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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A
N. 260
DISEGNO DI LEGGE
d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON e
PEGORER
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013
Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia
di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici
TIPOGRAFIA DEL SENATO
Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise-
gno di legge è finalizzato a introdurre una
disciplina organica dei partiti politici, in at-
tuazione dell’articolo 49 della Costituzione.
Essi «vanno considerati come organizzazioni
proprie della società civile, alle quali sono
attribuite dalle leggi ordinarie talune fun-
zioni pubbliche» (ordinanza della Corte co-
stituzionale n. 79 del 24 febbraio 2006). La
partecipazione dei cittadini, attraverso i par-
titi, alla determinazione della politica nazio-
nale deve svolgersi pertanto nell’ambito
delle previsioni e con quei limiti che sono
previsti dalle leggi dello Stato. Si ritiene
quindi che una disciplina pubblica dei partiti
politici sia ormai ineludibile.
Natura giuridica dei partiti politici.
I partiti politici sono qualificati come as-
sociazioni riconosciute dotate di personalità
giuridica. In base alle norme vigenti, acqui-
stano la personalità giuridica mediante il ri-
conoscimento determinato dall’iscrizione nel
registro delle persone giuridiche, istituito
presso le prefetture-uffici territoriali del Go-
verno, come previsto per le fondazioni e le
altre associazioni. La giurisprudenza ormai
prevalente ritiene applicabili, per la risolu-
zione delle controversie interne dei partiti,
le norme del codice civile in materia di as-
sociazioni riconosciute, a tutela delle mino-
ranze interne e dei diritti individuali dei sin-
goli associati. Si ritiene che una legge sui
partiti debba stabilire i contenuti minimi
dello statuto, alcuni princìpi generali, ai
quali dovranno attenersi tutti i partiti che in-
tendono concorrere alla determinazione della
vita politica, pena la perdita dei rimborsi per
le spese elettorali o di ogni ulteriore even-
tuale forma di finanziamento pubblico. Que-
sto non impedirà a una semplice associa-
zione o movimento di fare politica, ma il
mancato acquisto della personalità giuridica
precluderà l’accesso al finanziamento pub-
blico e la partecipazione alle competizioni
elettorali.
Contenuti fondamentali dello statuto.
Secondo la nostra proposta, gli statuti dei
partiti politici devono indicare quali sono gli
organismi dirigenti, le loro competenze e le
modalità della loro elezione e la durata degli
incarichi, che sono conferiti a tempo deter-
minato; quali sono le procedure richieste
per l’approvazione degli atti che impegnano
il partito, ovvero in che modo sono assunte
le decisioni che caratterizzano la vita di un
partito: le alleanze elettorali, la scelta di
uno schieramento e così via. Lo statuto
deve disciplinare i rapporti con le articola-
zioni territoriali e i casi in cui procedere
nei loro confronti con atto di imperio (scio-
glimento, commissariamento e così via). Lo
scopo è di assicurare che tutte le delibera-
zioni siano assunte, nella trasparenza, con
la più ampia partecipazione degli iscritti.
Devono inoltre essere regolate le procedure
di iscrizione al partito; il diniego dell’iscri-
zione deve essere motivato e contro di
esso è ammesso il ricorso agli organi di ga-
ranzia.
Democrazia interna, trasparenza e controlli.
Il diritto all’informazione (sugli atti in-
terni) e il diritto al contraddittorio sono ga-
rantiti anche attraverso la presenza, in tutti
gli organi collegiali non esecutivi dei partiti
politici, delle minoranze interne. Inoltre, gli
statuti devono disciplinare la ripartizione
Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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delle risorse finanziarie tra gli organi cen-
trali del partito e quelli territoriali.
Fondamentale in questa direzione è rego-
lare, negli statuti, le modalità con le quali
gli iscritti partecipano alle votazioni, assicu-
rando, quando è prevista, l’effettiva segre-
tezza del voto.
Conseguentemente, lo statuto deve indi-
care i diritti e i doveri degli iscritti, in par-
ticolare allo scopo di favorire modalità di
partecipazione in senso deliberativo (elezioni
primarie e referendum) alle scelte di politica
pubblica che il partito concorre a determi-
nare.
Gli statuti devono includere anche le mi-
sure disciplinari che possono essere adottate
nei confronti degli iscritti (o delle articola-
zioni territoriali del partito), gli organi com-
petenti ad assumerle e le procedure di ri-
corso previste, assicurando il diritto alla di-
fesa e il principio del contraddittorio.
Per eliminare il fenomeno scandaloso
delle tessere false, i partiti devono prevedere
l’istituzione di un’anagrafe degli iscritti, la
cui consultazione deve essere sempre nella
disponibilità di ogni iscritto, naturalmente
nel rispetto della normativa vigente sulla
privacy.
Infine, oltre ad assicurare che negli organi
collegiali vi sia la presenza paritaria di
donne e di uomini al fine di tutelare e di
rafforzare la presenza delle donne nei partiti
(«quote rosa»), nell’intento di favorire la
partecipazione attiva dei giovani alla politica
è previsto, come già avviene per le donne,
che una quota pari almeno al 5 per cento
dei rimborsi elettorali sia destinata alla for-
mazione, per sostenere scuole, corsi e altre
iniziative che preparino e facilitino l’in-
gresso delle nuove generazioni nella politica.
Adeguate forme di pubblicità della vita
interna e dell’organizzazione dei partiti do-
vranno essere assicurate anche prevedendo
la realizzazione di un sito internet del partito
nel rispetto di princìpi analoghi a quelli pre-
visti per i siti internet delle pubbliche ammi-
nistrazioni (accessibilità, completezza, affi-
dabilità, semplicità, qualità, omogeneità e in-
teroperabilità).
Il controllo del rendiconto è affidato alla
Corte dei conti. In caso di esito negativo
del controllo, è prevista la decurtazione dei
rimborsi elettorali.
Elezioni primarie e referendum.
Il disegno di legge disciplina e promuove
lo svolgimento delle elezioni primarie consi-
derandolo un fondamentale strumento di par-
tecipazione dei cittadini e di apertura demo-
cratica dei partiti politici oltre i confini deli-
mitati dall’iscrizione al partito stesso.
Sono stabiliti alcuni requisiti tesi a garan-
tire la trasparenza del procedimento, il plu-
ralismo delle candidature e la più larga par-
tecipazione al voto, non condizionata, salvo
i casi specificatamente stabiliti, a forme pre-
ventive di registrazione.
