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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005
Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria
(GU n. 289 del 13-12-2005)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati
nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza
della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;
Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti
condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon
andamento della gestione comunale di Nettuno;
Rilevato, altresì che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità
organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo
svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;
Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento
dell’amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli
organi ordinari del comune di Nettuno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà
collettiva;
Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e
ne costituisce parte integrante;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre
2005;
Decreta:
Art. 1.
Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) e’ sciolto per la durata di diciotto mesi.
Art. 2.
La gestione del comune di Nettuno (Roma) e’ affidata alla commissione straordinaria
composta da: dott. Mario Licciardello - prefetto a riposo; dott.ssa Renata Castrucci viceprefetto aggiunto; dott. Maurizio Alicandro - dirigente area I.
Art. 3.
1
La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli
organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta
ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.Dato a
Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell’interno
Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 213
Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle
consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di
ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono
l’imparzialità

della

gestione

e

pregiudicano

il

buon

andamento

dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.
Sulla base di elementi informativi acquisiti dalle forze dell’ordine a seguito
di una complessa operazione di polizia in esito alla quale si accertava la
presenza nel territorio di una organizzazione criminale in collegamento con
una potente cosca della ‘ndrangheta calabrese, il prefetto di Roma ha
disposto, con provvedimento in data 24 maggio 2005, l’accesso presso il
comune di Nettuno, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6
settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre
1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare
la sussistenza di condizionamenti all’interno dell’amministrazione comunale.
Gli

accertamenti

relazione

svolti

commissariale

dalla

commissione

conclusiva

della

d’accesso,
procedura,

confluiti
cui

si

nella
rinvia

integralmente, analizzano e documentano la situazione del territorio di quel
comune caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminose, alcune
delle quali collegate alle consorterie criminali di tipo mafioso che, seppur

2
storicamente tipiche di altre realtà territoriali, risultano insediate nell’area
nettunense. La capacità e la potenzialità criminale di tali organizzazioni e’
confermata da numerose operazioni di polizia dalle quali sono scaturite
anche ordinanze di custodia cautelare in carcere per ipotesi di reato, quali
associazione

a

delinquere

finalizzata

al

traffico

internazionale

di

stupefacenti.
Il contesto investigativo avvalora l’ipotesi della sussistenza di fattori di
inquinamento

dell’azione

amministrativa

dell’ente

locale

a

causa

dell’influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio
e pone in risalto come, nel tempo, l’uso distorto della cosa pubblica si sia
concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente
con gli ambienti malavitosi.
L’ingerenza negli affari dell’ente e la strumentalizzazione delle scelte
amministrative

risulta

favorita

da

rapporti

di

contiguità,

parentele,

frequentazioni e cointeressenze di natura economica di taluni pubblici
amministratori e dipendenti del comune con soggetti gravitanti nell’ambito
della criminalità organizzata. Particolari cointeressenze risultano, peraltro,
tra un esponente della malavita, beneficiario di diversi provvedimenti
amministrativi, ed un assessore che si e’ dimesso nell’ottobre 2004.
La commissione evidenzia che la frammentazione, nell’apparato burocratico,
delle funzioni dirigenziali, nonché l’anomala attribuzione e distribuzione
degli incarichi dirigenziali, hanno contribuito a determinare il contesto ideale
per pressioni e condizionamenti esterni.
Importanti, strategici settori amministrativi risultano concentrati nelle mani
di un singolo dirigente cui il sindaco ha gradualmente affidato crescenti
responsabilità, sebbene risulti coinvolto in procedimenti penali per reati
contro la pubblica amministrazione. Circostanza indiziante è la ricostruzione
di

passaggi

finanziari

attraverso

i

quali

è

possibile

risalire

ad

un

collegamento del sopraccitato dirigente con un noto esponente di una
consorteria criminale.
Per alcuni dipendenti con incarichi dirigenziali sono stati aperti procedimenti
penali per gravi reati contro la pubblica amministrazione.
3
Vengono

riscontrate,

assunzionali
relativamente

degli

altresì,

enti

violazioni

delle

limitazioni

previste

dalla

legge

locali

all’assunzione

di

personale

sulle

facoltà

finanziaria
scorrimento

mediante

2003,
della

graduatoria degli idonei. Viene segnalata l’anomalia che questo concorso
così come quello per la copertura del posto dirigenziale poi attribuito alla
moglie del già menzionato dirigente del settore economico-finanziario, sono
stati banditi con determina dirigenziale mentre la commissione e’ stata
nominata dalla giunta.
Dagli accertamenti ispettivi analiticamente svolti e’ emerso che la situazione
finanziaria dell’ente, come ricostruita dalle risultanze contabili e dagli atti
deliberativi e gestionali, e’ particolarmente grave in quanto l’ente accumula
sistematicamente debiti fuori bilancio e non paga i creditori ne’ si adopera
per incrementare

le

entrate.

Viene

ipotizzato

che

le

spese

vengano

sottostimate in fase di bilancio di previsione allo scopo di non dover
adeguare il livello delle entrate. La scelta di non incrementare le entrate,
come pure le vicende che hanno interessato la società al tempo costituita
per

la

gestione

dei

servizi

tributari,

considerata

la

insussistenza

di

miglioramenti alle finanze del comune, anzi l’aggravio degli oneri, non
possono che essere valutate come strumentali ad assecondare forme di
interferenza.
In particolare, e’ stato riscontrato che e’ bassissima la percentuale di tributi
riscossi e non se ne esige con fermezza il pagamento. Di talché si e’
determinato un considerevole pregiudizio per le casse comunali.
E’ stato, altresì, appurato che la citata società di servizi, lungi dal garantire
un risparmio e la corretta gestione del settore tributario, ha costituito e
continua a costituire un aggravio di spese essendo detta società, in realtà,
«una scatola vuota».
L’organismo societario, infatti, cui il comune partecipa con il 51% del
capitale sociale, e’ costituito da altri due soci privati, ad uno dei quali e’
stato delegato l’espletamento di tutti i servizi attribuiti dal comune; ne e’
plateale riprova il fatto che la società di servizi non ha dipendenti a busta
paga.
4
L’organo ispettivo ha evidenziato che questo passaggio di funzioni ha
comportato in concreto per il comune un aggravio dei costi di gestione in
quanto vengono trasferiti alla società delegata circa i due terzi dell’aggio
corrisposto dal comune e si finisce, nel contempo, per sottrarre al controllo
di gestione e di spesa i servizi affidati, anche in elusione delle norme che
impongono di appaltare i servizi pubblici con procedure di evidenza
pubblica.
Profilo

inquietante

consegue

al

riscontro

che

il

dirigente

dell’area

economico-finanziaria, del quale sono stati evidenziati i collegamenti con un
noto esponente della criminalità organizzata, omette la contabilizzazione
degli oneri di gestione e di riscossione effettuati dalla società, in violazione
della vigente normativa che impone di rappresentare la reale entità delle
spese di funzionamento dell’ente.
Nel dicembre 2004, inoltre, e’ stata attribuita alla società di servizi, tramite
apposita

modifica

della

convenzione,

anche

l’attività

tecnico-giuridica

propedeutica alla cessione di immobili del patrimonio immobiliare comunale,
senza che venisse in alcun modo motivata la scelta di demandare la
valutazione dei beni alla predetta società in luogo degli uffici tecnici
comunali. La commissione reputa che la volontà di vendere il patrimonio,
essendosi

concretizzata

in

fatti

concludenti,

sia

stata

unicamente

preordinata all’attivazione di forme alternative e surrettizie di acquisizione
di liquidità.
Emblematica di cointeressenze e’ la circostanza che in seno al consiglio di
amministrazione della predetta società sono presenti persone legate a vario
titolo

ai

rappresentanti

del

comune,

circostanza

che

può

essere

agevolmente interpretata come preordinata ad affievolire i controlli nei
confronti

dell’operato

della

società.Inoltre,

su

sei

rappresentanti

del

comune, tre sono gravati da precedenti penali, mentre nella società
delegata risultano tra i dipendenti soggetti legati da rapporti di parentela o
affinità con amministratori dell’ente.
La commissione ha riscontrato una generalizzata e diffusa situazione di
disfunzione, inerzia ed illegittimità dell’azione amministrativa che determina
l’impossibilita’ di risolvere questioni fondamentali per la vita dell’ente e si e’
5
tradotta sovente in determinazioni finali a vantaggio della rete di interessi
espressi dal mondo affaristico locale, nel quale si muove la criminalità
organizzata. Singolare viene ritenuta in alcuni casi la tempistica del rilascio
di provvedimenti autorizzativi o concessori, avvenuto in tempi brevissimi
dalla richiesta, se non addirittura lo stesso giorno proprio in favore di
personaggi con gravi precedenti penali e di polizia.
In particolare nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia, l’organo ispettivo,
dopo aver rilevato che il controllo sul territorio per l’attività di contrasto
all’abusivismo edilizio si svolge quasi esclusivamente sulla base degli
esposti, ha evidenziato che l’amministrazione, fin dalla passata consiliatura
pure

capeggiata

dall’attuale

sindaco,

ha

rilasciato

titoli

concessori

prevalentemente in variante al piano regolatore, e che in alcuni casi la
concessione appare strumentale a favorire operazioni di lievitazione del
prezzo dell’immobile o ad incrementare l’attività di società di costruzione
vicine ad esponenti della criminalità organizzata locale.
In altri casi e’ stato osservato che i passaggi di proprietà dei terreni oggetto
di concessioni edilizie e le conseguenti volture del titolo concessorio
appaiono

unicamente

finalizzati

ad

evitare

il

decorso

del

termine

di

scadenza della concessione o ad aspettare l’approvazione delle varianti al
piano regolatore generale per sanare eventuali abusi edilizi. Anche in tali
casi, beneficiari delle procedure dilatorie figurano soggetti contigui ad
ambienti criminali.

