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Interrogazione	urgente	con	richiesta	di	
risposta	in	Consiglio	comunale		
di	Castellaneta	
	
	
Oggetto:	discarica	rifiuti	solidi	urbani	chiusa		
dal	28	febbraio	2001	
	
	
	
	
	
Castellaneta,	25	febbraio	2016
2	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
Castellaneta,		25	febbraio	2016	
	
geom.	Carlo	Nardulli	
Presidente	Consiglio	comunale	
	
Avv.	Giovanni	Gugliotti	
Sindaco	di	Castellaneta	
	
Interrogazione	urgente	con	richiesta	di	risposta	in	Consiglio	comunale	
Oggetto:	discarica	rifiuti	solidi	urbani	chiusa	dal	28	febbraio	2001	
	
	
RICORDATO	che:	
- 	negli	 anni	 ’70	 il	 Comune	 di	 Castellaneta	 smaltiva	 i	 rifiuti	 attraverso	 un	
inceneritore	posto	lungo	la	strada	statale	7,	ai	bordi	della	gravina	(impianto	
ubicato	 ove	 negli	 anni	 ‘90	 è	 stato	 realizzato	 il	 distaccamento	 dei	 vigili	 del	
fuoco);	
- a	 metà	 degli	 anni	 ’80	 l’inceneritore	 veniva	 fatto	 chiudere	 su	 ordine	
dell’ufficiale	 sanitario,	 avendo	 lo	 stesso	 riscontrato	 una	 produzione	
consistente	di	diossina;	
- nella	 seconda	 metà	 degli	 anni	 ’80	 le	 successive	 amministrazioni	 comunali	
dapprima	instauravano	la	prassi	(illegale)	di	versare	i	rifiuti	nella	gravina	o	di	
bruciarli	sul	ciglio	della	stessa	(pratica	ampiamente	documentata	con	foto	e	
video	 in	 una	 mostra	 dal	 titolo	 “la	 città	 dei	 rifiuti”),	 successivamente	 li	
conferivano	in	discariche	incontrollate	(presso	ex	cave	‘Ciulli’	a	Castellaneta,	
nonché	a	Palagiano);	
	
RICORDATO	altresì	che:	
- per	la	provincia	di	Taranto	il	primo	piano	regionale	per	lo	smaltimento	dei	
rifiuti	solidi	urbani	e	dei	fanghi	di	depurazione	dei	liquami	urbani	prevedeva,	
al	pari	del	piano	provinciale,	due	tempi	di	attuazione.	Per	Castellaneta	era	
previsto:	
nei	 primi	 due	 anni	 conferimento	 dei	 rifiuti	 urbani	 presso	 la	 discarica	 di	
Mottola	in	località	‘Gorgone’;	
successivamente	conferimento	dei	rifiuti	a	Laterza	in	località	‘Cangiulli’;	
- rispetto	 a	 tali	 previsioni	 il	 Comune	 di	 Castellaneta,	 nello	 stigmatizzare	 la	
monetizzazione	della	salute	dei	cittadini	da	parte	della	Regione,	esprimeva	
parere	negativo	con	voto	unanime;	
	
RICORDATO	inoltre	che:	
- nel	1987	il	Comune	di	Castellaneta,	attraverso	un	progetto	redatto	dall’ing.	
Donato	Bosco	e	dal	prof.	Ing.	Eligio	Romanazzi,	aveva	individuato	come	zona
3	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
idonea	alla	realizzazione	di	una	discarica	controllata	una	cava	sita	in	località	
“Cappella	civile	-	Olivetello”;	
- successivamente	 la	Giunta	 Municipale	aveva	autorizzato	la	ditta	C.I.L.	alla	
costruzione,	 a	 sua	 cura	 e	 spese,	 del	primo	 tronco	 della	 suddetta	 discarica	
controllata,	 onde	 consentire	 al	 Comune	 di	 Castellaneta	 lo	 smaltimento	 dei	
rifiuti	 solidi	 urbani	 dietro	 il	 corrispettivo	 di	 lire	 30.000	 (euro	 15,49)	 a	
tonnellata;	
- nell’autunno	 del	 1990	 il	 Commissario	 Prefettizio	 all’epoca	 in	 carica	 al	
Comune	di	Castellaneta,	nell’esprimere	parere	favorevole	all’inserimento	di	
Castellaneta	 nel	 bacino	 Taranto-3	 (composto	 dai	 Comuni	 di	 Castellaneta,	
Palagianello,	Palagiano,	Mottola),	confermava	la	realizzazione	della	discarica	
controllata	in	località	“Olivetello”;	
	
RICORDATO	quindi	che:	
- nel	 1991	 il	 Consiglio	 comunale	 delibera	 all’unanimità	 (voto	 favorevole	 di	
maggioranza	e	opposizione)	la	realizzazione	della	discarica	controllata	nelle	
ex	cave	‘Ciulli	-	contrada	‘Olivetello’.	
Il	suddetto	atto	conferma	gli	atti	adottati	dalle	precedenti	amministrazioni;	
- tale	 scelta	unanime	 del	 Consiglio	 consente	 anche	 di	 scongiurare	 che	 l’area	
divenga	sito	per	rifiuti	tossici	e	nocivi.	
In	 dettaglio	 il	 progetto	 esecutivo	 (redatto,	 come	 si	 è	 detto,	 per	 conto	 del	
Comune	dall’ing.	Donato	Bosco	e	dal	prof.	Ing.	Eligio	Romanazzi,	consulenza	
geologica	del	dott.	geol.	Pietro	Gabriele	e	vistato	dal	Sindaco	dell’epoca,	prof.	
Filippo	Martellotta	-	acquisito	al	prot.	1823	del	Comune	il	28	gennaio	1987),	
prevede	la	realizzazione	di	una	discarica	di	1^	categoria	a	norma	del	DPR	n.	
915	del	10	settembre	1982	idonea	per	lo	smaltimento	di:	
rifiuti	solidi	urbani	(RSU);	
rifiuti	speciali	assimilati	agli	urbani;	
fanghi	non	tossici	e	nocivi	derivanti	dagli	impianti	di	depurazione	delle	
acque	di	scarico	esclusivamente	di	insediamenti	civili.	
La	potenzialità	massima	prevista	risulta	di	mc.	182.281	(pari	a	127.597	tonn.	
di	rifiuti	solidi	urbani,	sufficiente	per	far	fronte	alle	esigenze	del	territorio	di	
Castellaneta	per	circa	11	anni).	
Si	prevede	l’esercizio	della	discarica	in	tre	lotti:	
il	primo	con	capacità	utile	netta	mc.	63.809;	
il	secondo	di	62.238	mc;	
il	terzo	lotto	della	capacità	di	56.234	mc.	
Il	progetto	prevede	altresì,	previa	sistemazione	del	fondo	e	delle	pareti,	la	
realizzazione	dell’impermeabilizzazione.
4	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
Il	progetto	prevede	inoltre	il	sistema	di	drenaggio,	captazione	e	stoccaggio	
provvisorio	 del	 percolato,	 nonché	 l’intercettazione	 e	 la	 captazione	 del	
biogas.	
Nel	progetto	“il	recupero	e	l’utilizzazione	in	loco”	del	biogas		viene	ritenuto	
“poco	conveniente”,	per	cui	se	ne	prevede	“l’intercettazione	e	captazione	…	
per	 essere	 bruciato	 mediante	 una	 torcia	 ad	 accensione	 automatica”	 (con	
camini	in	PVC	forato	di	espulsione	del	gas).	
Di	 particolare	 importanza	 appare	 il	 “piano	 per	 la	 bonifica	 e	 il	 recupero	
dell’area	dopo	la	chiusura	dell’impianto”.	
Il	 progetto	 prevede	 quindi	 l’analisi	 di	 impatto	 ambientale	 e	 il	 sistema	 di	
monitoraggio	 per	 il	 controllo	 dell’inquinamento	 dell’acqua	 e	 dell’aria,	
compresi	 campionamenti	 eseguiti	 (ogni	 30	 giorni)	 “dal	 Laboratorio	
Provinciale	di	Igiene	e	Profilassi	nei	pozzi	trivellati	limitrofi	…	nel	raggio	di	
tre	chilometri	intorno	alla	discarica”.	
Oltre	a	controlli	durante	l’esercizio	della	discarica	si	prevedono	pure	controlli	
per	8-10	anni	“dopo	che	la	discarica	sarà	completamente	riempita”.	
Il	 costo	 complessivo	 previsto	 per	 l’impianto	 ammonta	 a	 tre	 miliardi	 delle	
vecchie	lire	(ossia	euro	1.549.371).		
Successivamente	 la	 discarica	 è	 realizzata	 dalla	 “Ditta	 CIL”	 che	 ne	 sostiene	
totalmente	i	costi.	
	
