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3926 Settembre 2015
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Periodico settimanale / Anno XXII / n. 39
Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma
Guida
al DirittoSettimanale di documentazione giuridica
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Dal Sole 24 Ore una guida a tutte le innovazioni apportate al Codice di Procedura Civile dal recente
decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132.
Dalle nuove procedure esecutive, passando per il pignoramento, fino all’espropriazione forzata.
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In questo numero
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 3
PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Nuovo Senato: un
“restyling” poco efficace
» PAG 14
PROCEDIMENTO CIVILE
Con l’introduzione dell’Adr
la mediazione amplia i
confini e la composizione
stragiudiziale vale anche
per i consumatori
» PAG 32
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione civile
» PAG 78
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione penale
» PAG 90
3926 Settembre 2015
Sommario
PRIMO PIANO » PAG 9
EDITORIALE
FAMIGLIA E FILIAZIONE
LE UNIONI CIVILI
Quei diritti “matrimoniali” attribuiti
a singhiozzo
di Gianfranco Dosi
» PAG 10
LEGISLAZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE NOVITÀ
Nuovo Senato: un “restyling” poco
efficace
di Giulio M. Salerno
» PAG 14
L’ANALISI DEL DDL BOSCHI
Un collegamento con l’Italicum che
lascia perplessi
di Giulio M. Salerno
» PAG 20
GIURISPRUDENZA
LA SETTIMANA NELLE CORTI
IL QUADRO DELLE DECISIONI
Infortunio in itinere solo se è
presente occasione di lavoro
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 26
CIVILE » PAG 31
LEGISLAZIONE
PROCEDIMENTO CIVILE
IL TESTO DEL DLGS 130/2015
Con l’introduzione dell’Adr la
mediazione amplia i confini e la
composizione stragiudiziale vale
anche per i consumatori
Decreto legislativo 6 agosto 2015
n. 130
» PAG 32
LE NOVITÀ
Con il nuovo istituto “stretta di
mano” e soluzione bonaria
di Marco Marinaro
» PAG 51
DEFINIZIONI
L’accordo raggiunto non è già
predefinito: c’è l’intesa multi-step
di Marco Marinaro
» PAG 53
I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE
I nuovi organismi avranno un sito
web per dare informazioni
di Marco Marinaro
» PAG 56
Sommario
4 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI
Requisiti richiesti: trasparenza,
efficacia, equità e libertà
di Marco Marinaro
» PAG 61
LA PROCEDURA
La proposta “mediata” non è
aggiudicativa ma solo facilitativa
di Marco Marinaro
» PAG 64
LE INCOMPATIBILITÀ
I conciliatori devono ricevere un
incarico di almeno tre anni
di Marco Marinaro
» PAG 66
AUTORITÀ E CONTROLLI
L’autorità competente divulga
l’elenco degli organismi
di Marco Marinaro
» PAG 68
LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI
Chiarezza su tariffe e persone fisiche
che dirimono le liti
di Marco Marinaro
» PAG 69
I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR
Coordinamento, indirizzo e bilancio
affidati al Mise
di Marco Marinaro
» PAG 70
I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO
Obbligo di adesione degli
intermediari alla Camera Consob
di Marco Marinaro
» PAG 72
LA FATTIBILITÀ ECONOMICA
Riforma a costo zero senza
previsione di oneri finanziari
di Marco Marinaro
» PAG 75
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione civile
di Mario Finocchiaro e Mario
Piselli
» PAG 78
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Giovanni Sacchetti
» PAG 88
PENALE » PAG 89
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione penale
di Giuseppe Amato
» PAG 90
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 94
AMMINISTRATIVO » PAG 95
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Le massime dei giudici
amministrativi
di Loredana D’Itri
» PAG 96
COMUNITARIO » PAG 97
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Corte di giustizia:
la rassegna delle massime
di Maria Adele Cerizza
» PAG 98
Indice Analitico
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 5
LEGISLAZIONE
Procedimento civile
Attuazione della direttiva 2013/11/Ue
sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che
modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce
(direttiva sull'ADR per i consumatori).
(Decreto legislativo 6 agosto 2015 n.
130)
» PAG. 32
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
Contratto
Inadempimento - Fornitura di materiali -
Scadenza delle fatture - Mancato
pagamento del prezzo - Azione
giudiziale del creditore - Presupposti -
Prova del suo diritto e del termine di
scadenza - Mera allegazione
dell'inadempimento - Sufficienza -
Obblighi del debitore - Individuazione -
Fattispecie.
(Cc, articolo 1460)
» PAG. 88
Contratto agrario
Prelazione e riscatto - Da parte del
proprietario del terreno confinante -
Necessità della contiguità fisica e
materiale - Sussiste.
(Cc, articoli 817, 922 e 939)
» PAG. 78
Criminalità
Misure di prevenzione - Confisca -
Diritti reale di garanzia - Costituiti in
epoca anteriore - Rapporti.
(Legge 31 maggio 1965 n. 575,
articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater)
» PAG. 78
Diritto d'autore
Marchi e brevetti - Contraffazione
marchi - Prodotti appartenenti allo
stesso genere - Necessità - Tabella
allegata al regio decreto n. 949 del
1942 - Carattere tassativo - Esclusione -
Fattispecie.
(Regio decreto 21 giugno 1942 n. 949,
articolo 1; legge 10 aprile 1954 n. 129)
» PAG. 78
Diritto internazionale
Diritto internazionale privato - Ordine
pubblico - Italiano - Nozione -
Identificazione - Limiti - Astreinte -
Contrasto con l'ordine pubblico –
Esclusione.
(Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo
797; legge 31 maggio 1995 n. 218)
» PAG. 79
Diritto internazionale italiano - Ordine
pubblico - Italiano - Nozione -
Identificazione - Principi cardine
dell'ordinamento giuridico.
(Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo
797; legge 31 maggio 1995 n. 218)
» PAG. 80
Diritto internazionale privato - Sentenze
straniere - Stati della Comunità Europea
- Esecutività - Conseguenze - Ricorso in
opposizione - Necessità.
(Regolamento comunitario 22
dicembre 2000 n. 44, articoli 38, 39,
41 e 43)
» PAG. 80
Esecuzione civile
Opposizione - A precetto - Somma
chiesta nel precetto ma non dovuta -
Proposta oltre i cinque giorni dalla
notifica - Ammissibilità.
(Cpc, articoli 615, 617 e 618)
» PAG. 80
Espropriazioni
Indennità - Determinazione - Aree con
destinazione a usi collettivi - Aspetti
conformativi - Condizioni.
(Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333,
convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo
5-bis)
» PAG. 81
Indennità - Determinazione - Articolo 5-
bis del decreto legge n. 333 del 1992 -
Incostituzionalità - Disciplina di cui alla
legge n. 244 del 2007 - Applicabilità ai
giudizi in corso - Esclusione -
Conseguenze.
(Legge 25 giugno 1865 n. 2359;
decreto legge 11 luglio 1992 n. 333,
convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo
5-bis; Dpr 8 giugno 2001 n. 327,
articolo 37; legge 24 dicembre 2007
n. 244, articolo 2)
» PAG. 81
Indennità - Determinazione - Elementi
incidenti sulla concreta liquidazione del
credito - Violazione da parte del giudice
del merito - Violazione di legge -
Esclusione - Apprezzamento di fatto -
Conseguenze – Fattispecie.
(Cpc, articoli 115, 116, 360 e 366;
legge 25 giugno 1865 n. 2359)
» PAG. 82
Indennità - Determinazione - Interventi
di riforma economico sociale -
Riduzione del 25% della indennità - In
caso di realizzazione di un piano di
edilizia economica e popolare -
Esclusione.
(Legge 24 dicembre 2007 n. 244,
articolo 2)
» PAG. 82
Fallimento
Azione revocatoria - Rinuncia non
perfezionata – Sopravvenuta carenza
d'interesse - Intervento dell'assuntrice
del fallimento - Inammissibilità.
(Rd 267/1942, articolo 67)
» PAG. 82
Impugnazioni
Impugnazioni civili - Appello - Appello
in genere - Nuove produzioni
documentali - Giudizi instaurati dopo il
30 aprile 1995 - Regime applicabile.
Indice Analitico
6 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
(Cpc, articolo 345; legge 26 novembre
1990 n. 353)
» PAG. 82
Impugnazioni civili - Appello - Appello
in genere - Procedimento - Memoria di
replica - Contenuto – Limiti.
(Cpc, articolo 189)
» PAG. 83
Impugnazioni civili - Appello - Domanda
nuova - Inammissibilità - Rilevabilità ex
officio - Accettazione del
contraddittorio - Irrilevanza.
(Cpc, articoli 112, 345 e 360)
» PAG. 83
Impugnazioni civili - Opposizione di
terzo - Ordinaria - Pregiudizio del terzo
- Identificazione.
(Cpc, articolo 404)
» PAG. 83
Revocazione - Sentenza della corte di
cassazione - Contrasto di giudicati -
Esclusione - Regime anteriore al decreto
legislativo n. 40 del 2006.
(Cpc, articoli 391-bis, 391-ter e 395;
decreto legislativo 2 febbraio 2006 n.
40)
» PAG. 83
Locazioni
Immobili - A uso abitativo - Riduzione o
diminuzione del godimento del bene -
Possibilità per il conduttore di astenersi
dal versare il canone o di ridurlo -
Esclusione - Sospensione
dell'adempimento dell'obbligazione del
conduttore - Legittimità - Presupposti -
Completa mancanza di
controprestazione da parte del locatore
- Necessità.
(Cc, articolo 1571)
» PAG. 88
Immobili - Canone - Tolleranza del
locatore nel ricevere il pagamento -
Effettuato con bonifico bancario -
Limiti.
(Cc, articoli 1182, 1197 e 2697)
» PAG. 84
Immobili - Innovazioni non consentite al
conduttore - Risoluzione per
inadempimento - Ammissibilità.
(Cc, articoli 1453, 1455, 1456 e 1587)
» PAG. 84
Notificazioni
Civili - Notificazioni civili in genere -
Procuratore che eserciti il suo ministero
fuori dalla circoscrizione del tribunale
cui è assegnato - Omessa elezione di
domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio
- Notificazioni - Luogo - Nella
cancelleria - Conseguenze.
(Cpc, articoli 83, 170, 285, 325, 326 e
330; regio decreto 22 gennaio 1934 n.
37, articolo 82; legge 24 febbraio
1997 n. 27, articoli 1 e 6)
» PAG. 84
Possesso
Possesso in genere - Possesso ad
usucapionem - Condizioni – Limiti.
(Cc, articoli 1140, 1158 e 1165)
» PAG. 84
Prescrizione
Termine - Fatto dannoso previsto come
reato - Estinzione del reato per causa
diversa dalla prescrizione o sentenza
irrevocabile nel giudizio penale -
Conseguenze.
(Cc, articolo 2947; Cp, articolo 595)
» PAG. 84
Procedimento civile
Giudicato civile - Giudicato interno -
Omessa impugnazione di alcuni capi -
Ratio decidendi - Rilevanza.
(Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 e
329)
» PAG. 85
Intervento in causa di terzi - Adesivo
dipendente - Poteri dell'interveniente -
Impugnazione autonoma - In assenza
della impugnazione della parte adiuvata
- Esclusione.
(Cpc, articoli 105 e 339)
» PAG. 85
Intervento in causa di terzi - Iussu
iudicis - Valutazione discrezionale del
giudice del merito - Insindacabilità in
cassazione.
(Cpc, articoli 107 e 360)
» PAG. 85
Notificazione – Morte della parte
contumace - Impugnazioni – Notifica
agli eredi – Necessità.
(Cpc., articoli 102, 110, 291 e 300)
» PAG. 79
Professionisti
Responsabilità professionale - Diritto
del cliente al risarcimento del danno -
Termine di prescrizione - Decorrenza -
Dal momento in cui la condotta del
professionista ha determinato l'evento
dannoso - Esclusione - Decorrenza da
quando la produzione del danno si
manifesta all'esterno - Sussistenza.
(Cc, articolo 2236)
» PAG. 88
Proprietà
Azioni di difesa - Distanze - Muro
comune - Utilizzazione – Limiti.
(Cc, articoli 907 e 1102)
» PAG. 85
Azioni di difesa - Proprietà in genere -
Diritto reale autodeterminato -
Conseguenze - Titolo di acquisto -
Rilevanza - Limiti.
(Cc, articoli 832 e 948; Cpc, articoli
163, 164 e 345)
» PAG. 86
Prova civile
Prova documentale - Produzione nuovi
documenti - Regime anteriore alla
novella del 2005 - Anteriormente alla
ordinanza di ammissione delle prove -
Ammissibilità.
(Cpc, articolo 184; decreto legge 14
marzo 2005 n. 35, convertito con
modificazioni dalla legge 14 maggio
2005 n. 80)
» PAG. 86
Pubblico ministero
Pubblico ministero in genere -
Intervento nel giudizio civile -
Integrazione del contraddittorio -
Giudizio di appello - Notificazione al Pm
presso il giudice a quo - Necessità -
Limiti.
(Cpc, articoli 69, 70, 71, 72, 221 e 331)
» PAG. 86
Responsabilità e risarcimento
Danno – Alla persona – Non
Indice Analitico
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 7
patrimoniale – Liquidazione in caso di
danno permanente e di invalidità
temporanea – Ammissibilità.
(Cc, articoli 1223, 2056 e 2059)
» PAG. 81
Danno - Concorso del fatto colposo del
creditore o del danneggiato - Articolo
1227, comma 2, del Cc.
(Cc, articolo 1227)
» PAG. 86
Danno - Criteri equitativi - Poteri del
giudice del merito - Incensurabilità in
cassazione.
(Cc, articolo 1226; Cpc, articolo 360)
» PAG. 86
Danno - Risarcimento - Denuncia di
reato - Responsabilità per danni a carico
del denunciante - Esclusione - Limiti.
(Cc, articolo 2043)
» PAG. 87
Danno - Risarcimento - Domanda
proposta nei confronti di soggetto non
imputato nel processo penale -
Presupposti.
(Cc, articolo 2947)
» PAG. 87
Responsabilità patrimoniale
Conservazione della garanzia
patrimoniale - Azione revocatoria -
Diminuzione del patrimonio del
fideiussore - Conseguenze.
(Cc, articolo 2901)
» PAG. 87
Servitù
Acquisto - Mancata trascrizione
dell'atto costitutivo - Effetti -
Inopponibilità agli aventi causa del
proprietario del fondo servente -
Sussiste.
(Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1375,
1376 e 2643)
» PAG. 87
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
Circolazione stradale
Guida in stato di ebbrezza -Trattamento
sanzionatorio - Sostituzione della pena
con il lavoro di pubblica utilità -
Incompatibilità con il beneficio della
sospensione condizionale della pena -
Conseguenze - Richiesta dell'imputato -
Rinuncia implicita alla sospensione
condizionale della pena - Sussistenza -
Ragioni.
(Decreto legislativo 30 aprile 1992 n.
285, articolo 186, comma 9-bis; Cp,
articolo 163)
» PAG. 90
Editoria
Stampa - Giornalista - Segreto
professionale - Perquisizione e
sequestro - Limiti.
(Cpp, articoli 200, comma 3, 247,
253 e 256)
» PAG. 90
Fisco
Reati fiscali - Prova per presunzione -
Utilizzabilità - Limiti - Differenze in
materia cautelare e ai fini del giudizio di
merito.
(Cpp, articolo 187 e 273; Dpr 29
settembre 1973 n. 600, articolo 39;
decreto legislativo 10 marzo 2000 n.
74)
» PAG. 92
Giudice
Poteri del giudice - Potere discrezionale
del giudice nell'applicazione della pena -
Diniego delle circostanze attenuanti
generiche - Parametri di riferimento -
Motivazione.
(Cp, articoli 62-bis, 132 e 133)
» PAG. 92
Misure cautelari
Personali - Divieto di avvicinamento ai
luoghi frequentati dalla persona offesa -
Contenuto - Determinatezza - Necessità
- Fattispecie.
(Cpp, articolo 282-ter)
» PAG. 91
Reali - Sequestro di un sistema
informatico o telematico – Condizioni
–Fattispecie.
(Cpp, articoli 247, comma 1-bis, 275,
e 352, comma 1-bis)
» PAG. 93
Prova penale
Sequestro penale - Sequestro probatorio
- Copie dei documenti cartacei e
informatici sequestrati - Interesse
all'impugnazione - Condizioni.
(Cpp, articoli 258 e 324)
» PAG. 93
Reato
Reati contro la fede pubblica -
Differenze tra le fattispecie criminose di
false dichiarazioni rese dal prevenuto -
Fattispecie delittuose - False
dichiarazioni - Recepite o meno in un
atto pubblico - Falsa attestazione del
proprio stato - Falsa attestazione di
altre qualità - Riproduzione in un atto
fidefacente - Trattamento sanzionatorio
più grave - Altra ipotesi - Sufficiente la
sola falsa attestazione - Fattispecie.
(Cp, articolo 495 e 496)
» PAG. 94
Reati contro l'amministrazione della
giustizia - Evasione dagli arresti
domiciliari - Stato di necessità -
Presupposti - Imminenza di una
situazione di grave pericolo alla persona
- Pericolo attuale - Non altrimenti
evitabile - Evasione dagli arresti
domiciliari - Fattispecie – Difetto dei
presupposti - Condotta non scriminata.
(Cp, articoli 54 e 385)
» PAG. 94
DIRITTO AMMINISTRATIVO
Atti e provvedimenti amministrativi
Annullamento - Annullamento d'ufficio
di un provvedimento illegittimo -
Derivazione di ingiustificati oneri per
l'erario - Intervento in autotutela -
Specifica motivazione - Necessità -
Esclusione - Ripristino della legalità
violata - Sufficienza.
» PAG. 96
Concorsi ed esami
Concorso pubblico - Prova scritta -
Attribuzione del voto numerico da parte
della commissione - Giudizio tecnico
discrezionale - Legittimità -
Sindacabilità del giudizio - Solo in caso
di manifesta illogicità ed erroneità -
Sussistenza.
» PAG. 96
Edilizia e urbanistica
Indice Analitico
8 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Vincoli urbanistici - Intervento di nuova
costruzione - Mancata alterazione dei
volumi - Area sottoposta a vincolo
paesaggistico - Ordine di demolizione -
Legittimità - Motivi.
» PAG. 96
Immigrazione e stranieri
Permesso di soggiorno - Istanza di
rinnovo - Intervenuta condanna penale
dello straniero per ricettazione -
Assenza di un giudizio di pericolosità
sociale - Motivo ostativo al rinnovo -
Esclusione - Tipologie di reato -
Elencazione tassativa - Sussistenza.
» PAG. 96
DIRITTO COMUNITARIO
Consumatore
Tutela dei consumatori - Ambito di
applicazione - Lenti a contatto colorate
con effetti estetici e non graduate -
Indicazione sulla confezione che
designa il prodotto di cui trattasi come
prodotto cosmetico - Irrilevanza.
(Regolamento Ce n. 1223/2009)
» PAG. 98
Giurisdizione
Mandato di arresto europeo - Obbligo
di eseguire il mandato d'arresto
europeo - Decisione sulla consegna -
Termini e modalità della decisione di
esecuzione - Conseguenze del
superamento dei termini.
(Decisione quadro 2002/584/Gai)
» PAG. 98
Imposte indirette
Iva - Nozione di prestazione di servizi -
Contratto di abbonamento per la
fornitura di servizi di consulenza - Fatto
generatore dell'imposta - Necessità
della prova della prestazione effettiva
dei servizi - Esigibilità dell'imposta.
(Direttiva 2006/112/Ce, articoli 24,
paragrafo 1, 25, lettera b), 62,
paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1)
» PAG. 98
Primo Piano
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 9
EDITORIALE
FAMIGLIA E FILIAZIONE
LE UNIONI CIVILI
Quei diritti “matrimoniali”
attribuiti a singhiozzo
di Gianfranco Dosi
» PAG 10
LEGISLAZIONE
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
LE NOVITÀ
Nuovo Senato: un “restyling”
poco efficace
di Giulio M. Salerno
» PAG 14
L’ANALISI DEL DDL BOSCHI
Un collegamento con l’Italicum
che lascia perplessi
di Giulio M. Salerno
» PAG 20
GIURISPRUDENZA
LA SETTIMANA NELLE CORTI
IL QUADRO DELLE DECISIONI
Infortunio in itinere solo se è
presente occasione di lavoro
di Andrea Alberto Moramarco
» PAG 26
Editoriale FAMIGLIA E FILIAZIONE
10 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Quei diritti
“matrimoniali”
attribuiti a singhiozzo
le unioni civili
Gianfranco Dosi
Presidente dell’Osservatorio nazionale
sul diritto di famiglia
I
l dibattito sui progetti di legge sulle unioni civili all’esame del
Parlamento si è arricchito in questi anni con diverse prese di
posizione della giurisprudenza costituzionale e internazionale. Al di là
delle diverse sensibilità sul tema, tutte legittime, è il caso di mettere a
fuoco le novità contenute nel testo in discussione alla Commissione
giustizia del Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (atto Senato
n. 197).