Parimenti significativo di anomale interferenze e’ il riscontro effettuato sui
titoli concessori rilasciati a seguito di lottizzazioni di aree site in diverse
località del territorio comunale, in quanto sono presenti quali diretti
intestatari, quali amministratori, rappresentanti o soci delle imprese titolari,
esponenti

della

malavita

locale,

alcuni

dei

quali

gravati

da

diversi

precedenti e di recente indagati anche per il reato di associazione illecita
per traffico di sostanze stupefacenti.
Rilevano

nel

delineato

contesto,

che

il

citato

soggetto

deferito

alle

competenti autorità giudiziarie per gravi ipotesi di reato tra cui emerge il
6
fenomeno associativo, abbia beneficiato di una concessione demaniale
indebitamente rilasciata in quanto l’area demaniale era già stata data in
concessione ad altra società, e che risulta essere stato presente nel
consiglio di amministrazione, di diretta nomina sindacale, di una casa di
riposo di proprietà del comune.
Sintomatici di cointeressenze risulta l’autorizzazione concessa dal comune,
per l’apertura di una casa famiglia destinata a soggetti con gravi handicap
psichici, in quanto il centro e’ stato ospitato in un immobile di proprietà di
un noto pregiudicato, del quale e’ stata accertata la frequentazione con un
amministratore.
I riscontri effettuati nel settore degli appalti palesano emblematici episodi di
possibili

interferenze,

in

quanto

alcune

società

correlate

all’attività

istituzionale del comune, presentano, nei rispettivi assetti, soggetti legati
alla criminalità locale.
Invero

la

ristrutturazione

della

predetta

casa

di

riposo

e’

stata

commissionata ad una società il cui titolare ha precedenti per rapina e
detenzione abusiva di armi ed e’ stato interdetto dai pubblici uffici per 5
anni. Alla stessa ditta, nel 2004, risultano appaltati altri tre lavori.
Relativamente ai lavori di completamento di un insediamento produttivo,
finanziato

in

gran

parte

con

fondi

della

regione,

è

stato

accertato

l’affidamento da parte del comune ad una associazione di imprese, di cui fa
parte una società cooperativa, nella quale il responsabile tecnico ed il
legale rappresentante sono strettamente imparentati con un fiancheggiatore
e con un affiliato ad un pericoloso clan camorristico.
La commissione ha appurato che alcuni servizi sono svolti da anni in
condizione di quasi monopolio dalla stessa ditta o perchè, come nel caso
del servizio di abbattimento e potatura di alberature comunali, la ditta ha
beneficiato di affidamenti diretti, o in quanto e’ risultata aggiudicataria in
gare nelle quali ha presentato ribassi molto consistenti rispetto al prezzo
indicato come base d’asta, ovvero ha beneficiato di proroghe del servizio di
anno in anno senza lo svolgimento di selezioni ad evidenza pubblica.
7
Il quadro di asservimento della pubblica amministrazione locale ad interessi
personalistici emerge, dalla relazione di accesso, in ogni settore in forma
diffusa. Vengono indicati in proposito i servizi cimiteriali, svolti da molti anni
da una cooperativa il cui rappresentante legale e’ un consigliere comunale
in carica ed il rappresentante di una delle società che ne fanno parte e’
congiunto

di

un

amministratore;

i

lavori

di

adeguamento

della

sala

consiliare, affidati a seguito di una gara informale ad una impresa il cui
titolare e’ parente di un amministratore.
Nel vasto materiale acquisito in sede di accesso assumono significanza,
inoltre, la circostanza che la stazione di stoccaggio di rifiuti e’ gestita da
una ditta il cui rappresentante e’ in stretti rapporti con l’organo di vertice del
comune, stazione presso la quale il sindaco ha disposto con apposita
ordinanza il deposito dei rifiuti, vista l’impossibilita’ di utilizzare la discarica
autorizzata dalla regione, a causa del mancato pagamento dei servizi di
smaltimento dei rifiuti da parte dell’ente.
Rilevano in questa vicenda sia il notevole esborso di denaro pubblico che
ne e’ conseguito, sia l’uso improprio del potere di ordinanza per fare fronte
ad un evento che non ha il carattere dell’imprevedibilità, essendo stato
determinato solamente dal comportamento moroso del comune.
L’assoluta elusione dei criteri di imparzialità viene riscontrata relativamente
alla erogazione di ingenti somme a titolo di contributo disposto dal comune
ad una associazione il cui presidente rivestiva la carica di assessore con
delega alle politiche sociali turismo e spettacolo; inoltre lo stesso ha preso
parte alle delibere che ne disponevano l’erogazione, incorrendo in evidente
conflitto di interessi.
Le gravi irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato le procedure
amministrative concernenti l’ampliamento del porto turistico di Nettuno,
inducono infine a ritenere che il comune abbia agito per favorire alcuni
personaggi vicini ad ambienti malavitosi, considerata altresì l’assoluta
incapacità

del

personale

dirigente

dell’ente

di

contrastare

richieste

manifestamente illegittime.

8
Il complesso degli elementi emersi dall’accesso manifesta che la capacità di
penetrazione dell’attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema
di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi
locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la
comunità

delle

fondamentali

garanzie

democratiche

e

crea

precarie

condizioni di funzionalità dell’ente.
Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune
di Nettuno la cui capacità volitiva risulta compromessa dalla interferenza di
personaggi legati a sodalizi criminali, l’inosservanza del principio di legalità
nella gestione dell’ente e l’uso distorto delle pubbliche funzioni hanno
pregiudicato le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita
nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella
legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali
vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità.
Pertanto, il prefetto di Roma, con relazioni del 22 luglio 2005 e del 14
ottobre 2005, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto
l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato,
mirato a rimuovere i legami tra l’ente locale e la criminalità organizzata che
arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell’ordine e
della sicurezza pubblica.
Intervento che si rende ancor più necessario a seguito dei recenti sviluppi
delle attività investigative che hanno portato all’applicazione da parte della
magistratura penale della misura degli arresti domiciliari per il reato di
associazione a delinquere nei confronti di soggetti, per alcuni dei quali e’
stato accertato in sede di accesso il legame con l’apparato gestionale
dell’ente. Dal provvedimento che dispone l’applicazione della predetta
misura di rigore si evince altresì l’incidenza del fenomeno criminoso nel
tessuto economico e sociale di quell’ente.
Altrettanti elementi sintomatici della interferenza malavitosa si rinvengono
nel provvedimento di custodia cautelare in carcere da ultimo emesso nei
9
confronti di alcuni dirigenti ed ex amministratori del comune di Nettuno,
indagati per reati di particolare gravità, unitamente ad un noto esponente
della criminalità organizzata; evento che ha destato viva apprensione nella
opinione pubblica.
Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con
urgenza,

ad

eliminare

ogni

ulteriore

motivo

di

deterioramento

e

di

inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente, mediante
provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.La
valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla
presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende necessario che la
durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.
Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato
art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo
scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma), si formula rituale
proposta per l’adozione della misura di rigore.
Roma, 23 novembre 2005
Il Ministro degli Interni Pisanu
http://www.ardea-online.org/docs/decreto_scioglimento.pdf

ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO
COMUNE E PROVINCIA
Consiglio comunale e provinciale
Cons. Stato Sez. VI,2007, n. 6040
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato
la
seguente
DECISIONE

10
sul ricorso in appello n. 10344/2006, proposto da MARZOLI VITTORIO,
GIGLI
ROBERTO, ROGNONI MASSIMILIANO, DANTI ROMUALDO, MASSIMI
GIUSEPPE,
BORRELLI GIUSEPPE, OTTOLINI PAOLA, LELI MARIANO, rappresentati e
difesi
dall’Avv. Lucio Anelli, con domicilio eletto in Roma via della Scrofa n. 47;
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente
pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato
con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
MINISTERO

DELL’INTERNO,

in

persona

del

Ministro

pro

tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio
in Roma via dei Portoghesi n. 12;
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, non costituitosi;
e nei confronti di
COMMISSIONE STRAORDINARIA PROVVISORIA GESTIONE COMUNE DI
NETTUNO,
COMUNE DI NETTUNO, non costituitisi;
CIANFRIGLIA

DOMENICO,

rappresentati e difesi

BURRINI

NICOLA,

CONTE

CARLO,

dall’Avv. Giuseppe Fornaro con domicilio eletto in

Roma via Condotti n. 61/A;
per l’annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I,
n.
10754/2006;

11
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla

pubblica

udienza

del

16-10-2007

relatore

il

Consigliere

Roberto

Chieppa.
Uditi l’avv. Ancora per delega dell’avv. Anelli, l’avv. dello Stato Bruni e
l’avv. Fornaro;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
1. Con d.P.R. 28.11.2005 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio
comunale di Nettuno ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel).
ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO
COMUNE E PROVINCIA
Consiglio comunale e provinciale
Cons.

