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LA GOVERNANCE DELLE
PARTECIPAZIONI PUBBLICHE
     gianluca.ponzio@gmail.com

            Maggio 2012
LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO




•   Legge 133/2008: Regolamenta i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei
    servizi pubblici locali
•   Legge 244/2007: Consente alle amministrazioni pubbliche di detenere
    partecipazione esclusivamente in società che abbiano per oggetto attività
    strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali
•   Legge 248/2006: Regolamenta l’attività delle società che svolgono servizi
    strumentalia favore degli enti locali
•   L’articolo 25 del dl 1/2012, c.d. decreto liberalizzazioni, pubblicato in GU il
    24.1.2012 interviene nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali,
    apportando consistenti modifiche all’articolo 4 del dl 138/11 smi;
Gli Enti locali possono detenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività strettamente
                      necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali.
                        -Art. 3 (comma 27) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) –

Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi
non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o
mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società(direttamente o indirettamente)La norma
traduce il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni in
esse da parte degli enti locali, richiede come presupposto la “funzionalizzazione pubblica delle attività”
realizzate dai soggetti partecipati.
Tale riconoscimento è richiesto, in particolare, per le Società che producono servizi strumentali
La norma determina un quadro restrittivo, che si riferisce anche alle situazioni in cui l’amministrazione
detenga direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, ad organismi societari
costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali, a chiara
finalizzazione pubblica.

Il dato normativo prevede (art. 3, comma 28) un procedimento obbligatorio di autorizzazione
all’assunzione e al mantenimento delle partecipazioniattualmente detenute dalle amministrazioni in
società. La sussistenza della corrispondenza delle attività dell’organismo societario a quelle istituzionali
dell’ente di riferimento o della qualificazione delle attività prodotte come servizi di interesse generale
devono essere dichiarate in una deliberazione motivata dell’organo competente (per gli enti locali
questo è individuabile senza dubbio nel Consiglio).

Qualora non siano rilevabili tali presupposti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della Legge
Finanziaria 2008 le amministrazioni pubbliche devono cedere le società e le partecipazioni
vietate, mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 3, comma 29).Parere 48/2008 Corte dei Conti
Lombardia sez. controllo: “ il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono dismettere le
partecipazioni slegate dai propri fini istituzionali è’ ordinatorio, nel senso che entro la data indicata dal
legislatore devono essere avviate le procedure relative alla dismissione, mentre l’ iter può anche
chiudersi in un momento successivo”
LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LE NORME SULLE LIBERALIZZAZIONI



  •   Manovra di ferragosto (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertita con
      modifiche in legge 148/2011)

  •   Legge con modificazioni (L. n. 27/2012),

  •   Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la
      concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.


Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di
libera prestazione dei servizi, dovranno verificare la realizzabilità di una gestione
concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le
attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità
del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in
cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti
idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
Criteri per il governo delle partecipazioni degli Enti Locali




                                  GOVERNO SOCIETA’
                                    PARTECIPATE
                                                                 Governo
       Controllo Qualità                                      Performance e
            Servizi                                              risultati

Garantire la qualità dei servizi                     Garantire una gestione industriale
erogati dalle aziende ed il rispetto                 delle aziende “sana”, subordinata
dei contratti di servizio                            alle linee strategiche dall’azionista
Si stanno consolidando già in Europa ed ora anche in Italia diversi modelli di governance per i
Servizi Pubblici Locali mediante la costituzione di Holding Comunali. Si persegue la ricerca di
sinergie ed economie di scala attraverso la massima integrazione possibile in relazione ai
conseguenti processi di ristrutturazione



              +
                        Modelli complessi                                   Holding
                         di Corporate                                      Comunale
                          Governance




      Difficoltà
                                                  Modello
     realizzativa                               specialistico




                          Modello                                 Processi di fusioni
                        tradizionale                                e integrazioni

               -

                    -                       Livello di integrazione                     +
In Italia la maggior parte degli enti locali ha adottato la soluzione “tradizionale”, anche se iniziano a
svilupparsi meccanismi di governo e controllo più specifici.

