Interrogazione urgente con richiesta di risposta in Consiglio comunale di Castellaneta sulla discarica rifiuti solidi urbani chiusa dal 28 febbraio 2001.
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vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016
Castellaneta, 25 febbraio 2016
geom. Carlo Nardulli
Presidente Consiglio comunale
Avv. Giovanni Gugliotti
Sindaco di Castellaneta
Interrogazione urgente con richiesta di risposta in Consiglio comunale
Oggetto: discarica rifiuti solidi urbani chiusa dal 28 febbraio 2001
RICORDATO che:
- negli anni ’70 il Comune di Castellaneta smaltiva i rifiuti attraverso un
inceneritore posto lungo la strada statale 7, ai bordi della gravina (impianto
ubicato ove negli anni ‘90 è stato realizzato il distaccamento dei vigili del
fuoco);
- a metà degli anni ’80 l’inceneritore veniva fatto chiudere su ordine
dell’ufficiale sanitario, avendo lo stesso riscontrato una produzione
consistente di diossina;
- nella seconda metà degli anni ’80 le successive amministrazioni comunali
dapprima instauravano la prassi (illegale) di versare i rifiuti nella gravina o di
bruciarli sul ciglio della stessa (pratica ampiamente documentata con foto e
video in una mostra dal titolo “la città dei rifiuti”), successivamente li
conferivano in discariche incontrollate (presso ex cave ‘Ciulli’ a Castellaneta,
nonché a Palagiano);
RICORDATO altresì che:
- per la provincia di Taranto il primo piano regionale per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione dei liquami urbani prevedeva,
al pari del piano provinciale, due tempi di attuazione. Per Castellaneta era
previsto:
nei primi due anni conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica di
Mottola in località ‘Gorgone’;
successivamente conferimento dei rifiuti a Laterza in località ‘Cangiulli’;
- rispetto a tali previsioni il Comune di Castellaneta, nello stigmatizzare la
monetizzazione della salute dei cittadini da parte della Regione, esprimeva
parere negativo con voto unanime;
RICORDATO inoltre che:
- nel 1987 il Comune di Castellaneta, attraverso un progetto redatto dall’ing.
Donato Bosco e dal prof. Ing. Eligio Romanazzi, aveva individuato come zona
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idonea alla realizzazione di una discarica controllata una cava sita in località
“Cappella civile - Olivetello”;
- successivamente la Giunta Municipale aveva autorizzato la ditta C.I.L. alla
costruzione, a sua cura e spese, del primo tronco della suddetta discarica
controllata, onde consentire al Comune di Castellaneta lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani dietro il corrispettivo di lire 30.000 (euro 15,49) a
tonnellata;
- nell’autunno del 1990 il Commissario Prefettizio all’epoca in carica al
Comune di Castellaneta, nell’esprimere parere favorevole all’inserimento di
Castellaneta nel bacino Taranto-3 (composto dai Comuni di Castellaneta,
Palagianello, Palagiano, Mottola), confermava la realizzazione della discarica
controllata in località “Olivetello”;
RICORDATO quindi che:
- nel 1991 il Consiglio comunale delibera all’unanimità (voto favorevole di
maggioranza e opposizione) la realizzazione della discarica controllata nelle
ex cave ‘Ciulli - contrada ‘Olivetello’.
Il suddetto atto conferma gli atti adottati dalle precedenti amministrazioni;
- tale scelta unanime del Consiglio consente anche di scongiurare che l’area
divenga sito per rifiuti tossici e nocivi.
In dettaglio il progetto esecutivo (redatto, come si è detto, per conto del
Comune dall’ing. Donato Bosco e dal prof. Ing. Eligio Romanazzi, consulenza
geologica del dott. geol. Pietro Gabriele e vistato dal Sindaco dell’epoca, prof.
Filippo Martellotta - acquisito al prot. 1823 del Comune il 28 gennaio 1987),
prevede la realizzazione di una discarica di 1^ categoria a norma del DPR n.
915 del 10 settembre 1982 idonea per lo smaltimento di:
rifiuti solidi urbani (RSU);
rifiuti speciali assimilati agli urbani;
fanghi non tossici e nocivi derivanti dagli impianti di depurazione delle
acque di scarico esclusivamente di insediamenti civili.
