2. Con il decreto legge 66/2014 dal
1°luglio l’aliquota che colpisce le
rendite finanziarie sale dal 20% al 26%
L’ aumento riguarderà gli interessi maturati nei:
Conti correnti bancari e postali
Conti deposito
i dividendi, le cedole ed ogni altro provento
derivante da:
Obbligazioni bancarie e societarie
Azioni
3. Partecipazioni societarie
La tassazione dei dividendi e delle plusvalenze
derivanti da partecipazioni societarie varia a
seconda che la partecipazione sia qualificata o
non qualificata.
4. La partecipazione è qualificata in una società non
quotata quando rappresenta una percentuale
superiore:
-al 20% dei diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria ovvero superiore al 25% del capitale o
del patrimonio sociale.
Nelle società quotate si ha quando rappresenta
una percentuale superiore:
-al 2% dei diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria oppure superiore al 5% del capitale o
del patrimonio sociale.
5. • I dividendi e le plusvalenze in caso di cessione
di partecipazioni qualificate concorrono alla
formazione del reddito imponibile per il
49,72% del loro ammontare.
• I dividendi e le plusvalenze in caso di cessione
di partecipazioni non qualificate sono soggette
a tassazione con aliquota del 26% sull’intero
ammontare.
6. La manovra non riguarderà:
titoli di Stato ( BOT, BTP e titoli equiparati)
Titoli di Stato di Paesi inclusi nella ‘White List’
per i quali esistono accordi di libero scambio
di informazioni fiscali
Prelievo fiscale resta del 12,5%
7. Elenco paesi ‘White list’ aggiornato
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Belgio
Bielorussia
Brasile
Bulgaria
Canada
Cina
Cipro
Corea del Sud
Costa d’Avorio
Croazia
Danimarca
Ecuador
Egitto
Emirati Arabi
Uniti
Estonia
Federazione
Russa
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Giappone
Grecia
India
Indonesia
Irlanda
Islanda
Israele
Yugoslavia
Kazakistan
Kuwait
Lettonia
Lituania
9. • I fondi comuni d’investimento sono forme di
investimento collettivo che impiegano i
capitali raccolti dai risparmiatori.
• Attraverso la sottoscrizione di quote di
partecipazione al fondo comune, i
risparmiatori possono diversificare il proprio
investimento frazionando il rischio.
• Gli organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) sono istituti di
intermediazione finanziaria e sono le SGR e le
SICAV.
I fondi d’investimento
10. • Le società di gestione di risparmio (SGR)
svolgono in via esclusiva l’attività di
promozione e di gestione di fondi comuni di
investimento.
• Le società d’investimento a capitale variabile
(SICAV) sono società per azioni il cui oggetto
sociale esclusivo è rappresentato
dall’investimento collettivo delle risorse
finanziarie raccolte presso il pubblico
mediante l’emissione di proprie azioni.
11. I proventi periodici e le plusvalenze derivanti da
fondi comuni d’investimento, SGR e SICAV
sono tassati nella misura del 26% all’atto
dell’effettiva realizzazione ‘per cassa’ vale a dire
quando vengono liquidate le quote o quando il
fondo distribuisce i proventi.
La parte di rendimenti derivante dall’investimento
in titoli di stato o equivalenti è tassata al 12,5%
mentre la restante parte impiegata in altre
obbligazioni subisce l’aumento di aliquota al 26%.
Fiscalità dei fondi d’investimento
12. Polizze assicurative
La nuova tassazione riguarderà anche le polizze
assicurative ad alto contenuto finanziario come
le unit e index linked.
le unit linked sono collegate al valore di un
fondo d’investimento, così il rendimento della
polizza è legato al rendimento del fondo.
le index linked sono polizze legate ad un
particolare indice di borsa o ad un paniere di
titoli azionari.
13. I rendimenti generati dagli investimenti
assicurativi sono tassati al momento dell’incasso
del capitale, che avviene in caso di rimborso alla
scadenza naturale del contratto oppure a
seguito di riscatto.
