Diritto delle armi e della caccia: dalla condanna penale alla riabilitazioneFederico Fava
Pubblichiamo in anteprima le slide dell'intervento dell'avv. Federico Fava del 16 marzo 2018 a Brunico presso la Raiffeisenkasse in materia di caccia e diritto delle armi, in particolare con riferimento al tema della condanna penale e della riabilitazione in relazione all'art. 43 T.U.L.P.S.
Pubblichiamo la seconda parte delle slide della lezione alla Scuola per le difese d'ufficio della Camera penale di Bolzano in materia di misure di prevenzione personali, anche alla luce della recente sentenza De Tommaso della Corte EDU.
Diritto delle armi e della caccia: dalla condanna penale alla riabilitazioneFederico Fava
Pubblichiamo in anteprima le slide dell'intervento dell'avv. Federico Fava del 16 marzo 2018 a Brunico presso la Raiffeisenkasse in materia di caccia e diritto delle armi, in particolare con riferimento al tema della condanna penale e della riabilitazione in relazione all'art. 43 T.U.L.P.S.
Pubblichiamo la seconda parte delle slide della lezione alla Scuola per le difese d'ufficio della Camera penale di Bolzano in materia di misure di prevenzione personali, anche alla luce della recente sentenza De Tommaso della Corte EDU.
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazioneFederico Fava
Presentazione dei principali profili di diritto penale della figura del segretario comunale, con cenni alla responsabilità anti-corruzione ed alla responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti
presentazione del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Garante per le protezione dei dati personali
Legge 161/2014 = Legge Europea 2013bis/2014Vincenzo Renne
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il testo della Legge 161/2014 (Legge Europea 2013bis) che introduce importanti modifiche anche in tema di fiscalità internazionale.
La giurisprudenza del mese febbraio 2019Federico Fava
Pubblichiamo, come di consueto, la rassegna di giurisprudenza del mese, in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa relativa al mese di febbraio 2019
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
Si pubblica una sintesi della giurisprudenza del mese (dicembre 2018) in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa, tratta da Il Foro Italiano, 2018, fasc. n. 12
Corso segretario comunale - Reati contro la pubblica amministrazioneFederico Fava
Presentazione dei principali profili di diritto penale della figura del segretario comunale, con cenni alla responsabilità anti-corruzione ed alla responsabilità amministrativa davanti alla Corte dei conti
presentazione del Provvedimento in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Garante per le protezione dei dati personali
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Pubblichiamo, come di consueto, la rassegna di giurisprudenza del mese, in materia costituzionale, civile, penale ed amministrativa relativa al mese di febbraio 2019
La giurisprudenza del mese dicembre 2018Federico Fava
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Veicoli con targhe straniere in Italia - decreto SalviniFederico Fava
Pubblichiamo, per ora in lingua tedesca, un parere giuridico sul nuovo decreto Salvini ed il divieto di circolazione di veicoli con targa straniera in Italia
La capacità di disporre dei propri beni in età avanzataFederico Fava
Pubblichiamo le slide del convegno del 17 marzo 2018 a Bolzano dell'avv. Federico Fava in materia di amministratore di sostegno, circonvenzione di incapace e testamento biologico, anche alla luce delle recenti proposte di legge.
Il principio di precauzione: dall'illecito colposo alla riforma dei reati amb...Federico Fava
Pubblichiamo le slide dell'intervento del 23 febbraio 2018 dell'avv. Federico Fava al seminario di alta formazione in diritto della crisi d'impresa a Bologna, in materia di principio di precauzione, illecito colposo e riforma dei reati ambientali; al seminario ha partecipato come relatore anche l'ex ministro dott. Piero Gnudi con un intervento sul decreto "salva Ilva".
Pubblichiamo le slide dell'intervento dell'avv. Federico Fava al convegno su minori e famiglie vulnerabili tenutosi a Bolzano il 23 ottobre 2017 ed organizzato dalla Società italiana di psicologia clinica e forense
Si pubblica la scheda illustrativa del D.M. 22 settembre 2016, in vigore l'11 ottobre 2017, sull'obbligo di assicurazione obbligatoria professionale per gli avvocati.
Concorrenza e riforma professione avvocato: preventivi, società, assicurazioniFederico Fava
Presentazione della riforma della L. 124/2017 in materia di concorrenza e delle principali novità per la professione forense (obbligo preventivo in forma scritta, società, associazioni e reti fra professionisti, assicurazione professionale, etc.)
