2. CULTURA DELLA SICUREZZA
Uno spettro si aggira per le aziende e le
fabbriche: la tentazione di sottrarsi alla
normativa antinfortunistica e di
trascurare le misure per prevenire gli
infortuni
3. Cass. Pen. SU n. 26654/2008
Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26654 del
2008, hanno affermato che il D.Lgs. n.231/2001 è
“l’epilogo di un lungo cammino volto a contrastare il
fenomeno della criminalità d’impresa, attraverso il
superamento del principio, insito nella tradizione giuridica
nazionale, societas delinquere non potest e nella
prospettiva di omogeneizzare la normativa interna a quella
internazionale di matrice prevalentemente anglosassone,
ispirata al c.d. pragmatismo giuridico”.
4. Il pragmatismo
Il pragmatismo che caratterizza il decreto è
un elemento decisivo, che le aziende
devono assumere per affrontare ed evitare la
responsabilità da reato.
5. Il pragmatismo
Il pragmatismo può essere descritto come la
dottrina secondo cui tutti i problemi sono in
fondo problemi di condotta che non
prevedono nessuna valida distinzione tra il
teoretico e il pratico.
6. Il pragmatismo
Più che le definizioni, sono importanti le
azioni e gli esempi: in tal senso diventa
naturale e doveroso interpretare tutto il
sistema 231 in rapporto al sistema sicurezza
come un insieme giuridicamente
caratterizzato da pratiche organizzative
all’interno degli enti e delle aziende.
7. PRESUPPOSTI PER LA RESPONSABILITA’
EX D. Lgs. 231/01:
1. Commissione di un reato previsto dal decreto 231;
2.
Commissione del reato da parte di un soggetto in posizione “apicale” o
“subordinata”;
3. Interesse o vantaggio dell’ente derivante dalla commissione del reato.
in sostanza si afferma che:
Gli Enti sono ritenuti responsabili per i reati commessi nel loro interesse e/o
vantaggio da “persone” che al loro interno rivestono
ruoli di responsabilità e direzione.
L'ente non risponde se le “persone” hanno agito nell'interesse esclusivo
proprio o di terzi
8. 2. I SOGGETTI AUTORI DEL
REATO
Gli Apicali
I Subordinati
9. Gli Apicali
Art. 5, lett a) del D.Lgs. 231/01
Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale
nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione
ed il controllo dello stesso.
10. Gli Apicali
Sulla base di quanto previsto dal testo del Decreto, da quanto emerso dal
dibattito dottrinale e da alcune sentenze, sono sicuramente apicali:
Amministratore Delegato;
Presidente del Consiglio di Amministrazione;
Amministratori S.r.l.;
Amministratore Unico;
Membri del Consiglio di gestione
Consiglieri di Amministrazione con poteri gestionali;
Direttore generale;
Delegati dall’apicale;
Amministratore di fatto o occulto;
Liquidatori.
11. Il potere di fatto..
Il riferimento all’esercizio di fatto delle funzioni
di gestione dell’azienda, è fondamentale per
comprendere come ci si debba calare nella realtà
concreta dell’impresa per individuarne i soggetti
effettivamente responsabili, caso per caso.
Art.299 del T.U. 81/08,
Art.5 del D.Lgs.231/01,
Art. 2639 c.c.
12. I subordinati
Art. 5, lett b) del D.Lgs. 231/01
Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a).
13. I subordinati
Rientrano (o possono rientrare) nei subordinati:
I lavoratori subordinati;
I lavoratori occasionali;
I lavoratori a progetto;
I prestatori di lavoro intermittente, ripartito a tempo
parziale, ex D.Lgs. n. 276/2003;
I lavoratori in apprendistato, ex D.Lgs. n. 276/2003;
I lavoratori con contratto di inserimento ex D.Lgs. n.
