1. Articolo 83 Parte II - Ordinamento della Repubblica Titolo II - Il Presidente della Repubblica La Costituzione
2. Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. ...Enunciato...
3. Spiegazione La particolare composizione del collegio elettorale integrato dai delegati regionali sta a sottolineare che il Capo dello Stato rappresenta non solo lo Stato-persona, ma anche lo Stato-comunità, vale a dire la comunità politica nazionale complessivamente considerata. La norma mira, quindi, a inserire le Regioni (in rappresentanza delle autonomie territoriali) nel vivo delle dinamiche istituzionali e ad allargare la base di consenso, garantendo una più significativa presenza delle minoranze. Si è, però, osservato che integrare il Parlamento in seduta comune (costituito da più di 900 tra deputati e senatori) con appena 58 delegati esterni ha valore soltanto simbolico e del tutto secondario.
4. Spiegazione Poiché non è prevista alcuna ipotesi di ballottaggio tra i due candidati più votati, dopo un certo numero di tentativi infruttuosi, le votazioni potrebbero teoricamente protrarsi all'infinito creando delicati problemi costituzionali. Nella storia recente della Repubblica italiana, l'elezione del Capo dello Stato ha richiesto un numero elevato di scrutini: ventuno per Giuseppe Saragat nel 1964, ventitré per Giovanni Leone nel 1971, sedici per Sandro Pertini nel 1978 e per Oscar Luigi Scalfaro nel 1992; al contrario Francesco Cossiga nel 1985 fu eletto Presidente della Repubblica alla prima votazione, così come Carlo Azeglio Ciampi nel 1999. Giorgio Napolitano, invece, è stato eletto al quarto scrutinio con 543 voti.