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Evoluzione della normativa
finanziaria e potenziali riflessi sui
mercati all’ingrosso dell’energia
1
Giornata di studio degli Affari Giuridici dell’Autorità:
Energia e mercati finanziari
Milano, 1 febbraio 2016
Lucia Passamonti
Direzione Mercati
1/02/2016
1/02/2016 2
OBIETTIVI DELLA REGOLAZIONE DEI MERCATI ALL’INGROSSO
DELL’ENERGIA:
1. Sviluppo di mercati «fisici» (spot) efficienti e competitivi che riflettano
le caratteristiche fisiche dei sistemi elettrico e gas (la qualità dei
mercati «finanziari» dell’energia dipende anche dalla qualità dei
mercati del sottostante)
2. Sviluppo di mercati e prodotti «derivati»:
a. che consentano agli operatori (anche a quelli di piccole
dimensioni) di svolgere attività di trading dell’energia, riducendo la
loro esposizione ai rischi di mercato, in particolare al rischio della
volatilità del prezzo nei mercati «fisici»
b. che forniscano segnali di prezzo di lungo termine per gli
investimenti
c. la cui liquidità sia guidata dal disegno di un mercato fisico
efficiente e possa evolvere «naturalmente» verso la dimensione
finanziaria
3. Stabilità, trasparenza e integrità dei mercati dell’energia sia «fisici» sia
«finanziari»
PREMESSA
1/02/2016 3
Autorità di regolazione/
vigilanza nazionali ed europee
Banche/
Intermediari finanziari
Gestori piattaforme
di negoziazione
Imprese industriali/
commerciali
Agenzie di rilevazione
dei prezzi
PRINCIPALI SOGGETTI …
… SU CUI RICADRANNO GLI EFFETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA FINANZIARIA
MiFID/MiFIR
MAD/MAR
EMIR
REMIT
CRR/CRD IV
Benchmark Regulation
Investitori
1/02/2016 4
CRISI FINANZIARIA 2007-2009: CAUSE E RIMEDI
1) Attività di Trading = Potenziale Abuso di Mercato
La nuova normativa, tramite il regolamento MAR, estende la disciplina sugli abusi di mercato anche ai
contratti spot sulle merci. Restano, tuttavia, al di fuori del perimetro MAR i contratti all’ingrosso spot
e derivati sull’energia elettrica e il gas naturale ai quali si applica, invece, un regime specifico: il
cosiddetto REMIT.
2) Rischio di Controparte = Rischio Sistemico
EMIR vigente: rilevanza sistemica delle controparti non finanziarie in funzione della dimensione
dell’attività di trading di tipo speculativo (hedging exemption: esclusione strumenti di copertura e per
esigenze di tesoreria); obblighi di compensazione tramite controparte centrale e conseguenti obblighi
di negoziazione su piattaforme finanziarie coerenti con tale rilevanza.
[EMIR review: ESMA ha proposto alla Commissione europea di togliere l’hedging exemption in
quanto potenzialmente distorsiva e di considerare la posizione complessiva in derivati finanziari delle
controparti non finanziarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi di compensazione e negoziazione.]
MiFID/MiFIR: limiti alle posizioni contrattuali e obblighi di trasparenza pre-contrattuale delle
controparti non finanziarie solo per l’attività di trading di tipo speculativo su commodities (hedging
exemption: esclusione strumenti di copertura).
RICONOSCIMENTO PECULIARITA’ DEL SETTORE ENERGETICO
RISPETTO AL SETTORE FINANZIARIO MA, COME SEMPRE …
IL DIAVOLO STA NEI DETTAGLI
ENERGIA VERSUS FINANZA - 1
1/02/2016 5
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Finalità del contratto
(copertura, investimento,
speculazione)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
Soggetti contraenti
(impresa finanziaria o
non, impresa integrata,
società di trading)
ENERGIA VERSUS FINANZA - 2
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
Rel. 2
Standardizzazione
contratto
(prezzo, lotto, data
consegna, …)
Rel. 3
Rel. 4
Rel. 5
1/02/2016 6
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
1/02/2016 7
MR
MTF (OTC)
OTF (OTC)
Bilaterali (OTC)
OTC
Altre piattaforme
(es: borse spot
energia)
Piattaforme finanziarie
e contratti bilaterali
Piattaforme NON finanziarie
e contratti bilaterali
Strumenti finanziari
Di cui: Derivati su energia
elettrica e gas
Strumenti NON finanziari
Di cui: Derivati su energia
elettrica e gas
Di cui: Contratti spot (e
di trasporto) energia
elettrica e gas
PIATTAFORMA E SETTLEMENT CONTRATTO
MiFID/MAR/EMIR
REMIT
C(6)
esenzione
?
