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Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
                                 `
         dell’Italia alle Comunita europee – Legge comunitaria 2008


                    Capo I                         in vigore della presente legge. Per le diret-
                                                   tive elencate negli allegati A e B che non
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
                                                   prevedono un termine di recepimento, il Go-
DIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI
                                                          `
                                                   verno e delegato ad adottare i decreti legisla-
      OBBLIGHI COMUNITARI
                                                   tivi entro dodici mesi dalla data di entrata in
                                                   vigore della presente legge.
                    Art. 1.                           2. I decreti legislativi sono adottati, nel ri-
                                                   spetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto
    (Delega al Governo per l’attuazione
                                                   1988, n. 400, su proposta del Presidente del
          di direttive comunitarie)
                                                   Consiglio dei ministri o del Ministro per le
                  `
   1. Il Governo e delegato ad adottare, entro     politiche europee e del Ministro con compe-
la scadenza del termine di recepimento fis-        tenza istituzionale prevalente per la materia,
sato dalle singole direttive, i decreti legisla-   di concerto con i Ministri degli affari esteri,
tivi recanti le norme occorrenti per dare at-      della giustizia, dell’economia e delle finanze
tuazione alle direttive comprese negli elenchi     e con gli altri Ministri interessati in relazione
di cui agli allegati A e B. Per le direttive       all’oggetto della direttiva.
elencate negli allegati A e B il cui termine          3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
                       `
di recepimento sia gia scaduto ovvero scada        attuazione delle direttive comprese nell’e-
nei tre mesi successivi alla data di entrata in                                         ´
                                                   lenco di cui all’allegato B, nonche, qualora
                                          `
vigore della presente legge, il Governo e de-      sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
legato ad adottare i decreti legislativi di at-    quelli relativi all’attuazione delle direttive
tuazione entro tre mesi dalla data di entrata      comprese nell’elenco di cui all’allegato A,

2320-bis-B
— 2 –
                                                 – 2 —

sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli al-           cedure di cui all’articolo 11, comma 8, della
tri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei        legge 4 febbraio 2005, n. 11.
deputati e al Senato della Repubblica perche        ´      7. Il Ministro per le politiche europee, nel
su di essi sia espresso il parere dei compe-                                     `
                                                        caso in cui una o piu deleghe di cui al
tenti organi parlamentari. Decorsi quaranta             comma 1 non risultino esercitate alla sca-
giorni dalla data di trasmissione, i decreti            denza del termine previsto, trasmette alla Ca-
sono emanati anche in mancanza del parere.              mera dei deputati e al Senato della Repub-
Qualora il termine per l’espressione del pa-                                        `
                                                        blica una relazione che da conto dei motivi
rere parlamentare di cui al presente comma              addotti a giustificazione del ritardo dai Mini-
ovvero i diversi termini previsti dai commi             stri con competenza istituzionale prevalente
4 e 8 scadano nei trenta giorni che prece-              per la materia. Il Ministro per le politiche eu-
dono la scadenza dei termini previsti ai                                                       `
                                                        ropee ogni sei mesi informa altresı la Ca-
commi 1 o 5 o successivamente, questi ul-               mera dei deputati e il Senato della Repub-
timi sono prorogati di novanta giorni.                  blica sullo stato di attuazione delle direttive
    4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti       da parte delle regioni e delle province auto-
attuazione delle direttive che comportino               nome nelle materie di loro competenza, se-
conseguenze finanziarie sono corredati della                             `
                                                        condo modalita di individuazione delle stesse
relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter,           da definire con accordo in sede di Confe-
comma 2, della legge 5 agosto 1978,                     renza permanente per i rapporti tra lo Stato,
n. 468, e successive modificazioni. Su di               le regioni e le province autonome di Trento
       `
essi e richiesto anche il parere delle Com-             e di Bolzano.
missioni parlamentari competenti per i profili             8. Il Governo, quando non intende confor-
finanziari. Il Governo, ove non intenda con-            marsi ai pareri parlamentari di cui al comma
formarsi alle condizioni formulate con riferi-          3, relativi a sanzioni penali contenute negli
mento all’esigenza di garantire il rispetto             schemi di decreti legislativi recanti attua-
dell’articolo 81, quarto comma, della Costi-            zione delle direttive comprese negli elenchi
tuzione, ritrasmette alle Camere i testi, corre-        di cui agli allegati A e B, ritrasmette con
dati dei necessari elementi integrativi d’in-           le sue osservazioni e con eventuali modifica-
formazione, per i pareri definitivi delle Com-          zioni i testi alla Camera dei deputati e al Se-
missioni parlamentari competenti per i profili          nato della Repubblica. Decorsi venti giorni
finanziari, che devono essere espressi entro            dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
venti giorni.                                           emanati anche in mancanza di nuovo parere.
    5. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-
trata in vigore di ciascuno dei decreti legisla-
tivi di cui al comma 1, nel rispetto dei prin-                               Art. 2.
  `
cıpi e criteri direttivi fissati dalla presente
                         `
legge, il Governo puo adottare, con la proce-                  `
                                                         (Princıpi e criteri direttivi generali della
dura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposi-                           delega legislativa)
zioni integrative e correttive dei decreti legi-
slativi emanati ai sensi del citato comma 1,                                           `
                                                           1. Salvi gli specifici princıpi e criteri diret-
fatto salvo quanto previsto dal comma 6.                tivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi
    6. I decreti legislativi, relativi alle direttive   II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti
di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi          nelle direttive da attuare, i decreti legislativi
dell’articolo 117, quinto comma, della Costi-           di cui all’articolo 1 sono informati ai se-
tuzione, nelle materie di competenza legisla-                         `
                                                        guenti princıpi e criteri direttivi generali:
tiva delle regioni e delle province autonome,                a) le amministrazioni direttamente inte-
si applicano alle condizioni e secondo le pro-          ressate provvedono all’attuazione dei decreti
— 3 –
                                              – 3 —

legislativi con le ordinarie strutture ammini-      sonali del colpevole, comprese quelle che
strative, secondo il principio della massima        impongono particolari doveri di prevenzione,
semplificazione dei procedimenti e delle mo-                                        ´
                                                    controllo o vigilanza, nonche del vantaggio
      `
dalita di organizzazione e di esercizio delle                                            `
                                                    patrimoniale che l’infrazione puo recare al
funzioni e dei servizi;                             colpevole ovvero alla persona o all’ente nel
      b) ai fini di un migliore coordinamento       cui interesse egli agisce. Entro i limiti di
con le discipline vigenti per i singoli settori     pena indicati nella presente lettera sono pre-
interessati dalla normativa da attuare, sono        viste sanzioni identiche a quelle eventual-
introdotte le occorrenti modificazioni alle di-               `
                                                    mente gia comminate dalle leggi vigenti
scipline stesse, fatti salvi i procedimenti og-     per violazioni omogenee e di pari offensivita   `
getto di semplificazione amministrativa ov-         rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
vero le materie oggetto di delegificazione;         decreti legislativi. Nelle materie di cui all’ar-
      c) al di fuori dei casi previsti dalle        ticolo 117, quarto comma, della Costitu-
norme penali vigenti, ove necessario per as-        zione, le sanzioni amministrative sono deter-
sicurare l’osservanza delle disposizioni con-       minate dalle regioni. Le somme derivanti
tenute nei decreti legislativi, sono previste       dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite
sanzioni amministrative e penali per le infra-      con i provvedimenti adottati in attuazione
zioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le      della presente legge, sono versate all’entrata
sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente,       del bilancio dello Stato per essere riasse-
dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’ar-         gnate, entro i limiti previsti dalla legislazione
resto fino a tre anni, sono previste, in via al-    vigente, con decreti del Ministro dell’econo-
ternativa o congiunta, solo nei casi in cui le      mia e delle finanze, alle amministrazioni
infrazioni ledano o espongano a pericolo in-        competenti all’irrogazione delle stesse;
teressi costituzionalmente protetti. In tali casi
                                                          d) eventuali spese non contemplate da
sono previste: la pena dell’ammenda alterna-                                                        `
                                                    leggi vigenti e che non riguardano l’attivita
tiva all’arresto per le infrazioni che espon-
                                                    ordinaria delle amministrazioni statali o re-
gono a pericolo o danneggiano l’interesse
                                                    gionali possono essere previste nei decreti le-
protetto; la pena dell’arresto congiunta a
                                                    gislativi recanti le norme necessarie per dare
quella dell’ammenda per le infrazioni che re-
                                                    attuazione alle direttive, nei soli limiti occor-
                                        `
cano un danno di particolare gravita. Nelle
                                                    renti per l’adempimento degli obblighi di at-
predette ipotesi, in luogo dell’arresto e del-
                                                    tuazione delle direttive stesse; alla relativa
l’ammenda, possono essere previste anche
                                                                       ´
                                                    copertura, nonche alla copertura delle minori
le sanzioni alternative di cui agli articoli 53
                                                    entrate eventualmente derivanti dall’attua-
e seguenti del decreto legislativo 28 agosto
                                                    zione delle direttive, in quanto non sia possi-
2000, n. 274, e la relativa competenza del
                                                                                     `
                                                    bile farvi fronte con i fondi gia assegnati alle
giudice di pace. La sanzione amministrativa
del pagamento di una somma non inferiore            competenti amministrazioni, si provvede a
a 150 euro e non superiore a 150.000 euro           carico del fondo di rotazione di cui all’arti-
`
e prevista per le infrazioni che ledano o           colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;
espongano a pericolo interessi diversi da                e) all’attuazione di direttive che modifi-
quelli indicati nei periodi precedenti. Nel-                                         `
                                                    cano precedenti direttive gia attuate con
l’ambito dei limiti minimi e massimi previ-         legge o con decreto legislativo si procede,
sti, le sanzioni indicate nella presente lettera    se la modificazione non comporta amplia-
                                     `
sono determinate nella loro entita, tenendo         mento della materia regolata, apportando le
conto della diversa potenzialita   ` lesiva del-    corrispondenti modificazioni alla legge o al
l’interesse protetto che ciascuna infrazione        decreto legislativo di attuazione della diret-
                                           `
presenta in astratto, di specifiche qualita per-    tiva modificata;
— 4 –
                                               – 4 —

        f) nella predisposizione dei decreti legi-                        `
                                                     quali non sono gia previste sanzioni penali
slativi si tiene conto delle eventuali modifi-       o amministrative.
cazioni delle direttive comunitarie comunque                                                `
                                                        2. La delega di cui al comma 1 e eserci-
intervenute fino al momento dell’esercizio           tata con decreti legislativi adottati ai sensi
della delega;                                        dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
        g) quando si verifichino sovrapposizioni     n. 400, su proposta del Presidente del Consi-
di competenze tra amministrazioni diverse o          glio dei ministri o del Ministro per le politi-
comunque siano coinvolte le competenze di            che europee e del Ministro della giustizia, di
    `
piu amministrazioni statali, i decreti legisla-      concerto con i Ministri competenti per mate-
                                     `
tivi individuano, attraverso le piu opportune        ria. I decreti legislativi si informano ai prin-
forme di coordinamento, rispettando i prin-           `
                                                     cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2,
  `                     `
cıpi di sussidiarieta, differenziazione, ade-        comma 1, lettera c).
guatezza e leale collaborazione e le compe-             3. Gli schemi di decreto legislativo di cui
tenze delle regioni e degli altri enti territo-      al presente articolo sono trasmessi alla Ca-
riali, le procedure per salvaguardare l’unita-       mera dei deputati e al Senato della Repub-
      `
rieta dei processi decisionali, la trasparenza,      blica per l’espressione del parere da parte
            `                            `
la celerita, l’efficacia e l’economicita nell’a-     dei competenti organi parlamentari con le
zione amministrativa e la chiara individua-                   `
                                                     modalita e nei termini previsti dai commi 3
zione dei soggetti responsabili;                     e 8 dell’articolo 1.
        h) quando non siano d’ostacolo i diversi
termini di recepimento, sono attuate con un
unico decreto legislativo le direttive che ri-                           Art. 4.
guardano le stesse materie o che comunque                (Modifica all’articolo 9 della legge
comportano modifiche degli stessi atti nor-          4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri
mativi.                                                   relativi a prestazioni e controlli)

                                                       1. All’articolo 9 della legge 4 febbraio
                                                                  `
                                                     2005, n. 11, e aggiunto, in fine, il seguente
                     Art. 3.                         comma:
   (Delega al Governo per la disciplina                 «2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe
 sanzionatoria di violazioni di disposizioni         determinate ai sensi del comma 2 sono attri-
               comunitarie)                          buite, nei limiti previsti dalla legislazione vi-
                                                     gente, alle amministrazioni che effettuano le
   1. Al fine di assicurare la piena integra-        prestazioni e i controlli, mediante riassegna-
zione delle norme comunitarie nell’ordina-           zione ai sensi del regolamento di cui al de-
mento nazionale, il Governo, fatte salve le          creto del Presidente della Repubblica 10 no-
                       `
norme penali vigenti, e delegato ad adottare,        vembre 1999, n. 469».
entro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, disposizioni recanti san-
zioni penali o amministrative per le viola-                              Art. 5.
zioni di obblighi contenuti in provvedimenti         (Delega al Governo per il riordino norma-
attuativi di direttive comunitarie, di natura        tivo nelle materie interessate dalle direttive
regolamentare o amministrativa, emanati ai                           comunitarie)
sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in re-
golamenti comunitari pubblicati alla data di                         `
                                                       1. Il Governo e delegato ad adottare, senza
entrata in vigore della presente legge, per i        nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
— 5 –
                                               – 5 —

                             `
pubblica, con le modalita e secondo i prin-           Tale rappresentanza tiene conto anche delle
 `
cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20       assemblee legislative regionali;
della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes-               b) province: 3 titolari e 7 supplenti;
sive modificazioni, entro ventiquattro mesi               c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti.
dalla data di entrata in vigore di ciascuno
dei decreti legislativi di cui all’articolo 1,           3. La proposta di cui al presente articolo e `
comma 1, della presente legge, testi unici o          formulata previa intesa in sede di Conferenza
codici di settore delle disposizioni dettate          unificata di cui all’articolo 8 del decreto le-
in attuazione delle deleghe conferite dalla           gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes-
presente legge per il recepimento di direttive        sive modificazioni.
comunitarie, al fine di coordinare le mede-              4. In caso di modifica del numero dei
sime con le altre norme legislative vigenti           membri titolari e supplenti spettanti all’Italia,
nelle stesse materie.                                                                     `
                                                      la ripartizione di cui al comma 2 e effettuata
   2. I testi unici e i codici di settore di cui al   mantenendo ferme le proporzioni di cui al
comma 1 riguardano materie o settori omo-             medesimo comma»;
genei. Le disposizioni contenute nei testi
unici o nei codici di settore non possono es-                                                    `
                                                            b) all’articolo 8, comma 5, l’alinea e so-
sere abrogate, derogate, sospese o comunque           stituito dal seguente: «Nell’ambito della rela-
modificate, se non in modo esplicito me-              zione al disegno di legge di cui al comma 4
diante l’indicazione puntuale delle disposi-          il Governo:»;
zioni da abrogare, derogare, sospendere o                   c) all’articolo 11-bis, comma 1, le pa-
modificare.                                           role: «per le quali la Commissione europea
                                                          `
                                                      si e riservata di adottare disposizioni di at-
                                                      tuazione» sono sostituite dalle seguenti:
                     Art. 6.                          «che conferiscono alla Commissione europea
                                                      il potere di adottare disposizioni di attua-
(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)
                                                      zione»;
                                                                                     `
                                                            d) dopo l’articolo 14 e inserito il se-
  1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono
apportate le seguenti modificazioni:                  guente:

                         `
    a) dopo l’articolo 6 e inserito il se-                                      `
                                                         «Art. 14-bis. - (Parita di trattamento) – 1.
guente:                                               Le norme italiane di recepimento e di attua-
                                                                              `                  `
                                                      zione di norme e princıpi della Comunita eu-
   «Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti          ropea e dell’Unione europea assicurano la
italiani presso il Comitato delle regioni) –                `
                                                      parita di trattamento dei cittadini italiani ri-
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri           spetto ai cittadini degli altri Stati membri
propone al Consiglio dell’Unione europea i            dell’Unione europea residenti o stabiliti nel
ventiquattro membri titolari e i ventiquattro         territorio nazionale e non possono in ogni
membri supplenti del Comitato delle regioni,          caso comportare un trattamento sfavorevole
spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del     dei cittadini italiani.
                                     `
Trattato istitutivo della Comunita europea.
                                                         2. Nei confronti dei cittadini italiani non
   2. Ai fini della proposta di cui al comma          trovano applicazione norme dell’ordinamento
1, i membri del Comitato delle regioni                giuridico italiano o prassi interne che produ-
          `
sono cosı ripartiti tra le autonomie regionali        cano effetti discriminatori rispetto alla condi-
e locali:                                             zione e al trattamento dei cittadini comuni-
    a) regioni e province autonome di                 tari residenti o stabiliti nel territorio nazio-
Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti.       nale».
— 6 –
                                             – 6 —

