2. CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA'FOSCARI CHALLENGESCHOOL
REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI, REDDITO D’IMPRESA TUIR
………………………………………………………………………………………………………..
ART. 10, ART. 11, ART. 12 ED ART. 13 MODELLO OCSE
…………………………………………………….......................................................
DIRETTIVE MADRE FIGLIA, INTERESSI E CANONI
………………………………………………………………………………………………………..
ABUSO E MLI (CENNI)
3. CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA'FOSCARI CHALLENGESCHOOL
REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI, REDDITO D’IMPRESA TUIR
………………………………………………………………………………………………………..
ART. 10, ART. 11, ART. 12 ED ART. 13 MODELLO OCSE
…………………………………………………….......................................................
DIRETTIVE MADRE FIGLIA, INTERESSI E CANONI
………………………………………………………………………………………………………..
ABUSO E MLI (CENNI)
4. CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA'FOSCARI CHALLENGESCHOOL
PASSIVE INCOME:
- Dividendi (Dividends)
- Interessi (Interest)
- Canoni (Royalties)
ELEMENTI DISTINTIVI:
- Il dividendo è reddito derivante da quote/azioni e non è
deducibile da parte del soggetto pagatore;
- Interessi e canoni, al contrario, sono componenti
economici passivi deducibili dal soggetto pagatore;
- Anche le plusvalenze, che non rientrano nella
definizione di passive income, quando esenti in capo
all’alienante, non sono deducibili dal soggetto pagatore.
5. T.U.I.R. d.P.R. 917/86
5
IRPEF
1. Disposizioni generali
2. Redditi fondiari
3. Redditi di capitale (artt. 44/48)
4. Redditi di lavoro dipendente
5. Redditi di lavoro autonomo
6. Redditi d’impresa (artt. 58, 59, 61)
7. Redditi diversi (artt. 67 e 68)
IRES
Plusvalenze (artt. 86, 87 e 101)
Dividendi e interessi (artt. 89, e 96)
rimando ad art. 53 lett. b a definizione di canoni
Dividendi
Interessi
Plusvalenze
Canoni
6. Fonti normative per interessi e dividendi (capitale)
nonché plusvalenze e canoni (diversi) percepiti da
persone fisiche non nell’esercizio d’impresa
Artt. da 44 a 48 TUIR → REDDITI CAPITALE
Artt. 67 e 68 TUIR → REDDITI DIVERSI
Artt. 25, 27 e 27/bis d.P.R. 600/1973 → RITENUTE
7. Redditi di capitale persone fisiche non impresa (n.i.)
Proventi derivanti dall’impiego di capitali
percepiti al di fuori dall’attività d’impresa
Il legislatore tributario non fornisce una definizione
generale ma una elencazione con l’art. 44 TUIR, con
formula residuale per i proventi derivanti «da altri
rapporti aventi per oggetto l’impiego di capitale»
7
8. Redditi di capitale persone fisiche n.i.
Utili da partecipazione
(remunerazione capitale di rischio «dividendo»)
Rendite finanziarie
(remunerazione capitale di debito «interesse attivo)
Interesse passivo è deducibile per l’impresa!
Il dividendo è la remunerazione del capitale
ovviamente non deducibile per l’impresa!
8
9. Rendite finanziarie
Classificazione dei redditi di capitale n.i.
•Interessi e proventi da mutui, depositi e conti correnti
•Interessi e proventi di obbligazioni, titoli di Stato e titoli
similari
•Proventi da altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari
•Proventi da riporti e pronti contro termine su titoli e valute
•Proventi da mutuo di titoli garantito
•Rendite incluse nei capitali corrisposti per contratti di
assicurazione sulla vita
9
10. Altri redditi finanziari
• Rendite perpetue e prestazioni annue perpetue
• Compensi per prestazioni di fidejussione o altra garanzia
• Utili da gestione di patrimoni nell’interesse di una pluralità
di soggetti
• Redditi da associazione in partecipazione con apporto misto
e contratti di cointeressenza agli utili
• Rendimento finanziario delle rendite di fondi pensione
• Redditi imputati al beneficiario di trust individuato
Att. art. 44, 2 (c)!
Classificazione dei redditi di capitale n.i.
10
11. Momento impositivo
Base imponibile
Percezione
(principio di cassa), vi
sono eccezioni…
▪ Proventi, utili, scarti di
emissione, senza alcuna
deduzione
▪ Criterio del valore
normale per i redditi in
natura
Tassazione dei redditi di capitale n.i.
11
12. Redditi assimilati
Proventi da associazione in partecipazione se l’apporto è di
solo capitale o misto.
Utili da partecipazione n.i.
Redditi non assimilati
▪ Partecipazioni agli utili dei dipendenti → redditi di lavoro dipendente
▪ Partecipazioni agli utili degli ammin. → redditi di lavoro autonomo
▪ Partecipazioni agli utili a fondatori → redditi di lavoro autonomo
▪ Partecipazioni agli utili di lav. aut. → redditi di lavoro autonomo
Interessi moratori → seguono la
natura del credito
13. I - Ripartizione di riserve di
capitale
- per soprapprezzi di emissione
- per interessi di conguaglio
- per versamenti a fondo perduto
- saldi di rivalutazione monetaria
esenti da imposta
Non costituisce distribuzione di utili
→ NO TAX, sono PATRIMONIO
Costituiscono utili
→ TAX
II - Ripartizione di riserve di utili
(incluso l’avanzo di fusione)
PERCIPIENTE
ATT: Indipendentemente dalla delibera assembleare, si presumono prioritariamente
distribuiti l’utile dell’esercizio e le riserve tassate disponibili (diverse da quelle del
punto I) per la quota di esse non accantonata in sospensione d’imposta (art. 47 TUIR)
Utili da partecipazione n.i.
