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Segretezza, riservatezza e privacy
nell’esercizio della professione giornalistica



   Avv. Prof. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano –
           Cattedra di Informatica Giuridica Avanzata
Sommario
• Giornalismo e segreto delle fonti

• Segreto giornalistico e indagini

• Giornalismo e privacy
PARTE I
Il giornalista e il segreto delle
              fonti
I “capisaldi”
• Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti
  dell’Uomo
“Ogni persona ha diritto alla libertà
  d'espressione. Tale diritto include la libertà
  d'opinione e la libertà di ricevere o di
  comunicare informazioni o idee senza che vi
  possa essere ingerenza da parte delle autorità
  pubbliche e senza considerazione di
  frontiere”.
I “capisaldi” /2
• Art. 21 Cost.
“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo
    scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel
    caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel
    caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei
    responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento
    dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da
    ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre
    ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida
    nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni
    effetto.
[…]”
I “capisaldi” /3
• Art. 15 Cost.
“La libertà e la segretezza della corrispondenza e
  di ogni altra forma di comunicazione sono
  inviolabili. La loro limitazione può avvenire
  soltanto per atto motivato dell’autorità
  giudiziaria con le garanzie stabilite dalla
  legge”.
Art. 200 c.p.p.
•   “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per
    ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno
    l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria:
•   […]
•   2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per
    esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta
    infondata, ordina che il testimone deponga.
•   3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti
    iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i
    medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro
    professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato
    per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso
    l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare
    la fonte delle sue informazioni”.
Solo i professionisti?
• La giurisprudenza è piuttosto ondivaga sul punto se le
  garanzie di cui all’art. 200 c.p.p. trovino applicazione
  anche nel caso di giornalisti pubblicisti o praticanti.
• Una recente sentenza del Tribunale di Palermo, ad
  esempio, ha riconosciuto alla giornalista pubblicista
  Maria Letizia Affronti il diritto a tutelare la propria fonte.
• In ogni caso, le proposte di legge volte ad estendere
  chiaramente queste garanzie anche ai pubblicisti sono
  cadute nel vuoto.
Ulteriore estensione
• Corte di Cassazione, Sent. 85/04
Il segreto si estende anche “a tutte le indicazioni che
   possono condurre all’identificazione di coloro che
   hanno fornito fiduciariamente le notizie […] Rientra
   pertanto nel segreto professionale anche
   l’indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il
   giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le
   notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente
   funzioanle rispetto all’identificazione di coloro che
   tali notizie hanno fornito […]”.
Art. 2 legge 69/1963
• “Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il
  segreto professionale sulla fonte delle notizie,
  quando ciò sia richiesto dal carattere
  fiduciario di esse […]”.
Art. 138 D.Lgs. 196/03 (Codice privacy)
• “1. In caso di richiesta dell'interessato di
  conoscere l'origine dei dati personali ai sensi
  dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano
  ferme le norme sul segreto professionale degli
  esercenti la professione di giornalista,
  limitatamente alla fonte della notizia”.
Carta dei doveri del giornalista
• “Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere
  riservate, il giornalista deve rispettare il
  segreto professionale e avrà cura di informare
  il lettore di tale circostanza”.
Quindi…ha senso parlare di (nuovo)
              diritto?
• In realtà, il quadro è estremamente mutato
  rispetto a quello “pensato” dal Legislatore del
  1963 proprio grazie all’affermarsi del c.d.
  “giornalismo digitale”
  – Quantità di informazioni prima inimmaginabile
  – Possibilità di impostare criteri ordinativi o di ricerca
    sulle informazioni in formato elettronico
  – Rapidità negli scambi “elettronici” di informazioni
  – Portabilità impensabile di ingenti mole di informazioni
  – Registrazione “eterna” delle informazioni
  – Facile tracciabilità della provenienza e del destinatario
Segretezza

•In un contesto prevalentemente elettronico
quale è quello attuale, preservare e tutelare la
segretezza non è semplice ma richiede alcune
accortezze
Peculiarità del segreto
    professionale per il giornalista
“Lo scopo del cosiddetto segreto giornalistico non è
evidentemente quello comune, di impedire la diffusione di
una notizia privata, ma, all’opposto, quello di agevolare la
conoscenza dei fatti di interesse per l’opinione pubblica, che,
diversamente, per tema di ritorsione, potrebbero restare
celati, se le fonti dell’informazione non fossero protette. In
altri termini, il segreto giornalistico è al servizio della maggior
diffusione possibile, e non, viceversa, della restrizione
dell’informazione […]” C. Gessa in «Vademecum del
giornalista».
Quindi
• Al contrario di altre forme di “segreto professionale”,
  il segreto della professione giornalistica copre solo le
  fonti e non la notizia la quale, anzi, DEVE essere
  comunicata se di interesse pubblico.
• La tutela della sola fonte, però, comporta che
  debbano ritenersi tutelate anche tutte quelle
  informazioni che possano far risalire alla fonte stessa
  (documenti originali, corrispondenza cartacea o
  elettronica, tabulati telefonici, ecc.)
Segretezza delle fonti e UE
• Con la Recommendation 1950 del 2011
  l’Assemblea Parlamentare europea ricorda che “il
  libero esercizio della professione di giornalista è
  compreso nel diritto di libertà di espressione e di
  invormazione, che è garantito dall’articolo della
  della Convenzione Europea sui Diritti Umani.
