5. Prime leggi
Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della
sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n°824.
Questo recava il regolamento per l’esecuzione del R.D. n°1331 del 1926,
che costituiva l’ANCC, per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli
apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d’acqua.
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6. Costituzione
Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
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7. Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
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8. Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
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9. Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
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10. Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
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11. Codice Penale
Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi
o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da
6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni
Elemento soggettivo: doloso
Elemento oggettivo: preventivo
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12. Codice Penale
Artt. 437 e 451-
Tutelano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La condotta che
genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente
anche in assenza delle conseguenze materiali del danno
causato che costituisce una circostanza aggravante, e non
un elemento costitutivo, del reato.
Elemento soggettivo:
Elemento oggettivo:
colposo
protettivo
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13. Codice Civile
Art. 2087- L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Notevole ampiezza generale, ma sulla base di criteri
identificati, dell’obbligo di sicurezza.
Tutela interessi privati (del lavoratore) in vista di interessi
pubblici (i lavoratori e i cittadini)
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14. Radici storiche della normativa
• Anni ’50-’60:Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto
soggettivo del lavoratore
• Anni ’70:Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei
lavoratori
• Anni ’80: Monetizzazione del rischio
• Anni ’90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla
normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94)
• Anni’00: Modello Organizzativo
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15. Da Bruxelles a Roma
Attuazione di 8 direttice CEE:
1.
2.
89/391 Direttiva quadro
89/654 Prescrizioni
salute nei luoghi di
89/656 Prescrizioni
minime di sicurezza
lavoro
e
3.
4.
minime per l’uso di DPI
89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute
per l’uso delle attrezzature da lavoro
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16. Da Bruxelles a Roma
5. 90/269 Prescrizioni minime per la
movimentazione manuale dei carichi
90/270 Prescrizioni minime per l’uso di
videoterminali
90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi
da esposizione ad agenti cancerogeni
90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi
da agenti biologici
6.
7.
8.
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17. Normativa di riferimento attuale
• D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della sicurezza e della
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
• Dlgs 81/08: modello organizzativo “Attuazione dell’art.1
della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma
delle norme in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
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18. I soggetti coinvolti nella prevenzione
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
R.S.P.P.
Medico Competente
LAVORATORI
RLS
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19. Soggetti esterni
• Organi di vigilanza:
ASL
Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di
sospensione)
• Organi istituzionali:
ISPESL
INAIL
Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di
sospensione)
• Organismo paritetico – Ente bilaterale:
Organizzazioni sindacali + datoriali
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20. Provvedimento di sospensione
Per violazioni gravi e reiterate di cui all’allegato I
del decreto 81/08:
• Mancata elaborazione DVR e/o Piano di Emergenza e/o
POS
• Mancata formazione e addestramento
• Mancata costituzione SPP e RSPP
• Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei
presenti (eccetto imprese monodipendente)
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22. Definizioni fondamentali
• Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature,
sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni
• Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi
dannosi
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23. Infortunio
Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale
derivano la morte, l’inabilità permanente, totale o parziale
al lavoro
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24. Malattia Professionale
Processo morboso che si produce a causa del protratto
contatto con l’agente nocivo e che può portare a
conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è
cessata l’interazione con l’agente.
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25. Valutazione del rischio
Tentativo di prevedere il danno che può essere
provocato da un determinato pericolo
Dipende da:
1. Probabilità che il pericolo scateni l’evento dannoso
2. Entità del danno
3. Quantità di persone esposte
R = P x M
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27. Formazione i informazione
Formazione:
- educare l’uomo nella sua globalità
- consiste nel trasferimento di conoscenze
- l’obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94
ripresa dal D.Lgs.81/08
Informazione:
- fornire notizie (a livello verbale o scritto)
- l’obbligo già presente nella legislazione precedente
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28. Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai
lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:
• I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo;
• I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni
aziendali);
• Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
• Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile.
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29. Informazione
Inoltre su:
I pericoli relativi all’uso di sostanze
e preparati pericolosi
Le procedure di
• Pronto soccorso
• Lotta antincendio
• Evacuazione
Il nominativo del RSPP e del medico
competente
I nominativi degli addetti alle
emergenze
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30. Informazione adeguata significa:
• Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.
• Che deve essere commisurata ai rischi esistenti.
• Che deve avere carattere dinamico.
• Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli,
cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)
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31. Formazione e Informazione quando?
Al momento dell’assunzione
Al momento del trasferimento mansione
In occasione di cambiamenti dell’organizzazione
aziendale:
1. Nuove attrezzature
2. Nuove tecnologie
3. Nuove sostanze o preparati pericolosi
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32. Formazione art.37 D.Lgs.81/08
AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza
oneri a carico dei lavoratori;
AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base
dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione
organizzata previa consultazione RLS;
RLS;
AI PREPOSTI.
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33. Addetti alle emergenze
• Primo soccorso
• Evacuazione dei lavoratori
• Prevenzione e lotta antincendio
• Gestione dell’emergenza
IN NUMERO ADEGUATO!
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34. La formazione del RLS
Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento delle sue
funzioni.
PROGRAMMA BASE:
• conoscenze generali sulla normativa,
• sui rischi e sulle relative misure di prevenzione,
• metodologie sulla valutazione del rischio,
• metodologie minime di comunicazione.
SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di
proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione
dei rischi.
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35. Chi può promuovere formazione?
• Organismi paritetici territoriali
• RSPP
• medico competente
• RLS
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38. Valutazione dei rischi
Valutazione globale della probabilità e della gravità di
possibili lesioni o danni alla salute in una situazione
pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza
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39. Adeguatezza della valutazione dei rischi
1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali;
2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o
una tantum;
3. Come funzione di orientamento alle priorità;
4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e documentata nei
contenuti;
5. Costruita e gestita in modo partecipato coinvolgendo
tutti gli attori aziendali della prevenzione
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40. Obiettivo della valutazione dei rischi
Consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la
Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente
definite.
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41. Conclusione di una valutazione
Al termine della valutazione è necessario indicare:
• I rischi sono controllati o no in modo adeguato
• Se non lo sono, quali sono:
1. le priorità da affrontare
2. le opzioni previste per ridurre il rischio
• Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i
livelli di protezione
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42. Campi di conoscenza del valutatore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Le leggi le norme di buona tecnica;
Gli standard di riferimento;
I requisiti di igiene del lavoro;
I fondamenti di ergonomia;
La sicurezza sul lavoro;
I cicli tecnologici;
Le
Le
Le
Le
tecniche
tecniche
tecniche
di
di
di
indagine ambientale;
bonifica ambientale;
comunicazione/formazione;
informazioni ad hoc sull’azienda.
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43. Chi effettua la valutazione deve saper fare:
1.
2.
3.
4.
Identificare pericoli e situazioni pericolose;
Valutare i livelli di rischio;
Mettere i rischi in ordine di priorità;
Proporre le opzioni possibili per
eliminare/ridurre i rischi;
Valutare costi ed efficacia;
Promuovere e comunicare;
Identificare i casi in cui le proprie
5.
6.
7.
competenze sono inadeguate e occorrono
competenze.
altre
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44. Strumenti per la valutazione
• Se necessari dati di letturatura;
• Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);
• Analisi degli infortuni e malattie professionali;
• Analisi della documentazione (di sicurezza, di
conformità, schede tossicologiche, etc.);
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45. Strumenti per la valutazione
• Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni
(sulle sostanze, sui preparati, etc.);
• Analisi dei compiti e delle mansioni;
• Analisi delle procedure operative;
• Recupero dell’esperienza, del vissuto, dei pareri dei
lavoratori;
• Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali.
46. Cosa si valuta
• Layout dei reparti
• Numero di addetti
• Denunce manutenzione impianti
• Schede di sicurezza sostanze
• Controlli sanitari periodici
• Procedure di lavoro
• Elenco dispositivi di protezione
• Esperienze del personale
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47. Prevenzione
Insieme di misure attuate all’interno dell’azienda che
tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di
accadimento sia esso un infortunio o una malattia
professionale
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49. Protezione
Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le
conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe
verificarsi nonostante le misure di prevenzione
adottate
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
51. 2
8
4 8 12
1 2
Prevenzione, Protezione
4
3
R = f(P,M)
2
R < Ra
1
MAGNITUDO1 2 3 4
misurediprevenzione
PROBABILITA’
misure di protezione 16
3 6 9 1
2 4 6
RISCHIO
ACCETTABILE 3 4
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52. Contenuti minimi del DVR
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
53. Contenuti minimi del DVR
• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici.
