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GDPR
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION REG. UE 2016/679
PERCHÉ LA MAGGIOR
PARTE DI VOI SONO QUÀ?
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION REG. UE 2016/679
LE SANZIONI AMMINISTRATIVE
ØFino a 10.000.000 € o, se superiore, fino al 2% del fatturato mondiale dell’esercizio
precedente
Casi: consenso minori; misure di sicurezza; tenuta del registro; notificazioni data breach; mancata designazione
responsabile etc.
Ø Fino a 20.000.000 € o, se superiore, fino al 4% del fatturato mondiale dell’esercizio
precedente
Casi: violazione diritti soggetti interessati; mancanza base trattamento; trasferimento fuori UE etc.
PERCHÉ IL GDPR?
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
BIG DATA
Il mercato dei Big Data Analytics continua la sua
crescita nel 2017, segnando un aumento del 22% e
raggiungendo un valore complessivo di 1,1 miliardi di
euro
Il 2018 sarà l’anno del boom della tecnologia IoT
(Internet delle cose), che comporterà un ulteriore
aumento esponenziale della quantità di dati in
circolazione
I DATI SONO IL NUOVO PETROLIO PER LE IMPRESE
Entro cinque anni nel mondo ci saranno oltre 50 miliardi di dispositivi connessi, tutti sviluppati per
raccogliere, analizzare e condividere dati
Apple, Alphabet (casa madre di Google), Microsoft, Facebook e Amazon sono le aziende ad
avere oggi il maggior valore sui mercati. Tutte e cinque fondano la loro ricchezza sui dati
raccolti dagli utenti che utilizzano i loro prodotti, nuovo capitale più importante e redditizio del
bene o del servizio stesso che producono
I RISCHI DEL TRATTAMENTO DATI PER LE PERSONE FISICHE
ØI dati ci permettono di trovare informazioni ma anche di essere trovati
https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo&t=10s
ØUna foto imbarazzante scattata anni fa, pubblicata su Facebook e di cui abbiamo perso il controllo può
compromettere un’opportunità lavorativa
ØOggi le persone fisiche non fanno molta attenzione ai dati personali che rilasciano e vedono la privacy
come una seccatura, ma con l’aumento dei dati e l’aumento dei rischi aumenterà anche la loro sensibilità
ØAumenterà conseguentemente il rischio di segnalazioni e sanzioni verso chi non rispetta le norme sulla
privacy
I RISCHI DEL TRATTAMENTO DATI PER LE PERSONE FISICHE
PERCHÉ IL GDPR?
ØPer generare consapevolezza sul valore dei dati personali ma anche sui rischi che tale trattamento
comporta
ØPer bilanciare l’interesse delle imprese ad utilizzare i dati personali e l’interesse delle persone fisiche
a mantenere il controllo sui loro dati
ØPer ridurre gli adempimenti meramente formali e burocratici e generare consapevolezza e
responsabilizzazione in capo ai soggetti che trattano dati personali
ØPer permettere un uso maggiore ma più consapevole e responsabile dei dati
ØPer uniformare la normativa nel Mercato Unico Europeo
GDPR COME OPPORTUNITÀ E NON COME COSTO
ØAdeguarsi al GDPR non è importante soltanto per evitare le sanzioni ma per restare competitivi in un
mercato che, sempre più, ruota intorno al trattamento dei dati personali
ØL’imprenditore è responsabile della scelta dei partner commerciali con cui condivide i dati personali.
Se sceglie un’impresa (es. un provider di cloud computing, un hosting provider, un consulente del lavoro,
un fornitore etc.) che non garantisce il corretto trattamento dei dati personali diviene direttamente
responsabile per culpa in eligendo
ØConseguentemente, vi sarà un vantaggio concorrenziale per i soggetti che sono conformi alle
normative, che si dotano di certificazioni etc., mentre resteranno fuori dal mercato i soggetti che non
sono in grado di dimostrare la loro conformità
IL DATO PERSONALE
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
COS’È UN DATO PERSONALE
Il dato è personale se contiene informazioni idonee a ricondurlo ad una persona fisica identificata o
identificabile
ØInformazione: qualsiasi informazione (es. la posizione, un acquisto, un interesse, l’indirizzo e-mail, l’età etc.)