La potenzialità massima prevista risulta di mc. 182.281 (pari a 127.597 tonn.
di rifiuti solidi urbani, sufficiente per far fronte alle esigenze del territorio di
Castellaneta per circa 11 anni).
Si prevede l’esercizio della discarica in tre lotti:
il primo con capacità utile netta mc. 63.809;
il secondo di 62.238 mc;
il terzo lotto della capacità di 56.234 mc.
Il progetto prevede altresì, previa sistemazione del fondo e delle pareti, la
realizzazione dell’impermeabilizzazione.
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Il progetto prevede inoltre il sistema di drenaggio, captazione e stoccaggio
provvisorio del percolato, nonché l’intercettazione e la captazione del
biogas.
Nel progetto “il recupero e l’utilizzazione in loco” del biogas viene ritenuto
“poco conveniente”, per cui se ne prevede “l’intercettazione e captazione …
per essere bruciato mediante una torcia ad accensione automatica” (con
camini in PVC forato di espulsione del gas).
Di particolare importanza appare il “piano per la bonifica e il recupero
dell’area dopo la chiusura dell’impianto”.
Il progetto prevede quindi l’analisi di impatto ambientale e il sistema di
monitoraggio per il controllo dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria,
compresi campionamenti eseguiti (ogni 30 giorni) “dal Laboratorio
Provinciale di Igiene e Profilassi nei pozzi trivellati limitrofi … nel raggio di
tre chilometri intorno alla discarica”.
Oltre a controlli durante l’esercizio della discarica si prevedono pure controlli
per 8-10 anni “dopo che la discarica sarà completamente riempita”.
Il costo complessivo previsto per l’impianto ammonta a tre miliardi delle
vecchie lire (ossia euro 1.549.371).
Successivamente la discarica è realizzata dalla “Ditta CIL” che ne sostiene
totalmente i costi.
RAMMENTATO che l’attività di smaltimento e l’esercizio della discarica è
oggetto di una serie di atti autorizzativi adottati dalla Provincia di Taranto:
- a seguito del parere tecnico (e delle relative prescrizioni) ex L.R. 30/86, il
progetto esecutivo di realizzazione della discarica controllata di prima
categoria in Castellaneta, presentato dalla ditta CIL, è approvato dalla
Giunta provinciale;
- successivamente la Giunta provinciale autorizza la “Diseco” (il cui
rappresentante legale era già titolare della ditta CIL) all’esercizio del primo
lotto per un anno della discarica di 1^ categoria (realizzata dalla ditta CIL) per
lo smaltimento di mc. 63.809 di rifiuti prodotti nel territorio di Castellaneta
(57.429 mc. di RSU, 3.190 mc. di rifiuti solidi assimilati agli urbani - RSA - e
3.190 mc. di fanghi).
La delibera (e quindi l’autorizzazione) della Giunta provinciale si fonda sulla
considerazione che la suddetta discarica sia stata realizzata “per conto del
Comune di Castellaneta”;
- sulla scorta di una precisazione del Comune, che specifica che la discarica è
stata realizzata a cura e spese della “Diseco” (in realtà dalla vecchia ditta CIL
su progetto Bosco-Romanazzi redatto per conto del Comune), con atto
successivo (del 1993) la Provincia destina la discarica non più solo a servizio
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di Castellaneta, ma per l’intero bacino TA-1 (del quale fanno parte, anche
Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano).
“Al fine di assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura
dell’impianto in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate,
della installazione e dei mezzi impiegati”, la delibera di Giunta prevede a
carico della ditta la prestazione di garanzia fideiussoria per almeno 130
milioni di lire (67.139 euro) entro 30 giorni, a pena di decadenza
dell’autorizzazione.
