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1
Corso di informatica giuridica
Laurea magistrale in Giurisprudenza
Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati
Sesta lezione:
La comunicazione “1 <-> molti”
(3) La libertà di espressione in Rete
Dott. Avv. Federico Costantini
[nome].[cognome]@uniud.it
Dipartimento di Scienze giuridiche
2
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang=
EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=80225
Si tratta di una importante sentenza con la quale si afferma che il trasferimento dei dati degli
utenti in U.S.A. viola i loro diritti in quanto la definizione di garanzie che dovrebbero essere
«adeguate» - in base alla decisione 2000/520/CE c.d. «Safe Harbor» – viene lasciata al DOC
degli Stati Uniti e ciò in violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali UE. -> RINVIO
AGGIORNAMENTI
Maximilian Schrems // Facebook Ireland
3
AGGIORNAMENTI
Maximilian Schrems // Facebook ireland
4
SOMMARIO
Confronto tra l’indice della dispensa e il piano delle lezioni in tema di responsabilità del
provider
1.- Premessa
2.- Introduzione alla lezione: la tutela dei “diritti della persona” in generale
3.- Analisi dei singoli diritti della persona: Diritto al nome, Diritto all’identità
personale, Diritto all’immagine
4.- «Diritto alla reputazione» Internet e la diffamazione on line -> (IN
PARTE) RINVIO
5.- «Diritto a Internet» Il problema del Digital divide -> RINVIO
6.- Conclusione
5
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
(inquadramento della lezione odierna all’interno del Corso)
Anche oggi trattiamo un argomento relativo alla «diffusione»
Destinatario
1 molti
Mittente
1
Comunicazione
1 <-> 1
Diffusione
1 -> Molti
molti
«Intrusione»
Molti -> 1
Condivisione
Molti <-> molti
Rispetto alla «diffusione» in questo Corso ci soffermeremo su tre temi specifici:
(1) I nomi a dominio (giovedì scorso)
(2) la responsabilità del provider (lunedì scorso)
(3) I diritti della persona su Internet (oggi)
6
Distinzione fondamentale:
- “diritti umani” -> individuo -> volontà -> (stato di natura) libertà “negativa”
- “diritto dell’uomo” -> persona -> razionalità -> natura
Art. 2 Cost.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come
singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e
richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica,
economica e sociale.
Art. 2043 -> responsabilità extracontrattuale -> violazione art. 2 Cost. –> risarcimento dei danni
Oggetto della lezione:
- diritto all'identità personale, diritto al nome ed alla reputazione
- diritto di immagine
- diritto alla riservatezza e diritto all'oblio
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
7
DIRITTO AL NOME
Art. 22. Cost.
Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della
cittadinanza, del nome.
Articolo 7 CC Tutela del diritto al nome.
[I]. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa
risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere
giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni.
[II]. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali
[120 c.p.c.].
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
8
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
Corte appello Milano 02 novembre 1982 in Resp. civ. e prev. 1983, 121.
Il nome di una persona fisica deve essere considerato come simbolo dell'intera
personalità dell'individuo morale, intellettuale e sociale: l'uso del nome altrui
deve considerarsi illecito quando sia tale da incidere negativamente sulla
personalità del soggetto che con esso si identifica.
Cassazione civile sez. III 22 ottobre 1984 n. 5343 in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10
Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome
altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso
indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per
ottenere - nel concorso degli altri requisiti - l'inibitoria, quando la parte del
cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotato di
particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in
generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all'ambiente,
al luogo, all'attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome
alterato. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito circa la
funzione individualizzante della parte del cognome usurpata è incensurabile in
sede di legittimità, ove sia congruamente e correttamente motivato.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
9
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
Articolo 34 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Limiti all'attribuzione del nome)
1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una
sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi.
2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono
essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J,
K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto
della lingua di origine del nome.
3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o
cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza
storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui
l'atto di nascita è formato.
4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel
comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato
civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua
determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone
il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai
fini del promovimento del giudizio di rettificazione.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
10
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
Articolo 89 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Modificazioni del nome o del cognome)
1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o
aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché
ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al
prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui
circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita
al quale la richiesta si riferisce.
2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al
cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere.
3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o
comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a
famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita
del richiedente o nel luogo di sua residenza.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
11
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
Il nome “ANDREA”
Tribunale Varese 23 luglio 2010 Giur. merito 2011, 2, 406
Il diritto al nome è un diritto soggettivo incomprimibile della persona, la quale, non può
sceglierlo al momento della nascita, sono i suoi rappresentanti legali, in genere
genitori, a provvedervi. Detta scelta deve essere esercitata nell'interesse del
figlio, costituendo il nome il simbolo dell'identità personale, che deve
corrispondere al sesso. È inoltre vietata l'assegnazione di nomi ridicoli o
vergognosi. Quanto al nome Andrea, avente in Italia valenza maschile,
l'attribuzione ad una persona di sesso femminile, implica la segnalazione da
parte dell'ufficiale di stato civile al Procuratore della Repubblica, il quale potrà
instaurare un giudizio di rettificazione a seguito del quale decidere di anteporre
ad Andrea un onomastico femminile. Nessun problema di tale genere si solleva
qualora il destinatario del nome acquisti la nazionalità dl paese di provenienza.
In tal caso si applicherà la legge nazionale del soggetto
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
12
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
Il nome “ANDREA”
Cassazione civile sez. I 20 novembre 2012 n. 20385
Il nome Andrea ha natura sessualmente neutra; infatti, in numerosi contesti nazionali
stranieri, europei ed extraeuropei, tale nome ha una valenza biunivoca, potendo
indifferen-temente essere utilizzato per soggetti femminili e maschili. Pertanto,
la natura sessualmente neutra del nome Andrea, unita al riconoscimento del
diritto d'imporre un nome di prove-nienza straniera al proprio figlio minore nei
limiti del rispetto della dignità personale, così come definita nell'art. 34, primo
comma, e 35 d.p.r. n. 396 del 2000, fanno sì che tale nome possa essere
attribuito anche ad una persona di sesso femminile.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
13
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 10 gennaio 2011, n. 7 in Giur. merito 2011, 3, 835
È illegittimo, per violazione dell'art. 89 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, il decreto con il
quale il Prefetto, pronunciando sull'istanza di un cittadino intesa ad ottenere la
modifica del suo nome, per assumere un nome identico a quello di un amico
defunto verso il quale nutriva un profondo sentimento di affetto e di
riconoscenza, l'ha respinta motivando il diniego con la necessità di tutelare
l'interesse pubblico a che i nomi rimangano immutati nel tempo
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
14
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
T.A.R. Torino Piemonte sez. I 15 dicembre 2004 n. 3601 in Foro amm. TAR 2004, 12, 3609
(s.m.) (s.m.)