RAMMENTATO	 che	 l’attività	 di	 smaltimento	 e	 l’esercizio	 della	 discarica	 è	
oggetto	di	una	serie	di	atti	autorizzativi	adottati	dalla	Provincia	di	Taranto:	
- a	 seguito	 del	 parere	 tecnico	 (e	 delle	 relative	 prescrizioni)	 ex	 L.R.	 30/86,	 il	
progetto	 esecutivo	 di	 realizzazione	 della	 discarica	 controllata	 di	 prima	
categoria	 in	 Castellaneta,	 presentato	 dalla	 ditta	 CIL,	 è	 approvato	 dalla	
Giunta	provinciale;	
- successivamente	 la	 Giunta	 provinciale	 autorizza	 la	 “Diseco”	 (il	 cui	
rappresentante	legale	era	già	titolare	della	ditta	CIL)	all’esercizio	del	primo	
lotto	per	un	anno	della	discarica	di	1^	categoria	(realizzata	dalla	ditta	CIL)	per	
lo	smaltimento	di	mc.	63.809	di	rifiuti	prodotti	nel	territorio	di	Castellaneta	
(57.429	mc.	di	RSU,	3.190	mc.	di	rifiuti	solidi	assimilati	agli	urbani	-	RSA	-	e	
3.190	mc.	di	fanghi).	
La	delibera	(e	quindi	l’autorizzazione)	della	Giunta	provinciale	si	fonda	sulla	
considerazione	 che	 la	 suddetta	 discarica	 sia	 stata	 realizzata	 “per	 conto	 del	
Comune	di	Castellaneta”;	
- sulla	scorta	di	una	precisazione	del	Comune,	che	specifica	che	la	discarica	è	
stata	realizzata	a	cura	e	spese	della	“Diseco”	(in	realtà	dalla	vecchia	ditta	CIL	
su	 progetto	 Bosco-Romanazzi	 redatto	 per	 conto	 del	 Comune),	 con	 atto	
successivo	(del	1993)	la	Provincia	destina	la	discarica	non	più	solo	a	servizio
5	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
di	Castellaneta,	ma	per	l’intero	bacino	TA-1	(del	quale	fanno	parte,	anche	
Ginosa,	Laterza,	Massafra,	Mottola,	Palagianello,	Palagiano).	
“Al	 fine	 di	 assicurare	 almeno	 la	 copertura	 dei	 costi	 per	 la	 chiusura	
dell’impianto	in	qualunque	momento	e	per	la	bonifica	delle	aree	interessate,	
della	 installazione	 e	 dei	 mezzi	 impiegati”,	 la	 delibera	 di	 Giunta	 prevede	 a	
carico	 della	 ditta	 la	 prestazione	 di	 garanzia	 fideiussoria	 per	 almeno	 130	
milioni	 di	 lire	 (67.139	 euro)	 entro	 30	 giorni,	 a	 pena	 di	 decadenza	
dell’autorizzazione.	
In	merito	alla	garanzia	fideiussoria,	va	rilevato	che,	secondo	quanto	riportato	
in	una	nota	dell’11	febbraio	2015	prot.	7300	della	Provincia	di	Taranto	-	1°	
settore	-	Polizia	Provinciale,	contrariamente	a	quanto	prescritto	dalla	Giunta	
provinciale,	risulta	“accertata	la	mancanza	di	garanzie	finanziarie	agli	atti	
della	Provincia	per	eventuali	danni	causati	dalla	cattiva	gestione	di	Diseco	srl,	
pur	 rilevando	 la	 precisa	 prescrizione	 contenuta	 nella	 deliberazione	 della	
Giunta	provinciale	per	una	somma	di	L.	(lire)	130.000.000”;	
- con	nuovo	atto	della	Provincia	l’autorizzazione	all’esercizio	del	primo	lotto	
viene	prorogata	al	30	novembre	1994;	
- intanto	nel	nuovo	piano	rifiuti	la	volumetria	della	discarica	di	Castellaneta	
viene	ampliata,	passando	dagli	iniziali	182	mila	metri	cubi	a	435	mila	metri	
cubi;	
- a	 partire	 dal	 1994,	 a	 seguito	 di	 ordinanze	 del	 Commissario	 all’emergenza	
rifiuti,	la	discarica	di	Castellaneta,	a	suo	tempo	realizzata	a	servizio	esclusivo	
del	nostro	comune,	posta	dal	1993	a	servizio	del	bacino	TA-1	(Castellaneta,	
Ginosa,	Laterza,	Massafra,	Mottola,	Palagianello,	Palagiano),	diviene	meta	di	
conferimento	anche	da	parte	di	Comuni	del	bacino	TA-2	e	BA-3;	
- la	 Giunta	 provinciale	 prende	 quindi	 atto	 dell’accordo	 di	 programma	
sottoscritto	dal	Commissario	delegato	regionale,	il	Presidente	della	Provincia,	
i	 Sindaci	 dei	 Comuni	 di	 Castellaneta	 e	 Massafra	 circa	 la	 distribuzione	 dei	
conferimenti	nei	due	impianti.	Per	Castellaneta	si	prevede	un	conferimento	
pari	a	443	tonn./giorno,	mentre	a	Massafra		si	concorda	un	conferimento	
pari	a	302	tonn./giorno;	
- intanto,	 stante	 la	 rappresentazione,	 da	 parte	 della	 “Diseco”	 di	 una	
“gravissima	 situazione	 di	 emergenza”,	 la	 Provincia	 autorizza	 un	 ulteriore	
ampliamento	della	discarica	per	altri	297.000	mc,	mediante	“ampliamento	e	
innalzamento	 della	 colmata”	 (determinando	 in	 tal	 modo	 una	 volumetria	
complessiva	di	732.000	mc.).	
Il	 punto	 5	 della	 delibera	 di	 Giunta	 provinciale	 specifica	 che	 il	 prezzo	 di	
smaltimento	 è	 definito	 sulla	 base	 dell’art.	 10	 della	 L.R.	 17/1993,	 e	 quindi	
comprensiva	dei	costi	di	investimento,	costi	di	gestione,	nonché	dei	costi	di	
chiusura	e	post-chiusura,	tasse	L.R.	13/96	-	costi	concessione.
6	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
EVIDENZIATO	che:	
- con	 delibera	 del	 Consiglio	 comunale	 risulta	 approvata	 la	 convenzione	 tra	
Comune	di	Castellaneta	e	società	“Diseco”,	esercente	la	discarica.	
Con	tale	atto	il	Comune	affida	alla	predetta	società	non	soltanto	il	servizio	di	
smaltimento	e	la	gestione	della	discarica	già	esistente,	ma	anche	il	servizio	di	
smaltimento	 e	 la	 gestione	 “di	 tutti	 i	 possibili	 ampliamenti	 e	 di	 tutti	 gli	
aumenti	 di	 volumetria	 che	 potranno	 essere	 lecitamente	 autorizzati	 per	 il	
futuro”	(art.	3).	
Si	specifica	poi	che	“tutti	i	costi	connessi	all’ampliamento	ed	all’allestimento	
futuri	 della	 discarica	 resteranno	 ad	 esclusivo	 carico	 della	 società	
concessionaria”	(art.	5).	
In	 tal	 modo	 “il	 Comune	 ha	 concesso	 alla	 Diseco	 …	 una	 facoltà	
sostanzialmente	equivalente	alla	concessione	di	costruzione	e	gestione	degli	
eventuali	ampliamenti”	(narrativa	successiva	delibera	consiliare).	
- Inoltre	 la	 convenzione	 prevede	 la	 concessione	 in	 comodato	 al	 Comune	 di	
Castellaneta	dell’area	interessata	alla	discarica	con	l’impegno	a	cederne	la	
proprietà	allo	scadere	della	concessione,	“e	comunque	a	totale	esaurimento	
della	capacità	ricettiva”	della	discarica	(art.	2).	
La	‘Diseco’,	infatti,	“concede	in	comodato	al	Comune	di	Castellaneta,	che	in	
persona	del	Sindaco	accetta,	il	terreno	…	sul	quale	insiste	la	discarica	in	uno	
con	gli	impianti	e	le	strutture	fisse	che	compongono	la	discarica”.	
La	 convenzione	 è	 integrata	 con	 successiva	 delibera	 consiliare,	 che	 estende	
alle	strutture	realizzate	in	ampliamento	la	disciplina	sulla	titolarità	prevista	in	
convenzione	per	le	strutture	esistenti.	
La	società	Diseco	mantiene	comunque	il	diritto	di	estrarre	il	biogas	prodotto	
dai	 rifiuti.	 In	 proposito,	 a	 seguito	 della	 chiusura	 della	 predetta	 discarica,	
l’attività	 di	 estrazione	 di	 biogas	 in	 uscita	 dal	 processo	 di	 fermentazione	
batterica	(in	assenza	di	ossigeno)	dei	rifiuti	risulta	effettuata	dal	2002	al	2009	
dalla	 società	 “Castelgas”,	 facente	 parte	 del	 gruppo	 “Trusendi”,	 attivo	 a	
Castellaneta	nell’ambito	dell’energia	eolica	di	cui	alla	convenzione	stipulata	
dalla	G.E.C.	(Green	Engeneering	&	Consulting)	con	il	Comune	di	Castellaneta	il	
14	agosto	2007.	
In	merito	alla	suddetta	convenzione,	appaiono	utili	alcune	considerazioni:	
la	 convenzione	 prevede	 l’assegnazione	 dell’area	 della	 discarica	 in	
comodato	 al	 Comune,	 nel	 corso	 dell’esercizio	 dell’attività	 di	
smaltimento;	
la	stessa	convenzione	prevede	il	passaggio	della	discarica	in	proprietà	al	
Comune	 (una	 volta	 esaurita	 la	 volumetria)	 “a	 semplice	 richiesta	
formulata	 dal	 Sindaco	 previa	 deliberazione	 della	 Giunta	 municipale”.	
Nulla	pare	però	specificato	in	dettaglio	in	merito	agli	obblighi	perduranti	
in	capo	al	gestore	per	la	gestione	post-operativa.
7	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
Infatti	alla	fine	del	ciclo	dell’attività	di	smaltimento	in	discarica,	va	avviata	
la	 delicata	 fase	 della	 post-gestione	 operativa,	 volta	 a	 evitare	 rischi	 per	
l’ambiente	e	preparare	la	successiva	fase	del	piano	di	bonifica	e	recupero	
ambientale	dell’area.	
In	proposito	non	a	caso,	anche	dopo	la	chiusura	definitiva	della	discarica,	
il	 responsabile	 della	 manutenzione,	 della	 sorveglianza	 e	 del	 controllo	
nella	fase	di	gestione	post-operativa	per	tutto	il	tempo	durante	il	quale	la	
discarica	può	comportare	rischi	per	l’ambiente	è	il	gestore	della	discarica,	
né	altri,	come	il	Comune,	possono	in	alcun	modo	sostituirsi	ad	esso.	
In	merito	sempre	alla	suddetta	convenzione,	in	una	nota	del	27	settembre	
2003,	 l’avv.	 Spata,	 legale	 del	 Comune	 nel	 contenzioso	 sulla	 discarica,	
sottolinea	 la	 vigenza	 di	 norme	 dello	 Stato	 che	 sanciscono	 la”titolarità	
pubblica	 degli	 impianti,	 evidentemente	 riconnettendo	 al	 concetto	 di	
titolarità	 l’istituto	 della	 proprietà,	 inequivocabilmente	 previsto	 dall’art.	
113	 del	 d.lgs.	 267/200	 (come	 modificato	 dall’art.	 35	 della	 L.	 448/2001)	
che,	in	materia	di	servizi	pubblici,	espressamente	dispone:	“gli	enti	locali	
non	possono	cedere	la	proprietà	degli	impianti”.	
Malgrado	 le	 chiare	 indicazioni	 del	 suddetto	 legale,	 che	 evidenziano	
l’illegittimità	 della	 convenzione	 e	 ne	 consigliano	 la	 revoca/auto-
annullamento,	pur	avendo	il	Sindaco	pro-tempore	nel	2003	(ing.	Nicolotti)	
annunciato	con	sua	nota	di	non	voler	dar	corso	a	precedenti	atti,	nessun	
atto	formale	viene	adottato	dalla	nuova	amministrazione,	così	come	in	
merito	alla	delibera	consiliare	di	ampliamento	della	volumetria;	
		