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55. Quali sono i luoghi di Lavoro
I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
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56. Requisiti di sicurezza
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell’ Allegato IV
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili (vie di uscita, ascensori e
pulsantiere, servizi igienici)
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57. Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro deve accertarsi che:
1. I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti
2. Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite (o, a maggior ragione, ad uscite di emergenza)
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in
ogni evenienza
3. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
58. Obblighi del Datore di Lavoro
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate.
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento
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59. I locali sotterranei e semi sotterranei
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
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60. Ambienti sospetti di inquinamento
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili
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61. Notifiche
La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da
adibire a lavorazioni industriali devono essere notificati
La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori
L’organo di vigilanza deve chiedere integrazioni entro 30 gg.
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62. Contenuti dell’Allegato IV
L’Allegato IV stabilisce le principali disposizioni in
materia di:
1.1
1.2
1.3
dei
Stabilità e solidità
Altezza, cubatura e superficie
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico
1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo,
pavimenti e passaggi
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63. Contenuti nell’Allegato IV
1.5
1.6
1.7
1.8
Vie e
Porte
Scale
uscite di emergenza.
e portoni
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di
lavoro esterni
1.9 Microclima
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64. Contenuti nell’Allegato IV
1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei
luoghi di lavoro
1.11
1.12
1.13
1.14
Locali di riposo e refezione
Spogliatoi e armadi per il vestiario
Servizi igienico assistenziali
Dormitori
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65. Contenuti nell’Allegato IV
2.1 Difesa dalle sostanze nocive
2.2 Difesa contro le polveri
3.
4.
5.
6.
7.
Vasche e canalizzazioni,…
Misure contro l’incendio e l’esplosione
Installazioni elettriche
Primo soccorso
Aziende agricole
66. 1.1 Stabilità e solidità
I locali devono essere stabili relativamente alla loro
destinazione d’uso
I luoghi destinati a deposito devono riportare l’indicazione
della portata massima (Kg/m2)
Non possono essere tenuti depositi di immondizia a meno che
non vengano adottati mezzi efficaci
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67. 1.2 Altezza, cubatura e superficie
Nelle aziende industriali con più di 5 lavoratori (h = 3 m; s
= 2 mq, V = 10 mc)
Per i locali destinati a uffici o ad aziende commerciali i limiti
di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente
Per gli stessi lo spazio deve essere tale da consentire il
lavoro in sicurezza
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68. 1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre,
lucernari, scale, marciapiedi..
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni è vietato adibire a lavori continuativi locali che non:
• Siano difesi contro agenti atmosferici, calore e rumore
• Avere aperture sufficienti per il ricambio d’aria
• Ben asciutti e difesi dall’umidità
• Provvisti di pavimenti e pareti efficacemente lavabili
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69. 1.3 Pavimenti
Devono essere stabili, antisdrucciolevoli, privi di cavità,
protuberanze e inclinazioni pericolose
Nelle parti dei locali dove si versano liquidi deve essere
impermeabile e avere una pendenza per avviarli al punto di
scarico
Se si mantiene bagnato deve essere fornito di graticolato o
palchetti a meno che i lavoratori non siano forniti di calzature
impermeabili
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70. 1.3 Pareti
Qualora non ci siano particolari condizioni le pareti
devono essere a tinta chiara
Le pareti trasparenti o traslucide devono essere
segnalate e costruite con materiali di sicurezza fino a 1
metro
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71. 1.3 Finestre e lucernari
Le finestre e i lucernari devono poter essere aperti, chiusi e
regolati in totale sicurezza
Le finestre e i lucernari devono poter essere puliti senza
rischi L’accesso ai tetti costruiti di materiale non resistente
può essere autorizzato solo con l’uso di dispositivi
anticaduta
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72. 1.3 Scale e banchine
Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in sicurezza
con i necessari dispositivi funzionanti
Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate ai
carichi
Le banchine devono disporre di un’uscita, se >25 m almeno di 2
Le rampe di carico devono fornire una sicurezza tale che eviti ai
lavoratori di cadere
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73. 1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti
e passaggi
Le vie di circolazione miste devono essere progettate e poi
utilizzate in sicurezza
Le vie di circolazione devono passare a distanza di sicurezza da
pedoni e portoni
Il tracciato deve essere evidenziato
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
74. 1.4 Zone di pericolo
• Le zone con pericolo di caduta devono disporre di
dispositivi e segnaletica che impediscano l’accesso ai
lavoratori non autorizzati
• Devono essere prese le idonee misure di per i lavoratori
autorizzati
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75. 1.4 Pavimenti
I pavimenti destinati al passaggio non devono presentare
buche o sporgenze
Non devono essere ostruiti
In caso contrario gli ostacoli devono essere segnalati
Nel caso di uso di mezzi di sollevamento gli spazi vuoti devono
essere ben protetti con parapetti
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76. 1.4 Passaggi
Le vie di uscita su vie di transito devono disporre di
barriere e/o segnaletica
I lavori su vie di transito devono essere effettuati in
sicurezza
Nel caso di più veicoli mossi da un mezzo meccanico le
manovre devono essere fatte con uomo a terra
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77. 1.5 Vie e uscite di emergenza
Devono sempre rimanere sgombre
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente
Il numero e le dimensione delle vie e delle porte di uscita
deve essere dimensionato all’azienda in esame
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
78. 1.5 Vie e uscite di emergenza
Le porte devono poter essere aperte nel verso dell’esodo a
meno di altri pericoli
Non devono mai essere chiuse a chiave quando sono
presenti lavoratori a mano di casi specificatamente
autorizzati
È vietato adibire a porte delle uscite di emergenza
saracinesche, scorrevoli, etc.
Devono essere evidenziate da apposita segnaletica ed
illuminate
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79. 1.5 Vie e uscite di emergenza
Gli edifici dedicati interamente a lavorazioni che presentano
pericoli di esplosione o di incendio con più di 5 lavoratori
devono disporre di almeno due scale
Le aperture sul suolo devono essere provviste di coperture
e/o parapetto con segnaletica di sicurezza annessa
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80. 1.5 Vie e uscite di emergenza
Le aperture nelle pareti che consentano il passaggio di
una persona e che presentano pericolo di caduta devono
essere protette
Per le finestre sono consentiti parapetti di 90 cm quando
in relazione al tipo di lavoro non ci siano particolari
condizioni di pericolo
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81. 1.6 Porte e Portoni
Le porte devono essere agevolmente apribili dall’interno
Nel caso di un rischio di esplosione o di incendio e più di 5
lavoratori impiegati almeno una porta da 120 ogni 5
lavoratori
Negli altri casi 0.80 fino a 25 e 120 fino a 50, etc..
