ICR ottiene la certificazione ISO 12944 per 6 cicli. La norma ISO 12944 è lo standard di riferimento più elevato al mondo per la protezione contro la corrosione delle strutture in acciaio
Il rame è un materiale che viene incontro ai criteri della bioedilizia, soprattutto per la sua durata, la riciclabilità, il ruolo per il risparmio energetico, la salute e l'ambiente. La presentazione mostra alcune sue applicazioni nell'architettura e l'impiantistica. (versione dicembre 2018).
Slide a supporto dell'intervento di Alessandro Delvecchio - Ufficio Sviluppo Progetti UNI - al convegno "Tecnologie di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale" del 12 luglio 2017, organizzato da UNI, IATT e Unindustria
Normative EN e UNI relative ad Incendio ed EvacSicurtec
- Norme europee EN 54
- Marcatura CE in funzione del Nuovo Regolamento europeo 315 (CPR)
prima Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD)
- Normativa UNI 9795 dell’ottobre 2013 relativa alla progettazione, installazione ed esercizio dei sistemi fissi ed automatici di segnalazione allarme incendio a oltre tre anni dalla sua pubblicazione.
- Il mondo della segnalazione d’allarme con il TR 11607 relativo alle segnalazioni
acustiche e ottiche.
- Le Norme UNI ISO 7240-19 e UNI CEN/TS 54-32 relative agli impianti EVAC.
- Indicazioni sulla Normativa UNI 11224 del 2011 in attesa di una sua prossima revisione
ICR ottiene la certificazione ISO 12944 per 6 cicli. La norma ISO 12944 è lo standard di riferimento più elevato al mondo per la protezione contro la corrosione delle strutture in acciaio
Il rame è un materiale che viene incontro ai criteri della bioedilizia, soprattutto per la sua durata, la riciclabilità, il ruolo per il risparmio energetico, la salute e l'ambiente. La presentazione mostra alcune sue applicazioni nell'architettura e l'impiantistica. (versione dicembre 2018).
Slide a supporto dell'intervento di Alessandro Delvecchio - Ufficio Sviluppo Progetti UNI - al convegno "Tecnologie di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto ambientale" del 12 luglio 2017, organizzato da UNI, IATT e Unindustria
Normative EN e UNI relative ad Incendio ed EvacSicurtec
- Norme europee EN 54
- Marcatura CE in funzione del Nuovo Regolamento europeo 315 (CPR)
prima Direttiva Prodotti da costruzione 89/106/CEE (CPD)
- Normativa UNI 9795 dell’ottobre 2013 relativa alla progettazione, installazione ed esercizio dei sistemi fissi ed automatici di segnalazione allarme incendio a oltre tre anni dalla sua pubblicazione.
- Il mondo della segnalazione d’allarme con il TR 11607 relativo alle segnalazioni
acustiche e ottiche.
- Le Norme UNI ISO 7240-19 e UNI CEN/TS 54-32 relative agli impianti EVAC.
- Indicazioni sulla Normativa UNI 11224 del 2011 in attesa di una sua prossima revisione
This document discusses twin threats to scarce resources of oil and water. It notes that as populations have grown, the highest quality resources have declined due to overconsumption. While some scarce metals have substitutes, oil and fresh water are invaluable resources without easy substitutes. The document warns that while the world will never completely run out of oil or water, the supply of high quality oil and fresh water is becoming scarce. It argues that these issues pose serious threats that were long ignored.
1. RAEE - ARGOMENTI
TRATTATI
1. Stima del mercato rifiuti hi-tech
2. Il concetto di filiera gestione fine vita RAEE
3. Attori coinvolti e relative incombenze a
seguito del D.Lgs. 151/2005
4. Qualificazione dei Gestori RAEE e
trasparenza dei servizi relativi alle varie fasi
della filiera
2. IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Il Decreto Legislativo 25 luglio 2005, n. 151 “Attuazione delle
direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla
riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”, si
applica alle apparecchiature elettriche ed elettroniche rientranti
nelle categorie individuate nell'allegato 1 A al medesimo decreto,
purché non siano parti di tipi di apparecchiature che non ricadono
nell'ambito di applicazione del presente decreto. L'allegato 1 B al
decreto individua invece, pur senza volere essere esaustivo, un
elenco di prodotti che rientrano nelle categorie dell'allegato 1 A.
3. IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Ai fini dell’applicazione della norma per apparecchiature elettriche
ed elettroniche si intendono:
“le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento,
da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le
apparecchiature di generazione, di trasferimento e di misura di
questi campi e correnti, appartenenti alle categorie di cui
all'allegato 1 A e progettate per essere usate con una tensione non
superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la
corrente continua”
4. SCOPO DELLA NORMA
Le finalità che il decreto si propone sono individuate dall’art. 1 del
medesimo; in particolare la volontà del legislatore è stata quella di
elaborare regole definite per:
• prevenire la produzione di rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE)
• promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei
RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento,
• migliorare, sotto il profilo ambientale, l'intervento dei soggetti che
partecipano al ciclo di vita di dette apparecchiature,
• ridurre l'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
6. LE SOSTANZE OGGETTO DELLA RoHS
Per sostanze pericolose si intendono:
piombo (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso)
in quanto metallo cancerogeno;
mercurio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) in
considerazione del fatto che provoca danni irreversibili al cervello , in
particolare per la vista e l’equilibrio;
cadmio (concentrazione in materiale omogeneo max 0,01 % in peso) poiché
provoca danni funzionali irreversibili ai reni e all’apparato muscolo-
scheletrico. È inoltre indiziato di come causa di leucemie;
cromo esavalente (concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in
peso) in quanto provoca danni al DNA e alle membrane cellulari;
bifenili polibromurati (PBB) ed etere di difenile polibromurato (PBDE)
(concentrazione in materiale omogeneo max 0,1 % in peso) poiché sono
sostanze tossiche per l’uomo (danni al cervello).
7. CONCETTO DI MATERIALE OMOGENEO
Le concentrazioni sopra indicate si intendono riferite a ciascun
materiale omogeneo che compone il prodotto. Materiale omogeneo è
considerato il materiale che non può essere meccanicamente
disaggregato in altri materiali, per esempio attraverso azioni quali
taglio, compressione, molatura, abrasione.
Per chiarire il concetto, per materiale omogeneo si intende una
singola sostanza come la plastica, ad esempio l’isolante in PVC in un
cavo di rame isolato. Componenti come i condensatori, i transistor e
gli insiemi di semiconduttori non sono “materiali”, ma insiemi di
materiali diversi.
8. UN ESEMPIO CONCRETO
UN INSIEME DI SEMICONDUTTORI È COSTITUITO DA DIFFERENTI
MATERIALI OMOGENEI:
9. APPLICAZIONI DELLE SOSTANZE PERICOLOSE
Sostanza Esempi di applicazione
Piombo (Pb) Leghe per saldatura
Rivestimenti capicorda sui componenti (per es.
rivestimento del supporto dei conduttori)
Vernici (sotto forma di pigmento o come essiccante)
PVC (come stabilizzante)
Rivestimenti galvanici e zincature
Mercurio (Hg) Lampada
Sensori, termostati, interruttori
Relè
Tavole di cablaggio per stampa
Apparecchi per telecomunicazioni
Cellulari
Cadmio (Cd) Rivestimenti galvanici
Leghe per saldatura speciali (per es. per alcuni tipi di
fusibili)
Contatti elettrici, relè e interruttori
PVC (come stabilizzante)
Materie plastiche, vetro e pigmenti per ceramica
Alcuni vetri e materiali ceramici
Cromo esavalente (Cr IV) Rivestimenti passivanti sui metalli
10. RESPONSABILITÀ E SANZIONI
Le responsabilità derivanti dall’applicazione del D.Lgs. 151/05 fanno capo al
produttore delle apparecchiature così definito:
• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata,
costruisca e venda apparecchiature elettriche ed elettroniche con il
proprio marchio;
• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata,
rivenda con il proprio marchio apparecchiature prodotte da altri fornitori;
• Qualsiasi persona che, a prescindere dalla tecnica di vendita usata,
importi o esporti a livello professionale apparecchiature elettriche ed
elettroniche in uno stato membro.
Chiunque, dopo il 1° luglio 2006, immette sul mercato AEE nuove
contenenti sostanze pericolose, è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da € 50,00 ad € 500,00 per ciascuna
apparecchiatura immessa sul mercato oppure da € 30.000,00 ad €
100.000,00
11. ESENZIONI IN ESSERE
Non esistono esenzioni alla Direttive RAEE. La legislazione RoHS non si
applica invece:
• Alle categorie 8 e 9 dell’allegato 1A
• alle attrezzature industriali fisse di grandi dimensioni(macchinari o sistemi
costituiti da una combinazione di apparecchiature, sistemi o prodotti,
ciascuno dei quali è costruito e destinato ad essere usato solo in
applicazioni industriali fisse)
• ai pezzi di ricambio per la riparazione delle apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE) immesse sul mercato prima del 01/07/06, e ai
componenti sostitutivi di espansione delle capacità e/o di upgrade delle
AEE immesse sul mercato prima del 01/07/06
• al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato prima del 01/07/2006
12. ESENZIONI IN ESSERE
• Applicazioni di piombo, mercurio, cadmio e cromo esavalente esentate
dai requisiti della direttiva RoHS:
• Mercurio nelle lampade fluorescenti compatte in quantità non superiori a
5 mg per lampada.
• Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi generici in quantità
non superiori a alofosfato 10 mg, trifosfato con tempo di vita normale 5
mg, trifosfato con tempo di vita lungo 8 mg.
• Mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali.
• Mercurio in altre lampade non espressamente menzionate in questo
allegato.
• Piombo nel vetro di tubi a raggi catodici, componenti elettronici e tubi
fluorescenti.
• Piombo come elemento di lega nell'acciaio contenente fino allo 0,35% di
piombo in peso, nell'alluminio contenente fino allo 0,4% di piombo in
peso e nelle leghe di rame contenenti fino al 4% di piombo in peso.
13. ESENZIONI IN ESSERE
• Piombo in leghe di saldatura ad alta temperatura di fusione (ossia leghe
per saldature stagno-piombo contenenti più dell'85% di piombo).
• Piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di memoria array
(esenzione concessa fino al 2010).
• Piombo nelle saldature per apparecchiature di infrastruttura di rete
destinate alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione
di rete nell'ambito delle telecomunicazioni.
• Piombo nei componenti elettronici ceramici (per esempio dispositivi
piezoelettrici).
• Cadmiatura, fatta eccezione per le applicazioni vietate ai sensi della
direttiva 91/338/CEE (1), che modifica la direttiva 76/769/CEE (2) relativa
alla limitazione dell'immissione sul mercato e dell'uso di determinate
sostanze e preparati pericolosi.
• Cromo esavalente come anticorrosivo nei sistemi di raffreddamento in
acciaio al carbonio dei frigoriferi ad assorbimento.
14. ESENZIONI IN DISCUSSIONE
• 10-BDE
• mercurio nelle lampade fluorescenti a tubo per usi speciali
• piombo nelle saldature per server, sistemi di memoria e di
memoria array, apparecchiature di infrastrutture di rete destinate
alla commutazione, segnalazione e trasmissione, nonché gestione
di rete nell'ambito delle telecomunicazioni (allo scopo di fissare un
limite di tempo specifico per l'esecuzione)
• lampadine elettriche, in via prioritaria, per stabilire quanto prima
se questi elementi devono essere modificati di conseguenza.
15. FUTURE ESENZIONI POSSIBILI
• Piombo usato nei connettori ad altissima densità a inserzione
meccanica su scheda.
• Piombo usato come materiale di rivestimento di C ring nei moduli
di conduzione termica.
• Piombo e cadmio nei vetri ottici e per filtri.
• Piombo nei ricetrasmettitori ottici per applicazioni industriali.
• Piombo in saldature composte da più di due elementi per la
connessione tra i piedini e l'involucro dei microprocessori con un
contenuto in piombo superiore all'85% rispetto al contenuto in
stagno-piombo (esenzione proposta fino al 2010).
• Piombo nelle saldature per realizzare una connessione elettrica
all'interno di determinati circuiti integrati flip chip (esenzione
proposta fino al 2010).
• Piombo in semicuscinetti e boccole in piombo-bronzo.
16. IL CICLO DEL BENE TECNOLOGICO
Produzione Fine vita
Fabbricanti
Raccolta
Importatori Filiera della Filiera del Trattamenti
Distributori vendita recupero Recupero
Dealer
Smaltimento
Utilizzatore del prodotto = Utente del servizio
6
17. FILIERA GESTIONE FINE VITA RAEE
Ritiro, trasporto e conferimento
Stoccaggio, smontaggio e cernita
Centri di trattamento
Recuperatori Metalli
Recuperatori Plastiche
Recuperatori Componenti
Smaltitori materiali non recuperabili
18. IL CAMPO DI APPLICAZIONE
Principali prodotti cui si fa riferimento nelle
Direttive 2002/96 sui RAEE e 2002/95 sui ROHS:
Grandi elettrodomestici
Piccoli elettrodomestici
Apparecchiature informatiche e di telecomunicazione
Apparecchiature di consumo
Apparecchiature di illuminazione
Strumenti elettrici ed elettronici
Giocattoli e apparecchiature per sport / tempo libero
Apparecchiature mediche (non per i RoHS)
Strumenti di monitoraggio e di controllo (no RoHS)
Distributori automatici
19
19. D. Lgs. 151 del 25 luglio 2005
Recepisce entrambe le Direttive UE sui RAEE e
sui RoHS, unendole insieme.