Stato

Sez.

VI,2007,

n.

6040

Vittorio

Marzoli,

Roberto

Gigli,

Massimiliano Rognoni, Romualdo Danti, Giuseppe
Massimi, Giuseppe Borrelli, Paola Ottolini, Mariano Leli e Antonio Procopio
(il primo ex

sindaco e gli altri già consiglieri comunali del Comune di

Nettuno) hanno impugnato

tale d.P.R., contestando sotto vari profili lo

scioglimento del Consiglio comunale e il

contestuale affidamento della

gestione dell’ente locale a una Commissione straordinaria.
Con sentenza n. 10754/2006 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso,
compensando le spese del giudizio.

12
Roberto Gigli, Massimiliano Rognoni, Romualdo Danti, Giuseppe Massimi,
Vittorio

Marzoli, Giuseppe Borrelli, Paola Ottolini e Mariano Leli hanno

impugnato tale decisione.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’interno si sono
costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso.
Cianfriglia Domenico, Burrini Nicola e Conte Carlo, ex consiglieri comunali,
si sono costituiti in giudizio, chiedendo anche la reiezione del ricorso.
Con ordinanza n. 3093/2007 questa Sezione ha rilevato che nel fascicolo di
primo

grado, pervenuto dal TAR, non risultano presenti parte degli atti

trasmessi

dall’amministrazione in adempimento alla ordinanza istruttoria

del 13.3.2006 (in

particolare, mancavano gli atti classificati come

riservati e tra questi la relazione della Commissione ex art. 1, comma 4,
d.l. n. 692/82); è stata conseguentemente disposta

l’acquisizione di tali

atti.
Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in
decisione.
2. Con il primo motivo gli appellanti contestano lo scioglimento del consiglio
comunale

di Nettuno per profili di carattere generale, attinenti al

carattere straordinario del

potere di scioglimento, come delineato dalla

Corte Costituzionale nella sentenza n.

103 del 1993 e all’inidoneità a

costituire presupposto per lo scioglimento le indagini

penali, durate le

quali sono state applicate misure cautelari nei confronti di alcuni dirigenti
ed ex amministratori del comune di Nettuno, peraltro riformate dal
tribunale del riesame.
L’infondatezza della censura emerge dalle seguenti considerazioni, che
costituiscono valida base per l’esame dei successivi motivi di ricorso.
Con la richiamata sentenza n. 103 del 1993 la Corte Costituzionale, nel
dichiarare

infondate

le

questioni

di

costituzionalità

sollevate

con
13
riferimento al previgente art. 15

bis della legge n. 55 del 1990, ha

affermato che lo scioglimento dei consigli comunali

e provinciali per i

quali siano emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi è volto ad evitare
che il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali delle
comunità locali sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste; lo
scioglimento è

perciò misura di carattere sanzionatorio, che ha come

diretti destinatari gli organi

elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti

aspetti di prevenzione sociale.
Ha anche precisato che il potere di scioglimento in questione deve essere
esercitato in presenza di situazioni di fatto evidenti, che compromettono
la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze
obiettive e con il supporto di adeguata motivazione.
Tuttavia, la presenza di risultanze obiettive esplicitate nella motivazione,
anche ob

relationem, del provvedimento di scioglimento, non deve

coincidere con la rilevanza

penale dei fatti, né deve essere influenzata

dall’esito degli eventuali procedimenti penali.
L’art.

143

del

D.

Lgs.

n.

267/2000

indica

come

presupposto

dello

scioglimento la sussistenza di “elementi su collegamenti diretti o indiretti
degli amministratori con la

criminalità organizzata o su forme di

condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera
determinazione

degli

organi

elettivi

e

il

buon

andamento

delle

amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento
dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave
e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”.
Come già evidenziato dalla giurisprudenza, tale ampia e generica dizione
adoperata

dal legislatore per disciplinare tale potere di scioglimento va

riferita anche a situazioni
penalistico

o

preventivo

-

estranee all’area propria dell’intervento
allo

scopo

d’evitare

sul

nascere

permeabilità dell’ente locale all’influenza della criminalità mafiosa -

ogni
per

cui detto scioglimento non è che una misura di carattere straordinario per
14
fronteggiare emergenze straordinarie, la quale è assunta sulla base di
una

valutazione

all’accertata

o

latamente
notoria

discrezionale

diffusione

della

in

ordine, per un

criminalità

territorio e, per l’altro, alle precarie condizioni di

verso,

organizzata

nel

funzionalità dell’ente

locale (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007).
Pertanto, ai fini della legittimità del provvedimento di scioglimento di un
Consiglio

comunale, non è necessario né che i fatti accertati a carico

degli amministratori

costituiscano necessariamente reati; né che di essi

vi sia prova certa, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano, da
un lato, significativi di un
amministrazione;

dall’altro,

condizionamento dell’attività degli organi di
che

tale

condizionamento

all’influenza di gruppi di criminalità organizzata (Cons.

si

ricolleghi

Stato, VI, n.

5948/2006).
Venendo al caso di specie, risulta, quindi, del tutto ininfluente la valenza
penale dei fatti, che hanno costituito il presupposto del provvedimento di
scioglimento ed altrettanto irrilevante è l’esito dei procedimenti penali e
soprattutto delle misure cautelari disposte nell’ambito di tali procedimenti
(nel senso che potrebbe assumere

rilievo solo l’accertamento in sede

penale dell’inesistenza di determinati fatti, ma non la non configurabilità
di reati o l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle

misure

cautelari).
3. Risulta del tutto irrilevante anche il fatto che il Ministro dell’interno nel
2003 e nel

2004 abbia escluso, in sede di risposta ad interrogazioni

parlamentari, la sussistenza

dei presupposti per la nomina dell’apposita

Commissione di accesso al fine del poi

disposto scioglimento del

consiglio comunale, in quanto una diversa valutazione dei

fatti non

esclude che successivamente si possa rivalutare la situazione, anche con
riferimento ad una più ampia cognizione della vicenda. Come verrà
illustrato

in

Commissione

seguito,
hanno

gli

esiti

degli

pienamente

accertamenti

dimostrato

la

disposti
sussistenza

dalla
dei

15
presupposti per procedere allo

scioglimento del consiglio comunale e

questo è quello che assume rilievo.
4. Con le successive censure gli appellanti passano a contestare gli
specifici elementi,

che hanno costituito il presupposto dell’impugnato

provvedimento.
Prima di esaminare tali singoli aspetti, è opportuno precisare che la
valutazione delle

acquisizioni probatorie in ordine a collusione e

condizionamenti di stampo mafioso o

delinquenziale sugli organi politici

ed amministrativi non può essere effettuata

estrapolando dal vasto

materiale acquisito singoli fatti o episodi, al fine di contestare l’esistenza
di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del
giudizio conclusivo reso sull’operato del Consiglio comunale, dovendo gli
elementi

adotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti

essere considerati nel
loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la
ragionevolezza
dell’addebito mosso all’ente collegiale (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007).
Come emerge dalle numerose risultanze della relazione della Commissione
di accesso,
acquisita in seguito all’istruttoria disposta dalla Sezione, gli elementi sul
condizionamento

del

consiglio

comunale

di

Nettuno

risultano

essere

talmente
numerosi da escludere che la confutazione di un singolo aspetto possa
travolgere
l’impugnato provvedimento.
Ciò premesso, si procede all’esame delle censure proposte con riferimento
a tali
singoli aspetti, la cui eventuale fondatezza finirebbe per travolgere il
decreto di
scioglimento del consiglio comunale.
Le considerazioni precedenti escludono che possa assumere decisiva
rilevanza
16
l’annullamento dell’ordinanza cautelare e il successivo provvedimento di
archiviazione
emesso in relazione alla posizione del dirigente comunale Boni.
Ciò non esclude la rilevanza di altri elementi, quali il rinvenimento nel suo
ufficio di un
libro giornale di una società , le cui assemblee venivano tenute presso lo
studio del
Boni, collegata con un soggetto ritenuto il cassiere della banda della
Magliana e
riciclatore di denaro “sporco” (pag. 37 della relazione di accesso).
Al di là degli accertamenti penali, la posizione del Boni, assunto con
delibera di Giunta
e con retribuzione doppia a quella percepita dagli altri dirigenti (pag. 36
della citata
relazione),