Anche se non è configurabile un vero e proprio diritto soggettivo al mutamento od
all'aggiunta del cognome, tale istanza può comunque essere sottoposta al
vaglio dell'amministrazione, la quale deve indicare ragioni di pubblico
interesse, eventualmente ostative all'accoglimento della richiesta, e non
potrebbe limitarsi a motivare un diniego con riferimento al cognome paterno
quale unico elemento identificativo della persona, dato che siffatto principio
non è desumibile dal vigente sistema normativo (nel caso di specie, il figlio
adottivo aveva chiesto di aggiungere, per motivi di riconoscenza, al cognome
paterno quello materno).
T.A.R. Genova Liguria sez. I 3 maggio 1999 n. 201 in Foro Amm. 2000, 989 (s.m.)
Il principio d'immutabilità del cognome è posto sia a presidio dell'identificabilità di un
determinato soggetto sia a tutela dell'istituto familiare: esso è pertanto
derogabile solo in presenza di un interesse privato di eccezionale valenza e
non privo di un qualche rilievo pubblicistico.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
15
DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
T.A.R. Veneto sez. I 18 ottobre 1995 n. 1256 in Foro Amm. 1996, 1320 (s.m.)
Ai sensi degli art. 2 e 22 cost., e dell'art. 153 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, il cognome
costituisce non solo strumento di identificazione del cittadino, ma anche
attributo della personalità che esprime la vita di relazione del soggetto ed alla
quale può essere adeguato mediante modifica dell'originario cognome.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico”
Articolo 494 CP Sostituzione di persona.
[I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno,
induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o
attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui
la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto
contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno [496; 1133 c. nav.]
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
17
Tribunale Torino Sez. spec. Impresa , 15 aprile 2014, in
“Foro it.” (2014), 7-8, I, 2253 (s.m.) (nota di:
CASABURI)
Va inibito, con provvedimento d'urgenza, l'utilizzo del nome
"Vignale", dello stemma comunale, del marchio
"Vignaledanza" e dell'omonimo sito Internet per
contraddistinguere un festival teatrale di danza, che
però si svolge fuori dal territorio del comune di Vignale
Monferrato, dove si era tenuto per oltre trent'anni, con
conseguente pregiudizio per il comune medesimo.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
18
Tribunale Torino Sez. spec. Impresa , 15 aprile 2014, in
“Foro it.” (2014), 7-8, I, 2253 (s.m.) (nota di:
CASABURI)
Va inibito, con provvedimento d'urgenza, l'utilizzo del nome
"Vignale", dello stemma comunale, del marchio
"Vignaledanza" e dell'omonimo sito Internet per
contraddistinguere un festival teatrale di danza, che
però si svolge fuori dal territorio del comune di Vignale
Monferrato, dove si era tenuto per oltre trent'anni, con
conseguente pregiudizio per il comune medesimo.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
La sostituzione di persona può essere un reato concorrente con altri in condotte che prevedono
attività più complesse.
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«Chi è?»
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Cassazione civile sez. I 22 giugno 1985 n. 3769
L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale,
nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici,
religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data
nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti
altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione,
ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione
di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 cost. in tema di difesa
della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre
tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo
al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di
azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi
del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la
domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la
pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416.
DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE -> Caso “Veronesi”
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Diritto all’immagine
Articolo 10 Codice Civile
Abuso dell'immagine altrui.
[I]. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o
pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge
consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona
stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può
disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Art. 96 L. 633/1941
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il
consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto
comma dell'art. 93.
Art. 97 L. 633/1941
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è
giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di
polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a
fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa
in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella
persona ritrattata.
Diritto all’immagine
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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In massima sintesi, l’immagine di una persona può circolare sulla base
di diversi titoli:
(1) REGOLA GENERALE: consenso del “ritrattato”;
(2) CASI PARTICOLARI:
(1) notorietà o ufficio pubblico;
(2) necessità di giustizia o polizia;
(3) scopi scientifici, didattici o culturali;
(4) eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico.
Diritto all’immagine
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Diritto all’immagine
Cassazione civile sez. III 11 maggio 2010 n. 11353
In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi
previste dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta
senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di
conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della
persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha
cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell'interessato,
ritenendo che non avesse fini di lucro, ma scopi "didattici o culturali", previsti dal suddetto art.
97, la pubblicazione dell'immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina
promozionale di uno spettacolo a pagamento della stessa scuola).
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Diritto all’immagine
IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO
Art.110 L. 633/1941
La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.
Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957
Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è
sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono
richieste forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il
quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di
utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo
diritto di sfruttamento delle immagini.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Diritto all’immagine
IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO
Cassazione civile sez. I 01 settembre 2008 n. 21995
Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 l.
n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra
forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali
è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso
alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la
pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate.
Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957
Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è
sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste
forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale
richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di
utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo
diritto di sfruttamento delle immagini.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Diritto all’immagine
IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO
Corte appello Bologna 1 agosto 2006 n. 940
L'utilizzazione dell'immagine di un dipendente pubblico, sotto forma di sagome di cartone delle
dimensioni di un uomo in divisa da vigile urbano, senza il consenso dell'avente diritto, pur finalizzata
alla tutela della sicurezza pubblica (nella fattispecie della sicurezza stradale), deve ritenersi uso
indebito ed illegittimo che comporta a carico della p.a. l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dal
dipendente. Infatti, attesa la natura personalissima ed inalienabile del diritto all'immagine, la
mera esistenza del rapporto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e il vigile urbano, non autorizza
di per sé, in difetto del consenso espresso o tacito di quest'ultimo, lo sfruttamento dell'immagine
del lavoratore. In sostanza si potrebbe ritenere l'amministrazione pubblica esente da responsabilità
solo laddove questa riuscisse a dimostrare che, nel contratto di lavoro sottoscritto con il dipendente,
sia stata appositamente inserita una clausola con la quale il dipendente, esclusivo titolare del diritto
all'immagine, ne aveva autorizzato l'impiego nell'ambito di iniziative rientranti nei progetti per la
sicurezza stradale.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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Diritto all’immagine
IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO
Cassazione civile sez. I 17 febbraio 2004 n. 3014
In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da
escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o
tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la
validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve
essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del
consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della
persona ritratta, se il consenso è tacito.
Tribunale Benevento 04 luglio 2008
Il consenso implicito alla divulgazione dell'immagine può essere desunto da "facta concludentia",
quale il comportamento dell'interessato e le modalità di svolgimento del fatto (nella specie, la
ricorrente aveva passeggiato alle spalle dell'attore principale del video e i mezzi di registrazione
consentivano di individuare il campo della ripresa).
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
30
In pratica si possono verificare tre ipotesi:
- se una fotografia NON è destinata a circolare, ci si può accontentare di un
consenso tacito da parte di colui che è ritrattato
-> art. 96 L. 633/1941
- se invece l’immagine è oggetto di trasferimento di diritti (utilizzo editoriale, o
circolazione su Internet, per esempio), allora entrano in gioco i diritti di sfruttamento
economico e quindi è necessaria per il consenso la forma scritta ad probationem
-> art. 110 L. 633/1941
- ATTENZIONE: se l’immagine viene associata a dati «sensibili» del ritrattato, allora la
forma scritta è richiesta ad substantiam -> RINVIO
-> D. LGS. 196/2003
Diritto all’immagine
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
PREMESSA DEFINITORIA
Da Antolisei:
- onore, complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona
- decoro, insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona
Due componenti:
- la coscienza che ciascuno ha di se stesso -> elemento soggettivo
- la considerazione da parte dei terzi -> elemento oggettivo
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
Articolo 595 Diffamazione.
