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Festa dei Lustri - Modena 21 ottobre 2023
REGOLE TECNICHE E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA, TRA PRASSI VIRTUOSE
ED OBBLIGHI DI LEGGE)
(Relazione Marco Krogh)
ABSTRACT
1° parte
La normativa antiriciclaggio prevede, come principale obbligo a carico dei destinatari della
normativa, l’obbligo di verificare l’assenza o la presenza di indici di allerta che facciano ipotizzare o
emergere il rischio che la prestazione o l’operazione da eseguire sia finalizzata al riciclaggio di
proventi derivanti da attività criminosa.
La finalità enunciata contrariamente alla sua apparente semplicità presenta aspetti di estrema
complessità ed incertezza nella misura in cui è necessario definire il contenuto dei relativi obblighi
demandati ai destinatari della normativa antiriciclaggio. A distanza ormai di quasi vent’anni dal
coinvolgimento del mondo professionale nella lotta al riciclaggio permane un’area grigia al cui
interno è difficile separare dagli obblighi imposti dalla legge, in un rigoroso rispetto del principio di
legalità (di rango costituzionale) la cui violazione è sanzionabile, la pretesa di comportamenti
“virtuosi” o “ulteriori” la cui inosservanza non può dar luogo all’applicazione di sanzioni.
Il motivo principale dei difficili contorni dell’obbligo di adeguata verifica è dato dal fatto che il
legislatore ha previsto in modo generico il medesimo obbligo a carico di tutti i destinatari della
normativa antiriciclaggio (professionisti, intermediari finanziari, imprese, etc.), senza dettagliare il
diverso contenuto dell’obbligo stesso in ragione della diversità delle prestazioni da eseguire e,
quindi, dalla diversità sostanziale del rapporto che intercorre tra ciascun destinatario degli obblighi
antiriciclaggio ed il rispettivo cliente. I dati e le informazioni che possono e devono acquisire i
diversi destinatari della normativa antiriciclaggio saranno diversi qualitativamente e
quantitativamente in relazione alla prestazione da eseguire ed alla tipologia di cliente. E’ stata una
scelta ben precisa del legislatore quella di lasciare alla discrezionalità del destinatario degli obblighi
la scelta di stabilire l’estensione, quantitativa e qualitativa, dei dati ed informazioni da acquisire, in
ragione del rischio connesso alla prestazione da eseguire. Il destinatario degli obblighi
antiriciclaggio non dovrà, secondo le intenzioni del legislatore, acquisire in modo passivo e
ripetitivo i medesimi dati ed informazioni per qualunque prestazione, ma dovrà acquisire dati ed
informazioni calibrati sul rischio della prestazione o dell’operazione da eseguire. E’ evidente che
nella misura in cui si lascia discrezionalità al destinatario degli obblighi antiriciclaggio in ordine alla
quantità e qualità dei dati ed informazioni da acquisire sarà altrettanto ampio il margine di una
possibile contestazione al destinatario stesso di un cattivo uso della discrezionalità concessagli e,
quindi, di fatto il destinatario si trova esposto, come è più volte accaduto nel corso di questi anni,
alla contestazione di non aver acquisito in modo completo i dati ed informazioni che sarebbero
potuti essere acquisiti ovvero di non aver valutato con un corretto spirito critico i dati e le
informazioni in possesso ai fini di una segnalazione dell’operazione come sospetta.
A ciò va aggiunto che il notaio, come peraltro gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio,
non ha le la formazione, l’esperienza, le risorse e gli strumenti di coloro che sono istituzionalmente
preposti alla lotta al riciclaggio (Autorità giudiziaria, GdF, etc.) ma collabora con gli strumenti a sua
disposizione e tenendo conto della peculiarità e specificità del proprio ruolo, secondo il disposto
dell’art.2 del d.lgs. 231/2007; di tanto non può non tenersi in debito conto nel valutare la diligenza
del notaio stesso nell’assolvimento dei relativi obblighi.
