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•“prestazioni” anche sanitarie di completamento assistenziale (precisazione
contenuta, fra l’altro, nelle Risoluzioni n. 189/2000 e n. 70/2009 nonché nella
Circolare n. 48/2004);
• l’attività deve essere realizzata dall’Ente, direttamente ed esclusivamente, nei
confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche,
economiche, sociali e familiari;
• il fine solidaristico è considerato immanente in quanto la condizione di
svantaggio dei destinatari “è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza
necessità di ulteriori precisazioni normative”.
L’attività sanitaria deve essere svolta direttamente nei
confronti di soggetti svantaggiati o di collettività estere,
limitatamente ali aiuti umanitari, utilizzando strutture e
personale specializzato (medici, infermieri, ecc).
per i soci o i partecipanti maggiorenni,
SONO CONSIDERATI IN OGNI CASO ONLUS
Organismi di
volontariato di cui
alla L. 11 agosto
1991, n. 266, iscritti
nei registri istituiti
dalle Regioni e dalle
Provincie autonome
Organizzazioni non
governative (ONG)
riconosciute idonee
ai sensi della L. 26
febbraio 1987, n. 49
Cooperative sociali di
cui alla L. 8
novembre 1991, n.
381, iscritte nella
“Sezione
cooperazione
sociale” del registro
prefettizio (sostituito
dall’albo delle società
cooperative)
ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997
Le ONLUS svolgono attività di solidarietà
sociale nei confronti di soggetti svantaggiati
e di componenti collettività estere,
limitatamente agli aiuti umanitari.
I beneficiari delle attività di una ONLUS
possono essere i suoi soci, associati o
partecipanti a condizione che si trovino in
condizione di svantaggio.
Alle ONLUS è vietato svolgere attività
diverse da quelle istituzionali o ad esse
direttamente connesse (art. 10, comma 1,
lett. c). Le cessioni di beni e le prestazioni di
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Onlus

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8. •“prestazioni” anche sanitarie di completamento assistenziale (precisazione contenuta, fra l’altro, nelle Risoluzioni n. 189/2000 e n. 70/2009 nonché nella Circolare n. 48/2004); • l’attività deve essere realizzata dall’Ente, direttamente ed esclusivamente, nei confronti di soggetti svantaggiati a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari; • il fine solidaristico è considerato immanente in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari “è presupposto essenziale dell’attività stessa, senza necessità di ulteriori precisazioni normative”.
  • 9.
  • 10. L’attività sanitaria deve essere svolta direttamente nei confronti di soggetti svantaggiati o di collettività estere, limitatamente ali aiuti umanitari, utilizzando strutture e personale specializzato (medici, infermieri, ecc).
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. per i soci o i partecipanti maggiorenni,
  • 19. SONO CONSIDERATI IN OGNI CASO ONLUS Organismi di volontariato di cui alla L. 11 agosto 1991, n. 266, iscritti nei registri istituiti dalle Regioni e dalle Provincie autonome Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute idonee ai sensi della L. 26 febbraio 1987, n. 49 Cooperative sociali di cui alla L. 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nella “Sezione cooperazione sociale” del registro prefettizio (sostituito dall’albo delle società cooperative)
  • 20.
  • 21.
  • 22. ONLUS di cui al D.Lgs. 460/1997 Le ONLUS svolgono attività di solidarietà sociale nei confronti di soggetti svantaggiati e di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari. I beneficiari delle attività di una ONLUS possono essere i suoi soci, associati o partecipanti a condizione che si trovino in condizione di svantaggio. Alle ONLUS è vietato svolgere attività diverse da quelle istituzionali o ad esse direttamente connesse (art. 10, comma 1, lett. c). Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione (art. 10, comma 6).