[I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più
persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o
con la multa fino a 1.032 euro.
[II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della
reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1).
[III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro
mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della
reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro.
[IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua
rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono
aumentate [64, 596-599].
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
33
DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
Elementi della fattispecie di reato:
- offesa alla reputazione altrui
- in assenza della persona offesa (fisicamente non presente)
- comunicazione a più persone (diffusione)
Corte di Cassazione 7/12/2012 – 19/2/2013 n. 8011
Per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il
messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti, non essendo sufficiente che il
messaggio abbia raggiunto un sola persona che poi l’abbia comunicato alla persona offesa.
Circostanze aggravanti proprie:
- attribuzione di fatto determinato
- utilizzo del mezzo della stampa “o altro mezzo di pubblicità” -> INTERNET
- offesa a Corpo politico, amministrativo o giudiziario
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
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DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
Cass. 18 febbraio 2003 Cass. pen. 2003, 3956
Perfeziona la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la
creazione di un sito Internet, recante messaggi ed immagini dal contenuto erotico, al
quale viene associato il nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente,
allo scopo di arrecarle o consentire a terzi molestie e nocumento alla reputazione.
Cassazione penale sez. V 1 luglio 2008 n. 31392 Guida al diritto 2008, 40, 87 (s.m.), Dir.
informatica 2008, 6, 808
La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art.
595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di
pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie,
immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche
attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le
proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere
esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
35
Cassazione penale sez. V 16/01/2015 6785,
in Diritto & Giustizia 2015, 16 febbraio
La diffamazione tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi
dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di
pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo
trattamento sanzionatorio (confermato la condanna per il reato di diffamazione commesso
mediante il caricamento in internet in condivisione con gli altri utenti della rete di un file contenete
un'immagine attinente la vita privata della persona offesa).
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
36
MA QUANDO C’E’ VERAMENTE LA DIFFAMAZIONE?
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
37
DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
Cassazione penale sez. un. 30 giugno 1984 in Foro it. 1984, II,531 (nota).
Premesso che il diritto di cronaca è esercitato legittimamente quando risulta contenuto
entro i rigorosi limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza
formale dei fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente fare riferimento
soltanto all'attendibilità della fonte quale espressione di una valutazione
soggettiva e probabilistica, ne consegue che non esistono fonti informative
privilegiate (e, tanto meno, normativamente predeterminate), tali cioè, da
svincolare il cronista dall'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti
- oggetto della sua narrazione - in funzione dell'assolvimento da parte sua,
dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) di
dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti esplicati per vincere
ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
38
DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
Cassazione civile sez. I, 18 ottobre 1984 n. 5259
Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito
in linea di principio dall'art. 21 cost. e regolato dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando
concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o
anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che
non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto
colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente
il significato; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente
rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di
escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo
di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai
consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti.
La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il
giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono
sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica
drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali
ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
39
DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo
-> Decalogo del giornalista:
requisiti dell’espressione del diritto di critica e cronaca che scriminano la lesione della
reputazione altrui
(1) Verità -> anche putativa
(2) Pertinenza -> interesse
(3) Continenza formale -> espressione letterale
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
40
QUANDO UNO Puo? DIRSI «diffamato»?
(quando è perlomeno «individuabile»)
Cassazione penale sez. V 19/09/2014 n. 51096
Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e
non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei
confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le
frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto
nella condotta del commissario di un Corpo di polizia municipale che, in un'intervista, aveva
commentato l'elevatissima percentuale di accoglimento dei ricorsi presentati dagli automobilisti,
avverso le sanzioni amministrative loro irrogate, con la frase "non siamo in presenza di errori
casuali, sono errori voluti dall'alto").
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
Tribunale La Spezia 10 aprile 2009 in Riv. pen. 2009, 10, 1158
In tema di diffamazione tramite internet, le opinioni veicolate "on-line" risultano rispettose del
diritto di cronaca e di quello di critica qualora osservino i limiti rappresentati dalla rilevanza
sociale dell'argomento, dalla verità obiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza nelle
espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito.
41
All’interno del corso si considerano all’questi problemi:
(1) Le questioni che riguardano la diffamazione su internet in
generale
(2) L’ipotesi in cui non vi è alcun soggetto determinato
individuabile come mittente della diffamazione,
perché essa è «automatica» -> RINVIO
(3) L’ipotesi in cui il mittente è anonimo -> RINVIO
La diffamazione on line
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
42
Ci sono due problemi fondamentali:
L’elemento tecnico.
Occorre chiedersi chi sia effettivamente il soggetto attivo della diffamazione.
Prendiamo il caso limite di un soggetto che inserisca un’offesa su un sito che
non viene visitato da alcun utente. Si tratta di una diffamazione? Dal punto di
vista tecnico, a generare il messaggio è la richiesta di connessione da parte
degli utenti. In un certo senso, sono i visitatori del sito che determinano la
divulgazione di un dato e quindi la circolazione delle offese.
L’elemento comunicativo.
Un sito Internet può essere visitato da utenti di tutto il mondo. Se distinguiamo tra
“paese di origine” (quello del titolare del sito o comunque dell’utente che
inserisce in rete le informazioni) e “paese di destinazione” (quello dell’utente
che si ritiene leso), si possono individuare diversi problemi:
La diffamazione on line in generale
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
43
(1) In base a quale legge una condotta dovrebbe dirsi illecita?
Potrebbe avvenire che nel “paese di origine”, per
esempio, non sia prevista come illecito la condotta
punita nel “paese di destinazione”.
(2) Dove avviene la condotta illecita?
(3) Dove avviene il danno?
(4) A quale giudice fare ricorso per ottenere giustizia (e un
risarcimento)?
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
44
CGUE 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/2010
- Regolamento 44/2001 concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e
esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale
- Direttiva 30/2001 sul “commercio elettronico”
Causa C-509/09
Persona offesa: Germania
Sede soggetto agente: Austria
Tribunale adìto: Germania
Causa C-161/10
Persona offesa: Francia
Sede soggetto agente: Regno Unito
Tribunale adìto: Francia
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_81781
La diffamazione on line in generale
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
45
CGUE 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/2010
Per quanto concerne la competenza del giudice
La persona offesa può scegliere tra diverse opzioni:
(1) convenire la controparte per l’intero danno prodotto nel territorio dell’Unione
Europea:
(1.1) davanti al giudice «più vicino» al luogo del proprio centro di interessi
(1.2) davanti al giudice della sede del soggetto agente
Convenire la controparte davanti ai giudici degli Stati membri per la parte di danno
subita all’interno di tale ordinamento giuridico
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
46
CGUE 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/2010
Per quanto concerne la legge applicabile
«gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle
condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un
servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più
rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato
membro di stabilimento di tale prestatore».