Come si è detto il testo unificato è una rielaborazione del contenuto
normativo recato dai disegni di legge originari. Prevede due parti ben
distinte: una sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l’altra sulle
convivenze di fatto.
Il primo titolo disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso
che si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato
civile e alla presenza di due testimoni. Sono cause impeditive per la
costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso la
sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone
dello stesso sesso; la minore età, l’interdizione per infermità di mente;
altre ipotesi impeditive previste nel codice civile. Le parti possono
stabilire il cognome dell’unione civile.
All’articolo 2 si prevede che non può contrarre matrimonio chi è
vincolato da una unione di stato civile, mentre l’articolo 3 estende alle
unioni civili tra persone dello stesso sesso le norme fondamentali che
presiedono alla tutela del matrimonio (articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148,
342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile) e altre disposizioni.
L’articolo 4 estende i diritti successori previsti dal codice civile a tutela
delle relazioni matrimoniali, mentre l’articolo 5 prevede la possibilità
dell’adozione limitatamente alla sola ipotesi prevista nell’articolo 44 della
legge 183/1983 e cioè dell’adozione del figlio del partner.
L’articolo 6 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso le
norme sulla separazione e sul divorzio, ivi comprese quelle che
consentono di procedervi attraverso accordi di negoziazione o
direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile.
Per la regolamentazione concreta viene prevista nell’articolo 7 una
delega al Governo.
Il secondo titolo del testo unificato si occupa della disciplina della
convivenza di fatto intendendo con l’espressione conviventi di fatto «le
persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca
LA VERSIONE DIGITALE
In anteprima sul web il numero della
settimana all’indirizzo
www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com
IL TEMA DELLA SETTIMANA
Il testo unificato sulla
«Regolamentazione delle unioni
civili tra persone dello stesso
sesso e disciplina delle
convivenze» (atto Senato n. 197),
in discussione alla Commissione
giustizia del Senato, è una
rielaborazione del contenuto
normativo recato dai disegni di
legge originari. Prevede due parti
ben distinte: una sulle unioni
civili tra persone dello stesso
sesso e l'altra sulle convivenze di
fatto. L’analisi delle due discipline
normative evidenzia, secondo il
Presidente dell’osservatorio
nazionale sul diritto di famiglia,
Gianfranco Dosi, molti lati
positivi ma anche alcune
«imbarazzanti conclusioni».
Editoriale / Famiglia e filiazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 11
assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela
affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (articolo 8).
Quindi anche tra persone dello stesso sesso che non intendono costituire
una unione civile registrata.
I conviventi di fatto – afferma l’articolo 9 - hanno gli stessi diritti
spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e, in
caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di
assistenza nonché di accesso alle informazioni personali. Infine ciascun
convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con
poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di
intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di
morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di
trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
L’articolo 10 si occupa del diritto di abitazione e dei casi di successione
nel contratto di locazione prevedendo che, fatta sempre salva
naturalmente l’assegnazione dell’abitazione effettuata in sede di
separazione dal giudice, in caso di morte del proprietario della casa di
comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di
abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Il
diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova
convivenza di fatto.
L’articolo 11 prevede l’inserimento dei conviventi di fatto nelle
graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare.
Gli obblighi di mantenimento o alimentare sono previsti nell’articolo 12
dove si prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto, ove
ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente
ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento
per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza,
mentre ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma,
del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti
per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza.
I diritti nell’impresa familiare vengono estesi al convivente di fatto
dall’articolo 13 che introduce un apposito articolo 230-ter nel codice
civile.
L’articolo 14 estende alla convivenza di fatto le norme di tutela in
materia di interdizione e amministrazione di sostegno, mentre l’articolo
15 prevede la possibilità del risarcimento del danno in seguito a fatto
illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di
convivenza.
Per gli aspetti patrimoniali si prevede all’articolo 16 la possibilità di
stipula di un apposito contratto di convivenza, cioè di un accordo con cui
i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro
vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto è redatto in
forma scritta, a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica e
ai fini dell’opponibilità ai terzi viene iscritto a cura del notaio rogante.
Può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in
comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro
professionale o casalingo e il regime patrimoniale della comunione dei
beni. Non può essere sottoposto a termine o condizione a pena di nullità
Le unioni civili
tra persone dello stesso sesso
si costituiscono
con dichiarazione davanti
all’ufficiale di stato civile
Editoriale / Famiglia e filiazione
12 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Cause di nullità sono anche previste nell’articolo 17, mentre l’articolo 18
prevede la possibilità di risoluzione del contratto di convivenza per
accordo delle parti; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un
convivente e altra persona; morte di uno dei contraenti.
Ai fini delle norme di diritto internazionale privato i contratti di
convivenza vengono poi sostanzialmente equiparati al matrimonio
dall’articolo 19 del testo unificato.
La famiglia di fatto (automatica in caso di convivenza stabile e senza
previsione di registrazione) acquisirà così una disciplina giuridica molto
chiara, soprattutto con riferimento alle obbligazioni reciproche di
carattere solidaristico e patrimoniale (mantenimento, alimenti, impresa
familiare). Tutti diritti, è interessante notare, che scattano
indipendentemente dalla volontà dei conviventi che non hanno
possibilità di escluderli. Un passaggio molto delicato della nuova
disciplina: convivere stabilmente equivale a contrarre matrimonio per
quanto attiene ai diritti fondamentali della solidarietà personale. Rimane
fermo, naturalmente, il principio della libertà contrattuale che consentirà
con specifici “contratti di convivenza” (articolo 16 del testo unificato) la
possibilità di tarare su misura i confini patrimoniali di questa solidarietà.
È esclusa l’estensione ai conviventi di fatto della disciplina legale
successoria, che rimane garantita alla sola famiglia matrimoniale e alle
unioni civili tra persone dello stesso sesso e affidata, per i conviventi, allo
strumento testamentario.
Si comprende, però, come le questioni più problematiche non sono
certamente quelle relative al riconoscimento dei diritti alle famiglie di
fatto – ormai ampiamente anche riconosciuti dalla giurisprudenza - ma
quelle relative alla possibilità di assicurare alle persone dello stesso sesso
l’accesso al matrimonio. Questa ipotesi – come si è visto - viene esclusa
dal testo unificato che prevede invece la possibilità di garantire
sostanzialmente gli stessi diritti dei coniugi ad apposite «unioni civili
registrate tra persone dello stesso sesso».
Qui la prudenza lessicale nasconde l’imbarazzo di una scelta radicale
che il testo unificato non intende imporre. I diritti dei partner dell’unione
civile registrata tra persone dello stesso sesso sono gli stessi
sostanzialmente del matrimonio.
Con l’ulteriore imbarazzante conclusione che il nuovo sistema
normativo potrà assicurare diritti “matrimoniali” alle persone dello stesso
sesso, ma non a persone di sesso diverso. I conviventi di fatto
eterosessuali non potranno accedere alla tutela matrimoniale se non
contraendo matrimonio!
Tra i diritti esclusi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso vi è
quello all’adozione piena di minori. Come si è visto il testo unificato
estende alle unioni civili solo il diritto all’adozione da parte di un partner
del figlio dell’altro partner (articolo 44 della legge 184/1983).
Come si sa nel settembre 2015 il Parlamento europeo, approvando un
Rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, ha
ricordato che molti Paesi hanno già adottato varie forme di garanzia di
diritti a tutela delle convivenze di fatto (coabitazione, unioni civili,
registrazione come matrimonio) e in sede di discussione in Commissione
Il tema più problematico
è quello sulla possibilità
di assicurare alle persone
dello stesso sesso
l'accesso al matrimonio
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Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 13
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Giustizia in Senato è stato ricordato che Cassazione civile, sezione I, 6
giugno 2013 n. 14329 ha osservato che, pur essendo l’ordinamento
italiano tuttora caratterizzato dall’assenza di norme che attribuiscano
riconoscimento giuridico alle famiglie di fatto e alle coppie formate da
persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni è stato
affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 138 del 2010) oltre che
dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso
Schalk e Kopf).
Alla luce dei principi richiamati in queste pronunce – e con riferimento
al problema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - in queste
pronunce si ricorda che la scelta di estendere il modello matrimoniale
anche a unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore
ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della
Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della Cedu in ordine
all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni
eterosessuali (Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cedu caso citato).
L’articolo 12, da leggersi anche alla luce dell’articolo 8 della Carta dei
diritti dell’Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da
quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro
apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che
possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio
(Cedu sentenza 24 giugno 2010). Il carattere dell'eterosessualità non
costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico né interno
(Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cassazione n. 4184 del 2012) né
internazionale (Cedu sentenza Schalk e Kopf).
Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha
ricordato come l’articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica
riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia
nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione
sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità,
semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo
della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione
del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione
omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso
sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una
condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti
stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e
doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di
matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento
all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della
duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati
tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma
anche dell'evoluzione della società e dei costumi.
La relatrice Cirinnà ha ricordato più volte come il testo unificato fonda
le sue ragioni giustificatrici proprio nell’articolo 2 della Costituzione e
non nell’articolo 29. •
Non c’è vincolo costituzionale
o proveniente dalla Cedu
sull’esclusiva applicabilità
del modello matrimoniale
alle unioni eterosessuali
Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
14 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Nuovo Senato:
un “restyling”
poco efficacele novità
Giulio M. Salerno
D
opo la prima
approvazione da parte del
Senato e le successive
modifiche apportate dalla Camera
della deputati, il disegno di legge
costituzionale sul «Superamento
del bicameralismo paritario e
revisione del Titolo V della
Costituzione» (atto Camera 2613-A
e abbinati) è tornato - sempre in
prima lettura - al Senato, ove si
potrà tornare a discutere soltanto
di quanto è stato modificato da
Montecitorio rispetto al primo
testo approvato da Palazzo
Madama.
I delicati temi
oggetto di discussione
Su tale questione si è aperta una
discussione di ordine procedurale
che finisce per investire profili
contenutistici di particolare
importanza. Infatti, si tratta anche
di aspetti non secondari della
riforma costituzionale, come, in
particolare, le modalità di elezione
dei componenti del Senato stesso
così come previsto dall’articolo 2
del Ddl costituzionale modificato
dalla Camera sulla base di un
emendamento peraltro proposto
dallo stesso Governo. Altre
modifiche concernono poi il
procedimento legislativo o ancora
la ripartizione delle competenze
tra Stato e Regioni, così come
l’attribuzione della competenza
preventiva alla Corte
costituzionale in materia di legge
elettorale. Tutti temi di non poco
rilievo, anche dal punto di vista
politico, e sui quali si giuocherà in
definitiva il destino della riforma.
L’iter procedurale
e i possibili esiti
Se anche il Senato darà il suo voto
favorevole sul testo modificato
dalla Camera, o se comunque
apporterà soltanto lievi
modifiche, il percorso successivo
sarà piuttosto rapido. In sostanza,
fatta sempre salva l’eventualità di
un rapidissimo passaggio alla
Camera se il Senato apportasse
lievi modifiche, si dovranno poi
attendere i due voti in seconda
lettura da parte di entrambi i rami
del Parlamento. E se, come
sembra oggi probabile, in queste
due approvazioni finali - in cui è
escluso ogni possibile ulteriore
emendamento - il testo sarà
approvato a maggioranza
assoluta, ma non con i due terzi,
si dovrà poi attendere il termine
di tre mesi per la richiesta del
referendum costituzionale ai sensi
dell’articolo 138 della Costituzione,
e, come sembra allo stato
altrettanto probabile, il successivo
svolgimento del referendum.
Lo stesso Esecutivo - anche con
esplicite dichiarazioni del
Presidente del Consiglio - ha già
preso espressamente in
considerazione l’ipotesi del
referendum popolare, e, per
quanto sia discutibile
l’opportunità che sin da adesso si
sventoli l’arma referendaria a
sostegno della riforma soltanto
approvata in prima lettura da una
Assemblea, nulla impedisce che la
prospettiva della consultazione
popolare sia posta sullo sfondo di
un procedimento ancora ricco di
insidie politiche. In ogni caso, se
tutto poi dovesse andare nel senso
più favorevole alle istanze
riformistiche rappresentate
dall’Esecutivo oggi in carica, la
tempistica necessaria vedrebbe il
procedimento di riforma
costituzionale concludersi non
prima della metà del prossimo
anno. Dunque, è per questo
motivo che sin da questi giorni
cominciano a muoversi le prime
avvisaglie di una campagna
referendaria “a lunga gittata”, che
sarà destinata poi a concentrarsi
probabilmente nell’autunno del
Un dibattito “polarizzato”,
temi molto sensibili,
tempi stretti:
si riuscirà a trovare
una soluzione equilibrata?
Disegno di legge sul superamento del
bicameralismo paritario e revisione
Titolo V della Costituzione
Atto Senato n. 1429-B - Fonte delle
infografiche: «Il Sole-24Ore» del
Lunedì
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 15
2016 nel conclusivo appello al
popolo sulla decisione ultima a
favore o contro la riforma.
In altri termini, salvo incidenti
di percorso sempre possibili, il
testo su cui è altamente probabile
che si avvii la discussione pubblica
è quello adesso risultante
dall’approvazione da parte della
Camera dei deputati. Infatti, se il
Senato introducesse sostanziosi
correttivi, alla Camera si
riaprirebbe “il vaso di pandora”
delle opzioni ancora sul tavolo, e il
Governo ben difficilmente avrebbe
la forza per mantenere unito il
frastagliato schieramento di forze
- interne ed esterne alla sua stessa
maggioranza - che sinora hanno
consentito di mantenere in vita
questo percorso di riforma. •
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO
LA FORMAZIONE DELLE LEGGI
Lo deve chiedere un terzo dei componenti
della Camera o del Senato
La Consulta si pronuncia entro 30 giorni.
Fino a quel momento la promulgazione
della legge resta sospesa
Il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un determinato disegno di legge
La richiesta deve essere votata a maggioranza assoluta
La Camera deve procedere all'esame del disegno di legge indicato dal Senato e deve pronunciarsi entro sei mesi
I regolamenti di Camera e Senato stabiliscono procedure abbreviate per i disegni di legge dichiarati urgenti
I regolamenti possono, inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalità l’esame
e l'approvazione dei disegni di legge è demandato alle commissioni
Il disegno di legge è comunque assegnato all'aula se il Governo o un decimo dei componenti della Camera
o un quinto della commissione chiedono che sia discusso o votato dall’aula o che sia sottoposto
alla sua approvazione con sole dichiarazioni di voto
I DECRETI LEGGE
L’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge è disposto dal Senato entro 30 giorni
dalla loro presentazione alla Camera. Le proposte di modifica possono essere deliberate dal Senato entro 10 giorni
dalla data di trasmissione del Ddl di conversione
LA FIDUCIA
Il Governo deve avere la fiducia della Camera. Entro 10 giorni dalla formazione il Governo
si presenta davanti alla Camera per ottenerne la fiducia
AMNISTIA E INDULTO
L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi della Camera
in ogni suo articolo e nella votazione finale
Sono sempre esaminati e votati dall'aula i disegni di legge costituzionali e in materia elettorale, quelli di delega,
di conversione di decreti legge, di ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi
Le leggi sull’elezione dei deputati e senatori possono essere sottoposte,
prima della promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale
Legislazione / Pubblica amministrazione
16 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / LE MATERIE PARTICOLARI
DISEGNI DI LEGGE SU:
IN TUTTI QUESTI CASI
LEGGE DI BILANCIO
Ordinamento di Roma capitale
Governo del territorio statale
Per disciplinare forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di immigrazione, ordine e sicurezza pubblica,
tutela dei beni culturali
Materie di competenza regionale qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica
o l'interesse nazionale
Principi che regolano la possibilità per le regioni di concludere accordi con Stati
e intese con enti territoriali interni ad altri Stati
Principi generali per l’attribuzione di un patrimonio proprio a comuni, città metropolitane e regioni
Per l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione,
per i territori con minore capacità fiscale per abitante
Per la destinazione di risorse aggiuntive a favore di comuni, città metropolitane e regioni per promuovere
lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali
e per favorire l’esercizio dei diritti della persona
Forme e termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Ue
Sistema nazionale di protezione civile
Procedure per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di comuni, città metropolitane e regioni
per il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari o per grave pericolo dell’incolumità
e la sicurezza pubblica o per assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica
Per l’individuazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per il finanziamento
delle funzioni pubbliche di comuni, città metropolitane e regioni
Principi e procedure che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono seguire per partecipare,
nelle materie di loro competenza, alle decisioni sugli atti normativi della Ue e sulla loro attuazione
Distacco da una regione di comuni che ne facciano richiesta e assegnazione ad un'altra regione
Leggi di bilancio e criteri per assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito delle Pa
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la Camera può non tener conto delle proposte del Senato solo se nella votazione
finale del disegno di legge si pronuncia a maggioranza assoluta
La legge annuale sul bilancio
e sul rendiconto annuale
è approvata dalla Camera
e trasmessa al Senato,
che la deve esaminare e può proporre
modifiche entro 15 giorni
Le modifiche decise
sulle materie “particolari”
(vedi elenco a fianco)
devono essere deliberate
dal Senato
a maggioranza assoluta
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 17
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/1
La legge, nel testo modificato
dal Senato, ritorna alla Camera,
che si deve pronunciare
in via definitiva accettando
o meno le proposte dei senatori.
Per approvare la legge basta
la maggioranza semplice sia
nella prima che nell’eventuale
seconda lettura
Il Senato non chiede
di esaminare la legge
Il Senato chiede
di esaminare la legge
ITER NORMALE
Solo la Camera approva la legge,
prima articolo per articolo
e poi con votazione finale
Una volta approvata,
la Camera trasmette la legge al Senato
La legge può essere
promulgata
Il Senato ha 30 giorni
per proporre modifiche
per le quali basta
la maggioranza semplice.
Il regolamento del Senato
stabilisce le modalità
di esame dei Ddl
L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
(DDL) INIZIA ALLA CAMERA
Il Senato ha 10 giorni
per chiedere, su richiesta
di un terzo dei senatori,
di esaminare le leggi ricevute
10
giorni
30
giorni
Legislazione / Pubblica amministrazione
18 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/2
Scaduti i 60 giorni il testo
proposto o accolto dal Governo
viene, su richiesta dell’Esecutivo,
votato articolo per articolo
e poi nel suo insieme
In questo caso, i termini
assegnati al Senato per chiedere
di esaminare il Ddl
si dimezzano a 5 giorni
ITER CON PRIORITÀ
L’Esecutivo può chiedere
alla Camera che un disegno
di legge (tranne quelli per i quali
resta il bicameralismo perfetto
e gli altri per la cui approvazione
è richiesta una maggioranza
speciale) indicato come
essenziale per l’attuazione
del programma di Governo,
sia iscritto con priorità
all'ordine del giorno
e votato entro 60 giorni
La legge può essere
promulgata
La Camera vota
entro 60 giorni:
si segue l’iter
normale
(vedi a fianco)
La Camera non vota
entro 60 giorni
L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE
(DDL) INIZIA ALLA CAMERA
60
giorni
60
giorni
5
giorni
Il Senato non chiede
di esaminare il Ddl
Il Senato non chiede
di esaminare il Ddl
Il Senato non
apporta modifiche
Il Senato
apporta modifiche
Il Senato chiede di esaminare
il Ddl: il tempo a disposizione
per proporre modifiche
non è di 30 giorni ma
di 15 (tempi dimezzati)
La legge, nel testo modificato dal
Senato, ritorna alla Camera, che
si deve pronunciare in via
definitiva accettando o meno le
proposte dei senatori. Per
approvare definitivamente la
legge basta la maggioranza
semplice
15
giorni
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 19
COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / DOVE RESTA IL BICAMERALISMO PERFETTO
DEVONO ESSERE APPROVATI DALLA CAMERA E DAL SENATO
Il disegno di legge può essere presentato
alla Camera o al Senato.
Il testo è esaminato prima in commissione
e poi dall’aula, che l’approva
articolo per articolo
e con votazione finale
Disegni di legge di revisione
costituzionale
Leggi di attuazione
delle disposizioni costituzionali
in materia di tutela delle
minoranze linguistiche
Leggi contenenti
i principi fondamentali
per l’elezione, l’ineleggibilità,
l’incompatibilità, la durata
e le retribuzioni delle giunte
e dei consigli regionali
Leggi di attuazione
delle normative relative
all’elezione, il governo
e le funzioni dei comuni
(comprese le forme
associative di questi ultimi)
e delle città metropolitane
Leggi
costituzionali
Leggi
che ratificano
i trattati relativi
all'appartenenza
dell'Italia
all'Unione europea
Leggi in materia
di referendum popolare
Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
20 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Un collegamento
con l’Italicum
che lascia perplessil’analisi del ddl boschi
Giulio M. Salerno
È
il momento di esaminare
nel dettaglio il progetto di
legge costituzionale di
revisione del bicameralismo. A tal
proposito, dunque, prendendo a
riferimento come testo base quello
risultante dal voto del 10 marzo
della Camera dei deputati, alcune
considerazioni preliminari
possono essere già formulate circa
il senso complessivo e i contenuti
essenziali della riforma
costituzionale in corso di
approvazione.
