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Rls
CORSO DI FORMAZIONE PER RLS
secondo il D.Lgs. 81/2008
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1° giorno
1.
2.
3.
4.
evoluzione normativa italiana
termini e definizioni
formazione e informazione
valutazione dei rischi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Evoluzione normativa italiana
Legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Prime leggi
Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della
sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n°824.
Questo recava il regolamento per l’esecuzione del R.D. n°1331 del 1926,
che costituiva l’ANCC, per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli
apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d’acqua.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Costituzione
Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili
dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si
svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri
inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al
lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una
funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della
società.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un
determinato trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti
dal rispetto della persona umana.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed
applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei
lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni
internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro.
Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti
dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano
all’estero.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i
programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica
e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Codice Penale
Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi
o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da
6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni
Elemento soggettivo: doloso
Elemento oggettivo: preventivo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Codice Penale
Artt. 437 e 451-
Tutelano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La condotta che
genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente
anche in assenza delle conseguenze materiali del danno
causato che costituisce una circostanza aggravante, e non
un elemento costitutivo, del reato.
Elemento soggettivo:
Elemento oggettivo:
colposo
protettivo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Codice Civile
Art. 2087- L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità
fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
Notevole ampiezza generale, ma sulla base di criteri
identificati, dell’obbligo di sicurezza.
Tutela interessi privati (del lavoratore) in vista di interessi
pubblici (i lavoratori e i cittadini)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Radici storiche della normativa
• Anni ’50-’60:Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto
soggettivo del lavoratore
• Anni ’70:Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei
lavoratori
• Anni ’80: Monetizzazione del rischio
• Anni ’90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla
normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94)
• Anni’00: Modello Organizzativo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Da Bruxelles a Roma
Attuazione di 8 direttice CEE:
1.
2.
89/391 Direttiva quadro
89/654 Prescrizioni
salute nei luoghi di
89/656 Prescrizioni
minime di sicurezza
lavoro
e
3.
4.
minime per l’uso di DPI
89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute
per l’uso delle attrezzature da lavoro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Da Bruxelles a Roma
5. 90/269 Prescrizioni minime per la
movimentazione manuale dei carichi
90/270 Prescrizioni minime per l’uso di
videoterminali
90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi
da esposizione ad agenti cancerogeni
90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi
da agenti biologici
6.
7.
8.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Normativa di riferimento attuale
• D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della sicurezza e della
salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
• Dlgs 81/08: modello organizzativo “Attuazione dell’art.1
della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma
delle norme in materia di salute e sicurezza delle
lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
I soggetti coinvolti nella prevenzione
DATORE DI LAVORO
DIRIGENTI
PREPOSTI
R.S.P.P.
Medico Competente
LAVORATORI
RLS
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Soggetti esterni
• Organi di vigilanza:
ASL
Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di
sospensione)
• Organi istituzionali:
ISPESL
INAIL
Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di
sospensione)
• Organismo paritetico – Ente bilaterale:
Organizzazioni sindacali + datoriali
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Provvedimento di sospensione
Per violazioni gravi e reiterate di cui all’allegato I
del decreto 81/08:
• Mancata elaborazione DVR e/o Piano di Emergenza e/o
POS
• Mancata formazione e addestramento
• Mancata costituzione SPP e RSPP
• Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei
presenti (eccetto imprese monodipendente)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Termini e definizioni
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Definizioni fondamentali
• Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature,
sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni
• Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi
dannosi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Infortunio
Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale
derivano la morte, l’inabilità permanente, totale o parziale
al lavoro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Malattia Professionale
Processo morboso che si produce a causa del protratto
contatto con l’agente nocivo e che può portare a
conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è
cessata l’interazione con l’agente.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Valutazione del rischio
Tentativo di prevedere il danno che può essere
provocato da un determinato pericolo
Dipende da:
1. Probabilità che il pericolo scateni l’evento dannoso
2. Entità del danno
3. Quantità di persone esposte
R = P x M
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Formazione e informazione
dei lavoratori
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Formazione i informazione
Formazione:
- educare l’uomo nella sua globalità
- consiste nel trasferimento di conoscenze
- l’obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94
ripresa dal D.Lgs.81/08
Informazione:
- fornire notizie (a livello verbale o scritto)
- l’obbligo già presente nella legislazione precedente
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08
Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai
lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su:
• I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo;
• I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni
aziendali);
• Sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
• Il contenuto della informazione deve essere facilmente
comprensibile.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Informazione
Inoltre su:
 I pericoli relativi all’uso di sostanze
e preparati pericolosi
 Le procedure di
• Pronto soccorso
• Lotta antincendio
• Evacuazione
 Il nominativo del RSPP e del medico
competente
 I nominativi degli addetti alle
emergenze
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Informazione adeguata significa:
• Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario.
• Che deve essere commisurata ai rischi esistenti.
• Che deve avere carattere dinamico.
• Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli,
cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Formazione e Informazione quando?
Al momento dell’assunzione
Al momento del trasferimento mansione
In occasione di cambiamenti dell’organizzazione
aziendale:
1. Nuove attrezzature
2. Nuove tecnologie
3. Nuove sostanze o preparati pericolosi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Formazione art.37 D.Lgs.81/08
AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza
oneri a carico dei lavoratori;
AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base
dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione
organizzata previa consultazione RLS;
RLS;
AI PREPOSTI.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Addetti alle emergenze
• Primo soccorso
• Evacuazione dei lavoratori
• Prevenzione e lotta antincendio
• Gestione dell’emergenza
IN NUMERO ADEGUATO!
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
La formazione del RLS
Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento delle sue
funzioni.
PROGRAMMA BASE:
• conoscenze generali sulla normativa,
• sui rischi e sulle relative misure di prevenzione,
• metodologie sulla valutazione del rischio,
• metodologie minime di comunicazione.
SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di
proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione
dei rischi.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Chi può promuovere formazione?
• Organismi paritetici territoriali
• RSPP
• medico competente
• RLS
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Valutazioni dei rischi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
Matrice dei rischi
4
R = f(P,M)
3
R < Ra2
1
1 2 3 4
MAGNITUDO
PROBABILITA’
4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Valutazione dei rischi
Valutazione globale della probabilità e della gravità di
possibili lesioni o danni alla salute in una situazione
pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Adeguatezza della valutazione dei rischi
1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali;
2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o
una tantum;
3. Come funzione di orientamento alle priorità;
4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e documentata nei
contenuti;
5. Costruita e gestita in modo partecipato coinvolgendo
tutti gli attori aziendali della prevenzione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obiettivo della valutazione dei rischi
Consentire al datore di lavoro di prendere i
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la
Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente
definite.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Conclusione di una valutazione
Al termine della valutazione è necessario indicare:
• I rischi sono controllati o no in modo adeguato
• Se non lo sono, quali sono:
1. le priorità da affrontare
2. le opzioni previste per ridurre il rischio
• Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i
livelli di protezione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Campi di conoscenza del valutatore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Le leggi le norme di buona tecnica;
Gli standard di riferimento;
I requisiti di igiene del lavoro;
I fondamenti di ergonomia;
La sicurezza sul lavoro;
I cicli tecnologici;
Le
Le
Le
Le
tecniche
tecniche
tecniche
di
di
di
indagine ambientale;
bonifica ambientale;
comunicazione/formazione;
informazioni ad hoc sull’azienda.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Chi effettua la valutazione deve saper fare:
1.
2.
3.
4.
Identificare pericoli e situazioni pericolose;
Valutare i livelli di rischio;
Mettere i rischi in ordine di priorità;
Proporre le opzioni possibili per
eliminare/ridurre i rischi;
Valutare costi ed efficacia;
Promuovere e comunicare;
Identificare i casi in cui le proprie
5.
6.
7.
competenze sono inadeguate e occorrono
competenze.
altre
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Strumenti per la valutazione
• Se necessari dati di letturatura;
• Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);
• Analisi degli infortuni e malattie professionali;
• Analisi della documentazione (di sicurezza, di
conformità, schede tossicologiche, etc.);
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Strumenti per la valutazione
• Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni
(sulle sostanze, sui preparati, etc.);
• Analisi dei compiti e delle mansioni;
• Analisi delle procedure operative;
• Recupero dell’esperienza, del vissuto, dei pareri dei
lavoratori;
• Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali.
Cosa si valuta
• Layout dei reparti
• Numero di addetti
• Denunce manutenzione impianti
• Schede di sicurezza sostanze
• Controlli sanitari periodici
• Procedure di lavoro
• Elenco dispositivi di protezione
• Esperienze del personale
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Prevenzione
Insieme di misure attuate all’interno dell’azienda che
tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di
accadimento sia esso un infortunio o una malattia
professionale
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Controllo
sanitario
Consultazione e
partecipazione dei
lavoratori
Visita
preventiva
PREVENZIONE
Eliminazione
dell’uso di agenti Misure igieniche
Formazione e
informazione
Prevenzione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Protezione
Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le
conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe
verificarsi nonostante le misure di prevenzione
adottate
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Protezione
Formazione e
informazione Segnaletica di sicurezza
Protezione
Dispositivi di protezione
individuale
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
2
8
4 8 12
1 2
Prevenzione, Protezione
4
3
R = f(P,M)
2
R < Ra
1
MAGNITUDO1 2 3 4
misurediprevenzione
PROBABILITA’
misure di protezione 16
3 6 9 1
2 4 6
RISCHIO
ACCETTABILE 3 4
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuti minimi del DVR
• una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale
siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
• il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuti minimi del DVR
• l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da
realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
• l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello
territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;
• l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i
lavoratori a rischi specifici.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Luoghi di lavoro
TITOLO II D.Lgs. 81/08
Allegato IV
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Quali sono i luoghi di Lavoro
I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di
pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al
lavoratore nell’ambito del proprio lavoro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Requisiti di sicurezza
I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati
nell’ Allegato IV
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se
del caso, dei lavoratori disabili (vie di uscita, ascensori e
pulsantiere, servizi igienici)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obblighi del Datore di Lavoro
Il Datore di Lavoro deve accertarsi che:
1. I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti
2. Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono
a uscite (o, a maggior ragione, ad uscite di emergenza)
siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in
ogni evenienza
3. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare manutenzione tecnica
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obblighi del Datore di Lavoro
I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano
sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare
condizioni igieniche adeguate.
Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla
prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del
loro funzionamento
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
I locali sotterranei e semi sotterranei
È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o
semisotterranei.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Ambienti sospetti di inquinamento
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri,
fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e
recipienti, condutture, caldaie e simili
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Notifiche
La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da
adibire a lavorazioni industriali devono essere notificati
La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la
presenza di più di tre lavoratori
L’organo di vigilanza deve chiedere integrazioni entro 30 gg.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuti dell’Allegato IV
L’Allegato IV stabilisce le principali disposizioni in
materia di:
1.1
1.2
1.3
dei
Stabilità e solidità
Altezza, cubatura e superficie
Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari
locali scale e marciapiedi mobili, banchina e
rampe di carico
1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo,
pavimenti e passaggi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuti nell’Allegato IV
1.5
1.6
1.7
1.8
Vie e
Porte
Scale
uscite di emergenza.
e portoni
Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di
lavoro esterni
1.9 Microclima
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuti nell’Allegato IV
1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei
luoghi di lavoro
1.11
1.12
1.13
1.14
Locali di riposo e refezione
Spogliatoi e armadi per il vestiario
Servizi igienico assistenziali
Dormitori
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuti nell’Allegato IV
2.1 Difesa dalle sostanze nocive
2.2 Difesa contro le polveri
3.
4.
5.
6.
7.
Vasche e canalizzazioni,…
Misure contro l’incendio e l’esplosione
Installazioni elettriche
Primo soccorso
Aziende agricole
1.1 Stabilità e solidità
I locali devono essere stabili relativamente alla loro
destinazione d’uso
I luoghi destinati a deposito devono riportare l’indicazione
della portata massima (Kg/m2)
Non possono essere tenuti depositi di immondizia a meno che
non vengano adottati mezzi efficaci
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.2 Altezza, cubatura e superficie
Nelle aziende industriali con più di 5 lavoratori (h = 3 m; s
= 2 mq, V = 10 mc)
Per i locali destinati a uffici o ad aziende commerciali i limiti
di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica
vigente
Per gli stessi lo spazio deve essere tale da consentire il
lavoro in sicurezza
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre,
lucernari, scale, marciapiedi..
A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle
lavorazioni è vietato adibire a lavori continuativi locali che non:
• Siano difesi contro agenti atmosferici, calore e rumore
• Avere aperture sufficienti per il ricambio d’aria
• Ben asciutti e difesi dall’umidità
• Provvisti di pavimenti e pareti efficacemente lavabili
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.3 Pavimenti
Devono essere stabili, antisdrucciolevoli, privi di cavità,
protuberanze e inclinazioni pericolose
Nelle parti dei locali dove si versano liquidi deve essere
impermeabile e avere una pendenza per avviarli al punto di
scarico
Se si mantiene bagnato deve essere fornito di graticolato o
palchetti a meno che i lavoratori non siano forniti di calzature
impermeabili
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.3 Pareti
Qualora non ci siano particolari condizioni le pareti
devono essere a tinta chiara
Le pareti trasparenti o traslucide devono essere
segnalate e costruite con materiali di sicurezza fino a 1
metro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.3 Finestre e lucernari
Le finestre e i lucernari devono poter essere aperti, chiusi e
regolati in totale sicurezza
Le finestre e i lucernari devono poter essere puliti senza
rischi L’accesso ai tetti costruiti di materiale non resistente
può essere autorizzato solo con l’uso di dispositivi
anticaduta
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.3 Scale e banchine
Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in sicurezza
con i necessari dispositivi funzionanti
Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate ai
carichi
Le banchine devono disporre di un’uscita, se >25 m almeno di 2
Le rampe di carico devono fornire una sicurezza tale che eviti ai
lavoratori di cadere
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti
e passaggi
Le vie di circolazione miste devono essere progettate e poi
utilizzate in sicurezza
Le vie di circolazione devono passare a distanza di sicurezza da
pedoni e portoni
Il tracciato deve essere evidenziato
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.4 Zone di pericolo
• Le zone con pericolo di caduta devono disporre di
dispositivi e segnaletica che impediscano l’accesso ai
lavoratori non autorizzati
• Devono essere prese le idonee misure di per i lavoratori
autorizzati
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.4 Pavimenti
I pavimenti destinati al passaggio non devono presentare
buche o sporgenze
Non devono essere ostruiti
In caso contrario gli ostacoli devono essere segnalati
Nel caso di uso di mezzi di sollevamento gli spazi vuoti devono
essere ben protetti con parapetti
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.4 Passaggi
Le vie di uscita su vie di transito devono disporre di
barriere e/o segnaletica
I lavori su vie di transito devono essere effettuati in
sicurezza
Nel caso di più veicoli mossi da un mezzo meccanico le
manovre devono essere fatte con uomo a terra
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.5 Vie e uscite di emergenza
Devono sempre rimanere sgombre
In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter
essere evacuati rapidamente
Il numero e le dimensione delle vie e delle porte di uscita
deve essere dimensionato all’azienda in esame
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.5 Vie e uscite di emergenza
Le porte devono poter essere aperte nel verso dell’esodo a
meno di altri pericoli
Non devono mai essere chiuse a chiave quando sono
presenti lavoratori a mano di casi specificatamente
autorizzati
È vietato adibire a porte delle uscite di emergenza
saracinesche, scorrevoli, etc.
Devono essere evidenziate da apposita segnaletica ed
illuminate
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1.5 Vie e uscite di emergenza
Gli edifici dedicati interamente a lavorazioni che presentano
pericoli di esplosione o di incendio con più di 5 lavoratori
devono disporre di almeno due scale
Le aperture sul suolo devono essere provviste di coperture
e/o parapetto con segnaletica di sicurezza annessa
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.5 Vie e uscite di emergenza
Le aperture nelle pareti che consentano il passaggio di
una persona e che presentano pericolo di caduta devono
essere protette
Per le finestre sono consentiti parapetti di 90 cm quando
in relazione al tipo di lavoro non ci siano particolari
condizioni di pericolo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.6 Porte e Portoni
Le porte devono essere agevolmente apribili dall’interno
Nel caso di un rischio di esplosione o di incendio e più di 5
lavoratori impiegati almeno una porta da 120 ogni 5
lavoratori
Negli altri casi 0.80 fino a 25 e 120 fino a 50, etc..
