2. LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO
• Legge 133/2008: Regolamenta i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei
servizi pubblici locali
• Legge 244/2007: Consente alle amministrazioni pubbliche di detenere
partecipazione esclusivamente in società che abbiano per oggetto attività
strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali
• Legge 248/2006: Regolamenta l’attività delle società che svolgono servizi
strumentalia favore degli enti locali
• L’articolo 25 del dl 1/2012, c.d. decreto liberalizzazioni, pubblicato in GU il
24.1.2012 interviene nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali,
apportando consistenti modifiche all’articolo 4 del dl 138/11 smi;
3. Gli Enti locali possono detenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività strettamente
necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
-Art. 3 (comma 27) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) –
Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi
non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società(direttamente o indirettamente)La norma
traduce il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni in
esse da parte degli enti locali, richiede come presupposto la “funzionalizzazione pubblica delle attività”
realizzate dai soggetti partecipati.
Tale riconoscimento è richiesto, in particolare, per le Società che producono servizi strumentali
La norma determina un quadro restrittivo, che si riferisce anche alle situazioni in cui l’amministrazione
detenga direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, ad organismi societari
costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali, a chiara
finalizzazione pubblica.
Il dato normativo prevede (art. 3, comma 28) un procedimento obbligatorio di autorizzazione
all’assunzione e al mantenimento delle partecipazioniattualmente detenute dalle amministrazioni in
società. La sussistenza della corrispondenza delle attività dell’organismo societario a quelle istituzionali
dell’ente di riferimento o della qualificazione delle attività prodotte come servizi di interesse generale
devono essere dichiarate in una deliberazione motivata dell’organo competente (per gli enti locali
questo è individuabile senza dubbio nel Consiglio).
Qualora non siano rilevabili tali presupposti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della Legge
Finanziaria 2008 le amministrazioni pubbliche devono cedere le società e le partecipazioni
vietate, mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 3, comma 29).Parere 48/2008 Corte dei Conti
Lombardia sez. controllo: “ il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono dismettere le
partecipazioni slegate dai propri fini istituzionali è’ ordinatorio, nel senso che entro la data indicata dal
legislatore devono essere avviate le procedure relative alla dismissione, mentre l’ iter può anche
chiudersi in un momento successivo”
4. LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LE NORME SULLE LIBERALIZZAZIONI
• Manovra di ferragosto (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertita con
modifiche in legge 148/2011)
• Legge con modificazioni (L. n. 27/2012),
• Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi, dovranno verificare la realizzabilità di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le
attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità
del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in
cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
5. Criteri per il governo delle partecipazioni degli Enti Locali
GOVERNO SOCIETA’
PARTECIPATE
Governo
Controllo Qualità Performance e
Servizi risultati
Garantire la qualità dei servizi Garantire una gestione industriale
erogati dalle aziende ed il rispetto delle aziende “sana”, subordinata
dei contratti di servizio alle linee strategiche dall’azionista
6. Si stanno consolidando già in Europa ed ora anche in Italia diversi modelli di governance per i
Servizi Pubblici Locali mediante la costituzione di Holding Comunali. Si persegue la ricerca di
sinergie ed economie di scala attraverso la massima integrazione possibile in relazione ai
conseguenti processi di ristrutturazione
+
Modelli complessi Holding
di Corporate Comunale
Governance
Difficoltà
Modello
realizzativa specialistico
Modello Processi di fusioni
tradizionale e integrazioni
-
- Livello di integrazione +
7. In Italia la maggior parte degli enti locali ha adottato la soluzione “tradizionale”, anche se iniziano a
svilupparsi meccanismi di governo e controllo più specifici.
Comune di Stoccolma
Provincia di Trento
Comune di Barcellona
Comune di Roma
Comune di Lucca
Comune di Milano (allo studio)
Altri Enti
locali italiani
• La soluzione tradizionale prevede che gli organi politici si avvalgano del supporto di strutture già esistenti supporto
esistenti e competenti nelle diverse aree di attività in cui opera la singola azienda partecipata: non esiste un’unità
specializzata nella gestione delle aziende(modello prevalente in Italia).
• La soluzione specialistica prevede l’istituzione di un’unità organizzativa, dotata di specifiche col’istituzione
competenze professionali competenze professionali, che ha il compito di supportare gli organi politici nella
definizione degli obiettivi strategici del Gruppo comunale e nell’attività di coordinamento e controllo dell’attività
delle singole aziende(modello adottato dal Comune di Barcellona dal 1983 e in tempi più recenti da alcuni Comuni
italiani medio-grandi, es. Roma).
• La soluzione più innovativa consiste nella creazione di una Holding: tale modello è già stato sperimentato all’estero
e viene guardato con interesse da alcune amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni (modello adottato con
significativi risultati nei paesi scandinavi, in Germania e in Belgio ed indicato per le amministrazioni di grandi
dimensioni).
9. Processi e leve di governance
Adozione di un codice di corporate governance finalizzato alla regolamentazione
dell'organizzazione interna della società, al fine di assicurare l’affidabilità del management e
l’equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi dell’azionista;
1. Adozione di un codice di comportamentoche determini:
• Linee guida del codice etico di cui si dovranno dotare le società;
• Gestione dei flussi di informazione tra gli organi delle singole società ed il Comune;
• Definizione di regole di condotta per le nomine dei componenti dei CdA e dei Collegi
Sindacali delle società controllate e partecipate di secondo livello;
2. Predisposizione annuale di una Relazione aziendale contenente la definizione dei piani
strategici e di sviluppo di breve e lungo periodo;
3. Predisposizione di un sistema strutturato di reporting periodico sulla gestione economica,
finanziaria e patrimoniale, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
4. Richiesta di preventiva autorizzazione sulle più rilevanti operazioni(es. nuovi servizi,
affidamento grandi appalti, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni, ecc.)
Per garantire un’efficace interfaccia con le aziende e la corretta gestione ed analisi dei flussi
informativi, sarà dunque necessario potenziare le capacità di risposta, di indirizzo e controllo
delle strutture tecniche e professionali interne all'Amministrazione comunale, oggi non del
tutto valorizzate
10. Per l’implementazione delle strategie, la gestione delle risorse e l’analisi del
patrimonio di informazioni relative alle Società del Gruppo, Roma Capitale si dovrà
dotare di un “Tableau de Bord”, di cui sarà responsabile la neo costituita Holding
SISTEMA DI CONTROLLO
REPORTING
• Standardizzazione dei flussi
Ama SpA Atac S.p.A. RSM S.r.l. informativi in entrata provenienti
(100%) (100%) (100%) dalle Società del Gruppo
R.p.R. S.p.A. Aequa Roma Roma Metr.ne • Strutturazione on-line dei dati
(100%) S.p.A. (100%) S.r.l. (100% ) generali, per settore e per Azienda
Ze' tema S.r.l. CAR S.c.p.A. Eur S.p.A. • Creazione di un sistema di analisi
(100% ) (31%) (10% ) delle informazioni e reporting
Investimenti CIF S.p.A. SAR S.r.l.
S.p.A. (22%) (8,87%) (100%)
11. Tag: Ama SpA. , Atac S.p.A. , Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l. , Aequa Roma S.p.A. ,
Roma Metropolitane S.r.l. , Servizi Azionista Roma S.r.l. , Ze' tema Progetto Cultura S.r.l.
, Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. , Investimenti S.p.A. , Eur S.p.A. , Centro
Ingrosso Fiori S.p.A, Holding, Roma Capitale, Servizi Pubblici Locali, Roma Servizi per la
Mobilità, Liberalizzazioni, legge n. 148/2011, Legge n. 27/2012.