C(5)
C(6)
1/02/2016 8
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
Soggetti contraenti
(impresa finanziaria o,
non, impresa integrata,
società di trading)
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
Rel. 2
DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
1/02/2016 9
I contratti derivati su merci che:
1. riguardano prodotti energetici all’ingrosso secondo le definizioni del
Regolamento 1227/11 (REMIT);
2. prevedono in via esclusiva la consegna fisica del sottostante (energia
elettrica e gas naturale);
3. sono negoziati su una piattaforma (finanziaria) OTF
NON SONO STRUMENTI FINANZIARI
ESENZIONE OGGETTIVA - 1
MiFID II, Annex 1 Section C (6)
1/02/2016 10
CRITICITA’
1. Possibili distorsioni in considerazione dell’introduzione di un elemento
soggettivo (caratteristiche dei contraenti) nella definizione dell’oggetto
negoziato. Infatti, la definizione proposta da ESMA (*) di consegna fisica
del sottostante prevede che:
 le controparti siano in grado di consegnare/ricevere il sottostante,
ovvero l’oggetto del contratto debba essere in termini quantitativi
coerente con le dimensioni dell’attività commerciale, della capacità di
produzione, di stoccaggio o di consumo dei contraenti.
2. Potenziale incentivo alla migrazione dai modelli MR o MTF al modello OTF
e alla scelta del modello OTF (anziché MR o MTF) per i mercati che a
regolazione vigente non sono finanziari in quanto:
 il regime REMIT è meno oneroso in termini di adempimenti (per
esempio: obblighi di reportistica);
 per gli strumenti non finanziari non sono previsti obblighi di pre e post-
negoziazione, limiti alle posizioni contrattuali, ecc.
ESENZIONE OGGETTIVA – 2
(*) Technical Advice to the Commission, 19 dicembre 2014
1/02/2016 11
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Standardizzazione
contratto
(prezzo, lotto, data
consegna, …)
Rel. 3
DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
1/02/2016 12
I contratti derivati su merci che:
1. possono contemplare la consegna fisica del sottostante;
2. non rientrano nella definizione C(6);
3. non perseguono «scopi commerciali»;
4. hanno le caratteristiche di altri strumenti finanziari
SONO STRUMENTI FINANZIARI
ESTENSIONE RQUISITI DI FINANZIARIETA’ - 1
MiFID II, Annex 1 Section C (7)
1/02/2016 13
CRITICITA’
Difficoltà nell’identificazione della natura di alcuni contratti (es: contratti a
copertura dei rischi di congestione sulla rete, contratti a termine per la fornitura
di energia elettrica e gas, …) in considerazione delle definizioni proposte da
ESMA (*). In particolare:
 è stata confermata la definizione “ristretta” di scopo commerciale
prevista dalla legislazione vigente ovvero applicata ai contratti conclusi
con il gestore di una rete di trasmissione dell’energia, di un
meccanismo di bilanciamento dell’energia o di un sistema di gasdotti,
al fine di garantire il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in un
determinato momento;
 sono state riviste le definizioni di “caratteristiche finanziarie” (c.d.
criterio di trading) con particolare riferimento alla nozione di
equivalenza con i contratti negoziati sulle piattaforme finanziarie (MR,
MTF e OTF) in termini di prezzo, lotto, data di consegna o altri
parametri.
ESTENSIONE REQUISITI DI FINANZIARIETA’ - 2
(*) Technical Advice to the Commission, 19 dicembre 2014
1/02/2016 14
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Finalità del contratto
(copertura, investimento,
speculazione)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
Soggetti contraenti
(impresa finanziaria o
non, impresa integrata,
società di trading)
DEFINIZIONE DI IMPRESA FINANZIARIA
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
Rel. 2
Standardizzazione
contratto
(prezzo, lotto, data
consegna, …)
Rel. 3
Rel. 4
Rel. 5
1/02/2016 15
ESENZIONE SOGGETTIVA – 1
1) Per almeno una
classe di derivati è
rilevante rispetto al
mercato di quella
classe?
2) In totale è rilevante
rispetto all’attività del
gruppo a cui appartiene
l’impresa?
