essere sempre di tipo “facilitativo” della soluzione amichevole al fine di un possibile accordo che soddisfi gli interessi e i bisogni delle parti. Quindi una proposta che si ispiri ai criteri che sono quelli del perse- guimento della soluzione amiche- vole quale naturale epilogo dell’in- tero percorso mediativo. La proposta del mediatore non deve avere un valore aggiudicativo ma serve esclusivamente a facilitare la scelta delle parti. In particolare la funzione è quella di segnare il percorso degli interessi e dei bisogni per il conseguimento di una soluzione condivisa in quanto soddisfacente e conveniente. La vincolatività deve essere sempre oggetto di accordo.
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 65 Non quindi una proposta di tipo “aggiudicativo” ispirata - ad esem- pio - a norme giuridiche con l’ap- plicazione del diritto. Sul punto appare utile ricordare che in tale direzione si legge il chiarimento utilmente operato con la riforma del 2013 con la modifica dell’arti- colo 1, comma 1, lettera a, del Dlgs 28/2010 consentendo di sciogliere ogni eventuale dubbio circa il sen- so della proposta in mediazione rispetto all’attività facilitativa volta al perseguimento dell’accordo amichevole (infatti, la mediazione è in base alla norma richiamata «l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e fi- nalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accor- do amichevole per la composizio- ne di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa»). No ha vincolo definitivo la proposta del mediatore La proposta del mediatore non ha e non deve avere dunque una va- lenza aggiudicativa, ma sempre facilitativa dovendo seguire (in ba- se anche a diversi “modelli”) il percorso degli interessi e dei biso- gni per il raggiungimento di una soluzione condivisa perché soddi- sfacente e conveniente. La propo- sta di tipo aggiudicativo (che si at- tua in procedimenti diversi dalla mediazione) invece può seguire diverse regole al fine di pervenire a una soluzione enucleata dal ter- zo alla quale le parti possono ade- rire facendola propria. La vincola- tività sarà sempre di fonte nego- ziale, ma il contenuto di quel ne- gozio deriverà dalla proposta di un diverso soggetto. Per cui occorre tenere presente che tra i sistemi Adr di tipo valu- tativo, quelli nei quali viene for- mulata una proposta di soluzione della lite, non vi è omogeneità e, quindi, non possono essere assi- milati restando quale minimo co- mune denominatore soltanto l’esi- stenza di una proposta. Tra questi infatti la proposta può avere sia una valenza meramente facilitati- va di carattere mediativo, sia può assumere una valenza tipicamente decisoria (cosiddetta aggiudicati- va) pur non essendo infine vinco- lante per le parti. Decisioni secondo le norme ed equità Diviene quindi estremamente rile- vante la disposizione in base alla quale l’organismo Adr deve preci- sare se le controversie vengono ri- solte «in base a disposizioni giuri- diche, considerazioni di equità, codici di condotta o altri tipi di re- gole». Un’esigenza ineludibile di trasparenza che per i sistemi valu- tativi appare indispensabile e per quelli facilitativi appare sicura- mente opportuna. Per questi ulti- mi tuttavia il mediatore che riuni- sca le parti per facilitare la solu- zione negoziale (anche eventual- mente con la formulazione di una proposta conciliativa) deve rende- re chiare le “regole” o meglio i “modelli” di riferimento adottati per l’attività mediativa. Peraltro, il decreto in commento ha posto be- ne in luce come un sistema di tipo aggiudicativo e, quindi, una “pro- posta” che segua ad esempio le re- gole del diritto necessiti di una struttura procedimentale e norme diverse da quelle della mediazione (si pensi al procedimento Abf già vigente e alle regole che ne disci- plinano il contraddittorio, alla competenza delle persone incari- cate della decisione e altro). La tutela del contraddittorio Anzi, appare evidente come il legi- slatore delegato, nel solco della Direttiva recepita, sembri dedicar- si prevalentemente a disciplinare procedimenti di tipo “aggiudicati- vo” in quanto emerge la preoccu- pazione della tutela del contrad- dittorio, delineandosi per lo più una struttura tendenzialmente di tipo contenzioso. Ciò deriva non da una preferenza per l’una o l’al- tra procedura, ma dipende dalla palese necessità di dettare regole in grado di coprire tutte le possi- bili tipologie di Adr. Nel nuovo si- stema tracciato con il recepimento della Direttiva n. 11/2013 il consu- matore che intenda risolvere una lite attraverso una procedura Adr deve essere informato che può scegliere procedure puramente fa- cilitative e procedure di tipo valu- tativo (e che tra queste la proposta può avere diversa natura e conse- guenze), oltre che miste. Deve inoltre essere informato dei criteri in base ai quali l’organismo risolve la controversia. Una scelta di trasparenza fon- damentale in quanto il panorama è destinato a divenire ampio e po- liedrico e sarà indispensabile of- frire un quadro di riferimento sempre estremamente chiaro e puntuale. • Va precisato se le controversie vengono risolte su disposizioni giuridiche, secondo equità o altre regole
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 66Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore I conciliatori devono ricevere un incarico di almeno tre anni Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 le incompatibilità Marco Marinaro C ome si è avuto modo già di rilevare, vengono di- sciplinate per la prima volta le cosiddette negoziazioni paritetiche. Nate dall’esperienza delle associazioni dei consuma- tori e riconosciute quale best practice italiana dal Parlamento europeo, le negoziazioni parite- tiche trovano regolamentazione nell’articolo 141-ter in esito alla opzione operata dalla legge de- lega (articolo 8, comma 1, della legge 154/2014) con riferimento a quanto consentito dalla Diret- tiva (articolo 6, paragrafo 3) La conformità delle procedure In sintesi, queste procedure «sono considerate procedure ADR» se oltre a essere confor- mi alle norme cui sono assog- gettate tutte le altre procedure disciplinate dal decreto, sono conformi a ulteriori e specifici requisiti di indipendenza e tra- sparenza. Tale esigenza deriva dalla particolare struttura di ta- li procedure che sono svolte di- nanzi a organismi Adr «in cui parte delle persone fisiche in- caricate della risoluzione delle controversie sono assunte o re- tribuite esclusivamente dal professionista o da un'organiz- zazione professionale o da un'associazione di imprese di cui il professionista è membro» (comma 1). Occorreva dunque individuare specifiche regole cui conformare questi procedi- menti per garantire un elevato standard di indipendenza e tra- sparenza. E allora in primo luogo le persone incaricate del- la procedura (noti come “conci- liatori”, meglio sarebbe definir- li “negoziatori”), che devono ri- cevere un incarico di almeno tre anni, devono far parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associa- zioni dei consumatori e degli utenti e di rappresentanti del professionista, e sono nomina- te a seguito di una procedura trasparente. I limiti previsti per il designato dell’Adr Il rappresentante designato dalle Associazioni di categoria non può avere alcun rapporto lavo- rativo con il professionista, con un'organizzazione professionale o un'associazione di imprese di cui il professionista sia membro, per l'intera durata dell'incarico e per un periodo di tre anni de- correnti dalla cessazione del proprio incarico nell'organismo Adr, né può avere contributi fi- nanziari diretti da parte degli stessi (gli eventuali contributi erogati dal professionista o dall'organizzazione professiona- le o dall'associazione di imprese di cui il professionista fa parte, quale parziale rimborso all'asso- ciazione dei consumatori per gli oneri sostenuti per prestare as- sistenza gratuita al consumatore nella procedura Adr, devono es- sere erogati in modo trasparen- te, informandone l'autorità com- petente o secondo le procedure dalla stessa stabilite). Quando scatta il dovere di astensione Quanto al rappresentante desi- gnato dal professionista, se tale rapporto lavorativo non era già in corso al momento di conferi- mento dell'incarico, di non avere alcun rapporto lavorativo con il professionista, con un'organiz- zazione professionale o un'asso- Tra i requisiti è previsto che i negoziatori facciano parte di una commissione paritetica composta da un numero uguale di rappresentanti delle associazioni dei consumatori e di rappresentanti del professionista. Quello designato dalle associazioni, inoltre, non può aver alcun rapporto lavorativo con il professionista e un’associazione di imprese.
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 67 ciazione di imprese di cui il pro- fessionista sia membro, per un periodo di tre anni decorrenti dalla cessazione del proprio in- carico nell'organismo Adr. In re- lazione poi all’organismo, ove lo stesso non abbia distinta sog- gettività giuridica rispetto al professionista o all'organizza- zione professionale o all'associa- zione di imprese di cui il profes- sionista fa parte, deve essere do- tato di sufficiente autonomia e di un organo paritetico di garan- zia privo di collegamenti gerar- chici o funzionali con il profes- sionista, deve essere chiaramen- te separato dagli organismi ope- rativi del professionista e avere a sua disposizione risorse finan- ziarie sufficienti, distinte dal bi- lancio generale del professioni- sta, per lo svolgimento dei suoi compiti. Procedure: regole e limiti Si precisa infine che possono es- sere annoverate tra le negozia- zioni paritetiche (conformi ai re- quisiti di cui al comma 1 dell’ar- ticolo 141-ter) quelle procedure disciplinate da protocolli di inte- sa stipulati tra i professionisti o loro associazioni e un numero non inferiore a un terzo delle associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 137 Codice del consumo, nonché quelle disciplinate da protocolli di intesa stipulati nel settore dei servizi pubblici locali (secondo i criteri a tal fine indicati nell'ac- cordo sancito in sede di Confe- renza unificata Stato-regioni e Stato-città e autonomie locali del 26 settembre 2013). Si tratta, come è evidente, di una notevole affermazione delle Associazioni di categoria che hanno ottenuto prima in sede comunitaria e poi in sede nazio- nale il riconoscimento di un per- corso lungo venticinque anni. Con la normativa in materia di mediazione invece il legislatore si era limitato a precisare che il Dlgs 28/2010 «non preclude le negoziazioni volontarie e parite- tiche relative alle controversie civili e commerciali» (articolo 2, comma 2, del Dlgs 28/2010) e solo in sede regolamentare si era quanto meno prevista la possibilità «di utilizzare i risul- tati delle negoziazioni pariteti- che basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Co- dice del consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controver- sia» (articolo 7, comma 2, lettera c, del Dm 180/2010). Al consumatore la scelta finale Con l’articolo 141-ter le negozia- zioni paritetiche entrano a pieno titolo tra le procedure Adr rego- lamentate, e le norme adottate a tutela della indipendenza e tra- sparenza delle stesse costitui- scono il viatico per un nuovo rinnovato vigore in un sistema poliedrico nel quale è rimessa al consumatore la scelta del proce- dimento più adeguato. • Le negoziazioni paritetiche entrano a pieno titolo tra le procedure Adr. Al consumatore la scelta del procedimento più adatto COME L’ESECUTIVO INTENDE REALIZZARE GLI OBIETTIVI Per superare la tradizionale riluttanza delle imprese a effettuare operazioni commerciali transfrontaliere la normativa contenuta nel Dlgs 130/2015 intende realizzare i seguenti obiettivi: > introduzione di procedure facili, efficaci, rapide e a basso costo per risolvere stragiudizialmente le controversie nazionali e trasfrontaliere derivanti da contratti di vendita o di servizi; > il potenziamento di alcune procedure di Adr già esistenti e la possibilità di istituirne altre, specie in quei settori in cui l’esigenza di aumento di tutela è maggiormente avvertita; > la riduzione del ricorso all’autorità giudiziaria; > garantire che i consumatori ricevano informazioni sulla Adr competente a trattare la loro controversia, in particolare nelle situazione transfrontaliere; > garantire che i consumatori e le imprese siano a conoscenza delle informazioni generali relative agli organismi/Adr e al loro impiego; > garantire che gli organismi di Adr offrano un servizio di qualità, imparziale e trasparente per consumatori e imprese; > garantire che gli organismi di Adr siano completamente monitorati; > garantire la risoluzione delle controversie online (Odr) per le transazioni transfrontaliere mediante l’iscrizione di Odr nazionali notificate alla piattaforma europea. Fonte: Atto Senato n. 165, Relazione tecnica allo schema di Dlgs
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 68Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore L’autorità competente divulga l’elenco degli organismi Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 autorità e controlli Marco Marinaro P er i professionisti che si sono impegnati a ricorre- re a uno o più organismi Adr per risolvere le liti insorte con i consumatori sono previsti specifici obblighi informativi al- lo scopo di consentire a questi ultimi di individuare rapida- mente quali tra gli organismi Adr siano competenti. Le norme sono contenute nei primi tre commi dell’articolo 141-sexies. Indicazione dell’indirizzo dell’organismo Adr Dette informazioni (tra le quali vi deve essere l’indirizzo web dell’organismo o degli organi- smi Adr pertinenti) devono es- sere fornite in modo chiaro, comprensibile e facilmente ac- cessibile sul sito web del profes- sionista, ove esista, e nelle con- dizioni generali applicabili al contratto di vendita o di servizi stipulato tra il professionista e il consumatore. Nei casi in cui la controversia non si risolva in esito al recla- mo presentato direttamente dal consumatore al professionista, quest'ultimo deve fornire al consumatore – su supporto cartaceo o su altro supporto durevole - le informazioni di cui sopra precisando se intenda avvalersi dei pertinenti organi- smi Adr per risolvere la contro- versia stessa. Con riguardo alle controversie transfrontaliere viene poi individuato per le funzioni di assistenza il Centro nazionale della rete europea per i consumatori (ECC-NET), che è stato designato anche co- me punto di contatto ODR (ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento UE n. 524/2013, relativo alla risolu- zione delle controversie online dei consumatori) (comma 5). Infine, gli ultimi commi del- l’articolo 141-sexies (dal 6 al 9) prevedono una serie di obblighi volti a garantire la più estesa tu- tela del consumatore e la diffu- sione delle procedure Adr, di- sponendo specificamente la più ampia diffusione dell’elenco nel quale sono iscritti gli organismi Adr abilitati in base al decreto. Un ruolo particolare viene affi- dato alle autorità competenti (si veda infra) che non solo devono assicurare la pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure Adr sul loro sito isti- tuzionale, ma sono chiamate a incoraggiare le associazioni dei consumatori e degli utenti e le organizzazioni professionali a diffondere la conoscenza degli organismi e delle procedure Adr e a promuovere l'adozione dell'Adr da parte di professioni- sti e consumatori. Il nuovo istituto in chiave deflativa E invero tutti questi obblighi as- sumono un peculiare rilievo in quanto il nuovo sistema di Adr per i consumatori non fonda le sue potenzialità operative (an- che in chiave deflativa) su mec- canismi processuali obbligatori (come per la mediazione, la condizione di procedibilità in talune materie indicate nell’arti- colo 5, comma 1-bis, del Dlgs 28/2010), bensì su un più com- plesso e articolato schema di obblighi che da un lato dovreb- bero indurre il consumatore a utilizzare gli Adr e, dall’altro, dovrebbero sollecitare i profes- sionisti a partecipare attivamen- te agli stessi. • Sono previsti specifici obblighi pubblicitari a carico delle competenti autorità. Queste devono provvedere non solo alla pubblicazione delle informazioni sulle modalità di accesso dei consumatori alle procedure Adr sul loro sito istituzionale, ma sono chiamate anche a incoraggiare le associazioni dei consumatori a diffondere la conoscenza degli organismi.
