Consultazione su provvedimenti tariffari in materia di servizi idriciARERA
Presentazione del documento di consultazione 204/2012/R/idr "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici " - Milano, 6 giugno 2012
La consultazione dell'Autorità sullo sviluppo della metodologia di analisi co...ARERA
Seminario "Consultazione sul piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale", Milano, 20 gennaio 2016
Riccardo Vailati -Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
The effect of TAP pipeline for the Balkans, Turkey and Italian gas marketsARERA
The TAP pipeline will connect Caspian gas supplies to multiple European gas markets. It will connect Italy to Southeast European gas markets, allowing gas to flow both north and south. This will promote price convergence across the region. TAP can also supply gas to Bulgaria, Turkey, and beyond via interconnectors. The pipeline will increase supply security and diversification for receiving countries while opening new markets for Caspian gas producers.
Consultazione su provvedimenti tariffari in materia di servizi idriciARERA
Presentazione del documento di consultazione 204/2012/R/idr "Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici " - Milano, 6 giugno 2012
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Da Bruxelles a Lubiana, le Authority scrivono nuove regole del giocoARERA
Valeria Termini - Componente Autorità per l'energai elettrica e il gas
Seminario di formazione per giornalisti "Dall'Europa all'Italia, capire e comunicare i nuovi scenari dell'energia ", Roma 25 e 26 novembre 2011
Criteri di consultazione dello schema di Piano decennale di Sviluppo della RTNARERA
Seminario sul Piano di Sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, milano, 20 gennaio 2016
Paolo Terzilli - Direzione Infrastrutture, Unbundling e Certificazione
Non solo sanzioni: gli strumenti a tutela dei consumatoriARERA
Luigi Carbone - Componente Autorità per l'energia elettrica e il gas
Seminario di formazione per giornalisti "Dall'Europa all'Italia, capire e comunicare i nuovi scenari dell'energia ", Roma 25 e 26 novembre 2011
Dare più "energia" ai Regolatori? L'Istituzione tra le IstituzioniARERA
Rocco Colicchio - Componente Autorità per l'energia elettrica e il gas
Seminario di formazione per giornalisti "Dall'Europa all'Italia, capire e comunicare i nuovi scenari dell'energia ", Roma 25 e 26 novembre 2011
Sviluppo e nuove tecnologie: quale regolazioneARERA
Alberto Biancardi - Componente Autorità per l'energia elettrica e il gas
Seminario di formazione per giornalisti "Dall'Europa all'Italia, capire e comunicare i nuovi scenari dell'energia ", Roma 25 e 26 novembre 2011
IPE - Project Work MFA Macfin 2013 - Il Regolamento EMIR per i derivati OTCIPE Business School
A seguito di quello che è stato definito come “il più grande shock dai tempi della Grande Depressione” (Fondo Monetario Internazionale 2008), i paesi del G20 hanno risposto con una serie di regolamentazioni per arginare le problematiche legate alla mancanza di trasparenza, stabilità ed efficienza del mercato dei derivati non regolamentato (OTC, over the counter). In tale ambito, l'UE ha inteso fare la sua parte mediante l’emissione di una normativa specifica: il Regolamento EMIR (Regolamento UE n. 648/2012 “European Market Infrastructure Regulation”).
Nel seguente lavoro si analizzano i punti chiave dell'EMIR, partendo da un’introduzione sugli strumenti derivati e i mercati in cui tali strumenti sono negoziati. Successivamente, dopo un cenno alla situazione statunitense, viene analizzato in dettaglio il Regolamento EMIR, con un focus sugli impatti generati sul mercato sia a livello micro che a livello macro. E' lasciato alla conclusione il compito di presentare gli aspetti ancora aperti.
Fashion e Reti d'Impresa - L.Bertozzi - Aspetti civilistici e fiscali del co...ASSORETIPMI
Slide dell'intervento di Laura Bertozzi - Dottore Commercialista - al Workshop "FASHION E RETI DI IMPRESE" del 10 Maggio 2012 a Bologna, organizzato da ASSORETIPMI e dall’ENEA.
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Lo slalom del plurimandato tra accordi "orizzontali" e "verticali"Fabrizio Callarà
'La regolazione assicurativa. Dal codice ai primi regolamenti di attuazione' Volume a cura di P.Marano e M.Siri (destinato alla pubblicazione da Giappichelli Editore - Torino) nel quale si affrontano temi di grande attualità ed interesse per il settore assicurativo.