                                                   giustizia, nel rispetto anche dei seguenti prin-
                   Capo II                          `
                                                   cıpi e criteri direttivi:
    DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI                          a) riordino e coordinamento delle dispo-
                        `
  ADEMPIMENTO NONCHE PRINCIPI  `                   sizioni vigenti, nel rispetto delle normative
   E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA                   comunitarie e delle convenzioni internazio-
            LEGISLATIVA                            nali in materia di armonizzazione della disci-
                                                   plina della produzione e della commercializ-
                                                   zazione dei prodotti alimentari e dei man-
                    Art. 7.                        gimi, anche mediante l’abrogazione totale o
                                                   parziale delle vigenti disposizioni in materia;
(Delega al Governo per il coordinamento
                                                         b) rispetto della tutela degli interessi re-
delle disposizioni attuative della direttiva
                                                   lativi alla salute dell’uomo, degli animali e
2004/41/CE con la normativa vigente in
                                                   dei vegetali, dell’ambiente, della protezione
materia di alimenti e mangimi e con i
                                                   ed informazione del consumatore e della
regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004,
                                                           `
                                                   qualita dei prodotti, garantendo la libera cir-
853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005)
                                                   colazione, allo scopo di assicurare competiti-
                                                      `
                                                   vita alle imprese;
                   `
   1. Il Governo e delegato ad adottare, con
            `                    `
le modalita e secondo i princıpi e i criteri             c) abrogazione o modificazione delle
di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo        norme rese inapplicabili o superate dallo svi-
                                                                                   `
                                                   luppo tecnologico e non piu adeguate all’e-
1997, n. 59, e successive modificazioni, ac-
quisito il parere della Conferenza perma-          voluzione produttiva e commerciale delle
nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni      imprese;
e le province autonome di Trento e di Bol-               d) riformulazione, razionalizzazione e
zano, entro il termine di due anni dalla           graduazione dell’apparato sanzionatorio, in
data di entrata in vigore della presente legge,                `
                                                   conformita ai criteri indicati all’articolo 2,
          `
uno o piu decreti legislativi al fine di coordi-   comma 1, lettera c), con previsione di una
nare le disposizioni attuative della direttiva     sanzione amministrativa il cui importo, non
2004/41/CE del Parlamento europeo e del            inferiore a 500 euro e non superiore a
Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente      500.000 euro, deve tenere conto anche della
normativa in materia di alimenti e mangimi,        dimensione dell’impresa e del relativo fattu-
       ´
nonche con i regolamenti (CE) n. 178/2002                                        `
                                                   rato, al fine di rendere piu incisive le san-
del Parlamento europeo e del Consiglio, del        zioni amministrative come deterrente effet-
28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004,           tivo;
854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo               e) conferma del principio della prescri-
e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/     zione «a priori» preventiva rispetto all’accer-
2005 del Parlamento europeo e del Consi-           tamento ed alla contestazione o notificazione
glio, del 12 gennaio 2005, e successive mo-        delle violazioni nel relativo procedimento
dificazioni.                                       sanzionatorio;
   2. I decreti legislativi di cui al comma 1            f) reintroduzione e definizione delle mo-
sono adottati, su proposta del Ministro per              `
                                                   dalita di semplificazione delle procedure di
le politiche europee, del Ministro delle poli-     autocontrollo applicate nelle micro e piccole
tiche agricole alimentari e forestali, del Mi-                             `
                                                   imprese, in conformita ai criteri di flessibilita`
nistro del lavoro, della salute e delle politi-    riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/
che sociali e del Ministro dello sviluppo eco-     2004;
nomico, di concerto con il Ministro dell’eco-            g) semplificazione delle procedure esi-
nomia e delle finanze e con il Ministro della      stenti in materia di registrazione e riconosci-
— 7 –
                                              – 7 —

mento delle imprese del settore alimentare e        cedura di cui ai medesimi commi, il Governo
                          `
mangimistico, in conformita alle disposizioni          `
                                                    puo emanare disposizioni integrative e cor-
comunitarie;                                        rettive dei decreti medesimi.
   h) circolazione delle informazioni tra le           4. Dall’attuazione del presente articolo
Amministrazioni;                                    non devono derivare nuovi o maggiori oneri
                                                    per la finanza pubblica.
      i) razionalizzazione e coordinamento
             `
delle attivita degli organi di vigilanza e con-        5. Le Amministrazioni statali interessate
trollo nell’attuazione del Piano integrato di       provvedono agli adempimenti previsti dal
controllo nazionale pluriennale di cui all’arti-    presente articolo con le risorse umane e stru-
colo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004,           mentali disponibili a legislazione vigente.
individuando, per detto Piano, il Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche so-
ciali quale punto di contatto con gli organi
                                                                         Art. 8.
comunitari;
      l) individuazione, da demandare a de-         (Delega al Governo per l’attuazione della di-
creti di natura non regolamentare, di requisiti     rettiva 2007/47/CE del Parlamento europeo
e prescrizioni igienico-sanitarie degli ali-        e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che
menti, delle sostanze e dei materiali destinati     modifica la direttiva 90/385/CEE del Consi-
a venire a contatto con i prodotti alimentari,      glio per il riavvicinamento delle legislazioni
delle sostanze non alimentari impiegate negli       degli Stati membri relative ai dispositivi me-
e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fi-    dici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio
                   ´
tosanitari, nonche determinazione delle mo-         concernente i dispositivi medici e la direttiva
     `
dalita tecniche per l’effettuazione dei relativi    98/8/CE relativa all’immissione sul mercato
controlli sanitari ufficiali;                                         dei biocidi)
    m) individuazione di adeguate modalita     `
e procedure di collaborazione tra gli uffici           1. Nella predisposizione del decreto legi-
doganali e gli uffici periferici delle altre am-    slativo per l’attuazione della direttiva 2007/
ministrazioni coinvolte nel controllo degli         47/CE del Parlamento europeo e del Consi-
alimenti e dei mangimi;                             glio, del 5 settembre 2007, che modifica la
                                                    direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il
                                  `
      n) definizione delle modalita di coordi-      riavvicinamento delle legislazioni degli Stati
namento e delle procedure di collaborazione         membri relative ai dispositivi medici impian-
ed interscambio delle informazioni tra le am-       tabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Con-
ministrazioni coinvolte nel controllo degli         siglio concernente i dispositivi medici e la
                                     `
alimenti e dei mangimi e le autorita di con-        direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul
                                  `
trollo in materia di condizionalita della Poli-                                         `
                                                    mercato dei biocidi, il Governo e tenuto a se-
tica agricola comune (PAC);                                               `
                                                    guire, oltre ai princıpi e criteri direttivi di cui
     o) programmazione di una capillare e                                          `
                                                    all’articolo 2, anche i princıpi e criteri diret-
puntuale azione formativa e informativa ri-         tivi di cui al comma 2.
volta a tutti i soggetti coinvolti e interessati       2. Il decreto legislativo di cui al comma 1
dalle norme in questione.                                              `
                                                    provvede, altresı, alla riformulazione delle
                                                    disposizioni contenute nei decreti legislativi
   3. Entro ventiquattro mesi dalla data di en-     14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio
trata in vigore dei decreti legislativi di cui al   1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto
                                    `
comma 1, nel rispetto dei princıpi e criteri        della disciplina comunitaria, una maggiore
direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la pro-       coerenza fra le due diverse discipline e di
— 8 –
                                              – 8 —

eliminare incongruenze e contraddizioni pre-        per risonanza magnetica nucleare contenute
senti nelle norme in vigore, assicurando:           nel regolamento di cui al decreto del Presi-
                  `
      a) una piu adeguata disciplina della vi-      dente della Repubblica 8 agosto 1994,
gilanza sugli incidenti, mediante la ridefini-      n. 542, assicurando:
zione della sfera dei soggetti destinatari delle          a) la coerenza con le disposizioni di ca-
comunicazioni degli incidenti e degli eventi        rattere generale riguardanti tutti i dispositivi
                             `
da comunicare e una piu organizzata ge-             medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE;
stione dei dati, da parte del Ministero del la-           b) l’adeguamento allo sviluppo tecnolo-
voro, della salute e delle politiche sociali;       gico ed alla evoluzione delle conoscenze
      b) la revisione delle norme sulle inda-       scientifiche, con particolare riferimento alla
gini cliniche, differenziando le ipotesi rela-      sicurezza d’uso ed alle indicazioni cliniche
tive alle indagini riguardanti tipi di disposi-     dei dispositivi medici in relazione all’inten-
tivi mai utilizzati sull’uomo da quelle con-           `
                                                    sita del campo magnetico statico espresso
                                `
cernenti tipi di dispositivi gia utilizzati, spe-   in tesla, modificando in tal senso il sistema
cificando le condizioni in presenza delle                                          `
                                                    autorizzativo per renderlo piu coerente con
quali le indagini possono essere effettuate         le competenze regionali e delle province
presso istituti privati e affidando ai comitati     autonome in materia di programmazione sa-
etici previsti per le sperimentazioni cliniche      nitaria previste dalle leggi vigenti, affidando
dei medicinali anche le valutazioni in tema         conseguentemente alle regioni e province
di sperimentazioni con dispositivi medici;          autonome l’autorizzazione all’installazione
      c) la revisione delle norme sull’uso          delle apparecchiature per risonanza, con
compassionevole dei dispositivi medici al           esclusione delle sole apparecchiature a riso-
                                            `
fine di precisarne i limiti e le modalita per       nanza magnetica ritenute di carattere speri-
                `                   `
l’applicabilita, prevedendo, altresı, una speci-    mentale.
               `
fica modalita per il trattamento di singoli pa-
                                          `
zienti in casi eccezionali di necessita e di           4. Dall’attuazione del presente articolo
emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni      non devono derivare nuovi o maggiori oneri
di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e     a carico della finanza pubblica. Le Ammini-
n. 46 del 1997;                                     strazioni pubbliche competenti provvedono
      d) la revisione delle norme sulla pubbli-     con le risorse umane, strumentali e finanzia-
    `
cita dei dispositivi medici, individuando, nel-     rie previste a legislazione vigente.
                                       `
l’ambito dei dispositivi per i quali e consen-
                    `
tita la pubblicita sanitaria, le fattispecie che
non necessitano di autorizzazione ministe-
riale;                                                                  Art. 9.
      e) la previsione delle misure necessarie
                                                    (Delega al Governo per l’attuazione della di-
                           `
a garantire, con continuita nel tempo, efficaci
                                                    rettiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione
collegamenti tra le banche dati nazionali e la
                                                                                        `
                                                    del principio delle pari opportunita e della
banca dati europea Eudamed;
                                                    parita` di trattamento fra uomini e donne in
      f) la riformulazione delle norme a con-
                                                          materia di occupazione e impiego)
tenuto sanzionatorio, prevedendo anche la
necessaria armonizzazione con le sanzioni
previste dal decreto legislativo 8 settembre           1. Nella predisposizione del decreto legi-
2000, n. 332.                                       slativo per l’attuazione della direttiva 2006/
                                                    54/CE del Parlamento europeo e del Consi-
                  `
   3. Il Governo e autorizzato a riformulare        glio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attua-
le previsioni riguardanti i dispositivi medici                                                 `
                                                    zione del principio delle pari opportunita e
— 9 –
                                              – 9 —

            `
della parita di trattamento fra uomini e                  c) introdurre una specifica disciplina e
donne in materia di occupazione ed impiego          una ripartizione delle competenze, in materia
                          `
(rifusione), il Governo e tenuto ad acquisire                 `
                                                    di qualita dell’aria, relativamente all’appro-
anche il parere della Conferenza permanente         vazione degli strumenti di campionamento
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-   e misura, delle reti di misurazione e dei me-
vince autonome di Trento e di Bolzano.              todi di valutazione, all’accreditamento dei la-
                                                    boratori, alla definizione delle procedure di
                                                    approvazione e di accreditamento, alla garan-
                                                                      `
                                                    zia della qualita delle misurazioni ed ai con-
                    Art. 10.                        nessi controlli, prevedendo, al fine di garan-
(Delega al Governo per l’attuazione della di-       tire criteri omogenei su tutto il territorio na-
                                       `
rettiva 2008/50/CE relativa alla qualita del-       zionale, che le relative linee guida siano de-
                                  `
l’aria ambiente e per un’aria piu pulita in         finite dall’Istituto superiore per la protezione
                  Europa)                           e la ricerca ambientale (ISPRA);
                                                         d) in considerazione della particolare si-
   1. Nella predisposizione del decreto legi-       tuazione di inquinamento dell’aria presente
slativo per l’attuazione della direttiva 2008/      nella pianura padana, promuovere l’adozione
50/CE del Parlamento europeo e del Consi-           di specifiche strategie di intervento nell’area
glio, del 21 maggio 2008, relativa alla qua-        interessata, anche attraverso un maggiore
   `                                        `
lita dell’aria ambiente e per un’aria piu pu-       coordinamento tra le regioni che insistono
                              `
lita in Europa, il Governo e tenuto ad acqui-       sul predetto bacino;
sire il parere della Conferenza permanente
                                                          e) al fine di unificare la normativa na-
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro-
                                                                                    `
                                                    zionale in materia di qualita dell’aria am-
vince autonome di Trento e di Bolzano, ed a
                        `                           biente, abrogare espressamente le disposi-
seguire, oltre ai princıpi e criteri direttivi di
cui all’articolo 2, anche i seguenti princıpi `     zioni con cui sono state attuate le direttive
e criteri direttivi:                                96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre
                                                    1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22
      a) prevedere adeguati poteri di coordi-       aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento eu-
namento, di approvazione e di risoluzione           ropeo e del Consiglio, del 16 novembre
dei casi di inadempimento, diretti a garantire      2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e
un approccio coerente ed uniforme in mate-          del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e
ria di valutazione e gestione della qualita   `
                                                    2004/107/CE del Parlamento europeo e del
dell’aria ambiente nel quadro del riparto di                                                   ´
                                                    Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche le
competenze tra Stato, regioni ed enti locali
                                                    relative norme di esecuzione, e prevedere le
per l’attuazione dei compiti definiti dalla le-
                                                    opportune modifiche che assicurino la coe-
gislazione comunitaria;
                                                    renza della parte quinta del decreto legisla-
      b) coordinare la disciplina relativa alla
                                                    tivo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela
pianificazione ed alla programmazione della
                                                    dell’aria e la riduzione delle emissioni in at-
       `
qualita dell’aria ambiente con le norme vi-
genti in materia di autorizzazioni alle emis-       mosfera, con il nuovo quadro normativo in
sioni, agli impianti termici civili, ai combu-                        `
                                                    materia di qualita dell’aria.
stibili e alla circolazione veicolare, allo
scopo di permettere l’attuazione dei piani e           2. Ai fini dell’adozione del decreto legisla-
programmi mediante gli strumenti e gli inter-       tivo di cui al presente articolo, resta fermo
venti previsti da tali norme di settore;            quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4.
— 10 –
                                              – 10 —

                                                     di inquinamento acustico, con particolare ri-
                    Art. 11.                         ferimento alla direttiva 2002/49/CE del Par-
                                                     lamento europeo e del Consiglio, del 25 giu-
    (Delega al Governo per il riordino               gno 2002.
della disciplina in materia di inquinamento
                  acustico)                             3. I decreti di cui al comma 1 sono adot-
                                                     tati su proposta del Ministro dell’ambiente e
   1. Al fine di garantire la piena integra-         della tutela del territorio e del mare, di con-
zione nell’ordinamento nazionale delle di-           certo con il Ministro del lavoro, della salute
sposizioni contenute nella direttiva 2002/49/        e delle politiche sociali, con il Ministro delle
CE del Parlamento europeo e del Consiglio,                                                  ´
                                                     infrastrutture e dei trasporti nonche con gli
del 25 giugno 2002, relativa alla determina-         altri Ministri competenti per materia, acqui-
zione e alla gestione del rumore ambientale,         sito il parere della Conferenza unificata di
e di assicurare la coerenza e l’omogeneita       `   cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28
della normativa di settore, il Governo e  ` dele-    agosto 1997, n. 281, e successive modifica-
                                    `
gato ad adottare, con le modalita e secondo i        zioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a se-
      `
princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo     guito di deliberazione preliminare del Consi-
20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc-          glio dei ministri, sono trasmessi alla Camera
cessive modificazioni, entro sei mesi dalla          dei deputati e al Senato della Repubblica
data di entrata in vigore della presente legge,             ´
                                                     perche su di essi siano espressi, entro qua-
          `
uno o piu decreti legislativi per il riassetto e     ranta giorni dalla data di trasmissione, i pa-
la riforma delle disposizioni vigenti in mate-       reri delle Commissioni competenti per mate-
ria di tutela dell’ambiente esterno e dell’am-       ria e per i profili finanziari. Decorso tale ter-
biente abitativo dall’inquinamento acustico,         mine i decreti sono emanati anche in man-
di requisiti acustici degli edifici e di determi-    canza dei pareri. Qualora il termine per l’e-
nazione e gestione del rumore ambientale, in         spressione dei pareri parlamentari di cui al
            `
conformita all’articolo 117 della Costituzione       presente comma scada nei trenta giorni che
e agli statuti delle regioni a statuto speciale e    precedono la scadenza dei termini previsti
delle province autonome di Trento e di Bol-          per l’esercizio della delega, questi ultimi
               ´
zano, nonche alle relative norme di attua-           sono prorogati di tre mesi.
zione.                                                  4. Contestualmente all’attuazione della de-
   2. I decreti di cui al comma 1 sono adot-         lega di cui al comma 1 ed entro lo stesso ter-
                                             `
tati anche nel rispetto dei seguenti princıpi e      mine il Governo provvede all’adozione di
criteri direttivi:                                   tutti gli atti di sua competenza previsti dalla
      a) riordino, coordinamento e revisione         legislazione vigente e al loro coordinamento
delle disposizioni vigenti, con particolare ri-      e aggiornamento, anche alla luce di quanto
ferimento all’armonizzazione delle previsioni        disposto dagli emanandi decreti legislativi
contenute nella legge 26 ottobre 1995,               di cui al comma 1.
n. 447, con quelle recate dal decreto legisla-          5. In attesa del riordino della materia, la
tivo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della      disciplina relativa ai requisiti acustici passivi
normativa comunitaria in materia;                    degli edifici e dei loro componenti di cui al-
      b) definizione dei criteri per la progetta-    l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge
zione, esecuzione e ristrutturazione delle co-       26 ottobre 1995, n. 447, non trova applica-
struzioni edilizie e delle infrastrutture dei tra-   zione nei rapporti tra privati e, in particolare,
                ´
sporti nonche determinazione dei requisiti           nei rapporti tra costruttori-venditori e acqui-
acustici passivi degli edifici nel rispetto del-     renti di alloggi sorti successivamente alla
l’impianto normativo comunitario in materia          data di entrata in vigore della presente legge.
— 11 –
                                           – 11 —

  6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19     concimi, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo
                      `
agosto 2005, n. 194, e abrogato.                  1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;
  7. Dall’attuazione del presente articolo             d) revisione delle sanzioni da irrogare in
non devono derivare nuovi o maggiori oneri                      `                `
                                                  base ai princıpi di effettivita, proporzionalita `
per la finanza pubblica.                                       ` , ai sensi dell’articolo 36 del re-
                                                  e dissuasivita
                                                  golamento (CE) n. 2003/2003.