risulta

confermare

il

condizionamento

della

criminalità

organizzata sul
comune di Nettuno, tenuto conto dei rapporti del dirigente con esponenti
della
criminalità (altro episodio è il rilascio da parte del dott. Boni di una
concessione
demaniale

ad

un

soggetto

indagato

per

gravi

reati

e

collegato

alla

criminalità
organizzata; pag. 157 cit. relaz.).
5. Le contestazioni degli appellanti con riguardo alle anomalie nelle
procedure di
assunzione ed all’assunzione come dirigente di quella che sarebbe poi
diventata la
moglie dei dirigente Boni, vanno esaminate congiuntamente a quelle inerenti
la
situazione finanziaria dell’ente ed al ruolo svolto dalla Nettuno Servizi s.r.l..
Innanzitutto,

gli

appellanti

sembrano

contestare

non

la

gravità

della

situazione
finanziaria, ma la rilevanza di tale elemento al fine dello scioglimento del
consiglio
17
comunale, L’entità dei debiti fuori bilancio e la sottostima delle spese
accompagnata dalla
mancata riscossione di alcuni tributi sono elementi che dimostrano un
distorto utilizzo
della cosa pubblica, idoneo a creare consenso (mancate riscossioni) e a
utilizzare le
risorse in modo non responsabile e in contrasto con l’interesse pubblico.
Tali sviamenti sono resi evidenti dalla vicenda della Nettuno Servizi s.r.l.: la
società,
costituita e partecipata dal comune, costituisce una “scatola vuota”, che si
interpone
tra il comune e il soggetto che svolge i servizi.
A prescindere dalle anomalie della procedura di individuazione del socio
privato della
s.r.l. (pag. 61 cit. relaz.), è emerso che le attività affidate alla società sono
state
sostanzialmente

pagate

due

volte

dal

Comune

e

in

molti

casi

l’amministrazione
comunale ha operato scelte ispirate all’interesse della società stessa e non
del
comune.
Nella sostanza la Nettuno Servizi, pur non prestando alcun servizio al
comune, ha
trattenuto per sé somme considerevoli (29 % dell’aggio), con il vantaggio di
poterle
spenderle

senza

ì

più

stringenti

controlli

ed

obblighi

che

gravano

sull’amministrazione
comunale (sulla Nettuno Servizi v. pag. 61 e ss. e 153 cit. relaz.).
L’attribuzione di rilevanti risorse economiche alla Nettuno Servizi con
sottrazione delle
stesse somme al Comune è tanto più grave in una situazione finanziaria
dell’ente
particolarmente critica.

18
In presenza di una “gestione finanziaria senza prospettive di recupero” e di
assenza
della

“volontà

di

ribaltare

la

situazione

perché

il

fine

ultimo

è

esclusivamente tenere la
cittadinanza tranquilla, per poter usare il Comune per i propri fini” (pag. 69
cit. relaz.)
è irrilevante accertare se le assunzioni dei dipendenti e del dirigente siano
legittime o
se avessero la copertura finanziaria, essendo comunque disastrosa la
situazione
finanziaria dell’ente.
Altrettanto irrilevante è la circostanza della non irrogazione della sanzione
ex art. 30,
comma 15, della legge n. 289/2002, che riguarda una peculiare fattispecie
(ricorso
all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento),
ma non
esclude altri tipi di gravi inosservanze di carattere finanziario.
Parimenti irrilevanti sono i dati forniti dagli appellanti, che non si ritiene di
dover
verificare in questa sede, circa un parziale aumento dei tributi riscossi e
degli avvisi di
accertamento emessi (dati che non potrebbero porre in discussione le
inerzie e le
lentezze nelle riscossioni, riscontrate dalla Commissione di accesso).
Peraltro, punto fondamentale delle contestazioni mosse dalla Commissione
di accesso
è il fatto che il denaro pubblico sia stato spesso destinato, attraverso
artefizi vari, a
iniziative e a soggetti collegati con la criminalità; la gravità della situazione
finanziaria
dell’ente rileva, ai fini dello scioglimento, sia di per sé, sia per le finalità
ultime che
hanno determinato tale situazione, favorendo realtà vicine alla criminalità
19
6. Con riferimento alla tempistica del rilascio di provvedimenti autorizzativi
e
concessori avvenuto in tempi brevi in favore di personaggi con gravi
precedenti penali
e di polizia, gli appellanti si limitano a meravigliarsi come il rispetto dei
termini dei
procedimenti sia giudicato negativamente dal Ministero; ma il punto non era
questo:
era

il

rilascio

sempre

tempestivo,

a

fronte

di

lentezze

dell’apparato

amministrativo, quando i beneficiari dei provvedimenti erano soggetti
collegati direttamente o
indirettamente con la criminalità.
Tale elemento non è stato smentito e gli appellanti si sono limitati ad
affermare che il
comune non è tenuto a verificare i precedenti penali dei soggetti con cui
entra in
rapporto.
7. Sono infondate anche le censure, relative alle questioni urbanistico –
edilizie, che
possono essere trattate congiuntamente.
Anche

in

questo

caso

erano

state

contestate

operazioni

immobiliari

effettuate da
soggetti

vicini

alla

criminalità

ed

agevolate

da

provvedimenti

dell’amministrazione ed
anche

qui

la

tesi

degli

appellanti

è

quella

della

non

doverosità

dell’accertamento da
parte del Comune dei precedenti penali degli imprenditori che operano nel
suo
territorio.
Tale rilievo non è idoneo a spiegare il motivo del legame tra determinati
provvedimenti concessori e l’attesa delle varianti al P.R.G. con lievitazioni
dei prezzi
degli immobili, di cui hanno beneficiato determinati soggetti (v. pagg. 71 e
ss. cit.
20
relaz.).
I

casi

esaminati

a

campione

dalla

commissione

di

accesso

hanno

evidenziato tutti una
commistione tra una rete di interessi finanziari presente sul territorio e gli
interessi di
esponenti politici e di personaggi legati alla criminalità organizzata (v. pagg.
75 e ss.
cit.

relaz.,

compresi

i

grafici

dei

collegamenti

relativi

alle

singole

operazioni).
Peraltro,

gli

appellanti

richiamano

proprio

una

concessione

rilasciata

Ludovisi Aldo,
cioè ad uno dei soggetti maggiormente collegati alla criminalità organizzata.
Anche la vicenda dell’apertura della casa famiglia Oikos dimostra come tale
evento
abbia contribuito ad incrementare la circolazione di denaro pubblico tra
soggetti
coinvolti in attività illecite e, al riguardo, non assume rilievo il fatto che si
tratti di
finanziamenti regionali, considerato che sono certamente stati adottati dal
comune gli
atti citati dalla commissione di accesso (pag. 131 cit. relaz.).
8. Considerazioni analoghe a quelle appena svolte servono per confutare le
censure
del ricorso in appello attinenti al settore degli appalti.
Anche in questo settore la anomala presenza di soggetti legati alla
criminalità
organizzata

nelle

società

che

operano

con

il

comune

con

diretto

coinvolgimento (ed
interesse personale) di alcuni consiglieri comunali esonera questo Collegio
dall’esame
delle singole situazioni approfondite dalla Commissione di accesso.
Non deve in questa sede essere verificata la legittimità di alcune procedure
di

21
affidamento, ma assume rilievo il fatto che molte attività siano nella
sostanza
monopolizzate

con

società

legate

alle

organizzazioni

criminali

con

preoccupanti intrecci
anche con soggetti che fanno parte dell’amministrazione comunale (v. pagg.
105 e ss
cit. relaz.).
Non è, quindi, necessario esaminare nel dettaglio le vicende relative al
servizio di
abbattimento e potatura degli alberi, ai servizi cimiteriali, al servizio
stoccaggio rifiuti,
al caso Pro Loco, all’ampliamento del porto turistico. 9. Con l’ultima censura
gli appellanti lamentano un complessivo difetto di istruttoria
dell’impugnato provvedimento e l’assenza di prove certe del legame tra gli
organi del
Comune e la malavita organizzata.
Si osserva che lo scioglimento del consiglio comunale risulta essere stato
adeguatamente motivato nello stesso decreto impugnato e nella proposta
del Ministro
dell’interno.
La decisione di sciogliere il consiglio comunale è stata assunta all’esito di
una
istruttoria molto approfondita, in cui non sembra essere stato trascurato
alcun
aspetto.
Da tale istruttoria è emersa una gestione della cosa pubblica non solo che
spesso ha
travalicato il limite della legittimità, ma che è stata sempre orientata a
favorire
determinati gruppi e soggetti tutti legati alla criminalità organizzata.
Tale attività ha determinato una situazione finanziaria particolarmente
grave, in cui le
risorse

pubbliche

sono

state

“drenate”

attraverso

strumenti

finalizzati

all’esclusivo
22
scopo di eludere i controlli sulle spese (emblematica è la costituzione di una
società a
partecipazione comunale non totalitaria, utilizzata poi solo per far uscire
denaro dalle
casse comunali senza effettivi ritorni in termini di servizi offerti).
Tali

elementi

sono

più

che

sufficienti

per

confermare

la

legittimità

dell’impugnato
provvedimento di scioglimento del consiglio comunale.
Appare quasi superfluo richiamare la giurisprudenza, secondo cui una volta
individuato
un condizionamento di stampo mafioso o delinquenziale sugli organi politici
ed
amministrativi, lo scioglimento dell’organo elettivo prescinde anche dalla
volontarietà
della collusione, tendendo, in via principale, a consentire il ripristino di una
attività
amministrativa volta al perseguimento dell’interesse collettivo e non di
quello di
soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. (Cons. Stato, IV, n.
1004/2007).
Il condizionamento è in questo caso evidente e quindi idoneo a sostenere lo
scioglimento; per di più, gli elementi istruttori dimostrano che in molti caso
la
collusione è stata volontaria.
10. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
Alla soccombenza degli appellanti seguono le spese del presente giudizio
P. Q. M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il
ricorso in
appello indicato in epigrafe.
Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle
amministrazioni appellate, liquidate nella complessiva somma di Euro
10.000, oltre
IVA e CP, compensando le spese con i controinteressati.
23
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