Nel capitoto 6. "Lo slalom del plurimandato tra accordi “orizzontali” e “verticali” vengono citati alcuni esempi di successo a livello nazionale di plurimandato orizzontale e verticale tra cui "AEC Underwriting".
Scarica il capitolo dal titolo "La concorrenza tra intermediari assicurativi: prospettive di regolazione europea e interventi di liberalizzazione nazionali".
Tratto dall'area "Materiali/Scritti inediti degli Associati" del sito : Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell’impresa
"Bandi di gara: le novità recate nel codice dei contratti pubblici e le principali criticità. Uno sguardo all'emanando regolamento.", Leonardo Miconi, dirigente dell' Ufficio V - Finanza di Progetto dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
IPE - Project Work Banca Promos - MFA 2013 - Modello di selezione degli strum...IPE Business School
Il rischio di tasso d'interesse ha assunto un ruolo centrale nella letteratura degli ultimi quarant'anni, incontrando lo sviluppo di nuove teorie di pricing atte a stimare l'andamento dei tassi d'interesse e di modelli di hedging utili a contrastarne gli effetti sfavorevoli.
Un'analisi dettagliata dei Fixed Income, oggetto principale dell'operatività di Banca Promos, ha consentito di isolare le dinamiche dei tassi d'interesse ed i rischi da esse derivanti. Uno studio approfondito delle modalità di copertura da tale rischio ha permesso di discriminare tra le diverse opportunità e di focalizzare l’attenzione sull’utilizzo degli strumenti derivati.
Il modello presentato, infatti, fondandosi sullo studio degli strumenti derivati Futures e sfruttandone le caratteristiche e le funzionalità, propone un metodo di copertura statica su portafogli obbligazionari. Testato con false ipotesi, ha comprovato la sua robustezza ed efficacia.
L’accountability per il microcredito: lezioni apprese dal settore dei confidiSalvatore Vescina
Un mio intervento al convegno
Measuring Microfinance Impact in the EU Policy Recommendations for Financial and Social Inclusion
MISURARE L’IMPATTO DEI PRODOTTI DI MICROFINANZA
le Esperienze e le Indicazioni dei Gestori Pubblici e Privati di Fondi
1 6 M a g g i o 2 0 1 8 - UNIVERSITÀ DI BOLOGNA CAMPUS DI FORLÌ
Avviso garasmall scale gnl Panigaglia La SpeziaMarco Grondacci
bando per la realizzazione di uno studio di fattibilità e pre-fattibilità per la fornitura servizi di tipo «Small Scale LNG»presso il Terminale GNL di Panigaglia
Italian gas business sector actual analysis and its future development perspectives after the liberation and legalization of the market.
Analysis in a financial point of view of the acquisition process made by CDP on Snam Group. In order to do this we used BGC and Mckinsey Matrix to get the market positioning and their future perspective in it, and to evaluate the acquisition's financial evaluation we used a Discounted Cash Flow Model.
05.03 > antiriciclaggio e pubblica amministrazione
06.03 > target market dei prodotti finanziari con ESMA in MIFID II
07.03 > initial coin offering (ICO)
08.03 > "Nuova consulenza" con la MIFID II
09.03 > product governance con la MIFID II
*Equity-based Crowdfunding e diritto dell’intermediazione finanziaria
Roberta Mangione [LUISS Guido Carli]
*Equity-based Crowdfunding e diritto
societario
Casimiro A. Nigro [LUISS Guido Carli]
Direttiva comunitaria in materia di mercati degli strumenti finanziari le cui disposizioni sono entrate in vigore in tutta l’Unione Europea lo scorso 2 novembre 2007 allo scopo di creare un mercato finanziario europeo più integrato e competitivo.
Intervento alla IV conferenza di diritto dell'energia 2013 - Andrea Zoppini Andrea Zoppini
Intervento prof. zoppini alla conferenza di diritto dell'energia - quali regole per il mercato del gas?
La prospettiva regolatoria del mercato del gas offre la possibilità di interpretare criticamente un settore strategico per lo sviluppo economico del Paese e di problematizzare le relazioni emergenti tra l’economia del gas e alcuni profili giuridici. Si può procedere ad inquadrare la materia, incardinandola in quattro diversi plessi: la struttura del mercato, le regole del mercato, il regime degli operatori ed il trattamento dei consumatori.