                                                                                       Comune di Stoccolma
                                                                                       Provincia di Trento


                                                                       Comune di Barcellona
                                                                       Comune di Roma
                                                                       Comune di Lucca
                                                                       Comune di Milano (allo studio)


                                                    Altri Enti
                                                    locali italiani




• La soluzione tradizionale prevede che gli organi politici si avvalgano del supporto di strutture già esistenti supporto
  esistenti e competenti nelle diverse aree di attività in cui opera la singola azienda partecipata: non esiste un’unità
  specializzata nella gestione delle aziende(modello prevalente in Italia).
• La soluzione specialistica prevede l’istituzione di un’unità organizzativa, dotata di specifiche col’istituzione
  competenze professionali competenze professionali, che ha il compito di supportare gli organi politici nella
  definizione degli obiettivi strategici del Gruppo comunale e nell’attività di coordinamento e controllo dell’attività
  delle singole aziende(modello adottato dal Comune di Barcellona dal 1983 e in tempi più recenti da alcuni Comuni
  italiani medio-grandi, es. Roma).
• La soluzione più innovativa consiste nella creazione di una Holding: tale modello è già stato sperimentato all’estero
  e viene guardato con interesse da alcune amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni (modello adottato con
  significativi risultati nei paesi scandinavi, in Germania e in Belgio ed indicato per le amministrazioni di grandi
  dimensioni).
Gestione dei Servizi Pubblici Locali – situazione Italia
Processi e leve di governance

Adozione di un codice di corporate governance finalizzato alla regolamentazione
dell'organizzazione interna della società, al fine di assicurare l’affidabilità del management e
l’equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi dell’azionista;

1. Adozione di un codice di comportamentoche determini:
    • Linee guida del codice etico di cui si dovranno dotare le società;
    • Gestione dei flussi di informazione tra gli organi delle singole società ed il Comune;
    • Definizione di regole di condotta per le nomine dei componenti dei CdA e dei Collegi
      Sindacali delle società controllate e partecipate di secondo livello;

2. Predisposizione annuale di una Relazione aziendale contenente la definizione dei piani
   strategici e di sviluppo di breve e lungo periodo;
3. Predisposizione di un sistema strutturato di reporting periodico sulla gestione economica,
   finanziaria e patrimoniale, nonché sulle operazioni di maggior rilievo;
4. Richiesta di preventiva autorizzazione sulle più rilevanti operazioni(es. nuovi servizi,
   affidamento grandi appalti, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni, ecc.)

Per garantire un’efficace interfaccia con le aziende e la corretta gestione ed analisi dei flussi
informativi, sarà dunque necessario potenziare le capacità di risposta, di indirizzo e controllo
delle strutture tecniche e professionali interne all'Amministrazione comunale, oggi non del
tutto valorizzate
Per l’implementazione delle strategie, la gestione delle risorse e l’analisi del
patrimonio di informazioni relative alle Società del Gruppo, Roma Capitale si dovrà
dotare di un “Tableau de Bord”, di cui sarà responsabile la neo costituita Holding




            SISTEMA DI CONTROLLO
                 REPORTING
                                                     • Standardizzazione      dei  flussi
   Ama SpA          Atac S.p.A.      RSM S.r.l.        informativi in entrata provenienti
    (100%)            (100%)          (100%)           dalle Società del Gruppo

 R.p.R. S.p.A.     Aequa Roma      Roma Metr.ne      • Strutturazione on-line dei dati
   (100%)          S.p.A. (100%)    S.r.l. (100% )     generali, per settore e per Azienda

 Ze' tema S.r.l.   CAR S.c.p.A.      Eur S.p.A.      • Creazione di un sistema di analisi
    (100% )           (31%)           (10% )           delle informazioni e reporting

 Investimenti       CIF S.p.A.       SAR S.r.l.
 S.p.A. (22%)        (8,87%)          (100%)
Tag: Ama SpA. , Atac S.p.A. , Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l. , Aequa Roma S.p.A. ,
Roma Metropolitane S.r.l. , Servizi Azionista Roma S.r.l. , Ze' tema Progetto Cultura S.r.l.
, Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. , Investimenti S.p.A. , Eur S.p.A. , Centro
Ingrosso Fiori S.p.A, Holding, Roma Capitale, Servizi Pubblici Locali, Roma Servizi per la
Mobilità, Liberalizzazioni, legge n. 148/2011, Legge n. 27/2012.