ØPersona fisica: non sono dati personali i dati delle persone giuridiche, né delle persone decedute
ØIdentificata: non sono dati personali i dati anonimi
ØIdentificabile: quando si può risalire all’identità della persona combinando diverse informazioni, che il
titolare può procurarsi con un sforzo non sproporzionato in termini di costi e tempo, tecnologia disponibile e
tenendo conto delle finalità del trattamento
ANONIMIZZAZIONE VS PSEUDONIMIZZAZIONE
ØPseudonimizzazione: i dati possono essere riferiti all’interessato solo mediante informazioni
aggiuntive, che vengono conservate separatamente e soggette a misure tecniche ed organizzative
Il GDPR si applica ma rappresenta un’ottima misura di accountability
ØAnonimizzazione: le informazioni aggiuntive vengono cancellate con processo irreversibile, rendendo
la persona non più identificabile
Il GDPR non si applica
TIPOLOGIE DI DATO PERSONALE
Dati comuni
Tutti i dati ad esclusione di quelli sensibili e giudiziari (es. nome, indirizzo, telefono, e-mail, posizione etc.)
Dati sensibili (o categorie particolari di dati personali)
Salute; vita ed orientamento sessuale; origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o
filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici
Dati giudiziari
I dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
IL TRATTAMENTO
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
COS’È UN TRATTAMENTO
Trattamento è qualsiasi operazione effettuata su un dato personale o su un insieme di dati personali, sia
con mezzi automatizzati che manualmente
Esempi di trattamento: la raccolta, la conservazione, l’organizzazione, l’archiviazione, la cancellazione, la
comunicazione, l’utilizzo etc.
In caso di trattamenti non automatizzati, il GDPR si applica solo con riferimento a dati facenti parte di un
data base strutturato
BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO
Il trattamento di dati personali comuni è lecito solo in presenza di una delle seguenti basi giuridiche:
Øconsenso per una o più finalità specifiche (da non confondere con l’informativa)
Ønecessità per l’esecuzione di un contratto
Ønecessità per adempiere ad un obbligo legale
Øsalvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un terzo
Øinteresse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri
Øinteresse legittimo del titolare prevalente sui diritti dell’interessato
CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Il trattamento dei dati sensibili (o dati particolari) è vietato, salvo che nei casi elencati dall’art. 9:
Øconsenso esplicito dell’interessato per una o più finalità specifiche
Øper assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale protezione sociale (in
presenza di garanzie appropriate)
Ønecessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato, qualora non sia in grado di prestare il consenso, o di un terzo
Ødati resi manifestamente pubblici dall’interessato
Øesercizio di un diritto in sede giudiziaria
Ømotivi di interesse pubblico rilevante
L’INFORMATIVA
ØIndipendentemente dalla necessità del consenso, l’informativa deve essere sempre data all’interessato
ØQuando i dati non sono ricevuti direttamente dall’interessato ma da un terzo, il titolare deve comunque inviare
l’informativa all’interessato entro un mese
ØL’informativa deve contenere: l’identità ed i contatti del titolare e dei rappresentanti; le finalità del trattamento;
la base giuridica (es. legittimo interesse); i destinatari; il trasferimento extra UE; il periodo di conservazione od i
criteri per determinarlo; i diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità etc.); il
diritto di revoca del consenso; il diritto di proporre reclamo; se la comunicazione dei dati è obbligatoria o no e
quali sono le conseguenze della mancata comunicazione; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato (es.
profilazione)
I SOGGETTI DELLA PRIVACY
GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO
ØInteressato: la persona a cui si riferiscono i dati personali trattati
ØTitolare (Controller): la persona fisica o giuridica che determina le finalità e le modalità del trattamento
ØResponsabile del trattamento (Processor): la persona fisica o giuridica che effettua il trattamento per conto del
titolare e secondo le sue istruzioni
ØIncaricato del trattamento: persona autorizzata dal titolare ad effettuare determinati trattamenti
ØResponsabile della protezione dati (DPO): soggetto nominato dal titolare al fine di svolgere funzioni di consulenza,
organizzazione, monitoraggio e cooperazione con l’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali
ØAmministratore di sistema: soggetto esperto chiamato a gestire e sorvegliare il corretto utilizzo dei sistemi informatici
di un’azienda
TITOLARE, CONTITOLARE O RESPONSABILE?