276/2003;
I lavoratori in distacco da altro Ente ex D.Lgs. n. 276/2003;
14. I subordinati
I lavoratori di altro Ente che somministra lavoro ex D.Lgs.
n. 276/2003;
Gli appaltatori di attività o servizi;
Gli agenti;
I lavoratori autonomi;
I rappresentanti;
I distributori;
I consulenti aziendali;
I consulenti e i prestatori d’opera in outsourcing
15. 3. INTERESSE O VANTAGGIO
Interesse ex ante e vantaggio ex post
Interesse e vantaggio nei reati colposi:
volontà del legislatore di ricollegare il
criterio dell’interesse o del vantaggio
all’elemento costitutivo del reato
presupposto rappresentato dalla condotta
dell’autore del reato.
16. Interesse e vantaggio nei reati
colposi in materia di sicurezza:
Trib. Cagliari 4 luglio 2011:
“se è ben difficilmente ipotizzabile che l’evento
possa rappresentare un interesse dell’ente o
portare ad esso un vantaggio economico (e tanto
meno non patrimoniale), è invece facilmente
prevedibile che la persona giuridica possa
adottare condotte tese a risparmiare sui costi,
talora notevoli, connessi alla sicurezza sul
lavoro”.
17. Interesse e vantaggio nei reati
colposi in materia di sicurezza:
Corte Assise, Trib. Torino, 15 aprile 2011
“.. Occorre, invece, che l’autore del reato abbia violato le
norme di sicurezza, e, in tal guisa, cagionato la morte o la
lesione, in quanto mosso, ad esempio, dalla necessità di
contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di
sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o
aumentare la produttività, o ancora spinto da una politica
aziendale che omette investimenti in tema di sicurezza
nell’ambito di uno stabilimento destinato ad essere
dismesso e ciò malgrado non rinuncia a farvi lavorare gli
operai”.
18. FASE INIZIALE DI
ACCERTAMENTO DEL
REATO
Il reato è previsto dal D.Lgs
231/01 ?
sì
Possibile responsabilità dell’Ente
no
Accertamento dell’interesse o
del vantaggio per l’Ente per
reato commesso da soggetto
apicale o sottoposto
ACCERTAMENTO
VALIDITA’ DEL
sì
“SISTEMA 231”
no
no
AZIONE PENALE AD
ESCLUSIVO CARICO DELLA
PERSONA FISICA
NESSUNA CONSEGUENZA
PER L’ENTE
sì
SANZIONI A
CARICO
DELL’ENTE
19. Chek list in materia di sicurezza
Eventuale delibera di attuazione del T.U. n.
81/2008 indicante i ruoli e le responsabilità in
tema di sicurezza sul lavoro;
Documentazione attestante l’adempimento delle
prescrizioni previste dal T.U. n. 81/2008;
Documento di valutazione dei rischi
Contratto standard per appalti e modulistica
contrattuale a campione;
Bilanci degli ultimi tre anni.
20. Il Risk Assessment e le interviste
La combinazione tra documenti e interviste,
tra evidenze documentali e quanto
raccontato da chi organizza e gestisce
quotidianamente le attività aziendali a
rischio, permette di formulare l’analisi del
rischio più realistica possibile.
21. ORGANISMO di VIGILANZA
Caratteristiche
Autonomia e indipendenza:
Budget autonomo
Collocazione in posizione di staff ai massimi vertici aziendali
(Consiglio di Amministrazione o Comitato per il Controllo
interno)
Professionalità:
Dotazione di strumenti e tecniche specialistiche adeguate alle attività
di ispezione e consulenza
Competenze necessarie
Continuità di azione
22. Parte Speciale sulla sicurezza e
TU 81/08
Art. 30, c. 5
“In sede di prima applicazione, i modelli di
organizzazione definiti coerentemente alle Linee guida
UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e
sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al
British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono
conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti
corrispondenti.
Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e
gestione aziendale possono essere indicati dalla
Commissione di cui all’art. 6.” (Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro).
23. Parte Speciale sulla sicurezza e
TU 81/08
Le linee guida ed il sistema di gestione relativo al
British Standard OHSAS 18001:2007, possono
rappresentare il miglior aiuto possibile nel
predisporre i protocolli comportamentali di una
parte speciale effettivamente adeguata, ma ciò non
toglie che quel sistema di per sé non garantisce
rispetto all’accertamento giudiziale, anche perché
privo di due elementi fondamentali del Modello
Organizzativo: il sistema disciplinare e l’
Organismo di Vigilanza.