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  • 1. LA GOVERNANCE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE gianluca.ponzio@gmail.com Maggio 2012
  • 2. LE PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO • Legge 133/2008: Regolamenta i processi di liberalizzazione e privatizzazione dei servizi pubblici locali • Legge 244/2007: Consente alle amministrazioni pubbliche di detenere partecipazione esclusivamente in società che abbiano per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali • Legge 248/2006: Regolamenta l’attività delle società che svolgono servizi strumentalia favore degli enti locali • L’articolo 25 del dl 1/2012, c.d. decreto liberalizzazioni, pubblicato in GU il 24.1.2012 interviene nuovamente sulla disciplina dei servizi pubblici locali, apportando consistenti modifiche all’articolo 4 del dl 138/11 smi;
  • 3. Gli Enti locali possono detenere partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. -Art. 3 (comma 27) della L. 244/2007 (Finanziaria 2008) – Le amministrazioni pubbliche non possono costituire società aventi per oggetto attività di beni e servizi non strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società(direttamente o indirettamente)La norma traduce il principio generale secondo cui la costituzione di società o il mantenimento di partecipazioni in esse da parte degli enti locali, richiede come presupposto la “funzionalizzazione pubblica delle attività” realizzate dai soggetti partecipati. Tale riconoscimento è richiesto, in particolare, per le Società che producono servizi strumentali La norma determina un quadro restrittivo, che si riferisce anche alle situazioni in cui l’amministrazione detenga direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, ad organismi societari costituiti per produrre attività non riconducibili a finalità rientranti tra quelle istituzionali, a chiara finalizzazione pubblica. Il dato normativo prevede (art. 3, comma 28) un procedimento obbligatorio di autorizzazione all’assunzione e al mantenimento delle partecipazioniattualmente detenute dalle amministrazioni in società. La sussistenza della corrispondenza delle attività dell’organismo societario a quelle istituzionali dell’ente di riferimento o della qualificazione delle attività prodotte come servizi di interesse generale devono essere dichiarate in una deliberazione motivata dell’organo competente (per gli enti locali questo è individuabile senza dubbio nel Consiglio). Qualora non siano rilevabili tali presupposti, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della Legge Finanziaria 2008 le amministrazioni pubbliche devono cedere le società e le partecipazioni vietate, mediante procedure ad evidenza pubblica (art. 3, comma 29).Parere 48/2008 Corte dei Conti Lombardia sez. controllo: “ il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni devono dismettere le partecipazioni slegate dai propri fini istituzionali è’ ordinatorio, nel senso che entro la data indicata dal legislatore devono essere avviate le procedure relative alla dismissione, mentre l’ iter può anche chiudersi in un momento successivo”
  • 4. LE NOVITÀ INTRODOTTE CON LE NORME SULLE LIBERALIZZAZIONI • Manovra di ferragosto (D.L. n. 138 del 13 agosto 2011, convertita con modifiche in legge 148/2011) • Legge con modificazioni (L. n. 27/2012), • Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. Gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, dovranno verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità.
  • 5. Criteri per il governo delle partecipazioni degli Enti Locali GOVERNO SOCIETA’ PARTECIPATE Governo Controllo Qualità Performance e Servizi risultati Garantire la qualità dei servizi Garantire una gestione industriale erogati dalle aziende ed il rispetto delle aziende “sana”, subordinata dei contratti di servizio alle linee strategiche dall’azionista
  • 6. Si stanno consolidando già in Europa ed ora anche in Italia diversi modelli di governance per i Servizi Pubblici Locali mediante la costituzione di Holding Comunali. Si persegue la ricerca di sinergie ed economie di scala attraverso la massima integrazione possibile in relazione ai conseguenti processi di ristrutturazione + Modelli complessi Holding di Corporate Comunale Governance Difficoltà Modello realizzativa specialistico Modello Processi di fusioni tradizionale e integrazioni - - Livello di integrazione +