Distinguere il titolare dal responsabile non è sempre immediato, poiché spesso un responsabile del trattamento ha
molta autonomia decisionale (es. in materia di modalità del trattamento e misure di sicurezza)
Un soggetto che tratta dei dati personali comunicatigli da un altro soggetto, per capire se è un responsabile o un
titolare deve rispondere alla seguenti domande:
Nell’interesse di chi sto trattando questi dati? Chi decide le finalità?
Øse tratto i dati nell’interesse e secondo le istruzioni del titolare sono un responsabile
Øse tratto i dati nel mio interesse e decido le finalità sono titolare
Øse condivido l’interesse e la scelta delle finalità del trattamento sono contitolare
DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE
Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo
ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto
misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente
regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (art. 28.1 GDPR)
I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto
giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento
al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la
finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del
titolare del trattamento (art. 28.3 GDPR)
DESIGNAZIONE DEL SUB-RESPONSABILE
ØIl titolare deve espressamente autorizzare il responsabile alla nomina di un sub-responsabile
ØLa designazione di un sub-responsabile richiede un contratto che ricalca quanto scritto in quello per la
designazione del responsabile
DESIGNAZIONE INCARICATI
Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento,
che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del
trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 29 GDPR)
Pur non prevedendo espressamente la figura dell' "incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il
regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati
personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (Garante Privacy)
Devono continuare ad essere designati ed istruiti gli incaricati del trattamento!
IL DATA PROTECTION OFFICER
Quali sono i compiti del DPO?
Øsorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione,
del contesto e delle finalità
Øcollaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati
(DPIA)
Øinformare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi
derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati
Øcooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento
Øsupportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un
registro delle attività di trattamento
LE COMPETENZE DEL DATA PROTECTION OFFICER
Il Responsabile della protezione dei dati dovrà:
Øpossedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in
termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste
attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di
studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di
conoscenze
Øadempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse
Øoperare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (DPO
esterno)
OBBLIGO DI NOMINA DEL DPO
Hanno l’obbligo di nomina di un DPO:
Øamministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie
Øtutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, su larga scala
Øper la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli
interessati
Ødi dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici
Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un DPO, è comunque possibile una
nomina su base volontaria
Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico DPO
IL PRINCIPIO DELL’ACCOUNTABILITY
Il concetto di accountability comprende in sé due elementi:
ØResponsabilizzazione interna delle aziende
ØCapacità di dimostrazione
Non sono più sufficienti meri adempimenti burocratici, quali la notificazione al Garante, il rilascio dell’informativa
agli interessati od il rispetto di misure minime di sicurezza. L’imprenditore deve mettere in atto dellemisure di
protezione adeguate valutando autonomamente ciò che ritiene necessario sulla base del rischio. L’imprenditore deve
essere in grado di giustificare la decisione presa, documentando il processo decisionale, nonché di dimostrare di
aver posto in essere le misure ritenute adeguate. L’imprenditore viene responsabilizzato.
ESEMPI DI ACCOUNTABILITY
Øtenere un registro dei trattamenti o documentare le ragioni per cui si è deciso di non adottarlo
Ønominare un DPO o documentare la ragione per cui si ritiene di non doverlo nominare
Øadottare una privacy policy aziendale
Øadottare codici di condotta o munirsi di certificazioni
Øassegnare e documentare i ruoli privacy all’interno dell’azienda
Øfare corsi di formazione del personale e documentarli
Øeffettuare una DPIA (Data Protection Impact Assessment) prima di iniziare un trattamento rischioso
Øadottare misure di sicurezza adeguate e documentarle
Øeffettuare audit periodici per verificare il rispetto delle norme privacy etc.
APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO
Il GDPR introduce un approccio basato sul rischio per determinare quali sono le misure tecniche ed
organizzative da implementare
Il titolare deve tenere in considerazione i rischi di distruzione, perdita, alterazione, pubblicazione non
autorizzata o accesso ai dati personali
Ciò che possono comportare: discriminazione, furto di identità, frode, perdite finanziarie, danni alla
reputazione, svantaggi sociali ed economici etc.
Il tipo di dati trattati: dati comuni, sensibili, giudiziari etc.
DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT
ØPrima di iniziare un trattamento, in particolare se usa nuove tecnologie, idoneo a creare un
alto rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il titolare deve effettuare una valutazione
d’impatto (Data Protection Impact Assessment)
ØUna volta analizzati i rischi, il titolare deve porre in essere le misure adeguate
(pseudonimizzazione, minimizzazione etc.) per limitare il rischio
ØSe il rischio resta elevato, nonostante l’applicazione di misure adeguate, occorre rivolgersi
all’Autorità Garante
PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT
Privacy by Design: la tutela della privacy deve essere tenuta in considerazione sin dalla fase di
progettazione di un nuovo trattamento così come di una nuova tecnologia e durante tutto il trattamento,
al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate
Es. nel progettare un nuovo applicativo, una software house dovrebbe prevedere misure di minimizzazione dei dati,
pseudonimizzazione, registrazione degli access log, log-out automatico dopo un determinato periodo di non utilizzazione etc.
Privacy by Default: ogni tecnologia deve prevedere come impostazione di default il trattamento meno
invasivo possibile
Es. quando mi iscrivo ad un social network, le impostazioni della privacy preimpostate devono essere le più protettive possibili e
non costringermi a modificarle; i consensi privacy non devono essere preimpostati; le newsletter prevedere il double opt-in etc.
DATA BREACH NOTIFICATION
ØUn data breach è una violazione della sicurezza dei dati che può portare alla loro distruzione, perdita,
alterazione, pubblicazione o accesso non autorizzati
ØIn caso di violazione dei dati personali, il titolare notifica il data breach al Garante entro 72 dal momento in cui
ne è venuto a conoscenza, se non è improbabile che la violazione dei dati presenti un rischio per i diritti e le
libertà delle persone fisiche
ØI data breach devono comunque essere sempre registrati e devono essere descritti i provvedimenti adottati per
porvi rimedio
ØSe vi è un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare comunica il data breach anche
ai soggetti interessati
STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPELLINI CARLESI
Avv. Massimo Bacci
LL.M. in Intellectual Property
Via Valentini 23/a
59100 Prato
www.iprights.it
massimobacci@legalicappellinicarlesi.it
Tel. 0574/870551-2
Fax. 0574/870554

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  • 2. PERCHÉ LA MAGGIOR PARTE DI VOI SONO QUÀ? GENERAL DATA PROTECTION REGULATION REG. UE 2016/679
  • 3. LE SANZIONI AMMINISTRATIVE ØFino a 10.000.000 € o, se superiore, fino al 2% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente Casi: consenso minori; misure di sicurezza; tenuta del registro; notificazioni data breach; mancata designazione responsabile etc. Ø Fino a 20.000.000 € o, se superiore, fino al 4% del fatturato mondiale dell’esercizio precedente Casi: violazione diritti soggetti interessati; mancanza base trattamento; trasferimento fuori UE etc.