Sostanzialmente, il provider non deve poter «correre rischi» non calcolati dal punto di
vista legale.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
47
Giurisprudenza italiana
Cassazione penale sez. V 17 novembre 2000 n. 4741 Cass. pen. 2001, 1832 (nota di:
PERUSIA), Danno e resp. 2001, 602 (nota di: SARAVALLE)
Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento
nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel
caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata
percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la
diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono
l'espressione ingiuriosa.
Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 26 aprile 2011, n. 16307
In tema di competenza per territorio nei casi di diffamazione via Internet, attesa la difficoltà di
utilizzare criteri oggettivi unici, individuati secondo le regole generali dettate dagli
articoli 8 e 9, comma 2°, del Cpp, come quelli di prima pubblicazione, di immissione
della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore, di collocazione del server, il
giudice competente potrà essere individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2°, del
Cpp che lo indica in quello della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
48
Giurisprudenza italiana
Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 26 aprile 2011, n. 16307
Il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e
le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il
collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato
all'estero, perché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Va
ulteriormente precisato che, rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via
internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di
difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad
esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso
del primo visitatore; per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello
del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in
cui il provider alloca la notizia.
Cassazione penale sez. I 15 marzo 2011 n. 16307
La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di
notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va
determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione
della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma 2, c.p.p. Dichiara competenza,
Trib. Sassari, 24/05/2010
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
49
Giurisprudenza italiana
Tribunale Teramo 6 febbraio 2002 in Giur. merito 2003, 1476
Allorché non venga raggiunta la prova della realizzazione dell'evento, rappresentato
dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più
persone, diverse dalla persona offesa, deve ritenersi sussistente una mera
ipotesi di tentativo, in quanto con l'apertura del sito e l'inserimento dei
messaggi offensivi si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in
modo non equivoco a diffonderli.
Tribunale Teramo 30 gennaio 2002 in Giur. merito 2002, 772
Allorché la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzazione di un sito
internet, è necessaria la prova della realizzazione dell'evento rappresentato
dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più
persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei visitatori cibernautici
siano entrati nel sito.
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
50
1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
TAKE AWAY
(1) “diritti umani” (individuo) // “diritto dell’uomo” (persona)
(2) Identità / nome / immagine / reputazione
(3) «Decalogo dei giornalisti»: verità, pertinenza, continenza

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Lezione 06 2015-2016 Libertà di espressione in Rete

  • 1. 1 Corso di informatica giuridica Laurea magistrale in Giurisprudenza Laurea triennale in Scienze dei Servizi Giuridici Pubblici e Privati Sesta lezione: La comunicazione “1 <-> molti” (3) La libertà di espressione in Rete Dott. Avv. Federico Costantini [nome].[cognome]@uniud.it Dipartimento di Scienze giuridiche
  • 2. 2 http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=169195&pageIndex=0&doclang= EN&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=80225 Si tratta di una importante sentenza con la quale si afferma che il trasferimento dei dati degli utenti in U.S.A. viola i loro diritti in quanto la definizione di garanzie che dovrebbero essere «adeguate» - in base alla decisione 2000/520/CE c.d. «Safe Harbor» – viene lasciata al DOC degli Stati Uniti e ciò in violazione dell’art. 47 della Carta dei Diritti fondamentali UE. -> RINVIO AGGIORNAMENTI Maximilian Schrems // Facebook Ireland
  • 4. 4 SOMMARIO Confronto tra l’indice della dispensa e il piano delle lezioni in tema di responsabilità del provider 1.- Premessa 2.- Introduzione alla lezione: la tutela dei “diritti della persona” in generale 3.- Analisi dei singoli diritti della persona: Diritto al nome, Diritto all’identità personale, Diritto all’immagine 4.- «Diritto alla reputazione» Internet e la diffamazione on line -> (IN PARTE) RINVIO 5.- «Diritto a Internet» Il problema del Digital divide -> RINVIO 6.- Conclusione
  • 5. 5 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni (inquadramento della lezione odierna all’interno del Corso) Anche oggi trattiamo un argomento relativo alla «diffusione» Destinatario 1 molti Mittente 1 Comunicazione 1 <-> 1 Diffusione 1 -> Molti molti «Intrusione» Molti -> 1 Condivisione Molti <-> molti Rispetto alla «diffusione» in questo Corso ci soffermeremo su tre temi specifici: (1) I nomi a dominio (giovedì scorso) (2) la responsabilità del provider (lunedì scorso) (3) I diritti della persona su Internet (oggi)
  • 6. 6 Distinzione fondamentale: - “diritti umani” -> individuo -> volontà -> (stato di natura) libertà “negativa” - “diritto dell’uomo” -> persona -> razionalità -> natura Art. 2 Cost. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Art. 2043 -> responsabilità extracontrattuale -> violazione art. 2 Cost. –> risarcimento dei danni Oggetto della lezione: - diritto all'identità personale, diritto al nome ed alla reputazione - diritto di immagine - diritto alla riservatezza e diritto all'oblio 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 7. 7 DIRITTO AL NOME Art. 22. Cost. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome. Articolo 7 CC Tutela del diritto al nome. [I]. La persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall'uso che altri indebitamente ne faccia, può chiedere giudizialmente la cessazione del fatto lesivo, salvo il risarcimento dei danni. [II]. L'autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza sia pubblicata in uno o più giornali [120 c.p.c.]. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 8. 8 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” Corte appello Milano 02 novembre 1982 in Resp. civ. e prev. 1983, 121. Il nome di una persona fisica deve essere considerato come simbolo dell'intera personalità dell'individuo morale, intellettuale e sociale: l'uso del nome altrui deve considerarsi illecito quando sia tale da incidere negativamente sulla personalità del soggetto che con esso si identifica. Cassazione civile sez. III 22 ottobre 1984 n. 5343 in Giust. civ. Mass. 1984, fasc. 10 Perché si faccia luogo alla tutela prevista dall'art. 7 c.c. non è necessario che il nome altrui venga usurpato nella sua interezza, con la conseguenza che anche l'uso indebito di solo una parte del cognome può costituire elemento sufficiente per ottenere - nel concorso degli altri requisiti - l'inibitoria, quando la parte del cognome usurpata, per la risonanza storica che ha acquistato, sia dotato di particolare forma individualizzante uno specifico casato o quando, più in generale, esiste una condizione di confondibilità con riferimento all'ambiente, al luogo, all'attività o ad altre circostanze in cui venga fatto uso del nome alterato. L'accertamento compiuto in proposito dal giudice del merito circa la funzione individualizzante della parte del cognome usurpata è incensurabile in sede di legittimità, ove sia congruamente e correttamente motivato. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 9. 9 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” Articolo 34 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Limiti all'attribuzione del nome) 1. È vietato imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello o di una sorella viventi, un cognome come nome, nomi ridicoli o vergognosi. 2. I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell'alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell'alfabeto della lingua di origine del nome. 3. Ai figli di cui non sono conosciuti i genitori non possono essere imposti nomi o cognomi che facciano intendere l'origine naturale, o cognomi di importanza storica o appartenenti a famiglie particolarmente conosciute nel luogo in cui l'atto di nascita è formato. 4. Se il dichiarante intende dare al bambino un nome in violazione del divieto stabilito nel comma 1 o in violazione delle indicazioni del comma 2, l'ufficiale dello stato civile lo avverte del divieto, e, se il dichiarante persiste nella sua determinazione, riceve la dichiarazione, forma l'atto di nascita e, informandone il dichiarante, ne dà immediatamente notizia al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 10. 10 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” Articolo 89 D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Modificazioni del nome o del cognome) 1. Salvo quanto disposto per le rettificazioni, chiunque vuole cambiare il nome o aggiungere al proprio un altro nome ovvero vuole cambiare il cognome perché ridicolo o vergognoso o perché rivela origine naturale, deve farne domanda al prefetto della provincia del luogo di residenza o di quello nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce. 2. Nella domanda si deve indicare la modificazione che si vuole apportare al nome o al cognome oppure il nome o il cognome che si intende assumere. 3. In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 11. 11 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” Il nome “ANDREA” Tribunale Varese 23 luglio 2010 Giur. merito 2011, 2, 406 Il diritto al nome è un diritto soggettivo incomprimibile della persona, la quale, non può sceglierlo al momento della nascita, sono i suoi rappresentanti legali, in genere genitori, a provvedervi. Detta scelta deve essere esercitata nell'interesse del figlio, costituendo il nome il simbolo dell'identità personale, che deve corrispondere al sesso. È inoltre vietata l'assegnazione di nomi ridicoli o vergognosi. Quanto al nome Andrea, avente in Italia valenza maschile, l'attribuzione ad una persona di sesso femminile, implica la segnalazione da parte dell'ufficiale di stato civile al Procuratore della Repubblica, il quale potrà instaurare un giudizio di rettificazione a seguito del quale decidere di anteporre ad Andrea un onomastico femminile. Nessun problema di tale genere si solleva qualora il destinatario del nome acquisti la nazionalità dl paese di provenienza. In tal caso si applicherà la legge nazionale del soggetto 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 12. 12 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” Il nome “ANDREA” Cassazione civile sez. I 20 novembre 2012 n. 20385 Il nome Andrea ha natura sessualmente neutra; infatti, in numerosi contesti nazionali stranieri, europei ed extraeuropei, tale nome ha una valenza biunivoca, potendo indifferen-temente essere utilizzato per soggetti femminili e maschili. Pertanto, la natura sessualmente neutra del nome Andrea, unita al riconoscimento del diritto d'imporre un nome di prove-nienza straniera al proprio figlio minore nei limiti del rispetto della dignità personale, così come definita nell'art. 34, primo comma, e 35 d.p.r. n. 396 del 2000, fanno sì che tale nome possa essere attribuito anche ad una persona di sesso femminile. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 13. 13 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” T.A.R. Milano Lombardia sez. I, 10 gennaio 2011, n. 7 in Giur. merito 2011, 3, 835 È illegittimo, per violazione dell'art. 89 d.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, il decreto con il quale il Prefetto, pronunciando sull'istanza di un cittadino intesa ad ottenere la modifica del suo nome, per assumere un nome identico a quello di un amico defunto verso il quale nutriva un profondo sentimento di affetto e di riconoscenza, l'ha respinta motivando il diniego con la necessità di tutelare l'interesse pubblico a che i nomi rimangano immutati nel tempo 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 14. 14 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” T.A.R. Torino Piemonte sez. I 15 dicembre 2004 n. 3601 in Foro amm. TAR 2004, 12, 3609 (s.m.) (s.m.) Anche se non è configurabile un vero e proprio diritto soggettivo al mutamento od all'aggiunta del cognome, tale istanza può comunque essere sottoposta al vaglio dell'amministrazione, la quale deve indicare ragioni di pubblico interesse, eventualmente ostative all'accoglimento della richiesta, e non potrebbe limitarsi a motivare un diniego con riferimento al cognome paterno quale unico elemento identificativo della persona, dato che siffatto principio non è desumibile dal vigente sistema normativo (nel caso di specie, il figlio adottivo aveva chiesto di aggiungere, per motivi di riconoscenza, al cognome paterno quello materno). T.A.R. Genova Liguria sez. I 3 maggio 1999 n. 201 in Foro Amm. 2000, 989 (s.m.) Il principio d'immutabilità del cognome è posto sia a presidio dell'identificabilità di un determinato soggetto sia a tutela dell'istituto familiare: esso è pertanto derogabile solo in presenza di un interesse privato di eccezionale valenza e non privo di un qualche rilievo pubblicistico. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 15. 15 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” T.A.R. Veneto sez. I 18 ottobre 1995 n. 1256 in Foro Amm. 1996, 1320 (s.m.) Ai sensi degli art. 2 e 22 cost., e dell'art. 153 r.d. 9 luglio 1939 n. 1238, il cognome costituisce non solo strumento di identificazione del cittadino, ma anche attributo della personalità che esprime la vita di relazione del soggetto ed alla quale può essere adeguato mediante modifica dell'originario cognome. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 16. 16 DIRITTO AL NOME -> funzione di identificazione dell’individuo “empirico” Articolo 494 CP Sostituzione di persona. [I]. Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all'altrui persona, o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, è punito, se il fatto non costituisce un altro delitto contro la fede pubblica, con la reclusione fino ad un anno [496; 1133 c. nav.] 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 17. 17 Tribunale Torino Sez. spec. Impresa , 15 aprile 2014, in “Foro it.” (2014), 7-8, I, 2253 (s.m.) (nota di: CASABURI) Va inibito, con provvedimento d'urgenza, l'utilizzo del nome "Vignale", dello stemma comunale, del marchio "Vignaledanza" e dell'omonimo sito Internet per contraddistinguere un festival teatrale di danza, che però si svolge fuori dal territorio del comune di Vignale Monferrato, dove si era tenuto per oltre trent'anni, con conseguente pregiudizio per il comune medesimo. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 18. 18 Tribunale Torino Sez. spec. Impresa , 15 aprile 2014, in “Foro it.” (2014), 7-8, I, 2253 (s.m.) (nota di: CASABURI) Va inibito, con provvedimento d'urgenza, l'utilizzo del nome "Vignale", dello stemma comunale, del marchio "Vignaledanza" e dell'omonimo sito Internet per contraddistinguere un festival teatrale di danza, che però si svolge fuori dal territorio del comune di Vignale Monferrato, dove si era tenuto per oltre trent'anni, con conseguente pregiudizio per il comune medesimo. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 19. 19 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni La sostituzione di persona può essere un reato concorrente con altri in condotte che prevedono attività più complesse.