In merito alla garanzia fideiussoria, va rilevato che, secondo quanto riportato
in una nota dell’11 febbraio 2015 prot. 7300 della Provincia di Taranto - 1°
settore - Polizia Provinciale, contrariamente a quanto prescritto dalla Giunta
provinciale, risulta “accertata la mancanza di garanzie finanziarie agli atti
della Provincia per eventuali danni causati dalla cattiva gestione di Diseco srl,
pur rilevando la precisa prescrizione contenuta nella deliberazione della
Giunta provinciale per una somma di L. (lire) 130.000.000”;
- con nuovo atto della Provincia l’autorizzazione all’esercizio del primo lotto
viene prorogata al 30 novembre 1994;
- intanto nel nuovo piano rifiuti la volumetria della discarica di Castellaneta
viene ampliata, passando dagli iniziali 182 mila metri cubi a 435 mila metri
cubi;
- a partire dal 1994, a seguito di ordinanze del Commissario all’emergenza
rifiuti, la discarica di Castellaneta, a suo tempo realizzata a servizio esclusivo
del nostro comune, posta dal 1993 a servizio del bacino TA-1 (Castellaneta,
Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano), diviene meta di
conferimento anche da parte di Comuni del bacino TA-2 e BA-3;
- la Giunta provinciale prende quindi atto dell’accordo di programma
sottoscritto dal Commissario delegato regionale, il Presidente della Provincia,
i Sindaci dei Comuni di Castellaneta e Massafra circa la distribuzione dei
conferimenti nei due impianti. Per Castellaneta si prevede un conferimento
pari a 443 tonn./giorno, mentre a Massafra si concorda un conferimento
pari a 302 tonn./giorno;
- intanto, stante la rappresentazione, da parte della “Diseco” di una
“gravissima situazione di emergenza”, la Provincia autorizza un ulteriore
ampliamento della discarica per altri 297.000 mc, mediante “ampliamento e
innalzamento della colmata” (determinando in tal modo una volumetria
complessiva di 732.000 mc.).
Il punto 5 della delibera di Giunta provinciale specifica che il prezzo di
smaltimento è definito sulla base dell’art. 10 della L.R. 17/1993, e quindi
comprensiva dei costi di investimento, costi di gestione, nonché dei costi di
chiusura e post-chiusura, tasse L.R. 13/96 - costi concessione.
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EVIDENZIATO che:
- con delibera del Consiglio comunale risulta approvata la convenzione tra
Comune di Castellaneta e società “Diseco”, esercente la discarica.
Con tale atto il Comune affida alla predetta società non soltanto il servizio di
smaltimento e la gestione della discarica già esistente, ma anche il servizio di
smaltimento e la gestione “di tutti i possibili ampliamenti e di tutti gli
aumenti di volumetria che potranno essere lecitamente autorizzati per il
futuro” (art. 3).
Si specifica poi che “tutti i costi connessi all’ampliamento ed all’allestimento
futuri della discarica resteranno ad esclusivo carico della società
concessionaria” (art. 5).
In tal modo “il Comune ha concesso alla Diseco … una facoltà
sostanzialmente equivalente alla concessione di costruzione e gestione degli
eventuali ampliamenti” (narrativa successiva delibera consiliare).
- Inoltre la convenzione prevede la concessione in comodato al Comune di
Castellaneta dell’area interessata alla discarica con l’impegno a cederne la
proprietà allo scadere della concessione, “e comunque a totale esaurimento
della capacità ricettiva” della discarica (art. 2).
La ‘Diseco’, infatti, “concede in comodato al Comune di Castellaneta, che in
persona del Sindaco accetta, il terreno … sul quale insiste la discarica in uno
con gli impianti e le strutture fisse che compongono la discarica”.
La convenzione è integrata con successiva delibera consiliare, che estende
alle strutture realizzate in ampliamento la disciplina sulla titolarità prevista in
convenzione per le strutture esistenti.
La società Diseco mantiene comunque il diritto di estrarre il biogas prodotto
dai rifiuti. In proposito, a seguito della chiusura della predetta discarica,
l’attività di estrazione di biogas in uscita dal processo di fermentazione
batterica (in assenza di ossigeno) dei rifiuti risulta effettuata dal 2002 al 2009
dalla società “Castelgas”, facente parte del gruppo “Trusendi”, attivo a
Castellaneta nell’ambito dell’energia eolica di cui alla convenzione stipulata
dalla G.E.C. (Green Engeneering & Consulting) con il Comune di Castellaneta il
14 agosto 2007.
In merito alla suddetta convenzione, appaiono utili alcune considerazioni:
la convenzione prevede l’assegnazione dell’area della discarica in
comodato al Comune, nel corso dell’esercizio dell’attività di
smaltimento;
la stessa convenzione prevede il passaggio della discarica in proprietà al
Comune (una volta esaurita la volumetria) “a semplice richiesta
formulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta municipale”.