Si prevede che le elezioni primarie si
svolgano per tutte le candidature alle cariche
apicali, di governo (sindaco, presidente di
regione, candidato a premier) e per la scelta
dei candidati alle assemblee rappresentative
quando il sistema elettorale prevede la loro
elezione in collegi uninominali con formula
maggioritaria. Il progetto promuove le ele-
zioni primarie condizionando l’assegnazione
del 25 per cento dei rimborsi elettorali alla
loro adozione per la selezione delle citate
candidature. Il progetto considera che questa
condizione sia soddisfatta solo dai partiti che
adottino il metodo delle elezioni primarie in
maniera stabile, non discrezionale, eccezio-
nalmente derogabile solo con il voto dei
tre quinti dei componenti degli organismi di-
rigenti collegiali del livello territoriale corri-
spondente.
Il disegno di legge prevede di fissare ne-
gli statuti un limite massimo di mandati, sia
elettorali sia relativi ad incarichi interni al
partito.
Su questioni statutarie o altri temi sui
quali si vuole sentire l’opinione degli iscritti,
Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
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possono tenersi dei referendum da regola-
mentare attraverso lo statuto.
Norme sull’incompatibilità, sul conflitto di
interesse e sull’anagrafe patrimoniale degli
eletti.
Ogni statuto deve comunque stabilire
norme sull’incompatibilità in particolare tra
cariche in organi di vertice del partito e in-
carichi o nomine in pubbliche amministra-
zioni e a livello istituzionale.
La trasparenza degli interessi personali
dei titolari di cariche di governo o elettive
è assicurata mediante la pubblicità della
loro situazione reddituale e patrimoniale su
un’apposita sezione dei siti internet ufficiali
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica.
Norme di chiusura.
Ciascun partito politico dovrà comunque
indicare le procedure per modificare il pro-
prio statuto, il simbolo e la denominazione
del partito stesso.
Lo statuto, la denominazione, il simbolo e
le loro successive modificazioni sono pub-
blicati nella Gazzetta Ufficiale. Una volta
acquisita la personalità giuridica, la pubbli-
cazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione
necessaria per poter partecipare alle compe-
tizioni elettorali e referendarie e per poter
accedere ai rimborsi per le spese elettorali
in favore dei partiti, come disciplinati dalla
normativa vigente, compresi i contributi pre-
visti per gli organi di informazione di partito
e le agevolazioni fiscali.
Questi sono i contenuti necessari dello
statuto, ma, nel rispetto della legge, ogni
partito rimane, ovviamente, libero di preve-
dere ulteriori disposizioni.
Per quanto non espressamente previsto
dallo statuto, ai partiti dovranno applicarsi
le disposizioni del codice civile e le norme
di legge vigenti in materia.
Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge reca disposizioni per
la disciplina dei partiti politici, in attuazione
dell’articolo 49 della Costituzione.
Art. 2.
(Natura giuridica dei partiti politici)
1. I partiti politici sono associazioni rico-
nosciute dotate di personalità giuridica, ai
sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 2000, n. 361.
Art. 3.
(Statuto dei partiti politici)
1. Al fine di assicurare il rispetto del me-
todo democratico di cui all’articolo 49 della
Costituzione, ogni partito politico deve indi-
care nel proprio statuto:
a) gli organi dirigenti, le loro compe-
tenze, le modalità della loro elezione e la
durata degli incarichi, che sono conferiti a
tempo determinato;
b) i casi di incompatibilità in partico-
lare tra cariche dirigenziali all’interno del
partito e incarichi, o nomine, a livello istitu-
zionale e delle amministrazioni pubbliche
nazionali e locali;
c) le procedure richieste per l’approva-
zione degli atti che impegnano il partito;
d) i diritti e i doveri degli iscritti e i re-
lativi organi di garanzia; le modalità di par-
tecipazione anche attraverso referendum o
Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
altre forme di consultazione; le regole per
l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe de-
gli iscritti, la cui consultazione deve essere
sempre nella disponibilità di ogni iscritto,
nel rispetto di quanto previsto dal codice
in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196. Il rifiuto dell’iscrizione al par-
tito deve essere motivato e contro di esso
deve essere ammesso il ricorso agli organi
di garanzia;
e) le modalità per assicurare negli or-
gani collegiali la presenza paritaria di donne
e di uomini;
f) i criteri con i quali è assicurata la
presenza delle minoranze in tutti gli organi
collegiali non esecutivi;
g) i criteri di ripartizione delle risorse
finanziarie disponibili tra la struttura nazio-
nale e le articolazioni territoriali del partito;
h) le procedure relative ai casi di scio-
glimento, chiusura, sospensione e commissa-
riamento delle articolazioni territoriali del
partito;
i) le misure disciplinari che possono es-
sere adottate nei confronti degli iscritti, gli
organi competenti ad assumerle e le proce-
dure di ricorso previste, assicurando il diritto
alla difesa e il rispetto del principio del con-
traddittorio;
l) le modalità di selezione, attraverso
elezioni primarie o elezione a scrutinio se-
greto da parte degli organi collegiali compe-
tenti, delle candidature per i membri del
Parlamento europeo spettanti all’Italia, per
il Parlamento nazionale, per i consigli regio-
nali e comunali, nonché per le cariche di
sindaco e di presidente della regione;
m) il limite massimo di mandati sia
elettorali sia relativi ad incarichi interni al
partito;
n) le procedure per modificare lo sta-
tuto, il simbolo e la denominazione del par-
tito;
o) le modalità con le quali gli iscritti
partecipano alle votazioni, assicurando,
Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
quando è prevista, l’effettiva segretezza del
voto;
p) un codice etico che contenga l’in-
sieme dei princìpi di riferimento dei com-
portamenti individuali e collettivi;
q) l’attribuzione della rappresentanza
legale del partito ad un tesoriere in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità
previsti per gli esponenti aziendali delle ban-
che;
r) la nomina di un comitato di tesoreria
composto da soggetti in possesso dei requi-
siti di onorabilità previsti per gli esponenti
aziendali delle banche, con il compito di
coadiuvare il tesoriere nello svolgimento
delle sue funzioni di indirizzo e verifica ri-
spetto alla gestione contabile, alle fonti di fi-
nanziamento e all’allocazione delle risorse
finanziarie;
s) la nomina di un collegio sindacale
composto da revisori dei conti in possesso
dei requisiti di onorabilità e professionalità
richiesti per i sindaci delle banche;
t) l’attribuzione a una società di revi-
sione iscritta all’albo speciale tenuto dalla
Commissione nazionale per le società e la
borsa (CONSOB) ai sensi dell’articolo 161
del testo unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria, di cui al de-
creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni, del compito di
certificare il rendiconto di esercizio, ai sensi
dell’articolo 7 della presente legge.
