Segretezza, riservatezza ed esercizio della professione di giornalista
1. Segretezza, riservatezza e privacy
nell’esercizio della professione giornalistica
Avv. Prof. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano –
Cattedra di Informatica Giuridica Avanzata
2. Sommario
• Giornalismo e segreto delle fonti
• Segreto giornalistico e indagini
• Giornalismo e privacy
4. I “capisaldi”
• Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti
dell’Uomo
“Ogni persona ha diritto alla libertà
d'espressione. Tale diritto include la libertà
d'opinione e la libertà di ricevere o di
comunicare informazioni o idee senza che vi
possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza considerazione di
frontiere”.
5. I “capisaldi” /2
• Art. 21 Cost.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel
caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni
effetto.
[…]”
6. I “capisaldi” /3
• Art. 15 Cost.
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e
di ogni altra forma di comunicazione sono
inviolabili. La loro limitazione può avvenire
soltanto per atto motivato dell’autorità
giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
legge”.
7. Art. 200 c.p.p.
• “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno
l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
• […]
• 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per
esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta
infondata, ordina che il testimone deponga.
• 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti
iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i
medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro
professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato
per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
la fonte delle sue informazioni”.
8. Solo i professionisti?
• La giurisprudenza è piuttosto ondivaga sul punto se le
garanzie di cui all’art. 200 c.p.p. trovino applicazione
anche nel caso di giornalisti pubblicisti o praticanti.
• Una recente sentenza del Tribunale di Palermo, ad
esempio, ha riconosciuto alla giornalista pubblicista
Maria Letizia Affronti il diritto a tutelare la propria fonte.
• In ogni caso, le proposte di legge volte ad estendere
chiaramente queste garanzie anche ai pubblicisti sono
cadute nel vuoto.
9. Ulteriore estensione
• Corte di Cassazione, Sent. 85/04
Il segreto si estende anche “a tutte le indicazioni che
possono condurre all’identificazione di coloro che
hanno fornito fiduciariamente le notizie […] Rientra
pertanto nel segreto professionale anche
l’indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il
giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le
notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente
funzioanle rispetto all’identificazione di coloro che
tali notizie hanno fornito […]”.
10. Art. 2 legge 69/1963
• “Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il
segreto professionale sulla fonte delle notizie,
quando ciò sia richiesto dal carattere
fiduciario di esse […]”.
11. Art. 138 D.Lgs. 196/03 (Codice privacy)
• “1. In caso di richiesta dell'interessato di
conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano
ferme le norme sul segreto professionale degli
esercenti la professione di giornalista,
limitatamente alla fonte della notizia”.
12. Carta dei doveri del giornalista
• “Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere
riservate, il giornalista deve rispettare il
segreto professionale e avrà cura di informare
il lettore di tale circostanza”.
13. Quindi…ha senso parlare di (nuovo)
diritto?
• In realtà, il quadro è estremamente mutato
rispetto a quello “pensato” dal Legislatore del
1963 proprio grazie all’affermarsi del c.d.
“giornalismo digitale”
– Quantità di informazioni prima inimmaginabile
– Possibilità di impostare criteri ordinativi o di ricerca
sulle informazioni in formato elettronico
– Rapidità negli scambi “elettronici” di informazioni
– Portabilità impensabile di ingenti mole di informazioni
– Registrazione “eterna” delle informazioni
– Facile tracciabilità della provenienza e del destinatario
14. Segretezza
•In un contesto prevalentemente elettronico
quale è quello attuale, preservare e tutelare la
segretezza non è semplice ma richiede alcune
accortezze
15. Peculiarità del segreto
professionale per il giornalista
“Lo scopo del cosiddetto segreto giornalistico non è
evidentemente quello comune, di impedire la diffusione di
una notizia privata, ma, all’opposto, quello di agevolare la
conoscenza dei fatti di interesse per l’opinione pubblica, che,
diversamente, per tema di ritorsione, potrebbero restare
celati, se le fonti dell’informazione non fossero protette. In
altri termini, il segreto giornalistico è al servizio della maggior
diffusione possibile, e non, viceversa, della restrizione
dell’informazione […]” C. Gessa in «Vademecum del
giornalista».