24. D.Lgs. 231/01 e TU 81/08
Il Principio di effettività:
quando si affronta il tema dell’organizzazione
aziendale con particolare riferimento alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, non si può
prescindere dal trattare i principi di effettività e
dinamicità.
25. Il Principio di effettività
Art. 299, D.Lgs. n. 81/2008 - Esercizio di fatto
di poteri direttivi
Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui
all’art. 2, c. 1, lett. b) (datore di lavoro), d)
(dirigente) e e) (preposto), gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”.
26. Il Principio di effettività
Cass. pen. n. 468/1993
“per l’identificazione dei responsabili in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, soprattutto nelle
società ad organizzazione complessa, occorre far
riferimento alla ripartizione interna delle singole
competenze ed alla effettività delle funzioni esercitate. Ne
deriva che la responsabilità non può essere accollata in
maniera automatica agli amministratori o ai titolari
dell’impresa, ma deve essere riferita alle persone
concretamente preposte alla direzione dello specifico
settore”.
27. Le principali figure responsabili
in materia di sicurezza
Il
Il
Il
Il
Datore di Lavoro;
Dirigente;
Preposto;
RSPP.
28. Il Datore di Lavoro
art. 2, lett. b) del T.U. n. 81/2008:
soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa.
Il principio di effettività in materia prevenzionistica con la
conseguente distinzione tra datore di lavoro giuslavoristico
e uno o più datori di lavoro in senso prevenzionale
29. Il Datore di Lavoro
Cass. pen. n. 4106/2011
A questo proposito emblematica è la recente pronuncia
della Suprema Corte che afferma che, nel caso in cui
sussistano distinte unità produttive, il Direttore di
stabilimento o di una singola unità produttiva sarà
pertanto qualificabile come datore di lavoro ai fini della
sicurezza solo se gli saranno attribuiti poteri e
disponibilità finanziarie adeguate ad effettuare gli
adempimenti prescritti dalla legge e solo entro quei limiti,
mentre, per tutti gli altri adempimenti per i quali non
dispone dei mezzi e dei poteri per realizzarli, le eventuali
violazioni (e relative conseguenze) non saranno a lui
ascrivibili.
30. Il Datore di lavoro
Ne deriva che, per escludere la responsabilità
personale del legale rappresentante (ossia datore di
lavoro in senso giuslavoristico) della società,
soprattutto nelle realtà di grandi dimensioni e con
più unità produttive, quest’ultimo deve aver
delegato soggetti competenti che effettivamente
possano, in autonomia, gestire la sicurezza nelle
unità dislocate a fronte delle diverse esigenze che
concretamente emergono.
31. Il datore di lavoro nelle diverse
forme societarie
Nelle società di capitali:
Cass. pen. n. 43786/2010
Conferma la responsabilità dei membri del consiglio di
amministrazione in materia di sicurezza, salva solo l’ipotesi
in cui sia avvenuto un trasferimento di poteri e responsabilità
all’amministratore delegato o ad altri soggetti tramite
un’idonea delega in materia.
32. Il datore di lavoro nelle diverse
forme societarie
Nelle società di persone:
la giurisprudenza è costante nell’identificare il datore di
lavoro con il socio accomandatario o con i soci
amministratori.
Nelle società cooperative:
Cass. pen. n. 31385/2010 “nelle Società Cooperative vige
il principio di identificazione del datore di lavoro nel
Presidente dell'impresa cooperativa, che, in quanto
rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di
datore di lavoro e dunque la posizione di garanzia allo
stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della
cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati”
33. Il Dirigente
art. 2, lett. d) del T.U. n. 81/2008:
persona che, in ragione delle competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa
In virtù del principio di effettività la figura di dirigente in
senso prevenzionistico non coincide necessariamente con
l’inquadramento giuslavoristico
34. Secondo la giurisprudenza:
il datore di lavoro deve avere la cultura e la
forma mentis del garante del bene
costituzionalmente rilevante costituito
dall’integrità del lavoratore, e non deve
limitarsi ad informare i lavoratori sulle
norme antinfortunistiche previste, ma deve
attivarsi e controllare sino alla pedanteria,
che tali norme siano assimilate dai
lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.