  Questo diritto costituisce il fondamento di una
  società democratica ed è un requisito
  indispensabile per il progresso e lo sviluppo di
  ogni individuo”.
Segretezza delle fonti e UE /2
• “Richiamando la Raccomandazione del
  Comitato dei Ministri n. 7 del 2000 sul diritto
  dei giornalisti di non rivelare la loro fonte
  d’informazioni, l’Assemblea riafferma che la
  protezione delle fonti d’informazione dei
  giornalisti è la condizione basilare per il pieno
  esercizio sia del lavoro giornalistico sia del
  diritto del pubblico di essere informato sui
  fatti di rilevanza pubblica […]”.
Fonte = whistleblower?
• Da un punto di vista giuridico, il whistleblowing
  nasce in ambito di diritto del lavoro.
• Esso consiste nei canali interni (internal
  whistleblowing)        o     esterni      (external
  whistleblowing) che il datore di lavoro
  predispone affinché i prestatori di lavoro possano
  fargli giungere notizie in merito a comportamenti
  non corretti tenuti da soggetti apicali.
Esempi “datati” di whistleblowing
I rischi per il whistleblower
Al punto che…
Il whistleblowing per il giornalista
• Soprattutto negli ultimi anni, anche per chi esercita la
  professione giornalistica il whistleblowing si traduce nella
  “soffiata” di una possibile notizia.
• Tuttavia, tali soffiate (che ormai viaggiano spesso con modalità
  elettroniche) potrebbero generare diversi problemi tra cui:
   – L’anonimato (con le fonti “analogiche” la fonte spesso era
     segreta ma non anonima per il giornalista) con i conseguenti
     dubbi circa l’attendibilità
   – La difficoltà a verificare quanto comunicato
   – L’inevitabile “fretta” per evitare di perdere la notizia che,
     spesso, fa agire d’impulso
I rischi di un comportamento poco
                accorto

• Rischio di querele

• Rischio di sanzioni disciplinari

• Rischio di condanne ai sensi del Codice privacy
Infatti…
• Carta dei doveri del giornalista
“Il giornalista deve sempre verificare le
   informazioni ottenute dalle sue fonti, per
   accertarne l'attendibilità e per controllare
   l’origine di quanto viene diffuso all’opinione
   pubblica, salvaguardando sempre la verità
   sostanziale dei fatti”.
Attenzione
• Art. 622 c.p.
“Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio
   stato o ufficio, o della propria professione o arte, di
   un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo
   impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal
   fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino
   a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.
[…]
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
PARTE II
Il segreto giornalistico nel
         processo
Giudici e giornalisti
• L’art. 200 c.p.p. prevede che “se le notizie
  sono indispensabili ai fini della prova del reato
  per cui si procede e la loro veridicità può
  essere        accertata      solo     attraverso
  l'identificazione della fonte della notizia, il
  giudice ordina al giornalista di indicare la
  fonte delle sue informazioni”.
PM e giornalisti
• “Il pubblico ministero assume informazioni
  dalle persone che possono riferire circostanze
  utili ai fini delle indagini. Alle persone già
  sentite dal difensore o dal suo sostituto non
  possono essere chieste informazioni sulle
  domande formulate e sulle risposte date. Si
  applicano le disposizioni degli articoli 197,
  197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203”.
Limiti
• Art. 256 c.p.p.
“1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare
   immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i
   documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le
   informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su
   adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni
   del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che
   dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto
   inerente al loro ufficio o professione.
2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale,
   l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e
   ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le
   cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la
   dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
Quindi
• La sussistenza del segreto su determinati
  documenti va sempre esternata in maniera
  formale.

• Non discende dal mero status di giornalista
  professionista la segretezza su tutto ciò che
  concerne la sua attività.
Limiti /2
• Art. 271 c.p.p. secondo comma
“2. Non possono essere utilizzate le
  intercettazioni relative a conversazioni o
  comunicazioni        delle   persone     indicate
  nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a
  oggetto fatti conosciuti per ragione del loro
  ministero, ufficio o professione, salvo che le
  stesse persone abbiano deposto sugli stessi
  fatti o li abbiano in altro modo divulgati”.
Infatti
• Corte Costituzionale, Sent. 28 gennaio 1981,
  n. 1
• “L’interesse protetto dall’art. 21 Cost. non è
  da ritenersi in astratto superiore a quello
  parimenti fondamentale della giustizia”
E ora…la domanda da un milione di
             Euro!


• Qual è il corretto equilibrio tra esigenze di
  accertamento da parte del Giudice e tutela del
  segreto da parte del giornalista?
Recommendation 1950 (2011)
• “5. Public authorities must not demand the disclosure of
  information identifying a source unless the requirements
  of Article 10, paragraph 2, of the Convention are met and
  unless it can be convincingly established that reasonable
  alternative measures to disclosure do not exist or have
  been exhausted, the legitimate interest in the disclosure
  clearly outweighs the public interest in the non-
  disclosure, and an overriding requirement of the need
  for disclosure is proved.
Recommendation 1950 (2011) /2
• “6. The disclosure of information identifying a source
  should therefore be limited to exceptional
  circumstances where vital public or individual interests
  are at stake and can be convincingly established. The
  competent authorities, requesting exceptionally the
  disclosure of a source, must specify the reasons why
  such vital interest outweighs the interest in the non-
  disclosure and whether alternative measures have been
  exhausted, such as other evidence. If sources are
  protected against any disclosure under national law,
  their disclosure must not be requested”.
