SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
GIANANDREA BONINI
                                   STUDIO LEGALE
    Varese, 21100, Italia
    Via Cairoli, 5

    Tel. (+39) 0332/23.98.09
    Fax (+39) 0332/24.75.95
    Portatile (+39) 338/70.71.682
    Skype: gianandrea.bonini

                                                                               www.legalevarese.it
    Gallarate, 21013
    Via Manzoni, 9




                      Tutela del coltivatore diretto di un fondo
                          appartenente a soggetto anonimo.
Richiesto in materia, esprimo brevissimo parere in relazione alla vicenda di Tizio
coltivatore diretto che - ad esito di una procedura esecutiva immobiliare
promossa a danno di Caio proprietario del fondo - perda la disponibilità dell’agro
a seguito dell’esercizio da parte dell’aggiudicatario Sempronio del diritto di
recinzione.
Ai fini di una corretta qualificazione della fattispecie, é necessario precisare che,
pur astenendosi dalla richiesta di acquisto della proprietà per usucapione, Tizio
ha posseduto il fondo dall’anno 1985 senza alcun accordo con Caio ed anzi
ignorandone l’identità.
Su tale presupposto, ritengo quindi di potere subito escludere l’applicabilità alla
fattispecie delle Leggi 590/1965 e 203/1982 che – riconoscendo rispettivamente
all’art. 8 il diritto di prelazione al coltivatore diretto “In caso di trasferimento a
titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a
coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione,
esclusa quella stagionale....” ma sempre precisando che “La prelazione non è
consentita nei casi di permuta, vendita forzata, .......” e facendo salva all’art. 4 la
validità e l’efficacia nei confronti dei Terzi dei contratti agrari anche se verbali
e non trascritti - riposano entrambe sulla conclusione (anche verbale) di un
accordo, la cui mancanza indirizza l’esame del quesito su di un terreno
extracontrattuale e verso rimedi diversi da quelli sinallagmatici.
L’esame della fattispecie induce poi ad escludere la tutela possessoria, se si
considera che Sempronio ha provveduto a recintare il fondo e che quindi,
laddove convenuto iure possessionis, Egli bene potrebbe eccepire la tutela
petitoria, invocando un danno irreparabile (anche non grave) ravvisabile nella
distruzione di ”...un'opera che, come risulterà (n.d.r. risulterebbe) dal
successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire.”1
Non ravvisandosi alcun rapporto contrattuale (nemmeno di natura gestoria ex art.
2028 del Codice Civile) né situazione di fatto tale da potere essere presidiata
dalla tutela del possesso, ritengo che la fattispecie possa essere sussunta nel
rapporto obbligatorio delineato dall’art. 936 del Codice Civile2, con la

1
 Corte Costituzionale 3 febbraio 1992, n°25.
2
 “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il
proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
GIANANDREA BONINI
                                STUDIO LEGALE
 Varese, 21100, Italia
 Via Cairoli, 5

 Tel. (+39) 0332/23.98.09
 Fax (+39) 0332/24.75.95
 Portatile (+39) 338/70.71.682
 Skype: gianandrea.bonini

                                                                                www.legalevarese.it
 Gallarate, 21013
 Via Manzoni, 9




precisazione di cui infra e con la dovuta annotazione che il termine di sei mesi é
di natura decadenziale3 e che il suo decorso provoca automaticamente l’acquisto
a titolo originario a favore del proprietario del fondo delle opere o dei manufatti.4
La disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile quando le
opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del
fondo alcun rapporto giuridico - di natura reale o personale - che gli conferisca la
facoltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta
patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga
soggetti fra loro terzi.5 In un caso analogo, il Tribunale di Roma - nel
disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal
proprietario di un fondo (divenuto tale a seguito del decreto di trasferimento) –
aveva affermato che l'obbligo di indennizzare colui che aveva eseguito opere sul
bene gravava - anzichè sul proprietario al momento della accessione - sul
successivo acquirente, poiché l'immobile era stato trasferito senza includere nel
prezzo le opere realizzate dal terzo; nella specie, non era risultato provato che il
prezzo versato dall'aggiudicatario avesse compreso anche il valore delle opere
realizzate sul fondo dal terzo.
Con sentenza del maggio 2005, la Corte d’Appello riformava la decisione di
primo grado, sul presupposto che, a tenore del decreto di trasferimento emesso

Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il
prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo.
Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le
ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni.
Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando
sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona
fede.
La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha
avuto notizia dell'incorporazione.”
3
  Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17895.
4
  Cass. civ. Sez. II, 04/11/2009, n. 23347, “A norma dell'art. 936 cod. civ., ove un terzo abbia
eseguito opere con materiali propri su fondo altrui, il proprietario di quest'ultimo può scegliere
se acquisirne la proprietà ovvero obbligare il terzo a rimuoverle; una volta che la rimozione non
sia stata chiesta nel termine di sei mesi di cui all'art. 936, ultimo comma, cit., il proprietario
acquista a titolo originario ed "ipso iure" la proprietà delle opere realizzate, in virtù del
principio generale dell'accessione, poiché l'obbligazione al pagamento del valore dei materiali e
del prezzo della mano d'opera ovvero dell'incremento di valore - che insorge a suo carico a
norma dell'art. 936, secondo comma, cod. civ. - ha natura di indennizzo e non di prestazione
sinallagmatica, e non costituisce quindi condizione per la pienezza dell'atto di acquisto.”
5
  Da ultimo, Cassazione Civile 31 gennaio 2012, n° 1378.
GIANANDREA BONINI
                                   STUDIO LEGALE
    Varese, 21100, Italia
    Via Cairoli, 5

    Tel. (+39) 0332/23.98.09
    Fax (+39) 0332/24.75.95
    Portatile (+39) 338/70.71.682
    Skype: gianandrea.bonini

                                                                       www.legalevarese.it
    Gallarate, 21013
    Via Manzoni, 9




nel procedimento esecutivo, l'immobile era stato trasferito nello stato di fatto e di
diritto in cui essosi trovava con tutti gli annessi, le pertinenze e le accessioni (tale
dovendo ritenersi le colture), cosicché il prezzo realizzato doveva comprendere
necessariamente anche il valore delle accessioni.
Con provvedimento del dicembre 20116, la Corte di Cassazione ha confermato la
sentenza collegiale, ritenendo l’infondatezza della domanda del Terzo nei
confronti dell’aggiudicatario, sul presupposto che il prezzo da questi versato
dovesse considerarsi comprensivo anche delle accessioni esistenti sul fondo
acquistato all'asta pubblica e ricordando che “...l'art. 2912 del Codice Civile
prevede che il pignoramento si estenda agli accessori, alle pertinenze e ai frutti
del bene pignorato, sicchè l'ordinanza di vendita comprende anche gli eventuali
miglioramenti o addizioni, anche se non siano stati espressamente
menzionati ....che passano in proprietà dell'acquirente”.
Ne conseguiva a giudizio della Corte l’infondatezza dell’azione d’ ingiustificato
arricchimento sub specie art. 936 del Codice Civile nei confronti
dell’aggiudicatario, con salvezza del diritto nei confronti del dante causa
debitore esecutato.
La soluzione soddisfa dal punto di vista logico ma sicuramente non da quello
pratico, se si considera la duplice circostanza che Caio potrebbe eccepire di non
avere mai avuto notizia dell’accessione e che, molto verosimilmente,
un’eventuale azione esecutiva nei suoi confronti avrebbe scarsa utilità,
considerata per l’appunto l’incapienza economica per espropriazione forzata.
In termini assai prosaici, si può riassumere il concetto con l’affermazione che la
“fetta” di arricchimento derivata al fondo é già stata corrisposta (ad esito di
offerta all’incanto) da Caio a Sempronio (debitore esecutato) e che Tizio non ha
di conseguenza alcuna azione nei confronti del primo, poiché la “ricaduta
patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti
fra loro terzi”7 é già stata regolata nell’ambito dell’asta ove l’aggiudicatario ha,
per l’appunto, versato al debitore esecutato un quid pluris pari al valore delle
accessioni.
La soluzione del quesito dipende quindi da un dato meramente tecnico:
l’ammontare del prezzo pagato da Sempronio per l’aggiudicazione del fondo
espropriato (e poi recintato).
Laddove questo - coeteribus paribus - sia pari o inferiore a quello congruo per
enti fondiari di medesima consistenza, Tizio – in difetto di opposizione entro il
6
    Cassazione Civile 14 dicembre 2011, n°26841.
7
    Si veda Cass.1378/2012 citata.
GIANANDREA BONINI
                                   STUDIO LEGALE
    Varese, 21100, Italia
    Via Cairoli, 5