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
82. 1.6 Porte e Portoni
Accanto ai portoni per il passaggio dei veicoli deve essere prevista
la presenza di porte di soli pedoni
Le porte e i portoni apribili nei due sensi devono essere trasparenti
o muniti di pannelli trasparenti
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all’altezza degli occhi
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83. 1.6 Porte e Portoni
Le porte trasparenti devono essere protette contro lo
sfondamento
Le porte scorrevoli non devono uscire dalle guide o cadere
Le porte che si aprono verso l’alto devono disporre di un
sistema che gli impedisca di ricadere
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84. 1.6 Porte e Portoni
Le porte ad azionamento meccanico devono essere fornite
di dispositivi di arresto di emergenza e poter essere aperte
anche in mancanza di energia elettrica
Le porte lungo le vie di emergenza devono essere
contrassegnate adeguatamente
Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono
poter essere aperte
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85. 1.7 Scale
Le scale a gradini devono essere costruite per poter
resistere ai carichi massimi ipotizzabili
Le scale ed i pianerottoli devono essere provvisti di
parapetti normali o difese equivalenti
Le rampe delimitate da due pareti devono essere
provviste di almeno un corrimano
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86. 1.7 Scale
È definito parapetto normale nel caso in cui:
• Sia costruito di materiale rigido e resistente
• Altezza minima di un metro
• Abbia almeno 2 correnti di cui uno a metà
altezza tra pavimento e l’altro
• Sia fornito di arresto al piede da terra 15 cm
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87. 1.8 Posti di lavoro e di passaggio
I posti di lavoro e di passaggio devono essere difesi contro la
caduta e l’investimento di materiali
I luoghi di lavoro devono essere concepiti in modo tale che
la circolazione dei pedoni e dei mezzi avvenga in sicurezza
I luoghi di lavoro esterno devono essere illuminati quando la
luce naturale non è sufficiente
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88. 1.8 Posti di lavoro e di passaggio
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto questi
devono rispondere ai seguenti requisiti:
• I lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici e la
caduta di oggetti
• Non sono esposti a livelli sonori, gas, polveri, vapori nocivi
• I lavoratori possono abbandonarli rapidamente senza
scivolare o cadere
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89. 1.9 Microclima-Aerazione
I lavoratori devono disporre di aria salubre anche ottenuta
con impianti
Gli impianti devono essere sempre manutenuti
Non devono esporre i lavoratori a correnti fastidiose
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90. 1.9 Microclima – Temperatura e umidità
La temperatura dei luoghi di lavoro deve essere adeguata alle
lavorazioni
Le temperature dei locali di riposo, servizi, ecc. deve essere
conforme
Finestre e lucernari non devono permettere un soleggiamento
eccessivo
Si possono utilizzare sia misure localizzate che generali Deve
evitarsi la formazione di nebbia
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91. 1.10 Illuminazione
Tutti i locali devono disporre di adeguata luce naturale
Deve essere assicurata la presenza di luce artificiale
L’illuminazione non deve comunque rappresentare un pericolo
Deve essere presente l’illuminazione di emergenza
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92. 1.10 Illuminazione sussidiaria
Devono essere disponibili mezzi di illuminazione sussidiaria
Devono essere tenuti in posti noti e a disposizione del personale
In casi particolari deve essere immediata e facilmente accessibile
Deve durare fino al completo esodo
Può essere fissa o mobile
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93. 1.11 I locali di riposo e di refezione
Quando la sicurezza dei lavoratori lo richiede devono essere
presenti locali di riposo
Non sono obbligatori negli uffici
Devono avere dimensioni sufficienti e dotati di tavoli e sedie
Devono essere adottate protezioni per i non fumatori
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94. 1.11 I locali di riposo e di refezione
Nel caso di lavori all’aperto con più di 30 lavoratori impiegati che
rimangono in azienda devono essere messi a disposizione locali per
la refezione
I refettori devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche
Nel caso di esposizione a sostanze insudicianti è vietato consumare
i pasti nei luoghi di lavoro
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95. 1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
Locali spogliatoi devono essere messi a disposizione ogni qualvolta
si renda necessario
Gli spogliatoi per aziende con oltre 5 dipendenti devono essere
divisi per sesso
Devono essere in ottime condizioni igieniche e vicini al luogo di
lavoro
Dotati di armadietti mono o doppia anta
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96. 1.13 Servizi igienico assistenziali
I lavoratori devono avere a disposizione acqua potabile
Nel caso sia necessario devono essere messe a disposizione
delle docce separate
Devono essere previsti gabinetti separati per sesso nel caso di
più di 10 dipendenti
I servizi devono essere in perfette condizioni igieniche
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97. 1.14 Dormitori
Nei lavori all’aperto deve essere messo a disposizione un locale di
ricovero
I locali devono essere forniti dei necessari suppellettili
Nel caso di lavori in aperta campagna superiori ai 15 giorni in
estate a ai trenta in inverno nessuna misura di fortuna
Nel qual caso i dormitori devono rispondere a prescrizioni
specifiche
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98. 2.1 Difesa da sostanze nocive
Le sostanze nocive devono essere custodite in sicurezza
Le sostanze fermescentibili non devono essere conservate nel luogo
di lavoro oltre lo stretto necessario
Gli apparecchi devono essere disinfettati
Le lavorazioni devono essere eseguite in locali separati
Il DL deve provvedere a ridurne sviluppo e diffusione
Aspirazione localizzata
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99. 2.1 Difesa da sostanze nocive
All’entrata dei locali deve essere esposta idonea segnaletica
Stessa cosa in prossimità dei macchinari
I locali devono essere compartimentati
La manipolazione deve avvenire con l’ausilio di DPI
Nel caso di utilizzo di liquidi corrosivi deve essere messa a
disposizione acqua o neutralizzanti
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100. 2.2 Difesa contro le polveri
Nelle lavorazioni che producono polveri devono essere poste in
atto misure per il loro contenimento
In caso contrario deve esserci una lavorazione a circuito chiuso
Uso di DPI
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101. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,serbatoi, silos
Nel caso vi debbano entrare i lavoratori devono avere
dimensioni non inferiori a 40 cm
Bisogna assicurarsi dell’assenza di tossici e temperature elevate
Chi sovrintende deve provvedere a bloccare tutti i flussi
I lavoratori devono essere assistiti all’esterno
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102. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,
serbatoi, silos
In taluni casi i lavoratori devono essere muniti di cintura di
sicurezza e autorespiratore
Nel caso di presenza di sostanze infiammabili o esplosive devono
essere prese le necessarie misure
Le vasche con altezza inferiore a 90 cm devono essere difese da
parapetti
In caso contrario si coprono
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103. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos
In taluni casi i lavoratori devono essere muniti di cintura di
sicurezza e autorespiratore
Nel caso di presenza di sostanze infiammabili o esplosive devono
essere prese le necessarie misure
Le vasche con altezza inferiore a 90 cm devono essere difese da
parapetti
In caso contrario si coprono
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104. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos
Se maggiori di 2 metri e senza accesso al fondo si usano
scale trasportabili con aggancio
Le tubazioni e canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie devono essere collocate in modo che:
- In caso di perdita non costituiscano pericolo
- Siano facilmente svuotabili
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105. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,serbatoi, silos
Le tubazioni quando costituenti una rete devono essere provviste
di punti di intercettazione
I serbatoi e le vasche devono essere provvisti:
• di chiusure ermetiche
• di scarico al troppo pieno
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106. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos
I recipienti adibiti al trasporto devono essere
provvisti:
• di idonee chiusure
• di dispositivi riempimento-di svuotamento
accessori di presa
• involucro protettivo
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107. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
silos
I recipienti vuoti devono essere conservati separatamente dai vuoti
e contrassegnati
Devono essere bonificati in caso di cambio di contenuto
Nel caso non fosse possibile vanno distrutti
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108. 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
Nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione è:
• Vietato fumare
• Vietato usare fiamme libere
• Vietato usare apparecchi incandescenti
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109. 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
• Devono essere predisposti idonei sistemi di spegnimento
• Vietato usare acqua su sostanze che reagiscono
• Vietato usare acqua su apparecchi in tensione
• Idonea segnaletica
• Obbligo CPI
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110. Macchinari che non producono scintille o riscaldamenti
Il riscaldamento deve essere ottenuto con apparecchi idonei
Pareti a minor resistenza per le esplosioni
Non mescolare miscele gassose infiammabili esplosive
4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
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111. 5.Istallazioni elettriche
• Tipo “antideflagrante”
• Normali solo per i macchinari
• L’illuminazione deve essere effettuata solo dall’esterno,
ovvero lampade ermetiche
• Interruttori “onnipolari” all’esterno
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112. 5. Istallazioni elettriche
Nel caso di scariche elettrostatiche:
• Collegamento a terra
• Dispersori
• Rete di tubazioni metalliche
• Mezzi di trasporto “tutto a terra”
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113. Sanzioni
Il DL è punito con l’arresto da sei a dodici mesi o l’ammenda da
€ 4.000 a 16.000 per lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
Il DL è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da €
2.000 a 10.000 per lavori in ambienti sotterranei o per
mancato rispetto prescrizioni allegatoIV
Il DL è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 a 2.500
per mancata notifica
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115. Movimentazione manuale dei carichi:
le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari
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116. Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
Qualora non sia possibile adotta le misure necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi
i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi.
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117. Il rachide
La struttura portante del nostro corpo si chiama rachide o
colonna vertebrale ed è costituita da ossa (vertebre),
dischi intervertebrali, muscoli e legamenti.
Vista di lato la colonna vertebrale presenta delle curve
fisiologiche che devono essere rispettate, soprattutto nelle
posizioni fisse e prolungate
.
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119. Le vertebre
Sono 24 segmenti ossei
che costituiscono la
colonna vertebrale,
disposti uno sull’altro.
Ad unire una vertebra e
l’altra c’è un cuscinetto
ammortizzante ed elastico
chiamato disco
intervertebrale.
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120. Cause di posizioni sbagliate
In seguito a posizioni sbagliate assunte per periodi
prolungati e/o cattive abitudini lavorative si possono avere
alterazioni della curvatura naturale della colonna
vertebrale come:
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121. Alterazioni della colonna vertebrale
1)
2)
3)
4)
Scoliosi
Schiena piatta
Ipercifosi
Iperlordosi
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122. Funzionalità del disco intervertebrale
Il disco intervertebrale nelle posizioni fisse è mal nutrito e invecchia
precocemente.
La piena funzionalità del disco è mantenuta attraverso frequenti e
sostanziali cambiamenti di posizione del corpo (seduto > in piedi).