16. Quindi
• Al contrario di altre forme di “segreto professionale”,
il segreto della professione giornalistica copre solo le
fonti e non la notizia la quale, anzi, DEVE essere
comunicata se di interesse pubblico.
• La tutela della sola fonte, però, comporta che
debbano ritenersi tutelate anche tutte quelle
informazioni che possano far risalire alla fonte stessa
(documenti originali, corrispondenza cartacea o
elettronica, tabulati telefonici, ecc.)
17. Segretezza delle fonti e UE
• Con la Recommendation 1950 del 2011
l’Assemblea Parlamentare europea ricorda che “il
libero esercizio della professione di giornalista è
compreso nel diritto di libertà di espressione e di
invormazione, che è garantito dall’articolo della
della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
Questo diritto costituisce il fondamento di una
società democratica ed è un requisito
indispensabile per il progresso e lo sviluppo di
ogni individuo”.
18. Segretezza delle fonti e UE /2
• “Richiamando la Raccomandazione del
Comitato dei Ministri n. 7 del 2000 sul diritto
dei giornalisti di non rivelare la loro fonte
d’informazioni, l’Assemblea riafferma che la
protezione delle fonti d’informazione dei
giornalisti è la condizione basilare per il pieno
esercizio sia del lavoro giornalistico sia del
diritto del pubblico di essere informato sui
fatti di rilevanza pubblica […]”.
19. Fonte = whistleblower?
• Da un punto di vista giuridico, il whistleblowing
nasce in ambito di diritto del lavoro.
• Esso consiste nei canali interni (internal
whistleblowing) o esterni (external
whistleblowing) che il datore di lavoro
predispone affinché i prestatori di lavoro possano
fargli giungere notizie in merito a comportamenti
non corretti tenuti da soggetti apicali.
23. Il whistleblowing per il giornalista
• Soprattutto negli ultimi anni, anche per chi esercita la
professione giornalistica il whistleblowing si traduce nella
“soffiata” di una possibile notizia.
• Tuttavia, tali soffiate (che ormai viaggiano spesso con modalità
elettroniche) potrebbero generare diversi problemi tra cui:
– L’anonimato (con le fonti “analogiche” la fonte spesso era
segreta ma non anonima per il giornalista) con i conseguenti
dubbi circa l’attendibilità
– La difficoltà a verificare quanto comunicato
– L’inevitabile “fretta” per evitare di perdere la notizia che,
spesso, fa agire d’impulso
24. I rischi di un comportamento poco
accorto
• Rischio di querele
• Rischio di sanzioni disciplinari
• Rischio di condanne ai sensi del Codice privacy
25. Infatti…
• Carta dei doveri del giornalista
“Il giornalista deve sempre verificare le
informazioni ottenute dalle sue fonti, per
accertarne l'attendibilità e per controllare
l’origine di quanto viene diffuso all’opinione
pubblica, salvaguardando sempre la verità
sostanziale dei fatti”.
26. Attenzione
• Art. 622 c.p.
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
stato o ufficio, o della propria professione o arte, di
un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo
impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino
a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
[…]
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
28. Giudici e giornalisti
• L’art. 200 c.p.p. prevede che “se le notizie
sono indispensabili ai fini della prova del reato
per cui si procede e la loro veridicità può
essere accertata solo attraverso
l'identificazione della fonte della notizia, il
giudice ordina al giornalista di indicare la
fonte delle sue informazioni”.
29. PM e giornalisti
• “Il pubblico ministero assume informazioni
dalle persone che possono riferire circostanze
utili ai fini delle indagini. Alle persone già
sentite dal difensore o dal suo sostituto non
possono essere chieste informazioni sulle
domande formulate e sulle risposte date. Si
applicano le disposizioni degli articoli 197,
197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203”.
30. Limiti
• Art. 256 c.p.p.
“1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i
documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le
informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su
adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni
del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che
dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto
inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale,
l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e
ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le
cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la
dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
31. Quindi
• La sussistenza del segreto su determinati
documenti va sempre esternata in maniera
formale.