  • 20. 20 «Chi è?» 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 21. 21 Cassazione civile sez. I 22 giugno 1985 n. 3769 L'interesse della persona, fisica o giuridica, a preservare la propria identità personale, nel senso di immagine sociale, cioè di coacervo di valori (intellettuali, politici, religiosi, professionali ecc.) rilevanti nella rappresentazione che di essa viene data nella vita di relazione, nonché, correlativamente, ad insorgere contro comportamenti altrui che menomino tale immagine, pur senza offendere l'onore o la reputazione, ovvero ledere il nome o l'immagine fisica, deve ritenersi qualificabile come posizione di diritto soggettivo, alla stregua dei principi fissati dall'art. 2 cost. in tema di difesa della personalità nella complessità ed unitarietà di tutte le sue componenti, ed inoltre tutelabile in applicazione analogica della disciplina dettata dall'art. 7 c.c. con riguardo al diritto al nome, con la conseguente esperibilità, contro i suddetti comportamenti, di azione inibitoria e di risarcimento del danno, nonché possibilità di ottenere, ai sensi del comma 2 del citato art. 7, la pubblicazione della sentenza che accolga la domanda, ovvero, se si tratti di lesione verificatasi a mezzo della stampa, anche la pubblicazione di una rettifica a norma dell'art. 42 della l. 5 agosto 1981 n. 416. DIRITTO ALL’IDENTITA’ PERSONALE -> Caso “Veronesi” 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 22. 22 Diritto all’immagine Articolo 10 Codice Civile Abuso dell'immagine altrui. [I]. Qualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori dei casi in cui l'esposizione o la pubblicazione è dalla legge consentita, ovvero con pregiudizio al decoro o alla reputazione della persona stessa o dei detti congiunti, l'autorità giudiziaria, su richiesta dell'interessato, può disporre che cessi l'abuso, salvo il risarcimento dei danni. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 23. 23 Art. 96 L. 633/1941 Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente. Dopo la morte della persona ritrattata si applicano le disposizioni del secondo, terzo e quarto comma dell'art. 93. Art. 97 L. 633/1941 Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico. Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla riputazione od anche al decoro nella persona ritrattata. Diritto all’immagine 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 24. 24 In massima sintesi, l’immagine di una persona può circolare sulla base di diversi titoli: (1) REGOLA GENERALE: consenso del “ritrattato”; (2) CASI PARTICOLARI: (1) notorietà o ufficio pubblico; (2) necessità di giustizia o polizia; (3) scopi scientifici, didattici o culturali; (4) eventi di interesse pubblico o svolti in pubblico. Diritto all’immagine 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 25. 25 Diritto all’immagine Cassazione civile sez. III 11 maggio 2010 n. 11353 In tema di autorizzazione dell'interessato alla pubblicazione della propria immagine, le ipotesi previste dall'art. 97 l. 22 aprile 1941 n. 633, ricorrendo le quali l'immagine può essere riprodotta senza il consenso della persona ritratta, sono giustificate dall'interesse pubblico all'informazione; di conseguenza, avendo carattere derogatorio del diritto alla immagine, quale diritto inviolabile della persona tutelato dalla Costituzione, sono di stretta interpretazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva escluso la necessità del consenso dell'interessato, ritenendo che non avesse fini di lucro, ma scopi "didattici o culturali", previsti dal suddetto art. 97, la pubblicazione dell'immagine di un ex allievo di una scuola di danza nella locandina promozionale di uno spettacolo a pagamento della stessa scuola). 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 26. 26 Diritto all’immagine IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO Art.110 L. 633/1941 La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957 Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 27. 27 Diritto all’immagine IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO Cassazione civile sez. I 01 settembre 2008 n. 21995 Ai fini della pubblicazione di un ritratto fotografico di una persona è necessario, a norma dell'art. 96 l. n. 633 del 1941, il suo consenso, seppure manifestato tacitamente, il quale può, come ogni altra forma di consenso, essere condizionato da limiti soggettivi (in relazione ai soggetti in favore dei quali è prestato) od oggettivi (in riferimento alle modalità di divulgazione). Ne consegue che il consenso alla pubblicazione del proprio ritratto fotografico su una o su determinate riviste non consente la pubblicazione medesima su riviste diverse da quelle autorizzate. Cassazione civile sez. III 06 maggio 2010 n. 10957 Ai fini della esposizione, riproduzione o messa in commercio di un ritratto fotografico di una persona è sufficiente il consenso del titolare, anche tacito, atteso che per la sua manifestazione non sono richieste forme particolari dall'art. 96 l. 22 aprile 1941 n. 633, mentre l'art. 110 della suddetta legge, il quale richiede la forma scritta per la prova dei contratti aventi ad oggetto la trasmissione dei diritti di utilizzazione dell'immagine, è volto unicamente a disciplinare i conflitti tra pretesi titolari del medesimo diritto di sfruttamento delle immagini. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 28. 28 Diritto all’immagine IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO Corte appello Bologna 1 agosto 2006 n. 940 L'utilizzazione dell'immagine di un dipendente pubblico, sotto forma di sagome di cartone delle dimensioni di un uomo in divisa da vigile urbano, senza il consenso dell'avente diritto, pur finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica (nella fattispecie della sicurezza stradale), deve ritenersi uso indebito ed illegittimo che comporta a carico della p.a. l'obbligo di risarcimento dei danni subiti dal dipendente. Infatti, attesa la natura personalissima ed inalienabile del diritto all'immagine, la mera esistenza del rapporto di lavoro tra l'Amministrazione comunale e il vigile urbano, non autorizza di per sé, in difetto del consenso espresso o tacito di quest'ultimo, lo sfruttamento dell'immagine del lavoratore. In sostanza si potrebbe ritenere l'amministrazione pubblica esente da responsabilità solo laddove questa riuscisse a dimostrare che, nel contratto di lavoro sottoscritto con il dipendente, sia stata appositamente inserita una clausola con la quale il dipendente, esclusivo titolare del diritto all'immagine, ne aveva autorizzato l'impiego nell'ambito di iniziative rientranti nei progetti per la sicurezza stradale. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 29. 29 Diritto all’immagine IL PROBLEMA DELLA FORMA DEL CONSENSO Cassazione civile sez. I 17 febbraio 2004 n. 3014 In tema di autorizzazione data dall'interessato alla pubblicazione della propria immagine, è da escludere che l'autonomia privata abbia un'estensione diversa a seconda della forma, espressa o tacita, prescelta per la manifestazione del consenso: là dove vi siano, i limiti non condizionano la validità, ma circoscrivono l'efficacia del consenso, espresso o tacito, alla pubblicazione, la quale deve essere contenuta nei limiti di tempo, di luogo e per lo scopo e secondo le forme previsti all'atto del consenso, se questo è espresso, o determinabili attraverso l'interpretazione del comportamento della persona ritratta, se il consenso è tacito. Tribunale Benevento 04 luglio 2008 Il consenso implicito alla divulgazione dell'immagine può essere desunto da "facta concludentia", quale il comportamento dell'interessato e le modalità di svolgimento del fatto (nella specie, la ricorrente aveva passeggiato alle spalle dell'attore principale del video e i mezzi di registrazione consentivano di individuare il campo della ripresa). 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 30. 30 In pratica si possono verificare tre ipotesi: - se una fotografia NON è destinata a circolare, ci si può accontentare di un consenso tacito da parte di colui che è ritrattato -> art. 96 L. 633/1941 - se invece l’immagine è oggetto di trasferimento di diritti (utilizzo editoriale, o circolazione su Internet, per esempio), allora entrano in gioco i diritti di sfruttamento economico e quindi è necessaria per il consenso la forma scritta ad probationem -> art. 110 L. 633/1941 - ATTENZIONE: se l’immagine viene associata a dati «sensibili» del ritrattato, allora la forma scritta è richiesta ad substantiam -> RINVIO -> D. LGS. 196/2003 Diritto all’immagine 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 31. 