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124. Posizioni dannose
Spesso, durante la giornata, sia in casa che sul lavoro, si
compiono dei gesti e si assumono posizioni dannose per la
schiena. Di seguito ne verranno illustrate alcune, insieme alle
posizioni corrette che possono sostituirle.
Comunque, in tutti casi, si ricorda di cambiare posizione il più
spesso possibile.
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130. Linee Guida all’Uso Dei Videoterminali
Titolo VII D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV
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131. Elementi da valutare
Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro al VDT con
particolare riguardo:
• ai rischi per la vista e per gli occhi ai problemi legati alla
postura ed all’affaticamento fisico o mentale
• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
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132. Chiarimento importante
Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano
ad escludere rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e
non ionizzanti, sia a carico dell’operatore sia della prole.
In particolare, la presenza della marchiatura CE comporta che i
campi elettromagnetici siano mantenuti al di sotto dei limiti
raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita
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133. Indicazioni da osservare
Il piano di lavoro (scrivania) deve:
• avere una superficie ampia per consentire un appoggio per
gli avambracci davanti la tastiera
• garantire per una corretta distanza viso-schermo
• stabile e di altezza tra 70 e 80 cm avere uno spazio idoneo
per le gambe
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134. Indicazioni da osservare
Il sedile deve:
• essere di tipo girevole, basamento con 5 punti di
appoggio almeno
• piano e schienale regolabili in maniera indipendente
• materiale traspirante e pulibile
• poggiapiedi separato per postura adeguata degli arti
inferiori
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135. Prevenire problemi alla schiena
• Postura corretta di fronte al video, piedi ben poggiati sul
pavimento, schiena appoggiata allo schienale nel tratto
lombare.
• Altezza dello schermo tale che lo spigolo superiore sia alla
stessa altezza degli occhi ad una distanza di 40-70 cm.
• Mouse e tastiera sullo stesso piano davanti al video
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137. Evitare problemi visivi
Corretta illuminazione del posto di lavoro evitando illuminamenti
eccessivi
Durante le pause ed i cambiamenti di attività non dedicarsi ad
attività che richiedano lo stesso impegno visivo
141. Motilità oculare e messa a fuoco
La visione di oggetti a meno di 1 metro sottopone ad un
notevole sforzo i muscoli della messa a fuoco e della motilità
oculare
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142. Esercizi di rilassamento oculare
• Socchiudere ogni tanto le palpebre per 1 o 2 minuti senza
forzare la chiusura stessa
• Seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto
• Distogliere saltuariamente lo sguardo dagli oggetti vicini e
rivolgerlo verso oggetti lontani (oltre 6 metri) cercando di
distinguere bene i dettagli
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143. Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori addetti ai VDT ossia, coloro che utilizzano un VDT,
in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
sono sottoposti ad una visita medica da parte del medico
competente
Qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità, il lavoratore
sarà sottoposto ad esami specialistici
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144. Sorveglianza Sanitaria
In base agli accertamenti sanitari il M.C. esprime un giudizio di:
1. idoneità, con e senza prescrizioni
2. non idoneità temporanea o permanente
La periodicità minima delle visite di controllo è biennale per
lavoratori idonei con prescrizioni e/o abbiano superato il 50esimo
anno ed è quinquennale per gli altri.
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145. Consigli per lavorare meglio
Evitare, per quanto possibile, posizioni fisse di lavoro per tempi
prolungati e praticare esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti
superiori ed inferiori, mani).
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146. Esercizi di rilassamento muscolare
Per gli avambracci:
• Stiramento: seduti, le mani appoggiate
lateralmente alle cosce, rivolte all’indietro
• Mantenere la posizione per 20 secondi
• Ripetere 5 volte
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147. Esercizi di rilassamento muscolare
Per la schiena:
1. Stiramento: seduti con la schiena dritta, piedi appoggiati a terra,
gambe leggermente divaricate
2. Abbandonate le braccia fra le gambe e scendere lentamente in
avanti, a partire dalla testa, fino a toccare terra con il dorso delle
mani
3. Restare così qualche istante, quindi ritornare lentamente in
posizione seduta
4. Ripetere 5 volte
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148. Sedia con sedile e schienale regolabile
La sedia deve permettere di mantenere:
• i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto
• le ginocchia ad angolo retto
• i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o
su un poggiapiedi
• la schiena ben appoggiata allo schienale
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150. Cantiere e sicurezza
Il settore delle costruzioni continua a
mantenere alti indici infortunistici sia di
frequenza che di gravità
Il settore delle costruzioni è al primo
posto per numero di malattie professionali
indennizzate dall’INAIL
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151. Cantiere e sicurezza sul lavoro
E’ un luogo complesso dove operano contemporanemente, per
molto tempo, un certo numero di aziende, professionisti e
lavoratori
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152. Come affrontare la sicurezza in cantiere
• Individuazione dei punti critici nel percorso della sicurezza
organizzazione e gestione del sistema di sicurezza in cantiere
informazione, formazione e addestramento delle maestranze
rappresentanza dei lavoratori
• sorveglianza sanitaria dei lavoratori
• adeguata azione di controllo
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153. Titolo IV
Cantieri temporanei e mobili
D.Lgs. 9/4/08 N° 81 integrato con il decreto
legislativo 106/2009
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154. Titolo IV:cantieri temporanei e mobili
Capo
Capo
Capo
I: dall’art. 88 all’art. 104
II: dall’art. 105 all’art 156
III: sanzioni dall’art 157 all’art 160
Allegati
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155. Titolo IV:cantieri temporanei e mobili
prevenzione degli
in quota
Capo I – Misure per la
salute e la sicurezza nei
cantieri temporanei o
mobili
Capo II – Norme per la
infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori
Capo III – Sanzioni
Sez. I Campo di
applicazione
Sez. II Disposizioni di
carattere generale
Sez. III Scavi e
fondazioni
Sez. IV Ponteggi ed
impalcature in legname
Sez. VIII Demolizioni
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156. Definizioni
L’articolo 89 definisce i principali soggetti coinvolti
A) cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui
si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è
riportato nell’ ALLEGATO X
B) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata
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157. Definizioni
C) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto
D) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione
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158. Definizioni
E) coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal
committente
F) coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato
dal committente
G) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori
H) piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV
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159. Definizioni
I) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera
o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali
L) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da
realizzare
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160. Obblighi del committente
Secondo quanto stabilito dall’art. 90, nei cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)
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161. Obblighi del committente
La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per il committente o il responsabile dei lavori
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162. Obblighi del committente
Il committente o il responsabile dei lavori comunica “alle
imprese affidatarie”, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro il committente o il responsabile dei lavori
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163. Idoneità tecnico-professionale
Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa “o ad un lavoratore autonomo” verifica l'idoneità tecnico-
professionale:
A. delle imprese affidatarie
B. delle imprese esecutrici
C. dei lavoratori autonomi
e con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
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164. Idoneità tecnico-professionale
Il committente, inoltre, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
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165. PRIVATOPUBBL COI
CANTIERE
(art. 89 c 1 Let.”a”).
PUBBL
CO ?
I
PUBBLICO
C.C.I.A
A.
P
.
DURC
RIVATO
AUTOC
ERTIF C
AZIONE
I
Due procedure: Pubblico e Privato
si noPUBBLI
CO ?
ERTIFIC
Le imprese e i lavoratori autonomi
forniscono certificato CCIAA, DURC
ed una autocertificazione.
Il Committente o il Responsabile dei
Lavori verificano l’idoneità tecnico-
professionale con le modalità di cui
all’allegato XVII
C.C.I.A.
A.