24

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Decreto di scioglimento delo consiglio comunale di nettuno

  • 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 novembre 2005 Scioglimento del consiglio comunale di Nettuno e nomina della commissione straordinaria (GU n. 289 del 13-12-2005) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Considerato che nel comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi; Constatato che tali ingerenze espongono l’amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Nettuno; Rilevato, altresì che la permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell’amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Nettuno, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva; Visto l’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell’interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 novembre 2005; Decreta: Art. 1. Il consiglio comunale di Nettuno (Roma) e’ sciolto per la durata di diciotto mesi. Art. 2. La gestione del comune di Nettuno (Roma) e’ affidata alla commissione straordinaria composta da: dott. Mario Licciardello - prefetto a riposo; dott.ssa Renata Castrucci viceprefetto aggiunto; dott. Maurizio Alicandro - dirigente area I. Art. 3. 1
  • 2. La commissione straordinaria per la gestione dell’ente esercita, fino all’insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.Dato a Roma, addì 28 novembre 2005 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Pisanu, Ministro dell’interno Registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 2005 Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 13, foglio n. 213 Allegato Al Presidente della Repubblica Il comune di Nettuno (Roma), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l’imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell’amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi. Sulla base di elementi informativi acquisiti dalle forze dell’ordine a seguito di una complessa operazione di polizia in esito alla quale si accertava la presenza nel territorio di una organizzazione criminale in collegamento con una potente cosca della ‘ndrangheta calabrese, il prefetto di Roma ha disposto, con provvedimento in data 24 maggio 2005, l’accesso presso il comune di Nettuno, ai sensi dell’art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di verificare la sussistenza di condizionamenti all’interno dell’amministrazione comunale. Gli accertamenti relazione svolti commissariale dalla commissione conclusiva della d’accesso, procedura, confluiti cui si nella rinvia integralmente, analizzano e documentano la situazione del territorio di quel comune caratterizzato dalla presenza di organizzazioni criminose, alcune delle quali collegate alle consorterie criminali di tipo mafioso che, seppur 2
  • 3. storicamente tipiche di altre realtà territoriali, risultano insediate nell’area nettunense. La capacità e la potenzialità criminale di tali organizzazioni e’ confermata da numerose operazioni di polizia dalle quali sono scaturite anche ordinanze di custodia cautelare in carcere per ipotesi di reato, quali associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Il contesto investigativo avvalora l’ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell’azione amministrativa dell’ente locale a causa dell’influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio e pone in risalto come, nel tempo, l’uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi. L’ingerenza negli affari dell’ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risulta favorita da rapporti di contiguità, parentele, frequentazioni e cointeressenze di natura economica di taluni pubblici amministratori e dipendenti del comune con soggetti gravitanti nell’ambito della criminalità organizzata. Particolari cointeressenze risultano, peraltro, tra un esponente della malavita, beneficiario di diversi provvedimenti amministrativi, ed un assessore che si e’ dimesso nell’ottobre 2004. La commissione evidenzia che la frammentazione, nell’apparato burocratico, delle funzioni dirigenziali, nonché l’anomala attribuzione e distribuzione degli incarichi dirigenziali, hanno contribuito a determinare il contesto ideale per pressioni e condizionamenti esterni. Importanti, strategici settori amministrativi risultano concentrati nelle mani di un singolo dirigente cui il sindaco ha gradualmente affidato crescenti responsabilità, sebbene risulti coinvolto in procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione. Circostanza indiziante è la ricostruzione di passaggi finanziari attraverso i quali è possibile risalire ad un collegamento del sopraccitato dirigente con un noto esponente di una consorteria criminale. Per alcuni dipendenti con incarichi dirigenziali sono stati aperti procedimenti penali per gravi reati contro la pubblica amministrazione. 3
  • 4. Vengono riscontrate, assunzionali relativamente degli altresì, enti violazioni delle limitazioni previste dalla legge locali all’assunzione di personale sulle facoltà finanziaria scorrimento mediante 2003, della graduatoria degli idonei. Viene segnalata l’anomalia che questo concorso così come quello per la copertura del posto dirigenziale poi attribuito alla moglie del già menzionato dirigente del settore economico-finanziario, sono stati banditi con determina dirigenziale mentre la commissione e’ stata nominata dalla giunta. Dagli accertamenti ispettivi analiticamente svolti e’ emerso che la situazione finanziaria dell’ente, come ricostruita dalle risultanze contabili e dagli atti deliberativi e gestionali, e’ particolarmente grave in quanto l’ente accumula sistematicamente debiti fuori bilancio e non paga i creditori ne’ si adopera per incrementare le entrate. Viene ipotizzato che le spese vengano sottostimate in fase di bilancio di previsione allo scopo di non dover adeguare il livello delle entrate. La scelta di non incrementare le entrate, come pure le vicende che hanno interessato la società al tempo costituita per la gestione dei servizi tributari, considerata la insussistenza di miglioramenti alle finanze del comune, anzi l’aggravio degli oneri, non possono che essere valutate come strumentali ad assecondare forme di interferenza. In particolare, e’ stato riscontrato che e’ bassissima la percentuale di tributi riscossi e non se ne esige con fermezza il pagamento. Di talché si e’ determinato un considerevole pregiudizio per le casse comunali. E’ stato, altresì, appurato che la citata società di servizi, lungi dal garantire un risparmio e la corretta gestione del settore tributario, ha costituito e continua a costituire un aggravio di spese essendo detta società, in realtà, «una scatola vuota». L’organismo societario, infatti, cui il comune partecipa con il 51% del capitale sociale, e’ costituito da altri due soci privati, ad uno dei quali e’ stato delegato l’espletamento di tutti i servizi attribuiti dal comune; ne e’ plateale riprova il fatto che la società di servizi non ha dipendenti a busta paga. 4
  • 5. L’organo ispettivo ha evidenziato che questo passaggio di funzioni ha comportato in concreto per il comune un aggravio dei costi di gestione in quanto vengono trasferiti alla società delegata circa i due terzi dell’aggio corrisposto dal comune e si finisce, nel contempo, per sottrarre al controllo di gestione e di spesa i servizi affidati, anche in elusione delle norme che impongono di appaltare i servizi pubblici con procedure di evidenza pubblica. Profilo inquietante consegue al riscontro che il dirigente dell’area economico-finanziaria, del quale sono stati evidenziati i collegamenti con un noto esponente della criminalità organizzata, omette la contabilizzazione degli oneri di gestione e di riscossione effettuati dalla società, in violazione della vigente normativa che impone di rappresentare la reale entità delle spese di funzionamento dell’ente. Nel dicembre 2004, inoltre, e’ stata attribuita alla società di servizi, tramite apposita modifica della convenzione, anche l’attività tecnico-giuridica propedeutica alla cessione di immobili del patrimonio immobiliare comunale, senza che venisse in alcun modo motivata la scelta di demandare la valutazione dei beni alla predetta società in luogo degli uffici tecnici comunali. La commissione reputa che la volontà di vendere il patrimonio, essendosi concretizzata in fatti concludenti, sia stata unicamente preordinata all’attivazione di forme alternative e surrettizie di acquisizione di liquidità. Emblematica di cointeressenze e’ la circostanza che in seno al consiglio di amministrazione della predetta società sono presenti persone legate a vario titolo ai rappresentanti del comune, circostanza che può essere agevolmente interpretata come preordinata ad affievolire i controlli nei confronti dell’operato della società.Inoltre, su sei rappresentanti del comune, tre sono gravati da precedenti penali, mentre nella società delegata risultano tra i dipendenti soggetti legati da rapporti di parentela o affinità con amministratori dell’ente. La commissione ha riscontrato una generalizzata e diffusa situazione di disfunzione, inerzia ed illegittimità dell’azione amministrativa che determina l’impossibilita’ di risolvere questioni fondamentali per la vita dell’ente e si e’ 5