Test «ancillary exemption» sulla dimensione del trading speculativo
SINO
Impresa finanziaria:
 Autorizzazione per lo
svolgimento di servizi e
attività di investimento;
 Requisiti di capitale e
patrimoniali;
 Requisiti amministrativi e
contabili, organizzativi, di
controllo, …;
 Obbligo di compensazione
per i derivati finanziari OTC
tramite controparte
centrale;
 Obbligo di negoziazione su
piattaforma organizzata per
i derivati finanziari OTC
soggetti all’obbligo di
compensazione.
Impresa NON finanziaria:
 Clearing threshold per l’obbligo di
compensazione tramite
controparte centrale.
 Hedging exemption per:
 obbligo di compensazione
per i derivati finanziari OTC
tramite controparte
centrale;
 obbligo di negoziazione su
piattaforma organizzata per
i derivati finanziari OTC
soggetti all’obbligo di
compensazione;
 regime dei limiti alle
posizioni;
 obblighi di trasparenza pre-
contrattuale.
Elementi chiave dei due test:
- gruppo societario
- classi di strumenti finanziari considerate
separatamente
- esclusione strumenti di copertura,
contratti infra-gruppo per liquidità e
gestione rischi, market making
- attività di trading = proxy attività
principale impresa
- meccanismo di protezione (back-stop)
Market share
test
Main business
test
1/02/2016 16
CRITICITA’
In base al disegno dei test sull’esenzione relativa ai servizi ancillari
proposti da ESMA (*) rientrerebbero nel perimetro definitorio delle imprese
«finanziarie»:
 le imprese industriali/commerciali il cui trading speculativo, pur non
rappresentando l’attività principale dell’impresa, risulti oltre la soglia in una
sola classe di derivati finanziari; (per poter beneficiare dell’esenzione
entrambi i test devono essere superati!)
In assenza di una adeguata calibrazione dei valori soglia dei test e del
meccanismo di protezione (backstop), inoltre, potrebbero essere
considerate «finanziarie» anche:
 le imprese industriali/commerciali che svolgono attività di hedging
prevalentemente tramite contratti di fornitura bilaterali di lungo termine con
consegna fisica, semplici o strutturati (es: Swing Contracts,Virtual Power
Plants, Load Serving Contracts), e operazioni di asset backed trading (es:
combinazione di operazioni di acquisto e vendita di energia e di impiego di
strumenti finanziari)
ESENZIONE SOGGETTIVA – 2
(*) Draft Technical Standards, 25 settembre 2015
1/02/2016 17
ESENZIONE SOGGETTIVA – MiFID I E MiFID II
ESENZIONE «ANCILLARY»
condizionata al superamento
del MS e MB test
ESENZIONE
«PROFESSIONALE»
ESENZIONE «ANCILLARY»
condizionata al superamento
del MS e MB test
Gruppo
«energetico»
Società
di trading
Energy
dealer
Gruppo finanziario
Società di
trading
(finanziaria)
ESENZIONE «ANCILLARY»
Compravendita energia nei
mercati all’ingrosso, hedging e
trading speculativo anche su
strumenti finanziari ≠ merci
ESENZIONE
«PROFESSIONALE»
Compravendita energia nei
mercati all’ingrosso, hedging
e trading speculativo solo su
merci
X
MiFID I MiFID II
1) trasformazione della società di trading in impresa finanziaria;
2) possibile riduzione dell’attività di trading speculativo;
3) spostamento dell’attività di trading speculativo, laddove possibile,
verso gli strumenti non finanziari;
4) integrazione verticale.
Modello di business
Revisione dei modelli di business e delle strategie di risk management :
1/02/2016 18
EFFETTI COMPLESSIVI SUI MERCATI
Esenzione oggettiva
Esenzione soggettiva
Contratti derivati sull’energia
con consegna fisica
Imprese energetiche
SETTORE
FINANZIARIO
Ampliamento congiunto del perimetro soggettivo e oggettivo del settore finanziario:
 trasferimento della liquidità verso i mercati finanziari;
 aumento dei costi di compliance e dei costi connessi alle attività di trading per le imprese energetiche
che oggi utilizzano strumenti non finanziari e/o beneficiano delle esenzioni ai sensi della normativa
vigente, con conseguente potenziale aumento dei costi dell’energia per i clienti finali.