Giurisprudenza comunitaria
• La Corte di Strasburgo, in più occasioni, ha
  condannato le perquisizioni svolte in redazioni
  in quanto violavano il segreto professionale
  dei giornalisti
Caso Goodwin
• La CEDU è chiamata ad esprimersi nel 2009 sul caso
  Goodwin vs. UK
• Considerando che ogni giornalista ha il diritto di
  ricercare le notizie, la Corte ritiene logico corollario di
  tale diritto anche la protezione delle fonti, in quanto
  “l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le
  fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al
  giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe
  il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni
  che potrebbero rivestire un interesse generale per la
  collettività”.
Caso Roemen
• La CEDU ribadisce nel 2003 quanto detto nel caso Goodwin nel caso
  Roemen e Schmit vs. Lussemburgo
• “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali
  di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa
  rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti
  giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di
  una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche
  dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni
  d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere
  meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da
  guardia» e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e
  affidabili potrebbe risultare ridotto”.
Caso Financial Times
• Nel 2009, sempre la CEDU è chiamata a decidere nel caso Financial
  Times et al vs. UK
• Nel caso di specie, il Giudice aveva ordinato la consegna del
  documento originale in quanto utile a risalire alla fonte di
  un’informazione molto rilevante da un punto di vista economico
  che aveva creato turbativa ai mercati e danno verso la società
  ricorrente
• Anche in questo caso, la CEDU dà prevalenza alla segretezza della
  fonte
• Se il giornalista avesse compromesso la segretezza della fonte, oltre
  a danneggiare la fonte stessa, avrebbe rovinato anche la propria
  reputazione agli occhi di future potenziali fonti.
Cassazione
• Caso concreto: sequestro di un computer di
  un giornalista
• Nel 2007, la Cassazione (Sent. 40380/07) si
  trova a decidere in merito a un sequestro di
  un computer in uso a un giornalista
• Come si coordinano, in questo caso, la tutela
  del segreto e l’esercizio del potere giudiziario?
Sequestro
• Art. 253 c.p.p.
“1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il
   sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato
   necessarie per l'accertamento dei fatti.
2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il
   reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il
   prodotto, il profitto o il prezzo.
3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria
   ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso
   decreto.
4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se
   presente”.
Cosa viene sequestrato?
• Nell’ambito dell’indagine, viene sequestrata
  dalla PG l’area del server presente nella in una
  redazione romana di un quotidiano gestita
  dalla giornalista e viene duplicato l’hard disk
  del computer e della cartella presente
  nell’area del server del quotidiano,
  restituendo alla stessa gli originali.
Censure della Corte in merito al
       segreto professionale
• “Le norme di cui agli artt. 200 e 256 c.p.p., tutelano il
  segreto giornalistico e impongono la massima cautela
  nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del
  sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione
  della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e
  delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa
  potrebbero derivare da iniziative immotivatamente
  invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti di certe
  notizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento
  del principio di cui all'art. 200 c.p.p., comma 3, e della
  disciplina di cui al successivo art. 256 c.p.p.”.
Proporzionalità
• “Conclusivamente, con riferimento alla posizione del
  giornalista professionista, a cui è assicurata la garanzia
  del segreto professionale non quale privilegio personale,
  ma quale presidio alla libera ed incondizionata
  informazione, il criterio di proporzionalità tra il
  contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista
  è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti
  deve essere rispettato con particolare rigore, evitando
  quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi
  intrusivi”.
Ricapitolando
• In caso di richiesta al giornalista di rilevare la fonte delle
  proprie informazioni o di apprensione di dati o documenti
  tramite i quali risalire all’identità della fonte, il giornalista
  (professionista) può sempre opporre il segreto professionale.
• Il Giudice può superare anche questo limite, ma deve essere
  l’extrema ratio dettata da esigenze di giustizia che rendano
  essenziale l’accesso a quell’informazione.
• In ogni caso, l’attività del Giudice deve limitarsi alla verifica
  dei fatti oggetto d’indagine senza invadere ulteriormente
  l’area del segreto giornalistico e l’area privata del giornalista.
PARTE III
Il giornalista e la riservatezza dei
        soggetti interessati
Rapporto tra segretezza e
           riservatezza

• Segretezza = dovere da cui discendono
  obblighi

• Riservatezza = diritto da cui discendono
  obblighi
Un diritto che ha una sempre più
            ampia tutela
• Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 196/03
“Le notizie concernenti lo svolgimento delle
  prestazioni di chiunque sia addetto ad una
  funzione pubblica e la relativa valutazione non
  sono oggetto di protezione della riservatezza
  personale”.
Principio fondamentale:
     l’essenzialità dell’informazione
•  Art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali
   nell'esercizio dell'attività giornalistica
“1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non
   contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche
   dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della
   relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della
   qualificazione dei protagonisti.
2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche
   deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro
   ruolo o sulla loro vita pubblica.
3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di
   informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero
   costituzionalmente garantita a tutti”.
Tuttavia…
• Art. 8. Tutela della dignità delle persone
“1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce
   notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti
   di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su
   dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della
   notizia o dell'immagine.
2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di
   giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini
   e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso
   dell'interessato.
3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai
   polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.
Casi concreti
• L’Autorità Garante è stata chiamata a
  pronunciarsi in merito alla pubblicazione di un
  elenco di dirigenti e giornalisti RAI con relativa
  appartenenza politica.