Nulla pare però specificato in dettaglio in merito agli obblighi perduranti
in capo al gestore per la gestione post-operativa.
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Infatti alla fine del ciclo dell’attività di smaltimento in discarica, va avviata
la delicata fase della post-gestione operativa, volta a evitare rischi per
l’ambiente e preparare la successiva fase del piano di bonifica e recupero
ambientale dell’area.
In proposito non a caso, anche dopo la chiusura definitiva della discarica,
il responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo
nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la
discarica può comportare rischi per l’ambiente è il gestore della discarica,
né altri, come il Comune, possono in alcun modo sostituirsi ad esso.
In merito sempre alla suddetta convenzione, in una nota del 27 settembre
2003, l’avv. Spata, legale del Comune nel contenzioso sulla discarica,
sottolinea la vigenza di norme dello Stato che sanciscono la”titolarità
pubblica degli impianti, evidentemente riconnettendo al concetto di
titolarità l’istituto della proprietà, inequivocabilmente previsto dall’art.
113 del d.lgs. 267/200 (come modificato dall’art. 35 della L. 448/2001)
che, in materia di servizi pubblici, espressamente dispone: “gli enti locali
non possono cedere la proprietà degli impianti”.
Malgrado le chiare indicazioni del suddetto legale, che evidenziano
l’illegittimità della convenzione e ne consigliano la revoca/auto-
annullamento, pur avendo il Sindaco pro-tempore nel 2003 (ing. Nicolotti)
annunciato con sua nota di non voler dar corso a precedenti atti, nessun
atto formale viene adottato dalla nuova amministrazione, così come in
merito alla delibera consiliare di ampliamento della volumetria;
EVIDENZIATO altresì (in merito ai diversi aumenti di volumetria della discarica,
passata dagli iniziali 182.281 mc. a 435 mila mc, quindi a 792 mila mc.) che:
- con delibera n. 51 dell’1 agosto 1998 il Consiglio comunale approva il
progetto di ulteriore ampliamento per una capacità volumetrica aggiuntiva
pari a 300 mila mc. e una superficie di mq. 30.000 (in tal modo la capacità
complessiva della discarica perveniva a 1.032.000 mc.).
A seguito della richiesta presentata il 30 novembre 1999 dal Sindaco di
Castellaneta (erroneamente ritenuto dal Prefetto “proprietario della discarica
in argomento”), il progetto di ampliamento della discarica è quindi approvato
con decreto del Prefetto di Taranto limitatamente però a una volumetria
utile non superiore a 200.000 mc, con la specificazione di alcune condizioni,
tra cui la clausola che “l’esercizio dell’attività di smaltimento … sarà
autorizzato con altro provvedimento una volta che sia stata adempiuta la
condizione preventiva, secondo la quale le autorizzazioni per le discariche di
rifiuti urbani siano rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e
gestione pubblica”.
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In attuazione di norme emanate dal Ministero dell’Interno (Min. Iervolino), il
decreto prefettizio subordina inoltre l’approvazione del progetto a una
serie di ‘condizioni e prescrizioni”, tra cui:
* potenziamento del sistema di monitoraggio “con un ulteriore pozzo a
monte e uno a valle”;
* “analisi e parametri … effettuati con frequenza mensile anziché trimestrale”;
* “valutazione dei parametri di falda in contraddittorio con il Presidio
Multizonale di Prevenzione di Taranto” e predisposizione di “uno studio
programmatico della falda acquifera affinché i prelievi siano finalizzati alla
vera e seria tutela della falda medesima”;
* garanzia di accesso reale del Servizio di Igiene Pubblica ai 36 pozzi della
zona, affinché l’attività di vigilanza, relativa alla valutazione della falda,
possa diventare esaustiva (15).
L’indispensabile, preventiva acquisizione della titolarità pubblica del lotto
autorizzato in ampliamento viene altresì segnalata dai diversi Commissari
delegati per l’emergenza ambientale - Presidenti della Regione Puglia
Distaso e Fitto.