Esenzioni soggettive e oggettive:
 riduzione liquidità dei mercati finanziari per incentivi al contenimento dell’attività speculativa
(esenzione soggettiva);
 spostamento delle attività di trading verso strumenti non finanziari, con conseguente trasferimento
liquidità verso le piattaforme (finanziarie) dove questi strumenti sono negoziati (esenzione oggettiva)
o verso i contratti bilaterali; potenziale effetto di feed-back per riduzione dell’ampiezza dell’esenzione
soggettiva!.
1/02/2016 19
ANALISI COSTI E BENEFICI
BENEFICI:
1. Stabilità, integrità e trasparenza dei mercati?
Sì, ma attenzione agli incentivi versus trading bilaterale
2. Minore rischio sistemico?
Forse poco rilevante per il settore energetico
COSTI:
1. Costi di compliance?
• Complessità del nuovo quadro regolatorio (inclusa tempistica di attuazione);
• Maggiori oneri per reportistica;
• Maggiori oneri amministrativi;
• Adeguamento requisiti patrimoniali per le imprese che diventeranno finanziarie.
Sì
2. Rischi di:
• Riduzione della liquidità dei mercati?
Alcune disposizioni spingono in questa direzione ma potrebbero essere controbilanciate da
altre: più probabile redistribuzione della liquidità tra strumenti e luoghi di negoziazione
• Aumento dei costi delle attività di copertura?
Dipenderà dagli esiti della redistribuzione della liquidità e dai nuovi modelli di business (es:
sviluppo di financial dealers, integrazione verticale dei market participants, concorrenza tra le
piattaforme di negoziazione versus «vertical silos», …)
• Arbitraggio regolatorio (es: tra diverse tipologie di piattaforme, tra UE e non-UE)?
Possibile, anche se alcune disposizioni potrebbero mitigarlo
1/02/2016 20
CONCLUSIONE
MERCATO
FISICO
TRADING
DELL’ENERGIA
guida lo sviluppo del ..
FINANZA
guida lo sviluppo del
...
SCHEMA LOGICO ERRATO:
Grazie per l’attenzione!

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Evoluzione della normativa finanziaria e potenziali riflessi sui mercati all’ingrosso dell’energia

  • 1. Evoluzione della normativa finanziaria e potenziali riflessi sui mercati all’ingrosso dell’energia 1 Giornata di studio degli Affari Giuridici dell’Autorità: Energia e mercati finanziari Milano, 1 febbraio 2016 Lucia Passamonti Direzione Mercati 1/02/2016
  • 2. 1/02/2016 2 OBIETTIVI DELLA REGOLAZIONE DEI MERCATI ALL’INGROSSO DELL’ENERGIA: 1. Sviluppo di mercati «fisici» (spot) efficienti e competitivi che riflettano le caratteristiche fisiche dei sistemi elettrico e gas (la qualità dei mercati «finanziari» dell’energia dipende anche dalla qualità dei mercati del sottostante) 2. Sviluppo di mercati e prodotti «derivati»: a. che consentano agli operatori (anche a quelli di piccole dimensioni) di svolgere attività di trading dell’energia, riducendo la loro esposizione ai rischi di mercato, in particolare al rischio della volatilità del prezzo nei mercati «fisici» b. che forniscano segnali di prezzo di lungo termine per gli investimenti c. la cui liquidità sia guidata dal disegno di un mercato fisico efficiente e possa evolvere «naturalmente» verso la dimensione finanziaria 3. Stabilità, trasparenza e integrità dei mercati dell’energia sia «fisici» sia «finanziari» PREMESSA
  • 3. 1/02/2016 3 Autorità di regolazione/ vigilanza nazionali ed europee Banche/ Intermediari finanziari Gestori piattaforme di negoziazione Imprese industriali/ commerciali Agenzie di rilevazione dei prezzi PRINCIPALI SOGGETTI … … SU CUI RICADRANNO GLI EFFETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA FINANZIARIA MiFID/MiFIR MAD/MAR EMIR REMIT CRR/CRD IV Benchmark Regulation Investitori