35. Art. 16, D.Lgs. n. 81/2008 - Delega
di funzioni e sub delega
l’intento del legislatore non è quello di
deresponsabilizzare il datore di lavoro, ma al
contrario di responsabilizzarlo dal punto di vista
delle scelte organizzative, gestionali e di controllo
della Società.
deve rispettare i requisiti tassativamente indicati
dalla norma.
36. La Delega
Art. 16 (Delega di funzioni)
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, é ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
37. La delega
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di
verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il datore
di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza
sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2.
La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite.
Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al presente
comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
38. Art.30,c.4 T.U.81/08
Il modello organizzativo deve altresì prevedere un
idoneo sistema di controllo sull’attuazione del
medesimo modello e sul mantenimento nel tempo
delle condizioni di idoneità delle misure adottate.
Il riesame e l’eventuale modifica del modello
organizzativo devono essere adottati, quando siano
scoperte violazioni significative delle norme
relative alla prevenzione degli infortuni e
all’igiene sul lavoro, ovvero in occasione di
mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in
relazione al progresso scientifico e tecnologico.
39. OBBLIGO DI VIGILANZA DEL
DELEGANTE
Cass. Pen. n. 10702/2012
In merito alla violazione dell’obbligo di vigilanza da parte del datore di
lavoro che ha delegato altro soggetto per gli aspetti operativi inerenti la
gestione della sicurezza, la Suprema Corte introduce il concetto di
“vigilanza alta” che “di certo non può identificarsi con un’azione di
vigilanza sulla concreta, minuta conformazione delle singole
lavorazioni che la legge affida, appunto, al garante. Se così non fosse,
l’istituto della delega si svuoterebbe di qualsiasi significato”.
40. Art. 17. Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
Il datore di lavoro non può delegare le
seguenti attività:
La valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento
previsto dall’art. 28
La designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi.
41. Art. 18: obbligi del datore del lavoro e del
dirigente
Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le
stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
-
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal
presente decreto legislativo;
-
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, e di gestione dell'emergenza ed adottare le misure necessarie ai fini della
prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro;
-
affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto
alla loro salute e alla sicurezza;
-
fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
-
prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e
specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
42. Art. 18: obbligi del datore del lavoro e
del dirigente
-
richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
-
inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel
presente decreto;
-
comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
-
adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
-
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
-
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
-
astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave e immediato;
43. Art. 18: obbligi del datore del lavoro e
del dirigente
-
consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
-
consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e
per l'espletamento della sua funzione, copia del DVR;
-
elaborare il documento di cui all'articolo 26, comma 3, (DUVRI) in caso di appalti;
-
prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi
per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la
perdurante assenza di rischio;
-
comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi
agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (l’obbligo di
comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni
si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle
disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
di cui al d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124;
-
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
44. Art. 18: obbligi del datore del lavoro e
del dirigente
-
nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
-
convocare la riunione periodica;
-
aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
-
vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
45. Art. 18: obbligi del datore del lavoro e
del dirigente
Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e
protezione ed al medico competente informazioni in merito
a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e
l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie
professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
46. Art. 18: obbligi del datore del lavoro e
del dirigente
Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a
vigilare in ordine all’adempimento degli obblighi di cui
agli articoli 19 (obblighi del preposto), 20 (obblighi dei
lavoratori), 22 (obblighi dei progettisti), 23 (obblighi dei
fabbricanti e dei fornitori), 24 (obblighi degli
installatori) e 25 (obblighi del medico competente),
ferma restando l’esclusiva responsabilità dei soggetti
obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata
attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile
unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
47. Il Preposto
art. 2, lett. e) del T.U. n. 81/2008 ne fornisce la
definizione:
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce
l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere
di iniziativa
secondo il principio di effettività "la qualifica e le
responsabilità del preposto non competono soltanto ai soggetti forniti
di titoli professionali o di formali investiture, ma a chiunque si trovi in
una posizione di supremazia sia pure embrionale, tale cioè da porlo in
condizione di dirigere l'attività lavorativa di altri operai soggetti ai
suoi ordini".