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.6 Porte e Portoni
Accanto ai portoni per il passaggio dei veicoli deve essere prevista
la presenza di porte di soli pedoni
Le porte e i portoni apribili nei due sensi devono essere trasparenti
o muniti di pannelli trasparenti
Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo
all’altezza degli occhi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.6 Porte e Portoni
Le porte trasparenti devono essere protette contro lo
sfondamento
Le porte scorrevoli non devono uscire dalle guide o cadere
Le porte che si aprono verso l’alto devono disporre di un
sistema che gli impedisca di ricadere
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.6 Porte e Portoni
Le porte ad azionamento meccanico devono essere fornite
di dispositivi di arresto di emergenza e poter essere aperte
anche in mancanza di energia elettrica
Le porte lungo le vie di emergenza devono essere
contrassegnate adeguatamente
Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono
poter essere aperte
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.7 Scale
Le scale a gradini devono essere costruite per poter
resistere ai carichi massimi ipotizzabili
Le scale ed i pianerottoli devono essere provvisti di
parapetti normali o difese equivalenti
Le rampe delimitate da due pareti devono essere
provviste di almeno un corrimano
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.7 Scale
È definito parapetto normale nel caso in cui:
• Sia costruito di materiale rigido e resistente
• Altezza minima di un metro
• Abbia almeno 2 correnti di cui uno a metà
altezza tra pavimento e l’altro
• Sia fornito di arresto al piede da terra 15 cm
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.8 Posti di lavoro e di passaggio
I posti di lavoro e di passaggio devono essere difesi contro la
caduta e l’investimento di materiali
I luoghi di lavoro devono essere concepiti in modo tale che
la circolazione dei pedoni e dei mezzi avvenga in sicurezza
I luoghi di lavoro esterno devono essere illuminati quando la
luce naturale non è sufficiente
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.8 Posti di lavoro e di passaggio
Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto questi
devono rispondere ai seguenti requisiti:
• I lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici e la
caduta di oggetti
• Non sono esposti a livelli sonori, gas, polveri, vapori nocivi
• I lavoratori possono abbandonarli rapidamente senza
scivolare o cadere
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.9 Microclima-Aerazione
I lavoratori devono disporre di aria salubre anche ottenuta
con impianti
Gli impianti devono essere sempre manutenuti
Non devono esporre i lavoratori a correnti fastidiose
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.9 Microclima – Temperatura e umidità
La temperatura dei luoghi di lavoro deve essere adeguata alle
lavorazioni
Le temperature dei locali di riposo, servizi, ecc. deve essere
conforme
Finestre e lucernari non devono permettere un soleggiamento
eccessivo
Si possono utilizzare sia misure localizzate che generali Deve
evitarsi la formazione di nebbia
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.10 Illuminazione
Tutti i locali devono disporre di adeguata luce naturale
Deve essere assicurata la presenza di luce artificiale
L’illuminazione non deve comunque rappresentare un pericolo
Deve essere presente l’illuminazione di emergenza
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.10 Illuminazione sussidiaria
Devono essere disponibili mezzi di illuminazione sussidiaria
Devono essere tenuti in posti noti e a disposizione del personale
In casi particolari deve essere immediata e facilmente accessibile
Deve durare fino al completo esodo
Può essere fissa o mobile
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.11 I locali di riposo e di refezione
Quando la sicurezza dei lavoratori lo richiede devono essere
presenti locali di riposo
Non sono obbligatori negli uffici
Devono avere dimensioni sufficienti e dotati di tavoli e sedie
Devono essere adottate protezioni per i non fumatori
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.11 I locali di riposo e di refezione
Nel caso di lavori all’aperto con più di 30 lavoratori impiegati che
rimangono in azienda devono essere messi a disposizione locali per
la refezione
I refettori devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche
Nel caso di esposizione a sostanze insudicianti è vietato consumare
i pasti nei luoghi di lavoro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario
Locali spogliatoi devono essere messi a disposizione ogni qualvolta
si renda necessario
Gli spogliatoi per aziende con oltre 5 dipendenti devono essere
divisi per sesso
Devono essere in ottime condizioni igieniche e vicini al luogo di
lavoro
Dotati di armadietti mono o doppia anta
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.13 Servizi igienico assistenziali
I lavoratori devono avere a disposizione acqua potabile
Nel caso sia necessario devono essere messe a disposizione
delle docce separate
Devono essere previsti gabinetti separati per sesso nel caso di
più di 10 dipendenti
I servizi devono essere in perfette condizioni igieniche
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
1.14 Dormitori
Nei lavori all’aperto deve essere messo a disposizione un locale di
ricovero
I locali devono essere forniti dei necessari suppellettili
Nel caso di lavori in aperta campagna superiori ai 15 giorni in
estate a ai trenta in inverno nessuna misura di fortuna
Nel qual caso i dormitori devono rispondere a prescrizioni
specifiche
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
2.1 Difesa da sostanze nocive
Le sostanze nocive devono essere custodite in sicurezza
Le sostanze fermescentibili non devono essere conservate nel luogo
di lavoro oltre lo stretto necessario
Gli apparecchi devono essere disinfettati
Le lavorazioni devono essere eseguite in locali separati
Il DL deve provvedere a ridurne sviluppo e diffusione
Aspirazione localizzata
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2.1 Difesa da sostanze nocive
All’entrata dei locali deve essere esposta idonea segnaletica
Stessa cosa in prossimità dei macchinari
I locali devono essere compartimentati
La manipolazione deve avvenire con l’ausilio di DPI
Nel caso di utilizzo di liquidi corrosivi deve essere messa a
disposizione acqua o neutralizzanti
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2.2 Difesa contro le polveri
Nelle lavorazioni che producono polveri devono essere poste in
atto misure per il loro contenimento
In caso contrario deve esserci una lavorazione a circuito chiuso
Uso di DPI
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3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,serbatoi, silos
Nel caso vi debbano entrare i lavoratori devono avere
dimensioni non inferiori a 40 cm
Bisogna assicurarsi dell’assenza di tossici e temperature elevate
Chi sovrintende deve provvedere a bloccare tutti i flussi
I lavoratori devono essere assistiti all’esterno
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,
serbatoi, silos
In taluni casi i lavoratori devono essere muniti di cintura di
sicurezza e autorespiratore
Nel caso di presenza di sostanze infiammabili o esplosive devono
essere prese le necessarie misure
Le vasche con altezza inferiore a 90 cm devono essere difese da
parapetti
In caso contrario si coprono
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos
In taluni casi i lavoratori devono essere muniti di cintura di
sicurezza e autorespiratore
Nel caso di presenza di sostanze infiammabili o esplosive devono
essere prese le necessarie misure
Le vasche con altezza inferiore a 90 cm devono essere difese da
parapetti
In caso contrario si coprono
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos
Se maggiori di 2 metri e senza accesso al fondo si usano
scale trasportabili con aggancio
Le tubazioni e canalizzazioni e le relative apparecchiature
accessorie devono essere collocate in modo che:
- In caso di perdita non costituiscano pericolo
- Siano facilmente svuotabili
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,serbatoi, silos
Le tubazioni quando costituenti una rete devono essere provviste
di punti di intercettazione
I serbatoi e le vasche devono essere provvisti:
• di chiusure ermetiche
• di scarico al troppo pieno
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos
I recipienti adibiti al trasporto devono essere
provvisti:
• di idonee chiusure
• di dispositivi riempimento-di svuotamento
accessori di presa
• involucro protettivo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
silos
I recipienti vuoti devono essere conservati separatamente dai vuoti
e contrassegnati
Devono essere bonificati in caso di cambio di contenuto
Nel caso non fosse possibile vanno distrutti
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
Nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione è:
• Vietato fumare
• Vietato usare fiamme libere
• Vietato usare apparecchi incandescenti
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
• Devono essere predisposti idonei sistemi di spegnimento
• Vietato usare acqua su sostanze che reagiscono
• Vietato usare acqua su apparecchi in tensione
• Idonea segnaletica
• Obbligo CPI
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Macchinari che non producono scintille o riscaldamenti
Il riscaldamento deve essere ottenuto con apparecchi idonei
Pareti a minor resistenza per le esplosioni
Non mescolare miscele gassose infiammabili esplosive
4. Misure contro l’incendio e l’esplosione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
5.Istallazioni elettriche
• Tipo “antideflagrante”
• Normali solo per i macchinari
• L’illuminazione deve essere effettuata solo dall’esterno,
ovvero lampade ermetiche
• Interruttori “onnipolari” all’esterno
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5. Istallazioni elettriche
Nel caso di scariche elettrostatiche:
• Collegamento a terra
• Dispersori
• Rete di tubazioni metalliche
• Mezzi di trasporto “tutto a terra”
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Sanzioni
Il DL è punito con l’arresto da sei a dodici mesi o l’ammenda da
€ 4.000 a 16.000 per lavori in ambienti sospetti di
inquinamento
Il DL è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da €
2.000 a 10.000 per lavori in ambienti sotterranei o per
mancato rispetto prescrizioni allegatoIV
Il DL è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 a 2.500
per mancata notifica
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Movimentazione
carichi
manuale dei
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Movimentazione manuale dei carichi:
le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le
loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro adotta le misure organizzative
necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare
attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei
lavoratori.
Qualora non sia possibile adotta le misure necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi
i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che
comporta la movimentazione manuale di detti carichi.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il rachide
La struttura portante del nostro corpo si chiama rachide o
colonna vertebrale ed è costituita da ossa (vertebre),
dischi intervertebrali, muscoli e legamenti.
Vista di lato la colonna vertebrale presenta delle curve
fisiologiche che devono essere rispettate, soprattutto nelle
posizioni fisse e prolungate
.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il rachide
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Le vertebre
Sono 24 segmenti ossei
che costituiscono la
colonna vertebrale,
disposti uno sull’altro.
Ad unire una vertebra e
l’altra c’è un cuscinetto
ammortizzante ed elastico
chiamato disco
intervertebrale.
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Cause di posizioni sbagliate
In seguito a posizioni sbagliate assunte per periodi
prolungati e/o cattive abitudini lavorative si possono avere
alterazioni della curvatura naturale della colonna
vertebrale come:
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Alterazioni della colonna vertebrale
1)
2)
3)
4)
Scoliosi
Schiena piatta
Ipercifosi
Iperlordosi
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Funzionalità del disco intervertebrale
Il disco intervertebrale nelle posizioni fisse è mal nutrito e invecchia
precocemente.
La piena funzionalità del disco è mantenuta attraverso frequenti e
sostanziali cambiamenti di posizione del corpo (seduto > in piedi).
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Funzionalità del disco intervertebrale
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Posizioni dannose
Spesso, durante la giornata, sia in casa che sul lavoro, si
compiono dei gesti e si assumono posizioni dannose per la
schiena. Di seguito ne verranno illustrate alcune, insieme alle
posizioni corrette che possono sostituirle.
Comunque, in tutti casi, si ricorda di cambiare posizione il più
spesso possibile.
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Sollevare dei pesi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Porre in alto un oggetto
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Spostare dei mobili o una grossa cassa
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Trasportare i pesi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Lavorare a lungo in piedi
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Linee Guida all’Uso Dei Videoterminali
Titolo VII D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Elementi da valutare
Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro al VDT con
particolare riguardo:
• ai rischi per la vista e per gli occhi ai problemi legati alla
postura ed all’affaticamento fisico o mentale
• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Chiarimento importante
Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano
ad escludere rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e
non ionizzanti, sia a carico dell’operatore sia della prole.
In particolare, la presenza della marchiatura CE comporta che i
campi elettromagnetici siano mantenuti al di sotto dei limiti
raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Indicazioni da osservare
Il piano di lavoro (scrivania) deve:
• avere una superficie ampia per consentire un appoggio per
gli avambracci davanti la tastiera
• garantire per una corretta distanza viso-schermo
• stabile e di altezza tra 70 e 80 cm avere uno spazio idoneo
per le gambe
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Indicazioni da osservare
Il sedile deve:
• essere di tipo girevole, basamento con 5 punti di
appoggio almeno
• piano e schienale regolabili in maniera indipendente
• materiale traspirante e pulibile
• poggiapiedi separato per postura adeguata degli arti
inferiori
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Prevenire problemi alla schiena
• Postura corretta di fronte al video, piedi ben poggiati sul
pavimento, schiena appoggiata allo schienale nel tratto
lombare.
• Altezza dello schermo tale che lo spigolo superiore sia alla
stessa altezza degli occhi ad una distanza di 40-70 cm.
• Mouse e tastiera sullo stesso piano davanti al video
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Posizione ideale
Evitare problemi visivi
Corretta illuminazione del posto di lavoro evitando illuminamenti
eccessivi
Durante le pause ed i cambiamenti di attività non dedicarsi ad
attività che richiedano lo stesso impegno visivo
Corretta posizione rispetto alla finestra
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Posizione corretta
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Corretta disposizione per gli open space
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Motilità oculare e messa a fuoco
La visione di oggetti a meno di 1 metro sottopone ad un
notevole sforzo i muscoli della messa a fuoco e della motilità
oculare
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Esercizi di rilassamento oculare
• Socchiudere ogni tanto le palpebre per 1 o 2 minuti senza
forzare la chiusura stessa
• Seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto
• Distogliere saltuariamente lo sguardo dagli oggetti vicini e
rivolgerlo verso oggetti lontani (oltre 6 metri) cercando di
distinguere bene i dettagli
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Sorveglianza Sanitaria
I lavoratori addetti ai VDT ossia, coloro che utilizzano un VDT,
in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali,
sono sottoposti ad una visita medica da parte del medico
competente
Qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità, il lavoratore
sarà sottoposto ad esami specialistici
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Sorveglianza Sanitaria
In base agli accertamenti sanitari il M.C. esprime un giudizio di:
1. idoneità, con e senza prescrizioni
2. non idoneità temporanea o permanente
La periodicità minima delle visite di controllo è biennale per
lavoratori idonei con prescrizioni e/o abbiano superato il 50esimo
anno ed è quinquennale per gli altri.
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Consigli per lavorare meglio
Evitare, per quanto possibile, posizioni fisse di lavoro per tempi
prolungati e praticare esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti
superiori ed inferiori, mani).
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Esercizi di rilassamento muscolare
Per gli avambracci:
• Stiramento: seduti, le mani appoggiate
lateralmente alle cosce, rivolte all’indietro
• Mantenere la posizione per 20 secondi
• Ripetere 5 volte
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Esercizi di rilassamento muscolare
Per la schiena:
1. Stiramento: seduti con la schiena dritta, piedi appoggiati a terra,
gambe leggermente divaricate
2. Abbandonate le braccia fra le gambe e scendere lentamente in
avanti, a partire dalla testa, fino a toccare terra con il dorso delle
mani
3. Restare così qualche istante, quindi ritornare lentamente in
posizione seduta
4. Ripetere 5 volte
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Sedia con sedile e schienale regolabile
La sedia deve permettere di mantenere:
• i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto
• le ginocchia ad angolo retto
• i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o
su un poggiapiedi
• la schiena ben appoggiata allo schienale
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Sicurezza nei Cantieri Edili
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Cantiere e sicurezza
Il settore delle costruzioni continua a
mantenere alti indici infortunistici sia di
frequenza che di gravità
Il settore delle costruzioni è al primo
posto per numero di malattie professionali
indennizzate dall’INAIL
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Cantiere e sicurezza sul lavoro
E’ un luogo complesso dove operano contemporanemente, per
molto tempo, un certo numero di aziende, professionisti e
lavoratori
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Come affrontare la sicurezza in cantiere
• Individuazione dei punti critici nel percorso della sicurezza
organizzazione e gestione del sistema di sicurezza in cantiere
informazione, formazione e addestramento delle maestranze
rappresentanza dei lavoratori
• sorveglianza sanitaria dei lavoratori
• adeguata azione di controllo
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Titolo IV
Cantieri temporanei e mobili
D.Lgs. 9/4/08 N° 81 integrato con il decreto
legislativo 106/2009
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Titolo IV:cantieri temporanei e mobili
Capo
Capo
Capo
I: dall’art. 88 all’art. 104
II: dall’art. 105 all’art 156
III: sanzioni dall’art 157 all’art 160
Allegati
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Titolo IV:cantieri temporanei e mobili
prevenzione degli
in quota
Capo I – Misure per la
salute e la sicurezza nei
cantieri temporanei o
mobili
Capo II – Norme per la
infortuni sul lavoro nelle
costruzioni e nei lavori
Capo III – Sanzioni
Sez. I Campo di
applicazione
Sez. II Disposizioni di
carattere generale
Sez. III Scavi e
fondazioni
Sez. IV Ponteggi ed
impalcature in legname
Sez. VIII Demolizioni
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Definizioni
L’articolo 89 definisce i principali soggetti coinvolti
A) cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui
si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è
riportato nell’ ALLEGATO X
B) committente: il soggetto per conto del quale l'intera
opera viene realizzata
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Definizioni
C) responsabile dei lavori: soggetto che può essere
incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso
attribuiti dal presente decreto
D) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività
professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione
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Definizioni
E) coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal
committente
F) coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato
dal committente
G) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori
H) piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il
datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al
singolo cantiere, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV
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Definizioni
I) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di
appalto impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera
o parte di essa impegnando proprie risorse umane e
materiali
L) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità
organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di
macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da
realizzare
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Obblighi del committente
Secondo quanto stabilito dall’art. 90, nei cantieri in cui è prevista
la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea,
il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento
dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori,
in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori)
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Obblighi del committente
La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento
dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di
essi sia affidata a una o più imprese
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a
6.400 euro per il committente o il responsabile dei lavori
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Obblighi del committente
Il committente o il responsabile dei lavori comunica “alle
imprese affidatarie”, alle imprese esecutrici e ai lavoratori
autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e
quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali
nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.
Sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800
euro il committente o il responsabile dei lavori
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Idoneità tecnico-professionale
Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica
impresa “o ad un lavoratore autonomo” verifica l'idoneità tecnico-
professionale:
A. delle imprese affidatarie
B. delle imprese esecutrici
C. dei lavoratori autonomi
e con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Idoneità tecnico-professionale
Il committente, inoltre, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione
dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una
dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti.
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PRIVATOPUBBL COI
CANTIERE
(art. 89 c 1 Let.”a”).
PUBBL
CO ?
I
PUBBLICO
C.C.I.A
A.
P
.
DURC
RIVATO
AUTOC
ERTIF C
AZIONE
I
Due procedure: Pubblico e Privato
si noPUBBLI
CO ?
ERTIFIC
Le imprese e i lavoratori autonomi
forniscono certificato CCIAA, DURC
ed una autocertificazione.
Il Committente o il Responsabile dei
Lavori verificano l’idoneità tecnico-
professionale con le modalità di cui
all’allegato XVII
C.C.I.A.
A.