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE Guidaal Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 69 Chiarezza su tariffe e persone fisiche che dirimono le liti Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 la trasparenza degli organismi Marco Marinaro L e procedure di Adr sono di tipo amministrato e quindi lo svolgi- mento delle stesse è affidato ad appositi organismi che al fine di ope- rare devono possedere una serie di re- quisiti fissati dalla nuova normativa e che saranno poi specificati ulterior- mente in sede attuativa delle singole autorità competenti per i diversi ambi- ti di competenza. Requisiti e modalità di accesso negli elenchi È l’articolo 141-nonies che indica i re- quisiti e le modalità di iscrizione negli elenchi degli organismi Adr istituiti presso ciascuna autorità competente. La domanda di iscrizione in uno o più elenchi degli organismi Adr deve esse- re presentata presso la specifica auto- rità competente. La norma elenca le informazioni che a tal fine sono neces- sarie in sede di iscrizione e che devono essere tenute costantemente aggiorna- te in caso di variazione. Oltre alle “norme procedurali” e alle “tariffe”, ciascun organismo deve indicare le in- formazioni sulla “struttura” e sul “fi- nanziamento”, incluse quelle sulle persone fisiche incaricate della risolu- zione delle controversie, sulla loro re- tribuzione, sul loro mandato e sul loro datore di lavoro. Si attua così un siste- ma trasparente ben diverso da quello analogo per la mediazione in quanto non soltanto si ribadisce l’esigenza di una retribuzione per mediatori e/o ar- bitri, ma occorre che siano resi traspa- renti i criteri di determinazione della stessa (commi 1 e 2). Saranno poi i re- golamenti attuativi di ciascuna autori- tà competente (coordinati dal tavolo unico presso il Mise) a definire le rego- le cui attenersi per rendere operative tali prescrizioni. Ulteriori elementi di indipendenza e trasparenza Per gli organismi Adr che svolgeranno negoziazioni paritetiche, oltre ai requi- siti di base, dovranno essere comuni- cate le ulteriori informazioni necessa- rie a valutare la conformità agli speci- fici requisiti di indipendenza e traspa- renza elencati nell’articolo 141-ter, comma 1 (comma 3). Ulteriori obblighi vengono posti poi a carico degli orga- nismi Adr con decorrenza dal secondo anno di iscrizione nel relativo elenco. E invero, con cadenza biennale, gli or- ganismi devono trasmettere all’autori- tà competente una serie di dati stati- stici (numero delle domande e tipolo- gia delle liti; quota percentuale dei procedimenti interrotti prima di per- venire al risultato, tempo medio delle procedure e loro esiti), ma anche in- formazioni e valutazioni utili al mi- glioramento del sistema. Novità rispetto alla classica mediazione Si tratta di una importante novità ri- spetto al sistema burocratico operante per la mediazione in quanto per gli or- ganismi Adr (a differenza di quelli per la mediazione) devono essere segnala- te «eventuali problematiche sistemati- che o significative che si verificano di frequente e causano controversie tra consumatori e professionisti» potendo al riguardo indicare «raccomandazioni sul modo di evitare o risolvere proble- matiche analoghe in futuro»; possono inoltre trasmettere «una valutazione dell'efficacia della loro cooperazione all'interno di reti di organismi Adr che agevolano la risoluzione delle contro- versie transfrontaliere»; e ancora, «se prevista, la formazione fornita alle persone fisiche incaricate delle risolu- zioni delle controversie», e infine, «la valutazione dell'efficacia della proce- dura ADR offerta dall'organismo e di eventuali modi per migliorarla» (com- ma 4). Un sistema dunque nel quale gli or- ganismi Adr non sono meri gestori di un servizio, ma cooperano con le auto- rità competenti al miglioramento delle prassi e dei procedimenti di Adr. • È richiesta estrema trasparenza sulle tariffe applicate, sulle persone fisiche chiamate a risolvere le controversie, sulla loro retribuzione sul loro mandato e sul datore di lavoro. In questo modo si genera un sistema improntato alla trasparenza ancora più rigoroso rispetto a quello richiesto per i mediatori e gli arbitri.
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 70Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Coordinamento, indirizzo e bilancio affidati al Mise Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 i controlli sul sistema adr Marco Marinaro A l fine di svolgere tutte le funzioni relative all’am- ministrazione e alla vigi- lanza degli organismi Adr il legi- slatore ha optato per un sistema affidato a una pluralità di autori- tà competenti. Non vi è stata in- fatti una centralizzazione di tale attività presso il ministero della Giustizia e/o del ministero della Sviluppo economico, ma si è pre- ferito allargare e settorializzare per competenze tutte le attività connesse agli organismi Adr. Tale scelta, che crea una serie di microcosmi organizzativi (sul- la cui effettiva utilità si pone qualche perplessità), è incentrata sull’idea che le Autorità indipen- denti non debbano soltanto svol- gere procedure di Adr, ma deb- bano assumere altresì il ruolo di “autorità competenti” (comma 1). Regole di accredito per le procedure Adr Infatti, il sistema organizzativo è incentrato sulle seguenti autori- tà: il ministero della Giustizia unitamente al ministero dello Sviluppo economico, con riferi- mento al registro degli organi- smi di mediazione relativo alla materia del consumo (conforme- mente a quanto già previsto dal Dlgs 28/2010 per la mediazione), nel senso che gli organismi di mediazione che vorranno svolge- re mediazioni in materia di con- sumo dovranno essere accredita- te secondo le modalità che sa- ranno fissate ad hoc in applica- zione delle nuove regole; la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), l’Au- torità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (Aeegsi), l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), la Banca d'Italia, altre autorità ammini- strative indipendenti, di regola- zione di specifici settori, ove di- sciplinino specifiche procedure Adr secondo le proprie compe- tenze. Per le negoziazioni paritetiche relative ai settori non regola- mentati o per i quali le relative autorità non applicano o non adottano specifiche disposizioni, ma anche con riguardo agli or- ganismi di conciliazione istituiti presso le Camere di Commercio, limitatamente alle controversie tra consumatori e professionisti, che non rientrano tra gli organi- smi di mediazione ex Dlgs 28/2010, l’autorità competente è il ministero dello Sviluppo eco- nomico che è designato anche quale «punto di contatto unico con la Commissione europea» (comma 2). Istituito un tavolo di coordinamento L’istituzione di una pluralità di autorità competenti per gli Adr ha reso necessaria poi la creazio- ne di un «tavolo di coordina- mento e di indirizzo» presso il ministero dello Sviluppo econo- mico al fine di definire l’unifor- mità di indirizzo nel compimen- to delle funzioni da parte delle diverse autorità. Esigenza indi- spensabile al corretto funziona- mento dell’intero sistema Adr, questo tavolo è composto da un rappresentante per ciascuna au- torità competente (al quale non spetta alcun compenso, gettone o emolumento), mentre al Mise è riservato il compito di convoca- zione e di raccordo; più precisa- mente il “tavolo” è chiamato a definire gli indirizzi relativi all'attività di iscrizione e di vigi- lanza, nonché ai criteri generali di trasparenza e imparzialità, e È previsto un tavolo di coordinamento e di indirizzo presso il ministero dello Sviluppo economico al fine di definire l’uniformità di indirizzo nel compimento delle funzioni da parte delle diverse autorità. Parteciperanno un rappresentante per ciascuna autorità competente mentre al Mise è riservato il compito di convocazione e di raccordo.
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 71 alla misura dell'indennità dovuta per il servizio prestato dagli or- ganismi Adr (comma 3). La disci- plina normativa delle autorità competenti si completa con l’in- dividuazione del ruolo delle stes- se a opera dell’articolo 141-decies. I due elenchi degli organismi Adr In primo luogo, viene istituito presso ogni autorità competente – rispettivamente con decreto ministeriale o con provvedimenti interni - l'elenco degli organismi Adr deputati a gestire le contro- versie nazionali e transfrontalie- re di cui al decreto in commento. Viene rimessa a ciascuna delle autorità la regolamentazione del procedimento per l’iscrizione, la verifica del rispetto dei requisiti di stabilità, efficienza, imparzia- lità, nonché il rispetto del princi- pio di tendenziale non onerosità del servizio per il consumatore (comma 1). Ogni autorità, sulla base delle regole che saranno fis- sate, è chiamata a provvedere al- la tenuta di tali elenchi provve- dendo all’iscrizione, alla sospen- sione e alla cancellazione degli iscritti, svolgendo altresì attività di vigilanza sull’elenco e sui sin- goli organismi Adr (comma 2). Si apre dunque una nuova fa- se destinata alla concreta istitu- zione e regolamentazione degli “elenchi”, auspicando che al ta- volo di coordinamento delle di- verse autorità possano essere individuate soluzioni omogenee utili a rendere chiaro e com- prensibile il quadro che si an- drà attuare. La norma fissa poi i requisiti che ciascun elenco deve contenere riproponendo sostanzialmente i requisiti che gli organismi devono possedere per l’iscrizione di cui all’art. 141-nonies, comma 1. In partico- lare devono essere indicati i settori e le categorie di contro- versie trattati da ciascun orga- nismo (comma 3). I requisiti richiesti e da mantenere I requisiti richiesti agli organi- smi in fase di iscrizione devono permanere al fine di consentire lo svolgimento dell’attività. Al venir meno di uno o più requi- siti l'autorità competente inte- ressata deve contattare l’organi- smo al fine di segnalargli tale non conformità con contestuale invito a ovviarvi immediata- mente e, comunque, entro tre mesi. Persistendo tale situazio- ne di non conformità allo sca- dere del termine l'autorità ne dispone la cancellazione dall'elenco (comma 4). Gli elen- chi tenuti dalle diverse autorità competenti e i relativi aggiorna- menti devono essere comunicati al ministero dello Sviluppo eco- nomico quale punto di contatto unico con la Commissione eu- ropea (commi 5 e 6). Ogni elen- co consolidato degli organismi Adr deve essere messo a dispo- sizione del pubblico da ciascuna autorità competente sul proprio sito web, ma anche su supporto durevole (comma 7). La pubblicazione della relazione sul funzionamento degli organismi Infine, è stato previsto che en- tro il 9 luglio 2018 e, successi- vamente, ogni quattro anni, il ministero dello Sviluppo eco- nomico, quale punto di contat- to unico, con il contributo delle altre autorità competenti, prov- veda a pubblicare e a trasmet- tere alla Commissione europea una relazione sullo sviluppo e sul funzionamento di tutti gli organismi Adr stabiliti, identi- ficando le migliori prassi, evi- denziando le insufficienze – comprovate da statistiche – che ostacolano il funzionamento degli organismi Adr ed elabo- rando raccomandazioni per il miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza degli stessi (comma 8). Autorità competenti e controversie transfrontaliere E un ulteriore compito viene af- fidato dal legislatore alle autorità competenti. In base all’articolo 141-septies le stesse sono chiama- te ad assicurare la cooperazione tra gli organismi Adr nella riso- luzione delle controversie tran- sfrontaliere e i regolari scambi con gli altri Stati membri dell'Unione europea delle miglio- ri prassi per quanto concerne la risoluzione delle liti transfronta- liere e nazionali (comma 1). Le autorità competenti inoltre incoraggiano l’adesione degli or- ganismi a eventuali reti europee di organismi Adr nei diversi set- tori. Incoraggiano altresì la coo- perazione tra organismi e autori- tà nazionali preposte all'attua- zione degli atti giuridici dell'Unione sulla tutela dei con- sumatori (commi 2 e 3). • Il ministero dovrà pubblicare e inviare alla Commissione Ue una relazione sul lfunzionamento degli organismi
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 72Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Obbligo di adesione degli intermediari alla Camera Consob Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 i controlli nel settore societario Marco Marinaro S i apre un nuovo percor- so di Adr presso la Con- sob. E invero una delle innovazioni di maggior inte- resse attiene alla modifica del- l’articolo 2 del Dlgs 179/2007 (che istituisce e disciplina la Camera di conciliazione e ar- bitrato presso Consob) a opera dell’articolo 1-bis del Dlgs 130/2015, che introduce dopo il comma 5 dell’articolo 2 i commi 5-bis e 5-ter. Un sistema simile a quello Abf di Bankitalia Con le nuove norme viene pre- vista la possibilità per la Ca- mera Consob - nelle materie di competenza - di avviare un si- stema di Adr similare a quello Abf della Banca d’Italia. La norma è stata inserita su ri- chiesta convergente delle Commissioni parlamentari di Camera e Senato proprio per consentire l’allineamento della disciplina primaria relativa al- la Consob con quella della Banca d’Italia. Più precisamen- te si stabilisce che i soggetti nei cui confronti la Consob esercita l’attività di vigilanza debbono aderire a sistemi di Adr quando la lite sorge con investitori diversi dai clienti professionali; a tal fine si pre- vede una sanzione ammini- strativa pecuniaria in caso di mancata adesione (analoga- mente a quanto previsto per la materia bancaria con il siste- ma Abf). Viene quindi attribui- to alla Consob un potere di re- golamentazione della procedu- ra e della composizione del- l’organo decidente in modo che sia assicurata l’imparziali- tà dello stesso e la rappresen- tatività dei soggetti interessati. Restano ferme le procedure già originariamente previste di conciliazione e di arbitrato e amministrate dalla Camera co- stituita ad hoc presso la Con- sob. Ma la differenza sostan- ziale è costituita proprio dal- l’obbligo di adesione posto a carico dei soggetti vigilati e la composizione dell’organo de- cidente improntata a impar- zialità e rappresentatività sul modello Abf. Novità in materia di mediazione Un intervento poi finalizzato a un necessario coordina- mento della normativa vi- gente viene apportato anche in materia di mediazione. E invero ai fini dell’esperi- mento della condizione di procedibilità per le liti deri- vanti da contratti bancari e finanziari l’articolo 5, com- ma 1-bis, del Dlgs 28/2010 prevedeva quale percorso al- ternativo il sistema Adr della Banca d’Italia (Abf) e la con- ciliazione Consob. Con una variazione chirurgica della norma indicata si rende sin d’ora alternativa alla media- zione ai fini della procedibi- lità della domanda giudiziale non solo la procedura di conciliazione, ma anche quella di tipo arbitrale che dovrà essere ora apposita- mente regolamentata (arti- colo 1-bis, comma 2, del Dlgs 130/2015). L’assenza dell’obbligo di adesione degli intermediari La novità legislativa appare di notevole interesse in quanto sinora la Camera di concilia- zione e arbitrato Consob non Per le liti derivanti da contratti bancari prima si prevedeva quale percorso alternativo il sistema Adr della Banca d’Italia e la conciliazione Consob. Con una variazione chirurgica si rende sin d’ora alternativa alla mediazione non solo la procedura di conciliazione, ma anche quella di tipo arbitrale che dovrà essere ora appositamente regolamentata.