  • 4. 1/02/2016 4 CRISI FINANZIARIA 2007-2009: CAUSE E RIMEDI 1) Attività di Trading = Potenziale Abuso di Mercato La nuova normativa, tramite il regolamento MAR, estende la disciplina sugli abusi di mercato anche ai contratti spot sulle merci. Restano, tuttavia, al di fuori del perimetro MAR i contratti all’ingrosso spot e derivati sull’energia elettrica e il gas naturale ai quali si applica, invece, un regime specifico: il cosiddetto REMIT. 2) Rischio di Controparte = Rischio Sistemico EMIR vigente: rilevanza sistemica delle controparti non finanziarie in funzione della dimensione dell’attività di trading di tipo speculativo (hedging exemption: esclusione strumenti di copertura e per esigenze di tesoreria); obblighi di compensazione tramite controparte centrale e conseguenti obblighi di negoziazione su piattaforme finanziarie coerenti con tale rilevanza. [EMIR review: ESMA ha proposto alla Commissione europea di togliere l’hedging exemption in quanto potenzialmente distorsiva e di considerare la posizione complessiva in derivati finanziari delle controparti non finanziarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi di compensazione e negoziazione.] MiFID/MiFIR: limiti alle posizioni contrattuali e obblighi di trasparenza pre-contrattuale delle controparti non finanziarie solo per l’attività di trading di tipo speculativo su commodities (hedging exemption: esclusione strumenti di copertura). RICONOSCIMENTO PECULIARITA’ DEL SETTORE ENERGETICO RISPETTO AL SETTORE FINANZIARIO MA, COME SEMPRE … IL DIAVOLO STA NEI DETTAGLI ENERGIA VERSUS FINANZA - 1
  • 5. 1/02/2016 5 Settlement contratto (consegna fisica, differenziali in contanti) Finalità del contratto (copertura, investimento, speculazione) Sito di negoziazione (piattaforma finanziaria o non, trading bilaterale ) Soggetti contraenti (impresa finanziaria o non, impresa integrata, società di trading) ENERGIA VERSUS FINANZA - 2 VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI Rel .1 Rel. 2 Standardizzazione contratto (prezzo, lotto, data consegna, …) Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5
  • 6. 1/02/2016 6 Settlement contratto (consegna fisica, differenziali in contanti) Sito di negoziazione (piattaforma finanziaria o non, trading bilaterale ) VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI Rel .1 DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
  • 7. 1/02/2016 7 MR MTF (OTC) OTF (OTC) Bilaterali (OTC) OTC Altre piattaforme (es: borse spot energia) Piattaforme finanziarie e contratti bilaterali Piattaforme NON finanziarie e contratti bilaterali Strumenti finanziari Di cui: Derivati su energia elettrica e gas Strumenti NON finanziari Di cui: Derivati su energia elettrica e gas Di cui: Contratti spot (e di trasporto) energia elettrica e gas PIATTAFORMA E SETTLEMENT CONTRATTO MiFID/MAR/EMIR REMIT C(6) esenzione ? C(5) C(6)
  • 8. 1/02/2016 8 Settlement contratto (consegna fisica, differenziali in contanti) Sito di negoziazione (piattaforma finanziaria o non, trading bilaterale ) Soggetti contraenti (impresa finanziaria o, non, impresa integrata, società di trading) VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI Rel .1 Rel. 2 DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
  • 9. 1/02/2016 9 I contratti derivati su merci che: 1. riguardano prodotti energetici all’ingrosso secondo le definizioni del Regolamento 1227/11 (REMIT); 2. prevedono in via esclusiva la consegna fisica del sottostante (energia elettrica e gas naturale); 3. sono negoziati su una piattaforma (finanziaria) OTF NON SONO STRUMENTI FINANZIARI ESENZIONE OGGETTIVA - 1 MiFID II, Annex 1 Section C (6)
  • 10. 1/02/2016 10 CRITICITA’ 1. Possibili distorsioni in considerazione dell’introduzione di un elemento soggettivo (caratteristiche dei contraenti) nella definizione dell’oggetto negoziato. Infatti, la definizione proposta da ESMA (*) di consegna fisica del sottostante prevede che:  le controparti siano in grado di consegnare/ricevere il sottostante, ovvero l’oggetto del contratto debba essere in termini quantitativi coerente con le dimensioni dell’attività commerciale, della capacità di produzione, di stoccaggio o di consumo dei contraenti. 2. Potenziale incentivo alla migrazione dai modelli MR o MTF al modello OTF e alla scelta del modello OTF (anziché MR o MTF) per i mercati che a regolazione vigente non sono finanziari in quanto:  il regime REMIT è meno oneroso in termini di adempimenti (per esempio: obblighi di reportistica);  per gli strumenti non finanziari non sono previsti obblighi di pre e post- negoziazione, limiti alle posizioni contrattuali, ecc. ESENZIONE OGGETTIVA – 2 (*) Technical Advice to the Commission, 19 dicembre 2014