EVIDENZIATO	altresì	(in	merito	ai	diversi	aumenti	di	volumetria	della	discarica,	
passata	dagli	iniziali	182.281	mc.	a	435	mila	mc,	quindi	a	792	mila	mc.)	che:	
- con	 delibera	 n.	 51	 dell’1	 agosto	 1998	 il	 Consiglio	 comunale	 approva	 il	
progetto	di	ulteriore	ampliamento	per	una	capacità	volumetrica	aggiuntiva	
pari	a	300	mila	mc.	e	una	superficie	di	mq.	30.000	(in	tal	modo	la	capacità	
complessiva	della	discarica	perveniva	a	1.032.000	mc.).	
A	 seguito	 della	 richiesta	 presentata	 il	 30	 novembre	 1999	 dal	 Sindaco	 di	
Castellaneta	(erroneamente	ritenuto	dal	Prefetto	“proprietario	della	discarica	
in	argomento”),	il	progetto	di	ampliamento	della	discarica	è	quindi	approvato	
con	 decreto	 del	 Prefetto	 di	 Taranto	 limitatamente	 però	 a	 una	 volumetria	
utile	non	superiore	a	200.000	mc,	con	la	specificazione	di	alcune	condizioni,	
tra	 cui	 la	 clausola	 che	 “l’esercizio	 dell’attività	 di	 smaltimento	 …	 sarà	
autorizzato	con	altro	provvedimento	una	volta	che	sia	stata	 adempiuta	la	
condizione	preventiva,	secondo	la	quale	le	autorizzazioni	per	le	discariche	di	
rifiuti	 urbani	 siano	 rilasciate	 esclusivamente	 ad	 impianti	 a	 titolarità	 e	
gestione	pubblica”.
8	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
In	attuazione	di	norme	emanate	dal	Ministero	dell’Interno	(Min.	Iervolino),	il	
decreto	 prefettizio	 subordina	 inoltre	 l’approvazione	 del	 progetto	 a	 una	
serie	di	‘condizioni	e	prescrizioni”,	tra	cui:	
*	 potenziamento	 del	 sistema	 di	 monitoraggio	 “con	 un	 ulteriore	 pozzo	 a	
monte	e	uno	a	valle”;	
*	“analisi	e	parametri	…	effettuati	con	frequenza	mensile	anziché	trimestrale”;	
*	 “valutazione	 dei	 parametri	 di	 falda	 in	 contraddittorio	 con	 il	 Presidio	
Multizonale	 di	 Prevenzione	 di	 Taranto”	 e	 predisposizione	 di	 “uno	 studio	
programmatico	della	falda	acquifera	affinché	i	prelievi	siano	finalizzati	alla	
vera	e	seria	tutela	della	falda	medesima”;	
*	 garanzia	 di	 accesso	 reale	 del	 Servizio	 di	 Igiene	 Pubblica	 ai	 36	 pozzi	 della	
zona,	 affinché	 l’attività	 di	 vigilanza,	 relativa	 alla	 valutazione	 della	 falda,	
possa	diventare	esaustiva	(15).	
L’indispensabile,	 preventiva	 acquisizione	 della	 titolarità	 pubblica	 del	 lotto	
autorizzato	 in	 ampliamento	 viene	 altresì	 segnalata	 dai	 diversi	 Commissari	
delegati	 per	 l’emergenza	 ambientale	 -	 Presidenti	 della	 Regione	 Puglia	
Distaso	e	Fitto.	
Nella	già	citata	nota	difensiva	inviata	al	Comune,	l’avv.	Gabriella	Spata	precisa	
che	 l’approvazione	 del	 progetto	 da	 parte	 del	 Prefetto,	 “sebbene	
dichiaratamente	elaborato	da	Diseco”,	rispetto	alla	richiesta	di	approvazione,	
è	stato	fatto	proprio	dal	Comune”.	Pertanto	a	tale	approvazione	consegue	
che	il	“soggetto	autorizzato	è	il	Comune	e	non	la	Diseco”;	
- come	 già	 accennato,	 a	 seguito	 dell’insediamento	 della	 nuova	
amministrazione,	il	6	maggio	2003	il	Sindaco	Nicolotti	comunica	alla	“Diseco”	
la	 volontà	 della	 stessa	 amministrazione	 di	 non	 dar	 corso	 alla	 precedente	
delibera	 del	 Consiglio	 comunale	 n.	 53/2001,	 in	 particolare	 per	 quanto	
concerne	la	stipula	dell’atto	aggiuntivo	e/o	modificativo	della	convenzione,	
propedeutico	all’ottenimento	dell’autorizzazione	del	Commissario	delegato	ai	
fini	dell’esercizio	del	nuovo	lotto	di	discarica.	
Tale	atto	dà	avvio	a	un	contenzioso	con	la	“Diseco”,	con	richiesta	della	stessa	
impresa	 di	 risarcimento	 danni	 pari	 a	 5	 milioni	 di	 euro,	 dinanzi	 al	 Tar	 e	
successivamente	 al	 Consiglio	 di	 Stato,	 che	 si	 esprime	 con	 decisione	 del	 6	
marzo	2007,	dichiarando	inammissibile	il	ricorso	della	ditta.	
	