Pubblico l'ampia scheda illustrativa sulla riforma Orlando (L. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017) della dott.ssa Giulia Bruno. Il contributo analizza le modifiche legislative sostanziali (prescrizione, aumenti sanzionatori, pene pecuniarie, etc.) e processuali (indagini preliminari, ruolo della persona offesa, patteggiamento in appello, etc.), nonché dell'ordinamento penitenziario ed anche le deleghe conferite al Governo in materia di intercettazioni e di misure carcerarie.
Storia delle misure di prevenzione personaliFederico Fava
Pubblichiamo la prima parte delle slide per la lezione alla Scuola per le difese d'ufficio della Camera Penale di Bolzano, in materia di misure di prevenzione personali.
Slide sulla colpa in diritto penale per i praticanti della Scuola Forense di Bolzano, in particolare con riferimento alla colpa medica dopo la riforma del ddl Gelli, all'omicidio stradale ed agli infortuni sul lavoro.
Scheda illustrativa sulla colpa in diritto penale per i praticanti della Scuola Forense di Bolzano, in particolare con riferimento alla colpa medica dopo la riforma del ddl Gelli, all'omicidio stradale ed agli infortuni sul lavoro.
Diritto penale e pericolosità: le misure di sicurezza - parte primaFederico Fava
Si pubblica la lezione del 13 marzo 2017 all'Università degli Studi di Trento nell'ambito del corso di diritto penale - seminario sulla pericolosità sociale; storia delle misure di sicurezza, da Cesare Lombroso fino alla loro introduzione nel 1930 per arrivare alla riforma del 2014 (chiusura degli OPG).
L'incidente di esecuzione: concorso formale e reato continuatoFederico Fava
Pubblichiamo una scheda illustrativa sull'istituto dell'incidente di esecuzione, in particolare con riferimento al concorso formale di reati ed all'applicazione in executivis del reato continuato.
Pubblichiamo la sintesi dell'intervento dell'avv. Federico Fava sulla colpa in diritto penale al corso di preparazione per le difese d'ufficio della Camera penale di Bolzano. Alla parte generale si aggiungono tre schede sul diritto penale del lavoro, sulla colpa c.d. "medica" e sulla nuova normativa in materia di c.d. "omicidio stradale".
1. DECRETO “MINNITI” E DIRITTO DI
DIFESA: STRUMENTI E GARANZIE
Sicurezza reale e sicurezza percepita:
l’importante ruolo del decreto sulla sicurezza urbana
Bolzano, 28 ottobre 2017
Avv. Federico Fava (Ordine degli Avvocati di Bolzano)
2. IL DECRETO “MINNITI”:
UNO SGUARDO D’INSIEME
definisce la nozione di «sicurezza urbana» come «bene pubblico che
afferisce alla vivibilità e al decoro delle città» attraverso
«l’eliminazione di fattori di marginalità» e «la prevenzione della
criminalità»;
introduce il Comitato metropolitano, co-presieduto da prefetto e
sindaco, concezione di tutela multifattoriale;
introduce l’inedita misura del “D.A.SPO. urbano” di competenza del
sindaco (del questore in caso di recidiva) a carico di chi «ponga in
essere condotte che impediscono la libera accessibilità e fruizione» di
infrastrutture di trasporto, sanzionando l’inosservanza con
l’allontanamento dai luoghi nei quali è stato commesso il fatto; il
sindaco potrà impedire al cittadino di sostare in determinati luoghi
3. IL DECRETO “MINNITI”:
RITORNO AI SINDACI – SCERIFFI (?)
modifica l’art. 50 T.U.E.L., ampliando il potere del sindaco in materia di
ordinanze contingibili ed urgenti: possibili ordinanze «in relazione
all’urgente necessità» per «superare situazioni di grave incuria o
degrado» di territorio, ambiente e patrimonio culturale; possibili anche
limitazioni alla vendita e somministrazione di alcolici;
il “pacchetto sicurezza” del 2008 (L. 125/2008) aveva modificato l’art.
54, co. 4, T.U.E.L. consentendo al sindaco di adottare provvedimenti a
«contenuto normativo ed efficacia a tempo indeterminato», al fine di
prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino la sicurezza urbana,
anche fuori dai casi di contingibilità e urgenza;
la norma del 2008 è stata dichiarata illegittima dalla Corte
costituzionale, con sentenza n. 115 del 2011: il potere di ordinanza
dev’essere circoscritto e rispettare il principio di legalità sostanziale: il
potere dev’essere pre-determinato nel contenuto e nelle modalità
4. IL DECRETO “MINNITI”:
LE NUOVE MISURE DI PREVENZIONE
oltre alla sanzione pecuniaria, introduce l’inedito ordine
di allontanamento del sindaco (per 48 ore) – c.d.