    Tel. (+39) 0332/23.98.09
    Fax (+39) 0332/24.75.95
    Portatile (+39) 338/70.71.682
    Skype: gianandrea.bonini

                                                                  www.legalevarese.it
    Gallarate, 21013
    Via Manzoni, 9




semestre - potrà utilmente richiedere a Sempronio un indennizzo, al fine di
vedersi riconosciuto il valore dei materiali e il prezzo della manodopera o il
maggior valore, regolando in tal modo la ricaduta patrimoniale di un'attività
di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi;
diversamente, avrà solo azione nei confronti di Caio.
In conclusione - declinando le considerazioni che precedono al caso di specie (e
ricordando quindi che all’aumento del valore del fondo agrario di proprietà di
Sempronio é conseguito il periodico percepimento di frutti naturali da parte di
Tizio), riterrei di sconsigliare di procedere ad un accertamento del valore delle
accessioni (prodromico e funzionale all’inizio di una causa, a seconda delle
diverse risultanze peritali, nei confronti di Sempronio o di Caio) in favore di un
accordo con Sempronio che disciplini, per il futuro, la fattispecie e che
attribuisca a Tizio la facoltà di opporre alla Controparte e ad eventuali Terzi e
aventi causa i propri diritti e facoltà.
Se é vero come é vero infatti che “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto
illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità
dell’ordinamento giuridico”8 - e se si prende pragmaticamente atto che, a fronte
della coltivazione del fondo, Tizio a) non ha mai concluso con Caio accordi
(contratti) nemmeno verbali b) né ha mai subito da parte di Caio né per iniziativa
di Sempronio lesione di propri diritti soggettivi (fato illecito) c) né, come pare
corretto, é destinatario – almeno da parte di Sempronio - di crediti per atto
giuridico (accessione) – mi sembra opinione non priva di pregio evitare a Tizio
un contenzioso che, a giudizio prognostico, si profila quanto meno oneroso dal
punto di vista economico (in ragione del valore dell’attività da questi
effettivamente prestata per la coltivazione del fondo) e scivoloso dal punto di
vista giuridico (in ragione dell’arricchimento comunque imputabile a Tizio per la
raccolta dei frutti).




8
    Art.1173 del Codice Civile.

More Related Content

What's hot

Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28Pino Ciampolillo
 
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropaN.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropaRIKCK
 
20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
 20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione 20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di CassazioneFabio Bolo
 
Corte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casaCorte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casaidealistait
 
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875FocusLegale
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...http://www.studioingvolpi.it
 
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Pino Ciampolillo
 
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 m...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20  m...Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20  m...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 m...Pino Ciampolillo
 
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Pino Ciampolillo
 

What's hot (16)

Sentenza coop
Sentenza coopSentenza coop
Sentenza coop
 
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
Cimitero delibera della commissione straordinaria giunta n.28
 
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
Cassazione Civile Sent. Sez. 2 Num. 10876 Anno 2016
 
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropaN.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
N.13 sentenza cs 2006 su sent tar roma n.557 del 26 03-1997 - fineuropa
 
20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
 20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione 20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
20171011 ordinanza sesta sezione della Corte di Cassazione
 
85 vie di fuga libere
85   vie di fuga libere85   vie di fuga libere
85 vie di fuga libere
 
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza88 _ responsabilita del  coordinatore sicurezza
88 _ responsabilita del coordinatore sicurezza
 
Corte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casaCorte di cassazione prima casa
Corte di cassazione prima casa
 
Newsletter n. 6 giugno
Newsletter n. 6 giugnoNewsletter n. 6 giugno
Newsletter n. 6 giugno
 
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875Cass.  civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
Cass. civ., sent. 15 giugno 2012 n. 9875
 
20151127 Colloqui di Antigone
20151127 Colloqui di Antigone20151127 Colloqui di Antigone
20151127 Colloqui di Antigone
 
Adr Silvia Stefanelli
Adr Silvia StefanelliAdr Silvia Stefanelli
Adr Silvia Stefanelli
 
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...160   affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
160 affidamento di lavori in appalto e responsabilità anche e soprattutto d...
 
