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M O V I M E N T O
F O R E N S E
V E N E T O
Seminario di studio sulle Istituzioni ForensiSeminario di studio sulle Istituzioni Forensi
LA LEGGE FORENSE:LA LEGGE FORENSE:
UN PERCORSOUN PERCORSO
CONSAPEVOLE?CONSAPEVOLE?
……perché se non sai cosa ti dice la legge,perché se non sai cosa ti dice la legge,
ti devi fidare di quello che ti raccontano...ti devi fidare di quello che ti raccontano...
Cosa sono le
Istituzioni Forensi?
Quando si parla di Istituzioni Forensi
si parla di quegli organismi che regolano la vita dell'Avvocatura,
intesa come sistema organizzato di soggetti.
Sono gli organi di governo del sistema,
aventi funzioni amministrative, politiche, giudiziarie,
assistenziali e previdenziali.
Il problema è che molti di noi non sanno nemmeno che tali enti esistono,
o comunque ritengono che siano soggetti esterni ed estranei al lavoro
che facciamo ogni giorno…
“Non ci si può occupare di queste cose, perché l'atto scade, domani c'è
udienza, c'è l'appuntamento col cliente...”
Sono tutte cose vere, ma c'è un aspetto da non sottovalutare: queste
istituzioni ci sono, e se non decideremo noi chi ci governa, qualcuno
deciderà per noi.
Quali sono le
Istituzioni Forensi?
La norma che prevede la maggior parte delle disposizioni in tema di
ISTITUZIONI FORENSI è la LEGGE FORENSE (legge 31/12/2012 n. 247)
Titolo III
✔ L'Ordine Circondariale Forense (Assemblea Iscritti, COA, etc.)
✔ Il Consiglio Nazionale Forense (CNF)
✔ Il Congresso Nazionale Forense
✔ L'“Organismo chiamato ad attuare i deliberati del Congresso”
✔ I Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD)
Titolo V
✔ La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CF)
L'Ordinamento Forense
La LEGGE FORENSE detta quella che è la disciplina
dell'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE
Art. 1 - Disciplina dell'ordinamento forense
1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei
trattati internazionali, disciplina la PROFESSIONE DI AVVOCATO.
2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della
primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta:
a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse
pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi
individuali e collettivi sui quali essa incide;
b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni
dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza
dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale;
d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle
giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito.
3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante REGOLAMENTI ADOTTATI CON
DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del
Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense. […]
Titolo III
Organi e funzioni
CAPO I: L'Ordine Forense
Art. 24: L'Ordine Forense
CAPO II: Ordine Circondariale
Art. 25-32: Il Consiglio dell'Ordine, l'assemblea, ruoli e funzioni,
organismi collegati
CAPO III: Consiglio Nazionale Forense
Art. 33-38: Durata e composizione, compiti, competenza giurisdizionale
CAPO IV: Congresso Nazionale Forense
Art. 39: ruolo politico e attuazione
Capo I
L'Ordine Forense
Art. 24: L'Ordine Forense
Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine Forense.
L'ordine forense si articola negli ORDINI CIRCONDARIALI e nel CNF.
Il CNF e gli ORDINI CIRCONDARIALI sono enti pubblici non economici a
carattere associativo istituiti
✔ per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle
regole deontologiche,
✔ nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici
connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della
funzione giurisdizionale.
Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati
esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria
organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di
legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
Capo II
L'Ordine Forense
Art. 25 - L'ordine circondariale forense
Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale
sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale
nel circondario.
L'ORDINE CIRCONDARIALE HA IN VIA ESCLUSIVA LA RAPPRESENTANZA
ISTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA A LIVELLO LOCALE E PROMUOVE I
RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.
Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine,
con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 1.
Capo II
L'Ordine Forense
Art. 26 - Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto
Sono ORGANI dell'ordine circondariale:
a) l'assemblea degli iscritti;
b) il consiglio;
c) il presidente;
d) il segretario;
e) il tesoriere;
f) il collegio dei revisori.
Il PRESIDENTE rappresenta l'ordine circondariale.
Art. 27 - L'assemblea
L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa:
1) elegge i componenti del consiglio;
2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
3) esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio;
4) esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
L'assemblea, previa delibera del consiglio, È CONVOCATA dal presidente (o, in caso di suo impedimento, dal
vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione).
- almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo.
- su delibera del Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo
dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo.
L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio
successivo alla scadenza.
Capo II
L'Ordine Forense
Il consiglio dell'ordine (artt. 28 e 29)
Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
a) da 5 membri, qualora l'ordine conti fino a 100 iscritti
b) da 7 membri, qualora l'ordine conti fino a 200 iscritti
c) da 9 membri, qualora l'ordine conti fino a 500 iscritti
d) da 11 membri, qualora l'ordine conti fino a 1.000 iscritti
e) da 15 membri, qualora l'ordine conti fino a 2.000 iscritti
f) da 21 membri, qualora l'ordine conti fino a 5.000 iscritti
g) da 25 membri, qualora l'ordine conti oltre 5.000 iscritti
Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri.
Per la validità delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.
Art. 29 - Compiti e prerogative del consiglio
a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;
b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come
integrazione ad essi;
c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense.
A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi,
promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei
praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;
d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di
formazione continua in capo agli iscritti;
Capo II
L'Ordine Forense
e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai
sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di
specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s);
f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli
atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo
quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di
disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50;
g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio
professionale;
h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la
cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;
i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli
avvocati;
l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;
m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi
ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;
n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa
delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le
modalità nello stesso stabilite;
Capo II
L'Ordine Forense
o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o
tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle;
degli accordi sui compensi e' redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale
che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula;
p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto
dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli.
Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli
enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte,
possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare
ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica
al CNF;
q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano
come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti;
r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione1;
s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti;
t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario
segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti.
Art. 51 Costituzione
Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza,
secondo i requisiti stabiliti dalla. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
Capo II
L'Ordine Forense
GESTIONE FINANZIARIA e AMMINISTRAZIONE DEI BENI dell’Ordine
La “Tassa di iscrizione annuale”
La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede
annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo.
Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra
attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo
dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle
attività professionali il consiglio è autorizzato:
a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun
albo, elenco o registro;
b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati,
copie e tessere e per i pareri sui compensi.
L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio.
Il consiglio provvede alla RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli
dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte
dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a
ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.
Attenzione: Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa
contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con
provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia
provveduto al pagamento.
Capo II
L'Ordine Forense
Art. 33 - Scioglimento del consiglio
Il consiglio è sciolto:
a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario
straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il
quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca
l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un
comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di
segretario.
Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del
Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida.
Art. 28, comma 7-8 – Durata della carica
Il consiglio dura in carica UN QUADRIENNIO e scade il 31 dicembre del quarto anno.
Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del
consiglio neoeletto.
L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
Capo II
L'Ordine Forense
Appartengono all’Ordine Circondariale
COLLEGIO DEI REVISORI (Art. 31): verifica la regolarità della gestione
patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio.
COMMISSIONI DI LAVORO PRESSO I COA (Art. 32)
COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEGLI AVVOCATI (Art. 25, comma 4)
SPORTELLO PER IL CITTADINO (Art. 30): volto a fornire informazioni e
orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali
degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 28 legge 247/2012
I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con VOTO SEGRETO in base a
REGOLAMENTO adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso
stabilite.
Principi normativi:
1) Il riparto dei consiglieri da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che
assicuri l'equilibrio tra i generi (art. 51 Cost.).
✔ Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti.
✔ La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un
numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi.
Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi
di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto
previsto per la tutela del genere meno rappresentato.
2) Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei
consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
Risultano ELETTI coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione, tra coloro che
abbiano uguale anziana di iscrizione, il maggiore di età.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto
nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione.
La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio.
I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati.
La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è
svolto il precedente.
Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere.
Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente.
A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti.
In caso di parità di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per
iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età.
Incompatibilità
La carica di consigliere è incompatibile con quella di:
✔ consigliere nazionale
✔ componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Forense
✔ membro di un consiglio distrettuale di disciplina
L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro
trenta giorni dalla proclamazione.
Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.
Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi
giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 2014, n. 170
Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi,
a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247
Art. 4 - Convocazione elettorale
Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno 30 giorni
prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse.
L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data
fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente
regolamento.
L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero
dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato.
L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di
ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a
comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello
precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi
gli spazi riservati al consiglio.
Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine.
Art. 5 - Propaganda elettorale
La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche.
È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle
sue immediate vicinanze.
La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta
in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 6 - Candidature
Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione
ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale.
Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore
12 del 10° giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto.
Art. 7 - Formazione delle liste
Le LISTE sono identificate con il NOME di almeno un componente o di fantasia, e la candidatura
all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. È consentito candidarsi in
una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste.
Nominativi all’interno della lista:
1) se i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno
1/3 dei componenti della lista (arrotondato per difetto all'unità inferiore), possono recare
l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da
eleggere.
Se il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in
ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere, il limite massimo dei 2/3.
2) se nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi non può
superare i 2/3 dei componenti complessivamente eleggibili.
L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta
l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il
presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 8 - Commissione elettorale
Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la
COMMISSIONE ELETTORALE, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al
consigliere segretario, 6 o più iscritti con un’anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque
anni e che non sono candidati.
La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le
operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti.
È coadiuvata, per la sola fase dello SPOGLIO delle schede elettorali, da un numero non inferiore a 4
di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati.
Art. 9 - Schede elettorali ed espressione del voto
Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del
voto.
Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del
consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, è preventivamente firmata in originale
dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via
riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto.
Il VOTO è espresso attraverso:
✔ l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati,
✔ ovvero attraverso l’indicazione della lista: in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è
computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti
della lista.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in
misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite
massimo dei due terzi per ciascun genere. Nei casi di voto non destinato ai 2 generi, l’elettore
può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio
da eleggere, pena la nullità della scheda.
Sono nulle le schede
✔ che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con
attribuzione di preferenza individuale,
✔ nonché quelle recanti l’indicazione di più liste.
Art. 10 - Seggio elettorale
Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso
cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio.
Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da
garantire agli elettori la segretezza del voto. All’interno del seggio elettorale devono essere
esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori: a) l’elenco
degli avvocati candidati b) l’elenco delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i
componenti.
Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale
di propaganda elettorale.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 11 - Operazioni di voto
Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio.
Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e
luogo indicati nell’avviso di convocazione.
Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e
di segretario del seggio.
Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si
concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo
scrutinio delle schede.
Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione: a) verifica la regolare costituzione del seggio
elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonché
una o più cabine elettorali; b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto; c)
verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni; d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e
non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro.
Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio.
Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le
operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli
eletti.
Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti.
Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione
delle schede non votate.
Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio
elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio.
Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrità del
materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale
elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense.
Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 12. Votazione con sistema elettronico
Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso
espressione di un voto telematico.
Art. 13. Scrutinio delle schede
Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri:
a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano
più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata;
b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al
candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro
candidato;
c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove
il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si
applica il criterio di cui alla lettera a) ;
Sono nulle le schede che:
a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9 del regolamento, salvo quanto previsto
sopra;
b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia;
c) contengono segni diversi dall’espressione di voto;
d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito;
e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 14 - Proclamazione degli eletti
Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente,
assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni
di scrutinio è redatto apposito verbale.
Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio.
Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una
GRADUATORIA con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti.
Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero
complessivo dei seggi da attribuire.
In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all’albo,e tra coloro che
abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età.
Quando nell’ambito della graduatoria così formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il
genere meno rappresentato, si forma una 2° graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun
candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di 1/3 di cui all’articolo 28 della
legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato
eccedenti la quota dei 2/3 e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno
conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna
sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad
entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato.
Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla
proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio
nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la
pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.
Il Regolamento
per l'elezione del COA
Art. 15 - Sostituzione degli eletti
Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non è
possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede
entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente
regolamento.
Le decisioni del TAR
sul Regolamento
TAR LAZIO sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015, 8334/2015 (Giugno 2015)
Con le sopra indicate sentenze il TAR ha affermato l’illegittimità degli artt. 7 e 9 del regolamento
ministeriale nella parte in cui:
a) consentono all’elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi;
b) consentono la presentazione di liste con un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da
eleggere;
c) prevedono che le schede elettorali contengono un numero di righe pari al numero degli eligendi.
Il TAR ha, poi, ritenuto illegittimo il comma 7 dell’art. 14 dello stesso regolamento, in quanto prevede
un “correttivo a valle del procedimento elettorale” in contrasto con i principi costituzionali in materia
di tutela del genere, che debbono prevedere una eguaglianza di opportunità, ma non comportare una
modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale.
Il TAR Lazio, muove analizzando l’art. 28 legge 247/2012 commi 2 e 3, i quali rispettivamente
stabiliscono che
1) “Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei
consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere
meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di
preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate
ai due generi” (TUTELA EQUILIBRIO DI GENERE)
2) e che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da
eleggere, arrotondati per difetto” (TUTELA DELLE MINORANZE)
Ritiene il Collegio che il Regolamento 170/2014 abbia operato nel senso di tutelare l’obiettivo
dell’equilibrio di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta
invece dal comma 3.
Le decisioni del TAR
sul Regolamento
Infatti, secondo i giudici, la tutela di genere si muove all’interno del limite dato dalla tutela delle minoranze,
e pertanto il numero massimo dei voti che ciascun candidato può esprimere non deve superare i 2/3 dei
consiglieri da eleggere, ed entro tale quota, deve essere rispettato l’equilibrio di genere dato dal comma 2
dell’art. 28 L.P.
Appare chiara a questo punto l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella
parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati
da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei
consiglieri complessivamente da eleggere, c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di
righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere.
Il ricorso è altresì fondato nella parte in cui censura il comma 7 dell’art. 14 del medesimo regolamento.
La disposizione prevede che se il risultato delle elezioni non rispetta la quota di 1/3 per il genere meno
rappresentato, si forma una 2°graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato,
consenta la composizione del consiglio nel rispetto della predetta quota di 1/3 sostituendo i candidati del
genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno
rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti.
I Giudici hanno osservato come la Corte Costituzionale abbia affermato che le norme a tutela della parità di
genere risultano compatibili con il sistema complessivamente delineato dagli articoli 3, 48 e 51 della
Costituzione laddove si limitino a prevedere misure promozionali “a monte” del procedimento elettorale,
mentre risultano costituzionalmente illegittime laddove prevedano meccanismi correttivi “a valle” del
procedimento medesimo.
In sostanza l’obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito incidendo sulle modalità di
formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, mentre il perseguimento della suddetta
finalità non può importare una modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, ciò che è invece
avvenuto nel caso in esame in forza del contenuto del comma 7 dell’art. 14 del regolamento impugnato
Le decisioni del TAR
sul Regolamento
LO STATO DELL'ARTE
In alcuni COA si è proceduto ad elezioni secondo i criteri di cui al
Regolamento, poi caducato. Al riguardo pendono innanzi al CNF alcuni
ricorsi elettorali.
Altri COA, invece, hanno indetto le elezioni dopo la pronunzia del TAR LAZIO,
di cui dovranno essere rispettate le prescrizioni con conseguente
interpretazione della disciplina.
Attualmente sono in corso incontri tra le istituzioni e le associazioni forensi
ed il Ministero della Giustizia.
L’orientamento che pare dominante è quello volto ad una modificazione
della norma primaria (art. 28 l.p.), e vi è discussione (molto animata!) circa:
✔ Il voto di lista, che alcuni vorrebbero eliminare;
✔ La tutela delle minoranze, che alcuni vorrebbero eliminare, mentre altri
vorrebbero addirittura rafforzare
✔ Il limite delle preferenze individuali, che si vorrebbero ulteriormente
ridurre ad 1/3
Capo III
Il CNF
Art. 35 - Compiti e prerogative
✔ ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e
promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
✔ adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli
ordini circondariali;
✔ emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la
diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza […];
✔ propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13;
✔ esprime pareri in merito alla previdenza forense;
✔ esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che,
anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia;
✔ cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni
superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5;
✔ promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al
fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa;
✔ istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche
maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento
democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza,
assicurandone la gratuità;
✔ designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
Capo III
Il CNF
✔ collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e
del decoro professionale;
✔ cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse
dell'avvocatura;
✔ istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della
giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente
amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
✔ esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio
decreto 22 gennaio 1934, n.37;
✔ propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano
le condizioni previste nell'articolo 33;
✔ convoca il Congresso Nazionale Forense almeno ogni 3 anni
Amministrazione Finanziaria
Il CNF approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni, e nei limiti necessari per
coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è
autorizzato:
a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi;
b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie;
c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei
patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
Capo III
Il CNF
Art. 36 - Competenza giurisdizionale
Il CNF pronuncia su:
✔ reclami avverso i provvedimenti disciplinari
✔ reclami nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta
pratica
✔ ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine
✔ risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali
✔ esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio
distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento
disciplinare.
I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina
hanno natura di sentenza.
Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di P.M., un magistrato,
con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso
la Corte di cassazione.
Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF
alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per
incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge.
La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del
regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
Capo III
Il CNF
Art. 34. - Durata e composizione
Ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni.
I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di
due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi.
Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino
all'insediamento del Consiglio neoeletto.
Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38.
Art. 38 - Eleggibilità e incompatibilità
Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti
alle giurisdizioni superiori.
La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di
consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di
amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di
previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio
distrettuale di disciplina.
Iscrizione all'Albo
dei Cassazionisti
Come è noto, in base alla previgente legge professionale, l’iscrizione all’albo speciale per il
patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori era consentita
all’avvocato che
✔ dimostrasse di avere esercitato per almeno 12 anni la professione di avvocato davanti
alle Corti di appello e ai Tribunali
✔ oppure, decorsi cinque anni dall’iscrizione nell’albo ordinario, avesse superato l’esame
analiticamente regolato dalla legge n.1003/1936 e dal r.d. n.1482/1936.
La Legge n. 247/2012 ha cambiato radicalmente la disciplina di accesso all’albo speciale,
prevedendo all’art. 22 che l’iscrizione possa essere richiesta da chi, avendo maturato una
anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, “successivamente abbia lodevolmente e
proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con
regolamento dal CNF. […]”
Il Cnf ha dato esecuzione all’art. 22 citato, con Regolamento n. 5 del 16/07/2014, in cui
sinteticamente si dispone:
art. 1 “L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può
essere richiesta al CNF dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione
all’albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato
il corso organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura, istituita dal CNF ai sensi dell’art.
22 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e disciplinata secondo le disposizioni del presente
Regolamento.
Iscrizione all'Albo
dei Cassazionisti
Art. 4 “Accesso ai corsi”
Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all’Albo, che abbiano maturato i requisiti
ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi, tra i quali in particolare:
✔ l’iscrizione all’Albo da almeno otto anni;
✔ aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri alternativi di cui al
successivo comma 3, e cioè aver patrocinato negli ultimi 4 anni
a) almeno 10 giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile;
b) almeno 20 giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale;
c) almeno 20 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili.
In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l’ammissione a ciascun corso è
subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una
prova di accesso, da svolgersi in unica data, a Roma.
La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente almeno 30 domande
complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale
amministrativo e giustizia costituzionale. Ai fini del superamento della prova è necessario
rispondere correttamente ad almeno 2/3 delle domande.
Quindi, sussistendo i REQUISITI, si accede al TEST PRESELETTIVO, e superato lo stesso si accede
al Corso, della durata di 3 mesi (120 ore, diviso in 10 ore alla settimana, che si conclude con un
ESAME FINALE (da tenersi in ROMA con cadenza annuale), disciplinata dall’art. 9 del
Regolamento. In sostanza: prova scritta ed orale.
Iscrizione all'Albo
dei Cassazionisti
PROROGA SECONDO LA VECCHIA DISCIPLINA
È stata prevista dalla Legge Professionale una proroga della previgente
disciplina che consente l’iscrizione nell’albo speciale agli avvocati che,
entro 3 anni dall’entrata in vigore della riforma, maturino i requisiti
previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della
professione.
Pertanto, era richiesto che tale requisito fosse maturato entro il 2
febbraio 2016.
Il decreto c.d. Milleproroghe 2016 ha esteso a 4 anni il precedente
termine e, quindi, fino al 2 febbraio 2017, per ottenere l’ abilitazione ad
esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di
cassazione, Consiglio di stato, Corte conti, Corte costituzionale, Tribunale
superiore delle acque pubbliche).