13
14. Nessuna dichiarazione !!!
Partecipazioni qualificate
Se la partecipazione al C.S. / percentuale
di diritti di voto in assemblea ordinaria
superiore a:
- 5% / 2% per azioni negoziate in mercati
regolamentati
- 25% / 20% per gli altri titoli
Partecipazioni non qualificate
Se la partecipazione al C.S. / percentuale
di diritti di voto in assemblea ordinaria
inferiore o pari a:
- 5% / 2% per azioni negoziate in mercati
regolamentati
- 25% / 20% per gli altri titoli
NO
Ritenuta
(previa
attestazione
del
percettore)
Ritenuta a
titolo
d’imposta
26 % (*)
Partecipazioni qualificate e non
Utili distribuiti da società trasparenti
NO
Ritenuta
Nessuna tassazione
alla distribuzione → TAX
diretta in capo ai soci
Utili da partecipazione n.i. FINO A 31.12.18
A) Persone fisiche residenti e non imprenditori (fonte italiana)
Regime della dichiarazione
imponibili per il 49,72% del
loro ammontare!
Dal 2018 58,14% in quanto
la tassazione IRES passa dal
27,5% al 24%.
PERCIPIENTE
(*) 12,5% per gli utili distribuiti sino al 31.12.2011 ATT! 12,5% per titoli di Stato da white list
(**) 20% per gli utili distribuiti sino al 30.6.2014
14
15. Nessuna dichiarazione !!!
Partecipazioni qualificate
Se la partecipazione al C.S. / percentuale
di diritti di voto in assemblea ordinaria
superiore a:
- 5% / 2% per azioni negoziate in mercati
regolamentati
- 25% / 20% per gli altri titoli
Partecipazioni non qualificate
Se la partecipazione al C.S. / percentuale
di diritti di voto in assemblea ordinaria
inferiore o pari a:
- 5% / 2% per azioni negoziate in mercati
regolamentati
- 25% / 20% per gli altri titoli
Ritenuta a
titolo
d’imposta
26 %
Ritenuta a
titolo
d’imposta
26 % (*)
Partecipazioni qualificate e non
Utili distribuiti da società trasparenti
NO
Ritenuta
Nessuna tassazione
alla distribuzione → TAX
diretta in capo ai soci
Utili da partecipazione n.i. da 1.1.19
A) Persone fisiche residenti e non imprenditori (fonte italiana) art. 1 legge 205/17
PERCIPIENTE
(*) 12,5% per gli utili distribuiti sino al 31.12.2011 ATT! 12,5% per titoli di Stato da white list
(**) 20% per gli utili distribuiti sino al 30.6.2014
Nessuna dichiarazione !!!
15
16. Partecipazioni non qualificate
Se la partecipazione al C.S. / percentuale di
diritti di voto in assemblea ordinaria
inferiore o pari a:
- 5% / 2% per azioni negoziate in mercati
regolamentati
- 25% / 20% per gli altri titoli
Partecipazioni qualificate
Se la partecipazione al C.S. / percentuale di
diritti di voto in assemblea ordinaria
superiore a:
- 5% / 2% per azioni negoziate in mercati
regolamentati
- 25% / 20% per gli altri titoli
NO
Ritenuta
(previa
attestazione del
percettore)
IMPRESE INDIVIDUALI O SOCIETA’ DI
PERSONE (IRPEF)
Regime della dichiarazione
imponibili per il 49,72% del loro
ammontare dal 2018 58,14% in quanto
l’aliquota IRES passa dal 27,5% al 24%.
SOCIETA’ DI CAPITALI O ENTI
COMMERCIALI (IRES)
Regime della dichiarazione
imponibili solo per il 5 % del loro
ammontare
Partecipazioni qualificate e non
Utili distribuiti da s.r.l. con regime
opzionale di trasparenza
Nessuna tassazione alla
distribuzione
Utili da partecipazione
B) Regime di impresa (fonte italiana)
NO
Ritenuta
PERCIPIENTE
16
17. Utili da partecipazione esteri
Tassazione come i redditi di fonte interna
con possibile ritenuta d’ingresso applicata
dall’intermediario finanziario a titolo
d’acconto/imposta.
Partecipazioni qualificate
in soggetti residenti in
paesi diversi da quelli
“white list”
Tassazione
integrale 100%
17
18. Utili da partecipazione esteri
MEMO: WWP… art. 2 TUIR
Art. 23 TUIR: Ai fini dell’applicazione
dell’imposta nei confronti dei non residenti
si considerano prodotti nel territorio dello
stato:
i redditi di capitale corrisposti dallo Stato,
da soggetti residenti nel territorio dello
Stato o da stabili organizzazioni nel
territorio stesso di soggetti non residenti
… att per plusvalenze…!
18
19. Utili da partecipazione DI FONTE estera
Se soggetto IRES esclusione del 95%
(eccezione per IAS adopter → solo su titoli
immobilizzati)
19
Se soggetto IRPEF imprenditore esclusione
del 49,72%/58,14% (cfr. slides precedenti)
Se soggetto IRPEF non imprenditore o
49,72/58,14% e c.d. netto frontiera o 26%
(new)
20. Utili da partecipazione di FONTE estera
I dividendi provenienti da stati a regimi
previlegiati (ovvero ex art. 167 TUIR «CFC»)
concorrono integralmente alla formazione
della base imponibile a meno che non si
tratti di utili già imputati per trasparenza al
socio italiano.
Il contribuente può in alternativa
dimostrare anche con interpello il rispetto
delle esimenti indicate nell’art. 87 comma 1
lett. c TUIR
20
21. Utili di fonte interna a soggetti esteri
Ai sensi dell’art. 27 comma 3 d.P.R. 600/73
vi è la ritenuta del
26% a titolo d’imposta.
→Rimborso fino a 11/26 per soggetti sui si
applica la madre figlia.
→Regime particolare per i fondi pensione
degli Stati Membri.
→ATT. CONVEZIONI… e DIRETTIVE
(segue)!!!