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
 
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 m...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20  m...Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20  m...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 m...
 
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
Anza' salvatore ciampolillo giuseppe corte di cassazione 1 sez sentenza 20 ma...
 

Viewers also liked

Education for sustainability newsletter 2012
Education for sustainability newsletter 2012 Education for sustainability newsletter 2012
Education for sustainability newsletter 2012 EFSTTK
 
Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?
Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?
Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?Avvocatoavarese Avarese
 
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoTutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoAvvocatoavarese Avarese
 
La responsabilità civile dell’avvocato
La responsabilità civile dell’avvocatoLa responsabilità civile dell’avvocato
La responsabilità civile dell’avvocatoAvvocatoavarese Avarese
 

Viewers also liked (8)

Plegable Biologia Molecular
Plegable Biologia MolecularPlegable Biologia Molecular
Plegable Biologia Molecular
 
Education for sustainability newsletter 2012
Education for sustainability newsletter 2012 Education for sustainability newsletter 2012
Education for sustainability newsletter 2012
 
Plegablebiologia
PlegablebiologiaPlegablebiologia
Plegablebiologia
 
Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?
Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?
Diritto alla felicita' come diritto pubblico soggettivo?
 
Slideshare
SlideshareSlideshare
Slideshare
 
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimoTutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo
Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo
 
La responsabilità civile dell’avvocato
La responsabilità civile dell’avvocatoLa responsabilità civile dell’avvocato
La responsabilità civile dell’avvocato
 
Jurnal Ilmiah MKn Unud oktober 2011
Jurnal Ilmiah MKn Unud oktober 2011Jurnal Ilmiah MKn Unud oktober 2011
Jurnal Ilmiah MKn Unud oktober 2011
 

Similar to Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo

Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...Simone Aliprandi
 
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioProdigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioredazione gioianet
 
Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...
Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...
Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...Pino Ciampolillo
 
Billeci orazio delibera g.m. n.94
Billeci orazio delibera g.m. n.94Billeci orazio delibera g.m. n.94
Billeci orazio delibera g.m. n.94Pino Ciampolillo
 
MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdf
MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdfMARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdf
MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdfMarco Krogh
 
34147 amministratore condominio
34147 amministratore condominio34147 amministratore condominio
34147 amministratore condominioFocusLegale
 
Rent to buy cosa è come stato disciplinato slides
Rent to buy cosa è come stato disciplinato slidesRent to buy cosa è come stato disciplinato slides
Rent to buy cosa è come stato disciplinato slidesGennaro Marasciuolo
 
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi MorliniNovità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morliniunicost
 
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017Andrea Sorba
 
Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019
Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019
Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019Porfirina
 
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2ASentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2AFerdinando Alberti
 
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiutiCass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiutiMarco Grondacci
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...FocusLegale
 
Cassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdfCassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdfConcettaLeuzzi1
 

Similar to Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo (20)

Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
Ordinanza Tribunale di Firenze Ministero Cultura vs Cave Michelangelo (apr. 2...
 
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonarioProdigio chiede annullamento delibera accordo bonario
Prodigio chiede annullamento delibera accordo bonario
 
Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...
Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...
Billeci orazio delibera procedimento penale n.9878 99 r.g.n.r occupazione sal...
 
Billeci orazio delibera g.m. n.94
Billeci orazio delibera g.m. n.94Billeci orazio delibera g.m. n.94
Billeci orazio delibera g.m. n.94
 
28 2017 idoneita tecnico professionale
28   2017   idoneita tecnico professionale28   2017   idoneita tecnico professionale
28 2017 idoneita tecnico professionale
 
SS.UU. sent. 40985/18
SS.UU. sent. 40985/18SS.UU. sent. 40985/18
SS.UU. sent. 40985/18
 
MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdf
MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdfMARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdf
MARCO KROGH -LE SENTENZE E GLI ACCORDI DI ACCERTAMENTO DELL'USUCAPIONEpdf
 
34147 amministratore condominio
34147 amministratore condominio34147 amministratore condominio
34147 amministratore condominio
 
Rent to buy cosa è come stato disciplinato slides
Rent to buy cosa è come stato disciplinato slidesRent to buy cosa è come stato disciplinato slides
Rent to buy cosa è come stato disciplinato slides
 