IV Conferenza di diritto dell'energia: http://bit.ly/ConferenzaEnergia_Gas2013
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The document provides an overview of the energy sector in Europe and emergency measures taken in response to high gas prices. It discusses:
1) Market trends in Europe including gas prices being highly correlated until 2022 and key sources of natural gas for Italy.
2) Emergency measures taken at the EU and Italian level including obligations to fill gas storage, reduce gas demand, cap electricity prices from renewable sources, provide direct support to consumers, and monitor gas import contracts.
3) Proposed reforms to electricity market design including changes to capacity allocation and support for renewables.
The document provides an overview of water services and waste management in Italy. It discusses:
1) The multi-level governance system for water services - from the national level Ministry down to local operators.
2) Issues like the large number of small operators and lack of data.
3) Regulations on technical quality, tariffs, and incentives for operators to improve infrastructure and performance.
4) Trends showing increases in planned and realized investments correlated with improved technical quality outcomes.
Seminario del 22 febbraio 23 nel quale sono stati illustrati i contenuti dei provvedimenti adottati dall'Autorità in attuazione dei decreti legislativi 199/21 e 210/21 in materia di autoconsumo di energia elettrica e, più in dettaglio:
le innovazioni regolatorie relative al Testo Integrato dei Sistemi Semplici di Produzione e Consumo (TISSPC) di cui alla deliberazione 573/2022/R/eel e relative al Testo Integrato dei Sistemi Distribuzione Chiusi (TISDC) di cui alla deliberazione 556/2022/R/eel;
i contenuti del nuovo Testo Integrato della regolazione dell'autoconsumo diffuso (TIAD), che include il caso delle comunità energetiche, dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente in edifici e condomini, nonché degli autoconsumatori individuali "a distanza".
Presentazione dello schema di l'articolato del TIDE posto in consultazione (685/2022/R/eel) e delle sue principali novità rispetto alla vigente regolazione del dispacciamento.
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Sperimentazione finalizzata a facilitare la ricarica dei veicoli elettrici in luoghi non accessibili al pubblico nelle fasce orarie notturne e festive (delibera 541/2020/R/eel)
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secondo una "visione di contingenza" della regolazione.
L'intervento al webinar di presentazione del Libro Bianco "Valore Acqua per l'Italia" organizzato da The European House - Ambrosetti il 18 marzo 2020.
la registrazione video: https://youtu.be/v2Hdam5V5T0
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La recente evoluzione della regolazione del servizio idrico integrato
Evoluzione della normativa finanziaria e potenziali riflessi sui mercati all’ingrosso dell’energia
1. Evoluzione della normativa
finanziaria e potenziali riflessi sui
mercati all’ingrosso dell’energia
1
Giornata di studio degli Affari Giuridici dell’Autorità:
Energia e mercati finanziari
Milano, 1 febbraio 2016
Lucia Passamonti
Direzione Mercati
1/02/2016
2. 1/02/2016 2
OBIETTIVI DELLA REGOLAZIONE DEI MERCATI ALL’INGROSSO
DELL’ENERGIA:
1. Sviluppo di mercati «fisici» (spot) efficienti e competitivi che riflettano
le caratteristiche fisiche dei sistemi elettrico e gas (la qualità dei
mercati «finanziari» dell’energia dipende anche dalla qualità dei
mercati del sottostante)
2. Sviluppo di mercati e prodotti «derivati»:
a. che consentano agli operatori (anche a quelli di piccole
dimensioni) di svolgere attività di trading dell’energia, riducendo la
loro esposizione ai rischi di mercato, in particolare al rischio della
volatilità del prezzo nei mercati «fisici»
b. che forniscano segnali di prezzo di lungo termine per gli
investimenti
c. la cui liquidità sia guidata dal disegno di un mercato fisico
efficiente e possa evolvere «naturalmente» verso la dimensione
finanziaria
3. Stabilità, trasparenza e integrità dei mercati dell’energia sia «fisici» sia
«finanziari»
PREMESSA
3. 1/02/2016 3
Autorità di regolazione/
vigilanza nazionali ed europee
Banche/
Intermediari finanziari
Gestori piattaforme
di negoziazione
Imprese industriali/
commerciali
Agenzie di rilevazione
dei prezzi
PRINCIPALI SOGGETTI …
… SU CUI RICADRANNO GLI EFFETTI DELLA NUOVA DISCIPLINA FINANZIARIA
MiFID/MiFIR
MAD/MAR
EMIR
REMIT
CRR/CRD IV
Benchmark Regulation
Investitori
4. 1/02/2016 4
CRISI FINANZIARIA 2007-2009: CAUSE E RIMEDI
1) Attività di Trading = Potenziale Abuso di Mercato
La nuova normativa, tramite il regolamento MAR, estende la disciplina sugli abusi di mercato anche ai
contratti spot sulle merci. Restano, tuttavia, al di fuori del perimetro MAR i contratti all’ingrosso spot
e derivati sull’energia elettrica e il gas naturale ai quali si applica, invece, un regime specifico: il
cosiddetto REMIT.