Il Consiglio Distrettuale
di Disciplina
TITOLO V - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE
Capo I - Art. 50 - Consigli distrettuali di disciplina (CDD)
Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense.
Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti
all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve
procedere.
Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base
capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui
all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF.
Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad 1/3
della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se
necessario approssimata per difetto all'unità.
Al riguardo il CNF ha approvato i seguenti Regolamenti:
REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1. - Elezione dei componenti dei Consigli
distrettuali di disciplina
REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2. - Procedimento disciplinare
Capo IV
Il Congresso
Art. 39 - Congresso nazionale forense
Il congresso nazionale forense è la MASSIMA ASSISE DELL'AVVOCATURA
ITALIANA nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue
componenti associative.
Tratta e formula PROPOSTE sui temi della giustizia e della tutela dei diritti
fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la
professione forense.
Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie
norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a
dare attuazione ai suoi deliberati.
Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
Capo IV
L'art. 39, oggi...
CONGRESSO NAZIONALE FORENSE
✔ Riconoscimento politico del congresso e importanza dello stesso
(MASSIMA ASSISE): non decidono altri, ma il congresso
✔ Su cosa decide il congresso?
Formula proposte su
1. giustizia
2. diritti fondamentali
3. professione forense
✔ Delibera autonomamente le proprio norme regolamentari e
statutarie: non possono decidere altri, al di fuori del congresso
✔ Elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai propri deliberati:
l'elezione deve avvenire nel congresso e non in altri luoghi
✔ Convocato almeno ogni 3 anni: per esigenze di rinnovo, ma anche
perché è il congresso che decide sui temi “politici” dell'avvocatura
Capo IV
L'art. 39, oggi...
Il XXXII Congresso Nazionale Forense non ha riformato né lo Statuto né
l'organismo deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali: tutte le
mozioni statutarie sono state bocciate.
Sostanzialmente, ad oggi permangono in vigore il vecchio statuto ed il
ruolo dell'organismo ex art. 39 L.P. è stato assunto all'OUA (Organismo
Unitario dell'Avvocatura) che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto “è l’organo
al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito
di attuare i deliberati congressuali, assumendo iniziative, promuovendo
e curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione
ed intervento presso le istituzioni pubbliche e gli organismi politici”.
Tutti sono comunque convinti che serva una riforma, ed oggi siamo in
una situazione sostanziale di incertezza sulla validità delle regole sulla
legittimazione dell'OUA.
Statuto del Congresso:
Elezione dei Delegati
Art. 3
Il Congresso è costituito oltre che dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine,
dai delegati di ciascun Ordine eletti, con criterio proporzionale e con
espressione di voto limitato, dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi
annessi, secondo le modalità determinate – con apposita delibera in sede
congressuale (1) - che assicurino la massima partecipazione del corpo
elettorale.
Mozione 27 (Determinazione del numero dei delegati al Congresso)
Art.1
I Delegati al Congresso Nazionale Forense sono eletti in assemblee
circondariali appositamente convocate dal Presidente del Consiglio
dell’Ordine, e da tenersi almeno sessanta giorni prima della data di
apertura del Congresso.
Statuto del Congresso:
Elezione dei Delegati
Art. 2
1. L’elettorato attivo e passivo è attribuito agli avvocati iscritti nell’albo e
negli elenchi annessi al 31/12 dell’anno precedente.
2. L’espressione del voto, da effettuarsi a scrutinio segreto, deve essere
limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere, approssimato
per difetto.
Art. 3
1. Ciascun Ordine è rappresentato al Congresso dal Presidente del
Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato oltre che da un delegato per
ogni trecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a
cento.
2. Ai fini di tale computo, si considera il numero degli iscritti quale
risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
L'Organismo Unitario
dell'Avvocatura, oggi...
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana trova espressa menzione nello
Statuto del Congresso Nazionale Forense, in cui si legge:
Preambolo
“[…] È dunque interesse ed onere dell’intera avvocatura stringersi - come
istituzioni, come associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come
singoli iscritti all’albo - in un patto di solidarietà politica, giuridica ed
organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche
finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura operativa di
rappresentanza politica che ne è diretta emanazione, l’Organismo Unitario
dell’Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di intervento è necessario
dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto.
[…]
All’art. 2 dello Statuto, l’OUA è chiamato, accanto al CNF, a dare attuazione ai
deliberati congressuali, e lo Statuto dell’OUA è contenuto nel medesimo Statuto
del Congresso: Capo II, artt. 6-10.
L’Organismo Unitario è composto da:
- l’Assemblea ed il Coordinatore
- il Presidente e la Giunta
L'Organismo Unitario
dell'Avvocatura, oggi...
L’Assemblea è composta da due rappresentanti per ciascun Distretto
giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli
Ordini aventi sede nel Distretto nonché iscritti alla Cassa di Previdenza, e
da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o
frazione superiore a 1.500 (millecinquecento). I rappresentanti degli iscritti
negli Ordini del Distretto vengono eletti nel corso dei lavori del Congresso,
con voto segreto e, in caso di più eligendi, limitato a due terzi.
La Giunta centrale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni
dell’Assemblea dell’Organismo Unitario; elabora proposte da sottoporre
all’esame dell’Assemblea; mantiene assidui contatti con tutte le
componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura al fine di
coordinare ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento
degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Organismo Unitario ogni
qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano
la tempestiva convocazione di quest’ultima. Tali attività vanno sottoposte
alla ratifica dell’Assemblea nella prima seduta successiva.
Verso il XXXIII Congresso
Nazionale Forense
Qual è l’organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati del congresso?
Sul punto non vi è (ovviamente) uniformità di vedute.
Secondo alcuni tale organismo deve essere individuato nell’Organismo Unitario
dell’Avvocatura (OUA), che per tal via riceverebbe riconoscimento normativo;
Secondo altri tale Organismo allo stato non esiste e deve essere ancora “eletto”,
dato che il Congresso di Venezia 2014 sul punto ha esitato in un nulla di fatto.
Secondo un terzo e minoritario orientamento il legislatore non avrebbe inteso
menzionare un nuovo organismo in aggiunta a quelli esistenti, quanto piuttosto
avrebbe attribuito al Congresso l’onere di individuare, per ogni deliberato,
l’organismo competente a darvi attuazione.
Non vi è uniformità di pensiero nemmeno circa la “composizione”
dell’ORGANISMO esecutivo dei deliberati congressuali, in quanto secondo alcuni
dovrebbero esservi delle “quote riservate” alle istituzioni forensi ed alle
associazioni maggiormente rappresentative. Secondo altri, invece, i componenti
di tale organismo dovrebbero essere eletti dagli iscritti agli albi.
Verso il XXXIII Congresso
Nazionale Forense
La proposta del Movimento Forense
Occorre cambiare l'attuale statuto poiché non consente l'effettiva
rappresentatività e rende debole l'azione politica degli avvocati.
✔ È necessario superare le rigidità evidenziate a Venezia ed approvare
responsabilmente la migliore riforma possibile.
✔ Dobbiamo garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 39 Legge
Professionale impedendo che il CNF, attraverso il coinvolgimento degli
Ordini, assuma una veste politica oltre a quella Istituzionale, legislativa e
giurisdizionale.
✔ Siamo convinti che soltanto allargando la partecipazione dei colleghi al
momento in cui viene eletta la governance dell'avvocatura chi ci
rappresenterà sarà veramente forte.
La riforma deve riconoscere al Congresso, massima assise dell'avvocatura, la
centralità nella fase delle elezioni del Presidente, della Giunta e dell'assemblea,
nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della Legge Professionale.
Verso il XXXIII Congresso
Nazionale Forense
La proposta del Movimento Forense
La proposta consente al plenum del Congresso Nazionale Forense (quasi
1000 avvocati) di votare direttamente il Presidente e la Giunta
dell'Organismo Politico (ex OUA), con sistema maggioritario garantendo
la rappresentanza di genere e della minoranza.
L'elezione avverrà su liste e programmi precedentemente comunicati agli
avvocati italiani sin dal momento dell'elezione dei delegati congressuali
nei singoli Fori.
Inoltre, è necessario riequilibrare numericamente la rappresentanza
all'interno dell'assemblea dell'Organismo in base agli iscritti.
Quindi, è stata prevista l'elezione dei membri da parte dei delegati
congressuali su base regionale garantendo - in ogni caso - la
rappresentanza ad ogni distretto e di genere.
Verso il XXXIII Congresso
Nazionale Forense
La proposta del Movimento Forense
Abbiamo riscontrato le forti istanze da parte degli Ordini di avere una voce
all'interno dell'Organismo politico, istanze che stanno portando il CNF ad
assumere un ruolo politico incompatibile con quelli che la Legge gli
attribuisce.
Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla disamina degli
avvocati una proposta che preveda anche l'elezione di una minima parte
dei componenti dell'assemblea da parte dei delegati congressuali su base
macro regionale (nord - centro - sud) con voto proporzionale e unico voto
di preferenza individuando quali candidati i Presidenti degli Ordini ed i
rappresentanti delle Unioni.
Tutti i membri dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, pertanto, saranno
scelti con la più ampia base elettorale possibile.
È stato, infine previsto un voto di sfiducia "costruttivo" / impeachment su
proposta di una parte della Giunta e/o dell'Assemblea.
La Proposta del
MOVIMENTO FORENSE
Un Principio
1 avvocato 1 voto
La Composizione dell'Organismo Politico
237.000 avvocati
947 delegati congressuali
72 componenti dell’assemblea
9 consiglieri di giunta
1 presidente
La Proposta del
MOVIMENTO FORENSE
IL PRESIDENTE E LA GIUNTA
1 avvocato 1 voto
Il plenum del Congresso (947 delegati)
elegge il Presidente e 9 consiglieri della Giunta
Sistema maggioritario
Vince il candidato presidente che prende più voti
Entrano in giunta tutti i 6 consiglieri della sua lista
Tutela delle minoranze
Entrano in giunta 3 consiglieri scelti tra i più
votati delle liste perdenti
Tutela di genere
Nella lista dei candidati consiglieri devono esserci
3 donne e 3 uomini
La Proposta del
MOVIMENTO FORENSE
L'ASSEMBLEA
Parte dei membri sono eletti tra tutti gli avvocati italiani
avvocato 1 voto
Il Congresso elegge 54 componenti dell’assemblea.