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi MorliniNovità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
Novità normative in tema di esecuzioni immobiliari di Gianluigi Morlini
 
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
Decisione ACF n. 22 del 18 luglio 2017
 
Newsletter n. 6 giugno
Newsletter n. 6 giugnoNewsletter n. 6 giugno
Newsletter n. 6 giugno
 
Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019
Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019
Sentenza penale Tribunale di Vicenza 1482/2019
 
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2ASentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
Sentenza TAR Lazio ricorso contro delibera ANAC LGH/A2A
 
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiutiCass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
Cass 29084 2015 materiali da demolizione in deroga a lex rifiuti
 
39 subappalto e qualifica di datore di lavoro .
39  subappalto e qualifica di datore di lavoro .39  subappalto e qualifica di datore di lavoro .
39 subappalto e qualifica di datore di lavoro .
 
Al sindaco carlucci+altri (comune)
Al sindaco carlucci+altri (comune)Al sindaco carlucci+altri (comune)
Al sindaco carlucci+altri (comune)
 
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
Interessi moratori nel contratto di mutuo bancario soggetti a norme antiusura...
 
News A 37 2016
News A 37 2016News A 37 2016
News A 37 2016
 
Cassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdfCassazione 12092-2023.pdf
Cassazione 12092-2023.pdf
 