  • 6. tradotta sovente in determinazioni finali a vantaggio della rete di interessi espressi dal mondo affaristico locale, nel quale si muove la criminalità organizzata. Singolare viene ritenuta in alcuni casi la tempistica del rilascio di provvedimenti autorizzativi o concessori, avvenuto in tempi brevissimi dalla richiesta, se non addirittura lo stesso giorno proprio in favore di personaggi con gravi precedenti penali e di polizia. In particolare nel settore dell’urbanistica e dell’edilizia, l’organo ispettivo, dopo aver rilevato che il controllo sul territorio per l’attività di contrasto all’abusivismo edilizio si svolge quasi esclusivamente sulla base degli esposti, ha evidenziato che l’amministrazione, fin dalla passata consiliatura pure capeggiata dall’attuale sindaco, ha rilasciato titoli concessori prevalentemente in variante al piano regolatore, e che in alcuni casi la concessione appare strumentale a favorire operazioni di lievitazione del prezzo dell’immobile o ad incrementare l’attività di società di costruzione vicine ad esponenti della criminalità organizzata locale. In altri casi e’ stato osservato che i passaggi di proprietà dei terreni oggetto di concessioni edilizie e le conseguenti volture del titolo concessorio appaiono unicamente finalizzati ad evitare il decorso del termine di scadenza della concessione o ad aspettare l’approvazione delle varianti al piano regolatore generale per sanare eventuali abusi edilizi. Anche in tali casi, beneficiari delle procedure dilatorie figurano soggetti contigui ad ambienti criminali. Parimenti significativo di anomale interferenze e’ il riscontro effettuato sui titoli concessori rilasciati a seguito di lottizzazioni di aree site in diverse località del territorio comunale, in quanto sono presenti quali diretti intestatari, quali amministratori, rappresentanti o soci delle imprese titolari, esponenti della malavita locale, alcuni dei quali gravati da diversi precedenti e di recente indagati anche per il reato di associazione illecita per traffico di sostanze stupefacenti. Rilevano nel delineato contesto, che il citato soggetto deferito alle competenti autorità giudiziarie per gravi ipotesi di reato tra cui emerge il 6
  • 7. fenomeno associativo, abbia beneficiato di una concessione demaniale indebitamente rilasciata in quanto l’area demaniale era già stata data in concessione ad altra società, e che risulta essere stato presente nel consiglio di amministrazione, di diretta nomina sindacale, di una casa di riposo di proprietà del comune. Sintomatici di cointeressenze risulta l’autorizzazione concessa dal comune, per l’apertura di una casa famiglia destinata a soggetti con gravi handicap psichici, in quanto il centro e’ stato ospitato in un immobile di proprietà di un noto pregiudicato, del quale e’ stata accertata la frequentazione con un amministratore. I riscontri effettuati nel settore degli appalti palesano emblematici episodi di possibili interferenze, in quanto alcune società correlate all’attività istituzionale del comune, presentano, nei rispettivi assetti, soggetti legati alla criminalità locale. Invero la ristrutturazione della predetta casa di riposo e’ stata commissionata ad una società il cui titolare ha precedenti per rapina e detenzione abusiva di armi ed e’ stato interdetto dai pubblici uffici per 5 anni. Alla stessa ditta, nel 2004, risultano appaltati altri tre lavori. Relativamente ai lavori di completamento di un insediamento produttivo, finanziato in gran parte con fondi della regione, è stato accertato l’affidamento da parte del comune ad una associazione di imprese, di cui fa parte una società cooperativa, nella quale il responsabile tecnico ed il legale rappresentante sono strettamente imparentati con un fiancheggiatore e con un affiliato ad un pericoloso clan camorristico. La commissione ha appurato che alcuni servizi sono svolti da anni in condizione di quasi monopolio dalla stessa ditta o perchè, come nel caso del servizio di abbattimento e potatura di alberature comunali, la ditta ha beneficiato di affidamenti diretti, o in quanto e’ risultata aggiudicataria in gare nelle quali ha presentato ribassi molto consistenti rispetto al prezzo indicato come base d’asta, ovvero ha beneficiato di proroghe del servizio di anno in anno senza lo svolgimento di selezioni ad evidenza pubblica. 7
  • 8. Il quadro di asservimento della pubblica amministrazione locale ad interessi personalistici emerge, dalla relazione di accesso, in ogni settore in forma diffusa. Vengono indicati in proposito i servizi cimiteriali, svolti da molti anni da una cooperativa il cui rappresentante legale e’ un consigliere comunale in carica ed il rappresentante di una delle società che ne fanno parte e’ congiunto di un amministratore; i lavori di adeguamento della sala consiliare, affidati a seguito di una gara informale ad una impresa il cui titolare e’ parente di un amministratore. Nel vasto materiale acquisito in sede di accesso assumono significanza, inoltre, la circostanza che la stazione di stoccaggio di rifiuti e’ gestita da una ditta il cui rappresentante e’ in stretti rapporti con l’organo di vertice del comune, stazione presso la quale il sindaco ha disposto con apposita ordinanza il deposito dei rifiuti, vista l’impossibilita’ di utilizzare la discarica autorizzata dalla regione, a causa del mancato pagamento dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte dell’ente. Rilevano in questa vicenda sia il notevole esborso di denaro pubblico che ne e’ conseguito, sia l’uso improprio del potere di ordinanza per fare fronte ad un evento che non ha il carattere dell’imprevedibilità, essendo stato determinato solamente dal comportamento moroso del comune. L’assoluta elusione dei criteri di imparzialità viene riscontrata relativamente alla erogazione di ingenti somme a titolo di contributo disposto dal comune ad una associazione il cui presidente rivestiva la carica di assessore con delega alle politiche sociali turismo e spettacolo; inoltre lo stesso ha preso parte alle delibere che ne disponevano l’erogazione, incorrendo in evidente conflitto di interessi. Le gravi irregolarità ed anomalie che hanno caratterizzato le procedure amministrative concernenti l’ampliamento del porto turistico di Nettuno, inducono infine a ritenere che il comune abbia agito per favorire alcuni personaggi vicini ad ambienti malavitosi, considerata altresì l’assoluta incapacità del personale dirigente dell’ente di contrastare richieste manifestamente illegittime. 8
  • 9. Il complesso degli elementi emersi dall’accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell’attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell’ente. Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Nettuno la cui capacità volitiva risulta compromessa dalla interferenza di personaggi legati a sodalizi criminali, l’inosservanza del principio di legalità nella gestione dell’ente e l’uso distorto delle pubbliche funzioni hanno pregiudicato le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni; ne sono riprova i numerosi esposti attraverso i quali vengono auspicati interventi incisivi a tutela del principio di legalità. Pertanto, il prefetto di Roma, con relazioni del 22 luglio 2005 e del 14 ottobre 2005, che si intendono integralmente richiamate, ha proposto l’applicazione della misura di rigore prevista dall’art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l’ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell’ordine e della sicurezza pubblica. Intervento che si rende ancor più necessario a seguito dei recenti sviluppi delle attività investigative che hanno portato all’applicazione da parte della magistratura penale della misura degli arresti domiciliari per il reato di associazione a delinquere nei confronti di soggetti, per alcuni dei quali e’ stato accertato in sede di accesso il legame con l’apparato gestionale dell’ente. Dal provvedimento che dispone l’applicazione della predetta misura di rigore si evince altresì l’incidenza del fenomeno criminoso nel tessuto economico e sociale di quell’ente. Altrettanti elementi sintomatici della interferenza malavitosa si rinvengono nel provvedimento di custodia cautelare in carcere da ultimo emesso nei 9
  • 10. confronti di alcuni dirigenti ed ex amministratori del comune di Nettuno, indagati per reati di particolare gravità, unitamente ad un noto esponente della criminalità organizzata; evento che ha destato viva apprensione nella opinione pubblica. Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell’ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all’estensione dell’influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma), si formula rituale proposta per l’adozione della misura di rigore. Roma, 23 novembre 2005 Il Ministro degli Interni Pisanu http://www.ardea-online.org/docs/decreto_scioglimento.pdf ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO COMUNE E PROVINCIA Consiglio comunale e provinciale Cons. Stato Sez. VI,2007, n. 6040 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente DECISIONE 10
  • 11. sul ricorso in appello n. 10344/2006, proposto da MARZOLI VITTORIO, GIGLI ROBERTO, ROGNONI MASSIMILIANO, DANTI ROMUALDO, MASSIMI GIUSEPPE, BORRELLI GIUSEPPE, OTTOLINI PAOLA, LELI MARIANO, rappresentati e difesi dall’Avv. Lucio Anelli, con domicilio eletto in Roma via della Scrofa n. 47; contro PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12; MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12; PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA, non costituitosi; e nei confronti di COMMISSIONE STRAORDINARIA PROVVISORIA GESTIONE COMUNE DI NETTUNO, COMUNE DI NETTUNO, non costituitisi; CIANFRIGLIA DOMENICO, rappresentati e difesi BURRINI NICOLA, CONTE CARLO, dall’Avv. Giuseppe Fornaro con domicilio eletto in Roma via Condotti n. 61/A; per l’annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione I, n. 10754/2006; 11