La parte di rendimenti derivante
dall’investimento in titoli di stato o equivalenti è
tassata al 12,5% mentre la restante parte
impiegata in altre obbligazioni subisce l’aumento
di aliquota al 26%.
14. Fondi pensione
• Sale dall’11% al 11,5% la tassazione delle
rendite dei fondi di previdenza complementari
• Non aumenta la tassazione dal 20% al 26% per
le rendite finanziarie delle casse di previdenza
dei professionisti.
• Entro il 2015 la tassazione di casse e previdenza
complementare saranno armonizzati
15. La tassazione delle rendite finanziarie
in Europa
L’innalzamento dell’aliquota sulle rendite
finanziarie al 26% rappresenta un allineamento
alla tassazione degli altri Paesi europei dove
l’aliquota media è pari al 25%.
17. E’ necessario però fare una distinzione tra:
• Redditi da capitale (interessi e dividenti)
• Capital gain (plusvalenze)
La tassazione risulta essere differente a seconda
della rendita finanziaria.
18. *26% dal 01.07.2014
** varia in base al reddito
***se gli interessi derivano da depositi in banche tedesche o istituzioni finanziarie è prevista una
ritenuta del 25%
****la ritenuta non è applicata se il pacchetto azionario è superiore al 5% e sia detenuto per
almeno 12 mesi
19. • Nel Regno Unito l’aliquota sul capital gain è
stata elevata dal 18% al 28% ma resta al 18%
per colore che dichiarano un reddito inferiore
a 35mila sterline annue.
• In Spagna è stato introdotto un criterio
progressivo che va dal 21% al 27%.
• In Germania si applica un’aliquota del 25%
maggiorata del contributo di solidarietà per
cui l’aliquota effettiva è del 26,375%
• In Francia si parte dal 19% a cui aggiungere il
15,5% dovuto a speciali oneri sociali destinati
a coprire i costi per le assicurazioni sanitarie
obbligatorie.
20. Altre previsioni
• Riduzione dell’importo massimo dell’imposta
che i non residenti hanno pagato all’estero in
via definitiva sugli utili in qualunque forma
corrisposti e che possono chiedere a rimborso
mediante certificazione del competente ufficio
fiscale dello stato estero
• Riduzione da 1/4 a 11/26 della ritenuta pari al
27% .
21. • Le minusvalenze, perdite e differenziali
negativi derivanti dalla cessione di
partecipazioni, azioni, strumenti finanziari di
cui all’art. 67, comma 1, lett. c-bis a c-quater,
TUIR sono portati in deduzione dalle
plusvalenze e dagli altri redditi diversi
realizzati successivamente al 30.06.2014, per
una quota pari al:
- 48,08% del loro ammontare se realizzati fino
al 31.12.2011;
- 76,92% del loro ammontare se realizzati
dall’1.1.2012 al 30.06.2014.
22. • A decorrere dal 01.07.2014 per la determinazione
delle predette plus/minusvalenze, in luogo del
costo o del valore di acquisto, può essere il valore
dei titoli, quote, diritti, valute estere, strumenti
finanziari, rapporti e crediti alla data del
30.06.2014 a condizione che:
- Si opti per la determinazione, alla stessa data,
delle plusvalenze, delle minusvalenze relative ai
predetti titoli, strumenti finanziari, rapporti e
crediti;
- Si provveda al versamento dell’imposta
sostitutiva eventualmente dovuta nella misura
del 20% aliquota vigente fino al 30.06.2014.
23. • Questa operazione, detta affrancamento, deve
essere effettuata entro il 30.09.2014.
• Nel caso l’affrancamento non venga effettuato
si dovrà pagare nei mesi successivi una tassa
retroattiva relativa a guadagni passati, infatti
l’aliquota del 26% colpirà anche i guadagni
maturati negli anni precedenti.
• Tuttavia, potrebbe succedere che le
plusvalenze al 01.07.2014 diventino delle
minusvalenze nei mesi a seguire se il titolo in
futuro dovesse subire un brusco calo.