In accordo con quanto disposto dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ed in coerenza con il Codice Etico adottato dalla nostra Società, i partner commerciali che propongono le nostre offerte sul territorio nazionale sono obbligati a seguire una linea di condotta trasparente e rispettosa dei principi fissati dalle nostre regole di condotta commerciale.
1.
Regole di condotta commerciale delle agenzie
1. Identificarsi in modo chiaro come operatore di GDF SUEZ Energie ed esibire
sempre il tesserino indicante i propri dati identificativi ed il nome dell’agenzia; lasciare
al cliente il proprio nome e cognome e numero di telefono per eventuali
approfondimenti circa l’offerta proposta oltre al numero verde del Servizio Presales
800 904 448 e del Servizio Clienti 800 422 422 di GDF SUEZ Energie.
2. Prima di richiedere qualunque dato o documento relativo alla fornitura informare il cliente
che il contatto è finalizzato alla presentazione di un’offerta contrattuale o alla
eventuale conclusione di un contratto.
3. Esporre in modo chiaro le regole del mercato libero e le sue opportunità.
4. Chiarire che per i clienti il passaggio ad GDF SUEZ Energie non è imposto da alcuna
norma, ma è una libera scelta.
5. Descrivere in modo chiaro ed inequivocabile le condizioni economiche e
contrattuali dell’offerta e le eventuali condizioni limitative, le tempistiche e i
termini per l’avvio dell’esecuzione del contratto, le modalità di adesione, le modalità di
ottenimento degli sconti, le condizioni ed i termini di preavviso per l’esercizio
del diritto di recesso e di ripensamento e i livelli di qualità commerciale relativi alle
prestazioni di competenza dell’esercente la vendita.
Gli eventuali raffronti con la tariffa regolata, o le sue componenti, dovranno essere chiari e
non indurre in equivoco il cliente.
6. Non effettuare comparazioni con offerte o comportamenti di terze società a meno che non
siano preventivamente approvate da GDF SUEZ Energie.
7. Specificare i vincoli e gli effetti eventualmente previsti nel caso di estinzione di un solo
rapporto di fornitura, qualora l’offerta riguardi la fornitura congiunta di gas ed energia
elettrica.
8. Non diffondere notizie non veritiere relativamente agli effetti che potrebbero derivare al
cliente dalla mancata accettazione dell’offerta.
9. Utilizzare soltanto i materiali informativi e i moduli predisposti e forniti da
GDF SUEZ Energie e curare di raccogliere presso i clienti ogni informazione e dato
necessario per una corretta e completa compilazione dei moduli medesimi, nonché tutte le
firme necessarie.
10. Non diffondere informazioni false o atte a determinare il discredito sui concorrenti.
11. Osservare tutte le disposizioni previste dai “Codici di condotta commerciale” definiti
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per la vendita di gas naturale e di energia
elettrica ai clienti finali (delibere ARG/com 104/10).
12. È inoltre vietato realizzare accordi, anche verbali, con venditori di società concorrenti o
terzi distributori (aventi ad oggetto, ad esempio, spartizioni delle zone di attività, di
clientela, attività volte ad escludere altri venditori, ecc.).