2) Rischio di Controparte = Rischio Sistemico
EMIR vigente: rilevanza sistemica delle controparti non finanziarie in funzione della dimensione
dell’attività di trading di tipo speculativo (hedging exemption: esclusione strumenti di copertura e per
esigenze di tesoreria); obblighi di compensazione tramite controparte centrale e conseguenti obblighi
di negoziazione su piattaforme finanziarie coerenti con tale rilevanza.
[EMIR review: ESMA ha proposto alla Commissione europea di togliere l’hedging exemption in
quanto potenzialmente distorsiva e di considerare la posizione complessiva in derivati finanziari delle
controparti non finanziarie ai fini dell’assolvimento degli obblighi di compensazione e negoziazione.]
MiFID/MiFIR: limiti alle posizioni contrattuali e obblighi di trasparenza pre-contrattuale delle
controparti non finanziarie solo per l’attività di trading di tipo speculativo su commodities (hedging
exemption: esclusione strumenti di copertura).
RICONOSCIMENTO PECULIARITA’ DEL SETTORE ENERGETICO
RISPETTO AL SETTORE FINANZIARIO MA, COME SEMPRE …
IL DIAVOLO STA NEI DETTAGLI
ENERGIA VERSUS FINANZA - 1
5. 1/02/2016 5
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Finalità del contratto
(copertura, investimento,
speculazione)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
Soggetti contraenti
(impresa finanziaria o
non, impresa integrata,
società di trading)
ENERGIA VERSUS FINANZA - 2
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
Rel. 2
Standardizzazione
contratto
(prezzo, lotto, data
consegna, …)
Rel. 3
Rel. 4
Rel. 5
6. 1/02/2016 6
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
7. 1/02/2016 7
MR
MTF (OTC)
OTF (OTC)
Bilaterali (OTC)
OTC
Altre piattaforme
(es: borse spot
energia)
Piattaforme finanziarie
e contratti bilaterali
Piattaforme NON finanziarie
e contratti bilaterali
Strumenti finanziari
Di cui: Derivati su energia
elettrica e gas
Strumenti NON finanziari
Di cui: Derivati su energia
elettrica e gas
Di cui: Contratti spot (e
di trasporto) energia
elettrica e gas
PIATTAFORMA E SETTLEMENT CONTRATTO
MiFID/MAR/EMIR
REMIT
C(6)
esenzione
?
C(5)
C(6)
8. 1/02/2016 8
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
Soggetti contraenti
(impresa finanziaria o,
non, impresa integrata,
società di trading)
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
Rel. 2
DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
9. 1/02/2016 9
I contratti derivati su merci che:
1. riguardano prodotti energetici all’ingrosso secondo le definizioni del
Regolamento 1227/11 (REMIT);
2. prevedono in via esclusiva la consegna fisica del sottostante (energia
elettrica e gas naturale);
3. sono negoziati su una piattaforma (finanziaria) OTF
NON SONO STRUMENTI FINANZIARI
ESENZIONE OGGETTIVA - 1
MiFID II, Annex 1 Section C (6)
10. 1/02/2016 10
CRITICITA’
1. Possibili distorsioni in considerazione dell’introduzione di un elemento
soggettivo (caratteristiche dei contraenti) nella definizione dell’oggetto
negoziato. Infatti, la definizione proposta da ESMA (*) di consegna fisica
del sottostante prevede che:
le controparti siano in grado di consegnare/ricevere il sottostante,
ovvero l’oggetto del contratto debba essere in termini quantitativi
coerente con le dimensioni dell’attività commerciale, della capacità di
produzione, di stoccaggio o di consumo dei contraenti.
2. Potenziale incentivo alla migrazione dai modelli MR o MTF al modello OTF
e alla scelta del modello OTF (anziché MR o MTF) per i mercati che a
regolazione vigente non sono finanziari in quanto:
il regime REMIT è meno oneroso in termini di adempimenti (per
esempio: obblighi di reportistica);
per gli strumenti non finanziari non sono previsti obblighi di pre e post-
negoziazione, limiti alle posizioni contrattuali, ecc.