  • 4. PERCHÉ IL GDPR? GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
  • 5. BIG DATA Il mercato dei Big Data Analytics continua la sua crescita nel 2017, segnando un aumento del 22% e raggiungendo un valore complessivo di 1,1 miliardi di euro Il 2018 sarà l’anno del boom della tecnologia IoT (Internet delle cose), che comporterà un ulteriore aumento esponenziale della quantità di dati in circolazione
  • 6. I DATI SONO IL NUOVO PETROLIO PER LE IMPRESE Entro cinque anni nel mondo ci saranno oltre 50 miliardi di dispositivi connessi, tutti sviluppati per raccogliere, analizzare e condividere dati Apple, Alphabet (casa madre di Google), Microsoft, Facebook e Amazon sono le aziende ad avere oggi il maggior valore sui mercati. Tutte e cinque fondano la loro ricchezza sui dati raccolti dagli utenti che utilizzano i loro prodotti, nuovo capitale più importante e redditizio del bene o del servizio stesso che producono
  • 7. I RISCHI DEL TRATTAMENTO DATI PER LE PERSONE FISICHE ØI dati ci permettono di trovare informazioni ma anche di essere trovati https://www.youtube.com/watch?v=qYnmfBiomlo&t=10s ØUna foto imbarazzante scattata anni fa, pubblicata su Facebook e di cui abbiamo perso il controllo può compromettere un’opportunità lavorativa ØOggi le persone fisiche non fanno molta attenzione ai dati personali che rilasciano e vedono la privacy come una seccatura, ma con l’aumento dei dati e l’aumento dei rischi aumenterà anche la loro sensibilità ØAumenterà conseguentemente il rischio di segnalazioni e sanzioni verso chi non rispetta le norme sulla privacy
  • 8. I RISCHI DEL TRATTAMENTO DATI PER LE PERSONE FISICHE
  • 9. PERCHÉ IL GDPR? ØPer generare consapevolezza sul valore dei dati personali ma anche sui rischi che tale trattamento comporta ØPer bilanciare l’interesse delle imprese ad utilizzare i dati personali e l’interesse delle persone fisiche a mantenere il controllo sui loro dati ØPer ridurre gli adempimenti meramente formali e burocratici e generare consapevolezza e responsabilizzazione in capo ai soggetti che trattano dati personali ØPer permettere un uso maggiore ma più consapevole e responsabile dei dati ØPer uniformare la normativa nel Mercato Unico Europeo
  • 10. GDPR COME OPPORTUNITÀ E NON COME COSTO ØAdeguarsi al GDPR non è importante soltanto per evitare le sanzioni ma per restare competitivi in un mercato che, sempre più, ruota intorno al trattamento dei dati personali ØL’imprenditore è responsabile della scelta dei partner commerciali con cui condivide i dati personali. Se sceglie un’impresa (es. un provider di cloud computing, un hosting provider, un consulente del lavoro, un fornitore etc.) che non garantisce il corretto trattamento dei dati personali diviene direttamente responsabile per culpa in eligendo ØConseguentemente, vi sarà un vantaggio concorrenziale per i soggetti che sono conformi alle normative, che si dotano di certificazioni etc., mentre resteranno fuori dal mercato i soggetti che non sono in grado di dimostrare la loro conformità
  • 11. IL DATO PERSONALE GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
  • 12. COS’È UN DATO PERSONALE Il dato è personale se contiene informazioni idonee a ricondurlo ad una persona fisica identificata o identificabile ØInformazione: qualsiasi informazione (es. la posizione, un acquisto, un interesse, l’indirizzo e-mail, l’età etc.) ØPersona fisica: non sono dati personali i dati delle persone giuridiche, né delle persone decedute ØIdentificata: non sono dati personali i dati anonimi ØIdentificabile: quando si può risalire all’identità della persona combinando diverse informazioni, che il titolare può procurarsi con un sforzo non sproporzionato in termini di costi e tempo, tecnologia disponibile e tenendo conto delle finalità del trattamento
  • 13. ANONIMIZZAZIONE VS PSEUDONIMIZZAZIONE ØPseudonimizzazione: i dati possono essere riferiti all’interessato solo mediante informazioni aggiuntive, che vengono conservate separatamente e soggette a misure tecniche ed organizzative Il GDPR si applica ma rappresenta un’ottima misura di accountability ØAnonimizzazione: le informazioni aggiuntive vengono cancellate con processo irreversibile, rendendo la persona non più identificabile Il GDPR non si applica
  • 14. TIPOLOGIE DI DATO PERSONALE Dati comuni Tutti i dati ad esclusione di quelli sensibili e giudiziari (es. nome, indirizzo, telefono, e-mail, posizione etc.) Dati sensibili (o categorie particolari di dati personali) Salute; vita ed orientamento sessuale; origine razziale o etnica; opinioni politiche; convinzioni religiose o filosofiche; appartenenza sindacale; dati genetici; dati biometrici Dati giudiziari I dati relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza
  • 15. IL TRATTAMENTO GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
  • 16. COS’È UN TRATTAMENTO Trattamento è qualsiasi operazione effettuata su un dato personale o su un insieme di dati personali, sia con mezzi automatizzati che manualmente Esempi di trattamento: la raccolta, la conservazione, l’organizzazione, l’archiviazione, la cancellazione, la comunicazione, l’utilizzo etc. In caso di trattamenti non automatizzati, il GDPR si applica solo con riferimento a dati facenti parte di un data base strutturato
  • 17. BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO Il trattamento di dati personali comuni è lecito solo in presenza di una delle seguenti basi giuridiche: Øconsenso per una o più finalità specifiche (da non confondere con l’informativa) Ønecessità per l’esecuzione di un contratto Ønecessità per adempiere ad un obbligo legale Øsalvaguardia degli interessi vitali dell’interessato o di un terzo Øinteresse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri Øinteresse legittimo del titolare prevalente sui diritti dell’interessato
  • 18. CONDIZIONI DEL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI Il trattamento dei dati sensibili (o dati particolari) è vietato, salvo che nei casi elencati dall’art. 9: Øconsenso esplicito dell’interessato per una o più finalità specifiche Øper assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale protezione sociale (in presenza di garanzie appropriate) Ønecessario per tutelare un interesse vitale dell’interessato, qualora non sia in grado di prestare il consenso, o di un terzo Ødati resi manifestamente pubblici dall’interessato Øesercizio di un diritto in sede giudiziaria Ømotivi di interesse pubblico rilevante
  • 19. L’INFORMATIVA ØIndipendentemente dalla necessità del consenso, l’informativa deve essere sempre data all’interessato ØQuando i dati non sono ricevuti direttamente dall’interessato ma da un terzo, il titolare deve comunque inviare l’informativa all’interessato entro un mese ØL’informativa deve contenere: l’identità ed i contatti del titolare e dei rappresentanti; le finalità del trattamento; la base giuridica (es. legittimo interesse); i destinatari; il trasferimento extra UE; il periodo di conservazione od i criteri per determinarlo; i diritti dell’interessato (accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, portabilità etc.); il diritto di revoca del consenso; il diritto di proporre reclamo; se la comunicazione dei dati è obbligatoria o no e quali sono le conseguenze della mancata comunicazione; l’esistenza di un processo decisionale automatizzato (es. profilazione)
  • 20. I SOGGETTI DELLA PRIVACY GENERAL DATA PROTECTION REGULATION - REG. UE 2016/679
  • 21. I SOGGETTI DEL TRATTAMENTO ØInteressato: la persona a cui si riferiscono i dati personali trattati ØTitolare (Controller): la persona fisica o giuridica che determina le finalità e le modalità del trattamento ØResponsabile del trattamento (Processor): la persona fisica o giuridica che effettua il trattamento per conto del titolare e secondo le sue istruzioni ØIncaricato del trattamento: persona autorizzata dal titolare ad effettuare determinati trattamenti ØResponsabile della protezione dati (DPO): soggetto nominato dal titolare al fine di svolgere funzioni di consulenza, organizzazione, monitoraggio e cooperazione con l’Autorità Garante in materia di trattamento dei dati personali ØAmministratore di sistema: soggetto esperto chiamato a gestire e sorvegliare il corretto utilizzo dei sistemi informatici di un’azienda
  • 22. TITOLARE, CONTITOLARE O RESPONSABILE? Distinguere il titolare dal responsabile non è sempre immediato, poiché spesso un responsabile del trattamento ha molta autonomia decisionale (es. in materia di modalità del trattamento e misure di sicurezza) Un soggetto che tratta dei dati personali comunicatigli da un altro soggetto, per capire se è un responsabile o un titolare deve rispondere alla seguenti domande: Nell’interesse di chi sto trattando questi dati? Chi decide le finalità? Øse tratto i dati nell’interesse e secondo le istruzioni del titolare sono un responsabile Øse tratto i dati nel mio interesse e decido le finalità sono titolare Øse condivido l’interesse e la scelta delle finalità del trattamento sono contitolare