L’impianto della riforma
e il confronto con il progetto
del centro-destra
Innanzitutto, la prima
osservazione riguarda la
prospettiva assunta: essa
conferma quell'idea di “grande
riforma” di sistema che già era alla
base della riforma proposta dal
centro-destra nel corso della
legislatura guidata dai governi
Berlusconi II e III dal 2001 al 2006,
e poi bocciata nel referendum del
giugno 2006 (legge costituzionale
pubblicata sulla “Gazzetta
Ufficiale” n. 269 del 2006). Anche
in quella occasione, la proposta di
riforma toccava il bicameralismo
paritario, il procedimento di
formazione delle leggi, l’assetto
del Titolo V e la Corte
costituzionale; in più, si
interveniva direttamente anche su
aspetti relativi al Governo, al
Presidente della Repubblica, alla
magistratura, e alla revisione della
Costituzione. In questo caso, non
si intende intervenire direttamente
sulla forma di governo - se non in
relazione alla riconduzione del
rapporto di fiducia alla sola
Camera dei deputati -, né sui
poteri del Capo dello Stato, che
rimangono pressoché inalterati
(salvo, soprattutto, il fatto che il
potere di scioglimento sarà
limitato alla sola Camera dei
deputati, e che egli avrà come
supplente il Presidente di
quest’ultima Assemblea), né
sull’ordine giudiziario. Ma nel
contempo si introducono correttivi
che incidono sulle funzioni e sulla
posizione del Governo in
Parlamento - a partire dalla
decretazione d’urgenza sino al
voto “a data certa” - e dunque sui
rapporti tra i due organi
costituzionali che danno vita
all’indirizzo politico, così come si
modificano le disposizioni relative
all’elezione del Capo dello Stato. Si
toccano tuttavia altri temi di
rilievo costituzionale che non
erano oggetto della riforma del
2005, ad esempio eliminando il
Consiglio nazionale dell’economia
e del lavoro, ovvero sopprimendo
le Province, o ancora introducendo
una nuova competenza per la
Corte costituzionale in materia di
leggi elettorali.
L’analisi dell’impianto
del Ddl Boschi
Ciò che appare evidente, quindi, è
la tesi di fondo del progetto: il
sistema istituzionale appare
inefficiente, sia negli elementi di
vertice, che nella articolazione
territoriale, e pertanto appare
necessaria una riforma che, nel
medesimo tempo, offra le risposte
necessarie per affrontare su
molteplici versanti le
problematicità più significative. A
differenza di quanto provato dal
centro-destra nel 2005, però, vi è
una differenza di approccio: non
Per saperne di più
www.senato.it
Rispetto all’ampia riforma proposta dal centro-destra e bocciata con il
referendum del 2006 non si è intervenuto direttamente sulla forma di
governo - se non in relazione alla riconduzione del rapporto di fiducia alla
sola Camera dei deputati -, né sui poteri del Capo dello Stato, che
rimangono pressoché inalterati.
Disegno di legge sul superamento del
bicameralismo paritario e revisione
Titolo V della Costituzione
Atto Senato n. 1429-B
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 21
conferimento di fiducia e di
controllo sull’operato del Governo:
il Senato perde entrambe queste
funzioni, sicché non solo il sistema
di checks and balances offerto
dall’attuale sistema costituzionale
ne risulta irrimediabilmente
inciso, ma soprattutto la
“governabilità” - intesa non tanto
come garanzia di stabilità del
governo, ma come garanzia della
solo non viene coinvolta in alcun
modo la disciplina della
magistratura - tema che
evidentemente non viene
considerato degno di attenzione in
questa riforma di sistema, quasi
dunque che non si tratti di un
problema che debba essere
affrontato per assicurare il buon
funzionamento del sistema
istituzionale -, ma soprattutto si
intende intervenire sulla forma di
governo parlamentare in modo
indiretto, cioè per lo più mediante
la cancellazione del Senato dal
circuito dell’indirizzo politico, la
rimodulazione dei poteri
emergenziali del Governo, lo
“spacchettamento” del
procedimento legislativo e
l’introduzione di qualcosa di
simile al “voto bloccato”.
Il collegamento con l’Italicum
e il risultato complessivo
Che quanto appena detto definisca
il senso effettivo della riforma dal
punto di vista dell’assetto dei
poteri pubblici, appare ancor più
evidente se si coglie appieno il
collegamento strutturale tra
questa riforma costituzionale e la
riforma elettorale parimenti in
corso di approvazione. La
determinazione dell’Esecutivo
rimessa sostanzialmente al voto
popolare nel solo momento
dell’elezione della Camera, e la
conseguente posizione di
supremazia assunta dal Governo
“eletto” nei confronti del
Parlamento diventa chiaro nel
momento in cui con la riforma
costituzionale si stabilisce che
l’elettività diretta si riduce alla sola
Camera dei deputati, e con la
riforma elettorale si prevede che
l’elezione della stessa Camera dei
deputati si traduce
nell’approvazione popolare dei
candidati offerti dalla lista che
riceve o più del 40% dei voti
oppure vincente in sede di
ballottaggio. Viene così nel
medesimo tempo fortemente
ridotto il ruolo del Presidente della
Repubblica nel momento della
nomina del Presidente del
Consiglio, e drasticamente limitato
il ruolo del Parlamento in sede di
TITOLO V: UNA BUONA RISCRITTURA
Da ultimo, qualche parola va dedicata sulla riscrittura del Titolo V, la parte
probabilmente meglio riuscita della riforma. Qui, una buona parte dei
problemi sollevati dalla riforma del 2001 sono stati opportunamente
affrontati e risolti.
Il “peso” del compromesso - In alcuni casi, purtroppo, si è preferito limitarsi
a una soluzione di compromesso, soprattutto quando si è inteso dare allo
Stato la sola competenza legislativa esclusiva sulle «disposizioni generali e
comuni» in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare,
istruzione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, turismo, e
governo del territorio, oltre che con riferimento alle «disposizioni di
principio» sulle forme associative dei Comuni. Non si comprende bene,
anche se probabilmente questo sarà l’esito probabile, se l’attribuzione di
questa competenza legislativa sui principi generali e comuni implicherà non
solo la conseguente competenza regolamentare dello Stato - come sembra
indiscutibile, così facendo cessare quella giurisprudenza che ha “salvato”,
ricorrendo al principio della cedevolezza, i regolamenti statali nelle materie di
competenza legislativa regionale e nel contempo di interesse unitario - ma
anche la competenza statale di determinare la titolarità delle relative funzioni
amministrative ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e
dunque anche il possibile esercizio diretto da parte delle amministrazioni
dello Stato.
La mancanza di disposizioni transitorie - Se così sarà, però, come al solito
nulla si dice circa le modalità del passaggio delle funzioni e del relativo
personale, oltre, qualora ancora vi fossero, delle risorse collegate. Per questo
aspetto, la mancanza di opportune disposizioni transitorie avvicina allora
questa riforma a quella del 2001, fatta salva la presenza di una norma sulla
continuità dell’efficacia della leggi regionali già adottate nelle materie che
ritornano alla competenza statale. Infatti, come allora il decentramento,
stavolta il riaccentramento delle competenze potrà facilmente incontrare
inevitabili ritardi e produrre consistenti disfunzioni nell’erogazione dei servizi
pubblici e nell’organizzazione del personale, in quanto occorrerà escogitare di
volta in volta le relative procedure di trasferimento in assenza di apposite
disposizioni costituzionali capaci di vincolare preventivamente gli attori
istituzionali a vario titolo coinvolti. (G.M.S.)
Legislazione / Pubblica amministrazione
22 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
confrontarsi con un Presidente del
Consiglio forte sia di una
legittimazione popolare “quasi-
diretta”, sia di una consistente
maggioranza parlamentare
(peraltro, in una sola Assemblea)
sottoposta al condizionamento
dovuta alla capacità del Premier -
che sarà anche capo del partito di
maggioranza relativa - di
condizionarne decisivamente la
rielezione.
Democrazia diretta
e le innovazioni deboli
Anche sul versante della
democrazia diretta, le novità
appaiono abbastanza deboli: da un
lato nulla si dice sui limiti di
ammissibilità del referendum
abrogativo, che nella pratica
consentono alla Corte
costituzionale di bloccare con
ampia discrezionalità qualunque
richiesta referendaria abbia riflessi
sulle entrate e sulle spese
pubbliche; dall’altro lato, si
introduce la “doppia maggioranza”
richiesta per il successo delle
consultazioni abrogative,
mantenendo quella che è oggi
condizionata dalla partecipazione
della maggioranza degli aventi
diritto al voto, e aggiungendo
quella - si badi bene, variabile -
della maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni della Camera dei
deputati, qualora la richiesta
provenga da ottocentomila
elettori.
Ma, così disponendo, non solo si
produce un’inevitabile
“confusione” sull’esito di ciascuna
consultazione - anche nell’ambito
della stessa tornata referendaria -
che finirà per rendere ancora più
oscuro e incomprensibile ai
cittadini il significato dell’istituto
referendario; ma si dà luogo anche
sua prevalenza rispetto alle
Assemblee parlamentari - diventa
un fattore dipendente e
condizionato in via esclusiva dalla
capacità di controllo sulle
candidature presentate al
momento dell’elezione alla
Camera dei deputati.
Ciò considerato, quali garanzie
si introducono per evitare che la
riduzione dei fattori di
bilanciamento all’interno della
forma di governo parlamentare -
sia sul versante del Capo dello
Stato che su quello delle
Assemblee - non si traduca in una
perdita secca di democraticità del
sistema?
La questione aperta
delle garanzie democratiche
Anche a prima vista, qualcosa si
dice, ad esempio, sulle «garanzie
dei diritti delle minoranze
parlamentari» o sullo «statuto
delle opposizioni» (solo alla
Camera, però), ma da un lato si
rinvia ai regolamenti parlamentari,
dall’altro quanto prescritto non
appare sufficiente. Nessuna parola
innovativa viene spesa sulla
disciplina dei partiti, e quanto si
dice, ad esempio, sul dovere dei
parlamentari di partecipare ai
lavori, oppure sulle indennità
riservate ai soli deputati, va nel
senso favorevole alle generiche e
populistiche critiche che
dominano la discussione sul ceto
parlamentare: il vero punto di
snodo - e di equilibrio - del
sistema fondato sulla
rappresentanza parlamentare sarà
la legge elettorale della Camera,
ma su questo punto nulla si dice
né sulle garanzie da introdurre
nelle procedure di presentazione
delle candidature, né, tanto meno,
sui principi cui dovranno ispirarsi
le normative elettorali, salvo
introdurre il giudizio preventivo -
ed eventuale - di costituzionalità
su richiesta di un quarto dei
componenti della Camera o un
terzo di quelli del Senato. Ma su
quale sarà il parametro di giudizio
della Corte costituzionale nulla si
dice, e l’esperienza recentissima
insegna che la “democraticità” di
un sistema elettorale è giudizio
suscettibile di valutazioni assai
flessibili. Sicché rimettere alla
Corte costituzionale il giudizio
sullo snodo essenziale della futura
forma di governo, senza
predeterminare in alcun modo i
criteri di valutazione, appare al più
una scommessa rimessa al buon
senso dei componenti dell’organo
di giustizia costituzionale.
Elezione Capo dello Stato:
la distorsione delle maggioranze
Anche le più alte maggioranze
richieste per l’elezione del Capo
dello Stato (dal quarto scrutinio la
maggioranza dei tre quinti dei
componenti del collegio elettivo, e
dal settimo quella dei tre quinti dei
votanti), in realtà, finirebbero per
indebolirne ancora più il profilo,
in quanto la necessaria ricerca di
una personalità di compromesso
tra gli schieramenti ben
difficilmente potrebbe condurre
all’individuazione di figure dotate
dell’autorevolezza necessaria per
Quali bilanciamenti
si introducono
per evitare una perdita
secca di democraticità
del sistema?
Legislazione / Pubblica amministrazione
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 23
la definizione: il Senato sarà
composto da 74 consiglieri
regionali eletti «con metodo
proporzionale» dai Consigli
regionali e delle Province
autonome di Trento e Bolzano, e
da 21 sindaci, uno per ciascuna
Regione e Provincia autonoma,
sempre eletti dai predetti Consigli,
oltre a cinque senatori nominati
dal Presidente della Repubblica
a una differenziazione così
rilevante da implicare
un’ingiustificata discriminazione
tra i soggetti richiedenti: chi si
dimostrerà più coinvolgente nel
momento iniziale della raccolta
delle sottoscrizioni popolari, sarà
favorito durante la campagna
referendaria, potendo per lo più
disinteressarsi della fascia di
popolazione indifferente al
problema sollevato; chi non sarà
riuscito a superare la soglia più
alta, sarà tenuto a uno sforzo di
propaganda assai più elevato, in
quanto dovrà senz’altro superare,
come primo scoglio, il quorum
partecipativo del 50% degli aventi
diritto al voto.
Al referendum abrogativo, poi,
si aggiunge, ma soltanto con una
norma meramente promozionale
e dunque di non immediata
efficacia, la possibilità che una
futura legge costituzionale
inserisca ulteriori forme di
referendum popolari
«propositivi e d’indirizzo,
nonché di altre forme di
consultazione, anche delle
formazioni sociali». È alquanto
curioso che nel momento in cui
si riformulano incisivamente
tanti articoli della Costituzione,
anche modificando alcuni aspetti
della disciplina sul principale
strumento di democrazia diretta
(oltre, come è chiaro, al
referendum costituzionale), ci si
limiti a promettere - con una
disposizione giuridicamente
inutile - che una futura legge
costituzionale potrà introdurre
altre forme di consultazioni
popolari. A voler essere
prudenti, può dirsi che si tratta
soltanto di buone intenzioni; a
voler essere maliziosi, di pie
illusioni.
Le innovazioni
al sistema bicamerale
Riguardo, poi, alle novità
introdotte nel sistema bicamerale,
qualche appunto non può essere
trascurato. Dopo tante discussioni,
si è giunti alla configurazione di
una seconda Camera che dovrebbe
essere rappresentativa, si dice,
«delle istituzioni territoriali». Ma,
in realtà, l’esito non è coerente con
PAESI CHE VAI CAMERE CHE TROVI
PAESI POPOLAZIONE SISTEMA PARL.RE
GERMANIA 80.523.746 bicamerale
FRANCIA 65.633.194 bicamerale
REGNO UNITO 63.896.071 bicamerale
ITALIA 59.685.227 bicamerale
SPAGNA 46.704.308 bicamerale
POLONIA 38.533.299 bicamerale
ROMANIA 20.020.074 bicamerale
PAESI BASSI 16.779.575 bicamerale
BELGIO 11.161.642 bicamerale
GRECIA 11.062.508 monocamerale
REPUBBLICA CECA 10.516.125 bicamerale
PORTOGALLO 10.487.289 monocamerale
UNGHERIA 9.908.798 monocamerale
SVEZIA 9.555.893 monocamerale
AUSTRIA 8.451.860 bicamerale
BULGARIA 7.284.552 monocamerale
DANIMARCA 5.602.628 monocamerale
FINLANDIA 5.426.674 monocamerale
SLOVACCHIA 5.410.836 monocamerale
IRLANDA 4.591.087 bicamerale
CROAZIA 4.262.140 monocamerale
LITUANIA 2.971.905 monocamerale
SLOVENIA 2.058.821 bicamerale
LETTONIA 2.023.825 monocamerale
ESTONIA 1.324.814 monocamerale
CIPRO 865.878 monocamerale
LUSSEMBURGO 537.039 monocamerale
MALTA 421.364 monocamerale
Fonte: Eurostat
Legislazione / Pubblica amministrazione
24 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Gli elettori della quasi totalità
dei senatori elettivi saranno i soli
consiglieri regionali (e delle
Province autonome), mentre gli
eleggibili saranno gli stessi
consiglieri regionali (e delle
Province autonome) e tutti i
sindaci. Si tratterà di personale
politico che continuerà a svolgere
le sue funzioni originarie e che nel
contempo sarà protetto delle
guarentigie proprie dei
parlamentari.
Non si comprende poi se nel
Senato vi saranno Commissioni
composte «in modo da
rispecchiare la proporzione tra i
gruppi», dato che questa
precisazione è venuta meno sia
con riferimento alle Commissioni
in sede deliberante, che con
riguardo alle Commissioni di
inchiesta. Nella futura
Costituzione la composizione del
Senato sarà di origine politica -
dato che i senatori verranno eletti
da organi rappresentativi
«secondo il metodo
proporzionale» - ma non avrà un
funzionamento secondo una
logica politica?
La stessa ripartizione della
funzione legislativa tra le due
Assemblee, dopo tanto discutere,
appare ancora farraginosa e
probabilmente foriera di
interpretazioni contraddittorie e
dunque di un possibile
L’incrocio tra legge elettorale
e voluto predominio
dell’Esecutivo
determina un forte controllo
della rappresentanza
contenzioso.
Inoltre, se il raggio di azione
del Senato è stato delimitato,
essenzialmente, alle leggi
costituzionali, quelle sulle
minoranze linguistiche, i
referendum, gli enti territoriali
e le Regioni, e l’Unione europea,
il meccanismo di ripartizione
fondato sull’indicazione di
materie definite o secondo
oggetti di intervento o con
riferimento a specifiche
disposizioni costituzionali,
condurrà a inevitabili conflitti,
la cui risoluzione non sembra
potrà concludersi con l’intesa
tra i Presidenti delle Camere.
Non è previsto cosa accadrà se
non troveranno l’intesa; si
arricchiranno così ulteriormente i
compiti della Corte costituzionale?
Sarebbe stata preferibile la
strada di un semplice
meccanismo di richiamo da
parte del Senato, con successiva
decisione finale da parte della
Camera. La distribuzione della
funzione legislativa per materie,
che tanti problemi ha
determinato nei rapporti tra
Stato e Regione, rischia di
riprodurre le medesime difficoltà
nei rapporti tra Camera e
Senato. Forse, il processo di
convergenza degli apparati
amministrativi e gestionali -
previsto dalle disposizioni
transitorie e finali come
«integrazione funzionale delle
amministrazioni parlamentari,
mediante servizi comuni,
impiego coordinato di risorse
umane e strumentali e ogni altra
forma di collaborazione» - potrà
ridurre in concreto qualche
problema, ma non potrà certo
evitare i conflitti sui temi politici
di maggiore rilevanza. •
per soli sette anni e non
rinominabili. Dunque, oltre
all’inspiegabile presenza dei
senatori a tempo di nomina
presidenziale di cui non si vede
proprio la ragione all’interno di un
organo collegiale che rappresenti
le autonomie territoriali, solo le
Regioni indicheranno i senatori;
ciò non spetterà né ai Comuni, né
alla Città metropolitane, né a
Roma Capitale, ovvero alle altre
«istituzioni territoriali»
espressamente indicate nella
Costituzione a seguito della
riforma stessa, dato che le
Province saranno pretermesse dal
testo costituzionale, pur
sopravvivendo in modo
dissimulato in una disposizione
transitoria e finale come «enti di
area vasta» di incerta collocazione
nel futuro ordinamento
repubblicano delle autonomie
territoriali.
Taluno sta già sostenendo che la
soppressione del suffragio diretto
per il Senato comporti la
violazione di un principio
supremo dell’ordinamento
costituzionale, quello della
derivazione degli organi
rappresentativi dal voto popolare
ai sensi dell’articolo 1 della
Costituzione, anche perché da noi,
a differenza di quanto previsto ad
esempio in Francia mancherebbe
qualunque riferimento esplicito al
«suffragio indiretto». A nostro
avviso, si tratta di una tesi su cui
riflettere, potendosi esporre la
riforma al rischio di un’eventuale
impugnativa innanzi alla Corte
costituzionale, e in ogni caso
indicativa dell’effettiva
irresolutezza che ha condotto alla
soluzione adottata: chi sarà
davvero rappresentato dal Senato
e nel Senato?
Giurisprudenza LA SETTIMANA NELLE CORTI
26 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
Infortunio in itinere
solo se è presente
occasione di lavoro
il quadro delle decisioni
Andrea Alberto Moramarco
D
iritto del lavoro in primo
piano in questa settimana.
Da una parte spicca la
sentenza con cui le sezioni Unite
hanno affermato che non può
essere indennizzato l’infortunio in
itinere se manca il collegamento
diretto con «l’occasione di
lavoro»; dall’altra da notare è la
decisione della Corte di giustizia
Ue che ha chiarito che gli
spostamenti effettuati dal
lavoratore tra il suo domicilio e il
primo o l’ultimo cliente rientrano
nel tempo lavorato.
Prededuzione anche per prestazioni
precedenti al fallimento
Sempre in ambito civile si
segnalano, in tema di adozioni, la
decisione della Corte sulla
legittimità della dichiarazione di
adottabilità dei minori anche
quando sussista un legame
affettivo tra genitori e figli, se il
percorso di riabilitazione non
abbia portato ai risultati sperati in
ordine al recupero delle capacità
genitoriali. In tema di privacy, la
Corte ha poi stabilito che tra i dati
personali relativi a persone
decedute ai quali hanno diritto di
accesso gli eredi non rientrano
quelli identificativi di terze
persone, come i beneficiari della
polizza assicurativa sulla vita
stipulata dal de cuius.Inoltre, in
materia fallimentare, si sottolinea
la sentenza con la quale i giudici
di legittimità hanno affermato che
sono da ammettere al beneficio
della prededuzione non solo gli
onorari per le attività svolte dopo
l’apertura della procedura
concorsuale, ma anche quelli per
prestazioni precedenti, purché
funzionali agli interessi
dell’azienda.