2. Al fine di favorire la partecipazione at-
tiva dei giovani alla politica, ogni partito de-
stina alla loro formazione una quota pari al-
meno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti
per le spese elettorali, con le medesime mo-
dalità previste per accrescere la partecipa-
zione delle donne alla politica di cui all’ar-
ticolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157.
3. Lo statuto può altresì contenere norme
integrative, adottate in conformità a quanto
stabilito dalla presente legge.
Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 4.
(Elezioni primarie)
1. Entro quattro mesi dalla scadenza del
termine per la presentazione delle candita-
ture, il legale rappresentante di un partito
politico ovvero i legali rappresentanti di
più partiti tra loro coalizzati possono richie-
dere all’ufficio elettorale competente di in-
dire elezioni primarie per la selezione dei
propri candidati a sindaco e a presidente di
regione, delle proposte di candidatura, nel ri-
spetto dell’articolo 92 della Costituzione,
alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri e per la selezione dei propri candi-
dati alle assemblee rappresentative per le
quali sono previste l’elezione nell’ambito
di collegi uninominali e la ripartizione dei
seggi tra le forze politiche con sistema mag-
gioritario. Unitamente a tale richiesta, i me-
desimi soggetti depositano un apposito rego-
lamento e comunicano i nominativi dei com-
ponenti il collegio dei garanti di cui al
comma 2.
2. In caso di indizione di elezioni prima-
rie, è istituito un apposito collegio dei ga-
ranti che sovrintende alla regolarità delle
elezioni, nomina gli scrutatori e i compo-
nenti delle commissioni elettorali, delibera
in modo insindacabile su qualsiasi ricorso
e proclama il vincitore.
3. L’ufficio elettorale competente stabili-
sce la data e le sedi in cui si svolgono le
elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sin-
daci dei comuni in cui si svolgono le ele-
zioni stesse.
4. L’ufficio elettorale competente prov-
vede a dare comunicazione ai cittadini della
data e delle modalità di svolgimento delle
elezioni primarie mediante affissioni pubbli-
che. Le medesime comunicazioni sono al-
tresì pubblicate nel sito internet del Mini-
stero dell’interno e nel sito internet ufficiale
del partito politico o della coalizione dei
Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
partiti che hanno deliberato l’indizione delle
elezioni primarie.
5. Le elezioni primarie si svolgono in un
solo giorno, anche non festivo, compreso tra
il novantesimo e il sessantesimo giorno ante-
cedente il termine per la presentazione delle
candidature di cui al comma 1. Le elezioni
primarie richieste da più partiti politici o
dalla coalizione di partiti per la medesima
carica si svolgono nello stesso giorno.
6. Il regolamento di cui al comma 1 sta-
bilisce le condizioni per la presentazione
delle candidature, assicura pari opportunità
tra uomini e donne nell’accesso alle candi-
dature e può prevedere che l’elettorato pas-
sivo sia riservato ai soli iscritti al partito po-
litico o alla coalizione di partiti che promuo-
vono le elezioni primarie. Esso può altresì
prevedere che la prerogativa di sottoscrivere
le candidature sia riservata ai soli iscritti o
sia attribuita, in via comunque non esclu-
siva, a un numero qualificato di componenti
degli organismi dirigenti. Qualora la prero-
gativa di sottoscrivere le candidature sia ri-
servata ai soli iscritti, il numero massimo
delle sottoscrizioni richieste non può essere
superiore al 20 per cento degli aventi diritto.
Qualora la prerogativa di sottoscrivere le
candidature sia attribuita anche a un numero
qualificato di componenti di un organo diri-
gente dei partiti politici o della coalizione di
partiti che promuovono le elezioni primarie,
il numero massimo delle sottoscrizioni non
può essere superiore al 35 per cento dei
componenti del medesimo organo.
7. Alle elezioni primarie si applica la nor-
mativa vigente in materia di limitazioni del-
l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo
prevista per le corrispondenti consultazioni
elettorali. Il regolamento di cui al comma
1 può prevedere ulteriori limitazioni nei con-
fronti di soggetti che risultano condannati
per reati di corruzione, concussione o appar-
tenenza ad associazioni di tipo mafioso o
comunque contro la pubblica amministra-
zione, anche recependo integralmente il co-
dice di autoregolamentazione approvato
Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
dalla Commissione parlamentare di inchiesta
sul fenomeno della mafia e sulle altre asso-
ciazioni criminali, anche straniere.
8. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti
dal regolamento di cui al comma 1, sia stata
avanzata una sola candidatura, non si svol-
gono le ulteriori fasi del procedimento elet-
torale e il collegio dei garanti provvede a di-
chiarare il vincitore.
9. Alle elezioni primarie si applica la legi-
slazione vigente sulla propaganda politica e
sulle spese elettorali. Le spese dei candidati
alle elezioni primarie non possono superare
un quinto delle spese previste per la parteci-
pazione alle elezioni stesse.
10. Hanno diritto di partecipare alla vota-
zione nelle elezioni primarie i cittadini
iscritti alle liste elettorali che al momento
del voto dichiarano di essere elettori del par-
tito politico o della coalizione di partiti che
ha promosso la consultazione per la carica a
cui la consultazione si riferisce. Il regola-
mento di cui al comma 1 può prevedere l’e-
stensione del diritto di elettorato attivo an-
che ad altri soggetti, ovvero agli stranieri re-
sidenti, a persone di età inferiore a diciotto
anni, a lavoratori e a studenti fuori sede,
prevedendo che tali soggetti debbano pre-
ventivamente registrarsi per poter partecipare
alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti,
entro sette giorni dallo svolgimento delle
elezioni primarie, rende pubblico l’elenco
degli elettori che vi hanno preso parte.
11. Qualora nello stesso giorno si tengano
elezioni primarie indette da diverse forze po-
litiche per la medesima carica, ciascun citta-
dino può partecipare a una sola di esse.
12. Il voto è espresso a scrutinio segreto.
Ciascun elettore ha il diritto di votare per un
solo candidato per ogni consultazione eletto-
rale. È selezionato l’aspirante candidato che
ottiene il numero più alto di voti.
13. In caso di rinuncia, di impedimento o
di morte dell’aspirante selezionato subentra
l’aspirante candidato che ha ottenuto al nu-
mero più alto di voti tra gli altri candidati
alla medesima elezione.
Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 5.
(Trasparenza)
1. Ciascun partito politico assicura la tra-
sparenza e l’accesso alle informazioni anche
mediante la realizzazione di un sito internet
che rispetti i princìpi di accessibilità, nonché
di elevata usabilità e reperibilità, anche da
parte delle persone disabili, di completezza
di informazione, di chiarezza di linguaggio,
di affidabilità, di semplicità di consultazione,
di qualità, di omogeneità e di interoperabi-
lità.
