Autocertificazione in classe G non più consentita Abolita l’Autocertificazione in classe G per attestare il rendimento energetico di una unità immobiliare. Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 novembre 2012, relativo alla Modifica del decreto 26 giugno 2009 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici"), ha di fatto posto fine alla possibilità per i proprietari di unità immobiliari ad alto consumo energetico, di autocertificare la classe G per il proprio immobile. Tale provedimento interessa quelle regioni che non avevano legiferato in materia energetica e che pertanto potevano applicare quanto previsto nel paragrafo 9 dell’Allegato A delle Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici (Per gli edifici di superficie utile inferiore o uguale a 1000 mq e ai soli fini di cui al comma 1bis, dell’articolo 6, del decreto legislativo, mantenendo la garanzia di una corretta informazione dell’acquirente, il proprietario dell’edificio, consapevole della scadente qualità energetica dell’immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso una sua dichiarazione in cui afferma che l’edificio è di classe energetica G ed i costi per la gestione energetica dell’edificio sono molto alti. Entro quindici giorni dalla data del rilascio di detta dichiarazione, il proprietario ne trasmette copia alla Regione o Provincia autonoma competente per territorio). Altre regioni, come la Lombardia e la Valle D’Aosta, avevano già abolito l’autodichiarazione in classe G.