• Gli interessati si oppongono a questo
  trattamento sostenendone l’irrilevanza pubblica.
• Il Garante ritiene, invece, essenziale tale
  elemento all’interno della notizia volta a
  illustrare le periodiche lottizzazioni interne alla
  RAI.
Casi concreti /2
• Il Garante viene chiamato a valutare il filmato
  diffuso sulle reti Mediaset che ritraevano il giudice
  Mesiano in momenti della sua vita privata
  definendolo “infelice, inelegante e stravagante”.
• Le immagini erano incentrate su momenti di vita
  privata del giudice che non presentavano alcuna
  connessione o rilievo rispetto al suo ruolo
  pubblico.
• In questo caso, quindi, il Garante ha contestato la
  non essenzialità dell’informazione.
Casi concreti /3
• La Cassazione si è pronunciata in merito alla pubblicazione di
  una foto che ritraeva una minorenne colpita a morte da un
  proiettile in testa (Cass. Pen., Sez. III, Sent. 17215/11)
• Questa immagine era stata “rubata” all’interno dell’ospedale
  senza il consenso dei genitori e delle autorità sanitarie
• Secondo la Corte, quella foto non rispettava la tutela della
  riservatezza del minore, che può anche limitare il diritto di
  cronaca, e quindi non aveva alcuna utilità per scopi
  informativi
• La pubblicazione della foto, quindi, è stata ritenuta
  “eccedente” e “non essenziale”.
Casi concreti /4
• Il Corriere di Livorno pubblica i nomi degli
  affiliati alla loggia massonica Grande Oriente
  d’Italia, insieme ad altri dati anagrafici
• I singoli iscritti e l’associazione chiamano in
  giudizio l’autore dell’articolo, il direttore
  responsabile del quotidiano e la casa editrice,
  ritenendosi lesi da tale pubblicazione.
• Il Giudice toscano, quindi, si pronuncia
  enucleando dei principi interessanti.
Diritto all’informazione vs. diritto
           alla riservatezza
• Secondo il giudice, il diritto all’informazione
  deve considerarsi prevalente, tant’è che "il
  giornalista nel compiere la sua attività di
  informare la collettività circa i fatti di rilevanza
  sociale, attività fondamentale di ogni sistema
  democratico possa (o talvolta sia costretto a)
  ledere il diritto alla privacy dei singoli,
  rivelando dati personali degli stessi, anche
  sensibili"
Limiti al diritto all’informazione
• Il limite al diritto all’informazione, tuttavia, sta
  nel fatto che esso sia correlato a fatti di
  rilevanza sociale.
• Vengono, quindi, richiamati i tre principi
  cardine per considerare un fatto come “di
  rilevanza sociale”:
   – Interesse pubblico
   – Verità del fatto (anche putativa)
   – Continenza espositiva
Essenzialità dell’informazione
• Secondo la giurisprudenza, si ritiene escluso
  l'esercizio legittimo del diritto di cronaca
  quando l'informazione non abbia contenuto
  pertinente alla formazione della pubblica
  opinione ma sia, al contrario, distorta da un
  altro fine, quale quello di alimentare
  pettegolezzi
• Non bisogna confondere, infatti, l’interesse
  pubblico con l’interesse DEL pubblico.
Novità e originalità
• Nel caso di specie, il Giudice individua questi
  due ulteriori elementi quali idonei a
  legittimare la pubblicazione di dati sensibili
  degli interessati
• “Solo in presenza di un fatto nuovo, originale,
  il giornalista può, se ciò è indispensabile in
  ragione      della   originalità   del    fatto,
  legittimamente pubblicare dati sensibili dei
  singoli”
Le conclusioni
• Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice non
  riconosce un interesse pubblico nella
  conoscenza dei dati degli iscritti, in quanto
  non essenziali ai fini della notizia.
Interesse pubblico ed essenzialità
         dell’informazione
• Ricapitolando, “il giornalista deve valutare quando una
  notizia riveste effettivamente un rilevante interesse
  pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a
  tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la
  funzione informativa sua propria.
• La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta
  necessaria quando la sua conoscenza da parte del
  pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti
  narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella
  particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti” (cfr.
  M. Paissan, Privacy e giornalismo).
E quando non vi sono tali
              presupposti?
• “Il giornalista può comunque riferire di questi ultimi
  prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli
  interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di
  nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come,
  in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle
  persone non basti di per sé ad escludere l’identificazione
  delle medesime: quest’ultima, infatti, può realizzarsi
  attraverso la combinazione di più informazioni
  concernenti la persona (l’età, la professione, il luogo di
  lavoro, l’indirizzo dell’abitazione, ecc.)” (cfr. M. Paissan,
  Privacy e giornalismo).
Tema di attualità: la pubblicazione
        di intercettazioni
• Al netto delle violazioni di legge su atti
  processuali ancora secretati, per il Garante le
  trascrizioni delle intercettazioni possono
  essere pubblicate, sempre nei limiti
  dell’essenzialità dell’informazione rispetto a
  fatti di interesse pubblico e sempre che leggi
  specifiche non ne vietino la raccolta o la
  diffusione.
Attenzione!
• Art. 621 c.p.
“Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del
    contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o
    documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza,
    lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o
    altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
    reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro
    1.032.
Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è
    considerato documento anche qualunque supporto
    informatico contenente dati, informazioni o programmi.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
I problemi
• La trascrizione integrale delle intercettazioni di
  un’utenza o la pubblicazione in toto dei file audio,
  spesso, potrebbe contenere comunicazioni private
  non attinenti il procedimento penale.