2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in
un’apposita sezione dei siti internet ufficiali
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica entro il 31 luglio di ogni anno
sono pubblicati, anche in formato open
data, il rendiconto di esercizio corredato
dalla relazione sulla gestione e dalla nota in-
tegrativa, la relazione del collegio sindacale,
la relazione della società di revisione, i bi-
lanci relativi alle imprese partecipate, il ver-
bale di approvazione del rendiconto di eser-
cizio nonché la situazione reddituale e patri-
moniale dei titolari di cariche di governo ed
elettive.
3. La dichiarazione congiunta di cui al-
l’articolo 4, terzo comma, della legge 18 no-
vembre 1981, n. 659, e successive modifica-
zioni, è obbligatoria nel caso di finanzia-
menti o contributi per un importo che nel-
l’anno superi i 5.000 euro.
4. È fatto divieto ai partiti politici di assu-
mere partecipazioni in società tramite società
fiduciarie o per interposta persona e di inve-
stire la propria liquidità in strumenti finan-
ziari diversi dai titoli emessi dallo Stato ita-
liano.
Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 6.
(Partecipazione alle competizioni elettorali e
accesso al finanziamento pubblico)
1. L’acquisizione della personalità giuri-
dica e la pubblicazione dello statuto nella
Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 8 co-
stituiscono condizione per poter partecipare
alle competizioni elettorali.
2. Accedono ai rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore
eventuale forma di finanziamento pubblico
esclusivamente i partiti politici che rispet-
tano i requisiti di democrazia interna e di
trasparenza di cui alla presente legge e che
hanno ottenuto l’elezione sotto il proprio
simbolo di almeno un rappresentante nelle
relative consultazioni.
3. I rimborsi per le spese elettorali ricono-
sciuti dalla legislazione vigente sono ridotti
del 25 per cento per i partiti politici che
non prevedano nel loro statuto l’adozione
in forma stabile, eccezionalmente derogabile
solo a maggioranza di almeno i tre quinti
dei componenti degli organismi dirigenti
collegiali del livello territoriale corrispon-
dente, della procedura di cui all’articolo 4
della presente legge per la selezione dei pro-
pri candidati a sindaco e a presidente di re-
gione, delle proposte di candidatura, nel ri-
spetto dell’articolo 92 della Costituzione,
alla carica di Presidente del Consiglio dei
ministri e per la selezione dei propri candi-
dati alle assemblee rappresentative per le
quali sono previste l’elezione nell’ambito
di collegi uninominali e l’assegnazione dei
seggi tra le forze politiche con formula mag-
gioritaria.
Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
Art. 7.
(Certificazione esterna del rendiconto di
esercizio e controllo della Corte dei conti)
1. Una società di revisione iscritta nel-
l’albo speciale tenuto dalla CONSOB ai
sensi dell’articolo 161 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,
e successive modificazioni, verifica, nel
corso dell’esercizio, la regolare tenuta della
contabilità sociale; la corretta rilevazione
dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
che il bilancio di esercizio corrisponda alle
risultanze delle scritture contabili e degli ac-
certamenti eseguiti e che sia conforme alle
norme che li disciplinano. La società di revi-
sione esprime un giudizio sul bilancio di
esercizio secondo quanto previsto dalla nor-
mativa in materia.
2. Il controllo di conformità alla legge del
rendiconto, della relazione e della nota inte-
grativa nonché di ottemperanza agli obblighi
di legge sono effettuati dal collegio istituito
presso la Corte dei conti ai sensi dell’arti-
colo 12, comma 2, della legge 10 dicembre
1993, n. 515. Per l’effettuazione di tali con-
trolli, il collegio è coadiuvato da addetti alla
revisione e dal personale ausiliario necessa-
rio.
3. Nell’ambito del controllo, il collegio di
cui al comma 2 invita i partiti a sanare
eventuali irregolarità o inottemperanze. En-
tro il 30 giugno di ogni anno, il collegio co-
munica l’esito del controllo ai Presidenti
della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica. Ove dall’esito del controllo per-
mangano irregolarità, i Presidenti della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repub-
blica provvedono ad applicare, su proposta
della Corte dei conti, una sanzione ammini-
strativa pecuniaria mediante una decurta-
zione dei rimborsi delle spese elettorali pro-
porzionata alla gravità delle irregolarità ri-
scontrate, fino a concorrenza dell’importo
dei rimborsi dovuti per l’anno in corso. I
Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
rapporti del collegio, ivi compresi quelli in-
tegrativi, sono pubblicati nel sito internet
della Corte dei conti e nella sezione dei
siti internet ufficiali della Camera dei depu-
tati e del Senato della Repubblica di cui al-
l’articolo 5, comma 2.
4. I partiti e movimenti politici nazionali
trasferiscono in tutto o in parte i rimborsi
per spese elettorali, percepiti in relazione
alla partecipazione ad elezioni per il rinnovo
di consigli regionali o delle province auto-
nome, alle proprie articolazioni territoriali,
aventi autonomia finanziaria e operanti nelle
aree geografiche presso le quali si sono
svolte le elezioni.
5. Alle articolazioni territoriali di cui al
comma 4, che partecipano alla ripartizione
dei rimborsi elettorali, si applicano le dispo-
sizioni sulla redazione del rendiconto di
esercizio di cui alla legge 2 gennaio 1997,
n. 2.
6. I rendiconti delle articolazioni territo-
riali che partecipano alla ripartizione dei
rimborsi elettorali sono allegati al rendiconto
nazionale del partito e soggetti al controllo
da parte del collegio di cui al comma 2.
7. I partiti che partecipano o hanno parte-
cipato alla ripartizione dei rimborsi per le
spese elettorali sono soggetti fino al loro
eventuale scioglimento all’obbligo di rendi-
contazione di cui alla citata legge n. 2 del
1997.
8. Le disposizioni di cui al presente arti-
colo si applicano con riferimento all’eserci-
zio in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge. Il primo rendiconto re-
datto ai sensi del presente articolo deve es-
sere presentato in riferimento al medesimo
esercizio.
Art. 8.
(Pubblicazione dello statuto)
1. Lo statuto del partito politico e le even-
tuali modificazioni apportate allo stesso de-
Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 260
XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI
vono essere pubblicati nella Gazzetta Uffi-
ciale, entro un mese, rispettivamente, dalla
data di iscrizione del partito nel registro
delle persone giuridiche, di cui all’articolo
1 del regolamento di cui al decreto del Pre-
sidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361, ovvero dalla data di approvazione
delle modificazioni allo statuto.
