La mia tesi di laurea in Diritto Amministrativo: "La cd. pregiudizialità amministrativa: profili attuali". Un argomento attuale ed in continua espansione.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Cancellazione delle società estinte: retroattività?
Nel corso dell’annuale appuntamento con Telefisco, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad apposito quesito, ha confermato quanto già enunciato nella circolare 31E/2014 e ha ribadito che la disposizione concernente la cancellazione delle società estinte è retroattiva. Di seguito, illustriamo perché non siamo d’accordo con tale interpretazione.
Al via la voluntary disclosure.
Con un’improvvisa accelerata, il Parlamento, previo ritiro di alcuni emendamenti, approva definitivamente la legge per il rientro dei capitali dall’estero; restano, peraltro, ancora forti dubbi su alcune questioni irrisolte.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
La mia tesi di laurea in Diritto Amministrativo: "La cd. pregiudizialità amministrativa: profili attuali". Un argomento attuale ed in continua espansione.
Circolari e risoluzioni amministrative
La Cassazione ha recentemente ribadito il valore non vincolante delle circolari e delle risoluzioni emanate dall’Agenzia delle Entrate: nulla quaestio! Senonché, in un sistema giuridico/normativo come quello italiano, affrontare la crescente complessità concernente la quotidiana attuazione delle varie disposizioni di legge appare spesso un’impresa improba.
Cancellazione delle società estinte: retroattività?
Nel corso dell’annuale appuntamento con Telefisco, l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad apposito quesito, ha confermato quanto già enunciato nella circolare 31E/2014 e ha ribadito che la disposizione concernente la cancellazione delle società estinte è retroattiva. Di seguito, illustriamo perché non siamo d’accordo con tale interpretazione.
Al via la voluntary disclosure.
Con un’improvvisa accelerata, il Parlamento, previo ritiro di alcuni emendamenti, approva definitivamente la legge per il rientro dei capitali dall’estero; restano, peraltro, ancora forti dubbi su alcune questioni irrisolte.
Per il patrocinio a spese dello Stato rilevano le diminuzioni reddituali anche dopo la dichiarazione dei redditi
Cassazione, Sez. IV pen., Sent. 17 novembre 2014 (10 ottobre 2014), n. 47343 - Pres. Zecca - Rel. Iannello
Processo tributario - Spese del giudizio - Patrocinio a spese dello Stato - Variazioni in diminuzione del red- dito, pur se non documentate dall’ultima dichiarazione dei redditi - Rilevanza
La nuova disciplina degli interpelli.
Due giorni dopo l'emanazione del Decreto Crescita e Internazionalizzazione che reca le innovazioni afferenti accordi collaborativi e istanze di interpello facoltative per le imprese a carattere internazionale, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
RISOLUZIONE N. 15/E. Roma, 21 gennaio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ... di reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. ESPOSIZIONE DEL QUESITO. L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ... “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima.
OUA: ISTANZA AL MINISTERO DI GIUSTIZIA PER LA PRECISAZIONE DEL REDDITO IMPONIBILE PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO AI SENSI DELL'ART. 76 DEL DPR 115/2002
La revisione del sistema sanzionatorio penale tributarioPaolo Soro
La revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
Vediamo cosa cambia nel sistema sanzionatorio penale tributario dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 158/2015.
Introduzione all'undicesimo capitolo del libro L'ingiunzione fiscale e le entrate locali, dove Nicola Ricciardi è coautore. In questa parte si entra nello specifico degli istituti compatibili del procedimento esecutivo ai sensi della legge 265 del 2002.
La nuova disciplina degli interpelli.
Due giorni dopo l'emanazione del Decreto Crescita e Internazionalizzazione che reca le innovazioni afferenti accordi collaborativi e istanze di interpello facoltative per le imprese a carattere internazionale, viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 156: Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario.
RISOLUZIONE N. 15/E. Roma, 21 gennaio 2008. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso ... di reddito imponibile ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 115 del 2002. ESPOSIZIONE DEL QUESITO. L'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 ... “chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'Irpef, risultante dall'ultima.
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La revisione del sistema sanzionatorio penale tributarioPaolo Soro
La revisione del sistema sanzionatorio penale tributario
Vediamo cosa cambia nel sistema sanzionatorio penale tributario dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Decreto Legislativo 158/2015.
Introduzione all'undicesimo capitolo del libro L'ingiunzione fiscale e le entrate locali, dove Nicola Ricciardi è coautore. In questa parte si entra nello specifico degli istituti compatibili del procedimento esecutivo ai sensi della legge 265 del 2002.