21
22. Utili da partecipazione
ESEMPIO
I dividendi percepiti da
persone fisiche residenti
non esercenti attività
d’impresa derivanti da
partecipazione qualificata
sono soggetti ad Irpef
progressiva non sul 100%
ma solamente sul 49,72%
22
ESEMPIO
23. Utili da partecipazione
ESEMPIO
Ai sensi della normativa
nazionale il credito per
imposte estere è
soggetto a due limiti:
LIMITE 1 (ORDINARIO)
Irpef x (reddito
estero/reddito
complessivo)
LIMITE 2 (PRORATA)
Ritenuta estera x (reddito
estero imponibileATT Esempio del Prof. Maisto, Vienna
21.11.15 ECJ Case C-194/15
23
25. REDDITI DI CAPITALE, interessi
Titoli di stato ed assimilati:
- anche emessi da enti territoriali
italiani
- titoli di Stati inclusi nella white
list ex art 168 bis TUIR
- emessi da organismi
sovranazionali (es. BEI, BERS)
Altre obbligazioni
Ritenuta d’imposta 12,5% per i c.d. “nettisti”:
persone fisiche e soc. semplici
25
Nessuna ritenuta in caso di titolo depositato
presso un intermediario, altrimenti il 12,5% è
applicato a titolo d’acconto; c.d. «lordisti»:
società commerciali
Ritenuta d’imposta 26% per i c.d. “nettisti”:
persone fisiche e soc. semplici
26% a titolo d’acconto; c.d. «lordisti»: società
commerciali
26. REDDITI DI CAPITALE, interessi
ATT!
-Finanziamento soci se fruttifero Irpef
progressiva;
-Fondi non armonizzati scontano sempre la
tassazione progressiva Irpef sul 100%;
-Fondi comuni, lussemburghesi e polizze.
26
27. REDDITI DI CAPITALE, interessi
In materia di interessi vi sono delle
presunzioni legali relative:
- se la scadenza non è stata pattuita
l’interesse si presume percepito nel
periodo d’imposta;
- se la misura non è stata pattuita si
presume al saggio legale TUIR art. 45 (2).
27
30. Cenni sul regime del risparmio gestito
Regime ordinario
Applicazione di ritenute a titolo di
imposta o acconto dal sostituto d’imposta
MEMO → art. 47 Costituzione incoraggia
e tutela il risparmio
Persona fisica non
imprenditore/società semplice
Opzione ad
intermediario
Regime del risparmio gestito, con tassazione
sostitutiva ad opera del gestore sul risultato
della gestione maturato in ciascun
periodo d’imposta
Restano esclusi da tale regime:
- dividendi da partecipazioni
qualificate (se in dichiarazione)
- plusvalenze da partecipazioni
qualificate (se in dichiarazione) …
- proventi da paesi black list 30
31. Cenni sul regime del risparmio amministrato
- Tassazione sul “realizzato” anziché sul “maturato”;
- Tassazione ad opera del gestore con imposta sostitutiva;
L ’ imposta viene applicata su ogni componente positivo
percepito, con deduzione delle componenti negative
precedentemente realizzate, anche nei quattro esercizi
successivi.
Restano esclusi:
- dividendi da partecipazioni qualificate (se in dichiarazione)
- plusvalenze da partecipazioni qualificate (se in dichiarazione)
31
32. I REDDITI DIVERSI di natura finanziaria:
plusvalenze o capital gain
Soggetti passivi
Attività finanziarie
•Persone fisiche non
imprenditori
•Società semplici
•Enti ed associazioni non
commerciali
•Soggetti non residenti art. 23
TUIR
•Partecipazioni in società ed enti residenti
e non residenti
•Titoli assimilati alle azioni
•Titoli e strumenti finanziari emessi da
soggetti non residenti
•Titoli e strumenti non partecipativi
•Contratti di associazione in partecipazione
con apporto di capitale o misto
32
33. I REDDITI DIVERSI Capital gain fino al 31.12.18
Tipologia di partecipazione Regime di tassazione
Partecipazioni qualificate
Tassazione ordinaria sul
43,72/58,14 … (dichiarazione)
Il risultato negativo è riportabile nei
periodi d’imposta successivi
Partecipazioni non
qualificate
•Tassazione ordinaria: imposta
sostitutiva 26% (dichiarazione)
•Risparmio amministrato
(opzionale)
•Risparmio gestito (opzionale)
La tassazione è per masse in ciascun periodo d’imposta.
METODO DI CALCOLO: LI.FO.
33
34. I REDDITI DIVERSI Capital gain dal 1.1.19
Tipologia di partecipazione Regime di tassazione
Partecipazioni qualificate Tassazione ordinaria del 26% sul
100% della plusvalenza
Partecipazioni non
qualificate
•Tassazione ordinaria: imposta
sostitutiva 26% (dichiarazione)
•Risparmio amministrato
(opzionale)
•Risparmio gestito (opzionale)
La tassazione è per masse in ciascun periodo d’imposta.
METODO DI CALCOLO: LI.FO.
34
35. Plusvalenze, memo anche per dividendi
Se plusvalenza qualificata realizzata ed
incassata nel 2017 → Irpef progressiva sul
49,72%
Se plusvalenza qualificata realizzata ed
incassata nel 2018 → Irpef progressiva sul
58,14%
Se plusvalenza qualificata realizzata ed
incassata nel 2019 → imposta sostitutiva 26%
sul 100%.
In caso di dilazione o rateizzazione del
corrispettivo si segue il primo regime applicato
35
36. I REDDITI DIVERSI Capital gain
verifica della qualificazione
A) Per tutti gli enti:
Si considera qualificata la partecipazione/titolo che supera le seguenti
percentuali del capitale sociale:
• 5% per i titoli negoziati in mercati regolamentati
•25% per gli altri titoli.
B) Per le società di capitali e gli enti con organo assembleare:
Si considera qualificata la partecipazione/titolo che attribuisce un diritto di
voto in assemblea ordinaria superiore a:
- 2% per le azioni negoziate in mercati regolamentati
- 20% per gli altri titoli.
La percentuale di possesso va verificata nell’arco di 12 mesi
36
37. I REDDITI DIVERSI Capital gain
il regime della dichiarazione
CALCOLO PLUSVALENZA
+ quote imponibili plusvalenze realizzate
nel periodo d’imposta
- quote deducibili minusvalenze realizzate
nel periodo d’imposta
= risultato globale delle plusvalenze e
minusvalenze
A dedurre anche minusvalenze precedenti
37
38. I REDDITI DIVERSI Capital gain
il regime della dichiarazione
+ costo di acquisto
+ spese incrementative:
bolli – commissioni – imposte
spese notarili e compensi intermediari
+ versamenti a fondo perduto o in conto
capitale
+ crediti rinunziati a favore della società
COMPONENTI DEL COSTO
Se il risultato globale è negativo, può essere computato in
diminuzione del 49,72%/58,14% delle plusvalenze dei
periodi successivi non oltre il quarto.