DURC
AUTOC
AZIONE
CANTIERE
(art. 89 c.1 Let.”a”)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
166. Entità inferiore a 200 uomini/giorno
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI il requisito si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese “e dei lavoratori
autonomi” del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ allegato XVII
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167. Il coordinatore per la progettazione deve:
• redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’
allegato XV
• predisporre un fascicolo “adattato alle caratteristiche
dell’opera”, i cui contenuti sono definiti all' allegato XVI e
coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
90, comma 1
Sanzione: Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 a 6.400 euro
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Il coordinatore per la progettazione (art 91)
168. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
• verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, delle disposizioni contenute nel
PSC
• verifica l'idoneità del POS
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione
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169. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività
• verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro
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170. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• segnala al committente le inosservanze al decreto e alle
prescrizioni del PSC
• sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione
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171. Committenti e responsabili dei lavori
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito
al responsabile dei lavori (art.93)
La designazione del coordinatore per la progettazione, e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il
committente dalle sue responsabilità
Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.000 a 4.800 euro
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172. Obblighi dei lavoratori autonomi
Secondo quanto stabilito nell’articolo 94, i lavoratori autonomi
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza
Sanzioni: Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800
euro il lavoratore autonomo
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173. Disposizioni contenute nell’articolo 21
I lavoratori autonomi devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto
o subappalto
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174. Disposizioni contenute nell’articolo 21
I lavoratori autonomi hanno la facoltà di:
• beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all’articolo 41
• partecipare a corsi di formazione specifici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui
all’articolo 37
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175. Misure generali di tutela
I datori di lavoro, ciascuno per la sua parte di competenza
devono occuparsi (art. 95) :
• del mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
• della scelta dell'ubicazione di posti di lavoro;
• delle condizioni di movimentazione dei vari materiali
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176. Misure generali di tutela
• della manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio
e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi
• della delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio,
dell'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere;
• della cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
• delle interazioni con le attività che avvengono sul luogo;
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177. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
• adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO
XIII;
Sanzioni: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
il datore di lavoro e dirigente
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178. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;
Sanzioni: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000
euro il datore di lavoro e dirigente
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179. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
• curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
• curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute;
Sanzioni:Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il
datore di lavoro e dirigente
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180. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
• curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
• curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
Sanzioni: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
• redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h).
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181. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro del PSC di
cui all'articolo 100 nonché la redazione del POS costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all’articolo 29,
comma 3” nota: (relative alla valutazione dei rischi, al
coordinamento e alla formazione dei lavoratori)
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182. Datore di lavoro dell’impresa affidataria
• Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e le l’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro il datore di lavoro e dirigente)
• gli obblighi derivanti dall’articolo 26
Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro il datore di lavoro e dirigente
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183. Datore di lavoro dell’impresa affidataria
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
• coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (misure
generali di tutela);
• verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio.
Sanzione: (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a
2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
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184. Datore di lavoro dell’impresa affidataria
• il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”
Sanzione: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a
2.000 euro il datore di lavoro e dirigente
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185. Notifica preliminare
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
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186. Piano di sicurezza e di coordinamento
Il piano è costituito da:
A. una relazione tecnica
B. una stima dei costi
C. tavole esplicative di progetto
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC
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187. Consultazione del RLS
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento,
secondo quanto stabilito dall’articolo 102 , il datore di lavoro di
ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte al riguardo.
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188. Flussi PSC e POS
IMPRESA
ESECUTRICE
IMPRESA
ESECUTRICE
IMPRESA
ESECUTRICE
IMPRESA
PRINCIPALE
CSP
CSERESPONSABILE
LAVORICOMMITTENTE
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190. Definizione di rumore
Definiamo “rumore” qualsiasi fenomeno acustico che non
contenga informazioni utili per l’ascoltatore e quindi
interferisca con la sua attività o con i suoi interessi. Un
suono o un rumore è generato principalmente da due
cause:
A. vibrazioni meccaniche
B. turbolenza dell’aria
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191. Fenomeno uditivo
Le vibrazioni generate da una sorgente sonora producono variazioni
corrispondenti nella pressione degli strati d'aria circostanti.
Queste variazioni di pressione dell’aria sono raccolte dall'orecchio
umano, che le percepisce sotto forma di suoni
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192. Le onde sonore si propagano
nell’aria ed arrivano a
sollecitare la membrana del
timpano, da dove sono
trasmesse alla parte più interna
dell’orecchio;
qui sono stimolate particolari
cellule nervose che ci
permettono di percepire le
oscillazioni come suoni diversi
per tipo ed intensità
Fenomeno uditivo
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193. Grandezze fisiche: intensità
L’intensità esprime l’energia delle onde sonore, ovvero il
“volume”, e si misura in decibel (dB). Si usa una scala molto
particolare nella quale ad ogni aumento di 3dB corrisponde un
raddoppio di intensità
Il tipo di rumore è caratterizzato dalla frequenza f, ovvero il “tono”.
Si misura in Hertz [Hz] ed esprime il numero di oscillazioni complete
compiute in un secondo
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194. Tipi di frequenze
Le frequenze sono:
basse frequenze (decine/centinaia di oscillazioni al secondo)
caratterizzano i suoni bassi (es: il tamburo)
alte frequenze (migliaia di oscillazioni al secondo) caratterizzano
i suoni acuti (es: lo squillo del telefono)
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195. L’udito dell’uomo
• L’uomo può percepire solo le frequenze comprese nell’intervallo
20 Hz–20.000 Hz.
• Frequenze molto basse sono percepite come vibrazioni, più o
meno intense
• Frequenze più alte non sono percepite dall’orecchio e sono dette
ultrasuoni.
• La voce umana si colloca tra le frequenze di 500 e 2000 Hz
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197. Effetti del rumore
L’esposizione a rumori di elevata intensità, particolarmente se
acuti, determina inizialmente uno spostamento temporaneo
di soglia, che corrisponde ad una sorta di affaticamento
difensivo dell’udito che è caratterizzato dalla reversibilità
completa un certo tempo dopo che sia cessata l’esposizione (8-
16 ore).
Durante la sollecitazione non si sentono bene i suoni bassi
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198. Effetti del rumore
Se l’esposizione a rumori elevati continua, la capacità di sentire
suoni al minimo volume, diventa irreversibile e s’instaura una
ipoacusia. Può sembrare anche di sentire rumori che invece sono
inesistenti
Con il tempo permanendo questo stato di cose si può giungere
alla sordità
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199. Effetti del rumore
Il rumore può rompere l’equilibrio omeostatico, interagire con la
qualità della vita e, quindi, sullo stato di salute dell’uomo e degli
esseri viventi.
Il rumore è una delle principali cause di Stress
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200. Cosa accade
Si tratta di una forma precoce esaurimento di cellule nervose molto
simile a quella che avviene normalmente nelle persone anziane
Inizialmente questa riduzione non è avvertita in quanto interessa la
capacità di percepire suoni acuti, poco frequenti nella vita comune,
ma aggravandosi la situazione, vengono interessate altre frequenze
e può essere compromessa anche la capacità di comprensione del
linguaggio umano
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202. Controllo sanitario
Per il rumore, dal punto di vista medico, è possibile solamente
misurare la capacità uditiva per individuare un danno iniziale, non
ancora avvertito dal soggetto, ed impedire che tale danno porti a
conseguenze piùgravi (diagnosi precoce).
L’esame dell’udito
L’ esame è effettuato con
l’audiometro, in ambiente silenzioso
ed in condizione di riposo.
L’esame comunque va ripetuto
periodicamente in base ai livelli di
esposizione a rumore
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203. Ipoacusia professionale
È fondamentale effettuare questo esame prima di iniziare
l’attività lavorativa in un determinato ambiente, sia per conoscere
le proprie capacità uditive, sia per individuare quei soggetti che
possono presentare controindicazioni a lavori rumorosi
L’ipoacusia professionale è irreversibile, bilaterale e simmetrica
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204. va or m te d espos z one
va or super or d az one
va or n er or d az one
Lpeak dB(C)LEX 8h dB(A)
Titolo VIII Agenti fisici, Capo II D.Lgs. 81/08
Art. 189
(Valori limite di esposizione e valori di azione)
LEX,8h dB(A) Lpeak dB(C)
valori inferiori di azione 80,0 135,0
valori superiori di azione 85,0 137,0
valori limite di esposizione 87,0 140,0
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205. V s ta med ca a r ch esta
V s ta med ca
Segna et ca e per metraz one
Uso obb gator o de DPI
Forn tura de DPI
Formaz one
In ormaz one
÷÷< 80LEX 8h dB(A)
Tabella riepilogativa
favorevole del MC
LEX,8h dB(A) < 80 80 ÷ 85 85 ÷ 87
Informazione X X
Formazione X X
Fornitura dei DPI X X
Uso obbligatorio dei DPI X
Segnaletica e perimetrazione X
Visita medica X
Visita medica a richiesta
con il parere
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206. Valutazione degli otoprotettori
Dal punto di vista metodologico la UNI EN 458:2005 mette a
disposizione i criteri per la valutazione dell’efficienza.
Occorre verificare che:
• sia presente un sistema di controllo dell’uso e della manutenzione
dei DPI che garantisca almeno che il personali li indossi correttamente,
il loro uso regolare, la corretta custodia e manutenzione;
• non si siano determinati peggioramenti nella funzionalità uditiva dei
lavoratori.