2. Allo statuto del partito politico sono al-
legati, anche in forma grafica, il simbolo,
che, con la denominazione, costituisce ele-
mento essenziale di riconoscimento del par-
tito medesimo, e il codice etico.
3. La pubblicazione nella Gazzetta Uffi-
ciale dello statuto e delle eventuali modifi-
cazioni apportate allo stesso è condizione
per accedere ai rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali e referendarie nonché
alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno
1999, n. 157, ivi compresi contributi pub-
blici concessi alle imprese editrici di quoti-
diani e periodici anche telematici o imprese
radiofoniche che risultano essere organi di
partito, previsti dalla legislazione vigente in
materia.
Art. 9.
(Norma di rinvio)
1. Per quanto non espressamente previsto
dallo statuto, ai partiti politici si applicano
le disposizioni del codice civile e le norme
di legge vigenti in materia.
E 1,00

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  • 1. Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A N. 260 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON e PEGORER COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 2013 Disposizioni per l’attuazione dell’articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna e trasparenza dei partiti politici TIPOGRAFIA DEL SENATO
  • 2. Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ONOREVOLI SENATORI. – Il presente dise- gno di legge è finalizzato a introdurre una disciplina organica dei partiti politici, in at- tuazione dell’articolo 49 della Costituzione. Essi «vanno considerati come organizzazioni proprie della società civile, alle quali sono attribuite dalle leggi ordinarie talune fun- zioni pubbliche» (ordinanza della Corte co- stituzionale n. 79 del 24 febbraio 2006). La partecipazione dei cittadini, attraverso i par- titi, alla determinazione della politica nazio- nale deve svolgersi pertanto nell’ambito delle previsioni e con quei limiti che sono previsti dalle leggi dello Stato. Si ritiene quindi che una disciplina pubblica dei partiti politici sia ormai ineludibile. Natura giuridica dei partiti politici. I partiti politici sono qualificati come as- sociazioni riconosciute dotate di personalità giuridica. In base alle norme vigenti, acqui- stano la personalità giuridica mediante il ri- conoscimento determinato dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture-uffici territoriali del Go- verno, come previsto per le fondazioni e le altre associazioni. La giurisprudenza ormai prevalente ritiene applicabili, per la risolu- zione delle controversie interne dei partiti, le norme del codice civile in materia di as- sociazioni riconosciute, a tutela delle mino- ranze interne e dei diritti individuali dei sin- goli associati. Si ritiene che una legge sui partiti debba stabilire i contenuti minimi dello statuto, alcuni princìpi generali, ai quali dovranno attenersi tutti i partiti che in- tendono concorrere alla determinazione della vita politica, pena la perdita dei rimborsi per le spese elettorali o di ogni ulteriore even- tuale forma di finanziamento pubblico. Que- sto non impedirà a una semplice associa- zione o movimento di fare politica, ma il mancato acquisto della personalità giuridica precluderà l’accesso al finanziamento pub- blico e la partecipazione alle competizioni elettorali. Contenuti fondamentali dello statuto. Secondo la nostra proposta, gli statuti dei partiti politici devono indicare quali sono gli organismi dirigenti, le loro competenze e le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo deter- minato; quali sono le procedure richieste per l’approvazione degli atti che impegnano il partito, ovvero in che modo sono assunte le decisioni che caratterizzano la vita di un partito: le alleanze elettorali, la scelta di uno schieramento e così via. Lo statuto deve disciplinare i rapporti con le articola- zioni territoriali e i casi in cui procedere nei loro confronti con atto di imperio (scio- glimento, commissariamento e così via). Lo scopo è di assicurare che tutte le delibera- zioni siano assunte, nella trasparenza, con la più ampia partecipazione degli iscritti. Devono inoltre essere regolate le procedure di iscrizione al partito; il diniego dell’iscri- zione deve essere motivato e contro di esso è ammesso il ricorso agli organi di ga- ranzia. Democrazia interna, trasparenza e controlli. Il diritto all’informazione (sugli atti in- terni) e il diritto al contraddittorio sono ga- rantiti anche attraverso la presenza, in tutti gli organi collegiali non esecutivi dei partiti politici, delle minoranze interne. Inoltre, gli statuti devono disciplinare la ripartizione
  • 3. Atti parlamentari – 3 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � delle risorse finanziarie tra gli organi cen- trali del partito e quelli territoriali. Fondamentale in questa direzione è rego- lare, negli statuti, le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicu- rando, quando è prevista, l’effettiva segre- tezza del voto. Conseguentemente, lo statuto deve indi- care i diritti e i doveri degli iscritti, in par- ticolare allo scopo di favorire modalità di partecipazione in senso deliberativo (elezioni primarie e referendum) alle scelte di politica pubblica che il partito concorre a determi- nare. Gli statuti devono includere anche le mi- sure disciplinari che possono essere adottate nei confronti degli iscritti (o delle articola- zioni territoriali del partito), gli organi com- petenti ad assumerle e le procedure di ri- corso previste, assicurando il diritto alla di- fesa e il principio del contraddittorio. Per eliminare il fenomeno scandaloso delle tessere false, i partiti devono prevedere l’istituzione di un’anagrafe degli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, naturalmente nel rispetto della normativa vigente sulla privacy. Infine, oltre ad assicurare che negli organi collegiali vi sia la presenza paritaria di donne e di uomini al fine di tutelare e di rafforzare la presenza delle donne nei partiti («quote rosa»), nell’intento di favorire la partecipazione attiva dei giovani alla politica è previsto, come già avviene per le donne, che una quota pari almeno al 5 per cento dei rimborsi elettorali sia destinata alla for- mazione, per sostenere scuole, corsi e altre iniziative che preparino e facilitino l’in- gresso delle nuove generazioni nella politica. Adeguate forme di pubblicità della vita interna e dell’organizzazione dei partiti do- vranno essere assicurate anche prevedendo la realizzazione di un sito internet del partito nel rispetto di princìpi analoghi a quelli pre- visti per i siti internet delle pubbliche ammi- nistrazioni (accessibilità, completezza, affi- dabilità, semplicità, qualità, omogeneità e in- teroperabilità). Il controllo del rendiconto è affidato alla Corte dei conti. In caso di esito negativo del controllo, è prevista la decurtazione dei rimborsi elettorali. Elezioni primarie e referendum. Il disegno di legge disciplina e promuove lo svolgimento delle elezioni primarie consi- derandolo un fondamentale strumento di par- tecipazione dei cittadini e di apertura demo- cratica dei partiti politici oltre i confini deli- mitati dall’iscrizione al partito stesso. Sono stabiliti alcuni requisiti tesi a garan- tire la trasparenza del procedimento, il plu- ralismo delle candidature e la più larga par- tecipazione al voto, non condizionata, salvo i casi specificatamente stabiliti, a forme pre- ventive di registrazione. Si prevede che le elezioni primarie si svolgano per tutte le candidature alle cariche apicali, di governo (sindaco, presidente di regione, candidato a premier) e per la scelta dei candidati alle assemblee rappresentative quando il sistema elettorale prevede la loro elezione in collegi uninominali con formula maggioritaria. Il progetto promuove le ele- zioni primarie condizionando l’assegnazione del 25 per cento dei rimborsi elettorali alla loro adozione per la selezione delle citate candidature. Il progetto considera che questa condizione sia soddisfatta solo dai partiti che adottino il metodo delle elezioni primarie in maniera stabile, non discrezionale, eccezio- nalmente derogabile solo con il voto dei tre quinti dei componenti degli organismi di- rigenti collegiali del livello territoriale corri- spondente. Il disegno di legge prevede di fissare ne- gli statuti un limite massimo di mandati, sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito. Su questioni statutarie o altri temi sui quali si vuole sentire l’opinione degli iscritti,