E’ vietata la compensazione fra plusvalenze qualificate e
minusvalenze non qualificate e viceversa.
38
39. I REDDITI DIVERSI Capital gain
il regime della dichiarazione
Esenzione della plusvalenza
realizzata dalla cessione di
partecipazioni in «start up» nel
caso in cui il cedente reinvesta la
plusvalenza entro due anni dal
conseguimento in quote o azioni di
altre start up
39
40. Il legislatore ha dato la possibilità per le
partecipazioni detenute all’1/1/18 l’opportunità
di rideterminare il costo di acquisto delle
partecipazioni e dei terreni detenuti da
contribuenti non imprenditori
Imposta sostitutiva dell’8% per
l’affrancamento con perizia giurata.
Provvedimento straordinario che si
ripate dal 2002!
40
I REDDITI DIVERSI Capital gain
l’affrancamento 8%
41. I REDDITI DIVERSI Capital gain
il regime della dichiarazione
Caso
concreto…
dichiarazione
Persona Fisica
quadro RT
41
42. I REDDITI DIVERSI Capital gain
il regime della dichiarazione
Caso concreto… dichiarazione
Persona Fisica quadro RT
42
43. I REDDITI DIVERSI (per completezza…)
TASSAZIONE
Particolari disposizioni prevedono la tassazione a titolo d’imposta
(tombole 10%, giochi radio TV 20%, altre vincite o premi 25%
REGOLA GENERALE: tassazione progressiva con ritenuta d’acconto
1. Vincite a premi, lotterie, giuochi e scommesse, premi
da prove di abilità o sorte
2. Indennità rimborsi forfettari
3. Non concorrono a Irpef i rimborsi spese documentate
43
44. I REDDITI DIVERSI (per completezza…)
1. Plusvalenze da lottizzazione di terreni
2. Per gli immobili detenuti da meno di 5 anni
3. Terreni edificabili
4. Per gli immobili per i quali il reddito non è
determinabile catastalmente (ad esempio
indennità da agricoltore per occupazione
temporanea del terreno)
5. Per gli immobili situati all’estero
44
45. I REDDITI DIVERSI, canoni/royalties
ATT.!!! solo se redditi diversi costituiscono reddito per
l’ammontare percepito nel periodo d’imposta ridotto del
25%
DEFINIZIONE fornita dall’art. 67 (1) lett. g TUIR: i redditi
derivanti dall’utilizzazione economica di opere d’ingegno,
di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni
relativi ad esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, salvo costituiscano redditi di
lavoro autonomo o redditi d’impresa
45
46. I REDDITI DIVERSI Altri redditi
Caso concreto… dichiarazione Persona Fisica quadro RL
46
47. IRES, le plusvalenze tassabili
47
LE PLUSVALENZE PATRIMONIALI
Ex art. 86 TUIR afferenti ai beni d’impresa
che non generano ricavi.
Tassazione se realizzate mediante:
i) Cessione a titolo oneroso; ii)
risarcimento; iii) quando escono dalla sfera
dell’impresa mediante assegnazione ai soci.
ATT! → Exit Tax ex art.166 TUIR
Tassazione o nell’esercizio o nei successivi
in quote costanti ma non oltre il quarto.
48. IRES, le plusvalenze esenti
48
PARTECIPATION EXEMPTION
Ex art. 87 TUIR → plusvalenze esenti.
Per evitare la doppia tassazione, le
plusvalenze derivanti da partecipazioni
possono godere, come i dividendi del
regime dell’esenzione per il 95%.
Ovviamente l’acquirente di una
partecipazione PEX non può dedurre il
costo.
PEX per tutti i soggetti Ires, anche non
residenti
49. IRES, le plusvalenze esenti
49
PARTECIPATION EXEMPTION
Quattro condizioni per beneficiare
dell’esenzione al 95%:
Per la partecipante
1) Holding period di un anno;
2) Iscrizione tra le immobilizzazioni
finanziarie;
Per la partecipata:
3) No black list;
4) Attività commerciale ex art. 55 TUIR (sono
escluse le società immobiliari, presunzione
legale assoluta se il patrimonio è costituito
prevalentemente da immobili).
50. IRES, i dividendi
50
I DIVIDENDI
Esclusi (e non esenti) per il 95%.
Si applica il principio di cassa e non di
competenza.
Non vi sono i 4 requisiti delle plusvalenze
PEX ma solamente quello afferente alla
partecipata che non deve essere situata in
un paradiso fiscale.
→ È sempre possibile interpello.
51. IRES, i dividendi
51
Revenues + 100
Cost of sales - 40
OPERATING RESULT + 60
Interest income - 20
Received dividends + 10
Profit before taxes 24% + 50
Taxes 24% x 40,5 → (no 50!) - 10
Net income 40
ESEMPIO
52. IRES, gli interessi
52
INTERESSI
Si applica il consueto principio di competenza, tipico del
regime d’impresa, tranne per gli interessi di mora
(principio di cassa).
Gli interessi passivi non sono soggetti alla regola
dell’inerenza art. 109 c. 5 «le spese e gli altri
componenti negativi diversi dagli interessi passivi (…)»
sono deducibili se inerenti. In tal senso la recentissima
Cass. 19430/2018.
L’eccedenza di interessi negativi è deducibile nel limite
del 30% del ROL.
ATT!!! Consolidato nazionale e Intermediari…
E nuovo d.lgs. in corso di pubblicazione che recepisce
direttiva ATAD 2016/1164 UE nel 30% del ROL saranno
ricompresi anche quelli capitalizzati sul costo dei beni,
ad oggi senza limiti.
53. IRES, canoni o royalties
53
ROYALTIES
Non una precisa definizione tributaria ma l’art. 53
lett. b TUIR afferente il reddito di lavoro autonomo
prevede che «i redditi derivanti dall’utilizzazione
economica, da parte dell’autore o inventore, di
opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di
processi, formule e informazioni relativi ad
esperienze acquisite in campo industriale,
commerciale o scientifico, se non sono acquisite
nell’esercizio di imprese commerciali».