                   Art. 12.                           2. Dalla data di entrata in vigore del de-
                                                                                          `
                                                  creto legislativo di cui al comma 1 e abro-
(Modifica all’articolo 5 della legge 10 feb-      gato il decreto legislativo 29 aprile 2006,
braio 1992, n. 164, recante nuova disciplina      n. 217.
      delle denominazioni di origine)                 3. Dall’attuazione del presente articolo
                                                  non devono derivare nuovi o maggiori oneri,
   1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge        `
                                                  ne minori entrate a carico della finanza pub-
                               `
10 febbraio 1992, n. 164, e aggiunto, in          blica. Le Amministrazioni interessate svol-
fine, il seguente periodo: «In tale zona non                      `
                                                  gono le attivita previste dal presente articolo
si possono impiantare e iscrivere vigneti al-     con le risorse umane, finanziarie e strumen-
                                       `
l’albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne pro-      tali disponibili a legislazione vigente.
durre vini Chianti DOCG».

                                                                      Art. 14.
                   Art. 13.
                                                  (Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione
    (Delega al Governo per il riordino            del regolamento (CE) n. 479/2008 e del rego-
 e la revisione della disciplina in materia       lamento (CE) n. 555/2008, relativi all’orga-
               di fertilizzanti)                  nizzazione comune del mercato vitivinicolo)
                   `
   1. Il Governo e delegato ad adottare, entro       1. Ai sensi dell’articolo 86 del regola-
sei mesi dalla data di entrata in vigore della    mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del
                                `
presente legge e con le modalita di cui all’ar-   29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le
ticolo 1, un decreto legislativo di riordino e    superfici vitate, impiantate prima del 1º set-
revisione della disciplina in materia di ferti-   tembre 1998 senza disporre dei corrispon-
                                         `
lizzanti, nel rispetto dei seguenti princıpi e    denti diritti di impianto, mediante versa-
criteri direttivi:                                mento di una somma di 6.000 euro per et-
      a) adeguamento e ammodernamento                                       `
                                                  taro; il versamento non e dovuto per le su-
delle definizioni di «concime» e delle sue        perfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2,
molteplici specificazioni, di «fabbricante» e     paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/
di «immissione sul mercato», ai sensi dell’ar-    1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999.
ticolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003           2. Se il versamento previsto dal comma 1
del Parlamento europeo e del Consiglio, del            `
                                                  non e effettuato entro il 31 dicembre 2009 o
13 ottobre 2003;                                                              `
                                                  la relativa superficie non e estirpata entro il
      b) utilizzo della forma delle indicazioni   30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal
obbligatorie come stabilita dall’articolo 6 del   1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma
citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i        3.
concimi immessi sul mercato con l’indica-            3. Chiunque, alla data del 31 dicembre
zione «concimi CE»;                               2008, non ha estirpato le superfici vitate im-
      c) individuazione delle misure ufficiali    piantate dopo il 31 agosto 1998 senza di-
                                          `
di controllo per valutare la conformita dei       sporre dei corrispondenti diritti di impianto,
— 12 –
                                            – 12 —

`
e punito con la sanzione amministrativa di         cui all’articolo 16 della legge 24 novembre
12.000 euro per ettaro.                            1981, n. 689, e successive modificazioni.
   4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio         11. Ai sensi dell’articolo 117, quinto
2008 superfici vitate senza disporre dei corri-    comma, della Costituzione ed in attuazione
                                `
spondenti diritti di impianto e punito con la      di quanto previsto dall’articolo 11, comma
sanzione di cui al comma 3.                        8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le di-
   5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si      sposizioni del presente articolo si applicano,
applicano ogni dodici mesi, secondo le mo-         per le regioni e le province autonome di
     `
dalita previste all’articolo 55 del regola-        Trento e di Bolzano che non abbiano ancora
mento (CE) n. 555/2008 della Commissione,          provveduto al recepimento delle disposizioni
del 27 giugno 2008.                                dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/
   6. Il termine entro il quale i produttori co-   2008, fino alla data di entrata in vigore della
municano, ai sensi dell’articolo 57 del rego-      normativa di attuazione adottata da ciascuna
lamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle      regione e provincia autonoma nei limiti delle
province autonome di Trento e di Bolzano,          loro competenze.
l’intenzione di ricorrere alla vendemmia              12. Le sanzioni amministrative pecuniarie
                             `
verde o alla distillazione, e il 31 maggio di      previste nel presente articolo sono applicate
ciascuna campagna.                                 dalle regioni e dalle province autonome di
                `
   7. Le facolta previste dall’articolo 57 del     Trento e di Bolzano nei limiti delle loro
regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite       competenze.
alle regioni e alle province autonome di              13. Se i produttori non eseguono l’estirpa-
Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro         zione delle viti, come prescritto ai commi 2,
competenze.                                        3 e 4, le regioni e le province autonome di
   8. Il produttore che detiene una superficie     Trento e di Bolzano possono provvedere,
vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera      nei limiti delle loro competenze, alla rimo-
o ottempera in modo incompleto o inesatto          zione degli impianti, ponendo a carico degli
agli obblighi previsti dall’articolo 56, para-     stessi produttori le relative spese.
grafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008
`
e punito con la sanzione amministrativa pe-
cuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per
ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie.                        Art. 15.
    9. La sanzione di cui al comma 8 si ap-
plica a decorrere dai seguenti termini:            (Delega al Governo per l’adeguamento della
                                                   normativa nazionale al regolamento (CE)
      a) in caso di mancata presentazione del
                                                   n. 479/2008, relativo all’organizzazione co-
contratto di distillazione, un mese dopo la
                                                          mune del mercato vitivinicolo)
data di cui al comma 6 o dalla diversa data
fissata dalle regioni e dalle province auto-
nome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle                         `
                                                      1. Il Governo e delegato ad adottare, entro
loro competenze;                                   sei mesi dalla data di entrata in vigore della
      b) in caso di mancata osservanza delle       presente legge, su proposta del Ministro per
disposizioni in materia di vendemmia verde,        le politiche europee, del Ministro delle poli-
il 1º settembre dell’anno civile considerato.      tiche agricole alimentari e forestali e del Mi-
                                                   nistro della giustizia, acquisito il parere della
   10. Per le sanzioni amministrative pecu-        Conferenza permanente per i rapporti tra lo
niarie previste dal presente articolo, ad ecce-    Stato, le regioni e le province autonome di
zione di quelle previste dal comma 8, non e   `                                      `
                                                   Trento e di Bolzano, uno o piu decreti legi-
ammesso il pagamento in misura ridotta di          slativi per l’attuazione del regolamento (CE)
— 13 –
                                               – 13 —

n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile
2008, al fine di assicurare la piena integra-                            Art. 16.
zione tra l’organizzazione comune del mer-
cato del vino e la normativa nazionale, ap-           (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213,
portando specifiche integrazioni e modifica-           e al decreto legislativo 29 gennaio 2004,
zioni alla normativa vigente, secondo le pro-                            n. 58)
cedure previste dall’articolo 1, commi 2, 3 e
                            `
4, e nel rispetto dei princıpi e criteri generali
                              ´
di cui all’articolo 2, nonche dei seguenti ul-          1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono
             `
teriori princıpi e criteri direttivi:                 apportate le seguenti modificazioni:

      a) preservare e promuovere l’elevato li-                                                  `
                                                            a) all’articolo 1, dopo il comma 1, e in-
                                       `
vello qualitativo e di riconoscibilita dei vini       serito il seguente:
a denominazione di origine e indicazione
                                                         «1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bo-
geografica;
                                                                 `
                                                      vini di eta non superiore a dodici mesi alla
      b) ridefinire il ruolo del Comitato nazio-      macellazione sono classificate dai responsa-
nale per la tutela e la valorizzazione delle          bili delle strutture di macellazione ai sensi
denominazioni di origine e delle indicazioni          dell’allegato XI-bis del regolamento (CE)
geografiche tipiche dei vini;                         n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre
      c) assicurare strumenti per la traspa-          2007, e dell’articolo 2 del decreto del Mini-
renza del settore vitivinicolo e la tutela dei        stro delle politiche agricole alimentari e fore-
consumatori e delle imprese rispetto ai feno-         stali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
meni di contraffazione, usurpazione e imita-          Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008»;
zione;
      d) perseguire il massimo coordinamento                                             `
                                                           b) il comma 1 dell’articolo 3 e sostituito
amministrativo tra il Ministero delle politi-         dal seguente:
che agricole alimentari e forestali e le re-
gioni, in particolare per quanto concerne la             «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
gestione del settore dei vini a denominazione         titolare dello stabilimento, che viola l’ob-
di origine protetta e a indicazione geografica        bligo di identificazione e di classificazione
protetta;                                                                                     `
                                                      di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, e sog-
                                                      getto alla sanzione amministrativa del paga-
      e) individuare le sedi amministrative e
                                                      mento di una somma da euro 3.000 a euro
gli strumenti di semplificazione amministra-
                                                      18.000»;
tiva in ordine agli adempimenti procedurali
a carico dei produttori vitivinicoli;
                                                                                         `
                                                           c) il comma 2 dell’articolo 3 e sostituito
      f) rivedere il sistema dei controlli e il si-   dal seguente:
stema sanzionatorio secondo i criteri di effi-
                      `
cacia e applicabilita, individuando gli organi-          «2. Il titolare dello stabilimento che uti-
smi e le azioni per garantire l’elevato livello       lizza una marchiatura o etichettatura dif-
qualitativo delle produzioni vitivinicole nel-        forme da quanto previsto dall’articolo 2 del
l’interesse dei produttori e dei consumatori.         regolamento di cui al decreto del Ministro
                                                      per le politiche agricole 4 maggio 1998,
   2. Dall’attuazione del presente articolo           n. 298, e dall’articolo 2 del decreto del Mini-
non devono derivare nuovi o maggiori oneri,           stro delle politiche agricole alimentari e fore-
 `
ne minori entrate a carico della finanza pub-         stali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta
blica.                                                                                         `
                                                      Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e sog-
— 14 –
                                            – 14 —

getto alla sanzione amministrativa del paga-          2. Le imprese di condizionamento sono te-
mento di una somma da euro 1.000 a euro            nute a indicare nell’etichetta l’origine degli
6.000».                                            oli extravergini di oliva e degli oli di oliva
                                                   vergini, ai sensi del regolamento (CE)
   2. All’articolo 5 del decreto legislativo 29    n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giu-
gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e in-`       gno 2002, e successive modificazioni.
serito il seguente:
                                                      3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che
   «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato,   commercializzano gli oli extravergini di
l’operatore o l’organizzazione, come definiti      oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti
dall’articolo 12 del regolamento (CE)              al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta
n. 1760/2000, che in ogni fase della produ-        della documentazione, stabilita secondo le
zione e della commercializzazione non ap-                  `
                                                   modalita di cui al comma 5, per l’identifica-
ponga, o apponga in maniera errata, sulle          zione dell’origine del prodotto e per la veri-
                                `
carni ottenute da bovini di eta non superiore                           `
                                                   fica della conformita alle indicazioni facolta-
a dodici mesi un’etichetta recante le indica-      tive, qualora utilizzate, di cui al citato rego-
zioni obbligatorie, previste dagli articoli 13,    lamento (CE) n. 1019/2002, e successive
paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regola-         modificazioni.
mento, e dal punto IV dell’allegato XI-bis
                                                      4. Ai controlli previsti dal presente arti-
del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo
            `                                      colo provvede l’Ispettorato centrale per il
le modalita indicate dagli articoli 2 e 3 del
                                                                           `
                                                   controllo della qualita dei prodotti agroali-
regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall’arti-
colo 3 del decreto del Ministro delle politi-      mentari del Ministero delle politiche agricole
che agricole alimentari e forestali 8 agosto       alimentari e forestali.
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale             5. Con decreto del Ministro delle politiche
                              `
n. 240 del 13 ottobre 2008, e soggetto al pa-      agricole alimentari e forestali, sentita la Con-
gamento di una sanzione amministrativa pe-         ferenza permanente per i rapporti tra lo
cuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro».             Stato, le regioni e le province autonome di
                                                   Trento e di Bolzano, sono determinate le
                                                           `
                                                   modalita di attuazione del presente articolo
                                                   e dell’articolo 23 del regio decreto-legge 15
                   Art. 17.                        ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge
                                                   18 marzo 1926, n. 562, e successive modifi-
(Disposizioni per l’applicazione del regola-       cazioni.
mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 gennaio               6. Il Governo, fatte salve le norme penali
2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002                   `
                                                   vigenti, e delegato ad adottare, entro centot-
  della Commissione, del 13 giugno 2002)           tanta giorni dalla data di entrata in vigore
                                                   della presente legge, le disposizioni sanzio-
                                                   natorie amministrative per le violazioni delle
   1. Al fine di dare attuazione al regola-
                                                   disposizioni di cui al presente articolo e al
mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento eu-
                                                   citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e suc-
ropeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
                                                   cessive modificazioni.
in materia di bevande spiritose, la lettera a)
del comma 1 dell’articolo 12 del regola-             7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui
mento di cui al decreto del Presidente della       al presente articolo non derivano nuovi o
                                      `
Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e abro-         maggiori oneri a carico del bilancio dello
gata.                                              Stato.
— 15 –
                                           – 15 —


                   Art. 18.                                          Art. 20.
(Modifiche all’articolo 2 della legge 23 di-
                                                  (Disposizioni per l’attuazione della direttiva
cembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni am-
ministrative e penali in materia di aiuti co-      2008/13/CE del Parlamento europeo e del
        munitari nel settore agricolo)                  Consiglio, dell’11 marzo 2008)


   1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre         1. All’elenco A allegato alla legge 16
1986, n. 898, di conversione in legge, con        aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Diret-
modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre       tiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per
1986, n. 701, sono apportate le seguenti mo-      il ravvicinamento delle legislazioni degli
dificazioni:                                      Stati membri relative agli apparecchi elettrici
     a) al comma 1, le parole: «del Fondo         utilizzati in medicina umana e veterinaria»
europeo agricolo di orientamento e garanzia»      sono soppresse.
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo eu-       2. Il decreto del Ministro per il coordina-
ropeo agricolo di garanzia e del Fondo euro-      mento delle politiche comunitarie 28 novem-
peo agricolo per lo sviluppo rurale» e le pa-
                                                  bre 1987, n. 597, recante attuazione della di-
role: «a lire sette milioni settecentoquaranta-
                                                  rettiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparec-
cinquemila» sono sostituite dalle seguenti:
«ad euro 3.999,96»;                               chi elettrici utilizzati in medicina umana e
                                                               `
                                                  veterinaria, e abrogato.
     b) al comma 2, le parole: «del Fondo
europeo agricolo di orientamento e garanzia»
sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo eu-
ropeo agricolo di garanzia e del Fondo euro-
peo agricolo per lo sviluppo rurale» e le pa-
                                                                     Art. 21.
role: «detto Fondo» sono sostituite dalle se-
guenti: «detti Fondi».
                                                  (Modifica al decreto legislativo 9 maggio
                                                  2001, n. 269, recante attuazione della diret-
                                                  tiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e
                   Art. 19.                       del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante
                                                  le apparecchiature radio e le apparecchia-
(Disposizioni per il parziale recepimento         ture terminali di telecomunicazione e il reci-
della direttiva 2007/61/CE che modifica la di-    proco riconoscimento della loro conformita) `
rettiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di
latte conservato parzialmente o totalmente di-
sidratato destinato all’alimentazione umana)         1. Il comma 4 dell’articolo 13 del decreto
                                                                                        `
                                                  legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e sosti-
   1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20     tuito dal seguente:
febbraio 2004, n. 49, di attuazione della di-
rettiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 di-                                 `
                                                    «4. Ciascun apparecchio e contraddistinto
cembre 2001, relativa a taluni tipi di latte      dal fabbricante mediante l’indicazione del
conservato parzialmente o totalmente disidra-     modello, del lotto e/o dei numeri di serie e
tato destinato all’alimentazione umana, e   `     del nome del fabbricante o della persona re-
abrogato.                                         sponsabile dell’immissione sul mercato».
— 16 –
                                              – 16 —

