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Foto
Commissionata
Non
commissionata
Commissionata
Ci sono accordi
scritti
Non ci sono
accordi scritti
Ci sono
accordi scritti
Legge n°
633/1941
Non ci sono accordi
scritti
I diritti sono del
committente
ECCEZIONE! In caso
di ritratti o eventi
con ritratto (es.
matrimoni), i diritti
sono del fotografo
Non
commissionate
Cessione dei
diritti
Diritti non
ceduti
Il fotografo le ha fatte di
propria spontanea volontà
Cessione
diritti
Accordo
scritto
Senza accordo
scritto
Legge n° 633/41
Senza accordo
scritto
I «negativi» li
ha il fotografo
I «negativi» li
ha il cliente
I diritti NON
sono stati ceduti
I diritti sono
stati ceduti
Nell’ambito della fotografia analogica, il negativo è il negativo.
Nell’ambito della fotografia digitale il negativo è il file RAW.
PER LAVORO E’ SEMPRE PREFERIBILE SCATTARE IN RAW E NON
CEDERE MAIL IL FILE RAW. Quando cedete, pubblicate, mostrate,
passate dei «provini» questi devono essere dei JPG e
possibilmente non in qualità originale ma in qualità molto
ridotta (consigliabile che il lato maggiore non sia più grande di
1100 pixel).
Cosa cedo?
Per quale uso lo cedo?
Per quanto tempo lo cedo?
Per quali canali comunicativi lo cedo?
RITRATTI e loro
pubblicazione
DEVO AVERE
UN’AUTORIZZAZIONE
SCRITTA PER POTER
PUBBLICARE
ECCEZIONI
ECCEZIONI
Il personaggio ritratto è
famoso e pubblico per
cronaca o altre forme di
giornalismo
La foto non è un
ritratto, tutt’al più la
persona è riconoscibile
in un contesto pubblico
P.s.: occhio alla definizione di
«famoso»! Brad Pitt è
«famoso». Lo scemo del
quartiere, per quanto noto a
tutta la città, non è «famoso».
Contesto pubblico: piazze, eventi,
luoghi al chiuso ma pubblici.
La biglietteria del cinema è luogo
pubblico; la sala interna del
cinema è luogo privato.
Il fotografo è in origine titolare dei diritti di utilizzo dell'immagine
e, di conseguenza "proprietario" del negativo (1 Di chi sono gli
originali delle immagini?)
Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il
fatto di aver realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A
differenza di altre opere creative, per le immagini fotografiche è
del tutto superfluo il deposito di copie dell'opera presso l'Ufficio
della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art. 105). In
pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare
formalità per essere considerato come titolare dei diritti.
Quando si reputi che potrebbe risultare difficile dimostrare il
fatto di essere stati esecutori dell'opera, ci si procurino prove
della paternità degli scatti.
Concretamente, come risaputo, la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97)
prevede la distinzione delle immagini fotografiche dividendole in “immagini
creative” e “semplici fotografie.
Dato che fra "immagini creative" e "semplici fotografie" non è stata tracciata (né
può esserlo) una netta linea di demarcazione, per ogni singola fotografia
occorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristica
non tanto della abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo
apporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che
l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente di
abilità tecnica.
La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia obbligatoria (art. 20
della legge 633/41 per come modificata da Dpr 19/79), ma solo nel caso
dell'immagine creativa. Se l'immagine è di questo genere, il nome dell'autore va
citato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese di
realizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se,
invece, si è dinanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione dell'autore
non sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti in tal senso.
«Dimostrare che l'immagine contenga elementi di
interpretazione creativa, e non solamente di abilità
tecnica».
Ecco perché, nelle ultime lezioni di questo corso,
abbiamo fatto il passaggio da tecnica fotografica a
comunicazione fotografica e fotografia artistica.
In assenza di accordi scritti, i diritti di utilizzo delle immagini
commissionate passano automaticamente e completamente al
cliente, che ha diritto anche al possesso del negativo (art. 88).2)
Sempre in assenza di diversi accordi scritti, è sufficiente cedere
il negativo al cliente perché questi acquisisca per Legge tutti i
diritti di sfruttamento economico dell'immagine (art. 89). Due
esempi che si commentano da soli: al di fuori della sfera di
protezione particolare riservata alle immagini "opere creative",
la Legge è di ben scarso aiuto al fotografo, a cui invece tende
pericolosi tranelli in caso di disinformazione.