Transfer pricing e arm’s length: la Cassazione interpreta ad libitum
Il transfer pricing si applica anche ai finanziamenti che la controllante eroga alla sua controllata e il tasso di interesse si presume sulla base del “valore normale”. Questo il principio di diritto affermato da una recentissima pronuncia contraria al consolidato orientamento.
Abuso del diritto o sopruso sui diritti dei contribuenti?
In attesa della legge delega, la cui emanazione diventa sempre più urgente, le due ultime pronunce della Cassazione (25758 del 05.12.2014 e 25972 del 10.12.2014) sull’abuso del diritto sembrano confermare un decisivo cambio di rotta, richiedendo quanto meno che l’Amministrazione sia molto rigorosa nell’assolvere l’onere della prova.
Il lavoro “nero” rende inattendibile la contabilità e legittima l’accertamento induttivo.
In tema di accertamento tributario, la presenza di lavoratori “in nero” in azienda fa ritenere complessivamente inattendibili le scritture contabili e consente la ricostruzione del reddito d’impresa con il metodo induttivo.
Sospensione, interruzione ed estinzione del processo tributarioUniversity of Ferrara
Slides utilizzate nella lezione tenuta il 19 gennaio 2024 presso l'Università della Campania "Luigi Vanvitelli" nell'ambito del corso di perfezionamento in diritto processuale tributario
Portobello rimborso spese legali dopo assoiluzione procedimento penale delibe...Pino Ciampolillo
ISOLA DELLE FEMMINE P.D MAFIA ANTIMAFIA E I QUAQUARAQUA'..
“ … Noi crediamo nella virtù rivoluzionaria della cultura che dona all’uomo il suo vero potere ”.
In altri termini,proprio a partire dagli anni settanta si registra anche nei luoghi come Isola delle Femmine un “salto di qualità” dell’azione di Cosa Nostra, legato all’urbanizzazione susseguente all’abbandono delle campagne. Le cosche spostano i loro interessi. Dall’economia agricola passano al settore commerciale e industriale. In particolare intervengono nel campo dell’edilizia e dei lavori pubblici.
Ma Enea Vincenzo, dopo i reiterati atti di danneggiamento subiti, non si piega alla richiesta di Bruno Francesco di costituire con lui una società di fatto impegnata nell’edilizia e questo gli costerà la vita.
IN altri termini Enea Vincenzo rimane vittima dei contrasti con “un’impresa ad infiltrazione mafiosa”, ossia la B.B.P., un soggetto economico che instaura con il sodalizio mafioso, cappeggiato da Riccobono Rosario e da personaggi come Bruno Francesco e Lo Piccolo Salvatore rapporti stabili di connivenza, accettandone i servizi offerti e ricambiandoli con altri servizi ed attività complementari.
Non a caso, nel momento del contrasto con la società B.B.P., Enea Vincenzo subisce danneggiamenti nei cantieri e la proposta di bruno Francesco, “uomo d’onore” vicino a Riccobono Rosario, di costituire una società di fatto per attività nell’edilizia; e quando i fratelli D’Agostino cercano di aiutare l’Enea Vincenzo per risolvere i problemi con la società B.B.P. si rivolgono proprio a Riccobono Rosario referente mafioso indiscusso per risolvere certi problemi…..pag 56 Sentenza…
http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2013/11/le-motivazioni-nella-sentenza-di.html
Trust soggetto a imposta di registro in misura fissaPaolo Soro
Il trust è soggetto a imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa
Una recentissima pronuncia della Corte di Cassazione dichiara l’assoggettamento del trust alle imposte di registro e ipo-catastali in misura fissa (quanto meno nel periodo di vigenza della L. 383/2001), e, soprattutto, afferma taluni ulteriori principi fondamentali di diritto che, gran parte della giurisprudenza (e non solo quella di merito) sembrava non avere ancora per nulla compreso.
Trust di scopo e attribuzione di denaro.
Va applicata l'imposta sulle successioni e donazioni, secondo l’accezione del vincolo di destinazione assunto come autonomo presupposto impositivo, in merito all'attribuzione di denaro, conferito in trust e destinato a essere investito a beneficio di terzi.