Interruzione prescrizione
di ¼ per frodi Iva contraria
al diritto europeo
In ambito penale è di notevole
importanza un’altra sentenza
della Corte di giustizia Ue, che ha
affermato la contrarietà
all’articolo 325 Tfue della
normativa italiana in materia di
atti interruttivi della prescrizione
per procedimenti penali
riguardanti frodi gravi in materia
di Iva, laddove prevede che l’atto
interruttivo comporti il
prolungamento di solo un quarto
della sua durata iniziale.
Si segnalano poi diversi
interventi della Cassazione. Si
parte con la decisione con la quale
la Corte ha affermato che
nell’ipotesi di acquisto di
immobile per successione a causa
di morte, l’ordine di demolizione
del manufatto abusivo, disposto
con la sentenza di condanna per
reato edilizio, conserva la sua
efficacia nei confronti dell’erede
del condannato. Da notare anche
la sentenza per la quale il
licenziamento e la limitazione
della libertà personale
dell’obbligato al mantenimento
non evitano la condanna per
violazione degli obblighi di
assistenza familiare se tali eventi
sono sopravvenuti alle violazioni.
In materia processuale, si
segnalano, poi, la sentenza con
cui i giudici di legittimità hanno
stabilito che la richiesta di
sostituzione della pena con i
lavori di pubblica utilità non può
essere respinta solo per la sua
incompatibilità con la
sospensione condizionale della
pena precedentemente concessa
all’imputato, dovendosi
quest’ultimo beneficio ritenere
tacitamente rinunciato. E, ancora,
la decisione della Corte secondo
cui se con l’aggravante specifica
del reato la pena supera il limite
massimo previsto dalla legge per
la concessione del beneficio della
messa alla prova, il giudice deve
negare la concessione del
beneficio alternativo alla
detenzione.
Il procedimento non si blocca
per l’assenza del parere tecnico
Per il diritto amministrativo si
segnalano l’ordinanza del Tar del
Veneto che ha confermato il
provvedimento con cui il Comune
Giurisprudenza / La settimana nelle corti
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 27
LE SENTENZE IN PILLOLE
DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE
DIRITTO E PROCEDURA CIVILE
INFORTUNI SUL LAVORO -
Corte di cassazione - Sezioni
Unite civili - Sentenza 7
settembre 2015 n. 17685
In tema di infortunio in itinere, affinché si possa dar luogo al risarcimento, il
collegamento con “l’occasione di lavoro” deve essere diretto, non marginale e
non basato su una semplice circostanza di tempo e luogo. Pertanto, per la
configurazione dell’infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta
sia collegata in qualche modo all’attività lavorativa, ovvero che inerisca a essa o
sia almeno occasionata dal suo esercizio. Le sezioni Unite hanno in questo
modo risolto un conflitto interpretativo esistente all’interno della stessa Corte
escludendo, nel caso di specie, l’indennizzabilità dell’infortunio di una donna che
era stata uccisa dal convivente mentre si recava al lavoro. I giudici hanno
osservato che un tale rischio si riferisce alla vita personale del soggetto
interessato ed è privo di qualsiasi collegamento con l’adempimento della
prestazione lavorativa.
Infortunio in itinere
legato almeno
all'«occasione di lavoro»
Giovanni Negri
Quotidiano del diritto
8 settembre 2015
ADOZIONI - Corte di
cassazione – Sezione I civile –
Sentenza 7 settembre 2015
n. 17711
È legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori disposta dal
tribunale nel caso in cui sussista un forte legame affettivo tra figli e genitori
qualora questi ultimi si siano sottoposti a un percorso di riabilitazione i cui
risultati circa la possibilità di recupero delle loro capacità genitoriali siano
comunque incerti o possano arrivare in tempi non compatibili con la
salvaguardia del benessere dei piccoli e la prevenzione di ulteriori pregiudizi. Per
la Cassazione, «lo stato di adottabilità non implica necessariamente un rifiuto
intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere
anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente
dagl'intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano
sviluppo psico-fisico».
Genitori
tossicodipendenti, figli
adottabili anche in
presenza di un legame
affettivo
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
8 settembre 2015
PRIVACY – Corte di
Cassazione – Sezione I civile
– Sentenza 8 settembre 2015
n. 17790
«In tema di trattamenti dei dati personali, tra i dati concernenti persone
decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo
comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone,
quali sono i beneficiari della polizza stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli
riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo». Con questo principio di diritto
la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ordinato alla
compagnia di assicurazione di rivelare agli eredi del contraente di una polizza,
poi defunto, il nome del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita
stipulata dal de cuius. Nel caso di specie, l’erede aveva chiesto alla compagnia di
assicurazione di sapere chi fosse il beneficiario della polizza stipulata dal
defunto, con l’obiettivo di impugnare il contratto per incapacità di intendere e di
volere del contraente. Ma qui non c’è la necessità di sapere il nome del
beneficiario della polizza, essendo sufficiente che l’erede convenga in giudizio la
compagnia di assicurazione.
Non va svelato agli eredi
il beneficiario della
polizza
Angelo Busani
Quotidiano del diritto
9 settembre 2015
FALLIMENTO – Corte di
cassazione – Sezione I civile –
Sentenza 10 settembre 2015
n. 17907
I crediti professionali degli avvocati sono prededucibili nel fallimento non
solo per i casi di attività svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale,
ma anche per quelle poste in essere in precedenza, qualora l'opera prestata
riguardi il tentativo di risanamento dell'azienda o di prevenzione della
dissoluzione della stessa. Lo ha stabilito la Cassazione che ha cassato la
decisione dei giudici di merito ricordando che «l'articolo 111, secondo
comma, legge fallimentare, allo scopo di incentivare il ricorso alle
procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della
prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario
collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale». Sarà
compito dei giudici verificare «analiticamente, per ciascuna delle
prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente
destinate all'ammissione alla procedura».
Avvocati, crediti
professionali
prededucibili se
funzionali all'impresa
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
di Venezia aveva annullato una
Scia presentata per una
manifestazione artistica,
nell’ambito della quale però era
stato creato un luogo destinato a
servizi di culto; e la sentenza del
Tar del Lazio che ha bacchettato
la pubblica amministrazione per
aver di fatto procrastinato
all’infinito un procedimento
amministrativo autorizzativo per
via della mancata ricostituzione
del comitato tecnico deputato ad
emanare un parere sulla richiesta
del privato. •
Giurisprudenza / La settimana nelle corti
28 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
ESECUZIONE PENALE - Corte
di cassazione – Sezione IV
penale – Sentenza 7
settembre 2015 n. 36059
La richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non può
essere respinta solo per il fatto che essa è da ritenersi incompatibile con la
sospensione condizionale della pena concessa all’imputato. Lo ha stabilito la
Cassazione fissando dunque la regola che in simili ipotesi il beneficio della
sospensione condizionale della pena deve intendersi tacitamente rinunciato da
parte dell’imputato.
La sospensione
condizionale non
preclude la domanda del
lavoro di pubblica utilità
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
8 settembre 2015
IMMOBILI ABUSIVI - Corte di
cassazione - Sezione III
penale - Sentenza 9
settembre 2015 n. 36383
Nell'ipotesi di acquisto di immobile per successione a causa di morte,
l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di
condanna per reato edilizio, non si estingue con la morte del reo
sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, ma conserva la sua efficacia
nei confronti dell'erede del condannato, non avendo natura penale ma di
sanzione amministrativa accessoria. Lo ha affermato la Cassazione che ha
altresì chiarito che l’interesse paesaggistico o urbanistico prevale rispetto a
quello privatistico alla conservazione del manufatto, passando in secondo
piano l'aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della
stessa.
Immobile abusivo,
l'ordine di demolizione si
trasmette all'erede
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
10 settembre 2015
PENA - Corte di cassazione,
Sezione VI penale - Sentenza
10 settembre 2015 n. 36687
Se con l'aggravante specifica del reato la pena supera il limite massimo
previsto dalla legge per la concessione del beneficio della messa alla
prova, il giudice deve negare la concessione del beneficio alternativo alla
detenzione. Cambia idea dunque la Cassazione che solo con la sentenza
6453/2015 aveva invece affermato che l’unico riferimento per la
concessione della messa alla prova doveva essere la pena prevista per la
fattispecie base a prescindere «dal rilievo che nel caso concreto potrebbe
assumere la contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad
effetto speciale». Per la Corte, la tesi che prevede la considerazione
dell’aumento di pena previsto con le aggravanti specifiche discende dal
principio di sistematicità definito dagli articoli 4, 278, 379 e 550 del Cpp.
Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un cittadino
extracomunitario imputato di «lesioni aggravate commesse al fine di
eseguire il delitto di resistenza aggravata». L’aggravante in questione ha
fatto lievitare la pena a 4 anni e 6 mesi, superando il tetto fissato dalla
legge per la concessione della messa alla prova.
L'effetto aggravante può
impedire la messa alla
prova
Giovanni Negri
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
REATI CONTRO LA
FAMIGLIA - Corte di
cassazione - Sezione VI
penale - Sentenza 10
settembre 2015 n. 36669
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è configurabile il
reato di cui all’articolo 570, comma 2, per il coniuge obbligato a versare
l’assegno di mantenimento il quale successivamente a tali violazioni sia stato
licenziato e sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale.
Per la Corte, in tal caso non ricorrono le condizioni per configurare
validamente l'esimente dell'impossibilità assoluta di fare fronte al pagamento
dell'assegno.
Il licenziamento
successivo non esonera
dal “mantenimento”
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
DIRITTO AMMINISTRATIVO
SCIA - Tar Veneto -
Ordinanza 28 agosto 2015
n. 346
«È legittimo il provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha vietato
la prosecuzione dell’attività espositiva consistente in un allestimento
riproducente una moschea nell’ambito della manifestazione “Biennale Arte”
all’interno dell’ex chiesa della Misericordia, atteso che risulta sussistente
l’inadempimento alle prescrizioni imposte dal Comune di Venezia in
relazione alla Scia presentata, consistente in un allestimento riproducente
una moschea, laddove invece gli accessi locali effettuati hanno acclarato un
uso anche religioso dello spazio espositivo de quo (significativo appare, per
esempio l’utilizzo in concreto del lavatoio per le abluzioni)». Questa è la
massima dell’ordinanza del Tar del veneto che ha confermato il
provvedimento con cui il Comune del capoluogo veneto aveva annullato la
Scia, in quanto lo strumento di semplificazione amministrativa era stato
impropriamente utilizzato sull’incerto confine tra esposizione d’arte e
destinazione a servizi di culto.
Non basta la Scia se l'ex
chiesa diventa moschea
Guglielmo Saporito
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
Giurisprudenza / La settimana nelle corti
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 29
DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE
PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO - Tar
Lazio - Sentenza 5 agosto
2015 N. 10647
La pubblica amministrazione non può nascondersi dietro la mancata
ricostituzione dell'organismo tecnico incaricato di rilasciare un parere per
procrastinare indefinitamente la conclusione di un procedimento autorizzativo.
Questa è l’importante affermazione fatta dal Tar del Lazio che ha accolto il
ricorso di una società operante nel settore della ricerca che attendeva da oltre 2
anni la risposta del Miur circa l’autorizzazione al rilascio di titoli di alta
formazione in campo musicale. Per il Tar la mancata rinnovazione
dell’organismo tecnico «non può andare a discapito della parte che ha
correttamente avviato il procedimento amministrativo […] e che ha una
legittima aspettativa di vedere concludere il procedimento in tempi ragionevoli».
Il mancato rinnovo del
“Comitato tecnico” non
giustifica l’inerzia della
Pa
Francesco Machina Grifeo
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE
IVA Corte di giustizia Ue -
Sentenza 8 settembre 2015
Causa C-105/14
La normativa nazionale italiana in materia di prescrizione del reato che nel testo
degli articoli 160 e 161 del Cp, così come modificati dalla legge 251/2005,
prevede che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali
riguardanti frodi gravi in materia di Iva comporti il prolungamento del termine di
prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale pregiudica gli obblighi
imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2 Tfue. E ciò perché tale
impianto normativo impedisce di «infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un
numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari
dell’Unione europea», nonché finisce col prevedere «per i casi di frode che
ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di
prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli
interessi finanziari dell’Unione europea». Ed è compito del giudice nazionale
dare piena efficacia a tale disposizione del Trattato disapplicando le relative
disposizioni nazionali. Questo è quanto detto dai giudici di Lussemburgo a
soluzione della questione sollevata dal tribunale di Cuneo che, in relazione a un
caso di frode Iva, aveva ritenuto che la necessità di indagini complesse e i tempi
delle successive fasi di giudizio avrebbero portato con quasi assoluta certezza al
risultato di non irrogare la pena.
Frodi Iva, la Corte Ue
boccia l'aumento troppo
esiguo della prescrizione
Giovanni Negri
Una responsabilità in più
per i nostri tribunali
Raffaele Rizzardi
Disapplicazione senza
danni gravi
Marina Castellaneta
Quotidiano del diritto
9 settembre 2015
LAVORO - Corte di Giustizia
Ue - Sentenza 10 settembre
2015 Causa C-266/14
Nel caso in cui i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale,
rientra nella nozione di orario di lavoro «il tempo di spostamento che tali
lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i
luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di
lavoro». Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue sostenendo che escludere tale
tempo dall’orario di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo della direttiva
2003/88/Ce in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La controversia era
sorta in virtù della decisione di una società spagnola che, a seguito di un
processo di riorganizzazione societaria, aveva spostato tutti i dipendenti nella
sede principale e considerato lo spostamento domicilio-cliente come periodo di
riposo. Ciò però si pone in contrasto con la normativa comunitaria che definisce
l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il dipendente sia a disposizione
del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o funzioni.
Cgue: gli spostamenti da
e verso casa rientrano
nell'orario di lavoro
Francesco Machina Grifeo
Se l'azienda chiude la
sede locale, il viaggio
casa-cliente è orario di
lavoro
Marina Castellaneta
Quotidiano del diritto
11 settembre 2015
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Civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 31
LEGISLAZIONE
PROCEDIMENTO CIVILE
IL TESTO DEL DLGS 130/2015
Con l’introduzione dell’Adr la
mediazione amplia i confini e la
composizione stragiudiziale vale
anche per i consumatori
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
» PAG 32
LE NOVITÀ
Con il nuovo istituto “stretta di
mano” e soluzione bonaria
di Marco Marinaro
» PAG 51
DEFINIZIONI
L’accordo raggiunto non è già
predefinito: c’è l’intesa multi-step
di Marco Marinaro
» PAG 53
I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE
I nuovi organismi avranno un sito
web per dare informazioni
di Marco Marinaro
» PAG 56
LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI
Requisiti richiesti: trasparenza,
efficacia, equità e libertà
di Marco Marinaro
» PAG 61
LA PROCEDURA
La proposta “mediata” non è
aggiudicativa ma solo facilitativa
di Marco Marinaro
» PAG 64
LE INCOMPATIBILITÀ
I conciliatori devono ricevere un
incarico di almeno tre anni
di Marco Marinaro
» PAG 66
AUTORITÀ E CONTROLLI
L’autorità competente divulga
l’elenco degli organismi
di Marco Marinaro
» PAG 68
LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI
Chiarezza su tariffe e persone fisiche
che dirimono le liti
di Marco Marinaro
» PAG 69
I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR
Coordinamento, indirizzo e bilancio
affidati al Mise
di Marco Marinaro
» PAG 70
I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO
Obbligo di adesione degli
intermediari alla Camera Consob
di Marco Marinaro
» PAG 72
LA FATTIBILITÀ ECONOMICA
Riforma a costo zero senza
previsione di oneri finanziari
di Marco Marinaro
» PAG 75
GIURISPRUDENZA
IL MASSIMARIO
Rassegna delle massime
della Cassazione civile
di Mario Finocchiaro e Mario Piselli
» PAG 78
Rassegna delle massime
dei giudici di merito
di Giovanni Sacchetti
» PAG 88
Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE
32 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988,
n. 400;
Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamen-
to (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sul-
l’ADR per i consumatori);
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme ge-
nerali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at-
tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea,
ed in particolare gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Go-
verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione euro-
pea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l’articolo 8,
che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepi-
mento della direttiva 2013/11/UE;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc-
cessive modificazioni, recante il codice del consumo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mini-
stri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Ca-
Con l’introduzione dell’Adr
la mediazione amplia i confini
e la composizione stragiudiziale
vale anche per i consumatori
Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130
Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale”
del 19 agosto 2015 n. 191
il testo del dlgs 130/2015
Attuazione della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle
controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull’ADR per i
consumatori)
mera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata
nella riunione del 31 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mini-
stri dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari
esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
ART. 1
Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva
2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei
consumatori
1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con
l’articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TI-
TOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE
CONTROVERSIE».
2. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.
206, recante Codice del consumo 1
, è sostituito dal seguente:
«Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di appli-
cazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) "consumatore": la persona fisica, di cui all’articolo 3,
1. L'articolo 141 del Dlgs
206/2005 (Codice del consumo, a
norma dell'articolo 7 della legge
29 luglio 2003, n. 229), sostituito
dal presente provvedimento, era
il seguente:
(Composizione extragiudiziale
delle controversie)
1. Nei rapporti tra consumatore
e professionista, le parti possono
avviare procedure di composizione
extragiudiziale per la risoluzione
delle controversie in materia di
consumo, anche in via telematica.
2. Il Ministro dello sviluppo
economico, d'intesa con il Ministro
della giustizia, con decreto di
natura non regolamentare, detta
le disposizioni per la formazione
dell'elenco degli organi di
composizione extragiudiziale delle
controversie in materia di
consumo che si conformano ai
principi della raccomandazione
98/257/CE della Commissione, del
30 marzo 1998, riguardante i
principi applicabili agli organi
responsabili per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo, e della
raccomandazione 2001/310/CE
della Commissione, del 4 aprile
Legislazione / Procedimento civile
Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 33
comma 1, lettera a) 2
;
b) "professionista": il soggetto, di cui all’articolo 3, com-
ma 1, lettera c);
c) "contratto di vendita": il contratto di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera e) 3
;
d) "contratto di servizi": il contratto di cui all’articolo 45,
comma 1, lettera f);
e) "controversia nazionale": una controversia relativa
ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di
vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumato-
re, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso
Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il
professionista;
f) "controversia transfrontaliera": una controversia relati-
va ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di
vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore,
quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro
dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il pro-
fessionista;
g) "procedura ADR": una procedura di risoluzione extra-
giudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al
presente titolo ed eseguita da un organismo ADRAlternative
Dispute Resolution;
h) "organismo ADR": qualsiasi organismo, a prescindere
dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che
offre la risoluzione di una controversia attraverso una proce-
dura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-decies;
i) "autorità competente": le autorità indicate dall’articolo
141-octies;
l) "domanda": la domanda presentata all’organismo per
avviare la procedura ADR;
m) "servizi non economici di interesse generale": i servizi
di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a
prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi so-
no prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispet-
tivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto
delle stesse.
2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera
stabilito:
a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di
attività;
b) se si tratta di una società o di un’altra persona giuri-
dica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche,
presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o
la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsi-
asi altra sede.
2001, concernente i principi
applicabili agli organi
extragiudiziali che partecipano
alla risoluzione extragiudiziale
delle controversie in materia di
consumo. Il Ministero dello
sviluppo economico, d'intesa con il
Ministero della giustizia,
comunica alla Commissione
europea gli organismi di cui al
predetto elenco ed assicura,
altresì, gli ulteriori adempimenti
connessi all'attuazione della
risoluzione del Consiglio
dell'Unione europea del 25 maggio
2000, 2000/C 155/01, relativa ad
una rete comunitaria di organi
nazionali per la risoluzione
extragiudiziale delle controversie
in materia di consumo.
3. In ogni caso, si considerano
organi di composizione
extragiudiziale delle controversie
ai sensi del comma 2 quelli
costituiti ai sensi dell'articolo 2,
comma 4 della legge 29 dicembre
1993, n. 580, dalle camere di
commercio, industria, artigianato
e agricoltura.
4. Non sono vessatorie le
clausole inserite nei contratti dei
consumatori aventi ad oggetto il
ricorso ad organi che si
conformano alle disposizioni di
cui al presente articolo.
5. Il consumatore non può essere
privato in nessun caso del diritto
di adire il giudice competente
qualunque sia l'esito della
procedura di composizione
extragiudiziale.