  • 7. In Italia la maggior parte degli enti locali ha adottato la soluzione “tradizionale”, anche se iniziano a svilupparsi meccanismi di governo e controllo più specifici. Comune di Stoccolma Provincia di Trento Comune di Barcellona Comune di Roma Comune di Lucca Comune di Milano (allo studio) Altri Enti locali italiani • La soluzione tradizionale prevede che gli organi politici si avvalgano del supporto di strutture già esistenti supporto esistenti e competenti nelle diverse aree di attività in cui opera la singola azienda partecipata: non esiste un’unità specializzata nella gestione delle aziende(modello prevalente in Italia). • La soluzione specialistica prevede l’istituzione di un’unità organizzativa, dotata di specifiche col’istituzione competenze professionali competenze professionali, che ha il compito di supportare gli organi politici nella definizione degli obiettivi strategici del Gruppo comunale e nell’attività di coordinamento e controllo dell’attività delle singole aziende(modello adottato dal Comune di Barcellona dal 1983 e in tempi più recenti da alcuni Comuni italiani medio-grandi, es. Roma). • La soluzione più innovativa consiste nella creazione di una Holding: tale modello è già stato sperimentato all’estero e viene guardato con interesse da alcune amministrazioni pubbliche di grandi dimensioni (modello adottato con significativi risultati nei paesi scandinavi, in Germania e in Belgio ed indicato per le amministrazioni di grandi dimensioni).
  • 8. Gestione dei Servizi Pubblici Locali – situazione Italia
  • 9. Processi e leve di governance Adozione di un codice di corporate governance finalizzato alla regolamentazione dell'organizzazione interna della società, al fine di assicurare l’affidabilità del management e l’equo bilanciamento tra il suo potere e gli interessi dell’azionista; 1. Adozione di un codice di comportamentoche determini: • Linee guida del codice etico di cui si dovranno dotare le società; • Gestione dei flussi di informazione tra gli organi delle singole società ed il Comune; • Definizione di regole di condotta per le nomine dei componenti dei CdA e dei Collegi Sindacali delle società controllate e partecipate di secondo livello; 2. Predisposizione annuale di una Relazione aziendale contenente la definizione dei piani strategici e di sviluppo di breve e lungo periodo; 3. Predisposizione di un sistema strutturato di reporting periodico sulla gestione economica, finanziaria e patrimoniale, nonché sulle operazioni di maggior rilievo; 4. Richiesta di preventiva autorizzazione sulle più rilevanti operazioni(es. nuovi servizi, affidamento grandi appalti, l'acquisizione o la dismissione di partecipazioni, ecc.) Per garantire un’efficace interfaccia con le aziende e la corretta gestione ed analisi dei flussi informativi, sarà dunque necessario potenziare le capacità di risposta, di indirizzo e controllo delle strutture tecniche e professionali interne all'Amministrazione comunale, oggi non del tutto valorizzate
  • 10. Per l’implementazione delle strategie, la gestione delle risorse e l’analisi del patrimonio di informazioni relative alle Società del Gruppo, Roma Capitale si dovrà dotare di un “Tableau de Bord”, di cui sarà responsabile la neo costituita Holding SISTEMA DI CONTROLLO REPORTING • Standardizzazione dei flussi Ama SpA Atac S.p.A. RSM S.r.l. informativi in entrata provenienti (100%) (100%) (100%) dalle Società del Gruppo R.p.R. S.p.A. Aequa Roma Roma Metr.ne • Strutturazione on-line dei dati (100%) S.p.A. (100%) S.r.l. (100% ) generali, per settore e per Azienda Ze' tema S.r.l. CAR S.c.p.A. Eur S.p.A. • Creazione di un sistema di analisi (100% ) (31%) (10% ) delle informazioni e reporting Investimenti CIF S.p.A. SAR S.r.l. S.p.A. (22%) (8,87%) (100%)
  • 11. Tag: Ama SpA. , Atac S.p.A. , Roma Servizi per la Mobilita' S.r.l. , Aequa Roma S.p.A. , Roma Metropolitane S.r.l. , Servizi Azionista Roma S.r.l. , Ze' tema Progetto Cultura S.r.l. , Centro Agroalimentare Romano S.c.p.A. , Investimenti S.p.A. , Eur S.p.A. , Centro Ingrosso Fiori S.p.A, Holding, Roma Capitale, Servizi Pubblici Locali, Roma Servizi per la Mobilità, Liberalizzazioni, legge n. 148/2011, Legge n. 27/2012.