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    Legislazione / Procedimentocivile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 73 ha conseguito risultati signifi- cativi rispetto al sistema Abf della Banca d’Italia proprio perché ha scontato principal- mente la mancanza di un ob- bligo di adesione a carico degli intermediari. Tale scelta legi- slativa sancisce indirettamente il successo dell’Arbitro banca- rio finanziario che diviene così un modello di Adr pronto a circolare in altri settori vigilati ove il ruolo dell’Autorità divie- ne il cardine per la sua effi- cienza ed efficacia (si pensi anche all’Ivass per il settore assicurativo ove un sistema adeguato di Adr potrebbe con- sentire esiti rapidi ed efficaci, contribuendo a consolidare buone prassi). La Consob e il nuovo regime E mentre la Banca d’Italia è al lavoro per aggiornare le disposizioni regolamentari dell’Abf alla luce dell’espe- rienza acquisita e per alcuni adeguamenti alla normativa sopravvenuta, la Consob ha avviato la redazione del re- golamento del nuovo sistema di Adr che è ragionevole pre- sumere troverà sostanziali similitudini con quello Abf in considerazione dell’esperien- za e dei risultati maturati in sei anni di attività. • I SETTORI SU CUI IMPATTA LA DISCIPLINA Per una maggiore informazione sull’attuale situazione su cui l’intervento regolatorio va a incidere, si riportano di seguito alcuni dati esemplificativi. In generale, per quanto riguarda le conciliazioni paritetiche si riportano i seguenti dati recentemente elaborati e diffusi da Consumer’s forum, concernenti la distribuzione totale delle domande di conciliazione nei diversi settori, comparate dal 2009 al 2013: SETTORI DOMANDE DI CONCILIAZIONE PERVENUTE NEL 2009 DOMANDE DI CONCILIAZIONE PERVENUTE NEL 2010 DOMANDE DI CONCILIAZIONE PERVENUTE NEL 2011 DOMANDE DI CONCILIAZIONE PERVENUTE NEL 2012 DOMANDE DI CONCILIAZIONE PERVENUTE NEL 2013 Telecomunicazioni 16.249 11.750 12.097 12.038 13.106 Servizi bancari/finanziari 11.414 6.289 356 405 245 Servizi postali (per disservizi di uffici postali) 863 917 836 1.340 879 - - 418 21 - Energia e Gas 787 2.051 2.680 2.876 2.930 Servizi idrici - - - - 321 Mobilità/trasporti 385 499 508 946 914 Particolarmente interessante è anche il dato dei risultati di tali procedure di conciliazioni paritetiche che, dal medesimo studio, risulta che, con riferimento al 2012 erano pari a: 82% conciliate, il 6% non conciliate, il 7% quelle dichiarate improcedibili e infine il 5% le annullate. La percentuale delle domande conciliate suddivise per singoli settori oggetto dell’indagine è la seguente: l’86 nel settore delle telecomunicazioni, il 57% nel settore dell’energia, il 41% nel settore bancario & finanziario, il 65% nei servizi postali, il 74% nel settore dei trasporti e mobilità, ed il 60% nei servizi idrici. Per quanto riguarda il settore idrico, per esempio, in cui l’assoggettamento alla competenza regolatoria di un’autorità indipendente è più recente, l’Autorità per l’energia elettrica, gas e il sistema idrico (Aeegsi) ha avviato da poco un’indagine conoscitiva finalizzata a verificare lo stato di attuazione della previsione di procedure stragiudiziali di risoluzione della attuale diffusione ed effettiva disponibilità e conoscibilità. Dall’indagine è emerso che 76 gestori (sui 227 che hanno risposto all’indagine complessiva e che servono il 70% della popolazione) hanno messo a disposizione dei propri utenti (proporzionalmente pari a circa il 23% della popolazione) almeno una procedura di risoluzione alternativa delle controversie fra quelle indicate nella specifica scheda sulle Adr (conciliazione paritetica, commissione mista conciliativa, mediazione Cciaa o altri organismi ex d.lgs. 28/10, altra procedura). Dai dati trasmessi, emerge inoltre che nel 2012 sono pervenute, complessivamente, quasi 1.300 richieste di attivazione di procedure di risoluzione alternativa delle controversie, con una percentuale di accordi pari a circa il 63% delle richieste ricevute. Nel 2013, invece, il totale complessivo delle domande di conciliazione ha fatto registrare un incremento, rispetto all’anno precedente, di circa il 68% per un totale di 2.186 richieste; il tasso di accordi su tali richieste è diminuito, attestandosi al 39%. Per quanto riguarda, infine, la previsione da parte dei gestori di almeno un canale di informazione – sito web o altro – riguardante la disponibilità di procedure di risoluzione alternativa delle controversie, a vantaggio dei propri utenti, è emerso che circa i due terzi dei predetti 76 gestori ha predisposto una informazione sulle Adr, adottando il canale web e/o altri canali.
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    Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE Guidaal Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 75 Riforma a costo zero senza previsione di oneri finanziari Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 19 agosto 2015 n. 191 la fattibilità economica Marco Marinaro A l fine di armonizzare il testo consolidato del Co- dice del consumo con le modifiche apportate dalla novel- la, nei commi dal 4 al 9 dell’arti- colo 1 del Dlgs 130/2015, sono previste ulteriori modifiche e in- tegrazioni. Violazione degli interessi collettivi dei consumatori Si segnala in primo luogo la mo- difica di cui al comma 4 che inci- de sull’articolo 139, comma 1 (lettera b-ter), del Codice del consumo integrando - in tema di azioni inibitorie - l’ipotesi di vio- lazione degli interessi collettivi dei consumatori anche nelle ma- terie di cui al Regolamento Ue n. 524/2013 sulla risoluzione delle controversie online per i consu- matori (Odr per i consumatori). Un’altra interessante modifica è quella che incide sull’articolo 66, comma 2, del Codice del consu- mo che è volta a prevedere san- zioni effettive, proporzionate e dissuasive a carico dei professio- nisti e degli organismi Adr che violano gli obblighi informativi posti a loro carico. Poteri sanzionatori all’autorità garante A tal fine, il legislatore ha ritenu- to coerente l’attribuzione di tali poteri sanzionatori all’Autorità Garante della concorrenza e del mercato in quanto la stessa già svolge funzioni per la trasparen- za delle relazioni commerciali tra i consumatori e i professioni- sti anche per l’esercizio dei diritti contrattuali connessi ai rapporti di consumo. Tuttavia, tale scelta è stata effettuata soltanto con ri- ferimento agli obblighi di cui al- l’articolo 141-sexies, commi 1-3, rientranti nelle generali compe- tenze sanzionatorie proprie del- l’Agcm. Con riguardo invece agli articoli 141-bis, 141-quater e 141- nonies si è ritenuto che una simi- le scelta avrebbe potuto conflig- gere con le competenze di altre autorità; pertanto, per la viola- zione degli altri obblighi infor- mativi resta ferma la sanzione della sospensione o della revoca dell’iscrizione nell’elenco degli organismi ADR (comma 6). Le numerose modifiche sulle clausole vessatorie Un’ultima ma importante inte- grazione al Codice del consumo viene apportata dal comma 9 in materia di clausole vessatorie; all’articolo 33, comma 2, dopo la lettera v), vengono aggiunte altre due ipotesi, per cui ora si presu- mono vessatorie fino a prova contraria anche le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di «imporre al consumatore che voglia accedere ad una procedu- ra di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal ti- tolo II-bis della parte V, di rivol- gersi esclusivamente ad un'unica tipologia di organismi Adr o ad un unico organismo ADR»; ov- vero di «rendere eccessivamente difficile per il consumatore l'esperimento della procedura di risoluzione extragiudiziale delle controversie prevista dal titolo II-bis della parte V». Nulli i punti di preindirizzo Sono dunque nulle perché vessa- torie tutte quelle clausole che tendono a preindirizzare il con- sumatore verso un organismo o verso una tipologia di procedi- mento Adr, ma anche quelle che magari nel tentativo di eludere la precedente regola finiscono per La direttiva n. 11/2013 non impedisce che il finanziamento degli organismi Adr avvenga anche mediante fondi pubblici o privati ovvero una combinazione di entrambi, lasciando impregiudicata la possibilità per le imprese od organizzazioni professionali o associazioni di imprese di finanziare i nuovi organismi.