• Non discende dal mero status di giornalista
professionista la segretezza su tutto ciò che
concerne la sua attività.
32. Limiti /2
• Art. 271 c.p.p. secondo comma
“2. Non possono essere utilizzate le
intercettazioni relative a conversazioni o
comunicazioni delle persone indicate
nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a
oggetto fatti conosciuti per ragione del loro
ministero, ufficio o professione, salvo che le
stesse persone abbiano deposto sugli stessi
fatti o li abbiano in altro modo divulgati”.
33. Infatti
• Corte Costituzionale, Sent. 28 gennaio 1981,
n. 1
• “L’interesse protetto dall’art. 21 Cost. non è
da ritenersi in astratto superiore a quello
parimenti fondamentale della giustizia”
34. E ora…la domanda da un milione di
Euro!
• Qual è il corretto equilibrio tra esigenze di
accertamento da parte del Giudice e tutela del
segreto da parte del giornalista?
35. Recommendation 1950 (2011)
• “5. Public authorities must not demand the disclosure of
information identifying a source unless the requirements
of Article 10, paragraph 2, of the Convention are met and
unless it can be convincingly established that reasonable
alternative measures to disclosure do not exist or have
been exhausted, the legitimate interest in the disclosure
clearly outweighs the public interest in the non-
disclosure, and an overriding requirement of the need
for disclosure is proved.
36. Recommendation 1950 (2011) /2
• “6. The disclosure of information identifying a source
should therefore be limited to exceptional
circumstances where vital public or individual interests
are at stake and can be convincingly established. The
competent authorities, requesting exceptionally the
disclosure of a source, must specify the reasons why
such vital interest outweighs the interest in the non-
disclosure and whether alternative measures have been
exhausted, such as other evidence. If sources are
protected against any disclosure under national law,
their disclosure must not be requested”.
37. Giurisprudenza comunitaria
• La Corte di Strasburgo, in più occasioni, ha
condannato le perquisizioni svolte in redazioni
in quanto violavano il segreto professionale
dei giornalisti
38. Caso Goodwin
• La CEDU è chiamata ad esprimersi nel 2009 sul caso
Goodwin vs. UK
• Considerando che ogni giornalista ha il diritto di
ricercare le notizie, la Corte ritiene logico corollario di
tale diritto anche la protezione delle fonti, in quanto
“l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le
fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al
giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe
il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni
che potrebbero rivestire un interesse generale per la
collettività”.
39. Caso Roemen
• La CEDU ribadisce nel 2003 quanto detto nel caso Goodwin nel caso
Roemen e Schmit vs. Lussemburgo
• “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali
di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa
rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti
giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di
una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche
dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni
d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere
meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da
guardia» e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e
affidabili potrebbe risultare ridotto”.
40. Caso Financial Times
• Nel 2009, sempre la CEDU è chiamata a decidere nel caso Financial
Times et al vs. UK
• Nel caso di specie, il Giudice aveva ordinato la consegna del
documento originale in quanto utile a risalire alla fonte di
un’informazione molto rilevante da un punto di vista economico
che aveva creato turbativa ai mercati e danno verso la società
ricorrente
• Anche in questo caso, la CEDU dà prevalenza alla segretezza della
fonte
• Se il giornalista avesse compromesso la segretezza della fonte, oltre
a danneggiare la fonte stessa, avrebbe rovinato anche la propria
reputazione agli occhi di future potenziali fonti.
41. Cassazione
• Caso concreto: sequestro di un computer di
un giornalista
• Nel 2007, la Cassazione (Sent. 40380/07) si
trova a decidere in merito a un sequestro di
un computer in uso a un giornalista
• Come si coordinano, in questo caso, la tutela
del segreto e l’esercizio del potere giudiziario?
42. Sequestro
• Art. 253 c.p.p.
“1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il
sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il
reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il
prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria
ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso
decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se
presente”.
43. Cosa viene sequestrato?
• Nell’ambito dell’indagine, viene sequestrata
dalla PG l’area del server presente nella in una
redazione romana di un quotidiano gestita
dalla giornalista e viene duplicato l’hard disk
del computer e della cartella presente
nell’area del server del quotidiano,
restituendo alla stessa gli originali.