                                                           e) commercio elettronico, di cui alla
                    Art. 22.                         parte III, titolo III, capo II;
                                                           f) contratti negoziati fuori dai locali
(Modifiche al codice del consumo di cui al           commerciali, di cui alla parte III, titolo III,
decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)        capo I, sezione I;
                                                           g) contratti a distanza, di cui alla parte
                                                     III, titolo III, capo I, sezione II;
   1. Al codice del consumo di cui al decreto
                                                           h) contratti relativi all’acquisizione di
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono
                                                     un diritto di godimento ripartito di beni im-
apportate le seguenti modificazioni:
                                                     mobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I.
     a) all’articolo 67, comma 6, le parole:
                                                        2. Il Ministero dello sviluppo economico
«conformemente alle disposizioni di cui al
                                                     esercita tutti i poteri di cui al citato regola-
presente articolo» sono sostituite dalle se-
                                                     mento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di
guenti: «conformemente alle disposizioni di
                                                     cui al comma 1, anche con riferimento alle
cui alla presente sezione»;
                                                     infrazioni lesive degli interessi collettivi dei
                           `
     b) l’articolo 144-bis e sostituito dal se-      consumatori in ambito nazionale.
guente:                                                 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai
                                                     commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo eco-
   «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le auto-
                                                                 `
                                                     nomico puo avvalersi delle camere di com-
   `
rita nazionali per la tutela dei consumatori)
                                                     mercio, industria, artigianato e agricoltura,
– 1. Il Ministero dello sviluppo economico,
                                                            ´
                                                     nonche del Corpo della Guardia di finanza
salve le disposizioni in materia bancaria, fi-
                                                     che agisce con i poteri ad esso attribuiti
nanziaria, assicurativa e di sistemi di paga-
                                                     per l’accertamento dell’imposta sul valore
                                        `
mento e le competenze delle autorita indi-
                                                     aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo      `
pendenti di settore, che continuano a svol-
                                                     inoltre definire forme di collaborazione con
                              `
gere le funzioni di autorita competente ai
                                                     altre pubbliche amministrazioni. Limitata-
sensi dell’articolo 3, lettera c), del regola-
                                                     mente ai poteri di cui all’articolo 139, puo   `
mento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento eu-
                                                     avvalersi delle associazioni dei consumatori
ropeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004,
                                                     e degli utenti di cui all’articolo 137.
       ´
nonche le disposizioni vigenti nelle ulteriori
                      `                                 4. Ferme restando la disciplina sanzionato-
materie per le quali e prevista la competenza
                `                                    ria in materia di indicazione dei prezzi di cui
di altre autorita nazionali, svolge le funzioni
          `                                          all’articolo 17 del presente codice e le dispo-
di autorita competente, ai sensi del mede-
                                                     sizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del
simo articolo 3, lettera c), del citato regola-
                                                     decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
mento (CE) n. 2006/2004, in materia di:
                                                     ai fini dell’applicazione del regolamento
      a) servizi turistici, di cui alla parte III,   (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello svi-
titolo IV, capo II;                                  luppo economico, per lo svolgimento delle
                                                                                         `
                                                     funzioni di cui al comma 1, puo avvalersi,
     b) clausole abusive nei contratti stipulati
                                                     in particolare, dei comuni.
con i consumatori, di cui alla parte III, titolo
I;                                                      5. Le procedure istruttorie relative ai po-
                                                                                     ´
                                                     teri di cui al comma 2, nonche relativamente
    c) garanzia nella vendita dei beni di            all’applicazione delle sanzioni di cui ai
consumo, di cui alla parte IV, titolo III,           commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento
capo I;                                              emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1,
      d) credito al consumo, di cui alla parte       lettera d), della legge 23 agosto 1988,
III, titolo II, capo II, sezione I;                  n. 400, in modo da garantire il contradditto-
— 17 –
                                              – 17 —

rio, la piena cognizione degli atti e la verba-
lizzazione.                                                             Art. 23.
   6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo,
senza giustificato motivo, di esibire i docu-          (Vendita e somministrazione di bevande
menti o di fornire le informazioni richieste,                        alcoliche)
nell’ambito delle proprie competenze, dal
Ministero dello sviluppo economico, riguar-                              `
                                                        1. In conformita alle linee di indirizzo
danti fattispecie di infrazioni nazionali o in-      contenute nella strategia comunitaria in ma-
                        ´
tracomunitarie, nonche nel caso in cui siano         teria di riduzione dei danni derivanti dal con-
esibiti documenti o fornite informazioni non         sumo di alcol, di cui alla comunicazione
veritiere, si applicano le sanzioni di cui al-       della Commissione europea COM (2006)
l’articolo 27, comma 4.                              625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l’articolo
   7. Nei casi di inottemperanza ad impegni          14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e in-`
assunti nei confronti del Ministero dello svi-       serito il seguente:
luppo economico dai soggetti interessati, per           «Art. 14-bis. - (Vendita e somministra-
porre fine a infrazioni nazionali o intracomu-       zione di bevande alcoliche in aree pubbli-
nitarie, si applicano le sanzioni di cui all’ar-     che) – 1. La somministrazione di alcolici e
ticolo 27, comma 12.                                 il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle
   8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4,    ore 7, possono essere effettuati esclusiva-
del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in         mente negli esercizi muniti della licenza pre-
materia di pratiche commerciali scorrette di         vista dall’articolo 86, primo comma, del te-
cui alla parte II, titolo III, si applicano le di-   sto unico delle leggi di pubblica sicurezza,
sposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e         di cui al regio decreto 18 giugno 1931,
                                          `
2, in relazione alle funzioni di autorita com-       n. 773, e successive modificazioni.
                                  `
petente attribuite all’Autorita garante della           2. Chiunque vende o somministra alcolici
concorrenza e del mercato. Per i profili san-        su spazi o aree pubblici diversi dalle perti-
zionatori, nell’ambito delle proprie compe-                                                    `
                                                     nenze degli esercizi di cui al comma 1 e pu-
                  `
tenze, l’Autorita garante della concorrenza          nito con la sanzione amministrativa pecunia-
e del mercato provvede ai sensi dell’articolo        ria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e`
27.                                                  commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche at-
                                                     traverso distributori automatici, si applica la
  9. Il Ministero dello sviluppo economico
                                                     sanzione amministrativa pecuniaria da euro
designa l’ufficio unico di collegamento re-          5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di
sponsabile dell’applicazione del citato rego-                                  `
                                                     cui al presente comma e disposta anche la
lamento (CE) n. 2006/2004».                          confisca della merce e delle attrezzature uti-
                                                     lizzate.
                  `
   2. Alle attivita e agli adempimenti di cui           3. Resta fermo quanto previsto dall’arti-
all’articolo 144-bis del codice del consumo          colo 14 della presente legge, dall’articolo
di cui al decreto legislativo 6 settembre            6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003,
2005, n. 206, come sostituito dal comma 1,           n. 151, convertito, con modificazioni, dalla
lettera b), del presente articolo, si provvede       legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall’articolo
nell’ambito delle risorse umane, strumentali         6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
e finanziarie disponibili a legislazione vi-         convertito, con modificazioni, dalla legge 2
gente e, comunque, senza nuovi o maggiori            ottobre 2007, n. 160, e successive modifica-
oneri a carico della finanza pubblica.               zioni».
— 18 –
                                             – 18 —

                                                       2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap-
                    Art. 24.                        plicano agli utili distribuiti a decorrere dalla
                                                    data di entrata in vigore della presente legge.
 (Adeguamento comunitario di disposizioni              3. Fino all’emanazione del decreto del Mi-
               tributarie)                          nistro dell’economia e delle finanze ai sensi
                                                    dell’articolo 168-bis del testo unico delle im-
                                                    poste sui redditi, di cui al decreto del Presi-
  1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto        dente della Repubblica 22 dicembre 1986,
del Presidente della Repubblica 29 settembre        n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposi-
               `
1973, n. 600, e sostituito dal seguente:            zioni del comma 3 dell’articolo 27 del de-
                                                    creto del Presidente della Repubblica 29 set-
                    `
   «3. La ritenuta e operata a titolo d’imposta     tembre 1973, n. 600, come modificato dal
e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili       comma 1 del presente articolo, gli Stati ade-
corrisposti a soggetti non residenti nel terri-     renti all’Accordo sullo spazio economico eu-
torio dello Stato diversi dalle societa ed  `       ropeo sono quelli inclusi nella lista di cui al
enti indicati nel comma 3-ter, in relazione         decreto del Ministro delle finanze 4 settem-
alle partecipazioni, agli strumenti finanziari      bre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a),        n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in at-
del testo unico delle imposte sui redditi, di       tuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera
cui al decreto del Presidente della Repub-          c), del decreto legislativo 1º aprile 1996,
blica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti      n. 239.
di associazione in partecipazione di cui al-           4. Nel decreto del Presidente della Repub-
l’articolo 109, comma 9, lettera b), del me-        blica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
desimo testo unico, non relative a stabili or-      le seguenti modifiche:
ganizzazioni nel territorio dello Stato. L’ali-
                                                         a) all’articolo 7, quarto comma, la let-
                        `
quota della ritenuta e ridotta al 12,50 per
                                                                       `
                                                    tera f-quinquies) e sostituita dalla seguente:
cento per gli utili pagati ad azionisti di ri-
                                        `
sparmio. L’aliquota della ritenuta e ridotta             «f-quinquies) le prestazioni di interme-
all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi   diazione, relative ad operazioni diverse da
pensione istituiti negli Stati membri dell’U-       quelle di cui alla lettera d) del presente
nione europea e negli Stati aderenti all’Ac-        comma e da quelle di cui all’articolo 40,
cordo sullo spazio economico europeo in-            commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto
                                                    1993, n. 331, convertito, con modificazioni,
clusi nella lista di cui al decreto del Ministro
                                                    dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si consi-
dell’economia e delle finanze emanato ai
                                                    derano effettuate nel territorio dello Stato
sensi dell’articolo 168-bis del testo unico
                                                    quando le operazioni oggetto dell’interme-
delle imposte sui redditi, di cui al decreto
                                                    diazione si considerano ivi effettuate, a
del Presidente della Repubblica 22 dicembre
                                                    meno che non siano commesse da soggetto
1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi
                                                    passivo in un altro Stato membro dell’U-
dagli azionisti di risparmio, dai fondi pen-
                                                    nione europea; le suddette prestazioni si con-
sione di cui al periodo precedente e dalle so-
                                                    siderano in ogni caso effettuate nel territorio
    `
cieta ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno
                                                    dello Stato se il committente delle stesse e  `
diritto al rimborso, fino a concorrenza dei
                                                    ivi soggetto passivo d’imposta, sempre che
quattro noni della ritenuta, dell’imposta che       le operazioni cui le intermediazioni si riferi-
dimostrino di aver pagato all’estero in via         scono siano effettuate nel territorio della Co-
definitiva sugli stessi utili mediante certifica-          `
                                                    munita»;
zione del competente ufficio fiscale dello
Stato estero».                                                            `
                                                         b) l’articolo 13 e sostituito dal seguente:
— 19 –
                                            – 19 —

   «Art. 13. - (Base imponibile) – 1. La base      dei beni e dei servizi che formano oggetto di
imponibile delle cessioni di beni e delle pre-     ciascuna di esse;
                     `
stazioni di servizi e costituita dall’ammon-            e) per le cessioni di beni vincolati al re-
tare complessivo dei corrispettivi dovuti al       gime della temporanea importazione, dal cor-
cedente o prestatore secondo le condizioni         rispettivo della cessione diminuito del valore
contrattuali, compresi gli oneri e le spese        accertato dall’ufficio doganale all’atto della
inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri   temporanea importazione.
verso terzi accollati al cessionario o al com-
mittente, aumentato delle integrazioni diret-        3. In deroga al comma 1:
tamente connesse con i corrispettivi dovuti
da altri soggetti.                                        a) per le operazioni imponibili effet-
                                                   tuate nei confronti di un soggetto per il quale
  2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi                                                `
                                                   l’esercizio del diritto alla detrazione e limi-
sono costituiti:
                                                   tato a norma del comma 5 dell’articolo 19,
     a) per le cessioni di beni e le presta-       anche per effetto dell’opzione di cui all’arti-
zioni di servizi dipendenti da atto della pub-                                         `
                                                   colo 36-bis, la base imponibile e costituita
             `
blica autorita, dall’indennizzo comunque de-       dal valore normale dei beni e dei servizi se
nominato;                                          `
                                                   e dovuto un corrispettivo inferiore a tale va-
                                                   lore e se le operazioni sono effettuate da so-
     b) per i passaggi di beni dal commit-              `
                                                   cieta che direttamente o indirettamente con-
tente al commissionario o dal commissiona-         trollano tale soggetto, ne sono controllate o
rio al committente, di cui al numero 3) del                                              `
                                                   sono controllate dalla stessa societa che con-
secondo comma dell’articolo 2, rispettiva-         trolla il predetto soggetto;
mente dal prezzo di vendita pattuito dal
                                                          b) per le operazioni esenti effettuate da
commissionario, diminuito della provvigione,
                                                   un soggetto per il quale l’esercizio del diritto
e dal prezzo di acquisto pattuito dal commis-
                                                                     `
                                                   alla detrazione e limitato a norma del comma
sionario, aumentato della provvigione; per le
                                                                                            `
                                                   5 dell’articolo 19, la base imponibile e costi-
prestazioni di servizi rese o ricevute dai
                                                   tuita dal valore normale dei beni e dei servizi
mandatari senza rappresentanza, di cui al
                                                       `
                                                   se e dovuto un corrispettivo inferiore a tale
terzo periodo del terzo comma dell’articolo
                                                   valore e se le operazioni sono effettuate nei
3, rispettivamente dal prezzo di fornitura
                                                                        `
                                                   confronti di societa che direttamente o indi-
del servizio pattuito dal mandatario, dimi-
                                                   rettamente controllano tale soggetto, ne
nuito della provvigione, e dal prezzo di ac-
                                                   sono controllate o sono controllate dalla
quisto del servizio ricevuto dal mandatario,
                                                                  `
                                                   stessa societa che controlla il predetto sog-
aumentato della provvigione;
                                                   getto;
     c) per le cessioni indicate ai numeri 4),            c) per le operazioni imponibili, nonche ´
5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2,         per quelle assimilate agli effetti del diritto
dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal         alla detrazione, effettuate da un soggetto
prezzo di costo dei beni o di beni simili, de-     per il quale l’esercizio del diritto alla detra-
terminati nel momento in cui si effettuano                  `
                                                   zione e limitato a norma del comma 5 del-
tali operazioni; per le prestazioni di servizi                                          `
                                                   l’articolo 19, la base imponibile e costituita
di cui al primo e al secondo periodo del           dal valore normale dei beni e dei servizi se
terzo comma dell’articolo 3, dalle spese so-       `
                                                   e dovuto un corrispettivo superiore a tale va-
stenute dal soggetto passivo per l’esecuzione      lore e se le operazioni sono effettuate nei
dei servizi medesimi;                                                   `
                                                   confronti di societa che direttamente o indi-
     d) per le cessioni e le prestazioni di ser-   rettamente controllano tale soggetto, ne
vizi di cui all’articolo 11, dal valore normale    sono controllate o sono controllate dalla
— 20 –
                                            – 20 —