  • 4. Atti parlamentari – 4 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � possono tenersi dei referendum da regola- mentare attraverso lo statuto. Norme sull’incompatibilità, sul conflitto di interesse e sull’anagrafe patrimoniale degli eletti. Ogni statuto deve comunque stabilire norme sull’incompatibilità in particolare tra cariche in organi di vertice del partito e in- carichi o nomine in pubbliche amministra- zioni e a livello istituzionale. La trasparenza degli interessi personali dei titolari di cariche di governo o elettive è assicurata mediante la pubblicità della loro situazione reddituale e patrimoniale su un’apposita sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Norme di chiusura. Ciascun partito politico dovrà comunque indicare le procedure per modificare il pro- prio statuto, il simbolo e la denominazione del partito stesso. Lo statuto, la denominazione, il simbolo e le loro successive modificazioni sono pub- blicati nella Gazzetta Ufficiale. Una volta acquisita la personalità giuridica, la pubbli- cazione nella Gazzetta Ufficiale è condizione necessaria per poter partecipare alle compe- tizioni elettorali e referendarie e per poter accedere ai rimborsi per le spese elettorali in favore dei partiti, come disciplinati dalla normativa vigente, compresi i contributi pre- visti per gli organi di informazione di partito e le agevolazioni fiscali. Questi sono i contenuti necessari dello statuto, ma, nel rispetto della legge, ogni partito rimane, ovviamente, libero di preve- dere ulteriori disposizioni. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti dovranno applicarsi le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.
  • 5. Atti parlamentari – 5 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Finalità) 1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina dei partiti politici, in attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. Art. 2. (Natura giuridica dei partiti politici) 1. I partiti politici sono associazioni rico- nosciute dotate di personalità giuridica, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. Art. 3. (Statuto dei partiti politici) 1. Al fine di assicurare il rispetto del me- todo democratico di cui all’articolo 49 della Costituzione, ogni partito politico deve indi- care nel proprio statuto: a) gli organi dirigenti, le loro compe- tenze, le modalità della loro elezione e la durata degli incarichi, che sono conferiti a tempo determinato; b) i casi di incompatibilità in partico- lare tra cariche dirigenziali all’interno del partito e incarichi, o nomine, a livello istitu- zionale e delle amministrazioni pubbliche nazionali e locali; c) le procedure richieste per l’approva- zione degli atti che impegnano il partito; d) i diritti e i doveri degli iscritti e i re- lativi organi di garanzia; le modalità di par- tecipazione anche attraverso referendum o
  • 6. Atti parlamentari – 6 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI altre forme di consultazione; le regole per l’istituzione e per l’accesso all’anagrafe de- gli iscritti, la cui consultazione deve essere sempre nella disponibilità di ogni iscritto, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il rifiuto dell’iscrizione al par- tito deve essere motivato e contro di esso deve essere ammesso il ricorso agli organi di garanzia; e) le modalità per assicurare negli or- gani collegiali la presenza paritaria di donne e di uomini; f) i criteri con i quali è assicurata la presenza delle minoranze in tutti gli organi collegiali non esecutivi; g) i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra la struttura nazio- nale e le articolazioni territoriali del partito; h) le procedure relative ai casi di scio- glimento, chiusura, sospensione e commissa- riamento delle articolazioni territoriali del partito; i) le misure disciplinari che possono es- sere adottate nei confronti degli iscritti, gli organi competenti ad assumerle e le proce- dure di ricorso previste, assicurando il diritto alla difesa e il rispetto del principio del con- traddittorio; l) le modalità di selezione, attraverso elezioni primarie o elezione a scrutinio se- greto da parte degli organi collegiali compe- tenti, delle candidature per i membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, per il Parlamento nazionale, per i consigli regio- nali e comunali, nonché per le cariche di sindaco e di presidente della regione; m) il limite massimo di mandati sia elettorali sia relativi ad incarichi interni al partito; n) le procedure per modificare lo sta- tuto, il simbolo e la denominazione del par- tito; o) le modalità con le quali gli iscritti partecipano alle votazioni, assicurando,
  • 7. Atti parlamentari – 7 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI quando è prevista, l’effettiva segretezza del voto; p) un codice etico che contenga l’in- sieme dei princìpi di riferimento dei com- portamenti individuali e collettivi; q) l’attribuzione della rappresentanza legale del partito ad un tesoriere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti per gli esponenti aziendali delle ban- che; r) la nomina di un comitato di tesoreria composto da soggetti in possesso dei requi- siti di onorabilità previsti per gli esponenti aziendali delle banche, con il compito di coadiuvare il tesoriere nello svolgimento delle sue funzioni di indirizzo e verifica ri- spetto alla gestione contabile, alle fonti di fi- nanziamento e all’allocazione delle risorse finanziarie; s) la nomina di un collegio sindacale composto da revisori dei conti in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per i sindaci delle banche; t) l’attribuzione a una società di revi- sione iscritta all’albo speciale tenuto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) ai sensi dell’articolo 161 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al de- creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, del compito di certificare il rendiconto di esercizio, ai sensi dell’articolo 7 della presente legge. 2. Al fine di favorire la partecipazione at- tiva dei giovani alla politica, ogni partito de- stina alla loro formazione una quota pari al- meno al 5 per cento dei rimborsi ricevuti per le spese elettorali, con le medesime mo- dalità previste per accrescere la partecipa- zione delle donne alla politica di cui all’ar- ticolo 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157. 3. Lo statuto può altresì contenere norme integrative, adottate in conformità a quanto stabilito dalla presente legge.