ESENZIONE OGGETTIVA – 2
(*) Technical Advice to the Commission, 19 dicembre 2014
11. 1/02/2016 11
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Standardizzazione
contratto
(prezzo, lotto, data
consegna, …)
Rel. 3
DEFINIZIONE DI STRUMENTO FINANZIARIO
12. 1/02/2016 12
I contratti derivati su merci che:
1. possono contemplare la consegna fisica del sottostante;
2. non rientrano nella definizione C(6);
3. non perseguono «scopi commerciali»;
4. hanno le caratteristiche di altri strumenti finanziari
SONO STRUMENTI FINANZIARI
ESTENSIONE RQUISITI DI FINANZIARIETA’ - 1
MiFID II, Annex 1 Section C (7)
13. 1/02/2016 13
CRITICITA’
Difficoltà nell’identificazione della natura di alcuni contratti (es: contratti a
copertura dei rischi di congestione sulla rete, contratti a termine per la fornitura
di energia elettrica e gas, …) in considerazione delle definizioni proposte da
ESMA (*). In particolare:
è stata confermata la definizione “ristretta” di scopo commerciale
prevista dalla legislazione vigente ovvero applicata ai contratti conclusi
con il gestore di una rete di trasmissione dell’energia, di un
meccanismo di bilanciamento dell’energia o di un sistema di gasdotti,
al fine di garantire il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi in un
determinato momento;
sono state riviste le definizioni di “caratteristiche finanziarie” (c.d.
criterio di trading) con particolare riferimento alla nozione di
equivalenza con i contratti negoziati sulle piattaforme finanziarie (MR,
MTF e OTF) in termini di prezzo, lotto, data di consegna o altri
parametri.
ESTENSIONE REQUISITI DI FINANZIARIETA’ - 2
(*) Technical Advice to the Commission, 19 dicembre 2014
14. 1/02/2016 14
Settlement contratto
(consegna fisica,
differenziali in
contanti)
Finalità del contratto
(copertura, investimento,
speculazione)
Sito di negoziazione
(piattaforma
finanziaria o non,
trading bilaterale )
Soggetti contraenti
(impresa finanziaria o
non, impresa integrata,
società di trading)
DEFINIZIONE DI IMPRESA FINANZIARIA
VARIABILI E RELAZIONI DISCRIMINANTI
Rel .1
Rel. 2
Standardizzazione
contratto
(prezzo, lotto, data
consegna, …)
Rel. 3
Rel. 4
Rel. 5
15. 1/02/2016 15
ESENZIONE SOGGETTIVA – 1
1) Per almeno una
classe di derivati è
rilevante rispetto al
mercato di quella
classe?
2) In totale è rilevante
rispetto all’attività del
gruppo a cui appartiene
l’impresa?
Test «ancillary exemption» sulla dimensione del trading speculativo
SINO
Impresa finanziaria:
Autorizzazione per lo
svolgimento di servizi e
attività di investimento;
Requisiti di capitale e
patrimoniali;
Requisiti amministrativi e
contabili, organizzativi, di
controllo, …;
Obbligo di compensazione
per i derivati finanziari OTC
tramite controparte
centrale;
Obbligo di negoziazione su
piattaforma organizzata per
i derivati finanziari OTC
soggetti all’obbligo di
compensazione.
Impresa NON finanziaria:
Clearing threshold per l’obbligo di
compensazione tramite
controparte centrale.
Hedging exemption per:
obbligo di compensazione
per i derivati finanziari OTC
tramite controparte
centrale;
obbligo di negoziazione su
piattaforma organizzata per
i derivati finanziari OTC
soggetti all’obbligo di
compensazione;
regime dei limiti alle
posizioni;
obblighi di trasparenza pre-
contrattuale.
Elementi chiave dei due test:
- gruppo societario
- classi di strumenti finanziari considerate
separatamente
- esclusione strumenti di copertura,
contratti infra-gruppo per liquidità e
gestione rischi, market making
- attività di trading = proxy attività
principale impresa
- meccanismo di protezione (back-stop)
Market share
test
Main business
test
16. 1/02/2016 16
CRITICITA’
In base al disegno dei test sull’esenzione relativa ai servizi ancillari
proposti da ESMA (*) rientrerebbero nel perimetro definitorio delle imprese
«finanziarie»:
le imprese industriali/commerciali il cui trading speculativo, pur non
rappresentando l’attività principale dell’impresa, risulti oltre la soglia in una
sola classe di derivati finanziari; (per poter beneficiare dell’esenzione
entrambi i test devono essere superati!)