  • 11. 1/02/2016 11 Sito di negoziazione (piattaforma finanziaria o non, trading bilaterale ) VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI Standardizzazione contratto (prezzo, lotto, data consegna, …) Rel. 3 DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
  • 12. 1/02/2016 12 I contratti derivati su merci che: 1. possono contemplare la consegna fisica del sottostante; 2. non rientrano nella definizione C(6); 3. non perseguono «scopi commerciali»; 4. hanno le caratteristiche di altri strumenti finanziari SONO STRUMENTI FINANZIARI ESTENSIONE RQUISITI DI FINANZIARIETA’ - 1 MiFID II, Annex 1 Section C (7)
  • 13. 1/02/2016 13 CRITICITA’ Difficoltà nell’identificazione della natura di alcuni contratti (es: contratti a copertura dei rischi di congestione sulla rete, contratti a termine per la fornitura di energia elettrica e gas, …) in considerazione delle definizioni proposte da ESMA (*). In particolare:  è stata confermata la definizione “ristretta” di scopo commerciale prevista dalla legislazione vigente ovvero applicata ai contratti conclusi con il gestore di una rete di trasmissione dell’energia, di un meccanismo di bilanciamento dell’energia o di un sistema di gasdotti, al fine di garantire il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in un determinato momento;  sono state riviste le definizioni di “caratteristiche finanziarie” (c.d. criterio di trading) con particolare riferimento alla nozione di equivalenza con i contratti negoziati sulle piattaforme finanziarie (MR, MTF e OTF) in termini di prezzo, lotto, data di consegna o altri parametri. ESTENSIONE REQUISITI DI FINANZIARIETA’ - 2 (*) Technical Advice to the Commission, 19 dicembre 2014
  • 14. 1/02/2016 14 Settlement contratto (consegna fisica, differenziali in contanti) Finalità del contratto (copertura, investimento, speculazione) Sito di negoziazione (piattaforma finanziaria o non, trading bilaterale ) Soggetti contraenti (impresa finanziaria o non, impresa integrata, società di trading) DEFINIZIONE DI IMPRESA FINANZIARIA VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI Rel .1 Rel. 2 Standardizzazione contratto (prezzo, lotto, data consegna, …) Rel. 3 Rel. 4 Rel. 5
  • 15. 1/02/2016 15 ESENZIONE SOGGETTIVA – 1 1) Per almeno una classe di derivati è rilevante rispetto al mercato di quella classe? 2) In totale è rilevante rispetto all’attività del gruppo a cui appartiene l’impresa? Test «ancillary exemption» sulla dimensione del trading speculativo SINO Impresa finanziaria:  Autorizzazione per lo svolgimento di servizi e attività di investimento;  Requisiti di capitale e patrimoniali;  Requisiti amministrativi e contabili, organizzativi, di controllo, …;  Obbligo di compensazione per i derivati finanziari OTC tramite controparte centrale;  Obbligo di negoziazione su piattaforma organizzata per i derivati finanziari OTC soggetti all’obbligo di compensazione. Impresa NON finanziaria:  Clearing threshold per l’obbligo di compensazione tramite controparte centrale.  Hedging exemption per:  obbligo di compensazione per i derivati finanziari OTC tramite controparte centrale;  obbligo di negoziazione su piattaforma organizzata per i derivati finanziari OTC soggetti all’obbligo di compensazione;  regime dei limiti alle posizioni;  obblighi di trasparenza pre- contrattuale. Elementi chiave dei due test: - gruppo societario - classi di strumenti finanziari considerate separatamente - esclusione strumenti di copertura, contratti infra-gruppo per liquidità e gestione rischi, market making - attività di trading = proxy attività principale impresa - meccanismo di protezione (back-stop) Market share test Main business test
