Maiani commento art 23 bozza decreto conciliazione job act
1.
2. Le misure a sostegno
dell’inserimento lavorativo e
al mantenimento del posto
di lavoro per le donne
vittime di violenza
Prof. ssa Cdl Barbara Maiani
Relazione al convegno «LA VIOLENZA SULLE DONNE: ASPETTI
GIURIDICI, CRIMINOLOGICI, PSICOLOGICI E SOCIALI» – Modena,
27 marzo 2015
3. Congedo per donne vittime
di violenza di genere
Lavoratrici dipendenti
o collaboratrici a
progetto impiegate
presso datori di lavoro
pubblici o privati
imprenditori
•Inserite in percorsi di
protezione relativi alla
violenza di genere,
debitamente certificati
dai servizi sociali del
Comune di residenza o
dai Centri antiviolenza
o dalle Case rifugio
Astensione del lavoro
per un periodo
massimo di 3 mesi
(congedo) per
lavoratrici dipendenti
•Congedo su base oraria
o giornaliera
•Periodo di fruizione pari
a 3 anni
Sospensione del
rapporto
contrattuale per
una durata non
superiore a 3 mesi
per le collaboratrici
a progetto
4. Segue
Preavviso – salvo casi di
oggettiva impossibilità –
di 7 giorni per la
fruizione del congedo
•indicazione dell’inizio e fine
del periodo di congedo
•produzione di idonea
certificazione
Durante il congedo è
dovuta l’intera
retribuzione
5. Segue
Il periodo è computato ai
fini dell’anzianità di servizio
a tutti gli effetti (anche ai
fini della maturazione delle
ferie, TFR, tredicesima)
La fruizione su base oraria
è demandata ad accordi
collettivi nazionali
• In mancanza è possibile per
una durata massima pari alla
metà dell’orario medio
giornaliero del periodo di paga
quadrisettimanale o mensile
immediatamente precedente a
quello in cui ha inizio il congedo
6. Part time
La lavoratrice dipendente ha diritto
alla trasformazione del rapporto di
lavoro a tempo pieno a tempo
parziale, verticale o orizzontale
Il part time è
reversibile in full
time a richiesta
della lavoratrice