  • 23. DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE Qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare del trattamento, quest'ultimo ricorre unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del presente regolamento e garantisca la tutela dei diritti dell'interessato (art. 28.1 GDPR) I trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che vincoli il responsabile del trattamento al titolare del trattamento e che stipuli la materia disciplinata e la durata del trattamento, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del titolare del trattamento (art. 28.3 GDPR)
  • 24. DESIGNAZIONE DEL SUB-RESPONSABILE ØIl titolare deve espressamente autorizzare il responsabile alla nomina di un sub-responsabile ØLa designazione di un sub-responsabile richiede un contratto che ricalca quanto scritto in quello per la designazione del responsabile
  • 25. DESIGNAZIONE INCARICATI Il responsabile del trattamento, o chiunque agisca sotto la sua autorità o sotto quella del titolare del trattamento, che abbia accesso a dati personali non può trattare tali dati se non è istruito in tal senso dal titolare del trattamento, salvo che lo richieda il diritto dell'Unione o degli Stati membri (art. 29 GDPR) Pur non prevedendo espressamente la figura dell' "incaricato" del trattamento (ex art. 30 Codice), il regolamento non ne esclude la presenza in quanto fa riferimento a "persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile" (Garante Privacy) Devono continuare ad essere designati ed istruiti gli incaricati del trattamento!
  • 26. IL DATA PROTECTION OFFICER Quali sono i compiti del DPO? Øsorvegliare l’osservanza del regolamento, valutando i rischi di ogni trattamento alla luce della natura, dell’ambito di applicazione, del contesto e delle finalità Øcollaborare con il titolare/responsabile, laddove necessario, nel condurre una valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) Øinformare e sensibilizzare il titolare o il responsabile del trattamento, nonché i dipendenti di questi ultimi, riguardo agli obblighi derivanti dal regolamento e da altre disposizioni in materia di protezione dei dati Øcooperare con il Garante e fungere da punto di contatto per il Garante su ogni questione connessa al trattamento Øsupportare il titolare o il responsabile in ogni attività connessa al trattamento di dati personali, anche con riguardo alla tenuta di un registro delle attività di trattamento
  • 27. LE COMPETENZE DEL DATA PROTECTION OFFICER Il Responsabile della protezione dei dati dovrà: Øpossedere un'adeguata conoscenza della normativa e delle prassi di gestione dei dati personali, anche in termini di misure tecniche e organizzative o di misure atte a garantire la sicurezza dei dati. Non sono richieste attestazioni formali o l'iscrizione ad appositi albi professionali, anche se la partecipazione a master e corsi di studio/professionali può rappresentare un utile strumento per valutare il possesso di un livello adeguato di conoscenze Øadempiere alle sue funzioni in piena indipendenza e in assenza di conflitti di interesse Øoperare alle dipendenze del titolare o del responsabile oppure sulla base di un contratto di servizio (DPO esterno)
  • 28. OBBLIGO DI NOMINA DEL DPO Hanno l’obbligo di nomina di un DPO: Øamministrazioni ed enti pubblici, fatta eccezione per le autorità giudiziarie Øtutti i soggetti la cui attività principale consiste in trattamenti che, su larga scala Øper la loro natura, il loro oggetto o le loro finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati Ødi dati sensibili, relativi alla salute o alla vita sessuale, genetici, giudiziari e biometrici Anche per i casi in cui il regolamento non impone in modo specifico la designazione di un DPO, è comunque possibile una nomina su base volontaria Un gruppo di imprese o soggetti pubblici possono nominare un unico DPO
  • 29. IL PRINCIPIO DELL’ACCOUNTABILITY Il concetto di accountability comprende in sé due elementi: ØResponsabilizzazione interna delle aziende ØCapacità di dimostrazione Non sono più sufficienti meri adempimenti burocratici, quali la notificazione al Garante, il rilascio dell’informativa agli interessati od il rispetto di misure minime di sicurezza. L’imprenditore deve mettere in atto dellemisure di protezione adeguate valutando autonomamente ciò che ritiene necessario sulla base del rischio. L’imprenditore deve essere in grado di giustificare la decisione presa, documentando il processo decisionale, nonché di dimostrare di aver posto in essere le misure ritenute adeguate. L’imprenditore viene responsabilizzato.