2. L'articolo 3 del Dlgs
206/2005 è il seguente:
(Definizioni)
1. Ai fini del presente codice, ove
non diversamente previsto, si
intende per:
a) consumatore o utente: la
persona fisica che agisce per scopi
estranei all'attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale
eventualmente svolta;
b) associazioni dei consumatori
e degli utenti: le formazioni
sociali che abbiano per scopo
statutario esclusivo la tutela dei
diritti e degli interessi dei
consumatori o degli utenti;
c) professionista: la persona
fisica o giuridica che agisce
nell'esercizio della propria attività
imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale, ovvero
un suo intermediario;
d) produttore: fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 103, comma
1, lettera d), e nell'articolo 115,
comma 2-bis, il fabbricante del
bene o il fornitore del servizio, o
un suo intermediario, nonché
l'importatore del bene o del
servizio nel territorio dell'Unione
europea o qualsiasi altra persona
fisica o giuridica che si presenta
come produttore identificando il
bene o il servizio con il proprio
nome, marchio o altro segno
distintivo;
e) prodotto: fatto salvo quanto
stabilito nell'articolo 18, comma 1,
lettera c), e nell'articolo 115,
comma 1, qualsiasi prodotto
destinato al consumatore, anche
nel quadro di una prestazione di
servizi, o suscettibile, in
condizioni ragionevolmente
prevedibili, di essere utilizzato dal
consumatore, anche se non a lui
destinato, fornito o reso
disponibile a titolo oneroso o
gratuito nell'ambito di un'attività
commerciale, indipendentemente
dal fatto che sia nuovo, usato o
rimesso a nuovo; tale definizione
non si applica ai prodotti usati,
forniti come pezzi d'antiquariato,
o come prodotti da riparare o da
rimettere a nuovo prima
dell'utilizzazione, purché il
fornitore ne informi per iscritto la
persona cui fornisce il prodotto;
f) codice: il presente decreto
legislativo di riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di
tutela dei consumatori.
3. L'articolo 45 del Dlgs
206/2005 è il seguente:
(Definizioni)
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV
del presente capo, si intende per:
a) «consumatore»: la persona
fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
b) «professionista»: il soggetto,
di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera c);
c) «bene»: qualsiasi bene mobile
materiale ad esclusione dei beni
oggetto di vendita forzata o
comunque venduti secondo altre
modalità dalle autorità
giudiziarie; rientrano fra i beni
oggetto della presente direttiva
l'acqua, il gas e l'elettricità,
quando sono messi in vendita in
un volume delimitato o in
quantità determinata;
d) «beni prodotti secondo le
indicazioni del consumatore»:
qualsiasi bene non prefabbricato
prodotto in base a una scelta o
decisione individuale del
consumatore;
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Guida al Diritto n°39 ILSole24Ore

  • 1. 3926 Settembre 2015 www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com Periodico settimanale / Anno XXII / n. 39 Poste Italiane Spa / Sped. in A.P. / D.L. 353/2003 conv. L. 46/2004, art. 1, c. 1 / DCB Roma Guida al DirittoSettimanale di documentazione giuridica
  • 2. INEDICOLA *OffertavalidainItaliadal7/9/2015al19/10/2015 Dal Sole 24 Ore una guida a tutte le innovazioni apportate al Codice di Procedura Civile dal recente decreto legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 132. Dalle nuove procedure esecutive, passando per il pignoramento, fino all’espropriazione forzata. IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 10,00 IN PIÙ* OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT
  • 3. In questo numero Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 3 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace » PAG 14 PROCEDIMENTO CIVILE Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori » PAG 32 IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione civile » PAG 78 IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione penale » PAG 90 3926 Settembre 2015 Sommario PRIMO PIANO » PAG 9 EDITORIALE FAMIGLIA E FILIAZIONE LE UNIONI CIVILI Quei diritti “matrimoniali” attribuiti a singhiozzo di Gianfranco Dosi » PAG 10 LEGISLAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE NOVITÀ Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace di Giulio M. Salerno » PAG 14 L’ANALISI DEL DDL BOSCHI Un collegamento con l’Italicum che lascia perplessi di Giulio M. Salerno » PAG 20 GIURISPRUDENZA LA SETTIMANA NELLE CORTI IL QUADRO DELLE DECISIONI Infortunio in itinere solo se è presente occasione di lavoro di Andrea Alberto Moramarco » PAG 26 CIVILE » PAG 31 LEGISLAZIONE PROCEDIMENTO CIVILE IL TESTO DEL DLGS 130/2015 Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 » PAG 32 LE NOVITÀ Con il nuovo istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria di Marco Marinaro » PAG 51 DEFINIZIONI L’accordo raggiunto non è già predefinito: c’è l’intesa multi-step di Marco Marinaro » PAG 53 I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE I nuovi organismi avranno un sito web per dare informazioni di Marco Marinaro » PAG 56
  • 4. Sommario 4 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI Requisiti richiesti: trasparenza, efficacia, equità e libertà di Marco Marinaro » PAG 61 LA PROCEDURA La proposta “mediata” non è aggiudicativa ma solo facilitativa di Marco Marinaro » PAG 64 LE INCOMPATIBILITÀ I conciliatori devono ricevere un incarico di almeno tre anni di Marco Marinaro » PAG 66 AUTORITÀ E CONTROLLI L’autorità competente divulga l’elenco degli organismi di Marco Marinaro » PAG 68 LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI Chiarezza su tariffe e persone fisiche che dirimono le liti di Marco Marinaro » PAG 69 I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR Coordinamento, indirizzo e bilancio affidati al Mise di Marco Marinaro » PAG 70 I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO Obbligo di adesione degli intermediari alla Camera Consob di Marco Marinaro » PAG 72 LA FATTIBILITÀ ECONOMICA Riforma a costo zero senza previsione di oneri finanziari di Marco Marinaro » PAG 75 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione civile di Mario Finocchiaro e Mario Piselli » PAG 78 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Giovanni Sacchetti » PAG 88 PENALE » PAG 89 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione penale di Giuseppe Amato » PAG 90 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Andrea Alberto Moramarco » PAG 94 AMMINISTRATIVO » PAG 95 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Le massime dei giudici amministrativi di Loredana D’Itri » PAG 96 COMUNITARIO » PAG 97 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Corte di giustizia: la rassegna delle massime di Maria Adele Cerizza » PAG 98
  • 5. Indice Analitico Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 5 LEGISLAZIONE Procedimento civile Attuazione della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull'ADR per i consumatori). (Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130) » PAG. 32 DIRITTO E PROCEDURA CIVILE Contratto Inadempimento - Fornitura di materiali - Scadenza delle fatture - Mancato pagamento del prezzo - Azione giudiziale del creditore - Presupposti - Prova del suo diritto e del termine di scadenza - Mera allegazione dell'inadempimento - Sufficienza - Obblighi del debitore - Individuazione - Fattispecie. (Cc, articolo 1460) » PAG. 88 Contratto agrario Prelazione e riscatto - Da parte del proprietario del terreno confinante - Necessità della contiguità fisica e materiale - Sussiste. (Cc, articoli 817, 922 e 939) » PAG. 78 Criminalità Misure di prevenzione - Confisca - Diritti reale di garanzia - Costituiti in epoca anteriore - Rapporti. (Legge 31 maggio 1965 n. 575, articoli 2, 2-bis, 2-ter e 2-quater) » PAG. 78 Diritto d'autore Marchi e brevetti - Contraffazione marchi - Prodotti appartenenti allo stesso genere - Necessità - Tabella allegata al regio decreto n. 949 del 1942 - Carattere tassativo - Esclusione - Fattispecie. (Regio decreto 21 giugno 1942 n. 949, articolo 1; legge 10 aprile 1954 n. 129) » PAG. 78 Diritto internazionale Diritto internazionale privato - Ordine pubblico - Italiano - Nozione - Identificazione - Limiti - Astreinte - Contrasto con l'ordine pubblico – Esclusione. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; legge 31 maggio 1995 n. 218) » PAG. 79 Diritto internazionale italiano - Ordine pubblico - Italiano - Nozione - Identificazione - Principi cardine dell'ordinamento giuridico. (Preleggi, articolo 31; Cpc, articolo 797; legge 31 maggio 1995 n. 218) » PAG. 80 Diritto internazionale privato - Sentenze straniere - Stati della Comunità Europea - Esecutività - Conseguenze - Ricorso in opposizione - Necessità. (Regolamento comunitario 22 dicembre 2000 n. 44, articoli 38, 39, 41 e 43) » PAG. 80 Esecuzione civile Opposizione - A precetto - Somma chiesta nel precetto ma non dovuta - Proposta oltre i cinque giorni dalla notifica - Ammissibilità. (Cpc, articoli 615, 617 e 618) » PAG. 80 Espropriazioni Indennità - Determinazione - Aree con destinazione a usi collettivi - Aspetti conformativi - Condizioni. (Decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis) » PAG. 81 Indennità - Determinazione - Articolo 5- bis del decreto legge n. 333 del 1992 - Incostituzionalità - Disciplina di cui alla legge n. 244 del 2007 - Applicabilità ai giudizi in corso - Esclusione - Conseguenze. (Legge 25 giugno 1865 n. 2359; decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n. 359, articolo 5-bis; Dpr 8 giugno 2001 n. 327, articolo 37; legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2) » PAG. 81 Indennità - Determinazione - Elementi incidenti sulla concreta liquidazione del credito - Violazione da parte del giudice del merito - Violazione di legge - Esclusione - Apprezzamento di fatto - Conseguenze – Fattispecie. (Cpc, articoli 115, 116, 360 e 366; legge 25 giugno 1865 n. 2359) » PAG. 82 Indennità - Determinazione - Interventi di riforma economico sociale - Riduzione del 25% della indennità - In caso di realizzazione di un piano di edilizia economica e popolare - Esclusione. (Legge 24 dicembre 2007 n. 244, articolo 2) » PAG. 82 Fallimento Azione revocatoria - Rinuncia non perfezionata – Sopravvenuta carenza d'interesse - Intervento dell'assuntrice del fallimento - Inammissibilità. (Rd 267/1942, articolo 67) » PAG. 82 Impugnazioni Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Nuove produzioni documentali - Giudizi instaurati dopo il 30 aprile 1995 - Regime applicabile.
  • 6. Indice Analitico 6 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore (Cpc, articolo 345; legge 26 novembre 1990 n. 353) » PAG. 82 Impugnazioni civili - Appello - Appello in genere - Procedimento - Memoria di replica - Contenuto – Limiti. (Cpc, articolo 189) » PAG. 83 Impugnazioni civili - Appello - Domanda nuova - Inammissibilità - Rilevabilità ex officio - Accettazione del contraddittorio - Irrilevanza. (Cpc, articoli 112, 345 e 360) » PAG. 83 Impugnazioni civili - Opposizione di terzo - Ordinaria - Pregiudizio del terzo - Identificazione. (Cpc, articolo 404) » PAG. 83 Revocazione - Sentenza della corte di cassazione - Contrasto di giudicati - Esclusione - Regime anteriore al decreto legislativo n. 40 del 2006. (Cpc, articoli 391-bis, 391-ter e 395; decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 40) » PAG. 83 Locazioni Immobili - A uso abitativo - Riduzione o diminuzione del godimento del bene - Possibilità per il conduttore di astenersi dal versare il canone o di ridurlo - Esclusione - Sospensione dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore - Legittimità - Presupposti - Completa mancanza di controprestazione da parte del locatore - Necessità. (Cc, articolo 1571) » PAG. 88 Immobili - Canone - Tolleranza del locatore nel ricevere il pagamento - Effettuato con bonifico bancario - Limiti. (Cc, articoli 1182, 1197 e 2697) » PAG. 84 Immobili - Innovazioni non consentite al conduttore - Risoluzione per inadempimento - Ammissibilità. (Cc, articoli 1453, 1455, 1456 e 1587) » PAG. 84 Notificazioni Civili - Notificazioni civili in genere - Procuratore che eserciti il suo ministero fuori dalla circoscrizione del tribunale cui è assegnato - Omessa elezione di domicilio nel luogo ove ha sede l'ufficio - Notificazioni - Luogo - Nella cancelleria - Conseguenze. (Cpc, articoli 83, 170, 285, 325, 326 e 330; regio decreto 22 gennaio 1934 n. 37, articolo 82; legge 24 febbraio 1997 n. 27, articoli 1 e 6) » PAG. 84 Possesso Possesso in genere - Possesso ad usucapionem - Condizioni – Limiti. (Cc, articoli 1140, 1158 e 1165) » PAG. 84 Prescrizione Termine - Fatto dannoso previsto come reato - Estinzione del reato per causa diversa dalla prescrizione o sentenza irrevocabile nel giudizio penale - Conseguenze. (Cc, articolo 2947; Cp, articolo 595) » PAG. 84 Procedimento civile Giudicato civile - Giudicato interno - Omessa impugnazione di alcuni capi - Ratio decidendi - Rilevanza. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324 e 329) » PAG. 85 Intervento in causa di terzi - Adesivo dipendente - Poteri dell'interveniente - Impugnazione autonoma - In assenza della impugnazione della parte adiuvata - Esclusione. (Cpc, articoli 105 e 339) » PAG. 85 Intervento in causa di terzi - Iussu iudicis - Valutazione discrezionale del giudice del merito - Insindacabilità in cassazione. (Cpc, articoli 107 e 360) » PAG. 85 Notificazione – Morte della parte contumace - Impugnazioni – Notifica agli eredi – Necessità. (Cpc., articoli 102, 110, 291 e 300) » PAG. 79 Professionisti Responsabilità professionale - Diritto del cliente al risarcimento del danno - Termine di prescrizione - Decorrenza - Dal momento in cui la condotta del professionista ha determinato l'evento dannoso - Esclusione - Decorrenza da quando la produzione del danno si manifesta all'esterno - Sussistenza. (Cc, articolo 2236) » PAG. 88 Proprietà Azioni di difesa - Distanze - Muro comune - Utilizzazione – Limiti. (Cc, articoli 907 e 1102) » PAG. 85 Azioni di difesa - Proprietà in genere - Diritto reale autodeterminato - Conseguenze - Titolo di acquisto - Rilevanza - Limiti. (Cc, articoli 832 e 948; Cpc, articoli 163, 164 e 345) » PAG. 86 Prova civile Prova documentale - Produzione nuovi documenti - Regime anteriore alla novella del 2005 - Anteriormente alla ordinanza di ammissione delle prove - Ammissibilità. (Cpc, articolo 184; decreto legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005 n. 80) » PAG. 86 Pubblico ministero Pubblico ministero in genere - Intervento nel giudizio civile - Integrazione del contraddittorio - Giudizio di appello - Notificazione al Pm presso il giudice a quo - Necessità - Limiti. (Cpc, articoli 69, 70, 71, 72, 221 e 331) » PAG. 86 Responsabilità e risarcimento Danno – Alla persona – Non
  • 7. Indice Analitico Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 7 patrimoniale – Liquidazione in caso di danno permanente e di invalidità temporanea – Ammissibilità. (Cc, articoli 1223, 2056 e 2059) » PAG. 81 Danno - Concorso del fatto colposo del creditore o del danneggiato - Articolo 1227, comma 2, del Cc. (Cc, articolo 1227) » PAG. 86 Danno - Criteri equitativi - Poteri del giudice del merito - Incensurabilità in cassazione. (Cc, articolo 1226; Cpc, articolo 360) » PAG. 86 Danno - Risarcimento - Denuncia di reato - Responsabilità per danni a carico del denunciante - Esclusione - Limiti. (Cc, articolo 2043) » PAG. 87 Danno - Risarcimento - Domanda proposta nei confronti di soggetto non imputato nel processo penale - Presupposti. (Cc, articolo 2947) » PAG. 87 Responsabilità patrimoniale Conservazione della garanzia patrimoniale - Azione revocatoria - Diminuzione del patrimonio del fideiussore - Conseguenze. (Cc, articolo 2901) » PAG. 87 Servitù Acquisto - Mancata trascrizione dell'atto costitutivo - Effetti - Inopponibilità agli aventi causa del proprietario del fondo servente - Sussiste. (Cc, articoli 1362, 1363, 1364, 1375, 1376 e 2643) » PAG. 87 DIRITTO E PROCEDURA PENALE Circolazione stradale Guida in stato di ebbrezza -Trattamento sanzionatorio - Sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità - Incompatibilità con il beneficio della sospensione condizionale della pena - Conseguenze - Richiesta dell'imputato - Rinuncia implicita alla sospensione condizionale della pena - Sussistenza - Ragioni. (Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, articolo 186, comma 9-bis; Cp, articolo 163) » PAG. 90 Editoria Stampa - Giornalista - Segreto professionale - Perquisizione e sequestro - Limiti. (Cpp, articoli 200, comma 3, 247, 253 e 256) » PAG. 90 Fisco Reati fiscali - Prova per presunzione - Utilizzabilità - Limiti - Differenze in materia cautelare e ai fini del giudizio di merito. (Cpp, articolo 187 e 273; Dpr 29 settembre 1973 n. 600, articolo 39; decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74) » PAG. 92 Giudice Poteri del giudice - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena - Diniego delle circostanze attenuanti generiche - Parametri di riferimento - Motivazione. (Cp, articoli 62-bis, 132 e 133) » PAG. 92 Misure cautelari Personali - Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa - Contenuto - Determinatezza - Necessità - Fattispecie. (Cpp, articolo 282-ter) » PAG. 91 Reali - Sequestro di un sistema informatico o telematico – Condizioni –Fattispecie. (Cpp, articoli 247, comma 1-bis, 275, e 352, comma 1-bis) » PAG. 93 Prova penale Sequestro penale - Sequestro probatorio - Copie dei documenti cartacei e informatici sequestrati - Interesse all'impugnazione - Condizioni. (Cpp, articoli 258 e 324) » PAG. 93 Reato Reati contro la fede pubblica - Differenze tra le fattispecie criminose di false dichiarazioni rese dal prevenuto - Fattispecie delittuose - False dichiarazioni - Recepite o meno in un atto pubblico - Falsa attestazione del proprio stato - Falsa attestazione di altre qualità - Riproduzione in un atto fidefacente - Trattamento sanzionatorio più grave - Altra ipotesi - Sufficiente la sola falsa attestazione - Fattispecie. (Cp, articolo 495 e 496) » PAG. 94 Reati contro l'amministrazione della giustizia - Evasione dagli arresti domiciliari - Stato di necessità - Presupposti - Imminenza di una situazione di grave pericolo alla persona - Pericolo attuale - Non altrimenti evitabile - Evasione dagli arresti domiciliari - Fattispecie – Difetto dei presupposti - Condotta non scriminata. (Cp, articoli 54 e 385) » PAG. 94 DIRITTO AMMINISTRATIVO Atti e provvedimenti amministrativi Annullamento - Annullamento d'ufficio di un provvedimento illegittimo - Derivazione di ingiustificati oneri per l'erario - Intervento in autotutela - Specifica motivazione - Necessità - Esclusione - Ripristino della legalità violata - Sufficienza. » PAG. 96 Concorsi ed esami Concorso pubblico - Prova scritta - Attribuzione del voto numerico da parte della commissione - Giudizio tecnico discrezionale - Legittimità - Sindacabilità del giudizio - Solo in caso di manifesta illogicità ed erroneità - Sussistenza. » PAG. 96 Edilizia e urbanistica
  • 8. Indice Analitico 8 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Vincoli urbanistici - Intervento di nuova costruzione - Mancata alterazione dei volumi - Area sottoposta a vincolo paesaggistico - Ordine di demolizione - Legittimità - Motivi. » PAG. 96 Immigrazione e stranieri Permesso di soggiorno - Istanza di rinnovo - Intervenuta condanna penale dello straniero per ricettazione - Assenza di un giudizio di pericolosità sociale - Motivo ostativo al rinnovo - Esclusione - Tipologie di reato - Elencazione tassativa - Sussistenza. » PAG. 96 DIRITTO COMUNITARIO Consumatore Tutela dei consumatori - Ambito di applicazione - Lenti a contatto colorate con effetti estetici e non graduate - Indicazione sulla confezione che designa il prodotto di cui trattasi come prodotto cosmetico - Irrilevanza. (Regolamento Ce n. 1223/2009) » PAG. 98 Giurisdizione Mandato di arresto europeo - Obbligo di eseguire il mandato d'arresto europeo - Decisione sulla consegna - Termini e modalità della decisione di esecuzione - Conseguenze del superamento dei termini. (Decisione quadro 2002/584/Gai) » PAG. 98 Imposte indirette Iva - Nozione di prestazione di servizi - Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza - Fatto generatore dell'imposta - Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi - Esigibilità dell'imposta. (Direttiva 2006/112/Ce, articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1) » PAG. 98
  • 9. Primo Piano Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 9 EDITORIALE FAMIGLIA E FILIAZIONE LE UNIONI CIVILI Quei diritti “matrimoniali” attribuiti a singhiozzo di Gianfranco Dosi » PAG 10 LEGISLAZIONE PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LE NOVITÀ Nuovo Senato: un “restyling” poco efficace di Giulio M. Salerno » PAG 14 L’ANALISI DEL DDL BOSCHI Un collegamento con l’Italicum che lascia perplessi di Giulio M. Salerno » PAG 20 GIURISPRUDENZA LA SETTIMANA NELLE CORTI IL QUADRO DELLE DECISIONI Infortunio in itinere solo se è presente occasione di lavoro di Andrea Alberto Moramarco » PAG 26
  • 10. Editoriale FAMIGLIA E FILIAZIONE 10 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Quei diritti “matrimoniali” attribuiti a singhiozzo le unioni civili Gianfranco Dosi Presidente dell’Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia I l dibattito sui progetti di legge sulle unioni civili all’esame del Parlamento si è arricchito in questi anni con diverse prese di posizione della giurisprudenza costituzionale e internazionale. Al di là delle diverse sensibilità sul tema, tutte legittime, è il caso di mettere a fuoco le novità contenute nel testo in discussione alla Commissione giustizia del Senato, recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (atto Senato n. 197). Come si è detto il testo unificato è una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge originari. Prevede due parti ben distinte: una sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l’altra sulle convivenze di fatto. Il primo titolo disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso che si costituiscono mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. Sono cause impeditive per la costituzione della unione civile tra persone dello stesso sesso la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un’unione civile tra persone dello stesso sesso; la minore età, l’interdizione per infermità di mente; altre ipotesi impeditive previste nel codice civile. Le parti possono stabilire il cognome dell’unione civile. All’articolo 2 si prevede che non può contrarre matrimonio chi è vincolato da una unione di stato civile, mentre l’articolo 3 estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso le norme fondamentali che presiedono alla tutela del matrimonio (articoli 143, 144, 145, 146, 147, 148, 342-bis, 342-ter, 417, 426 e 429 del codice civile) e altre disposizioni. L’articolo 4 estende i diritti successori previsti dal codice civile a tutela delle relazioni matrimoniali, mentre l’articolo 5 prevede la possibilità dell’adozione limitatamente alla sola ipotesi prevista nell’articolo 44 della legge 183/1983 e cioè dell’adozione del figlio del partner. L’articolo 6 estende all’unione civile tra persone dello stesso sesso le norme sulla separazione e sul divorzio, ivi comprese quelle che consentono di procedervi attraverso accordi di negoziazione o direttamente davanti all’ufficiale dello stato civile. Per la regolamentazione concreta viene prevista nell’articolo 7 una delega al Governo. Il secondo titolo del testo unificato si occupa della disciplina della convivenza di fatto intendendo con l’espressione conviventi di fatto «le persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca LA VERSIONE DIGITALE In anteprima sul web il numero della settimana all’indirizzo www.guidaaldirittodigital.ilsole24ore.com IL TEMA DELLA SETTIMANA Il testo unificato sulla «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze» (atto Senato n. 197), in discussione alla Commissione giustizia del Senato, è una rielaborazione del contenuto normativo recato dai disegni di legge originari. Prevede due parti ben distinte: una sulle unioni civili tra persone dello stesso sesso e l'altra sulle convivenze di fatto. L’analisi delle due discipline normative evidenzia, secondo il Presidente dell’osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, Gianfranco Dosi, molti lati positivi ma anche alcune «imbarazzanti conclusioni».
