2. Fonte
Corte di
Cassazione
sentenza n. 444/
2019
Responsabilità
solidale
Tra committente ed appaltatore
connessa ai trattamenti
retributivi nonché a quelli
contributivi afferenti i lavoratori
impiegati nell’appalto
Committente
Ha un’obbligazione solidale in
senso stretto, con conseguente
irrilevanza di una preventiva
escussione del patrimonio
dell’appaltatore
3. L’obbligazione del
committente pur
avendo carattere
accessorio
E' solidale con quella del
debitore principale e,
pertanto, non può essere
considerata né sussidiaria né
eventuale
In forza del tenore letterale
dell’art. 29 del Dlgs 276/
2003 (nella versione
precedente a quella del
2012)
Vista anche la ratio perseguita dal
legislatore di affidare al committente il
controllo sulla corretta esecuzione del
contratto di appalto da parte
dell’appaltatore
4. Effetti in
ambito
processuale
Viene meno la necessità
del litisconsorzio tra
committente, appaltatori
ed eventuali subappaltatori
Viene eliminata la
gerarchia tra i
debitori
I lavoratori optino di
rivolgersi alle imprese
ritenute più solide e
solvibili, quali, ad esempo,
il committente
Conseguenze
Al fine di soddisfare il pagamento delle retribuzioni ed i
versamenti contributivi non percepiti a fronte dell’opera
prestata nell’appalto