• In alcuni casi, sono state diffuse anche le utenze
  telefoniche oltre ai contenuti della conversazione.
• Alcune espressioni usate nel corso della
  comunicazione intercettata potrebbero essere lesive
  della dignità di soggetti terzi.

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Segretezza, riservatezza ed esercizio della professione di giornalista

  • 1. Segretezza, riservatezza e privacy nell’esercizio della professione giornalistica Avv. Prof. Pierluigi Perri – Università degli Studi di Milano – Cattedra di Informatica Giuridica Avanzata
  • 2. Sommario • Giornalismo e segreto delle fonti • Segreto giornalistico e indagini • Giornalismo e privacy
  • 3. PARTE I Il giornalista e il segreto delle fonti
  • 4. I “capisaldi” • Art. 10 Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo “Ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza considerazione di frontiere”.
  • 5. I “capisaldi” /2 • Art. 21 Cost. “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. […]”
  • 6. I “capisaldi” /3 • Art. 15 Cost. “La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge”.
  • 7. Art. 200 c.p.p. • “1. Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria: • […] • 2. Il giudice, se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata, provvede agli accertamenti necessari. Se risulta infondata, ordina che il testimone deponga. • 3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti iscritti nell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”.
  • 8. Solo i professionisti? • La giurisprudenza è piuttosto ondivaga sul punto se le garanzie di cui all’art. 200 c.p.p. trovino applicazione anche nel caso di giornalisti pubblicisti o praticanti. • Una recente sentenza del Tribunale di Palermo, ad esempio, ha riconosciuto alla giornalista pubblicista Maria Letizia Affronti il diritto a tutelare la propria fonte. • In ogni caso, le proposte di legge volte ad estendere chiaramente queste garanzie anche ai pubblicisti sono cadute nel vuoto.
  • 9. Ulteriore estensione • Corte di Cassazione, Sent. 85/04 Il segreto si estende anche “a tutte le indicazioni che possono condurre all’identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie […] Rientra pertanto nel segreto professionale anche l’indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzioanle rispetto all’identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito […]”.
  • 10. Art. 2 legge 69/1963 • “Giornalisti e editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie, quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse […]”.
  • 11. Art. 138 D.Lgs. 196/03 (Codice privacy) • “1. In caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera a), restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista, limitatamente alla fonte della notizia”.
  • 12. Carta dei doveri del giornalista • “Nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate, il giornalista deve rispettare il segreto professionale e avrà cura di informare il lettore di tale circostanza”.
  • 13. Quindi…ha senso parlare di (nuovo) diritto? • In realtà, il quadro è estremamente mutato rispetto a quello “pensato” dal Legislatore del 1963 proprio grazie all’affermarsi del c.d. “giornalismo digitale” – Quantità di informazioni prima inimmaginabile – Possibilità di impostare criteri ordinativi o di ricerca sulle informazioni in formato elettronico – Rapidità negli scambi “elettronici” di informazioni – Portabilità impensabile di ingenti mole di informazioni – Registrazione “eterna” delle informazioni – Facile tracciabilità della provenienza e del destinatario
  • 14. Segretezza •In un contesto prevalentemente elettronico quale è quello attuale, preservare e tutelare la segretezza non è semplice ma richiede alcune accortezze
  • 15. Peculiarità del segreto professionale per il giornalista “Lo scopo del cosiddetto segreto giornalistico non è evidentemente quello comune, di impedire la diffusione di una notizia privata, ma, all’opposto, quello di agevolare la conoscenza dei fatti di interesse per l’opinione pubblica, che, diversamente, per tema di ritorsione, potrebbero restare celati, se le fonti dell’informazione non fossero protette. In altri termini, il segreto giornalistico è al servizio della maggior diffusione possibile, e non, viceversa, della restrizione dell’informazione […]” C. Gessa in «Vademecum del giornalista».
  • 16. Quindi • Al contrario di altre forme di “segreto professionale”, il segreto della professione giornalistica copre solo le fonti e non la notizia la quale, anzi, DEVE essere comunicata se di interesse pubblico. • La tutela della sola fonte, però, comporta che debbano ritenersi tutelate anche tutte quelle informazioni che possano far risalire alla fonte stessa (documenti originali, corrispondenza cartacea o elettronica, tabulati telefonici, ecc.)
  • 17. Segretezza delle fonti e UE • Con la Recommendation 1950 del 2011 l’Assemblea Parlamentare europea ricorda che “il libero esercizio della professione di giornalista è compreso nel diritto di libertà di espressione e di invormazione, che è garantito dall’articolo della della Convenzione Europea sui Diritti Umani. Questo diritto costituisce il fondamento di una società democratica ed è un requisito indispensabile per il progresso e lo sviluppo di ogni individuo”.
  • 18. Segretezza delle fonti e UE /2 • “Richiamando la Raccomandazione del Comitato dei Ministri n. 7 del 2000 sul diritto dei giornalisti di non rivelare la loro fonte d’informazioni, l’Assemblea riafferma che la protezione delle fonti d’informazione dei giornalisti è la condizione basilare per il pieno esercizio sia del lavoro giornalistico sia del diritto del pubblico di essere informato sui fatti di rilevanza pubblica […]”.
