1. Servizi postali erogati da altri operatori
Anche altri operatori, ottenuta l'apposita licenza rilasciata dalla Direzione generale per la
regolamentazione del settore postale, possono erogare servizi rientranti nel servizio postale
universale. La loro posizione si differenzia dal Fornitore del servizio universale, in quanto non
sono soggetti all'obbligo di fornitura su tutto il territorio nazionale dei servizi rientranti nel
servizio universale.
Per erogare servizi non rientranti nell'ambito del servizio universale gli operatori devono
semplicemente dichiarare al Ministero di voler iniziare l'attività. Decorsi 45 giorni dal ricevimento
della dichiarazione (purché entro lo stesso termine non pervenga all'interessato un
provvedimento negativo del Ministero o la richiesta di
ulteriori chiarimenti o documenti) gli operatori conseguono l'autorizzazione generale. Non è
previsto, quindi, il rilascio di alcun provvedimento formale positivo da parte del Ministero.
Per un particolare servizio postale, quello di fornitura di caselle postali, l'autorizzazione generale
è ad effetto immediato. Tale servizio può essere avviato contestualmente alla presentazione
della dichiarazione.
I servizi postali esclusi dall'ambito del servizio universale non comportano alcun obbligo di
fornitura da parte di Poste Italiane.
I servizi postali non rientranti nel servizio universale sono quelli di corriere espresso, dove
spesso, alla maggiore velocità di recapito si associano uno o più servizi accessori qualificati da
un valore aggiunto per l'utente rispetto all'erogazione del servizio di semplice invio.
Le tipologie più diffuse di servizio a valore aggiunto possono riguardare uno o alcuni dei
seguenti servizi supplementari:
Garanzia di consegna a data predeterminata
Ritiro a domicilio
Recapito nelle mani del destinatario
Possibilità di cambiare la destinazione e l'indirizzo del tragitto
Controllo, ricerca e rintracciabilità degli invii spediti
Servizio personalizzato per il cliente
Servizi affidati in via esclusiva a Poste Italiane
Servizi inerenti le notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta
connesse
con la notificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre 1992, n.890, e s.m.i.;
Servizi inerenti le notificazioni a mezzo posta di cui all’art.201 del decreto legislativo 30
aprile 1992,
n. 285.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
1 / 1