1. La Convenzione di Aarhus
Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione pubblica ai processi decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Massimo De Marchi – www.agenda21.it
Aarhus/Århus
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2. Convenzione di Aarhus
UNECE, Quarta conferenza ministeriale “Ambiente per l’Europa”,
Aarhus, Danimarca, 25 giugno 1988
Convenzione sull'accesso alle informazioni,
la partecipazione pubblica ai processi decisionali
e l'accesso alla giustizia in materia ambientale
Aspetti rilevanti
• Attua il Principio 10 della dichiarazione di Rio
• Lega diritti ambientali e diritti umani
• Strumento “pavimento” (floor) non strumento
soffitto (ceiling)
• Rafforza la governance
• Impegni non tanto tra le Parti, ma verso il pubblico
Dichiarazione di Rio: principio 10
Il modo migliore di trattare le questioni ambientali e' quello di
assicurare la partecipazione di tutti i cittadini interessati, ai
diversi livelli.
Al livello nazionale, ciascun individuo avra' adeguato
accesso alle informazioni concernenti l'ambiente in
possesso delle pubbliche autorita', comprese le
informazioni relative alle sostanze ed attivita' pericolose
nelle comunita', ed avra' la possibilita' di partecipare ai
processi decisionali.
Gli Stati faciliteranno ed incoraggeranno la sensibilizzazione
e la partecipazione del pubblico rendendo ampiamente
disponibili le informazioni. Sara' assicurato un accesso
effettivo ai procedimenti giudiziari ed amministrativi,
compresi i mezzi di ricorso e di indennizzo
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3. Convenzione di Aarhus
struttura
Preambolo
• Legame con i diritti umani ambientali e promozione
dello sviluppo sostenibile ed ambientalmente attento
Fondamenta (parte generale) – art. 1 – 3
• Obiettivi, definizioni, principi generali
3 Pilastri (parte centrale) – art. – 4 – 9
• Informazione, partecipazione, giustizia
Parte finale – Art. 10 - 22
• Amministrazione della convenzione
Annessi (I e II)
• Attività rilevanti (art.6), arbitrato tra le Parti
Convenzione di Aarhus
Obiettivo – art. 1
Al fine di contribuire a tutelare il diritto
• di ciascuno, nelle generazioni presenti e future,
• a vivere in un ambiente adatto a garantire la salute
e il benessere di ciascuno,
ogni Parte garantisce i diritti
• d’accesso all’informazione sull’ambiente,
• di partecipazione del pubblico al processo
decisionale
• e d’accesso alla giustizia in materia ambientale
• conformemente alle disposizioni di questa
Convenzione
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4. Convenzione di Aarhus
definizioni, disposizioni generali
Art. 2 (definizioni)
• Parti e autorità pubbliche (c. 1 e c. 2)
• Informazione/i sull’ambiente (c. 3)
• Pubblico (c. 4)
• Pubblico interessato (toccato dagli interventi,
associazioni ambientaliste) (c. 5)
Art. 3 (disposizioni generali)
• Informazione (c. 2) e formazione (c. 3)
• Possibilità di applicare norme più ampie (c. 5)
• Diritti non legati a nazionalità e residenza (c. 9)
Convenzione di Aarhus
diritto all’informazione - passiva
Art. 4 (accesso all’informazione…)
• Il pubblico può avere accesso all’informazione
senza far valere uno specifico interesse (c.1)
• Risposta in 30 gg, massimo 60 (c. 2)
• Rifiuto della richiesta di informazione (c. 3 e 4), da
interpretare in senso restrittivo
• Se l’amministrazione non ha l’informazione deve
dire dove può essere rintracciata (c. 5)
• Modalità di notifica del rifiuto (c. 7)
• Concetto più ampio della legge sulla trasparenza
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5. Convenzione di Aarhus
diritto all’informazione - attiva
Art. 5 (raccolta e divulgazione dell’informazione…)
• Le autorità pubbliche devono mettere a disposizione
informazione ambientale (gratuità… formazione
personale…) (c. 2)
• Devono essere rese accessibili, via via
con banche dati elettroniche, (c. 3): RSA,
norme, piani, informazioni che facilitano
l’applicazione della normativa ambientale
• Ogni 4 anni rapporto sullo stato dell’ambiente (c. 4)
• Gestori… incoraggiati a informare il pubblico (c. 6)
• Informazioni a supporto dei consumatori (c. 8)
• Costituzione di una banca dati nazionale
sull’inquinamento, accessibile al pubblico (c. 9)
Convenzione di Aarhus
partecipazione del pubblico
Art. 6 (… attività specifiche) (allegato 1 e non solo)
• Riguarda il pubblico interessato (c. 2) (anche ONG)
• Tempi ragionevoli (c. 3)
• Partecipazione dall’inizio della procedura, quando tutte
le opzioni e le soluzioni sono possibili (c. 4)
• I proponenti potrebbero sentire il pubblico prima (c.5)
• Nella presa di decisione considerare i risultati della
partecipazione (c. 8)
Art. 7 (… piani, programmi, politiche)
• Partecipare all’elaborazione; richiama i commi 3, 4, 8
• L’autorità nomina il pubblico da coinvolgere
Art. 8 (… normative) - Ribaditi i concetti articoli 6 e 7
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6. Convenzione di Aarhus
accesso alla giustizia
Art. 9
• Garantire l’attuazione dell’art. 4