Per ottenere che l’immagine sia protetta ai sensi della legge 633/41, basta
scrivere sulla fotografia il nome e cognome dell’autore e l’anno di produzione.
Per le diffusioni all’estero, il nome e cognome va accompagnato dal simbolo
internazionale di copyright ©, che è di uso libero.
Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il fatto di aver
realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A differenza di altre opere creative,
per le immagini fotografiche è del tutto superfluo il deposito di copie
dell'opera presso l'Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art.
105). In pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare formalità
per essere considerato come titolare dei diritti.
Il raw non può essere firmato e, d’altra parte, neanche ci interessa farlo…perché NON
DOBBIAMO CEDERE I DIRITTI SUL RAW NE’ IL RAW STESSO 8salvo se ne veniamo pagati
profumatamente).
Poiché esistono software in grado di RICOSTRUIRE IL JPG omettendo la firma…come mi
comporto?
Mai pubblicare sul net fotografie ad alta qualità. Neanche se il sito (come Flikr) provvede
al ridimensionamento. Adottando tale precauzione è anche possibile omettere la firma.
Ma, badate bene, stiamo sempre parlando di «opere creative»…
Come firmare la foto? ACQUISTARE SOFTWARE PER WATERMARKING. I software free
spesso non permettono un buon lavoro. I migliori watermaker permettono la firma in
filigrana…più difficile da rimuovere senza danni alla foto.
Riprodurre un’immagine su un CD-Rom che sia destinato ad essere diffuso è l’esatto equivalente
del riprodurla a stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della
riproduzione per “archiviazione” (su CD, ma anche su disco fisso), è incontestabile che la
riproduzione in molti esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque
autorizzato.
Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per
realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilità degli
impieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi
illeciti sono scoperti abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano.
Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione “fisica” delle immagini. Le
chiavi di marcatura elettronica non risolvono il problema alla base: sistemi come Digimarc o
SureSign (vedi più avanti) includono un codice di identificazione nell’immagine, ma occorre la
buona volontà di chi riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un po’ come
applicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e sperare che non venga rubata.
I sistemi, invece, che introducono una vistosa filigrana, o un marchio o comunque bloccano l’uso
dell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto acquisito, garantiscono la
protezione nel primo impiego. Il file “sprotetto” può poi essere clonato.
In pratica, resta unicamente la concreta possibilità di rivalersi su chi ha fatto un utilizzo indebito,
una volta che l’illecito viene scoperto.
Va però fatta un'osservazione di fondo: il watermark sostanzialmente non impedisce in
nessun modo l'uso della foto, ma semplicemente consente di "tracciare" la paternità del
file in un secondo momento. Per fare un esempio, è un po' come se mettessimo una
targhetta con il nostro nome nascosta sotto il sellino di una bicicletta, lasciata senza
lucchetto. Nulla impedisce di rubare la bicicletta, anche se - una volta ritrovata -
potremmo dimostrare che si tratta della nostra bici.
Alla stessa stregua, un watermark non impedisce il furto della foto, ma la "traccia".
Per impedire fisicamente l'uso di un'immagine digitale il deterrente più efficace (non
assoluto, ma certamente quello con maggior effetto statistico) è lo scrivere nel centro
della foto, con un ingombro di circa un terzo della larghezza dell'immagine, il proprio
nome e cognome, oppure l'indirizzo del proprio sito, con caratteri semi trasparenti, od
effetto bassorilievo, eccetera (usando i livelli e poi unendo in unico livello è possibile
automatizzare in Photoshop l'azione di marchiatura delle foto).
Il sistema è deturpante, ma ragionevolmente sicuro. E' vero che è possibile cancellare la
scritta e ricostruire l'immagine sottostante, ma il lavoro necessario è lungo e, e sposta
l'attenzione del cliente in malafede su altre immagini da "rubacchiare".
Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di
informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello
spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della
persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo
se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre,
sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione.
Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di
patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità
della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità
del volto.
Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici,
divengano lecitamente pubblicabili.
Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi
pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è un
aspetto importante: NON significa che sia libera la pubblicazione di immagini di ritratto purché
realizzate in luoghi pubblici. significa, invece, che se il soggetto della fotografia è un avvenimento o un
luogo (ad esempio, la piazza della chiesa, gli spalti dello stadio, una manifestazione di piazza) e –
incidentalmente – sono riconoscibili delle persone, allora non occorre il loro assenso. Occorrerebbe,
invece, se si trattasse di inquadrature isolate su di loro, in quanto il soggetto non sarebbe più il luogo o
l’avvenimento, ma proprio il loro ritratto.
Attenzione però a non confondere
l’assenso a farsi ritrarre (quando il
soggetto è d’accordo sul fatto che lo
si fotografi) con l’assenso alla
pubblicazione (concordare sulla
diffusione dell’immagine è tutt’altro
discorso).
Fornite le vostre disponibilità sul
gruppo Facebook «E’ l’ora di…fotografare!»
https://www.facebook.com/groups/607241019354539/
Dopo aver valutato le esigenze di tutti si comunicheranno
le date sulla pagina ufficiale facebook di Civica Mente
(https://www.facebook.com/CivicaMente.net) e sul sito
di Civica Mente (http://www.civicamente.net).
E' l'ora di fotografare! - Lez. 12   il diritto nella fotografia

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  • 7. Non ci sono accordi scritti I diritti sono del committente ECCEZIONE! In caso di ritratti o eventi con ritratto (es. matrimoni), i diritti sono del fotografo
  • 8. Non commissionate Cessione dei diritti Diritti non ceduti Il fotografo le ha fatte di propria spontanea volontà
  • 10. Senza accordo scritto I «negativi» li ha il fotografo I «negativi» li ha il cliente I diritti NON sono stati ceduti I diritti sono stati ceduti
  • 11. Nell’ambito della fotografia analogica, il negativo è il negativo. Nell’ambito della fotografia digitale il negativo è il file RAW. PER LAVORO E’ SEMPRE PREFERIBILE SCATTARE IN RAW E NON CEDERE MAIL IL FILE RAW. Quando cedete, pubblicate, mostrate, passate dei «provini» questi devono essere dei JPG e possibilmente non in qualità originale ma in qualità molto ridotta (consigliabile che il lato maggiore non sia più grande di 1100 pixel).
  • 12. Cosa cedo? Per quale uso lo cedo? Per quanto tempo lo cedo? Per quali canali comunicativi lo cedo?
  • 13. RITRATTI e loro pubblicazione DEVO AVERE UN’AUTORIZZAZIONE SCRITTA PER POTER PUBBLICARE ECCEZIONI
  • 14. ECCEZIONI Il personaggio ritratto è famoso e pubblico per cronaca o altre forme di giornalismo La foto non è un ritratto, tutt’al più la persona è riconoscibile in un contesto pubblico P.s.: occhio alla definizione di «famoso»! Brad Pitt è «famoso». Lo scemo del quartiere, per quanto noto a tutta la città, non è «famoso». Contesto pubblico: piazze, eventi, luoghi al chiuso ma pubblici. La biglietteria del cinema è luogo pubblico; la sala interna del cinema è luogo privato.
  • 15. Il fotografo è in origine titolare dei diritti di utilizzo dell'immagine e, di conseguenza "proprietario" del negativo (1 Di chi sono gli originali delle immagini?) Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il fatto di aver realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A differenza di altre opere creative, per le immagini fotografiche è del tutto superfluo il deposito di copie dell'opera presso l'Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art. 105). In pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare formalità per essere considerato come titolare dei diritti. Quando si reputi che potrebbe risultare difficile dimostrare il fatto di essere stati esecutori dell'opera, ci si procurino prove della paternità degli scatti.
  • 16. Concretamente, come risaputo, la legge (n.633/1941, Dpr 19/79 e Dlgs 154/97) prevede la distinzione delle immagini fotografiche dividendole in “immagini creative” e “semplici fotografie. Dato che fra "immagini creative" e "semplici fotografie" non è stata tracciata (né può esserlo) una netta linea di demarcazione, per ogni singola fotografia occorrerebbe valutare se esista effettivamente una componente caratteristica non tanto della abilità e capacità professionale del fotografo, quanto del suo apporto creativo, inventivo. Occorre, in pratica, che sia possibile dimostrare che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilità tecnica. La legge, infatti, prevede che la citazione dell'autore sia obbligatoria (art. 20 della legge 633/41 per come modificata da Dpr 19/79), ma solo nel caso dell'immagine creativa. Se l'immagine è di questo genere, il nome dell'autore va citato in ogni caso, anche quando il cliente abbia sostenuto tutte le spese di realizzazione, ed il fotografo abbia venduto tutti i diritti di sfruttamento. Se, invece, si è dinanzi ad immagini non creative, l'obbligo alla citazione dell'autore non sussiste mai, ad eccezione di espliciti accordi scritti in tal senso.