ATT!!! Ritenuta del 30% ex art. 25 d.P.R. 600/73 a
royalties pagate a soggetti non residenti (a meno
di applicazione norma pattizia o EU).
54. CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA'FOSCARI CHALLENGESCHOOL
REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI, REDDITO D’IMPRESA TUIR
………………………………………………………………………………………………………..
ART. 10, ART. 11, ART. 12 ED ART. 13 MODELLO OCSE
…………………………………………………….......................................................
DIRETTIVE MADRE FIGLIA, INTERESSI E CANONI
………………………………………………………………………………………………………..
ABUSO E MLI (CENNI)
55. Intro
Per l’applicazione del trattato contro le
doppie imposizione si devono esercitare
i seguenti passaggi in ordine
sequenziale:
1) PERSON COVERED; in caso positivo→
2) TAXES COVERED; in caso positivo →
3) ALLOCATION RULE
56. Intro (cenni su p.e.)
• La stabile organizzazione (permanent
establishement o établissement stable) non è un
soggetto, ma una fattispecie, con effetti
costitutivi di situazioni giuridiche che fanno capo
al non residente. [Tesauro F.]
• La sede fissa di affari per mezzo della quale
l’impresa non residente esercita in tutto o in
parte la sua attività sul territorio dello Stato. [162
TUIR]
• La PE nel modello OCSE reca un’elencazione
positiva (sede di direzione; succursale; ufficio;
officina; laboratorio; una miniera, un giacimento
petrolifero o di gas naturale; un cantiere assume
rilievo di PE se la sua durata supera i 12 mesi
57. Art. 10 modello OCSE
«DIVIDENDS»
57
Secondo il modello OCSE lo stato di residenza del
percettore del dividendo ha il diritto alla tassazione.
Anche lo stato della fonte ha il diritto di tassare ma
questa imposizione è ristretta a una certa
percentuale se il percettore è il beneficiario
effettivo. Le tasse pagate nello stato della fonte
possono poi essere accreditate nello stato di
residenza.
ATT! solitamente vi è un limite domestico a tale
rimborso nella percentuale pattizia.
58. Art. 10 modello OCSE
«DIVIDENDS»
58
L’allocation rule dell’art. 10 viene applicata se
i dividendi sono pagati a una persona (fisica o
giuridica) residente da una società residente
nell’altro stato (cfr. esempio finale …).
L’art. 10 (3) dà una definizione di dividendo
che potrebbe essere riassunta come un
quantum derivante dal reddito non deducibile
dal soggetto pagatore derivante da diritti
societari.
61. Un residente in Giappone riceve un
dividendo da una società Italiana.
Secondo l’art. 10 (1) lo Stato Italiano
può tassare tale dividendo ma
l’imposizione non può eccedere il
10% (la ritenuta italiana sui
dividendi a non residenti è del 26%
a titolo d’imposta).
Secondo il trattato il 10% di imposta
italiana può essere vantata a credito
dal contribuente Giapponese ex art.
23 (1).
Art. 10
Convenzione
ITA-JAP
17.3.73
ESEMPIO
62. Art. 10 modello OCSE
«DIVIDENDS»
62
L’art. 10 (4) prevede la non applicazione
della limitazione alla tassazione se il
percettore dei dividendi, residente in
uno stato contraente, ha una stabile
organizzazione nell’altro stato dove la
società pagatrice è residente e le azioni
(rectius diritti societari) appartengono a
tale stabile organizzazione.
63. Art. 11 modello OCSE «INTERST»
63
Secondo il modello OCSE lo stato di residenza
del percettore dell’interesse ha il diritto alla
tassazione. Anche lo stato della fonte ha il
diritto di tassare ma questa imposizione è
ristretta a una certa percentuale se il
percettore è il beneficiario effettivo. Tale
tassazione non dovrebbe eccedere il 10%.
Le tasse pagate nello stato della fonte
possono poi essere accreditate nello stato di
residenza.
64. Art. 11 modello OCSE «INTERST»
64
La definizione di interesse dell’art. 11 è
presente nel modello OCSE in
contrapposizione a quella di dividendo
dell’art. 10, ovvero reddito derivante da
debito di ogni tipo «debt claim».
Non si è in presenza di debito se si hanno
diritti ad una partecipazione ai processi di
liquidazione «ad ex. azioni preferenziali».
67. Art. 11 modello OCSE «INTEREST»
67
L’art. 11, si applica solamente nel caso in
cui il percettore è considerato residente
in uno Stato contraente e l’interesse è
generato nell’altro Stato. Di
conseguenza, se l’interesse sorge nello
stato di residenza del percettore
dell’interesse o sorge in un terzo Stato
l’art. 11 non trova applicazione.
69. Anche per l’art. 11 vi è la c.d. PE
provision
Una società maltese ha una PE in
Egitto. La PE egiziana riceve interessi
da un conto bancario Egiziano. L’art.
11 non si applica in quanto in
presenza di una PE, di conseguenza
l’allocation rule dell’art. 7 è
applicabile al caso di specie e
l’interesse tassato in Egitto in capo
alla PE. Malta applicherà l’art 22(1)
«credito» per eliminare la doppia
tassazione.
Art. 11
Convenzione
MAL-EGY
7.4.01
ESEMPIO
70. Art. 12 modello OCSE «ROYALTIES»
70
Le royalties (o canoni) sono definite come
pagamenti di ogni tipo ricevuti per
l’utilizzo o il diritto di utilizzare di un
diritto d’autore su opere letterarie,
artistiche o scientifiche, ivi compresi
pellicole cinematografiche, qualsiasi
brevetto, marchio, disegno o modello,
progetto, formule o processi segreti, o
informazioni afferenti esperienza
industriale, commerciale e scientifica.
72. Art. 12 modello OCSE «ROYALTIES»
72
Ai sensi del modello OCSE lo stato di residenza
ha il diritto esclusivo alla tassazione. Di
conseguenza non vi è credito ai sensi dell’art.
23 OCSE.
Att. importanti deviazioni dal modello OCSE; il
modello UN prevede inoltre anche la
tassazione dello stato della fonte.
Anche per l’art. 12 vi è la PE provisio.