Tutela del coltivatore diretto di fondo appartenente a soggetto anonimo

  • 1. GIANANDREA BONINI STUDIO LEGALE Varese, 21100, Italia Via Cairoli, 5 Tel. (+39) 0332/23.98.09 Fax (+39) 0332/24.75.95 Portatile (+39) 338/70.71.682 Skype: gianandrea.bonini www.legalevarese.it Gallarate, 21013 Via Manzoni, 9 Tutela del coltivatore diretto di un fondo appartenente a soggetto anonimo. Richiesto in materia, esprimo brevissimo parere in relazione alla vicenda di Tizio coltivatore diretto che - ad esito di una procedura esecutiva immobiliare promossa a danno di Caio proprietario del fondo - perda la disponibilità dell’agro a seguito dell’esercizio da parte dell’aggiudicatario Sempronio del diritto di recinzione. Ai fini di una corretta qualificazione della fattispecie, é necessario precisare che, pur astenendosi dalla richiesta di acquisto della proprietà per usucapione, Tizio ha posseduto il fondo dall’anno 1985 senza alcun accordo con Caio ed anzi ignorandone l’identità. Su tale presupposto, ritengo quindi di potere subito escludere l’applicabilità alla fattispecie delle Leggi 590/1965 e 203/1982 che – riconoscendo rispettivamente all’art. 8 il diritto di prelazione al coltivatore diretto “In caso di trasferimento a titolo oneroso o di concessione in enfiteusi di fondi concessi in affitto a coltivatori diretti, a mezzadria, a colonia parziaria, o a compartecipazione, esclusa quella stagionale....” ma sempre precisando che “La prelazione non è consentita nei casi di permuta, vendita forzata, .......” e facendo salva all’art. 4 la validità e l’efficacia nei confronti dei Terzi dei contratti agrari anche se verbali e non trascritti - riposano entrambe sulla conclusione (anche verbale) di un accordo, la cui mancanza indirizza l’esame del quesito su di un terreno extracontrattuale e verso rimedi diversi da quelli sinallagmatici. L’esame della fattispecie induce poi ad escludere la tutela possessoria, se si considera che Sempronio ha provveduto a recintare il fondo e che quindi, laddove convenuto iure possessionis, Egli bene potrebbe eccepire la tutela petitoria, invocando un danno irreparabile (anche non grave) ravvisabile nella distruzione di ”...un'opera che, come risulterà (n.d.r. risulterebbe) dal successivo giudizio petitorio, aveva diritto di costruire.”1 Non ravvisandosi alcun rapporto contrattuale (nemmeno di natura gestoria ex art. 2028 del Codice Civile) né situazione di fatto tale da potere essere presidiata dalla tutela del possesso, ritengo che la fattispecie possa essere sussunta nel rapporto obbligatorio delineato dall’art. 936 del Codice Civile2, con la 1 Corte Costituzionale 3 febbraio 1992, n°25. 2 “Quando le piantagioni, costruzioni od opere sono state fatte da un terzo con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerle o di obbligare colui che le ha fatte a levarle.
  • 2. GIANANDREA BONINI STUDIO LEGALE Varese, 21100, Italia Via Cairoli, 5 Tel. (+39) 0332/23.98.09 Fax (+39) 0332/24.75.95 Portatile (+39) 338/70.71.682 Skype: gianandrea.bonini www.legalevarese.it Gallarate, 21013 Via Manzoni, 9 precisazione di cui infra e con la dovuta annotazione che il termine di sei mesi é di natura decadenziale3 e che il suo decorso provoca automaticamente l’acquisto a titolo originario a favore del proprietario del fondo delle opere o dei manufatti.4 La disciplina dell'accessione di cui all'art. 936 cod. civ. è applicabile quando le opere siano state realizzate da un soggetto che non abbia con il proprietario del fondo alcun rapporto giuridico - di natura reale o personale - che gli conferisca la facoltà di costruire sul suolo, mirando la norma a regolare la ricaduta patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi.5 In un caso analogo, il Tribunale di Roma - nel disattendere l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal proprietario di un fondo (divenuto tale a seguito del decreto di trasferimento) – aveva affermato che l'obbligo di indennizzare colui che aveva eseguito opere sul bene gravava - anzichè sul proprietario al momento della accessione - sul successivo acquirente, poiché l'immobile era stato trasferito senza includere nel prezzo le opere realizzate dal terzo; nella specie, non era risultato provato che il prezzo versato dall'aggiudicatario avesse compreso anche il valore delle opere realizzate sul fondo dal terzo. Con sentenza del maggio 2005, la Corte d’Appello riformava la decisione di primo grado, sul presupposto che, a tenore del decreto di trasferimento emesso Se il proprietario preferisce di ritenerle, deve pagare a sua scelta il valore dei materiali e il prezzo della mano d'opera oppure l'aumento di valore recato al fondo. Se il proprietario del fondo domanda che siano tolte, esse devono togliersi a spese di colui che le ha fatte. Questi può inoltre essere condannato al risarcimento dei danni. Il proprietario non può obbligare il terzo a togliere le piantagioni, costruzioni od opere, quando sono state fatte a sua scienza e senza opposizione o quando sono state fatte dal terzo in buona fede. La rimozione non può essere domandata trascorsi sei mesi dal giorno in cui il proprietario ha avuto notizia dell'incorporazione.” 3 Cass. civ. Sez. II, Sent., 31-08-2011, n. 17895. 4 Cass. civ. Sez. II, 04/11/2009, n. 23347, “A norma dell'art. 936 cod. civ., ove un terzo abbia eseguito opere con materiali propri su fondo altrui, il proprietario di quest'ultimo può scegliere se acquisirne la proprietà ovvero obbligare il terzo a rimuoverle; una volta che la rimozione non sia stata chiesta nel termine di sei mesi di cui all'art. 936, ultimo comma, cit., il proprietario acquista a titolo originario ed "ipso iure" la proprietà delle opere realizzate, in virtù del principio generale dell'accessione, poiché l'obbligazione al pagamento del valore dei materiali e del prezzo della mano d'opera ovvero dell'incremento di valore - che insorge a suo carico a norma dell'art. 936, secondo comma, cod. civ. - ha natura di indennizzo e non di prestazione sinallagmatica, e non costituisce quindi condizione per la pienezza dell'atto di acquisto.” 5 Da ultimo, Cassazione Civile 31 gennaio 2012, n° 1378.