  • 8. Atti parlamentari – 8 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. (Elezioni primarie) 1. Entro quattro mesi dalla scadenza del termine per la presentazione delle candita- ture, il legale rappresentante di un partito politico ovvero i legali rappresentanti di più partiti tra loro coalizzati possono richie- dere all’ufficio elettorale competente di in- dire elezioni primarie per la selezione dei propri candidati a sindaco e a presidente di regione, delle proposte di candidatura, nel ri- spetto dell’articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candi- dati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste l’elezione nell’ambito di collegi uninominali e la ripartizione dei seggi tra le forze politiche con sistema mag- gioritario. Unitamente a tale richiesta, i me- desimi soggetti depositano un apposito rego- lamento e comunicano i nominativi dei com- ponenti il collegio dei garanti di cui al comma 2. 2. In caso di indizione di elezioni prima- rie, è istituito un apposito collegio dei ga- ranti che sovrintende alla regolarità delle elezioni, nomina gli scrutatori e i compo- nenti delle commissioni elettorali, delibera in modo insindacabile su qualsiasi ricorso e proclama il vincitore. 3. L’ufficio elettorale competente stabili- sce la data e le sedi in cui si svolgono le elezioni primarie, sentiti il prefetto e i sin- daci dei comuni in cui si svolgono le ele- zioni stesse. 4. L’ufficio elettorale competente prov- vede a dare comunicazione ai cittadini della data e delle modalità di svolgimento delle elezioni primarie mediante affissioni pubbli- che. Le medesime comunicazioni sono al- tresì pubblicate nel sito internet del Mini- stero dell’interno e nel sito internet ufficiale del partito politico o della coalizione dei
  • 9. Atti parlamentari – 9 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI partiti che hanno deliberato l’indizione delle elezioni primarie. 5. Le elezioni primarie si svolgono in un solo giorno, anche non festivo, compreso tra il novantesimo e il sessantesimo giorno ante- cedente il termine per la presentazione delle candidature di cui al comma 1. Le elezioni primarie richieste da più partiti politici o dalla coalizione di partiti per la medesima carica si svolgono nello stesso giorno. 6. Il regolamento di cui al comma 1 sta- bilisce le condizioni per la presentazione delle candidature, assicura pari opportunità tra uomini e donne nell’accesso alle candi- dature e può prevedere che l’elettorato pas- sivo sia riservato ai soli iscritti al partito po- litico o alla coalizione di partiti che promuo- vono le elezioni primarie. Esso può altresì prevedere che la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia riservata ai soli iscritti o sia attribuita, in via comunque non esclu- siva, a un numero qualificato di componenti degli organismi dirigenti. Qualora la prero- gativa di sottoscrivere le candidature sia ri- servata ai soli iscritti, il numero massimo delle sottoscrizioni richieste non può essere superiore al 20 per cento degli aventi diritto. Qualora la prerogativa di sottoscrivere le candidature sia attribuita anche a un numero qualificato di componenti di un organo diri- gente dei partiti politici o della coalizione di partiti che promuovono le elezioni primarie, il numero massimo delle sottoscrizioni non può essere superiore al 35 per cento dei componenti del medesimo organo. 7. Alle elezioni primarie si applica la nor- mativa vigente in materia di limitazioni del- l’esercizio dell’elettorato attivo e passivo prevista per le corrispondenti consultazioni elettorali. Il regolamento di cui al comma 1 può prevedere ulteriori limitazioni nei con- fronti di soggetti che risultano condannati per reati di corruzione, concussione o appar- tenenza ad associazioni di tipo mafioso o comunque contro la pubblica amministra- zione, anche recependo integralmente il co- dice di autoregolamentazione approvato
  • 10. Atti parlamentari – 10 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre asso- ciazioni criminali, anche straniere. 8. Qualora, nei tempi e nei modi prescritti dal regolamento di cui al comma 1, sia stata avanzata una sola candidatura, non si svol- gono le ulteriori fasi del procedimento elet- torale e il collegio dei garanti provvede a di- chiarare il vincitore. 9. Alle elezioni primarie si applica la legi- slazione vigente sulla propaganda politica e sulle spese elettorali. Le spese dei candidati alle elezioni primarie non possono superare un quinto delle spese previste per la parteci- pazione alle elezioni stesse. 10. Hanno diritto di partecipare alla vota- zione nelle elezioni primarie i cittadini iscritti alle liste elettorali che al momento del voto dichiarano di essere elettori del par- tito politico o della coalizione di partiti che ha promosso la consultazione per la carica a cui la consultazione si riferisce. Il regola- mento di cui al comma 1 può prevedere l’e- stensione del diritto di elettorato attivo an- che ad altri soggetti, ovvero agli stranieri re- sidenti, a persone di età inferiore a diciotto anni, a lavoratori e a studenti fuori sede, prevedendo che tali soggetti debbano pre- ventivamente registrarsi per poter partecipare alle elezioni primarie. Il collegio dei garanti, entro sette giorni dallo svolgimento delle elezioni primarie, rende pubblico l’elenco degli elettori che vi hanno preso parte. 11. Qualora nello stesso giorno si tengano elezioni primarie indette da diverse forze po- litiche per la medesima carica, ciascun citta- dino può partecipare a una sola di esse. 12. Il voto è espresso a scrutinio segreto. Ciascun elettore ha il diritto di votare per un solo candidato per ogni consultazione eletto- rale. È selezionato l’aspirante candidato che ottiene il numero più alto di voti. 13. In caso di rinuncia, di impedimento o di morte dell’aspirante selezionato subentra l’aspirante candidato che ha ottenuto al nu- mero più alto di voti tra gli altri candidati alla medesima elezione.
  • 11. Atti parlamentari – 11 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 5. (Trasparenza) 1. Ciascun partito politico assicura la tra- sparenza e l’accesso alle informazioni anche mediante la realizzazione di un sito internet che rispetti i princìpi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, di completezza di informazione, di chiarezza di linguaggio, di affidabilità, di semplicità di consultazione, di qualità, di omogeneità e di interoperabi- lità. 2. Nel sito internet di cui al comma 1 e in un’apposita sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica entro il 31 luglio di ogni anno sono pubblicati, anche in formato open data, il rendiconto di esercizio corredato dalla relazione sulla gestione e dalla nota in- tegrativa, la relazione del collegio sindacale, la relazione della società di revisione, i bi- lanci relativi alle imprese partecipate, il ver- bale di approvazione del rendiconto di eser- cizio nonché la situazione reddituale e patri- moniale dei titolari di cariche di governo ed elettive. 3. La dichiarazione congiunta di cui al- l’articolo 4, terzo comma, della legge 18 no- vembre 1981, n. 659, e successive modifica- zioni, è obbligatoria nel caso di finanzia- menti o contributi per un importo che nel- l’anno superi i 5.000 euro. 4. È fatto divieto ai partiti politici di assu- mere partecipazioni in società tramite società fiduciarie o per interposta persona e di inve- stire la propria liquidità in strumenti finan- ziari diversi dai titoli emessi dallo Stato ita- liano.
