Articolo 133 Parte II - Ordinamento della Repubblica  Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni La Costituzione
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.  ...Enunciato...
Il procedimento ha impulso su  iniziativa dei Comuni interessati  ovvero di quelli che, per effetto del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di nuove Province, si verrebbero a trovare in un ambito provinciale diverso da quello precedente. È poi necessario il  parere della Regione  nel cui ambito territoriale si discute la variazione dell'assetto provinciale. Il Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ha fissato i criteri ai quali la revisione delle circoscrizioni provinciali deve attenersi, con l'intento di evitare che tali variazioni possano pregiudicare la programmazione dello sviluppo economico in un determinato territorio o determinare il frazionamento di un Comune in più Province. Viene fissato un numero minimo di abitanti per ciascuna Provincia risultante dalle modificazioni territoriali (200.000) e si impone alle Province preesistenti di fornire alle nuove le risorse ed i mezzi adeguati per svolgere le proprie funzioni (articolo 21). Spiegazione 1° comma
L'istituzione di nuovi Comuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni sono riservate alla  legge regionale . La Regione provvede sia a definire in via generale le forme e le modalità con cui operare le modificazioni, sia ad attuare tali modifiche mediante leggi che assumono la caratteristica di  leggi-provvedimento  (v. 70). Anche in questo caso è richiesta una base di consenso, proveniente, però, dalle popolazioni interessate e non dagli enti, come nell'ipotesi disciplinata dal 1° comma. Il mezzo per «sentire» le popolazioni non è definito dalla norma: trattandosi di un parere, questo può esser dato con un  referendum   (consultivo) o con qualsiasi altro mezzo si riveli utile allo scopo (art. 15 Testo unico degli enti locali). Spiegazione 2° comma
www.senato.it › L'Istituzione › La Costituzione Aloje Anamaria 5°C Bibliografia http://www.brocardi.it/costituzione/titolo-v/art133.html

Articolo 133

  • 1.
    Articolo 133 ParteII - Ordinamento della Repubblica  Titolo V - Le Regioni, le Provincie, i Comuni La Costituzione
  • 2.
    Il mutamento dellecircoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Provincie nell'ambito d'una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la stessa Regione. La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni. ...Enunciato...
  • 3.
    Il procedimento haimpulso su iniziativa dei Comuni interessati ovvero di quelli che, per effetto del mutamento delle circoscrizioni provinciali o dell'istituzione di nuove Province, si verrebbero a trovare in un ambito provinciale diverso da quello precedente. È poi necessario il parere della Regione nel cui ambito territoriale si discute la variazione dell'assetto provinciale. Il Testo unico degli enti locali (D.Lgs. 267/2000) ha fissato i criteri ai quali la revisione delle circoscrizioni provinciali deve attenersi, con l'intento di evitare che tali variazioni possano pregiudicare la programmazione dello sviluppo economico in un determinato territorio o determinare il frazionamento di un Comune in più Province. Viene fissato un numero minimo di abitanti per ciascuna Provincia risultante dalle modificazioni territoriali (200.000) e si impone alle Province preesistenti di fornire alle nuove le risorse ed i mezzi adeguati per svolgere le proprie funzioni (articolo 21). Spiegazione 1° comma
  • 4.
    L'istituzione di nuoviComuni e la modificazione delle loro circoscrizioni e denominazioni sono riservate alla legge regionale . La Regione provvede sia a definire in via generale le forme e le modalità con cui operare le modificazioni, sia ad attuare tali modifiche mediante leggi che assumono la caratteristica di leggi-provvedimento (v. 70). Anche in questo caso è richiesta una base di consenso, proveniente, però, dalle popolazioni interessate e non dagli enti, come nell'ipotesi disciplinata dal 1° comma. Il mezzo per «sentire» le popolazioni non è definito dalla norma: trattandosi di un parere, questo può esser dato con un referendum (consultivo) o con qualsiasi altro mezzo si riveli utile allo scopo (art. 15 Testo unico degli enti locali). Spiegazione 2° comma
  • 5.
    www.senato.it › L'Istituzione › La CostituzioneAloje Anamaria 5°C Bibliografia http://www.brocardi.it/costituzione/titolo-v/art133.html