  • 11. Editoriale / Famiglia e filiazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 11 assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile» (articolo 8). Quindi anche tra persone dello stesso sesso che non intendono costituire una unione civile registrata. I conviventi di fatto – afferma l’articolo 9 - hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall’ordinamento penitenziario e, in caso di malattia o di ricovero, hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali. Infine ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie. L’articolo 10 si occupa del diritto di abitazione e dei casi di successione nel contratto di locazione prevedendo che, fatta sempre salva naturalmente l’assegnazione dell’abitazione effettuata in sede di separazione dal giudice, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza, il convivente di fatto superstite ha il diritto di abitazione per un numero di anni pari alla durata della convivenza. Il diritto cessa in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto. L’articolo 11 prevede l’inserimento dei conviventi di fatto nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare. Gli obblighi di mantenimento o alimentare sono previsti nell’articolo 12 dove si prevede che in caso di cessazione della convivenza di fatto, ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 156 del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall'altro quanto necessario per il suo mantenimento per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza, mentre ove ricorrano i presupposti di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile, il convivente ha diritto di ricevere dall’altro gli alimenti per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza. I diritti nell’impresa familiare vengono estesi al convivente di fatto dall’articolo 13 che introduce un apposito articolo 230-ter nel codice civile. L’articolo 14 estende alla convivenza di fatto le norme di tutela in materia di interdizione e amministrazione di sostegno, mentre l’articolo 15 prevede la possibilità del risarcimento del danno in seguito a fatto illecito da cui è derivata la morte di una delle parti del contratto di convivenza. Per gli aspetti patrimoniali si prevede all’articolo 16 la possibilità di stipula di un apposito contratto di convivenza, cioè di un accordo con cui i conviventi di fatto disciplinano i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune e fissano la comune residenza. Il contratto è redatto in forma scritta, a pena di nullità, ricevuto da un notaio in forma pubblica e ai fini dell’opponibilità ai terzi viene iscritto a cura del notaio rogante. Può prevedere le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo e il regime patrimoniale della comunione dei beni. Non può essere sottoposto a termine o condizione a pena di nullità Le unioni civili tra persone dello stesso sesso si costituiscono con dichiarazione davanti all’ufficiale di stato civile
  • 12. Editoriale / Famiglia e filiazione 12 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Cause di nullità sono anche previste nell’articolo 17, mentre l’articolo 18 prevede la possibilità di risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti; matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona; morte di uno dei contraenti. Ai fini delle norme di diritto internazionale privato i contratti di convivenza vengono poi sostanzialmente equiparati al matrimonio dall’articolo 19 del testo unificato. La famiglia di fatto (automatica in caso di convivenza stabile e senza previsione di registrazione) acquisirà così una disciplina giuridica molto chiara, soprattutto con riferimento alle obbligazioni reciproche di carattere solidaristico e patrimoniale (mantenimento, alimenti, impresa familiare). Tutti diritti, è interessante notare, che scattano indipendentemente dalla volontà dei conviventi che non hanno possibilità di escluderli. Un passaggio molto delicato della nuova disciplina: convivere stabilmente equivale a contrarre matrimonio per quanto attiene ai diritti fondamentali della solidarietà personale. Rimane fermo, naturalmente, il principio della libertà contrattuale che consentirà con specifici “contratti di convivenza” (articolo 16 del testo unificato) la possibilità di tarare su misura i confini patrimoniali di questa solidarietà. È esclusa l’estensione ai conviventi di fatto della disciplina legale successoria, che rimane garantita alla sola famiglia matrimoniale e alle unioni civili tra persone dello stesso sesso e affidata, per i conviventi, allo strumento testamentario. Si comprende, però, come le questioni più problematiche non sono certamente quelle relative al riconoscimento dei diritti alle famiglie di fatto – ormai ampiamente anche riconosciuti dalla giurisprudenza - ma quelle relative alla possibilità di assicurare alle persone dello stesso sesso l’accesso al matrimonio. Questa ipotesi – come si è visto - viene esclusa dal testo unificato che prevede invece la possibilità di garantire sostanzialmente gli stessi diritti dei coniugi ad apposite «unioni civili registrate tra persone dello stesso sesso». Qui la prudenza lessicale nasconde l’imbarazzo di una scelta radicale che il testo unificato non intende imporre. I diritti dei partner dell’unione civile registrata tra persone dello stesso sesso sono gli stessi sostanzialmente del matrimonio. Con l’ulteriore imbarazzante conclusione che il nuovo sistema normativo potrà assicurare diritti “matrimoniali” alle persone dello stesso sesso, ma non a persone di sesso diverso. I conviventi di fatto eterosessuali non potranno accedere alla tutela matrimoniale se non contraendo matrimonio! Tra i diritti esclusi alle unioni civili tra persone dello stesso sesso vi è quello all’adozione piena di minori. Come si è visto il testo unificato estende alle unioni civili solo il diritto all’adozione da parte di un partner del figlio dell’altro partner (articolo 44 della legge 184/1983). Come si sa nel settembre 2015 il Parlamento europeo, approvando un Rapporto sulla situazione dei diritti fondamentali nell’Unione europea, ha ricordato che molti Paesi hanno già adottato varie forme di garanzia di diritti a tutela delle convivenze di fatto (coabitazione, unioni civili, registrazione come matrimonio) e in sede di discussione in Commissione Il tema più problematico è quello sulla possibilità di assicurare alle persone dello stesso sesso l'accesso al matrimonio
  • 13. Editoriale / Famiglia e filiazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 13 Per saperne di più www.osservatoriofamiglia.it Giustizia in Senato è stato ricordato che Cassazione civile, sezione I, 6 giugno 2013 n. 14329 ha osservato che, pur essendo l’ordinamento italiano tuttora caratterizzato dall’assenza di norme che attribuiscano riconoscimento giuridico alle famiglie di fatto e alle coppie formate da persone dello stesso sesso, il rilievo costituzionale di tali unioni è stato affermato dalla Corte costituzionale (sentenza 138 del 2010) oltre che dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo (sentenza 24 giugno 2010 caso Schalk e Kopf). Alla luce dei principi richiamati in queste pronunce – e con riferimento al problema delle unioni civili tra persone dello stesso sesso - in queste pronunce si ricorda che la scelta di estendere il modello matrimoniale anche a unioni diverse da quella eterosessuale è rimessa al legislatore ordinario. Non sussiste infatti un vincolo costituzionale (articolo 29 della Costituzione) o proveniente dall'articolo 12 della Cedu in ordine all'esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali (Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cedu caso citato). L’articolo 12, da leggersi anche alla luce dell’articolo 8 della Carta dei diritti dell’Unione europea, tutela anche modelli matrimoniali diversi da quello eterosessuale, lasciando alla legislazione degli Stati e al loro apprezzamento la scelta di estendere o limitare le tipologie di unioni che possono legarsi anche mediante il vincolo matrimoniale vero e proprio (Cedu sentenza 24 giugno 2010). Il carattere dell'eterosessualità non costituisce più, di conseguenza, un canone di ordine pubblico né interno (Corte costituzionale n. 138 del 2010; Cassazione n. 4184 del 2012) né internazionale (Cedu sentenza Schalk e Kopf). Con la sentenza n. 138 del 15 aprile 2010 la Corte costituzionale ha ricordato come l’articolo 2 della Costituzione disponga che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Per formazione sociale – secondo la Consulta – deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Nella medesima sentenza si afferma che i concetti di famiglia e di matrimonio non si possono ritenere «cristallizzati» con riferimento all'epoca in cui la Costituzione entrò in vigore, perché sono dotati della duttilità propria dei princìpi costituzionali e, quindi, vanno interpretati tenendo conto non soltanto delle trasformazioni dell'ordinamento, ma anche dell'evoluzione della società e dei costumi. La relatrice Cirinnà ha ricordato più volte come il testo unificato fonda le sue ragioni giustificatrici proprio nell’articolo 2 della Costituzione e non nell’articolo 29. • Non c’è vincolo costituzionale o proveniente dalla Cedu sull’esclusiva applicabilità del modello matrimoniale alle unioni eterosessuali
  • 14. Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 14 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Nuovo Senato: un “restyling” poco efficacele novità Giulio M. Salerno D opo la prima approvazione da parte del Senato e le successive modifiche apportate dalla Camera della deputati, il disegno di legge costituzionale sul «Superamento del bicameralismo paritario e revisione del Titolo V della Costituzione» (atto Camera 2613-A e abbinati) è tornato - sempre in prima lettura - al Senato, ove si potrà tornare a discutere soltanto di quanto è stato modificato da Montecitorio rispetto al primo testo approvato da Palazzo Madama. I delicati temi oggetto di discussione Su tale questione si è aperta una discussione di ordine procedurale che finisce per investire profili contenutistici di particolare importanza. Infatti, si tratta anche di aspetti non secondari della riforma costituzionale, come, in particolare, le modalità di elezione dei componenti del Senato stesso così come previsto dall’articolo 2 del Ddl costituzionale modificato dalla Camera sulla base di un emendamento peraltro proposto dallo stesso Governo. Altre modifiche concernono poi il procedimento legislativo o ancora la ripartizione delle competenze tra Stato e Regioni, così come l’attribuzione della competenza preventiva alla Corte costituzionale in materia di legge elettorale. Tutti temi di non poco rilievo, anche dal punto di vista politico, e sui quali si giuocherà in definitiva il destino della riforma. L’iter procedurale e i possibili esiti Se anche il Senato darà il suo voto favorevole sul testo modificato dalla Camera, o se comunque apporterà soltanto lievi modifiche, il percorso successivo sarà piuttosto rapido. In sostanza, fatta sempre salva l’eventualità di un rapidissimo passaggio alla Camera se il Senato apportasse lievi modifiche, si dovranno poi attendere i due voti in seconda lettura da parte di entrambi i rami del Parlamento. E se, come sembra oggi probabile, in queste due approvazioni finali - in cui è escluso ogni possibile ulteriore emendamento - il testo sarà approvato a maggioranza assoluta, ma non con i due terzi, si dovrà poi attendere il termine di tre mesi per la richiesta del referendum costituzionale ai sensi dell’articolo 138 della Costituzione, e, come sembra allo stato altrettanto probabile, il successivo svolgimento del referendum. Lo stesso Esecutivo - anche con esplicite dichiarazioni del Presidente del Consiglio - ha già preso espressamente in considerazione l’ipotesi del referendum popolare, e, per quanto sia discutibile l’opportunità che sin da adesso si sventoli l’arma referendaria a sostegno della riforma soltanto approvata in prima lettura da una Assemblea, nulla impedisce che la prospettiva della consultazione popolare sia posta sullo sfondo di un procedimento ancora ricco di insidie politiche. In ogni caso, se tutto poi dovesse andare nel senso più favorevole alle istanze riformistiche rappresentate dall’Esecutivo oggi in carica, la tempistica necessaria vedrebbe il procedimento di riforma costituzionale concludersi non prima della metà del prossimo anno. Dunque, è per questo motivo che sin da questi giorni cominciano a muoversi le prime avvisaglie di una campagna referendaria “a lunga gittata”, che sarà destinata poi a concentrarsi probabilmente nell’autunno del Un dibattito “polarizzato”, temi molto sensibili, tempi stretti: si riuscirà a trovare una soluzione equilibrata? Disegno di legge sul superamento del bicameralismo paritario e revisione Titolo V della Costituzione Atto Senato n. 1429-B - Fonte delle infografiche: «Il Sole-24Ore» del Lunedì
  • 15. Legislazione / Pubblica amministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 15 2016 nel conclusivo appello al popolo sulla decisione ultima a favore o contro la riforma. In altri termini, salvo incidenti di percorso sempre possibili, il testo su cui è altamente probabile che si avvii la discussione pubblica è quello adesso risultante dall’approvazione da parte della Camera dei deputati. Infatti, se il Senato introducesse sostanziosi correttivi, alla Camera si riaprirebbe “il vaso di pandora” delle opzioni ancora sul tavolo, e il Governo ben difficilmente avrebbe la forza per mantenere unito il frastagliato schieramento di forze - interne ed esterne alla sua stessa maggioranza - che sinora hanno consentito di mantenere in vita questo percorso di riforma. • COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO LA FORMAZIONE DELLE LEGGI Lo deve chiedere un terzo dei componenti della Camera o del Senato La Consulta si pronuncia entro 30 giorni. Fino a quel momento la promulgazione della legge resta sospesa Il Senato può chiedere alla Camera di esaminare un determinato disegno di legge La richiesta deve essere votata a maggioranza assoluta La Camera deve procedere all'esame del disegno di legge indicato dal Senato e deve pronunciarsi entro sei mesi I regolamenti di Camera e Senato stabiliscono procedure abbreviate per i disegni di legge dichiarati urgenti I regolamenti possono, inoltre, stabilire in quali casi e con quali modalità l’esame e l'approvazione dei disegni di legge è demandato alle commissioni Il disegno di legge è comunque assegnato all'aula se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione chiedono che sia discusso o votato dall’aula o che sia sottoposto alla sua approvazione con sole dichiarazioni di voto I DECRETI LEGGE L’esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge è disposto dal Senato entro 30 giorni dalla loro presentazione alla Camera. Le proposte di modifica possono essere deliberate dal Senato entro 10 giorni dalla data di trasmissione del Ddl di conversione LA FIDUCIA Il Governo deve avere la fiducia della Camera. Entro 10 giorni dalla formazione il Governo si presenta davanti alla Camera per ottenerne la fiducia AMNISTIA E INDULTO L’amnistia e l’indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi della Camera in ogni suo articolo e nella votazione finale Sono sempre esaminati e votati dall'aula i disegni di legge costituzionali e in materia elettorale, quelli di delega, di conversione di decreti legge, di ratifica di trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi Le leggi sull’elezione dei deputati e senatori possono essere sottoposte, prima della promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità della Corte costituzionale
  • 16. Legislazione / Pubblica amministrazione 16 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / LE MATERIE PARTICOLARI DISEGNI DI LEGGE SU: IN TUTTI QUESTI CASI LEGGE DI BILANCIO Ordinamento di Roma capitale Governo del territorio statale Per disciplinare forme di coordinamento tra Stato e regioni in materia di immigrazione, ordine e sicurezza pubblica, tutela dei beni culturali Materie di competenza regionale qualora lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o l'interesse nazionale Principi che regolano la possibilità per le regioni di concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altri Stati Principi generali per l’attribuzione di un patrimonio proprio a comuni, città metropolitane e regioni Per l’istituzione di un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante Per la destinazione di risorse aggiuntive a favore di comuni, città metropolitane e regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, nonché per rimuovere gli squilibri economici e sociali e per favorire l’esercizio dei diritti della persona Forme e termini per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Ue Sistema nazionale di protezione civile Procedure per l’esercizio del potere sostitutivo del Governo nei confronti di comuni, città metropolitane e regioni per il mancato rispetto di norme e trattati internazionali o comunitari o per grave pericolo dell’incolumità e la sicurezza pubblica o per assicurare la tutela dell’unità giuridica ed economica Per l’individuazione degli indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno per il finanziamento delle funzioni pubbliche di comuni, città metropolitane e regioni Principi e procedure che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano devono seguire per partecipare, nelle materie di loro competenza, alle decisioni sugli atti normativi della Ue e sulla loro attuazione Distacco da una regione di comuni che ne facciano richiesta e assegnazione ad un'altra regione Leggi di bilancio e criteri per assicurare l’equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito delle Pa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 la Camera può non tener conto delle proposte del Senato solo se nella votazione finale del disegno di legge si pronuncia a maggioranza assoluta La legge annuale sul bilancio e sul rendiconto annuale è approvata dalla Camera e trasmessa al Senato, che la deve esaminare e può proporre modifiche entro 15 giorni Le modifiche decise sulle materie “particolari” (vedi elenco a fianco) devono essere deliberate dal Senato a maggioranza assoluta
  • 17. Legislazione / Pubblica amministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 17 COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/1 La legge, nel testo modificato dal Senato, ritorna alla Camera, che si deve pronunciare in via definitiva accettando o meno le proposte dei senatori. Per approvare la legge basta la maggioranza semplice sia nella prima che nell’eventuale seconda lettura Il Senato non chiede di esaminare la legge Il Senato chiede di esaminare la legge ITER NORMALE Solo la Camera approva la legge, prima articolo per articolo e poi con votazione finale Una volta approvata, la Camera trasmette la legge al Senato La legge può essere promulgata Il Senato ha 30 giorni per proporre modifiche per le quali basta la maggioranza semplice. Il regolamento del Senato stabilisce le modalità di esame dei Ddl L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE (DDL) INIZIA ALLA CAMERA Il Senato ha 10 giorni per chiedere, su richiesta di un terzo dei senatori, di esaminare le leggi ricevute 10 giorni 30 giorni
  • 18. Legislazione / Pubblica amministrazione 18 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / I DISEGNI DI LEGGE/2 Scaduti i 60 giorni il testo proposto o accolto dal Governo viene, su richiesta dell’Esecutivo, votato articolo per articolo e poi nel suo insieme In questo caso, i termini assegnati al Senato per chiedere di esaminare il Ddl si dimezzano a 5 giorni ITER CON PRIORITÀ L’Esecutivo può chiedere alla Camera che un disegno di legge (tranne quelli per i quali resta il bicameralismo perfetto e gli altri per la cui approvazione è richiesta una maggioranza speciale) indicato come essenziale per l’attuazione del programma di Governo, sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e votato entro 60 giorni La legge può essere promulgata La Camera vota entro 60 giorni: si segue l’iter normale (vedi a fianco) La Camera non vota entro 60 giorni L’ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE (DDL) INIZIA ALLA CAMERA 60 giorni 60 giorni 5 giorni Il Senato non chiede di esaminare il Ddl Il Senato non chiede di esaminare il Ddl Il Senato non apporta modifiche Il Senato apporta modifiche Il Senato chiede di esaminare il Ddl: il tempo a disposizione per proporre modifiche non è di 30 giorni ma di 15 (tempi dimezzati) La legge, nel testo modificato dal Senato, ritorna alla Camera, che si deve pronunciare in via definitiva accettando o meno le proposte dei senatori. Per approvare definitivamente la legge basta la maggioranza semplice 15 giorni