48. Art. 19: obblighi del preposto
I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate
istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
49. Art. 19: obblighi del preposto
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo
grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere
in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di
protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi
durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione
ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto
dall'articolo 37.
50. Il RSPP
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di
lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 33, D.Lgs. n. 81/2008 - Compiti del servizio di
prevenzione e protezione
Oggi non è escluso che accanto ad una responsabilità del
datore di lavoro che rimane titolare della “posizione di
garanzia”, si possa configurare anche una responsabilità
concorrente del RSPP.
51. Il RSPP
Cass. pen., 19 luglio 2011, n. 28779
“anche il RSPP, infatti, che pure è privo dei poteri
decisionali e di spesa (e quindi non può direttamente
intervenire per rimuovere le situazioni di rischio), può
essere ritenuto (cor)responsabile del verificarsi di un
infortunio, ogni qualvolta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli
avrebbe avuto l’obbligo di conoscere e segnalare,
dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle
necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione”.
52. Il RSPP
Cass. pen. n. 2814 del 27 gennaio 2011:
“Non è pertanto dubitabile, la posizione di garanzia in cui
si trovava il (...), nella qualità di responsabile della
sicurezza, in ragione dei propri compiti all'interno
dell'azienda, che gli imponevano di attivarsi
positivamente per organizzare le attività lavorative in
modo sicuro, provvedendo alla individuazione e
valutazione dei fattori di rischio, all'obbligo di formazione
e di vigilanza dei lavoratori finalizzato proprio ad evitare
incidenti come quello verificatosi”.
53. Altre figure responsabili in materia
di sicurezza
Il responsabile ufficio acquisti;
Il responsabile ufficio personale;
Il medico competente;
Il lavoratore.
54. Formazione, informazione e
addestramento
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di competenze
per lo svolgimento in sicurezze dei relativi compiti ed alla
identificazione, riduzione e gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi;
Addestramento: complesso delle attività dirette a far apprendere ai
lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,
dispositivi, DPI e le procedure di lavoro.
55. Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti
Il Datore di Lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche
rispetto alle conoscenze linguistiche.
La formazione e ove previsto l’addestramento devono avvenire in
occasione:
Della costituzione del rapporto di lavoro;
Del trasferimento o cambiamento di mansioni;
Della introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie o
sostanze pericolosi.
La formazione dei lavoratori deve essere periodicamente ripetuta in
relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
56. Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
I Dirigenti ed i preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda,
un’adeguata specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai
propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
I contenuti della formazione comprendono:
Principali soggetti coinvolti e relativi obblighi
Definizione e individuazione dei fattori di rischio
Valutazione dei rischi
Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione.
57. Art. 37 Formazione dei lavoratori e dei
loro rappresentanti
Occorre sempre che il contenuto della formazione sia
facilmente comprensibile per i lavoratori e deve
consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze
necessarie.
Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa deve
avvenire previa verifica della comprensione e della
conoscenza della lingua.
58. Art. 26: obblighi connessi ai contratti di
appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture
all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda,
o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo
produttivo dell'azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei
luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei
lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in
appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione, attraverso
l’acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianatoe dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori
autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale.
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
59. Art. 26: obblighi connessi ai contratti di
appalto o d’opera o di somministrazione
I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività
lavorativa oggetto dell’appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione
dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell’esecuzione dell’opera complessiva.