D.A.SPO. urbano – provvedimento amministrativo;
in caso di violazione dell’ordine, il questore può disporre il
divieto di accesso ad una o più aree individuate –
provvedimento amministrativo;
reintrodotta la misura di prevenzione (divieto di accesso
a pubblici esercizi) per soggetti condannati, anche non
definitivi, per stupefacenti (sulla falsariga del vecchio art.
75-bis); possibilità di aggravamento (obbligo di
presentazione Autorità, divieto di allontanarsi dal comune,
etc.) provvedimento amministrativo, ma giurisdizionale
se aggravato
5. IL DECRETO “MINNITI”:
ALTRE DISPOSIZIONI
sanzioni pecuniarie fino ad € 3.500 per i parcheggiatori abusivi;
modifica dell’art. 639 c.p. (possibilità per il giudice di disporre
l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi imbrattati);
modifiche all’art. 15 D. Lgs. 159/2011: tra gli «elementi di fatto» da
cui si può desumere la pericolosità sociale (per le misure di
prevenzione “tipiche”) anche le violazioni al foglio di via
obbligatorio e del divieto di frequentare determinati luoghi;
obblighi e prescrizioni della sorveglianza speciale di P.S.
potranno essere disposti – con il consenso dell’interessato – con il
c.d. “braccialetto elettronico”
6. ALCUNE NOZIONI
l’ordine pubblico attiene alla pacifica convivenza sociale,
la sicurezza pubblica consiste nell’attività di vigilanza e
prevenzione che le forze dell’ordine esplicano per tutelare
l’o.p. (C. cost. 4/1977; 133/1992; 62/1994);
la pericolosità sociale (per la sicurezza pubblica) è quella
propria delle misure di prevenzione ed è diversa dalla nozione
generale dell’art. 203 c.p. per le misure di sicurezza (C. cost.
321/2004; v. però 291/2013);
richiamo al D. Lgs. 159/2011 (per la pericolosità sociale) ed alla
L. 401/1989 (disciplina del D.A.SPO.)
7. LE SINGOLE MISURE: DEL SINDACO
sanzione amministrativa pecuniaria da 100 e 300
euro (art. 9);
allontanamento dal luogo in cui è stato
commesso il fatto (artt. 9, co. 1, e 10, co. 1):
- rivolto per iscritto dall’organo accertatore (art. 13 L. 689/1981);
- non vi è obbligo di motivazione specifica: si può ridurre a modelli
prestampati (= contravvenzioni);
- durata massima di 48 ore dall’accertamento del fatto;
- in caso di inosservanza, sanzione amministrativa raddoppiata;
- copia del provvedimento trasmessa al questore;
- rinvio alla disciplina della L. 689/1981
8. MISURE (DEL SINDACO) NEI
CONFRONTI DI… (art. 9, co. 1 e 3)
chi pone in essere condotte che impediscono la libera
accessibilità e fruizione delle aree interne di
infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali,
marittime etc., di trasporto pubblico locale anche
extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento
e occupazione (art. 9, co. 1);
la norma può estendersi (art. 9, co. 3) anche in relazione
ad «aree urbane su cui insistono scuole, plessi scolastici
e sedi universitarie, musei, aree e parchi archeologici,
complessi monumentali o altri istituti o luoghi della
cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero
adibite a verde pubblico»
9. MISURE (DEL SINDACO) ANCHE NEI
CONFRONTI DI… (art. 9, co. 2)
chi commette violazione art. 688 c.p.
(ubriachezza pubblica);
chi viola l’art. 726 c.p. (atti contrari alla pubblica
decenza) – es. prostituzione; accattonaggio
con modalità vessatorie o simulando difformità
(così nella Relazione);
chi esercita il commercio sulle aree pubbliche
senza la prescritta autorizzazione (art. 29 D.
Lgs. 114/1998);
parcheggiatori abusivi (art. 15-bis C.d.S.)