44. Censure della Corte in merito al
segreto professionale
• “Le norme di cui agli artt. 200 e 256 c.p.p., tutelano il
segreto giornalistico e impongono la massima cautela
nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del
sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione
della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e
delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa
potrebbero derivare da iniziative immotivatamente
invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti di certe
notizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento
del principio di cui all'art. 200 c.p.p., comma 3, e della
disciplina di cui al successivo art. 256 c.p.p.”.
45. Proporzionalità
• “Conclusivamente, con riferimento alla posizione del
giornalista professionista, a cui è assicurata la garanzia
del segreto professionale non quale privilegio personale,
ma quale presidio alla libera ed incondizionata
informazione, il criterio di proporzionalità tra il
contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista
è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti
deve essere rispettato con particolare rigore, evitando
quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi
intrusivi”.
46. Ricapitolando
• In caso di richiesta al giornalista di rilevare la fonte delle
proprie informazioni o di apprensione di dati o documenti
tramite i quali risalire all’identità della fonte, il giornalista
(professionista) può sempre opporre il segreto professionale.
• Il Giudice può superare anche questo limite, ma deve essere
l’extrema ratio dettata da esigenze di giustizia che rendano
essenziale l’accesso a quell’informazione.
• In ogni caso, l’attività del Giudice deve limitarsi alla verifica
dei fatti oggetto d’indagine senza invadere ulteriormente
l’area del segreto giornalistico e l’area privata del giornalista.
48. Rapporto tra segretezza e
riservatezza
• Segretezza = dovere da cui discendono
obblighi
• Riservatezza = diritto da cui discendono
obblighi
49. Un diritto che ha una sempre più
ampia tutela
• Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 196/03
“Le notizie concernenti lo svolgimento delle
prestazioni di chiunque sia addetto ad una
funzione pubblica e la relativa valutazione non
sono oggetto di protezione della riservatezza
personale”.
50. Principio fondamentale:
l’essenzialità dell’informazione
• Art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
nell'esercizio dell'attività giornalistica
“1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche
dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della
relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della
qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche
deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro
ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di
informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
costituzionalmente garantita a tutti”.
51. Tuttavia…
• Art. 8. Tutela della dignità delle persone
“1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti
di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su
dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della
notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini
e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.
52. Casi concreti
• L’Autorità Garante è stata chiamata a
pronunciarsi in merito alla pubblicazione di un
elenco di dirigenti e giornalisti RAI con relativa
appartenenza politica.
• Gli interessati si oppongono a questo
trattamento sostenendone l’irrilevanza pubblica.
• Il Garante ritiene, invece, essenziale tale
elemento all’interno della notizia volta a
illustrare le periodiche lottizzazioni interne alla
RAI.
53. Casi concreti /2
• Il Garante viene chiamato a valutare il filmato
diffuso sulle reti Mediaset che ritraevano il giudice
Mesiano in momenti della sua vita privata
definendolo “infelice, inelegante e stravagante”.
• Le immagini erano incentrate su momenti di vita
privata del giudice che non presentavano alcuna
connessione o rilievo rispetto al suo ruolo
pubblico.
• In questo caso, quindi, il Garante ha contestato la
non essenzialità dell’informazione.
54. Casi concreti /3
• La Cassazione si è pronunciata in merito alla pubblicazione di
una foto che ritraeva una minorenne colpita a morte da un
proiettile in testa (Cass. Pen., Sez. III, Sent. 17215/11)
• Questa immagine era stata “rubata” all’interno dell’ospedale
senza il consenso dei genitori e delle autorità sanitarie
• Secondo la Corte, quella foto non rispettava la tutela della
riservatezza del minore, che può anche limitare il diritto di
cronaca, e quindi non aveva alcuna utilità per scopi
informativi
• La pubblicazione della foto, quindi, è stata ritenuta
“eccedente” e “non essenziale”.