  • 19. Legislazione / Pubblica amministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 19 COME CAMBIA IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO / DOVE RESTA IL BICAMERALISMO PERFETTO DEVONO ESSERE APPROVATI DALLA CAMERA E DAL SENATO Il disegno di legge può essere presentato alla Camera o al Senato. Il testo è esaminato prima in commissione e poi dall’aula, che l’approva articolo per articolo e con votazione finale Disegni di legge di revisione costituzionale Leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali in materia di tutela delle minoranze linguistiche Leggi contenenti i principi fondamentali per l’elezione, l’ineleggibilità, l’incompatibilità, la durata e le retribuzioni delle giunte e dei consigli regionali Leggi di attuazione delle normative relative all’elezione, il governo e le funzioni dei comuni (comprese le forme associative di questi ultimi) e delle città metropolitane Leggi costituzionali Leggi che ratificano i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Leggi in materia di referendum popolare
  • 20. Legislazione PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 20 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Un collegamento con l’Italicum che lascia perplessil’analisi del ddl boschi Giulio M. Salerno È il momento di esaminare nel dettaglio il progetto di legge costituzionale di revisione del bicameralismo. A tal proposito, dunque, prendendo a riferimento come testo base quello risultante dal voto del 10 marzo della Camera dei deputati, alcune considerazioni preliminari possono essere già formulate circa il senso complessivo e i contenuti essenziali della riforma costituzionale in corso di approvazione. L’impianto della riforma e il confronto con il progetto del centro-destra Innanzitutto, la prima osservazione riguarda la prospettiva assunta: essa conferma quell'idea di “grande riforma” di sistema che già era alla base della riforma proposta dal centro-destra nel corso della legislatura guidata dai governi Berlusconi II e III dal 2001 al 2006, e poi bocciata nel referendum del giugno 2006 (legge costituzionale pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 269 del 2006). Anche in quella occasione, la proposta di riforma toccava il bicameralismo paritario, il procedimento di formazione delle leggi, l’assetto del Titolo V e la Corte costituzionale; in più, si interveniva direttamente anche su aspetti relativi al Governo, al Presidente della Repubblica, alla magistratura, e alla revisione della Costituzione. In questo caso, non si intende intervenire direttamente sulla forma di governo - se non in relazione alla riconduzione del rapporto di fiducia alla sola Camera dei deputati -, né sui poteri del Capo dello Stato, che rimangono pressoché inalterati (salvo, soprattutto, il fatto che il potere di scioglimento sarà limitato alla sola Camera dei deputati, e che egli avrà come supplente il Presidente di quest’ultima Assemblea), né sull’ordine giudiziario. Ma nel contempo si introducono correttivi che incidono sulle funzioni e sulla posizione del Governo in Parlamento - a partire dalla decretazione d’urgenza sino al voto “a data certa” - e dunque sui rapporti tra i due organi costituzionali che danno vita all’indirizzo politico, così come si modificano le disposizioni relative all’elezione del Capo dello Stato. Si toccano tuttavia altri temi di rilievo costituzionale che non erano oggetto della riforma del 2005, ad esempio eliminando il Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, ovvero sopprimendo le Province, o ancora introducendo una nuova competenza per la Corte costituzionale in materia di leggi elettorali. L’analisi dell’impianto del Ddl Boschi Ciò che appare evidente, quindi, è la tesi di fondo del progetto: il sistema istituzionale appare inefficiente, sia negli elementi di vertice, che nella articolazione territoriale, e pertanto appare necessaria una riforma che, nel medesimo tempo, offra le risposte necessarie per affrontare su molteplici versanti le problematicità più significative. A differenza di quanto provato dal centro-destra nel 2005, però, vi è una differenza di approccio: non Per saperne di più www.senato.it Rispetto all’ampia riforma proposta dal centro-destra e bocciata con il referendum del 2006 non si è intervenuto direttamente sulla forma di governo - se non in relazione alla riconduzione del rapporto di fiducia alla sola Camera dei deputati -, né sui poteri del Capo dello Stato, che rimangono pressoché inalterati. Disegno di legge sul superamento del bicameralismo paritario e revisione Titolo V della Costituzione Atto Senato n. 1429-B
  • 21. Legislazione / Pubblica amministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 21 conferimento di fiducia e di controllo sull’operato del Governo: il Senato perde entrambe queste funzioni, sicché non solo il sistema di checks and balances offerto dall’attuale sistema costituzionale ne risulta irrimediabilmente inciso, ma soprattutto la “governabilità” - intesa non tanto come garanzia di stabilità del governo, ma come garanzia della solo non viene coinvolta in alcun modo la disciplina della magistratura - tema che evidentemente non viene considerato degno di attenzione in questa riforma di sistema, quasi dunque che non si tratti di un problema che debba essere affrontato per assicurare il buon funzionamento del sistema istituzionale -, ma soprattutto si intende intervenire sulla forma di governo parlamentare in modo indiretto, cioè per lo più mediante la cancellazione del Senato dal circuito dell’indirizzo politico, la rimodulazione dei poteri emergenziali del Governo, lo “spacchettamento” del procedimento legislativo e l’introduzione di qualcosa di simile al “voto bloccato”. Il collegamento con l’Italicum e il risultato complessivo Che quanto appena detto definisca il senso effettivo della riforma dal punto di vista dell’assetto dei poteri pubblici, appare ancor più evidente se si coglie appieno il collegamento strutturale tra questa riforma costituzionale e la riforma elettorale parimenti in corso di approvazione. La determinazione dell’Esecutivo rimessa sostanzialmente al voto popolare nel solo momento dell’elezione della Camera, e la conseguente posizione di supremazia assunta dal Governo “eletto” nei confronti del Parlamento diventa chiaro nel momento in cui con la riforma costituzionale si stabilisce che l’elettività diretta si riduce alla sola Camera dei deputati, e con la riforma elettorale si prevede che l’elezione della stessa Camera dei deputati si traduce nell’approvazione popolare dei candidati offerti dalla lista che riceve o più del 40% dei voti oppure vincente in sede di ballottaggio. Viene così nel medesimo tempo fortemente ridotto il ruolo del Presidente della Repubblica nel momento della nomina del Presidente del Consiglio, e drasticamente limitato il ruolo del Parlamento in sede di TITOLO V: UNA BUONA RISCRITTURA Da ultimo, qualche parola va dedicata sulla riscrittura del Titolo V, la parte probabilmente meglio riuscita della riforma. Qui, una buona parte dei problemi sollevati dalla riforma del 2001 sono stati opportunamente affrontati e risolti. Il “peso” del compromesso - In alcuni casi, purtroppo, si è preferito limitarsi a una soluzione di compromesso, soprattutto quando si è inteso dare allo Stato la sola competenza legislativa esclusiva sulle «disposizioni generali e comuni» in materia di salute, politiche sociali, sicurezza alimentare, istruzione, istruzione e formazione professionale, attività culturali, turismo, e governo del territorio, oltre che con riferimento alle «disposizioni di principio» sulle forme associative dei Comuni. Non si comprende bene, anche se probabilmente questo sarà l’esito probabile, se l’attribuzione di questa competenza legislativa sui principi generali e comuni implicherà non solo la conseguente competenza regolamentare dello Stato - come sembra indiscutibile, così facendo cessare quella giurisprudenza che ha “salvato”, ricorrendo al principio della cedevolezza, i regolamenti statali nelle materie di competenza legislativa regionale e nel contempo di interesse unitario - ma anche la competenza statale di determinare la titolarità delle relative funzioni amministrative ai sensi dell’articolo 118, primo comma, della Costituzione, e dunque anche il possibile esercizio diretto da parte delle amministrazioni dello Stato. La mancanza di disposizioni transitorie - Se così sarà, però, come al solito nulla si dice circa le modalità del passaggio delle funzioni e del relativo personale, oltre, qualora ancora vi fossero, delle risorse collegate. Per questo aspetto, la mancanza di opportune disposizioni transitorie avvicina allora questa riforma a quella del 2001, fatta salva la presenza di una norma sulla continuità dell’efficacia della leggi regionali già adottate nelle materie che ritornano alla competenza statale. Infatti, come allora il decentramento, stavolta il riaccentramento delle competenze potrà facilmente incontrare inevitabili ritardi e produrre consistenti disfunzioni nell’erogazione dei servizi pubblici e nell’organizzazione del personale, in quanto occorrerà escogitare di volta in volta le relative procedure di trasferimento in assenza di apposite disposizioni costituzionali capaci di vincolare preventivamente gli attori istituzionali a vario titolo coinvolti. (G.M.S.)
  • 22. Legislazione / Pubblica amministrazione 22 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore confrontarsi con un Presidente del Consiglio forte sia di una legittimazione popolare “quasi- diretta”, sia di una consistente maggioranza parlamentare (peraltro, in una sola Assemblea) sottoposta al condizionamento dovuta alla capacità del Premier - che sarà anche capo del partito di maggioranza relativa - di condizionarne decisivamente la rielezione. Democrazia diretta e le innovazioni deboli Anche sul versante della democrazia diretta, le novità appaiono abbastanza deboli: da un lato nulla si dice sui limiti di ammissibilità del referendum abrogativo, che nella pratica consentono alla Corte costituzionale di bloccare con ampia discrezionalità qualunque richiesta referendaria abbia riflessi sulle entrate e sulle spese pubbliche; dall’altro lato, si introduce la “doppia maggioranza” richiesta per il successo delle consultazioni abrogative, mantenendo quella che è oggi condizionata dalla partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto, e aggiungendo quella - si badi bene, variabile - della maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, qualora la richiesta provenga da ottocentomila elettori. Ma, così disponendo, non solo si produce un’inevitabile “confusione” sull’esito di ciascuna consultazione - anche nell’ambito della stessa tornata referendaria - che finirà per rendere ancora più oscuro e incomprensibile ai cittadini il significato dell’istituto referendario; ma si dà luogo anche sua prevalenza rispetto alle Assemblee parlamentari - diventa un fattore dipendente e condizionato in via esclusiva dalla capacità di controllo sulle candidature presentate al momento dell’elezione alla Camera dei deputati. Ciò considerato, quali garanzie si introducono per evitare che la riduzione dei fattori di bilanciamento all’interno della forma di governo parlamentare - sia sul versante del Capo dello Stato che su quello delle Assemblee - non si traduca in una perdita secca di democraticità del sistema? La questione aperta delle garanzie democratiche Anche a prima vista, qualcosa si dice, ad esempio, sulle «garanzie dei diritti delle minoranze parlamentari» o sullo «statuto delle opposizioni» (solo alla Camera, però), ma da un lato si rinvia ai regolamenti parlamentari, dall’altro quanto prescritto non appare sufficiente. Nessuna parola innovativa viene spesa sulla disciplina dei partiti, e quanto si dice, ad esempio, sul dovere dei parlamentari di partecipare ai lavori, oppure sulle indennità riservate ai soli deputati, va nel senso favorevole alle generiche e populistiche critiche che dominano la discussione sul ceto parlamentare: il vero punto di snodo - e di equilibrio - del sistema fondato sulla rappresentanza parlamentare sarà la legge elettorale della Camera, ma su questo punto nulla si dice né sulle garanzie da introdurre nelle procedure di presentazione delle candidature, né, tanto meno, sui principi cui dovranno ispirarsi le normative elettorali, salvo introdurre il giudizio preventivo - ed eventuale - di costituzionalità su richiesta di un quarto dei componenti della Camera o un terzo di quelli del Senato. Ma su quale sarà il parametro di giudizio della Corte costituzionale nulla si dice, e l’esperienza recentissima insegna che la “democraticità” di un sistema elettorale è giudizio suscettibile di valutazioni assai flessibili. Sicché rimettere alla Corte costituzionale il giudizio sullo snodo essenziale della futura forma di governo, senza predeterminare in alcun modo i criteri di valutazione, appare al più una scommessa rimessa al buon senso dei componenti dell’organo di giustizia costituzionale. Elezione Capo dello Stato: la distorsione delle maggioranze Anche le più alte maggioranze richieste per l’elezione del Capo dello Stato (dal quarto scrutinio la maggioranza dei tre quinti dei componenti del collegio elettivo, e dal settimo quella dei tre quinti dei votanti), in realtà, finirebbero per indebolirne ancora più il profilo, in quanto la necessaria ricerca di una personalità di compromesso tra gli schieramenti ben difficilmente potrebbe condurre all’individuazione di figure dotate dell’autorevolezza necessaria per Quali bilanciamenti si introducono per evitare una perdita secca di democraticità del sistema?
  • 23. Legislazione / Pubblica amministrazione Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 23 la definizione: il Senato sarà composto da 74 consiglieri regionali eletti «con metodo proporzionale» dai Consigli regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e da 21 sindaci, uno per ciascuna Regione e Provincia autonoma, sempre eletti dai predetti Consigli, oltre a cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica a una differenziazione così rilevante da implicare un’ingiustificata discriminazione tra i soggetti richiedenti: chi si dimostrerà più coinvolgente nel momento iniziale della raccolta delle sottoscrizioni popolari, sarà favorito durante la campagna referendaria, potendo per lo più disinteressarsi della fascia di popolazione indifferente al problema sollevato; chi non sarà riuscito a superare la soglia più alta, sarà tenuto a uno sforzo di propaganda assai più elevato, in quanto dovrà senz’altro superare, come primo scoglio, il quorum partecipativo del 50% degli aventi diritto al voto. Al referendum abrogativo, poi, si aggiunge, ma soltanto con una norma meramente promozionale e dunque di non immediata efficacia, la possibilità che una futura legge costituzionale inserisca ulteriori forme di referendum popolari «propositivi e d’indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali». È alquanto curioso che nel momento in cui si riformulano incisivamente tanti articoli della Costituzione, anche modificando alcuni aspetti della disciplina sul principale strumento di democrazia diretta (oltre, come è chiaro, al referendum costituzionale), ci si limiti a promettere - con una disposizione giuridicamente inutile - che una futura legge costituzionale potrà introdurre altre forme di consultazioni popolari. A voler essere prudenti, può dirsi che si tratta soltanto di buone intenzioni; a voler essere maliziosi, di pie illusioni. Le innovazioni al sistema bicamerale Riguardo, poi, alle novità introdotte nel sistema bicamerale, qualche appunto non può essere trascurato. Dopo tante discussioni, si è giunti alla configurazione di una seconda Camera che dovrebbe essere rappresentativa, si dice, «delle istituzioni territoriali». Ma, in realtà, l’esito non è coerente con PAESI CHE VAI CAMERE CHE TROVI PAESI POPOLAZIONE SISTEMA PARL.RE GERMANIA 80.523.746 bicamerale FRANCIA 65.633.194 bicamerale REGNO UNITO 63.896.071 bicamerale ITALIA 59.685.227 bicamerale SPAGNA 46.704.308 bicamerale POLONIA 38.533.299 bicamerale ROMANIA 20.020.074 bicamerale PAESI BASSI 16.779.575 bicamerale BELGIO 11.161.642 bicamerale GRECIA 11.062.508 monocamerale REPUBBLICA CECA 10.516.125 bicamerale PORTOGALLO 10.487.289 monocamerale UNGHERIA 9.908.798 monocamerale SVEZIA 9.555.893 monocamerale AUSTRIA 8.451.860 bicamerale BULGARIA 7.284.552 monocamerale DANIMARCA 5.602.628 monocamerale FINLANDIA 5.426.674 monocamerale SLOVACCHIA 5.410.836 monocamerale IRLANDA 4.591.087 bicamerale CROAZIA 4.262.140 monocamerale LITUANIA 2.971.905 monocamerale SLOVENIA 2.058.821 bicamerale LETTONIA 2.023.825 monocamerale ESTONIA 1.324.814 monocamerale CIPRO 865.878 monocamerale LUSSEMBURGO 537.039 monocamerale MALTA 421.364 monocamerale Fonte: Eurostat
  • 24. Legislazione / Pubblica amministrazione 24 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Gli elettori della quasi totalità dei senatori elettivi saranno i soli consiglieri regionali (e delle Province autonome), mentre gli eleggibili saranno gli stessi consiglieri regionali (e delle Province autonome) e tutti i sindaci. Si tratterà di personale politico che continuerà a svolgere le sue funzioni originarie e che nel contempo sarà protetto delle guarentigie proprie dei parlamentari. Non si comprende poi se nel Senato vi saranno Commissioni composte «in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi», dato che questa precisazione è venuta meno sia con riferimento alle Commissioni in sede deliberante, che con riguardo alle Commissioni di inchiesta. Nella futura Costituzione la composizione del Senato sarà di origine politica - dato che i senatori verranno eletti da organi rappresentativi «secondo il metodo proporzionale» - ma non avrà un funzionamento secondo una logica politica? La stessa ripartizione della funzione legislativa tra le due Assemblee, dopo tanto discutere, appare ancora farraginosa e probabilmente foriera di interpretazioni contraddittorie e dunque di un possibile L’incrocio tra legge elettorale e voluto predominio dell’Esecutivo determina un forte controllo della rappresentanza contenzioso. Inoltre, se il raggio di azione del Senato è stato delimitato, essenzialmente, alle leggi costituzionali, quelle sulle minoranze linguistiche, i referendum, gli enti territoriali e le Regioni, e l’Unione europea, il meccanismo di ripartizione fondato sull’indicazione di materie definite o secondo oggetti di intervento o con riferimento a specifiche disposizioni costituzionali, condurrà a inevitabili conflitti, la cui risoluzione non sembra potrà concludersi con l’intesa tra i Presidenti delle Camere. Non è previsto cosa accadrà se non troveranno l’intesa; si arricchiranno così ulteriormente i compiti della Corte costituzionale? Sarebbe stata preferibile la strada di un semplice meccanismo di richiamo da parte del Senato, con successiva decisione finale da parte della Camera. La distribuzione della funzione legislativa per materie, che tanti problemi ha determinato nei rapporti tra Stato e Regione, rischia di riprodurre le medesime difficoltà nei rapporti tra Camera e Senato. Forse, il processo di convergenza degli apparati amministrativi e gestionali - previsto dalle disposizioni transitorie e finali come «integrazione funzionale delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione» - potrà ridurre in concreto qualche problema, ma non potrà certo evitare i conflitti sui temi politici di maggiore rilevanza. • per soli sette anni e non rinominabili. Dunque, oltre all’inspiegabile presenza dei senatori a tempo di nomina presidenziale di cui non si vede proprio la ragione all’interno di un organo collegiale che rappresenti le autonomie territoriali, solo le Regioni indicheranno i senatori; ciò non spetterà né ai Comuni, né alla Città metropolitane, né a Roma Capitale, ovvero alle altre «istituzioni territoriali» espressamente indicate nella Costituzione a seguito della riforma stessa, dato che le Province saranno pretermesse dal testo costituzionale, pur sopravvivendo in modo dissimulato in una disposizione transitoria e finale come «enti di area vasta» di incerta collocazione nel futuro ordinamento repubblicano delle autonomie territoriali. Taluno sta già sostenendo che la soppressione del suffragio diretto per il Senato comporti la violazione di un principio supremo dell’ordinamento costituzionale, quello della derivazione degli organi rappresentativi dal voto popolare ai sensi dell’articolo 1 della Costituzione, anche perché da noi, a differenza di quanto previsto ad esempio in Francia mancherebbe qualunque riferimento esplicito al «suffragio indiretto». A nostro avviso, si tratta di una tesi su cui riflettere, potendosi esporre la riforma al rischio di un’eventuale impugnativa innanzi alla Corte costituzionale, e in ogni caso indicativa dell’effettiva irresolutezza che ha condotto alla soluzione adottata: chi sarà davvero rappresentato dal Senato e nel Senato?
  • 25.