10. “D.A.SPO.” DEL SINDACO,
FOGLIO DI VIA E PROSTITUTIZONE
la giurisprudenza amministrativa esclude che alla prostituta
possa essere di per sé irrogata la misura del foglio di via (in
presenza peraltro del necessario requisito di trovarsi fuori dai
luoghi di residenza);
il foglio di via deve «dare conto delle concrete modalità di
esercizio del meretricio… onde desumerne l'apprezzabile
possibilità che la stessa sia incline alla commissione di reati
che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale
dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica»
(T.R.G.A. Bolzano 165/2011; 414/2008; diverso lo sfruttamento
– T.R.G.A. Bolzano 83/2017);
ove vi sia violazione art. 726 appare ora applicabile il nuovo
ordine di allontanamento sindacale del decreto “Minniti”
11. RICORSI GIURISDIZIONALI
nel silenzio della legge, due possibilità:
a) ricorso giurisdizionale al T.A.R. (60 gg.) – sindacato
sull’atto amministrativo: legittimità – competenza – corretto
utilizzo del potere;
b) opposizione al giudice ordinario ex L. 689/1989 e D. Lgs.
150/2011 (30 gg.) di competenza del tribunale, trattandosi
di sanzione diversa da quella pecuniaria; si applica il rito
del lavoro
12. IL DIVIETO DI ACCESSO
DEL QUESTORE (art. 10, co. 2)
in caso di recidiva delle condotte dell’art. 9, co. 1 e 2;
qualora dalla condotta «possa derivare pericolo per
la sicurezza»;
il questore dispone, con provvedimento motivato,
divieto di accesso alle aree dell’art. 9, da indicarsi
espressamente (= D.A.SPO.);
la misura deve tenere conto delle ragioni di
mobilità, salute e lavoro del destinatario;
durata massima di 6 mesi
13. IL DIVIETO DI ACCESSO
AGGRAVATO (art. 10, co. 3)
il divieto di acceso questorile (art. 10, co.
2) va da 6 mesi a 2 anni se le condotte sono
commesse da soggetto condannato, con
sentenza definitiva o confermata in
appello, negli ultimi 5 anni, per reati contro
la persona o contro il patrimonio;
si applicano le disposizioni sul D.A.SPO.
(art. 6, co. 2-bis, 3 e 4, L. 401/1989)
14. DIVIETO DI ACCESSO
AGGRAVATO E PROCEDURA
col rinvio all’art. 6, co. 2, L. 401/1989 prevede il
procedimento di convalida del G.I.P. del
provvedimento, che è quindi giurisdizionale;
questore – richiesta al P.M. (48 ore) –
convalida del G.I.P. (48 ore);
diritto di difesa “cartolare” (memoria scritte –
Corte Cost. 144/1997), ma non viene fissata
udienza;
possibilità di ricorso per cassazione
15. MODIFICHE ALLA SOSPENSIONE
CONDIZIONALE DELLA PENA
nei casi di condanna per reati contro la persona o il
patrimonio commessi nei luoghi o nelle aree di cui all’art. 9
la sospensione condizionale della pena può essere
subordinata all'osservanza del divieto, imposto dal giudice,
di accedere a luoghi o aree specificamente individuati;
anche per condanna per stupefacenti – subordina la
sospensione al divieto di accesso a locali pubblici, scuole
16. MISURE DEL QUESTORE IN MATERIA
DI STUPEFACENTI (art. 13, co. 1)
misura circoscritta ai soggetti che risultino già condannati
(definitivi o solo in appello) - nel precedente triennio per il delitto
di cui all’art. 73 D.P.R. 309/1990 (per taluno, anche nella
fattispecie autonoma “lieve” del comma 5);
per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di
scuole, università, locali pubblici o aperti al pubblico, ovvero in
un pubblico esercizio;
divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi,
specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle
immediate vicinanze degli stessi;
durata da 1 a 5 anni;
è un provvedimento amministrativo impugnabile al T.A.R.
17. MISURE GIURISDIZIONALI IN
MATERIA DI STUPEFACENTI (art. 13,
co. 3)
in caso di sentenza definitiva tali soggetti possono essere
obbligati a presentarsi alla p.g., a permanere in casa in
determinati orari, al divieto di allontanarsi dal comune di
residenza;
incide sulla libertà personale: necessità della convalida
dell’autorità giudiziaria secondo la procedura dell’art. 6, co.
2-bis, 3 e 4, L. 401/1989;
richiesta al P.M. (48 ore) e convalida del G.I.P. (48 ore);
diritto di difesa “cartolare” (Corte Cost. 144/1997);
durata massima di 2 anni;
possibile il ricorso per cassazione (art. 111, co. 7, Cost.)
18. OBBLIGO DI MOTIVAZIONE
(Corte Cost. 193/1996)
il provvedimento del questore
dev’essere adeguatamente motivato;
si deve dare conto delle circostanze
oggettive e soggettive per cui è
necessaria la misura;
la convalida non si risolve in un mero
controllo “formale”