Pone degli obblighi a carico dei Produttori.
Impone nuovi requisiti ai Gestori del fine vita
tecnologico.
Concede ai Distributori la facoltà di decidere se
considerare subito rifiuto l’apparecchiatura
ritirata oppure in un secondo momento.
Congela e rimanda tutte le disposizioni emanate
al 13 agosto 2006.
20. ATTORI COINVOLTI
1 - Produttori * [Iscrizione nel Registro Produttori]
(Fabbricante , Importatore , Assemblatore, Distributore)
* Chiunque fabbrica e vende aee col suo marchio o rivende col
proprio marchio aee prodotte da altri o importa aee
2 - Gestori fine vita [Iscrizione nella Sezione Albo Smaltitori
con requisiti e modalità particolari]
(Operatore specialista , Service , Canale)
3 - Utenti [Sia Domestici che Professionali]
( Pubblico : P.A. , Enti Locali , etc. )
( Privato : Industria, Servizi, Commercio)
20
21. RESPONSABILITA’
1 - Produttori *
predisposizione progettuale al fine vita;
informazioni tecniche per la dismissione;
organizzazione per lo smaltimento.
2 - Gestori fine vita
rispetto delle Leggi;
competenza tecnica e trasparenza nelle procedure di lavoro;
garanzia di eco-compatibilità nelle attività.
3 - Utenti
correttezza nella dismissione;
osservanza delle informative del costruttore;
selezione di un idoneo gestore fine vita.
21
22. INCOMBENZE ATTORI COINVOLTI
Produttori:
- predisposizione progettuale al fine vita;
- informazioni tecniche per la dismissione;
- oneri economici e di organizzazione per lo smaltimento;
- cooperazione con idonei gestori fine vita.
Distributori:
- facoltà decisionale in fase di accettazione bene dismesso.
Gestori fine vita:
- rispetto delle Leggi vigenti in materia rifiuti;
- competenza tecnica e trasparenza nelle procedure;
- sicurezza ed eco-compatibilità nelle attività.
Utenti:
- osservanza delle informative del produttore per una
corretta dismissione.
23. IL FLUSSO DI A/R DEI PRODOTTI OGGI
FABBRICANTI Impianti di recupero
Discariche autorizzate
Distributori Gestori fine vita
Rivenditori Macroraccolta Microraccolta
UTENTI FINALI
24. CONSEGUENZE DEL DECRETO
SUL FLUSSO OPERATIVO
ROHS - Tutto il ciclo di vita è coinvolto - RAEE
Progettazione Produzione Vendita Fine vita
Utenza
22
25. LA MICRORACCOLTA
Servizio di dismissione beni hi-tech = servizio post-vendita
di gestione fine vita rifiuti hi-tech: 1° step microraccolta
La microraccolta diventa la “fase prima” del fine vita ed
un business come nuovo servizio a valore aggiunto
Fornitura beni hi-tech
Rivenditore Utente
hi-tech hi-tech
Microraccolta rifiuti hi-tech
(ritiro, trasporto e stoccaggio)
25
26. SERVIZI DI GESTIONE FINE VITA
Possono essere svolti solo da operatori autorizzati per obblighi di legge.
Sono attivabili come attività che risolvono all’utenza le problematiche
derivanti dalla dismissione di apparecchiature elettriche ed elettroniche:
a. Ritiro, trasporto e conferimento (microraccolta)
b. Stoccaggio per conto terzi
c. Pretrattamento: smontaggio e cernita per conto terzi
Beni da ricondizionare:
Vendita usato revisionato e per assistenza tecnica
(Reimpiego)
d. Trattamenti per recupero mps
26
27. IL CICLO VITA DEL BENE TECNOLOGICO
Produzione Fine vita
- Fabbricanti
- Raccolta
- Importatori Filiera della
Filiera del - Stoccaggio
- Distributori vendita
recupero - Trattamenti
- Dealer e
di recupero
Punti vendita
- Smaltimento
Utilizzatore del prodotto = Utente del servizio
28. PERCHE’ E COME SCEGLIERE L’OPERATORE
QUALIFICATO
Requisiti fondamentali del Gestore fine vita:
– Autorizzazione alla gestione dei rifiuti
(D.Lgs. 22/1997)
– Corso di validità delle autorizzazioni
– Codici CER compresi nell’autorizzazione
Requisiti qualificanti del Gestore fine vita:
– Sistema Qualità certificato (ISO 9001:2000)
– Sistema Qualità di gestione ambientale (ISO 14001)
– Sistema di gestione per la sicurezza e la salute
(OHSAS 18001)