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BAA Il ruolo innovativo del CDA nella gestione della variabile fiscale 24 nov...Fabio Ghiselli
Al convegno organizzato dalla BAA Bocconi Alumni Association domani 24 novembre alle 16,30 all'Università L. Bocconi, si parlerà di corporate governance, gestione del rischio fiscale, cooperative compliance, ruolo del Tax Director .... Il link per iscriversi https://www.bocconialumni.it/un-ruolo-innovativo-per-il-cda-nella-gestione-della-variabile-fiscale
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"Il ruolo e le funzioni del Tax Director in azienda"Fabio Ghiselli
Dal Quaderno AIAF n. 170/2016, "Il sistema di controllo interno ed il monitoraggio dei rischi fiscali". La versione integrale del Quaderno può essere chiesta direttamente all'AIAF.
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Il contraddittorio nella liquidazione e nei controlli formali: dai principi d...
Contraddittorio spetta-al-legislatore-occuparsene
1. LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE
07 gennaio 2016 ore 06:00
Contraddittorio: spetta al legislatore
occuparsene
di Fabio Ghiselli - Dottore Commercialista e Revisore legale, Vice Presidente del CTF
ANDAF
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il tema del contraddittorio: con la
sentenza n. 24823 del 2015 - pregevole per lo schema di analisi adottato, basato su una logica
consequenzialità degli argomenti, e per l’utile ricostruzione del quadro normativo in materia di
accertamento - i Giudici si “sono chiamati fuori” dal compito di annullare la dicotomia normativa
tramite un intervento interpretativo. Tanto più che il legislatore si è dimostrato consapevole della
questione e intenzionato a farsene carico, con le previsioni contenute nella legge delega fiscale.
Un invito esplicito ad occuparsene, quindi.
Con la sentenza n. 24823 depositata il 9 dicembre 2015, le SS.UU. della Corte di Cassazione
hanno deciso sull’ordinanza di rinvio n. 527 del 14 gennaio 2015 della VI sezione; la sentenza
appare pregevole per lo schema di analisi adottato, basato su una logica consequenzialità degli
argomenti, e per l’utile ricostruzione del quadro normativo in materia di accertamento del
quale, peraltro, ha messo in evidenza la totale disorganicità, irrazionalità e illogicità della
previsioni “a macchia di leopardo”.
Leggi anche
- “Troppe asimmetrie legali sul contraddittorio le SS.UU. invocano lintervento del legislatore”
- “Contraddittorio obbligatorio solo se espressamente sancito”
Forse proprio per tale ragione, i Giudici si “sono chiamati fuori” dal compito di annullare la
dicotomia normativa tramite un intervento interpretativo, tanto più, hanno osservato, che
l’attuale legislatore si è dimostrato consapevole della questione e intenzionato a farsene carico,
delegando il Governo con la legge di riforma del sistema fiscale n. 23/2014, a prevedere “forme
di contraddittorio propedeutiche alla adozione degli atti di accertamento dei tributi” (art. 1,
comma1, lettera b), nonché il rafforzamento del “contraddittorio nella fase di indagine e la
subordinazione dei successivi atti di accertamento e di liquidazione all’esaurimento del
contraddittorio procedimentale” (art. 9, comma 1, lettera b).
Un invito esplicito ad occuparsene, quindi.
Numerosi sono gli spunti interpretativi contenuti nella sentenza delle SS.UU. ma esigenze di spazio
permettono di selezionarne solo alcuni.
Il punto di innesto del ragionamento potrebbe essere rappresentato dal principio affermato,
secondo cui l’attuale stato della legislazione non porrebbe in capo all’Amministrazione fiscale un
generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione,
l’invalidità dell’atto.
Ciò appare sicuramente incontestabile se ci limitassimo a una semplice lettura delle sole norme
positive.
Il fatto è che nel susseguirsi delle considerazioni emerge, a parere di chi scrive, un problema di
coerenza logica nel ragionamento delle Sezioni Unite. A fronte di una elencazione precisa di
disposizioni normative che prescriverebbero l’obbligo di attivare il contraddittorio, i Giudici
giustificano l’introduzione per via interpretativa di tale obbligo operata dalla Quinta sezione della
Corte di Cassazione con le sentenze n. 19667 e n. 19668 del 2014, in tema di iscrizioni ipotecarie
di cui all’art. 77, D.P.R. n. 602/1973 (nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.L. n.
2. 70/2011, che non prevedeva l’invio della comunicazione informativa al contribuente). Per di più, gli
stessi Giudici si curano particolarmente di evidenziare che il principio di diritto introdotto dalle
decisioni della Quinta sezione, non può che limitarsi strettamente al caso oggetto del giudizio.