60. Art. 26: obblighi connessi ai contratti di
appalto o d’opera o di somministrazione
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione
ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le
misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale
documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va
adeguato in funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
61. La sicurezza e i contratti di appalto:
Il Datore di lavoro committente:
deve verificare l’idoneità tecnico-professionale
delle imprese appaltatrici e dei lavoratori
autonomi, in relazione ai lavori, ai servizi ed alle
forniture da affidare.
occorre quindi un controllo concreto e specifico in
virtù dell’attività oggetto del contratto di appalto.
62. La sicurezza e i contratti di appalto:
deve innanzitutto verificare la professionalità e
l’affidabilità degli appaltatori, senza effettuare una
scelta basata sul solo fattore economico del minor
prezzo, spesso sintomo di tagli all’organizzazione
o alla sicurezza.
l’obbligo del datore di lavoro committente di
verificare l’idoneità dell’impresa chiamata a
svolgere determinati lavori, si estende a tutte le
imprese, incluse eventuali imprese subappaltatrici.
63. La sicurezza e i contratti di appalto:
Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori:
occorre sempre valutare il caso nella sua
specificità ed evitare un generalizzato ed
automatico coinvolgimento della figura del
committente in relazione ad infortuni riferibili a
lavori oggetto del contratto di appalto.
64. La sicurezza e i contratti di appalto:
Cass. pen. n. 15081/2010
la Cassazione che ha affermato che in presenza di
un contratto di appalto, non potendo esigersi dal
committente un controllo pressante, continuo e
capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei
lavori dell’appaltatore, occorre un attento esame
della situazione fattuale ai fini dell'individuazione
delle responsabilità penali in caso di infortunio.
65. Appalto e clausole contrattuali
A) obblighi in materia di sicurezza;
B) sorveglianza;
C) allontanamento;
D) sanzioni;
E) responsabilità solidale fiscale.
66. Appalti e responsabilità ex D.Lgs. n.
231/2001
In primo luogo i Giudici verificano la sussistenza
dei presupposti richiesti dal D.Lgs. 231/01:
commissione di uno dei reati previsti dall’art. 25
septies ex D.Lgs. 231/01;
commissione del predetto reato da parte di uno dei
soggetti qualificati dall’art. 5 del D.Lgs. n.
231/2001 (apicale o subordinato della Società);
interesse o vantaggio dell’ente medesimo
derivante dalla commissione del reato, da cui
possa riconoscersi colpa gestionale o
organizzativa.
67. Appalti e responsabilità ex D.Lgs. n.
231/2001
Esempio: l’interesse e il vantaggio dell’impresa
appaltatrice può consistere:
Nel risparmio dei costi in materia di sicurezza per
la mancata adozione della cautele e delle misure di
prevenzione previste dalla legge
nella necessità di accelerare i tempi di consegna al
fine di evitare il pagamento di eventuali penali o
per terminare in anticipo il lavoro ed iniziare così
una commessa nuova.
68. Tribunale di Trani, sez. distaccata
Molfetta, 26 ottobre 2009:
La sentenza afferma alcuni fondamentali principi:
- “il sistema introdotto dal D.Lgs. n. 231/2001
impone alle imprese di adottare un modello
organizzativo diverso e ulteriore rispetto a quello
previsto dalla normativa antinfortunistica, onde
evitare in tal modo la responsabilità
amministrativa”;
69. Tribunale di Trani, sez. distaccata
Molfetta, 26 ottobre 2009:
- l’impostazione del Modello Organizzativo non
deve esaurirsi nella prevenzione degli infortuni
dei propri dipendenti o di soggetti presenti nel
proprio ambiente e quindi solo nell’ambito della
propria struttura organizzativa ed aziendale, ma
deve estendersi anche ai dipendenti di altre
società che, direttamente o indirettamente,
entrano in contatto con la società stessa,
svolgendo servizi nell’interesse della medesima.
71. Appalto e clausole contrattuali
Tutela Ambientale e della Salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
L’Appaltatore è il primo responsabile della
salute e della sicurezza dei propri lavoratori e
deve rispettare quanto previsto dalla
normativa vigente, nonché da regole e
regolamenti del Committente in materia di
tutela ambientale e della salute e sicurezza
dei lavoratori.