73. Art. 12 deviazioni
dal modello OCSE
73
ITA-CHN
massimo 10%
ITA-USA
dal 5% all’8%
ITA-EIRE no ritenute; no deviation MT OCSE!
74. Art. 13 modello OCSE «CAPITAL
GAINS»
74
Il perquisito dell’applicazione dell’art. 13 è
l’esistenza di una vendita «alienation». Ma
tale concetto non è chiaramente definito nella
convenzione. A volte una vendita effettuata ai
sensi della legge domestica può non esserlo
per il trattato.
L’art. 13 contiene cinque paragrafi ciascuno
dei quali contiene una sub-allocation rule.
Quella del quinto paragrafo è residuale.
75. Art. 13 modello OCSE «CAPITAL
GAINS»
75
Il primo comma dell’art. 13 prevede che la
tassazione della plusvalenza derivante dalla
vendita dell’immobile situato nell’altro Stato
contraente può essere tassato da tale Stato.
Se lo Stato di residenza prevede la tassazione
vi sarà l’art. 23 che provvederà a eliminare la
doppia tassazione.
76. Ai sensi dell’art. 23 TUIR si applica
l’imposta ai non residenti in caso
di redditi diversi derivanti da
vendita di beni situati in Italia.
Un residente Armeno ha un
immobile in Italia e lo vende. Ai
sensi del 13 (1) l’Italia può tassare
la plusvalenza. L’art 24 DTC (23
OECD DTC Model) elimina la
doppia tassazione con credito.
Art. 13 (1)
Convenzione
ITA-ARM
14.6.02
ESEMPIO
77. Art. 13 modello OCSE «CAPITAL
GAINS»
77
Il secondo comma dell’art. 13 prevede,
analogamente come il 13(1), che la plusvalenza
derivante dalla vendita di beni che formano una PE
nell’altro Stato può essere tassata dal primo Stato.
Il terzo comma dell’art. 13 riguarda i capital gain
derivanti da cessioni di navi e aerei che operano nel
traffico internazionale. Vi è l’esclusivo diritto di
tassazione dello Stato dove è situato il place of
effective managment dell’impresa.
78. Art. 13 modello OCSE «CAPITAL
GAINS»
78
Il quarto comma prevede per la vendita di azioni di
società cui il 50% del loro valore deriva da immobili
la possibile tassazione nello stato dove sono situati
tali immobili. Importante deviation dal modello UN.
Il quinto comma è una clausola in «bianco». Prevede
che gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro
bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi
precedenti siano imponibili soltanto nello Stato
contraente di cui l'alienante è residente.
79. A prescindere da considerazioni circa la tassabilità
della cessione di un’opera d’arte ex art. 67 TUIR,
ai sensi dell’art. 13 comma 3 della convenzione
sulle doppie imposizioni sottoscritta dall’Italia e
Austria nel caso di cessione di opera d’arte
detenuta dal residente austriaco in territorio
italiano, la plusvalenza così realizzata non sconta,
sul territorio italiano (quand’anche ascrivibile al
paradigma dell’attività commerciale non
abituale), alcuna imposta, residuando, ai fini della
legge austriaca, la verifica del c.d. “periodo
speculativo d’osservazione”, con conseguente
assoggettamento a tassazione se l’opera è stata
posseduta da meno di un anno e doppia non
tassazione se la medesima è stata posseduta da
oltre un anno
Art. 13 (5)
Convenzione
ITA-AUT
1.5.90
ESEMPIO
80. CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA'FOSCARI CHALLENGESCHOOL
REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI, REDDITO D’IMPRESA TUIR
………………………………………………………………………………………………………..
ART. 10, ART. 11, ART. 12 ED ART. 13 MODELLO OCSE
…………………………………………………….......................................................
DIRETTIVE MADRE FIGLIA, INTERESSI E CANONI, RIORGANIZZAZIONI
………………………………………………………………………………………………………..
ABUSO E MLI (CENNI)
81. DIRETTIVE
81
Per il mercato unico europeo senza frontiere
interne le imposte dirette non sono prioritarie
(al contrario delle indirette e dei dazi).
→ Difficoltà nell’unanimità in ambito
all’interno dell’EU in ambito tributarie (ex
CCTB).
→ Scelta pragmatica per passive income
(M/F – I/C e op. straordinarie)
82. DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
82
Requisiti soggettivi ai sensi dell’art. 2
direttiva 2011/96/UE (e succ. modifiche):
1) Una delle forme societarie previste dell’allegato I
parte A, (per l’Italia S.p.A., S.r.l., cooperative, etc.);
2) Siano entrambe considerate residenti in uno Stato
Membro anche ai fini convenzionali;
3) Le società siano soggette, senza opzione, a una
delle imposte previste dalla direttiva (Ires per l’Italia)
83. DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
83
La direttiva si applica solo alla distribuzione di
dividendi da una società madre a una figlia (e
pertanto non a persone fisiche)
La società madre deve detenere almeno il
10% nella società figlia (piena proprietà non
usufrutto anche se giurisprudenza contraria)
Vi è un periodo minimo di detenzione della
partecipazione di due anni (un anno per ITA)
84. DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
84
Lo Stato della società figlia → non
applica ritenute o si procede al
rimborso
Lo Stato della società madre elimina
la doppia tassazione mediante uno
strumento di diritto interno (in ITA vi
è l’esclusione per il 95%)
85. DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
85
Non è presente nella direttiva M-F il
requisito antiabuso del beneficiario
effettivo.
Ad ogni buon conto vi è la
condizione della genuinità del
veicolo societario “wholly artificial
arrangement”.
86. DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
86
Modifica dal 2015 alla Direttiva:
“2. Member States shall not grant the benefits of
this Directive to an arrangement or a series of
arrangements which, having been put into place for
the main purpose or one of the main purposes of
obtaining a tax advantage that defeats the object or
purpose of this Directive, are not genuine having
regard to all relevant facts and circumstances. An
arrangement may comprise more than one step or
part.”
87. DIRETTIVA MADRE-FIGLIA
87
Segue:
“3. For the purposes of paragraph 2, an
arrangement or a series of arrangements shall be
regarded as not genuine to the extent that they are
not put into place for valid commercial reasons
which reflect economic reality.