TENUTO	CONTO	che		
il	 conferimento	 di	 rifiuti	 presso	 la	 discarica	 è	 terminato	 il	 28	 febbraio	
2001;	
a	 norma	 di	 legge	 una	 discarica,	 o	 una	 parte	 della	 stessa,	 è	 considerata		
definitivamente	 chiusa	 solo	 dopo	 che	 l’ente	 territoriale	 competente	 al	
rilascio	 dell’autorizzazione	 ha	 eseguito	 un’ispezione	 finale	 sul	 sito,	 ha	
valutato	 tutte	 le	 relazioni	 presentate	 dal	 gestore	 e	 comunicato	 a
9	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
quest’ultimo	 l’approvazione	 della	 chiusura.	 Comunque,	 come	 si	 è	 già	
detto,	 anche	 dopo	 la	 chiusura	 definitiva	 della	 discarica	 il	 gestore	 è	
responsabile	della	manutenzione,	della	sorveglianza	e	del	controllo	nella	
fase	 di	 gestione	 post-operativa	 per	 tutto	 il	 tempo	 durante	 il	 quale	 la	
discarica	può	comportare	rischi	per	l’ambiente.	
	
TENUTO	ALTRESI’	CONTO	che,	
a	seguito	della	conclusione	del	conferimento,	si	avvia	la	delicatissima	fase	
della	cosiddetta	gestione	post-operativa;	
in	 merito	 alla	 gestione	 post-operativa	 dell’impianto,	 nei	 vari	 atti	
autorizzativi,	 non	 si	 rinvengono	 specifiche	 indicazioni	 in	 proposito,	 pur	
essendo	tale	fase	assolutamente	indispensabile	e	preliminare	per	l’avvio	
del	 piano	 di	 bonifica	 (un	 riferimento	 è	 contenuto	 nella	 delibera	 della	
Giunta	provinciale	che	prevede	la	prestazione	di	garanzia	finanziaria	per	
lire	 130	 milioni	 -	 euro	 69.139,40,	 garanzia	 peraltro	 non	 prestata,	 come	
accertato	e	rilevato	dalla	Polizia	Provinciale).	
Un	altro	riferimento	in	proposito	lo	si	rinviene	nella	delibera	della	Giunta	
provinciale	 che,	 in	 merito	 al	 prezzo	 di	 smaltimento,	 ne	 determina	 la	
misura	 inglobandovi	 fa	 anche	 i	 costi	 di	 chiusura	 e	 post-chiusura	
(conseguentemente	 un’eventuale	 mancata	 cura	 del	 piano	 di	 gestione	
post-operativa	 avrebbe	 costituito	 un	 indebito	 vantaggio	 per	 l’impresa	
inadempiente,	 connotandosi	 peraltro	 come	 un	 danno	 ulteriore	 e	
aggiuntivo	nei	confronti	dei	territori	e	delle	popolazioni	residenti	nell’area	
di	ubicazione	del	sito	della	discarica);	
l’atto	di	autorizzazione	dell’impianto	avrebbe	dovuto	prevedere	anche	un	
piano	 di	 sistemazione	 e	 recupero	 dell’area	 con	 previsione	 della	
successiva	destinazione	della	stessa;	
con	 la	 nuova	 normativa	 introdotta	 dal	 decreto	 legislativo	 n.	 36	 del	 13	
gennaio	2003	è	disciplinata	anche	la	gestione	post-chiusura.	
In	base	a	essa	è	prescritto	che	l’autorizzazione	deve	prevedere	anche	la	
durata	della	gestione	post-operativa,	le	modalità	di	chiusura	al	termine	
della	 gestione	 operativa,	 nonché	 l’obbligo	 per	 il	 gestore	 di	 eseguire	 il	
piano	di	ripristino	ambientale	alla	chiusura	anche	di	singoli	lotti,	nonché	le	
garanzie	 finanziarie	 collegate	 alla	 gestione	 successiva	 alla	 chiusura,	
commisurata	al	costo	complessivo	della	gestione	post-operativa;	
i	costi	della	gestione	post-operativa	sono	proporzionati	al	quantitativo	di	
rifiuti	conferiti	e	garantiti	attraverso	un	fondo	di	accantonamento	e	sono	
riconosciuti	 nel	 corrispettivo	 del	 servizio	 di	 gestione	 integrata	 dei	 rifiuti	
urbani;	
tra	 le	 attività	 previste	 per	 il	 post-gestione,	 c’è	 anche	 la	 raccolta	 e	
smaltimento	del	percolato;
10	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
dalla	relazione	presentata	a	nome	della	“Diseco”	dall’ing.	Tatò	del	2009	si	
evincerebbe	che	lo	smaltimento	del	percolato	sarebbe	cessato	nel	2003.	
	