Va ricordato che la normativa primaria, rappresentata dal d.lgs. 231/2007, funge da legge “cornice”
all’interno del sistema di lotta al riciclaggio ed il contenuto delle varie norme e soprattutto degli
obblighi antiriciclaggio va integrato con l’emanazione di norme secondarie e sub‐secondarie che
completino le norme stesse ed indirizzino i destinatari nell’assolvimento degli obblighi
antiriciclaggio, nel rigoroso rispetto del principio di legalità. Per il mondo professionale è
espressamente previsto che gli Organismi di autoregolamentazione (gli Ordini professionali)
emanino regole tecniche che aiutino i professionisti ad individuare le fattispecie a maggior o minor
rischio e diano indicazioni, le più precise possibili, su come assolvere i compiti di adeguata verifica.
il Legislatore, inoltre, ha previsto, altresì, che l’UIF (Unità di informazione Finanziaria), organo
preposto all’analisi finanziaria delle operazioni sospette, emani, sentiti gli Organismi di
autoregolamentazione, indicatori di rischio per agevolare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio
ad individuare le fattispecie a maggior rischio che meritino di essere segnalate come sospette.
Le regole tecniche, recentemente aggiornate dal Consiglio Nazionale del Notariato, sono fonte
normativa vincolante per i notai ed altrettanto vincolanti nel loro contenuto per le controparti
istituzionali che devono verificare l’esistenza di eventuali violazioni o valutare la diligenza del
notaio.
Gli indicatori di anomalia sono stati recentemente aggiornati e pubblicati dall’UIF ed entreranno in
vigore il 1° gennaio 2024.
2° Parte
LA SEZIONE SECONDA DELLE REGOLE TECNICHE: CONSIDERAZIONI SULL’ANALISI
DEL RISCHIO E SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA
Mi sembra che ci sia un’eccessiva enfatizzazione del software sull’analisi del rischio presente sulla
RUN. Vorrei, a titolo personale, fare qualche osservazione:
Il software dell’analisi del rischio, non è un generatore di “alert” di operazioni sospette (tipo
G.I.A.N.O.S. usato dalle Banche, acronimo di “generatore indicatori anomalie operazioni sospette)
ma si limita a dare una risposta sul tipo di adeguata verifica da eseguire: i) semplificata; ii)
ordinaria; iii) rafforzata. Teniamo presente che per gli atti elencati nella regola tecnica numero 1
non c’è obbligo di adeguata verifica e, quindi, l’analisi del rischio per questi atti non è necessaria e
nemmeno possibile (il software non va avanti). L’analisi del rischio non è, per la verità, necessaria
nemmeno nei casi in cui ricorra l’obbligo di adeguata verifica rafforzata per le fattispecie elencate
nell’art.24; in questi casi non c’è nessuna possibilità di mitigare il rischio e non eseguire l’adeguata
verifica rafforzata.
Restano quindi per il destinatario degli obblighi tre possibilità: i) adeguata verifica semplificata o ii)
adeguata verifica ordinaria; iii) adeguata verifica rafforzata fuori dalle ipotesi tassative previste
dall’art.24. Ci dice il MEF, nella FAQ numero 25, con una risposta a mio giudizio scontata, che, in
assenza dell’analisi del rischio, laddove non ci sia l’obbligo di adeguata verifica rafforzata, il
destinatario degli obblighi è obbligato all’adeguata verifica ordinaria e non potrà effettuare
l’adeguata verifica semplificata, salvo il ricorrere dell’obbligo di adeguata verifica rafforzata. Mi
sembra, quindi, che la questione relativa all’analisi del rischio si ribalti sulla tipologia di adeguata
verifica da eseguire e non su un inadempimento tout court o addirittura sul rischio di
contestazione di omessa adeguata verifica. Anche in assenza dell’analisi del rischio se ho acquisito
e verificato tutti i dati ed informazioni adeguati alla prestazione da eseguire non è possibile
contestare l’omessa adeguata verifica, per carenza della fattispecie punibile.
Fatta questa premessa, aggiungo che i compiti demandati agli Ordini professionali (denominati
Organismi di autoregolamentazione) attraverso le regole tecniche sono sostanzialmente due:
Il primo è quello di individuare ulteriori fattori di rischio in relazione alla specificità e peculiarità
dell’attività svolta e nella sezione seconda delle regole tecniche sono stati individuati i fattori di
rischio inerente (individuazione astratta di atti a maggior rischio) e di rischio specifico
(individuazione di elementi concreti che se presenti rendono la prestazione a maggior rischio), e
sono state date indicazioni per mitigare il rischio in relazione all’organizzazione e dimensioni del
proprio studio; la prima parte della seconda sezione delle regole tecniche è dedicata
all’autovalutazione del rischio studio.