DURC
AUTOC
AZIONE
CANTIERE
(art. 89 c.1 Let.”a”)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Entità inferiore a 200 uomini/giorno
Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-
giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui
all’allegato XI il requisito si considera soddisfatto mediante
presentazione da parte delle imprese “e dei lavoratori
autonomi” del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di
regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in
ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ allegato XVII
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il coordinatore per la progettazione deve:
• redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’
allegato XV
• predisporre un fascicolo “adattato alle caratteristiche
dell’opera”, i cui contenuti sono definiti all' allegato XVI e
coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo
90, comma 1
Sanzione: Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da
2.500 a 6.400 euro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il coordinatore per la progettazione (art 91)
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
• verifica, con opportune azioni di coordinamento e
controllo, l'applicazione, delle disposizioni contenute nel
PSC
• verifica l'idoneità del POS
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento
delle attività
• verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti
sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Coordinatore per l'esecuzione dei lavori
• segnala al committente le inosservanze al decreto e alle
prescrizioni del PSC
• sospende, in caso di pericolo grave e imminente,
direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a
6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Committenti e responsabili dei lavori
Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse
all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito
al responsabile dei lavori (art.93)
La designazione del coordinatore per la progettazione, e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il
committente dalle sue responsabilità
Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da
1.000 a 4.800 euro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obblighi dei lavoratori autonomi
Secondo quanto stabilito nell’articolo 94, i lavoratori autonomi
si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per
l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza
Sanzioni: Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800
euro il lavoratore autonomo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Disposizioni contenute nell’articolo 21
I lavoratori autonomi devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle
disposizioni di cui al titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed
utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le proprie generalità,
qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di
lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto
o subappalto
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Disposizioni contenute nell’articolo 21
I lavoratori autonomi hanno la facoltà di:
• beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le
previsioni di cui all’articolo 41
• partecipare a corsi di formazione specifici in materia
di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui
all’articolo 37
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Misure generali di tutela
I datori di lavoro, ciascuno per la sua parte di competenza
devono occuparsi (art. 95) :
• del mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di
soddisfacente salubrità;
• della scelta dell'ubicazione di posti di lavoro;
• delle condizioni di movimentazione dei vari materiali
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Misure generali di tutela
• della manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio
e il controllo periodico degli apprestamenti, delle
attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi
• della delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio,
dell'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere;
• della cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e
lavoratori autonomi;
• delle interazioni con le attività che avvengono sul luogo;
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese
esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica
impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
• adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO
XIII;
Sanzioni: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
il datore di lavoro e dirigente
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Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità
chiaramente visibili e individuabili;
Sanzioni: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000
euro il datore di lavoro e dirigente
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Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
• curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
• curano la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la
loro salute;
Sanzioni:Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il
datore di lavoro e dirigente
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Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
• curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi,
• curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle
macerie avvengano correttamente;
Sanzioni: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro
• redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89,
comma 1, lettera h).
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Obblighi del D.L., dirigenti e preposti
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro del PSC di
cui all'articolo 100 nonché la redazione del POS costituiscono,
limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento
alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a),
all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all’articolo 29,
comma 3” nota: (relative alla valutazione dei rischi, al
coordinamento e alla formazione dei lavoratori)
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Datore di lavoro dell’impresa affidataria
• Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le
condizioni di sicurezza dei lavori affidati e le l’applicazione
delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC
Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro il datore di lavoro e dirigente)
• gli obblighi derivanti dall’articolo 26
Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400
euro il datore di lavoro e dirigente
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Datore di lavoro dell’impresa affidataria
Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre:
• coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (misure
generali di tutela);
• verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici
rispetto al proprio.
Sanzione: (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a
2.000 euro il datore di lavoro e dirigente)
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Datore di lavoro dell’impresa affidataria
• il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i
preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.”
Sanzione: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a
2.000 euro il datore di lavoro e dirigente
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Notifica preliminare
Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori,
trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale
del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare
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Piano di sicurezza e di coordinamento
Il piano è costituito da:
A. una relazione tecnica
B. una stima dei costi
C. tavole esplicative di progetto
Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del
contratto di appalto.
I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori
autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC
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Consultazione del RLS
Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento,
secondo quanto stabilito dall’articolo 102 , il datore di lavoro di
ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti
sul contenuto del piano.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di
formulare proposte al riguardo.
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Flussi PSC e POS
IMPRESA
ESECUTRICE
IMPRESA
ESECUTRICE
IMPRESA
ESECUTRICE
IMPRESA
PRINCIPALE
CSP
CSERESPONSABILE
LAVORICOMMITTENTE
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Il Rumore
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Definizione di rumore
Definiamo “rumore” qualsiasi fenomeno acustico che non
contenga informazioni utili per l’ascoltatore e quindi
interferisca con la sua attività o con i suoi interessi. Un
suono o un rumore è generato principalmente da due
cause:
A. vibrazioni meccaniche
B. turbolenza dell’aria
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Fenomeno uditivo
Le vibrazioni generate da una sorgente sonora producono variazioni
corrispondenti nella pressione degli strati d'aria circostanti.
Queste variazioni di pressione dell’aria sono raccolte dall'orecchio
umano, che le percepisce sotto forma di suoni
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Le onde sonore si propagano
nell’aria ed arrivano a
sollecitare la membrana del
timpano, da dove sono
trasmesse alla parte più interna
dell’orecchio;
qui sono stimolate particolari
cellule nervose che ci
permettono di percepire le
oscillazioni come suoni diversi
per tipo ed intensità
Fenomeno uditivo
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Grandezze fisiche: intensità
L’intensità esprime l’energia delle onde sonore, ovvero il
“volume”, e si misura in decibel (dB). Si usa una scala molto
particolare nella quale ad ogni aumento di 3dB corrisponde un
raddoppio di intensità
Il tipo di rumore è caratterizzato dalla frequenza f, ovvero il “tono”.
Si misura in Hertz [Hz] ed esprime il numero di oscillazioni complete
compiute in un secondo
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Tipi di frequenze
Le frequenze sono:
basse frequenze (decine/centinaia di oscillazioni al secondo)
caratterizzano i suoni bassi (es: il tamburo)
alte frequenze (migliaia di oscillazioni al secondo) caratterizzano
i suoni acuti (es: lo squillo del telefono)
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L’udito dell’uomo
• L’uomo può percepire solo le frequenze comprese nell’intervallo
20 Hz–20.000 Hz.
• Frequenze molto basse sono percepite come vibrazioni, più o
meno intense
• Frequenze più alte non sono percepite dall’orecchio e sono dette
ultrasuoni.
• La voce umana si colloca tra le frequenze di 500 e 2000 Hz
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Effetti del rumore
uditivo
Psicologici
Disattenzione
Irritabilità
Depressione
Aggressività
Effetti di tipo
extrauditivo
Fisiologici
Apparaticoinvolti:
Cardiocircolatorio
Respiratorio
Gastroenterico
Nervoso
Effetti di tipo
Ipoacusia Fastidio
e disturbo
Mascheramento
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Effetti del rumore
L’esposizione a rumori di elevata intensità, particolarmente se
acuti, determina inizialmente uno spostamento temporaneo
di soglia, che corrisponde ad una sorta di affaticamento
difensivo dell’udito che è caratterizzato dalla reversibilità
completa un certo tempo dopo che sia cessata l’esposizione (8-
16 ore).
Durante la sollecitazione non si sentono bene i suoni bassi
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Effetti del rumore
Se l’esposizione a rumori elevati continua, la capacità di sentire
suoni al minimo volume, diventa irreversibile e s’instaura una
ipoacusia. Può sembrare anche di sentire rumori che invece sono
inesistenti
Con il tempo permanendo questo stato di cose si può giungere
alla sordità
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Effetti del rumore
Il rumore può rompere l’equilibrio omeostatico, interagire con la
qualità della vita e, quindi, sullo stato di salute dell’uomo e degli
esseri viventi.
Il rumore è una delle principali cause di Stress
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Cosa accade
Si tratta di una forma precoce esaurimento di cellule nervose molto
simile a quella che avviene normalmente nelle persone anziane
Inizialmente questa riduzione non è avvertita in quanto interessa la
capacità di percepire suoni acuti, poco frequenti nella vita comune,
ma aggravandosi la situazione, vengono interessate altre frequenze
e può essere compromessa anche la capacità di comprensione del
linguaggio umano
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.... ··--·r·;'I ........
I t IUI, ;,n11n11n111 ' """'" I
r.... ,.r ... ···~·~·-~· ·~·r.
umo· 2-..--
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Controllo sanitario
Per il rumore, dal punto di vista medico, è possibile solamente
misurare la capacità uditiva per individuare un danno iniziale, non
ancora avvertito dal soggetto, ed impedire che tale danno porti a
conseguenze piùgravi (diagnosi precoce).
L’esame dell’udito
L’ esame è effettuato con
l’audiometro, in ambiente silenzioso
ed in condizione di riposo.
L’esame comunque va ripetuto
periodicamente in base ai livelli di
esposizione a rumore
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Ipoacusia professionale
È fondamentale effettuare questo esame prima di iniziare
l’attività lavorativa in un determinato ambiente, sia per conoscere
le proprie capacità uditive, sia per individuare quei soggetti che
possono presentare controindicazioni a lavori rumorosi
L’ipoacusia professionale è irreversibile, bilaterale e simmetrica
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va or m te d espos z one
va or super or d az one
va or n er or d az one
Lpeak dB(C)LEX 8h dB(A)
Titolo VIII Agenti fisici, Capo II D.Lgs. 81/08
Art. 189
(Valori limite di esposizione e valori di azione)
LEX,8h dB(A) Lpeak dB(C)
valori inferiori di azione 80,0 135,0
valori superiori di azione 85,0 137,0
valori limite di esposizione 87,0 140,0
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V s ta med ca a r ch esta
V s ta med ca
Segna et ca e per metraz one
Uso obb gator o de DPI
Forn tura de DPI
Formaz one
In ormaz one
÷÷< 80LEX 8h dB(A)
Tabella riepilogativa
favorevole del MC
LEX,8h dB(A) < 80 80 ÷ 85 85 ÷ 87
Informazione X X
Formazione X X
Fornitura dei DPI X X
Uso obbligatorio dei DPI X
Segnaletica e perimetrazione X
Visita medica X
Visita medica a richiesta
con il parere
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Valutazione degli otoprotettori
Dal punto di vista metodologico la UNI EN 458:2005 mette a
disposizione i criteri per la valutazione dell’efficienza.
Occorre verificare che:
• sia presente un sistema di controllo dell’uso e della manutenzione
dei DPI che garantisca almeno che il personali li indossi correttamente,
il loro uso regolare, la corretta custodia e manutenzione;
• non si siano determinati peggioramenti nella funzionalità uditiva dei
lavoratori.
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Errore
assoc ato
(dBA)
L ve o equ
va ente
(dBA)
Tempo d
espos z one
(h/m n )
L ve o d
p cco
(dBC)
Descr z one m sura
Esempio di valutazione del LEX,8h
Classe omogenea: Cavatori
Descrizione attività:Effettuano il sezionamento
della bancata con martello pneumatico,…
LEX,8h = 84,0 ± 0,4 dB(A)
LPeak = 118,0 dB(C)
Descrizione misura
Livello
equivalente
(dBA)
Errore
associato
(dBA)
Livello di
picco
(dBC)
Tempo di
esposizione
(h/min.)
Sezionamento faldatura in blocchi
con martello pneumatico
silenziato/manici antivibranti
98,7 0,3 118,0 15 min.
Operazioni di inserimento cunei con
mazza da kg 8 83,8 0,4 115,5 15 min.
Operazione di ribaltamento della
bancata con cuscini divaricatori 75,8 1,1 108,8 1 h
Operazioni di transennamento ciglio
cava e spostamenti interni cava 70,2 1,1 98,5 6 h
Pausa fisiologica 70,0 1,0 90,0 30 min.
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I campi elettromagnetici
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Definizioni
Il Campo Elettromagnetico è generato dall’unione di un’onda
magnetica con un’onda elettrica, perpendicolari fra di loro. Un
campo elettrico che varia nel tempo crea un campo
magnetico altrettanto variabile. A seconda delle lunghezza
caratteristiche fisiche (frequenza d’onda, intensità di energia),
si distinguono vari CEM con effetti biologici diversi per il corpo
umano.
E
H
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Spettro elettromagnetico
Campo
microonde laserterrestre linea AC
UV
Campi
statici
Luce
magnetico frequenza Forno a
Lunghezza
d’onda 100.000 km 100 km 1 km 1 m 1 mm 780 nm 10 nm
Microonde Raggi-XELF HF/RF Infrarosso
Frequenza 3Hz 50/60Hz 3kHz 300kHz 300MHz 300GHz
Non-ionizzanti
3*1016Hz
Ionizzanti
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Radiazioni ionizzanti: definizione
Si definiscono radiazioni elettromagnetiche ionizzanti quelle
radiazioni in grado di ionizzare direttamente la materia
qualunque sia la loro intensità.
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Radiazioni ionizzanti:effetti biologici
La distinzione tra radiazioni ionizzanti e non riveste una
grande importanza per quel che riguarda gli effetti biologici,
poiché il meccanismo di ionizzazione può causare la rottura
dei legami atomici che tengono unite le molecole nelle
cellule provocando alterazioni genetiche e tumori nei
tessuti
Le radiazioni ionizzanti sono, pertanto, cancerogeni certi e
hanno una trattazione separata
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Parametri relativi agli effetti biologici
• Frequenza
• Intensità di campo (distanza dalla sorgente)
• Tempo di esposizione
• Area di esposizione (localizzata o corpo intero)
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Effetto stimolatorio Effetto termico
Dipendenza dalla frequenza
AF/RFBF
Hz kHz MHz GHz
Esposizione a BF
• induzione di correnti parassite nel corpo; stimolazione dei
nervi e muscoli; modifica dell’equilibrio ormonale.
Esposizione a AF/RF
• riscaldamento del corpo dall’interno;
• non è percepito dagli organi sensoriali della pelle;
• il sistema termoregolatore non reagisce in tempo.
Effetto stimolatorio Effetto termico
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Reazione del tessuto umano
La pelle può comportarsi come conduttore o come isolante in
funzione del campo incidente:
• sopra 10 GHz presenta buone proprietà isolanti
• sotto 1 MHz buone proprietà conduttive
• a frequenze intermedie le capacità isolanti crescono al
crescere della frequenza.
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Effetti immediati
Al crescere della frequenza da 10 KHz a 300 GHz insorgono, i
seguenti effetti immediati:
1. Corrente indotta all’interno del corpo
2. Scariche elettriche per contatto con oggetti esterni
(effetti indiretti)
3. Riscaldamento dei tessuti interni
4. Effetti sul sistema uditivo
5. Riscaldamento della superficie esterna al corpo
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Alterazioni della membrana
Studi condotti su diversi tipi di cellule indicano che l’esposizione a
CEM potrebbe alterare la struttura e di conseguenza alcune funzioni
della membrana deputate ad avviare le reazioni cellulari
Ad oggi, gli effetti che tali alterazioni della membrana possono avere
sulla salute umana sono ancora da chiarire
Così, per livelli di CEM inferiori ai valori che corrispondono agli effetti
termici, gli effetti osservati in cellule isolate non forniscono
ragionevoli indizi di rischio per la salute umana
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Protezione dei lavoratori
Titolo VIII Agenti fisici, Capo IV D.Lgs. 81/08:
• Non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo
termine;
• “valori limite di esposizione” sono basati direttamente sugli
effetti della salute accertati e su considerazioni biologiche;
• “valori di azione” sono parametri direttamente misurabili.
Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei valori limite.
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Induzione
magnetica
B ( T)
Densità di
potenza
Seq (W/m2)
Campo
magnetico
H (A/m)
Campo
elettrico
E (V/m)
Intervallo di
frequenza
(f)
Valori di azione
Intervallo di
frequenza
(f)
Campo
elettrico
E (V/m)
Campo
magnetico
H (A/m)
Induzione
magnetica
B (µT)
Densità di
potenza
Seq (W/m2)
0 – 1 Hz - 1,65 105 2 105 -
1 – 8 Hz 20.000 1,65 105/f2 2 105/f2 -
8 – 25 Hz 20.000 2 104/f 2,5 104/f -
0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f -
0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 -
2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 -
65 – 100 kHz 610 1.600/f 2.000/f -
0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f -
1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f -
10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10
110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10
400 – 2.000 MHz 3 f1/2 0,008 f1/2 0,01 f1/2 f/40
2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Induzione
magnetica (µT)
Campo
elettrico (V/m)Apparato
Esempi di livelli medi di CEM
magnetica (µT)
Apparato
Campo
elettrico (V/m)
Induzione
Coperta elettrica (a contatto) 250 5 – 10
Rasoi elettrici (a contatto) 60 500 – 1500
Frigorifero (30 cm) 60 0,01 – 0,25
Televisore (30 cm) 50 0,04 – 2,00
Aspirapolvere (30 cm) 40 2 – 20
Asciugacapelli (3 cm) 200 1000 – 2500
Asciugacapelli (30 cm) --- 0,01 – 1,00
Frullatore (3 cm) 60 100 – 700
Frullatore (30 cm) 30 0,6 – 10
Forno a microonde (3 cm) --- 75 – 200
Forno a microonde (30 cm) --- 4 – 8
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Elementi di valutazione:
Il datore di lavoro deve prestare attenzione a:
• il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione
• i valori limite di esposizione e i valori limite di azione
• gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori
• effetti indiretti (interferenza con attrezzature e dispositivi medici
elettronici, rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici, innesco di
dispositivi elettro-esplosivi, etc.)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
La valutazione
La valutazione è programmata ed effettuata con cadenza almeno
quinquennale da personale competente nell’ambito del servizio della
prevenzione e protezione.
I dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di
valutazione del rischio
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Misure di prevenzione e protezione
• Controllare il rischio alla fonte, eliminando alla sorgente o
riducendo al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai CEM
• Scelta di attrezzature che emettano CEM di intensità inferiore
• Uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi
meccanismi di protezione.
• Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione
E’ importante ricordare che attualmente non esistono DPI specifici per
proteggere direttamente l’individuo
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Norme generali
• Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa
• Mantenersi a distanza da oggetti ed apparecchiature
elettriche in funzione
• Non toccare e non avvicinare troppo il capo ad oggetti elettrici non
noti
• Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature
elettriche
• Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i
cavi d’alimentazione e di messa a terra
• Attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi
elettrici
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Segnali di Avvertimento
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Segnali di Divieto
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Rischio Chimico
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il rischio chimico in ambiente di lavoro è riconducibile
all’insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute,
connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento
delle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi”
Cos’è il rischio chimico
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Tipologie di rischio chimico
(R. igienico-ambientale)
esposizioni a sostanze
assorbite, con potenziale
biologico (intossicazione o
RISCHI di:
incendio, esplosioni, contatto
con sostanze aggressive e/o
corrosive (ustioni chimiche,
corrosione di materiali e
degrado di impianti, ecc.)
RISCHI da:
tossiche e/o nocive e, se
compromissione dell’equilibrio
malattie professionale)
Rischi per la salute:
Rischi per la
sicurezza:
(R. infortunistici)
RISCHIO CHIMICO
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Rischio da esposizione
Assorbimento
polmonare
Assorbimento
transcutaneo
Assorbimento
gastrico
INALAZIONE
CONTATTO
CUTANEO
INGESTIONE
Condizione di lavoro per la quale sussiste la
possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o
sottoforma di emissioni (polveri, fumi, nebbie, gas e
vapori) possano essere assorbiti dall’organismo
attraverso:
ESPOSIZIONE
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Etichette e schede di sicurezza
La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si attua
attraverso principi di prevenzione riguardanti la conservazione, la
manipolazione, lo smaltimento dei preparati pericolosi e le modalità
di intervento in caso d’incidente.
Perché le operazioni suddette siano svolte in modo corretto, occorre
che chiunque abbia a che fare con preparati pericolosi disponga di
informazioni chiare e complete.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Obblighi dei produttori
Per questo motivo chi immette sul mercato un preparato pericoloso
è tenuto ad applicare un’etichetta sull’imballo e a fornire
gratuitamente al destinatario del preparato una scheda informativa
in materia di sicurezza (su supporto cartaceo o informatico). Il
contenuto informativo delle schede di sicurezza ed etichette dei
preparati pericolosi è disciplinato dalla legge, secondo criteri
uniformi in ambito europeo
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Lo scopo dell’etichetta
L’etichetta ha lo scopo di permettere a chiunque venga in contatto
col prodotto possa identificarlo immediatamente ed essere al
corrente dei rischi
In caso di necessità potrà servire anche al medico o alle squadre
di primo soccorso
Ogni recipiente contente un prodotto pericoloso deve essere
etichettato da chi lo ha riempito
Se il prodotto viene travasato l’etichetta deve essere riprodotta e
applicata sul nuovo recipiente
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuto dell’etichetta
L’etichetta sull’imballo deve recare le indicazioni seguenti, scritte
in modo leggibile ed indelebile, nella lingua del paese in cui il
prodotto è commercializzato (nel nostro caso in italiano)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuto dell’etichetta
a)
b)
Denominazione o nome commerciale del preparato
Nome e indirizzo completi, compreso il numero
telefonico, del responsabile dell’immissione sul
mercato stabilito nell’Unione europea
c) Nome chimico delle sostanze pericolose presenti nel
preparato
Simboli ed indicazioni di pericolo
Frasi di rischio (frasi R)
Consigli di prudenza (frasi S)
Quantitativo nominale espresso in massa o in
volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o
venduti al pubblico.
d)
e)
f)
g)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Scopo della scheda informativa
Le schede informative hanno lo scopo di consentire agli utilizzatori
professionali di adottare le misure necessarie per la protezione
della salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro
Deve essere acquisita dal destinatario del preparato pericoloso al
momento della prima fornitura o, antecedentemente l’acquisto
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Scopo della scheda informativa
La disponibilità preventiva della scheda di sicurezza consente di
verificare a priori se potranno essere rispettate le condizioni di
immagazzinamento e corretto utilizzo del prodotto
pericoloso.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contenuto della scheda di sicurezza
• Identificazione della sostanza/preparato e della
società/impresa
• Composizione/informazione sugli ingredienti;
• Identificazione dei pericoli
• Interventi di primo soccorso
• Misure antincendio
• Provvedimenti in caso di dispersione accidentale
• Manipolazione ed immagazzinamento
• Protezione personale/controllo dell’esposizione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
• Proprietà fisiche e chimiche
• Stabilità e reattività
• Informazioni tossicologiche
• Informazioni ecologiche
• Informazioni sullo smaltimento
• Informazioni sul trasporto
• Informazioni sulla normativa
• Altre informazioni
Contenuto della scheda di sicurezza
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
bianco
Simboli delle sostanze pericolose
Le caratteristiche di pericolosità delle sostanze sono
rappresentate mediante un pittogramma nero su sfondo bianco,
un simbolo letterale e l’indicazione per esteso della categoria di
pericolosità:
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Le frasi di rischio e i consigli di prudenza
Le frasi R, sono le frasi di rischio e sono un modo sintetico ed
univoco di descrivere i rischi connessi alla manipolazione di
sostanze chimiche
Le frasi S, sono i consigli di prudenza e descrivono, in modo
sintetico e codificato, i criteri di conservazione, le precauzioni d’uso
e le modalità
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Esempi di frasi R
R10
R11
R20
R23
R36
R39
R40
Infiammabile
Facilmente infiammabile
Nocivo per inalazione
Tossico per inalazione
Irritante per gli occhi
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
Possibilità di effetti cancerogeni – Prove
insufficienti
R45 Può provocare il cancro
R46 Può provocare alterazioni genetiche
ereditarie.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Esempi di frasi “R”
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso
di esposizione prolungata
R49
R60
R61
R62
R63
Può
Può
Può
provocare il cancro per inalazione.
ridurre la fertilità
danneggiare i bambini non ancora nati
ridotta fertilità.
danni ai bambini non
Possibile
Possibile
rischio
rischio
di
di
ancora nati.
R64 Possibile
seno
rischio per i bambini allattati al
R68 Possibilità di effetti irreversibili
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Esempi di frasi “S”
S1 Conservare sotto chiave
S2 Conservare fuori della portata dei bambini
S5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi
da parte del fabbricante)
S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente.
S15 Conservare lontano dal calore
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non
fumare
S21 Non fumare durante l'impiego
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Esempi di frasi “S”
S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da
questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del
produttore).
S43 In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei
da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta
il rischio precisare "Non usare acqua").
S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile,
mostrargli l'etichetta).
S45 In caso di incidente o di malessere consultare
immediatamente il medico (se possibile, mostrargli
l'etichetta).
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Preparati pericolosi
In generale, i preparati pericolosi hanno una classificazione
differente a seconda della concentrazione dei loro componenti
pericolosi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Preparati pericolosi
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il Rischio Biologico
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Definizione
Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito
all’esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e
muffe), colture cellulari derivate da organismi pluricellulari:
A. Infezioni
B. Intossicazini
C. Effetti allergici
D. Tumori
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Attività lavorative interessate
• Attività in industrie alimentari
• Attività nell’agricoltura
• Attività in cui c’è contatto con animali e/o con prodotti di
origine animale
• Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di
rifiuti speciali potenzialmente infetti
• Attività negli impianti per la depurazione delle acque di
scarico
• Attività nei servizi sanitari, comprese unità
d’isolamento e post mortem
• Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici,
esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Agenti biologici:definizione
Un agente biologico è:
• Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato;
• Una coltura cellulare;
• Qualsiasi endoparassita umano in grado di riprodursi, di crescere e di
trasferire del materiale genetico.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Agenti biologici:classificazione
A seconda del rischio di infezione sono ripartiti quattro gruppi:
Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani, ma
con scarsa probabilità di diffusione;
Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani, può diffondersi ma sono disponibili efficaci misure
profilattiche e terapeutiche;
Gruppo 4: agente che causa malattie gravi in soggetti umani, può
propagarsi nella comunità e non sono disponibili misure
profilattiche e terapeutiche.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Come nasce il pericolo
Le malattie infettive sono il risultato dell’interazione tra un agente
infettivo e un ospite suscettibile.
L’insorgenza d’infezione è determinata dall’interazione tra diversi
fattori che caratterizzano l’agente infettivo, la suscettibilità
dell’ospite e, per le infezioni esogene, le modalità di trasmissione.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Modalità di trasmissione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Trasmissione per contatto diretto
DIRETTO: Comporta un contatto da superficie corporea a
superficie corporea e un trasferimento fisico di microrganismi fra
una persona infetta o colonizzata ed un ospite suscettibile.
Si può avere esposizione per contatto diretto anche per:
1. Ingestione/aspirazione di gas
2. Rovesciamento di liquidi contenenti l’agente
biologico
3. Introduzione nell’organismo attraverso ferite
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Trasmissione per contatto indiretto
INDIRETTO: Comporta un contatto di un ospite suscettibile con un
oggetto contaminato che fa da intermediario, di solito inanimato,
come strumenti, aghi, indumenti e guanti che non sono stati
cambiati.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Si verifica quando le goccioline (diametro > 5 mm), dette anche
“droplet”, contenenti microrganismi generate dalla persona infetta
vengono espulse a breve distanza nell’aria e depositate sulle
mucose nasali o nella bocca dell’ospite
Le goccioline sono generate dal soggetto fonte principalmente
durante la tosse, gli starnuti, parlando.
Non deve essere confusa con la trasmissione per via aerea: le
goccioline non rimangono sospese nell’aria
Trasmissione tramite goccioline
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Trasmissione per via aerea
Si verifica per disseminazione di:
1. Nuclei di goccioline (“droplet nuclei”, diametro < 5 mm) o
goccioline evaporate contenenti microrganismi che
rimangono sospese nell’aria per lunghi periodi
2. Particelle di polveri contenenti l’agente infettivo
I microrganismi trasmessi in questo modo possono essere
largamente dispersi da correnti d’aria e possono essere inalati
dall’ospite suscettibile dentro la stessa stanza oppure
lontano dalla fonte, a seconda dei fattori ambientali
È richiesto uno speciale trattamento e ventilazione
dell’aria
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Trasmissione per via aerea
I microrganismi trasmessi in questo modo possono essere
largamente dispersi da correnti d’aria e possono essere inalati
dall’ospite suscettibile dentro la stessa stanza oppure lontano
dalla fonte, a seconda dei fattori ambientali
È richiesto uno speciale trattamento e ventilazione dell’aria
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Altre modalità di trasmissione
Trasmissione attraverso veicoli comuni: i microrganismi
sono trasmessi da oggetti o altri materiali contaminati come
alimenti, acqua, farmaci.
Trasmissione attraverso vettori: avviene quando vettori
come zanzare, mosche, topi ed altri insetti nocivi trasmettono
microrganismi.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Rischio illuminazione
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Cos’è la luce
UVλ
380
f
789
La luce è un’energia radiante in grado di eccitare la
retina dell’occhio producendo una sensazione visiva.
E’ costituita da radiazioni elettro-magnetiche di
lunghezza d’onda comprese fra 380 e 780 nm.
La distribuzione dell’energia tra di esse determina il
colore e la tonalità della luce.
Il sistema visivo umano è più sensibile ai colori
compresi fra 500 e 600 nm di lunghezza d’onda.
430 698
480 625
530 566
580 517
630 476
680 441
730 411
780 385
IR
Lunghezzad’onda(nm)
Frequenza(1014Hz)
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Il vedere
Il fenomeno della visione si esplica nella sensazione soggettiva
prodotta dall’interazione di queste radiazioni con l’apparato
visivo.
L’atto di vedere si manifesta concretamente attraverso la
percezione delle forme, del colore, del rilievo e del movimento di
oggetti. L’occhio è l’elemento ricevitore
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Rischi nell’ambiente luminoso
Rischi per la salute:
• Illuminazione inadeguata(visione dei segnali di
comunicazione e allarme/pericolo) ⇒ rischio infortunistico
e/o errore da affaticamento
• Potenza radiante elevata ⇒ danno retinico termico o
fotochimico
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Rischi nell’ambiente luminoso
Rischi per il benessere (e capacità lavorativa):
Illuminazione inadeguata:
1. condizioni di visione
2. abbagliamento
3. aspetti cromatici
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
I um namento ( ux)Sorgente
L’illuminamento
L’illuminamento è una grandezza che valuta la quantità di
luce che investe la superficie di un oggetto.
Il livello di illuminamento richiesto per lo svolgimento di una
specifica attività deve garantire la percezione distinta degli
oggetti e, contemporaneamente, evitare fenomeni di
abbagliamento.
Sorgente Illuminamento (lux)
Sole diretto (altezza 50° sull’orizzonte) 100.000
Cielo nuvoloso 10.000
Uffici e scuole 2.000 ÷ 300
Residenze 1.000 ÷ 200
Notte di luna piena (al suolo) 0,25
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
I um namento
( ux)Aree, comp t e att v tà
ISO 8995: Intervalli di illuminamento
(lux)
Aree, compiti e attività
Illuminamento
Aree esterne di circolazione e lavoro 20 ÷ 50
Aree di circolazione e brevi visite temporanee 50 ÷ 150
Locali non usati con continuità per scopi di lavoro 100 ÷ 200
Compiti con semplici requisiti visivi (uffici) 200 ÷ 500
Compiti con requisiti visivi medi 300 ÷ 750
Compiti con requisiti visivi di precisione 500 ÷ 1.000
Compiti con requisiti visivi difficili 750 ÷ 1.500
Compiti con requisiti visivi speciali 1.000 ÷ 2.000
Compiti con requisiti visivi molto precisi > 2.000
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
La luminanza
La luminanza è una grandezza che valuta la quantità di luce
che restituisce la superficie di un oggetto (luce emessa e/o
riflessa). Si misura lungo la direzione che congiunge la sorgente
luminosa con l’osservatore.
Eccessive differenze di luminanza tra gli oggetti contenuti nel
campo visivo non facilitano la percezione distinta degli oggetti e
provocano fenomeni di abbagliamento
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Lum nanza (cd/m2)Sorgente
La luminanza(L)
Sorgente Luminanza (cd/m2)
Sole a mezzogiorno 1.600.000.000
Sole al tramonto 6.000.000
Cielo sereno 8.000
Cielo nuvoloso 2.000
Lampada ad alogenuri metallici da 70 W 15.000.000
Lampada tubolare a fluorescenza da 18W 4.000
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Valori consigliati
In linea generale, non è fondamentale valutare il livello di
luminanza dei vari oggetti, ma il contrasto fra di loro
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Contrast d um nanza
Contrasti di luminanza
* EN 29241-3: lo schermo del VDT deve restituire una luminanza di almeno 35 cd/m2
Valori del rapporto di contrasto sino a 30:1 o 1:30 non sono causa di
disagio per la maggioranza dei soggetti; mentre si osserva che quando
questi rapporti superano il valore di 45:1, e viceversa, è fortemente
probabile l’insorgenza di astenopia occupazionale (affaticamento visivo).
Contrasti di luminanza
VDT*
Schermo : Documenti
da 10:1 a 1:10
Schermo : Sfondo
Schermo : Tastiera
Tastiera : Documenti
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Comp t
spec a
Uff c
Ab taz on
Ut zzo
Fredda
Neutra
Ca da
B anco tendente a
ce este
B anco
B anco tendente a
g a o/aranc one
Co ore apparente
> 5.300C
3.300 ÷ 5.300I
< 3.300W
Temperatura d
co ore (K)
Gruppo
Temperatura di colore
La temperatura di colore descrive in modo unitario la tonalità
di colore della sorgente luminosa.
• W è adatto per illuminazione di ambienti residenziali
• I è usato solo per interni di lavoro
• C è usato solo per elevati livelli di illuminamento, per compiti speciali
Gruppo Colore apparente
Temperatura di
colore (K)
Utilizzo
W Calda
Bianco tendente al
giallo/arancione
< 3.300 Abitazioni
I Neutra Bianco 3.300 ÷ 5.300 Uffici
C Fredda
Bianco tendente al
celeste
> 5.300
Compiti
speciali
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Modalità di illuminazione
• Illuminazione diretta:lampada a vista diretta verso il
pavimento
• Illuminazione indiretta:lampada coperta diretta verso il
soffitto (luce diffusa)
• Illuminazione mista:lampada costituita da una componente
diretta e una indiretta
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Illuminazione diretta
Vantaggi
A. Facilita la percezione delle profondità
B. Costo delle lampade
Svantaggi
A. Posizionamento delle lampade e dei posti di
lavoro vincolante
B. Luce non uniforme con zone d’ombra
C. Facilita il fenomeno di abbagliamento
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Sorgenti luminose
Nel caso dell’illuminazione diretta è importante il posizionamento
delle sorgenti luminose.
In linea generale, esse devono essere disposte in file parallele
alle finestre e gli apparecchi di illuminazione non devono
essere collocati in un angolo visivo inferiore ai 50°
rispetto alla verticale
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Illuminazione indiretta
Vantaggi:
A. Luce diffusa priva di zone d’ombra
B. Riduce il fenomeno di abbagliamento
C. Posizionamento delle lampade e dei posti di
lavoro arbitraria
Svantaggi:
A. Riduce la percezione delle profondità
B. Costo delle lampade
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Luce diffusa
Nel caso dell’illuminazione indiretta è possibile ottenere un
luce diffusa, priva di zone d’ombra, simile alla luce naturale
prodotta da un cielo nuvoloso.
Ciò consente di evitare fenomeni di abbagliamento (diretto e
riflesso) comunque siano disposte le posizioni di lavoro, ma
riduce la percezione delle profondità e il senso di orientamento
(ambiente percepito come monotono).
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Luce diffusa
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Illuminazione mista
Vantaggi:
A. Riduce gli aspetti negativi ed amplifica gli effetti positivi
dei due sistemi precedenti
B. Accensione arbitraria della sorgente diretta e/o indiretta
Svantaggi
A. Costo delle lampade e dell’impianto
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Illuminazione mista
L’illuminazione mista consente di creare un. ambiente idoneo in
termini di prestazione comfort visivo
L'illuminazione indiretta deve risultare distribuita uniformemente.