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207. Errore
assoc ato
(dBA)
L ve o equ
va ente
(dBA)
Tempo d
espos z one
(h/m n )
L ve o d
p cco
(dBC)
Descr z one m sura
Esempio di valutazione del LEX,8h
Classe omogenea: Cavatori
Descrizione attività:Effettuano il sezionamento
della bancata con martello pneumatico,…
LEX,8h = 84,0 ± 0,4 dB(A)
LPeak = 118,0 dB(C)
Descrizione misura
Livello
equivalente
(dBA)
Errore
associato
(dBA)
Livello di
picco
(dBC)
Tempo di
esposizione
(h/min.)
Sezionamento faldatura in blocchi
con martello pneumatico
silenziato/manici antivibranti
98,7 0,3 118,0 15 min.
Operazioni di inserimento cunei con
mazza da kg 8 83,8 0,4 115,5 15 min.
Operazione di ribaltamento della
bancata con cuscini divaricatori 75,8 1,1 108,8 1 h
Operazioni di transennamento ciglio
cava e spostamenti interni cava 70,2 1,1 98,5 6 h
Pausa fisiologica 70,0 1,0 90,0 30 min.
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209. Definizioni
Il Campo Elettromagnetico è generato dall’unione di un’onda
magnetica con un’onda elettrica, perpendicolari fra di loro. Un
campo elettrico che varia nel tempo crea un campo
magnetico altrettanto variabile. A seconda delle lunghezza
caratteristiche fisiche (frequenza d’onda, intensità di energia),
si distinguono vari CEM con effetti biologici diversi per il corpo
umano.
E
H
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210. Spettro elettromagnetico
Campo
microonde laserterrestre linea AC
UV
Campi
statici
Luce
magnetico frequenza Forno a
Lunghezza
d’onda 100.000 km 100 km 1 km 1 m 1 mm 780 nm 10 nm
Microonde Raggi-XELF HF/RF Infrarosso
Frequenza 3Hz 50/60Hz 3kHz 300kHz 300MHz 300GHz
Non-ionizzanti
3*1016Hz
Ionizzanti
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211. Radiazioni ionizzanti: definizione
Si definiscono radiazioni elettromagnetiche ionizzanti quelle
radiazioni in grado di ionizzare direttamente la materia
qualunque sia la loro intensità.
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212. Radiazioni ionizzanti:effetti biologici
La distinzione tra radiazioni ionizzanti e non riveste una
grande importanza per quel che riguarda gli effetti biologici,
poiché il meccanismo di ionizzazione può causare la rottura
dei legami atomici che tengono unite le molecole nelle
cellule provocando alterazioni genetiche e tumori nei
tessuti
Le radiazioni ionizzanti sono, pertanto, cancerogeni certi e
hanno una trattazione separata
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213. Parametri relativi agli effetti biologici
• Frequenza
• Intensità di campo (distanza dalla sorgente)
• Tempo di esposizione
• Area di esposizione (localizzata o corpo intero)
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214. Effetto stimolatorio Effetto termico
Dipendenza dalla frequenza
AF/RFBF
Hz kHz MHz GHz
Esposizione a BF
• induzione di correnti parassite nel corpo; stimolazione dei
nervi e muscoli; modifica dell’equilibrio ormonale.
Esposizione a AF/RF
• riscaldamento del corpo dall’interno;
• non è percepito dagli organi sensoriali della pelle;
• il sistema termoregolatore non reagisce in tempo.
Effetto stimolatorio Effetto termico
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215. Reazione del tessuto umano
La pelle può comportarsi come conduttore o come isolante in
funzione del campo incidente:
• sopra 10 GHz presenta buone proprietà isolanti
• sotto 1 MHz buone proprietà conduttive
• a frequenze intermedie le capacità isolanti crescono al
crescere della frequenza.
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216. Effetti immediati
Al crescere della frequenza da 10 KHz a 300 GHz insorgono, i
seguenti effetti immediati:
1. Corrente indotta all’interno del corpo
2. Scariche elettriche per contatto con oggetti esterni
(effetti indiretti)
3. Riscaldamento dei tessuti interni
4. Effetti sul sistema uditivo
5. Riscaldamento della superficie esterna al corpo
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217. Alterazioni della membrana
Studi condotti su diversi tipi di cellule indicano che l’esposizione a
CEM potrebbe alterare la struttura e di conseguenza alcune funzioni
della membrana deputate ad avviare le reazioni cellulari
Ad oggi, gli effetti che tali alterazioni della membrana possono avere
sulla salute umana sono ancora da chiarire
Così, per livelli di CEM inferiori ai valori che corrispondono agli effetti
termici, gli effetti osservati in cellule isolate non forniscono
ragionevoli indizi di rischio per la salute umana
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218. Protezione dei lavoratori
Titolo VIII Agenti fisici, Capo IV D.Lgs. 81/08:
• Non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo
termine;
• “valori limite di esposizione” sono basati direttamente sugli
effetti della salute accertati e su considerazioni biologiche;
• “valori di azione” sono parametri direttamente misurabili.
Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei valori limite.
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219. Induzione
magnetica
B ( T)
Densità di
potenza
Seq (W/m2)
Campo
magnetico
H (A/m)
Campo
elettrico
E (V/m)
Intervallo di
frequenza
(f)
Valori di azione
Intervallo di
frequenza
(f)
Campo
elettrico
E (V/m)
Campo
magnetico
H (A/m)
Induzione
magnetica
B (µT)
Densità di
potenza
Seq (W/m2)
0 – 1 Hz - 1,65 105 2 105 -
1 – 8 Hz 20.000 1,65 105/f2 2 105/f2 -
8 – 25 Hz 20.000 2 104/f 2,5 104/f -
0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f -
0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 -
2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 -
65 – 100 kHz 610 1.600/f 2.000/f -
0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f -
1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f -
10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10
110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10
400 – 2.000 MHz 3 f1/2 0,008 f1/2 0,01 f1/2 f/40
2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50
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220. Induzione
magnetica (µT)
Campo
elettrico (V/m)Apparato
Esempi di livelli medi di CEM
magnetica (µT)
Apparato
Campo
elettrico (V/m)
Induzione
Coperta elettrica (a contatto) 250 5 – 10
Rasoi elettrici (a contatto) 60 500 – 1500
Frigorifero (30 cm) 60 0,01 – 0,25
Televisore (30 cm) 50 0,04 – 2,00
Aspirapolvere (30 cm) 40 2 – 20
Asciugacapelli (3 cm) 200 1000 – 2500
Asciugacapelli (30 cm) --- 0,01 – 1,00
Frullatore (3 cm) 60 100 – 700
Frullatore (30 cm) 30 0,6 – 10
Forno a microonde (3 cm) --- 75 – 200
Forno a microonde (30 cm) --- 4 – 8
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221. Elementi di valutazione:
Il datore di lavoro deve prestare attenzione a:
• il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione
• i valori limite di esposizione e i valori limite di azione
• gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
• effetti indiretti (interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici, rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici, innesco di
dispositivi elettro-esplosivi, etc.)
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222. La valutazione
La valutazione è programmata ed effettuata con cadenza almeno
quinquennale da personale competente nell’ambito del servizio della
prevenzione e protezione.
I dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio
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223. Misure di prevenzione e protezione
• Controllare il rischio alla fonte, eliminando alla sorgente o
riducendo al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai CEM
• Scelta di attrezzature che emettano CEM di intensità inferiore
• Uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi
meccanismi di protezione.
• Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione
E’ importante ricordare che attualmente non esistono DPI specifici per
proteggere direttamente l’individuo
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224. Norme generali
• Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa
• Mantenersi a distanza da oggetti ed apparecchiature
elettriche in funzione
• Non toccare e non avvicinare troppo il capo ad oggetti elettrici non
noti
• Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature
elettriche
• Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i
cavi d’alimentazione e di messa a terra
• Attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi
elettrici
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228. Il rischio chimico in ambiente di lavoro è riconducibile
all’insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute,
connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento
delle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi”
Cos’è il rischio chimico
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229. Tipologie di rischio chimico
(R. igienico-ambientale)
esposizioni a sostanze
assorbite, con potenziale
biologico (intossicazione o
RISCHI di:
incendio, esplosioni, contatto
con sostanze aggressive e/o
corrosive (ustioni chimiche,
corrosione di materiali e
degrado di impianti, ecc.)
RISCHI da:
tossiche e/o nocive e, se
compromissione dell’equilibrio
malattie professionale)
Rischi per la salute:
Rischi per la
sicurezza:
(R. infortunistici)
RISCHIO CHIMICO
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231. Etichette e schede di sicurezza
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si attua
attraverso principi di prevenzione riguardanti la conservazione, la
manipolazione, lo smaltimento dei preparati pericolosi e le modalità
di intervento in caso d’incidente.