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    Legislazione / Procedimentocivile 76 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore aggravare l’accesso del consu- matore ai sistemi di Adr. Tra le norme finali è stato previsto che le disposizioni del nuovo decreto concernenti l'attuazione del Re- golamento Ue n. 524/2013 (Odr per i consumatori) debbano ap- plicarsi a decorrere dal 9 genna- io 2016 (conformemente a quan- to espressamente disposto dal- l’articolo 22, comma 2, del me- desimo Regolamento). In assenza di disposizioni specifi- che, l’entrata in vigore segue le regole ordinarie. Per cui consi- derata la pubblicazione del de- creto nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2015, l’entrata in vigore è fissata per il 3 set- tembre 2015. Una riforma a costo zero Il Dlgs 130/2015 si conclude con l’articolo 3 che contiene la clau- sola di invarianza finanziaria. Si tratta dunque di una ulteriore ri- forma a costo zero posto che dall'attuazione delle nuove di- sposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la fi- nanza pubblica (in conformità con quanto disposto nella legge delega n. 154/2014 all’articolo 8, comma 2). Sul punto occorre rilevare che la Direttiva n. 11/2013 richiama l’esigenza di forme adeguate di finanziamento degli organismi Adr al fine di un loro efficiente funzionamento dovendo dispor- re di risorse umane, materiali e finanziarie sufficienti (Cons. 46). E ciò appare tanto più chiaro e ragionevole se si considera che il servizio deve essere proposto (almeno ai consumatori) gratui- tamente o a costi minimi. Invero, la Direttiva non impe- disce che il finanziamento av- venga mediante fondi pubblici o privati ovvero con una combina- zione di entrambi, lasciando im- pregiudicata «la possibilità per le imprese o per le organizzazioni professionali o associazioni di imprese di finanziare organismi ADR» (Cons. 46). Le risorse finanziarie messe in gioco In questa prospettiva, il legisla- tore preso atto che esistono altre forme di finanziamento già in essere per taluni sistemi di Adr (ad esempio per le conciliazioni paritetiche esistono bandi con i quali sono previsti contributi a rimborso forfettario delle spese per le Associazioni di categoria che sostengono l’assistenza gra- tuita dei consumatori nelle pro- cedure; ovvero ai contributi di pur minimo importo concessi per le conciliazioni nel settore dell’energia elettrica e il gas nonché ai contributi concessi dal Mise per le conciliazioni pariteti- che in altri settori e con onere in parte a carico delle singole im- prese che hanno aderito ai pro- tocolli di intesa) e considerato che non è stato previsto dalla Di- rettiva un vero e proprio obbligo di finanziamento ha inserito l’in- varianza finanziaria con la preci- sazione che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le ri- sorse umane, finanziarie e stru- mentali previste a legislazione vigente. Insomma una riforma con la quale si avviano nuovi percorsi virtuosi che dovrebbero essere di elevata qualità ed efficienti, ma per i quali non sono previste nuove risorse né per le ammini- strazioni pubbliche coinvolte né per gli organismi (pubblici o pri- vati) che decideranno di cimen- tarsi con questi nuovi servizi. • Il legislatore ha previsto che le amministrazioni provvedano agli adempimenti con risorse umane e finanziarie I VANTAGGI DELL’ISTITUTO 1. La crescita del mercato interno I vantaggi collettivi netti appaiono connessi alla crescita del mercato interno intesa come maggiore possibilità di scelta dei prodotti, maggiore competitività dei prezzi e un aumento di livello della protezione dei consumatori e, indirettamente, a un ricorso all’autorità giudiziaria. 2. Maggiore certezza per le imprese In termini di vantaggi la nuova regolamentazione garantirà, un assetto di maggiore stabilità e certezza per le imprese che operano nel settore, e la maggiore disponibilità di procedure Adr accessibili e non eccessivamente onerose potrà risultare vantaggiosa in particolare per micro, piccole e medie imprese, che dispongono di minori risorse finanziarie e di competenze interne per affrontare l’incertezza, i costi, e la durata del contenzioso in sede giudiziaria. Fonte: Atto Senato n. 165, Relazione tecnica allo schema di Dlgs
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    Giurisprudenza IL MASSIMARIO 78Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Rassegna delle massime della Cassazione civile a cura di Mario Finocchiaro e Mario Piselli CONTRATTO AGRARIO Prelazione e riscatto - Da parte del proprietario del terreno confinante - Necessità della contiguità fisica e materiale - Sussiste. (Cc, articoli 817, 922 e 939) Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore di- retto, proprietario del terreno confinante, previsto dall'’articolo 7 della legge 817/1971, costituisce una li- mitazione della circolazione della proprietà agricola, oltre che dell’autonomia negoziale, e spetta soltanto nel caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, caratterizzati, cioè, da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo la comune li- nea di demarcazione senza poter essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta “contiguità funziona- le”, ossia di fondi separati ma idonei a essere accor- pati in un’unica azienda agraria. Cosicché, ai predetti fini, devono considerarsi non confinanti i fondi posti ai lati di una strada vicinale non aperta al pubblico transito o di una strada agraria privata, posto che il terreno che costituisce la sede stradale, anche se può risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti, non resta nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggetto a servitù di passaggio a favore degli altri, ma dà luogo alla formazione di un nuovo bene oggetto di comu- nione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà. (M.Pis.) ¶ Sezione II, sentenza 9 giugno 20015 n. 11905 – Pres. Bursese; Rel. Abete; Pm (conf.) Capasso; Ric. Genovesi; Controric. Agricola Bertia corte nuova di Flisi Marina e C. Sas CRIMINALITÀ Misure di prevenzione - Confisca - Diritti reale di garanzia - Costituiti in epoca anteriore - Rapporti. (Legge 31 maggio 1965 n. 575, articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2- quater) Il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell’articolo 2-ter della legge n. 575 del 1965 (nei con- fronti di un indiziato di appartenenza a consorteria mafiosa, camorristica o similare), non può pregiudi- care i diritti reali di garanzia costituiti sui beni og- getto del provvedimento ablativo in epoca anteriore all’instaurazione (del procedimento di prevenzione), in favore di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo, senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra giudice penale e giudice civile. L’esistenza di diritti sulla cosa confiscata può essere fatta valere in sede civile solo se si verificano contestualmente due condizioni: che si tratti di diritti preesistenti al sequestro e che il terzo rivendichi un bene del quale il soggetto sottoposto al procedimento non poteva, direttamente o indirettamente, disporre. In difetto del contestuale verificarsi di entrambe queste condi- zioni, la mancata partecipazione del terzo al procedi- mento che ha portato alla confisca non costituisce motivo di nullità del decreto di confisca e la rivendi- cazione di un suo diritto di essere fatto valere dinan- zi al giudice della esecuzione del provvedimento di prevenzione. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8834 - Pres. Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Sapo- naro; Int. Comune di Fasano DIRITTO D’AUTORE Marchi e brevetti - Contraffazione marchi - Pro- dotti appartenenti allo stesso genere - Necessità - Tabella allegata al regio decreto n. 949 del 1942 - Carattere tassativo - Esclusione - Fattispecie. (Regio
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 79 decreto 21 giugno 1942 n. 949, articolo 1; legge 10 aprile 1954 n. 129) La tutela contro la contraffazione dei marchi è configurabile solo tra prodotti identici o affini, cioè appartenenti allo stesso genere, in relazione alla loro intrinseca natura, alla clientela cui sono destinati, ai bisogni che tendono a soddisfare. Tale affinità impli- ca la comunanza di una qualità ontologica dei pro- dotti e non la mera appartenenza a un medesimo ambito di origine culturale o di costume. La indagine sulla ricorrenza della affinità tra prodotti non è - pe- raltro - vincolata al riscontro dalla inclusione, o me- no, dei prodotti nella medesima classe merceologica fra quelle elencate dalla tabella C allegata al regio de- creto n. 949 del 1942, sostituita dalla legge n. 129 del 1954, in quanto le indicazioni di tale tabella non han- no carattere tassativo e perseguono finalità prevalen- temente fiscali. In particolare, la indagine sulla affi- nità consiste nella circostanza che i beni o i prodotti di cui si parla siano ricercati e acquistati dal pubblico in forza di motivazioni identiche o quanto meno tra loro strettamente correlate, tali per cui la affinità funzionale esistente tra quei beni o prodotti e tra i relativi settori merceologici induca il consumatore naturalmente a ritenere che essi provengano dalla medesima fonte produttiva, indipendentemente dal dato meramente estrinseco costituito dalla eventuali- tà identità dei canali di commercializzazione. (Nella specie, in applicazione del principio che precede, la Suprema corte ha confermato la sentenza del giudice di merito secondo cui nella regione Toscana la pro- duzione e il commercio del vino e dell’olio sono col- legati e nell’immaginario del consumatore un olio commercializzato con un marchio sostanzialmente identico a quello che contraddistingue un vino non può non indurre al convincimento che i due prodotti facciano capo allo stesso imprenditore). (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7414 - Pres. Ror- dorf; Rel. Ragonesi; Pm (diff.) Corasaniti; Ric. Consor- zio Italiano Oleifici Sociali soc. coop. a r.l.; Controric. e ric. inc. Collegio toscano olivicoltori Ol-Ma soc. co- op. a r.l. DIRITTO INTERNAZIONALE Diritto internazionale privato - Ordine pubblico - Italiano - Nozione - Identificazione - Limiti - Astreinte - Contrasto con l’ordine pubblico – Esclusione. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; leg- ge 31 maggio 1995 n. 218) Risarcimento del danno e astreinte costituiscono PROCEDIMENTO CIVILE Notificazione – Morte della parte contumace - Impugna- zioni – Notifica agli eredi – Necessità. (Cpc., articoli 102, 110, 291 e 300) In caso di morte della parte contumace, ancorché non no- tificata o certificata ai sensi del comma 4 dell’articolo 300 del Cpc, l’appello deve essere notificato agli eredi indipen- dentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dall’eventuale ignoranza, anche se incolpevole, del- l’evento stesso da parte del soccombente. ¶ Sezione II, sentenza 6 agosto 2015 n. 16555 – Pres. Bucciante; Rel. Manna; Pm (conf.) Celeste; Ric. Merola; Int. Cinquegrana NOTA In tema di ultrattività del mandato difensivo ci sono state due recenti pronunce delle sezioni Unite con le quali il giudice di legittimità, pur riferendosi a situazioni diverse, ha fornito in ar- gomento interpretazioni non sempre collimanti. Così, nella sentenza 15295/2014, la Corte ha affermato che in caso di morte o perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, per effetto dell’ul- trattività del mandato, che il difensore continui a rappresenta- re la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato. Nel- la sentenza 6070/2013, invece, relativa all’estinzione della so- cietà cancellata dal registro delle imprese, la Corte ha stabilito che se l’estinzione avviene in pendenza del giudizio in cui la società è parte, si determina l’interruzione con eventuale pro- secuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci; mentre nel caso in cui l’evento non sia stato constatato nei modi di legge, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei confronti della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci. Il principio dell’ultrattività del mandato non è ovviamente utiliz- zabile nei confronti del contumace; in questo caso, mancando ab origine il procuratore alla lite, riprende vigore il principio che onera dell’identificazione della giusta parte colui che pro- pone il gravame. (M.Pis.)
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    Giurisprudenza / Ilmassimario 80 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore misure tra loro diverse, con funzione l’uno reintegra- tiva e l’altra coercitiva al di fuori del processo esecuti- vo, volta a propiziare la induzione dell’adempimento. Parimenti, il danno punitivo ha struttura e funzione non coincidenti con l’astreinte. In particolare se la funzione propria dell’astreinte è quella di coartare al- l’adempimento, a tutela del creditore e dell’interesse generale alla esecuzione dei provvedimenti giudiziari, l’astreinte - nella specie comminata in un provvedi- mento di un giudice belga - non contrasta con l’ordi- ne pubblico italiano. Non si può, infatti, considerare in contrasto con un principio fondamentale, desumi- bile dalla Costituzione o da fonti equiparate il prov- vedimento di condanna al pagamento di una somma che si accresce con il protrarsi dell’inadempimento, impartito da un giudice al fine di coazione all’adem- pimento di un obbligo infungibile. Al contrario, la misura comminata tutela il diritto del creditore alla prestazione principale accertata con provvedimento giudiziale, dunque mira ad assicurare il rispetto di fondamentali e condivisi principi, quali il giusto pro- cesso civile, inteso come attuazione in tempi ragione- voli e con effettività delle situazioni di vantaggio, e il diritto alla libera iniziativa economica. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc- cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel- lucci e altro; Controric. Castellucci e altri Diritto internazionale italiano - Ordine pubblico - Italiano - Nozione - Identificazione - Principi car- dine dell’ordinamento giuridico. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; legge 31 maggio 1995 n. 218) Il concetto di ordine pubblico italiano, cui la sen- tenza straniera deve conformarsi per poter essere delibata consiste nel complesso dei principi cardine dell’ordinamento giuridico, i quali caratterizzano la stessa struttura etico sociale della comunità naziona- le in un determinato momento storico, conferendole una individuata e inconfondibile fisionomia, nonché nelle regole inderogabili, provviste dal connotato della fondamentalità, che le distingue dal più ampio genere delle norme imperative, immanenti ai più importanti istituti giuridici, ivi compresi i principi desumibili dalla Carta costituzionale, tenuto conto del contesto europeo, internazionale e convenzionale nel quale tali principi cardine etico giuridici sono da collocare. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc- cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel- lucci e altro; Controric. Castellucci e altri Diritto internazionale privato - Sentenze straniere - Stati della Comunità Europea - Esecutività - Con- seguenze - Ricorso in opposizione - Necessità. (Re- golamento comunitario 22 dicembre 2000 n. 44, articoli 38, 39, 41 e 43) Le decisioni emesse in uno Stato membro della Comunità europea e ivi esecutive sono automatica- mente riconosciute per tali anche negli altri stati membri. La parte contro cui è chiesta la esecuzione, peraltro, può proporre apposito ricorso, avendo co- munque il legislatore comunitario delineato un siste- ma incentrato sulla diretta efficacia negli Stati mem- bri dei provvedimenti giudiziari emessi in uno di es- si, salva la possibilità di contestazioni da parte del potenziale esecutato, onde rileva soltanto la concreta lesione del diritto di difesa. In particolare, il procedi- mento delineato dal regolamento comunitario n. 44 del 2000 è un giudizio di cognizione di tipo monito- rio, ispirato a esigenze di celerità, mirando la norma a consentire al destinatario l’esercizio del suo diritto a opporsi alla esecuzione. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc- cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel- lucci e altro; Controric. Castellucci e altri ESECUZIONE CIVILE Opposizione - A precetto - Somma chiesta nel precet- to ma non dovuta - Proposta oltre i cinque giorni dal- la notifica - Ammissibilità. (Cpc, articoli 615, 617 e 618) In materia di esecuzione forzata, l’opposizione a precetto con la quale la parte deduce che una tra le somme chieste nell’atto di precetto in base al titolo esecutivo non è dovuta, costituisce opposizione al- l’esecuzione, in quanto con essa la parte contesta, sia pure entro questi limiti, il diritto a procedere a ese- cuzione forzata, adducendo che per detto credito manca un titolo esecutivo, e perciò l’opposizione de- ve ritenersi ammissibile anche qualora sia proposta oltre il termine di cinque giorni dalla notifica del precetto. (M.Pis.) ¶ Sezione VI, sentenza 3 giugno 2015 n. 11494 – Pres. Finocchiaro; Rel. Barreca; Ric. Poste Italiane spa; Controric. Surace
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 81 ESPROPRIAZIONI Indennità - Determinazione - Aree con destinazio- ne a usi collettivi - Aspetti conformativi - Condi- zioni. (Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, arti- colo 5-bis) In tema di determinazione dell’indennità di espro- priazione, la destinazione a usi collettivi di determi- nate aree assume aspetti conformativi ove sia conce- pita, nel quadro della ripartizione generale del terri- torio, in base a criteri predeterminati e astratti, ma non quando sia limitata e funzionale all’interno di una zona urbanistica omogenea a diversa destina- zione generale, e venga, dunque, ad incidere, nel- l’ambito di tale zona, su beni determinati, sui quali si localizza la realizzazione dell’opera pubblica, assu- mendo in tal caso portata e contenuti direttamente ablatori ininfluenti sulla liquidazione dell’indennità. Deriva da quanto precede, pertanto, che, ove sia ac- certata l’inclusione del terreno espropriato in zona omogenea edificabile prevista dal vigente strumento urbanistico, tale accertamento è da ritenersi suffi- ciente per attribuire al fondo il requisito della edifi- cabilità legale, a meno che non sia dimostrato che il bene ricada in una sottozona avente natura pubblici- stica. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 14 aprile 2015 n. 7504 - Pres. Nappi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di Montemurlo; Controric. Parugiano Srl Indennità - Determinazione - Articolo 5-bis del de- creto legge n. 333 del 1992 - Incostituzionalità - Di- sciplina di cui alla legge n. 244 del 2007 - Applica- bilità ai giudizi in corso - Esclusione - Conseguen- ze. (Legge 25 giugno 1865 n. 2359; decreto legge 11 lu- glio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis; Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 37; legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2) Nella determinazione dell’indennità di espropria- zione, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 5-bis, commi 1 e 2, del de- creto legge n. 333 del 1992 (convertito con modifica- zioni dalla legge n. 359 del 1992) i criteri previsti dal- l’articolo 2, comma 89, legge n. 244 del 2007 - intro- dotti come modifica dal Dpr n. 327 del 2001 - si ap- plicano soltanto alle procedure espropriative soggette al predetto testo unico - cioè quelle in cui la dichiarazione di pubblica utilità sia intervenuta dopo la sua entrata in vigore (30 giugno 2003) - mentre nelle procedure soggette al regime pregresso rivive l’articolo 39 della legge n. 2359 del 1865, e va, quindi, fatto riferimento al valore di mercato, atteso che la norma intertemporale di cui all’articolo 2, comma RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO Danno – Alla persona – Non patrimoniale – Liquidazione in caso di danno permanente e di invalidità temporanea – Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 2056 e 2059) In tema di risarcimento del danno, così come non è con- sentito liquidare due volte il medesimo danno non patri- moniale, solo chiamandolo con nomi diversi, allo stesso modo non è consentito negare il risarcimento di due dan- ni diversi, solo perché li si chiami con nomi identici. Ne consegue che il giudice chiamato a liquidare il danno non patrimoniale alla salute, quando sia allegata e provata l’esistenza di un danno permanente e di un periodo di in- validità temporanea, deve monetizzare tanto l’uno quanto l’altro di tali pregiudizi, avendo essi effetti e contenuto diverso e a nulla rilevando la identità della loro natura giuridica. ¶ Sezione III, sentenza 13 agosto 2015 n. 16788 – Pres. Russo; Rel. Rossetti; Pm (conf.) Fresa NOTA Con la decisione in esame la Cassazione ha dettato dei veri e pro- pri criteri ai quali si debbono attenere i giudici di merito nel liqui- dare il danno biologico. Intanto, occorre dapprima individuare le conseguenze ordinarie del pregiudizio, cioè quelle che qualunque vittima di lesioni analoghe non potrebbe non patire; poi, le even- tuali conseguenze peculiari, cioè quelle che non sono immancabili, ma si sono verificate soltanto nel caso specifico. Mentre le prime debbono essere liquidate secondo un criterio uguale per tutti, le se- conde, invece, con criterio ad hoc, scevro da qualsiasi automati- smo. Inoltre, quando il giudice liquidi il danno biologico con il crite- rio del cosiddetto a punto variabile, nel motivare la decisione non è sufficiente il richiamo alle tabelle, ma occorre indicare sia il valore monetario di base del punto ed il grado di invalidità permanente, sia il coefficiente di abbattimento in relazione all’età della vittima, sia, infine, le ragioni per le quali ha ritenuto di variare o meno il ri- sarcimento standard. (M.Pis.)