55. Casi concreti /4
• Il Corriere di Livorno pubblica i nomi degli
affiliati alla loggia massonica Grande Oriente
d’Italia, insieme ad altri dati anagrafici
• I singoli iscritti e l’associazione chiamano in
giudizio l’autore dell’articolo, il direttore
responsabile del quotidiano e la casa editrice,
ritenendosi lesi da tale pubblicazione.
• Il Giudice toscano, quindi, si pronuncia
enucleando dei principi interessanti.
56. Diritto all’informazione vs. diritto
alla riservatezza
• Secondo il giudice, il diritto all’informazione
deve considerarsi prevalente, tant’è che "il
giornalista nel compiere la sua attività di
informare la collettività circa i fatti di rilevanza
sociale, attività fondamentale di ogni sistema
democratico possa (o talvolta sia costretto a)
ledere il diritto alla privacy dei singoli,
rivelando dati personali degli stessi, anche
sensibili"
57. Limiti al diritto all’informazione
• Il limite al diritto all’informazione, tuttavia, sta
nel fatto che esso sia correlato a fatti di
rilevanza sociale.
• Vengono, quindi, richiamati i tre principi
cardine per considerare un fatto come “di
rilevanza sociale”:
– Interesse pubblico
– Verità del fatto (anche putativa)
– Continenza espositiva
58. Essenzialità dell’informazione
• Secondo la giurisprudenza, si ritiene escluso
l'esercizio legittimo del diritto di cronaca
quando l'informazione non abbia contenuto
pertinente alla formazione della pubblica
opinione ma sia, al contrario, distorta da un
altro fine, quale quello di alimentare
pettegolezzi
• Non bisogna confondere, infatti, l’interesse
pubblico con l’interesse DEL pubblico.
59. Novità e originalità
• Nel caso di specie, il Giudice individua questi
due ulteriori elementi quali idonei a
legittimare la pubblicazione di dati sensibili
degli interessati
• “Solo in presenza di un fatto nuovo, originale,
il giornalista può, se ciò è indispensabile in
ragione della originalità del fatto,
legittimamente pubblicare dati sensibili dei
singoli”
60. Le conclusioni
• Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice non
riconosce un interesse pubblico nella
conoscenza dei dati degli iscritti, in quanto
non essenziali ai fini della notizia.
61. Interesse pubblico ed essenzialità
dell’informazione
• Ricapitolando, “il giornalista deve valutare quando una
notizia riveste effettivamente un rilevante interesse
pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a
tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la
funzione informativa sua propria.
• La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta
necessaria quando la sua conoscenza da parte del
pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti
narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella
particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti” (cfr.
M. Paissan, Privacy e giornalismo).
62. E quando non vi sono tali
presupposti?
• “Il giornalista può comunque riferire di questi ultimi
prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli
interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di
nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come,
in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle
persone non basti di per sé ad escludere l’identificazione
delle medesime: quest’ultima, infatti, può realizzarsi
attraverso la combinazione di più informazioni
concernenti la persona (l’età, la professione, il luogo di
lavoro, l’indirizzo dell’abitazione, ecc.)” (cfr. M. Paissan,
Privacy e giornalismo).
63. Tema di attualità: la pubblicazione
di intercettazioni
• Al netto delle violazioni di legge su atti
processuali ancora secretati, per il Garante le
trascrizioni delle intercettazioni possono
essere pubblicate, sempre nei limiti
dell’essenzialità dell’informazione rispetto a
fatti di interesse pubblico e sempre che leggi
specifiche non ne vietino la raccolta o la
diffusione.
64. Attenzione!
• Art. 621 c.p.
“Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del
contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o
documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza,
lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o
altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro
1.032.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è
considerato documento anche qualunque supporto
informatico contenente dati, informazioni o programmi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
65. I problemi
• La trascrizione integrale delle intercettazioni di
un’utenza o la pubblicazione in toto dei file audio,
spesso, potrebbe contenere comunicazioni private
non attinenti il procedimento penale.
• In alcuni casi, sono state diffuse anche le utenze
telefoniche oltre ai contenuti della conversazione.
• Alcune espressioni usate nel corso della
comunicazione intercettata potrebbero essere lesive
della dignità di soggetti terzi.