Perché le operazioni suddette siano svolte in modo corretto, occorre
che chiunque abbia a che fare con preparati pericolosi disponga di
informazioni chiare e complete.
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232. Obblighi dei produttori
Per questo motivo chi immette sul mercato un preparato pericoloso
è tenuto ad applicare un’etichetta sull’imballo e a fornire
gratuitamente al destinatario del preparato una scheda informativa
in materia di sicurezza (su supporto cartaceo o informatico). Il
contenuto informativo delle schede di sicurezza ed etichette dei
preparati pericolosi è disciplinato dalla legge, secondo criteri
uniformi in ambito europeo
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233. Lo scopo dell’etichetta
L’etichetta ha lo scopo di permettere a chiunque venga in contatto
col prodotto possa identificarlo immediatamente ed essere al
corrente dei rischi
In caso di necessità potrà servire anche al medico o alle squadre
di primo soccorso
Ogni recipiente contente un prodotto pericoloso deve essere
etichettato da chi lo ha riempito
Se il prodotto viene travasato l’etichetta deve essere riprodotta e
applicata sul nuovo recipiente
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234. Contenuto dell’etichetta
L’etichetta sull’imballo deve recare le indicazioni seguenti, scritte
in modo leggibile ed indelebile, nella lingua del paese in cui il
prodotto è commercializzato (nel nostro caso in italiano)
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235. Contenuto dell’etichetta
a)
b)
Denominazione o nome commerciale del preparato
Nome e indirizzo completi, compreso il numero
telefonico, del responsabile dell’immissione sul
mercato stabilito nell’Unione europea
c) Nome chimico delle sostanze pericolose presenti nel
preparato
Simboli ed indicazioni di pericolo
Frasi di rischio (frasi R)
Consigli di prudenza (frasi S)
Quantitativo nominale espresso in massa o in
volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o
venduti al pubblico.
d)
e)
f)
g)
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236. Scopo della scheda informativa
Le schede informative hanno lo scopo di consentire agli utilizzatori
professionali di adottare le misure necessarie per la protezione
della salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro
Deve essere acquisita dal destinatario del preparato pericoloso al
momento della prima fornitura o, antecedentemente l’acquisto
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237. Scopo della scheda informativa
La disponibilità preventiva della scheda di sicurezza consente di
verificare a priori se potranno essere rispettate le condizioni di
immagazzinamento e corretto utilizzo del prodotto
pericoloso.
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238. Contenuto della scheda di sicurezza
• Identificazione della sostanza/preparato e della
società/impresa
• Composizione/informazione sugli ingredienti;
• Identificazione dei pericoli
• Interventi di primo soccorso
• Misure antincendio
• Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
• Manipolazione ed immagazzinamento
• Protezione personale/controllo dell’esposizione
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239. • Proprietà fisiche e chimiche
• Stabilità e reattività
• Informazioni tossicologiche
• Informazioni ecologiche
• Informazioni sullo smaltimento
• Informazioni sul trasporto
• Informazioni sulla normativa
• Altre informazioni
Contenuto della scheda di sicurezza
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240. bianco
Simboli delle sostanze pericolose
Le caratteristiche di pericolosità delle sostanze sono
rappresentate mediante un pittogramma nero su sfondo bianco,
un simbolo letterale e l’indicazione per esteso della categoria di
pericolosità:
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241. Le frasi di rischio e i consigli di prudenza
Le frasi R, sono le frasi di rischio e sono un modo sintetico ed
univoco di descrivere i rischi connessi alla manipolazione di
sostanze chimiche
Le frasi S, sono i consigli di prudenza e descrivono, in modo
sintetico e codificato, i criteri di conservazione, le precauzioni d’uso
e le modalità
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242. Esempi di frasi R
R10
R11
R20
R23
R36
R39
R40
Infiammabile
Facilmente infiammabile
Nocivo per inalazione
Tossico per inalazione
Irritante per gli occhi
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
Possibilità di effetti cancerogeni – Prove
insufficienti
R45 Può provocare il cancro
R46 Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie.
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243. Esempi di frasi “R”
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso
di esposizione prolungata
R49
R60
R61
R62
R63
Può
Può
Può
provocare il cancro per inalazione.
ridurre la fertilità
danneggiare i bambini non ancora nati
ridotta fertilità.
danni ai bambini non
Possibile
Possibile
rischio
rischio
di
di
ancora nati.
R64 Possibile
seno
rischio per i bambini allattati al
R68 Possibilità di effetti irreversibili
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244. Esempi di frasi “S”
S1 Conservare sotto chiave
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi
da parte del fabbricante)
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente.
S15 Conservare lontano dal calore
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non
fumare
S21 Non fumare durante l'impiego
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245. Esempi di frasi “S”
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da
questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del
produttore).
S43 In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei
da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta
il rischio precisare "Non usare acqua").
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta).
S45 In caso di incidente o di malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta).
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246. Preparati pericolosi
In generale, i preparati pericolosi hanno una classificazione
differente a seconda della concentrazione dei loro componenti
pericolosi
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249. Definizione
Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito
all’esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e
muffe), colture cellulari derivate da organismi pluricellulari:
A. Infezioni
B. Intossicazini
C. Effetti allergici
D. Tumori
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250. Attività lavorative interessate
• Attività in industrie alimentari
• Attività nell’agricoltura
• Attività in cui c’è contatto con animali e/o con prodotti di
origine animale
• Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di
rifiuti speciali potenzialmente infetti
• Attività negli impianti per la depurazione delle acque di
scarico
• Attività nei servizi sanitari, comprese unità
d’isolamento e post mortem
• Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
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251. Agenti biologici:definizione
Un agente biologico è:
• Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato;
• Una coltura cellulare;
• Qualsiasi endoparassita umano in grado di riprodursi, di crescere e di
trasferire del materiale genetico.
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252. Agenti biologici:classificazione
A seconda del rischio di infezione sono ripartiti quattro gruppi:
Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani, ma
con scarsa probabilità di diffusione;
Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani, può diffondersi ma sono disponibili efficaci misure
profilattiche e terapeutiche;
Gruppo 4: agente che causa malattie gravi in soggetti umani, può
propagarsi nella comunità e non sono disponibili misure
profilattiche e terapeutiche.
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253. Come nasce il pericolo
Le malattie infettive sono il risultato dell’interazione tra un agente
infettivo e un ospite suscettibile.
L’insorgenza d’infezione è determinata dall’interazione tra diversi
fattori che caratterizzano l’agente infettivo, la suscettibilità
dell’ospite e, per le infezioni esogene, le modalità di trasmissione.
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255. Trasmissione per contatto diretto
DIRETTO: Comporta un contatto da superficie corporea a
superficie corporea e un trasferimento fisico di microrganismi fra
una persona infetta o colonizzata ed un ospite suscettibile.
Si può avere esposizione per contatto diretto anche per:
1. Ingestione/aspirazione di gas
2. Rovesciamento di liquidi contenenti l’agente
biologico
3. Introduzione nell’organismo attraverso ferite
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256. Trasmissione per contatto indiretto
INDIRETTO: Comporta un contatto di un ospite suscettibile con un
oggetto contaminato che fa da intermediario, di solito inanimato,
come strumenti, aghi, indumenti e guanti che non sono stati
cambiati.
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257. Si verifica quando le goccioline (diametro > 5 mm), dette anche
“droplet”, contenenti microrganismi generate dalla persona infetta
vengono espulse a breve distanza nell’aria e depositate sulle
mucose nasali o nella bocca dell’ospite
Le goccioline sono generate dal soggetto fonte principalmente
durante la tosse, gli starnuti, parlando.
Non deve essere confusa con la trasmissione per via aerea: le
goccioline non rimangono sospese nell’aria
Trasmissione tramite goccioline
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258. Trasmissione per via aerea
Si verifica per disseminazione di:
1. Nuclei di goccioline (“droplet nuclei”, diametro < 5 mm) o
goccioline evaporate contenenti microrganismi che
rimangono sospese nell’aria per lunghi periodi
2. Particelle di polveri contenenti l’agente infettivo
I microrganismi trasmessi in questo modo possono essere
largamente dispersi da correnti d’aria e possono essere inalati
dall’ospite suscettibile dentro la stessa stanza oppure
lontano dalla fonte, a seconda dei fattori ambientali
È richiesto uno speciale trattamento e ventilazione
dell’aria
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259. Trasmissione per via aerea
I microrganismi trasmessi in questo modo possono essere
largamente dispersi da correnti d’aria e possono essere inalati
dall’ospite suscettibile dentro la stessa stanza oppure lontano
dalla fonte, a seconda dei fattori ambientali
È richiesto uno speciale trattamento e ventilazione dell’aria
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260. Altre modalità di trasmissione
Trasmissione attraverso veicoli comuni: i microrganismi
sono trasmessi da oggetti o altri materiali contaminati come
alimenti, acqua, farmaci.