  • 26. Giurisprudenza LA SETTIMANA NELLE CORTI 26 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Infortunio in itinere solo se è presente occasione di lavoro il quadro delle decisioni Andrea Alberto Moramarco D iritto del lavoro in primo piano in questa settimana. Da una parte spicca la sentenza con cui le sezioni Unite hanno affermato che non può essere indennizzato l’infortunio in itinere se manca il collegamento diretto con «l’occasione di lavoro»; dall’altra da notare è la decisione della Corte di giustizia Ue che ha chiarito che gli spostamenti effettuati dal lavoratore tra il suo domicilio e il primo o l’ultimo cliente rientrano nel tempo lavorato. Prededuzione anche per prestazioni precedenti al fallimento Sempre in ambito civile si segnalano, in tema di adozioni, la decisione della Corte sulla legittimità della dichiarazione di adottabilità dei minori anche quando sussista un legame affettivo tra genitori e figli, se il percorso di riabilitazione non abbia portato ai risultati sperati in ordine al recupero delle capacità genitoriali. In tema di privacy, la Corte ha poi stabilito che tra i dati personali relativi a persone decedute ai quali hanno diritto di accesso gli eredi non rientrano quelli identificativi di terze persone, come i beneficiari della polizza assicurativa sulla vita stipulata dal de cuius.Inoltre, in materia fallimentare, si sottolinea la sentenza con la quale i giudici di legittimità hanno affermato che sono da ammettere al beneficio della prededuzione non solo gli onorari per le attività svolte dopo l’apertura della procedura concorsuale, ma anche quelli per prestazioni precedenti, purché funzionali agli interessi dell’azienda. Interruzione prescrizione di ¼ per frodi Iva contraria al diritto europeo In ambito penale è di notevole importanza un’altra sentenza della Corte di giustizia Ue, che ha affermato la contrarietà all’articolo 325 Tfue della normativa italiana in materia di atti interruttivi della prescrizione per procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di Iva, laddove prevede che l’atto interruttivo comporti il prolungamento di solo un quarto della sua durata iniziale. Si segnalano poi diversi interventi della Cassazione. Si parte con la decisione con la quale la Corte ha affermato che nell’ipotesi di acquisto di immobile per successione a causa di morte, l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, conserva la sua efficacia nei confronti dell’erede del condannato. Da notare anche la sentenza per la quale il licenziamento e la limitazione della libertà personale dell’obbligato al mantenimento non evitano la condanna per violazione degli obblighi di assistenza familiare se tali eventi sono sopravvenuti alle violazioni. In materia processuale, si segnalano, poi, la sentenza con cui i giudici di legittimità hanno stabilito che la richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non può essere respinta solo per la sua incompatibilità con la sospensione condizionale della pena precedentemente concessa all’imputato, dovendosi quest’ultimo beneficio ritenere tacitamente rinunciato. E, ancora, la decisione della Corte secondo cui se con l’aggravante specifica del reato la pena supera il limite massimo previsto dalla legge per la concessione del beneficio della messa alla prova, il giudice deve negare la concessione del beneficio alternativo alla detenzione. Il procedimento non si blocca per l’assenza del parere tecnico Per il diritto amministrativo si segnalano l’ordinanza del Tar del Veneto che ha confermato il provvedimento con cui il Comune
  • 27. Giurisprudenza / La settimana nelle corti Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 27 LE SENTENZE IN PILLOLE DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE DIRITTO E PROCEDURA CIVILE INFORTUNI SUL LAVORO - Corte di cassazione - Sezioni Unite civili - Sentenza 7 settembre 2015 n. 17685 In tema di infortunio in itinere, affinché si possa dar luogo al risarcimento, il collegamento con “l’occasione di lavoro” deve essere diretto, non marginale e non basato su una semplice circostanza di tempo e luogo. Pertanto, per la configurazione dell’infortunio indennizzabile è necessario che la causa violenta sia collegata in qualche modo all’attività lavorativa, ovvero che inerisca a essa o sia almeno occasionata dal suo esercizio. Le sezioni Unite hanno in questo modo risolto un conflitto interpretativo esistente all’interno della stessa Corte escludendo, nel caso di specie, l’indennizzabilità dell’infortunio di una donna che era stata uccisa dal convivente mentre si recava al lavoro. I giudici hanno osservato che un tale rischio si riferisce alla vita personale del soggetto interessato ed è privo di qualsiasi collegamento con l’adempimento della prestazione lavorativa. Infortunio in itinere legato almeno all'«occasione di lavoro» Giovanni Negri Quotidiano del diritto 8 settembre 2015 ADOZIONI - Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 7 settembre 2015 n. 17711 È legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità dei minori disposta dal tribunale nel caso in cui sussista un forte legame affettivo tra figli e genitori qualora questi ultimi si siano sottoposti a un percorso di riabilitazione i cui risultati circa la possibilità di recupero delle loro capacità genitoriali siano comunque incerti o possano arrivare in tempi non compatibili con la salvaguardia del benessere dei piccoli e la prevenzione di ulteriori pregiudizi. Per la Cassazione, «lo stato di adottabilità non implica necessariamente un rifiuto intenzionale e irrevocabile di adempiere i doveri genitoriali, ma può consistere anche in una situazione di fatto obiettiva del minore, che, indipendentemente dagl'intendimenti dei genitori, impedisca o ponga in pericolo il suo sano sviluppo psico-fisico». Genitori tossicodipendenti, figli adottabili anche in presenza di un legame affettivo Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 8 settembre 2015 PRIVACY – Corte di Cassazione – Sezione I civile – Sentenza 8 settembre 2015 n. 17790 «In tema di trattamenti dei dati personali, tra i dati concernenti persone decedute, ai quali hanno diritto di accesso gli eredi, a norma dell’art. 9, terzo comma, d.lgs. n. 196/2003, non rientrano quelli identificativi di terze persone, quali sono i beneficiari della polizza stipulata dal de cuius, ma soltanto quelli riconducibili alla sfera personale di quest'ultimo». Con questo principio di diritto la Cassazione ha cassato la sentenza di merito che aveva ordinato alla compagnia di assicurazione di rivelare agli eredi del contraente di una polizza, poi defunto, il nome del beneficiario di un contratto di assicurazione sulla vita stipulata dal de cuius. Nel caso di specie, l’erede aveva chiesto alla compagnia di assicurazione di sapere chi fosse il beneficiario della polizza stipulata dal defunto, con l’obiettivo di impugnare il contratto per incapacità di intendere e di volere del contraente. Ma qui non c’è la necessità di sapere il nome del beneficiario della polizza, essendo sufficiente che l’erede convenga in giudizio la compagnia di assicurazione. Non va svelato agli eredi il beneficiario della polizza Angelo Busani Quotidiano del diritto 9 settembre 2015 FALLIMENTO – Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 10 settembre 2015 n. 17907 I crediti professionali degli avvocati sono prededucibili nel fallimento non solo per i casi di attività svolte dopo l'apertura della procedura concorsuale, ma anche per quelle poste in essere in precedenza, qualora l'opera prestata riguardi il tentativo di risanamento dell'azienda o di prevenzione della dissoluzione della stessa. Lo ha stabilito la Cassazione che ha cassato la decisione dei giudici di merito ricordando che «l'articolo 111, secondo comma, legge fallimentare, allo scopo di incentivare il ricorso alle procedure concorsuali alternative al fallimento, attribuisce il carattere della prededucibilità a tutti i crediti per i quali sussiste il necessario collegamento occasionale o funzionale con la procedura concorsuale». Sarà compito dei giudici verificare «analiticamente, per ciascuna delle prestazioni professionali precedenti, quali risultino funzionalmente destinate all'ammissione alla procedura». Avvocati, crediti professionali prededucibili se funzionali all'impresa Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 di Venezia aveva annullato una Scia presentata per una manifestazione artistica, nell’ambito della quale però era stato creato un luogo destinato a servizi di culto; e la sentenza del Tar del Lazio che ha bacchettato la pubblica amministrazione per aver di fatto procrastinato all’infinito un procedimento amministrativo autorizzativo per via della mancata ricostituzione del comitato tecnico deputato ad emanare un parere sulla richiesta del privato. •
  • 28. Giurisprudenza / La settimana nelle corti 28 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE DIRITTO E PROCEDURA PENALE ESECUZIONE PENALE - Corte di cassazione – Sezione IV penale – Sentenza 7 settembre 2015 n. 36059 La richiesta di sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità non può essere respinta solo per il fatto che essa è da ritenersi incompatibile con la sospensione condizionale della pena concessa all’imputato. Lo ha stabilito la Cassazione fissando dunque la regola che in simili ipotesi il beneficio della sospensione condizionale della pena deve intendersi tacitamente rinunciato da parte dell’imputato. La sospensione condizionale non preclude la domanda del lavoro di pubblica utilità Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 8 settembre 2015 IMMOBILI ABUSIVI - Corte di cassazione - Sezione III penale - Sentenza 9 settembre 2015 n. 36383 Nell'ipotesi di acquisto di immobile per successione a causa di morte, l'ordine di demolizione del manufatto abusivo, disposto con la sentenza di condanna per reato edilizio, non si estingue con la morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilità della sentenza, ma conserva la sua efficacia nei confronti dell'erede del condannato, non avendo natura penale ma di sanzione amministrativa accessoria. Lo ha affermato la Cassazione che ha altresì chiarito che l’interesse paesaggistico o urbanistico prevale rispetto a quello privatistico alla conservazione del manufatto, passando in secondo piano l'aspetto afflittivo della sanzione e, quindi, il carattere personale della stessa. Immobile abusivo, l'ordine di demolizione si trasmette all'erede Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 10 settembre 2015 PENA - Corte di cassazione, Sezione VI penale - Sentenza 10 settembre 2015 n. 36687 Se con l'aggravante specifica del reato la pena supera il limite massimo previsto dalla legge per la concessione del beneficio della messa alla prova, il giudice deve negare la concessione del beneficio alternativo alla detenzione. Cambia idea dunque la Cassazione che solo con la sentenza 6453/2015 aveva invece affermato che l’unico riferimento per la concessione della messa alla prova doveva essere la pena prevista per la fattispecie base a prescindere «dal rilievo che nel caso concreto potrebbe assumere la contestazione di qualsivoglia aggravante, comprese quelle ad effetto speciale». Per la Corte, la tesi che prevede la considerazione dell’aumento di pena previsto con le aggravanti specifiche discende dal principio di sistematicità definito dagli articoli 4, 278, 379 e 550 del Cpp. Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un cittadino extracomunitario imputato di «lesioni aggravate commesse al fine di eseguire il delitto di resistenza aggravata». L’aggravante in questione ha fatto lievitare la pena a 4 anni e 6 mesi, superando il tetto fissato dalla legge per la concessione della messa alla prova. L'effetto aggravante può impedire la messa alla prova Giovanni Negri Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 REATI CONTRO LA FAMIGLIA - Corte di cassazione - Sezione VI penale - Sentenza 10 settembre 2015 n. 36669 In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, è configurabile il reato di cui all’articolo 570, comma 2, per il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento il quale successivamente a tali violazioni sia stato licenziato e sottoposto a provvedimento restrittivo della libertà personale. Per la Corte, in tal caso non ricorrono le condizioni per configurare validamente l'esimente dell'impossibilità assoluta di fare fronte al pagamento dell'assegno. Il licenziamento successivo non esonera dal “mantenimento” Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 DIRITTO AMMINISTRATIVO SCIA - Tar Veneto - Ordinanza 28 agosto 2015 n. 346 «È legittimo il provvedimento con il quale il Comune di Venezia ha vietato la prosecuzione dell’attività espositiva consistente in un allestimento riproducente una moschea nell’ambito della manifestazione “Biennale Arte” all’interno dell’ex chiesa della Misericordia, atteso che risulta sussistente l’inadempimento alle prescrizioni imposte dal Comune di Venezia in relazione alla Scia presentata, consistente in un allestimento riproducente una moschea, laddove invece gli accessi locali effettuati hanno acclarato un uso anche religioso dello spazio espositivo de quo (significativo appare, per esempio l’utilizzo in concreto del lavatoio per le abluzioni)». Questa è la massima dell’ordinanza del Tar del veneto che ha confermato il provvedimento con cui il Comune del capoluogo veneto aveva annullato la Scia, in quanto lo strumento di semplificazione amministrativa era stato impropriamente utilizzato sull’incerto confine tra esposizione d’arte e destinazione a servizi di culto. Non basta la Scia se l'ex chiesa diventa moschea Guglielmo Saporito Quotidiano del diritto 11 settembre 2015
  • 29. Giurisprudenza / La settimana nelle corti Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 29 DECISIONE CONTENUTO PER APPROFONDIRE PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO - Tar Lazio - Sentenza 5 agosto 2015 N. 10647 La pubblica amministrazione non può nascondersi dietro la mancata ricostituzione dell'organismo tecnico incaricato di rilasciare un parere per procrastinare indefinitamente la conclusione di un procedimento autorizzativo. Questa è l’importante affermazione fatta dal Tar del Lazio che ha accolto il ricorso di una società operante nel settore della ricerca che attendeva da oltre 2 anni la risposta del Miur circa l’autorizzazione al rilascio di titoli di alta formazione in campo musicale. Per il Tar la mancata rinnovazione dell’organismo tecnico «non può andare a discapito della parte che ha correttamente avviato il procedimento amministrativo […] e che ha una legittima aspettativa di vedere concludere il procedimento in tempi ragionevoli». Il mancato rinnovo del “Comitato tecnico” non giustifica l’inerzia della Pa Francesco Machina Grifeo Quotidiano del diritto 11 settembre 2015 DIRITTO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE IVA Corte di giustizia Ue - Sentenza 8 settembre 2015 Causa C-105/14 La normativa nazionale italiana in materia di prescrizione del reato che nel testo degli articoli 160 e 161 del Cp, così come modificati dalla legge 251/2005, prevede che l’atto interruttivo verificatosi nell’ambito di procedimenti penali riguardanti frodi gravi in materia di Iva comporti il prolungamento del termine di prescrizione di solo un quarto della sua durata iniziale pregiudica gli obblighi imposti agli Stati membri dall’articolo 325, paragrafi 1 e 2 Tfue. E ciò perché tale impianto normativo impedisce di «infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea», nonché finisce col prevedere «per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea». Ed è compito del giudice nazionale dare piena efficacia a tale disposizione del Trattato disapplicando le relative disposizioni nazionali. Questo è quanto detto dai giudici di Lussemburgo a soluzione della questione sollevata dal tribunale di Cuneo che, in relazione a un caso di frode Iva, aveva ritenuto che la necessità di indagini complesse e i tempi delle successive fasi di giudizio avrebbero portato con quasi assoluta certezza al risultato di non irrogare la pena. Frodi Iva, la Corte Ue boccia l'aumento troppo esiguo della prescrizione Giovanni Negri Una responsabilità in più per i nostri tribunali Raffaele Rizzardi Disapplicazione senza danni gravi Marina Castellaneta Quotidiano del diritto 9 settembre 2015 LAVORO - Corte di Giustizia Ue - Sentenza 10 settembre 2015 Causa C-266/14 Nel caso in cui i lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale, rientra nella nozione di orario di lavoro «il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro». Lo ha affermato la Corte di giustizia Ue sostenendo che escludere tale tempo dall’orario di lavoro sarebbe contrario all’obiettivo della direttiva 2003/88/Ce in materia di sicurezza e salute dei lavoratori. La controversia era sorta in virtù della decisione di una società spagnola che, a seguito di un processo di riorganizzazione societaria, aveva spostato tutti i dipendenti nella sede principale e considerato lo spostamento domicilio-cliente come periodo di riposo. Ciò però si pone in contrasto con la normativa comunitaria che definisce l'orario di lavoro come qualsiasi periodo in cui il dipendente sia a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o funzioni. Cgue: gli spostamenti da e verso casa rientrano nell'orario di lavoro Francesco Machina Grifeo Se l'azienda chiude la sede locale, il viaggio casa-cliente è orario di lavoro Marina Castellaneta Quotidiano del diritto 11 settembre 2015
  • 30. IN EDICOLA IN EDICOLA CON IL SOLE 24 ORE A € 9,90 IN PIÙ OPPURE DISPONIBILE IN FORMATO PDF SU WWW.SHOPPING24.IT Dal Sole 24 Ore una guida pratica, ricca di esempi, quadri di sintesi e risposte a quesiti, per non perdere tutte le opportunità e le agevolazioni introdotte dal decreto delegato sulla crescita e l’internazionalizzazione. Tra le novità: interpello, interessi passivi, perdite su crediti, dividendi, regime di branch exemption, immobili, spese di rappresentanza, crediti d’imposta.
  • 31. Civile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 31 LEGISLAZIONE PROCEDIMENTO CIVILE IL TESTO DEL DLGS 130/2015 Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 » PAG 32 LE NOVITÀ Con il nuovo istituto “stretta di mano” e soluzione bonaria di Marco Marinaro » PAG 51 DEFINIZIONI L’accordo raggiunto non è già predefinito: c’è l’intesa multi-step di Marco Marinaro » PAG 53 I REQUISITI PER LA COSTITUZIONE I nuovi organismi avranno un sito web per dare informazioni di Marco Marinaro » PAG 56 LA COSTITUZIONE DEGLI ORGANISMI Requisiti richiesti: trasparenza, efficacia, equità e libertà di Marco Marinaro » PAG 61 LA PROCEDURA La proposta “mediata” non è aggiudicativa ma solo facilitativa di Marco Marinaro » PAG 64 LE INCOMPATIBILITÀ I conciliatori devono ricevere un incarico di almeno tre anni di Marco Marinaro » PAG 66 AUTORITÀ E CONTROLLI L’autorità competente divulga l’elenco degli organismi di Marco Marinaro » PAG 68 LA TRASPARENZA DEGLI ORGANISMI Chiarezza su tariffe e persone fisiche che dirimono le liti di Marco Marinaro » PAG 69 I CONTROLLI SUL SISTEMA ADR Coordinamento, indirizzo e bilancio affidati al Mise di Marco Marinaro » PAG 70 I CONTROLLI NEL SETTORE SOCIETARIO Obbligo di adesione degli intermediari alla Camera Consob di Marco Marinaro » PAG 72 LA FATTIBILITÀ ECONOMICA Riforma a costo zero senza previsione di oneri finanziari di Marco Marinaro » PAG 75 GIURISPRUDENZA IL MASSIMARIO Rassegna delle massime della Cassazione civile di Mario Finocchiaro e Mario Piselli » PAG 78 Rassegna delle massime dei giudici di merito di Giovanni Sacchetti » PAG 88
  • 32. Legislazione PROCEDIMENTO CIVILE 32 Numero 39 / 26 settembre 2015 Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamen- to (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sul- l’ADR per i consumatori); Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme ge- nerali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’at- tuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare gli articoli 31 e 32; Vista la legge 7 ottobre 2014, n. 154, recante delega al Go- verno per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione euro- pea 2013 - secondo semestre - ed in particolare l’articolo 8, che introduce principi e criteri direttivi specifici per il recepi- mento della direttiva 2013/11/UE; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e suc- cessive modificazioni, recante il codice del consumo; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei mini- stri, adottata nella riunione dell’8 maggio 2015; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Ca- Con l’introduzione dell’Adr la mediazione amplia i confini e la composizione stragiudiziale vale anche per i consumatori Decreto legislativo 6 agosto 2015 n. 130 Pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” del 19 agosto 2015 n. 191 il testo del dlgs 130/2015 Attuazione della direttiva 2013/11/Ue sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/Ce (direttiva sull’ADR per i consumatori) mera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Mini- stri dell’economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente decreto legislativo: ART. 1 Modifiche al Codice del consumo in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori 1. Alla parte V del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il titolo II termina con l’articolo 140-bis e dopo il titolo II è inserito il seguente: «TI- TOLO II-bis - RISOLUZIONE EXTRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE». 2. L’articolo 141 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo 1 , è sostituito dal seguente: «Art. 141 (Disposizioni generali: definizioni ed ambito di appli- cazione). - 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) "consumatore": la persona fisica, di cui all’articolo 3, 1. L'articolo 141 del Dlgs 206/2005 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), sostituito dal presente provvedimento, era il seguente: (Composizione extragiudiziale delle controversie) 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile
  • 33. Legislazione / Procedimento civile Guida al Diritto / Il Sole 24 Ore Numero 39 / 26 settembre 2015 33 comma 1, lettera a) 2 ; b) "professionista": il soggetto, di cui all’articolo 3, com- ma 1, lettera c); c) "contratto di vendita": il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera e) 3 ; d) "contratto di servizi": il contratto di cui all’articolo 45, comma 1, lettera f); e) "controversia nazionale": una controversia relativa ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumato- re, quando ordina i beni o i servizi, risiede nello stesso Stato membro dell’Unione europea in cui è stabilito il professionista; f) "controversia transfrontaliera": una controversia relati- va ad obbligazioni contrattuali derivanti da un contratto di vendita o di servizi, nell’ambito della quale il consumatore, quando ordina i beni o i servizi, risiede in uno Stato membro dell’Unione europea diverso da quello in cui è stabilito il pro- fessionista; g) "procedura ADR": una procedura di risoluzione extra- giudiziale delle controversie conforme ai requisiti di cui al presente titolo ed eseguita da un organismo ADRAlternative Dispute Resolution; h) "organismo ADR": qualsiasi organismo, a prescindere dalla sua denominazione, istituito su base permanente, che offre la risoluzione di una controversia attraverso una proce- dura ADR ed è iscritto nell’elenco di cui all’articolo 141-decies; i) "autorità competente": le autorità indicate dall’articolo 141-octies; l) "domanda": la domanda presentata all’organismo per avviare la procedura ADR; m) "servizi non economici di interesse generale": i servizi di interesse generale che non sono prestati a fini economici, a prescindere dalla forma giuridica sotto la quale tali servizi so- no prestati, e, in particolare i servizi prestati, senza corrispet- tivo economico, da pubbliche amministrazioni o per conto delle stesse. 2. Ai fini del presente titolo il professionista si considera stabilito: a) se si tratta di una persona fisica, presso la sua sede di attività; b) se si tratta di una società o di un’altra persona giuri- dica o di un’associazione di persone fisiche o giuridiche, presso la sua sede legale, la sua amministrazione centrale o la sua sede di attività, comprese le filiali, le agenzie o qualsi- asi altra sede. 2001, concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell'articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l'esito della procedura di composizione extragiudiziale. 2. L'articolo 3 del Dlgs 206/2005 è il seguente: (Definizioni) 1. Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 103, comma 1, lettera d), e nell'articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l'importatore del bene o del servizio nel territorio dell'Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell'articolo 18, comma 1, lettera c), e nell'articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell'ambito di un'attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d'antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell'utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. 3. L'articolo 45 del Dlgs 206/2005 è il seguente: (Definizioni) 1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per: a) «consumatore»: la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a); b) «professionista»: il soggetto, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c); c) «bene»: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva l'acqua, il gas e l'elettricità, quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; d) «beni prodotti secondo le indicazioni del consumatore»: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;