L’elezione si svolge su base regionale.
Riserva di almeno un componente
per ogni distretto nelle regioni multi distretto.
I delegati regionali esprimono il voto
per i candidati componenti dell’assemblea.
Le preferenze sono limitate a
due terzi dei candidati eligendi
La Proposta del
MOVIMENTO FORENSE
L'ASSEMBLEA
Parte dei membri sono eletti tra i presidenti COA e Unioni
1 avvocato 1 voto
Il Congresso elegge 18 membri dell’assemblea su base macro regionale:
Nord (Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Lombardia,
Veneto, Trentino, Friuli, Emilia)
Centro (Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio,
Molise, Sardegna)
Sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia)
316 delegati congressuali Nord eleggono 6 membri dell’assemblea
271 delegati congressuali del Centro eleggono 5 membri dell’assemblea
360 delegati congressuali del Sud eleggono 7 membri dell’assemblea
I delegati congressuali delle macro-aree esprimono una sola preferenza.
Sono candidati di diritto i presidenti dei COA e i presidenti delle unioni
territoriali appartenenti alle macro aree
La Proposta del
MOVIMENTO FORENSE
LA SFIDUCIA / IMPEACHMENT
Sfiducia costruttiva.
2/3 della Giunta o dei componenti
dell’assemblea possono sfiduciare la Giunta
Previsione eventuale di casi specifici di impeachment
Elezione della nuova Giunta e del nuovo Presidente
rimessa al congresso straordinario
(con i delegati del
congresso precedente)
ed eventuale voto elettronico a distanza
M O V I M E N T O
F O R E N S E
V E N E T O
a cura dia cura di
avv. Barbara Dalle Pezzeavv. Barbara Dalle Pezze
Responsabile del Dipartimento Scientifico MFResponsabile del Dipartimento Scientifico MF
avv. Elena Beltraminiavv. Elena Beltramini
Presidente MF VeronaPresidente MF Verona
avv. Edoardo Ferraroavv. Edoardo Ferraro
Presidente MF PadovaPresidente MF Padova
avv. Daniele A. M. Trentoavv. Daniele A. M. Trento
Presidente MF Vicenza-BassanoPresidente MF Vicenza-Bassano
avv. Victor Rampazzoavv. Victor Rampazzo
Presidente MF VeneziaPresidente MF Venezia
avv. Arnold Zagoavv. Arnold Zago
Presidente MF TrevisoPresidente MF Treviso
con la collaborazione dicon la collaborazione di
avv. Alberto A. Viganiavv. Alberto A. Vigani
Responsabile Distrettuale OUAResponsabile Distrettuale OUA

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La Legge Forense: un percorso consapevole?

  • 1. M O V I M E N T O F O R E N S E V E N E T O Seminario di studio sulle Istituzioni ForensiSeminario di studio sulle Istituzioni Forensi LA LEGGE FORENSE:LA LEGGE FORENSE: UN PERCORSOUN PERCORSO CONSAPEVOLE?CONSAPEVOLE? ……perché se non sai cosa ti dice la legge,perché se non sai cosa ti dice la legge, ti devi fidare di quello che ti raccontano...ti devi fidare di quello che ti raccontano...
  • 2. Cosa sono le Istituzioni Forensi? Quando si parla di Istituzioni Forensi si parla di quegli organismi che regolano la vita dell'Avvocatura, intesa come sistema organizzato di soggetti. Sono gli organi di governo del sistema, aventi funzioni amministrative, politiche, giudiziarie, assistenziali e previdenziali. Il problema è che molti di noi non sanno nemmeno che tali enti esistono, o comunque ritengono che siano soggetti esterni ed estranei al lavoro che facciamo ogni giorno… “Non ci si può occupare di queste cose, perché l'atto scade, domani c'è udienza, c'è l'appuntamento col cliente...” Sono tutte cose vere, ma c'è un aspetto da non sottovalutare: queste istituzioni ci sono, e se non decideremo noi chi ci governa, qualcuno deciderà per noi.
  • 3. Quali sono le Istituzioni Forensi? La norma che prevede la maggior parte delle disposizioni in tema di ISTITUZIONI FORENSI è la LEGGE FORENSE (legge 31/12/2012 n. 247) Titolo III ✔ L'Ordine Circondariale Forense (Assemblea Iscritti, COA, etc.) ✔ Il Consiglio Nazionale Forense (CNF) ✔ Il Congresso Nazionale Forense ✔ L'“Organismo chiamato ad attuare i deliberati del Congresso” ✔ I Consigli Distrettuali di Disciplina (CDD) Titolo V ✔ La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (CF)
  • 4. L'Ordinamento Forense La LEGGE FORENSE detta quella che è la disciplina dell'ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE FORENSE Art. 1 - Disciplina dell'ordinamento forense 1. La presente legge, nel rispetto dei principi costituzionali, della normativa comunitaria e dei trattati internazionali, disciplina la PROFESSIONE DI AVVOCATO. 2. L'ordinamento forense, stante la specificità della funzione difensiva e in considerazione della primaria rilevanza giuridica e sociale dei diritti alla cui tutela essa è preposta: a) regolamenta l'organizzazione e l'esercizio della professione di avvocato e, nell'interesse pubblico, assicura la idoneità professionale degli iscritti onde garantire la tutela degli interessi individuali e collettivi sui quali essa incide; b) garantisce l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti; c) tutela l'affidamento della collettività e della clientela, prescrivendo l'obbligo della correttezza dei comportamenti e la cura della qualità ed efficacia della prestazione professionale; d) favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del merito. 3. All'attuazione della presente legge si provvede mediante REGOLAMENTI ADOTTATI CON DECRETO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, previo parere del Consiglio nazionale forense (CNF) e, per le sole materie di interesse di questa, della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense. […]
  • 5. Titolo III Organi e funzioni CAPO I: L'Ordine Forense Art. 24: L'Ordine Forense CAPO II: Ordine Circondariale Art. 25-32: Il Consiglio dell'Ordine, l'assemblea, ruoli e funzioni, organismi collegati CAPO III: Consiglio Nazionale Forense Art. 33-38: Durata e composizione, compiti, competenza giurisdizionale CAPO IV: Congresso Nazionale Forense Art. 39: ruolo politico e attuazione
  • 6. Capo I L'Ordine Forense Art. 24: L'Ordine Forense Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine Forense. L'ordine forense si articola negli ORDINI CIRCONDARIALI e nel CNF. Il CNF e gli ORDINI CIRCONDARIALI sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti ✔ per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge e delle regole deontologiche, ✔ nonché con finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.
  • 7. Capo II L'Ordine Forense Art. 25 - L'ordine circondariale forense Presso ciascun tribunale è costituito l'ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. L'ORDINE CIRCONDARIALE HA IN VIA ESCLUSIVA LA RAPPRESENTANZA ISTITUZIONALE DELL'AVVOCATURA A LIVELLO LOCALE E PROMUOVE I RAPPORTI CON LE ISTITUZIONI E LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del consiglio dell'ordine, con le modalità stabilite dall'articolo 28 e in base a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1.
  • 8. Capo II L'Ordine Forense Art. 26 - Organi dell'ordine circondariale e degli ordini del distretto Sono ORGANI dell'ordine circondariale: a) l'assemblea degli iscritti; b) il consiglio; c) il presidente; d) il segretario; e) il tesoriere; f) il collegio dei revisori. Il PRESIDENTE rappresenta l'ordine circondariale. Art. 27 - L'assemblea L'assemblea è costituita dagli avvocati iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa: 1) elegge i componenti del consiglio; 2) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; 3) esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; 4) esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale. L'assemblea, previa delibera del consiglio, È CONVOCATA dal presidente (o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente o dal consigliere più anziano per iscrizione). - almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo. - su delibera del Consiglio, ogniqualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo. L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
  • 9. Capo II L'Ordine Forense Il consiglio dell'ordine (artt. 28 e 29) Il consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto: a) da 5 membri, qualora l'ordine conti fino a 100 iscritti b) da 7 membri, qualora l'ordine conti fino a 200 iscritti c) da 9 membri, qualora l'ordine conti fino a 500 iscritti d) da 11 membri, qualora l'ordine conti fino a 1.000 iscritti e) da 15 membri, qualora l'ordine conti fino a 2.000 iscritti f) da 21 membri, qualora l'ordine conti fino a 5.000 iscritti g) da 25 membri, qualora l'ordine conti oltre 5.000 iscritti Per la validità delle riunioni del consiglio è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni e' richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti. Art. 29 - Compiti e prerogative del consiglio a) provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri; b) approva i regolamenti interni, i regolamenti in materie non disciplinate dal CNF e quelli previsti come integrazione ad essi; c) sovraintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense. A tal fine, secondo modalità previste da regolamento del CNF, istituisce ed organizza scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica; d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti;
  • 10. Capo II L'Ordine Forense e) organizza e promuove l'organizzazione di corsi e scuole di specializzazione e promuove, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'organizzazione di corsi per l'acquisizione del titolo di specialista, d'intesa con le associazioni specialistiche di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s); f) vigila sulla condotta degli iscritti e deve trasmettere al consiglio distrettuale di disciplina gli atti relativi ad ogni violazione di norme deontologiche di cui sia venuto a conoscenza, secondo quanto previsto dall'articolo 50, comma 4; elegge i componenti del consiglio distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito dall'articolo 50; g) esegue il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale; h) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri; i) svolge i compiti indicati nell'articolo 11 per controllare la formazione continua degli avvocati; l) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti; m) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta e a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti; n) può costituire camere arbitrali, di conciliazione ed organismi di risoluzione alternativa delle controversie, in conformità a regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite;
  • 11. Capo II L'Ordine Forense o) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi e' redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula; p) può costituire o aderire ad unioni regionali o interregionali tra ordini, nel rispetto dell'autonomia e delle competenze istituzionali dei singoli consigli. Le unioni possono avere, se previsto nello statuto, funzioni di interlocuzione con le regioni, con gli enti locali e con le università, provvedono alla consultazione fra i consigli che ne fanno parte, possono assumere deliberazioni nelle materie di comune interesse e promuovere o partecipare ad attività di formazione professionale. Ciascuna unione approva il proprio statuto e lo comunica al CNF; q) può costituire o aderire ad associazioni, anche sovranazionali, e fondazioni purché abbiano come oggetto attività connesse alla professione o alla tutela dei diritti; r) garantisce l'attuazione, nella professione forense, dell'articolo 51 della Costituzione1; s) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti; t) vigila sulla corretta applicazione, nel circondario, delle norme dell'ordinamento giudiziario segnalando violazioni ed incompatibilità agli organi competenti. Art. 51 Costituzione Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.