72. Appalto e clausole contrattuali
Ogni attività svolta presso il Committente deve essere
opportunamente analizzata al fine di prevenire o ridurre a livello
accettabile tutti i rischi per la salute, la sicurezza e l’ambiente. Il
documento di valutazione dei rischi per le attività rientranti nel
campo di applicazione del Titolo IV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
(attività edili o di ingegneria civile) è rappresentato dal Piano
Operativo di Sicurezza di cui all’allegato XV D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
Tale documento, così come i successivi eventuali aggiornamenti,
deve essere consegnato al Committente prima dell’inizio dei
lavori. In esso devono essere dettagliate le misure di
prevenzione e protezione da adottare per minimizzare i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori e deve tenere in
considerazione eventuali regole e misure comunicate dal
Committente.
73. Appalto e clausole contrattuali
Nel caso di attività rientranti nel campo di
applicazione del Titolo I, l’Appaltatore dovrà
trasmettere un Piano di Sicurezza con lo scopo di: 1)
dettagliare in modo preciso le attività svolte; 2)
identificare i pericoli specifici; 3) valutare tutti i rischi
corrispondenti introdotti nel sito; 4) indicare le misure
di prevenzione e di protezione attuate per
minimizzare i rischi; 5) identificare le misure di
sicurezza adottate per gestire le situazioni di
emergenza ipotizzabili, includendo ove applicabile le
modalità prescelte per il recupero di personale
infortunato in aree non facilmente raggiungibili (spazi
confinati, lavori in quota, attività subacquee ecc.).
74. Appalto e clausole contrattuali
L’Appaltatore è obbligato ad ottemperare ai regolamenti del sito in cui
deve operare, incluse le modalità di gestione delle emergenze di cui sia
messo a conoscenza; le fonti principali di tali informazioni sono il
Documento generale dei rischi da interferenza e dei rischi specifici
dell’ambiente di lavoro (DUVRI) ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 81/08 e
s.m.i o in alternativa il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ai
sensi dell'art. 100 D.Lgs. 81/08 e s.m.i, il Sistema di gestione
ambientale conforme al Regolamento EMAS (per le parti applicabili, ove
il sito risulti registrato), il Sistema di gestione della Sicurezza (ove
presente). Ad essi si aggiungono il Codice Etico e la Responsible
Procurement Policy del Gruppo E.ON che sono parte integrante del
Contratto e che l’Appaltatore ha visionato e integralmente accettato.
Ulteriori diverse regole specifiche da rispettare nell’espletamento
dell’attività sono illustrate nel momento iniziale di “prima accoglienza”,
organizzata dal Committente prima dell’inizio dei lavori.
75. Appalto e clausole contrattuali
Nei confronti del proprio personale, l’Appaltatore deve applicare
le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
stabilite dai vigenti contratti collettivi di lavoro, inoltre
adempiere regolarmente agli oneri (previdenziali, assicurativi,
assistenziali, ecc.) previsti da leggi, regolamenti e norme in
vigore. L’Appaltatore deve fornire al Committente, prima
dell’ingresso nel sito, la lista nominativa, timbrata e firmata da
un procuratore abilitato, del personale proprio e degli eventuali
subappaltatori, corredata della qualifica e delle posizioni
assicurative di legge; deve fornire al Committente, qualora
richiesto, copia della lettera di denuncia agli enti previdenziali e
assicurativi, copia dei versamenti effettuati, e quant’altro
ritenuto necessario ai fini della verifica, da parte del
Committente, degli obblighi di cui sopra.
76. Appalto e clausole contrattuali
L’Appaltatore deve fornire i nominativi di un proprio
rappresentante e di un suo sostituto che devono essere
alternativamente sempre presenti durante lo svolgimento di
lavori, anche nell'eventualità di attività svolte dal personale del
subappaltatore. Ad essi compete la gestione e la supervisione
delle attività operative, compresa la verifica del rispetto delle
regole di sicurezza da parte del personale operativo. Per tale
motivo essi devono essere in possesso di idonea competenza
tecnica ed essere in possesso di eventuali requisiti previsti dalla
normativa vigente o da specifiche richieste da parte del
Committente. A sua volta il Committente individuerà e
comunicherà all’Appaltatore il nominativo di una persona di
contatto che, tra gli altri, avrà il compito di supervisionare le
attività con particolare riferimento al rispetto dei requisiti in
materia di Salute, Sicurezza e Ambiente.