Nella già citata nota difensiva inviata al Comune, l’avv. Gabriella Spata precisa
che l’approvazione del progetto da parte del Prefetto, “sebbene
dichiaratamente elaborato da Diseco”, rispetto alla richiesta di approvazione,
è stato fatto proprio dal Comune”. Pertanto a tale approvazione consegue
che il “soggetto autorizzato è il Comune e non la Diseco”;
- come già accennato, a seguito dell’insediamento della nuova
amministrazione, il 6 maggio 2003 il Sindaco Nicolotti comunica alla “Diseco”
la volontà della stessa amministrazione di non dar corso alla precedente
delibera del Consiglio comunale n. 53/2001, in particolare per quanto
concerne la stipula dell’atto aggiuntivo e/o modificativo della convenzione,
propedeutico all’ottenimento dell’autorizzazione del Commissario delegato ai
fini dell’esercizio del nuovo lotto di discarica.
Tale atto dà avvio a un contenzioso con la “Diseco”, con richiesta della stessa
impresa di risarcimento danni pari a 5 milioni di euro, dinanzi al Tar e
successivamente al Consiglio di Stato, che si esprime con decisione del 6
marzo 2007, dichiarando inammissibile il ricorso della ditta.
TENUTO CONTO che
il conferimento di rifiuti presso la discarica è terminato il 28 febbraio
2001;
a norma di legge una discarica, o una parte della stessa, è considerata
definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al
rilascio dell’autorizzazione ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha
valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a
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quest’ultimo l’approvazione della chiusura. Comunque, come si è già
detto, anche dopo la chiusura definitiva della discarica il gestore è
responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella
fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la
discarica può comportare rischi per l’ambiente.
TENUTO ALTRESI’ CONTO che,
a seguito della conclusione del conferimento, si avvia la delicatissima fase
della cosiddetta gestione post-operativa;
in merito alla gestione post-operativa dell’impianto, nei vari atti
autorizzativi, non si rinvengono specifiche indicazioni in proposito, pur
essendo tale fase assolutamente indispensabile e preliminare per l’avvio
del piano di bonifica (un riferimento è contenuto nella delibera della
Giunta provinciale che prevede la prestazione di garanzia finanziaria per
lire 130 milioni - euro 69.139,40, garanzia peraltro non prestata, come
accertato e rilevato dalla Polizia Provinciale).
Un altro riferimento in proposito lo si rinviene nella delibera della Giunta
provinciale che, in merito al prezzo di smaltimento, ne determina la
misura inglobandovi fa anche i costi di chiusura e post-chiusura
(conseguentemente un’eventuale mancata cura del piano di gestione
post-operativa avrebbe costituito un indebito vantaggio per l’impresa
inadempiente, connotandosi peraltro come un danno ulteriore e
aggiuntivo nei confronti dei territori e delle popolazioni residenti nell’area
di ubicazione del sito della discarica);
l’atto di autorizzazione dell’impianto avrebbe dovuto prevedere anche un
piano di sistemazione e recupero dell’area con previsione della
successiva destinazione della stessa;
con la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 36 del 13
gennaio 2003 è disciplinata anche la gestione post-chiusura.
In base a essa è prescritto che l’autorizzazione deve prevedere anche la
durata della gestione post-operativa, le modalità di chiusura al termine
della gestione operativa, nonché l’obbligo per il gestore di eseguire il
piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti, nonché le
garanzie finanziarie collegate alla gestione successiva alla chiusura,
commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa;
i costi della gestione post-operativa sono proporzionati al quantitativo di
rifiuti conferiti e garantiti attraverso un fondo di accantonamento e sono
riconosciuti nel corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani;
tra le attività previste per il post-gestione, c’è anche la raccolta e
smaltimento del percolato;
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dalla relazione presentata a nome della “Diseco” dall’ing. Tatò del 2009 si
evincerebbe che lo smaltimento del percolato sarebbe cessato nel 2003.
PRESO ATTO che:
a seguito di sopralluoghi effettuati dalla Polizia Provinciale era risultato
che “l’area è caratterizzata da due corpi in rilevato … contenenti rifiuti
coperti da argilla e telo, ove presente, in pessimo stato di conservazione.