In assenza di una adeguata calibrazione dei valori soglia dei test e del
meccanismo di protezione (backstop), inoltre, potrebbero essere
considerate «finanziarie» anche:
le imprese industriali/commerciali che svolgono attività di hedging
prevalentemente tramite contratti di fornitura bilaterali di lungo termine con
consegna fisica, semplici o strutturati (es: Swing Contracts,Virtual Power
Plants, Load Serving Contracts), e operazioni di asset backed trading (es:
combinazione di operazioni di acquisto e vendita di energia e di impiego di
strumenti finanziari)
ESENZIONE SOGGETTIVA – 2
(*) Draft Technical Standards, 25 settembre 2015
17. 1/02/2016 17
ESENZIONE SOGGETTIVA – MiFID I E MiFID II
ESENZIONE «ANCILLARY»
condizionata al superamento
del MS e MB test
ESENZIONE
«PROFESSIONALE»
ESENZIONE «ANCILLARY»
condizionata al superamento
del MS e MB test
Gruppo
«energetico»
Società
di trading
Energy
dealer
Gruppo finanziario
Società di
trading
(finanziaria)
ESENZIONE «ANCILLARY»
Compravendita energia nei
mercati all’ingrosso, hedging e
trading speculativo anche su
strumenti finanziari ≠ merci
ESENZIONE
«PROFESSIONALE»
Compravendita energia nei
mercati all’ingrosso, hedging
e trading speculativo solo su
merci
X
MiFID I MiFID II
1) trasformazione della società di trading in impresa finanziaria;
2) possibile riduzione dell’attività di trading speculativo;
3) spostamento dell’attività di trading speculativo, laddove possibile,
verso gli strumenti non finanziari;
4) integrazione verticale.
Modello di business
Revisione dei modelli di business e delle strategie di risk management :
18. 1/02/2016 18
EFFETTI COMPLESSIVI SUI MERCATI
Esenzione oggettiva
Esenzione soggettiva
Contratti derivati sull’energia
con consegna fisica
Imprese energetiche
SETTORE
FINANZIARIO
Ampliamento congiunto del perimetro soggettivo e oggettivo del settore finanziario:
trasferimento della liquidità verso i mercati finanziari;
aumento dei costi di compliance e dei costi connessi alle attività di trading per le imprese energetiche
che oggi utilizzano strumenti non finanziari e/o beneficiano delle esenzioni ai sensi della normativa
vigente, con conseguente potenziale aumento dei costi dell’energia per i clienti finali.
Esenzioni soggettive e oggettive:
riduzione liquidità dei mercati finanziari per incentivi al contenimento dell’attività speculativa
(esenzione soggettiva);
spostamento delle attività di trading verso strumenti non finanziari, con conseguente trasferimento
liquidità verso le piattaforme (finanziarie) dove questi strumenti sono negoziati (esenzione oggettiva)
o verso i contratti bilaterali; potenziale effetto di feed-back per riduzione dell’ampiezza dell’esenzione
soggettiva!.
19. 1/02/2016 19
ANALISI COSTI E BENEFICI
BENEFICI:
1. Stabilità, integrità e trasparenza dei mercati?
Sì, ma attenzione agli incentivi versus trading bilaterale
2. Minore rischio sistemico?
Forse poco rilevante per il settore energetico
COSTI:
1. Costi di compliance?
• Complessità del nuovo quadro regolatorio (inclusa tempistica di attuazione);
• Maggiori oneri per reportistica;
• Maggiori oneri amministrativi;
• Adeguamento requisiti patrimoniali per le imprese che diventeranno finanziarie.
Sì
2. Rischi di:
• Riduzione della liquidità dei mercati?
Alcune disposizioni spingono in questa direzione ma potrebbero essere controbilanciate da
altre: più probabile redistribuzione della liquidità tra strumenti e luoghi di negoziazione
• Aumento dei costi delle attività di copertura?
Dipenderà dagli esiti della redistribuzione della liquidità e dai nuovi modelli di business (es:
sviluppo di financial dealers, integrazione verticale dei market participants, concorrenza tra le
piattaforme di negoziazione versus «vertical silos», …)
• Arbitraggio regolatorio (es: tra diverse tipologie di piattaforme, tra UE e non-UE)?
Possibile, anche se alcune disposizioni potrebbero mitigarlo