             `
stessa societa che controlla il predetto sog-      canza, il prezzo di costo, determinati nel mo-
getto;                                             mento in cui si effettuano tali operazioni;
     d) per la messa a disposizione di veicoli          b) per le prestazioni di servizi, le spese
                         ´
stradali a motore nonche delle apparecchia-        sostenute dal soggetto passivo per l’esecu-
ture terminali per il servizio radiomobile         zione dei servizi medesimi.
pubblico terrestre di telecomunicazioni e
                                                      3. Per le operazioni indicate nell’articolo
delle relative prestazioni di gestione effet-
                                                   13, comma 3, lettera d), con decreto del Mi-
tuata dal datore di lavoro nei confronti del
                                                   nistro dell’economia e delle finanze sono sta-
proprio personale dipendente la base imponi-
                                                   biliti appositi criteri per l’individuazione del
     `
bile e costituita dal valore normale dei ser-
                                                   valore normale»;
         `
vizi se e dovuto un corrispettivo inferiore a
tale valore.                                                                                `
                                                         d) all’articolo 17, il terzo comma e so-
                                                   stituito dal seguente:
   4. Ai fini della determinazione della base
                                                      «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni
imponibile i corrispettivi dovuti e le spese
                                                   e alle prestazioni di servizi effettuate nel ter-
e gli oneri sostenuti in valuta estera sono
                                                   ritorio dello Stato da soggetti non residenti,
computati secondo il cambio del giorno in
                                                   che non si siano identificati direttamente ai
     `
cui e stata effettuata l’operazione e, in man-
                                                                                 `
                                                   sensi dell’articolo 35-ter, ne abbiano nomi-
canza, secondo il cambio del giorno antece-
                                                   nato un rappresentante fiscale ai sensi del se-
         `
dente piu prossimo.
                                                   condo comma, sono adempiuti dai cessionari
   5. Per le cessioni che hanno per oggetto        o committenti, residenti nel territorio dello
beni per il cui acquisto o importazione la de-     Stato, che acquistano i beni o utilizzano i
          `
trazione e stata ridotta ai sensi dell’articolo    servizi nell’esercizio di imprese, arti o pro-
19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibi-    fessioni. La disposizione non si applica rela-
   `                                  `
lita oggettiva, la base imponibile e determi-      tivamente alle operazioni imponibili ai sensi
nata moltiplicando per la percentuale detrai-      dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), ef-
bile ai sensi di tali disposizioni l’importo de-   fettuate da soggetti domiciliati o residenti o
terminato ai sensi dei commi precedenti»;          con stabili organizzazioni operanti nei terri-
                                                   tori esclusi a norma del primo comma, let-
                      `
     c) l’articolo 14 e sostituito dal seguente:
                                                   tera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi
   «Art. 14. - (Determinazione del valore          relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, se-
normale) – 1. Per valore normale si intende        condo comma, terzo periodo, ed alle presta-
l’intero importo che il cessionario o il com-      zioni di servizi di cui all’articolo 7, quarto
mittente, al medesimo stadio di commercia-         comma, lettere d) e f-quinquies), rese da sog-
lizzazione di quello in cui avviene la ces-        getti non residenti a soggetti domiciliati nel
sione di beni o la prestazione di servizi, do-     territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti
vrebbe pagare, in condizioni di libera con-        che non abbiano stabilito il domicilio all’e-
correnza, ad un cedente o prestatore indipen-      stero ovvero a stabili organizzazioni in Italia
dente per ottenere i beni o servizi in que-        di soggetti domiciliati e residenti all’estero,
stione nel tempo e nel luogo di tale cessione      sono adempiuti dai cessionari e dai commit-
o prestazione.                                     tenti medesimi qualora agiscano nell’eserci-
      2. Qualora non siano accertabili cessioni    zio di imprese, arti o professioni»;
di beni o prestazioni di servizi analoghe, per
                                                       e) all’articolo 38-ter, primo comma, il
valore normale si intende:
                                                                   `
                                                   primo periodo e sostituito dal seguente: «I
    a) per le cessioni di beni, il prezzo di       soggetti domiciliati e residenti negli Stati
acquisto dei beni o di beni simili o, in man-      membri dell’Unione europea, che non si
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Leggecomunitaria2008