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    Giurisprudenza / Ilmassimario 82 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore 90, della legge n. 244 del 2007 prevede la retroattivi- tà della nuova disciplina di determinazione dell’in- dennità espropriativa solo per i procedimenti espro- priativi in corso, e non anche per i giudizi. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7417 - Pres. Nap- pi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di Trie- ste; Controric. Steno Indennità - Determinazione - Elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito - Violazione da parte del giudice del merito - Violazione di leg- ge - Esclusione - Apprezzamento di fatto - Conse- guenze – Fattispecie. (Cpc, articoli 115, 116, 360 e 366; legge 25 giugno 1865 n. 2359) In tema di espropriazione per pubblica utilità, ai fini della determinazione dell’indennità di espro- prio, la censura in ordine a elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito, si risolve non in una critica a un principio di diritto, ma in un ap- prezzamento di fatto ed è, dunque, censurabile so- lo sotto il profilo del vizio di motivazione, che non può essere proposto per la prima volta nel giudizio di legittimità, occorrendo indicare, proprio a tal fi- ne, l’atto del giudizio di merito in cui la contesta- zione sia stata tempestivamente formulata. (Nella specie il ricorrente si lamentava che ai fini della determinazione del valore del bene espropriato non si fosse fatto riferimento - da parte del giudi- ce a quo - ai piani particolareggiati, che indicava- no un valore di euro 6,63 per volumetria effettiva edificata, né alla necessità di un piano di recupero e che mancava qualsiasi motivazione la individua- zione della zona del piano regolatore relativa al- l’immobile espropriato. In applicazione del princi- pio di cui sopra la Suprema corte ha dichiarato inammissibile il motivo). (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7417 - Pres. Nap- pi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di Trie- ste; Controric. Steno Indennità - Determinazione - Interventi di riforma economico sociale - Riduzione del 25% della in- dennità - In caso di realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare - Esclusione. (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2) La realizzazione di un piano per la edilizia econo- mica e popolare non rientra tra gli interventi di rifor- ma economico sociale, per i quali l’articolo 2, commi 89 e 90, della legge n. 244 del 2007 prevede una ri- duzione della indennità di espropriazione del venti- cinque per centro, rispetto al valore venale delle aree espropriate. Il fine di riforma economico sociale, in- fatti, connota una particolare qualità di fini di utilità pubblica, perseguiti in un dato momento storico e, pertanto, è devoluto esclusivamente - non già al po- tere discrezionale della amministrazione esproprian- te e neppure alla interpretazione del giudice, in caso di opposizione giudiziale alla stima della indennità - ma al legislatore, al quale soltanto spetta di decidere se e quando avvalersi che potere di prevedere una ri- duzione del tipo prefigurato dalla norma. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7418 - Pres. Nap- pi; Rel. Nappi; Pm (conf.) Pratis; Ric. Viscardi; Con- troric. Soc. Cooperativa edilizia 2000 a r.l FALLIMENTO Azione revocatoria - Rinuncia non perfezionata – Sopravvenuta carenza d’interesse - Intervento del- l’assuntrice del fallimento - Inammissibilità. (Rd 267/1942, articolo 67) Il successore a titolo particolare nel diritto contro- verso può ben impugnare per cassazione la sentenza di merito, entro i termini di decadenza, ma non può intervenire nel giudizio di legittimità, mancando una espressa previsione normativa riguardante la disci- plina di quell’autonoma fase processuale, che con- senta al terzo la partecipazione al giudizio con facol- tà di esplicare difese, assumendo una veste atipica rispetto alle parti necessarie, che hanno partecipato al giudizio di merito. (M.Pis.) ¶ Sezione I, sentenza 10 giugno 2015 n. 12052 - Pres. Ceccherini; Rel. Di Virgilio; Pm (conf.) Soldi; Ric. Ban- ca regionale europea Spa; Controric. Fallimento Stat decorativi Srl IMPUGNAZIONI Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Nuove produzioni documentali - Giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 - Regime applicabile. (Cpc, articolo 345; legge 26 novembre 1990 n. 353) Nei giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995, con riguardo alla produzione di nuovi documenti in
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 83 grado di appello, l’articolo 345, comma 3, del Cpc va interpretato nel senso che esso fissa sul piano generale il principio della inammissibilità di mezzi di prova nuovi e di quindi di nuove produzioni do- cumentali, indicando nello stesso tempo i limiti di tale regola, con il porre in via alternativa i requisiti che tali documenti, al pari degli altri mezzi di pro- va, devono presentare per poter trovare ingresso in sede di gravame (sempre che essi siano prodot- ti, a pena di decadenza, mediante specifica indica- zione degli stessi nell’atto introduttivo del giudizio di secondo grado, a meno che la loro formazione non sia successiva e la loro produzione non sia stata resa necessaria in ragione dello sviluppo as- sunto dal processo): requisiti consistenti nella di- mostrazione che le parti non abbiano potuto pro- porli prima per causa a esse non imputabile, ovve- ro nel convincimento del giudice della indispensa- bilità degli stessi per la decisione. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 7 aprile 2015 n. 6921 - Pres. Od- do; Rel. Falaschi; Pm (conf.) Russo; Ric. Bettoni; Con- troric. Bernorio Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Procedimento - Memoria di replica - Contenuto - Limiti. (Cpc, articolo 189) Con le memorie di replica in grado di appello le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie e illustrare ulteriormente le tesi difensive già enun- ciate nelle comparse conclusionali, ma non esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni. Per- tanto, ove sia prospettata per la prima volta una que- stione nuova con tale atto, il giudice non può e non deve pronunciarsi al riguardo. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 15 aprile 2015 n. 7613 - Pres. Luc- cioli; Rel. Nazzicone; Pm (diff.) Capasso; Ric. Castel- lucci e altro; Controric. Castellucci e altri Impugnazioni civili - Appello - Domanda nuova - Inammissibilità - Rilevabilità ex officio - Accetta- zione del contraddittorio - Irrilevanza. (Cpc, articoli 112, 345 e 360) L’inammissibilità di domande nuove nel giudi- zio di appello - ai sensi dell’articolo 345 del Cpc - è posta a tutela di un interesse di natura pubbli- cistico e - pertanto - va rilevata anche d’ufficio anche in sede di legittimità, senza che possa spiegare alcuna influenza l’accettazione del con- traddittorio. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7406 - Pres. Sal- vago; Rel. Campanile; Pm (conf.) Pratis; Ric. Comune di Marano di Napoli; Controric. Covone Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Ordi- naria - Pregiudizio del terzo - Identificazione. (Cpc, articolo 404) Non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione della opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una si- tuazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugna- ta. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 10 aprile 2015 n. 7306 - Pres. Sal- vago; Rel. Giancola; Pm (conf.) Velardi; Ric. Impresa costruzioni edili Morello F. e Chiofalo G. Snc; Contro- ric. Comune di Paceo Revocazione - Sentenza della corte di cassazione - Contrasto di giudicati - Esclusione - Regime ante- riore al decreto legislativo n. 40 del 2006. (Cpc, ar- ticoli 391-bis, 391-ter e 395; decreto legislativo 2 febbra- io 2006 n. 40) Avverso le sentenze di mera legittimità della Corte di cassazione non è ammissibile la impugna- zione per revocazione per contrasto di giudicati, ai sensi dell’articolo 391-bis del Cpc nella sua formu- lazione anteriore al decreto legislativo n. 40 del 2006, né in forza della sua formulazione successi- va, secondo una scelta discrezionale del legislatore non in contrasto con alcun principio e norma co- stituzionale, atteso che il diritto di difesa e altri di- ritti costituzionalmente garantiti non risultano violati dalla disciplina delle condizioni e dei limiti entro i quali può essere fatto valere il giudicato, la cui stabilità rappresenta un valore costituzionale, condivisibile anche alla luce della circostanza che la ammissibilità di tale impugnazione sarebbe lo- gicamente e giuridicamente incompatibile con la natura delle sentenze di mera legittimità che dan- no luogo solo al giudicato in senso formale e non a quello sostanziale. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 22 aprile 2015 n. 8255 - Pres. Bucciante; Rel. Picaroni; Pm (conf.) Patrone; Ric. Fu- si; Controric. Prefettura di Firenze
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    Giurisprudenza / Ilmassimario 84 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore LOCAZIONI Immobili - Canone - Tolleranza del locatore nel ri- cevere il pagamento - Effettuato con bonifico ban- cario - Limiti. (Cc, articoli 1182, 1197 e 2697) La tolleranza del locatore nel ricevere il paga- mento, anziché presso il proprio domicilio ed in moneta avente corso legale, tramite bonifico ban- cario, non implica di per sé, salvo prova contraria a carico del conduttore, anche la tolleranza a rice- vere la materiale disponibilità della somma oltre il termine contrattualmente pattuito per il versa- mento del canone. (M.Pis.) ¶ Sezione III, sentenza 28 maggio 2015 n. 11110 – Pres. Russo; Rel. Stalla; Pm (conf.) Fresa; Ric. Faraldo; Controric. Laiolo Immobili - Innovazioni non consentite al condut- tore - Risoluzione per inadempimento - Ammissi- bilità. (Cc, articoli 1453, 1455, 1456 e 1587) La sostituzione, secondo un nuovo progetto tecni- co, di un impianto a proprio uso e consumo è di per sé una grave violazione del rispetto della cosa altrui che il conduttore deve avere, come pure lo è la posa in opera di una nuova pavimentazione, che compor- ta l’eliminazione, non autorizzata, della pavimenta- zione scelta e voluta dal proprietario, scelta nella quale, senza l’autorizzazione e il consenso del pro- prietario, il conduttore non ha alcun diritto di intro- mettersi o sovrapporsi. (M.Pis.) ¶ Sezione III, sentenza 28 maggio 2015 n. 11115 – Pres. Russo; Rel. Rubino; Pm (conf.) Fresa; Ric. Mastroma- rino; Int. Di Trolio NOTIFICAZIONI Civili - Notificazioni civili in genere - Procuratore che eserciti il suo ministero fuori dalla circoscri- zione del tribunale cui è assegnato - Omessa ele- zione di domicilio nel luogo ove ha sede l’ufficio - Notificazioni - Luogo - Nella cancelleria - Conse- guenze. (Cpc, articoli 83, 170, 285, 325, 326 e 330; regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, articolo 82; legge 24 feb- braio 1997 n. 27, articoli 1 e 6) Ai sensi dell’articolo 82 del regio decreto n. 37 del 1934 - non abrogato neanche per implicito da- gli articoli 1 e 6 della legge n. 27 del 1997 il procu- ratore che eserciti il suo ministero fuori della cir- coscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleg- gere domicilio, all’atto di costituirsi in giudizio, nel luogo dove ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è in corso il processo, intendendosi, in difet- to, che egli abbia eletto domicilio presso la cancel- leria della stessa autorità giudiziaria. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale domicilio assu- me rilievo ai fini della notifica della sentenza per il decorso del termine breve per l’impugnazione, nonché per la notifica dell’atto di impugnazione, rimanendo di contro irrilevante l’indicazione della residenza o anche l’elezione del domicilio fatta dalla parte stessa nella procura alle liti. (M.Fin.) ¶ Sezione III, sentenza 10 aprile 2015 n. 7186 - Pres. Se- greto; Rel. Stalla; Pm (conf.) Basile; Ric. Scarcella; Controric. Riario Sforza POSSESSO Possesso in genere - Possesso ad usucapionem - Condizioni - Limiti. (Cc, articoli 1140, 1158 e 1165) Per la configurabilità del possesso ad usucapionem è necessaria la sussistenza di un comportamento conti- nuo e non interrotto inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all’uopo previ- sto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena. Un potere di fatto, corrispondente al diritto reale possedu- to, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indi- scussa e piena signoria sulla cosa stessa, contrapposta alla inerzia del titolare del diritto. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8833 - Pres. Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Vuo- colo; Controric. Coppo PRESCRIZIONE Termine - Fatto dannoso previsto come reato - Estinzione del reato per causa diversa dalla prescri- zione o sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Conseguenze. (Cc, articolo 2947; Cp, articolo 595) L’articolo 2947, comma 3, seconda parte, del Cc - il quale, in ipotesi di fatto dannoso considerato dalla legge come reato, stabilisce che, se il reato è estinto