  • 12. Capo II L'Ordine Forense GESTIONE FINANZIARIA e AMMINISTRAZIONE DEI BENI dell’Ordine La “Tassa di iscrizione annuale” La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate nel presente articolo e ad ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell'avvocatura nonché per l'organizzazione di servizi per l'utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali il consiglio è autorizzato: a) a fissare e riscuotere un contributo annuale o contributi straordinari da tutti gli iscritti a ciascun albo, elenco o registro; b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi. L'entità dei contributi è fissata in misura tale da garantire il pareggio di bilancio del consiglio. Il consiglio provvede alla RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al CNF, anche ai sensi del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza. Attenzione: Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale sono sospesi, previa contestazione dell'addebito e loro personale convocazione, dal consiglio dell'ordine, con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è revocata allorquando si sia provveduto al pagamento.
  • 13. Capo II L'Ordine Forense Art. 33 - Scioglimento del consiglio Il consiglio è sciolto: a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico. In caso di scioglimento, le funzioni del consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, nominato dal CNF e scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento, convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario. Lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida. Art. 28, comma 7-8 – Durata della carica Il consiglio dura in carica UN QUADRIENNIO e scade il 31 dicembre del quarto anno. Il consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del consiglio neoeletto. L'intero consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.
  • 14. Capo II L'Ordine Forense Appartengono all’Ordine Circondariale COLLEGIO DEI REVISORI (Art. 31): verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente in sede di approvazione del bilancio. COMMISSIONI DI LAVORO PRESSO I COA (Art. 32) COMITATO PARI OPPORTUNITÀ DEGLI AVVOCATI (Art. 25, comma 4) SPORTELLO PER IL CITTADINO (Art. 30): volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l'accesso alla giustizia.
  • 15. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 28 legge 247/2012 I componenti del consiglio sono eletti dagli iscritti con VOTO SEGRETO in base a REGOLAMENTO adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite. Principi normativi: 1) Il riparto dei consiglieri da eleggere deve essere effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi (art. 51 Cost.). ✔ Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. ✔ La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi. Il regolamento provvede a disciplinare le modalità di formazione delle liste ed i casi di sostituzione in corso di mandato al fine di garantire il rispetto del criterio di riparto previsto per la tutela del genere meno rappresentato. 2) Ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai 2/3 dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto. Risultano ELETTI coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano per iscrizione, tra coloro che abbiano uguale anziana di iscrizione, il maggiore di età.
  • 16. Il Regolamento per l'elezione del COA Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al CNF entro dieci giorni dalla proclamazione. La presentazione del reclamo non sospende l'insediamento del nuovo consiglio. I consiglieri non possono essere eletti per più di due mandati. La ricandidatura è possibile quando sia trascorso un numero di anni uguale agli anni nei quali si è svolto il precedente. Il consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il consiglio può eleggere un vicepresidente. A ciascuna carica e' eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti e' eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo o, in caso di pari anzianità di iscrizione, il più anziano per età. Incompatibilità La carica di consigliere è incompatibile con quella di: ✔ consigliere nazionale ✔ componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa Forense ✔ membro di un consiglio distrettuale di disciplina L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione. Nel caso in cui non vi provveda, decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza. Ai componenti del consiglio, per il tempo in cui durano in carica, non possono essere conferiti incarichi giudiziari da parte dei magistrati del circondario.
  • 17. Il Regolamento per l'elezione del COA DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 2014, n. 170 Regolamento sulle modalità di elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi, a norma dell'articolo 28 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 Art. 4 - Convocazione elettorale Il presidente, previa delibera del consiglio, fissa la data per l'inizio delle operazioni di voto almeno 30 giorni prima della data fissata per lo svolgimento delle elezioni stesse. L'avviso della convocazione delle elezioni contiene l'invito a presentare, almeno dieci giorni prima della data fissata per le elezioni, le candidature, anche in forma di lista secondo quanto previsto dal presente regolamento. L'avviso di convocazione indica altresì il luogo, i giorni e l'orario di apertura del seggio elettorale, il numero dei consiglieri da eleggere e il numero minimo dei seggi da assicurare al genere meno rappresentato. L'avviso di convocazione è spedito a tutti gli aventi diritto di voto mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax, messaggio di posta elettronica certificata, nonché qualsiasi altro mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta spedizione. È affisso in modo visibile dal giorno di convocazione sino a quello precedente le votazioni sia negli uffici dell'ordine sia in luogo del tribunale accessibile al pubblico, compresi gli spazi riservati al consiglio. Della convocazione delle elezioni e' dato avviso mediante il sito internet istituzionale dell'ordine. Art. 5 - Propaganda elettorale La propaganda elettorale è svolta nel rispetto delle norme deontologiche. È comunque vietata, in qualsiasi forma, nel luogo e nel tempo in cui si svolgono le operazioni di voto e nelle sue immediate vicinanze. La propaganda elettorale consiste unicamente nell'espressione di programmi e di intendimenti e non è svolta in modo da ledere il prestigio della categoria, di altri candidati e delle liste concorrenti.
  • 18. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 6 - Candidature Gli avvocati possono presentare le candidature sia individualmente che attraverso la partecipazione ad una lista. La candidatura all'interno di una lista comporta anche quella a titolo individuale. Le candidature, individuali o di lista, possono essere presentate, a pena di irricevibiltà, sino alle ore 12 del 10° giorno antecedente a quello fissato per l'inizio delle operazioni di voto. Art. 7 - Formazione delle liste Le LISTE sono identificate con il NOME di almeno un componente o di fantasia, e la candidatura all'interno di una lista comporta candidatura anche a titolo individuale. È consentito candidarsi in una sola lista, pena la decadenza da ogni candidatura del candidato presente in più liste. Nominativi all’interno della lista: 1) se i candidati appartengano ai due generi ed a quello meno rappresentato sia riservato almeno 1/3 dei componenti della lista (arrotondato per difetto all'unità inferiore), possono recare l'indicazione dei nominativi fino ad un numero pari a quello complessivo dei consiglieri da eleggere. Se il numero dei componenti della lista è inferiore a quello dei componenti da eleggere, rimane in ogni caso fermo, nell'ambito del medesimo genere, il limite massimo dei 2/3. 2) se nella lista non vi è la rappresentanza di entrambi i generi, l'indicazione dei nominativi non può superare i 2/3 dei componenti complessivamente eleggibili. L'eventuale indicazione in lista di un componente non eleggibile o non candidabile, non comporta l'inammissibilità della lista ma esclusivamente la cancellazione del nominativo, senza diritto per il presentatore o per i componenti della lista alla sostituzione.
  • 19. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 8 - Commissione elettorale Scaduto il termine per la presentazione delle candidature, il presidente del consiglio costituisce la COMMISSIONE ELETTORALE, della quale fanno parte, oltre al presidente del consiglio stesso e al consigliere segretario, 6 o più iscritti con un’anzianità di iscrizione all’albo non inferiore a cinque anni e che non sono candidati. La commissione elettorale procede alla verifica delle candidature e sovraintende a tutte le operazioni elettorali, nonché alle ulteriori attività connesse sino alla proclamazione degli eletti. È coadiuvata, per la sola fase dello SPOGLIO delle schede elettorali, da un numero non inferiore a 4 di scrutatori, scelti al di fuori dei componenti del consiglio tra coloro che non si sono candidati. Art. 9 - Schede elettorali ed espressione del voto Le schede elettorali sono predisposte a cura del consiglio in modo tale da garantire la segretezza del voto. Ogni scheda elettorale contiene un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere e l’eventuale raggruppamento in liste, è preventivamente firmata in originale dal presidente della commissione e dal segretario e reca in calce l’espressa indicazione, anche in via riassuntiva, dei principi previsti dal presente regolamento per le espressioni di voto. Il VOTO è espresso attraverso: ✔ l’indicazione del nome e cognome degli avvocati candidati, ✔ ovvero attraverso l’indicazione della lista: in tale ultima ipotesi, il voto attribuito alla lista è computato, in sede di scrutinio, come espressione di voto a favore di ognuno dei componenti della lista.
  • 20. Il Regolamento per l'elezione del COA Nella sola ipotesi di voto destinato ai due generi, le preferenze possono essere espresse in misura pari al numero complessivo dei componenti del consiglio da eleggere, fermo il limite massimo dei due terzi per ciascun genere. Nei casi di voto non destinato ai 2 generi, l’elettore può esprimere un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti del consiglio da eleggere, pena la nullità della scheda. Sono nulle le schede ✔ che recano espressioni di voto rese in parte con indicazione della lista ed in parte con attribuzione di preferenza individuale, ✔ nonché quelle recanti l’indicazione di più liste. Art. 10 - Seggio elettorale Le operazioni di voto si svolgono all’interno del seggio elettorale nei locali del tribunale presso cui è costituito il consiglio ovvero nel luogo indicato dal consiglio. Nel seggio elettorale devono essere allestite le cabine elettorali o, comunque, strutture tali da garantire agli elettori la segretezza del voto. All’interno del seggio elettorale devono essere esposti e depositati, in più copie conformi tra loro, a disposizione di tutti gli elettori: a) l’elenco degli avvocati candidati b) l’elenco delle liste recanti ognuna l’indicazione dei nominativi di tutti i componenti. Non sono ammessi all’interno del seggio altri elenchi o scritti di qualsivoglia natura o materiale di propaganda elettorale.
