L'aggiunta del comma 6-bis all’articolo 55 del Testo unico sicurezza (Dlgs 81/2008), prevede che le sanzioni previste per le violazioni in materia di sorveglianza sanitaria e mancata formazionesiano raddoppiate se riferite a più di cinque lavoratori e triplicate se si tratta di più di dieci lavoratori.
Sicurezza, Sanzioni graduali sulla formazione e mancata sorveglianza sanitaria
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RAPPORTO DI LAVORO
Sicurezza, sanzioni graduali sulla
formazione
di Gabriele Taddia
Le sanzioni per la mancata
formazione di lavoratori e dirigenti
sulla sicurezza e per chi “dimentica”
le viste mediche di idoneità sono
diventate graduali.
Nel decreto legislativo 151/2015 sulle
semplificazioni, attuativo del Jobs
act, il legislatore ha colto l’occasione
per riformare in modo significativo
l’apparato sanzionatorio legato ad
alcuni adempimenti obbligatori del datore di lavoro e dei dirigenti
ai fini della sicurezza.
La gradualità riguarda le sanzioni comminate per le violazioni
legate al mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le
scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria (in
sostanza, la visita di idoneità alla mansione), l’omessa formazione
di lavoratori e dirigenti in conformità all’accordo Stato-Regioni del
2011, la mancata formazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza e degli addetti alle emergenze. L’intervento è affidato
all’aggiunta del comma 6-bis all’articolo 55 del Testo unico
sicurezza (Dlgs 81/2008), con il quale si prevede che le sanzioni
previste per queste violazioni siano raddoppiate se riferite a più di
cinque lavoratori e triplicate se si tratta di più di dieci lavoratori. La
nuova disposizione (articolo 20, comma 1, lettera i) del Dlgs
151/2015 )è significativa perché va incontro a diverse esigenze:
• assicurare una equa gradazione dell’entità delle sanzioni in base
alla violazione commessa;
• risolvere il problema relativo al cumulo o meno delle sanzioni in
caso di molteplicità di lavoratori non formati.
Prima di questo intervento normativo, infatti, c’erano reali
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