  • 19. Fonte = whistleblower? • Da un punto di vista giuridico, il whistleblowing nasce in ambito di diritto del lavoro. • Esso consiste nei canali interni (internal whistleblowing) o esterni (external whistleblowing) che il datore di lavoro predispone affinché i prestatori di lavoro possano fargli giungere notizie in merito a comportamenti non corretti tenuti da soggetti apicali.
  • 20. Esempi “datati” di whistleblowing
  • 21. I rischi per il whistleblower
  • 23. Il whistleblowing per il giornalista • Soprattutto negli ultimi anni, anche per chi esercita la professione giornalistica il whistleblowing si traduce nella “soffiata” di una possibile notizia. • Tuttavia, tali soffiate (che ormai viaggiano spesso con modalità elettroniche) potrebbero generare diversi problemi tra cui: – L’anonimato (con le fonti “analogiche” la fonte spesso era segreta ma non anonima per il giornalista) con i conseguenti dubbi circa l’attendibilità – La difficoltà a verificare quanto comunicato – L’inevitabile “fretta” per evitare di perdere la notizia che, spesso, fa agire d’impulso
  • 24. I rischi di un comportamento poco accorto • Rischio di querele • Rischio di sanzioni disciplinari • Rischio di condanne ai sensi del Codice privacy
  • 25. Infatti… • Carta dei doveri del giornalista “Il giornalista deve sempre verificare le informazioni ottenute dalle sue fonti, per accertarne l'attendibilità e per controllare l’origine di quanto viene diffuso all’opinione pubblica, salvaguardando sempre la verità sostanziale dei fatti”.
  • 26. Attenzione • Art. 622 c.p. “Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516. […] Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
  • 27. PARTE II Il segreto giornalistico nel processo
  • 28. Giudici e giornalisti • L’art. 200 c.p.p. prevede che “se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni”.
  • 29. PM e giornalisti • “Il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini. Alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date. Si applicano le disposizioni degli articoli 197, 197-bis, 198, 199, 200, 201, 202 e 203”.
  • 30. Limiti • Art. 256 c.p.p. “1. Le persone indicate negli articoli 200 e 201 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, nonché i dati, le informazioni e i programmi informatici, anche mediante copia di essi su adeguato supporto, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione. 2. Quando la dichiarazione concerne un segreto di ufficio o professionale, l'autorità giudiziaria, se ha motivo di dubitare della fondatezza di essa e ritiene di non potere procedere senza acquisire gli atti, i documenti o le cose indicati nel comma 1, provvede agli accertamenti necessari. Se la dichiarazione risulta infondata, l'autorità giudiziaria dispone il sequestro.
  • 31. Quindi • La sussistenza del segreto su determinati documenti va sempre esternata in maniera formale. • Non discende dal mero status di giornalista professionista la segretezza su tutto ciò che concerne la sua attività.
  • 32. Limiti /2 • Art. 271 c.p.p. secondo comma “2. Non possono essere utilizzate le intercettazioni relative a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200 comma 1, quando hanno a oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati”.
  • 33. Infatti • Corte Costituzionale, Sent. 28 gennaio 1981, n. 1 • “L’interesse protetto dall’art. 21 Cost. non è da ritenersi in astratto superiore a quello parimenti fondamentale della giustizia”
  • 34. E ora…la domanda da un milione di Euro! • Qual è il corretto equilibrio tra esigenze di accertamento da parte del Giudice e tutela del segreto da parte del giornalista?
  • 35. Recommendation 1950 (2011) • “5. Public authorities must not demand the disclosure of information identifying a source unless the requirements of Article 10, paragraph 2, of the Convention are met and unless it can be convincingly established that reasonable alternative measures to disclosure do not exist or have been exhausted, the legitimate interest in the disclosure clearly outweighs the public interest in the non- disclosure, and an overriding requirement of the need for disclosure is proved.
  • 36. Recommendation 1950 (2011) /2 • “6. The disclosure of information identifying a source should therefore be limited to exceptional circumstances where vital public or individual interests are at stake and can be convincingly established. The competent authorities, requesting exceptionally the disclosure of a source, must specify the reasons why such vital interest outweighs the interest in the non- disclosure and whether alternative measures have been exhausted, such as other evidence. If sources are protected against any disclosure under national law, their disclosure must not be requested”.
  • 37. Giurisprudenza comunitaria • La Corte di Strasburgo, in più occasioni, ha condannato le perquisizioni svolte in redazioni in quanto violavano il segreto professionale dei giornalisti
  • 38. Caso Goodwin • La CEDU è chiamata ad esprimersi nel 2009 sul caso Goodwin vs. UK • Considerando che ogni giornalista ha il diritto di ricercare le notizie, la Corte ritiene logico corollario di tale diritto anche la protezione delle fonti, in quanto “l’assenza di tale protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista, con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività”.
  • 39. Caso Roemen • La CEDU ribadisce nel 2003 quanto detto nel caso Goodwin nel caso Roemen e Schmit vs. Lussemburgo • “La libertà d'espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica, e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare. La protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa. L’assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni d'interesse generale. Di conseguenza, la stampa potrebbe essere meno in grado di svolgere il suo ruolo indispensabile di «cane da guardia» e il suo atteggiamento nel fornire informazioni precise e affidabili potrebbe risultare ridotto”.
  • 40. Caso Financial Times • Nel 2009, sempre la CEDU è chiamata a decidere nel caso Financial Times et al vs. UK • Nel caso di specie, il Giudice aveva ordinato la consegna del documento originale in quanto utile a risalire alla fonte di un’informazione molto rilevante da un punto di vista economico che aveva creato turbativa ai mercati e danno verso la società ricorrente • Anche in questo caso, la CEDU dà prevalenza alla segretezza della fonte • Se il giornalista avesse compromesso la segretezza della fonte, oltre a danneggiare la fonte stessa, avrebbe rovinato anche la propria reputazione agli occhi di future potenziali fonti.
