Interrogazione enzo cuscito su riscossione e accertamento tarsu
1. Al Sindaco Sergio Povia
Comune di Gioia del Colle
Piazza Margherita di Savoia, 10
70023 Gioia del Colle
OGGETTO: Modalità in atto di accertamento e riscossione TARSU (Tassa rifiuti solidi urbani) .
INTERROGAZIONE ai sensi dell’art.81 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio
Comunale.
Il sottoscritto Enzo Cuscito, nato a Gioia del Colle il 18/06/1975, nella qualità di Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 04/02/2010 è stato espresso atto di
indirizzo per l’affidamento dei servizi propedeutici all’accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate
tributarie (imposta comunale sugli immobili – tassa rifiuti solidi urbani – tassa occupazione suolo pubblico
permanente – pubblicità);
CONSIDERATO CHE con determinazione n. 4 Reg. Gen. del 10/01/2011 venivano approvati i verbali di gara
ed aggiudicato il servizio di che trattasi alla ditta CE.R.IN S.r.l. di Bitonto con aggi del 7,5% sulle somme
effettivamente incassate a seguito di invio degli accertamenti, comprensivo di sanzioni ed interessi delle
spese di notifica e del 4,5% sulle somme effettivamente incassate a seguito di riscossione coattiva con
ingiunzione fiscale ad eccezione delle spese di notifica;
VISTO CHE l’Art. 12 del Dls del 26 febbraio 1999 n. 46, sul “Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della legge 28 settembre 1998 n.337”, recita, in merito alla
“Notificazione della cartella di pagamento”, che “La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o
da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso
la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di
ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma”;
CONSIDERATO CHE al fine di garantire entrambe le parti (fisco e contribuente) la legge prevede
l’inesistenza della notifica eseguita da soggetto non abilitato, prevedendo invece che le notifiche degli
atti tributari sostanziali siano effettuati solo dai soggetti tassativamente indicati nel primo comma
dell’art. 26 del D.P.R. 602/1973;
VISTO CHE l’Art. 22 bis del Regolamento Tarsu del Comune di Gioia Colle afferma, testualmente che “è
riconosciuto il diritto al contribuente di versare la somma dovuta entro il trentesimo giorno successivo alla
data di notificazione dell'avviso di pagamento”, al fine di consentire al contribuente, qualora sussistano
fondati elementi di errore nel calcolo della tassa, di recarsi presso lo sportello dell’Ufficio Tributi per
chiarimenti;
CONSTATATO che in questi giorni è partita la consegna, da parte di soggetti delegati dalla CE.R.IN S.r.l. di
Bitonto, delle cartelle di pagamento relative alla TARSU;
CHIEDE
al Sig. Sindaco di accertare:
a) Che i notificatori della CE.R.IN S.r.l. di Bitonto abbiano acquisito regolare abilitazione alla notifica,
così come previsto dalla legge su citata, pena l’inesistenza e la nullità della notifica stessa e relativo
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2. contenzioso con i contribuenti. Chiedo pertanto che Lei comunichi al sottoscritto i dati relativi a
ciascun notificatore e le abilitazioni conseguite;
b) Le modalità di notifica. Sempre secondo le norme vigenti, l'agente notificatore, se abilitato, qualora
la notifica avvenga a mano e non tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, dovrebbe riportare
il dettaglio delle operazioni di notifica (data, ora, persona cui il plico viene consegnato, ecc,). Solo
in questo modo è possibile, infatti, stabilire con precisione la data di ricezione ed il rispetto, da
parte del contribuente, della scadenza prevista per non incorrere nelle ingiunzioni fiscali di cui al
Regio Decreto 14/10/1910, n. 639 così come confermato dall’art.52 del D.Lgs n. 446/97, con
relativa maggiorazione di spesa (sanzione del 30% più interesse legale 5% annuo). Questo perché
cartelle di pagamento depositate semplicemente nelle buche della posta, senza la sottoscrizione
del ricevente, con data e ora della notifica, (così come pare, sperando che la cosa non corrisponda
al vero, sarebbe accaduto ad alcuni contribuenti in questi giorni) sarebbe fonte e causa di ulteriori
contenziosi a danno dell’Ente;
c) Da quanto mi risulta, sulla cartelle in distribuzione è prevista la scadenza del pagamento entro 15
giorni dalla ricezione, quando invece il Regolamento di cui sopra prevede 30 giorni. Come mai?
Tutto ciò premesso al fine di evitare l’inefficacia della riscossione, l’apertura di innumerevoli contenziosi,
un disservizio verso i cittadini ed un aggravio dello stato economico dell’Ente, vorrei ricordare, al signor
Sindaco, come già nel 2005 furono notificate ai cittadini cartelle esattoriali per posta semplice. Un errore,
in quanto tale pratica impediva di fatto la verifica della reale ricezione del contribuente della notifica
stessa. Si provvide, così, ad emettere nuovamente le cartelle inviandole con raccomandate con avviso di
ricevimento, tramutando il tutto in ulteriori spese a carico dell’Ente e della collettività.
Sarebbe utile, infine, che l’Amministrazione verificasse, durante e a fine concessione per l’affidamento dei
servizi propedeutici all’accertamento e alla riscossione coattiva delle entrate tributarie (imposta comunale
sugli immobili – tassa rifiuti solidi urbani – tassa occupazione suolo pubblico permanente – pubblicità) alla
CE.R.IN. S.r.l., concessione della durata di 3 anni, il reale beneficio, in termini di entrate per l’Ente, di una
gestione esterna affidata a privati, rispetto ad una gestione interna con personale del Comune di Gioia del
Colle.
In attesa di un rapido riscontro, porgo cordiali saluti.
Gioia del Colle, 27 agosto 2012
Enzo Cuscito
Consigliere Comunale
“Solidarietà e Partecipazione”
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