4. This Directive shall not preclude the application
of domestic or agreement-based provisions required
for the prevention of tax evasion, tax fraud or
abuse.”
88. DIRETTIVA INTERESSI E CANONI
88
Requisiti soggettivi per l’applicazione della
direttiva 2003/49/CE:
1) Una delle forme previste dall’allegato alla
direttiva;
2) Siano entrambe considerate residenti in uno Stato
Membro anche ai fini convenzionali;
3) Sia assoggettata, senza possibilità d’opzione, a una
delle imposte previste dalla direttiva (Ires per ITA).
89. DIRETTIVA INTERESSI E CANONI
89
La direttiva si applica solo a interessi e canoni
da una società consociate a valori normali;
La percentuale di consociazione è del 25%
(proposta per scendere al 10%);
Vi è un periodo minimo di detenzione della
partecipazione di due anni (un anno per ITA).
90. DIRETTIVA INTERESSI E CANONI
90
Vi è la presenza della clausola del BO; art. 1(4)
direttiva «soltanto se riceve tali pagamenti in
qualità di beneficiaria finale e non di
intermediaria, quale agente, delegata o
fiduciaria di un’altra persona».
Se rispettati i requisiti, nessuna ritenuta
altrimenti rimborso della stessa (che pertanto
non potrà mai essere definitiva).
ATT! requisito formale «attestazione»
ex art. 26-quater d.P.R. 600/73
91. ECJ landmark cases
91
CASE C-196/04 Cadbury Schweppes
Para 36
The fact that a Community national, whether a
natural or a legal person, sought to profit from tax
advantages in force in a Member State other than
his State of residence cannot in itself deprive him of
the right to rely on the fundamental freedoms.
92. ECJ landmark cases
92
CASE C-282/12 Italcar (portoghese)
Para 44. (…) la suddetta normativa [antiabuso] non consente
di determinare a priori e con sufficiente precisione la sua sfera
di applicazione. Di conseguenza, essa non soddisfa i requisiti
della certezza del diritto in base ai quali le norme di diritto
devono essere chiare, precise e prevedibili nei loro effetti, in
particolare allorquando possono avere conseguenze negative
sugli individui e le società. Orbene, una norma che non
soddisfi i requisiti del principio della certezza del diritto non
può essere considerata proporzionata agli obiettivi perseguiti
(v. sentenza SIAT, cit., punti 58 e 59).
93. ATAD direttiva 2016/1164/UE
(d.lgs. in apporvazione)
93
Cinque le aree di intervento:
- la clausola generale antielusiva (che non viene
modificata dallo schema di decreto);
- la deducibilità degli interessi passivi;
- la exit tax;
- il regime CFC;
- i disallineamenti da strumenti ibridi (hybrid
mismatches).
94. CA'FOSCARI CHALLENGESCHOOLCA'FOSCARI CHALLENGESCHOOL
REDDITI DI CAPITALE E REDDITI DIVERSI, REDDITO D’IMPRESA TUIR
………………………………………………………………………………………………………..
ART. 10, ART. 11, ART. 12 ED ART. 13 MODELLO OCSE
…………………………………………………….......................................................
DIRETTIVE MADRE FIGLIA, INTERESSI E CANONI, RIORGANIZZAZIONI
………………………………………………………………………………………………………..
ABUSO E MLI (CENNI)
95. BENEFICIARIO EFFETTIVO Art. 10, 11,
12 modello OCSE (ANTE MLI)
95
Il modello OCSE del 1963 non tratta di abuso.
Secondo dottrina [Lang M.] non è pertanto possibile
non riconoscere i benefici pattizzi.
Principio di “buona fede”: Articolo 31 della
convenzione di Vienna del 23 Maggio 1968 “A treaty
shall be interpreted in good faith in accordance with
the ordinary meaning to be given to the terms of the
treaty in their context and in the light of its object
and purpose [...]”.
96. BENEFICIARIO EFFETTIVO Art. 10, 11,
12 modello OCSE (ANTE MLI)
96
L’abuso dei trattati «is not a point of
common understanding and agreement»
[Rosenbloom D.].
Dal 2003 il commentario OCSE reputa
che gli Stati non violino il principio di
buona fede se ne condizionano l’efficacia
a norme antielusive domestiche (vedi
dopo).
97. Un'azienda rumena ha bisogno della tecnologia
statunitense per il suo impianto di produzione. Il
trattato USA-Romania prevede una tassazione
alla fonte del 15% sulle royalties industriali. Al
contrario, secondo il trattato fiscale Austria-
Romania, la ritenuta alla fonte per lo stato di
origine è del 3% (se la direttiva UE sui canoni
interessi non fosse applicabile); inoltre il trattato
fiscale USA-Austria prevede l'esenzione dalle
royalties per lo stato di origine. Invece di un
accordo di licenza diretta tra gli Stati Uniti e la
società rumena, un accordo di licenza tra gli Stati
Uniti e l'Austria con una sub-licenza dalla società
austriaca a quella rumena avrebbe una ritenuta
d'acconto globale inferiore (3% anziché 15%).
ESEMPIO
TREATY
SHOPPING
99. BENEFICIARIO EFFETTIVO Art. 10, 11,
12 modello OCSE (ANTE MLI)
99
Il beneficiario effettivo potrebbe essere considerata
la principale disposizione pattizia «anti-elusiva»,
presente negli artt. 10, 11 e 12. Lo scopo di tale
clausola è impedire l'uso di strutture interposte
«conduit» tra lo Stato di origine e il vero beneficiario
nell'altro Stato. La portata di tale definizione non è
però ad oggi chiara e le corti nazionali hanno
differenti approcci (landmark cases «Aiken Industries
Inc. v. Commissioner; Indofood; Prévost Holding)
100. BENEFICIARIO EFFETTIVO Art. 10, 11, 12
modello OCSE in ambito EU; AG KOKOTT
del 1/3/18 C-115/16 riguardo interessi
100
Par. 39 per applicazione DIC: «(…) La questione
decisiva è dunque se essa percepisca tali interessi per
proprio conto o per conto altrui. Agisce per proprio
conto colui che può decidere da solo in merito
all’impiego degli interessi e sopporta altresì da solo il
rischio di perdita. Per contro, agisce per conto altrui
colui che è vincolato nei confronti di un terzo in
misura tale che è il terzo stesso a sopportare, in
ultima analisi, il rischio di perdita (nella specie, degli
interessi).»