Il secondo compito assegnato dal legislatore agli ordini professionali (Organismi di
autoregolamentazione) è quello di individuare le misure che il destinatario deve adottare in
relazione al rischio. In buona sostanza, dettare nel dettaglio il contenuto (i dati e le informazioni da
acquisire) nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, in relazione alla specificità e
peculiarità dell’attività professionale svolta (art.2 del decreto). In “soldoni” le regole tecniche
devono indicare quali sono i dati e le informazioni che il notaio deve acquisire nel caso in cui
l’adeguata verifica è semplificata, nel caso in cui è ordinaria e nel caso in cui è rafforzata, in
relazione alle prestazioni da eseguire.
Nella sezione prima delle regole tecniche ci sono una serie di indicazioni utili in questa direzione.
Ritengo, sempre a titolo personale, che il CNN dovrebbe impegnarsi per sviluppare in modo
dettagliato questa sezione delle regole tecniche per dare chiarezza a tutti noi su quali dati ed
informazioni dobbiamo acquisire in base all’atto che riceviamo ed in relazione alla tipologia di
adeguata verifica cui siamo tenuti ed evitare che sia la GdF a dirci, in sede di verifica, quali dati,
informazioni e documenti avremmo dovuto acquisire e non abbiamo acquisito e conservato nei
vari fascicoli.
Tornando all’analisi del rischio, in sede di verifica da parte della GdF poter esibire la stampa della
consultazione del software della RUN sicuramente sarà valutato favorevolmente dalla GdF. Nel
caso in cui, al contrario, non abbiamo la stampa della consultazione del software, sicuramente non
siamo sanzionabili tout court, come già detto, per il semplice motivo che non è prevista una
sanzione in questi casi (principio di legalità, di rango costituzionale).
Secondo la FAQ del MEF, conseguenza della mancata analisi del rischio è l’impossibilità di eseguire
l’adeguata verifica semplificata e come ulteriore conseguenza, prevista dal dlgs 231/2007, in caso di
violazione degli obblighi, l’entità della sanzione sarà determinata anche tenendo presente
l’esistenza o meno di presidi antiriciclaggio da parte del destinatario (l’utilizzo del software
presente sulla RUN potrebbe essere considerato un presidio e la sua consultazione una prova della
diligenza del notaio nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio).
In ultimo, a mio avviso, in assenza di una stampa comprovante la consultazione del software, sarà
opportuno, se non necessario, avere nel modulo antiriciclaggio un campo da cui far risultare che è
stata eseguita l’analisi del rischio e quale tipologia di adeguata verifica è stata effettuata
21 ottobre 2023
(Notaio Marco Krogh)

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  • 1. Festa dei Lustri - Modena 21 ottobre 2023 REGOLE TECNICHE E NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA, TRA PRASSI VIRTUOSE ED OBBLIGHI DI LEGGE) (Relazione Marco Krogh) ABSTRACT 1° parte La normativa antiriciclaggio prevede, come principale obbligo a carico dei destinatari della normativa, l’obbligo di verificare l’assenza o la presenza di indici di allerta che facciano ipotizzare o emergere il rischio che la prestazione o l’operazione da eseguire sia finalizzata al riciclaggio di proventi derivanti da attività criminosa. La finalità enunciata contrariamente alla sua apparente semplicità presenta aspetti di estrema complessità ed incertezza nella misura in cui è necessario definire il contenuto dei relativi obblighi demandati ai destinatari della normativa antiriciclaggio. A distanza ormai di quasi vent’anni dal coinvolgimento del mondo professionale nella lotta al riciclaggio permane un’area grigia al cui interno è difficile separare dagli obblighi imposti dalla legge, in un rigoroso rispetto del principio di legalità (di rango costituzionale) la cui violazione è sanzionabile, la pretesa di comportamenti “virtuosi” o “ulteriori” la cui inosservanza non può dar luogo all’applicazione di sanzioni. Il motivo principale dei difficili contorni dell’obbligo di adeguata verifica è dato dal fatto che il legislatore ha previsto in modo generico il medesimo obbligo a carico di tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio (professionisti, intermediari finanziari, imprese, etc.), senza dettagliare il diverso contenuto dell’obbligo stesso in ragione della diversità delle prestazioni da eseguire e, quindi, dalla diversità sostanziale del rapporto che intercorre tra ciascun destinatario degli obblighi antiriciclaggio ed il rispettivo cliente. I dati e le informazioni che possono e devono acquisire i diversi destinatari della normativa antiriciclaggio saranno diversi qualitativamente e quantitativamente in relazione alla prestazione da eseguire ed alla tipologia di cliente. E’ stata una scelta ben precisa del legislatore quella di lasciare alla discrezionalità del destinatario degli obblighi la scelta di stabilire l’estensione, quantitativa e qualitativa, dei dati ed informazioni da acquisire, in ragione del rischio connesso alla prestazione da eseguire. Il destinatario degli obblighi antiriciclaggio non dovrà, secondo le intenzioni del legislatore, acquisire in modo passivo e ripetitivo i medesimi dati ed informazioni per qualunque prestazione, ma dovrà acquisire dati ed informazioni calibrati sul rischio della prestazione o dell’operazione da eseguire. E’ evidente che nella misura in cui si lascia discrezionalità al destinatario degli obblighi antiriciclaggio in ordine alla quantità e qualità dei dati ed informazioni da acquisire sarà altrettanto ampio il margine di una possibile contestazione al destinatario stesso di un cattivo uso della discrezionalità concessagli e, quindi, di fatto il destinatario si trova esposto, come è più volte accaduto nel corso di questi anni, alla contestazione di non aver acquisito in modo completo i dati ed informazioni che sarebbero potuti essere acquisiti ovvero di non aver valutato con un corretto spirito critico i dati e le informazioni in possesso ai fini di una segnalazione dell’operazione come sospetta.