  • 3. GIANANDREA BONINI STUDIO LEGALE Varese, 21100, Italia Via Cairoli, 5 Tel. (+39) 0332/23.98.09 Fax (+39) 0332/24.75.95 Portatile (+39) 338/70.71.682 Skype: gianandrea.bonini www.legalevarese.it Gallarate, 21013 Via Manzoni, 9 nel procedimento esecutivo, l'immobile era stato trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui essosi trovava con tutti gli annessi, le pertinenze e le accessioni (tale dovendo ritenersi le colture), cosicché il prezzo realizzato doveva comprendere necessariamente anche il valore delle accessioni. Con provvedimento del dicembre 20116, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza collegiale, ritenendo l’infondatezza della domanda del Terzo nei confronti dell’aggiudicatario, sul presupposto che il prezzo da questi versato dovesse considerarsi comprensivo anche delle accessioni esistenti sul fondo acquistato all'asta pubblica e ricordando che “...l'art. 2912 del Codice Civile prevede che il pignoramento si estenda agli accessori, alle pertinenze e ai frutti del bene pignorato, sicchè l'ordinanza di vendita comprende anche gli eventuali miglioramenti o addizioni, anche se non siano stati espressamente menzionati ....che passano in proprietà dell'acquirente”. Ne conseguiva a giudizio della Corte l’infondatezza dell’azione d’ ingiustificato arricchimento sub specie art. 936 del Codice Civile nei confronti dell’aggiudicatario, con salvezza del diritto nei confronti del dante causa debitore esecutato. La soluzione soddisfa dal punto di vista logico ma sicuramente non da quello pratico, se si considera la duplice circostanza che Caio potrebbe eccepire di non avere mai avuto notizia dell’accessione e che, molto verosimilmente, un’eventuale azione esecutiva nei suoi confronti avrebbe scarsa utilità, considerata per l’appunto l’incapienza economica per espropriazione forzata. In termini assai prosaici, si può riassumere il concetto con l’affermazione che la “fetta” di arricchimento derivata al fondo é già stata corrisposta (ad esito di offerta all’incanto) da Caio a Sempronio (debitore esecutato) e che Tizio non ha di conseguenza alcuna azione nei confronti del primo, poiché la “ricaduta patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi”7 é già stata regolata nell’ambito dell’asta ove l’aggiudicatario ha, per l’appunto, versato al debitore esecutato un quid pluris pari al valore delle accessioni. La soluzione del quesito dipende quindi da un dato meramente tecnico: l’ammontare del prezzo pagato da Sempronio per l’aggiudicazione del fondo espropriato (e poi recintato). Laddove questo - coeteribus paribus - sia pari o inferiore a quello congruo per enti fondiari di medesima consistenza, Tizio – in difetto di opposizione entro il 6 Cassazione Civile 14 dicembre 2011, n°26841. 7 Si veda Cass.1378/2012 citata.
  • 4. GIANANDREA BONINI STUDIO LEGALE Varese, 21100, Italia Via Cairoli, 5 Tel. (+39) 0332/23.98.09 Fax (+39) 0332/24.75.95 Portatile (+39) 338/70.71.682 Skype: gianandrea.bonini www.legalevarese.it Gallarate, 21013 Via Manzoni, 9 semestre - potrà utilmente richiedere a Sempronio un indennizzo, al fine di vedersi riconosciuto il valore dei materiali e il prezzo della manodopera o il maggior valore, regolando in tal modo la ricaduta patrimoniale di un'attività di costruzione su suolo altrui che coinvolga soggetti fra loro terzi; diversamente, avrà solo azione nei confronti di Caio. In conclusione - declinando le considerazioni che precedono al caso di specie (e ricordando quindi che all’aumento del valore del fondo agrario di proprietà di Sempronio é conseguito il periodico percepimento di frutti naturali da parte di Tizio), riterrei di sconsigliare di procedere ad un accertamento del valore delle accessioni (prodromico e funzionale all’inizio di una causa, a seconda delle diverse risultanze peritali, nei confronti di Sempronio o di Caio) in favore di un accordo con Sempronio che disciplini, per il futuro, la fattispecie e che attribuisca a Tizio la facoltà di opporre alla Controparte e ad eventuali Terzi e aventi causa i propri diritti e facoltà. Se é vero come é vero infatti che “le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico”8 - e se si prende pragmaticamente atto che, a fronte della coltivazione del fondo, Tizio a) non ha mai concluso con Caio accordi (contratti) nemmeno verbali b) né ha mai subito da parte di Caio né per iniziativa di Sempronio lesione di propri diritti soggettivi (fato illecito) c) né, come pare corretto, é destinatario – almeno da parte di Sempronio - di crediti per atto giuridico (accessione) – mi sembra opinione non priva di pregio evitare a Tizio un contenzioso che, a giudizio prognostico, si profila quanto meno oneroso dal punto di vista economico (in ragione del valore dell’attività da questi effettivamente prestata per la coltivazione del fondo) e scivoloso dal punto di vista giuridico (in ragione dell’arricchimento comunque imputabile a Tizio per la raccolta dei frutti). 8 Art.1173 del Codice Civile.