  • 30. ESEMPI DI ACCOUNTABILITY Øtenere un registro dei trattamenti o documentare le ragioni per cui si è deciso di non adottarlo Ønominare un DPO o documentare la ragione per cui si ritiene di non doverlo nominare Øadottare una privacy policy aziendale Øadottare codici di condotta o munirsi di certificazioni Øassegnare e documentare i ruoli privacy all’interno dell’azienda Øfare corsi di formazione del personale e documentarli Øeffettuare una DPIA (Data Protection Impact Assessment) prima di iniziare un trattamento rischioso Øadottare misure di sicurezza adeguate e documentarle Øeffettuare audit periodici per verificare il rispetto delle norme privacy etc.
  • 31. APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO Il GDPR introduce un approccio basato sul rischio per determinare quali sono le misure tecniche ed organizzative da implementare Il titolare deve tenere in considerazione i rischi di distruzione, perdita, alterazione, pubblicazione non autorizzata o accesso ai dati personali Ciò che possono comportare: discriminazione, furto di identità, frode, perdite finanziarie, danni alla reputazione, svantaggi sociali ed economici etc. Il tipo di dati trattati: dati comuni, sensibili, giudiziari etc.
  • 32. DATA PROTECTION IMPACT ASSESSMENT ØPrima di iniziare un trattamento, in particolare se usa nuove tecnologie, idoneo a creare un alto rischio per i diritti e le libertà degli interessati, il titolare deve effettuare una valutazione d’impatto (Data Protection Impact Assessment) ØUna volta analizzati i rischi, il titolare deve porre in essere le misure adeguate (pseudonimizzazione, minimizzazione etc.) per limitare il rischio ØSe il rischio resta elevato, nonostante l’applicazione di misure adeguate, occorre rivolgersi all’Autorità Garante
  • 33. PRIVACY BY DESIGN E BY DEFAULT Privacy by Design: la tutela della privacy deve essere tenuta in considerazione sin dalla fase di progettazione di un nuovo trattamento così come di una nuova tecnologia e durante tutto il trattamento, al fine di mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate Es. nel progettare un nuovo applicativo, una software house dovrebbe prevedere misure di minimizzazione dei dati, pseudonimizzazione, registrazione degli access log, log-out automatico dopo un determinato periodo di non utilizzazione etc. Privacy by Default: ogni tecnologia deve prevedere come impostazione di default il trattamento meno invasivo possibile Es. quando mi iscrivo ad un social network, le impostazioni della privacy preimpostate devono essere le più protettive possibili e non costringermi a modificarle; i consensi privacy non devono essere preimpostati; le newsletter prevedere il double opt-in etc.
  • 34. DATA BREACH NOTIFICATION ØUn data breach è una violazione della sicurezza dei dati che può portare alla loro distruzione, perdita, alterazione, pubblicazione o accesso non autorizzati ØIn caso di violazione dei dati personali, il titolare notifica il data breach al Garante entro 72 dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, se non è improbabile che la violazione dei dati presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche ØI data breach devono comunque essere sempre registrati e devono essere descritti i provvedimenti adottati per porvi rimedio ØSe vi è un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare comunica il data breach anche ai soggetti interessati
  • 35. STUDIO LEGALE ASSOCIATO CAPPELLINI CARLESI Avv. Massimo Bacci LL.M. in Intellectual Property Via Valentini 23/a 59100 Prato www.iprights.it massimobacci@legalicappellinicarlesi.it Tel. 0574/870551-2 Fax. 0574/870554