  • 12. Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 6. (Partecipazione alle competizioni elettorali e accesso al finanziamento pubblico) 1. L’acquisizione della personalità giuri- dica e la pubblicazione dello statuto nella Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’articolo 8 co- stituiscono condizione per poter partecipare alle competizioni elettorali. 2. Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e a qualsiasi ulteriore eventuale forma di finanziamento pubblico esclusivamente i partiti politici che rispet- tano i requisiti di democrazia interna e di trasparenza di cui alla presente legge e che hanno ottenuto l’elezione sotto il proprio simbolo di almeno un rappresentante nelle relative consultazioni. 3. I rimborsi per le spese elettorali ricono- sciuti dalla legislazione vigente sono ridotti del 25 per cento per i partiti politici che non prevedano nel loro statuto l’adozione in forma stabile, eccezionalmente derogabile solo a maggioranza di almeno i tre quinti dei componenti degli organismi dirigenti collegiali del livello territoriale corrispon- dente, della procedura di cui all’articolo 4 della presente legge per la selezione dei pro- pri candidati a sindaco e a presidente di re- gione, delle proposte di candidatura, nel ri- spetto dell’articolo 92 della Costituzione, alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri e per la selezione dei propri candi- dati alle assemblee rappresentative per le quali sono previste l’elezione nell’ambito di collegi uninominali e l’assegnazione dei seggi tra le forze politiche con formula mag- gioritaria.
  • 13. Atti parlamentari – 13 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 7. (Certificazione esterna del rendiconto di esercizio e controllo della Corte dei conti) 1. Una società di revisione iscritta nel- l’albo speciale tenuto dalla CONSOB ai sensi dell’articolo 161 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, verifica, nel corso dell’esercizio, la regolare tenuta della contabilità sociale; la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili; che il bilancio di esercizio corrisponda alle risultanze delle scritture contabili e degli ac- certamenti eseguiti e che sia conforme alle norme che li disciplinano. La società di revi- sione esprime un giudizio sul bilancio di esercizio secondo quanto previsto dalla nor- mativa in materia. 2. Il controllo di conformità alla legge del rendiconto, della relazione e della nota inte- grativa nonché di ottemperanza agli obblighi di legge sono effettuati dal collegio istituito presso la Corte dei conti ai sensi dell’arti- colo 12, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Per l’effettuazione di tali con- trolli, il collegio è coadiuvato da addetti alla revisione e dal personale ausiliario necessa- rio. 3. Nell’ambito del controllo, il collegio di cui al comma 2 invita i partiti a sanare eventuali irregolarità o inottemperanze. En- tro il 30 giugno di ogni anno, il collegio co- munica l’esito del controllo ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Ove dall’esito del controllo per- mangano irregolarità, i Presidenti della Ca- mera dei deputati e del Senato della Repub- blica provvedono ad applicare, su proposta della Corte dei conti, una sanzione ammini- strativa pecuniaria mediante una decurta- zione dei rimborsi delle spese elettorali pro- porzionata alla gravità delle irregolarità ri- scontrate, fino a concorrenza dell’importo dei rimborsi dovuti per l’anno in corso. I
  • 14. Atti parlamentari – 14 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI rapporti del collegio, ivi compresi quelli in- tegrativi, sono pubblicati nel sito internet della Corte dei conti e nella sezione dei siti internet ufficiali della Camera dei depu- tati e del Senato della Repubblica di cui al- l’articolo 5, comma 2. 4. I partiti e movimenti politici nazionali trasferiscono in tutto o in parte i rimborsi per spese elettorali, percepiti in relazione alla partecipazione ad elezioni per il rinnovo di consigli regionali o delle province auto- nome, alle proprie articolazioni territoriali, aventi autonomia finanziaria e operanti nelle aree geografiche presso le quali si sono svolte le elezioni. 5. Alle articolazioni territoriali di cui al comma 4, che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali, si applicano le dispo- sizioni sulla redazione del rendiconto di esercizio di cui alla legge 2 gennaio 1997, n. 2. 6. I rendiconti delle articolazioni territo- riali che partecipano alla ripartizione dei rimborsi elettorali sono allegati al rendiconto nazionale del partito e soggetti al controllo da parte del collegio di cui al comma 2. 7. I partiti che partecipano o hanno parte- cipato alla ripartizione dei rimborsi per le spese elettorali sono soggetti fino al loro eventuale scioglimento all’obbligo di rendi- contazione di cui alla citata legge n. 2 del 1997. 8. Le disposizioni di cui al presente arti- colo si applicano con riferimento all’eserci- zio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il primo rendiconto re- datto ai sensi del presente articolo deve es- sere presentato in riferimento al medesimo esercizio. Art. 8. (Pubblicazione dello statuto) 1. Lo statuto del partito politico e le even- tuali modificazioni apportate allo stesso de-
  • 15. Atti parlamentari – 15 – Senato della Repubblica – N. 260 XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI vono essere pubblicati nella Gazzetta Uffi- ciale, entro un mese, rispettivamente, dalla data di iscrizione del partito nel registro delle persone giuridiche, di cui all’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Pre- sidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, ovvero dalla data di approvazione delle modificazioni allo statuto. 2. Allo statuto del partito politico sono al- legati, anche in forma grafica, il simbolo, che, con la denominazione, costituisce ele- mento essenziale di riconoscimento del par- tito medesimo, e il codice etico. 3. La pubblicazione nella Gazzetta Uffi- ciale dello statuto e delle eventuali modifi- cazioni apportate allo stesso è condizione per accedere ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali e referendarie nonché alle agevolazioni di cui alla legge 3 giugno 1999, n. 157, ivi compresi contributi pub- blici concessi alle imprese editrici di quoti- diani e periodici anche telematici o imprese radiofoniche che risultano essere organi di partito, previsti dalla legislazione vigente in materia. Art. 9. (Norma di rinvio) 1. Per quanto non espressamente previsto dallo statuto, ai partiti politici si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.