L’illuminazione diretta deve essere ben direzionata.
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Illuminazione mista
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Come migliorare l’ambiente luminoso
• Liberare le finestre occluse o schermate con vari materiali
• sostituire i materiali con altri a miglior fattore di trasmissione
luminosa
• mettere a disposizione sistemi regolabili di schermatura della luce
naturale (veneziane, tende...)
• usare lampade con miglior indice di resa cromatica
• pulire regolarmente le lampade, i corpi illuminanti e le pareti
• verificare periodicamente la funzionalità dell’illuminazione di
sicurezza
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
Microclima
Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
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Rls

  • 2. CORSO DI FORMAZIONE PER RLS secondo il D.Lgs. 81/2008 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 3. 1° giorno 1. 2. 3. 4. evoluzione normativa italiana termini e definizioni formazione e informazione valutazione dei rischi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 4. Evoluzione normativa italiana Legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 5. Prime leggi Storicamente una delle prime norme di prodotto italiane nel campo della sicurezza dei lavoratori fu il Regio Decreto del 21 maggio 1927, n°824. Questo recava il regolamento per l’esecuzione del R.D. n°1331 del 1926, che costituiva l’ANCC, per la costruzione, l’installazione e l’esercizio degli apparecchi a pressione di gas o vapori e dei generatori di vapore d’acqua. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 6. Costituzione Art. 1 - L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Art. 2 - La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 7. Art. 4 - La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 8. Art. 32 - La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 9. Art. 35 - La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 10. Art. 41 - L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 11. Codice Penale Art. 437 - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni Elemento soggettivo: doloso Elemento oggettivo: preventivo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 12. Codice Penale Artt. 437 e 451- Tutelano la sicurezza sui luoghi di lavoro. La condotta che genera situazioni di pericolo viene sanzionata penalmente anche in assenza delle conseguenze materiali del danno causato che costituisce una circostanza aggravante, e non un elemento costitutivo, del reato. Elemento soggettivo: Elemento oggettivo: colposo protettivo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 13. Codice Civile Art. 2087- L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Notevole ampiezza generale, ma sulla base di criteri identificati, dell’obbligo di sicurezza. Tutela interessi privati (del lavoratore) in vista di interessi pubblici (i lavoratori e i cittadini) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 14. Radici storiche della normativa • Anni ’50-’60:Fiducia nella tecnologia, assenza del diritto soggettivo del lavoratore • Anni ’70:Contrattazione collettiva, art. 9 Statuto dei lavoratori • Anni ’80: Monetizzazione del rischio • Anni ’90: Prevenzione, nuovo impulso dato dalla normativa CEE (D.Lgs. 277/91 e D.lgs 626/94) • Anni’00: Modello Organizzativo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 15. Da Bruxelles a Roma Attuazione di 8 direttice CEE: 1. 2. 89/391 Direttiva quadro 89/654 Prescrizioni salute nei luoghi di 89/656 Prescrizioni minime di sicurezza lavoro e 3. 4. minime per l’uso di DPI 89/655 Requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso delle attrezzature da lavoro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 16. Da Bruxelles a Roma 5. 90/269 Prescrizioni minime per la movimentazione manuale dei carichi 90/270 Prescrizioni minime per l’uso di videoterminali 90/394 Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni 90/679 Protezione dei lavoratori contro i rischi da agenti biologici 6. 7. 8. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 17. Normativa di riferimento attuale • D.Lgs 626/94: “MIGLIORAMENTO della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. • Dlgs 81/08: modello organizzativo “Attuazione dell’art.1 della L.3 agosto 2007, n.123, per il riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 18. I soggetti coinvolti nella prevenzione DATORE DI LAVORO DIRIGENTI PREPOSTI R.S.P.P. Medico Competente LAVORATORI RLS Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 19. Soggetti esterni • Organi di vigilanza: ASL Ispettorato del lavoro (può adottare provvedimenti di sospensione) • Organi istituzionali: ISPESL INAIL Vigili del fuoco (può adottare provvedimenti di sospensione) • Organismo paritetico – Ente bilaterale: Organizzazioni sindacali + datoriali Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 20. Provvedimento di sospensione Per violazioni gravi e reiterate di cui all’allegato I del decreto 81/08: • Mancata elaborazione DVR e/o Piano di Emergenza e/o POS • Mancata formazione e addestramento • Mancata costituzione SPP e RSPP • Riscontro di personale impiegato in nero pari al 20% dei presenti (eccetto imprese monodipendente) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 21. Termini e definizioni Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 22. Definizioni fondamentali • Pericolo: proprietà intrinseca di un fattore (attrezzature, sostanze, pratiche di lavoro ecc.) di poter causare danni • Rischio: probabilità che un pericolo determini eventi dannosi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 23. Infortunio Evento accidentale avvenuto per causa violenta dal quale derivano la morte, l’inabilità permanente, totale o parziale al lavoro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 24. Malattia Professionale Processo morboso che si produce a causa del protratto contatto con l’agente nocivo e che può portare a conseguenze patologiche anche molti anni dopo che è cessata l’interazione con l’agente. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 25. Valutazione del rischio Tentativo di prevedere il danno che può essere provocato da un determinato pericolo Dipende da: 1. Probabilità che il pericolo scateni l’evento dannoso 2. Entità del danno 3. Quantità di persone esposte R = P x M Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 26. Formazione e informazione dei lavoratori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 27. Formazione i informazione Formazione: - educare l’uomo nella sua globalità - consiste nel trasferimento di conoscenze - l’obbligo di formazione è una novità introdotta dal D.Lgs.626/94 ripresa dal D.Lgs.81/08 Informazione: - fornire notizie (a livello verbale o scritto) - l’obbligo già presente nella legislazione precedente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 28. Informazione art. 36 D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro deve assicurare a ciascun lavoratore (anche ai lavoratori a domicilio) informazione adeguata e specifica su: • I rischi “ambientali”, legati all’intero processo produttivo; • I rischi legati alla mansione specifica (normativa e disposizioni aziendali); • Sulle misure di prevenzione e protezione adottate; • Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 29. Informazione Inoltre su:  I pericoli relativi all’uso di sostanze e preparati pericolosi  Le procedure di • Pronto soccorso • Lotta antincendio • Evacuazione  Il nominativo del RSPP e del medico competente  I nominativi degli addetti alle emergenze Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 30. Informazione adeguata significa: • Che deve essere rapportata al soggetto che ne è destinatario. • Che deve essere commisurata ai rischi esistenti. • Che deve avere carattere dinamico. • Che occorrono molteplici mezzi di informazione (opuscoli, cartelli, avvisi in bacheca, comunicazione faccia a faccia, ecc.) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 31. Formazione e Informazione quando? Al momento dell’assunzione Al momento del trasferimento mansione In occasione di cambiamenti dell’organizzazione aziendale: 1. Nuove attrezzature 2. Nuove tecnologie 3. Nuove sostanze o preparati pericolosi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 32. Formazione art.37 D.Lgs.81/08 AI LAVORATORI: avviene durante l’orario di lavoro; senza oneri a carico dei lavoratori; AGLI ADDETTI ALLE SITUAZIONI DI EMERGENZA: sulla base dei rischi specifici dell’azienda o unità produttiva; formazione organizzata previa consultazione RLS; RLS; AI PREPOSTI. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 33. Addetti alle emergenze • Primo soccorso • Evacuazione dei lavoratori • Prevenzione e lotta antincendio • Gestione dell’emergenza IN NUMERO ADEGUATO! Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 34. La formazione del RLS Consiste in 32 ORE minime per l’espletamento delle sue funzioni. PROGRAMMA BASE: • conoscenze generali sulla normativa, • sui rischi e sulle relative misure di prevenzione, • metodologie sulla valutazione del rischio, • metodologie minime di comunicazione. SCOPO: rendere effettivo il ruolo partecipativo e il potere di proposta e consultazione del RLS in merito alla valutazione dei rischi. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 35. Chi può promuovere formazione? • Organismi paritetici territoriali • RSPP • medico competente • RLS Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 36. Valutazioni dei rischi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 37. 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 Matrice dei rischi 4 R = f(P,M) 3 R < Ra2 1 1 2 3 4 MAGNITUDO PROBABILITA’ 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 38. Valutazione dei rischi Valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 39. Adeguatezza della valutazione dei rischi 1. Preliminare e propedeutica alle scelte aziendali; 2. Come tale, sistematica ed abituale non episodica o una tantum; 3. Come funzione di orientamento alle priorità; 4. Rigorosamente esplicitata nei suoi criteri e documentata nei contenuti; 5. Costruita e gestita in modo partecipato coinvolgendo tutti gli attori aziendali della prevenzione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 40. Obiettivo della valutazione dei rischi Consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la Salute dei lavoratori sulla base di priorità quantitativamente definite. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 41. Conclusione di una valutazione Al termine della valutazione è necessario indicare: • I rischi sono controllati o no in modo adeguato • Se non lo sono, quali sono: 1. le priorità da affrontare 2. le opzioni previste per ridurre il rischio • Provvedimenti possibili per migliorare ulteriormente i livelli di protezione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 42. Campi di conoscenza del valutatore 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Le leggi le norme di buona tecnica; Gli standard di riferimento; I requisiti di igiene del lavoro; I fondamenti di ergonomia; La sicurezza sul lavoro; I cicli tecnologici; Le Le Le Le tecniche tecniche tecniche di di di indagine ambientale; bonifica ambientale; comunicazione/formazione; informazioni ad hoc sull’azienda. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 43. Chi effettua la valutazione deve saper fare: 1. 2. 3. 4. Identificare pericoli e situazioni pericolose; Valutare i livelli di rischio; Mettere i rischi in ordine di priorità; Proporre le opzioni possibili per eliminare/ridurre i rischi; Valutare costi ed efficacia; Promuovere e comunicare; Identificare i casi in cui le proprie 5. 6. 7. competenze sono inadeguate e occorrono competenze. altre Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 44. Strumenti per la valutazione • Se necessari dati di letturatura; • Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.); • Analisi degli infortuni e malattie professionali; • Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità, schede tossicologiche, etc.); Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 45. Strumenti per la valutazione • Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle sostanze, sui preparati, etc.); • Analisi dei compiti e delle mansioni; • Analisi delle procedure operative; • Recupero dell’esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori; • Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali.
  • 46. Cosa si valuta • Layout dei reparti • Numero di addetti • Denunce manutenzione impianti • Schede di sicurezza sostanze • Controlli sanitari periodici • Procedure di lavoro • Elenco dispositivi di protezione • Esperienze del personale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 47. Prevenzione Insieme di misure attuate all’interno dell’azienda che tendono ad eliminare o ridurre la probabilità di accadimento sia esso un infortunio o una malattia professionale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 48. Controllo sanitario Consultazione e partecipazione dei lavoratori Visita preventiva PREVENZIONE Eliminazione dell’uso di agenti Misure igieniche Formazione e informazione Prevenzione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 49. Protezione Insieme di misure adottate, necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 50. Protezione Formazione e informazione Segnaletica di sicurezza Protezione Dispositivi di protezione individuale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 51. 2 8 4 8 12 1 2 Prevenzione, Protezione 4 3 R = f(P,M) 2 R < Ra 1 MAGNITUDO1 2 3 4 misurediprevenzione PROBABILITA’ misure di protezione 16 3 6 9 1 2 4 6 RISCHIO ACCETTABILE 3 4 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 52. Contenuti minimi del DVR • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; • l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 53. Contenuti minimi del DVR • l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; • l'indicazione del nominativo del responsabile del SPP, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; • l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 54. Luoghi di lavoro TITOLO II D.Lgs. 81/08 Allegato IV Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 55. Quali sono i luoghi di Lavoro I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 56. Requisiti di sicurezza I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ Allegato IV I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili (vie di uscita, ascensori e pulsantiere, servizi igienici) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 57. Obblighi del Datore di Lavoro Il Datore di Lavoro deve accertarsi che: 1. I luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti 2. Le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite (o, a maggior ragione, ad uscite di emergenza) siano sgombre allo scopo di consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza 3. I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 58. Obblighi del Datore di Lavoro I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. Gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 59. I locali sotterranei e semi sotterranei È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 60. Ambienti sospetti di inquinamento È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 61. Notifiche La costruzione e la realizzazione di edifici o locali da adibire a lavorazioni industriali devono essere notificati La notifica si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista la presenza di più di tre lavoratori L’organo di vigilanza deve chiedere integrazioni entro 30 gg. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 62. Contenuti dell’Allegato IV L’Allegato IV stabilisce le principali disposizioni in materia di: 1.1 1.2 1.3 dei Stabilità e solidità Altezza, cubatura e superficie Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari locali scale e marciapiedi mobili, banchina e rampe di carico 1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 63. Contenuti nell’Allegato IV 1.5 1.6 1.7 1.8 Vie e Porte Scale uscite di emergenza. e portoni Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 1.9 Microclima Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 64. Contenuti nell’Allegato IV 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 1.11 1.12 1.13 1.14 Locali di riposo e refezione Spogliatoi e armadi per il vestiario Servizi igienico assistenziali Dormitori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 65. Contenuti nell’Allegato IV 2.1 Difesa dalle sostanze nocive 2.2 Difesa contro le polveri 3. 4. 5. 6. 7. Vasche e canalizzazioni,… Misure contro l’incendio e l’esplosione Installazioni elettriche Primo soccorso Aziende agricole
  • 66. 1.1 Stabilità e solidità I locali devono essere stabili relativamente alla loro destinazione d’uso I luoghi destinati a deposito devono riportare l’indicazione della portata massima (Kg/m2) Non possono essere tenuti depositi di immondizia a meno che non vengano adottati mezzi efficaci Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 67. 1.2 Altezza, cubatura e superficie Nelle aziende industriali con più di 5 lavoratori (h = 3 m; s = 2 mq, V = 10 mc) Per i locali destinati a uffici o ad aziende commerciali i limiti di altezza sono quelli individuati dalla normativa urbanistica vigente Per gli stessi lo spazio deve essere tale da consentire il lavoro in sicurezza Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 68. 1.3 Pavimenti, muri, soffitti, finestre, lucernari, scale, marciapiedi.. A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni è vietato adibire a lavori continuativi locali che non: • Siano difesi contro agenti atmosferici, calore e rumore • Avere aperture sufficienti per il ricambio d’aria • Ben asciutti e difesi dall’umidità • Provvisti di pavimenti e pareti efficacemente lavabili Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 69. 1.3 Pavimenti Devono essere stabili, antisdrucciolevoli, privi di cavità, protuberanze e inclinazioni pericolose Nelle parti dei locali dove si versano liquidi deve essere impermeabile e avere una pendenza per avviarli al punto di scarico Se si mantiene bagnato deve essere fornito di graticolato o palchetti a meno che i lavoratori non siano forniti di calzature impermeabili Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 70. 1.3 Pareti Qualora non ci siano particolari condizioni le pareti devono essere a tinta chiara Le pareti trasparenti o traslucide devono essere segnalate e costruite con materiali di sicurezza fino a 1 metro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 71. 1.3 Finestre e lucernari Le finestre e i lucernari devono poter essere aperti, chiusi e regolati in totale sicurezza Le finestre e i lucernari devono poter essere puliti senza rischi L’accesso ai tetti costruiti di materiale non resistente può essere autorizzato solo con l’uso di dispositivi anticaduta Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 72. 1.3 Scale e banchine Le scale e i marciapiedi mobili devono funzionare in sicurezza con i necessari dispositivi funzionanti Le banchine e le rampe di carico devono essere adeguate ai carichi Le banchine devono disporre di un’uscita, se >25 m almeno di 2 Le rampe di carico devono fornire una sicurezza tale che eviti ai lavoratori di cadere Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 73. 1.4 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi Le vie di circolazione miste devono essere progettate e poi utilizzate in sicurezza Le vie di circolazione devono passare a distanza di sicurezza da pedoni e portoni Il tracciato deve essere evidenziato Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 74. 1.4 Zone di pericolo • Le zone con pericolo di caduta devono disporre di dispositivi e segnaletica che impediscano l’accesso ai lavoratori non autorizzati • Devono essere prese le idonee misure di per i lavoratori autorizzati Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 75. 1.4 Pavimenti I pavimenti destinati al passaggio non devono presentare buche o sporgenze Non devono essere ostruiti In caso contrario gli ostacoli devono essere segnalati Nel caso di uso di mezzi di sollevamento gli spazi vuoti devono essere ben protetti con parapetti Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 76. 1.4 Passaggi Le vie di uscita su vie di transito devono disporre di barriere e/o segnaletica I lavori su vie di transito devono essere effettuati in sicurezza Nel caso di più veicoli mossi da un mezzo meccanico le manovre devono essere fatte con uomo a terra Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 77. 1.5 Vie e uscite di emergenza Devono sempre rimanere sgombre In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente Il numero e le dimensione delle vie e delle porte di uscita deve essere dimensionato all’azienda in esame Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 78. 1.5 Vie e uscite di emergenza Le porte devono poter essere aperte nel verso dell’esodo a meno di altri pericoli Non devono mai essere chiuse a chiave quando sono presenti lavoratori a mano di casi specificatamente autorizzati È vietato adibire a porte delle uscite di emergenza saracinesche, scorrevoli, etc. Devono essere evidenziate da apposita segnaletica ed illuminate Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 79. 1.5 Vie e uscite di emergenza Gli edifici dedicati interamente a lavorazioni che presentano pericoli di esplosione o di incendio con più di 5 lavoratori devono disporre di almeno due scale Le aperture sul suolo devono essere provviste di coperture e/o parapetto con segnaletica di sicurezza annessa Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 80. 1.5 Vie e uscite di emergenza Le aperture nelle pareti che consentano il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta devono essere protette Per le finestre sono consentiti parapetti di 90 cm quando in relazione al tipo di lavoro non ci siano particolari condizioni di pericolo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 81. 