  • 17. «Dimostrare che l'immagine contenga elementi di interpretazione creativa, e non solamente di abilità tecnica». Ecco perché, nelle ultime lezioni di questo corso, abbiamo fatto il passaggio da tecnica fotografica a comunicazione fotografica e fotografia artistica.
  • 18. In assenza di accordi scritti, i diritti di utilizzo delle immagini commissionate passano automaticamente e completamente al cliente, che ha diritto anche al possesso del negativo (art. 88).2) Sempre in assenza di diversi accordi scritti, è sufficiente cedere il negativo al cliente perché questi acquisisca per Legge tutti i diritti di sfruttamento economico dell'immagine (art. 89). Due esempi che si commentano da soli: al di fuori della sfera di protezione particolare riservata alle immagini "opere creative", la Legge è di ben scarso aiuto al fotografo, a cui invece tende pericolosi tranelli in caso di disinformazione.
  • 19. Per ottenere che l’immagine sia protetta ai sensi della legge 633/41, basta scrivere sulla fotografia il nome e cognome dell’autore e l’anno di produzione. Per le diffusioni all’estero, il nome e cognome va accompagnato dal simbolo internazionale di copyright ©, che è di uso libero. Tutto il blocco dei diritti connessi si acquista semplicemente per il fatto di aver realizzato la fotografia (art. 6 della Legge). A differenza di altre opere creative, per le immagini fotografiche è del tutto superfluo il deposito di copie dell'opera presso l'Ufficio della proprietà artistica, scientifica e letteraria (art. 105). In pratica, l'autore non deve adempiere a nessuna particolare formalità per essere considerato come titolare dei diritti.
  • 20. Il raw non può essere firmato e, d’altra parte, neanche ci interessa farlo…perché NON DOBBIAMO CEDERE I DIRITTI SUL RAW NE’ IL RAW STESSO 8salvo se ne veniamo pagati profumatamente). Poiché esistono software in grado di RICOSTRUIRE IL JPG omettendo la firma…come mi comporto? Mai pubblicare sul net fotografie ad alta qualità. Neanche se il sito (come Flikr) provvede al ridimensionamento. Adottando tale precauzione è anche possibile omettere la firma. Ma, badate bene, stiamo sempre parlando di «opere creative»… Come firmare la foto? ACQUISTARE SOFTWARE PER WATERMARKING. I software free spesso non permettono un buon lavoro. I migliori watermaker permettono la firma in filigrana…più difficile da rimuovere senza danni alla foto.
  • 21. Riprodurre un’immagine su un CD-Rom che sia destinato ad essere diffuso è l’esatto equivalente del riprodurla a stampa. Mentre è molto controverso il confine fra lecito ed illecito nel caso della riproduzione per “archiviazione” (su CD, ma anche su disco fisso), è incontestabile che la riproduzione in molti esemplari sia uno sfruttamento economico che va acquistato, o comunque autorizzato. Nessun editore, agenzia o casa di produzione ha dunque diritto di riprodurre immagini per realizzare dei CD, senza pagare dei diritti agli autori delle foto. Data la scarsa controllabilità degli impieghi multimediali off-line (bisognerebbe visionare singolarmente tutte le immagini) gli utilizzi illeciti sono scoperti abbastanza di rado e, per questo motivo, prosperano. Attualmente, non esistono dei sistemi realmente sicuri di protezione “fisica” delle immagini. Le chiavi di marcatura elettronica non risolvono il problema alla base: sistemi come Digimarc o SureSign (vedi più avanti) includono un codice di identificazione nell’immagine, ma occorre la buona volontà di chi riproduce la fotografia, per rispettare tale informazione. Un po’ come applicare alla bicicletta una targhetta col proprio nome, e sperare che non venga rubata. I sistemi, invece, che introducono una vistosa filigrana, o un marchio o comunque bloccano l’uso dell’immagine se non si utilizza la password che testimonia il diritto acquisito, garantiscono la protezione nel primo impiego. Il file “sprotetto” può poi essere clonato. In pratica, resta unicamente la concreta possibilità di rivalersi su chi ha fatto un utilizzo indebito, una volta che l’illecito viene scoperto.