Se le ragioni che hanno approvato i suddetti pronunciamenti appaiono decisamente condivisibili e
opportune, tale comportamento ha creato un vulnus nella coerenza logica della decisione delle
SS.UU., tanto che viene immediata e spontanea la domanda: se si ammette che un principio di
diritto venga introdotto in via interpretativa in relazione a una fattispecie determinata, cosa
impedisce di introdurre lo stesso principio con riguardo a fattispecie ulteriori e diverse o,
addirittura, in via generalizzata, come principio immanente nell’ordinamento giuridico?
Un altro assunto per nulla convincente è quello per cui solo nel caso della verifica fiscale di cui
all’art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 caratterizzata “dall’autoritativa intromissione
dell’Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente”, il contraddittorio sarebbe
giustificato “quale controbilanciamento […] al fine di correggere, adeguare e chiarire,
nell’interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti”.
Ciò appare assolutamente privo di senso pratico.
Il contraddittorio già si svolge in sede di verifica in modo costante, day by day (al di là dei risultati
concreti ottenibili) e la presentazione di osservazioni e memorie nei 60 giorni successivi ha il solo
fine di permettere ai funzionari dell’ufficio che dovrà emettere l’avviso di accertamento - diversi da
quelli che hanno condotto la verifica per regolamentazione interna - di svolgere una ulteriore
analisi sulla concreta sostenibilità, tecnica e giuridica, delle argomentazioni poste a base delle
riprese contenute nel PVC.
Semmai è vera la tesi contraria a quella sostenuta dai giudici: è proprio nelle verifiche condotte
a “tavolino” che ci sarebbe la necessità di un confronto tra amministrazione e contribuente sugli
elementi di fatto, ma più spesso presuntivi, raccolti dall’ufficio che potrebbero produrre effetti
pregiudizievoli in capo a quest’ultimo.
Disparità di trattamento tra tributi?
Nella sentenza si legge anche che ai tributi non armonizzati “estranei alle competenze
dell’Unione, non si applica il diritto europeo”, riportando a sostegno della tesi, una serie di
sentenze della Corte di Giustizia UE e l’art. 51 della Carta dei diritti fondamentali. Principio
apparentemente legittimo, anche se le stesse SS.UU della Cassazione nella sentenza 14 gennaio
2015, n. 406 hanno più seriamente svolto la loro funzione nomofilattica affermando che “il principio
generale del diritto comunitario secondo cui il soggetto destinatario di un atto della pubblica
autorità suscettibile di produrre effetti pregiudiziali nella sua sfera giuridica, deve essere messo in
condizione di contraddire prima di subire tali effetti, non può tollerare discriminazioni in relazione
alla natura armonizzata o meno del tributo”.
Peccato però, che ci siano dei contribuenti che tra il 2006 e il 2008, hanno subito le conseguenze
della definitività degli accertamenti in materia di abuso del diritto sulla base del principio per cui
l’abuso del diritto affermato dalla Corte di Giustizia UE in materia di tributi armonizzati doveva
ritenersi direttamente applicabile in tutti i settori dell’ordinamento tributario interno (e, quindi,
anche ai tributi non armonizzati).
Per concludere con un aspetto essenzialmente pratico, ci si chiede se i Giudici delle SS.UU.
abbiano (avuto) la consapevolezza del fatto che gli accertamenti emessi dall’ufficio “a
tavolino” (così come gli altri, del resto), sono unici e comprendono sia le imposte dirette sia l’IVA.
E allora quale sarebbero le conseguenze di questa nuova, evidente, disparità di trattamento tra
i tributi? Dovrebbe essere, nel caso, eccepita la violazione del diritto UE e delle regole interne sul
contraddittorio per la sola IVA, operando così una scissione di fatto dell’avviso?
Non v’è dubbio che la sentenza delle SS.UU. creerà ulteriori problemi per il contribuente
invece di risolverli, come tutti auspicavamo.
A questo punto non resta che sollecitare il Governo affinché attui la delega prevista dagli articoli 1,
comma 1, lettera b) e 9, comma 1, lettera b), della legge n. 23/2014 - avvalendosi della facoltà di
emettere un decreto legislativo integrativo dei provvedimenti già emessi, ai sensi dell’art. 1,
comma 8, visto che è ormai scaduto il termine di quindici mesi per l’attuazione della delega stessa
- e risolva il disordine normativo così ben evidenziato dai Giudici.