Trasmissione attraverso vettori: avviene quando vettori
come zanzare, mosche, topi ed altri insetti nocivi trasmettono
microrganismi.
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262. Cos’è la luce
UVλ
380
f
789
La luce è un’energia radiante in grado di eccitare la
retina dell’occhio producendo una sensazione visiva.
E’ costituita da radiazioni elettro-magnetiche di
lunghezza d’onda comprese fra 380 e 780 nm.
La distribuzione dell’energia tra di esse determina il
colore e la tonalità della luce.
Il sistema visivo umano è più sensibile ai colori
compresi fra 500 e 600 nm di lunghezza d’onda.
430 698
480 625
530 566
580 517
630 476
680 441
730 411
780 385
IR
Lunghezzad’onda(nm)
Frequenza(1014Hz)
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263. Il vedere
Il fenomeno della visione si esplica nella sensazione soggettiva
prodotta dall’interazione di queste radiazioni con l’apparato
visivo.
L’atto di vedere si manifesta concretamente attraverso la
percezione delle forme, del colore, del rilievo e del movimento di
oggetti. L’occhio è l’elemento ricevitore
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264. Rischi nell’ambiente luminoso
Rischi per la salute:
• Illuminazione inadeguata(visione dei segnali di
comunicazione e allarme/pericolo) ⇒ rischio infortunistico
e/o errore da affaticamento
• Potenza radiante elevata ⇒ danno retinico termico o
fotochimico
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265. Rischi nell’ambiente luminoso
Rischi per il benessere (e capacità lavorativa):
Illuminazione inadeguata:
1. condizioni di visione
2. abbagliamento
3. aspetti cromatici
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266. I um namento ( ux)Sorgente
L’illuminamento
L’illuminamento è una grandezza che valuta la quantità di
luce che investe la superficie di un oggetto.
Il livello di illuminamento richiesto per lo svolgimento di una
specifica attività deve garantire la percezione distinta degli
oggetti e, contemporaneamente, evitare fenomeni di
abbagliamento.
Sorgente Illuminamento (lux)
Sole diretto (altezza 50° sull’orizzonte) 100.000
Cielo nuvoloso 10.000
Uffici e scuole 2.000 ÷ 300
Residenze 1.000 ÷ 200
Notte di luna piena (al suolo) 0,25
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267. I um namento
( ux)Aree, comp t e att v tà
ISO 8995: Intervalli di illuminamento
(lux)
Aree, compiti e attività
Illuminamento
Aree esterne di circolazione e lavoro 20 ÷ 50
Aree di circolazione e brevi visite temporanee 50 ÷ 150
Locali non usati con continuità per scopi di lavoro 100 ÷ 200
Compiti con semplici requisiti visivi (uffici) 200 ÷ 500
Compiti con requisiti visivi medi 300 ÷ 750
Compiti con requisiti visivi di precisione 500 ÷ 1.000
Compiti con requisiti visivi difficili 750 ÷ 1.500
Compiti con requisiti visivi speciali 1.000 ÷ 2.000
Compiti con requisiti visivi molto precisi > 2.000
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268. La luminanza
La luminanza è una grandezza che valuta la quantità di luce
che restituisce la superficie di un oggetto (luce emessa e/o
riflessa). Si misura lungo la direzione che congiunge la sorgente
luminosa con l’osservatore.
Eccessive differenze di luminanza tra gli oggetti contenuti nel
campo visivo non facilitano la percezione distinta degli oggetti e
provocano fenomeni di abbagliamento
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269. Lum nanza (cd/m2)Sorgente
La luminanza(L)
Sorgente Luminanza (cd/m2)
Sole a mezzogiorno 1.600.000.000
Sole al tramonto 6.000.000
Cielo sereno 8.000
Cielo nuvoloso 2.000
Lampada ad alogenuri metallici da 70 W 15.000.000
Lampada tubolare a fluorescenza da 18W 4.000
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270. Valori consigliati
In linea generale, non è fondamentale valutare il livello di
luminanza dei vari oggetti, ma il contrasto fra di loro
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271. Contrast d um nanza
Contrasti di luminanza
* EN 29241-3: lo schermo del VDT deve restituire una luminanza di almeno 35 cd/m2
Valori del rapporto di contrasto sino a 30:1 o 1:30 non sono causa di
disagio per la maggioranza dei soggetti; mentre si osserva che quando
questi rapporti superano il valore di 45:1, e viceversa, è fortemente
probabile l’insorgenza di astenopia occupazionale (affaticamento visivo).
Contrasti di luminanza
VDT*
Schermo : Documenti
da 10:1 a 1:10
Schermo : Sfondo
Schermo : Tastiera
Tastiera : Documenti
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272. Comp t
spec a
Uff c
Ab taz on
Ut zzo
Fredda
Neutra
Ca da
B anco tendente a
ce este
B anco
B anco tendente a
g a o/aranc one
Co ore apparente
> 5.300C
3.300 ÷ 5.300I
< 3.300W
Temperatura d
co ore (K)
Gruppo
Temperatura di colore
La temperatura di colore descrive in modo unitario la tonalità
di colore della sorgente luminosa.
• W è adatto per illuminazione di ambienti residenziali
• I è usato solo per interni di lavoro
• C è usato solo per elevati livelli di illuminamento, per compiti speciali
Gruppo Colore apparente
Temperatura di
colore (K)
Utilizzo
W Calda
Bianco tendente al
giallo/arancione
< 3.300 Abitazioni
I Neutra Bianco 3.300 ÷ 5.300 Uffici
C Fredda
Bianco tendente al
celeste
> 5.300
Compiti
speciali
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273. Modalità di illuminazione
• Illuminazione diretta:lampada a vista diretta verso il
pavimento
• Illuminazione indiretta:lampada coperta diretta verso il
soffitto (luce diffusa)
• Illuminazione mista:lampada costituita da una componente
diretta e una indiretta
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274. Illuminazione diretta
Vantaggi
A. Facilita la percezione delle profondità
B. Costo delle lampade
Svantaggi
A. Posizionamento delle lampade e dei posti di
lavoro vincolante
B. Luce non uniforme con zone d’ombra
C. Facilita il fenomeno di abbagliamento
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275. Sorgenti luminose
Nel caso dell’illuminazione diretta è importante il posizionamento
delle sorgenti luminose.
In linea generale, esse devono essere disposte in file parallele
alle finestre e gli apparecchi di illuminazione non devono
essere collocati in un angolo visivo inferiore ai 50°
rispetto alla verticale
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276. Illuminazione indiretta
Vantaggi:
A. Luce diffusa priva di zone d’ombra
B. Riduce il fenomeno di abbagliamento
C. Posizionamento delle lampade e dei posti di
lavoro arbitraria
Svantaggi:
A. Riduce la percezione delle profondità
B. Costo delle lampade
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277. Luce diffusa
Nel caso dell’illuminazione indiretta è possibile ottenere un
luce diffusa, priva di zone d’ombra, simile alla luce naturale
prodotta da un cielo nuvoloso.
Ciò consente di evitare fenomeni di abbagliamento (diretto e
riflesso) comunque siano disposte le posizioni di lavoro, ma
riduce la percezione delle profondità e il senso di orientamento
(ambiente percepito come monotono).
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279. Illuminazione mista
Vantaggi:
A. Riduce gli aspetti negativi ed amplifica gli effetti positivi
dei due sistemi precedenti
B. Accensione arbitraria della sorgente diretta e/o indiretta
Svantaggi
A. Costo delle lampade e dell’impianto
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280. Illuminazione mista
L’illuminazione mista consente di creare un. ambiente idoneo in
termini di prestazione comfort visivo
L'illuminazione indiretta deve risultare distribuita uniformemente.
L’illuminazione diretta deve essere ben direzionata.
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282. Come migliorare l’ambiente luminoso
• Liberare le finestre occluse o schermate con vari materiali
• sostituire i materiali con altri a miglior fattore di trasmissione
luminosa
• mettere a disposizione sistemi regolabili di schermatura della luce
naturale (veneziane, tende...)
• usare lampade con miglior indice di resa cromatica
• pulire regolarmente le lampade, i corpi illuminanti e le pareti
• verificare periodicamente la funzionalità dell’illuminazione di
sicurezza
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