PRESO	ATTO	che:	
a	seguito	di	sopralluoghi	effettuati	dalla	Polizia	Provinciale	era	risultato	
che	 “l’area	 è	 caratterizzata	 da	 due	 corpi	 in	 rilevato	 …	 contenenti	 rifiuti	
coperti	da	argilla	e	telo,	ove	presente,	in	pessimo	stato	di	conservazione.	
Lo	stesso	in	più	punti	risulta	assente	su	vaste	aree	o	lacerato	e	comunque	
non	 in	 grado	 di	 garantire	 la	 sicurezza	 del	 sito.	 In	 diversi	 punti	 anche	 il	
sottostante	 strato	 di	 argilla	 risulta	 interessato	 da	 smottamenti	 e	 crepe	
profonde	che	connotano	livelli	del	piano	di	copertura	ormai	disomogenei”;	
“nelle	 aree	 scoperte	 senza	 guaina,	 per	 rottura	 o	 completa	 rimozione,	 le	
acque	 piovane	 possono	 infiltrarsi	 liberamente	 in	 profondità	 seguendo	
fessurazioni,	smottamenti	e	disomogeneità	varie	dello	strato	protettivo	di	
argilla”;	
“in	 alcuni	 punti	 è	 immediato	 il	 rischio	 di	 eventuale	 tracimazione	 verso	
l’esterno,	in	particolare	sul	versante	che	incombe	sulla	gravina	adiacente	
….	già	identificata	come	zona	I	di	protezione	del	Parco	regionale”;	
“le	criticità	riscontrate	costituiscono	violazione	alle	normative	vigenti	…	e	
quindi	 soggette	 a	 provvedimenti	 di	 diffida	 …	 al	 fine	 della	 messa	 in	
sicurezza	del	sito	che	trattasi”;	
le	 suddette	 criticità,	 unitamente	 a	 molti	 altri	 aspetti	 problematici,	
costituiscono	 la	 risultante	 di	 una	 “mancanza	 di	 rispetto	 delle	 norme	
vigenti	per	la	gestione	della	discarica	esaurita”.	
	
	il	sottoscritto	consigliere	comunale	interroga	il	Sindaco	e	la	Giunta	
per	sapere,	per	quanto	concerne	la	discarica	chiusa	il	28	febbraio	2001,	se:	
	
risulti	 adottato	 e	 realizzato	 il	 “piano	 di	 sorveglianza	 e	 controllo	 …	 con	
particolare	 riferimento	 alle	 precauzioni	 …	 a	 tutela	 delle	 acque	
dall’inquinamento	 provocato	 da	 infiltrazioni	 di	 percolato	 nel	 terreno”	 e	
altre	 “misure	 di	 prevenzione	 e	 protezione	 contro	 qualsiasi	 danno	
all’ambiente”,	 con	 la	 definizione	 dei	 “parametri	 da	 monitorare,	 la	
frequenza	dei	monitoraggi	e	la	verifica	delle	attività	di	studio”;			
in	 esecuzione	 del	 progetto	 iniziale,	 siano	 stati	 realizzati	 o	 comunque	
richiesti	 dal	 Comune,	 dopo	 la	 chiusura	 della	 predetta	 discarica,	 controlli,	
monitoraggi	e	verifiche	del	sito	su	cui	essa	insiste,	del	relativo	sottosuolo	e	
dell’area	 circostante,	 comprese	 analisi	 di	 impatto	 ambientale,	
monitoraggio	e	controllo	dell’inquinamento	dell’acqua	e	dell’aria,	nonché	
campionamenti	“nei	pozzi	trivellati	limitrofi	…	nel	raggio	di	tre	chilometri	
intorno	alla	discarica”;
11	
vecchia	discarica	di	Castellaneta	chiusa	il	28	febbraio	2001	-	interrogazione	di	Leonardo	Rubino	del	25	febbraio	2016	
quali	 controlli	 siano	 stati	 effettuati	 o	 comunque	 richiesti	 dal	 Comune	 a	
seguito	 delle	 allarmanti	 risultanze	 emerse	 dai	 ripetuti	 sopralluoghi	 e	
rapporti	 della	 polizia	 provinciale	 (regolarmente	 trasmessi	 al	 Sindaco	 di	
Castellaneta)	per	la	verifica	del	percolato,	la	tenuta	dei	teli,	la	salvaguardia	
dell’integrità	della	falda,	etc;	
se	 si	 sia	 verificata	 o	 permangano	 comunque	 rischi	 circa	 un’”eventuale	
tracimazione	verso	l’esterno,	in	particolare	sul	versante	che	incombe	sulla	
gravina	adiacente	….	già	identificata	come	zona	I	di	protezione	del	Parco	
regionale”	(come	a	suo	tempo	rilevato	dalla	Polizia	Provinciale);	
quale	in	ogni	caso	la	complessiva	situazione	dell’area	a	oggi;	
se	possa	ritenersi	terminata	la	gestione	post-operativa,	fase	estremamente	
delicata	e	importante	del	ciclo	di	vita	di	una	discarica,	che	richiede	una	serie	
molteplice	e	accurata	di	attività,	tra	cui	monitoraggi,	controlli	e	verifiche;	
se	sia	stata	richiesta	o	si	intenda	richiedere	l’ispezione	finale,	indispensabile	
per	la	certificazione	formale	della	chiusura;	
cosa	 sia	 stato	 eventualmente	 fatto	 o	 s’intenda	 fare	 per	 l’acquisizione	
dell’area	 da	 parte	 del	 Comune	 di	 Castellaneta,	 come	 prevedeva	 la	
convenzione	a	suo	tempo	firmata	da	Comune	e	ditta	“Diseco”;	
se,	 a	 distanza	 ormai	 di	 quindici	 anni	 dalla	 chiusura	 della	 discarica,	 siano	
stati	 predisposti	 o	 si	 intendano	 attivare	 iniziative,	 programmi	 e	 progetti	
finalizzati	alla	bonifica	dell’area,	per	garantire	il	ripristino	ambientale	del	
sito,	nonché	“il	rimboschimento	con	essenze	adatte	all’ambiente	locale	…	
fittamente	disposte”	(vedi	progetto	iniziale	del	Comune),	tenendo	peraltro	
presente	che	tale	sito	rientra	nella	perimetrazione	delle	aree	S.I.C.	(Sito	di	
Importanza	Comunitaria)	e	del	Parco	regionale	‘Terra	delle	Gravine’	(come	
peraltro	evidenziato	dalla	Polizia	provinciale);	
quali	eventuali	iniziative	siano	inoltre	state	assunte,	sollecitate	o	richieste	
dal	Comune	per	la	verifica	delle	effettive	condizioni	ambientali	del	sito	della	
precedente	 discarica	 incontrollata	 adiacente	 la	 cabina	 elettrica	 (lungo	 la	
strada	comunale	n.	65),	dell’area	circostante	e	della	falda	nell’area	ove	sono	
stati	 sversati	 senza	 alcuna	 precauzione	 e	 misure	 di	 salvaguardia	 i	 rifiuti	
prima	 dell’entrata	 in	 funzione	 agli	 inizi	 degli	 anni	 ’90	 dell’ex	 discarica	
controllata	gestita	dalla	‘Diseco’.	
	
	
	 	 	 	 	 	 	 dott.	Leonardo	Rubino

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Interrogazione discarica castellaneta