  • 12. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio delle parti intimate; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 16-10-2007 relatore il Consigliere Roberto Chieppa. Uditi l’avv. Ancora per delega dell’avv. Anelli, l’avv. dello Stato Bruni e l’avv. Fornaro; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue: 1. Con d.P.R. 28.11.2005 è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Nettuno ai sensi dell’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 (Tuel). ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO COMUNE E PROVINCIA Consiglio comunale e provinciale Cons. Stato Sez. VI,2007, n. 6040 Vittorio Marzoli, Roberto Gigli, Massimiliano Rognoni, Romualdo Danti, Giuseppe Massimi, Giuseppe Borrelli, Paola Ottolini, Mariano Leli e Antonio Procopio (il primo ex sindaco e gli altri già consiglieri comunali del Comune di Nettuno) hanno impugnato tale d.P.R., contestando sotto vari profili lo scioglimento del Consiglio comunale e il contestuale affidamento della gestione dell’ente locale a una Commissione straordinaria. Con sentenza n. 10754/2006 il Tar del Lazio ha respinto il ricorso, compensando le spese del giudizio. 12
  • 13. Roberto Gigli, Massimiliano Rognoni, Romualdo Danti, Giuseppe Massimi, Vittorio Marzoli, Giuseppe Borrelli, Paola Ottolini e Mariano Leli hanno impugnato tale decisione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell’interno si sono costituiti in giudizio, chiedendo la reiezione del ricorso. Cianfriglia Domenico, Burrini Nicola e Conte Carlo, ex consiglieri comunali, si sono costituiti in giudizio, chiedendo anche la reiezione del ricorso. Con ordinanza n. 3093/2007 questa Sezione ha rilevato che nel fascicolo di primo grado, pervenuto dal TAR, non risultano presenti parte degli atti trasmessi dall’amministrazione in adempimento alla ordinanza istruttoria del 13.3.2006 (in particolare, mancavano gli atti classificati come riservati e tra questi la relazione della Commissione ex art. 1, comma 4, d.l. n. 692/82); è stata conseguentemente disposta l’acquisizione di tali atti. Espletata l’istruttoria, all’odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione. 2. Con il primo motivo gli appellanti contestano lo scioglimento del consiglio comunale di Nettuno per profili di carattere generale, attinenti al carattere straordinario del potere di scioglimento, come delineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 103 del 1993 e all’inidoneità a costituire presupposto per lo scioglimento le indagini penali, durate le quali sono state applicate misure cautelari nei confronti di alcuni dirigenti ed ex amministratori del comune di Nettuno, peraltro riformate dal tribunale del riesame. L’infondatezza della censura emerge dalle seguenti considerazioni, che costituiscono valida base per l’esame dei successivi motivi di ricorso. Con la richiamata sentenza n. 103 del 1993 la Corte Costituzionale, nel dichiarare infondate le questioni di costituzionalità sollevate con 13
  • 14. riferimento al previgente art. 15 bis della legge n. 55 del 1990, ha affermato che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per i quali siano emersi collegamenti con i fenomeni mafiosi è volto ad evitare che il permanere di quegli organi alla guida degli enti esponenziali delle comunità locali sia di pregiudizio per i legittimi interessi di queste; lo scioglimento è perciò misura di carattere sanzionatorio, che ha come diretti destinatari gli organi elettivi, anche se caratterizzata da rilevanti aspetti di prevenzione sociale. Ha anche precisato che il potere di scioglimento in questione deve essere esercitato in presenza di situazioni di fatto evidenti, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi, suffragate da risultanze obiettive e con il supporto di adeguata motivazione. Tuttavia, la presenza di risultanze obiettive esplicitate nella motivazione, anche ob relationem, del provvedimento di scioglimento, non deve coincidere con la rilevanza penale dei fatti, né deve essere influenzata dall’esito degli eventuali procedimenti penali. L’art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000 indica come presupposto dello scioglimento la sussistenza di “elementi su collegamenti diretti o indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alle stesse affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica”. Come già evidenziato dalla giurisprudenza, tale ampia e generica dizione adoperata dal legislatore per disciplinare tale potere di scioglimento va riferita anche a situazioni penalistico o preventivo - estranee all’area propria dell’intervento allo scopo d’evitare sul nascere permeabilità dell’ente locale all’influenza della criminalità mafiosa - ogni per cui detto scioglimento non è che una misura di carattere straordinario per 14
  • 15. fronteggiare emergenze straordinarie, la quale è assunta sulla base di una valutazione all’accertata o latamente notoria discrezionale diffusione della in ordine, per un criminalità territorio e, per l’altro, alle precarie condizioni di verso, organizzata nel funzionalità dell’ente locale (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007). Pertanto, ai fini della legittimità del provvedimento di scioglimento di un Consiglio comunale, non è necessario né che i fatti accertati a carico degli amministratori costituiscano necessariamente reati; né che di essi vi sia prova certa, essendo sufficiente che gli elementi raccolti siano, da un lato, significativi di un amministrazione; dall’altro, condizionamento dell’attività degli organi di che tale condizionamento all’influenza di gruppi di criminalità organizzata (Cons. si ricolleghi Stato, VI, n. 5948/2006). Venendo al caso di specie, risulta, quindi, del tutto ininfluente la valenza penale dei fatti, che hanno costituito il presupposto del provvedimento di scioglimento ed altrettanto irrilevante è l’esito dei procedimenti penali e soprattutto delle misure cautelari disposte nell’ambito di tali procedimenti (nel senso che potrebbe assumere rilievo solo l’accertamento in sede penale dell’inesistenza di determinati fatti, ma non la non configurabilità di reati o l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle misure cautelari). 3. Risulta del tutto irrilevante anche il fatto che il Ministro dell’interno nel 2003 e nel 2004 abbia escluso, in sede di risposta ad interrogazioni parlamentari, la sussistenza dei presupposti per la nomina dell’apposita Commissione di accesso al fine del poi disposto scioglimento del consiglio comunale, in quanto una diversa valutazione dei fatti non esclude che successivamente si possa rivalutare la situazione, anche con riferimento ad una più ampia cognizione della vicenda. Come verrà illustrato in Commissione seguito, hanno gli esiti degli pienamente accertamenti dimostrato la disposti sussistenza dalla dei 15
  • 16. presupposti per procedere allo scioglimento del consiglio comunale e questo è quello che assume rilievo. 4. Con le successive censure gli appellanti passano a contestare gli specifici elementi, che hanno costituito il presupposto dell’impugnato provvedimento. Prima di esaminare tali singoli aspetti, è opportuno precisare che la valutazione delle acquisizioni probatorie in ordine a collusione e condizionamenti di stampo mafioso o delinquenziale sugli organi politici ed amministrativi non può essere effettuata estrapolando dal vasto materiale acquisito singoli fatti o episodi, al fine di contestare l’esistenza di taluni di essi ovvero di sminuire il rilievo di altri in sede di verifica del giudizio conclusivo reso sull’operato del Consiglio comunale, dovendo gli elementi adotti a riprova di collusioni, collegamenti e condizionamenti essere considerati nel loro insieme, giacché solo dal loro esame complessivo può ricavarsi la ragionevolezza dell’addebito mosso all’ente collegiale (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007). Come emerge dalle numerose risultanze della relazione della Commissione di accesso, acquisita in seguito all’istruttoria disposta dalla Sezione, gli elementi sul condizionamento del consiglio comunale di Nettuno risultano essere talmente numerosi da escludere che la confutazione di un singolo aspetto possa travolgere l’impugnato provvedimento. Ciò premesso, si procede all’esame delle censure proposte con riferimento a tali singoli aspetti, la cui eventuale fondatezza finirebbe per travolgere il decreto di scioglimento del consiglio comunale. Le considerazioni precedenti escludono che possa assumere decisiva rilevanza 16
  • 17. l’annullamento dell’ordinanza cautelare e il successivo provvedimento di archiviazione emesso in relazione alla posizione del dirigente comunale Boni. Ciò non esclude la rilevanza di altri elementi, quali il rinvenimento nel suo ufficio di un libro giornale di una società , le cui assemblee venivano tenute presso lo studio del Boni, collegata con un soggetto ritenuto il cassiere della banda della Magliana e riciclatore di denaro “sporco” (pag. 37 della relazione di accesso). Al di là degli accertamenti penali, la posizione del Boni, assunto con delibera di Giunta e con retribuzione doppia a quella percepita dagli altri dirigenti (pag. 36 della citata relazione), risulta confermare il condizionamento della criminalità organizzata sul comune di Nettuno, tenuto conto dei rapporti del dirigente con esponenti della criminalità (altro episodio è il rilascio da parte del dott. Boni di una concessione demaniale ad un soggetto indagato per gravi reati e collegato alla criminalità organizzata; pag. 157 cit. relaz.). 5. Le contestazioni degli appellanti con riguardo alle anomalie nelle procedure di assunzione ed all’assunzione come dirigente di quella che sarebbe poi diventata la moglie dei dirigente Boni, vanno esaminate congiuntamente a quelle inerenti la situazione finanziaria dell’ente ed al ruolo svolto dalla Nettuno Servizi s.r.l.. Innanzitutto, gli appellanti sembrano contestare non la gravità della situazione finanziaria, ma la rilevanza di tale elemento al fine dello scioglimento del consiglio 17