  • 1. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza ` dell’Italia alle Comunita europee – Legge comunitaria 2008 Capo I in vigore della presente legge. Per le diret- tive elencate negli allegati A e B che non DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE- prevedono un termine di recepimento, il Go- DIMENTI PER L’ADEMPIMENTO DEGLI ` verno e delegato ad adottare i decreti legisla- OBBLIGHI COMUNITARI tivi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 1. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel ri- spetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto (Delega al Governo per l’attuazione 1988, n. 400, su proposta del Presidente del di direttive comunitarie) Consiglio dei ministri o del Ministro per le ` 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro politiche europee e del Ministro con compe- la scadenza del termine di recepimento fis- tenza istituzionale prevalente per la materia, sato dalle singole direttive, i decreti legisla- di concerto con i Ministri degli affari esteri, tivi recanti le norme occorrenti per dare at- della giustizia, dell’economia e delle finanze tuazione alle direttive comprese negli elenchi e con gli altri Ministri interessati in relazione di cui agli allegati A e B. Per le direttive all’oggetto della direttiva. elencate negli allegati A e B il cui termine 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti ` di recepimento sia gia scaduto ovvero scada attuazione delle direttive comprese nell’e- nei tre mesi successivi alla data di entrata in ´ lenco di cui all’allegato B, nonche, qualora ` vigore della presente legge, il Governo e de- sia previsto il ricorso a sanzioni penali, legato ad adottare i decreti legislativi di at- quelli relativi all’attuazione delle direttive tuazione entro tre mesi dalla data di entrata comprese nell’elenco di cui all’allegato A, 2320-bis-B
  • 2. — 2 – – 2 — sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli al- cedure di cui all’articolo 11, comma 8, della tri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei legge 4 febbraio 2005, n. 11. deputati e al Senato della Repubblica perche ´ 7. Il Ministro per le politiche europee, nel su di essi sia espresso il parere dei compe- ` caso in cui una o piu deleghe di cui al tenti organi parlamentari. Decorsi quaranta comma 1 non risultino esercitate alla sca- giorni dalla data di trasmissione, i decreti denza del termine previsto, trasmette alla Ca- sono emanati anche in mancanza del parere. mera dei deputati e al Senato della Repub- Qualora il termine per l’espressione del pa- ` blica una relazione che da conto dei motivi rere parlamentare di cui al presente comma addotti a giustificazione del ritardo dai Mini- ovvero i diversi termini previsti dai commi stri con competenza istituzionale prevalente 4 e 8 scadano nei trenta giorni che prece- per la materia. Il Ministro per le politiche eu- dono la scadenza dei termini previsti ai ` ropee ogni sei mesi informa altresı la Ca- commi 1 o 5 o successivamente, questi ul- mera dei deputati e il Senato della Repub- timi sono prorogati di novanta giorni. blica sullo stato di attuazione delle direttive 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti da parte delle regioni e delle province auto- attuazione delle direttive che comportino nome nelle materie di loro competenza, se- conseguenze finanziarie sono corredati della ` condo modalita di individuazione delle stesse relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, da definire con accordo in sede di Confe- comma 2, della legge 5 agosto 1978, renza permanente per i rapporti tra lo Stato, n. 468, e successive modificazioni. Su di le regioni e le province autonome di Trento ` essi e richiesto anche il parere delle Com- e di Bolzano. missioni parlamentari competenti per i profili 8. Il Governo, quando non intende confor- finanziari. Il Governo, ove non intenda con- marsi ai pareri parlamentari di cui al comma formarsi alle condizioni formulate con riferi- 3, relativi a sanzioni penali contenute negli mento all’esigenza di garantire il rispetto schemi di decreti legislativi recanti attua- dell’articolo 81, quarto comma, della Costi- zione delle direttive comprese negli elenchi tuzione, ritrasmette alle Camere i testi, corre- di cui agli allegati A e B, ritrasmette con dati dei necessari elementi integrativi d’in- le sue osservazioni e con eventuali modifica- formazione, per i pareri definitivi delle Com- zioni i testi alla Camera dei deputati e al Se- missioni parlamentari competenti per i profili nato della Repubblica. Decorsi venti giorni finanziari, che devono essere espressi entro dalla data di ritrasmissione, i decreti sono venti giorni. emanati anche in mancanza di nuovo parere. 5. Entro ventiquattro mesi dalla data di en- trata in vigore di ciascuno dei decreti legisla- tivi di cui al comma 1, nel rispetto dei prin- Art. 2. ` cıpi e criteri direttivi fissati dalla presente ` legge, il Governo puo adottare, con la proce- ` (Princıpi e criteri direttivi generali della dura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposi- delega legislativa) zioni integrative e correttive dei decreti legi- slativi emanati ai sensi del citato comma 1, ` 1. Salvi gli specifici princıpi e criteri diret- fatto salvo quanto previsto dal comma 6. tivi stabiliti dalle disposizioni di cui ai capi 6. I decreti legislativi, relativi alle direttive II e IV, ed in aggiunta a quelli contenuti di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi nelle direttive da attuare, i decreti legislativi dell’articolo 117, quinto comma, della Costi- di cui all’articolo 1 sono informati ai se- tuzione, nelle materie di competenza legisla- ` guenti princıpi e criteri direttivi generali: tiva delle regioni e delle province autonome, a) le amministrazioni direttamente inte- si applicano alle condizioni e secondo le pro- ressate provvedono all’attuazione dei decreti
  • 3. — 3 – – 3 — legislativi con le ordinarie strutture ammini- sonali del colpevole, comprese quelle che strative, secondo il principio della massima impongono particolari doveri di prevenzione, semplificazione dei procedimenti e delle mo- ´ controllo o vigilanza, nonche del vantaggio ` dalita di organizzazione e di esercizio delle ` patrimoniale che l’infrazione puo recare al funzioni e dei servizi; colpevole ovvero alla persona o all’ente nel b) ai fini di un migliore coordinamento cui interesse egli agisce. Entro i limiti di con le discipline vigenti per i singoli settori pena indicati nella presente lettera sono pre- interessati dalla normativa da attuare, sono viste sanzioni identiche a quelle eventual- introdotte le occorrenti modificazioni alle di- ` mente gia comminate dalle leggi vigenti scipline stesse, fatti salvi i procedimenti og- per violazioni omogenee e di pari offensivita ` getto di semplificazione amministrativa ov- rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei vero le materie oggetto di delegificazione; decreti legislativi. Nelle materie di cui all’ar- c) al di fuori dei casi previsti dalle ticolo 117, quarto comma, della Costitu- norme penali vigenti, ove necessario per as- zione, le sanzioni amministrative sono deter- sicurare l’osservanza delle disposizioni con- minate dalle regioni. Le somme derivanti tenute nei decreti legislativi, sono previste dalle sanzioni di nuova istituzione, stabilite sanzioni amministrative e penali per le infra- con i provvedimenti adottati in attuazione zioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le della presente legge, sono versate all’entrata sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, del bilancio dello Stato per essere riasse- dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’ar- gnate, entro i limiti previsti dalla legislazione resto fino a tre anni, sono previste, in via al- vigente, con decreti del Ministro dell’econo- ternativa o congiunta, solo nei casi in cui le mia e delle finanze, alle amministrazioni infrazioni ledano o espongano a pericolo in- competenti all’irrogazione delle stesse; teressi costituzionalmente protetti. In tali casi d) eventuali spese non contemplate da sono previste: la pena dell’ammenda alterna- ` leggi vigenti e che non riguardano l’attivita tiva all’arresto per le infrazioni che espon- ordinaria delle amministrazioni statali o re- gono a pericolo o danneggiano l’interesse gionali possono essere previste nei decreti le- protetto; la pena dell’arresto congiunta a gislativi recanti le norme necessarie per dare quella dell’ammenda per le infrazioni che re- attuazione alle direttive, nei soli limiti occor- ` cano un danno di particolare gravita. Nelle renti per l’adempimento degli obblighi di at- predette ipotesi, in luogo dell’arresto e del- tuazione delle direttive stesse; alla relativa l’ammenda, possono essere previste anche ´ copertura, nonche alla copertura delle minori le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 entrate eventualmente derivanti dall’attua- e seguenti del decreto legislativo 28 agosto zione delle direttive, in quanto non sia possi- 2000, n. 274, e la relativa competenza del ` bile farvi fronte con i fondi gia assegnati alle giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore competenti amministrazioni, si provvede a a 150 euro e non superiore a 150.000 euro carico del fondo di rotazione di cui all’arti- ` e prevista per le infrazioni che ledano o colo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183; espongano a pericolo interessi diversi da e) all’attuazione di direttive che modifi- quelli indicati nei periodi precedenti. Nel- ` cano precedenti direttive gia attuate con l’ambito dei limiti minimi e massimi previ- legge o con decreto legislativo si procede, sti, le sanzioni indicate nella presente lettera se la modificazione non comporta amplia- ` sono determinate nella loro entita, tenendo mento della materia regolata, apportando le conto della diversa potenzialita ` lesiva del- corrispondenti modificazioni alla legge o al l’interesse protetto che ciascuna infrazione decreto legislativo di attuazione della diret- ` presenta in astratto, di specifiche qualita per- tiva modificata;
  • 4. — 4 – – 4 — f) nella predisposizione dei decreti legi- ` quali non sono gia previste sanzioni penali slativi si tiene conto delle eventuali modifi- o amministrative. cazioni delle direttive comunitarie comunque ` 2. La delega di cui al comma 1 e eserci- intervenute fino al momento dell’esercizio tata con decreti legislativi adottati ai sensi della delega; dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, g) quando si verifichino sovrapposizioni n. 400, su proposta del Presidente del Consi- di competenze tra amministrazioni diverse o glio dei ministri o del Ministro per le politi- comunque siano coinvolte le competenze di che europee e del Ministro della giustizia, di ` piu amministrazioni statali, i decreti legisla- concerto con i Ministri competenti per mate- ` tivi individuano, attraverso le piu opportune ria. I decreti legislativi si informano ai prin- forme di coordinamento, rispettando i prin- ` cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, ` ` cıpi di sussidiarieta, differenziazione, ade- comma 1, lettera c). guatezza e leale collaborazione e le compe- 3. Gli schemi di decreto legislativo di cui tenze delle regioni e degli altri enti territo- al presente articolo sono trasmessi alla Ca- riali, le procedure per salvaguardare l’unita- mera dei deputati e al Senato della Repub- ` rieta dei processi decisionali, la trasparenza, blica per l’espressione del parere da parte ` ` la celerita, l’efficacia e l’economicita nell’a- dei competenti organi parlamentari con le zione amministrativa e la chiara individua- ` modalita e nei termini previsti dai commi 3 zione dei soggetti responsabili; e 8 dell’articolo 1. h) quando non siano d’ostacolo i diversi termini di recepimento, sono attuate con un unico decreto legislativo le direttive che ri- Art. 4. guardano le stesse materie o che comunque (Modifica all’articolo 9 della legge comportano modifiche degli stessi atti nor- 4 febbraio 2005, n. 11, in materia di oneri mativi. relativi a prestazioni e controlli) 1. All’articolo 9 della legge 4 febbraio ` 2005, n. 11, e aggiunto, in fine, il seguente Art. 3. comma: (Delega al Governo per la disciplina «2-bis. Le entrate derivanti dalle tariffe sanzionatoria di violazioni di disposizioni determinate ai sensi del comma 2 sono attri- comunitarie) buite, nei limiti previsti dalla legislazione vi- gente, alle amministrazioni che effettuano le 1. Al fine di assicurare la piena integra- prestazioni e i controlli, mediante riassegna- zione delle norme comunitarie nell’ordina- zione ai sensi del regolamento di cui al de- mento nazionale, il Governo, fatte salve le creto del Presidente della Repubblica 10 no- ` norme penali vigenti, e delegato ad adottare, vembre 1999, n. 469». entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti san- zioni penali o amministrative per le viola- Art. 5. zioni di obblighi contenuti in provvedimenti (Delega al Governo per il riordino norma- attuativi di direttive comunitarie, di natura tivo nelle materie interessate dalle direttive regolamentare o amministrativa, emanati ai comunitarie) sensi delle leggi comunitarie vigenti, o in re- golamenti comunitari pubblicati alla data di ` 1. Il Governo e delegato ad adottare, senza entrata in vigore della presente legge, per i nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
  • 5. — 5 – – 5 — ` pubblica, con le modalita e secondo i prin- Tale rappresentanza tiene conto anche delle ` cıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 20 assemblee legislative regionali; della legge 15 marzo 1997, n. 59, e succes- b) province: 3 titolari e 7 supplenti; sive modificazioni, entro ventiquattro mesi c) comuni: 7 titolari e 9 supplenti. dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, 3. La proposta di cui al presente articolo e ` comma 1, della presente legge, testi unici o formulata previa intesa in sede di Conferenza codici di settore delle disposizioni dettate unificata di cui all’articolo 8 del decreto le- in attuazione delle deleghe conferite dalla gislativo 28 agosto 1997, n. 281, e succes- presente legge per il recepimento di direttive sive modificazioni. comunitarie, al fine di coordinare le mede- 4. In caso di modifica del numero dei sime con le altre norme legislative vigenti membri titolari e supplenti spettanti all’Italia, nelle stesse materie. ` la ripartizione di cui al comma 2 e effettuata 2. I testi unici e i codici di settore di cui al mantenendo ferme le proporzioni di cui al comma 1 riguardano materie o settori omo- medesimo comma»; genei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono es- ` b) all’articolo 8, comma 5, l’alinea e so- sere abrogate, derogate, sospese o comunque stituito dal seguente: «Nell’ambito della rela- modificate, se non in modo esplicito me- zione al disegno di legge di cui al comma 4 diante l’indicazione puntuale delle disposi- il Governo:»; zioni da abrogare, derogare, sospendere o c) all’articolo 11-bis, comma 1, le pa- modificare. role: «per le quali la Commissione europea ` si e riservata di adottare disposizioni di at- tuazione» sono sostituite dalle seguenti: Art. 6. «che conferiscono alla Commissione europea il potere di adottare disposizioni di attua- (Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11) zione»; ` d) dopo l’articolo 14 e inserito il se- 1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: guente: ` a) dopo l’articolo 6 e inserito il se- ` «Art. 14-bis. - (Parita di trattamento) – 1. guente: Le norme italiane di recepimento e di attua- ` ` zione di norme e princıpi della Comunita eu- «Art. 6-bis. - (Nomina dei rappresentanti ropea e dell’Unione europea assicurano la italiani presso il Comitato delle regioni) – ` parita di trattamento dei cittadini italiani ri- 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri spetto ai cittadini degli altri Stati membri propone al Consiglio dell’Unione europea i dell’Unione europea residenti o stabiliti nel ventiquattro membri titolari e i ventiquattro territorio nazionale e non possono in ogni membri supplenti del Comitato delle regioni, caso comportare un trattamento sfavorevole spettanti all’Italia in base all’articolo 263 del dei cittadini italiani. ` Trattato istitutivo della Comunita europea. 2. Nei confronti dei cittadini italiani non 2. Ai fini della proposta di cui al comma trovano applicazione norme dell’ordinamento 1, i membri del Comitato delle regioni giuridico italiano o prassi interne che produ- ` sono cosı ripartiti tra le autonomie regionali cano effetti discriminatori rispetto alla condi- e locali: zione e al trattamento dei cittadini comuni- a) regioni e province autonome di tari residenti o stabiliti nel territorio nazio- Trento e di Bolzano: 14 titolari e 8 supplenti. nale».
  • 6. — 6 – – 6 — giustizia, nel rispetto anche dei seguenti prin- Capo II ` cıpi e criteri direttivi: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI a) riordino e coordinamento delle dispo- ` ADEMPIMENTO NONCHE PRINCIPI ` sizioni vigenti, nel rispetto delle normative E CRITERI SPECIFICI DI DELEGA comunitarie e delle convenzioni internazio- LEGISLATIVA nali in materia di armonizzazione della disci- plina della produzione e della commercializ- zazione dei prodotti alimentari e dei man- Art. 7. gimi, anche mediante l’abrogazione totale o parziale delle vigenti disposizioni in materia; (Delega al Governo per il coordinamento b) rispetto della tutela degli interessi re- delle disposizioni attuative della direttiva lativi alla salute dell’uomo, degli animali e 2004/41/CE con la normativa vigente in dei vegetali, dell’ambiente, della protezione materia di alimenti e mangimi e con i ed informazione del consumatore e della regolamenti (CE) nn. 178/2002, 852/2004, ` qualita dei prodotti, garantendo la libera cir- 853/2004, 854/2004, 882/2004 e 183/2005) colazione, allo scopo di assicurare competiti- ` vita alle imprese; ` 1. Il Governo e delegato ad adottare, con ` ` le modalita e secondo i princıpi e i criteri c) abrogazione o modificazione delle di cui all’articolo 20 della legge 15 marzo norme rese inapplicabili o superate dallo svi- ` luppo tecnologico e non piu adeguate all’e- 1997, n. 59, e successive modificazioni, ac- quisito il parere della Conferenza perma- voluzione produttiva e commerciale delle nente per i rapporti tra lo Stato, le regioni imprese; e le province autonome di Trento e di Bol- d) riformulazione, razionalizzazione e zano, entro il termine di due anni dalla graduazione dell’apparato sanzionatorio, in data di entrata in vigore della presente legge, ` conformita ai criteri indicati all’articolo 2, ` uno o piu decreti legislativi al fine di coordi- comma 1, lettera c), con previsione di una nare le disposizioni attuative della direttiva sanzione amministrativa il cui importo, non 2004/41/CE del Parlamento europeo e del inferiore a 500 euro e non superiore a Consiglio, del 21 aprile 2004, con la vigente 500.000 euro, deve tenere conto anche della normativa in materia di alimenti e mangimi, dimensione dell’impresa e del relativo fattu- ´ nonche con i regolamenti (CE) n. 178/2002 ` rato, al fine di rendere piu incisive le san- del Parlamento europeo e del Consiglio, del zioni amministrative come deterrente effet- 28 gennaio 2002, nn. 852/2004, 853/2004, tivo; 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e) conferma del principio della prescri- e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e n. 183/ zione «a priori» preventiva rispetto all’accer- 2005 del Parlamento europeo e del Consi- tamento ed alla contestazione o notificazione glio, del 12 gennaio 2005, e successive mo- delle violazioni nel relativo procedimento dificazioni. sanzionatorio; 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 f) reintroduzione e definizione delle mo- sono adottati, su proposta del Ministro per ` dalita di semplificazione delle procedure di le politiche europee, del Ministro delle poli- autocontrollo applicate nelle micro e piccole tiche agricole alimentari e forestali, del Mi- ` imprese, in conformita ai criteri di flessibilita` nistro del lavoro, della salute e delle politi- riconosciuti dal regolamento (CE) n. 852/ che sociali e del Ministro dello sviluppo eco- 2004; nomico, di concerto con il Ministro dell’eco- g) semplificazione delle procedure esi- nomia e delle finanze e con il Ministro della stenti in materia di registrazione e riconosci-
  • 7. — 7 – – 7 — mento delle imprese del settore alimentare e cedura di cui ai medesimi commi, il Governo ` mangimistico, in conformita alle disposizioni ` puo emanare disposizioni integrative e cor- comunitarie; rettive dei decreti medesimi. h) circolazione delle informazioni tra le 4. Dall’attuazione del presente articolo Amministrazioni; non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. i) razionalizzazione e coordinamento ` delle attivita degli organi di vigilanza e con- 5. Le Amministrazioni statali interessate trollo nell’attuazione del Piano integrato di provvedono agli adempimenti previsti dal controllo nazionale pluriennale di cui all’arti- presente articolo con le risorse umane e stru- colo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004, mentali disponibili a legislazione vigente. individuando, per detto Piano, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche so- ciali quale punto di contatto con gli organi Art. 8. comunitari; l) individuazione, da demandare a de- (Delega al Governo per l’attuazione della di- creti di natura non regolamentare, di requisiti rettiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e prescrizioni igienico-sanitarie degli ali- e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che menti, delle sostanze e dei materiali destinati modifica la direttiva 90/385/CEE del Consi- a venire a contatto con i prodotti alimentari, glio per il riavvicinamento delle legislazioni delle sostanze non alimentari impiegate negli degli Stati membri relative ai dispositivi me- e sugli stessi alimenti, compresi i prodotti fi- dici, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio ´ tosanitari, nonche determinazione delle mo- concernente i dispositivi medici e la direttiva ` dalita tecniche per l’effettuazione dei relativi 98/8/CE relativa all’immissione sul mercato controlli sanitari ufficiali; dei biocidi) m) individuazione di adeguate modalita ` e procedure di collaborazione tra gli uffici 1. Nella predisposizione del decreto legi- doganali e gli uffici periferici delle altre am- slativo per l’attuazione della direttiva 2007/ ministrazioni coinvolte nel controllo degli 47/CE del Parlamento europeo e del Consi- alimenti e dei mangimi; glio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ` n) definizione delle modalita di coordi- riavvicinamento delle legislazioni degli Stati namento e delle procedure di collaborazione membri relative ai dispositivi medici impian- ed interscambio delle informazioni tra le am- tabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Con- ministrazioni coinvolte nel controllo degli siglio concernente i dispositivi medici e la ` alimenti e dei mangimi e le autorita di con- direttiva 98/8/CE relativa all’immissione sul ` trollo in materia di condizionalita della Poli- ` mercato dei biocidi, il Governo e tenuto a se- tica agricola comune (PAC); ` guire, oltre ai princıpi e criteri direttivi di cui o) programmazione di una capillare e ` all’articolo 2, anche i princıpi e criteri diret- puntuale azione formativa e informativa ri- tivi di cui al comma 2. volta a tutti i soggetti coinvolti e interessati 2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dalle norme in questione. ` provvede, altresı, alla riformulazione delle disposizioni contenute nei decreti legislativi 3. Entro ventiquattro mesi dalla data di en- 14 dicembre 1992, n. 507, e 24 febbraio trata in vigore dei decreti legislativi di cui al 1997, n. 46, al fine di assicurare, nel rispetto ` comma 1, nel rispetto dei princıpi e criteri della disciplina comunitaria, una maggiore direttivi di cui ai commi 1 e 2 e con la pro- coerenza fra le due diverse discipline e di