  • 21. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 11 - Operazioni di voto Le operazioni elettorali si svolgono presso il seggio nelle giornate individuate dal consiglio. Le operazioni di voto si aprono con la costituzione del seggio elettorale formato ai sensi dell’articolo 8, nell’ora, giorno e luogo indicati nell’avviso di convocazione. Il presidente ed il segretario della commissione elettorale assumono rispettivamente le funzioni di presidente del seggio e di segretario del seggio. Le operazioni di voto durano non meno di quattro ore consecutive e non più di otto ore nelle giornate fissate e si concludono tassativamente all’ultima ora fissata dell’ultimo giorno stabilito. Immediatamente dopo si procede allo scrutinio delle schede. Il presidente del seggio, nell’ora indicata nell’avviso di convocazione: a) verifica la regolare costituzione del seggio elettorale, dandone atto nel verbale delle operazioni elettorali e di voto, predispone un’urna debitamente sigillata, nonché una o più cabine elettorali; b) dichiara pubblicamente aperta la tornata elettorale e dà inizio alle operazioni di voto; c) verifica e decide in merito ad eventuali contestazioni; d) nomina tra i presenti, non componenti il consiglio dell’ordine e non candidati, scrutatori in numero non inferiore a quattro. Per la validità delle operazioni elettorali è necessaria la presenza di almeno tre componenti del seggio. Il segretario del seggio redige, sotto la direzione del presidente, il verbale delle operazioni elettorali, annotandovi le operazioni di apertura del voto, di votazione, di chiusura delle operazioni di voto, di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nel verbale devono essere individuati ed elencati tutti i votanti. Al termine della prima giornata elettorale il presidente del seggio provvede alla chiusura delle urne e alla conservazione delle schede non votate. Le urne sono sigillate e sul sigillo sono apposte le firme del presidente, del segretario e degli altri componenti del seggio elettorale. Le schede non votate, le urne e il restante materiale sono conservate a cura del presidente del seggio. Alla riapertura del seggio elettorale il presidente, alla presenza di almeno tre componenti del seggio, verifica l’integrità del materiale elettorale. Di tali operazioni è data menzione nel verbale. Quando accerta il danneggiamento del materiale elettorale, il presidente denuncia l’accaduto all’autorità giudiziaria ed al Consiglio nazionale forense. Scaduto l’orario dell’ultima giornata elettorale, il presidente del seggio dichiara chiusa la votazione.
  • 22. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 12. Votazione con sistema elettronico Con delibera del consiglio può essere disposto che le votazioni avvengano attraverso espressione di un voto telematico. Art. 13. Scrutinio delle schede Nello svolgimento delle operazioni di scrutinio sono adottati i seguenti criteri: a) quando un candidato sia indicato unicamente con il cognome e negli elenchi compaiano più candidati con il medesimo cognome, la sola preferenza è nulla e non conteggiata; b) quando un candidato sia indicato con il cognome esatto ma con il nome errato, al candidato è attribuito il voto se l’indicazione formulata non corrisponde a quello di altro candidato; c) quando un candidato con doppio cognome sia indicato con uno solo dei due cognomi, ove il nome sia esatto il voto sarà attribuito come valido al candidato; ove manchi il nome si applica il criterio di cui alla lettera a) ; Sono nulle le schede che: a) non hanno le caratteristiche di cui all’articolo 9 del regolamento, salvo quanto previsto sopra; b) sono compilate, anche in parte, con l’uso della dattilografia; c) contengono segni diversi dall’espressione di voto; d) contengono un numero di preferenze superiore a quello consentito; e) consentono comunque di riconoscere l’elettore.
  • 23. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 14 - Proclamazione degli eletti Il presidente del seggio, dichiarata chiusa la votazione, procede immediatamente e pubblicamente, assistito dagli altri componenti del seggio, alle operazioni di scrutinio delle schede. Di tutte le operazioni di scrutinio è redatto apposito verbale. Tutti gli aventi diritto al voto possono presenziare alle operazioni di scrutinio. Effettuato lo scrutinio, la commissione elettorale predispone, in base ai voti riportati da ciascuno, una GRADUATORIA con l’indicazione di tutti i candidati che hanno riportato voti. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del numero complessivo dei seggi da attribuire. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più anziano per iscrizione all’albo,e tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione il maggiore di età. Quando nell’ambito della graduatoria così formatasi non risulta rispettata la quota di un terzo per il genere meno rappresentato, si forma una 2° graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato consenta la composizione del consiglio nel rispetto della quota di 1/3 di cui all’articolo 28 della legge. Tale seconda graduatoria viene formata sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei 2/3 e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti, sino al raggiungimento del terzo residuo. Non si fa luogo ad alcuna sostituzione nell’ipotesi in cui i candidati, risultanti ai primi posti utili per l’elezione, appartengono ad entrambi i generi nel rispetto della quota di almeno un terzo di quello meno rappresentato. Terminato lo scrutinio, il presidente del seggio ne dichiara il risultato e nella stessa giornata procede alla proclamazione degli eletti, dandone immediata comunicazione al Ministero della giustizia, al Consiglio nazionale forense, al competente presidente di tribunale e a tutti gli altri ordini e curandone la pubblicazione nel sito internet istituzionale del proprio ordine.
  • 24. Il Regolamento per l'elezione del COA Art. 15 - Sostituzione degli eletti Quando con il subentro operato a norma dell’articolo 28, comma 6, della legge non è possibile coprire le vacanze del consiglio mantenendo l’equilibrio dei generi, si procede entro sessanta giorni a nuove elezioni con le modalità previste dal presente regolamento.
  • 25. Le decisioni del TAR sul Regolamento TAR LAZIO sentenze nn. 8332/2015, 8333/2015, 8334/2015 (Giugno 2015) Con le sopra indicate sentenze il TAR ha affermato l’illegittimità degli artt. 7 e 9 del regolamento ministeriale nella parte in cui: a) consentono all’elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero degli eligendi; b) consentono la presentazione di liste con un numero di candidati pari a quello dei consiglieri da eleggere; c) prevedono che le schede elettorali contengono un numero di righe pari al numero degli eligendi. Il TAR ha, poi, ritenuto illegittimo il comma 7 dell’art. 14 dello stesso regolamento, in quanto prevede un “correttivo a valle del procedimento elettorale” in contrasto con i principi costituzionali in materia di tutela del genere, che debbono prevedere una eguaglianza di opportunità, ma non comportare una modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale. Il TAR Lazio, muove analizzando l’art. 28 legge 247/2012 commi 2 e 3, i quali rispettivamente stabiliscono che 1) “Il regolamento deve prevedere, in ossequio all'articolo 51 della Costituzione, che il riparto dei consiglieri da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi. Il genere meno rappresentato deve ottenere almeno un terzo dei consiglieri eletti. La disciplina del voto di preferenza deve prevedere la possibilità di esprimere un numero maggiore di preferenze se destinate ai due generi” (TUTELA EQUILIBRIO DI GENERE) 2) e che “ciascun elettore può esprimere un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto” (TUTELA DELLE MINORANZE) Ritiene il Collegio che il Regolamento 170/2014 abbia operato nel senso di tutelare l’obiettivo dell’equilibrio di genere, posto dal comma 2, a scapito della finalità di tutela del pluralismo, posta invece dal comma 3.
  • 26. Le decisioni del TAR sul Regolamento Infatti, secondo i giudici, la tutela di genere si muove all’interno del limite dato dalla tutela delle minoranze, e pertanto il numero massimo dei voti che ciascun candidato può esprimere non deve superare i 2/3 dei consiglieri da eleggere, ed entro tale quota, deve essere rispettato l’equilibrio di genere dato dal comma 2 dell’art. 28 L.P. Appare chiara a questo punto l’illegittimità degli articoli 7 e 9 del regolamento ministeriale impugnato nella parte in cui: a) consentono a ciascun elettore di esprimere un numero di preferenze pari al numero di candidati da eleggere; b) consentono la presentazione di liste che contengano un numero di candidati pari a quello dei consiglieri complessivamente da eleggere, c) prevedono che le schede elettorali contengano un numero di righe pari a quello dei componenti complessivi del consiglio da eleggere. Il ricorso è altresì fondato nella parte in cui censura il comma 7 dell’art. 14 del medesimo regolamento. La disposizione prevede che se il risultato delle elezioni non rispetta la quota di 1/3 per il genere meno rappresentato, si forma una 2°graduatoria che, tenendo conto dei voti riportati da ciascun candidato, consenta la composizione del consiglio nel rispetto della predetta quota di 1/3 sostituendo i candidati del genere più rappresentato eccedenti la quota dei due terzi e meno votati con i candidati del genere meno rappresentato che hanno conseguito il maggior numero di voti. I Giudici hanno osservato come la Corte Costituzionale abbia affermato che le norme a tutela della parità di genere risultano compatibili con il sistema complessivamente delineato dagli articoli 3, 48 e 51 della Costituzione laddove si limitino a prevedere misure promozionali “a monte” del procedimento elettorale, mentre risultano costituzionalmente illegittime laddove prevedano meccanismi correttivi “a valle” del procedimento medesimo. In sostanza l’obiettivo della tutela di genere può essere legittimamente perseguito incidendo sulle modalità di formazione delle liste o sulle modalità di espressione delle preferenze, mentre il perseguimento della suddetta finalità non può importare una modifica ex post della volontà espressa dal corpo elettorale, ciò che è invece avvenuto nel caso in esame in forza del contenuto del comma 7 dell’art. 14 del regolamento impugnato
  • 27. Le decisioni del TAR sul Regolamento LO STATO DELL'ARTE In alcuni COA si è proceduto ad elezioni secondo i criteri di cui al Regolamento, poi caducato. Al riguardo pendono innanzi al CNF alcuni ricorsi elettorali. Altri COA, invece, hanno indetto le elezioni dopo la pronunzia del TAR LAZIO, di cui dovranno essere rispettate le prescrizioni con conseguente interpretazione della disciplina. Attualmente sono in corso incontri tra le istituzioni e le associazioni forensi ed il Ministero della Giustizia. L’orientamento che pare dominante è quello volto ad una modificazione della norma primaria (art. 28 l.p.), e vi è discussione (molto animata!) circa: ✔ Il voto di lista, che alcuni vorrebbero eliminare; ✔ La tutela delle minoranze, che alcuni vorrebbero eliminare, mentre altri vorrebbero addirittura rafforzare ✔ Il limite delle preferenze individuali, che si vorrebbero ulteriormente ridurre ad 1/3
  • 28. Capo III Il CNF Art. 35 - Compiti e prerogative ✔ ha in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti; ✔ adotta i regolamenti interni per il proprio funzionamento e, ove occorra, per quello degli ordini circondariali; ✔ emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico, curandone la pubblicazione e la diffusione in modo da favorirne la più ampia conoscenza […]; ✔ propone ogni due anni al Ministro della giustizia i parametri di cui all'articolo 13; ✔ esprime pareri in merito alla previdenza forense; ✔ esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense e l'amministrazione della giustizia; ✔ cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'articolo 15, comma 5; ✔ promuove attività di coordinamento e di indirizzo dei consigli dell'ordine circondariali al fine di rendere omogenee le condizioni di esercizio della professione e di accesso alla stessa; ✔ istituisce e disciplina con apposito regolamento l'elenco delle associazioni specialistiche maggiormente rappresentative, nel rispetto della diffusione territoriale, dell'ordinamento democratico delle stesse nonché dell'offerta formativa sulla materia di competenza, assicurandone la gratuità; ✔ designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
  • 29. Capo III Il CNF ✔ collabora con i consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale; ✔ cura, mediante pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura; ✔ istituisce e disciplina, con apposito regolamento, l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali; ✔ esercita la funzione giurisdizionale secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n.37; ✔ propone al Ministro della giustizia di sciogliere i consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'articolo 33; ✔ convoca il Congresso Nazionale Forense almeno ogni 3 anni Amministrazione Finanziaria Il CNF approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni, e nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, e al fine di garantire quantomeno il pareggio di bilancio, il CNF è autorizzato: a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto dagli avvocati iscritti negli albi ed elenchi; b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie; c) a stabilire la misura della tassa di iscrizione e del contributo annuale dovuto dall'iscritto nell'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori.