  • 22. Va però fatta un'osservazione di fondo: il watermark sostanzialmente non impedisce in nessun modo l'uso della foto, ma semplicemente consente di "tracciare" la paternità del file in un secondo momento. Per fare un esempio, è un po' come se mettessimo una targhetta con il nostro nome nascosta sotto il sellino di una bicicletta, lasciata senza lucchetto. Nulla impedisce di rubare la bicicletta, anche se - una volta ritrovata - potremmo dimostrare che si tratta della nostra bici. Alla stessa stregua, un watermark non impedisce il furto della foto, ma la "traccia". Per impedire fisicamente l'uso di un'immagine digitale il deterrente più efficace (non assoluto, ma certamente quello con maggior effetto statistico) è lo scrivere nel centro della foto, con un ingombro di circa un terzo della larghezza dell'immagine, il proprio nome e cognome, oppure l'indirizzo del proprio sito, con caratteri semi trasparenti, od effetto bassorilievo, eccetera (usando i livelli e poi unendo in unico livello è possibile automatizzare in Photoshop l'azione di marchiatura delle foto). Il sistema è deturpante, ma ragionevolmente sicuro. E' vero che è possibile cancellare la scritta e ricostruire l'immagine sottostante, ma il lavoro necessario è lungo e, e sposta l'attenzione del cliente in malafede su altre immagini da "rubacchiare".
  • 23.
  • 24. Se si tratta di personaggio famoso, pubblicato nell'ambito della sfera della sua notorietà, e con fini di informazione. Ai fini informativi e di cronaca, cioè, il volto di personaggi pubblici (uomini politici, dello spettacolo, con cariche pubbliche, ecc.) può essere pubblicato senza necessità del consenso della persona ritratta. La Cassazione ha tuttavia evidenziato come questa norma possa ritenersi valida solo se la "notorietà" della persona in oggetto è riferita al contesto dove avviene la pubblicazione. Inoltre, sempre la Cassazione evidenzia come il prevalente fine di lucro annulli questa concessione. Se la pubblicazione avviene a scopi scientifici o didattici. E il caso, ad esempio, dei trattati medici, o di patologia, o di antropologia. Ovviamente, dato che l'immagine non deve essere lesiva della dignità della persona ritratta, anche in questo caso la persona può opporsi, o richiedere la non riconoscibilità del volto. Se la pubblicazione è motivata da fini di giustizia o polizia. Ecco come immagini di cittadini non pubblici, divengano lecitamente pubblicabili. Se l'immagine della persona compare all'interno di un'immagine raffigurante fatti svoltisi pubblicamente o di interesse pubblico, ed il volto della persona non è isolato dal contesto. Questo è un aspetto importante: NON significa che sia libera la pubblicazione di immagini di ritratto purché realizzate in luoghi pubblici. significa, invece, che se il soggetto della fotografia è un avvenimento o un luogo (ad esempio, la piazza della chiesa, gli spalti dello stadio, una manifestazione di piazza) e – incidentalmente – sono riconoscibili delle persone, allora non occorre il loro assenso. Occorrerebbe, invece, se si trattasse di inquadrature isolate su di loro, in quanto il soggetto non sarebbe più il luogo o l’avvenimento, ma proprio il loro ritratto.
  • 25. Attenzione però a non confondere l’assenso a farsi ritrarre (quando il soggetto è d’accordo sul fatto che lo si fotografi) con l’assenso alla pubblicazione (concordare sulla diffusione dell’immagine è tutt’altro discorso).
  • 26.
  • 27. Fornite le vostre disponibilità sul gruppo Facebook «E’ l’ora di…fotografare!» https://www.facebook.com/groups/607241019354539/ Dopo aver valutato le esigenze di tutti si comunicheranno le date sulla pagina ufficiale facebook di Civica Mente (https://www.facebook.com/CivicaMente.net) e sul sito di Civica Mente (http://www.civicamente.net).