Modulo per effettuare il ricorso alla multa del Ghisallo al Prefetto o al Giudice di Pace, per prescrizione dei termini di 90 giorni dalla data dell'accertamento.
La data di accertamento deve coincidere con quella della violazione o infrazione
Mediaset Premium, multa dell'Antitrust per ritardi e difficoltà nel recesso
Modulo ricorso multa Ghisallo Prefetto o Giudice di Pace 2014
1. PREFETTURA DI MILANO
UFFICIO SANZIONI
AMMINISTRATIVE
Corso Monforte 31
20122 Milano
Raccomandata A.R.
RICORSO IN OPPOSIZIONE AI SENSI DELL'ART.203 C.D.S.
Oggetto: ricorso in opposizione a sanzione amministrativa notificata oltre i termini (art. 201 C.d.S.)
Ill.mo Sig. Prefetto,
Il sottoscritto [*], nato a [*], il [*], residente in [*], Via [*], cap [*]
PREMESSO CHE
in data 01/10/2014 la Polizia Municipale di Milano, notificava al ricorrente, proprietario del veicolo tipo [*]
di targa [*], verbale d’accertamento d’infrazione n° [*] commessa in data /05/2014 per violazione dell’art.
142 C.d.S. comma 7, per «supero limite massimo di velocità di non oltre 10 km/h», nel quale si dichiara che
il verbalizzante [*] ha provveduto ad accertare l’identità del conducente in data /08/2014;
Tale infrazione non è stata immediatamente contestata in quanto il verbalizzante ha asserito sull’atto
notificato che l‘apparecchiatura utilizzata per l’accertamento (impianto di rilevazione automatico delle
violazioni) consentirebbe l’esonero della contestabilità immediata avvalendosi dei dettami di cui all’art.201
del D.Lgs. 285/1992 del c.d.s.
Tutto quanto sopra premesso, l’esponente si
OPPONE
al detto provvedimento, in quanto palesemente infondato ed ingiusto per i sotto elencati
MOTIVI
Avvenuta prescrizione dei termini della notifica del verbale sopra specificato e ciò considerando infatti il
tenore letterale dell’art.201 c.d.s.
Parte ricorrente rileva che il presente atto amministrativo è stato notificato oltre il termine dei 90 giorni
dalla data della infrazione e questa circostanza implica una chiara lesione dei dettami di cui all’art.201
C.d.S. così come modificato dalla Legge 120 del 29 luglio 2010 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 del
29 luglio 2010; si rileva inoltre che nell’atto si dichiara che per l’accertamento del conducente (ossia il
ricorrente), siano stati necessari 114 giorni dalla data della violazione.
Mentre risulta evidente che i dati del veicolo dell’esponente risultavano immediatamente reperibili dal
Pubblico Registro Auto in quanto diligentemente e correttamente registrati, ed inoltre che la visione di una
fotografia o un video non necessitino di un’indagine particolarmente approfondita.
Si esclude quindi si possa derogare al limite generale dei 90 giorni dal fatto sanzionato.
A sostegno di quanto appena indicato si ricorda l’esistenza della sentenza della Corte Costituzionale
n.198/1996, di cui si riporta di seguito uno stralcio:
2. “6. In realtà, ove si intenda la norma - secondo il significato letterale della sua formulazione non superabile da diversa
interpretazione - nel senso che il predetto termine decorre dalla data in cui di fatto la pubblica amministrazione abbia operato
l'identificazione del trasgressore o del responsabile, si consentirebbe una protrazione del termine, rimessa in ultima analisi alla
discrezionalità dell'amministrazione, con un possibile slittamento perfino oltre l'ampio ma rigido termine previsto dalla stessa
legge per la contestazione della violazione ai residenti all'estero; e si introdurrebbe così una sorta di causa di sospensione del
decorso dei termini, non soggetti a limiti e condizioni.
Ciò non appare legittimo soprattutto considerando che il termine di centocinquanta giorni [ora novanta] è stato ritenuto dalla
citata sentenza di questa Corte il massimo tollerabile nel bilanciamento delle contrapposte esigenze della pubblica
amministrazione, da un lato, e del privato cittadino dall'altro.
Diversamente l'inerzia o le disfunzioni organizzative della pubblica amministrazione verrebbero a gravare direttamente sul
diritto di difesa del cittadino; il quale, a considerevole distanza di tempo dall'infrazione, potrebbe non essere più in grado di
esercitare pienamente le relative facoltà per salvaguardare i propri interessi.
Il predetto bilanciamento si inquadra in quello spirito che esige dalla pubblica amministrazione un impegno adeguato
all'orientamento espresso nelle norme sui procedimenti amministrativi relative ad un corretto rapporto con i cittadini, richiesto
anche per il dovuto rispetto di principi costituzionali, tra i quali quello tutelato dall'art. 24 della Costituzione.
Deve, quindi, ritenersi che, qualora l'effettivo trasgressore o altro dei soggetti responsabili indicati dalla legge sia identificato
successivamente, la notifica debba essere effettuata agli stessi entro centocinquanta giorni [ora novanta], decorrenti non dalla
data in cui l'amministrazione abbia provveduto ad identificarlo, ma dal momento in cui la stessa sia posta in grado di
provvedere alla identificazione, ovverossia da quando - nei confronti dei predetti responsabili - risultino espletate le formalità di
iscrizione od annotazione del passaggio di proprietà del veicolo nei pubblici registri automobilistici.
L'art. 201, comma 1, del nuovo codice della strada, deve pertanto essere dichiarato in parte qua costituzionalmente illegittimo
per contrasto con l'art. 24 della Costituzione.”
oltre che delle decisioni della Cassazione rispettivamente rubricate ai numeri 2951/98 e 12023/2000.
Per mero scrupolo difensivo viene inoltre prodotta assieme al presente ricorso, copia delle sentenza emessa
dal Giudice di Pace di Firenze rubricata ai numeri 3205/2011. Si rimanda inoltre a tre decisioni emesse dal
Giudice di Pace di Pisa contraddistinte dai numeri 396/07, 565/08 e 915/2011.
Per tutti questi motivi il sottoscritto
CHIEDE
che la S.V. Ill.ma, voglia dichiarare inefficace e/o annullare il provvedimento impugnato, e
conseguentemente pronunciare ordinanza di archiviazione degli atti.
Si allegano:
• copia del verbale di contestazione notificato
• copia delle sentenza emessa dal Giudice di Pace di Firenze 3205/2011
Milano, [data]
Firma
________________________________