  • 2. A ciò va aggiunto che il notaio, come peraltro gli altri destinatari della normativa antiriciclaggio, non ha le la formazione, l’esperienza, le risorse e gli strumenti di coloro che sono istituzionalmente preposti alla lotta al riciclaggio (Autorità giudiziaria, GdF, etc.) ma collabora con gli strumenti a sua disposizione e tenendo conto della peculiarità e specificità del proprio ruolo, secondo il disposto dell’art.2 del d.lgs. 231/2007; di tanto non può non tenersi in debito conto nel valutare la diligenza del notaio stesso nell’assolvimento dei relativi obblighi. Va ricordato che la normativa primaria, rappresentata dal d.lgs. 231/2007, funge da legge “cornice” all’interno del sistema di lotta al riciclaggio ed il contenuto delle varie norme e soprattutto degli obblighi antiriciclaggio va integrato con l’emanazione di norme secondarie e sub‐secondarie che completino le norme stesse ed indirizzino i destinatari nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio, nel rigoroso rispetto del principio di legalità. Per il mondo professionale è espressamente previsto che gli Organismi di autoregolamentazione (gli Ordini professionali) emanino regole tecniche che aiutino i professionisti ad individuare le fattispecie a maggior o minor rischio e diano indicazioni, le più precise possibili, su come assolvere i compiti di adeguata verifica. il Legislatore, inoltre, ha previsto, altresì, che l’UIF (Unità di informazione Finanziaria), organo preposto all’analisi finanziaria delle operazioni sospette, emani, sentiti gli Organismi di autoregolamentazione, indicatori di rischio per agevolare i destinatari degli obblighi antiriciclaggio ad individuare le fattispecie a maggior rischio che meritino di essere segnalate come sospette. Le regole tecniche, recentemente aggiornate dal Consiglio Nazionale del Notariato, sono fonte normativa vincolante per i notai ed altrettanto vincolanti nel loro contenuto per le controparti istituzionali che devono verificare l’esistenza di eventuali violazioni o valutare la diligenza del notaio. Gli indicatori di anomalia sono stati recentemente aggiornati e pubblicati dall’UIF ed entreranno in vigore il 1° gennaio 2024. 2° Parte LA SEZIONE SECONDA DELLE REGOLE TECNICHE: CONSIDERAZIONI SULL’ANALISI DEL RISCHIO E SUGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA Mi sembra che ci sia un’eccessiva enfatizzazione del software sull’analisi del rischio presente sulla RUN. Vorrei, a titolo personale, fare qualche osservazione: Il software dell’analisi del rischio, non è un generatore di “alert” di operazioni sospette (tipo G.I.A.N.O.S. usato dalle Banche, acronimo di “generatore indicatori anomalie operazioni sospette) ma si limita a dare una risposta sul tipo di adeguata verifica da eseguire: i) semplificata; ii) ordinaria; iii) rafforzata. Teniamo presente che per gli atti elencati nella regola tecnica numero 1 non c’è obbligo di adeguata verifica e, quindi, l’analisi del rischio per questi atti non è necessaria e nemmeno possibile (il software non va avanti). L’analisi del rischio non è, per la verità, necessaria nemmeno nei casi in cui ricorra l’obbligo di adeguata verifica rafforzata per le fattispecie elencate nell’art.24; in questi casi non c’è nessuna possibilità di mitigare il rischio e non eseguire l’adeguata verifica rafforzata. Restano quindi per il destinatario degli obblighi tre possibilità: i) adeguata verifica semplificata o ii) adeguata verifica ordinaria; iii) adeguata verifica rafforzata fuori dalle ipotesi tassative previste