  • 8. — 8 – – 8 — eliminare incongruenze e contraddizioni pre- per risonanza magnetica nucleare contenute senti nelle norme in vigore, assicurando: nel regolamento di cui al decreto del Presi- ` a) una piu adeguata disciplina della vi- dente della Repubblica 8 agosto 1994, gilanza sugli incidenti, mediante la ridefini- n. 542, assicurando: zione della sfera dei soggetti destinatari delle a) la coerenza con le disposizioni di ca- comunicazioni degli incidenti e degli eventi rattere generale riguardanti tutti i dispositivi ` da comunicare e una piu organizzata ge- medici, previsti dalla direttiva 2007/47/CE; stione dei dati, da parte del Ministero del la- b) l’adeguamento allo sviluppo tecnolo- voro, della salute e delle politiche sociali; gico ed alla evoluzione delle conoscenze b) la revisione delle norme sulle inda- scientifiche, con particolare riferimento alla gini cliniche, differenziando le ipotesi rela- sicurezza d’uso ed alle indicazioni cliniche tive alle indagini riguardanti tipi di disposi- dei dispositivi medici in relazione all’inten- tivi mai utilizzati sull’uomo da quelle con- ` sita del campo magnetico statico espresso ` cernenti tipi di dispositivi gia utilizzati, spe- in tesla, modificando in tal senso il sistema cificando le condizioni in presenza delle ` autorizzativo per renderlo piu coerente con quali le indagini possono essere effettuate le competenze regionali e delle province presso istituti privati e affidando ai comitati autonome in materia di programmazione sa- etici previsti per le sperimentazioni cliniche nitaria previste dalle leggi vigenti, affidando dei medicinali anche le valutazioni in tema conseguentemente alle regioni e province di sperimentazioni con dispositivi medici; autonome l’autorizzazione all’installazione c) la revisione delle norme sull’uso delle apparecchiature per risonanza, con compassionevole dei dispositivi medici al esclusione delle sole apparecchiature a riso- ` fine di precisarne i limiti e le modalita per nanza magnetica ritenute di carattere speri- ` ` l’applicabilita, prevedendo, altresı, una speci- mentale. ` fica modalita per il trattamento di singoli pa- ` zienti in casi eccezionali di necessita e di 4. Dall’attuazione del presente articolo emergenza, nei limiti posti dalle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri di cui ai decreti legislativi n. 507 del 1992 e a carico della finanza pubblica. Le Ammini- n. 46 del 1997; strazioni pubbliche competenti provvedono d) la revisione delle norme sulla pubbli- con le risorse umane, strumentali e finanzia- ` cita dei dispositivi medici, individuando, nel- rie previste a legislazione vigente. ` l’ambito dei dispositivi per i quali e consen- ` tita la pubblicita sanitaria, le fattispecie che non necessitano di autorizzazione ministe- riale; Art. 9. e) la previsione delle misure necessarie (Delega al Governo per l’attuazione della di- ` a garantire, con continuita nel tempo, efficaci rettiva 2006/54/CE riguardante l’attuazione collegamenti tra le banche dati nazionali e la ` del principio delle pari opportunita e della banca dati europea Eudamed; parita` di trattamento fra uomini e donne in f) la riformulazione delle norme a con- materia di occupazione e impiego) tenuto sanzionatorio, prevedendo anche la necessaria armonizzazione con le sanzioni previste dal decreto legislativo 8 settembre 1. Nella predisposizione del decreto legi- 2000, n. 332. slativo per l’attuazione della direttiva 2006/ 54/CE del Parlamento europeo e del Consi- ` 3. Il Governo e autorizzato a riformulare glio, del 5 luglio 2006, riguardante l’attua- le previsioni riguardanti i dispositivi medici ` zione del principio delle pari opportunita e
  • 9. — 9 – – 9 — ` della parita di trattamento fra uomini e c) introdurre una specifica disciplina e donne in materia di occupazione ed impiego una ripartizione delle competenze, in materia ` (rifusione), il Governo e tenuto ad acquisire ` di qualita dell’aria, relativamente all’appro- anche il parere della Conferenza permanente vazione degli strumenti di campionamento per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- e misura, delle reti di misurazione e dei me- vince autonome di Trento e di Bolzano. todi di valutazione, all’accreditamento dei la- boratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garan- ` zia della qualita delle misurazioni ed ai con- Art. 10. nessi controlli, prevedendo, al fine di garan- (Delega al Governo per l’attuazione della di- tire criteri omogenei su tutto il territorio na- ` rettiva 2008/50/CE relativa alla qualita del- zionale, che le relative linee guida siano de- ` l’aria ambiente e per un’aria piu pulita in finite dall’Istituto superiore per la protezione Europa) e la ricerca ambientale (ISPRA); d) in considerazione della particolare si- 1. Nella predisposizione del decreto legi- tuazione di inquinamento dell’aria presente slativo per l’attuazione della direttiva 2008/ nella pianura padana, promuovere l’adozione 50/CE del Parlamento europeo e del Consi- di specifiche strategie di intervento nell’area glio, del 21 maggio 2008, relativa alla qua- interessata, anche attraverso un maggiore ` ` lita dell’aria ambiente e per un’aria piu pu- coordinamento tra le regioni che insistono ` lita in Europa, il Governo e tenuto ad acqui- sul predetto bacino; sire il parere della Conferenza permanente e) al fine di unificare la normativa na- per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le pro- ` zionale in materia di qualita dell’aria am- vince autonome di Trento e di Bolzano, ed a ` biente, abrogare espressamente le disposi- seguire, oltre ai princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo 2, anche i seguenti princıpi ` zioni con cui sono state attuate le direttive e criteri direttivi: 96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, 1999/30/CE del Consiglio, del 22 a) prevedere adeguati poteri di coordi- aprile 1999, 2000/69/CE del Parlamento eu- namento, di approvazione e di risoluzione ropeo e del Consiglio, del 16 novembre dei casi di inadempimento, diretti a garantire 2000, 2002/3/CE del Parlamento europeo e un approccio coerente ed uniforme in mate- del Consiglio, del 12 febbraio 2002, e ria di valutazione e gestione della qualita ` 2004/107/CE del Parlamento europeo e del dell’aria ambiente nel quadro del riparto di ´ Consiglio, del 15 dicembre 2004, nonche le competenze tra Stato, regioni ed enti locali relative norme di esecuzione, e prevedere le per l’attuazione dei compiti definiti dalla le- opportune modifiche che assicurino la coe- gislazione comunitaria; renza della parte quinta del decreto legisla- b) coordinare la disciplina relativa alla tivo 3 aprile 2006, n. 152, inerente la tutela pianificazione ed alla programmazione della dell’aria e la riduzione delle emissioni in at- ` qualita dell’aria ambiente con le norme vi- genti in materia di autorizzazioni alle emis- mosfera, con il nuovo quadro normativo in sioni, agli impianti termici civili, ai combu- ` materia di qualita dell’aria. stibili e alla circolazione veicolare, allo scopo di permettere l’attuazione dei piani e 2. Ai fini dell’adozione del decreto legisla- programmi mediante gli strumenti e gli inter- tivo di cui al presente articolo, resta fermo venti previsti da tali norme di settore; quanto stabilito dall’articolo 1, comma 4.
  • 10. — 10 – – 10 — di inquinamento acustico, con particolare ri- Art. 11. ferimento alla direttiva 2002/49/CE del Par- lamento europeo e del Consiglio, del 25 giu- (Delega al Governo per il riordino gno 2002. della disciplina in materia di inquinamento acustico) 3. I decreti di cui al comma 1 sono adot- tati su proposta del Ministro dell’ambiente e 1. Al fine di garantire la piena integra- della tutela del territorio e del mare, di con- zione nell’ordinamento nazionale delle di- certo con il Ministro del lavoro, della salute sposizioni contenute nella direttiva 2002/49/ e delle politiche sociali, con il Ministro delle CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ´ infrastrutture e dei trasporti nonche con gli del 25 giugno 2002, relativa alla determina- altri Ministri competenti per materia, acqui- zione e alla gestione del rumore ambientale, sito il parere della Conferenza unificata di e di assicurare la coerenza e l’omogeneita ` cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 della normativa di settore, il Governo e ` dele- agosto 1997, n. 281, e successive modifica- ` gato ad adottare, con le modalita e secondo i zioni. Gli schemi dei decreti legislativi, a se- ` princıpi e criteri direttivi di cui all’articolo guito di deliberazione preliminare del Consi- 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e suc- glio dei ministri, sono trasmessi alla Camera cessive modificazioni, entro sei mesi dalla dei deputati e al Senato della Repubblica data di entrata in vigore della presente legge, ´ perche su di essi siano espressi, entro qua- ` uno o piu decreti legislativi per il riassetto e ranta giorni dalla data di trasmissione, i pa- la riforma delle disposizioni vigenti in mate- reri delle Commissioni competenti per mate- ria di tutela dell’ambiente esterno e dell’am- ria e per i profili finanziari. Decorso tale ter- biente abitativo dall’inquinamento acustico, mine i decreti sono emanati anche in man- di requisiti acustici degli edifici e di determi- canza dei pareri. Qualora il termine per l’e- nazione e gestione del rumore ambientale, in spressione dei pareri parlamentari di cui al ` conformita all’articolo 117 della Costituzione presente comma scada nei trenta giorni che e agli statuti delle regioni a statuto speciale e precedono la scadenza dei termini previsti delle province autonome di Trento e di Bol- per l’esercizio della delega, questi ultimi ´ zano, nonche alle relative norme di attua- sono prorogati di tre mesi. zione. 4. Contestualmente all’attuazione della de- 2. I decreti di cui al comma 1 sono adot- lega di cui al comma 1 ed entro lo stesso ter- ` tati anche nel rispetto dei seguenti princıpi e mine il Governo provvede all’adozione di criteri direttivi: tutti gli atti di sua competenza previsti dalla a) riordino, coordinamento e revisione legislazione vigente e al loro coordinamento delle disposizioni vigenti, con particolare ri- e aggiornamento, anche alla luce di quanto ferimento all’armonizzazione delle previsioni disposto dagli emanandi decreti legislativi contenute nella legge 26 ottobre 1995, di cui al comma 1. n. 447, con quelle recate dal decreto legisla- 5. In attesa del riordino della materia, la tivo 19 agosto 2005, n. 194, nel rispetto della disciplina relativa ai requisiti acustici passivi normativa comunitaria in materia; degli edifici e dei loro componenti di cui al- b) definizione dei criteri per la progetta- l’articolo 3, comma 1, lettera e), della legge zione, esecuzione e ristrutturazione delle co- 26 ottobre 1995, n. 447, non trova applica- struzioni edilizie e delle infrastrutture dei tra- zione nei rapporti tra privati e, in particolare, ´ sporti nonche determinazione dei requisiti nei rapporti tra costruttori-venditori e acqui- acustici passivi degli edifici nel rispetto del- renti di alloggi sorti successivamente alla l’impianto normativo comunitario in materia data di entrata in vigore della presente legge.
  • 11. — 11 – – 11 — 6. L’articolo 10 del decreto legislativo 19 concimi, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo ` agosto 2005, n. 194, e abrogato. 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003; 7. Dall’attuazione del presente articolo d) revisione delle sanzioni da irrogare in non devono derivare nuovi o maggiori oneri ` ` base ai princıpi di effettivita, proporzionalita ` per la finanza pubblica. ` , ai sensi dell’articolo 36 del re- e dissuasivita golamento (CE) n. 2003/2003. Art. 12. 2. Dalla data di entrata in vigore del de- ` creto legislativo di cui al comma 1 e abro- (Modifica all’articolo 5 della legge 10 feb- gato il decreto legislativo 29 aprile 2006, braio 1992, n. 164, recante nuova disciplina n. 217. delle denominazioni di origine) 3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, 1. Al comma 1 dell’articolo 5 della legge ` ne minori entrate a carico della finanza pub- ` 10 febbraio 1992, n. 164, e aggiunto, in blica. Le Amministrazioni interessate svol- fine, il seguente periodo: «In tale zona non ` gono le attivita previste dal presente articolo si possono impiantare e iscrivere vigneti al- con le risorse umane, finanziarie e strumen- ` l’albo dei vigneti del Chianti DOCG, ne pro- tali disponibili a legislazione vigente. durre vini Chianti DOCG». Art. 14. Art. 13. (Disposizioni sanzionatorie per l’applicazione (Delega al Governo per il riordino del regolamento (CE) n. 479/2008 e del rego- e la revisione della disciplina in materia lamento (CE) n. 555/2008, relativi all’orga- di fertilizzanti) nizzazione comune del mercato vitivinicolo) ` 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro 1. Ai sensi dell’articolo 86 del regola- sei mesi dalla data di entrata in vigore della mento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del ` presente legge e con le modalita di cui all’ar- 29 aprile 2008, i produttori regolarizzano le ticolo 1, un decreto legislativo di riordino e superfici vitate, impiantate prima del 1º set- revisione della disciplina in materia di ferti- tembre 1998 senza disporre dei corrispon- ` lizzanti, nel rispetto dei seguenti princıpi e denti diritti di impianto, mediante versa- criteri direttivi: mento di una somma di 6.000 euro per et- a) adeguamento e ammodernamento ` taro; il versamento non e dovuto per le su- delle definizioni di «concime» e delle sue perfici regolarizzate ai sensi dell’articolo 2, molteplici specificazioni, di «fabbricante» e paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1493/ di «immissione sul mercato», ai sensi dell’ar- 1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999. ticolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 2. Se il versamento previsto dal comma 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ` non e effettuato entro il 31 dicembre 2009 o 13 ottobre 2003; ` la relativa superficie non e estirpata entro il b) utilizzo della forma delle indicazioni 30 giugno 2010, si applica, a decorrere dal obbligatorie come stabilita dall’articolo 6 del 1º luglio 2010, la sanzione di cui al comma citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i 3. concimi immessi sul mercato con l’indica- 3. Chiunque, alla data del 31 dicembre zione «concimi CE»; 2008, non ha estirpato le superfici vitate im- c) individuazione delle misure ufficiali piantate dopo il 31 agosto 1998 senza di- ` di controllo per valutare la conformita dei sporre dei corrispondenti diritti di impianto,
  • 12. — 12 – – 12 — ` e punito con la sanzione amministrativa di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 12.000 euro per ettaro. 1981, n. 689, e successive modificazioni. 4. Chiunque ha impiantato dopo il 3 luglio 11. Ai sensi dell’articolo 117, quinto 2008 superfici vitate senza disporre dei corri- comma, della Costituzione ed in attuazione ` spondenti diritti di impianto e punito con la di quanto previsto dall’articolo 11, comma sanzione di cui al comma 3. 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le di- 5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si sposizioni del presente articolo si applicano, applicano ogni dodici mesi, secondo le mo- per le regioni e le province autonome di ` dalita previste all’articolo 55 del regola- Trento e di Bolzano che non abbiano ancora mento (CE) n. 555/2008 della Commissione, provveduto al recepimento delle disposizioni del 27 giugno 2008. dei regolamenti (CE) n. 479/2008 e n. 555/ 6. Il termine entro il quale i produttori co- 2008, fino alla data di entrata in vigore della municano, ai sensi dell’articolo 57 del rego- normativa di attuazione adottata da ciascuna lamento (CE) n. 555/2008, alle regioni e alle regione e provincia autonoma nei limiti delle province autonome di Trento e di Bolzano, loro competenze. l’intenzione di ricorrere alla vendemmia 12. Le sanzioni amministrative pecuniarie ` verde o alla distillazione, e il 31 maggio di previste nel presente articolo sono applicate ciascuna campagna. dalle regioni e dalle province autonome di ` 7. Le facolta previste dall’articolo 57 del Trento e di Bolzano nei limiti delle loro regolamento (CE) n. 555/2008 sono attribuite competenze. alle regioni e alle province autonome di 13. Se i produttori non eseguono l’estirpa- Trento e di Bolzano, nei limiti delle loro zione delle viti, come prescritto ai commi 2, competenze. 3 e 4, le regioni e le province autonome di 8. Il produttore che detiene una superficie Trento e di Bolzano possono provvedere, vitata superiore a 0,1 ettari e non ottempera nei limiti delle loro competenze, alla rimo- o ottempera in modo incompleto o inesatto zione degli impianti, ponendo a carico degli agli obblighi previsti dall’articolo 56, para- stessi produttori le relative spese. grafo 2, del regolamento (CE) n. 555/2008 ` e punito con la sanzione amministrativa pe- cuniaria da euro 2.000 a euro 6.000, per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie. Art. 15. 9. La sanzione di cui al comma 8 si ap- plica a decorrere dai seguenti termini: (Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (CE) a) in caso di mancata presentazione del n. 479/2008, relativo all’organizzazione co- contratto di distillazione, un mese dopo la mune del mercato vitivinicolo) data di cui al comma 6 o dalla diversa data fissata dalle regioni e dalle province auto- nome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle ` 1. Il Governo e delegato ad adottare, entro loro competenze; sei mesi dalla data di entrata in vigore della b) in caso di mancata osservanza delle presente legge, su proposta del Ministro per disposizioni in materia di vendemmia verde, le politiche europee, del Ministro delle poli- il 1º settembre dell’anno civile considerato. tiche agricole alimentari e forestali e del Mi- nistro della giustizia, acquisito il parere della 10. Per le sanzioni amministrative pecu- Conferenza permanente per i rapporti tra lo niarie previste dal presente articolo, ad ecce- Stato, le regioni e le province autonome di zione di quelle previste dal comma 8, non e ` ` Trento e di Bolzano, uno o piu decreti legi- ammesso il pagamento in misura ridotta di slativi per l’attuazione del regolamento (CE)
  • 13. — 13 – – 13 — n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, al fine di assicurare la piena integra- Art. 16. zione tra l’organizzazione comune del mer- cato del vino e la normativa nazionale, ap- (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, portando specifiche integrazioni e modifica- e al decreto legislativo 29 gennaio 2004, zioni alla normativa vigente, secondo le pro- n. 58) cedure previste dall’articolo 1, commi 2, 3 e ` 4, e nel rispetto dei princıpi e criteri generali ´ di cui all’articolo 2, nonche dei seguenti ul- 1. Alla legge 8 luglio 1997, n. 213, sono ` teriori princıpi e criteri direttivi: apportate le seguenti modificazioni: a) preservare e promuovere l’elevato li- ` a) all’articolo 1, dopo il comma 1, e in- ` vello qualitativo e di riconoscibilita dei vini serito il seguente: a denominazione di origine e indicazione «1-bis. Tutte le carcasse o mezzene di bo- geografica; ` vini di eta non superiore a dodici mesi alla b) ridefinire il ruolo del Comitato nazio- macellazione sono classificate dai responsa- nale per la tutela e la valorizzazione delle bili delle strutture di macellazione ai sensi denominazioni di origine e delle indicazioni dell’allegato XI-bis del regolamento (CE) geografiche tipiche dei vini; n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre c) assicurare strumenti per la traspa- 2007, e dell’articolo 2 del decreto del Mini- renza del settore vitivinicolo e la tutela dei stro delle politiche agricole alimentari e fore- consumatori e delle imprese rispetto ai feno- stali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta meni di contraffazione, usurpazione e imita- Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008»; zione; d) perseguire il massimo coordinamento ` b) il comma 1 dell’articolo 3 e sostituito amministrativo tra il Ministero delle politi- dal seguente: che agricole alimentari e forestali e le re- gioni, in particolare per quanto concerne la «1. Salvo che il fatto costituisca reato, il gestione del settore dei vini a denominazione titolare dello stabilimento, che viola l’ob- di origine protetta e a indicazione geografica bligo di identificazione e di classificazione protetta; ` di cui all’articolo 1, commi 1 e 1-bis, e sog- getto alla sanzione amministrativa del paga- e) individuare le sedi amministrative e mento di una somma da euro 3.000 a euro gli strumenti di semplificazione amministra- 18.000»; tiva in ordine agli adempimenti procedurali a carico dei produttori vitivinicoli; ` c) il comma 2 dell’articolo 3 e sostituito f) rivedere il sistema dei controlli e il si- dal seguente: stema sanzionatorio secondo i criteri di effi- ` cacia e applicabilita, individuando gli organi- «2. Il titolare dello stabilimento che uti- smi e le azioni per garantire l’elevato livello lizza una marchiatura o etichettatura dif- qualitativo delle produzioni vitivinicole nel- forme da quanto previsto dall’articolo 2 del l’interesse dei produttori e dei consumatori. regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, 2. Dall’attuazione del presente articolo n. 298, e dall’articolo 2 del decreto del Mini- non devono derivare nuovi o maggiori oneri, stro delle politiche agricole alimentari e fore- ` ne minori entrate a carico della finanza pub- stali 8 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta blica. ` Ufficiale n. 240 del 13 ottobre 2008, e sog-