1.6 Porte e Portoni Le porte devono essere agevolmente apribili dall’interno Nel caso di un rischio di esplosione o di incendio e più di 5 lavoratori impiegati almeno una porta da 120 ogni 5 lavoratori Negli altri casi 0.80 fino a 25 e 120 fino a 50, etc.. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 82. 1.6 Porte e Portoni Accanto ai portoni per il passaggio dei veicoli deve essere prevista la presenza di porte di soli pedoni Le porte e i portoni apribili nei due sensi devono essere trasparenti o muniti di pannelli trasparenti Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all’altezza degli occhi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 83. 1.6 Porte e Portoni Le porte trasparenti devono essere protette contro lo sfondamento Le porte scorrevoli non devono uscire dalle guide o cadere Le porte che si aprono verso l’alto devono disporre di un sistema che gli impedisca di ricadere Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 84. 1.6 Porte e Portoni Le porte ad azionamento meccanico devono essere fornite di dispositivi di arresto di emergenza e poter essere aperte anche in mancanza di energia elettrica Le porte lungo le vie di emergenza devono essere contrassegnate adeguatamente Quando i luoghi di lavoro sono occupati, le porte devono poter essere aperte Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 85. 1.7 Scale Le scale a gradini devono essere costruite per poter resistere ai carichi massimi ipotizzabili Le scale ed i pianerottoli devono essere provvisti di parapetti normali o difese equivalenti Le rampe delimitate da due pareti devono essere provviste di almeno un corrimano Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 86. 1.7 Scale È definito parapetto normale nel caso in cui: • Sia costruito di materiale rigido e resistente • Altezza minima di un metro • Abbia almeno 2 correnti di cui uno a metà altezza tra pavimento e l’altro • Sia fornito di arresto al piede da terra 15 cm Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 87. 1.8 Posti di lavoro e di passaggio I posti di lavoro e di passaggio devono essere difesi contro la caduta e l’investimento di materiali I luoghi di lavoro devono essere concepiti in modo tale che la circolazione dei pedoni e dei mezzi avvenga in sicurezza I luoghi di lavoro esterno devono essere illuminati quando la luce naturale non è sufficiente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 88. 1.8 Posti di lavoro e di passaggio Quando i lavoratori occupano posti di lavoro all’aperto questi devono rispondere ai seguenti requisiti: • I lavoratori sono protetti contro gli agenti atmosferici e la caduta di oggetti • Non sono esposti a livelli sonori, gas, polveri, vapori nocivi • I lavoratori possono abbandonarli rapidamente senza scivolare o cadere Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 89. 1.9 Microclima-Aerazione I lavoratori devono disporre di aria salubre anche ottenuta con impianti Gli impianti devono essere sempre manutenuti Non devono esporre i lavoratori a correnti fastidiose Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 90. 1.9 Microclima – Temperatura e umidità La temperatura dei luoghi di lavoro deve essere adeguata alle lavorazioni Le temperature dei locali di riposo, servizi, ecc. deve essere conforme Finestre e lucernari non devono permettere un soleggiamento eccessivo Si possono utilizzare sia misure localizzate che generali Deve evitarsi la formazione di nebbia Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 91. 1.10 Illuminazione Tutti i locali devono disporre di adeguata luce naturale Deve essere assicurata la presenza di luce artificiale L’illuminazione non deve comunque rappresentare un pericolo Deve essere presente l’illuminazione di emergenza Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 92. 1.10 Illuminazione sussidiaria Devono essere disponibili mezzi di illuminazione sussidiaria Devono essere tenuti in posti noti e a disposizione del personale In casi particolari deve essere immediata e facilmente accessibile Deve durare fino al completo esodo Può essere fissa o mobile Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 93. 1.11 I locali di riposo e di refezione Quando la sicurezza dei lavoratori lo richiede devono essere presenti locali di riposo Non sono obbligatori negli uffici Devono avere dimensioni sufficienti e dotati di tavoli e sedie Devono essere adottate protezioni per i non fumatori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 94. 1.11 I locali di riposo e di refezione Nel caso di lavori all’aperto con più di 30 lavoratori impiegati che rimangono in azienda devono essere messi a disposizione locali per la refezione I refettori devono essere tenuti in perfette condizioni igieniche Nel caso di esposizione a sostanze insudicianti è vietato consumare i pasti nei luoghi di lavoro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 95. 1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario Locali spogliatoi devono essere messi a disposizione ogni qualvolta si renda necessario Gli spogliatoi per aziende con oltre 5 dipendenti devono essere divisi per sesso Devono essere in ottime condizioni igieniche e vicini al luogo di lavoro Dotati di armadietti mono o doppia anta Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 96. 1.13 Servizi igienico assistenziali I lavoratori devono avere a disposizione acqua potabile Nel caso sia necessario devono essere messe a disposizione delle docce separate Devono essere previsti gabinetti separati per sesso nel caso di più di 10 dipendenti I servizi devono essere in perfette condizioni igieniche Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 97. 1.14 Dormitori Nei lavori all’aperto deve essere messo a disposizione un locale di ricovero I locali devono essere forniti dei necessari suppellettili Nel caso di lavori in aperta campagna superiori ai 15 giorni in estate a ai trenta in inverno nessuna misura di fortuna Nel qual caso i dormitori devono rispondere a prescrizioni specifiche Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 98. 2.1 Difesa da sostanze nocive Le sostanze nocive devono essere custodite in sicurezza Le sostanze fermescentibili non devono essere conservate nel luogo di lavoro oltre lo stretto necessario Gli apparecchi devono essere disinfettati Le lavorazioni devono essere eseguite in locali separati Il DL deve provvedere a ridurne sviluppo e diffusione Aspirazione localizzata Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 99. 2.1 Difesa da sostanze nocive All’entrata dei locali deve essere esposta idonea segnaletica Stessa cosa in prossimità dei macchinari I locali devono essere compartimentati La manipolazione deve avvenire con l’ausilio di DPI Nel caso di utilizzo di liquidi corrosivi deve essere messa a disposizione acqua o neutralizzanti Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 100. 2.2 Difesa contro le polveri Nelle lavorazioni che producono polveri devono essere poste in atto misure per il loro contenimento In caso contrario deve esserci una lavorazione a circuito chiuso Uso di DPI Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 101. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,serbatoi, silos Nel caso vi debbano entrare i lavoratori devono avere dimensioni non inferiori a 40 cm Bisogna assicurarsi dell’assenza di tossici e temperature elevate Chi sovrintende deve provvedere a bloccare tutti i flussi I lavoratori devono essere assistiti all’esterno Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 102. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos In taluni casi i lavoratori devono essere muniti di cintura di sicurezza e autorespiratore Nel caso di presenza di sostanze infiammabili o esplosive devono essere prese le necessarie misure Le vasche con altezza inferiore a 90 cm devono essere difese da parapetti In caso contrario si coprono Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 103. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos In taluni casi i lavoratori devono essere muniti di cintura di sicurezza e autorespiratore Nel caso di presenza di sostanze infiammabili o esplosive devono essere prese le necessarie misure Le vasche con altezza inferiore a 90 cm devono essere difese da parapetti In caso contrario si coprono Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 104. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos Se maggiori di 2 metri e senza accesso al fondo si usano scale trasportabili con aggancio Le tubazioni e canalizzazioni e le relative apparecchiature accessorie devono essere collocate in modo che: - In caso di perdita non costituiscano pericolo - Siano facilmente svuotabili Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 105. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni,serbatoi, silos Le tubazioni quando costituenti una rete devono essere provviste di punti di intercettazione I serbatoi e le vasche devono essere provvisti: • di chiusure ermetiche • di scarico al troppo pieno Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 106. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos I recipienti adibiti al trasporto devono essere provvisti: • di idonee chiusure • di dispositivi riempimento-di svuotamento accessori di presa • involucro protettivo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 107. 3. Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, silos I recipienti vuoti devono essere conservati separatamente dai vuoti e contrassegnati Devono essere bonificati in caso di cambio di contenuto Nel caso non fosse possibile vanno distrutti Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 108. 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione Nei luoghi con pericolo di incendio o esplosione è: • Vietato fumare • Vietato usare fiamme libere • Vietato usare apparecchi incandescenti Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 109. 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione • Devono essere predisposti idonei sistemi di spegnimento • Vietato usare acqua su sostanze che reagiscono • Vietato usare acqua su apparecchi in tensione • Idonea segnaletica • Obbligo CPI Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 110. Macchinari che non producono scintille o riscaldamenti Il riscaldamento deve essere ottenuto con apparecchi idonei Pareti a minor resistenza per le esplosioni Non mescolare miscele gassose infiammabili esplosive 4. Misure contro l’incendio e l’esplosione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 111. 5.Istallazioni elettriche • Tipo “antideflagrante” • Normali solo per i macchinari • L’illuminazione deve essere effettuata solo dall’esterno, ovvero lampade ermetiche • Interruttori “onnipolari” all’esterno Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 112. 5. Istallazioni elettriche Nel caso di scariche elettrostatiche: • Collegamento a terra • Dispersori • Rete di tubazioni metalliche • Mezzi di trasporto “tutto a terra” Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 113. Sanzioni Il DL è punito con l’arresto da sei a dodici mesi o l’ammenda da € 4.000 a 16.000 per lavori in ambienti sospetti di inquinamento Il DL è punito con l’arresto da tre a sei mesi o l’ammenda da € 2.000 a 10.000 per lavori in ambienti sotterranei o per mancato rispetto prescrizioni allegatoIV Il DL è punito con la sanzione amministrativa da € 1.000 a 2.500 per mancata notifica Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 115. Movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 116. Obblighi del datore di lavoro Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori. Qualora non sia possibile adotta le misure necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 117. Il rachide La struttura portante del nostro corpo si chiama rachide o colonna vertebrale ed è costituita da ossa (vertebre), dischi intervertebrali, muscoli e legamenti. Vista di lato la colonna vertebrale presenta delle curve fisiologiche che devono essere rispettate, soprattutto nelle posizioni fisse e prolungate . Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 118. Il rachide Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 119. Le vertebre Sono 24 segmenti ossei che costituiscono la colonna vertebrale, disposti uno sull’altro. Ad unire una vertebra e l’altra c’è un cuscinetto ammortizzante ed elastico chiamato disco intervertebrale. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 120. Cause di posizioni sbagliate In seguito a posizioni sbagliate assunte per periodi prolungati e/o cattive abitudini lavorative si possono avere alterazioni della curvatura naturale della colonna vertebrale come: Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 121. Alterazioni della colonna vertebrale 1) 2) 3) 4) Scoliosi Schiena piatta Ipercifosi Iperlordosi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 122. Funzionalità del disco intervertebrale Il disco intervertebrale nelle posizioni fisse è mal nutrito e invecchia precocemente. La piena funzionalità del disco è mantenuta attraverso frequenti e sostanziali cambiamenti di posizione del corpo (seduto > in piedi). Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 123. Funzionalità del disco intervertebrale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 124. Posizioni dannose Spesso, durante la giornata, sia in casa che sul lavoro, si compiono dei gesti e si assumono posizioni dannose per la schiena. Di seguito ne verranno illustrate alcune, insieme alle posizioni corrette che possono sostituirle. Comunque, in tutti casi, si ricorda di cambiare posizione il più spesso possibile. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 125. Sollevare dei pesi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 126. Porre in alto un oggetto Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 127. Spostare dei mobili o una grossa cassa Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 128. Trasportare i pesi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 129. Lavorare a lungo in piedi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 130. Linee Guida all’Uso Dei Videoterminali Titolo VII D.Lgs. 81/08 Allegato XXXIV Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 131. Elementi da valutare Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro al VDT con particolare riguardo: • ai rischi per la vista e per gli occhi ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale • alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 132. Chiarimento importante Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano ad escludere rischi specifici derivanti da radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti, sia a carico dell’operatore sia della prole. In particolare, la presenza della marchiatura CE comporta che i campi elettromagnetici siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili nei comuni ambienti di vita Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 133. Indicazioni da osservare Il piano di lavoro (scrivania) deve: • avere una superficie ampia per consentire un appoggio per gli avambracci davanti la tastiera • garantire per una corretta distanza viso-schermo • stabile e di altezza tra 70 e 80 cm avere uno spazio idoneo per le gambe Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 134. Indicazioni da osservare Il sedile deve: • essere di tipo girevole, basamento con 5 punti di appoggio almeno • piano e schienale regolabili in maniera indipendente • materiale traspirante e pulibile • poggiapiedi separato per postura adeguata degli arti inferiori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 135. Prevenire problemi alla schiena • Postura corretta di fronte al video, piedi ben poggiati sul pavimento, schiena appoggiata allo schienale nel tratto lombare. • Altezza dello schermo tale che lo spigolo superiore sia alla stessa altezza degli occhi ad una distanza di 40-70 cm. • Mouse e tastiera sullo stesso piano davanti al video Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 137. Evitare problemi visivi Corretta illuminazione del posto di lavoro evitando illuminamenti eccessivi Durante le pause ed i cambiamenti di attività non dedicarsi ad attività che richiedano lo stesso impegno visivo
  • 138. Corretta posizione rispetto alla finestra Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 140. Corretta disposizione per gli open space Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 141. Motilità oculare e messa a fuoco La visione di oggetti a meno di 1 metro sottopone ad un notevole sforzo i muscoli della messa a fuoco e della motilità oculare Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 142. Esercizi di rilassamento oculare • Socchiudere ogni tanto le palpebre per 1 o 2 minuti senza forzare la chiusura stessa • Seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto • Distogliere saltuariamente lo sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso oggetti lontani (oltre 6 metri) cercando di distinguere bene i dettagli Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 143. Sorveglianza Sanitaria I lavoratori addetti ai VDT ossia, coloro che utilizzano un VDT, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, sono sottoposti ad una visita medica da parte del medico competente Qualora l’esito della visita ne evidenzi la necessità, il lavoratore sarà sottoposto ad esami specialistici Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 144. Sorveglianza Sanitaria In base agli accertamenti sanitari il M.C. esprime un giudizio di: 1. idoneità, con e senza prescrizioni 2. non idoneità temporanea o permanente La periodicità minima delle visite di controllo è biennale per lavoratori idonei con prescrizioni e/o abbiano superato il 50esimo anno ed è quinquennale per gli altri. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 145. Consigli per lavorare meglio Evitare, per quanto possibile, posizioni fisse di lavoro per tempi prolungati e praticare esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed inferiori, mani). Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 146. Esercizi di rilassamento muscolare Per gli avambracci: • Stiramento: seduti, le mani appoggiate lateralmente alle cosce, rivolte all’indietro • Mantenere la posizione per 20 secondi • Ripetere 5 volte Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 147. Esercizi di rilassamento muscolare Per la schiena: 1. Stiramento: seduti con la schiena dritta, piedi appoggiati a terra, gambe leggermente divaricate 2. Abbandonate le braccia fra le gambe e scendere lentamente in avanti, a partire dalla testa, fino a toccare terra con il dorso delle mani 3. Restare così qualche istante, quindi ritornare lentamente in posizione seduta 4. Ripetere 5 volte Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 148. Sedia con sedile e schienale regolabile La sedia deve permettere di mantenere: • i gomiti appoggiati sul tavolo ad angolo retto • le ginocchia ad angolo retto • i piedi sempre ben appoggiati sul pavimento o su un poggiapiedi • la schiena ben appoggiata allo schienale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 149. Sicurezza nei Cantieri Edili Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 150. Cantiere e sicurezza Il settore delle costruzioni continua a mantenere alti indici infortunistici sia di frequenza che di gravità Il settore delle costruzioni è al primo posto per numero di malattie professionali indennizzate dall’INAIL Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 151. Cantiere e sicurezza sul lavoro E’ un luogo complesso dove operano contemporanemente, per molto tempo, un certo numero di aziende, professionisti e lavoratori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 152. Come affrontare la sicurezza in cantiere • Individuazione dei punti critici nel percorso della sicurezza organizzazione e gestione del sistema di sicurezza in cantiere informazione, formazione e addestramento delle maestranze rappresentanza dei lavoratori • sorveglianza sanitaria dei lavoratori • adeguata azione di controllo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 153. Titolo IV Cantieri temporanei e mobili D.Lgs. 9/4/08 N° 81 integrato con il decreto legislativo 106/2009 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 154. Titolo IV:cantieri temporanei e mobili Capo Capo Capo I: dall’art. 88 all’art. 104 II: dall’art. 105 all’art 156 III: sanzioni dall’art 157 all’art 160 Allegati Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 155. Titolo IV:cantieri temporanei e mobili prevenzione degli in quota Capo I – Misure per la salute e la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili Capo II – Norme per la infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori Capo III – Sanzioni Sez. I Campo di applicazione Sez. II Disposizioni di carattere generale Sez. III Scavi e fondazioni Sez. IV Ponteggi ed impalcature in legname Sez. VIII Demolizioni Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 156. Definizioni L’articolo 89 definisce i principali soggetti coinvolti A) cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ ALLEGATO X B) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 157. Definizioni C) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto D) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 158. Definizioni E) coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato dal committente F) coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato dal committente G) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori H) piano operativo di sicurezza (POS): il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere, i cui contenuti sono riportati nell’ ALLEGATO XV Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 159. Definizioni I) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali L) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 160. Obblighi del committente Secondo quanto stabilito dall’art. 90, nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98. Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro il committente o il responsabile dei lavori) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 161. Obblighi del committente La disposizione si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il committente o il responsabile dei lavori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 162. Obblighi del committente Il committente o il responsabile dei lavori comunica “alle imprese affidatarie”, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere. Sanzioni: sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro il committente o il responsabile dei lavori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 163. Idoneità tecnico-professionale Il committente, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa “o ad un lavoratore autonomo” verifica l'idoneità tecnico- professionale: A. delle imprese affidatarie B. delle imprese esecutrici C. dei lavoratori autonomi e con le modalità di cui all’ ALLEGATO XVII Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 164. Idoneità tecnico-professionale Il committente, inoltre, chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 165. PRIVATOPUBBL COI CANTIERE (art. 89 c 1 Let.”a”). PUBBL CO ? I PUBBLICO C.C.I.A A. P . DURC RIVATO AUTOC ERTIF C AZIONE I Due procedure: Pubblico e Privato si noPUBBLI CO ? ERTIFIC Le imprese e i lavoratori autonomi forniscono certificato CCIAA, DURC ed una autocertificazione. Il Committente o il Responsabile dei Lavori verificano l’idoneità tecnico- professionale con le modalità di cui all’allegato XVII C.C.I.A. A. DURC AUTOC AZIONE CANTIERE (art. 89 c.1 Let.”a”) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 166. Entità inferiore a 200 uomini/giorno Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini- giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI il requisito si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese “e dei lavoratori autonomi” del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarità contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’ allegato XVII Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 167. Il coordinatore per la progettazione deve: • redigere il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ allegato XV • predisporre un fascicolo “adattato alle caratteristiche dell’opera”, i cui contenuti sono definiti all' allegato XVI e coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 90, comma 1 Sanzione: Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO Il coordinatore per la progettazione (art 91)