31 ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo PREMESSA DEFINITORIA Da Antolisei: - onore, complesso delle condizioni da cui dipende il valore sociale della persona - decoro, insieme delle doti fisiche, intellettuali e sociali della persona Due componenti: - la coscienza che ciascuno ha di se stesso -> elemento soggettivo - la considerazione da parte dei terzi -> elemento oggettivo 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 32. 32 DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo Articolo 595 Diffamazione. [I]. Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 1.032 euro. [II]. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a 2.065 euro (1). [III]. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa [57-58-bis, 596-bis] o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità [615-bis], ovvero in atto pubblico [2699 c.c.], la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a 516 euro. [IV]. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio [342], le pene sono aumentate [64, 596-599]. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 33. 33 DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo Elementi della fattispecie di reato: - offesa alla reputazione altrui - in assenza della persona offesa (fisicamente non presente) - comunicazione a più persone (diffusione) Corte di Cassazione 7/12/2012 – 19/2/2013 n. 8011 Per poter integrare il reato di diffamazione tramite posta elettronica è necessario che il messaggio diffamatorio raggiunga una pluralità di soggetti, non essendo sufficiente che il messaggio abbia raggiunto un sola persona che poi l’abbia comunicato alla persona offesa. Circostanze aggravanti proprie: - attribuzione di fatto determinato - utilizzo del mezzo della stampa “o altro mezzo di pubblicità” -> INTERNET - offesa a Corpo politico, amministrativo o giudiziario 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 34. 34 DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo Cass. 18 febbraio 2003 Cass. pen. 2003, 3956 Perfeziona la fattispecie di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 comma 3 c.p. la creazione di un sito Internet, recante messaggi ed immagini dal contenuto erotico, al quale viene associato il nome e il recapito telefonico di persona realmente esistente, allo scopo di arrecarle o consentire a terzi molestie e nocumento alla reputazione. Cassazione penale sez. V 1 luglio 2008 n. 31392 Guida al diritto 2008, 40, 87 (s.m.), Dir. informatica 2008, 6, 808 La diffamazione tramite internet costituisce un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595, comma 3, c.p., in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità. Del resto, essendo internet un potente mezzo di diffusione di notizie, immagini ed idee (almeno quanto la stampa, la radio e la televisione), anche attraverso tale strumento di comunicazione si estrinseca il diritto di esprimere le proprie opinioni, tutelato dall'art. 21 cost., che, per essere legittimo, deve essere esercitato rispettando le condizioni e i limiti dei diritti di cronaca e di critica. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 35. 35 Cassazione penale sez. V 16/01/2015 6785, in Diritto & Giustizia 2015, 16 febbraio La diffamazione tramite internet costituisca un'ipotesi di diffamazione aggravata ai sensi dell'art. 595 c.p., comma 3, in quanto commessa con altro (rispetto alla stampa) mezzo di pubblicità idoneo a determinare quella maggior diffusività dell'offesa che giustifica un più severo trattamento sanzionatorio (confermato la condanna per il reato di diffamazione commesso mediante il caricamento in internet in condivisione con gli altri utenti della rete di un file contenete un'immagine attinente la vita privata della persona offesa). 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 36. 36 MA QUANDO C’E’ VERAMENTE LA DIFFAMAZIONE? 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 37. 37 DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo Cassazione penale sez. un. 30 giugno 1984 in Foro it. 1984, II,531 (nota). Premesso che il diritto di cronaca è esercitato legittimamente quando risulta contenuto entro i rigorosi limiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza formale dei fatti narrati, e posto che non è dunque sufficiente fare riferimento soltanto all'attendibilità della fonte quale espressione di una valutazione soggettiva e probabilistica, ne consegue che non esistono fonti informative privilegiate (e, tanto meno, normativamente predeterminate), tali cioè, da svincolare il cronista dall'onere: a) di esaminare, controllare e verificare i fatti - oggetto della sua narrazione - in funzione dell'assolvimento da parte sua, dell'obbligo inderogabile di rispettare la verità sostanziale degli stessi; b) di dare la prova della cura da lui posta negli accertamenti esplicati per vincere ogni dubbio ed incertezza prospettabili in ordine a quella verità 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 38. 38 DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo Cassazione civile sez. I, 18 ottobre 1984 n. 5259 Il diritto di stampa, e cioè la libertà di diffondere attraverso la stampa notizie e commenti, sancito in linea di principio dall'art. 21 cost. e regolato dalla l. 8 febbraio 1948 n. 47, è legittimo quando concorrono le seguenti tre condizioni: a) utilità sociale dell'informazione; b) verità (oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca) dei fatti esposti, che non è rispettata quando, pur essendo veri i singoli fatti riferiti, siano, dolosamente o anche soltanto colposamente, taciuti altri fatti, tanto strettamente ricollegabili ai primi da mutarne completamente il significato; c) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, cioè non eccedente rispetto allo scopo informativo da conseguire, improntata a serena obiettività almeno nel senso di escludere il preconcetto intento denigratorio e, comunque, in ogni caso rispettosa di quel minimo di dignità cui ha sempre diritto anche la più riprovevole delle persone, sì da non essere mai consentita l'offesa triviale o irridente i più umani sentimenti. La forma della critica non è civile quando non è improntata a leale chiarezza, quando cioè il giornalista ricorre al sottinteso sapiente, agli accostamenti suggestionanti, al tono sproporzionatamente scandalizzato e sdegnato o comunque all'artificiosa e sistematica drammatizzazione con cui si riferiscono notizie neutre, alle vere e proprie insinuazioni. In tali ipotesi l'esercizio del diritto di stampa può costituire illecito civile anche ove non costituisca reato. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 39. 39 DIRITTO ALL’ONORE -> rappresentazione delle qualità dell’individuo -> Decalogo del giornalista: requisiti dell’espressione del diritto di critica e cronaca che scriminano la lesione della reputazione altrui (1) Verità -> anche putativa (2) Pertinenza -> interesse (3) Continenza formale -> espressione letterale 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 40. 40 QUANDO UNO Puo? DIRSI «diffamato»? (quando è perlomeno «individuabile») Cassazione penale sez. V 19/09/2014 n. 51096 Il reato di diffamazione è costituito dall'offesa alla reputazione di una persona determinata e non può essere, quindi, ravvisato nel caso in cui vengano pronunciate o scritte frasi offensive nei confronti di una o più persone appartenenti ad una categoria anche limitata se le persone cui le frasi si riferiscono non sono individuabili. (Nel caso di specie, la Corte ha escluso il delitto nella condotta del commissario di un Corpo di polizia municipale che, in un'intervista, aveva commentato l'elevatissima percentuale di accoglimento dei ricorsi presentati dagli automobilisti, avverso le sanzioni amministrative loro irrogate, con la frase "non siamo in presenza di errori casuali, sono errori voluti dall'alto"). 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni Tribunale La Spezia 10 aprile 2009 in Riv. pen. 2009, 10, 1158 In tema di diffamazione tramite internet, le opinioni veicolate "on-line" risultano rispettose del diritto di cronaca e di quello di critica qualora osservino i limiti rappresentati dalla rilevanza sociale dell'argomento, dalla verità obiettiva dei fatti riferiti e dal rispetto della continenza nelle espressioni utilizzate, che va accertata dal giudice di merito.