  • 30. Capo III Il CNF Art. 36 - Competenza giurisdizionale Il CNF pronuncia su: ✔ reclami avverso i provvedimenti disciplinari ✔ reclami nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica ✔ ricorsi relativi alle elezioni dei consigli dell'ordine ✔ risolve i conflitti di competenza tra ordini circondariali ✔ esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti, quando il consiglio distrettuale di disciplina competente abbia deliberato l'apertura del procedimento disciplinare. I provvedimenti del CNF su impugnazione di delibere dei consigli distrettuali di disciplina hanno natura di sentenza. Le udienze del CNF sono pubbliche. Ad esse partecipa, con funzioni di P.M., un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di cassazione. Gli interessati e il pubblico ministero possono proporre ricorso avverso le decisioni del CNF alle sezioni unite della Corte di cassazione, entro trenta giorni dalla notificazione, per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge. La funzione giurisdizionale si svolge secondo le previsioni di cui agli articoli da 59 a 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
  • 31. Capo III Il CNF Art. 34. - Durata e composizione Ha sede presso il Ministero della giustizia e dura in carica quattro anni. I suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte nel rispetto dell'equilibrio tra i generi. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto. Il CNF è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38. Art. 38 - Eleggibilità e incompatibilità Sono eleggibili al CNF gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente del consiglio di amministrazione e del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nonché di membro di un consiglio distrettuale di disciplina.
  • 32. Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti Come è noto, in base alla previgente legge professionale, l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori era consentita all’avvocato che ✔ dimostrasse di avere esercitato per almeno 12 anni la professione di avvocato davanti alle Corti di appello e ai Tribunali ✔ oppure, decorsi cinque anni dall’iscrizione nell’albo ordinario, avesse superato l’esame analiticamente regolato dalla legge n.1003/1936 e dal r.d. n.1482/1936. La Legge n. 247/2012 ha cambiato radicalmente la disciplina di accesso all’albo speciale, prevedendo all’art. 22 che l’iscrizione possa essere richiesta da chi, avendo maturato una anzianità di iscrizione all'albo di otto anni, “successivamente abbia lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'avvocatura, istituita e disciplinata con regolamento dal CNF. […]” Il Cnf ha dato esecuzione all’art. 22 citato, con Regolamento n. 5 del 16/07/2014, in cui sinteticamente si dispone: art. 1 “L’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al CNF dagli avvocati che, avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbiano lodevolmente e proficuamente frequentato il corso organizzato dalla Scuola superiore dell’avvocatura, istituita dal CNF ai sensi dell’art. 22 della l. 31 dicembre 2012, n. 247 e disciplinata secondo le disposizioni del presente Regolamento.
  • 33. Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti Art. 4 “Accesso ai corsi” Sono ammessi a partecipare a ciascun corso gli iscritti all’Albo, che abbiano maturato i requisiti ed abbiano superato la prova selettiva di cui ai commi successivi, tra i quali in particolare: ✔ l’iscrizione all’Albo da almeno otto anni; ✔ aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i criteri alternativi di cui al successivo comma 3, e cioè aver patrocinato negli ultimi 4 anni a) almeno 10 giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; b) almeno 20 giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; c) almeno 20 giudizi dinanzi alle giurisdizioni amministrative, tributarie e contabili. In aggiunta alle modalità di cui ai commi precedenti, l’ammissione a ciascun corso è subordinata, fermo restando il requisito di anzianità di cui al comma 1, al superamento di una prova di accesso, da svolgersi in unica data, a Roma. La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente almeno 30 domande complessive di diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto processuale amministrativo e giustizia costituzionale. Ai fini del superamento della prova è necessario rispondere correttamente ad almeno 2/3 delle domande. Quindi, sussistendo i REQUISITI, si accede al TEST PRESELETTIVO, e superato lo stesso si accede al Corso, della durata di 3 mesi (120 ore, diviso in 10 ore alla settimana, che si conclude con un ESAME FINALE (da tenersi in ROMA con cadenza annuale), disciplinata dall’art. 9 del Regolamento. In sostanza: prova scritta ed orale.
  • 34. Iscrizione all'Albo dei Cassazionisti PROROGA SECONDO LA VECCHIA DISCIPLINA È stata prevista dalla Legge Professionale una proroga della previgente disciplina che consente l’iscrizione nell’albo speciale agli avvocati che, entro 3 anni dall’entrata in vigore della riforma, maturino i requisiti previsti prima della riforma forense, e dunque 12 anni di esercizio della professione. Pertanto, era richiesto che tale requisito fosse maturato entro il 2 febbraio 2016. Il decreto c.d. Milleproroghe 2016 ha esteso a 4 anni il precedente termine e, quindi, fino al 2 febbraio 2017, per ottenere l’ abilitazione ad esercitare il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori (Corte di cassazione, Consiglio di stato, Corte conti, Corte costituzionale, Tribunale superiore delle acque pubbliche).
  • 35. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina TITOLO V - IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE Capo I - Art. 50 - Consigli distrettuali di disciplina (CDD) Il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense. Non possono fare parte delle sezioni giudicanti membri appartenenti all'ordine a cui è iscritto il professionista nei confronti del quale si deve procedere. Il consiglio distrettuale di disciplina è composto da membri eletti su base capitaria e democratica, con il rispetto della rappresentanza di genere di cui all'articolo 51 della Costituzione, secondo il regolamento approvato dal CNF. Il numero complessivo dei componenti del consiglio distrettuale è pari ad 1/3 della somma dei componenti dei consigli dell'Ordine del distretto, se necessario approssimata per difetto all'unità. Al riguardo il CNF ha approvato i seguenti Regolamenti: REGOLAMENTO 31 gennaio 2014, n. 1. - Elezione dei componenti dei Consigli distrettuali di disciplina REGOLAMENTO 21 febbraio 2014, n. 2. - Procedimento disciplinare
  • 36. Capo IV Il Congresso Art. 39 - Congresso nazionale forense Il congresso nazionale forense è la MASSIMA ASSISE DELL'AVVOCATURA ITALIANA nel rispetto dell'identità e dell'autonomia di ciascuna delle sue componenti associative. Tratta e formula PROPOSTE sui temi della giustizia e della tutela dei diritti fondamentali dei cittadini, nonché le questioni che riguardano la professione forense. Il congresso nazionale forense delibera autonomamente le proprie norme regolamentari e statutarie, ed elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai suoi deliberati. Il CNF convoca il congresso nazionale forense almeno ogni tre anni.
  • 37. Capo IV L'art. 39, oggi... CONGRESSO NAZIONALE FORENSE ✔ Riconoscimento politico del congresso e importanza dello stesso (MASSIMA ASSISE): non decidono altri, ma il congresso ✔ Su cosa decide il congresso? Formula proposte su 1. giustizia 2. diritti fondamentali 3. professione forense ✔ Delibera autonomamente le proprio norme regolamentari e statutarie: non possono decidere altri, al di fuori del congresso ✔ Elegge l'organismo chiamato a dare attuazione ai propri deliberati: l'elezione deve avvenire nel congresso e non in altri luoghi ✔ Convocato almeno ogni 3 anni: per esigenze di rinnovo, ma anche perché è il congresso che decide sui temi “politici” dell'avvocatura
  • 38. Capo IV L'art. 39, oggi... Il XXXII Congresso Nazionale Forense non ha riformato né lo Statuto né l'organismo deputato a dare attuazione ai deliberati congressuali: tutte le mozioni statutarie sono state bocciate. Sostanzialmente, ad oggi permangono in vigore il vecchio statuto ed il ruolo dell'organismo ex art. 39 L.P. è stato assunto all'OUA (Organismo Unitario dell'Avvocatura) che ai sensi dell'art. 6 dello Statuto “è l’organo al quale il Congresso conferisce la rappresentanza politica ed il compito di attuare i deliberati congressuali, assumendo iniziative, promuovendo e curando attività di studio, informazione, comunicazione, divulgazione ed intervento presso le istituzioni pubbliche e gli organismi politici”. Tutti sono comunque convinti che serva una riforma, ed oggi siamo in una situazione sostanziale di incertezza sulla validità delle regole sulla legittimazione dell'OUA.
  • 39. Statuto del Congresso: Elezione dei Delegati Art. 3 Il Congresso è costituito oltre che dai Presidenti dei Consigli dell’Ordine, dai delegati di ciascun Ordine eletti, con criterio proporzionale e con espressione di voto limitato, dagli avvocati iscritti negli albi e negli elenchi annessi, secondo le modalità determinate – con apposita delibera in sede congressuale (1) - che assicurino la massima partecipazione del corpo elettorale. Mozione 27 (Determinazione del numero dei delegati al Congresso) Art.1 I Delegati al Congresso Nazionale Forense sono eletti in assemblee circondariali appositamente convocate dal Presidente del Consiglio dell’Ordine, e da tenersi almeno sessanta giorni prima della data di apertura del Congresso.