  • 14. — 14 – – 14 — getto alla sanzione amministrativa del paga- 2. Le imprese di condizionamento sono te- mento di una somma da euro 1.000 a euro nute a indicare nell’etichetta l’origine degli 6.000». oli extravergini di oliva e degli oli di oliva vergini, ai sensi del regolamento (CE) 2. All’articolo 5 del decreto legislativo 29 n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giu- gennaio 2004, n. 58, dopo il comma 1, e in-` gno 2002, e successive modificazioni. serito il seguente: 3. I frantoi oleari e tutti i soggetti che «1-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, commercializzano gli oli extravergini di l’operatore o l’organizzazione, come definiti oliva e gli oli di oliva vergini sono tenuti dall’articolo 12 del regolamento (CE) al rispetto delle prescrizioni e alla tenuta n. 1760/2000, che in ogni fase della produ- della documentazione, stabilita secondo le zione e della commercializzazione non ap- ` modalita di cui al comma 5, per l’identifica- ponga, o apponga in maniera errata, sulle zione dell’origine del prodotto e per la veri- ` carni ottenute da bovini di eta non superiore ` fica della conformita alle indicazioni facolta- a dodici mesi un’etichetta recante le indica- tive, qualora utilizzate, di cui al citato rego- zioni obbligatorie, previste dagli articoli 13, lamento (CE) n. 1019/2002, e successive paragrafi 2 e 5, e 14 del medesimo regola- modificazioni. mento, e dal punto IV dell’allegato XI-bis 4. Ai controlli previsti dal presente arti- del regolamento (CE) n. 1234/2007, secondo ` colo provvede l’Ispettorato centrale per il le modalita indicate dagli articoli 2 e 3 del ` controllo della qualita dei prodotti agroali- regolamento (CE) n. 1825/2000 e dall’arti- colo 3 del decreto del Ministro delle politi- mentari del Ministero delle politiche agricole che agricole alimentari e forestali 8 agosto alimentari e forestali. 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5. Con decreto del Ministro delle politiche ` n. 240 del 13 ottobre 2008, e soggetto al pa- agricole alimentari e forestali, sentita la Con- gamento di una sanzione amministrativa pe- ferenza permanente per i rapporti tra lo cuniaria da 2.000 euro a 12.000 euro». Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate le ` modalita di attuazione del presente articolo e dell’articolo 23 del regio decreto-legge 15 Art. 17. ottobre 1925, n. 2033, convertito dalla legge 18 marzo 1926, n. 562, e successive modifi- (Disposizioni per l’applicazione del regola- cazioni. mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 6. Il Governo, fatte salve le norme penali 2008, e del regolamento (CE) n. 1019/2002 ` vigenti, e delegato ad adottare, entro centot- della Commissione, del 13 giugno 2002) tanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni sanzio- natorie amministrative per le violazioni delle 1. Al fine di dare attuazione al regola- disposizioni di cui al presente articolo e al mento (CE) n. 110/2008 del Parlamento eu- citato regolamento (CE) n. 1019/2002, e suc- ropeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, cessive modificazioni. in materia di bevande spiritose, la lettera a) del comma 1 dell’articolo 12 del regola- 7. Dall’attuazione delle disposizioni di cui mento di cui al decreto del Presidente della al presente articolo non derivano nuovi o ` Repubblica 16 luglio 1997, n. 297, e abro- maggiori oneri a carico del bilancio dello gata. Stato.
  • 15. — 15 – – 15 — Art. 18. Art. 20. (Modifiche all’articolo 2 della legge 23 di- (Disposizioni per l’attuazione della direttiva cembre 1986, n. 898, in tema di sanzioni am- ministrative e penali in materia di aiuti co- 2008/13/CE del Parlamento europeo e del munitari nel settore agricolo) Consiglio, dell’11 marzo 2008) 1. All’articolo 2 della legge 23 dicembre 1. All’elenco A allegato alla legge 16 1986, n. 898, di conversione in legge, con aprile 1987, n. 183, le parole: «84/539 Diret- modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre tiva del Consiglio del 17 settembre 1984 per 1986, n. 701, sono apportate le seguenti mo- il ravvicinamento delle legislazioni degli dificazioni: Stati membri relative agli apparecchi elettrici a) al comma 1, le parole: «del Fondo utilizzati in medicina umana e veterinaria» europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono soppresse. sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo eu- 2. Il decreto del Ministro per il coordina- ropeo agricolo di garanzia e del Fondo euro- mento delle politiche comunitarie 28 novem- peo agricolo per lo sviluppo rurale» e le pa- bre 1987, n. 597, recante attuazione della di- role: «a lire sette milioni settecentoquaranta- rettiva n. 84/539/CEE, relativa agli apparec- cinquemila» sono sostituite dalle seguenti: «ad euro 3.999,96»; chi elettrici utilizzati in medicina umana e ` veterinaria, e abrogato. b) al comma 2, le parole: «del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia» sono sostituite dalle seguenti: «del Fondo eu- ropeo agricolo di garanzia e del Fondo euro- peo agricolo per lo sviluppo rurale» e le pa- Art. 21. role: «detto Fondo» sono sostituite dalle se- guenti: «detti Fondi». (Modifica al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269, recante attuazione della diret- tiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e Art. 19. del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchia- (Disposizioni per il parziale recepimento ture terminali di telecomunicazione e il reci- della direttiva 2007/61/CE che modifica la di- proco riconoscimento della loro conformita) ` rettiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente di- sidratato destinato all’alimentazione umana) 1. Il comma 4 dell’articolo 13 del decreto ` legislativo 9 maggio 2001, n. 269, e sosti- 1. L’articolo 2 del decreto legislativo 20 tuito dal seguente: febbraio 2004, n. 49, di attuazione della di- rettiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 di- ` «4. Ciascun apparecchio e contraddistinto cembre 2001, relativa a taluni tipi di latte dal fabbricante mediante l’indicazione del conservato parzialmente o totalmente disidra- modello, del lotto e/o dei numeri di serie e tato destinato all’alimentazione umana, e ` del nome del fabbricante o della persona re- abrogato. sponsabile dell’immissione sul mercato».
  • 16. — 16 – – 16 — e) commercio elettronico, di cui alla Art. 22. parte III, titolo III, capo II; f) contratti negoziati fuori dai locali (Modifiche al codice del consumo di cui al commerciali, di cui alla parte III, titolo III, decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) capo I, sezione I; g) contratti a distanza, di cui alla parte III, titolo III, capo I, sezione II; 1. Al codice del consumo di cui al decreto h) contratti relativi all’acquisizione di legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono un diritto di godimento ripartito di beni im- apportate le seguenti modificazioni: mobili, di cui alla parte III, titolo IV, capo I. a) all’articolo 67, comma 6, le parole: 2. Il Ministero dello sviluppo economico «conformemente alle disposizioni di cui al esercita tutti i poteri di cui al citato regola- presente articolo» sono sostituite dalle se- mento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di guenti: «conformemente alle disposizioni di cui al comma 1, anche con riferimento alle cui alla presente sezione»; infrazioni lesive degli interessi collettivi dei ` b) l’articolo 144-bis e sostituito dal se- consumatori in ambito nazionale. guente: 3. Per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero dello sviluppo eco- «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le auto- ` nomico puo avvalersi delle camere di com- ` rita nazionali per la tutela dei consumatori) mercio, industria, artigianato e agricoltura, – 1. Il Ministero dello sviluppo economico, ´ nonche del Corpo della Guardia di finanza salve le disposizioni in materia bancaria, fi- che agisce con i poteri ad esso attribuiti nanziaria, assicurativa e di sistemi di paga- per l’accertamento dell’imposta sul valore ` mento e le competenze delle autorita indi- aggiunto e delle imposte sui redditi. Puo ` pendenti di settore, che continuano a svol- inoltre definire forme di collaborazione con ` gere le funzioni di autorita competente ai altre pubbliche amministrazioni. Limitata- sensi dell’articolo 3, lettera c), del regola- mente ai poteri di cui all’articolo 139, puo ` mento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento eu- avvalersi delle associazioni dei consumatori ropeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, e degli utenti di cui all’articolo 137. ´ nonche le disposizioni vigenti nelle ulteriori ` 4. Ferme restando la disciplina sanzionato- materie per le quali e prevista la competenza ` ria in materia di indicazione dei prezzi di cui di altre autorita nazionali, svolge le funzioni ` all’articolo 17 del presente codice e le dispo- di autorita competente, ai sensi del mede- sizioni di cui all’articolo 22, comma 3, del simo articolo 3, lettera c), del citato regola- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, mento (CE) n. 2006/2004, in materia di: ai fini dell’applicazione del regolamento a) servizi turistici, di cui alla parte III, (CE) n. 2006/2004 il Ministero dello svi- titolo IV, capo II; luppo economico, per lo svolgimento delle ` funzioni di cui al comma 1, puo avvalersi, b) clausole abusive nei contratti stipulati in particolare, dei comuni. con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; 5. Le procedure istruttorie relative ai po- ´ teri di cui al comma 2, nonche relativamente c) garanzia nella vendita dei beni di all’applicazione delle sanzioni di cui ai consumo, di cui alla parte IV, titolo III, commi 6 e 7, sono stabilite con regolamento capo I; emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, d) credito al consumo, di cui alla parte lettera d), della legge 23 agosto 1988, III, titolo II, capo II, sezione I; n. 400, in modo da garantire il contradditto-
  • 17. — 17 – – 17 — rio, la piena cognizione degli atti e la verba- lizzazione. Art. 23. 6. Nei casi di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di esibire i docu- (Vendita e somministrazione di bevande menti o di fornire le informazioni richieste, alcoliche) nell’ambito delle proprie competenze, dal Ministero dello sviluppo economico, riguar- ` 1. In conformita alle linee di indirizzo danti fattispecie di infrazioni nazionali o in- contenute nella strategia comunitaria in ma- ´ tracomunitarie, nonche nel caso in cui siano teria di riduzione dei danni derivanti dal con- esibiti documenti o fornite informazioni non sumo di alcol, di cui alla comunicazione veritiere, si applicano le sanzioni di cui al- della Commissione europea COM (2006) l’articolo 27, comma 4. 625 def., del 24 ottobre 2006, dopo l’articolo 7. Nei casi di inottemperanza ad impegni 14 della legge 30 marzo 2001, n. 125, e in-` assunti nei confronti del Ministero dello svi- serito il seguente: luppo economico dai soggetti interessati, per «Art. 14-bis. - (Vendita e somministra- porre fine a infrazioni nazionali o intracomu- zione di bevande alcoliche in aree pubbli- nitarie, si applicano le sanzioni di cui all’ar- che) – 1. La somministrazione di alcolici e ticolo 27, comma 12. il loro consumo sul posto, dalle ore 24 alle 8. Ai sensi degli articoli 3, lettera c), e 4, ore 7, possono essere effettuati esclusiva- del citato regolamento (CE) n. 2006/2004, in mente negli esercizi muniti della licenza pre- materia di pratiche commerciali scorrette di vista dall’articolo 86, primo comma, del te- cui alla parte II, titolo III, si applicano le di- sto unico delle leggi di pubblica sicurezza, sposizioni di cui all’articolo 27, commi 1 e di cui al regio decreto 18 giugno 1931, ` 2, in relazione alle funzioni di autorita com- n. 773, e successive modificazioni. ` petente attribuite all’Autorita garante della 2. Chiunque vende o somministra alcolici concorrenza e del mercato. Per i profili san- su spazi o aree pubblici diversi dalle perti- zionatori, nell’ambito delle proprie compe- ` nenze degli esercizi di cui al comma 1 e pu- ` tenze, l’Autorita garante della concorrenza nito con la sanzione amministrativa pecunia- e del mercato provvede ai sensi dell’articolo ria da euro 2.000 a euro 12.000. Se il fatto e` 27. commesso dalle ore 24 alle ore 7, anche at- traverso distributori automatici, si applica la 9. Il Ministero dello sviluppo economico sanzione amministrativa pecuniaria da euro designa l’ufficio unico di collegamento re- 5.000 a euro 30.000. Per le violazioni di sponsabile dell’applicazione del citato rego- ` cui al presente comma e disposta anche la lamento (CE) n. 2006/2004». confisca della merce e delle attrezzature uti- lizzate. ` 2. Alle attivita e agli adempimenti di cui 3. Resta fermo quanto previsto dall’arti- all’articolo 144-bis del codice del consumo colo 14 della presente legge, dall’articolo di cui al decreto legislativo 6 settembre 6-bis del decreto-legge 27 giugno 2003, 2005, n. 206, come sostituito dal comma 1, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla lettera b), del presente articolo, si provvede legge 1º agosto 2003, n. 214, e dall’articolo nell’ambito delle risorse umane, strumentali 6 del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, e finanziarie disponibili a legislazione vi- convertito, con modificazioni, dalla legge 2 gente e, comunque, senza nuovi o maggiori ottobre 2007, n. 160, e successive modifica- oneri a carico della finanza pubblica. zioni».
  • 18. — 18 – – 18 — 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si ap- Art. 24. plicano agli utili distribuiti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. (Adeguamento comunitario di disposizioni 3. Fino all’emanazione del decreto del Mi- tributarie) nistro dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 168-bis del testo unico delle im- poste sui redditi, di cui al decreto del Presi- 1. Il comma 3 dell’articolo 27 del decreto dente della Repubblica 22 dicembre 1986, del Presidente della Repubblica 29 settembre n. 917, ai fini dell’applicazione delle disposi- ` 1973, n. 600, e sostituito dal seguente: zioni del comma 3 dell’articolo 27 del de- creto del Presidente della Repubblica 29 set- ` «3. La ritenuta e operata a titolo d’imposta tembre 1973, n. 600, come modificato dal e con l’aliquota del 27 per cento sugli utili comma 1 del presente articolo, gli Stati ade- corrisposti a soggetti non residenti nel terri- renti all’Accordo sullo spazio economico eu- torio dello Stato diversi dalle societa ed ` ropeo sono quelli inclusi nella lista di cui al enti indicati nel comma 3-ter, in relazione decreto del Ministro delle finanze 4 settem- alle partecipazioni, agli strumenti finanziari bre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), n. 220 del 19 settembre 1996, emanato in at- del testo unico delle imposte sui redditi, di tuazione dell’articolo 11, comma 4, lettera cui al decreto del Presidente della Repub- c), del decreto legislativo 1º aprile 1996, blica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai contratti n. 239. di associazione in partecipazione di cui al- 4. Nel decreto del Presidente della Repub- l’articolo 109, comma 9, lettera b), del me- blica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate desimo testo unico, non relative a stabili or- le seguenti modifiche: ganizzazioni nel territorio dello Stato. L’ali- a) all’articolo 7, quarto comma, la let- ` quota della ritenuta e ridotta al 12,50 per ` tera f-quinquies) e sostituita dalla seguente: cento per gli utili pagati ad azionisti di ri- ` sparmio. L’aliquota della ritenuta e ridotta «f-quinquies) le prestazioni di interme- all’11 per cento sugli utili corrisposti ai fondi diazione, relative ad operazioni diverse da pensione istituiti negli Stati membri dell’U- quelle di cui alla lettera d) del presente nione europea e negli Stati aderenti all’Ac- comma e da quelle di cui all’articolo 40, cordo sullo spazio economico europeo in- commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, clusi nella lista di cui al decreto del Ministro dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si consi- dell’economia e delle finanze emanato ai derano effettuate nel territorio dello Stato sensi dell’articolo 168-bis del testo unico quando le operazioni oggetto dell’interme- delle imposte sui redditi, di cui al decreto diazione si considerano ivi effettuate, a del Presidente della Repubblica 22 dicembre meno che non siano commesse da soggetto 1986, n. 917. I soggetti non residenti, diversi passivo in un altro Stato membro dell’U- dagli azionisti di risparmio, dai fondi pen- nione europea; le suddette prestazioni si con- sione di cui al periodo precedente e dalle so- siderano in ogni caso effettuate nel territorio ` cieta ed enti indicati nel comma 3-ter, hanno dello Stato se il committente delle stesse e ` diritto al rimborso, fino a concorrenza dei ivi soggetto passivo d’imposta, sempre che quattro noni della ritenuta, dell’imposta che le operazioni cui le intermediazioni si riferi- dimostrino di aver pagato all’estero in via scono siano effettuate nel territorio della Co- definitiva sugli stessi utili mediante certifica- ` munita»; zione del competente ufficio fiscale dello Stato estero». ` b) l’articolo 13 e sostituito dal seguente:
  • 19. — 19 – – 19 — «Art. 13. - (Base imponibile) – 1. La base dei beni e dei servizi che formano oggetto di imponibile delle cessioni di beni e delle pre- ciascuna di esse; ` stazioni di servizi e costituita dall’ammon- e) per le cessioni di beni vincolati al re- tare complessivo dei corrispettivi dovuti al gime della temporanea importazione, dal cor- cedente o prestatore secondo le condizioni rispettivo della cessione diminuito del valore contrattuali, compresi gli oneri e le spese accertato dall’ufficio doganale all’atto della inerenti all’esecuzione e i debiti o altri oneri temporanea importazione. verso terzi accollati al cessionario o al com- mittente, aumentato delle integrazioni diret- 3. In deroga al comma 1: tamente connesse con i corrispettivi dovuti da altri soggetti. a) per le operazioni imponibili effet- tuate nei confronti di un soggetto per il quale 2. Agli effetti del comma 1 i corrispettivi ` l’esercizio del diritto alla detrazione e limi- sono costituiti: tato a norma del comma 5 dell’articolo 19, a) per le cessioni di beni e le presta- anche per effetto dell’opzione di cui all’arti- zioni di servizi dipendenti da atto della pub- ` colo 36-bis, la base imponibile e costituita ` blica autorita, dall’indennizzo comunque de- dal valore normale dei beni e dei servizi se nominato; ` e dovuto un corrispettivo inferiore a tale va- lore e se le operazioni sono effettuate da so- b) per i passaggi di beni dal commit- ` cieta che direttamente o indirettamente con- tente al commissionario o dal commissiona- trollano tale soggetto, ne sono controllate o rio al committente, di cui al numero 3) del ` sono controllate dalla stessa societa che con- secondo comma dell’articolo 2, rispettiva- trolla il predetto soggetto; mente dal prezzo di vendita pattuito dal b) per le operazioni esenti effettuate da commissionario, diminuito della provvigione, un soggetto per il quale l’esercizio del diritto e dal prezzo di acquisto pattuito dal commis- ` alla detrazione e limitato a norma del comma sionario, aumentato della provvigione; per le ` 5 dell’articolo 19, la base imponibile e costi- prestazioni di servizi rese o ricevute dai tuita dal valore normale dei beni e dei servizi mandatari senza rappresentanza, di cui al ` se e dovuto un corrispettivo inferiore a tale terzo periodo del terzo comma dell’articolo valore e se le operazioni sono effettuate nei 3, rispettivamente dal prezzo di fornitura ` confronti di societa che direttamente o indi- del servizio pattuito dal mandatario, dimi- rettamente controllano tale soggetto, ne nuito della provvigione, e dal prezzo di ac- sono controllate o sono controllate dalla quisto del servizio ricevuto dal mandatario, ` stessa societa che controlla il predetto sog- aumentato della provvigione; getto; c) per le cessioni indicate ai numeri 4), c) per le operazioni imponibili, nonche ´ 5) e 6) del secondo comma dell’articolo 2, per quelle assimilate agli effetti del diritto dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal alla detrazione, effettuate da un soggetto prezzo di costo dei beni o di beni simili, de- per il quale l’esercizio del diritto alla detra- terminati nel momento in cui si effettuano ` zione e limitato a norma del comma 5 del- tali operazioni; per le prestazioni di servizi ` l’articolo 19, la base imponibile e costituita di cui al primo e al secondo periodo del dal valore normale dei beni e dei servizi se terzo comma dell’articolo 3, dalle spese so- ` e dovuto un corrispettivo superiore a tale va- stenute dal soggetto passivo per l’esecuzione lore e se le operazioni sono effettuate nei dei servizi medesimi; ` confronti di societa che direttamente o indi- d) per le cessioni e le prestazioni di ser- rettamente controllano tale soggetto, ne vizi di cui all’articolo 11, dal valore normale sono controllate o sono controllate dalla
  • 20. — 20 – – 20 — ` stessa societa che controlla il predetto sog- canza, il prezzo di costo, determinati nel mo- getto; mento in cui si effettuano tali operazioni; d) per la messa a disposizione di veicoli b) per le prestazioni di servizi, le spese ´ stradali a motore nonche delle apparecchia- sostenute dal soggetto passivo per l’esecu- ture terminali per il servizio radiomobile zione dei servizi medesimi. pubblico terrestre di telecomunicazioni e 3. Per le operazioni indicate nell’articolo delle relative prestazioni di gestione effet- 13, comma 3, lettera d), con decreto del Mi- tuata dal datore di lavoro nei confronti del nistro dell’economia e delle finanze sono sta- proprio personale dipendente la base imponi- biliti appositi criteri per l’individuazione del ` bile e costituita dal valore normale dei ser- valore normale»; ` vizi se e dovuto un corrispettivo inferiore a tale valore. ` d) all’articolo 17, il terzo comma e so- stituito dal seguente: 4. Ai fini della determinazione della base «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni imponibile i corrispettivi dovuti e le spese e alle prestazioni di servizi effettuate nel ter- e gli oneri sostenuti in valuta estera sono ritorio dello Stato da soggetti non residenti, computati secondo il cambio del giorno in che non si siano identificati direttamente ai ` cui e stata effettuata l’operazione e, in man- ` sensi dell’articolo 35-ter, ne abbiano nomi- canza, secondo il cambio del giorno antece- nato un rappresentante fiscale ai sensi del se- ` dente piu prossimo. condo comma, sono adempiuti dai cessionari 5. Per le cessioni che hanno per oggetto o committenti, residenti nel territorio dello beni per il cui acquisto o importazione la de- Stato, che acquistano i beni o utilizzano i ` trazione e stata ridotta ai sensi dell’articolo servizi nell’esercizio di imprese, arti o pro- 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibi- fessioni. La disposizione non si applica rela- ` ` lita oggettiva, la base imponibile e determi- tivamente alle operazioni imponibili ai sensi nata moltiplicando per la percentuale detrai- dell’articolo 7, quarto comma, lettera f), ef- bile ai sensi di tali disposizioni l’importo de- fettuate da soggetti domiciliati o residenti o terminato ai sensi dei commi precedenti»; con stabili organizzazioni operanti nei terri- tori esclusi a norma del primo comma, let- ` c) l’articolo 14 e sostituito dal seguente: tera a), dello stesso articolo 7. Gli obblighi «Art. 14. - (Determinazione del valore relativi alle cessioni di cui all’articolo 7, se- normale) – 1. Per valore normale si intende condo comma, terzo periodo, ed alle presta- l’intero importo che il cessionario o il com- zioni di servizi di cui all’articolo 7, quarto mittente, al medesimo stadio di commercia- comma, lettere d) e f-quinquies), rese da sog- lizzazione di quello in cui avviene la ces- getti non residenti a soggetti domiciliati nel sione di beni o la prestazione di servizi, do- territorio dello Stato, a soggetti ivi residenti vrebbe pagare, in condizioni di libera con- che non abbiano stabilito il domicilio all’e- correnza, ad un cedente o prestatore indipen- stero ovvero a stabili organizzazioni in Italia dente per ottenere i beni o servizi in que- di soggetti domiciliati e residenti all’estero, stione nel tempo e nel luogo di tale cessione sono adempiuti dai cessionari e dai commit- o prestazione. tenti medesimi qualora agiscano nell’eserci- 2. Qualora non siano accertabili cessioni zio di imprese, arti o professioni»; di beni o prestazioni di servizi analoghe, per e) all’articolo 38-ter, primo comma, il valore normale si intende: ` primo periodo e sostituito dal seguente: «I a) per le cessioni di beni, il prezzo di soggetti domiciliati e residenti negli Stati acquisto dei beni o di beni simili o, in man- membri dell’Unione europea, che non si