  • 2. 2 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 Castellaneta, 25 febbraio 2016 geom. Carlo Nardulli Presidente Consiglio comunale Avv. Giovanni Gugliotti Sindaco di Castellaneta Interrogazione urgente con richiesta di risposta in Consiglio comunale Oggetto: discarica rifiuti solidi urbani chiusa dal 28 febbraio 2001 RICORDATO che: - negli anni ’70 il Comune di Castellaneta smaltiva i rifiuti attraverso un inceneritore posto lungo la strada statale 7, ai bordi della gravina (impianto ubicato ove negli anni ‘90 è stato realizzato il distaccamento dei vigili del fuoco); - a metà degli anni ’80 l’inceneritore veniva fatto chiudere su ordine dell’ufficiale sanitario, avendo lo stesso riscontrato una produzione consistente di diossina; - nella seconda metà degli anni ’80 le successive amministrazioni comunali dapprima instauravano la prassi (illegale) di versare i rifiuti nella gravina o di bruciarli sul ciglio della stessa (pratica ampiamente documentata con foto e video in una mostra dal titolo “la città dei rifiuti”), successivamente li conferivano in discariche incontrollate (presso ex cave ‘Ciulli’ a Castellaneta, nonché a Palagiano); RICORDATO altresì che: - per la provincia di Taranto il primo piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei fanghi di depurazione dei liquami urbani prevedeva, al pari del piano provinciale, due tempi di attuazione. Per Castellaneta era previsto: nei primi due anni conferimento dei rifiuti urbani presso la discarica di Mottola in località ‘Gorgone’; successivamente conferimento dei rifiuti a Laterza in località ‘Cangiulli’; - rispetto a tali previsioni il Comune di Castellaneta, nello stigmatizzare la monetizzazione della salute dei cittadini da parte della Regione, esprimeva parere negativo con voto unanime; RICORDATO inoltre che: - nel 1987 il Comune di Castellaneta, attraverso un progetto redatto dall’ing. Donato Bosco e dal prof. Ing. Eligio Romanazzi, aveva individuato come zona
  • 3. 3 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 idonea alla realizzazione di una discarica controllata una cava sita in località “Cappella civile - Olivetello”; - successivamente la Giunta Municipale aveva autorizzato la ditta C.I.L. alla costruzione, a sua cura e spese, del primo tronco della suddetta discarica controllata, onde consentire al Comune di Castellaneta lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani dietro il corrispettivo di lire 30.000 (euro 15,49) a tonnellata; - nell’autunno del 1990 il Commissario Prefettizio all’epoca in carica al Comune di Castellaneta, nell’esprimere parere favorevole all’inserimento di Castellaneta nel bacino Taranto-3 (composto dai Comuni di Castellaneta, Palagianello, Palagiano, Mottola), confermava la realizzazione della discarica controllata in località “Olivetello”; RICORDATO quindi che: - nel 1991 il Consiglio comunale delibera all’unanimità (voto favorevole di maggioranza e opposizione) la realizzazione della discarica controllata nelle ex cave ‘Ciulli - contrada ‘Olivetello’. Il suddetto atto conferma gli atti adottati dalle precedenti amministrazioni; - tale scelta unanime del Consiglio consente anche di scongiurare che l’area divenga sito per rifiuti tossici e nocivi. In dettaglio il progetto esecutivo (redatto, come si è detto, per conto del Comune dall’ing. Donato Bosco e dal prof. Ing. Eligio Romanazzi, consulenza geologica del dott. geol. Pietro Gabriele e vistato dal Sindaco dell’epoca, prof. Filippo Martellotta - acquisito al prot. 1823 del Comune il 28 gennaio 1987), prevede la realizzazione di una discarica di 1^ categoria a norma del DPR n. 915 del 10 settembre 1982 idonea per lo smaltimento di: rifiuti solidi urbani (RSU); rifiuti speciali assimilati agli urbani; fanghi non tossici e nocivi derivanti dagli impianti di depurazione delle acque di scarico esclusivamente di insediamenti civili. La potenzialità massima prevista risulta di mc. 182.281 (pari a 127.597 tonn. di rifiuti solidi urbani, sufficiente per far fronte alle esigenze del territorio di Castellaneta per circa 11 anni). Si prevede l’esercizio della discarica in tre lotti: il primo con capacità utile netta mc. 63.809; il secondo di 62.238 mc; il terzo lotto della capacità di 56.234 mc. Il progetto prevede altresì, previa sistemazione del fondo e delle pareti, la realizzazione dell’impermeabilizzazione.
  • 4. 4 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 Il progetto prevede inoltre il sistema di drenaggio, captazione e stoccaggio provvisorio del percolato, nonché l’intercettazione e la captazione del biogas. Nel progetto “il recupero e l’utilizzazione in loco” del biogas viene ritenuto “poco conveniente”, per cui se ne prevede “l’intercettazione e captazione … per essere bruciato mediante una torcia ad accensione automatica” (con camini in PVC forato di espulsione del gas). Di particolare importanza appare il “piano per la bonifica e il recupero dell’area dopo la chiusura dell’impianto”. Il progetto prevede quindi l’analisi di impatto ambientale e il sistema di monitoraggio per il controllo dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria, compresi campionamenti eseguiti (ogni 30 giorni) “dal Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi nei pozzi trivellati limitrofi … nel raggio di tre chilometri intorno alla discarica”. Oltre a controlli durante l’esercizio della discarica si prevedono pure controlli per 8-10 anni “dopo che la discarica sarà completamente riempita”. Il costo complessivo previsto per l’impianto ammonta a tre miliardi delle vecchie lire (ossia euro 1.549.371). Successivamente la discarica è realizzata dalla “Ditta CIL” che ne sostiene totalmente i costi. RAMMENTATO che l’attività di smaltimento e l’esercizio della discarica è oggetto di una serie di atti autorizzativi adottati dalla Provincia di Taranto: - a seguito del parere tecnico (e delle relative prescrizioni) ex L.R. 30/86, il progetto esecutivo di realizzazione della discarica controllata di prima categoria in Castellaneta, presentato dalla ditta CIL, è approvato dalla Giunta provinciale; - successivamente la Giunta provinciale autorizza la “Diseco” (il cui rappresentante legale era già titolare della ditta CIL) all’esercizio del primo lotto per un anno della discarica di 1^ categoria (realizzata dalla ditta CIL) per lo smaltimento di mc. 63.809 di rifiuti prodotti nel territorio di Castellaneta (57.429 mc. di RSU, 3.190 mc. di rifiuti solidi assimilati agli urbani - RSA - e 3.190 mc. di fanghi). La delibera (e quindi l’autorizzazione) della Giunta provinciale si fonda sulla considerazione che la suddetta discarica sia stata realizzata “per conto del Comune di Castellaneta”; - sulla scorta di una precisazione del Comune, che specifica che la discarica è stata realizzata a cura e spese della “Diseco” (in realtà dalla vecchia ditta CIL su progetto Bosco-Romanazzi redatto per conto del Comune), con atto successivo (del 1993) la Provincia destina la discarica non più solo a servizio
  • 5. 5 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 di Castellaneta, ma per l’intero bacino TA-1 (del quale fanno parte, anche Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano). “Al fine di assicurare almeno la copertura dei costi per la chiusura dell’impianto in qualunque momento e per la bonifica delle aree interessate, della installazione e dei mezzi impiegati”, la delibera di Giunta prevede a carico della ditta la prestazione di garanzia fideiussoria per almeno 130 milioni di lire (67.139 euro) entro 30 giorni, a pena di decadenza dell’autorizzazione. In merito alla garanzia fideiussoria, va rilevato che, secondo quanto riportato in una nota dell’11 febbraio 2015 prot. 7300 della Provincia di Taranto - 1° settore - Polizia Provinciale, contrariamente a quanto prescritto dalla Giunta provinciale, risulta “accertata la mancanza di garanzie finanziarie agli atti della Provincia per eventuali danni causati dalla cattiva gestione di Diseco srl, pur rilevando la precisa prescrizione contenuta nella deliberazione della Giunta provinciale per una somma di L. (lire) 130.000.000”; - con nuovo atto della Provincia l’autorizzazione all’esercizio del primo lotto viene prorogata al 30 novembre 1994; - intanto nel nuovo piano rifiuti la volumetria della discarica di Castellaneta viene ampliata, passando dagli iniziali 182 mila metri cubi a 435 mila metri cubi; - a partire dal 1994, a seguito di ordinanze del Commissario all’emergenza rifiuti, la discarica di Castellaneta, a suo tempo realizzata a servizio esclusivo del nostro comune, posta dal 1993 a servizio del bacino TA-1 (Castellaneta, Ginosa, Laterza, Massafra, Mottola, Palagianello, Palagiano), diviene meta di conferimento anche da parte di Comuni del bacino TA-2 e BA-3; - la Giunta provinciale prende quindi atto dell’accordo di programma sottoscritto dal Commissario delegato regionale, il Presidente della Provincia, i Sindaci dei Comuni di Castellaneta e Massafra circa la distribuzione dei conferimenti nei due impianti. Per Castellaneta si prevede un conferimento pari a 443 tonn./giorno, mentre a Massafra si concorda un conferimento pari a 302 tonn./giorno; - intanto, stante la rappresentazione, da parte della “Diseco” di una “gravissima situazione di emergenza”, la Provincia autorizza un ulteriore ampliamento della discarica per altri 297.000 mc, mediante “ampliamento e innalzamento della colmata” (determinando in tal modo una volumetria complessiva di 732.000 mc.). Il punto 5 della delibera di Giunta provinciale specifica che il prezzo di smaltimento è definito sulla base dell’art. 10 della L.R. 17/1993, e quindi comprensiva dei costi di investimento, costi di gestione, nonché dei costi di chiusura e post-chiusura, tasse L.R. 13/96 - costi concessione.