  • 41. Cassazione • Caso concreto: sequestro di un computer di un giornalista • Nel 2007, la Cassazione (Sent. 40380/07) si trova a decidere in merito a un sequestro di un computer in uso a un giornalista • Come si coordinano, in questo caso, la tutela del segreto e l’esercizio del potere giudiziario?
  • 42. Sequestro • Art. 253 c.p.p. “1. L'autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l'accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l'autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all'interessato, se presente”.
  • 43. Cosa viene sequestrato? • Nell’ambito dell’indagine, viene sequestrata dalla PG l’area del server presente nella in una redazione romana di un quotidiano gestita dalla giornalista e viene duplicato l’hard disk del computer e della cartella presente nell’area del server del quotidiano, restituendo alla stessa gli originali.
  • 44. Censure della Corte in merito al segreto professionale • “Le norme di cui agli artt. 200 e 256 c.p.p., tutelano il segreto giornalistico e impongono la massima cautela nell'utilizzazione degli strumenti della perquisizione e del sequestro nei confronti dei giornalisti, in considerazione della particolare delicatezza dell'attività da costoro svolta e delle potenziali limitazioni che alla libertà di stampa potrebbero derivare da iniziative immotivatamente invasive. Una ricerca incontrollata delle fonti di certe notizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento del principio di cui all'art. 200 c.p.p., comma 3, e della disciplina di cui al successivo art. 256 c.p.p.”.
  • 45. Proporzionalità • “Conclusivamente, con riferimento alla posizione del giornalista professionista, a cui è assicurata la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale, ma quale presidio alla libera ed incondizionata informazione, il criterio di proporzionalità tra il contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti deve essere rispettato con particolare rigore, evitando quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi intrusivi”.
  • 46. Ricapitolando • In caso di richiesta al giornalista di rilevare la fonte delle proprie informazioni o di apprensione di dati o documenti tramite i quali risalire all’identità della fonte, il giornalista (professionista) può sempre opporre il segreto professionale. • Il Giudice può superare anche questo limite, ma deve essere l’extrema ratio dettata da esigenze di giustizia che rendano essenziale l’accesso a quell’informazione. • In ogni caso, l’attività del Giudice deve limitarsi alla verifica dei fatti oggetto d’indagine senza invadere ulteriormente l’area del segreto giornalistico e l’area privata del giornalista.
  • 47. PARTE III Il giornalista e la riservatezza dei soggetti interessati
  • 48. Rapporto tra segretezza e riservatezza • Segretezza = dovere da cui discendono obblighi • Riservatezza = diritto da cui discendono obblighi
  • 49. Un diritto che ha una sempre più ampia tutela • Art. 1 comma 2 del D.Lgs. 196/03 “Le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto ad una funzione pubblica e la relativa valutazione non sono oggetto di protezione della riservatezza personale”.
  • 50. Principio fondamentale: l’essenzialità dell’informazione • Art. 6 del Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica “1. La divulgazione di notizie di rilevante interesse pubblico o sociale non contrasta con il rispetto della sfera privata quando l’informazione, anche dettagliata, sia indispensabile in ragione dell’originalità del fatto o della relativa descrizione dei modi particolari in cui è avvenuto, nonché della qualificazione dei protagonisti. 2. La sfera privata delle persone note o che esercitano funzioni pubbliche deve essere rispettata se le notizie o i dati non hanno alcun rilievo sul loro ruolo o sulla loro vita pubblica. 3. Commenti e opinioni del giornalista appartengono alla libertà di informazione nonché alla libertà di parola e di pensiero costituzionalmente garantita a tutti”.
  • 51. Tuttavia… • Art. 8. Tutela della dignità delle persone “1. Salva l'essenzialità dell'informazione, il giornalista non fornisce notizie o pubblica immagini o fotografie di soggetti coinvolti in fatti di cronaca lesive della dignità della persona, né si sofferma su dettagli di violenza, a meno che ravvisi la rilevanza sociale della notizia o dell'immagine. 2. Salvo rilevanti motivi di interesse pubblico o comprovati fini di giustizia e di polizia, il giornalista non riprende né produce immagini e foto di persone in stato di detenzione senza il consenso dell'interessato. 3. Le persone non possono essere presentate con ferri o manette ai polsi, salvo che ciò sia necessario per segnalare abusi”.
  • 52. Casi concreti • L’Autorità Garante è stata chiamata a pronunciarsi in merito alla pubblicazione di un elenco di dirigenti e giornalisti RAI con relativa appartenenza politica. • Gli interessati si oppongono a questo trattamento sostenendone l’irrilevanza pubblica. • Il Garante ritiene, invece, essenziale tale elemento all’interno della notizia volta a illustrare le periodiche lottizzazioni interne alla RAI.
  • 53. Casi concreti /2 • Il Garante viene chiamato a valutare il filmato diffuso sulle reti Mediaset che ritraevano il giudice Mesiano in momenti della sua vita privata definendolo “infelice, inelegante e stravagante”. • Le immagini erano incentrate su momenti di vita privata del giudice che non presentavano alcuna connessione o rilievo rispetto al suo ruolo pubblico. • In questo caso, quindi, il Garante ha contestato la non essenzialità dell’informazione.