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 85 per causa diversa dalla prescrizione, od è intervenuta sentenza irrevocabile nel giudizio penale, il diritto al risarcimento si prescrive nei termini indicati dai pri- mi due commi (cinque anni e due anni) con decorso dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile - si riferisce, alla stregua della sua formulazione letterale e collocazio- ne nel complessivo contesto di detto terzo comma, nonché della finalità di tutelare l’affidamento del danneggiato circa la conservazione dell’azione civile negli stessi termini utili per l’esercizio della pretesa punitiva dello Stato, alla sola ipotesi in cui per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella del diritto al risarcimento. Pertanto, qualora la prescri- zione del reato sia uguale o più breve di quella fissata per il diritto al risarcimento, resta inoperante la nor- ma indicata, ed il diritto medesimo è soggetto alla prescrizione fissata dai primi due commi dell’articolo 2947 del Cc, con decorrenza dal giorno del fatto. De- riva da quanto precede, altresì, che ai fini della appli- cazione della eccezione al riguardo posta dall’articolo 2947, comma 3, del Cc. è necessaria la ricorrenza di entrambi i requisiti ivi posti e, cioè, che si tratti di re- ato e che prescrizione del reato sia più lunga di quella prevista per l’azione civile. Laddove, invece, la pre- scrizione prevista per il reato sia uguale (o anche in- feriore) a quella prevista per il diritto al risarcimento del danno, ai sensi dell’articolo 2947, comma 1, del Cc, si applica la prescrizione di 5 anni dal fatto e non già dalla data di estinzione del reato o dalla data in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 7 aprile 2015 n. 6921 - Pres. Od- do; Rel. Falaschi; Pm (conf.) Russo; Ric. Bettoni; Con- troric. Bernorio PROCEDIMENTO CIVILE Giudicato civile - Giudicato interno - Omessa im- pugnazione di alcuni capi - Ratio decidendi - Rile- vanza. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 e 329) Il giudicato (interno), formatosi su alcuni capi per mancata impugnazione dei medesimi, comprende sia il decisum che la ratio decidendi, perché riguarda tutte le premesse in fatto e in diritto poste a fondamento della pronuncia. Deriva da quanto precede, pertanto, che, di- venuto incontestabile l’accertamento di tali premesse, lo stesso non può più essere rimesso in discussione con l’impugnazione degli altri capi della decisione, es- sendo al riguardo ogni questione preclusa. (M.Fin.) ¶ Sezione II sentenza 21 aprile 2015 n. 8105 - Pres. Pic- cialli; Rel. Proto; Pm (conf) Celeste; Ric. Lanza e altro; Controric. Parlatore Intervento in causa di terzi - Adesivo dipendente - Poteri dell’interveniente - Impugnazione autonoma - In assenza della impugnazione della parte adiuva- ta - Esclusione. (Cpc, articoli 105 e 339) Si ha intervento adesivo dipendente quando si in- terloquisce sostenendo le ragioni di una parte, senza proporre nuova domanda e senza ampliare il tema del contendere. L’interventore adesivo dipendente, pertanto, può aderire alla impugnazione proposta dalla parte, ma non può proporre impugnazione au- tonoma, se la parte adiuvata non ha proposto la sua impugnazione (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8833 - Pres. Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Vuo- colo; Controric. Coppo Intervento in causa di terzi - Iussu iudicis - Valuta- zione discrezionale del giudice del merito - Insinda- cabilità in cassazione. (Cpc, articoli 107 e 360) L’intervento iussu iuicis - previsto dall’articolo 107 del Cpc - è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice del merito, onde nessuna doglianza è propo- nibile in sede di legittimità circa la valutazione del giudice di non effettuare la detta chiamata in causa (che, peraltro, nella specie il ricorrente neppure de- duce di avere sollecitato). (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7415 - Pres. Ror- dorf; Rel. Ragonesi; Pm (conf.) Corasaniti; Ric. Monti- ni dal 1848 alta moda di Montini F. &C. Sas; Contro- ric. Tod's Spa e altro PROPRIETÀ Azioni di difesa - Distanze - Muro comune - Utiliz- zazione – Limiti. (Cc, articoli 907 e 1102) L’utilizzazione del muro comune con l’inserimento di elementi ad esso estranei e posti a servizio esclu- sivo della porzione di uno dei comproprietari, deve avvenire nel rispetto delle regole dettate dall’articolo 1102 del Cc, e in particolare con divieto di impedire il pari uso del diritto all’altro comproprietario, o di uti-
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    Giurisprudenza / Ilmassimario 86 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore lizzare in modo esclusivo lo spazio sovrastante del muro stesso. (M.Fin.) ¶ Sezione II sentenza 7 aprile 2015 n. 6927 - Pres. Pic- cialli; Rel. Nuzzo; Pm (diff.) Celeste; Ric. Ludovici; Controric. Proietti Azioni di difesa - Proprietà in genere - Diritto rea- le autodeterminato - Conseguenze - Titolo di ac- quisto - Rilevanza - Limiti. (Cc, articoli 832 e 948; Cpc, articoli 163, 164 e 345) La proprietà rientra nella categoria dei diritti reali di go- dimento cosiddetti “autodeterminati”. Deriva da quanto precede, pertanto, che (nei giudizi di revindica della stes- sa) la causa petendi si identifica con il diritto stesso e non con il titolo che ne costituisce la fonte, la cui deduzione non svolge alcuna funzione di specificazione della do- manda, per cui è consentito all’attore, in appello, modifi- care la causa petendi. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 30 aprile 2015 n. 8833 - Pres. Bucciante; Rel. Correnti; Pm (conf.) Celeste; Ric. Vuo- colo; Controric. Coppo PROVA CIVILE Prova documentale - Produzione nuovi docu- menti - Regime anteriore alla novella del 2005 - Anteriormente alla ordinanza di am- missione delle prove - Ammissibilità. (Cpc, ar- ticolo 184; decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, con- vertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) Ai sensi dell’articolo 184 del Cpc nel testo anteriore alla novella del 2005 - applicabile nella specie ratione temporis - i documenti possono essere prodotti sino al- l’ordinanza di ammissione delle prove, ovvero sino alla spirare del termine concesso dal giudice istruttore per produrre documenti e indicare nuovi mezzi di prova. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 14 aprile 2015 n. 7501 - Pres, Cec- cherini; Rel. Di Amato; Pm (conf.) Zeno; Ric. Marr Alisurgel Srl; Curatela del fallimento Ge.Bar.M. di Ga- etana Buffa &C. Snc PUBBLICO MINISTERO Pubblico ministero in genere - Intervento nel giu- dizio civile - Integrazione del contraddittorio - Giudizio di appello - Notificazione al Pm presso il giudice a quo - Necessità - Limiti. (Cpc, articoli 69, 70, 71, 72, 221 e 331) Nei giudizi nei quali è previsto l’intervento obbligato- rio del pubblico ministero e, quindi, la comunicazione degli atti al suo ufficio a norma dell’articolo 71 del Cpc., l’esigenza, d’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 331 del Cpc con la notificazione dell’atto al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza impugnata, sussiste solo quando si tratti di causa che egli abbia promosso o avrebbe potuto pro- muovere, e nella quale quindi sia titolare di autonomo diritto d’impugnazione. Nelle altre ipotesi, come quella del procedimento instaurato con querela di falso, è suffi- ciente l’effettuazione della suddetta comunicazione al pubblico ministero presso il giudice della impugnazione. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7408 - Pres. Sal- vago; Rel. Mercolino; Pm (conf.) Capasso; Ric. Sina- tra; Controric. Ministero delle Infrastrutture e altri RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO Danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Articolo 1227, comma 2, del Cc. (Cc, articolo 1227) Qualora si controverta, in causa, espressamente degli effetti, sul richiesto risarcimento, della condotta non diligente del creditore, detta impostazione va ri- guardata - in applicazione del potere delibativo del giudici di merito - come espressione della volontà di fare riferimento alla fattispecie disciplinata dall’arti- colo 1227, comma 2, del Cc, non essendo necessario che venga formulata una eccezione con riferimento esplicito alla indicata norma regolatrice. (M.Fin.) ¶ Sezione II, sentenza 22 aprile 2015 n. 8260 - Pres. Piccialli; Rel. Bianchini; Pm (conf.) Celeste Danno - Criteri equitativi - Poteri del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione. (Cc, articolo 1226; Cpc, articolo 360) Il potere di liquidare in via equitativa il danno, ai sensi dell’articolo 1226 del Cc, che consiste nella possi- bilità del giudice di ricorrere, anche d’ufficio, a criteri equitativi per supplire alla impossibilità della prova del danno risarcibile nel suo preciso ammontare, è suffi-
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 87 ciente che il giudice dia la indicazione di congrue, an- che se sommarie, ragioni dl processo logico in base al quale lo ha adottato, restando così incensurabile - in sede di legittimità - l’esercizio di questo potere discre- zionale. (M.Fin.) ¶ Sezione I, sentenza 13 aprile 2015 n. 7415 - Pres. Ror- dorf; Rel. Ragonesi; Pm (conf.) Corasaniti; Ric. Monti- ni dal 1848 alta moda di Montini F. &C. Sas; Contro- ric. Tod's Spa e altro Danno - Risarcimento - Denuncia di reato - Re- sponsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Limiti. (Cc, articolo 2043) La denuncia di un reato perseguibile d’ufficio non è fonte di responsabilità per danni a carico del denun- ciante, ai sensi dell’articolo 2043 del Cc, anche in caso di proscioglimento o di assoluzione del denunciato, a meno che essa non integri gli estremi del delitto di ca- lunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l’attività pub- blicistica dell’organo titolare dell’azione penale si so- vrappone all’iniziativa del denunciante, togliendole ogni efficacia causale ed interrompendo, così, ogni nesso tra tale iniziativa ed il danno eventualmente su- bito dal denunciato. Tale regola iuris è applicabile an- che con riguardo agli effetti, eventualmente dannosi, prodotti da esposti presentati al Consiglio dell’ordine degli avvocati a carico di iscritti all’albo: nonostante la diversa natura dell’azione da questo esercitata a segui- to di tali esposti, il carattere pubblicistico di essa inter- rompe egualmente il nesso eziologico, salvo che l’esposto non abbia, dal suo canto, contenuto calun- nioso. (M.Pis.) ¶ Sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11155 – Pres. Segreto; Rel. Carleo; Pm (conf.) Basile Danno - Risarcimento - Domanda proposta nei confronti di soggetto non imputato nel processo penale - Presupposti. (Cc, articolo 2947) In tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito, la previsione dell’articolo 2947 del Cc si riferisce, senza alcuna di- scriminazione, a tutti i possibili soggetti passivi della pretesa risarcitoria, e si applica, pertanto, non solo all’azione civile esperibile contro la persona penal- mente imputabile, ma anche all’azione civile diretta contro coloro che siano tenuti al risarcimento a titolo di responsabilità indiretta. (M.Pis.) ¶ Sezione III, sentenza 29 maggio 2015 n. 11164 – Pres. Segreto; Rel. Amendola; Pm (conf.) Basile RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE Conservazione della garanzia patrimoniale - Azio- ne revocatoria - Diminuzione del patrimonio del fideiussore - Conseguenze. (Cc, articolo 2901) Accertata la diminuzione del patrimonio del fi- deiussore derivante dalla contestuale alienazione dei suoi beni ed al conseguente pregiudizio in tal modo subito dai creditori garantiti, è irrilevante la circo- stanza che il creditore abbia, successivamente a tali atti, erogato il credito al debitore principale ovvero abbia eventualmente dimostrato disinteresse alla di- minuzione patrimoniale intervenuta, laddove ciò che assume valore decisivo è l’obiettiva situazione di di- minuzione patrimoniale che sia idonea di per sé, al momento dell’atto dispositivo, a pregiudicare il cre- ditore, non essendo configurabile in proposito alcu- na ipotesi di rinuncia o di decadenza dall’azione pre- vista dall’articolo 2009 del codice civile. (M.Pis.) ¶ Sezione II, sentenza 21 maggio 2015 n. 10484 – Pres. Piccialli; Rel. Migliucci; Pm (conf.) Celeste; Ric. Ender- ti; Controric. Italfondiario Spa SERVITÙ Acquisto - Mancata trascrizione dell’atto costituti- vo - Effetti - Inopponibilità agli aventi causa del proprietario del fondo servente - Sussiste. (Cc, arti- coli 1362, 1363, 1364, 1375, 1376 e 2643) In caso di mancata trascrizione del relativo atto costitutivo, la servitù è inopponibile agli aventi causa a titolo particolare del proprietario del fondo serven- te, i quali abbiano acquistato in base ad un titolo re- golarmente trascritto e sempre che la servitù non sia stata portata a loro conoscenza, ed implicitamente da essi accettata, nei rispettivi atti di trasferimento della proprietà, senza peraltro che, in quest’ultimo caso, ai fini di detta opponibilità sia sufficiente che, in luogo della descrizione della servitù esistente, l’at- to di trasferimento contenga frasi generiche o di me- ro stile, ricorrenti negli atti notarili. (M.Pis.) ¶ Sezione II, sentenza 28 luglio 2015 n. 15939 – Pres. Piccialli; Rel. Picaroni; Pm (conf.) Del Core; Ric. Tier- re-Impianti Tecnologici srl; Controric. Elmi
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    Giurisprudenza IL MASSIMARIO 88Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Rassegna delle massime dei giudici di merito a cura di Giovanni Sacchetti CONTRATTO Inadempimento - Fornitura di materiali - Scaden- za delle fatture - Mancato pagamento del prezzo - Azione giudiziale del creditore - Presupposti - Pro- va del suo diritto e del termine di scadenza - Mera allegazione dell’inadempimento - Sufficienza - Ob- blighi del debitore - Individuazione - Fattispecie. (Cc, articolo 1460) Il creditore che agisce per l’adempimento deve sol- tanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo di- ritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi al- la mera allegazione della circostanza dell’inadempi- mento della controparte, mentre il debitore conve- nuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo e/o modificativo e/o impeditivo dell’altrui pretesa. (Nel caso in esame la debitrice non ha con- testato che le fatture contestatele fossero relative a forniture di materiali e/o a lavori effettivamente consegnati e/o eseguiti dalla creditrice né ha conte- stato i prezzi e/o i corrispettivi indicati in dette fat- ture, ma ha solo eccepito che, in forza di accordi suc- cessivi, la creditrice avrebbe applicato sconti o ab- buoni con variazione in diminuzione del prezzo ori- ginario. Pertanto con riguardo a dette fatture il tribunale ha ritenuto che la creditrice avesse assolto l’onere della prova a suo carico e che l’opponente, pur essendone onerata, non avesse fornito prova de- gli asseriti accordi sopravvenuti). ¶ Tribunale di Padova, sezione II, sentenza 11 marzo 2015 n. 759 LOCAZIONI Immobili - A uso abitativo - Riduzione o diminu- zione del godimento del bene - Possibilità per il conduttore di astenersi dal versare il canone o di ridurlo - Esclusione - Sospensione dell’adempi- mento dell’obbligazione del conduttore - Legitti- mità - Presupposti - Completa mancanza di con- troprestazione da parte del locatore - Necessità. (Cc, articolo 1571) In materia di locazione, non è consentito al con- duttore di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche nel caso in cui tale evento sia ri- collegabile al fatto del locatore. La sospensione totale o parziale dell’adempimento dell’obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un’altera- zione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti. ¶ Tribunale di Cagliari, sentenza 25 marzo 2015 n. 1012 PROFESSIONISTI Responsabilità professionale - Diritto del cliente al risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l’evento dannoso - Esclusione - Decorrenza da quando la produzione del danno si manifesta all’esterno - Sussistenza. (Cc, articolo 2236) Il termine di prescrizione del diritto al risarcimen- to del danno da responsabilità professionale inizia a decorrere non dal momento in cui la condotta del professionista determina l’evento dannoso, bensì da quello in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, divenendo oggettivamente percepibile e riconoscibile da chi ha interesse a farlo valere. ¶ Corte d'appello di Napoli, sezione III, sentenza 13 aprile 2015 n. 1668