  • 168. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori: • verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, delle disposizioni contenute nel PSC • verifica l'idoneità del POS Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 169. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori • organizza tra i datori di lavoro, la cooperazione ed il coordinamento delle attività • verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 170. Coordinatore per l'esecuzione dei lavori • segnala al committente le inosservanze al decreto e alle prescrizioni del PSC • sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Sanzioni: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il coordinatore per l’esecuzione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 171. Committenti e responsabili dei lavori Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all’adempimento degli obblighi limitatamente all’incarico conferito al responsabile dei lavori (art.93) La designazione del coordinatore per la progettazione, e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, non esonera il committente dalle sue responsabilità Sanzioni: arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 a 4.800 euro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 172. Obblighi dei lavoratori autonomi Secondo quanto stabilito nell’articolo 94, i lavoratori autonomi si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza Sanzioni: Arresto sino a un mese o ammenda da 300 a 800 euro il lavoratore autonomo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 173. Disposizioni contenute nell’articolo 21 I lavoratori autonomi devono: a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III; b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III; c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 174. Disposizioni contenute nell’articolo 21 I lavoratori autonomi hanno la facoltà di: • beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41 • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 175. Misure generali di tutela I datori di lavoro, ciascuno per la sua parte di competenza devono occuparsi (art. 95) : • del mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità; • della scelta dell'ubicazione di posti di lavoro; • delle condizioni di movimentazione dei vari materiali Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 176. Misure generali di tutela • della manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei dispositivi • della delimitazione e allestimento delle zone di stoccaggio, dell'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere; • della cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi; • delle interazioni con le attività che avvengono sul luogo; Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 177. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti: • adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all' ALLEGATO XIII; Sanzioni: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 178. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili; Sanzioni: Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 179. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti • curano la disposizione o l’accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento; • curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute; Sanzioni:Arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 180. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti • curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, • curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente; Sanzioni: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro • redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h). Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 181. Obblighi del D.L., dirigenti e preposti L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro del PSC di cui all'articolo 100 nonché la redazione del POS costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 3 e 5, e all’articolo 29, comma 3” nota: (relative alla valutazione dei rischi, al coordinamento e alla formazione dei lavoratori) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 182. Datore di lavoro dell’impresa affidataria • Il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e le l’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente) • gli obblighi derivanti dall’articolo 26 Sanzione: arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e dirigente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 183. Datore di lavoro dell’impresa affidataria Il datore di lavoro dell’impresa affidataria deve, inoltre: • coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 (misure generali di tutela); • verificare la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio. Sanzione: (arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 184. Datore di lavoro dell’impresa affidataria • il datore di lavoro dell’impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.” Sanzione: arresto sino a due mesi o ammenda da 500 a 2.000 euro il datore di lavoro e dirigente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 185. Notifica preliminare Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 186. Piano di sicurezza e di coordinamento Il piano è costituito da: A. una relazione tecnica B. una stima dei costi C. tavole esplicative di progetto Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel PSC Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 187. Consultazione del RLS Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, secondo quanto stabilito dall’articolo 102 , il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 188. Flussi PSC e POS IMPRESA ESECUTRICE IMPRESA ESECUTRICE IMPRESA ESECUTRICE IMPRESA PRINCIPALE CSP CSERESPONSABILE LAVORICOMMITTENTE Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 189. Il Rumore Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 190. Definizione di rumore Definiamo “rumore” qualsiasi fenomeno acustico che non contenga informazioni utili per l’ascoltatore e quindi interferisca con la sua attività o con i suoi interessi. Un suono o un rumore è generato principalmente da due cause: A. vibrazioni meccaniche B. turbolenza dell’aria Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 191. Fenomeno uditivo Le vibrazioni generate da una sorgente sonora producono variazioni corrispondenti nella pressione degli strati d'aria circostanti. Queste variazioni di pressione dell’aria sono raccolte dall'orecchio umano, che le percepisce sotto forma di suoni Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 192. Le onde sonore si propagano nell’aria ed arrivano a sollecitare la membrana del timpano, da dove sono trasmesse alla parte più interna dell’orecchio; qui sono stimolate particolari cellule nervose che ci permettono di percepire le oscillazioni come suoni diversi per tipo ed intensità Fenomeno uditivo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 193. Grandezze fisiche: intensità L’intensità esprime l’energia delle onde sonore, ovvero il “volume”, e si misura in decibel (dB). Si usa una scala molto particolare nella quale ad ogni aumento di 3dB corrisponde un raddoppio di intensità Il tipo di rumore è caratterizzato dalla frequenza f, ovvero il “tono”. Si misura in Hertz [Hz] ed esprime il numero di oscillazioni complete compiute in un secondo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 194. Tipi di frequenze Le frequenze sono: basse frequenze (decine/centinaia di oscillazioni al secondo) caratterizzano i suoni bassi (es: il tamburo) alte frequenze (migliaia di oscillazioni al secondo) caratterizzano i suoni acuti (es: lo squillo del telefono) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 195. L’udito dell’uomo • L’uomo può percepire solo le frequenze comprese nell’intervallo 20 Hz–20.000 Hz. • Frequenze molto basse sono percepite come vibrazioni, più o meno intense • Frequenze più alte non sono percepite dall’orecchio e sono dette ultrasuoni. • La voce umana si colloca tra le frequenze di 500 e 2000 Hz Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 196. Effetti del rumore uditivo Psicologici Disattenzione Irritabilità Depressione Aggressività Effetti di tipo extrauditivo Fisiologici Apparaticoinvolti: Cardiocircolatorio Respiratorio Gastroenterico Nervoso Effetti di tipo Ipoacusia Fastidio e disturbo Mascheramento Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 197. Effetti del rumore L’esposizione a rumori di elevata intensità, particolarmente se acuti, determina inizialmente uno spostamento temporaneo di soglia, che corrisponde ad una sorta di affaticamento difensivo dell’udito che è caratterizzato dalla reversibilità completa un certo tempo dopo che sia cessata l’esposizione (8- 16 ore). Durante la sollecitazione non si sentono bene i suoni bassi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 198. Effetti del rumore Se l’esposizione a rumori elevati continua, la capacità di sentire suoni al minimo volume, diventa irreversibile e s’instaura una ipoacusia. Può sembrare anche di sentire rumori che invece sono inesistenti Con il tempo permanendo questo stato di cose si può giungere alla sordità Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 199. Effetti del rumore Il rumore può rompere l’equilibrio omeostatico, interagire con la qualità della vita e, quindi, sullo stato di salute dell’uomo e degli esseri viventi. Il rumore è una delle principali cause di Stress Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 200. Cosa accade Si tratta di una forma precoce esaurimento di cellule nervose molto simile a quella che avviene normalmente nelle persone anziane Inizialmente questa riduzione non è avvertita in quanto interessa la capacità di percepire suoni acuti, poco frequenti nella vita comune, ma aggravandosi la situazione, vengono interessate altre frequenze e può essere compromessa anche la capacità di comprensione del linguaggio umano Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 201. .... ··--·r·;'I ........ I t IUI, ;,n11n11n111 ' """'" I r.... ,.r ... ···~·~·-~· ·~·r. umo· 2-..-- Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 202. Controllo sanitario Per il rumore, dal punto di vista medico, è possibile solamente misurare la capacità uditiva per individuare un danno iniziale, non ancora avvertito dal soggetto, ed impedire che tale danno porti a conseguenze piùgravi (diagnosi precoce). L’esame dell’udito L’ esame è effettuato con l’audiometro, in ambiente silenzioso ed in condizione di riposo. L’esame comunque va ripetuto periodicamente in base ai livelli di esposizione a rumore Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 203. Ipoacusia professionale È fondamentale effettuare questo esame prima di iniziare l’attività lavorativa in un determinato ambiente, sia per conoscere le proprie capacità uditive, sia per individuare quei soggetti che possono presentare controindicazioni a lavori rumorosi L’ipoacusia professionale è irreversibile, bilaterale e simmetrica Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 204. va or m te d espos z one va or super or d az one va or n er or d az one Lpeak dB(C)LEX 8h dB(A) Titolo VIII Agenti fisici, Capo II D.Lgs. 81/08 Art. 189 (Valori limite di esposizione e valori di azione) LEX,8h dB(A) Lpeak dB(C) valori inferiori di azione 80,0 135,0 valori superiori di azione 85,0 137,0 valori limite di esposizione 87,0 140,0 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 205. V s ta med ca a r ch esta V s ta med ca Segna et ca e per metraz one Uso obb gator o de DPI Forn tura de DPI Formaz one In ormaz one ÷÷< 80LEX 8h dB(A) Tabella riepilogativa favorevole del MC LEX,8h dB(A) < 80 80 ÷ 85 85 ÷ 87 Informazione X X Formazione X X Fornitura dei DPI X X Uso obbligatorio dei DPI X Segnaletica e perimetrazione X Visita medica X Visita medica a richiesta con il parere Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 206. Valutazione degli otoprotettori Dal punto di vista metodologico la UNI EN 458:2005 mette a disposizione i criteri per la valutazione dell’efficienza. Occorre verificare che: • sia presente un sistema di controllo dell’uso e della manutenzione dei DPI che garantisca almeno che il personali li indossi correttamente, il loro uso regolare, la corretta custodia e manutenzione; • non si siano determinati peggioramenti nella funzionalità uditiva dei lavoratori. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 207. Errore assoc ato (dBA) L ve o equ va ente (dBA) Tempo d espos z one (h/m n ) L ve o d p cco (dBC) Descr z one m sura Esempio di valutazione del LEX,8h Classe omogenea: Cavatori Descrizione attività:Effettuano il sezionamento della bancata con martello pneumatico,… LEX,8h = 84,0 ± 0,4 dB(A) LPeak = 118,0 dB(C) Descrizione misura Livello equivalente (dBA) Errore associato (dBA) Livello di picco (dBC) Tempo di esposizione (h/min.) Sezionamento faldatura in blocchi con martello pneumatico silenziato/manici antivibranti 98,7 0,3 118,0 15 min. Operazioni di inserimento cunei con mazza da kg 8 83,8 0,4 115,5 15 min. Operazione di ribaltamento della bancata con cuscini divaricatori 75,8 1,1 108,8 1 h Operazioni di transennamento ciglio cava e spostamenti interni cava 70,2 1,1 98,5 6 h Pausa fisiologica 70,0 1,0 90,0 30 min. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 208. I campi elettromagnetici Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 209. Definizioni Il Campo Elettromagnetico è generato dall’unione di un’onda magnetica con un’onda elettrica, perpendicolari fra di loro. Un campo elettrico che varia nel tempo crea un campo magnetico altrettanto variabile. A seconda delle lunghezza caratteristiche fisiche (frequenza d’onda, intensità di energia), si distinguono vari CEM con effetti biologici diversi per il corpo umano. E H Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 210. Spettro elettromagnetico Campo microonde laserterrestre linea AC UV Campi statici Luce magnetico frequenza Forno a Lunghezza d’onda 100.000 km 100 km 1 km 1 m 1 mm 780 nm 10 nm Microonde Raggi-XELF HF/RF Infrarosso Frequenza 3Hz 50/60Hz 3kHz 300kHz 300MHz 300GHz Non-ionizzanti 3*1016Hz Ionizzanti Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 211. Radiazioni ionizzanti: definizione Si definiscono radiazioni elettromagnetiche ionizzanti quelle radiazioni in grado di ionizzare direttamente la materia qualunque sia la loro intensità. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 212. Radiazioni ionizzanti:effetti biologici La distinzione tra radiazioni ionizzanti e non riveste una grande importanza per quel che riguarda gli effetti biologici, poiché il meccanismo di ionizzazione può causare la rottura dei legami atomici che tengono unite le molecole nelle cellule provocando alterazioni genetiche e tumori nei tessuti Le radiazioni ionizzanti sono, pertanto, cancerogeni certi e hanno una trattazione separata Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 213. Parametri relativi agli effetti biologici • Frequenza • Intensità di campo (distanza dalla sorgente) • Tempo di esposizione • Area di esposizione (localizzata o corpo intero) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 214. Effetto stimolatorio Effetto termico Dipendenza dalla frequenza AF/RFBF Hz kHz MHz GHz Esposizione a BF • induzione di correnti parassite nel corpo; stimolazione dei nervi e muscoli; modifica dell’equilibrio ormonale. Esposizione a AF/RF • riscaldamento del corpo dall’interno; • non è percepito dagli organi sensoriali della pelle; • il sistema termoregolatore non reagisce in tempo. Effetto stimolatorio Effetto termico Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 215. Reazione del tessuto umano La pelle può comportarsi come conduttore o come isolante in funzione del campo incidente: • sopra 10 GHz presenta buone proprietà isolanti • sotto 1 MHz buone proprietà conduttive • a frequenze intermedie le capacità isolanti crescono al crescere della frequenza. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 216. Effetti immediati Al crescere della frequenza da 10 KHz a 300 GHz insorgono, i seguenti effetti immediati: 1. Corrente indotta all’interno del corpo 2. Scariche elettriche per contatto con oggetti esterni (effetti indiretti) 3. Riscaldamento dei tessuti interni 4. Effetti sul sistema uditivo 5. Riscaldamento della superficie esterna al corpo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 217. Alterazioni della membrana Studi condotti su diversi tipi di cellule indicano che l’esposizione a CEM potrebbe alterare la struttura e di conseguenza alcune funzioni della membrana deputate ad avviare le reazioni cellulari Ad oggi, gli effetti che tali alterazioni della membrana possono avere sulla salute umana sono ancora da chiarire Così, per livelli di CEM inferiori ai valori che corrispondono agli effetti termici, gli effetti osservati in cellule isolate non forniscono ragionevoli indizi di rischio per la salute umana Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 218. Protezione dei lavoratori Titolo VIII Agenti fisici, Capo IV D.Lgs. 81/08: • Non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine; • “valori limite di esposizione” sono basati direttamente sugli effetti della salute accertati e su considerazioni biologiche; • “valori di azione” sono parametri direttamente misurabili. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei valori limite. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 219. Induzione magnetica B ( T) Densità di potenza Seq (W/m2) Campo magnetico H (A/m) Campo elettrico E (V/m) Intervallo di frequenza (f) Valori di azione Intervallo di frequenza (f) Campo elettrico E (V/m) Campo magnetico H (A/m) Induzione magnetica B (µT) Densità di potenza Seq (W/m2) 0 – 1 Hz - 1,65 105 2 105 - 1 – 8 Hz 20.000 1,65 105/f2 2 105/f2 - 8 – 25 Hz 20.000 2 104/f 2,5 104/f - 0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f - 0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7 - 2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7 - 65 – 100 kHz 610 1.600/f 2.000/f - 0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f - 1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f - 10 – 110 MHz 61 0,16 0,2 10 110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 10 400 – 2.000 MHz 3 f1/2 0,008 f1/2 0,01 f1/2 f/40 2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 220. Induzione magnetica (µT) Campo elettrico (V/m)Apparato Esempi di livelli medi di CEM magnetica (µT) Apparato Campo elettrico (V/m) Induzione Coperta elettrica (a contatto) 250 5 – 10 Rasoi elettrici (a contatto) 60 500 – 1500 Frigorifero (30 cm) 60 0,01 – 0,25 Televisore (30 cm) 50 0,04 – 2,00 Aspirapolvere (30 cm) 40 2 – 20 Asciugacapelli (3 cm) 200 1000 – 2500 Asciugacapelli (30 cm) --- 0,01 – 1,00 Frullatore (3 cm) 60 100 – 700 Frullatore (30 cm) 30 0,6 – 10 Forno a microonde (3 cm) --- 75 – 200 Forno a microonde (30 cm) --- 4 – 8 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 221. Elementi di valutazione: Il datore di lavoro deve prestare attenzione a: • il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo di esposizione • i valori limite di esposizione e i valori limite di azione • gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori • effetti indiretti (interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici, rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici, innesco di dispositivi elettro-esplosivi, etc.) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 222. La valutazione La valutazione è programmata ed effettuata con cadenza almeno quinquennale da personale competente nell’ambito del servizio della prevenzione e protezione. I dati ottenuti costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 223. Misure di prevenzione e protezione • Controllare il rischio alla fonte, eliminando alla sorgente o riducendo al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai CEM • Scelta di attrezzature che emettano CEM di intensità inferiore • Uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione. • Limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione E’ importante ricordare che attualmente non esistono DPI specifici per proteggere direttamente l’individuo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 224. Norme generali • Rispettare le indicazioni riportate sulla segnaletica affissa • Mantenersi a distanza da oggetti ed apparecchiature elettriche in funzione • Non toccare e non avvicinare troppo il capo ad oggetti elettrici non noti • Non mantenere inutilmente in funzione apparecchiature elettriche • Mantenere in buona efficienza le sicurezze, i collegamenti elettrici, i cavi d’alimentazione e di messa a terra • Attenzione alle possibili interferenze del cellulare con altri apparecchi elettrici Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 225. Segnali di Avvertimento Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 226. Segnali di Divieto Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 228. Il rischio chimico in ambiente di lavoro è riconducibile all’insieme dei rischi per la Sicurezza e per la Salute, connessi con la presenza, nell’ambito dello svolgimento delle lavorazioni, di “agenti chimici pericolosi” Cos’è il rischio chimico Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 229. Tipologie di rischio chimico (R. igienico-ambientale) esposizioni a sostanze assorbite, con potenziale biologico (intossicazione o RISCHI di: incendio, esplosioni, contatto con sostanze aggressive e/o corrosive (ustioni chimiche, corrosione di materiali e degrado di impianti, ecc.) RISCHI da: tossiche e/o nocive e, se compromissione dell’equilibrio malattie professionale) Rischi per la salute: Rischi per la sicurezza: (R. infortunistici) RISCHIO CHIMICO Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 230. Rischio da esposizione Assorbimento polmonare Assorbimento transcutaneo Assorbimento gastrico INALAZIONE CONTATTO CUTANEO INGESTIONE Condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilità che agenti chimici pericolosi, tal quali o sottoforma di emissioni (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti dall’organismo attraverso: ESPOSIZIONE Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 231. Etichette e schede di sicurezza La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori si attua attraverso principi di prevenzione riguardanti la conservazione, la manipolazione, lo smaltimento dei preparati pericolosi e le modalità di intervento in caso d’incidente. Perché le operazioni suddette siano svolte in modo corretto, occorre che chiunque abbia a che fare con preparati pericolosi disponga di informazioni chiare e complete. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 232. Obblighi dei produttori Per questo motivo chi immette sul mercato un preparato pericoloso è tenuto ad applicare un’etichetta sull’imballo e a fornire gratuitamente al destinatario del preparato una scheda informativa in materia di sicurezza (su supporto cartaceo o informatico). Il contenuto informativo delle schede di sicurezza ed etichette dei preparati pericolosi è disciplinato dalla legge, secondo criteri uniformi in ambito europeo Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 233. Lo scopo dell’etichetta L’etichetta ha lo scopo di permettere a chiunque venga in contatto col prodotto possa identificarlo immediatamente ed essere al corrente dei rischi In caso di necessità potrà servire anche al medico o alle squadre di primo soccorso Ogni recipiente contente un prodotto pericoloso deve essere etichettato da chi lo ha riempito Se il prodotto viene travasato l’etichetta deve essere riprodotta e applicata sul nuovo recipiente Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 234. Contenuto dell’etichetta L’etichetta sull’imballo deve recare le indicazioni seguenti, scritte in modo leggibile ed indelebile, nella lingua del paese in cui il prodotto è commercializzato (nel nostro caso in italiano) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 235. Contenuto dell’etichetta a) b) Denominazione o nome commerciale del preparato Nome e indirizzo completi, compreso il numero telefonico, del responsabile dell’immissione sul mercato stabilito nell’Unione europea c) Nome chimico delle sostanze pericolose presenti nel preparato Simboli ed indicazioni di pericolo Frasi di rischio (frasi R) Consigli di prudenza (frasi S) Quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico. d) e) f) g) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 236. Scopo della scheda informativa Le schede informative hanno lo scopo di consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell’ambiente sul luogo di lavoro Deve essere acquisita dal destinatario del preparato pericoloso al momento della prima fornitura o, antecedentemente l’acquisto Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 237. Scopo della scheda informativa La disponibilità preventiva della scheda di sicurezza consente di verificare a priori se potranno essere rispettate le condizioni di immagazzinamento e corretto utilizzo del prodotto pericoloso. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 238. Contenuto della scheda di sicurezza • Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa • Composizione/informazione sugli ingredienti; • Identificazione dei pericoli • Interventi di primo soccorso • Misure antincendio • Provvedimenti in caso di dispersione accidentale • Manipolazione ed immagazzinamento • Protezione personale/controllo dell’esposizione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 239. • Proprietà fisiche e chimiche • Stabilità e reattività • Informazioni tossicologiche • Informazioni ecologiche • Informazioni sullo smaltimento • Informazioni sul trasporto • Informazioni sulla normativa • Altre informazioni Contenuto della scheda di sicurezza Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 240. bianco Simboli delle sostanze pericolose Le caratteristiche di pericolosità delle sostanze sono rappresentate mediante un pittogramma nero su sfondo bianco, un simbolo letterale e l’indicazione per esteso della categoria di pericolosità: Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 241. Le frasi di rischio e i consigli di prudenza Le frasi R, sono le frasi di rischio e sono un modo sintetico ed univoco di descrivere i rischi connessi alla manipolazione di sostanze chimiche Le frasi S, sono i consigli di prudenza e descrivono, in modo sintetico e codificato, i criteri di conservazione, le precauzioni d’uso e le modalità Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 242. Esempi di frasi R R10 R11 R20 R23 R36 R39 R40 Infiammabile Facilmente infiammabile Nocivo per inalazione Tossico per inalazione Irritante per gli occhi Pericolo di effetti irreversibili molto gravi Possibilità di effetti cancerogeni – Prove insufficienti R45 Può provocare il cancro R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 243. Esempi di frasi “R” R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata R49 R60 R61 R62 R63 Può Può Può provocare il cancro per inalazione. ridurre la fertilità danneggiare i bambini non ancora nati ridotta fertilità. danni ai bambini non Possibile Possibile rischio rischio di di ancora nati. R64 Possibile seno rischio per i bambini allattati al R68 Possibilità di effetti irreversibili Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 244. Esempi di frasi “S” S1 Conservare sotto chiave S2 Conservare fuori della portata dei bambini S5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante) S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente. S15 Conservare lontano dal calore S16 Conservare lontano da fiamme e scintille – Non fumare S21 Non fumare durante l'impiego Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 245. Esempi di frasi “S” S40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del produttore). S43 In caso di incendio usare … (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua"). S44 In caso di malessere consultare il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 246. Preparati pericolosi In generale, i preparati pericolosi hanno una classificazione differente a seconda della concentrazione dei loro componenti pericolosi Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 248. Il Rischio Biologico Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 249. Definizione Consiste nella possibilità di contrarre, in seguito all’esposizione a virus, batteri, miceti o funghi (lieviti e muffe), colture cellulari derivate da organismi pluricellulari: A. Infezioni B. Intossicazini C. Effetti allergici D. Tumori Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 250. Attività lavorative interessate • Attività in industrie alimentari • Attività nell’agricoltura • Attività in cui c’è contatto con animali e/o con prodotti di origine animale • Attività in impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti • Attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico • Attività nei servizi sanitari, comprese unità d’isolamento e post mortem • Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 251. Agenti biologici:definizione Un agente biologico è: • Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato; • Una coltura cellulare; • Qualsiasi endoparassita umano in grado di riprodursi, di crescere e di trasferire del materiale genetico. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 252. Agenti biologici:classificazione A seconda del rischio di infezione sono ripartiti quattro gruppi: Gruppo 1: agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; Gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani, ma con scarsa probabilità di diffusione; Gruppo 3: agente che può causare malattie gravi in soggetti umani, può diffondersi ma sono disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche; Gruppo 4: agente che causa malattie gravi in soggetti umani, può propagarsi nella comunità e non sono disponibili misure profilattiche e terapeutiche. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 253. Come nasce il pericolo Le malattie infettive sono il risultato dell’interazione tra un agente infettivo e un ospite suscettibile. L’insorgenza d’infezione è determinata dall’interazione tra diversi fattori che caratterizzano l’agente infettivo, la suscettibilità dell’ospite e, per le infezioni esogene, le modalità di trasmissione. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 254. Modalità di trasmissione Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 255. Trasmissione per contatto diretto DIRETTO: Comporta un contatto da superficie corporea a superficie corporea e un trasferimento fisico di microrganismi fra una persona infetta o colonizzata ed un ospite suscettibile. Si può avere esposizione per contatto diretto anche per: 1. Ingestione/aspirazione di gas 2. Rovesciamento di liquidi contenenti l’agente biologico 3. Introduzione nell’organismo attraverso ferite Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 256. Trasmissione per contatto indiretto INDIRETTO: Comporta un contatto di un ospite suscettibile con un oggetto contaminato che fa da intermediario, di solito inanimato, come strumenti, aghi, indumenti e guanti che non sono stati cambiati. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 257. Si verifica quando le goccioline (diametro > 5 mm), dette anche “droplet”, contenenti microrganismi generate dalla persona infetta vengono espulse a breve distanza nell’aria e depositate sulle mucose nasali o nella bocca dell’ospite Le goccioline sono generate dal soggetto fonte principalmente durante la tosse, gli starnuti, parlando. Non deve essere confusa con la trasmissione per via aerea: le goccioline non rimangono sospese nell’aria Trasmissione tramite goccioline Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 258. Trasmissione per via aerea Si verifica per disseminazione di: 1. Nuclei di goccioline (“droplet nuclei”, diametro < 5 mm) o goccioline evaporate contenenti microrganismi che rimangono sospese nell’aria per lunghi periodi 2. Particelle di polveri contenenti l’agente infettivo I microrganismi trasmessi in questo modo possono essere largamente dispersi da correnti d’aria e possono essere inalati dall’ospite suscettibile dentro la stessa stanza oppure lontano dalla fonte, a seconda dei fattori ambientali È richiesto uno speciale trattamento e ventilazione dell’aria Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 259. Trasmissione per via aerea I microrganismi trasmessi in questo modo possono essere largamente dispersi da correnti d’aria e possono essere inalati dall’ospite suscettibile dentro la stessa stanza oppure lontano dalla fonte, a seconda dei fattori ambientali È richiesto uno speciale trattamento e ventilazione dell’aria Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 260. Altre modalità di trasmissione Trasmissione attraverso veicoli comuni: i microrganismi sono trasmessi da oggetti o altri materiali contaminati come alimenti, acqua, farmaci. Trasmissione attraverso vettori: avviene quando vettori come zanzare, mosche, topi ed altri insetti nocivi trasmettono microrganismi. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 262. Cos’è la luce UVλ 380 f 789 La luce è un’energia radiante in grado di eccitare la retina dell’occhio producendo una sensazione visiva. E’ costituita da radiazioni elettro-magnetiche di lunghezza d’onda comprese fra 380 e 780 nm. La distribuzione dell’energia tra di esse determina il colore e la tonalità della luce. Il sistema visivo umano è più sensibile ai colori compresi fra 500 e 600 nm di lunghezza d’onda. 430 698 480 625 530 566 580 517 630 476 680 441 730 411 780 385 IR Lunghezzad’onda(nm) Frequenza(1014Hz) Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 263. Il vedere Il fenomeno della visione si esplica nella sensazione soggettiva prodotta dall’interazione di queste radiazioni con l’apparato visivo. L’atto di vedere si manifesta concretamente attraverso la percezione delle forme, del colore, del rilievo e del movimento di oggetti. L’occhio è l’elemento ricevitore Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 264. Rischi nell’ambiente luminoso Rischi per la salute: • Illuminazione inadeguata(visione dei segnali di comunicazione e allarme/pericolo) ⇒ rischio infortunistico e/o errore da affaticamento • Potenza radiante elevata ⇒ danno retinico termico o fotochimico Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 265. Rischi nell’ambiente luminoso Rischi per il benessere (e capacità lavorativa): Illuminazione inadeguata: 1. condizioni di visione 2. abbagliamento 3. aspetti cromatici Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 266. I um namento ( ux)Sorgente L’illuminamento L’illuminamento è una grandezza che valuta la quantità di luce che investe la superficie di un oggetto. Il livello di illuminamento richiesto per lo svolgimento di una specifica attività deve garantire la percezione distinta degli oggetti e, contemporaneamente, evitare fenomeni di abbagliamento. Sorgente Illuminamento (lux) Sole diretto (altezza 50° sull’orizzonte) 100.000 Cielo nuvoloso 10.000 Uffici e scuole 2.000 ÷ 300 Residenze 1.000 ÷ 200 Notte di luna piena (al suolo) 0,25 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 267. I um namento ( ux)Aree, comp t e att v tà ISO 8995: Intervalli di illuminamento (lux) Aree, compiti e attività Illuminamento Aree esterne di circolazione e lavoro 20 ÷ 50 Aree di circolazione e brevi visite temporanee 50 ÷ 150 Locali non usati con continuità per scopi di lavoro 100 ÷ 200 Compiti con semplici requisiti visivi (uffici) 200 ÷ 500 Compiti con requisiti visivi medi 300 ÷ 750 Compiti con requisiti visivi di precisione 500 ÷ 1.000 Compiti con requisiti visivi difficili 750 ÷ 1.500 Compiti con requisiti visivi speciali 1.000 ÷ 2.000 Compiti con requisiti visivi molto precisi > 2.000 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 268. La luminanza La luminanza è una grandezza che valuta la quantità di luce che restituisce la superficie di un oggetto (luce emessa e/o riflessa). Si misura lungo la direzione che congiunge la sorgente luminosa con l’osservatore. Eccessive differenze di luminanza tra gli oggetti contenuti nel campo visivo non facilitano la percezione distinta degli oggetti e provocano fenomeni di abbagliamento Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 269. Lum nanza (cd/m2)Sorgente La luminanza(L) Sorgente Luminanza (cd/m2) Sole a mezzogiorno 1.600.000.000 Sole al tramonto 6.000.000 Cielo sereno 8.000 Cielo nuvoloso 2.000 Lampada ad alogenuri metallici da 70 W 15.000.000 Lampada tubolare a fluorescenza da 18W 4.000 Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 270. Valori consigliati In linea generale, non è fondamentale valutare il livello di luminanza dei vari oggetti, ma il contrasto fra di loro Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 271. Contrast d um nanza Contrasti di luminanza * EN 29241-3: lo schermo del VDT deve restituire una luminanza di almeno 35 cd/m2 Valori del rapporto di contrasto sino a 30:1 o 1:30 non sono causa di disagio per la maggioranza dei soggetti; mentre si osserva che quando questi rapporti superano il valore di 45:1, e viceversa, è fortemente probabile l’insorgenza di astenopia occupazionale (affaticamento visivo). Contrasti di luminanza VDT* Schermo : Documenti da 10:1 a 1:10 Schermo : Sfondo Schermo : Tastiera Tastiera : Documenti Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 272. Comp t spec a Uff c Ab taz on Ut zzo Fredda Neutra Ca da B anco tendente a ce este B anco B anco tendente a g a o/aranc one Co ore apparente > 5.300C 3.300 ÷ 5.300I < 3.300W Temperatura d co ore (K) Gruppo Temperatura di colore La temperatura di colore descrive in modo unitario la tonalità di colore della sorgente luminosa. • W è adatto per illuminazione di ambienti residenziali • I è usato solo per interni di lavoro • C è usato solo per elevati livelli di illuminamento, per compiti speciali Gruppo Colore apparente Temperatura di colore (K) Utilizzo W Calda Bianco tendente al giallo/arancione < 3.300 Abitazioni I Neutra Bianco 3.300 ÷ 5.300 Uffici C Fredda Bianco tendente al celeste > 5.300 Compiti speciali Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 273. Modalità di illuminazione • Illuminazione diretta:lampada a vista diretta verso il pavimento • Illuminazione indiretta:lampada coperta diretta verso il soffitto (luce diffusa) • Illuminazione mista:lampada costituita da una componente diretta e una indiretta Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 274. Illuminazione diretta Vantaggi A. Facilita la percezione delle profondità B. Costo delle lampade Svantaggi A. Posizionamento delle lampade e dei posti di lavoro vincolante B. Luce non uniforme con zone d’ombra C. Facilita il fenomeno di abbagliamento Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 275. Sorgenti luminose Nel caso dell’illuminazione diretta è importante il posizionamento delle sorgenti luminose. In linea generale, esse devono essere disposte in file parallele alle finestre e gli apparecchi di illuminazione non devono essere collocati in un angolo visivo inferiore ai 50° rispetto alla verticale Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 276. Illuminazione indiretta Vantaggi: A. Luce diffusa priva di zone d’ombra B. Riduce il fenomeno di abbagliamento C. Posizionamento delle lampade e dei posti di lavoro arbitraria Svantaggi: A. Riduce la percezione delle profondità B. Costo delle lampade Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 277. Luce diffusa Nel caso dell’illuminazione indiretta è possibile ottenere un luce diffusa, priva di zone d’ombra, simile alla luce naturale prodotta da un cielo nuvoloso. Ciò consente di evitare fenomeni di abbagliamento (diretto e riflesso) comunque siano disposte le posizioni di lavoro, ma riduce la percezione delle profondità e il senso di orientamento (ambiente percepito come monotono). Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 278. Luce diffusa Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 279. Illuminazione mista Vantaggi: A. Riduce gli aspetti negativi ed amplifica gli effetti positivi dei due sistemi precedenti B. Accensione arbitraria della sorgente diretta e/o indiretta Svantaggi A. Costo delle lampade e dell’impianto Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 280. Illuminazione mista L’illuminazione mista consente di creare un. ambiente idoneo in termini di prestazione comfort visivo L'illuminazione indiretta deve risultare distribuita uniformemente. L’illuminazione diretta deve essere ben direzionata. Formatore: dott. STEFANO DI ZIO
  • 282. Come migliorare l’ambiente luminoso • Liberare le finestre occluse o schermate con vari materiali • sostituire i materiali con altri a miglior fattore di trasmissione luminosa • mettere a disposizione sistemi regolabili di schermatura della luce naturale (veneziane, tende...) • usare lampade con miglior indice di resa cromatica • pulire regolarmente le lampade, i corpi illuminanti e le pareti • verificare periodicamente la funzionalità dell’illuminazione di sicurezza Formatore: dott. STEFANO DI ZIO