  • 6. 6 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 EVIDENZIATO che: - con delibera del Consiglio comunale risulta approvata la convenzione tra Comune di Castellaneta e società “Diseco”, esercente la discarica. Con tale atto il Comune affida alla predetta società non soltanto il servizio di smaltimento e la gestione della discarica già esistente, ma anche il servizio di smaltimento e la gestione “di tutti i possibili ampliamenti e di tutti gli aumenti di volumetria che potranno essere lecitamente autorizzati per il futuro” (art. 3). Si specifica poi che “tutti i costi connessi all’ampliamento ed all’allestimento futuri della discarica resteranno ad esclusivo carico della società concessionaria” (art. 5). In tal modo “il Comune ha concesso alla Diseco … una facoltà sostanzialmente equivalente alla concessione di costruzione e gestione degli eventuali ampliamenti” (narrativa successiva delibera consiliare). - Inoltre la convenzione prevede la concessione in comodato al Comune di Castellaneta dell’area interessata alla discarica con l’impegno a cederne la proprietà allo scadere della concessione, “e comunque a totale esaurimento della capacità ricettiva” della discarica (art. 2). La ‘Diseco’, infatti, “concede in comodato al Comune di Castellaneta, che in persona del Sindaco accetta, il terreno … sul quale insiste la discarica in uno con gli impianti e le strutture fisse che compongono la discarica”. La convenzione è integrata con successiva delibera consiliare, che estende alle strutture realizzate in ampliamento la disciplina sulla titolarità prevista in convenzione per le strutture esistenti. La società Diseco mantiene comunque il diritto di estrarre il biogas prodotto dai rifiuti. In proposito, a seguito della chiusura della predetta discarica, l’attività di estrazione di biogas in uscita dal processo di fermentazione batterica (in assenza di ossigeno) dei rifiuti risulta effettuata dal 2002 al 2009 dalla società “Castelgas”, facente parte del gruppo “Trusendi”, attivo a Castellaneta nell’ambito dell’energia eolica di cui alla convenzione stipulata dalla G.E.C. (Green Engeneering & Consulting) con il Comune di Castellaneta il 14 agosto 2007. In merito alla suddetta convenzione, appaiono utili alcune considerazioni: la convenzione prevede l’assegnazione dell’area della discarica in comodato al Comune, nel corso dell’esercizio dell’attività di smaltimento; la stessa convenzione prevede il passaggio della discarica in proprietà al Comune (una volta esaurita la volumetria) “a semplice richiesta formulata dal Sindaco previa deliberazione della Giunta municipale”. Nulla pare però specificato in dettaglio in merito agli obblighi perduranti in capo al gestore per la gestione post-operativa.
  • 7. 7 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 Infatti alla fine del ciclo dell’attività di smaltimento in discarica, va avviata la delicata fase della post-gestione operativa, volta a evitare rischi per l’ambiente e preparare la successiva fase del piano di bonifica e recupero ambientale dell’area. In proposito non a caso, anche dopo la chiusura definitiva della discarica, il responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente è il gestore della discarica, né altri, come il Comune, possono in alcun modo sostituirsi ad esso. In merito sempre alla suddetta convenzione, in una nota del 27 settembre 2003, l’avv. Spata, legale del Comune nel contenzioso sulla discarica, sottolinea la vigenza di norme dello Stato che sanciscono la”titolarità pubblica degli impianti, evidentemente riconnettendo al concetto di titolarità l’istituto della proprietà, inequivocabilmente previsto dall’art. 113 del d.lgs. 267/200 (come modificato dall’art. 35 della L. 448/2001) che, in materia di servizi pubblici, espressamente dispone: “gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti”. Malgrado le chiare indicazioni del suddetto legale, che evidenziano l’illegittimità della convenzione e ne consigliano la revoca/auto- annullamento, pur avendo il Sindaco pro-tempore nel 2003 (ing. Nicolotti) annunciato con sua nota di non voler dar corso a precedenti atti, nessun atto formale viene adottato dalla nuova amministrazione, così come in merito alla delibera consiliare di ampliamento della volumetria; EVIDENZIATO altresì (in merito ai diversi aumenti di volumetria della discarica, passata dagli iniziali 182.281 mc. a 435 mila mc, quindi a 792 mila mc.) che: - con delibera n. 51 dell’1 agosto 1998 il Consiglio comunale approva il progetto di ulteriore ampliamento per una capacità volumetrica aggiuntiva pari a 300 mila mc. e una superficie di mq. 30.000 (in tal modo la capacità complessiva della discarica perveniva a 1.032.000 mc.). A seguito della richiesta presentata il 30 novembre 1999 dal Sindaco di Castellaneta (erroneamente ritenuto dal Prefetto “proprietario della discarica in argomento”), il progetto di ampliamento della discarica è quindi approvato con decreto del Prefetto di Taranto limitatamente però a una volumetria utile non superiore a 200.000 mc, con la specificazione di alcune condizioni, tra cui la clausola che “l’esercizio dell’attività di smaltimento … sarà autorizzato con altro provvedimento una volta che sia stata adempiuta la condizione preventiva, secondo la quale le autorizzazioni per le discariche di rifiuti urbani siano rilasciate esclusivamente ad impianti a titolarità e gestione pubblica”.
  • 8. 8 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 In attuazione di norme emanate dal Ministero dell’Interno (Min. Iervolino), il decreto prefettizio subordina inoltre l’approvazione del progetto a una serie di ‘condizioni e prescrizioni”, tra cui: * potenziamento del sistema di monitoraggio “con un ulteriore pozzo a monte e uno a valle”; * “analisi e parametri … effettuati con frequenza mensile anziché trimestrale”; * “valutazione dei parametri di falda in contraddittorio con il Presidio Multizonale di Prevenzione di Taranto” e predisposizione di “uno studio programmatico della falda acquifera affinché i prelievi siano finalizzati alla vera e seria tutela della falda medesima”; * garanzia di accesso reale del Servizio di Igiene Pubblica ai 36 pozzi della zona, affinché l’attività di vigilanza, relativa alla valutazione della falda, possa diventare esaustiva (15). L’indispensabile, preventiva acquisizione della titolarità pubblica del lotto autorizzato in ampliamento viene altresì segnalata dai diversi Commissari delegati per l’emergenza ambientale - Presidenti della Regione Puglia Distaso e Fitto. Nella già citata nota difensiva inviata al Comune, l’avv. Gabriella Spata precisa che l’approvazione del progetto da parte del Prefetto, “sebbene dichiaratamente elaborato da Diseco”, rispetto alla richiesta di approvazione, è stato fatto proprio dal Comune”. Pertanto a tale approvazione consegue che il “soggetto autorizzato è il Comune e non la Diseco”; - come già accennato, a seguito dell’insediamento della nuova amministrazione, il 6 maggio 2003 il Sindaco Nicolotti comunica alla “Diseco” la volontà della stessa amministrazione di non dar corso alla precedente delibera del Consiglio comunale n. 53/2001, in particolare per quanto concerne la stipula dell’atto aggiuntivo e/o modificativo della convenzione, propedeutico all’ottenimento dell’autorizzazione del Commissario delegato ai fini dell’esercizio del nuovo lotto di discarica. Tale atto dà avvio a un contenzioso con la “Diseco”, con richiesta della stessa impresa di risarcimento danni pari a 5 milioni di euro, dinanzi al Tar e successivamente al Consiglio di Stato, che si esprime con decisione del 6 marzo 2007, dichiarando inammissibile il ricorso della ditta. TENUTO CONTO che il conferimento di rifiuti presso la discarica è terminato il 28 febbraio 2001; a norma di legge una discarica, o una parte della stessa, è considerata definitivamente chiusa solo dopo che l’ente territoriale competente al rilascio dell’autorizzazione ha eseguito un’ispezione finale sul sito, ha valutato tutte le relazioni presentate dal gestore e comunicato a
