Legittimi, gli atti compiuti da dirigenti illegittimi.
Secondo il ministro Padoan, la sentenza della Corte Costituzionale 37/2015 con la quale è stata dichiarata l’illegittimità di quasi 2/3 dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, non ha effetto sugli atti compiuti da tali funzionari. Ci permettiamo di dissentire.
1. Legittimi, gli atti compiuti da dirigenti illegittimi
Secondo il ministro Padoan, la sentenza della Corte Costituzionale 37/2015 con la quale è stata
dichiarata l’illegittimità di quasi 2/3 dei dirigenti dell’Agenzia delle Entrate, non ha effetto sugli atti
compiuti da tali funzionari. Ci permettiamo di dissentire.
Come noto, recentemente, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale delle norme di
legge che hanno consentito alle Agenzie delle Entrate, del Territorio e delle Dogane, di nominare al
proprio interno dei dirigenti, ininterrottamente per diversi anni, senza alcun concorso pubblico. Di
conseguenza, detti funzionari sono automaticamente risultati essere illegittimi.
Da qui, è nato il dibattito tra chi (come chi scrive) ritiene che un atto posto in essere da chi non ne
abbia alcun titolo legittimo, è inevitabilmente un atto inefficace; e coloro i quali (in vero, solo
esponenti delle summenzionate Agenzie, spalleggiate dal loro gran-capo, il ministro Padoan),
viceversa, ritengono che gli atti restino pienamente legittimi ed efficaci, anche se chi li ha compiuti
era un soggetto privo di legittimità.
La norma che pende come una ghigliottina pronta a mozzare l’operato dell’Erario, è quella che
regola uno dei principi fondamentali del diritto tributario:
“L'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione” (art. 42, DPR 600/1973).
A quanto pare, però, secondo il nostro ministro dell’Economia, diventa irrilevante chi firma, fosse
anche il custode notturno, appositamente autorizzato per l’occasione grazie alla legge di
Pulcinella; l’importante è che ci sia una sottoscrizione. Sono affari dell’Agenzia e di nessun altro.
Si tratterebbe del famigerato “equo” principio di diritto in base al quale: se un ricorso è firmato
dall’impiegato di una società, anziché dal suo rappresentante legale, è nullo; mentre, laddove ciò
accade da parte dell’Ufficio, nulla quaestio, tutto liscio come l’olio.
Alla faccia del bicarbonato di sodio! (Questa non è nostra – n.d.r.).
Fatto sta che, durante il Question-Time alla Camera, il ministro Padoan ha affermato che
l’intervento della Corte Costituzionale non ha pregiudicato la validità degli incarichi dirigenziali
previsti dalla disposizione dichiarata illegittima. La validità degli atti sarebbe, infatti, assicurata da
regole organizzative interne che prevedono la possibilità di ricorrere all’istituto della delega.
Sempre secondo Padoan, anche la stessa Corte Costituzionale avrebbe richiamato la consolidata
giurisprudenza della Corte di Cassazione che giudica sufficiente, ai fini della validità dell’atto
tributario, la provenienza dell’atto dall’ufficio.
Pertanto, conclude il ministro, non si intravvedono rischi di invalidità degli avvisi di accertamento e
delle cartelle di pagamento.
La prima riflessione che viene spontanea, è che, evidentemente, essendo parte di un governo che
dimostra di avere le idee alquanto confuse riguardo ai destinatari costituzionali del potere
legislativo, nonché in merito alla gerarchia delle fonti del diritto, anche il buon Padoan sia stato
2. improvvidamente colpito da un preoccupante vuoto giuridico, posto che mette sullo stesso piano:
prima, una norma di legge con un regolamento organizzativo interno della Pubblica
Amministrazione, e poi rincara la dose, equiparando le pronunce della Cassazione a quelle della
Consulta.
Ci spiace deluderlo, ma non è così: qualunque studente di giurisprudenza potrà confermargli che,
affermare simili castronerie durante un appello, comporterebbe un’inevitabile, sonora, bocciatura.
Ciò premesso, dobbiamo ammetterlo, ci siamo presi la briga di andare a rileggerci, parola per
parola, la decisione in argomento, posto che ci è sembrato quanto meno bizzarro, da parte dei
giudici costituzionali, richiamare un orientamento della Cassazione che andava contro il verdetto
che stavano pronunciando.
Possibile che qualcuno sia così fesso da citare in suo supporto qualcosa che ne afferma il
contrario?
E, infatti, non è possibile!
Francamente, non sappiamo dove Padoan (o chi per lui), abbia letto detto richiamo, ma, in realtà,
le decisione della Cassazione che cita la Consulta, confermano la sentenza di quest’ultima. È vero
che l’Avvocatura dello Stato, nella sua strenua difesa di parte, ha citato determinate pronunce di
Legittimità; le quali, puntualmente, sono state smontate dalla Corte Costituzionale in quanto del
tutto inconferenti.
Affermare, d’altronde, che un atto sottoscritto da chi non ne ha titolo, conserva comunque tutti gli
effetti giuridici, senza nemmeno andare a scomodare ovvi precetti di diritto, è di per sé un palese
nonsenso: sarebbe come se, ogni mattina, uscendo dallo studio, sono legittimato a mettere decine
di multe a tutte le auto che sono regolarmente parcheggiate in divieto di sosta, tanto poi il
comandante dei Vigili mi manda una delega e legittima ogni contravvenzione.
Per favore, Padoan, non essere ridicolo, oltre a quello che già sei!
Non siamo di certo in grado di prevedere come andrà a finire la questione e quale coniglio
riusciranno a tirar fuori dal cilindro, pur di mettere una pezza all’incauto agire dell’Erario: in questa
nostra ex-patria del diritto, ormai, non ci meravigliamo più di niente.
È, però, indubitabile che:
1. Le sentenze della Corte Costituzionale hanno valore di legge;
2. L’applicazione di tali decisioni ha sempre valenza retroattiva;
3. È contraddittorio e illogico, ipotizzare che possa in qualunque modo essere considerato
legittimo, un atto sottoscritto da chi non è legittimato a farlo.