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NORMATIVA NAZIONALE
Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone(art.659
C.P.)
L'articolo 659 C.P. prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo
comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schia-
mazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche,
ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il
riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; l'altra, di-
sciplinata dal secondo comma, che punisce chi esercita una professione o un me-
stiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità.
Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal pri-
mo comma, si deve accertare che:
1.il soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o
rumori (grida veementi)oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luo-
ghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che sia-
no normalmente destinati alla produzioni di suoni - come strumenti musicali, ra-
dio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso - come casseruole, co-
perchi di pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe)
2.per effetto dell'azione o dell'omissione suddetta sia stato reso impossibile o no-
tevolmente ostacolato il normale svolgimento delle occupazioni o del riposo di un
numero considerevole e indeterminato di persone ovvero di uno spettacolo, ritro-
vo o intrattenimento pubblico;
3.il soggetto, al momento della condotta, si sia reso conto (dolo) o avrebbe potuto
rendersi conto (colpa) di arrecare disturbo. La giurisprudenza ha peraltro recente-
mente chiarito che l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 659 c.p. è, oltre
alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concet-
to di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non
esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche
nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una singola persona, come ha afferma-
to la Cassazione.
In relazione a quanto previsto dal secondo comma,si rileva che le autorizzazioni al-
l'esercizio di attività temporanee rumorose, quali manifestazioni in luogo pubblico o
aperto al pubblico, concertini, ecc., rilasciate dal Comune in deroga ai limiti di rumo-
rosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi
dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95), non mettono al sicuro il titola-
re dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato di-
sturbo alla popolazione, così come affermato dalla Corte di Cassazione La S.C.
ha, infatti, evidenziato l'inefficacia dell'esistenza di un'autorizzazione amministrativa
all'esercizio di un'attività rumorosa,sul presupposto che l'esercizio dell'attività auto-
rizzata deve comunque esplicarsi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni a tutela
della quiete pubblica.
Vista e considerata la normativa nazionale si chiederà a Vinciotti:
1.se ed eventualmente quali competenze possono avere le forze dell’ordine per un
più efficiente controllo della quiete pubblica e del buon costume presso il centro
storico di Orvieto;
2.se ed eventualmente quali responsabilità hanno i bar per il mancato rispetto della
quiete pubblica;
3.in caso di affermazione positiva del punto n.1 un potenziamento/migliormento dei
controlli per le strade del centro storico;
4.Varie ed eventuali.
TUTTE QUESTO ALLO SCOPO DI INTEGRARE LA NOSTRA BOZZA DI REGO-
LAMENTO CON IL SUPPORTO PURE DI BUONA PARTE DELLE FORZE DEL-
L’ORDINE

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  • 1. NORMATIVA NAZIONALE Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone(art.659 C.P.) L'articolo 659 C.P. prevede due distinte ipotesi di reato: una, contemplata dal primo comma, che punisce il disturbo della pubblica quiete da chiunque, mediante schia- mazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepitii di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, ritrovi o i trattenimenti pubblici; l'altra, di- sciplinata dal secondo comma, che punisce chi esercita una professione o un me- stiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell'Autorità. Affinché possa ritenersi configurata la fattispecie contravvenzionale prevista dal pri- mo comma, si deve accertare che: 1.il soggetto abbia fatto schiamazzi (baccano di grida discordanti e disordinate) o rumori (grida veementi)oppure, abbia abusato (cioè adoperato in tempo o in luo- ghi o in modo contrario alle leggi e alle consuetudini) di strumenti sonori (che sia- no normalmente destinati alla produzioni di suoni - come strumenti musicali, ra- dio, campane -, o siano adibiti eccezionalmente a tale uso - come casseruole, co- perchi di pentole, ecc.) o di segnalazioni acustiche (clacson, trombe) 2.per effetto dell'azione o dell'omissione suddetta sia stato reso impossibile o no- tevolmente ostacolato il normale svolgimento delle occupazioni o del riposo di un numero considerevole e indeterminato di persone ovvero di uno spettacolo, ritro- vo o intrattenimento pubblico; 3.il soggetto, al momento della condotta, si sia reso conto (dolo) o avrebbe potuto rendersi conto (colpa) di arrecare disturbo. La giurisprudenza ha peraltro recente- mente chiarito che l'oggetto giuridico del reato previsto dall'art. 659 c.p. è, oltre alla pubblica tranquillità, la quiete privata da ricomprendere anch'essa nel concet- to di ordine pubblico. Conseguentemente il ridotto ambito delle molestie non esclude la configurabilità del reato, potendo la contravvenzione ravvisarsi anche nel caso in cui rimanga leso l'interesse di una singola persona, come ha afferma- to la Cassazione. In relazione a quanto previsto dal secondo comma,si rileva che le autorizzazioni al- l'esercizio di attività temporanee rumorose, quali manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, concertini, ecc., rilasciate dal Comune in deroga ai limiti di rumo- rosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico (ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera h) della Legge n. 447/95), non mettono al sicuro il titola- re dell'autorizzazione da eventuali responsabilità penali in presenza di accertato di- sturbo alla popolazione, così come affermato dalla Corte di Cassazione La S.C. ha, infatti, evidenziato l'inefficacia dell'esistenza di un'autorizzazione amministrativa all'esercizio di un'attività rumorosa,sul presupposto che l'esercizio dell'attività auto- rizzata deve comunque esplicarsi nel rispetto delle leggi e delle prescrizioni a tutela della quiete pubblica.
  • 2. Vista e considerata la normativa nazionale si chiederà a Vinciotti: 1.se ed eventualmente quali competenze possono avere le forze dell’ordine per un più efficiente controllo della quiete pubblica e del buon costume presso il centro storico di Orvieto; 2.se ed eventualmente quali responsabilità hanno i bar per il mancato rispetto della quiete pubblica; 3.in caso di affermazione positiva del punto n.1 un potenziamento/migliormento dei controlli per le strade del centro storico; 4.Varie ed eventuali. TUTTE QUESTO ALLO SCOPO DI INTEGRARE LA NOSTRA BOZZA DI REGO- LAMENTO CON IL SUPPORTO PURE DI BUONA PARTE DELLE FORZE DEL- L’ORDINE