77. Appalto e clausole contrattuali
Qualora nell’avanzamento dei lavori
l’Appaltatore riscontri eventuali situazioni
fonte di possibile rischio per i lavoratori o di
danno per l’ambiente, deve comunicarlo
immediatamente al Committente; ciò resta
valido anche in riferimento ad attività di altri
appaltatori nel caso il rischio possa causare
effetti sulle attività/servizi oggetto del
Contratto.
78. Appalto e clausole contrattuali
In ogni caso, il Committente, qualora durante
le attività di sopralluogo o di supervisione
ravvisi situazioni di palese violazione delle
norme vigenti in materia di salute e sicurezza
del lavoro e della tutela ambientale, ha
facoltà di interrompere immediatamente le
attività. Tali eventi possono costituire
elementi idonei a legittimare una risoluzione
di diritto del Contratto da parte del
Committente.
79. Appalto e clausole contrattuali
Il Committente può richiedere l’allontanamento e la
sostituzione del personale dell’Appaltatore (o suoi
subappaltatori) per giustificato motivo, che
dev’essere comunicato all’Appaltatore (in particolare,
palesi violazioni di norme inerenti la tutela ambientale
e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, il mancato
rispetto dei requisiti di qualifica, la formazione e
l’idoneità fisica del personale). L’Appaltatore
s’impegna a effettuare tale sostituzione senza
variazione dei termini contrattuali (ad esempio fine
lavori, costi aggiuntivi, ecc.).
80. Appalto e clausole contrattuali
L’Appaltatore s’impegna a risarcire il Committente in caso di
danni e spese (incluse le spese legali) risultanti dalla violazione
di leggi e regolamenti vigenti attribuibili all’Appaltatore o ai
propri subappaltatori.
Nel caso in cui l’Appaltatore si avvalga di lavoratori stranieri,
deve assicurare almeno che: 1) il Capo Cantiere ed il suo
sostituto parlino correttamente la lingua italiana e siano in
grado di comunicare con tutti gli altri dipendenti; 2) il Capo
Cantiere o il suo sostituto siano sempre presenti durante lo
svolgimento dei lavori; 3) tutti i lavoratori siano in grado di
comprendere i messaggi di emergenza e siano in grado di
comunicare un’emergenza (in italiano o in inglese) al
responsabile dell’emergenza (ad esempio nel caso di infortunio
al Capo cantiere o al suo sostituto).
81. Cultura della prevenzione
Le segnalazioni ed il sistema incentivante.
La partecipazione attiva di tutti i lavoratori e la consapevolezza
dell’importanza del contributo di tutti per migliorare la prevenzione:
-
Albero delle idee: tutti i lavoratori suggeriscono miglioramenti nel
sistema di prevenzione e la migliore idea viene premiata. Questo
permette un confronto ed un lavoro in team teso al continuo
miglioramento.
-
Green cross: il capolinea segna ogni giorno del mese gli infortuni, i
piccoli infortuni (malori o medicazioni) o l’assenza di infortuni.
Questo permette una comprensione immediata e semplice
dell’andamento degli infortuni.
82. Cultura della prevenzione
Comunicazione, informazione e formazione.
Scambio di esperienze e miglioramento del livello di attenzione
attraverso semplici messaggi quotidiani:
-
Percorsi comunicativi (cd safety walk) da parte di un gruppo di
lavoratori per un coinvolgimento ed una sensibilizzazione diretta dei
colleghi nella gestione della sicurezza
-
Investimenti nella comunicazione attraverso poster, adesivi, totem,
video realizzati direttamente dai lavoratori che riportano esempi e casi
concreti che vengono associati a nomi e volti di colleghi, permettendo
una maggiore incisività nella gestione della sicurezza.