  • 54. Casi concreti /3 • La Cassazione si è pronunciata in merito alla pubblicazione di una foto che ritraeva una minorenne colpita a morte da un proiettile in testa (Cass. Pen., Sez. III, Sent. 17215/11) • Questa immagine era stata “rubata” all’interno dell’ospedale senza il consenso dei genitori e delle autorità sanitarie • Secondo la Corte, quella foto non rispettava la tutela della riservatezza del minore, che può anche limitare il diritto di cronaca, e quindi non aveva alcuna utilità per scopi informativi • La pubblicazione della foto, quindi, è stata ritenuta “eccedente” e “non essenziale”.
  • 55. Casi concreti /4 • Il Corriere di Livorno pubblica i nomi degli affiliati alla loggia massonica Grande Oriente d’Italia, insieme ad altri dati anagrafici • I singoli iscritti e l’associazione chiamano in giudizio l’autore dell’articolo, il direttore responsabile del quotidiano e la casa editrice, ritenendosi lesi da tale pubblicazione. • Il Giudice toscano, quindi, si pronuncia enucleando dei principi interessanti.
  • 56. Diritto all’informazione vs. diritto alla riservatezza • Secondo il giudice, il diritto all’informazione deve considerarsi prevalente, tant’è che "il giornalista nel compiere la sua attività di informare la collettività circa i fatti di rilevanza sociale, attività fondamentale di ogni sistema democratico possa (o talvolta sia costretto a) ledere il diritto alla privacy dei singoli, rivelando dati personali degli stessi, anche sensibili"
  • 57. Limiti al diritto all’informazione • Il limite al diritto all’informazione, tuttavia, sta nel fatto che esso sia correlato a fatti di rilevanza sociale. • Vengono, quindi, richiamati i tre principi cardine per considerare un fatto come “di rilevanza sociale”: – Interesse pubblico – Verità del fatto (anche putativa) – Continenza espositiva
  • 58. Essenzialità dell’informazione • Secondo la giurisprudenza, si ritiene escluso l'esercizio legittimo del diritto di cronaca quando l'informazione non abbia contenuto pertinente alla formazione della pubblica opinione ma sia, al contrario, distorta da un altro fine, quale quello di alimentare pettegolezzi • Non bisogna confondere, infatti, l’interesse pubblico con l’interesse DEL pubblico.
  • 59. Novità e originalità • Nel caso di specie, il Giudice individua questi due ulteriori elementi quali idonei a legittimare la pubblicazione di dati sensibili degli interessati • “Solo in presenza di un fatto nuovo, originale, il giornalista può, se ciò è indispensabile in ragione della originalità del fatto, legittimamente pubblicare dati sensibili dei singoli”
  • 60. Le conclusioni • Nel caso di specie, tuttavia, il Giudice non riconosce un interesse pubblico nella conoscenza dei dati degli iscritti, in quanto non essenziali ai fini della notizia.
  • 61. Interesse pubblico ed essenzialità dell’informazione • Ricapitolando, “il giornalista deve valutare quando una notizia riveste effettivamente un rilevante interesse pubblico e, successivamente, quali particolari relativi a tale notizia sia essenziale diffondere al fine di svolgere la funzione informativa sua propria. • La diffusione di un determinato dato può essere ritenuta necessaria quando la sua conoscenza da parte del pubblico trova giustificazione nell’originalità dei fatti narrati, nel modo in cui gli stessi si sono svolti e nella particolarità dei soggetti che in essi sono coinvolti” (cfr. M. Paissan, Privacy e giornalismo).
  • 62. E quando non vi sono tali presupposti? • “Il giornalista può comunque riferire di questi ultimi prediligendo soluzioni che tutelino la riservatezza degli interessati (ricorrendo ad esempio all’uso di iniziali, di nomi di fantasia e così via). Va tuttavia evidenziato come, in taluni casi, la semplice omissione delle generalità delle persone non basti di per sé ad escludere l’identificazione delle medesime: quest’ultima, infatti, può realizzarsi attraverso la combinazione di più informazioni concernenti la persona (l’età, la professione, il luogo di lavoro, l’indirizzo dell’abitazione, ecc.)” (cfr. M. Paissan, Privacy e giornalismo).
  • 63. Tema di attualità: la pubblicazione di intercettazioni • Al netto delle violazioni di legge su atti processuali ancora secretati, per il Garante le trascrizioni delle intercettazioni possono essere pubblicate, sempre nei limiti dell’essenzialità dell’informazione rispetto a fatti di interesse pubblico e sempre che leggi specifiche non ne vietino la raccolta o la diffusione.
  • 64. Attenzione! • Art. 621 c.p. “Chiunque, essendo venuto abusivamente a cognizione del contenuto, che debba rimanere segreto, di altrui atti o documenti, pubblici o privati, non costituenti corrispondenza, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. Agli effetti della disposizione di cui al primo comma è considerato documento anche qualunque supporto informatico contenente dati, informazioni o programmi. Il delitto è punibile a querela della persona offesa”.
  • 65. I problemi • La trascrizione integrale delle intercettazioni di un’utenza o la pubblicazione in toto dei file audio, spesso, potrebbe contenere comunicazioni private non attinenti il procedimento penale. • In alcuni casi, sono state diffuse anche le utenze telefoniche oltre ai contenuti della conversazione. • Alcune espressioni usate nel corso della comunicazione intercettata potrebbero essere lesive della dignità di soggetti terzi.