MEMO: concetto di beneficiario effettivo in ambito
UE solo in D I-C e non in Direttiva M-F
102. MLI e PPT
102
ACTION 15 BEPS
Uno strumento multilatelare aumenterebbe la
consistenza e applicabilità degli esistenti trattati
contro le doppie imposizioni, fornendo ulteriore
certezza per il commercio. Ciò porterebbe inoltre un
importante numero di qualificati «treaty
negotiators» su un unico documento che potrebbe
incorporare il linguaggio più appropriato per tutti gli
stati.
Elementi essenziali: i) flessibilità; ii) rispetto per le
relazioni bilaterali; iii) larga partecipazione.
103. MLI e PPT
103
Standard minimi del MLI che furono condivisi al
termine del progetto BEPS:
Art. 6 MLI Scopo di un accordo fiscale coperto
(Covered tax agreement) DI FATTO…
Art. 7 MLI Prevenzione dell’abuso di trattati
(Prevention of treaty abuse);
Art. 16 MLI Procedura amichevole (Mutual
agreement procedure) DI FATTO…
Art. 17 MLI Rettifiche corrispondenti (Corrispondent
adjustments) DI FATTO….
104. MLI e PPT
104
Articolo 7 - Prevenzione dell'abuso dei trattati -
1. Nonostante le disposizioni di un Accordo fiscale coperto, un
beneficio ai sensi di un Accordo fiscale coperto, non è
concesso in relazione ad un elemento di reddito o di
patrimonio se è ragionevole concludere, tenuto conto di tutti i
fatti e le circostanze pertinenti, che l'ottenimento di tale
beneficio era uno degli scopi principali di qualsiasi intesa o
transazione che ha portato direttamente o indirettamente a
tale beneficio, a meno che venga stabilito che la concessione
di tale beneficio in dette circostanze sarebbe conforme
all'oggetto e allo scopo delle pertinenti disposizioni
dell'Accordo fiscale coperto.
105. Art. 10-bis l. 212/2000
105
1. Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di
sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali,
realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni
non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne
disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme
e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente
per effetto di dette operazioni.
2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza
economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati,
inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali.
Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la
non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il
fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità
dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato;
106. Art. 10-bis l. 212/2000
106
3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le
operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali,
non marginali, anche di ordine organizzativo o
gestionale, che rispondono a finalità di
miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa
ovvero dell'attività professionale del contribuente.
4. Resta ferma la libertà di scelta del contribuente
tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra
operazioni comportanti un diverso carico fiscale.
107. MLI, PPT ed art. 10-bis l. 212/2000 (?)
107
Con l’introduzione nel MLI del PPT verrebbe meno
l’utilità del rinvio alle disposizioni anti elusive degli
stati contraenti.
Bisogna verificare se nel trattato in essere vi sia o
meno una disposizione antielusiva.
Se non vi è all’interno della convenzione una
disposizione antielusiva allora la norma domestica
dello Statuto del Contribuente trova applicazione
[Bizioli, Abuso del diritto e convenzioni contro le
doppie imposizioni p. 97].
108. • Una società
residente nello stato
A ha una PE nello
stato B attraverso la
quale ha una
partecipazione in
una società nello
stato C.
• C-CO paga un
dividendo
A-CO
B-PE
C-CO
Stato A
Stato B
Stato C
dividendi
ESEMPIO applicazione
trattato con PE
109. • Esenzione in A per
le stabili
organizzazioni in B
• Tassazione società
in stato B 30%
• Ritenuta su
dividendi in C 15%
A-CO
B-PE
C-CO
Stato A
Stato B
Stato C
dividendi
ESEMPIO applicazione
trattato con PE
110. •Dividendi ricevuti
in B scontano
l’esenzione (PEX)
A-CO
B-PE
C-CO
Stato A
Stato B
Stato C
dividendi
ESEMPIO applicazione
trattato con PE
111. • Analisi A/B
• I dividendi potrebbero costituire
business profit ai sensi dell’art. 7.
• Comunque quando i profitti di una
impresa sono inclusi redditi che sono
trattati separatamente in altri articoli
della convenzione allora si applicano
tali altri articoli (7.4).
• L’art. 10 si applicherebbe nel caso di
pagamento di dividendi tra due
residenti. Ma il pagatore C è residente
in un terzo stato! Pertanto l’art. 10 non
si applica.
• Ma il residuale art. 21 «other income»
rimanda all’applicazione dell’art. 7.
• B ha un diritto di tassazione illimitato e
A una tassazione limitata e obbligo di
eliminare la doppia tassazione. Nel
nostro caso esenzione
A-CO
B-PE
C-CO
Stato A
Stato B
Stato C
dividendi
ESEMPIO applicazione
trattato con PE
112. •Analisi B/C
• Semplicemente non applicabile il
trattato in quanto il recipiente B
non è uno stato contraente (lo è
solamente A)
• B-PE è la stabile organizzazione di
A-CO; non è stabile
organizzazione di C-CO
A-CO
B-PE
C-CO
Stato A
Stato B
Stato C
dividendi
ESEMPIO applicazione
trattato con PE
113. • Analisi A/C
• I dividendi potrebbero costituire
business profit ai sensi dell’art. 7.
• Comunque quando i profitti di una
impresa sono inclusi redditi che
sono trattati separatamente in altri
articoli della convenzione allora si
applicano tali altri articoli (7.4).
• L’art. 10 si applica!
• L’art. 10 limita il diritto di C di
tassare il dividendo al 5%.
• Lo stato A ha poi un diritto di
tassazione residuale nonché
l’obbligazione di evitare la doppia
tassazione.
A-CO
B-PE
C-CO
Stato A
Stato B
Stato C
dividendi
ESEMPIO applicazione
trattato con PE
114. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Andrea Brignoli
https://it.linkedin.com/in/brignoli
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Andrea Brignoli
https://it.linkedin.com/in/brignoli