(accesso all’informazione) con
procedure di ricorso snelle e
poco costose (c. 1)
• Garantire l’attuazione dell’art. 6 (partecipazione a
decisioni su attività) con procedure di ricorso
snelle e poco costose (c. 2) per pubblico
interessato e ONG ambientaliste
• Facilitare il pubblico che intenta procedimenti
contro privati e autorità pubbliche che violano le
norme (c. 3)
• Eliminare o di ridurre gli ostacoli finanziari o altri
che ostacolino l’accesso alla giustizia (c. 5)
Aarhus nell’Unione Europea
Adozione di due direttive che recepiscono
parzialmente la convenzione
2003/4/ CE del 28 gennaio 2003 sull'accesso del
pubblico all'informazione ambientale e che abroga la
direttiva 90/313/CEE
2003/35/ CE del 26 maggio 2003 che prevede la
partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni
piani e programmi in materia ambientale e modifica le
direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE
relativamente alla partecipazione del
pubblico e all'accesso alla giustizia
• Non ancora recepita la partecipazione alla
elaborazione di normative
• Accesso alla giustizia “contenuto” nelle due direttive
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7. Direttiva 2003/4/CE – art. 1-3
Preambolo : ruolo dell’informazione
Art. 1 - Obiettivi
• garantire il diritto d’accesso all’informazione
ambientale;
• garantire che l’informazione ambientale sia
sistematicamente e progressivamente
messa a disposizione del pubblico e diffusa
Art. 2 – Definizioni
Art. 3 – Accesso su richiesta
• Stessi principi di Aarhus: chiunque può richiedere
informazione… i funzionari devono assistere i
richiedenti… tempi… impegno per informare i cittadini
sui diritti garantiti dalla direttiva
Direttiva 2003/4/CE – art. 4, 5, 6
Dettaglia la Convenzione di Aarhus
Art. 4 - Eccezioni
• Regola il rifiuto di fornire informazioni (c. 1 e 2)
• … restrittivo, privilegiare l’interesse pubblico (c. 2)
Art. 5 – Tasse
• Gratuito ciò che è già catalogato (c. 1) … e tariffario
Art. 6 – Accesso alla giustizia
• Garantisce l’attuazione degli articoli 3, 4, 5 (c. 1)
• … le procedure sono celeri e gratuite o non
dispendiose (c. 1)
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8. Direttiva 2003/4/CE – art. 7
Diffusione dell’informazione ambientale
Informazione da diffondere (c. 2)
a) i testi di, convenzioni e accordi internazionali, e di
atti legislativi comunitari, nazionali, regionali o locali
concernenti direttamente o indirettamente l'ambiente
b) le politiche, i piani e i programmi …
c) le relazioni sullo stato di attuazione … di a) e b)
d) le relazioni sullo stato dell'ambiente …
e) dati o sintesi di dati ricavati dal monitoraggio…
f) le autorizzazioni …
g) gli studi sull'impatto ambientale…
Reporting ambientale (c. 3)
• ogni 4 anni, a scala nazionale, regionale, locale…
informazioni sulla qualità dell’ambiente e le pressioni
Direttiva 2003/35/CE – art. 1
Obiettivo
… contribuire all'attuazione degli obblighi derivanti
dalla convenzione di Århus, in particolare:
a) prevedendo la partecipazione del pubblico
nell'elaborazione di taluni piani e programmi in
materia ambientale
b) migliorando la partecipazione del pubblico e
prevedendo disposizioni sull'accesso alla
giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e
96/61/CE del Consiglio
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9. Direttiva 2003/35/CE – art. 2
Partecipazione del pubblico
ai piani e ai programmi
• Ambito di applicazione allegato I (aria, rifiuti,
imballaggi, inquinamento da nitrati, pile e
accumulatori) (c. 2)
• … quando tutte le opzioni sono aperte (c. 2b)
• Nella presa di decisione considerare i risultati
della partecipazione (c. 2c)
• Informare il pubblico sulle decisioni prese (c. 2d)
• Le autorità definiscono il pubblico ammesso (c. 3)
• L’articolo non si applica ai piani e ai programmi
allegato I se sottoposti a VAS (2001/42/CE) né alla
direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE)
Direttiva 2003/35/CE – art. 3, 4
Modificano la direttiva 85/337/CEE (VIA) e
la 96/61/CE su prevenzione e la riduzione
integrate dell'inquinamento
• Vengono integrati ed in parte sostituiti alcuni
articoli delle due direttive
• Aggiunte le definizioni di “pubblico” e “pubblico
interessato”
• … meglio dettagliati gli aspetti relativi
all’informazione ed alla partecipazione
• … inserito un art. specifico (10 bis per dir. VIA e 15
bis per dir. IPPC) relativo all’accesso alla giustizia
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10. Aarhus nell’UE - prospettive
• L’UE ha in programma due direttive per l’adozione
della Convenzione relativamente agli organi
comunitari
• Gli stati membri devono adottare le direttive
(l’Italia legge comunitaria aprile 2005)
• La Regione Veneto ha una normativa di VIA che
prevede già alcuni accorgimenti di Aarhus
• Le prospettive della informazione e della
partecipazione, benché non completamente
mature possono avviare cambiamenti sostanziali
• Centrale la questione per VIA, VAS, Processi di
A21 locale
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