  • 41. 41 All’interno del corso si considerano all’questi problemi: (1) Le questioni che riguardano la diffamazione su internet in generale (2) L’ipotesi in cui non vi è alcun soggetto determinato individuabile come mittente della diffamazione, perché essa è «automatica» -> RINVIO (3) L’ipotesi in cui il mittente è anonimo -> RINVIO La diffamazione on line 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 42. 42 Ci sono due problemi fondamentali: L’elemento tecnico. Occorre chiedersi chi sia effettivamente il soggetto attivo della diffamazione. Prendiamo il caso limite di un soggetto che inserisca un’offesa su un sito che non viene visitato da alcun utente. Si tratta di una diffamazione? Dal punto di vista tecnico, a generare il messaggio è la richiesta di connessione da parte degli utenti. In un certo senso, sono i visitatori del sito che determinano la divulgazione di un dato e quindi la circolazione delle offese. L’elemento comunicativo. Un sito Internet può essere visitato da utenti di tutto il mondo. Se distinguiamo tra “paese di origine” (quello del titolare del sito o comunque dell’utente che inserisce in rete le informazioni) e “paese di destinazione” (quello dell’utente che si ritiene leso), si possono individuare diversi problemi: La diffamazione on line in generale 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 43. 43 (1) In base a quale legge una condotta dovrebbe dirsi illecita? Potrebbe avvenire che nel “paese di origine”, per esempio, non sia prevista come illecito la condotta punita nel “paese di destinazione”. (2) Dove avviene la condotta illecita? (3) Dove avviene il danno? (4) A quale giudice fare ricorso per ottenere giustizia (e un risarcimento)? 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 44. 44 CGUE 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/2010 - Regolamento 44/2001 concerne la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale - Direttiva 30/2001 sul “commercio elettronico” Causa C-509/09 Persona offesa: Germania Sede soggetto agente: Austria Tribunale adìto: Germania Causa C-161/10 Persona offesa: Francia Sede soggetto agente: Regno Unito Tribunale adìto: Francia http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_81781 La diffamazione on line in generale 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 45. 45 CGUE 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/2010 Per quanto concerne la competenza del giudice La persona offesa può scegliere tra diverse opzioni: (1) convenire la controparte per l’intero danno prodotto nel territorio dell’Unione Europea: (1.1) davanti al giudice «più vicino» al luogo del proprio centro di interessi (1.2) davanti al giudice della sede del soggetto agente Convenire la controparte davanti ai giudici degli Stati membri per la parte di danno subita all’interno di tale ordinamento giuridico 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 46. 46 CGUE 25 ottobre 2011, cause riunite C-509/09 e 161/2010 Per quanto concerne la legge applicabile «gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale applicabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore». Sostanzialmente, il provider non deve poter «correre rischi» non calcolati dal punto di vista legale. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 47. 47 Giurisprudenza italiana Cassazione penale sez. V 17 novembre 2000 n. 4741 Cass. pen. 2001, 1832 (nota di: PERUSIA), Danno e resp. 2001, 602 (nota di: SARAVALLE) Il giudice italiano è competente a conoscere della diffamazione compiuta mediante l'inserimento nella rete telematica (internet) di frasi offensive e/o immagini denigratorie, anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero e purché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovino in Italia; invero, in quanto reato di evento, la diffamazione si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa. Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 26 aprile 2011, n. 16307 In tema di competenza per territorio nei casi di diffamazione via Internet, attesa la difficoltà di utilizzare criteri oggettivi unici, individuati secondo le regole generali dettate dagli articoli 8 e 9, comma 2°, del Cpp, come quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia nella rete, di accesso del primo visitatore, di collocazione del server, il giudice competente potrà essere individuato ai sensi dell'articolo 9, comma 2°, del Cpp che lo indica in quello della residenza, della dimora o del domicilio dell'imputato. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 48. 48 Giurisprudenza italiana Corte di Cassazione, Sezione 1 Penale, Sentenza 26 aprile 2011, n. 16307 Il locus commissi delicti della diffamazione telematica è da individuare in quello in cui le offese e le denigrazioni sono percepite da più fruitori della rete e, dunque nel luogo in cui il collegamento viene attivato e ciò anche nel caso in cui il sito web sia stato registrato all'estero, perché l'offesa sia stata percepita da più fruitori che si trovano in Italia. Va ulteriormente precisato che, rispetto all'offesa della reputazione altrui realizzata via internet, ai fini dell'individuazione della competenza, sono inutilizzabili, in quanto di difficilissima se non impossibile individuazione, i criteri oggettivi unici, quali, ad esempio, quelli di prima pubblicazione, di immissione della notizia in rete, di accesso del primo visitatore; per entrambe le ragioni esposte non è neppure utilizzabile quello del luogo in cui è situato il server (che può trovarsi in qualsiasi parte del mondo), in cui il provider alloca la notizia. Cassazione penale sez. I 15 marzo 2011 n. 16307 La competenza per territorio per il reato di diffamazione, commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione allocate in un sito della rete "Internet", va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma 2, c.p.p. Dichiara competenza, Trib. Sassari, 24/05/2010 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 49. 49 Giurisprudenza italiana Tribunale Teramo 6 febbraio 2002 in Giur. merito 2003, 1476 Allorché non venga raggiunta la prova della realizzazione dell'evento, rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, diverse dalla persona offesa, deve ritenersi sussistente una mera ipotesi di tentativo, in quanto con l'apertura del sito e l'inserimento dei messaggi offensivi si realizza una condotta idonea tecnicamente e volta in modo non equivoco a diffonderli. Tribunale Teramo 30 gennaio 2002 in Giur. merito 2002, 772 Allorché la condotta diffamatoria venga posta in essere con l'utilizzazione di un sito internet, è necessaria la prova della realizzazione dell'evento rappresentato dalla effettiva diffusione del messaggio con percezione da parte di più persone, e quindi la circostanza che effettivamente dei visitatori cibernautici siano entrati nel sito. 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni
  • 50. 50 1.- Premessa 2.- Diritti in generale 3.- In particolare 4.- Diffamazione 5.- Conclusioni TAKE AWAY (1) “diritti umani” (individuo) // “diritto dell’uomo” (persona) (2) Identità / nome / immagine / reputazione (3) «Decalogo dei giornalisti»: verità, pertinenza, continenza