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    Penale Guida al Diritto/ Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 89 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione penale di Giuseppe Amato » PAG 90 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Andrea Alberto Moramarco » PAG 94
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    Giurisprudenza IL MASSIMARIO 90Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Rassegna delle massime della Cassazione penale a cura di Giuseppe Amato CIRCOLAZIONE STRADALE Guida in stato di ebbrezza -Trattamento san- zionatorio - Sostituzione della pena con il la- voro di pubblica utilità - Incompatibilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena - Conseguenze - Richiesta dell’im- putato - Rinuncia implicita alla sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Ra- gioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 9-bis; Cp, articolo 163) In tema di trattamento sanzionatorio della contravvenzione di guida sotto l’influenza del- l’alcool, il beneficio della sospensione condizio- nale della pena è incompatibile con la sostitu- zione della pena detentiva e pecuniaria inflitta con il lavoro di pubblica utilità (articolo 186, comma 9-bis, del codice della strada), non po- tendosi pervenire all’applicazione di una sanzio- ne sostitutiva a sua volta condizionalmente so- spesa. Ciò comporta che la richiesta della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità avanzata con i motivi di appello necessita della richiesta di rinuncia al beneficio della sospensione condi- zionale della pena eventualmente concesso in precedenza, stante la incompatibilità tra i due istituti: richiesta che deve intendersi implicita nel caso in cui l’imputato introduca in appello la richiesta di sostituzione con il lavoro di pubblica utilità (da queste premesse, la Corte ha annulla- to con rinvio la sentenza di appello che aveva negata la sostituzione sul rilievo che era manca- ta una esplicita rinuncia al beneficio della so- spensione condizionale già concesso dal primo giudice). ¶ Sezione IV,sentenza 9-14 luglio 2015 n. 29916 - Pres. Romis; Rel. Piccialli; Pm (diff.) Di Nar- do; EDITORIA Stampa - Giornalista - Segreto professionale - Perquisizione e sequestro - Limiti. (Cpp, ar- ticoli 200, comma 3, 247, 253 e 256) Il comma 3 dell’articolo 200 del Cpp ricono- sce al giornalista il segreto professionale limi- tatamente al nominativo delle persone dalle quali ha ricevuto notizie fiduciarie, con la par- ticolarità, rispetto alle altre categorie tutelate da segreto, che il giudice può ordinare al gior- nalista di indicare comunque la fonte delle no- tizie in suo possesso laddove tali notizie siano indispensabili per le indagini e sia necessario accertare l’identità della fronte. Tale diritto al segreto, con il limitato ambito in cui esso può essere escluso, si riflette anche sulle condizioni e i limiti che devono caratterizzare il mezzo della perquisizione e del sequestro. Infatti, il rispetto del principio di proporzionalità tra il segreto professionale riconosciuto al giornali- sta professionista a tutela della libertà di infor- mazione e l’esigenza di assicurare l’accerta- mento dei fatti oggetto di indagine penale, im- pone che l’ordine di esibizione rivolto al gior- nalista ai sensi dell’articolo 256 del Cpp, e l’eventuale successivo provvedimento di seque- stro probatorio, siano specificamente motivati anche quanto alla specifica individuazione del- la res da sottoporre a vincolo ed all’assoluta necessità di apprendere la stessa ai fini dell’ac- certamento della notizia di reato; con la conse- guenza che il sequestro probatorio della me- moria del personal computer di un giornalista che abbia opposto il segreto professionale è consentito soltanto ove siano ritenute l’infon- datezza del segreto e la necessità dell’acquisi- zione per l’indagine, ma l’attività investigativa
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 91 deve essere condotta in modo da non compro- mettere il diritto del giornalista alla riservatez- za della corrispondenza e delle proprie fonti. In definitiva, anche alla luce delle stringenti indicazioni dei principi della Cedu non può ri- tenersi legittimo il provvedimento che dispon- MISURE CAUTELARI Personali - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Contenuto - Determinatezza - Necessità - Fattispecie. (Cpp, articolo 282-ter) In tema di misure cautelari, se il giudice ritenga di disporre il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla perso- na offesa (articolo 282-ter del Cpp) e lo moduli guardando ai luoghi frequentati dalla vittima, il divieto di avvicinamen- to deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l’accesso all’in- dagato: ciò è imposto, da un lato, dall’inequivoco tenore del dato normativo, che fa espresso riferimento a luoghi deter- minati, e, dall’altro, dall’esigenza di tipizzazione della misu- ra, perché solo in tal modo il provvedimento cautelare as- sume una conformazione completa che consente il control- lo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare (nella specie, la Corte ha ravvisato una eccessiva indeterminatezza del provvedimento, perché né il provvedimento impositivo, né quello successivo del tribu- nale del riesame, avevano ritenuto necessaria la specifica indicazione dei luoghi frequentati dalla persona offesa ri- spetto ai quali all’indagato era fatto divieto di avvicinarsi: per l’effetto, l’ordinanza è stata annullata con rinvio). ¶ Sezione VI, sentenza 23 giugno-6 luglio 2015 n. 28666 - Pres. Ippolito; Rel. Paternà Raddusa; Pm (diff.) Baldi; Ric. J. NOTA La Cassazione interviene sulla determinatezza della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal- la persona offesa ovvero di mantenere una determinata distan- za da tali luoghi o dalla persona offesa prevista dall’articolo 282-ter del Cpp. Tale misura cautelare, introdotta, come è no- to, con il decreto legge 23 febbraio 2009 n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009 n. 38, si rivela particolarmente utile ri- spetto a quelle condotte, quali tipicamente gli atti persecutori (articolo 612-bis del Cp), le cui modalità commissive compren- dono normalmente il costante pedinamento della vittima, da parte del soggetto agente, anche in luoghi nei quali questa si trovi occasionalmente, ovvero si sostanziano nell’espressione di atteggiamenti minacciosi o intimidatori, anche in assenza di contatto fisico diretto con la persona offesa e pur tuttavia dalla stessa percepibili. Secondo la Corte, il giudice, allorquando ri- tenga di disporre la misura di cui all’articolo 282-ter del Cpp, può modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luo- ghi frequentati dalla vittima che prendendo, come parametro di riferimento, direttamente quest’ultima, così imponendo all’in- dagato di tenersi a una certa distanza dalla vittima. Anzi, i due possibili contenuti della misura ben possono convivere all’inter- no dello stesso provvedimento giacché si tratta pur sempre di un’unica misura con un contenuto flessibile, da declinare a se- conda delle esigenze del caso concreto. Peraltro, osserva il giu- dice di legittimità, quando il provvedimento si riferisce alla per- sona offesa, e non ai luoghi a essa frequentati, non è necessa- rio delimitare, attraverso la indicazione di luoghi ben individua- ti, il perimetro di operatività del divieto: in tale evenienza, la norma privilegia la libera circolazione del soggetto passivo ga- rantendogli il compiuto svolgimento della propria vita sociale in condizioni di sicurezza, e conseguentemente l’indagato non può pretendere una analitica specificazione dei luoghi di opera- tività del divieto che, dunque, per esempio, non andrà confina- to ai soli ambiti afferenti la sfera del lavoro e degli affetti fami- liari propri della persona offesa. Al contrario, quando il provve- dimento faccia anche o solo riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, il divieto di avvicinamento de- ve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l’accesso all’indagato: ciò è im- posto, da un lato, dall’inequivoco tenore del dato normativo, che fa espresso riferimento a luoghi determinati, e, dall’altro, dall’esigenza di tipizzazione della misura, perché solo in tal modo il provvedimento cautelare assume una conformazione completa che consente il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare. In definitiva, se il provvedimento ha per contenuto il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, anche se cumulato con il divieto immediatamente collegato alla per- sona offesa, l’imposizione, avuto esclusivamente riguardo al primo divieto, deve rispettare la connotazione legale che lo vuole riferito a determinati luoghi, che è compito del giudice indicare a pena di una censurabile indeterminatezza. La con- clusione è convincente, non potendo essere concepibile una mi- sura cautelare che si limiti a fare riferimento genericamente a tutti i luoghi frequentati dalla vittima, giacché si tratterebbe di un provvedimento che finirebbe con l’imporre una condotta di non facere indeterminata rispetto ai luoghi, la cui individuazio- ne finirebbe per essere di fatto rimessa alla persona offesa.
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    Giurisprudenza / Ilmassimario 92 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore ga l’attività di ricerca e l’eventuale sequestro di documenti per individuare la fonte del giorna- lista senza che sia esplicitata contestualmente la situazione particolare che, a determinate condizioni, consente di superare il diritto del giornalista alla segretezza della fonte. ¶ Sezione VI, sentenza 24 febbraio-10 giugno 2015 n. 24617 - Pres. Milo; Rel. Di Stefano; Pm (conf.) Scardaccione; Ric. Rizzo FISCO Reati fiscali - Prova per presunzione - Uti- lizzabilità - Limiti - Differenze in materia cautelare e ai fini del giudizio di merito. (Cpp, articolo 187 e 273; Dpr 29 settembre 1973 n. 600, articolo 39; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74) In materia di reati tributari, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie hanno va- lore indiziario sufficiente a integrare il fumus commissi delicti idoneo a giustificare l’applica- zione di una misura cautelare reale, giacché ai fini dell’applicazione della cautela reale non occorre che il compendio indiziario si configuri come grave ai sensi dell’articolo 273 del Cpp, ma è appunto sufficiente l’esistenza del fumus in concreto. Per converso, le presunzioni legali previste dalle norme tributarie, ai fini di una pronuncia sul merito, pur potendo avere valore indiziario, non possono costituire di per sé fonte di prova della commissione del reato, as- sumendo esclusivamente il valore di dati di fatto, che devono essere valutati liberamente dal giudice penale unitamente a elementi di ri- scontro che diano certezza dell’esistenza della condotta criminosa. Ai fini della prova del rea- to, quindi, il giudice può fare legittimamente ricorso agli accertamenti condotti dalla Guar- dia di finanza o dall’ufficio finanziario, anche ai fini della determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, ma a condizione che detti elementi, quando determinano presunzioni se- condo la disciplina tributaria, siano assunti non con l’efficacia di certezza legale, ma come dati processuali oggetto di libera valutazione ai fini probatori, e, siccome dette presunzioni hanno il valore di un indizio, esse, per assur- gere a dignità di prova, devono trovare ogget- tivo riscontro o in distinti elementi di prova ovvero in altre presunzioni, purché siano gravi, precise e concordanti. ¶ Sezione III, sentenza 23 giugno-16 luglio 2015 n. 30890 - Pres. Franco; Rel. Pezzella; Pm (diff.) Angelillis; Ric. Cappellini e altro GIUDICE Poteri del giudice - Potere discrezionale del giudice nell’applicazione della pena - Dinie- go delle circostanze attenuanti generiche - Parametri di riferimento - Motivazione. (Cp, articoli 62-bis, 132 e 133) Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione. Detto altrimenti, ai fini della concessione o del dinie- go delle circostanze attenuanti generiche, è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame, tra gli elementi indicati dall’articolo 133 del Cp, quello (o quelli) che ritiene prevalente e atto a consigliare o meno la concessione del beneficio; e il relativo apprezzamento discre- zionale, laddove supportato da una motivazio- ne idonea a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adegua- mento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, non è cen- surabile in sede di legittimità se congruamente motivato. Ciò vale, a fortiori, anche per il giu- dice d’appello, il quale, pur non dovendo tra- scurare le argomentazioni difensive dell’appel- lante, non è tenuto ad un’analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti, ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta conte- stazione.