  • 40. Statuto del Congresso: Elezione dei Delegati Art. 2 1. L’elettorato attivo e passivo è attribuito agli avvocati iscritti nell’albo e negli elenchi annessi al 31/12 dell’anno precedente. 2. L’espressione del voto, da effettuarsi a scrutinio segreto, deve essere limitato ai due terzi del numero dei delegati da eleggere, approssimato per difetto. Art. 3 1. Ciascun Ordine è rappresentato al Congresso dal Presidente del Consiglio dell’Ordine o da un suo delegato oltre che da un delegato per ogni trecento iscritti all’albo od elenco annesso, o frazione superiore a cento. 2. Ai fini di tale computo, si considera il numero degli iscritti quale risultante al 31 dicembre dell’anno precedente.
  • 41. L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, oggi... L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana trova espressa menzione nello Statuto del Congresso Nazionale Forense, in cui si legge: Preambolo “[…] È dunque interesse ed onere dell’intera avvocatura stringersi - come istituzioni, come associazioni, come aggregazioni culturali e specialistiche, come singoli iscritti all’albo - in un patto di solidarietà politica, giuridica ed organizzativa, allo scopo di dare partecipazione, riconoscimento e sostegno, anche finanziario, al Congresso Nazionale Forense e alla struttura operativa di rappresentanza politica che ne è diretta emanazione, l’Organismo Unitario dell’Avvocatura alla cui autorevolezza e capacità di intervento è necessario dedicare, da parte di tutti, il più ampio e leale supporto. […] All’art. 2 dello Statuto, l’OUA è chiamato, accanto al CNF, a dare attuazione ai deliberati congressuali, e lo Statuto dell’OUA è contenuto nel medesimo Statuto del Congresso: Capo II, artt. 6-10. L’Organismo Unitario è composto da: - l’Assemblea ed il Coordinatore - il Presidente e la Giunta
  • 42. L'Organismo Unitario dell'Avvocatura, oggi... L’Assemblea è composta da due rappresentanti per ciascun Distretto giudiziario sino a 3.000 (tremila) iscritti agli albi ed elenchi annessi degli Ordini aventi sede nel Distretto nonché iscritti alla Cassa di Previdenza, e da un ulteriore rappresentante per ogni successivi 3.000 (tremila) iscritti o frazione superiore a 1.500 (millecinquecento). I rappresentanti degli iscritti negli Ordini del Distretto vengono eletti nel corso dei lavori del Congresso, con voto segreto e, in caso di più eligendi, limitato a due terzi. La Giunta centrale ha il compito di dare attuazione alle deliberazioni dell’Assemblea dell’Organismo Unitario; elabora proposte da sottoporre all’esame dell’Assemblea; mantiene assidui contatti con tutte le componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura al fine di coordinare ogni iniziativa; compie tutte le attività utili per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dall’Assemblea dell’Organismo Unitario ogni qualvolta si prospettino ragioni ed esigenze di urgenza che non consentano la tempestiva convocazione di quest’ultima. Tali attività vanno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea nella prima seduta successiva.
  • 43. Verso il XXXIII Congresso Nazionale Forense Qual è l’organismo chiamato a dare attuazione ai deliberati del congresso? Sul punto non vi è (ovviamente) uniformità di vedute. Secondo alcuni tale organismo deve essere individuato nell’Organismo Unitario dell’Avvocatura (OUA), che per tal via riceverebbe riconoscimento normativo; Secondo altri tale Organismo allo stato non esiste e deve essere ancora “eletto”, dato che il Congresso di Venezia 2014 sul punto ha esitato in un nulla di fatto. Secondo un terzo e minoritario orientamento il legislatore non avrebbe inteso menzionare un nuovo organismo in aggiunta a quelli esistenti, quanto piuttosto avrebbe attribuito al Congresso l’onere di individuare, per ogni deliberato, l’organismo competente a darvi attuazione. Non vi è uniformità di pensiero nemmeno circa la “composizione” dell’ORGANISMO esecutivo dei deliberati congressuali, in quanto secondo alcuni dovrebbero esservi delle “quote riservate” alle istituzioni forensi ed alle associazioni maggiormente rappresentative. Secondo altri, invece, i componenti di tale organismo dovrebbero essere eletti dagli iscritti agli albi.
  • 44. Verso il XXXIII Congresso Nazionale Forense La proposta del Movimento Forense Occorre cambiare l'attuale statuto poiché non consente l'effettiva rappresentatività e rende debole l'azione politica degli avvocati. ✔ È necessario superare le rigidità evidenziate a Venezia ed approvare responsabilmente la migliore riforma possibile. ✔ Dobbiamo garantire il rispetto di quanto previsto dall'art. 39 Legge Professionale impedendo che il CNF, attraverso il coinvolgimento degli Ordini, assuma una veste politica oltre a quella Istituzionale, legislativa e giurisdizionale. ✔ Siamo convinti che soltanto allargando la partecipazione dei colleghi al momento in cui viene eletta la governance dell'avvocatura chi ci rappresenterà sarà veramente forte. La riforma deve riconoscere al Congresso, massima assise dell'avvocatura, la centralità nella fase delle elezioni del Presidente, della Giunta e dell'assemblea, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 39 della Legge Professionale.
  • 45. Verso il XXXIII Congresso Nazionale Forense La proposta del Movimento Forense La proposta consente al plenum del Congresso Nazionale Forense (quasi 1000 avvocati) di votare direttamente il Presidente e la Giunta dell'Organismo Politico (ex OUA), con sistema maggioritario garantendo la rappresentanza di genere e della minoranza. L'elezione avverrà su liste e programmi precedentemente comunicati agli avvocati italiani sin dal momento dell'elezione dei delegati congressuali nei singoli Fori. Inoltre, è necessario riequilibrare numericamente la rappresentanza all'interno dell'assemblea dell'Organismo in base agli iscritti. Quindi, è stata prevista l'elezione dei membri da parte dei delegati congressuali su base regionale garantendo - in ogni caso - la rappresentanza ad ogni distretto e di genere.
  • 46. Verso il XXXIII Congresso Nazionale Forense La proposta del Movimento Forense Abbiamo riscontrato le forti istanze da parte degli Ordini di avere una voce all'interno dell'Organismo politico, istanze che stanno portando il CNF ad assumere un ruolo politico incompatibile con quelli che la Legge gli attribuisce. Pertanto, abbiamo ritenuto opportuno sottoporre alla disamina degli avvocati una proposta che preveda anche l'elezione di una minima parte dei componenti dell'assemblea da parte dei delegati congressuali su base macro regionale (nord - centro - sud) con voto proporzionale e unico voto di preferenza individuando quali candidati i Presidenti degli Ordini ed i rappresentanti delle Unioni. Tutti i membri dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, pertanto, saranno scelti con la più ampia base elettorale possibile. È stato, infine previsto un voto di sfiducia "costruttivo" / impeachment su proposta di una parte della Giunta e/o dell'Assemblea.
  • 47. La Proposta del MOVIMENTO FORENSE Un Principio 1 avvocato 1 voto La Composizione dell'Organismo Politico 237.000 avvocati 947 delegati congressuali 72 componenti dell’assemblea 9 consiglieri di giunta 1 presidente
  • 48. La Proposta del MOVIMENTO FORENSE IL PRESIDENTE E LA GIUNTA 1 avvocato 1 voto Il plenum del Congresso (947 delegati) elegge il Presidente e 9 consiglieri della Giunta Sistema maggioritario Vince il candidato presidente che prende più voti Entrano in giunta tutti i 6 consiglieri della sua lista Tutela delle minoranze Entrano in giunta 3 consiglieri scelti tra i più votati delle liste perdenti Tutela di genere Nella lista dei candidati consiglieri devono esserci 3 donne e 3 uomini
  • 49. La Proposta del MOVIMENTO FORENSE L'ASSEMBLEA Parte dei membri sono eletti tra tutti gli avvocati italiani avvocato 1 voto Il Congresso elegge 54 componenti dell’assemblea. L’elezione si svolge su base regionale. Riserva di almeno un componente per ogni distretto nelle regioni multi distretto. I delegati regionali esprimono il voto per i candidati componenti dell’assemblea. Le preferenze sono limitate a due terzi dei candidati eligendi
  • 50. La Proposta del MOVIMENTO FORENSE L'ASSEMBLEA Parte dei membri sono eletti tra i presidenti COA e Unioni 1 avvocato 1 voto Il Congresso elegge 18 membri dell’assemblea su base macro regionale: Nord (Piemonte, Val D’Aosta, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino, Friuli, Emilia) Centro (Toscana, Marche, Abruzzo, Umbria, Lazio, Molise, Sardegna) Sud (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia) 316 delegati congressuali Nord eleggono 6 membri dell’assemblea 271 delegati congressuali del Centro eleggono 5 membri dell’assemblea 360 delegati congressuali del Sud eleggono 7 membri dell’assemblea I delegati congressuali delle macro-aree esprimono una sola preferenza. Sono candidati di diritto i presidenti dei COA e i presidenti delle unioni territoriali appartenenti alle macro aree
  • 51. La Proposta del MOVIMENTO FORENSE LA SFIDUCIA / IMPEACHMENT Sfiducia costruttiva. 2/3 della Giunta o dei componenti dell’assemblea possono sfiduciare la Giunta Previsione eventuale di casi specifici di impeachment Elezione della nuova Giunta e del nuovo Presidente rimessa al congresso straordinario (con i delegati del congresso precedente) ed eventuale voto elettronico a distanza
  • 52. M O V I M E N T O F O R E N S E V E N E T O a cura dia cura di avv. Barbara Dalle Pezzeavv. Barbara Dalle Pezze Responsabile del Dipartimento Scientifico MFResponsabile del Dipartimento Scientifico MF avv. Elena Beltraminiavv. Elena Beltramini Presidente MF VeronaPresidente MF Verona avv. Edoardo Ferraroavv. Edoardo Ferraro Presidente MF PadovaPresidente MF Padova avv. Daniele A. M. Trentoavv. Daniele A. M. Trento Presidente MF Vicenza-BassanoPresidente MF Vicenza-Bassano avv. Victor Rampazzoavv. Victor Rampazzo Presidente MF VeneziaPresidente MF Venezia avv. Arnold Zagoavv. Arnold Zago Presidente MF TrevisoPresidente MF Treviso con la collaborazione dicon la collaborazione di avv. Alberto A. Viganiavv. Alberto A. Vigani Responsabile Distrettuale OUAResponsabile Distrettuale OUA