  • 3. dall’art.24. Ci dice il MEF, nella FAQ numero 25, con una risposta a mio giudizio scontata, che, in assenza dell’analisi del rischio, laddove non ci sia l’obbligo di adeguata verifica rafforzata, il destinatario degli obblighi è obbligato all’adeguata verifica ordinaria e non potrà effettuare l’adeguata verifica semplificata, salvo il ricorrere dell’obbligo di adeguata verifica rafforzata. Mi sembra, quindi, che la questione relativa all’analisi del rischio si ribalti sulla tipologia di adeguata verifica da eseguire e non su un inadempimento tout court o addirittura sul rischio di contestazione di omessa adeguata verifica. Anche in assenza dell’analisi del rischio se ho acquisito e verificato tutti i dati ed informazioni adeguati alla prestazione da eseguire non è possibile contestare l’omessa adeguata verifica, per carenza della fattispecie punibile. Fatta questa premessa, aggiungo che i compiti demandati agli Ordini professionali (denominati Organismi di autoregolamentazione) attraverso le regole tecniche sono sostanzialmente due: Il primo è quello di individuare ulteriori fattori di rischio in relazione alla specificità e peculiarità dell’attività svolta e nella sezione seconda delle regole tecniche sono stati individuati i fattori di rischio inerente (individuazione astratta di atti a maggior rischio) e di rischio specifico (individuazione di elementi concreti che se presenti rendono la prestazione a maggior rischio), e sono state date indicazioni per mitigare il rischio in relazione all’organizzazione e dimensioni del proprio studio; la prima parte della seconda sezione delle regole tecniche è dedicata all’autovalutazione del rischio studio. Il secondo compito assegnato dal legislatore agli ordini professionali (Organismi di autoregolamentazione) è quello di individuare le misure che il destinatario deve adottare in relazione al rischio. In buona sostanza, dettare nel dettaglio il contenuto (i dati e le informazioni da acquisire) nell’assolvimento dell’obbligo di adeguata verifica, in relazione alla specificità e peculiarità dell’attività professionale svolta (art.2 del decreto). In “soldoni” le regole tecniche devono indicare quali sono i dati e le informazioni che il notaio deve acquisire nel caso in cui l’adeguata verifica è semplificata, nel caso in cui è ordinaria e nel caso in cui è rafforzata, in relazione alle prestazioni da eseguire. Nella sezione prima delle regole tecniche ci sono una serie di indicazioni utili in questa direzione. Ritengo, sempre a titolo personale, che il CNN dovrebbe impegnarsi per sviluppare in modo dettagliato questa sezione delle regole tecniche per dare chiarezza a tutti noi su quali dati ed informazioni dobbiamo acquisire in base all’atto che riceviamo ed in relazione alla tipologia di adeguata verifica cui siamo tenuti ed evitare che sia la GdF a dirci, in sede di verifica, quali dati, informazioni e documenti avremmo dovuto acquisire e non abbiamo acquisito e conservato nei vari fascicoli. Tornando all’analisi del rischio, in sede di verifica da parte della GdF poter esibire la stampa della consultazione del software della RUN sicuramente sarà valutato favorevolmente dalla GdF. Nel caso in cui, al contrario, non abbiamo la stampa della consultazione del software, sicuramente non siamo sanzionabili tout court, come già detto, per il semplice motivo che non è prevista una sanzione in questi casi (principio di legalità, di rango costituzionale). Secondo la FAQ del MEF, conseguenza della mancata analisi del rischio è l’impossibilità di eseguire l’adeguata verifica semplificata e come ulteriore conseguenza, prevista dal dlgs 231/2007, in caso di violazione degli obblighi, l’entità della sanzione sarà determinata anche tenendo presente l’esistenza o meno di presidi antiriciclaggio da parte del destinatario (l’utilizzo del software
  • 4. presente sulla RUN potrebbe essere considerato un presidio e la sua consultazione una prova della diligenza del notaio nell’assolvimento degli obblighi antiriciclaggio). In ultimo, a mio avviso, in assenza di una stampa comprovante la consultazione del software, sarà opportuno, se non necessario, avere nel modulo antiriciclaggio un campo da cui far risultare che è stata eseguita l’analisi del rischio e quale tipologia di adeguata verifica è stata effettuata 21 ottobre 2023 (Notaio Marco Krogh)