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    Giurisprudenza / Ilmassimario Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 93 ¶ Sezione IV, sentenza 9-14 luglio 2015 n. 29916 - Pres. Romis; Rel. Piccialli; Pm (diff.) Di Nardo; Ric. Forma MISURE CAUTELARI Reali - Sequestro di un sistema informatico o telematico - Condizioni - Fattispecie. (Cpp, ar- ticoli 247, comma 1-bis, 275, e 352, comma 1-bis) Anche in ossequio al principio di propor- zionalità e adeguatezza, previsto dall’arti- colo 275 del Cpp, ma applicabile anche alle misure cautelari reali, deve escludersi, di norma, che possa procedersi al sequestro di interi sistemi informatici (in cui rientra an- che il personal computer a uso personale). Il computer, infatti, deve essere sottoposto a una perquisizione mirata al cui esito po- trà sequestrarsi quanto di rilievo del suo contenuto, non potendosi quindi ritenere legittima, se non accompagnata da specifi- che ragioni, una indiscriminata acquisizio- ne dell’intero (contenuto del) sistema in- formativo (quindi, in ipotesi del personal computer), come del resto si desume dalla disciplina di settore (articoli 247, comma 1- bis , e 352, comma 1-bis, del Cpp). La rego- la che discende dalla suindicate disposizio- ni è quindi che, normalmente, non può procedersi al sequestro del computer in quanto tale, perché la legge distingue il singolo documento informatico dalla massa di informazioni che un sistema informati- co/telematico è destinato a contenere. Ciò non esclude però che, in determinate con- dizioni, possa essere legittimamente dispo- sto un sequestro esteso all’intero sistema, se ciò è proporzionato alle esigenze proba- torie o per altro motivo venga in questione l’intero sistema (ad esempio, nel caso di computer utilizzato per la gestione di du- plicazione abusiva di supporti audiovisivo o destinato all’archiviazione di materiale il- lecito). Così come quanto detto non esclude che, ai fini dell’individuazione del docu- mento, possa procedersi, se necessario, al trasferimento fisico dell’apparecchio per poi procedere a perquisizione in luogo e con modalità più convenienti, anche per la necessaria disponibilità di personale tecni- co per superare le protezioni del sistema dagli accessi di terzi. ¶ Sezione VI, sentenza 24 febbraio-10 giugno 2015 n. 24617 - Pres. Milo; Rel. Di Stefano; Pm (conf.) Scardaccione; Ric. Rizzo PROVA PENALE Sequestro penale - Sequestro probatorio - Copie dei documenti cartacei e infor- matici sequestrati - Interesse all’impu- gnazione - Condizioni. (Cpp, articoli 258 e 324) In tema di sequestro, la restituzione de- gli atti originali, cartacei o digitali, previa estrazione di copia (articolo 258 del Cpp), comporta il venir meno del sequestro solo laddove non permanga una perdita valuta- bile per il titolare del bene originale, il che si verifica in tutti quei casi in cui il valore del documento - cartaceo o digitale - deri- va dalla esclusione dell’accesso di altri (si pensi, esemplificando, al sequestro di pia- ni industriali destinati a rimanere segreti o all’archivio di un professionista conte- nente documenti destinati a rimanere ri- servati). In tale situazione, infatti, il trat- tenimento della copia non risolve il tema del diritto alla restituzione, e sussiste quindi un interesse alla restituzione valu- tabile in sede di impugnazione (interesse diverso dal mero interesse a che la cosa oggetto del provvedimento non faccia par- te del materiale probatorio, perché l’impu- gnazione del provvedimento di sequestro è mirata esclusivamente alla tutela del dirit- to sul bene, onde, in tale evenienza, la re- stituzione del bene, previa estrazione di copia, non determinerebbe, di per sé, la permanenza del diritto alla decisione sul- l’impugnazione del provvedimento di se- questro: si vedano sezioni Unite, 24 aprile 2008, Tchmil). ¶ Sezione VI, sentenza 24 febbraio-10 giugno 2015 n. 24617 - Pres. Milo; Rel. Di Stefano; Pm (conf.) Scardaccione; Ric. Rizzo
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    Giurisprudenza IL MASSIMARIO 94Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Rassegna delle massime dei giudici di merito a cura di Andrea Alberto Moramarco REATO Reati contro la fede pubblica - Differenze tra le fattispecie criminose di false dichiarazioni rese dal prevenuto - Fattispecie delittuose - False di- chiarazioni - Recepite o meno in un atto pubbli- co - Falsa attestazione del proprio stato - Falsa attestazione di altre qualità - Riproduzione in un atto fidefacente - Trattamento sanzionatorio più grave - Altra ipotesi - Sufficiente la sola fal- sa attestazione - Fattispecie. (Cp, articolo 495 e 496) I reati previsti dagli articoli 495 e 496 del Cp si distinguono sostanzialmente per la necessità o meno che la falsa dichiarazione sia recepita o destinata a essere recepita in un atto pubblico. Nell’ipotesi di cui all’articolo 495 del Cp si ri- chiamano i termini «attesta falsamente», non presenti invece nell’ipotesi di cui all’articolo 496 del Cp, che funge da norma di chiusura. Pertanto, se il soggetto rende dichiarazioni at- testanti falsamente il proprio stato o altre qua- lità della propria o altrui persona destinate a essere riprodotte in un atto fidefacente, si ap- plicherà l’articolo 495 del Cp, che ha un tratta- mento sanzionatorio più grave, mentre per le altre ipotesi in cui per la consumazione è suffi- ciente la falsa dichiarazione si applicherà l’arti- colo 496 del Cp. Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto configurabile il reato sus- sidiario di cui all’articolo 496 di fronte all’ipote- si in cui l’imputato, fermato ad un posto di blocco dalla Polizia municipale, aveva declinato false generalità non essendo in possesso della patente di guida. ¶ Corte d'appello Taranto, sezione penale, sen- tenza 27 aprile-4 maggio 2015 n. 526 - Pres. e rel. Sinisi Reati contro l’amministrazione della giustizia - Evasione dagli arresti domiciliari - Stato di ne- cessità - Presupposti - Imminenza di una situa- zione di grave pericolo alla persona - Pericolo attuale - Non altrimenti evitabile - Evasione da- gli arresti domiciliari - Fattispecie – Difetto dei presupposti - Condotta non scriminata. (Cp, arti- coli 54 e 385) La causa di giustificazione dello stato di neces- sità di cui all’articolo 54 del Cp, presuppone l’im- minenza di una situazione di grave pericolo alla persona, indilazionabile e cogente, tale da non la- sciare all’agente altra alternativa se non quella di commettere un reato. Inoltre, ai fini dell’applica- bilità dell’esimente, occorre che la situazione di pericolo sia attuale, non volontariamente causata e non altrimenti evitabile. Ciò posto, non è stata scriminata la condotta dell’imputata, sottoposta ad arresti domiciliari, che si era allontanata dal luogo di esecuzione della misura restrittiva per la pretesa necessità di recarsi in ospedale, perché colpita da forti dolori addominali dovuti al suo stato di gravidanza. Infatti, da un lato, la stessa era stata trovata dagli agenti su una strada non coincidente con quella da percorrere per recarsi in ospedale, dall’altro, la stessa erroneamente sup- poneva di trovarsi in uno stato di necessità tale da abilitarla ad allontanarsi dalla sua abitazione, tra- sgredendo così la misura impostale. Difatti, l’erro- nea supposizione di uno stato di necessità non può basarsi su di un mero criterio soggettivo rife- rito al solo stato d’animo dell’agente, ma deve es- sere sostenuta da dati di fatto concreti, tali da giu- stificare l’erroneo convincimento di trovarsi in ta- le situazione. ¶ Corte d'appello di Perugia, sezione penale, senten- za 23 gennaio-13 febbraio 2015 n. 69 – Pres. e rel. Venarucci
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    Amministrativo Guida al Diritto/ Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 95 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Le massime dei giudici amministrativi di Loredana D’Itri » PAG 96
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    Giurisprudenza IL MASSIMARIO 96Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Le massime dei giudici amministrativi a cura di Loredana D’Itri ATTI E PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI Annullamento - Annullamento d’ufficio di un provvedimento illegittimo - Derivazione di ingiu- stificati oneri per l’erario - Intervento in autotu- tela - Specifica motivazione - Necessità - Esclu- sione - Ripristino della legalità violata - Suffi- cienza. Ove sia annullato d’ufficio un provvedimento il- legittimo concernente l’inquadramento del pubblico dipendente, dal quale siano derivati ingiustificati oneri per l’erario, non occorre una specifica moti- vazione circa l’interesse pubblico all’intervento in autotutela, essendo in re ipsa l’interesse a rispar- miare e a evitare spese non giustificate in base alla normativa. Ciò significa che, per procedere all’an- nullamento d’ufficio di un inquadramento illegitti- mo, è sufficiente l’esigenza di ripristinare la legali- tà violata. ¶ Tar Basilicata, sezione I, sentenza 10 luglio 2015 n. 426 CONCORSI ED ESAMI Concorso pubblico - Prova scritta - Attribuzione del voto numerico da parte della commissione - Giudizio tecnico discrezionale - Legittimità - Sindacabilità del giudizio - Solo in caso di manifesta illogicità ed erro- neità - Sussistenza. Il voto numerico attribuito dalla competente commis- sione alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame, esprime e sintetizza il giudizio tecnico di- screzionale della commissione stessa e la sindacabilità di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare poten- zialmente possibile solo in caso di manifesta illogicità od erroneità. ¶ Tar Friuli-Venezia Giulia, sezione I, sentenza 15 luglio 2015 n. 337 EDILIZIA E URBANISTICA Vincoli urbanistici - Intervento di nuova costruzione - Mancata alterazione dei volumi - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Ordine di demolizione - Legit- timità - Motivi. Deve ritenersi legittimo il provvedimento dell’ammi- nistrazione volto a ordinare la demolizione di un’opera nel caso in cui, benché l’intervento di nuova costruzione non avrebbe comportato alterazione dei volumi, della superficie e della destinazione d’uso a mente dell’artico- lo 149 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42, l’area ricadesse in zone sottoposte a vincolo paesaggi- stico che rappresenta un potere di verifica autonomo ri- spetto all’esercizio del potere sulla conformità dell’ope- ra o dell’intervento con le norme urbanistiche vigenti. IMMIGRAZIONE E STRANIERI Permesso di soggiorno - Istanza di rinnovo - Interve- nuta condanna penale dello straniero per ricettazione - Assenza di un giudizio di pericolosità sociale - Moti- vo ostativo al rinnovo - Esclusione - Tipologie di rea- to - Elencazione tassativa - Sussistenza. Non può ritenersi di per sé ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno l’intervenuta condanna dello straniero per il reato di cui all’articolo 648 del codice penale quale motivo di diniego e in assenza di un giudi- zio di pericolosità sociale che siano agganciate alla con- dotta tenuta dall’istante, dal momento che tale fattispe- cie delittuosa non rientra nell’elencazione tassativa del- le tipologie di reato espressamente indicate dal legisla- tore si sensi del combinato disposto di cui agli articoli 4, comma 3, 26, comma 7-bis e 5, comma 5, del decreto le- gislativo del 25 luglio 1998 n. 286 che rinvia all’elenca- zione di cui all’articolo 380 del codice di procedura pe- nale. ¶ Tar Campania, sezione VI, sentenza 1 luglio 2015 n. 3469
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    Comunitario e Internazionale Guida alDiritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 97 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Corte di giustizia: la rassegna delle massime di Maria Adele Cerizza » PAG 98
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    Giurisprudenza IL MASSIMARIO 98Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Corte di giustizia: la rassegna delle massime a cura di Maria Adele Cerizza CONSUMATORE Tutela dei consumatori - Ambito di applicazione - Lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate - Indica- zione sulla confezione che designa il prodotto di cui trattasi come prodotto cosmetico - Irrilevanza. (Regolamento Ce n. 1223/2009) Il regolamento Ce n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che le lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate non rientrano nell’ambito di applicazione di tale regolamento, a onta del fatto che la loro confezione rechi l’indicazione «accessorio cosmetico per gli occhi, soggetto alla direttiva cosmetici». ¶ Sentenza 3 settembre 2015 - Causa C-321/14 GIURISDIZIONE Mandato di arresto europeo - Obbligo di eseguire il man- dato d’arresto europeo - Decisione sulla consegna - Ter- mini e modalità della decisione di esecuzione - Conse- guenze del superamento dei termini. (Decisione quadro 2002/584/Gai) Gli articoli 15, paragrafo 1, e 17 della decisione quadro 2002/584/Gai relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedurediconsegnatraStatimembri,comemodificatadalla decisione quadro 2009/299/Gai devono essere interpretati nel senso che in capo all’autorità giudiziaria dell’esecuzione per- mane l’obbligo di adottare la decisione sull’esecuzione del mandatod’arrestoeuropeodopolascadenzadeiterministabi- liti dall’articolo 17. L’articolo 12 della richiamata decisione qua- dro, letto in combinato disposto con l’articolo 17 della medesi- ma e alla luce dell’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che non osta, in tale situazione, al mantenimento della persona ricerca- ta in custodia, conformemente al diritto dello Stato membro di esecuzione, ancorché la durata totale del periodo di custodia di tale persona ecceda tali limiti, purché tale durata non risulti ec- cessiva alla luce delle caratteristiche della procedura seguita nella controversia oggetto del procedimento principale, circo- stanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide di porre fine alla custodia della persona ricercata, è compito della medesima autorità di- sporre, unitamente alla messa in libertà provvisoria di tale per- sona, qualsiasi misura ritenuta necessaria a evitare che que- st’ultima si dia alla fuga e assicurarsi che permangano le con- dizioni materiali necessarie alla sua effettiva consegna, fintan- toché non venga adottata una decisione definitiva sull’esecuzionedelmandatod’arrestoeuropeo. ¶ Sentenza 16 luglio 2015 - Causa C-237/15 IMPOSTE INDIRETTE Iva - Nozione di prestazione di servizi - Contratto di abbona- mento per la fornitura di servizi di consulenza - Fatto gene- ratore dell’imposta - Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi - Esigibilità dell’imposta. (Direttiva 2006/112/Ce, articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63e64,paragrafo1) L’articolo24,paragrafo1,delladirettiva2006/112/Cerelativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretatonelsensochelanozionedi«prestazionediservizi» ricomprendeicontrattidiabbonamentoperlafornituradiser- vizi di consulenza a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore si è messo a disposizione del committente per la durata del con- tratto. Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi diconsulenza,comequellidicuialprocedimentoprincipale,gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112devonoessereinterpretatinelsensocheilfattogene- ratore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concor- dato, senza che rilevi se e con quale frequenza il committente haeffettivamenteusufruitodeiservizidelprestatore. ¶ Sentenza 3 settembre 2015 - Causa C-463/14
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