  • 16. 1/02/2016 16 CRITICITA’ In base al disegno dei test sull’esenzione relativa ai servizi ancillari proposti da ESMA (*) rientrerebbero nel perimetro definitorio delle imprese «finanziarie»:  le imprese industriali/commerciali il cui trading speculativo, pur non rappresentando l’attività principale dell’impresa, risulti oltre la soglia in una sola classe di derivati finanziari; (per poter beneficiare dell’esenzione entrambi i test devono essere superati!) In assenza di una adeguata calibrazione dei valori soglia dei test e del meccanismo di protezione (backstop), inoltre, potrebbero essere considerate «finanziarie» anche:  le imprese industriali/commerciali che svolgono attività di hedging prevalentemente tramite contratti di fornitura bilaterali di lungo termine con consegna fisica, semplici o strutturati (es: Swing Contracts,Virtual Power Plants, Load Serving Contracts), e operazioni di asset backed trading (es: combinazione di operazioni di acquisto e vendita di energia e di impiego di strumenti finanziari) ESENZIONE SOGGETTIVA – 2 (*) Draft Technical Standards, 25 settembre 2015
  • 17. 1/02/2016 17 ESENZIONE SOGGETTIVA – MiFID I E MiFID II ESENZIONE «ANCILLARY» condizionata al superamento del MS e MB test ESENZIONE «PROFESSIONALE» ESENZIONE «ANCILLARY» condizionata al superamento del MS e MB test Gruppo «energetico» Società di trading Energy dealer Gruppo finanziario Società di trading (finanziaria) ESENZIONE «ANCILLARY» Compravendita energia nei mercati all’ingrosso, hedging e trading speculativo anche su strumenti finanziari ≠ merci ESENZIONE «PROFESSIONALE» Compravendita energia nei mercati all’ingrosso, hedging e trading speculativo solo su merci X MiFID I MiFID II 1) trasformazione della società di trading in impresa finanziaria; 2) possibile riduzione dell’attività di trading speculativo; 3) spostamento dell’attività di trading speculativo, laddove possibile, verso gli strumenti non finanziari; 4) integrazione verticale. Modello di business Revisione dei modelli di business e delle strategie di risk management :
  • 18. 1/02/2016 18 EFFETTI COMPLESSIVI SUI MERCATI Esenzione oggettiva Esenzione soggettiva Contratti derivati sull’energia con consegna fisica Imprese energetiche SETTORE FINANZIARIO Ampliamento congiunto del perimetro soggettivo e oggettivo del settore finanziario:  trasferimento della liquidità verso i mercati finanziari;  aumento dei costi di compliance e dei costi connessi alle attività di trading per le imprese energetiche che oggi utilizzano strumenti non finanziari e/o beneficiano delle esenzioni ai sensi della normativa vigente, con conseguente potenziale aumento dei costi dell’energia per i clienti finali. Esenzioni soggettive e oggettive:  riduzione liquidità dei mercati finanziari per incentivi al contenimento dell’attività speculativa (esenzione soggettiva);  spostamento delle attività di trading verso strumenti non finanziari, con conseguente trasferimento liquidità verso le piattaforme (finanziarie) dove questi strumenti sono negoziati (esenzione oggettiva) o verso i contratti bilaterali; potenziale effetto di feed-back per riduzione dell’ampiezza dell’esenzione soggettiva!.
  • 19. 1/02/2016 19 ANALISI COSTI E BENEFICI BENEFICI: 1. Stabilità, integrità e trasparenza dei mercati? Sì, ma attenzione agli incentivi versus trading bilaterale 2. Minore rischio sistemico? Forse poco rilevante per il settore energetico COSTI: 1. Costi di compliance? • Complessità del nuovo quadro regolatorio (inclusa tempistica di attuazione); • Maggiori oneri per reportistica; • Maggiori oneri amministrativi; • Adeguamento requisiti patrimoniali per le imprese che diventeranno finanziarie. Sì 2. Rischi di: • Riduzione della liquidità dei mercati? Alcune disposizioni spingono in questa direzione ma potrebbero essere controbilanciate da altre: più probabile redistribuzione della liquidità tra strumenti e luoghi di negoziazione • Aumento dei costi delle attività di copertura? Dipenderà dagli esiti della redistribuzione della liquidità e dai nuovi modelli di business (es: sviluppo di financial dealers, integrazione verticale dei market participants, concorrenza tra le piattaforme di negoziazione versus «vertical silos», …) • Arbitraggio regolatorio (es: tra diverse tipologie di piattaforme, tra UE e non-UE)? Possibile, anche se alcune disposizioni potrebbero mitigarlo
  • 20. 1/02/2016 20 CONCLUSIONE MERCATO FISICO TRADING DELL’ENERGIA guida lo sviluppo del .. FINANZA guida lo sviluppo del ... SCHEMA LOGICO ERRATO: Grazie per l’attenzione!