Lo stesso in più punti risulta assente su vaste aree o lacerato e comunque
non in grado di garantire la sicurezza del sito. In diversi punti anche il
sottostante strato di argilla risulta interessato da smottamenti e crepe
profonde che connotano livelli del piano di copertura ormai disomogenei”;
“nelle aree scoperte senza guaina, per rottura o completa rimozione, le
acque piovane possono infiltrarsi liberamente in profondità seguendo
fessurazioni, smottamenti e disomogeneità varie dello strato protettivo di
argilla”;
“in alcuni punti è immediato il rischio di eventuale tracimazione verso
l’esterno, in particolare sul versante che incombe sulla gravina adiacente
…. già identificata come zona I di protezione del Parco regionale”;
“le criticità riscontrate costituiscono violazione alle normative vigenti … e
quindi soggette a provvedimenti di diffida … al fine della messa in
sicurezza del sito che trattasi”;
le suddette criticità, unitamente a molti altri aspetti problematici,
costituiscono la risultante di una “mancanza di rispetto delle norme
vigenti per la gestione della discarica esaurita”.
il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e la Giunta
per sapere, per quanto concerne la discarica chiusa il 28 febbraio 2001, se:
risulti adottato e realizzato il “piano di sorveglianza e controllo … con
particolare riferimento alle precauzioni … a tutela delle acque
dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno” e
altre “misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno
all’ambiente”, con la definizione dei “parametri da monitorare, la
frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio”;
in esecuzione del progetto iniziale, siano stati realizzati o comunque
richiesti dal Comune, dopo la chiusura della predetta discarica, controlli,
monitoraggi e verifiche del sito su cui essa insiste, del relativo sottosuolo e
dell’area circostante, comprese analisi di impatto ambientale,
monitoraggio e controllo dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria, nonché
campionamenti “nei pozzi trivellati limitrofi … nel raggio di tre chilometri
intorno alla discarica”;
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quali controlli siano stati effettuati o comunque richiesti dal Comune a
seguito delle allarmanti risultanze emerse dai ripetuti sopralluoghi e
rapporti della polizia provinciale (regolarmente trasmessi al Sindaco di
Castellaneta) per la verifica del percolato, la tenuta dei teli, la salvaguardia
dell’integrità della falda, etc;
se si sia verificata o permangano comunque rischi circa un’”eventuale
tracimazione verso l’esterno, in particolare sul versante che incombe sulla
gravina adiacente …. già identificata come zona I di protezione del Parco
regionale” (come a suo tempo rilevato dalla Polizia Provinciale);
quale in ogni caso la complessiva situazione dell’area a oggi;
se possa ritenersi terminata la gestione post-operativa, fase estremamente
delicata e importante del ciclo di vita di una discarica, che richiede una serie
molteplice e accurata di attività, tra cui monitoraggi, controlli e verifiche;
se sia stata richiesta o si intenda richiedere l’ispezione finale, indispensabile
per la certificazione formale della chiusura;
cosa sia stato eventualmente fatto o s’intenda fare per l’acquisizione
dell’area da parte del Comune di Castellaneta, come prevedeva la
convenzione a suo tempo firmata da Comune e ditta “Diseco”;
se, a distanza ormai di quindici anni dalla chiusura della discarica, siano
stati predisposti o si intendano attivare iniziative, programmi e progetti
finalizzati alla bonifica dell’area, per garantire il ripristino ambientale del
sito, nonché “il rimboschimento con essenze adatte all’ambiente locale …
fittamente disposte” (vedi progetto iniziale del Comune), tenendo peraltro
presente che tale sito rientra nella perimetrazione delle aree S.I.C. (Sito di
Importanza Comunitaria) e del Parco regionale ‘Terra delle Gravine’ (come
peraltro evidenziato dalla Polizia provinciale);
quali eventuali iniziative siano inoltre state assunte, sollecitate o richieste
dal Comune per la verifica delle effettive condizioni ambientali del sito della
precedente discarica incontrollata adiacente la cabina elettrica (lungo la
strada comunale n. 65), dell’area circostante e della falda nell’area ove sono
stati sversati senza alcuna precauzione e misure di salvaguardia i rifiuti
prima dell’entrata in funzione agli inizi degli anni ’90 dell’ex discarica
controllata gestita dalla ‘Diseco’.
dott. Leonardo Rubino