  • 9. 9 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 quest’ultimo l’approvazione della chiusura. Comunque, come si è già detto, anche dopo la chiusura definitiva della discarica il gestore è responsabile della manutenzione, della sorveglianza e del controllo nella fase di gestione post-operativa per tutto il tempo durante il quale la discarica può comportare rischi per l’ambiente. TENUTO ALTRESI’ CONTO che, a seguito della conclusione del conferimento, si avvia la delicatissima fase della cosiddetta gestione post-operativa; in merito alla gestione post-operativa dell’impianto, nei vari atti autorizzativi, non si rinvengono specifiche indicazioni in proposito, pur essendo tale fase assolutamente indispensabile e preliminare per l’avvio del piano di bonifica (un riferimento è contenuto nella delibera della Giunta provinciale che prevede la prestazione di garanzia finanziaria per lire 130 milioni - euro 69.139,40, garanzia peraltro non prestata, come accertato e rilevato dalla Polizia Provinciale). Un altro riferimento in proposito lo si rinviene nella delibera della Giunta provinciale che, in merito al prezzo di smaltimento, ne determina la misura inglobandovi fa anche i costi di chiusura e post-chiusura (conseguentemente un’eventuale mancata cura del piano di gestione post-operativa avrebbe costituito un indebito vantaggio per l’impresa inadempiente, connotandosi peraltro come un danno ulteriore e aggiuntivo nei confronti dei territori e delle popolazioni residenti nell’area di ubicazione del sito della discarica); l’atto di autorizzazione dell’impianto avrebbe dovuto prevedere anche un piano di sistemazione e recupero dell’area con previsione della successiva destinazione della stessa; con la nuova normativa introdotta dal decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003 è disciplinata anche la gestione post-chiusura. In base a essa è prescritto che l’autorizzazione deve prevedere anche la durata della gestione post-operativa, le modalità di chiusura al termine della gestione operativa, nonché l’obbligo per il gestore di eseguire il piano di ripristino ambientale alla chiusura anche di singoli lotti, nonché le garanzie finanziarie collegate alla gestione successiva alla chiusura, commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa; i costi della gestione post-operativa sono proporzionati al quantitativo di rifiuti conferiti e garantiti attraverso un fondo di accantonamento e sono riconosciuti nel corrispettivo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; tra le attività previste per il post-gestione, c’è anche la raccolta e smaltimento del percolato;
  • 10. 10 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 dalla relazione presentata a nome della “Diseco” dall’ing. Tatò del 2009 si evincerebbe che lo smaltimento del percolato sarebbe cessato nel 2003. PRESO ATTO che: a seguito di sopralluoghi effettuati dalla Polizia Provinciale era risultato che “l’area è caratterizzata da due corpi in rilevato … contenenti rifiuti coperti da argilla e telo, ove presente, in pessimo stato di conservazione. Lo stesso in più punti risulta assente su vaste aree o lacerato e comunque non in grado di garantire la sicurezza del sito. In diversi punti anche il sottostante strato di argilla risulta interessato da smottamenti e crepe profonde che connotano livelli del piano di copertura ormai disomogenei”; “nelle aree scoperte senza guaina, per rottura o completa rimozione, le acque piovane possono infiltrarsi liberamente in profondità seguendo fessurazioni, smottamenti e disomogeneità varie dello strato protettivo di argilla”; “in alcuni punti è immediato il rischio di eventuale tracimazione verso l’esterno, in particolare sul versante che incombe sulla gravina adiacente …. già identificata come zona I di protezione del Parco regionale”; “le criticità riscontrate costituiscono violazione alle normative vigenti … e quindi soggette a provvedimenti di diffida … al fine della messa in sicurezza del sito che trattasi”; le suddette criticità, unitamente a molti altri aspetti problematici, costituiscono la risultante di una “mancanza di rispetto delle norme vigenti per la gestione della discarica esaurita”. il sottoscritto consigliere comunale interroga il Sindaco e la Giunta per sapere, per quanto concerne la discarica chiusa il 28 febbraio 2001, se: risulti adottato e realizzato il “piano di sorveglianza e controllo … con particolare riferimento alle precauzioni … a tutela delle acque dall’inquinamento provocato da infiltrazioni di percolato nel terreno” e altre “misure di prevenzione e protezione contro qualsiasi danno all’ambiente”, con la definizione dei “parametri da monitorare, la frequenza dei monitoraggi e la verifica delle attività di studio”; in esecuzione del progetto iniziale, siano stati realizzati o comunque richiesti dal Comune, dopo la chiusura della predetta discarica, controlli, monitoraggi e verifiche del sito su cui essa insiste, del relativo sottosuolo e dell’area circostante, comprese analisi di impatto ambientale, monitoraggio e controllo dell’inquinamento dell’acqua e dell’aria, nonché campionamenti “nei pozzi trivellati limitrofi … nel raggio di tre chilometri intorno alla discarica”;
  • 11. 11 vecchia discarica di Castellaneta chiusa il 28 febbraio 2001 - interrogazione di Leonardo Rubino del 25 febbraio 2016 quali controlli siano stati effettuati o comunque richiesti dal Comune a seguito delle allarmanti risultanze emerse dai ripetuti sopralluoghi e rapporti della polizia provinciale (regolarmente trasmessi al Sindaco di Castellaneta) per la verifica del percolato, la tenuta dei teli, la salvaguardia dell’integrità della falda, etc; se si sia verificata o permangano comunque rischi circa un’”eventuale tracimazione verso l’esterno, in particolare sul versante che incombe sulla gravina adiacente …. già identificata come zona I di protezione del Parco regionale” (come a suo tempo rilevato dalla Polizia Provinciale); quale in ogni caso la complessiva situazione dell’area a oggi; se possa ritenersi terminata la gestione post-operativa, fase estremamente delicata e importante del ciclo di vita di una discarica, che richiede una serie molteplice e accurata di attività, tra cui monitoraggi, controlli e verifiche; se sia stata richiesta o si intenda richiedere l’ispezione finale, indispensabile per la certificazione formale della chiusura; cosa sia stato eventualmente fatto o s’intenda fare per l’acquisizione dell’area da parte del Comune di Castellaneta, come prevedeva la convenzione a suo tempo firmata da Comune e ditta “Diseco”; se, a distanza ormai di quindici anni dalla chiusura della discarica, siano stati predisposti o si intendano attivare iniziative, programmi e progetti finalizzati alla bonifica dell’area, per garantire il ripristino ambientale del sito, nonché “il rimboschimento con essenze adatte all’ambiente locale … fittamente disposte” (vedi progetto iniziale del Comune), tenendo peraltro presente che tale sito rientra nella perimetrazione delle aree S.I.C. (Sito di Importanza Comunitaria) e del Parco regionale ‘Terra delle Gravine’ (come peraltro evidenziato dalla Polizia provinciale); quali eventuali iniziative siano inoltre state assunte, sollecitate o richieste dal Comune per la verifica delle effettive condizioni ambientali del sito della precedente discarica incontrollata adiacente la cabina elettrica (lungo la strada comunale n. 65), dell’area circostante e della falda nell’area ove sono stati sversati senza alcuna precauzione e misure di salvaguardia i rifiuti prima dell’entrata in funzione agli inizi degli anni ’90 dell’ex discarica controllata gestita dalla ‘Diseco’. dott. Leonardo Rubino