  • 18. comunale, L’entità dei debiti fuori bilancio e la sottostima delle spese accompagnata dalla mancata riscossione di alcuni tributi sono elementi che dimostrano un distorto utilizzo della cosa pubblica, idoneo a creare consenso (mancate riscossioni) e a utilizzare le risorse in modo non responsabile e in contrasto con l’interesse pubblico. Tali sviamenti sono resi evidenti dalla vicenda della Nettuno Servizi s.r.l.: la società, costituita e partecipata dal comune, costituisce una “scatola vuota”, che si interpone tra il comune e il soggetto che svolge i servizi. A prescindere dalle anomalie della procedura di individuazione del socio privato della s.r.l. (pag. 61 cit. relaz.), è emerso che le attività affidate alla società sono state sostanzialmente pagate due volte dal Comune e in molti casi l’amministrazione comunale ha operato scelte ispirate all’interesse della società stessa e non del comune. Nella sostanza la Nettuno Servizi, pur non prestando alcun servizio al comune, ha trattenuto per sé somme considerevoli (29 % dell’aggio), con il vantaggio di poterle spenderle senza ì più stringenti controlli ed obblighi che gravano sull’amministrazione comunale (sulla Nettuno Servizi v. pag. 61 e ss. e 153 cit. relaz.). L’attribuzione di rilevanti risorse economiche alla Nettuno Servizi con sottrazione delle stesse somme al Comune è tanto più grave in una situazione finanziaria dell’ente particolarmente critica. 18
  • 19. In presenza di una “gestione finanziaria senza prospettive di recupero” e di assenza della “volontà di ribaltare la situazione perché il fine ultimo è esclusivamente tenere la cittadinanza tranquilla, per poter usare il Comune per i propri fini” (pag. 69 cit. relaz.) è irrilevante accertare se le assunzioni dei dipendenti e del dirigente siano legittime o se avessero la copertura finanziaria, essendo comunque disastrosa la situazione finanziaria dell’ente. Altrettanto irrilevante è la circostanza della non irrogazione della sanzione ex art. 30, comma 15, della legge n. 289/2002, che riguarda una peculiare fattispecie (ricorso all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento), ma non esclude altri tipi di gravi inosservanze di carattere finanziario. Parimenti irrilevanti sono i dati forniti dagli appellanti, che non si ritiene di dover verificare in questa sede, circa un parziale aumento dei tributi riscossi e degli avvisi di accertamento emessi (dati che non potrebbero porre in discussione le inerzie e le lentezze nelle riscossioni, riscontrate dalla Commissione di accesso). Peraltro, punto fondamentale delle contestazioni mosse dalla Commissione di accesso è il fatto che il denaro pubblico sia stato spesso destinato, attraverso artefizi vari, a iniziative e a soggetti collegati con la criminalità; la gravità della situazione finanziaria dell’ente rileva, ai fini dello scioglimento, sia di per sé, sia per le finalità ultime che hanno determinato tale situazione, favorendo realtà vicine alla criminalità 19
  • 20. 6. Con riferimento alla tempistica del rilascio di provvedimenti autorizzativi e concessori avvenuto in tempi brevi in favore di personaggi con gravi precedenti penali e di polizia, gli appellanti si limitano a meravigliarsi come il rispetto dei termini dei procedimenti sia giudicato negativamente dal Ministero; ma il punto non era questo: era il rilascio sempre tempestivo, a fronte di lentezze dell’apparato amministrativo, quando i beneficiari dei provvedimenti erano soggetti collegati direttamente o indirettamente con la criminalità. Tale elemento non è stato smentito e gli appellanti si sono limitati ad affermare che il comune non è tenuto a verificare i precedenti penali dei soggetti con cui entra in rapporto. 7. Sono infondate anche le censure, relative alle questioni urbanistico – edilizie, che possono essere trattate congiuntamente. Anche in questo caso erano state contestate operazioni immobiliari effettuate da soggetti vicini alla criminalità ed agevolate da provvedimenti dell’amministrazione ed anche qui la tesi degli appellanti è quella della non doverosità dell’accertamento da parte del Comune dei precedenti penali degli imprenditori che operano nel suo territorio. Tale rilievo non è idoneo a spiegare il motivo del legame tra determinati provvedimenti concessori e l’attesa delle varianti al P.R.G. con lievitazioni dei prezzi degli immobili, di cui hanno beneficiato determinati soggetti (v. pagg. 71 e ss. cit. 20
  • 21. relaz.). I casi esaminati a campione dalla commissione di accesso hanno evidenziato tutti una commistione tra una rete di interessi finanziari presente sul territorio e gli interessi di esponenti politici e di personaggi legati alla criminalità organizzata (v. pagg. 75 e ss. cit. relaz., compresi i grafici dei collegamenti relativi alle singole operazioni). Peraltro, gli appellanti richiamano proprio una concessione rilasciata Ludovisi Aldo, cioè ad uno dei soggetti maggiormente collegati alla criminalità organizzata. Anche la vicenda dell’apertura della casa famiglia Oikos dimostra come tale evento abbia contribuito ad incrementare la circolazione di denaro pubblico tra soggetti coinvolti in attività illecite e, al riguardo, non assume rilievo il fatto che si tratti di finanziamenti regionali, considerato che sono certamente stati adottati dal comune gli atti citati dalla commissione di accesso (pag. 131 cit. relaz.). 8. Considerazioni analoghe a quelle appena svolte servono per confutare le censure del ricorso in appello attinenti al settore degli appalti. Anche in questo settore la anomala presenza di soggetti legati alla criminalità organizzata nelle società che operano con il comune con diretto coinvolgimento (ed interesse personale) di alcuni consiglieri comunali esonera questo Collegio dall’esame delle singole situazioni approfondite dalla Commissione di accesso. Non deve in questa sede essere verificata la legittimità di alcune procedure di 21
  • 22. affidamento, ma assume rilievo il fatto che molte attività siano nella sostanza monopolizzate con società legate alle organizzazioni criminali con preoccupanti intrecci anche con soggetti che fanno parte dell’amministrazione comunale (v. pagg. 105 e ss cit. relaz.). Non è, quindi, necessario esaminare nel dettaglio le vicende relative al servizio di abbattimento e potatura degli alberi, ai servizi cimiteriali, al servizio stoccaggio rifiuti, al caso Pro Loco, all’ampliamento del porto turistico. 9. Con l’ultima censura gli appellanti lamentano un complessivo difetto di istruttoria dell’impugnato provvedimento e l’assenza di prove certe del legame tra gli organi del Comune e la malavita organizzata. Si osserva che lo scioglimento del consiglio comunale risulta essere stato adeguatamente motivato nello stesso decreto impugnato e nella proposta del Ministro dell’interno. La decisione di sciogliere il consiglio comunale è stata assunta all’esito di una istruttoria molto approfondita, in cui non sembra essere stato trascurato alcun aspetto. Da tale istruttoria è emersa una gestione della cosa pubblica non solo che spesso ha travalicato il limite della legittimità, ma che è stata sempre orientata a favorire determinati gruppi e soggetti tutti legati alla criminalità organizzata. Tale attività ha determinato una situazione finanziaria particolarmente grave, in cui le risorse pubbliche sono state “drenate” attraverso strumenti finalizzati all’esclusivo 22
  • 23. scopo di eludere i controlli sulle spese (emblematica è la costituzione di una società a partecipazione comunale non totalitaria, utilizzata poi solo per far uscire denaro dalle casse comunali senza effettivi ritorni in termini di servizi offerti). Tali elementi sono più che sufficienti per confermare la legittimità dell’impugnato provvedimento di scioglimento del consiglio comunale. Appare quasi superfluo richiamare la giurisprudenza, secondo cui una volta individuato un condizionamento di stampo mafioso o delinquenziale sugli organi politici ed amministrativi, lo scioglimento dell’organo elettivo prescinde anche dalla volontarietà della collusione, tendendo, in via principale, a consentire il ripristino di una attività amministrativa volta al perseguimento dell’interesse collettivo e non di quello di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata. (Cons. Stato, IV, n. 1004/2007). Il condizionamento è in questo caso evidente e quindi idoneo a sostenere lo scioglimento; per di più, gli elementi istruttori dimostrano che in molti caso la collusione è stata volontaria. 10. In conclusione, l’appello deve essere respinto. Alla soccombenza degli appellanti seguono le spese del presente giudizio P. Q. M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in epigrafe. Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese di giudizio in favore delle amministrazioni appellate, liquidate nella complessiva somma di Euro 10.000, oltre IVA e CP, compensando le spese con i controinteressati. 23
  • 24. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. 24